IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
Visto l'art. 2 del Regio Decreto 3 aprile 1930, n. 682;
Ritenuto che in conseguenza dei danni prodotti dal terremoto del 23 luglio 1930-VIII, in alcune zone delle provincie di Avellino, Benevento, Foggia e Potenza si ravvisa necessario di rendere obbligatoria, per le nuove costruzioni, per le ricostruzioni e per le riparazioni di fabbricati nei Comuni ricadenti in dette zone, l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche di edilizia antisismica;
Sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
Decreta:
I Comuni sotto indicati sono inclusi nell'elenco di quelli nei quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche di edilizia, allegato al Regio decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682, e nella categoria per ciascuno indicata:
Provincia di Avellino:
I° categoria
1. Aquilonia,
2. Ariano di Puglia,
3. Bisaccia,
4. Carife,
5. Castel Baronia,
6. Flumeri,
7. Lacedonia,
8. Montecalvo Irpino,
9. Melito Irpino,
10. Monsverde,
11. Rocchetta S. Antonio,
12. Savignano di Puglia,
13. San Nicola Baronia,
14. San Sossio Baronia,
15. Trevico[1],
16. Vallata,
17. Villanova del Battista,
18. Zungoli
Provincia di Benevento:
II° categoria
1. Apice,
2. Benevento,
3. Buonalbergo,
4. Tocco Caudio
Provincia di Foggia:
I° categoria
1. Accadia,
2. Anzano degli Irpini,
3. Ascoli Satriano,
4. Bovino,
5. Candela,
6. Deliceto,
7. Monteleone di Puglia,
8. Panni
9. Sant'Agata di Puglia
Provincia di Potenza:
I° categoria
1. Atella,
2. Barile,
3. Melfi,
4. Rapolla,
5. Rionero in Vulture,
6. Ripacandida.
Roma, addì 23 agosto 1930-VIII.
Il Ministro per i Lavori Pubblici:
Di Crollalanza.
p. il Ministro per l'Interno:
Arpinati.
Registrato alla Corte dei
Conti, addì 3 ottobre 1930 registro n. 11 Lavori Pubblici.