R.D.L. 26 gennaio 1933, n. 11
Art.1. Qualora ricorrano circostanze sociali, il Ministro
per le finanze, sentito il Comitato interministeriale per l'assegnazione delle
obbligazioni, potrà, a suo insindacabile giudizio, dichiarare la validità delle
domande avanzate per la concessione delle obbligazioni o dei contributi sotto
qualsiasi forma, o dei mutui di favore, quando le domande stesse, purché
presentate entro i termini stabiliti dalle leggi in vigore, siano state
sottoscritte da persona diversa dall'interessato, o siano comunque incomplete
nella redazione o nella sottoscrizione.
La decadenza delle domande di contributo dello Stato, a
norma di legge sarà pronunciata con motivato decreto dai Ministro per le
finanze, sentito il Comitato interministeriale predetto, o dell'intendente di
finanza per i contributi di sua competenza.
Il decreto di decadenza deve essere comunicato
all’interessato per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Contro la decretata decadenza è ammesso soltanto il ricorso
in via straordinaria al re.
Art.3. Per i lavori di riparazione; ricostruzione,o nuova
costruzione di cui ai precedenti artt.1 e 2, che, alla data di pubblicazione
del presente decreto, risultino ultimati od in corso di esecuzione, nulla è
mutato nei riguardi delle aliquote di contributo da corrispondere, e dei
coefficienti di maggiorazione del valore da applicare purchè i lavori stessi
siano denunziati od accertati nei modi e termini stabiliti al successivo art.
7, e salva sempre, per i contributi sotto qualsiasi forma, non ancora
riconosciuti alla data di pubblicazione del presente decreto, la facoltà
nell'Amministrazione dei lavori pubblici di procedere al riesame degli atti
tecnici già vistati dagli Uffici del Genio civile.
Le aliquote di contributo ed i coefficienti di
maggiorazione, di cui al lo comma, si applicano anche, in deroga a quanto
dispone il successivo ,art. 5, nei riguardi dei contrIbuti da riconoscere all’
Arcivescovo di Messina ed ai Vescovi dell’Opera interdiocesana della Calabria,
ai sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 20 feb-braio 1927, n. 328, e
del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 301, convertito nella legge 2 giugno
1931, n. 917, modificata con la legge 16 giugno 1932, n. 925.
Art. 7. Le disposizioni di cui al precedente art. 6 non si
applicano ai lavori ultimati, anche se non collaudati, alla data di
pubblicazione del presente decreto, né ai lavori di riparazione comunque
iniziati, né alle opere di ricostruzione o di nuove costruzioni in corso,
purché risultino, alla data stessa, eseguiti lavori fino al piano di calpestio
del piano terreno, e purché, le ricostruzioni o le nuove costruzioni vengano
completate in base al progetto già approvato.
Agli effetti del precedente comma gli interessati debbono
far denunzia delIo stato dei Iavori al competente Ufficio del Genio civile ed
al MInistero delle finanze, o all'Intendenza, o all'Istituto mutuante- a
seconda che essi abbiano richiesta l'obbligazione terremoti, o il contributo in
unica soluzione, o il mutuo di favore -entro 60 giorni (così modificato dalla
L. 5 giugno 1933, n. 665) dalla data di pubblicazione del presente decreto
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il Genio civile, in base a tale denunzia, accerta la data di
inizio e lo stato dei lavori, e ne rilascia apposito certificato in duplice
copia, una delle quali deve essere allegata dall'interessato alla contabilità
finale dei lavori, e l'altra inviata immediatamente, a cura del Genio civile,
al Ministero delle finanze, o all'Intendenza,
o
all'Istituto mutuante.
Qualora gli interessati abbiano fatta formale richiesta di
collaudo al Genio civile, o all'Istituto mutuante
entro i 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto, potranno omettere la duplice denunzia, di cui al secondo comma del
presente articolo.
Così pure può tenere luogo di tale duplice denunzia il
certificato del Genio civile, anteriore alla data di pubblicazione del presente
decreto, attestante il preciso stato dei lavori.
Per i lavori non denunziati, o non accertati, nei termini e
nelle forme anzidette, e per i lavori non iniziati, anche se il relativo
contributo, sotto qualsiasi forma, sia stato già riconosciuto alla data di
pubblicazione del presente decreto, vengono applicate le disposizioni del precedente
art.6".