(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.289 del 10 dicembre 1921)
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VITTORIO EMANUELE III
Per grazia di Dio e
volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. Decreto 17 settembre 1910,n. 715;
Visto il R. Decreto 21 gennaio 1915,n. 27, convertito nella legge 1 aprile 1915,n. 476, all. d;
Visto il R. Decreto 11 febbraio 1915, n 109;
Visto il R. Decreto 29 aprile 1915,n. 573;
Visto il R. Decreto 29 aprile 1915,n. 582;
Visto il R. Decreto 9 maggio 1915,n. 654;
Visto il R. Decreto 13 maggio 1915,n. 775;
Visto il Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916,n. 906;
Visto il Decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916,n. 1056;
Visto il Decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916,n. 1518;
Visto il Decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917,n. 697;
Visto il Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1917,n. 1028;
Visto il Testo Unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato col Decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917,n. 1399;
Visto il Decreto Luogotenenziale 7 ottobre 1917, numero 1087;
Visto il Decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, numero 1325;
Visto il Decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918n. 1922;
Visto il Decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918,n. 2080;
Visto il R. Decreto 8 luglio 1919,n. 1384;
Visto il R. Decreto 12 marzo 1920,n. 503;
Visto il R. Decreto 3 maggio 1920,n. 545;
Visto il R. Decreto 9 maggio 1920,n. 665;
Visto il R. Decreto 23 settembre 1920,n. 1315;
Visto il R. Decreto 10 marzo 1921,n. 227;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli Affari dell'Interno, e con i Ministri Segretari di Stato del Tesoro, delle Finanze, dell'Istruzione Pubblica, delle Colonie, per la Giustizia e gli Affari di Culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Sono prorogati al 30 giugno 1922 per le località danneggiate dal terremoto dell'8 maggio 1914:
1° il termine, già prorogato a 6 mesi dopo la conclusione della pace con l'art. 1 del Decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918,n. 1325, per la presentazione da parte di privati delle domande di contributo diretto e di mutuo;
2° il termine, già prorogato a 6 mesi dopo la conclusione della pace con l'art 2 del Decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918,n. 1325, per la presentazione delle domande di sussidio e di mutuo da parte di provincie, di Comuni ed enti morali.
Sono prorogati al 31 dicembre 1923, per le località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915:
a) Il termine di cui all'art. 10 del R. Decreto 13 maggio 1915,n. 775, già prorogato al 31 dicembre 1922, con l'art. 10, lettera a), del R. Decreto 10 marzo 1921,n. 227, per la presentazione da parte di privati, delle domande di mutuo.
b) Il termine di cui all'art. 22 del R. Decreto 13 maggio 1915,n. 775, già prorogato al 31 dicembre 1922 con l'art. 10, lettera b), del R. Decreto 10 marzo 1921,n. 227, entro il quale non può dai creditori ipoteca
b)riiniziarsi o continuarsi la procedura esecutiva sugli immobili per i quali è consentito il diritto a mutuo di favore.
c) Il termine di cui all'art. 3 del R. Decreto 21 gennaio 1915,n. 27, già prorogato al 31 dicembre 1921 con l'art. 11 del R. Decreto 10 marzo 1921,n. 227, per la presentazione delle domande di sussidio o di mutuo da parte di provincie, Comuni ed enti morali.
d) Il termine di cui all'art. 7 del R. Decreto 7 ottobre 1917, numero 1807, entro il quale lo Stato si riserva la facoltà di cedere in proprietà ai privati danneggiati che lo richiedano ricoveri stabili, a sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 15 del R. Decreto 29 aprile 1915,n. 582.
Sono prorogate:
a) a tutto il biennio 1922-923 le disposizioni del penultimo comma dell'art. 6 del R. Decreto 21 gennaio 1915,n. 27, convertito nella legge 1 aprile 1915,n. 476, allegato d), già prorogato con l'art. 2 del R. Decreto 25 novembre 1919,n. 2371. Per la spesa occorrente si faranno le relative iscrizioni nel bilancio del ministero del tesoro;
b) sino a tutto il 1923 la disposizione del R. Decreto 11 febbraio 1915,n. 109, convertito nella legge 1 aprile 1915,n. 476, allegato o), già prorogata con l'art. 2 del R. Decreto 25 novembre 1919,n. 2371; con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto ad iscrivere sugli stati di previsione della spesa del ministero dell'interno per gli esercizi finanziari 1921-922, 1922-923, 1923-924 le somme all'uopo occorrenti.
Sono prorogati al 30 giugno 1922 per le località danneggiate dai terremoti del 17 maggio e 16 agosto 1916 nelle Provincie di Pesaro e Forlì:
1. Il termine, di cui all'art. 11 del D. L. 5 novembre 1916,n. 1518, già prorogato a 6 mesi dopo la conclusione della pace con l'art. 1° del D. L. 14 novembre 1918,n. 1997, relativo alla presentazione delle domande di mutuo da parte di privati;
2. Il termine, di cui all'art. 22 del D. L. 5 novembre 1916,n. 518, già prorogato come sopra, entro il quale non può dai creditori ipotecari iniziarsi o continuarsi la procedura esecutiva sugli immobili danneggiati o distrutti dai predetti terremoti e per i quali è consentito il diritto a mutuo;
3. Il termine, di cui all'art. 31 del D. L. 5 novembre 1916,n. 1518, relativo all'esecuzione dei lavori ai fini del contributo, e il termine di cui all'art. 9 del D.M. 16 marzo 1917, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, n. 83 del 9 aprile 1917, relativo alla presentazione delle domande di contributo da parte di privati;
4. il termine di cui all'art. 10 del D.M. 16 marzo 1917, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, n. 83 del 9 aprile 1917 relativo alla presentazione delle domande per la cessione in proprietà ai sensi dell'art. 4 del D. L. 25 gennaio 1917,n. 154 di un ricovero stabile di cui all'art. 1° lettera b) del Decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916,n. 1556.
5. Il termine, stabilito dall'art. 2 del Decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916,n. 1056, per la presentazione da parte di provincie, Comuni od enti morali delle domande di mutui di cui all'art. 1 lettera d) del decreto medesimo, già prorogato a 6 mesi dopo la conclusione della pace con l'art. 2 del D. L. 14 novembre 1918,n. 1997.
Entro lo stesso termine dovranno essere presentate le domande di sussidio consentito dallo stesso art. 1, lettera d).
Sono prorogati al 31 dicembre 1923:
a) il termine di cui all'art. 6 del D. L. 7 ottobre 1917, numero 1807, già prorogato con l'art. 2, lettera a) del D. L. 6 febbraio 1919,n. 166, per la presentazione delle domande di mutuo da parte di privati danneggiati dal terremoto del 26 aprile 1917;
b) il termine di cui all'art. 6 del D. L. 7 ottobre 1917, numero 1807 per la presentazione delle domande di contributo da parte dei privati danneggiati dal terremoto suddetto;
c) il termine di cui all'art. 1 del D. L. 29 aprile 1917,n. 697 già prorogato con l'art. 2, lettera b) del D. L. 6 febbraio 1919, numero 166 per la presentazione da parte degli enti interessati delle domande di sussidi o di mutuo per riparare o ricostruire edifici pubblici provinciali o comunali o appartenenti a enti morali aventi scopo di beneficenza ed edifici di uso pubblico danneggiati o distrutti dal medesimo terremoto.
Sono prorogati a tutto il 31 dicembre 1923:
a) il termine, di cui all'art. 1 del D. L. 22 dicembre 1918,n. 2080, già prorogato con l'art. 4 del R. Decreto 8 luglio 1919,n. 1381, per la presentazione di domande di sussidi e di mutui per la riparazione o ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati o distrutti dai terremoti del 2 dicembre 1917 e del 10 novembre 1918;
b) il termine di cui agli articoli 11 e 12 del D. L. 5 novembre 1916,n. 1518, già prorogato con l'art. 4 del R. Decreto 8 luglio 1919,n. 1384, per la presentazione delle domande di mutuo da parte di privati danneggiati dai terremoti predetti e per l'inizio e la continuazione della procedura di esecuzione sugli immobili danneggiati o distrutti dagli stessi terremoti, per i quali è consentito il diritto al mutuo di favore.
Alla stessa data è stabilito il termine per la presentazione delle domande di contributo da parte dei danneggiati dai medesimi terremoti.
E' prorogato al 31 dicembre 1923 il termine del 31 dicembre 1920, fissato dall'art. 4 del R. Decreto 8 luglio 1919,n. 1384, per la presentazione di domanda di contributo o di mutuo da parte di privati e di domande di sussidio e di mutuo da parte di enti danneggiati dal terremoto del 29 giugno 1919 e richiamato all'art. 1 del R. Decreto 12 marzo 1920,n. 503, per quanto riguarda i privati e gli enti danneggiati dai terremoti del 10 settembre e 25 ottobre 1919.
E' prorogato al 30 giugno 1922 il termine di cui all'art. 13 del R. Decreto 23 settembre 1920,n. 1315, relativo alla gratuità degli alloggi costruiti dallo Stato nelle località danneggiate dal terremoto del 6-7 settembre 1920.
Il concorso dello Stato per l'integrazione dei bilanci dei Comuni del Mugello danneggiati dal terremoto del 29 giugno 1919 a norma dell'art. 5 del R. Decreto 8 luglio 1919,n. 1384, è stabilito sino a tutto l'anno 1923.
Il termine per la somministrazione a pagamento da parte del Genio Civile di materiali da costruzione a enti e privati non aventi diritto a riparazioni gratuite nei paesi colpiti dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919 è stabilito fino a tutto il 31 marzo 1922.
Il termine per la presentazione delle domande dirette ad ottenere la concessione del sussidio dello stato, ovvero la riparazione gratuita di stabili appartenenti a persone non abbienti nei paesi colpiti dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919, è stabilito fino a tutto il 31 marzo 1922 ed è prorogato fino a tutto l'esercizio finanziario 1922-923 il termine per la esecuzione dei lavori di riparazioni suddette.
All'art. 7 del Decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918,n. 1922, è sostituito il seguente:
_per la ricostruzione delle cattedrali, degli episcopi e dei seminari di Messina e di Reggio Calabria, il governo del Re è autorizzato a concedere alle mense vescovili sussidi sino all'ammontare di 8 noni della spesa, compresa quella per la redazione dei progetti, direzione e sorveglianza.
_i progetti saranno approvati dal ministero dei lavori pubblici udito il parere del comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'art 194 del Testo Unico 19 agosto 1917n. 1399.
_le somme occorrenti per tali sussidi saranno prelevate dai proventi menzionati dall'art. 10 del citato Testo Unico e la somministrazione sarà fatta direttamente dal ministero dell'interno agli assuntori delle opere, in base ai certificati di avanzamento dei lavori, rilasciati dall'ufficio del Genio Civile, e fino alla concorrenza degli 8 noni dell'ammontare di essi.
_qualora la esecuzione dei lavori sia delegata all'unione edilizia nazionale le somministrazioni saranno fatte direttamente a questa ultima_.
Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 15, e 28 del regio decreto 3 maggio 1920,n. 545, sono applicabili anche ai lavori eseguiti tra il 1 luglio 1917 e il 2 maggio 1920 per le località colpite dai terremoti del 13 gennaio 1915 e 28 dicembre 1908.
Per i lavori di ricostruzione, nuova costruzione o di riparazione di edifici appartenenti a privati distrutti o danneggiati dai terremoti del 26 aprile e 2 dicembre 1917, del 10 novembre 1918 e del 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919, eseguiti dopo il 3 maggio 1920, e da eseguire dalla pubblicazione della presente legge sino a tutto il 31 dicembre 1923, il concorso dello Stato sarà concesso nella misura stabilita dagli articoli 8 e 28 del regio decreto 3 maggio 1920,n. 545.
All'articolo 9 del D. L. 5 novembre 1916,n. 1518, è sostituito il seguente:
_i proprietari originari o i loro eredi possono costruire l'edificio per cui hanno diritto al mutuo anche in territorio di altro Comune purchè nella stessa Provincia e compreso negli elenchi dei Comuni danneggiati, e purchè vi abbiano domicilio o dichiarino di eleggervelo_.
Tale disposizione è applicabile in tutte le regioni colpite da terremoti nelle quali sia in vigore il suddetto decreto-legge.
Le disposizioni relative alla determinazione del reddito imponibile complessivo di cui siano provvisti i danneggiati dai terremoti del 13 gennaio e 10 novembre 1915, 21 e 22 aprile, 17 maggio, 4 luglio, 16 agosto e 16 novembre 1916, 12 maggio, 26 aprile e 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919, aventi diritto al mutuo o al contributo diretto dello Stato per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici danneggiati o distrutti dai terremoti predetti, debbono intendersi nel senso che non si abbia da tener conto dei redditi mobiliari di categoria c) e d).
Fra i benefici concessi dall'art. 23 del R. Decreto 23 settembre 1920n. 1315 ai danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 si intendono compresi quelli specificati nei numeri 1, 2 e 3 dell'ultima parte dell'art. 1 del Decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n 1518.
I poteri del Commissario straordinario di cui all'art. 40 del regio decreto 23 settembre 1920,n. 1315 si estendono ai Comuni compresi nell'art. 1° del Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1917, numero 1028, danneggiati dai terremoti del 10 novembre 1915, 21 e 22 aprile, 4 luglio, 16 agosto e 16 novembre 1916 ed a quelli indicati nel Decreto Luogotenenziale 7 ottobre 1917,n. 1807 danneggiati dal terremoto del 12 maggio 1917.
Sono autorizzate le seguenti maggiori assegnazioni di fondi da stanziare nella parte straordinaria del bilancio passivo del ministero dei lavori pubblici;
a) lire 15.000.000 in aggiunta alle somme autorizzate con i RR.Decreti 14 gennaio 1915,n. 8, 21 gennaio 1915,n. 27, convertito nella legge 1 aprile 1915, n 476 allegato d), 29 aprile 1915,n. 574, 14 novembre 1920,n. 1657, 3 aprile 1921,n. 337, nonchè con i decreti luogotenenziali 11 luglio 1915,n. 1110, 14 ottobre 1915,n. 1531, 3 febbraio 1916,n. 142, 3 settembre 1916,n. 2250, 11 febbraio 1917,n. 262, 31 maggio 1917,n.1028, 22 dicembre 1918, numero 2079 e con la legge 20 agosto 1921,n. 1178 per provvedere ancora alle spese occorrenti in dipendenza dei danni prodotti dai terremoti del 13 gennaio, 10 novembre 1915, 21-22 aprile, 4 luglio, 16 agosto e 16 novembre 1916 nelle Provincie di Aquila , Ascoli Piceno, Campobasso, Caserta, Chieti, Perugia, Roma e Teramo;
b) lire 15.000.000 in aggiunta alle somme autorizzate col Decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918,n. 2080 e coi RR. Decreti 8 luglio 1919,n. 1384, 29 gennaio 1920,n. 129, 14 novembre 1920,n. 1657, 3 aprile 1921,n. 337 e con le leggi 8 febbraio 1921,n. 79 e 20 agosto 1921,n. 1178 per provvedere al completamento delle opere dipendenti dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918 e 29 giugno 1919 delle Provincie di Arezzo, Firenze, Forlì e nel Comune di giaco nell'Umbria;
c) £. 15.000.000 in aggiunta ai fondi autorizzati con i regi decreti 23 settembre 1920, num. 1315, 7 novembre 1920, num. 1641, 3 aprile 1921,n. 337, e con la legge 20 agosto 1921,n. 1178, per provvedere alle spese ancora occorrenti in dipendenza del terremoto del 6-7 settembre 1920;
d) £. 37.000.000 per la costruzione di case economiche e popolari nel Comune di Messina e relativi villaggi;
e) £. 5.000.000 per la costruzione di case economiche e popolari negli altri Comuni della Provincia di Messina, che saranno indicati con decreto del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;
f) £. 5.000.000 per costruzioni in Messina di case per abitazione degli impiegati dello stato;
g) £ 15.000.000 per costruzione in Reggio Calabria di case economiche e popolari;
h) £. 25.000.000 per costruzione di case economiche e popolari nei Comuni della Provincia di Reggio Calabria, che saranno indicati con decreto del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro; della detta somma di £. 25.000.000, 15 milioni sono destinati per la costruzione di case economiche e popolari esclusivamente nei Comuni che abbiano avuto una percentuale non minore al 75 % di case distrutte o gravemente danneggiate dal terremoto.
i) £. 5.000.000 per costruzione di case economiche e popolari nei Comuni della Provincia di Catanzaro.
l) £. 3.000.000 per costruzione in Reggio Calabria di case per abitazione degli impiegati dello Stato;
m) £. 1.000.000 per costruzione in palmi di case per abitazione degli impiegati dello stato;
n) £. 3.000.000 per costruzione di case economiche nei paesi del Mugello danneggiati dal terremoto del 29 giugno 1919;
o) £. 2.000.000 in aggiunta alle somme autorizzate con R. Decreto 6 novembre 1919,n. 2241 e con la legge 20 agosto 1921, numero 1178, per la costruzione di case economiche e popolari nella zona tosco-romagnola colpita dal terremoto 2 dicembre 1917 e 10 novembre 1918.
La complessiva maggiore spesa di £. 146 000.000 sarà stanziata per £. 45.000.000 di cui alle lettere a), b), c), in due rate uguali negli esercizi 1921-922 e 1922-923, per £. 96.000.000 di cui alle lettere d), e), f), g) h), i), l) ed m) in cinque rate uguali a partire dall'esercizio 1921-922; per £. 3.000.000 di cui alla lettera n) nell'esercizio 1921-922 e per £. 2.000.000 di cui alla lettera o) nell'esercizio 1922-923.
Le opere di cui alle lettere d), e), h), i), m), n), o) saranno eseguite dall'unione edilizia nazionale, e quelle di cui alle lettere g) ed l) dall'ente edilizio di Reggio Calabria, e i relativi fondi saranno somministrati in relazione agli stanziamenti suddetti e su richiesta giustificata dei rispettivi consigli di amministrazione alla iscrizione della somma di £. 44.700 000 per l'esercizio 1921-922 sarà provveduto con decreto del ministro del tesoro.
Sono autorizzate le seguenti maggiori assegnazioni di fondi da stanziare nella parte straordinaria del bilancio del ministero del tesoro:
A) £. 3.000.000 in aggiunta al milione autorizzato con R. Decreto 4 novembre 1919,n. 2241 (art. 1, lettera c) e dell'altro autorizzato con legge 20 agosto 1921,n. 1178 (art. 1, lettera p) per lavori di risanamento e riparazione del baraccamento di Messina, da eseguirsi dall'unione edilizia nazionale e £. 700.000 all'ente edilizio di Reggio Calabria allo stesso scopo. I lavori dovranno limitarsi a quelli urgenti ed indispensabili per la copertura, il consolidamento ed il risanamento delle baracche esclusa ogni opera di ampliamento e di abbellimento.
B) £. 1.000.000 per costruzione di case economiche a Reggio Calabria da eseguirsi a cura dell'ente edilizio su aree che saranno cedute gratuitamente dall'amministrazione ferroviaria e da destinarsi ai ferrovieri che devono sgomberare il baraccamento della zona dove si eseguono i lavori della stazione succursale.
C) £. 300 000 per la costruzione delle casette distrutte dall'incendio del 1918 a Bagnara calabra, in aggiunta alle altre normali assegnazioni per case economiche.
D) £. 3 000.000 in aggiunta alla somma autorizzata con l'art. 29 del R. Decreto 23 settembre 1920,n. 1315, per la costruzione di case economiche nei paesi della regione tosco-emiliana danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920.
La complessiva maggiore spesa di £. 8.000.000 sarà stanziata: per £. 5.000.000 di cui alle lettere a) b) c) nell'esercizio 1921-922 e per £. 3.000.000 di cui alla lett. d) nell'esercizio 1923-924.
Alla iscrizione della somma di £. 5.000.000 per l'esercizio 1921-922 sarà provveduto con decreto del ministro del tesoro.
L'unione edilizia nazionale è autorizzata a vincolare a garanzia di anticipazioni da ottenersi da banche, istituti di credito e casse di risparmio le somme, che lo Stato deve corrisponderle in virtù delle leggi e decreti legge, stanziate e da stanziare nei bilanci dei competenti ministeri, in più esercizi finanziari per la costruzione di case economiche, casette popolari e rurali nelle regioni colpite dai terremoti del 13 gennaio 1915 2 - dicembre 1917 - 10 novembre 1918 e 29 giugno 1919.
La cassa depositi e prestiti è autorizzata a fare alla unione le anticipazioni predette al tasso di favore non superiore al 4,50 %.
Tutte le somme ricavate dalle operazioni di cui sopra debbono essere versate al conto corrente dell'unione presso la cassa depositi e prestiti.
L'onere dei relativi interessi è a carico dell'unione stessa.
I diritti a mutuo investiti nell'acquisto di case economiche, costruite dall'unione edilizia nazionale in base alle vigenti disposizioni, beneficiano per il loro intero ammontare degli aumenti concessi con il R. Decreto 3 maggio 1920,n. 545, e col presente decreto.
I contributi governativi sui diritti a mutuo spettanti all'unione edilizia nazionale non utilizzati in costruzioni prima del 4 maggio 1920 saranno fino al 31 dicembre 1922 liquidati dal ministero del tesoro con gli aumenti consentiti sui diritti a mutuo e sui contributi stessi dal R. Decreto 3 maggio 1920,n. 545, nei limiti dei 3/4 degli aumenti stessi.
L'unione edilizia nazionale dovrà presentare semestralmente al tesoro lo stato dei lavori eseguiti con l'impiego di tali diritti a mutuo, perchè possa provvedersi al conguaglio ed al pagamento dei residui aumenti.
La cassa depositi e prestiti sconterà i tributi liquidati come sopra ed i residui aumenti a norma dell'art. 359 del Decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917,n. 1399.
Nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e aventi una popolazione superiore ai 4000 abitanti eccettuata la città di Reggio Calabria, l'unione edilizia nazionale è autorizzata a chiedere la devoluzione delle aree su cui sorgevano edifici distrutti e dei relativi diritti a mutuo, quando i rispettivi proprietari non abbiano iniziato i lavori di ricostruzione entro il 31 dicembre 1923 o quando pur avendoli iniziati entro tale termine, non li abbiano completati entro il 31 dicembre 1924.
Nel caso di tale richiesta da parte dell'unione i proprietari suddetti hanno facoltà di scegliere, o di cedere definitivamente all'unione l'area col relativo diritto a mutuo, ovvero di delegare all'unione stessa la costruzione dell'edificio.
In questa seconda ipotesi gli edifici ricostruiti saranno riceduti dall'unione ai proprietari dopo il collaudo della costruzione al prezzo i costo aumentato di 1/10 a favore dell'unione.
Il passaggio delle aree e dei diritti relativi ha luogo in base a decreto motivato del prefetto, emesso su richiesta dell'unione edilizia nazionale.
Al decreto del prefetto sono applicabili le disposizioni degli articoli 184, 344, 345 e 346 del Testo Unico approvato con Decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917,n. 1399.
Con decreto reale saranno stabilite le norme per la liquidazione di diritti e le altre modalità di procedimento nel caso di cessione definitiva, di cui al 2° comma del presente articolo.
All'ultimo comma dell'art. 2 del Decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918,n. 1922, sono aggiunti i seguenti:
_sono comprese nelle esenzioni di cui sopra anche le iscrizioni postergazioni, surrogazioni, cancellazioni di ipoteche a favore o a carico dell'unione edilizia nazionale_.
Tutte le disposizioni del presente articolo 2 e le agevolazioni fiscali contenute nell'art. 5 del D.L. 4 febbraio 1917,n. 151, sono applicabili a tutti i lavori di competenza dell'unione edilizia nazionale_.
All'art. 34 del R. Decreto 23 settembre 1920,n. 1315, è sostituito il seguente:
_per i lavori di ricostruzione o di riparazione di edifici pubblici provinciali o comunali o appartenenti ad enti morali aventi scopo di beneficenza o di uso pubblico che siano eseguiti nei paesi danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908, 13 gennaio 1915, 17 maggio e 16 agosto 1916, 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno 1919 e 6-7 settembre 1920, prima del 31 dicembre 1923, è data facoltà al governo di elevare alla misura del 75 % della spesa occorrente per la esecuzione dei lavori il sussidio spettante agli enti danneggiati ai sensi degli articoli 101 del Testo Unico approvato con Decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917,n. 1399, modificato dall'art. 23 del R. Decreto 3 maggio 1920,n. 545, art. 2 del R. Decreto 21 gennaio 1915,n. 27, art. 3 del R. Decreto 29 maggio 1915,n. 654, art. 1 del D. L. 27 agosto 1916,n. 1056, art. 1 del d.L. 22 novembre 1918,n. 2080, art 1 del R. Decreto 8 luglio 1919,n. 1384, e art. 1 lettera e) del decreto 23 settembre 1920,n. 1315 e di anticipare il relativo importo, nel limite dei 3/4, all'unione edilizia nazionale se ad essa siano affidati i lavori in base ai progetti debitamente approvati dal ministero dei lavori pubblici, salvo conguaglio della spesa dopo i collaudi e purchè i sussidi siano liquidati prima del 31 dicembre 1922_.
L'ente edilizio di Reggio Calabria nel provvedere all'assegnazione delle case costruite coi fondi di cui all'art. 19, lett. g), darà la preferenza assoluta a coloro che debbono lasciare baracche, le cui aree siano destinate per costruzioni di case da parte dell'ente edilizio di edifici pubblici, o per l'attuazione del piano regolatore.
Sull'ammontare annuo dei fitti riscossi dall'ente edilizio di Reggio Calabria sarà accantonata una quota pari al 20 %, di cui il 15 % è destinato alla formazione di un fondo di riserva, da impiegarsi in titoli emessi o garantiti dallo stato, per l'ammortamento dei capitali investiti nelle costruzioni, ed il 5 % è destinato a formare un fondo di riserva speciale per sopperire alle maggiori spese di manutenzione dei fabbricati.
Nei fitti di cui sopra sono compresi anche quelli riscossi dalla locazione delle case per gli impiegati.
L'ente edilizio di Reggio Calabria oltre la facoltà di cui all'articolo 4 del D. L. 17 novembre 1918,n. 1922, ha diritto di espropriare secondo le norme degli articoli 161 e seguenti del Testo Unico 19 agosto 1917,n. 1399 aree private comprese nella zona tra i torrenti annunziata e calopinace ed entro un raggio non superiore ai m. 500 dai limiti del piano regolatore approvato con R. Decreto 14 maggio 1914.
Il Comune di Reggio Calabria è autorizzato a modificare il piano regolatore della città per estenderlo alle aree che saranno dall'ente costruite in seguito alla facoltà di cui all'articolo precedente.
Per tali zone di ampliamento del piano regolatore sono applicabili le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 4 del d L. 17 novembre 1918,n. 1922.
Sulle zone espropriate l'ente edilizio dovrà costruire esclusivamente case economiche popolari per gli impiegati dello Stato.
La ubicazione degli edifici e l'andamento delle strade su tali aree dovrà essere approvata dall'ufficio speciale del piano regolatore di Reggio Calabria.
Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad anticipare le quote corrispondenti alle semestralità dovute dai mutuatari al consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.
La cassa depositi e prestiti è a sua volta autorizzata ad anticipare dette quote al tesoro dello stato.
In garanzia di tali anticipazioni il consorzio rilascerà al tesoro delegazioni per l'ammontare delle semestralità corrispondenti ai mutui per le quali le anticipazioni sono fatte oltre alla cessione del decimo che potrà spettare all'istituto stesso ai termini degli articoli 265 e 314 del Testo Unico approvato con Decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917,n. 1399.
Le delegazioni saranno date in riscossione alla banca d'Italia.
Il saggio d'interesse sulle anticipazioni sarà del 4,50 % analogamente a quanto avviene per lo sconto che la cassa fa per i contributi a carico dello stato, tanto a favore dell'istituto vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, quanto alla unione edilizia nazionale art. 33.
I diritti di commissione per spese di amministrazione spettanti al consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 a norma dell'art. 314 del Testo Unico approvato con Decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917,n. 1399, sono stabiliti in misura non superiore a centesimi 30 per i mutui fino a £. 25.000, di centesimi 50 per i mutui da £. 25.000 fino a £. 100.000 di centesimi 60 per i mutui di somme superiori a £. 100.000 per ogni 100 lire di capitale mutuato, e saranno corrisposti anche durante il periodo di somministrazione rateale della somma concessa a mutuo,
All'art. 22 ultimo comma del R. Decreto 17 settembre 1910,n. 715, è sostituito il seguente:
_il ritardo nei pagamenti fa decorrere a favore del consorzio o dell'istituto mutuante l'interesse di mora nella misura del 6 % all'anno dopo un mese dalla scadenza_.
A parziale deroga degli articoli 308 e 327 del Testo Unico approvato con D. L. 19 agosto 1917,n. 1399, l'istituto vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria è sottoposto alla esclusiva vigilanza del ministero del tesoro per quanto riguarda la concessione dei mutui ipotecari di cui all'art. 265 del Testo Unico approvato con D. L. 19 agosto 1917,n. 1399, e le operazioni relative al suo finanziamento.
E' elevato a £. 5000 il sussidio da concedersi per la riparazione delle case di proprietà di persone povere danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915 consentito dall'art. 1° del R. Decreto 21 gennaio 1915,n. 27, convertito nella legge 1 aprile 1915,n. 476, allegato d), già elevato a £. 3000 con l'art. 4 del D. L. 31 maggio 1917,n. 1028, sia per lavori in corso che per quelli ancora da seguire.
Il termine per la esecuzione dei lavori già prorogato a tre mesi dopo la conclusione della pace con l'art. 4 del Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1917,n. 1028, è prorogato al 31 dicembre 1923.
Eguale beneficio è concesso a favore di proprietari poveri danneggiati dai terremoti del 10 novembre 1915, 21 e 22 aprile, 4 luglio 16 agosto e 16 novembre 1916 e 12 maggio 1917.
I danneggiati del terremoto del 13 gennaio 1915 ai quali è stato concesso il sussidio edilizio a norma dell'art. 1 del R. Decreto 21 gennaio 1915,n. 27, convertito nella legge 1 aprile 1915,n. 476 allegato d) e 4 del Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1917,n. 1028 possono restituire l'importo di tale sussidio o chiedere che la somma corrispondente venga a loro computata sull'ammontare del mutuo o del contributo dello Stato loro spettante per provvedere al completamento del restauro di quelle case per la riparazione delle quali risultarono insufficienti i sussidi di £. 2000 o di £. 3000
I danneggiati da terremoti che, avendo avuto riparati d'ufficio i loro stabili, risultarono poi non avere diritto a siffatto beneficio possono ottenere che la somma occorsa per le riparazioni venga calcolata sull'importo dei contributi loro spettanti, restando così sospesa la procedura coattiva per il ricupero della somma spesa dallo Stato a tale fine il prefetto, dopo che avrà resa esecutiva la nota di spese ai sensi dell'art. 153 della legge comunale e provinciale Testo Unico 4 febbraio 1915,n. 148, trasmetterà la nota stessa all'intendenza di finanza competente la quale inviterà l'intestatario a mezzo di messo comunale a dichiarare se intenda chiedere il contributo, fissando il termine per la risposta a giorni 15 dalla data di notifica ed il termine di altri giorni 60 dalla scadenza del primo per provvedere i documenti sottoindicati:
1° titoli giustificativi del possesso legittimo del fabbricato riparato.
Tale documentazione potrà farsi anche con la procedura degli articoli 1 e 2 della legge 9 giugno 1888,n. 5447;
2° certificato storico catastale;
3° certificato dell'agente delle imposte attestante il reddito imponibile complessivo del richiedente;
4° elenco degli eventuali condomini.
Trascorso infruttuosamente il termine di giorni 15 come sopra fissato senza che sia pervenuta risposta, oppure nel caso che l'intestatario si sia dichiarato non proprietario, l'intendente di finanza farà affiggere nell'albo pretorio del Comune in cui è situata la casa riparata, un avviso nel quale si diffida il proprietario dell'edificio stesso a dichiarare entro il termine di altri 10 giorni se intenda domandare il contributo.
Trascorso inutilmente anche questo secondo termine sarà continuata la procedura coattiva per la riscossione delle somme dovute allo stato.
L'intendenza di finanza, riconosciuti regolari gli atti, li rimetterà al ministero del tesoro il quale, dopo accertato il contributo spettante ai danneggiati, li restituirà all'intendenza, la quale passerà la nota di spese all'esattore delle imposte dirette decurtata dell'ammontare del contributo.
I danneggiati che ne facciano domanda potranno ottenere di versare l'eccedenza in 5 rate uguali con i relativi interessi legali mediante atto di sottomissione presso l'intendenza di finanza.
Agli effetti dell'articolo precedente non si terrà conto del condominio, sia che si tratti di proprietà divisa o indivisa.
La nota di spese è considerata obbligazione in solido verso tutti i condomini e il contributo concesso avrà effetto verso tutti i partecipanti
Per coloro che abbiano un reddito imponibile annuo, superiore a £. 5000, il conguaglio sarà fatto capitalizzando il 52 % degli interessi al 4,50 % dovuti per 20 anni sulla somma occorsa per le riparazioni, e se i lavori sono stati eseguiti tra il 3 maggio 1920 e il 31 dicembre 1923 il 60 %.
Sulla casa riparata, della quale non possa accertarsi la proprietà sarà accesa ipoteca legale con prevalenza di grado per l'ammontare della nota di spesa diminuita di una somma pari alla capitalizzazione del 52 % degli interessi al 4,50 dovuti per 20 anni sulla somma occorsa per le riparazioni considerando il proprietario come avente un reddito annuo imponibile superiore a £. 5000.
Il ricorso straordinario al re, ai termini dell'art. 12 della legge del 17 agosto 1907,n. 638, proposto contro la nota di spesa sospende la procedura per il conguaglio.
Sono autorizzate le seguenti maggiori assegnazioni di fondi dal stanziare nella parte straordinaria del bilancio passivo del ministero dell'istruzione pubblica:
A) £. 5.000.000 per provvedere nei Comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 alla costruzione di baracche, padiglioni o edifici scolastici di cui all'art. 1 del R. Decreto 9 maggio 1915,n. 654, nonchè alla spesa del concorso dello Stato nell'acquisto di aree, costruzione, restauro ed arredamento principale degli edifici scolastici di cui all'art. 3 dello stesso R. Decreto 9 maggio 1915;
B) l 3.000.0000 per la compilazione di progetti, direzione di lavori, acquisto ed occupazione di aree, costruzione, restauro ed adattamento di edifici per le scuole medie ed elementari nei Comuni della regione tosco-emiliana danneggiata dal terremoto del 6-7 settembre 1920 e compresi nell'elenco di cui all'art. 1 del R. Decreto 23 settembre 3920,n. 1315, ai quali sono estese le disposizioni contenute nell'art. 3 del citato regio decreto 9 maggio 1915;
C) £. 2.000.000 per gli scopi di cui alla precedente lettera b) a favore dei Comuni della zona tosco-romagnola danneggiata dai terremoti 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918 e 29 giugno 1919;
D) lire 5.000.000 per gli scopi di cui alla lettera a) e b) a favore dei Comuni delle Provincie di Messina, Reggio Calabria e Catanzaro.
La complessiva maggiore spesa di lire 15.000.000 sarà inscritta in bilancio per l'esercizio 1921-922 con decreto del ministro del tesoro.
Tutti i sussidi che il ministero dell'istruzione pubblica abbia concessi o concederà a termini delle vigenti disposizioni per la costruzione di edifici scolastici, i cui lavori siano stati affidati all'unione edilizia nazionale saranno somministrati anticipatamente all'unione stessa nel loro intero ammontare in base ai progetti debitamente approvati ed a richiesta dell'istituto che trasmetterà poi al ministero il certificato di collaudo.
Alla ricostruzione degli edifici pubblici dello Stato nelle località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915 provvede il ministro dei lavori pubblici in sostituzione delle singole amministrazioni interessate.
All'uopo è autorizzata la maggiore spesa di £. 5.000.000 da stanziarsi nel bilancio del predetto ministero in due rate uguali negli esercizi 1921-922 e 1922-923.
Alla iscrizione della somma di £. 2.500.000 per l'esercizio in corso si provvederà con decreto del ministero del tesoro.
Il ministero dei LL. PP. è autorizzato a provvedere alla costruzione del palazzo di giustizia in Avezzano.
Alla relativa spesa di £. 1.000.000 si farà fronte con i fondi di cui alla lettera z 22 del Decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919 n. 150.
Nello stato di previsione della spesa del ministero dell'istruzione per l'esercizio 1921-922 sarà iscritta la somma di £. 1.000.000 per riparare edifici ed opere aventi carattere di monumento nazionale esistenti nei paesi della regione tosco-emiliana danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920.
La cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'unione edilizia nazionale anticipazioni provvisorie rinnovabili all'interesse del 4 per cento fino alla concorrenza di £. 20.000.000, sulle somme che l'unione medesima deve riscuotere per contributi o sussidi spettanti per legge ad enti e privati danneggiati dal terremoto e per mutui concessi a Comuni ed a cooperative edilizie per lavori delegati all'unione.
Le anticipazioni saranno concesse su nulla osta della direzione generale del tesoro, in base a deliberazioni motivate del Consiglio di amministrazione dell'unione contenenti le indicazioni dei diritti a contributo, a mutuo od a sussidio spettanti all'unione medesima e delle lettere d'invio dei documenti alle amministrazioni statali interessate per la liquidazione dei propri crediti e saranno garantiti dallo Stato fino al pagamento dei mandati emessi sugli sconti dei contributi o sui mutui definitivi.
I mutui da concedersi dalla cassa depositi e prestiti a norma degli articoli 2 del R. Decreto 21 gennaio 1915,n. 27 e dell'art. 6 del R. Decreto 29 aprile 1915,n. 582 ai Comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 possono essere garantiti per le quote a carico di essi, e sempre quando non possa provvedersi alla relativa spesa con le risorse dei rispettivi bilanci, con le somme assegnate ad integrazione dei bilanci comunali ai termini dell'art. 1 del regio decreto 11 febbraio 1915,n. 109.
All'uopo il ministero dell'interno è autorizzato a provvedere con decreto da registrarsi alla Corte dei Conti sentita la commissione di cui all'art. 20 del Testo Unico delle leggi del terremoto 1908 approvato con Decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917,n. 1399 all'assegnazione corrispondente all'annualità del mutuo per la parte a carico dei Comuni con impegno irrevocabile fino a tutto il 1923.
In tal caso il mutuo viene diviso in due parti, di cui una corrispondente al contributo dello Stato è estinta in 50 anni e l'altra relativa alla quota a carico del Comune è estinta in tanti anni quanti ancora rimangono fino al termine suindicato.
Qualora per l'adempimento degli scopi affidati all'opera nazionale di patronato regina Elena per gli orfani del terremoto calabro-siculo, con l'art. 417 del Testo Unico approvato con Decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917,n. 1399, non siano sufficienti i fondi di cui il patronato medesimo dispone a norma dell'art. 2 dello statuto allegato al R. Decreto 14 gennaio 1909,n. 14, sarà provveduto alla residua spesa eventualmente occorrente dal ministero dell'interno con assegnazione sui proventi menzionati all'art. 10 dello stesso Testo Unico.
Le disposizioni di cui agli articoli 212, 213 e 218 del Testo Unico 19 agosto 1917,n. 1399, già modificate con R. Decreto 9 maggio 1920n. 665, nonchè le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 15 del R. Decreto 29 aprile 1915,n. 573, già modificato col Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916,n. 906, e col R. Decreto 9 maggio 1920n. 665, sono sostituite con le seguenti:
-art. 9 R. Decreto 29 aprile 1915,n. 573 e art. 212 del Testo Unico 19 agosto 1917,n. 1399.
_negli edifici col solo piano terreno, anche se scantinati, è ammessa la muratura ordinaria purchè:
A) la costruzione sia fatta con buona malta di non lenta presa;
B) le parti murali aventi funzioni statiche siano eseguite omogeneamente con mattoni o blocchi di pietra naturale o artificiale a facce piane e superficie scabra di forma parallelepipeda rettangolare oppure a struttura listata fatta con pietra spezzata e interrotta da corsi orizzontali di mattoni o da fasce continue di cemento armato o di blocchi di pietra naturale od artificiale a facce piane e superficie scabra di forma parallelepipeda rettangolare distanti non più di cm. 60 fra di loro;
C) i muri perimetrali o maestri abbiano un grossezza non minore di un decimo dell'altezza ed in ogni caso mai, minore di 50 cent. per le murature ordinarie, e di 40 cm. per le murature di mattoni o con blocchi di pietra naturale o artificiale a facce piane e superficie scabra di forma parallelepipeda rettangolare e siano immorsati coi muri trasversali distanti non più di 5 metri; nel caso di intervalli maggiori i muri predetti debbono essere muniti di lesene di rinforzo ripartite a distanza non superiore a metri cinque di oggetto eguale almeno alla metà della grossezza del muro stesso e di larghezza eguale a tale grossezza. A tale lesene si possono sostituire pilastri di cemento armato dissimulati nei muri sempre quando gli incorniciamenti di base e di gronda siano costituiti da intelaiature di cemento armato.
D) i muri trasversali abbiano lo spessore non mai inferiore ad un quindicesimo dell'altezza;
E) la costruzione sia consolidata al piano del pavimento (quando questo non riposi direttamente sulla roccia) da collegamenti rigidi e alla sommità dei muri maestri tanto perimetrali quanto trasversali da telai di ferro o di legno rinforzati da squadre di ferro negli angoli o da telai di cemento armato convenientemente ancorati nei muri. quando gli edifici hanno il cantinato i muri perimetrali di questo debbono avere una maggiore grossezza di 15 cm. almeno.
-art. 10 R. Decreto 29 aprile 1915,n. 573, e art. 213 Testo Unico 19 agosto 1917,n. 1399.
La muratura ordinaria è altresì ammessa per edifici a due piani non più alti di 8 metri alle seguenti condizioni:
A) la muratura sia omogenea e fatta con mattoni o con blocchi di pietra naturale o artificiale a superficie scabra di forma parallelepipeda rettangolare oppure con struttura listata come è prescritto al comma b) dell'articolo precedente cementati con buona malta di non lenta presa;
B) i muri abbiano al piano terreno una grossezza non mai minore di un decimo dell'altezza dell'edificio e soddisfino nel resto alle condizioni di cui al comma c) dell'articolo precedente;
C) l'edificio sia consolidato al piano di ciascun pavimento e alla sommità dei muri come è prescritto al comma e) dell'articolo precedente.
I muri del piano superiore possono avere una minore grossezza fino a costituire una risega di 20 cm. al massimo.
-art. 15 R. Decreto 29 aprile 1915,n. 573, e art. 218 Testo Unico 19 agosto 1917,n. 1399.
Per riempimento o rivestimento nelle costruzioni intelaiate o baraccate sono ammesse le strutture seguenti:
A) la muratura armata animata o ingabbiata o altrimenti consolidata specialmente quando costituisce mezzo di irrigidimento;
B) le pareti semplici o doppie di lastre naturali o artificiali di rete metalliche intonacate di tavolati di legno rivestiti di mattoni o di qualunque altro materiale che presenti solidità, leggerezza e sia immune per quanto è possibile dall'azione del fuoco e dell'umidità atmosferica;
C) le strutture murarie indicate alla lettera b) del precedente art. 9 (212).
Per le sole case coloniche è ammesso l'impiego di doppie pareti a listelli di legno o rete metallica con le maglie riempite di materiale leggero od anche intonacate con argilla e altre sostanze non cotte.
Fermo restando quanto è stabilito per la cessione delle aree e delle baracche ai Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 nella sezione 2, capo i, titolo 2, parte i, del Testo Unico approvato con Decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917,n. 1399, la cessione dei ricoveri provvisori e stabili e delle aree occupate o espropriate per tale scopo dallo Stato a favore dei Comuni danneggiati dai terremoti successivi s'intende fatta a solo titolo di uso, con riserva da parte dello Stato stesso di determinare discrezionalmente quando detti ricoveri debbano essere retrocessi.
Sono applicabili alle località colpite dai terremoti del 17 maggio e 16 agosto 1916, 26 aprile - 12 maggio 1917, 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919 le disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10, 11, 12 del R. Decreto 23 settembre 1920,n. 1315.
Relative alle espropriazioni occorrenti nelle suddette località.
Per la riparazione o ricostruzione di acquedotti danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 del 13 gennaio 1915 e successivi e necessari all'alimentazione idrica degli abitati fermo restando quando è stabilito nell'art. 1 lettera a) del R. Decreto 23 settembre 1920,n. 1315, per i Comuni colpiti dal terremoto del 6 7 settembre 1920 sono concessi gli stessi benefici consentiti dalle leggi in vigore per la riparazione o ricostruzione degli edifici pubblici provinciali o comunali o appartenenti ad enti morali aventi scopo di beneficenza o di uso pubblico.
E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 4.000 000 per provvedere alla esecuzione di opere pubbliche in dipendenza dei danni arrecati nella colonia Eritrea dai terremoti dell'anno 1921.
Detto fondo è destinato anche alle spese di riparazione e ricostruzione degli edifici privati danneggiati e distrutti dai terremoti stessi in base a norme da emanare dal ministro delle colonie, di concerto con quello del tesoro.
Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte variazioni nello Stato di previsione del ministero delle colonie e nel bilancio della colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1921-922.
E' data facoltà al governo del Re di raccogliere in Testo Unico le disposizioni emanate per il terremoto del 13 gennaio 1915 apportandovi le modificazioni ed aggiunte necessarie per il coordinamento con l'obbligo di presentarlo al parlamento non oltre sei mesi dalla approvazione per la conversione in legge.
Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 16 novembre 1921.
VITTORIO EMANUELE
Bonomi - Micheli - De Nava - Soleri - Corbino - Girardini - Rodinò.
Luogo del sigillo.V.Il guardasigilli:Rodinò.
Registrato alla Corte dei
Conti, con riserva, addì 6 dicembre 1921.
Reg. 195.Atti del governo a
f. 53. Gisci