Legge 19 marzo 1955, n. 188 (1).

Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni causati dai terremoti del 15 maggio 1951 in VaI Padana, del1'8 agosto e l° settembre 1951 negli Abruzzi e nelle Marche e del 4 luglio1952 in provincia di Forlì.

 

  1. E’ autorizzata la spesa di lire 500.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1953-54 per provvedere in dipendenza dei terremoti verificatisi il 15 maggio 1951 nella Valle Padana, 1'8 agosto ed il l° settembre 1951 negli Abruzzi e nelle Marche e il 4 luglio 1952 in provincia di Forlì, nei Comuni che saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per il tesoro (2):

      a) alla costruzione di ricoveri stabilito per le famiglie meno abbienti rimaste senza tetto;

b) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione, esclusi ogni ampliamento, decorazione ed abbellimento, di edifici pubblici e di uso pubblico, delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonché di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35 (3) e 29 maggio 1947, n. 649 (3), ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;

c) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ri-costruzione di fabbricati urbani di proprietà privata, limitatamente alle opere indispensabili ai fini dell'abitabilità.

Al riparto della spesa per gli interventi di cui alle precedenti lettere si provvederà con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.

 

  1. Anche in deroga alle vigenti disposizioni, l'esecuzione dei lavori e la concessione dei sussidi di cui al precedente articolo è demandata ai competenti Provveditorati alle opere pubbliche.

 

  1.  I lavori da eseguire a termini del precedente art. 1, lettera a) sono dichiarati di pubblica utilità e urgenti e indifferibili, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (4), c successive modificazioni.

 

 

  1.  I sussidi di cui al precedente art. 1, lettera b) e c), possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purché gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente ufficio del Genio civile, o questo abbia proceduto all'accertamento del danno. La concessione potrà essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

 

  1.  Le domande per la concessione di sussidi di cui alla presente legge debbono essere pre-sentate ai competenti uffici del Genio civile entro sei mesi dall'entrata in vigore della pre-sente legge.

 

  1.  Le domande di sussidio per la riparazione degli edifici pubblici o di uso pubblico, nonché di quelli destinati ad uso di culto e di beneficenza, di cui alla lettera b) del precedente art. 1, devono essere presentate corredati dalla perizia dei lavori da eseguire e dal certificato dell'autorità competente ad attestare l'appartenenza e la natura dell'edificio da riparare.I sussidi sono corrisposti, anche ratealmente, in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

 

  1.  Le domande di sussidio per la riparazione dei fabbricati urbani di cui alla lettera c), del precedente art. 1, devono essere corredate del certificato catastale di attualità e dell'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla pretura o davanti un notaio da quattro testimoni che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza pro- pria e sotto la sua personale responsabilità dal sindaco del Comune.

 

  1.  Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la do- manda per ottenere il sussidio può essere presentata da una sola di esse nell'interesse pro-prio e degli altri comproprietari. II comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando l' Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti fra i comproprietari, derivanti dalla concessione del beneficio.

 

  1.  Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino può presentare la domanda di sussidio per la parte o pel piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, e il sussidio è de- terminato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte, o di detto piano, o di detta porzione di piano. Qualora il condominio non ne abbia fatta richiesta, anche uno solo dei condomini può,  nell'interesse e nel nome del condominio presentare la domanda di sussidio, e in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini, conseguenti al beneficio concesso.

 

  1.  L'ufficio del Genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente art. 7, redige la perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione, o nel caso sia stata presentata dal- l'interessato, ne cura la revisione, comunicando gli atti col proprio parere al Provveditorato alle opere pubbliche. L'ufficio del Genio civile dopo l'approvazione del Provveditorato ne dà comunicazione al richiedente il sussidio. I lavori debbono essere iniziati entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione ed ultimati, con decorrenza dalla stessa data, entro dodici mesi, salvo proroga, che può essere concessa per gravi e giustificati motivi dagli uffici del Genio civile per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato. Se, nei termini di cui al precedente comma, i lavori non vengono iniziati o ultimati, la concessione del beneficio è revocata in tutto o per la parte di sussidio non ancora corrisposta. Al beneficiario che abbia iniziato i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione delle opere e in base a stati di avanzamento, nella misura del 40 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a lire 20.000 ed i lavori eseguiti risul-tino conformi al progetto approvato. Dell'avvenuta ultimazione il beneficiario deve dare comunicazione all'ufficio del Genio civile per mezzo di cartolina postale, raccomandata.

 

  1.  Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nella presente legge ,sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa, nonché dei diritti catastali. Tali atti, se vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie.Per conseguire le suddette agevolazioni fiscali, occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della presente legge.

 

  1.  Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le disponibilità di cui al primo provvedimento di variazioni del bilancio per l'esercizio 1953-54

 

  1.  Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

 

 

 

 

(l) Pubblicata nella Gazz.Uff. 7 aprile 1955, n. 80.

(2) Il D.M. 21 luglio 1955, ha così disposto:”Art. 1, È approvato il sottoindicato elenco dei Comuni colpiti dai terremoti del 15 maggio 1951 in Val Padana, dell'8 agosto e 1° settembre 1911 negli Abruzzi e nelle Marche, e del 4 luglio 1952 in provincia di Forlì.

 

Provincia di Varese

Varese

 

Provincia di Cremona

Cremona

 

Provincia di Pavia

1. Pavia

2. Voghera

3. Bornasco

4. Belgioioso

5. Filighera

6. Stradella

7. Marzano

9. San Zenone Po

10. Zerbo

11. Calvignano

12. Vidigulfo

13. Landriano

14. Chignolo Po

15. Calignano

16. Bascapè

17. Varzì

18. Santa Margherita Staffora

19. Menconico

20. Pregola

21. Certosa di Pavia

 

Provincia di l’Aquila

1. L'Aquila

2. Barete

3. Cagnano

4. Campotosto

5. Calascio

7. Castel del Monte

8. Lucoli

9. Montereale

10. Pizzoli

11. Santo Stefano di Sessanio

12. Scoppito

13. Barisciano

14. Poggio Picenze

15. Ofena

16. Villa Santa Lucia

 

Provincia di Teramo

1. Ancarano

2. CampIi

3. Canzano

4. Civitella del Tronto

5. Colonnella

6. Controguerra

7. Corropoli

8. Cermignano

9. Sant'Egidio aIla Vibrata

10. Sant'Omero

11. Teramo

12. Torano Nuovo

13. Torricella Sicura

14. Valle Castellana

15. Bellante

16. Notaresco

17. Silvi

18. Basciano

19. Morrodoro

20. Nereto

21. Cortino

22. Cellino Attanasio

23. Rocca Santa Maria

24. Montorio al Vomano

25. Mosciano Sant'Angelo

26. Pietracamela

27. Roseto degli Abruzzi

28. Pineta

29. Castiglione Messer Raimondo

30. Atri

31. Colledera

32. Castellalto

33. Castel Castagna

34. Montefino

35. Tossicia

36. Crognaleto

 

37. Tortoreto

38. Fano Adriano

39. Giulianova

40. Penna Sant'Andrea

41. Isola del Gran Sasso

42. Bisenti

43. Arsita

44. Castelli

45. Castilenti

 

Provincia di Ascoli Piceno

 

l. Acquasanta

2. Acquaviva Picena

3, Altidona

4. Amandola

5. Appignano del Tronto

6. Arquata del Tronto

7. Ascoli Piceno

8. Belmonte Piceno

9. Campo filone

10. Carassai

11. Castel di Lama

12. Castignano

13.Castorano

14. Colli del Tronto

15. Comunanza

16. Cossignano

17. Cupramarittima

18. PaIerone

19. Fermo

20. Folignano

21. Force

22. Francavilla d'Este

23. Grottammare

24. Grottazzolina

25. Lapedona

26. Magliano di Tenna

27. Maltignano

28. Massa Fermana

29. Massignano

30. Monsampolo del Tronto

31. Monsampietrangeli

32. Monsampictro Morico

33. Montalto Marche

34. Montappone

35. Montedinove

36. Montefalcone Appennino

37. Montefiore dell'Aso

38. Montefortino

39. Montegallo

40. Montegiberto

41. Montegiorgio

42. Montegranaro

43. Monteleone di Fermo

44. Montelparo

45. Montemonaco

46. Monteprandone

47. Monterinaldo

48 Monterubbiano

49. Monturano

50. Montevidon Combatte

51. Montevidon Corrado

52. Montottone

53 Moresco

54. Offida

55. Ortezzano

56. Palliano

57. Pedaso

58. Petritoli

59. Ponzano di Fermo

60. Porto San Giorgio

61. Porto Sant'Elpidio

62. Rapagnano

63. Ripatransone

64. Roccafluvione

65. Rotella

66. San Benedetto del Tronto

67. Sant'Elpidio a Mare

68. Santa Vittoria in Mantenano

69. Servigliano

70. Spinetoli

71. Smerillo

72. Torre San Patrizia

73. Venarotta

 

Provincia di Macerata

1. Acquacanina

2. Appignano

3. Apiro

4. Bolognola

5. Belforte sul Chienti

6. Castel Raimondo

7. Cessapalombo

8. Comurano

9. Caldarola

10. Castel Sant'Angelo

11. Corridonia

12. Cingoli

13. Camerino

14. Civitanova Marche

15. Camporotondo

16. Esanatoglia

17. Fiordimonte

18. Fiuminata

19 Fiastra

20. Gualdo

21. Gagliole

22. Loro Piceno

23, Macerata

24. Montefano

25. Morrovalle

26. Mogliano

27. Montecassiano

28. Montecavallo

29. Monte San Giusto

30. Montelupone

31. Monte San Martino

32. Montecosaro

33. Matelica

34. Muccia

35. Pollenza

36. Pievetorina

37. Pievebovigliana

38. Penna San Giovanni

39. Poggio San Vicino

40. Porto Civitanova

41. Piovasco

42. Petriolo

43. Potenza Picena

44. Porto Recanati

45. Recanati

46. Ripo San Ginesio

47. Serravalle del Chienti

48. San Severino

49. Sarnano

50. San Ginesio

51. Serrapetrona

52. Sant'Angelo in Pontano

53. Sefro

54. Tolentino

55. Treia

56. Visso

57. Urbisaglia

58. Ussita

 

Provincia di Forlì

1. Rocca San Casciano

2. Civitella di Romagna

3. Galeata

4. Santa Sofia

5. Meldola

6. Dovadola

7. Predappio

8. Premilcuore

 

La L. 27 febbraio 1958, n. 141 ha così disposto:

“ Art. 1. E’ autorizzata la spesa di lire 1.750.000.000 per provvedere alla concessione dei sussidi statali di cui alte Ieggi  17 maggio 1946, n. 516 (terremoto in provincia di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo), 29 luglio 1949, n. 503 (terremoti del 1948 e 1949 nelle Puglie e nelle province di Arezzo, Perugia, Grosseto, Siena, Rieti, Terni e Udine), 9 novembre 1949, n. 939, l° ottobre 1951, numero 1133 (terremoti del 1950 a Livorno, Pisa, Giasse nelle Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi e del 1951 a Foggia), 10 marzo 1955, n. 101 (terremoto del 1952 in provincia di Catania), e 19 marzo 1955, D. 188 (terremoti del 1951 in VaI Padana, negli Abruzzi e nelle Marche e del 1952 in provincia di ForIì), nei Comuni che sono stati determinati con i decreti interministeriali emanati in applicazione delle leggi stesse e per l'estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1, lettere b) e c), 2,4, S, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 19 marzo 1955, n. 188, ai danni prodotti dai terremoti, verificatisi il 26 e 27 maggio 1956 nei Comuni della provincia di Forlì che saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, dal terremoto del 17 e 19 luglio 1957 nella zona di Spoleto e dal terremoto dei 6 dicembre 1957 nella zona dell'Orvietano e territorio adiacente.

E’, altresì, autorizzata la spesa di lire 200.000.000 per la concessione dei sussidi statali previsti dall'art. 1, lettera d), del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 516, alla riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali di proprietà privata danneggiati dai terremoti di cui alle disposizioni citate nel precedente comma, ove applicabili, e sempreché al ripristino dei fabbricati stessi non siasi già provveduto in applicazione del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 2. Nei casi di comproprietà e di condominio si applicano Ie disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per quanto riguarda la presentazione delle domande e la riscossione dei contributi.

Art. 3. Nel caso di accertata necessità, la nuova costruzione potrà essere autorizzata in località diversa da quella dove sorgeva l'edificio distrutto o danneggiato, purché nell'ambito dello stesso Comune.

Art. 4. La documentazione potrà essere prodotta anche successivamente alla domanda ed, in luogo del certificato catastale storico, potrà essere prodotto il certificato catastale attuale.

Art. 5. Le domande per la concessione dei sussidi previsti, anche se in precedenza rigettate, potranno essere presentate entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge ai competenti uffici del Genio civile. Per i danni riportati da fabbricati rurali l'istruttoria sarà eseguita in concorso con l'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio ».

(3) Riportati alla voce ENTI DI CULTO.

(4) Riportata alla voce ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA

UTILITÀ.