Legge 29 luglio 1968, n. 858 (1)
Disposizioni integrative in materia di provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni ,della Sicilia,colpiti dai terremoti del gennaio 1968.
1. Per il completamento degli interventi di
pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previsti dai
decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12, 15 febbraio 1968, n. 45 e 27 febbraio
1968, n. 79 (2), convertito, con modificazioni nelle leggi 18 marzo 1968,
numeri 182, 240 e 241, è stanziata nello stato di previsione della spesa del
predetto Ministero per l'anno finanziario 1968 la somma di lire 19.000 milioni.
Con la somma di cui
al precedente comma si provvede altresì a1le
ulteriori spese per la demo-lizione degli edifici sinistrati e lo
sgombero delle macerie, nonché alle spese per le espropriazioni occorrenti alla
sistemazione di baraccamenti, effettuata o da effettuare, e per l'esecuzione
delle relative opere ed impianti di interesse comune e di servizi urbani e
sociali complementari ai baraccamenti stessi (2/a).
Il Ministero dei
lavori pubblici è altresì autorizzato a provvedere, con imputazione alla spesa
anzidetta, al finanziamento delle infrastrutture occorrenti per gli edifici
prefabbricati e per le baracche installati a scopo di ricovero o di assistenza
da privati o da enti nazionali ed esteri nell'ambito dei centri baraccati
(2/a).
2………………………..(3).
3……………………….(4).
4……………………….(5).
5………………………..(6).
6……………………….(7).
7……………………….(8).
8……………………….(9).
9 .Nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto
verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 1967, indicati nel decreto-legge 22
gennaio 1968, n.12, e successive modificazioni ed in quelli determinati ai
sensi dell'articolo 36-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79,
convertito, con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, si applicano
le disposizioni degli articoli 3, 12 e 14 della presente legge.
L'applicazione dei
progetti di qualsiasi importo per le opere di competenza del Ministero
dei lavori pubblici,
previste dall'artIcolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 19 (10),
conver-tito con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n, 241, l'impegno
della spesa, l'appalto e la gestione delle opere stesse, nonché la concessione
e la liquidazione dei contributi previsti dall'ar-ticolo 3 del decreto-legge
predetto, a privati ed a enti, sono di competenza del provveditorato alle opere
pubbliche per la Sicilia (11).
Negli stessi comuni
si applicano altresì le disposizioni contenute nell'articolo 8 della presente
legge e nell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito,
con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ma le attribuzioni
dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968
sono esercitate dal provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia (11).
10. Gli atti con i quali si provvede alla scelta
delle aree ai fini delle occupazioni d'urgenza oc- correnti per le opere e gli
interventi previsti dalla presente legge e dai decreti-legge 22 gennaio 1968,
n. 12, 15 febbraio 1968, n. 45, 27 febbraio 1968, n. 79 (12), convertiti, con
modificazioni, nelle leggi 18 marzo 1968, numeri 182, 240 e 241, valgono, a
tutti gli effetti come dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità
ed urgenza.
11…………………………..(13).
L'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 37, quinto comma, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n.
79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, per
provvedere alla concessione del contributo ivi previsto. è elevata da lire
2.000 milioni a lire 4.000 milioni.
12. Il contributo di lire 90.000 previsto
dall'articolo 14 del decreto-legge 22 gennaio 1968 n, 12 (14), convertito, con
modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, è concesso anche ai
lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici con la qualifica di
piccoli coloni e di compartecipanti familiari ed ai pescatori autonomi iscritti
negli appositi elenchi di cui alla
legge 13 marzo 1958, n. 250 (15).
Il contributo di cui
al comma precedente è anticipato dalla gestione dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui al regio
decreto 4 ottobre 1935, n. 1827 (16), e successive modifiche e integrazioni.
13. La maggiorazione di lire 400 giornaliere
della indennità per la disoccupazione involontaria prevista dall'articolo 13
del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 (16/a), convertito, con
modifi-cazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, è estesa ai lavoratori
dell'edilizia che si trovano disoccu-pati alla data del 15 gennaio 1968.La stessa
maggiorazione spetta ai lavoratori della pesca.
14……………………(17).
15. L'autorizzazione di spesa di lire 5.700
milioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 (16/a),
convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, già elevata a
lire 9.525 milioni dall'articolo il del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45,
convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 240, e a lire 16.525 milioni
dall'articolo 42 del decreto-legge 1968, n. 79, convertito, con modificazioni,
nella legge 27 febbraio 1968, n. 241, è ulteriormente elevata a lire 21.525
milioni.
La maggiore somma di
lire 5.000 milioni è destinata ai seguenti interventi:
a)
a) assegnazione straordinaria per l'integrazione
dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per sovvenzioni ai comitati
provinciali di assistenza e beneficenza pubblica L. 3.500 milioni
b) contributi e sovvenzioni ai
comuni ed alle province per eventi eccezionali. Erogazioni
per provvidenze
contingenti. L. 1.500 milioni.
16…………………………(18).
17…………………………(19).
18. All'onere di lire 26.000 milioni derivante
dall'attuazione della presente legge si provvede, quanto a lire 19.000 milioni
ed a lire 5.000 milioni, con le disponibilità risultanti, per l'anno
finan-ziario 1968:,dall’applicazione rispettivamente dei precedenti articoli 16
e 17 e, quanto a lire 2.000 milioni, mediante riduzione per un corrispondente
importo dello stanziamento del capitolo 3522 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
(1)
Pubblicata nelle Gazz.Uff. 1° agosto 1968, n.194.
(2)
Riportati, rispettivamente ai nn.C/V, C/VI e C/VII.
(2/a) Gli attuali commi secondo e
terzo così sostituiscono l’originario comma secondo per effetto dell’art. 8, L. 5 febbraio 1970, n.21,
riportata ai n. C/XIV.
(3)
Aggiunge gli artt. 22 bis, ter, quater e quinquies al D.L.
27 febbraio 1968 n.79 riportato al n. C/VII.
(4)
Sostituisce l’art. 4, D.L. 27 febbraio 1968, n.79, riportato
al n. C/VII. Successivamente, l’art. 16, L. 5 febbraio 1970, n.21,ha aggiunto
al presente art. 3, e quindi in definitiva all’art. 4, D.L. 27 febbraio 1968,
n.79, altri tre commi.
(5)
Aggiunge due commi all’art. 11, D.L. 27 febbraio 1968, n.79,
riportato al n. C/VII. Peraltro, il secondo comma dell’art. 20 L. 5 febbraio
1970 ,n.21, riportata al n. C/XIV, ha abrogato l’ art. 4 della presente legge e
quindi i due commi dell’ art. 11, D.L. 27 febbraio 1968, n.79, cos’ aggiunti.
(6)
Aggiunge un capoverso al primo comma dell’art. 12, D.L. 27
febbraio, 1968, n. 79, riportato al n. C/VII.
(7)
Sostituisce il
penultimo comma dell'art- 16, D.L. 27 febbraio 1968, n 79, riportato al n.
C/VII
(8)
Aggiunge un
capoverso al secondo comma e aggiunge poi un comma all'art. 17 .D.L. 27
febbraio 1968, n. 79. riportato al n. C/VII.
(9)
Sostituisce l'art.
6, D.L. 21 febbraio 1968, n. 79, riportato al n. C/VII.
(10)
Riportato al n.
C/VII.
(11)
Comma così
sostituito dal primo comma dell'articolo n. L. 5 febbraio 1970, n. 21.
riportata al n. C/XIV.
(12)
Riportati,
rispettivamente, ai nn. C/V, C/VI e C/VII.
(13)
Il primo comma
sostituisce il secondo comma dell'art. 37, D.L. 27 febbraio 1968. D. 79,
riportato al n. C/VII.
(14)
Riportato al n. C/V.
(15)
Riportata alla voce
PESCA.
(16)
Riportato alla voce
PREVIDENZA SOCIALE.
(16/a) Riportato al n. C/V.
(17)
Sostituisce l'art.
21, D.L. 22 gennaio 1968, n. 12, riportato al n. C/V.
(18)
Modifica il primo
comma dell'art. 21, D.L. 27 febbraio 1968, n. 79, riportato al n. C/VII.
(19)
Modifica le lettere
c), d), e) dell'art. 36, D.L. febbraio 1968. n. 79. riportato al n. C/VII.