L. 27 febbraio 1958, n. 141

 

 

 Art. 1. E’ autorizzata la spesa di lire 1.750.000.000 per provvedere alla concessione dei sussidi statali di cui alte Ieggi  17 maggio 1946, n. 516 (terremoto in provincia di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo), 29 luglio 1949, n. 503 (terremoti del 1948 e 1949 nelle Puglie e nelle province di Arezzo, Perugia, Grosseto, Siena, Rieti, Terni e Udine), 9 novembre 1949, n. 939, l° ottobre 1951, numero 1133 (terremoti del 1950 a Livorno, Pisa, Giasse nelle Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi e del 1951 a Foggia), 10 marzo 1955, n. 101 (terremoto del 1952 in provincia di Catania), e 19 marzo 1955, D. 188 (terremoti del 1951 in VaI Padana, negli Abruzzi e nelle Marche e del 1952 in provincia di ForIì), nei Comuni che sono stati determinati con i decreti interministeriali emanati in applicazione delle leggi stesse e per l'estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1, lettere b) e c), 2,4, S, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 19 marzo 1955, n. 188, ai danni prodotti dai terremoti, verificatisi il 26 e 27 maggio 1956 nei Comuni della provincia di Forlì che saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, dal terremoto del 17 e 19 luglio 1957 nella zona di Spoleto e dal terremoto dei 6 dicembre 1957 nella zona dell'Orvietano e territorio adiacente.

E’, altresì, autorizzata la spesa di lire 200.000.000 per la concessione dei sussidi statali previsti dall'art. 1, lettera d), del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 516, alla riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali di proprietà privata danneggiati dai terremoti di cui alle disposizioni citate nel precedente comma, ove applicabili, e sempreché al ripristino dei fabbricati stessi non siasi già provveduto in applicazione del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 2. Nei casi di comproprietà e di condominio si applicano Ie disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per quanto riguarda la presentazione delle domande e la riscossione dei contributi.

Art. 3. Nel caso di accertata necessità, la nuova costruzione potrà essere autorizzata in località diversa da quella dove sorgeva l'edificio distrutto o danneggiato, purché nell'ambito dello stesso Comune.

Art. 4. La documentazione potrà essere prodotta anche successivamente alla domanda ed, in luogo del certificato catastale storico, potrà essere prodotto il certificato catastale attuale.

Art. 5. Le domande per la concessione dei sussidi previsti, anche se in precedenza rigettate, potranno essere presentate entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge ai competenti uffici del Genio civile. Per i danni riportati da fabbricati rurali l'istruttoria sarà eseguita in concorso con l'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio.