D.L. 15 febbraio 1968, D. 45 (1).
Norme
integrative del D.L. 22 gennaio 1968, n.12 (2), recante provvidenze a favore
delle popolazioni
dei comuni
della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.
1. La sospensione del corso dei termini prevista dagli artt. l e 2 del
D.L. 22 gennaio 1968, n. 12 (2), è estesa, limitatamente ad un periodo di tre
(3) mesi, ai seguenti comuni:
provincia di Agrigento: Agrigento, Burgio,
Calamonaci, Caltabellotta, Lucca Sicula, Ribera, Sciacca, Villafranca Sicula;
provincia di Palermo: Balestrate, Bisacquino,
Borgetto, Caltavuturo.. Chiusa Sclafani, Ciminna, Giuliana, Godrano, Lercara
Friddi, Marineo, Monreale, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Roc- capalumba,
San Cipirello, San Giuseppe Jato, Scillato, Torretta, Ventimiglia Sicilia;
provincia di Trapani: Campobello di
Mazara,Castellammare del Golfo, Marsala, Mazara del
Vallo, e Trapani, nonché la frazione Casa
Santa in comune di Erice.
I termini della sospensione di cui al comma
precedente decorrono dal 15 gennaio 1968.
Nei comuni indicati nel presente articolo si
applicano le altre disposizioni recate dal D.L. 22 gennaio 1968, n. 12 (2),
salvo l'osservanza delle ulteriori prescrizioni di cui ai successivi arti-
coli 2, 3 e 4.
2. Nei comuni indicati al primo comma del precedente art. 1 i soggetti
danneggiati dai terremoti del gennaio 1968, per poter beneficiare della
sospensione della riscossione delle imposte prevista dal primo comma dell'art.
5 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, debbono presentare domanda in carta
libera ai competenti uffici, entro il 15 aprile 1968 (4).
3. I lavoratori autonomi titolari di aziende site nei comuni di cui al
precedente art. l, per ottenere il contributo di cui all'art. 14 del
decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 (2), nonché l'esonero dal pagamento dei
contributi di cui all’art. 17 del decreto medesimo, devono presentare domanda,
entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, al competente ispettorato del lavoro che la trasmette, con il
proprio parere, alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (5).
Alla domanda deve essere allegato un
certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per
effetto dei terremoti che hanno colpito i comuni indicati nel precedente art.1.
4. Nei comuni di cui al precedente art. 1, la sospensione della
riscossione dei contributi prevista dall'art. 16 del D.L. 22 gennaio 1968, n.
12 (2), si applica per la rata di febbraio 1968 il cui recu- pero avverrà cumulativamente
con la rata di ottobre 1968.
5. Il limite di spesa di L. 1.500 milioni, di cui all'art. 19 del D.L. 22
gennaio 1968, n. 12 (2), è elevato a L. 2.000 milioni.
6. L'autorizzazione di spesa di L. 5.200 milioni, di cui all'art. 32 del
D.L. 22 gennaio 1968, n. 12 (2), è elevata a L. 6.875 milioni.
La maggiore somma di L. 1.675 milioni è
destinata ai seguenti interventi:
sovvenzioni per urgenti riparazioni a fabbricati rurali……. .L.
350.000.000
spese per la raccolta e il mantenimento del bestiame disperso………L.
550.000.000
sovvenzioni per la ricostituzione di scorte vive e morte…………….L. 775.000.000
7. L'autorizzazione di spesa di L. 500 milioni, di cui all'art. 34 del
D.L. 22 gennaio 1968, n. 12(2), per provvedere agli interventi ivi previsti
quali risultano specificati nel R.D. 31 gennaio 1968 n.17,è
elevata a L. 900 milioni.
8. L'autorizzazione di spesa di L. 80 milioni, di cui all'art. 36 del D.L.
22 gennaio 1968, n. 12 (2), per provvedere agli interventi ivi previsti, è
elevata a L. 130 milioni.
9. Il ministero della sanità è autorizzato ad
emettete, sui fondi di cui ai precedenti artt. 7 e 8 e su quelli di cui
all’art.35 del D.L. 22 gennaio 1968, n.12 (2), ordini di accreditamento a
favore dei medici e dei veterinari provinciali delle province di Agrigento,
Palermo e Trapani fino all’importo di L. 50 milioni, in deroga agli artt. 56 e
59 del R.D. 18 novembre 1923, n.2440 (6), e successive modificazioni.
Per gli acquisti da
effettuarsi con i fondi di al precedente art. 7, il Ministero della sanità può
provvedere a trattativa privata fino ad un importo per ciascun contratto non
superiore a L. 20 milioni.
10. E’ autorizzata la spesa di lire 100 milioni,
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno
finanziario 1968, per la concessione di un contributo straordinario alla
Associazione della Croce Rossa Italiana a fronte delle spese sostenute per la
gestione ed il funzionamento dei servizi sanitari approntati per l'assistenza
sanitaria e generica alle popolazioni della Sicilia colpite dal terremoto del
gennaio 1968 (7).
L’Associazione della
Croce Rossa Italiana dovrà presentare al Ministero della sanità rendiconto
delle spese sostenute.
11. L'autorizzazione di spesa di lire 5.700
milioni, di cui all'art. 38 del D.L. 22 gennaio 1968, n. 12 (8), è elevata a
lire 9.525 milioni.
La maggiore somma di
lire 3.825 milioni è destinata ai seguenti interventi:
a)
assegnazione
straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza
e per le sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza
pubblica. ..L. 3.100 milioni
b)
assistenza in
natura con distribuzione di materiale vario L.
725 milioni.
12. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 41
del D.L. 22 gennaio 1968, n. 12 (8), per provvedere agli interventi ivi
previsti, è elevata da lire 9.000 milioni a lire 13.200 milioni.
A carico di detta
spesa è ammessa l'esecuzione delle opere provvisorie di fognatura, condotte
idriche, impianti elettrici e di quant'altro occorra a servizio dei ricoveri
costruiti per le famiglie sinistrate.
13. E' autorizzata la spesa di lire 250 milioni
(9), da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
per l'anno finanziario 1968, per provvedere ai seguenti interventi:
spese per la tutela e
l'assistenza delle collettività italiane all'estero: L. 100 milioni
sussidi per
l'assistenza di connazionali all'estero: L. 150 milioni.
14. All'onere di lire 1l.000 milioni derivante
dall’applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1968 si provvede
con una corrispondente aliquota del provento derivante dall'emissione dei
certificati di credito di cui all'art. 12 del D.L. 2 ottobre 1967, n. 867 (l0),
convertito, con modifi-cazioni, nella legge l° dicembre 1967, n. 1098,
intendendosi corrispondentemente ridotta, di pari importo, l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 11 dello stesso decreto-legge.
Il Ministro per il
tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
15. Nei comuni nei quali sono andati distrutti, a
seguito del terremoto del gennaio 1968, le liste elettorali generali o lo
schedario elettorale, le prossime elezioni politiche saranno effettuate
uti-lizzando le liste elettorali sezionali recuperate presso le commissioni
elettorali mandamentali o presso i comuni stessi.
Nei comuni di Santa
Margherita di Belice e di Montevago, per i quali sono state recuperate sol-
tanto le liste sezionali usate per le elezioni regionali dell'11 giugno 1967,
le commissioni elettorali comunali debbono provvedere alla compilazione delle
liste sezionali dei rispettivi comuni, oltre che in base alle predette liste
recuperate, anche sulla scorta di altri atti e registri in possesso dei
comuni stessi o di altri enti ed uffici. Le liste, nelle quali dovranno essere
compresi i cittadini che compiranno il ventunesimo anno di età entro il 30
giugno 1968, verranno immediatamente rimesse alla commissione elettorale
mandamentale per l'esame e l'approvazione.
Le operazioni di cui
al secondo comma dovranno essere completate entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto. Le liste ricompilate verranno depositate nella
segreteria comunale per cinque giorni ed ogni cittadino ha diritto di prenderne
visione. Il sindaco darà pubblico avviso dell'avvenuto deposito.
La ricostituzione
delle liste e degli schedari elettorali dei comuni di cui al primo comma sarà
effettuata con la prima revisione semestrale utile successiva al compiuto
riordinamento delle rispettive anagrafi delle popolazioni residenti.
16. Il presente decreto entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
(1) Pubblicato nella Gazz.Uff. 15 febbraio 1968, n. 41 e convertito in legge, con modificazioni
dalla L. 18 marzo 1968, n. 240 (Gazz.Uff. 28 marzo 1968. n. 81).
(2) Riportato al n. C/V.
(3) Periodo portato a tre mesi dalla legge di conversioni 18
marzo 1968, n. 240.
(4)Articolo così modificato dalla legge di conversione 18
marzo 1968, n.240.
(5) Comma cosi modificato dalla legge di conversione 11
marzo 1968, n. 240. Per il termine, vedi l'art. l0, L 5 febbraio 1970, n. 21,
riportata al n. C/XIV.
(6) Riportato alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E
CONABILITA’ GENERALE DELLO STATO.
(7) Il contributo è stato elevato a lire 300 milioni
dall'art. 50, D.L. 27 febbraio 1968, n. 79, riportato al
n. C/VII.
(8) Riportato al n. C/V.
(9) Vedi, però, l'art. 51, D.L. 27 febbraio 1968, n.. 79,
riportato al n. C/VII, che ha elevato l'autorizzazIone di spesa a lire 450
milioni.
(lO) Riportato alla voce FABBRICAZIONE (IMPOSTE DI).