Regio Decreto Legge 27 ottobre 1922 n. 1475, che apporta modificazioni al Testo Unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con Decreto Luogotenenziale  19 agosto 19178 n. 1399.

 

(pubblicato nella gazzetta ufficiale n.277 del 27 novembre 1922)

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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA

 

 

Visto il R. Decreto 17 novembre 1910, n. 705;

Visto il R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573;

Visto il Testo Unico approvato con Decreto Luogotenenziale  19 agosto 1917, n. 1399;

Visto il Decreto Luogotenenziale  3 novembre 1918, n. 1857;

Vista la Legge 2 settembre 1919, n. 1459;

Visto il R. Decreto 3 maggio 1920, n. 545;

Visto il R. Decreto 9 maggio 1920, n. 665;

Visto il R. Decreto 23 dicembre 1920, n. 1865;

Vista la Legge 20 agosto 1921, n. 1178;

Visto il R. Decreto 16 novembre 1921, n. 1705;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell’Interno, col Ministro del Tesoro e dell'Industria e Commercio;

 

 

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art.1

Al T.U. delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1903 approvato con Decreto Luogotenenziale  19 agosto 1917, n. 1399, già modificato con il R.D. 3 maggio 1920, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

"il ministero per l'interno può delegare ai prefetti e alle giunte provinciali amministrative a seconda della rispettiva competenza l'approvazione di quei bilanci comunali per i quali occorra un concorso a pareggio non superiore a quello del triennio precedente e sempre quando quest'ultimo non superi la media di £. 20.000 annue. Tali bilanci saranno tuttavia sottoposti all'approvazione del ministero dell'interno qualora contengano nuovi stanziamenti che impegnino con un principio di spesa continuativa i bilanci futuri".

Agli effetti del 1° comma del presente articolo, prima dell'inizio del triennio il ministero dell'interno, sentita la Commissione di cui all'art. 5, determina per ogni Comune in base alle assegnazioni del triennio precedente il concorso da tenersi presente per l'approvazione dei bilanci da parte dei prefetti e delle giunte provinciali amministrative.

"Per il triennio 1922-1924 si prenderà per base il concorso medio annuo del biennio 1920-1921".

Art. 2

All'art. 22 é sostituito il seguente:

"oltre quanto é disposto dall'art. 169 spetta al ministero dell'interno previ, i pareri di cui all'art. 21 di approvare le deliberazioni di tutti i Comuni, di cui alla tabella n. 1, relativa alla contrattazione di mutuo o a spese che vincolino i bilanci per oltre cinque anni".

Art. 3

All'art. 27 é sostituito il seguente:

"fino a tutto il 1938 i bilanci dei Comuni indicati nella tabella n. 1 allegata al presente Testo Unico eccetto quelli di Messina e di Regio Calabria rimangono di regola invariati di triennio in triennio salvo gli stanziamenti relativi ad opere pubbliche. Le modificazioni che occorresse introdurre durante il triennio nei bilanci dei Comuni di cui all'art. 21, dovranno essere approvate dal ministero dell'interno ad eccezione degli storni dipendenti dalla necessità di aumentare fondi relativi a spese a calcolo di carattere obbligatorio."

Con le stesse forme é approvata la parte straordinaria dei bilanci relativa ai lavori del piano regolatore o di ampliamento dei Comuni di cui all'art. 119.

Art. 4

Fra gli articoli 28 e 29 é aggiunta la seguente disposizione:

"é data facoltà al ministero dell'interno per i servizi da esso dipendenti, di cui al presente Testo Unico, di emettere mandati di anticipazione o a disposizione a favore dei prefetti o di altri funzionari delegati anche in deroga alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato, e del relativo regolamento. Su richiesta dei funzionari delegati da farsi alle locali delegazioni de tesoro, entro il 30 giugno di ciascun anno.

I mandati sia di anticipazione, che a disposizione, emessi per i servizi di cui sopra, anziché venire annullati e ridotti a fine di esercizio potranno essere trasportati per l'intera somma o per la patria rimasta inerogata, all'esercizio successivo con le stesse norme seguite con i mandati diretti, compilandosi per essi speciali elenchi".

Art. 5

All'art. 121 é sostituito il seguente:

"i verbali di concordato tra i Comuni e i proprietari per l'attuazione dei piani regolatori sono sottoposti all'approvazione del delegato tecnico del ministero dei lavori pubblici".

Art. 6

All'ultimo comma dell'art 347 del T.U. 10 agosto 1917, n. 1399, é sostituito il seguente:

"le carature sono nominative ma possono essere ........  od alienate".

Art. 7

All'art. 373 del Testo Unico 19 agosto 1917, n. 1399, sostituito il seguente:

"il rendiconto consuntivo della gestione propria della Unione Edilizia Nazionale sede di Messina e quello dell'azienda separata devono essere compilati entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio."

Entro un mese i Consigli speciali si pronunziano sui rendiconti e li trasmettono al Direttore Generale dell'Unione con le proprie deliberazioni. "Decorsi infruttuosamente tali termini provvederà direttamente la direzione generale".

Art. 8

All'art. 374 del Testo Unico 19 agosto 1917, n.1399, é sostituito il seguente:

"i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi sono approvati definitivamente dal Consiglio d'amministrazione dell'Unione Edilizia Nazionale".

Art. 9

L'art. 26 del R. Decreto 16 novembre 1921, n. 1705, resta modificato come segue:

"per i lavori di ricostruzione e di riparazione di edifici pubblici provinciali o comunali o appartenenti ad enti morali aventi scopo di beneficenza o di uso pubblico che siano eseguiti nei paesi danneggiati dal terremoto dal 28 dicembre 1908 entro il 31 dicembre 1925 é data facoltà al governo di elevare alla misura del 75% della spesa occorrente per la esecuzione dei lavori di sussidio spettante agli enti danneggiati ai sensi degli articoli 101 del Testo Unico approvato con D.L. 19 agosto 1917, n. 1399, notificato dall'art. 23 del R. Decreto 3 maggio 1920, n. 545, e di anticipare il relativo importo all'Unione Edilizia Nazionale se ad essa siano affidati i lavori in base ai progetti debitamente approvati dal ministero dei lavori pubblici salvo conguaglio della spesa dopo il collaudo e purché i sussidi siano liquidati prima del 31 dicembre 1924.

Art. 10

É prorogato al 31 dicembre 1925 il termine del 31 dicembre 1923 indicato negli articoli 7, 8, 10, 11 e 15 del R. Decreto 3 maggio 1920, n. 545 e nell'art. 26 del R. Decreto 16 novembre 1921, n. 1705 per quanto si riferisce ai lavori dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Art. 11

É prorogato al 31 dicembre 1924 il termine del 31 dicembre 1922 indicato negli articoli 23 e 26 del R. Decreto 16 novembre 1921, n. 705, per quanto di riferisce ai lavori dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908 affidati all'unione edilizia nazionale.

Art. 12

Per la vendita delle baracche non più necessario allo scopo per cui furono costruite nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908 potrà derogarsi alle disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato previa autorizzazione del ministero dei lavori pubblici da richiedersi, caso per caso, con motivata proposta degli uffici del genio civile. Le somme provenienti da tale vendita dovranno essere versate in tesoreria.

Art. 13

A parziale modifica dell'art. 242 del Testo Unico, approvato con Decreto Luogotenenziale  19 agosto 1917, n. 1399, é consentito che l'altezza minima dei vani abitabili delle case rurali o coloniche nonché quelle dei vani degli abitati di montagna situati oltre gli 800 metri di altitudine sia di metri 2,50.

Art. 14

Le disposizioni dell'art. 12 del R. Decreto 3 maggio 1920, n. 545, é applicabile anche ai lavori eseguiti tra il 1 luglio 1917 e il 2 maggio 1920 per le località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Art. 15

All'ultimo comma dell'art. 32 del R. Decreto 16 novembre 1921, n. 1705, é sostituito il seguente:

"il saggio d'interesse sulle anticipazioni sarà del 4% analogamente a quanto avviene per lo sconto che la Cassa fa per i contributi a carico dello Stato tanto a favore dell'istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Regio Calabria quanto all'unione edilizia nazionale.

Art. 16

All'art. 33 del R. Decreto 16 novembre 1921, n. 1705, é sostituito il seguente:

"i diritti di commissione per spesa di amministrazione spettanti al consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 a norma dell'art. 314 del T.U. approvato con Decreto Luogotenenziale  19 agosto 1917, n. 1399, sono stabiliti in misura non superiore ai centesimi trenta per i mutui fino a £. 25.000, di centesimi cinquanta per i mutui da £. 25. 000 fino a £. 300.000 e di centesimi 70 per i mutui di somme superiori a £. 300.000 per ogni cento lire di capitale mutuato e saranno corrisposti anche durante il periodo della somministrazione rateale della somma concessa a mutuo.

Art. 17

All'art. 22 ultimo comma del R. Decreto 17 novembre 1910, n. 705 é sostituito il seguente:

"il ritardo nel pagamento fa decorrere a favore del consorzio l'interesse di mora nella misura del 6% all'anno. Per i contributi dello Stato l'interesse del 4% decorre dopo due mesi dalla detta scadenza.

Art. 18

Al primo comma dell'art. 317 del T.U. 19 agosto 1917, n. 1399 é sostituito il seguente:

"la concessione dei mutui da parte del consorzio cesserà col 31 dicembre 1928.

Art. 19

Le disposizioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, capo II, titolo I, parte II del Testo Unico 19 agosto 1917, numero 1399, per quanto riguarda il fondo di riserva straordinario per i ricchi eventuali delle operazioni del consorzio per la commissione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 sono modificati come segue:

 a) per i mutui stipulati o da stipulare dal consorzio del 10% a carico dello Stato sulle quote semestrali di ammortamento é ridotto al 5% a partire dal 1 luglio 1922. Tale contributo del 5% di spettanza assoluta del consorzio é destinato a formare un fondo di riserva straordinaria per i rischi eventuali delle operazioni del consorzio stesso e sarà impiegato in titoli emessi o garantiti dallo Stato in cartelle fondiarie;

 b) la riserva straordinaria accumulata in capitali ed interessi fino al 30 giugno 1922 viene ripartita per metà a favore dello Stato e per l'altra metà a favore del consorzio, il quale però per la quota di sua spettanza dovrà mantenere l'attuale sua destinazione tanto per il capitale quanto per gli interessi accumulati fino alla predetta data;

 c) gli interessi che si matureranno dal 1 gennaio 1922 tanto sui nuovi accantonamenti di cui alla lettera a) quanto sul fondo accumulato di cui alla lettera b) saranno a libera disposizione del consorzio.

Art. 20

La facoltà consentita dal R. Decreto 23 dicembre 1920, n. 1865 e dall'art. 328 del Testo Unico di legge 19 agosto 1917, n. 1399 per quanto riguarda la cessione delle semestralità del contributo dello Stato per i mutui dovuti al consorzio per la concessione, di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e all'istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dal terremoto di Regio Calabria é estesa alla cessione in tutto o in parte alla cassa depositi e prestiti in base a liquidazione provvisoria trimestrale approvata dal ministero del tesoro, delle semestralità del contributo stesso corrispondenti all'importo delle singole rate somministrate dall'istituto medesimo in conto dei mutui non ancora passati in ammortamento.

Agli effetti della liquidazione di cui sopra si calcola che l'ammortamento delle rate suddette abbia inizio in ogni caso dopo un biennio dalla data di decorrenza della cessione e le relative semestralità saranno corrisposte dal ministero del tesoro all'istituto sovventore alla fine del semestre successivo a quello della scadenza del biennio suddetto e con prelevamento delle somme dovute al consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e all'Istituto Vittorio Emanuele III". A tali operazioni sono estese le disposizioni contenute nell'art. 329 del Testo Unico predetto.

Art. 21

L'ultimo comma dell'art. 397 del Testo Unico 19 agosto 1917, n. 1399, é sostituito dal seguente:

"i conti sono esaminati da parte di un delegato del ministero del tesoro ed approvati dal ministero stesso di accordo con i ministeri dei lavori pubblici e dell'interno".

Art. 22

L'art. 399 del Testo Unico 19 agosto 1917, n. 1399, é sostituito dal seguente:

"l'Ente Edilizio é amministrato da un Consiglio composto come appresso: l'ispettore superiore del genio civile delegato dal ministero dei lavori pubblici nei paesi devastati dal terremoto, presidente; un vice prefetto designato dal ministero dell'interno da cui dipenderà direttamente per tutto quanto concerne le attribuzioni conferitegli dal presente Testo Unico, direttore; l'intendenza di finanza, l'ingegnere capo del Genio Civile (servizio terremoto) tre rappresentanti del Comune eletti dal Consiglio comunale anche fuori del proprio ..... fra gli eleggibili a consigliere comunale. In questa elevazione ciascun consigliere scrive sulla propria scheda soltanto un nome e si proclamano eletti i tre cittadini che hanno raccolto il maggiore numero di voti, ma non inferiore a 5. A parità di voti é proclamato eletto l'anziano di età. Un componente della congregazione di carità.

Alla seduta del Consiglio di amministrazione assisterà con voto consultivo l'ingegnere direttore dell'ufficio tecnico dell'ente.

Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione dell'Ente Edilizio sono provvedimenti definitivi.

Contro di esse é solo ammesso il ricorso straordinario al re ai termini dell'art. 2 del Testo Unico approvato con R. Decreto 17 agosto 1907, n. 639.

Art. 23

Dopo l'art. 400 del Testo Unico approvato con Decreto Luogotenenziale  19 agosto 1917, n. 1399, sono inseriti i seguenti:

 art. 400-bis.

 - l'assegnazione delle case e delle baracche é deliberata dal Consiglio di amministrazione sulla proposta di una Commissione consultiva composta del direttore dell'Ente Edilizio che la presiede, di due rappresentanti degli operai e salariati, di due rappresentanti degli impiegati, di un rappresentati dei professionisti e di uno dei commercianti e del membro operaio della Commissione provinciale di assistenza e di beneficenza.

I rappresentanti degli operai e dei salariati saranno eletti dagli operai iscritti nelle liste degli assicurati contro la disoccupazione da fornirsi al Comune dall'ufficio per il collocamento e la disoccupazione. Le elezioni avranno luogo su richiesta del direttore dell'Ente Edilizio con le norme in quanto applicabili, stabilite negli articoli 12, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 del regolamento per l'esecuzione della legge sui probiviri approvato con R. Decreto 2 aprile 1894, n. 178, e negli articoli 67, 68, 73, 76 e 83 del Testo Unico della legge comunale provinciale approvata con R. Decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Gli uffici provvisori di cui all'art. 23 e 24 del citato regolamento per l'esecuzione della legge sui probiviri provvederanno a tutte le operazioni elettorali senza che si faccia luogo alla costituzione di uffici definitivi.

Non sono eleggibili coloro che non abbiano compiuto i ventun' anni e che abbiano subito condanna per i titoli indicati nell'art. 25 del citato Testo Unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

I rappresentanti degli impiegati saranno designati nei modi previsti dall'art. 1° del regolamento approvato con Decreto Luogotenenziale  19 agosto 1917, n. 1542 i rappresentanti dei professionisti e quelli dei commercianti saranno eletti dal Consiglio comunale.

 

 art. 400-Ter.

- i rappresentanti del Comune nell'Ente Edilizio di cui all'art. 399 e i componenti la Commissione consultiva durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Qualora qualcuno di essi cessi dall'ufficio si provvederà con la stessa forma ad una nuova nomina. Il nuovo eletto resterà in carica quanto sarebbe rimasto il predecessore.

 

 art. 400-QuaTer.

 - la Commissione consultiva sarà convocata dal suo presidente con avviso scritto contenente gli elenchi degli oggetti da trattarsi e dovrà consegnarsi a domicilio almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Fermo restando il disposto dell'art. 27 del R. Decreto 16 novembre 1921, n. 1705, qualora il Consiglio di amministrazione dell'ente deliberi di non uniformarsi alla proposta della Commissione consultiva dovrà, con motivata decisione da pubblicarsi all'albo pretorio del Comune e per un periodo di otto giorni decorrenti da un giorno festivo, rinviare l'affare alla Commissione stessa per un nuovo esame. Dopo che la Commissione avrà dato il nuovo parere, il Consiglio di amministrazione deciderà definitivamente. L'elenco definitivo delle case e baracche assegnate deve essere pubblicato di volta in Volta.

Art. 24

Contro le occupazioni abusive delle case economiche e di quelle degli impiegati governativi, costruite con i fondi dello Stato ai termini delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 26 dicembre 1908 sono applicabili le disposizioni relative alle baracche contenute negli articoli 71 (penultimo ed ultimo comma) 92 (ultimo comma) 364 (secondo e terzo comma) e 400 del Testo Unico di legge 19 agosto 1917, n. 1399

Art. 25

Gli ultimi due comma dell'art. 1 del R. Decreto 9 maggio 1920, n. 665, sono sostituiti come appresso:

 -art. 231.

 - tolto il caso della esistenza del piano regolatore o di regolamento edilizio che dispongano altrimenti, le ricostruzioni di cui al precedente articolo possono farsi anche luogo i cigli di strade che abbiano larghezza minore di quelle prescritte dall'articolo 226, purché non inferiori a metri 4. Tali edifici possono raggiungere un'altezza di metri 7 o quella maggiore pari a una volta e mezza la larghezza della strada sulla quale prospettano, ed in ogni caso non superiore a metri 10 o a metri 12 nei casi che tale altezza sia ammessa ai sensi del precedente articolo 206, primo comma, con un numero di piani non maggiore di 2 nel caso dell'altezza di metri 10 dell'edificio, e non maggiore di 3 nel caso dell'altezza di metri 12.

Ove la larghezza della strada sia inferiore a metri quattro, l'ufficio deve costruirsi in ritiro di quanto é necessario per ottenere la larghezza stessa.

In casi eccezionali che non siano già stati contemplati in piani regolatori approvati, il ministro dei lavori pubblici, udito il comitato speciale del Consiglio superiore e dei lavori pubblici, può consentire deroghe alle disposizioni del presente articolo, fermo restando sempre il limite di altezza di dieci metri ed il numero di due piani.

Art. 26

Nei Comuni danneggiati compresi nella tabella a se per causa del terremoto furono smarrite o distrutte le liste elettorali permanenti e furono per provvedimenti straordinari rifatte, prima che fossero formati i registri di popolazione, le commissioni di revisione debbono compilare le liste in corrispondenza ai risultati del sesto censimento.

Le commissioni debbono però ritornare le iscrizioni fatte secondo le norme del terzo capoverso dell'art. 12 legge elettorale politica 2 settembre 1919, n. 1495.

Art. 27

Il governo del Re é autorizzato a coordinare in Testo Unico definitivo con le disposizioni successivamente emanate quelle dei testi unici approvati con R. Decreto 19 dicembre 1913, n. 1261, e coi decreti luogotenenziali 5 novembre 1916, n. 1526 e 19 agosto 1917, n. 1399, apportando tutte le modificazioni ed aggiunte occorrenti ai fini del coordinamento ed in armonia con le attuali esigenze dei paesi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Tale Testo Unico sarà approvato con decreto reale da presentarsi al parlamento per la conversione in legge.

Art. 28

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.

 

 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1922.

 

VITTORIO EMANUELE

 

Facta - Riccio - Taddei - Paratore - Teofilo Rossi

 

 

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli: OVIGLIO

Registrato alla Corte dei Conti, con riserva, addì 24 novembre 1922

reg. 206. Atti del governo a f. 88 GISCI