Decreto Ministeriale 29 settembre 1930. [1] Estensione delle norme tecniche ed igieniche di edilizia antisismica nei Comuni compresi nel 2 elenco di quelli danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930.

 

 

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

 

 

Visto l'art. 2 del R. decreto 3 aprile 1930, n. 682;

Ritenuto che in conseguenza dei danni prodotti dal terremoto del 23 luglio 1930-VIII, in alcune zone delle provincie di Avellino, Benevento, Foggia e Potenza si ravvisa necessario di rendere obbligatoria, per le nuove costruzioni, per le ricostruzioni e per le riparazioni di fabbricati nei Comuni ricadenti in dette zone, l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche di edilizia antisismica;

Sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

 

 

Decreta:

 

I Comuni sotto indicati sono inclusi nell'elenco di quelli nei quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località della 2a categoria, allegato al Regio Decreto-Legge 3 aprile 1930, n. 682:

 

Provincia di Avellino:

 

1.    Calitri.

2.    Domicella.

3.    Grottaminarda.

4.    Guardia Lombardi.

5.    Lauro, per la frazione Migliano.

6.    Marzano.

7.    Mirabella Eclano.

8.    Montaguto.

9.    Pietradefusi.

10.  Quindici.

11.  Rocca S. Felice.

12.  S. Angelo de Lombardi.

13.  S. Arcangelo Trimonte.

14.  Sturno.

15.  Taurasi.

 

 

Provincia di Benevento:

 

1.    Apollosa.

2.    Arpaia.

3.    Durazzano.

4.    Forchia.

5.    Montesarchio.

6.    Giorgio del Sannio.

 

 

Provincia di Foggia:

 

1.    Castelluccio Sauri.

2.    Faeto.

3.    Troia.

 

 

Provincia di Potenza:

 

1.    Rapone.

2.    Ruvo del Monte.

3.    San Fele.

 

 

Roma, addì 29 settembre 1930.

Il Ministro per i Lavori Pubblici:

Di Crollalanza.

p. il Ministro per l'interno:

Arpinati.

 

Registrato alla Corte dei Conti, addì 3 ottobre 1930 registro n. 11 Lavori Pubblici



[1] (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.234 del 6 ottobre 1930)