(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.81 del 28 marzo 1968)
La Camera
dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
Il
Presidente della Repubblica
promulga
la seguente
legge:
E'
convertito in legge il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, concernente
ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa
economica dei Comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, con
le seguenti modificazioni:
All'articolo
1, il primo comma é sostituito con il seguente:
Nei Comuni
delle provincie di Agrigento, Palermo e Trapani colpiti dai terremoti del
gennaio 1968, indicati nei decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e 15 febbraio
1968, n. 45, con le modifiche apportate in sede di conversione in legge, e in
quegli altri Comuni delle stesse Province che possono venire determinati con
decreti del Ministro per i Lavori Pubblici di concerto con quelli per l'Interno
e per il Tesoro, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro per i Lavori Pubblici é autorizzato a
provvedere:
alla lettera
d) dopo la parola: commerciali, sono aggiunte le altre: ivi comprese le
farmacie.
Dopo
l'ultimo comma é aggiunto il seguente:
i Comuni
indicati ai sensi del presente articolo sono dichiarati, agli effetti dell'art.
7, lettera c), della legge 26 giugno 1965, n. 717, territori caratterizzati da
particolare depressione.
L'articolo 2
é sostituito con il seguente:
L'eventuale
appartenenza alla categoria sismica dei Comuni indicati ai sensi dell' art. 1
sarà stabilita per ciascun Comune, a tutti gli effetti della legge 25 novembre
1962, n. 1684, con decreti del Ministro per i Lavori Pubblici di concerto con il
Ministro per l'Interno sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Nei Comuni
di cui all'articolo 1 per gli edifici aventi oltre tre piani é obbligatoria
l'intelaiatura in cemento armato o in acciaio.
All'articolo
3, quarto comma, dopo le parole: ammortizzabili in 35 anni, sono aggiunte le
altre: la differenza tra il tasso d'interesse praticato dall'istituto di credito
e quello indicato sarà corrisposta dallo stato direttamente agli istituti di
credito interessati in unica soluzione capitalizzata al tasso di interesse
legale.
Al quinto
comma, la lettera a) é sostituita con la seguente:
a) al 90 per
cento della spesa per i proprietari di una sola unità immobiliare utilizzata
personalmente o da un prossimo congiunto che pur risultando iscritti per l'anno
1967 nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, non risultino
iscritti nei ruoli dell'imposta complementare, nonché per gli alloggi di
proprietà degli enti pubblici di cui all'articolo 16 del testo unico
sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938,
n. 1165, e successive modificazioni e integrazioni;
Al quinto
comma, lettera b) sono soppresse le parole: di alloggi di proprietà degli enti
pubblici e delle cooperative edilizie, nonché.
All'ultimo
comma dopo le parole: stesso comune, sono aggiunte le altre: o di altro Comune
terremotato della Sicilia, e sono soppresse le parole: in tal caso, il
contributo é commisurato al solo valore della costruzione.
Dopo
l'articolo 3 é inserito il seguente articolo 3-bis:
i contributi
di cui al precedente articolo possono essere concessi anche se i lavori siano
stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, finché
il competente ufficio del genio civile abbia accertato l'entità dei danni
arrecati dall'evento sismico e purché i lavori rispondono alle prescrizioni del
presente decreto.
Dopo
l'articolo 4 é inserito il seguente articolo 4-bis:
le
disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto si applicano anche
a favore dei proprietari di unità immobiliari appartenenti ad abitanti da
trasferire per ragioni di sicurezza se anche non colpite dal
terremoto.
All'articolo
5, dopo la parola: Pubblici, sono aggiunte le altre: che sarà emesso entro 60
giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
All'articolo
6, secondo comma, sono aggiunte le parole: l'erogazione della residua somma sarà
corrisposta in base a stati di avanzamento fino all'80 per cento del contributo
spettante.
Al quarto
comma, le parole: entro sei mesi, sono sostituite con le altre: entro un
anno.
All'ultimo
comma, le parole: la concessione dei contributi e la corresponsione della
residua somma dovuta a seguito della anticipazione eventualmente accordata ai
sensi del presente articolo, é subordinata, sono sostituite con le altre: la
concessione del contributo e del saldo dovuto a seguito dei pagamenti già
corrisposti e subordinata.
All'art. 7,
primo comma, dopo le parole: più persone, sono aggiunte le altre: o é dato in
locazione; dopo le parole: di esse, sono aggiunte le altre: e dal locatario
rispettivamente; dopo la parola: comproprietario, sono aggiunte le altre:o del
proprietario.
Al secondo
comma, dopo la parola: comproprietario, sono aggiunte le altre: o il locatario
che hanno; dopo la parola: comproprietari, sono aggiunte le altre:o
proprietario; dopo le parole: tra i comproprietari, sono aggiunte le altre: e
concedenti e locatori.
All'articolo
8, terzo comma, dopo le parole: nonché ad istituti, sono aggiunte le altre: o
enti.
All'articolo
9, secondo comma, dopo le parole: ai Comuni, sono aggiunte le altre: ai consorzi
di Comuni di cui all'articolo 4 della legge regionale Siciliana 3 febbraio 1968,
n. 1.
All'articolo
10, primo comma, dopo le parole: è affidata agli istituti, sono aggiunte le
altre: autonomi per le case popolari.
Al terzo
comma, é aggiunto il seguente periodo:
i suddetti
decreti dovranno prevedere la preferenza di assegnazione alle famiglie numerose
e povere ovvero di pensionati.
All'articolo
12, primo comma, secondo capoverso, le parole: dall'assessorato all'urbanistica
della regione Siciliana, sono sostituite con le altre: dall'assessorato ai
Lavori Pubblici della regione Siciliana.
Al primo
comma é aggiunto il seguente capoverso: dal soprintendente scolastico regionale
di cui all'articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641.
All'articolo
13, primo comma, dopo le parole: nei modi previsti dalla legge 25 giugno 1965,
n. 2359, sono aggiunte le altre: con riferimento al valore venale di mercato
delle aree alla data dell'evento sismico.
All'articolo
16, sesto comma, sono aggiunte le seguenti parole: e saranno preferiti,
compatibilmente ai titoli richiesti, i cittadini che risultano residenti nei
Comuni di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968,
n. 12.
All'articolo
17, l'ultimo comma é sostituito con il seguente: assistono alle riunioni del
comitato quattro rappresentanti della regione Siciliana, appartenenti agli
assessorati dei Lavori Pubblici, della Sanità, dell'agricoltura e degli enti
locali.
L'articolo
22 é sostituito con il seguente:
sono
autorizzati l'acquisto e l'installazione di baracche da adibirsi ad uso di
scuole pubbliche e materne nelle località in cui sorgono i baraccamenti per il
ricovero dei sinistrati dei terremoti del mese di gennaio
1968.
Le spese
relative gravano sugli stanziamenti previsti dall'articolo 41 del decreto-legge
22 gennaio 1968, n. 12, e dell'articolo 12 del decreto-legge 15 febbraio 1968,
n. 45.
All'articolo
23, ultimo comma, le parole: è autorizzata a comprendere, sono sostituite con la
parola: comprenderà.
Dopo
l'articolo 23 sono inseriti i seguenti articoli:
Art. 23-bis
Nel caso di
unità immobiliari sinistrate comprese in un medesimo condominio, qualora sorga
dissenso tra i condomini circa l'ubicazione dell'area e la progettazione
dell'edificio da ricostruire, sarà presa in esame, in deroga agli articoli 1128
e 1136 secondo e quarto comma del codice civile, la proposta espressa dai
partecipanti al condominio che rappresentino un terzo dei condomini e più della
metà del valore dell'edificio.
Art.
23-ter.
La
consistenza dei nuclei familiari prevista dal presente decreto é riferita alla
data dell' entrata in vigore dello stesso.
Art.
23-quater
Ai fini
della commisurazione dei contributi di cui agli articoli precedenti, la spesa
per la ricostruzione o la riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati o
trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento
dell'approvazione della perizia ancorché la ricostruzione avvenga su area
diversa.
Le unità
immobiliari ricostruite - ed, in quanto possibile, le unità immobiliari riparate
- devono essere almeno conformi alle prescrizioni sull'edilizia popolare della
legislazione vigente, secondo le esigenze del nucleo familiare, ed il contributo
sarà commisurato alla spesa necessaria entro i limiti di cui agli articoli
precedenti.
All'articolo
25 é aggiunto il seguente comma:
gli stessi
contributi, a prescindere dall'ipotesi di cui ai precedenti commi, saranno
concessi ai coltivatori diretti per la ricostruzione o riparazione d fabbricati
rurali non destinati ad abitazione.
Dopo
l'articolo 25 é aggiunto il seguente articolo 25-bis:
qualora i
fabbricati rurali di cui al precedente articolo 24, lettera b), siano in uso ad
affittuari, a coloni, a mezzadri, o ad altri operatori agricoli in base a
contratto agrario ed il proprietario non esegua la riparazione o la
ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti nel termine fissato
dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, in seguito a richiesta dei citati
agricoltori, gli agricoltori medesimi possono sostituirsi al proprietario ai
sensi dell'articolo 1577, capoverso, del codice civile.
In tal caso
il contributo di cui all'articolo 1 previsto dalla legge 21 luglio 1960, n. 739,
può essere concesso direttamente al conduttore, colono o mezzadro, sempre che
questi provveda alla esecuzione dei lavori di ripristino.
L'operatore
agricolo che ha eseguito i lavori ha nei confronti del proprietario diritto di
rivalsa per la differenza tra la spesa ammessa a contributo e l'ammontare di
questo con il limite massimo di lire un milione e per interessi
legali.
Il credito
del coltivatore deve essere soddisfatto entro il termine massimo di cinque anni
ed é assistito da privilegio speciale sull'area e sull'intero edificio riparato
o ricostruito.
Detto
privilegio é equiparato a quello indicato nell'articolo 2775 del codice civile e
segue, nell'ordine, il privilegio di cui all'articolo 2780, n. 1, del codice
civile.
All'articolo
27, sesto comma, sono aggiunte le parole: nonché all'ente Siciliano di
promozione industriale che vi provvede a mezzo delle aziende al medesimo
collegate.
All'articolo
28, secondo comma, le parole: 60 per cento, sono sostituite con le altre: 50 per
cento.
Al quarto
comma le parole: 40 per cento, sono sostituite con le altre: 50 per
cento.
All'articolo
29, secondo comma, le parole: 1 per 100, sono sostituite con le altre: 0,50 per
100.
All'articolo
34, quarto comma, le parole: degli articoli 24 e 27, sono sostituite con le
altre: degli articoli 24, 25 e 27.
Dopo
l'ultimo comma é aggiunto il seguente:
Le norme di
cui al quarto e quinto comma del presente articolo si applicano anche agli
interventi di competenza degli ispettorati ripartimentali delle foreste,
previsti dagli articoli 24 e 25, nonché per l'accreditamento dei fondi per gli
oneri di carattere generale, di cui alla lettera i) dell'articolo
36.
All'articolo
35, dopo le parole: gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, sono aggiunte
le altre: e ripartimentali delle foreste; e dopo le parole: di cui al presente
decreto, le altre: e al decreto 22 gennaio 1968, n. 12.
All'articolo
36, lettera a), dopo la parola: ripristino, sono aggiunte le altre: e al
completamento.
Alla lettera
b), dopo le parole: relativi al ripristino, sono aggiunte le altre: e al
completamento.
Dopo
l'articolo 36 sono inseriti i seguenti articoli:
Art.
36-bis.
Nei Comuni
della Sicilia colpiti dal terremoto verificatosi nei mesi di ottobre e novembre
1967, indicati nel decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e sue modificazioni e
che saranno determinati con decreti del Ministro per i Lavori Pubblici, di
concerto con quelli per l'Interno e per il Tesoro, sentito il Consiglio
Superiore per i Lavori Pubblici, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano
le provvidenze di cui agli articoli 1 e 3, secondo le modalità, per quanto
applicabili, previste dal presente decreto al titolo «opere pubbliche ed
abitati».
Negli stessi
Comuni di cui al primo comma si applicano inoltre le provvidenze previste
dall'articolo 24, lettera b) e dall'articolo 25 limitatamente alla ricostruzione
e riparazione di fabbricati rurali.
Art.
36-ter.
Per
l'attuazione delle provvidenze di cui al precedente articolo di competenza del
Ministero dei Lavori Pubblici é autorizzata la spesa di lire 7.300 milioni che
sarà iscritta nello stato di previsione dello stesso Ministero in ragione di
lire 5.300 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 2.000 milioni per
l'anno finanziario 1969.
Per
l'attuazione delle provvidenze di cui al precedente articolo di competenza del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste é autorizzata la spesa di lire 500
milioni che sarà iscritta nello stato di previsione dello stesso Ministero per
l'anno finanziario 1968.
Art.
36-quater.
É
autorizzata la spesa di lire 200 milioni, che sarà iscritta nello stato di
previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno finanziario 1968, per il
finanziamento di lavori di carattere urgente ed inderogabile previsti dal
decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre
1962, n. 3136, nei Comuni della Sicilia colpiti dai terremoti dell'ottobre e del
novembre 1967.
Art.
36-quinquies.
All'onere di
lire 6 miliardi derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 36-bis,
36-ter e 36-quater nell'anno finanziario 1968 si provvede per lire 4.000 milioni
a carico del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione del
Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1967 e per lire 2.000 milioni con
corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione della legge 14
novembre 1967, n. 1147, riguardante disposizioni in materia di restituzione
dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di
conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera.
Il Ministro
per il Tesoro é autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio.
All'articolo
37, primo comma, le parole: non superiore a lire 500.000, sono sostituite con le
altre: di lire 500.000.
Dopo
l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:
Il Ministero
della Sanità é autorizzato ad emettere sui fondi di cui agli articoli 34, 35 e
36 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, ordini di accreditamento a favore
dei medici e veterinari provinciali delle province di Agrigento, Palermo e
trapani fino all'importo di lire 50 milioni, in deroga agli articoli 56 e 59 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni.
Per gli
acquisti da effettuarsi con i fondi di cui al predetto articolo 34, il Ministero
della Sanità può provvedere a trattativa privata fino a un importo per ciascun
contratto non superiore a lire 20 milioni.
Le somme non
utilizzate nell'anno 1963 potranno esserlo nell'esercizio
successivo.
Dopo
l'articolo 37 sono aggiunti i seguenti:
Art.
37-bis.
Per la
ripresa dell'attività produttiva da parte delle imprese industriali, commerciali
ed artigiane, comprese le società cooperative, colpite dai terremoti del gennaio
1968 in Sicilia é autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni, che sarà iscritta
nello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1968
da destinare alla corresponsione di contributi sugli interessi relativi alle
operazioni di finanziamento effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n.
949, e successive modificazioni e della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e
successive modificazioni.
I
finanziamenti di cui al precedente comma possono essere concessi anche per la
formazione e la ricostituzione delle scorte tecniche.
La misura
del contributo é pari alla differenza tra i tassi di interesse che, per le
operazioni di cui al primo comma, saranno stabiliti dal comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio, e quello del 3 per cento
comprensivo di ogni onere accessorio e spese, che dovrà essere corrisposto dagli
imprenditori mutuari.
L'ammontare
dei singoli mutui da concedersi ai sensi del primo comma del presente articolo
non può superare l'importo delle spese necessarie per il ripristino o la
ricostruzione di una potenzialità aziendale fino ad un massimo del 50 per cento
superiore a quella della azienda sinistrata.
Alla
corresponsione dei contributi agli istituti finanziatori provvederanno, per le
imprese industriali e commerciali, l'istituto centrale per il credito a medio
termine alle medie e piccole industrie e, per le imprese artigiane, la cassa per
il credito alla imprese artigiane.
Il Ministro
per il Tesoro di concerto con il Ministro per l'Industria, il Commercio e
l'artigianato, ripartisce con propri decreti, la somma di cui al primo comma del
presente articolo fra i tre settori interessati e assegna i relativi fondi
all'istituto centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole
industrie e alla cassa per il credito alle imprese
artigiane.
L'assegnazione
alla cassa per il credito alle imprese artigiane, ad integrazione dei fondi di
cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sarà effettuata tenendo
conto anche di quanto disposto dall'articolo 25 della legge regionale Siciliana
3 febbraio 1968, n. 1.
Art.
37-ter.
Le
operazioni di cui al precedente articolo 37-bis effettuate dalle imprese
industriali e commerciali sono assistite dalla garanzia sussidiaria del fondo
centrale di garanzia di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966,
n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, con le modalità dello
stesso articolo.
Le
operazioni di cui all'articolo precedente effettuate dalle imprese artigiane
sono assistite dalla garanzia sussidiaria del fondo centrale di garanzia di cui
alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, con le modalità di cui all'articolo 38 del
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966,
n. 1142.
I fondi
centrali di garanzia indicati nei due precedenti commi sono integrati della
somma di lire 250 milioni ciascuno.
Ai fini del
comma precedente é autorizzata la spesa di lire 500 milioni che sarà iscritta
nell'anno finanziario 1968 per lire 250 milioni nello stato di previsione del
Ministero del Tesoro e per lire 250 milioni nello stato di previsione del
Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato.
All'articolo
38, primo comma, le parole: all'articolo 1, sono sostituite con le altre: agli
articoli 1 e 44-ter.
All'articolo
41 il primo comma é sostituito con il seguente:
Alle
famiglie che abbiano perduto un componente per causa dei terremoti del gennaio
1968 é concesso un contributo di lire un milione; alle famiglie che abbiano
perduto più componenti é concesso un ulteriore contributo di mezzo milione per
ciascun componente, in aggiunta al contributo di un milione di cui al presente
comma.
Dopo
l'articolo 41 é aggiunto il seguente articolo 41-bis: è riconosciuta la qualità
di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi in conseguenza del
terremoto dell' ottobre-novembre 1967 e del gennaio 1968 e ai deceduti nel corso
dei medesimi eventi.
Agli
invalidi e ai superstiti é concessa, rispettivamente, una rendita vitalizia di
invalidità o una rendita di reversibilità secondo le norme in vigore per le
assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni.
Le rendite
di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL e vengono rimborsate
annualmente dallo stato.
All'articolo
43, dopo l'ultimo comma, é aggiunto il seguente:
A valere su
tale stanziamento il Ministero dell'Interno é autorizzato a disporre
anticipazioni ai Comuni che debbono procedere all'urgente demolizione di
abitazioni pericolanti, salvo conguaglio in sede di liquidazione dei contributi
di cui al primo e al secondo comma del presente articolo.
All'articolo
44, dopo le parole: Comuni indicati, sono aggiunte le altre: nell'articolo
44-ter del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e, dopo l'articolo 46 é
aggiunto il seguente articolo 46-bis:
Tutti gli
studenti di qualsiasi ordine e grado residenti il 15 gennaio 1968 in uno dei
Comuni di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 21 gennaio 1968,
n. 12, sono esonerati dal pagamento di tasse e contributi vari per l'anno
scolastico in corso 1967-1968.
All'articolo
47 é aggiunto il seguente ultimo paragrafo:
F)
contributi all'opera universitaria dell'università di
Palermo.
All'articolo
49, primo comma, le parole: complessivo di due milioni, sono sostituite con le
altre: di 200 milioni per ogni ente.
All'articolo
55, primo comma, le parole da: contemplati rispettivamente, sino alla fine, sono
sostituite con le altre: previsti, rispettivamente dal decreto-legge 31 luglio
1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n.
869, e dal decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni,
nella legge 26 settembre 1964, n. 870.
L'articolo
59 é sostituito con il seguente:
La cassa per
il mezzogiorno, il Ministero dei Lavori Pubblici, il Ministero dell'agricoltura
e foreste, in relazione a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale
3 febbraio 1968, n. 1, la regione Siciliana, nell'ambito delle leggi vigenti,
proporranno al CIPE una serie di provvedimenti destinati a favorire la rinascita
economica e sociale dei Comuni indicati dagli articoli 1 e 44-ter del
decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e dall'articolo 1 del decreto-legge 15
febbraio 1968, n. 45.
Inoltre il
Ministero delle partecipazioni statali promuoverà nella regione Siciliana
l'intervento degli enti a partecipazione statale sia nel campo delle
infrastrutture, sia nel campo delle iniziative produttive.
Il complesso
dei provvedimenti e degli interventi, di cui al presente articolo, sarà
approvato entro il 31 dicembre 1968 dal CIPE anche nell'ambito delle procedure
di revisione del piano di coordinamento degli interventi ordinari e straordinari
per il mezzogiorno di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n.
717.
Dopo
l'articolo 59, sono aggiunti i seguenti:
Art.
59-bis.
Il fondo
speciale di riserva della sezione di credito fondiario del banco di Sicilia,
istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, aumentato a lire
4,3 miliardi con legge 24 dicembre 1966, n. 1260, viene ulteriormente elevato a
lire 7 miliardi.
Le somme
occorrenti all'uopo verranno fornite dall'azienda bancaria del banco medesimo
sotto forma di partecipazione.
Art.
59-ter.
É
autorizzata la spesa di lire 30 miliardi quale concorso dello stato per la
realizzazione di un programma di opere stradali non inferiore a lire 60
miliardi.
Il
programma, che deve comprendere la costruzione dell'autostrada Punta Raisi - Mazara del Vallo, sarà determinato dal Ministro per
i Lavori Pubblici d'intesa col presidente della Regione
Siciliana.
La somma di
lire 30 miliardi sarà iscritta nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici in
ragione di lire 7 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1971 e
di lire 2 miliardi nell'anno finanziario 1972, per essere assegnata all'azienda
nazionale autonoma delle strade.
All'onere
derivante dal presente articolo si provvede negli anni indicati con prelievo,
per corrispondente importo delle somme che annualmente vengono iscritte nello
stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici a norma dell'articolo 4,
lettera a), della legge 21 aprile 1962, n. 181.
Il Ministro
per il Tesoro é autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti
variazioni al bilancio dello stato nonché a quello dell'azienda nazionale
autonoma delle strade.
L'articolo
63 é sostituito con il seguente:
All'onere di
lire 82 miliardi derivanti dall'applicazione del presente decreto nell'anno
finanziario 1968, si provvede quanto a lire 60 miliardi, con i mezzi indicati ai
precedenti articoli 60, ultimo comma, e 62, quanto a lire 11 miliardi a carico
del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero
del Tesoro per l'anno finanziario 1967 e quanto a lire 10 miliardi mediante
riduzione del corrispondente fondo dell'anno finanziario 1968, e quanto a lire
un miliardo con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione
della legge 14 novembre 1967, n. 1147, riguardante disposizioni in materia di
restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di
imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza
estera.
Il Ministro
per il Tesoro é autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio.
La presente
legge, munita del Sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.
É fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
stato.
Data a Roma,
addì 18 marzo 1968
Saragat
Moro - Fanfani - Taviani - Reale - Preti
- Tremelloni - Gui - Mancini
-
Restivo - Andreotti - Bosco - Mariotti -
Pastore - Pieraccini - Colombo
Visto, il
Guardasigilli:Reale