Decreto Ministeriale 27 luglio 1982[1]. Aggiornamento delle zone sismiche della Regione Liguria

 

 

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

 

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1975, recante disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'8 aprile 1975;

Visto l'art. 3, comma secondo, della citata legge n. 64/1974 che demanda al Ministero dei Lavori pubblici, di concerto con quello dell'Interno, sentiti il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e le Regioni interessate, l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche, nonchè l'attribuzione ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità;

Visto l'art. 81, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi del quale sono riservati allo Stato la formazione e l'aggiornamento dell'elenco delle zone dichiarate sismiche;

Considerato che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con voto n. 225 espresso nell'adunanza del 15 maggio 1981, al quale si fa integrale riferimento, sulla base delle proposte avanzate dal comitato di studio incaricato dell' aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche e delle attribuzioni ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità, ha espresso parere favorevole alla classificazione e riclassificazione sismica dei Comuni della Regione Liguria elencati in dispositivo;

Considerato che la Regione Liguria, come da deliberazione del Consiglio Regionale, n. 14 del 24 febbraio 1982, ha espresso parere favorevole all'inclusione nell'elenco delle zone sismiche del territorio di tutti i Comuni indicati nel predetto voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

 

 

Decreta:

 

Art. 1

Sono dichiarate sismiche, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con il grado di sismicità S = 9, le zone della Regione Liguria comprendenti i territori dei seguenti Comuni:

 

 

Provincia di La Spezia

S = 9

 

1)    Arcola

2)    Bolano

3)    Castelnuovo Magra

4)    Ortonovo

5)    Santo Stefano di Magra

6)    Vezzano Ligure

 

 

Provincia di Imperia

S = 9

 

1)    Badalucco

2)    Carpasio

3)    Castellaro

4)    Ceriana

5)    Cipressa

6)    Civezza

7)    Costarainera

8)    Dolcedo

9)    Imperia

10) Montalto Ligure

11) Ospedaletti

12) Pietrabruna

13) Pompeiana

14) Prelà

15) Riva Ligure

16) San Lorenzo al Mare

17) San Remo

18) Santo Stefano al Mare

19) Taggia

20) Terzorio

21) Vasia

Art. 2

Sono confermate sismiche, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con il grado di sismicità S = 9, le zone della Regione Liguria comprendenti i territori dei seguenti Comuni:

 

 

Provincia di La Spezia

S = 9

 

1)    Brugnato

2)    Sarzana

3)    Calice al Cornoviglio

4)    Zignago

5)    Rocchetta di Vara

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

 

Roma, addì 27 luglio 1982

 

Il Ministro dei Lavori Pubblici

NICOLAZZI

 

Il Ministro dell’Interno

ROGNONI

 


Decreto Ministeriale 27 luglio 1982[2].  Rettifiche al decreto ministeriale 23 settembre 1981 relativo all'aggiornamento delle zone sismiche della Regione Sicilia.

 

 

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

 

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1975, recante disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'8 aprile 1975;

Visto l'art. 81, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi del quale sono riservati allo Stato la formazione e l'aggiornamento dell'elenco delle zone dichiarate sismiche;

Visto l'art. 3, comma secondo, della citata legge n. 64/1974 che demanda al Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto con quello dell'Interno, sentiti il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e le Regioni interessate, l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche, nonchè l'attribuzione ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità;

Visto il decreto interministeriale 23 settembre 1981, n. 663 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 14 novembre 1981), con il quale si è provveduto alla classificazione e riclassificazione delle zone sismiche della Sicilia;

Riconosciuta la necessità di apportare alcune rettifiche a detto decreto;

Sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che si è espresso al riguardo con il voto n. 45/82 dell'adunanza del 26 febbraio 1982 che qui integralmente si richiama;

Considerato che sulla base del parere espresso col surrichiamato voto, occorre provvedere a: includere tra le zone di nuova classificazione il territorio dei Comuni di Realmonte, S. Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Joppolo Giancaxio, facenti parte della Provincia di Agrigento, dei Comuni di Alia, Aliminusa, Casteldaccia, Castronuovo di Sicilia, Sclafani Bagni, Vicari, facenti parte della Provincia di Palermo e del Comune di S. Vito Lo Capo in Provincia di Trapani, erroneamente indicati nel sopracitato decreto interministeriale 23 settembre 1981 tra quelli confermati sismici con il grado di sismicità S = 9; includere l'intero territorio del Comune di Scaletta Zanclea (Messina) tra le zone confermate sismiche con grado di sismicità S = 12; confermare l'inclusione del territorio del Comune di Petrosino, istituito in Comune autonomo con legge della Regione Sicilia n. 72 in data 21 luglio 1980, tra le zone confermate sismiche con grado di sismicità S = 9, in quanto già facente parte dei territori dei Comuni di Marsala e Mazara del Vallo (Trapani), già classificati sismici con grado di sismicità S = 9;

Considerato che è altresì necessario provvedere alla rettifica della denominazione di alcuni Comuni inesattamente indicati nel predetto decreto interministeriale 23 settembre 1981;

Visto il telegramma n. 405 in data 30 aprile 1982 con il quale la Regione Sicilia ha espresso parere favorevole alle rettifiche proposte dal Consiglio Superiore con il surrichiamato voto n. 45/82;

 

 

Decreta:

 

Art. 1

L'elenco delle zone dichiarate sismiche con grado di sismicità S = 9 di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 23 settembre 1981 citato nelle premesse è integrato con le zone comprendenti i territori dei Comuni sottoelencati che, pertanto, sono esclusi dall'elenco delle zone confermate sismiche con l'art. 3 dello stesso decreto interministeriale 23 settembre 1981.

 

 

Provincia di Agrigento:

 

1)    Realmonte

2)    Santa Elisabetta

3)    Angelo Muxaro

4)    Joppolo Giancaxio

 

 

Provincia di Palermo:

 

1)    Alia

2)    Castronuovo di Sicilia

3)    Aliminusa

4)    Sclafani Bagni

5)    Casteldaccia

6)    Vicari

 

 

Provincia di Trapani:

 

1)    San Vito Lo Capo

Art. 2

La zona comprendente l'intero territorio del Comune di Scaletta Zanclea (Messina) è inclusa tra le zone confermate sismiche con l'art. 2 del decreto interministeriale 23 settembre 1981, con grado di sismicità S = 12. Lo stesso Comune di Scaletta Zanclea è pertanto escluso dall'elenco delle zone confermate sismiche con grado di sismicità S = 9, con l'art. 3 dell'anzidetto decreto.

Art. 3.

La zona comprendente il territorio del Comune di Petrosino (Trapani) è inclusa tra le zone confermate sismiche con grado di sismicità S = 9 in quanto già facente parte dei Comuni di Marsala (Trapani) e di Mazara del Vallo (Trapani) precedentemente classificati sismici con grado di sismicità S = 9.

Art. 4

Nell'elenco dei Comuni dichiarati sismici, di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 23 settembre 1981, tra i Comuni della Provincia di Messina:

 

in luogo di:

 

Galati

Mamertino

 

 

leggasi  Galati Mamertino

in luogo di Mirio

leggasi Mirto

in luogo di Molo Alcantara

leggasi Moio Alcantara

in luogo di Motta Camstra

leggasi Motta Camastra

in luogo di S. Pietro Li Patti

leggasi S. Pietro Patti

in luogo di S. Salvatore di Pitalia

leggasi S. Salvatore di Fitalia

Art. 5

Nell'elenco dei Comuni confermati sismici con grado di sismicità S = 12, di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 23 settembre 1981, tra i Comuni della Provincia di Messina, in luogo di:

 

Scaletta

Zanclea

leggasi: Scaletta Zanclea

Art. 6

Nell'elenco dei Comuni confermati sismici con grado di sismicità S = 9, di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 23 settembre 1981, tra i Comuni della Provincia di Palermo in luogo di:

 

Misilmeri Monreale

Chiusa Sclasani

 

leggasi:

Misilmeri

Monreale

Chiusa Sclafani

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

 

Roma, addì 27 luglio 1982

 

Il Ministro dei Lavori Pubblici

NICOLAZZI

 

Il Ministro dell’Interno

ROGNONI

 



[1] Pubblicato nella Gazzetta Ufficciale 16 agosto 1982, n.224

[2] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1982, n.224.