Regio Decreto Legge 16 ottobre 1933, n. 1334 (1).
Provvedimenti straordinari in dipendenza dei danni verificatisi in seguito al terremoto del 26 settembre 1933 in Abruzzo
1. E’ autorizzata la spesa di L.35.000.000, da stanziare nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per provvedere nei Comuni danneggiati dal terremoto del 26 settembre 1933 che saranno indicati con decreto del Ministro peri lavori pubblici di concerto con quello per le finanze (2);
a) ai bisogni ed opere urgenti di pronto soccorso;
b) all'esecuzione dei lavori di demolizione e di puntellamento di edifici pericolanti e di sgombero delle macerie dalle aree pubbliche, nonché all'esecuzione di ufficio di piccole riparazioni di case urbane e rurali atte a dare immediato ricovero stabile alla popolazione danneggiata;
c) alla costruzione di ricoveri stabili per le persone rimaste senza tetto ed alle indispensabili opere igieniche (3);
d) alla concessione di sussidi nella spesa di riparazione e di ricostruzione di edifici urbani rustici ed industriali di proprietà privata danneggiati o distrutti;
e) alla concessione di sussidi per il ripristino o la ricostruzione di acquedotti e di edifici pubblici provinciali o comunali o appartenenti ad enti morali aventi scopo di beneficenza nonché di edifici di uso pubblico;
f) alla concessione, a favore del comune di Sulmona, di sussidi nella misura di cui all'articolo 19 nella spesa di costruzione dell'edificio scolastico ed in quella per l'attuazione del piano regolatore della città;
g) al consolidamento o al trasferimento degli abitati dei Comuni di cui al primo comma, purché compresi nelle tabelle D ed E annesse alla legge 9 luglIo 1908; n. 445.
Per gli abitati da spostare il piano regolatore è approvato dal Ministro per i lavori pubblici in deroga a tutte le norme e formalità prescritte dalla legge suddetta.
Contro il decreto che approva il piano regolatore non è ammesso alcun gravame.
2. Nell'esecuzione dei lavori di demolizione e di sgombro il Genio civile provvede con quelle modalità che stimi più adatte senza che da parte degli interessati possa essere sollevata alcuna eccezione od opposizione.
Nessuna azione di responsabilità civile, per qualsiasi titolo o ragione, può, da parte dei proprietari degli edifici demoliti e delle aree sgombrate o dai loro aventi causa, essere promossa verso lo Stato ed i suoi funzionari, per tutto quanto riguarda la determinazione e l'esecuzione dei lavori ed il loro compimento.
Nessun risarcimento è dovuto, qualora con l'esecuzione dei lavori indicati nel, presente articolo siano cagionati danni ad edifici che non debbano essere demoliti, a meno che gli interessati provino che i danni siano stati prodotti dall'inosservanza delle dovute cautele. In siffatti casi le domande di risarcimento, sotto pena di decadenza dall'azione giudiziaria, debbono essere notificate al Ministero dei lavori pubblici entro 60 giorni da quello in cui si sono verificati i pretesi danni.
3. I proprietari degli edifici urbani, rustici e industriali danneggiati o distrutti, per ottenere il sussidio di cui alla lettera d) del precedente art. 1, devono fare domanda all'Ufficio del genio civile competente, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Il sussidio non potrà superare la misura del 40 % della spesa dei lavori di riparazione o di ricostruzione, in base a perizia redatta dall'Ufficio del genio civile, ed in ogni caso l'ammontare della spesa ammissibile a sussidio non potrà essere superiore al valore degli edifici danneggiati o distrutti al 25 settembre 1933 aumentato del 20%.
La determinazione del valore sarà fatta dal Genio civile.
La concessione del sussidio di cui al presente articolo non esclude l'applicazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste degli articoli 43 e seguenti del R. decreto-legge 13 feb-braio 1933, n. 115, a favore di fabbricati o di nuove borgate rurali.
4. A corredo delle domande di sussidio devono essere prodotti all'Ufficio del genio civile l'atto dimostrativo del possesso legittimo degli edifici distrutti o danneggiati, ed il certificato catastale di, attualità.
È in facoltà del richiedente di fornire l'atto dimostrativo del possesso legittimo con le norn1e stabilite dalla legge 19 giugno 1888, n. 5447, serie 3a (4), od a tenore delle leggi civili.
Quando si tratti di valore non superiore a lire 10.000 i richiedenti il sussidio possono presentare, a dimostrazione del possesso legittimo dell'immobile, una dichiarazione giurata, resa alla Prefettura, di due proprietari del luogo che attestino la notoria appartenenza dell'immobile stesso,al richiedente il sussidio ovvero un certificato rilasciato, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, dal podestà e vistato dal prefetto.
5. Quando il possesso dell'edificio danneggiato o distrutto. appartenga indivisamente a più persone, la domanda di sussidio può essere presentata da una sola di esse anche nell'interesse degli altri condomini. L'accertamento circa la condizione economica agli effetti del successivo articolo, 7 sarà fatto nei confronti di tutti i possessori, in relazione alla media dei singoli redditi.
Quando le parti o i piani di un edificio danneggiato o distrutto appartengano a diverse persone, il sussidio per la riparazione o la ricostruzione sarà determinato per ciascun condominio in relazione al valore della parte di edificio o del piano di sua spettanza.
Nel caso di cui al precedente collima, ove si tratti di edificio totalmente o parzialmente distrutto, che, in osservanza delle norme tecniche di edilizia antisismica, non possa essere ricostruito sull'area rimasta libera, nell'identica consistenza di quello preesistente al disastro, i proprietari delle parti e dei piani sottostanti al secondo piano hanno diritto di utilizzare l'area del vecchio edificio.
È, però, in facoltà dei proprietari delle parti o piani sovrastanti al soffitto del primo piano di interpellare, per atto di ufficiale giudiziario, i proprietari dei piani sottostanti perché, nel termine di 20 giorni, facciano conoscere se intendano ricostruire in sito.
Nel caso che i proprietari sottostanti al soffitto del primo piano non rispondano all'interpellanza entro il termine suindicato o rispondano negativamente, perdono il diritto a ricostruire sull'area, e tale diritto compete ai proprietari degli altri piani nell'ordine ascendente del piani stessi e nei limiti di altezza consentiti per le nuove costruzioni dalle norme di edilizia antisismica.
Qualora, invece, i proprietari interpellati dichiarino di voler ricostruire in sito, i proprietari delle parti o piani sovrastanti al soffitto del primo piano, che costruiscano in altra area dello stesso Comune, hanno diritto ad essere indennizzati, dagli altri condomini, della quota parte dell'area stessa di loro pertinenza, il cui valore è determinato ai termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359, a meno che non esistano convenzioni per una liquidazione con modalità diverse. L'acquisto dell'area per la nuova costruzione può essere ammessa a sussidio.
6. L'Ufficio del genio civile, ricevuta la domanda di sussidio di cui all'art. 3, redige immedia-tamente la perizia dei lavori di riparazione o di ricostruzione di ciascun edificio, e, dopo l'ap-provazione del Ministero dei lavori pubblici, la comunica al richiedente il sussidio, assegnando un termine di 30 giorni (5) per l'inizio dei lavori.
Al proprietario che abbia iniziato nel termine le opere di cui alla perizia redatta dal Genio civile possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione dei lavori, in base a stati di avanzamento, nella misura del 30 % della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere non risulti inferiore a L. 300.
Il residuo l0 % è pagato a lavori completamente ultimati e collaudati, e purché l'ultimazione avvenga entro 15 mesi dalla data di comunicazione della perizia nel caso di restauro, od entro 24 mesi nel caso di ricostruzione.
Della avvenuta ultimazione il proprietario deve dare partecipazione all'Ufficio del genio civile a mezzo di biglietto postale raccomandato.
Trascorsi cinque giorni dalla scadenza dei termini suindicati, senza che all'Ufficio del Genio civile sia pervenuta la partecipazione di cui al precedente comma, la concessione del sussidio resta senz'altro revocata, e gli acconti che fossero stati corrisposti sono ricuperati a carico del concessionario decaduto.
A tal fine l'Ufficio del genio civile rimette la nota degli acconti da recuperare all'intendenza di finanza.
La riscossione delle somme dovute è fatta nelle forme e con i privilegi stabiliti per l'esazione delle imposte dirette.
7. Per i lavori di riparazione ultimati entro otto mesi dalla data di comunicazione della perizia approvata e per quelli di ricostruzione ultimati entro un anno, il sussidio di cui all'art. 3 può essere elevato sino al limite del 45 per cento della spesa a favore dei proprietari con reddito annuo complessivo superiore a L. 10.000, del 50 per cento a favore dei proprietari con reddito da L. 5001 a L. 10.000, del 60 per cento a favore dei proprietari con reddito non superiore a L. 5000.
Agli effetti dell'accertamento dei redditi si terrà conto di tutti i cespiti soggetti ad imposizione sia erariale che provinciale o comunale, iscritti a ruolo con riferimento all'anno 1932.
Gli invalidi di guerra,gli invalidi per la causa nazionale, gli orfani minorenni e le vedove dei militari morti in guerra, gli orfani minorenni e le vedove dei morti per la causa nazionale, proprietari di fabbricati danneggiati o distrutti, che abbiano ultimato i lavori di riparazione o di ricostruzione nei termini di cui al primo comma del presente articolo, potranno ottenere l’aumento del sussidio fino al limite del 60 per cento, indipendentemente da ogni indagine circa il loro reddito annuo.
8. Quando si tratti di edifici appartenenti indivisamente a più persone, e salvo il caso di cessione ad Istituto mutuante a termini dell'art. 9 del presente decreto, il pagamento dei sussidi è fatto a favore di quello dei proprietari che dimostri di aver curato l'esecuzione dei lavori, mediante la esibizione degli atti contabili e delle quietanze di pagamento a lui intestate.
Nel caso di rimborso di acconti a termini del precedente arto 6, la procedura di recupero è esperita nei confronti del proprietario che abbia percepito gli acconti.
9. Gli istituti esercenti il credito fondiario,le Casse di risparmio, gli Istituti ordinari di credito e cooperativi, il Consorzio per sovvenzioni ipotecarie istituto in forza dell’art. 45 della legge 19 luglio 1906, n.390 (6), sono autorizzati anche in deroga ai loro rispettivi statuti ed a speciali disposizioni ad essi applicabili, a concedere mutui ai proprietari che abbiano ottenuto la concessione di sussidi statali a termini dell’art. 3 del presente decreto.
Il mutuo non potrà superare l’ammontare della spesa occorrente per i1avori da eseguire, quale risulti determinata dalla perizia redatta dal Genio civile ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici.
Per i1 fatto stesso della stipulazione del mutuo, e salvo nel contratto non sia inserita espressa pattuizione in contrario, si intende che i proprietari abbiano ceduto all'Istituto mutuante le somme che potranno essere:liquidate in loro favore a carico dello Stato in dipendenza dell’esecuzione dei lavori.
Gli Istituti mutuanti hanno l’obbligo di comunicare , entro 5 giorni dalla data di stipulazione del relativo contratto, con biglietto postale raccomandato con ricevuta di ritorno, all’Ufficio del genio civile competente, l’avvenuta concessione del mutuo e l’ammontare di questo, quando non sia stata esclusa la cessione delle somme dovute o debende.
Dal giorno del ricevimento di tale comunicazione, i pagamenti che dovessero ancora essere disposti saranno effettuati a favore dell’Istituto mutuante, che ne accrediterà l’importo al proprietario mutuarlo, a parziale estinzione del suo debito.
Oltre il riconoscimento della cessione all'Istituto mutuante delle quote di sussidio eventualmente dovute a norma degli artt. 6 e 7 del presente decreto e la concessione dei benefici tributari previsti dal decreto medesimo, lo Stato non assume alcun altro onere, né alcuna responsabilità per l'estinzione dei mutui (7).
10. Gli Istituti mutuanti hanno diritto di inscrivere a garanzia dei mutui da essi concessi a norma del precedente articolo un'ipoteca la quale ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra precedentemente iscritta sull'area e sull'intero edificio riparato, ricostruito o costruito a nuovo.
L'ipoteca è anche valida su tutto il fondo rustico,o su parte di esso, quando il mutuo serva per riparazione, ricostruzione o nuova costruzione di fabbricato rurale.
L'Istituto, che abbia concesso il mutuo ai sensi del precedente articolo può trasferire, entro due anni dalla data del contratto di mutuo, l'ipoteca e la parte di prestito, che rimanesse insoluta per capitale od accessori dopo il pagamento del sussidio statale, all'Istituto che intendesse concedere un mutuo per la regolarizzazione di tale residuo.
Il mutuo fondiario godrà in tal caso le agevolazioni ed i privilegi di cui al presente decreto.
11. Nel caso di lavori di riparazione o di ricostruzione di edifici, per i quali siano vigenti mutui contratti con Istituti di credito fondiario, i mutui occorrenti per i nuovi lavori potranno essere concessi, con le norme ed i benefici del presente decreto, dagli Istituti stessi.
Qualora, entro un mese dalla data della domanda, il nuovo mutuo non sia stato concesso, il proprietario ha diritto di chiederlo ad altro Istituto fra quelli indicati all'art. 9.
Le disposizioni del presente articolo e quelle degli artt. 9 e l0 non si applicano per i fabbricati comunque gravati di ipoteca a favore della Cassa depositi e prestiti.
12. Per i lavori di riparazione, ricostruzione o nuova costruzione dei fabbricati urbani, rustici ed industriali danneggiati o distrutti dal terremoto del 13 gennaio 1915, e siti nei Comuni delle province di Chieti e di Pescara, nonché in quelli delle province di Aquila e di Campobasso compresi nell'elenco di cui all'art. 1 del presente decreto, in luogo del contributo statale a norma dei Regi decreti 13 maggio 1915, numero 775 (8), e 14 novembre 1915, n. 1661, e successive modificazioni saranno applicate le disposizioni di cui al presente decreto, in quanto il contributo statale medesimo non risulti già concesso alla data del 25 settembre 1933 e anche se alla data medesima i lavori siano stati ultimati.
I proprietari interessati, per fruire del sussidio di cui all'art. l, lettera d), devono farne domanda nel termine e con le modalità fissate ai precedenti artt. 3 e 4.
Il sussidio non può essere concesso se la domanda di contributo a norma dei Regi decreti 13 maggio 1915, n. 775, e 14 novembre 1915, numero 1661, e successive modificazioni, non risulti prodotta nel termine fissato dalle disposizioni medesime e la relativa documentazione non risulti regolare.
Alla spesa per i sussidi da concedere a norma dei precedenti commi si farà fronte con i fondi di cui all'art. 1.
13. Il proprietario che abbia già eseguito in tutto o in parte i lavori previsti per la riparazione dei danni prodotti dal terremoto del 13 gennaio 1915, deve farne esplicita dichiarazione nella domanda di sussidio, indicando se i lavori siano stati collaudati dal genio civile, ovvero denunciati ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 1l (9), convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 655, o denunciati soltanto ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 o 44 delle norme tecniche di edilizia rispettivamente per le località sismiche di prima o di seconda categoria, approvate col R. decreto- legge 3 aprile 1930, n. 682 (l0).
Se i lavori eseguiti non risultino collaudati dal Genio civile, a corredo della domanda di sussidio deve essere prodotta la contabilità ad essi relativa.
Sulla base della contabilità prodotta e degli accertamenti tecnici, l'Ufficio, del genio civile redige il certificato per la liquidazione dei lavori eseguiti anteriormente al 26 settembre 1933, e lo rimette al Ministero dei lavori pubblici insieme con la perizia dei lavori che restassero da eseguire.
14. Per i lavori eseguiti prima del 26 settembre 1933 ed accertati dal genio civile a termini del precedente art. 13, il sussidio è commisurato al 50 % del loro importo per i lavori da eseguire si applicano le norme degli artt. 3 e 7.
15. Nel. caso che i fabbricati per i quali si chieda il sussidio a norma del precedente art. 12 siano stati danneggiati anche dal terremoto del 26 settembre 1933, il proprietario può presentare unica domanda di sussidio.
La determinazione dei lavori da eseguire sarà fatta con unica perizia comprensiva dell'integrale, spesa di riparazione o di ricostruzione.
16. Per i lavori di riparazione o di ricostruzione dei fabbricati urbani rustici ed industriali, danneggiati o distrutti dal terremoto del 13 gennaio 1915, per i quali sia stato già riconosciuto il contributo statale, sotto qualsiasi forma, a norma dei Regi decreti-legge 13 maggio 1915, n. 775, e 14 novembre 1915, n. 1661, e successive modificazioni, nulla è innovato alle disposizioni attualmente in vigore.
Quando siasi verificato aggravamento di danni in dipendenza del terremoto del 26 settembre 1933, i proprietari di fabbricati siti nei Comuni compresi nell'elenco in cui all'art. 1 del presente decreto, che abbiano ottenuto il riconoscimento di contributo statale, possono chiedere un sussidio
integrativo.
Tale sussidio può essere concesso nella misura stabilita dai precedenti artt. 3 e 7 sull'ammontare dei lavori da eseguire aumentato dell'importo di quelli già eseguiti e sotto detrazione della spesa tenuta a base per la concessione del contributo.
Agli effetti del precedente comma le domande di sussidio integrativo devono essere presentate con le indicazioni ed i documenti di cui all'articolo 13.
17. Le disposizioni del presente decreto non si applicano quando il sussidio di cui alla lettera d) dell'art. 1 sia chiesto per fabbricati urbani, rustici od industriali classificati danneggiati o distrutti in dipendenza del terremoto del 3 gennaio 1915, per i quali i proprietari abbiano ottenuto il contributo statale a termini dei Regi decreti-legge 13 maggio 1915, n. 775, e 14 novembre 1915, n. 1661, e successive modificazioni, e lo abbiano utilizzato per il restauro o per la costruzione di altro fabbricato.
18. Salvo il caso previsto dall'art. 9, non sono consentiti la cessione ed il vincolo dei sussidi dello Stato e dei relativi acconti concessi ai termini del presente decreto.
19. I sussidi per la riparazione di danni ad acquedotti e ad edifici o di uso pubblico di cui alla lettera e), e i sussidi di cui alla lettera f) dell'art. 1 del presente decreto sono concessi dal Ministero dei .lavori pubblici nella misura del 50 % della spesa riconosciuta strettamente indispensabile in base a perizia riveduta e vistata dal genio civile.
I sussidi sono corrisposti anche ratealmente in base a certificati del genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.
Le domande di concessione di sussidio per gli edifici di cui alla lettera e) dell'art. l, corredate dalle perizie dei lavori da eseguire, devono essere presentate all'Ufficio del genio civile competente entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Gli Istituti di cui all'art. 9 sono autorizzati a concedere mutui alle Province ed ai Comuni per la parte di spesa che resta a loro carico dopo detratto il sussidio di cui ai precedenti commi. Tali mutui saranno garantiti nelle stesse forme stabilite dalle disposizioni in vigore per i mutui concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti.
Per i lavori del piano regolatore di Sulmona il sussidio, nella misura di cui al l° comma, non potrà comunque superare in totale la somma di L. 2.000.000, e sarà concesso unicamente per le opere che presentino carattere di maggiore urgenza e siano più direttamente connesse con la riparazione dei danni prodotti dal terremoto. Il Ministro per i lavori pubblici su richiesta del prefetto può anche disporre l'anticipazione dell'intero sussidio concedibile.
20. I Comuni che saranno indicati coi decreti di cui all'art. 1 si intendono tutti compresi nell'elenco allegato al R. decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 92, agli effetti dell'osservanza delle norme tecniche ed igieniche per le località di prima categoria (1l).
21. Per i Comuni delle province di Aquila, Chieti, Campobasso e Pescara, compresi nelle tabelle D ed E annesse alla legge 9 luglio 1908, n. 445, il Ministro per i lavori pubblici ha facoltà di autorizzare con proprio decreto la sostituzione in tutto od in parte delle opere di consolidamento con quelle di trasferimento e viceversa.
Nel caso di trasferimento autorizzato a norma del precedente comma può essere disposta la costruzione di ricoveri stabili per le famiglie di povera condizione (12).
22. Le norme per l'assegnazione dei ricoveri stabiliti di cui agli artt. 1, lettera c) e 21, saranno stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze.
23. Nei Comuni danneggiati dal terremoto del 26 settembre 1933, che saranno indicati con decreto del Ministro per le finanze, è sospesa la riscossione della imposta erariale e delle sovrimposte provinciale e comunale sui terreni e sui fabbricati per le ultime due rate dell'anno 1933 e per la prima rata dell'anno 1934.
Durante la sospensione dell'imposta sui fabbricati si farà luogo al relativo sgravo totale o parziale degli edifici, e con le modalità stabilite all'articolo seguente.
Le rate delle imposte immobiliari e delle relative sovrimposte, provinciale e comunale, sospese e non comprese negli sgravi, saranno ripartite in 18 rate e pagate con quelle che andranno a scadere dal secondo semestre dal 1934 al primo semestre del 1937, anche se delegate alla Cassa dei depositi e prestiti, al Tesoro o a terzi mutuanti.
In quest'ultimo caso, all'ammontare della sovrimposta sarà aggiunto il carico dei relativi interessi, i quali, per i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, saranno calcolati al saggio di concessione vigente alla data di pubblicazione del presente decreto.
A carico dello Stato sarà corrisposta ai suindicati Comuni ed alle Amministrazioni provinciali, per 5 anni dal 1933 al 1937, la differenza tra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1932 e quella che sarà applicata negli anni suddetti, con trattenuta, fino a concorrenza dello scoperto, dei crediti della Cassa depositi e prestiti.
24. Nei Comuni di cui al precedente articolo, la verifica dei danni, ai fini dello sgravio totale o parziale del reddito dei fabbricati distrutti o danneggiati, a norma delle vigenti disposizioni per l'imposta sui fabbricati, sarà eseguita d'ufficio a cura dell'Amministrazione finanziaria.
Ciascun possessore potrà anche presentare al funzionario incaricato della verifica la domanda di sgravio.
I risultati delle verifiche in ciascun Comune saranno comunicati dall'Ufficio distrettuale delle imposte, mediante apposito elenco, al podestà per essere pubblicati nell'albo comunale.
Ogni possessore potrà ricorrere nel modo e termine stabiliti dalle vigenti disposizioni per l'imposta sui fabbricati.
25. Ove dalle verifiche eseguite nei Comuni di cui all'art. 23 si constati che l'ammontare com-plessivo degli sgravi da concedere in ciascun Comune, per rovina o inabitabilità, non superi il 40 % dell'importo totale dell'imposta sui fabbricati inscritta nei ruoli del Comune stesso, cesserà di avere effetto per i fabbricati non aventi diritto a sgravio, e per i terreni, il beneficio della sospensione accordata ai sensi dello stesso articolo 23 e le relative rate delle imposte e delle sovrimposte, rimaste sospese, saranno ripartite in dodici rate nei ruoli degli anni 1934 e 1935.
26. Ai Comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 del presente decreto sarà corrisposta a carico dello Stato e nel limite di cui appresso, quando a giudizio del Ministero dell'interno siano riconosciuti in condizioni di maggior dissesto, la somma occorrente a pareggiare i rispettivi bilanci degli anni da! 1933 al 1935, per la parte delle spese obbligatorie, in relazione alla diminuzione di entrate ed agli aumenti di spesa causati dal terremoto del 26 settembre 1933.
A tale uopo sarà inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno la somma di L. 1.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1933-1934 al 1935-1936 e saranno osservate, in quanto applicabili, le norme contenute nel capo terzo, titolo primo, parte prima del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 {13), e successive modificazioni e aggiunte.
27. I lavori da eseguire a cura dello Stato e degli Enti locali a termine del presente decreto a cura degli Enti locali a termine del presente decreto sono dichiarati di pubblica utilità e urgenti ed indifferibili ai sensi degli artt. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1965, n. 2359 (14), e successive modificazioni.
Ai lavori da eseguire a cura dello Stato può provvedersi, in quanto necessario, mediante licitazione o trattativa privata od in economia, anche in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.
28. Tutti gli atti e contratti relativi alle opere previste dai precedenti articoli sono esenti da ogni tassa di bollo, di registro, ipotecaria, sulle concessioni governative e dai diritti catastali.
.L'esonero suddetto si estende, per un periodo di quattro anni (15) dalla data di pubblicazione del presente decreto, ai contratti di mutuo che saranno stipulati a norma dei precedenti artt. 9, l0 e 19, fatta eccezione per la tassa di bollo sulle cambiali e per gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.
29. La spesa di L. 35.000.000 autorizzata a norma dell'art. 1 del presente decreto è comprensiva della somma relativa ai contributi spettanti, ai sensi delle disposizioni finora vigenti, per danni derivati dal terremoto del 13 gennaio 1915 nei Comuni indicati nell'art. 12 del decreto stesso.
Le assegnazioni previste a tale titolo dalle precedenti disposizioni sono ridotte di L. 13.000.000, salvo reintegra della quota che rimanesse inerogata dopo effettuate le concessioni di cui alle disposizioni contenute negli artt. 12 a 16 del presente decreto.
Con decreto del Ministro per le finanze, saranno disposti gli stanziamenti relativi alla spesa anzidetta, ripartitamente in tre esercizi, nonché le altre variazioni di bilancio necessarie per l'ap-plicazione del presente decreto.
30. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
(1) Pubblicato nella Gazz. UIf. 25 ottobre 1933, n. 249;
convertito in legge dalla L. 4 gennaio 1934, n. 51.
(1) Pubblicato nella Gazz.Uff. 25 ottobre 1933, n. 249;
convertito in legge dalla L. 4 gennaio 1934, n. 51.
(2) Il D.M. 6 novembre 1933, ha così disposto:
« L'elenco dei Comuni danneggiati dal terremoto del 26
settembre 1933, ai quali sono applicabili tutte le disposizioni del R.
decreto-legge 16 ottobre 1933, n. 1334, è approvato come appresso:
Provincia di Aquila:
Sulmona -Corfinio -Pacentro -Pettorano sul Gizio.
Provincia di Chieti
Casacanditella -Civitella Messer Raimondo -Fara San Martino
-Gessopalena -Guardiagrele -Lama dei Peligni -Palena -Pennapiedimonte per le
sole frazioni
Vicenne Pisavino e Capo le Grotte -S. Martino sulla
Marruccina .Taranta Peligna -Torricella Peligna.
Provincia di Pescara:
Caramanico -Salle -S. Eufemia a Majella -Serramonacesca
-Tocco Casauria-.
Il D.M. 19 dicembre 1933, ha così disposto:
«Art. 1. Ai comuni appresso indicati, colpiti dal terremoto
del 26 settembre 1933, sono applicabili le disposizioni di cui alle lettere a),
b), d), e) e g) dell'art. l° del regio decreto-legge 16 ottobre 1933, n. 1334:
Provincia di Aquila:
Ateleta -Bugnara -Campo di Giove -Goriano Sicoli -
Introdacqua.
Provincia di Campobasso:
Castel del Giudice -S. Pietro Avellana.
Provincia di Chieli:
Gamberale -Palombaro -Pizzoferrato -Rapino -Roccascalegna.
Provincia di Pescara:
Bolognano centro e frazione Musellaro -Castiglione a
Casaurla -S. Valentino centro e frazioni Abbateggio e Roccamorice -Torre dei
Passeri.
Art. 2. Ai seguenti comuni sono applicabili le disposizioni
di cui alle lettcre a), b), c} e g) dell'art. l° del regio decreto-Iegge 16
ottobre 1933, n. 1334:
Provincia di Aquila:
Anversa -Cansano - Casteldieri -Castel di
Sangro-Castelvecchio Subequo-Pratola-Peligna -Raiano -Rivisondoli -Vittorito.
Provincia di Chieti:
Altino -Casoli -Pennadomo -Pennapiedimonte centro.
Provincia di Pescara:
Manoppello.
Art. 3. Ai seguenti comuni sono applicabili le disposizioni
di cui alle lettere c) e g) dell'art. l° del sopracitato regio decreto-Iegge 16
ottobre 1933:
Provincia di Campobasso:
Castellino sul Biferno.
Provincia, di Chieti:
Borrello.
Provincia di Pescara:
Lettomanoppello -Pescosansonesco.
Art. 4. Le disposizioni degli articoli da 12 a 17 del regio
decreto-legge 16 ottobre 1933, n. 1334, sono estese ai comuni delle province di
Aquila e di Campobasso indicati all'art. 1 del presente decreto e compresi
negli elenchi di quelli danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915».
(3) Il D.M. 15 febbraio 1934, ha cosi disposto:
« Art. 1. I ricoveri
stabili costruiti o che saranno costruiti in forza delle autorizzazioni di cui
agli artt. 1, lettera c), e 21 del regio decreto-legge 16 ottobre 1933, n,
1334, saranno ceduti gratuitamente ai comuni, insieme con le aree relative e
con ogni altra opera ad essi pertinente.
La consegna, che dovrà risultare da apposito verbale, sarà
effettuata da un funzionario del genio civile con l'intervento di un delegato
dell'intendenza di finanza in rappresentanza del demanio dello Stato.
Al verbale di consegna saranno unite le planimetrie dei
terreni e delle costruzioni ed in esso saranno indicate le condizioni attuali
di queste e lo stato di abitabilità.
Qualora la consegna avvenga prima del collaudo dei ricoveri,
la cessione diverrà definitiva dopo l'approva zione ministeriale del collaudo
relativo.
Divenuta definitiva la cessione saranno a carico del comune
tutte le ulteriori spese ed oneri, per qualsivoglia titolo, inerenti ai
ricoveri ed alle aree, salvo per quanto concerne le indennità di espropriazione
delle aree, nel caso che al momento della consegna non siano ancora intervenuti
i relativi decreti prefettizi di espropriazione.
Copia di detti decreti sarà dai prefetti trasmessa ai
comuni, insieme con i piani parcellari e con i dati necessari per procedere
alle volture.
Art. 2. I ricoveri stabili, di cui all'articolo precedente,
saranno concessi in uso a capi famiglia domiciliati e residenti nel comune, i
quali siano rimasti senza letto in dipendenza del terremoto del 26 settembre
1933 ovvero in conseguenza di movimenti franosi, e che non possgano nello
stesso comune altra abitazione.
Il riconoscimento dei titoli per la concessione di un
alloggio nelle costruzioni, di cui al precedente articolo, è fallo da una
commissione composta, in ciascun comune, del podestà, che la presiede, e del segretario
politico del fascio, nonché del comandante locale dell'arma dei reali
carabinieri,
Art. 3. La concessione degli alloggi, la revoca, la
dichiarazione di decadenza, lo sfratto per occupazione abusiva e qualsiasi
altro provvedimento relativo ai ricoveri sono di competenza del podestà.
Art. 4. Qualora, dopo fatte le concessioni agli aventi
titolo a norma dell'art. 2, rimangono alloggi disponibili, questi potranno
essere concessi dal podestà ad altre famiglie bisognose di, ricovero, con
preferenza a quelle più numerose e di condizioni economiche modeste.
Art. 5. In caso di morte del concessionario, il podestà
provvederà alla nuova assegnazione dell'alloggio, dando la preferenza al
coniuge superstite, contro il quale non sussista sentenza di separazione
personale passata in giudicato, ed ai figli minorenni del concessionario.
Art. 6. I concessionari dei ricoveri devono pagare al
comune, a decorrere dalla data di immissione nell'alloggio, un canone mensile
di affitto in relazione al numero, all'ampiezza ed all'esposizione degli
ambienti occupati.
Potranno essere esonerate temporaneamente dal pagamento del
canone le famiglie che si trovino in stato di assoluta indigenza
I canoni di affitto sono stabiliti, su proposta del podestà,
dal prefetto, il quale determina altresì quali famiglie possano essere
esonerate dal pagamento dell'affitto e per quale periodo di tempo.
La riscossione dei canoni è eseguita a mezzo degli esattori
delle imposte dirette, con la procedura e coi privilegi fiscali stabiliti per
la riscossione delle imposte medesime, in base a ruoli nominativi resi
esecutivi dal prefetto.
Il pagamento dei canoni deve essere fatto in sei rate
bimestrali uguali, coincidenti colle scadenze stabilite per le imposte dirette.
Art. 7. Ai concessionari, compresi quelli esonerati dal
pagamento dell'affitto, spetta di provvedere alla buona
conservazione degli alloggi, nonché alla loro manutenzione
ordinaria. Essi rispondono dei danni prodotti al ricoveo in dipendenza di
mancata o trascurata manutenzione.
E’ vietato ai concessionari di sublocare gli alloggi, ovvero
di cederne ad altri l'uso totale o parziale.
La contravvenzione a tali norme o il mancato pagamento del
canone di affitto producono la decadenza della concessione, che viene
dichiarata dal podestà.
Il podestà ha diritto di far effettuare In qualsiasi momento
accertamenti nei ricoveri, per constatarne lo stato di conservazione e
manutenzione.
Art. 8. E’ fatto obbligo a tutti i concessionari di
assicurare a proprie spese i ricoveri loro concessi in uso contro i rischi dell'incendio e della
caduta del fulmine presso l'istituto all'uopo designato dal Ministero dei
lavori pubblici.
L'assicurazione è fatta a favore del comune e la relativa
polizza deve essere depositata presso il comune stesso prima della consegna
dell'alloggio.
Art. 9. Coloro che abbiano avuto la concessione di un
alloggio, quali danneggiati dal terremoto, ai sensi dell'art. 2 del presente
decreto, nel caso che riparino o ricostruiscano una propria casa nel comune,
devono lasciar liberi i ricoveri loro assegnati entro due mesi dal giorno in
cui la casa stessa è divenuta atta all'abitazione. Essi potranno tuttavia
ottenere dal podestà il rinnovo della concessione, quando non vi siano altri
aspiranti alla concessione stessa, i quali abbiano titolo di preferenza a norma
dell'art. 4.
Art. l0. Tutti i provvedimenti deferiti al podestà in base
ai precedenti articoli saranno adottati con regolari deliberazioni da rendersi
esecutorie nei modi di legge.
Art. 11. Ai proprietari di case distrutte nei centri abitati
dei comuni compresi negli elenchi di quelli colpiti dal terremoto del 26
settembre 1933, i quali avendo titolo alla concessione del sussidio statale a
norma dell'art. 3 del regio decreto-legge 16 ottobre 1933, n. 1334, chiedano la
cessione in proprietà di uno dei ricoveri stabili in cambio del sussidio
stesso, l'amministrazione dei lavori pubblici, tenute presenti le esigenze
delle persone rimaste senza tetto a seguito del terremoto, ha facoltà di
concedere ricoveri, purché il sussidio con- cedibile non sia inferiore al 50
per cento del prezzo di costo del ricovero ceduto.
L'eventuale differenza tra il prezzo di costo del ricovero
ceduto e l'ammontare del sussidio concedibile sarà pagata dal cessionario in
dieci rate semestrali uguali, comprensive del capitale e degli interessi al 40
per cento.
La riscossione delle rate sarà fatta a mezzo degli esattori
delle imposte dirette con la procedura e con i privilegi fiscali, stabiliti per
la riscossione delle imposte medesime, in base a ruoli nominativi resi
esecutori dal prefetto.
Il decreto del Ministro per i lavori pubblici che assegna il
ricovero vale come titolo di proprietà, ed in base ad esso, occorrendo, viene
inscritta l ipoteca a favore dell'amministrazione dello Stato, a garanzia
dell'eventuale debito del cessionario.
Art. 12. Le domande per la cessione di ricoveri stabili in
cambio di sussidio devono essere presentate all'ufficio del genio civile
competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Art. 13. Ai comuni è fatto assoluto divieto di vendere o di
alienare comunque i ricoveri e le aree ad essi ceduti. Trascorso un biennio
dalla data della consegna definitiva a seguito dell'approvazione del collaudo
delle costruzioni, i comuni possono deliberare di procedere alla gestione dei
ricoveri, anziché con le norme del presente decreto, con quelle dell'art.
11,del regio decreto- legge 30 novembre 1919, n. 2318, ed in tale caso possono
anche cedere i ricoveri e le aree per dotare Istituti autonomi per case
popolari.
Agli effetti del precedente art. 11, lo Stato ha diritto di
chiedere, entro lo stesso termine di un biennio di cui al precedente comma, la
retrocessione gratuita dei ricoveri consegnati ai comuni. Nessuna indennità è
dovuta in conseguenza di tali retrocessioni né ai comuni, né agli assegnatari
dei ricoveri da retrocedere.
Art. 14. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del Regno ».
(4) Recante norme per i danneggiati del terremoto in Liguria.
(5) Termine così modificato dalla legge di conversione.
(6) Recante provvedimenti a favore, del danneggiati
dell'eruzione del Vesuvio deII'aprile 1906.
(7) Il R.D.L. 16 gennaio 1939, n. 202, ha così disposto:
« Art. 1. Le agevolazioni sancite
nell'art. 24 del R.
decreto 13 maggio 1915, n. 775, relativamente alle
operazioni concernenti il procedimento di esecuzione sono applicabili agli
Istituti autorizzati con l'art. 9 del R. decreto 16 ottobre 1933, n. 1334, a
concedere mutui ai danneggiati dal terremoto del 26 settembre 1933.
Art. 2. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e sarà presentato al
Parlamento per la conversione in legge ».
Il R.D.L. 13 maggio 1915, n. 775, ha così disposto:
«Art. 24 Per il procedimento di esecuzione sono applicabili
alle operazioni dell’Istituto mutuante le disposizioni del titolo VII del testo
unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio.
Qualora l'Istituto mutuante intenda valersi della procedura
e dei privilegi fiscali stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, si
osserveranno le seguenti norme.
L'esattore delle imposte dirette del Comune nel quale sono
siti gli immobili del mutuatario moroso, ove sia richiesto di procedere ad atti
esecutivi contro il mutuatario stesso, deve provvedere, entro venti giorni da
quello in cui gli è pervenuta la richiesta regolarmente documentata da parte
dell'Istituto mutuante, alla riscossione forzata del debito arretrato, od anche
di tutto il credito in capitale, semestralità ed altri accessori, in conformità
delle norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti per la riscossione delle
imposte dirette, ad eccezione della multa, alla quale è sostituito l'interesse
di mora nella misura del 5 per cento all'anno.
Art. 25. La richiesta dell’Istituto mutuante deve contenere
l'estratto del conto del mutuo, dal quale devono risultare: il nome del
creditore, la data, la durata e l'ammontare del mutuo, l'indicazione
dell'Immobile ipotecato, la somma delle rate dovute;come pure la scadenza e
l'importo degli interessi maturati o maturandi su tale somma.
Il detto estratto contabile, firmato dal capo dell'Istituto
e munito del bollo d'ufficio, vidimato e ,reso esecutivo dal prefetto della
Provincia, costituisce, per l'esattore, incaricato, titolo esecutivo contro il
debitore.
Art. 26. Per il pignoramento e per la esecuzione dei mobili
e degli immobili del debitore esistenti fuori del Comune nel quale trovasi
l'immobile ipotecato, si procede dall'esattore competente, dietro rIchiesta
dell'esattore incaricato dall'Istituto mutuante, con l'osservanza delle regole
che disciplinano i procedimenti per delegazione, come se l'esattore incaricato
fosse I'esattore creditore.
I nomi dei mutuatari irreperibili, le somme e le scadenze
dei loro rispettivi debiti sono pubblicati nell'albo del Comune ove sono gli
immobili ipotecati e questa pubblicazione equivale alla notifica dell'avviso.
Spettano all'Istituto mutuante le attribuzioni
dell'intendente di finanza; per quanto riguarda i procedimenti di esecuzione
contro i debitori morosi.
Art. 27. Le somme riscosse dall'esattore incaricato debbono
essere versate direttamente all’Istituto mutuante entro dieci giorni da quello
della riscossione.
In caso di inadempienza l’esattore ritardatario soggiace
alla multa di mora del 4 per cento sulla somma non versata, senza pregiudizio
dell’azione penale.
La multa di mora si devolve a favore dell'Istituto mutuante.
Art. 28. Nel caso di avvenuta espropriazione di un edificio
danneggiato o dell'area di un edificio distrutto, dall'ammontare del mutuo va
detratto l'importo dell'indennità assegnata nel decreto di espropriazione
esclusa la parte dell'indennità stessa calcolata per l'area.
Quando il mutuo per un edificio danneggiato venga invece
richiesto prima che sia avvenuta l'espropriazione, esso sarà consentito nel suo
integrale ammontare, senza deduzione dell'indennità di espropriazione; in
questo caso, però, l'ente espropriante dovrà versare, non appena liquidata,
l'indennità stessa, dedotta la parte calcolata per l'area direttamente
all'Istituto mutuante, a scomputo del debito del mutuatario e del tesoro.
A tal fine l'Istituto mutuante darà subito speciale
comunicazione dell'avvenuta concessione del mutuo all'ente espropriante, al
prefetto della Provincia e al tesoro ».
(8) Recante concessione di mutui di favore ai danneggiati
dal terremoto del 13 gennaio 1915.
(9) Riportato nella nota 2 all’art. 2, L. 4 aprile 1935, n.
454, riportato al n. H/IV.
(l0) Vedi, ora, L. 25 novembre 1962, n. 1684, riportata al
n. A/II.
(11) Vedi, ora, L. 25 novembre 1962, n. 1684, riportata al
n. A/Il.
(12) Vedi nota 3 all'art. 1 lett. c).
(13) Riportato al n. B/Il.
(14) Recte 25 giugno 1865, riportata alla voce
ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ.
(15) Termine prorogato al 31 dicembre 1943 dalla L. 25 marzo
1943, n. 193.