IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art.2 del Regio decreto-legge 22 novembre 1937, n.2105, che detta norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite da terremoti;
Viste le deliberazioni dei comuni di S. Marcello Pistoiese e Cutigliano (provincia di Pistoia) rispettivamente in data 12 maggio 1938 e 27 giugno stesso anno, con le quali si chiede la esclusione dei loro territori dall'elenco delle località sismiche di 2a categoria, allegato al Regio decreto-legge 22 novembre 1937, n.2105;
Visti i rapporti in data 7 gennaio 1939-XVII, n.1225/68 e n.1754/67 dell'ingegnere capo del Genio civile di Pistoia coi quali si propone la cancellazione dei Comuni suddetti dall'elenco dei paesi in cui è obbligatoria l'osservanza delle speciali norme tecniche di edilizia per le località sismiche di 2° categoria nel quale furono iscritti, a seguito del terremoto del 6-7 settembre 1920, con il decreto Ministeriale 25 gennaio 1921;
Visto il voto n.398 emesso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in adunanza del 25 febbraio 1939 col quale si esprime parere favorevole alla cancellazione dal detto elenco dei Comuni indicati nei rapporti suddetti dell'Ingegnere Capo del Genio Civile di Pistoia;
Decreta
Sono cancellati dall'elenco dei Comuni, allegato al Regio decreto-legge 22 novembre 1937, n.2105, nei quali è obbligatoria l'osservanza delle speciali norme tecniche di edilizia per le località sismiche di seconda categoria, approvato col Regio decreto-legge medesimo, i Comuni di San Marcello Pistoiese e Cutigliano.
Roma, addì 28 aprile 1939 - XVII
il Ministro per i lavori
pubblici
COBOLLI-GIGLI
p. Il Ministro per
l'interno:
BUFFARNI