(pubblicata nella gazzetta ufficiale n.196 del 23 agosto 1910)
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VITTORIO EMANUELE
III
Per grazia di Dio e
volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Sono
convertiti in legge i seguenti RR. decreti emanati, su
proposta dei ministri competenti, in virtù della facoltà concessa al governo del
re dall' art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata colla legge 16
dicembre 1909, n. 791:
R. Decreto
14 gennaio 1909, n. 16, col quale venne autorizzato il
prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste di l. 25,000 in
aumento al capitolo n. 15 del bilancio della guerra, oltre la cifra consolidata
(allegato a).
R. Decreto
14 gennaio 1909, n. 17, concernente le pensioni agli
inscritti al monte pensioni dei maestri elementari e resi inabili al servizio a
causa del terremoto (allegato b).
R. Decreto
16 gennaio 1909, n. 20, autorizzante proroga del
termine per la presentazione dei conti ai funzionari delegati nelle provincie di
Reggio Calabria e di Messina (allegato c).
R. Decreto
21 gennaio 1909, n. 31, riguardante l'iscrizione del
capitolo n. 57-bis nel bilancio dee fondo per il culto con la dotazione di l.
150,000 da prelevarsi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine
e da quello per le impreviste del bilancio medesimo (allegato
d).
R. Decreto
7 febbraio 1909, n. 73, riflettente la denuncia dei
funzionari di ciascun ministero presunti morti nei luoghi colpiti dal terremoto
(allegato e).
R. Decreto 1
gennaio 1909, n. 6, che proroga la scadenza delle
cambiali e dei biglietti all'ordine pagabili dai debitori residenti nelle
provincie di Messina e Reggio Calabria.
R. Decreto
27 gennaio 1909, n. 25, che autorizza il governo del re
a collocare fuori ruolo quei magistrati e funzionari di cancelleria degli uffici
di Messina e Reggio Calabria dei quali non si ha più notizia dopo il disastro
del 28 dicembre 1908e dà disposizioni per le loro
famiglie.
R. Decreto
21 gennaio 1909, n. 31, che autorizza nella parte straordinaria del bilancio
dell'amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio 1908-909 l'iscrizione della somma di l. 150,000 per le spese
agli edifici ecclesiastici e per l'esercizio del culto nei luoghi danneggiati
dal terremoto del 28 dicembre 1908.
R. Decreto
28 gennaio 1909, n. 32, che, in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908,
autorizza l'applicazione temporanea di magistrati e funzionari di cancelleria
nel distretto di corte di appello di Messina e nel
circondario di Reggio Calabria.
R. Decreto
31 gennaio 1909, n. 33, che, in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908,
stabilisce le norme pei procedimenti civili davanti
agli uffici giudiziari di Messina, Reggio Calabria e
palmi.
R. Decreto
5 febbraio 1909, n. 37, per la ricostituzione della
giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e Reggio
Calabria.
R. Decreto
28 febbraio 1909, n. 128, che aggiunge un ultimo
capoverso all'art. 1 del R. Decreto 5 febbraio 1909, n. 37, circa la
ricostituzione della giustizia nelle provincie di Messina e Reggio
Calabria.
R. Decreto
11 marzo 1909, n. 134, riguardante la prestazione di giuramento e la immissione in funzione dei magistrati della corte
d'appello di Messina.
R. Decreto
11 marzo 1909, n. 135, che provvede allo scrutinio dei
funzionari di cancelleria di Messina.
R. Decreto
11 marzo 1909, n. 136, per il rilascio dei certificati
penali alle persone nate nei circondari di Messina, palmi e Reggio
Calabria.
R. Decreto
21 marzo 1909, n. 177, che nell'interesse della proprietà del commercio e
dell'industria stabilisce norme eccezionali a deroga del codice di commercio e
di altre leggi nei territori danneggiati dal
terremoto.
R. Decreto
31 gennaio 1909, n. 71, relativo al personale
dell'università di Messina e delle scuole medie governative di Messina, Reggio
Calabria ed altri luoghi gravemente danneggiati dal
terremoto.
R. Decreto
7 febbraio 1909, n. 107, per l'istituzione di borse di
studio e sussidi di giovani appartenenti a famiglie di comuni calabresi e
siciliani danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.
R. Decreto
28 febbraio 1909, n. 137, relativo all'estensione
dell'esonero del pagamento delle tasse universitarie.
due RR. decreti del 17
gennaio 1909, n. 30, e del 18 marzo 1909, n. 181, contenenti provvedimenti
speciali per le assicurazioni dei comuni delle provincie di Messina e di Reggio
Calabria danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.
R. Decreto 7
febbraio 1909, n 70, col quale le attribuzioni della commissione forestale
provinciale di Reggio Calabria, di cui all' art. 70
della legge 25 giugno 1906, n. 255, vennero deferite all'ispettore forestale del
ripartimento fino a che la commissione stessa fosse
stata in grado di riprendere le sue normali funzioni.
R. Decreto
7 febbraio 1909, n. 64, col quale é stata sciolta
l'amministrazione del consorzio obbligatorio per l'industria solfifera
siciliana, ed é stato nominato un regio commissario per la temporanea gestione
del consorzio stesso.
R. Decreto
17 gennaio 1909, n. 36, col quale si é provveduto alla
ricostituzione dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale nelle
provincie di Messina e di Reggio Calabria, danneggiate dal terremoto del 28
dicembre 1908.
R. Decreto 7
febbraio 1909, n. 59, col quale vennero accordate
franchigie daziarie per gli oggetti offerti in dono pel soccorso dei danneggiati
dal terremoto del 28 dicembre 1908.
R. Decreto 7
febbraio 1909, n. 60, col quale venne concessa la
importazione in franchigia alle case mobili, destinate nei luoghi colpiti dal
terremoto, ed ai materiali acquistati dallo stato per
costruirle.
R. Decreto 1
aprile 1909, n. 194, che estende le disposizioni dell'
art. 26, ultimo capoverso, della legge 25 giugno 1906, n. 255 a tutti gli
atti e contratti relativi alle opere che saranno eseguite a cura dello stato,
delle provincie, dei comuni, nonché del comitato di soccorso, per riparare i
danni cagionati dal terremoto.
R. Decreto
15 aprile 1909, n. 212, contenente provvedimenti per
gli esattori e per i contribuenti dei comuni danneggiati dal
terremoto.
R. Decreto
25 febbraio 1909, n. 91 (allegato a), relativo alla
riduzione delle sezioni dei collegi elettorali politici di Messina I e Messina
II
R. Decreto
18 marzo 1909, n. 161, col quale le operazioni della
leva di terra sulla classe 1889, nei luoghi più gravemente colpiti dal terremoto
del 28 dicembre 1908, sono state rimandate al tempo della leva sui nati del
1890.
R. Decreto
28 gennaio 1909, n. 68, concernente l'accertamento da parte degli ufficiali del
genio civile o del genio militare, dei fabbricati dei quali sia necessaria in tutto o in parte la demolizione o il
puntellamento o altre piccole riparazioni a tutela della incolumità pubblica,
nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.
R. Decreto
6 febbraio 1909, n. 44, che autorizza lo sgombro delle
macerie e dei materiali caduti o che potessero ancora cadere sulle aree
pubbliche nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre
1908.
R. Decreto
6 febbraio 1909, n. 45, col quale é data facoltà al
ministro dei lavori pubblici di delegare la direzione generale delle ferrovie
dello stato per gli acquisti nel regno ed all'estero di materiali e provviste
d'ogni genere occorrenti per la riparazione dei danni del terremoto del 28
dicembre 1908.
R. Decreto
28 febbraio 1909, n. 118, relativo all'assunzione temporanea, alla dipendenza
del ministero dei lavori pubblici, di ingegneri,
aiutanti ed assistenti provvisori per l'esecuzione dei lavori dipendenti dal
terremoto del 28 dicembre 1908.
R. Decreto
18 marzo 1909, n. 159, portante norme pei trasporti
sulle ferrovie dello stato, occasionati dal terremoto del 28 dicembre
1908.
R. Decreto
18 aprile 1909, n. 193, col quale sono approvate le
norme tecniche ed igieniche per le riparazioni, ricostruzioni e costruzioni
nuove degli edifici pubblici e privati nei comuni colpiti dal terremoto del 28
dicembre 1908 o da altri precedenti e sono elencati quelli nei quali é
obbligatoria la loro osservanza.
R. Decreto
18 aprile 1909, n. 213, che autorizza il prelevamento di 10 milioni dai fondi di
cui all' art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per
provvedere ad opere di interesse locale nei comuni danneggiati dal terremoto del
28 dicembre 1908.
R. Decreto
18 aprile 1909, n. 216, portante norme per la concessione di baracche e di aree e per la distribuzione di materiali da costruzione
nei luoghi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.
R. Decreto
25 aprile 1909, n. 217, che dichiara di pubblica utilità i lavori occorrenti nei
comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 per costruzione di
baracche e di edifici per apertura, prolungamento ed
ampliamento di strade e piazze e per condutture di acqua
potabile.
R. Decreto
6 maggio 1909, n. 255, portante disposizioni circa il
risarcimento dei danni cagionati dalle demolizioni nei luoghi colpiti dal
terremoto del 28 dicembre 1908.
R. Decreto
6 maggio 1909, n. 264, portante norme per la
dichiarazione di pubblica utilità degli impianti di stabilimenti industriali e
commerciali nei paesi colpiti dal terremoto del 28 dicembre
1908.
R. Decreto
4 luglio 1909, n. 570, che provvede al collaudo dei
materiali e mezzi d'opera acquistati per riparare ai danni causati dal terremoto
del 28 dicembre 1908.
R. Decreto
15 luglio 1909, n. 542, col quale sono estese a tutti i comuni della Calabria e
dei circondari di Messina e Castroreale, della
provincia di Messina, le norme tecniche ed igieniche approvate col R. Decreto 18 aprile 1909, n. 193, e sono indicate per alcuni
comuni le località per le nuove costruzioni e le
ricostruzioni.
R. Decreto
29 luglio 1909, n. 619, concernente le concessioni e
l'alienazione delle aree espropriate ed occupate temporaneamente dallo stato nei
territori dei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre
1908.
R. Decreto 3
agosto 1909, n. 600, concernente il funzionamento dei collegi arbitrali
istituiti con R. Decreto 6 maggio 1909, n.
255.
R. Decreto 3
settembre 1909, n. 643, che autorizza l'assunzione in servizio temporaneo, per
la trattazione degli affari dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908 di
dieci funzionari amministrativi e di otto funzionari di
ragioneria col titolo rispettivamente di segretari e di ragionieri
straordinari.
R. Decreto
27 settembre 1909, n. 683, riguardante la immissione
definitiva in possesso delle baracche concesse dalle commissioni locali ai
danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.
R. Decreto
5 novembre 1909, n. 727, che dispone dal 1 novembre
1909 la cessazione dalle funzioni delle commissioni locali nominate ai termini
del regio decreto 18 aprile 1909, n. 216.
R. Decreto
7 novembre 1909, n. 728, che stabilisce disposizioni
per le aree di proprietà privata da sgombrare nei centri urbani di Messina e di
Reggio Calabria.
R. Decreto
3 agosto 1909, n. 647, concernente l'impiego di fondi
concessi dall'art. 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12 e dalle leggi 15 aprile
1909, n. 188 e 4 luglio 1909, n. 421.
R. Decreto 6
ottobre 1909, n. 700, concernente la estensione alla
provincia di Catanzaro delle disposizioni degli articoli 8, comma 4, ed 11,
comma 2, della legge 12 gennaio 1909, n. 12.
R. Decreto
7 agosto 1909, n. 608, concernente speciali norme e
provvedimenti per il personale insegnante ed assistente della r. università di
Messina.
R. Decreto
3 giugno 1909, n. 480, che autorizza la continuazione
dell'iscrizione di fondi a favore dell'università di
Messina.
R. Decreto
18 novembre 1909, n. 753, col quale é stato autorizzato
il comune di Messina a riscuotere provvisoriamente i dazi di consumo in tutto il
territorio comunale col regime dei comuni aperti (allegato
a).
R. Decreto
25 novembre 1909, n. 821, concernente provvedimenti a
favore dei ricevitori e commessi dei banchi di lotto e dei titolari e commessi
delle rivendite di privative danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908
(allegato b).
R. Decreto
5 novembre 1909, n. 722, concernente la costituzione
del consorzio per la concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto del 28
dicembre 1908, della Calabria e della Sicilia.
R. Decreto
del 2 maggio 1909, n. 549, che sospende la riscossione dei debiti per
semestralità verso gli istituti di credito fondiario garantiti dai beni immobili
siti nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre
1908.
R. Decreto
del 27 giugno 1909, n. 586, che stabilisce norme per agevolare il ricupero e
l'eventuale destinazione dei depositi e dei pegni giacenti presso le casse di
risparmio dei monti di pietà nei luoghi colpiti dal
terremoto del 28 dicembre 1908.
R. Decreto
16 agosto 1909, n. 614, che istituisce due succursali
della sezione temporanea dell'istituto _Vittorio Emanuele III_ nei capoluoghi
delle provincie di Cosenza e di Reggio Calabria.
Regio
Decreto n. 607 del 3 agosto 1909, col quale fu prorogato il termine stabilito
per la presentazione dei titoli e dei documenti ai concorsi per i posti vacanti
d'insegnante nelle scuole elementari per le provincie danneggiate dal
terremoto.
R. Decreto 3
agosto 1909, n. 631, col quale furono dispensati dal pagamento della tassa di esame di maturità e di licenza dalle scuole elementari gli
alunni appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre
1908.
R. Decreto
15 aprile 1909, n. 439, relativo alle modificazioni
apportate ai servizi marittimi delle isole Eolie in seguito al disastro del 28
dicembre 1908.
R. Decreto
18 novembre 1909, n. 738, che istituisce una
commissione per l'accertamento dei danni avvenuti in seguito al terremoto del 28
dicembre 1908 per la loro liquidazione.
RR. decreti 16
dicembre 1909, n. 775, 23 gennaio 1910, n. 26, e 3 febbraio 1910, n. 44, con i
quali si stabiliscono norme speciali per la revisione delle liste elettorali per
l'anno 1910, dei comuni delle provincie di Messina e di Reggio Calabria
danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.
R. Decreto
2 settembre 1909, n. 699, che istituì nella città di
Messina e di Reggio Calabria un ufficio per la custodia dei valori, titoli ed
oggetti preziosi già rinvenuti e che saranno rinvenuti fra le macerie degli
edifici danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (allegato
a).
R. Decreto
30 dicembre 1909, n. 831, col quale vennero prorogate
al 30 giugno 1910 le disposizioni del R. Decreto 15 aprile 1909, n. 221,
relative alle indennità di missione da corrispondersi agli impiegati civili che
prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all' art. 1 della legge
12 gennaio 1909, n. 12, e venne autorizzata la iscrizione nei bilanci dei vari
ministeri della complessiva somma di l. 1,464, 000 necessaria per corrispondere
le indennità medesime, ed ottenuta mediante prelevamento dal conto corrente di
cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, e 4 luglio 1909, n. 421 (allegato
b).
R. Decreto
30 gennaio 1910, n. 42, col quale venne autorizzato il
prelevamento di l. 80,000 dal conto corrente di cui alle leggi 15 aprile 1909,
n. 188 e 4 luglio 1909, n. 421 e la iscrizione nel bilancio del ministero
dell'istruzione pubblica della detta somma per provvedere alle spese di ricupero
e di conservazione degli oggetti di antichità e d'arte dei paesi colpiti dal
terremoto del 28 dicembre 1908 (allegato c).
R. Decreto
25 novembre 1909, n. 756, emanato in virtù della
facoltà attribuita al governo del re dalla legge 12 gennaio 1909, n.
12.
All'art. 10
del R. Decreto 5 febbraio 1909, n. 37, va aggiunto il
seguente comma:
_in tutti i
casi predetti non vi é pregiudizio alla rivalsa delle spese per i creditori
espropriati_.
Dopo il
secondo comma dell'art. 8 del R. Decreto 31 gennaio
1909, n. 71, va aggiunto il comma seguente:
_l'esonerazione di cui nel comma precedente potrà anche
accordarsi agli studenti delle provincie di Messina e di Reggio Calabria, i
quali erano inscritti prima del 28 dicembre 1908 nelle altre università od
istituti superiori del regno.
All'art. 2
del R. Decreto 15 aprile 1909, n. 212, va aggiunto il
seguente comma:
_per
le imposte non
rimborsate gli esattori dei detti circondari non potranno procedere durante il
1909 ad esecuzioni immobiliari, ma tale sospensiva non pregiudica i loro diritti
di privilegio_.
All'art. 4
del R. Decreto 18 marzo 1909, n. 161, va aggiunto il
seguente comma:
_agli
effetti dell'articolo medesimo la permanenza alle armi degli inscritti che
saranno arruolati in prima categoria non avrà in ogni
caso durata inferiore a quella dei militari con ferma di un anno_.
L'art. 26
delle norme tecniche ed igieniche obbligatorie allegate
al R. Decreto 18 aprile 1909, n. 193, resta così
modificato:
_tolto il
caso di un piano regolatore che disponga altrimenti, le
ricostruzioni sono permesse nei primitivi allineamenti, ma le case non possono
avere che il piano terreno e il piano superiore e non superare l'altezza di
metri 10 a meno che, a norma degli articoli 2, 3 e 22, non possa consentirsi un
numero di piani ed un'altezza maggiore_.
All'art. 2
del R. Decreto 15 luglio 1909, n. 542, in rapporto al
comune di Martirano
all'indicazione:
_piano della
croce sul versante nord-est del monte Faggio_, resta
sostituita quest'altra:
_adiacenze
di Martirano costrutto dopo il terremoto del
1905_.
All'art. 3
dello stesso R. Decreto 15 luglio 1909, n. 542, in
rapporto al comune di Martirano dopo le
parole:
_sede
dell'abitato preesistente_, si aggiungono queste
altre:
_al
terremoto 1905_.
All'art. 4,
sempre dello stesso R. Decreto 15 luglio 1909, n. 542, di
seguito all'ultimo comma si aggiungono le parole:
_dell'art.
3_.
All'art. 2
del R. Decreto 5 novembre 1909, n. 722, nel penultimo
comma, alle parole:
_ai depositi_, si sostituiscono le parole:
_alle attività_.
Ordiniamo
che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Racconigi, addì 21 luglio 1910.
VITTORIO EMANUELE
Luzzatti - Fani - Raineri - Sacchi - Spingardi - Tedesco - Credaro - Facta - Ciuffelli.
Visto, il Guardasigilli: Fani.