(pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n.133 del 7 giugno 1930)
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VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e
volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 19 luglio 1914, n. 761;
Visto il R. Decreto 13 maggio 1915, n. 775;
Visto il Decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, numero 1661;
Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con Decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Visto il Decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, numero 1518;
Visto il Decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697;
Visto il Decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, numero 2080;
Visto il R. Decreto 8 luglio 1919, n. 1384;
Visto il R. Decreto 3 maggio 1920, n. 545;
Visto il R. Decreto 23 settembre 1920, n. 1315;
Visto il R. Decreto 12 marzo 1920, n. 503;
Vista la Legge 24 agosto 1921, n. 1214;
Visto il R. Decreto 27 settembre 1923, n. 2309;
Visto il R. Decreto 17 gennaio 1924, n. 75;
Visto il R. Decreto 13 marzo 1927, n. 431;
Visto il R. Decreto 23 giugno 1927, n. 1529;
Vista la Legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare nuove norme tecniche ed igieniche di edilizia asismica per i paesi colpiti da terremoti e di disciplinare in relazione alle norme stesse la concessione dei contributi erariali per la riparazione o la ricostruzione di stabili;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'Interno, e coi Ministri Segretari di Stato per le Finanze, per l'Educazione Nazionale, per l'Agricoltura e Foreste, per le Comunicazioni e per la Giustizia e gli Affari di Culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Alle norme tecniche ed igieniche contenute nei decreti reali 13 marzo 1927, n. 431, e 23 giugno 1927, n. 1529, sono sostituite le seguenti:
Zone di applicazione.
Le norme tecniche ed igieniche di edilizia sono applicabili soltanto nei Comuni, o frazioni di Comune, compresi nell'elenco allegato al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Agli effetti dell'applicazione delle norme stesse, le località colpite da terremoti sono distinte in due categorie, in relazione al loro grado di sismicità ed alla loro costituzione geologica.
La inclusione di un Comune, o frazione di Comune, nell'elenco suddetto, come pure la esclusione, ovvero il passaggio da una categoria ad un'altra, degli abitati in esso compresi, viene fatta con decreto del Ministro per i Lavori Pubblici, di concerto col Ministro per l'Interno, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Norme per le località della 1° categoria - Norme per le località della 2° categoria.
Prima categoria
terreni sui quali sono
vietate le nuove costruzioni.
E' vietato di costruire edifici sul ciglio o al piede di dirupi, su terreni di non buona consistenza e di eterogenea struttura, detritici o franosi o comunque atti a scoscendere.
L'accertamento delle condizioni e della natura del terreno é fatto caso per caso dal competente ufficio del genio civile.
_art. 3. Seconda categoria
terreni sui quali sono
vietate le nuove costruzioni.
Identico.
Prima categoria
terreni sistemati a
ripiani.
Quando il terreno é in pendio ed atto alla costruzione, può consentirsi, ai fini edilizi, la sistemazione a ripiani, i quali debbono avere la larghezza non inferiore alla loro altezza.
_art. 4. Seconda categoria
terreni sistemati a
ripiani.
Identico.
Prima categoria
strade.
Nei nuovi centri abitati, negli ampliamenti dei quelli esistenti, nell'apertura di nuove strade, e nel prolungamento di abitati lungo strade esistenti dipendenti da piani regolatori, le strade devono essere larghe, di norma m.10.
Il prefetto, su parere favorevole del genio civile, o le altre autorità superiori da cui debba essere eventualmente approvata la costruzione della nuova strada, possono consentire che la larghezza minima sia ridotta a metri 8, quando ricorrano giustificate circostanze che rendano praticamente impossibile la larghezza normale.
Tale larghezza minima può ancora essere ridotta a metri 6 nelle località a rilievo montuoso, e accidentato, indipendentemente dalla altitudine sul livello del mare.
Nel caso che siano ammesse costruzioni da un solo lato della strada, la larghezza di questa può essere ridotta nei due casi a metri 6 e metri 4.
Sono considerate come ampliamenti di centri abitati anche le nuove costruzioni da elevare nei vecchi centri, dovunque non esistevano precedentemente, sia pure lungo strade esistenti in adiacenza a fabbricati esistenti.
_art. 5. Seconda categoria
strade.
Identico.
Prima categoria
altezza normale degli edifici e numero dei piani.
L'altezza dei nuovi edifici, nelle fronti verso strade, rappresentata dalla massima differenza di livello fra la linea di gronda ed il piano o marciapiede stradale nell'immediata vicinanza degli edifici stessi, non può, di regola, superare, nelle strade in piano, 10 metri.
Nelle strade in pendio l'altezza massima può raggiungere metri 11,50, purché la media generale delle altezze delle fronti verso strada non superi metri 10.
I nuovi edifici, siano cantinati o no, debbono essere normalmente costruiti a non più di due piani.
_art. 6. Seconda categoria
altezza normale degli edifici e numero dei piani.
L'altezza dei nuovi edifici, nelle fronti verso strade, rappresentata dalla massima differenza di livello fra la linea di gronda ed il piano o marciapiede stradale nell'immediata vicinanza degli edifici stessi, non può, di regola, superare, nelle strade in piano, metri 12.
Nelle strade in pendio l'altezza massima può raggiungere metri 13,50, purché la media generale delle altezze delle fronti verso strada non superi metri 12.
I nuovi edifici, siano o no cantinati, debbono essere normalmente costruiti a non più di tre piani.
Prima categoria
maggiori altezze e maggior numero di piani.
In casi eccezionali, quando le amministrazioni comunali abbiano dato il loro consenso giustificato da esigenze edilizie, possono ammettersi anche edifici a tre piani, su conforme parere del consiglio superiore dei lavori pubblici, da richiedersi per ogni singolo edificio.
In questi casi l'altezza massima dell'edificio nelle fronti verso strada può raggiungere nelle strade in piano metri 12 ed in quelle in pendio metri 13,50, purché la media generale dell'altezza delle fronti verso strada non superi metri 12.
Per edifici isolati, che abbiano intorno un'area libera di larghezza non inferiore a quella prescritta nel seguente articolo 8, possono essere ammessi, in seguito a parere favorevole del consiglio superiore dei lavori pubblici per tutto o parte di ciascun edificio, un numero di piani ed altezze, sia dell'intero edificio che dei singoli piani, maggiori di quelli stabiliti nel precedente art. 6 e nei primi due commi di questo articolo, quando siano giustificati da ragione di pubblica utilità, di servizio pubblico, di culto, di interesse artistico o di esercizio industriale.
Tali edifici non possono però mai essere destinati ad uso di albergo, convitto, dormitorio, ospedale, caserma, carcere e nemmeno ad abitazioni, salvo che per il personale necessario alla loro custodia.
La loro altezza deve essere contenuta nel limite minimo richiesto dallo Scopo speciale al quale l'edificio é destinato.
La disponibilità dell'occorrente area libera di isolamento deve essere dimostrata all'atto della presentazione della domanda pel nulla osta di cui al presente articolo.
_art. 7. Seconda categoria
maggiori altezze e maggior numero di piani.
In casi eccezionali, quando le amministrazioni comunali abbiano dato il loro consenso giustificato da esigenze edilizie, possono ammettersi anche edifici a quattro piani, su conforme parere del consiglio superiore dei lavori pubblici da richiedersi per ogni singolo edificio.
In questi casi l'altezza massima dell'edificio nelle fronti verso strada può raggiungere nelle strade in piano metri 15 ed in quelle in pendio metri 16,50, purché la media generale dell'altezza delle fronti verso strada non superi metri 15.
Commi seguenti identici.
Prima categoria
altezza degli edifici in relazione alla larghezza delle strade e alla distanza dagli altri edifici.
Fermi restando i limiti massimi stabiliti ai precedenti articoli 6 e 7, la nuove case non possono avere verso la strada, sulla quale prospettano, altezza maggiore della larghezza della strada stessa, a meno che si tratti di strada lungo la quale non si possa fabbricare che da un sol lato, nel qual caso quell'altezza può essere aumentata di metri 4.
Nel caso che, nei limiti massimi sopra richiamati, si voglia dare agli edifici un'altezza maggiore dei quella prescritta dal precedente comma nei riguardi della larghezza stradale, l'edificio deve essere costruito in ritiro, rispetto al ciglio stradale, di tanto quanta é la maggiore altezza predetta.
Per gli edifici di altezza superiore a quella massima consentita dall'art. 6 e dai primi due commi dell'art. 7, é prescritta una zona di isolamento o di rispetto di larghezza non minore della loro altezza.
Nel computo di tale larghezza si comprende quella della strada o dell'area destinata a pubblico passaggio.
La larghezza di detta zona, quando l'area frapposta non debba servire a pubblico passaggio, può essere limitata alla metà della massima altezza dell'edificio. In casi eccezionali e nel caso di edifici pubblici o destinati al culto, possono essere consentite deroghe alle precedenti disposizioni, su conforme parere del consiglio superiore dei lavori pubblici.
Tolto il caso previsto dal precedente comma e sempre quando i regolamenti locali non ne esigano una maggiore, la larghezza degli intervalli di isolamento fra i muri frontali di due edifici vicini o di parti di uno stesso edificio deve essere pari alla metà altezza dell'edificio più alto e in ogni caso non inferiore a metri 4, purché l'area frapposta sia sottratta al pubblico transito mediante opportune chiusure.
Qualora detta area sia aperta a pubblico passaggio, gli edifici debbono essere considerati come prospettanti su strada.
Chi esegue un nuovo edificio può costruirlo, in tutto o in parte, sul confine del terreno di sua proprietà, quando non fabbrichi sul confine, se non lascia una distanza almeno di un quarto dell'altezza del nuovo fabbricato e, in ogni caso, non inferiore a metri 2,50, il vicino, quando voglia a sua volta costruire, deve tenersi dall'edificio predetto alla distanza prescritta dai precedenti commi, oppure ha facoltà di fabbricare fin contro il medesimo, pagando il valore del suolo che verrebbe ad occupare, salvo che il proprietario del suolo stesso preferisca estendere contemporaneamente il suo edificio fino al confine.
Agli effetti del presente articolo sono computate come larghezze libere di strade e come intervalli d'isolamento, in rispetto unicamente a ciascun edificio erigendo, le larghezze delle aree rispettivamente annessevi lungo le fronti e destinate a giardini, a cortile esterno o comunque non coperte anche se cintate e sottratte all'uso pubblico e create con terrazzamento.
_art. 8. Seconda categoria
altezza degli edifici in relazione alla larghezza delle strade e alla
distanza dagli altri edifici.
Fermi restando i limiti massimi stabiliti ai precedenti articoli 6 e 7, le nuove case non possono avere verso la strada, sulla quale prospettano, altezza maggiore della larghezza della strada stessa aumentata di metri 2,50 , a meno che si tratti di strada lungo la quale non si possa fabbricare che da un sol lato, nel qual caso detta altezza può essere aumentata di altri quattro metri.
Commi seguenti identici.
Prima categoria
eventuali deroghe alle antecedenti
disposizioni.
Quando le strade e gli spazi di isolamento, sui quali prospettano le fronti di un edificio, abbiano dovunque la larghezza prescritta tranne che per un tratto non superiore a tre metri lungo una delle fronti, ovvero quando due edifici non abbiano le fronti parallele e fra lo spigolo di uno dei due edifici e la fronte dell'altro non si abbia la distanza prescritta, o in altri casi eccezionali, possono essere consentite deroghe alle antecedenti prescrizioni, su conforme parere del consiglio superiore dei lavori pubblici.
_art. 9. Seconda categoria
eventuali deroghe alle antecedenti
disposizioni.
Identico.
Prima categoria
altezze dei piani - livello dei pavimenti - cantinati.
L'altezza dei piani, misurata fra pavimento e pavimento, oppure fra il pavimento e la linea di gronda, non può di regola superare metri 5, salvo il caso di terreni in pendio, nei quali l'altezza dei piani terreni può raggiungere 6 metri.
Nella casa a due piani il pavimento del piano terreno sulle fronti verso le strade non può essere sopraelevato, rispetto al piano o al marciapiede stradale, più di metri 2 nelle strade in piano e di metri 2,70 in quelle in pendio, ed in questo caso la sopraelevazione media del pavimento in ciascuna fronte verso strada non può superare i metri 2.
Il pavimento stesso nelle fronti prospettanti su cortili o spazi di isolamento non può essere sopraelevato rispetto al suolo più di metri 3,50.
Nelle stesse case a due piani si considera come cantinato anche quella parte degli edifici che resta interrata o addossata a fabbricati contigui da tre lati, purché nel lato scoperto non abbia altezza superiore a metri 3,50 e non prospetti sulla pubblica via.
Nelle case a tre piani il pavimento del piano terreno sulle fronti verso le strade non può essere sopraelevato più di metri 1,50 rispetto al piano o al marciapiede stradale, sia questo orizzontale o in pendio, e non più di metri 2 rispetto al suolo sulle fronti verso i cortili o gli spazi di isolamento.
In dette case a tre piani gli eventuali cantinati, da non destinarsi mai ad abitazione, debbono essere interrati su tutti e quattro i lati.
Nel caso in cui esista un'intercapedine intorno a tutto o parte del perimetro di cantina, i muri contro terra dell'intercapedine debbono essere resi solidali, mercé robusti collegamenti, coi muri o pilastri dell'edificio.
In mancanza di tali collegamenti il piano cantinato deve essere considerato come un piano fuori terra e l'altezza dello edificio innanzi indicata deve misurarsi dal pavimento del piano cantinato stesso.
_art. 10. Seconda categoria
altezze dei piani - livello dei pavimenti - cantinati.
Comma primo identico.
Nelle case a due o tre piani il pavimento del piano terreno sulle fronti verso le strade non può essere sopraelevato, rispetto al piano o al marciapiede stradale, più di metri 2 nelle strade in piano e di metri 2,70 in quelle in pendio, ed in questo caso la sopraelevazione media del pavimento in ciascuna fronte verso strada non può superare i metri 2.
Il pavimento stesso nelle fronti prospettanti su cortili o spazi di isolamento non può essere sopraelevato rispetto al suolo più di metri 3,50.
Nelle case a due o a tre piani si considera come cantinato anche quella parte degli edifici che resta interrata o addossata a fabbricati contigui da tre lati, purché nel lato scoperto non abbia altezza superiore a metri 3,50 e non prospetti sulla pubblica via.
Nelle case a quattro piani il pavimento del piano terreno sulle fronti verso le strade non può essere sopraelevato più di metri 1,50 rispetto al piano o al marciapiede stradale, sia questo orizzontale o in pendio, e non più di metri 2 rispetto al suolo sulle fronti verso i cortili o gli spazi di isolamento.
In dette case a quattro piani gli eventuali cantinati, da non destinarsi mai ad abitazione, debbono essere interrati su tutti e quattro i lati.
Gli altri commi identici.
Prima categoria
altezza degli edifici fuori dei centri
abitati.
Le nuove costruzioni fuori dei centri abitati o nel prolungamento dei centri abitati lungo strade esistenti non contemplate da piani regolatori, sono soggette all'osservanza delle norme fissate nei precedenti articoli. Qualora la strada lungo la quale debbono sorgere i nuovi edifici non abbia la larghezza minima di metri 8 e quando l'altezza media verso strada degli edifici stessi non superi i metri 8, essi debbono costruirsi alla distanza di metri 4 dall'asse della strada esistente.
Gli edifici di altezza maggiore di metri 8 debbono costruirsi alla suindicata distanza dall'asse stradale aumentata della differenza fra l'altezza media della fronte dell'edificio prospettante la strada e la predetta larghezza minima di metri 8.
Gli edifici prospicienti su strade lungo le quali non si può costruire che da un sol lato, debbono avere l'altezza prescritta all'antecedente articolo 8 per edifici da costruire su strade aventi la suddetta caratteristica.
_art. 11. Seconda categoria
altezza degli edifici fuori dei centri
abitati.
Identico.
Prima categoria
divieto di opere sopra il piano di gronda.
Al disopra del piano di gronda non si possono eseguire opere di alcuna specie, esclusi i muri di timpano, i fumaioli, i parapetti dei terrazzi o gli attici quando la copertura é a tetto, gli abbaini, i lucernari e la gabbia della scala.
Quando quest'ultima prospetta sulla strada la sua altezza viene esclusa dal computo dell'altezza dell'edificio di cui ai precedenti articoli.
I fumaioli debbono essere di lamiera di ferro, o di cemento armato o di tipo equivalente. Tutte le altre opere debbono essere intelaiate o baraccate e solidamente collegate con le strutture dell'edificio.
L'altezza sul piano di gronda dei parapetti e degli attici non deve essere superiore a metri 1,20 salvo eventuali deroghe da concedersi dietro parere del consiglio superiore dei lavori pubblici.
Lungo le linee di divisione di proprietà é permesso costruire diaframmi dell'altezza massima di metri 2, dal pavimento del terrazzo. Tali diaframmi devono essere costituiti di lamiere metalliche, di legname, o di rete metallica che può essere rinzaffata per uno spessore non superiore a tre centimetri.
Sono permesse costruzioni in legname o in ferro non più alte di metri 2 da servire per pollai, stenditori di biancheria ed in genere per quelle piccoli comodità indispensabili alle famiglie per servirsi delle terrazze, escluso però qualsiasi ambiente chiuso destinato ad uso di abitazione.
Il divieto delle costruzioni al disopra degli edifici non é applicabile per le costruzioni eseguite prima della pubblicazione del decreto reale 13 marzo 1927, n. 431.
_art. 12. Seconda categoria
divieto di opere sopra il piano di gronda.
Identico.
Prima categoria
materiali e mano d'opera.
I lavori di costruzione dei fabbricati debbono eseguirsi secondo le migliori regole dell'arte con buoni materiali e con accurata mano d'opera.
E' vietata la muratura a sacco e quella con ciottoli se non convenientemente spaccati e posti in opera con struttura listata e con buona malta.
E' pure vietato l'impiego della ghisa e di qualunque altro materiale fragile per travi, per colonne e, in genere, per parti essenziali dell'organismo resistente degli edifici.
_Art.13. Seconda categoria
materiali e mano d'opera.
Identico.
Prima categoria
sistemi costruttivi.
Salvo i casi previsti dai successivi articoli 16, 17 e 18, gli edifici debbono essere costruiti con muratura armata atta a resistere contemporaneamente a sollecitazioni di compressione o trazione, flessione e taglio.
Per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato e per l'accettazione degli agglomeranti idraulici, debbono sempre essere osservate le norme vigenti al momento in cui i lavori stanno per essere intrapresi.
I ferri delle armature debbono in ogni caso essere protetti da uno strato di calcestruzzo o di muratura che costituisca una sicura protezione di essi contro l'azione degli agenti esterni.
E' ammessa per gli edifici a due piani di altezza complessiva non maggiore di metri 7 l'ossatura di membrature di legno, purché preparate per resistere agli agenti atmosferici.
Tale ossatura deve formare una ingabbiatura completa, di per sé stante, dalla base al tetto, saldamente collegata con le strutture orizzontali portanti ed essere saldamente collegata col materiale formante parete.
Quando due edifici debbono avere un lato o parte di un lato a contatto, e vengono costruiti in epoche diverse o con sistemi differenti, ciascun edificio deve costituire un organismo di per sé stante. Se i due edifici vengono eseguiti contemporaneamente e con lo stesso sistema, i proprietari possono accordarsi per la costruzione dei lati o della parte di essi a contatto in modo che i due edifici costituiscano un unico corpo di fabbrica.
_art. 14. Seconda categoria
sistemi costruttivi.
Salvo i casi previsti dai successivi articoli 16 e 18, gli edifici debbono essere costruiti con muratura armata atta a resistere contemporaneamente a sollecitazioni di compressione o trazione, flessione e taglio.
Commi seguenti identici.
Prima categoria
fondazioni.
Le fondazioni debbono realizzare un saldo radicamento della fabbrica col terreno.
Quando l'edificio é costruito sopra un terreno sistemato a ripiani mediante riporto di materie, le fondazioni debbono essere completamente incassate nel terreno naturale ed elevate fino al piano di sistemazione definitiva.
Nel caso di edifici intelaiati o baraccati, le costole montanti o i ritti dell'armatura debbono essere infitti a perfetto incastro nella roccia compatta od in una platea generale armata, o essere collegati ad un robusto telaio di base, incassato nel terreno.
Per gli edifici di muratura ordinaria, le fondazioni debbono essere costituite da muri continui concatenati fra di loro e non essere mai appoggiate su terreni di riporto, salvo il caso di platea generale.
La pressione massima unitaria su terreno non roccioso non deve superare i due chilogrammi per centimetro quadrato.
Quando per effetto delle scosse sismiche possano prodursi al piano di fondazione pressioni unitarie eccessive o vi sia pericolo di ribaltamento, devesi provvedere con ancoraggi metallici al terreno di fondazione.
_art. 15. Seconda categoria
fondazioni.
Identico.
Prima parte muratura
ordinaria negli edifici ad un sol piano.
Negli edifici a solo pianterreno, anche se cantinato, é ammessa la muratura ordinaria alle seguenti condizioni:
a) la costruzione deve essere fatta con buona malta;
b) i muri perimetrali debbono essere collegati fra loro da muri interni trasversali distanti non più di metri 6 da asse ad asse, e nei corpi di fabbrica multipli i muri perimetrali stessi debbono essere collegati da muri longitudinali (muri di spina) pure distanti non più di metri 6 da asse ad asse;
c) i muri maestri (cioè perimetrali, di spina e trasversali, di cui al precedente comma b) debbono essere eseguiti omogeneamente con mattoni o blocchi di pietra naturale od artificiale a facce piane e superfici scabre, di forma parallelepipeda rettangolare, oppure a struttura listata fatta con pietra spezzata ed interrotta da corsi orizzontali di mattoni o da fasce continue di pietra di forma parallelepipeda rettangolare o di calcestruzzo di cemento distanti non più di cm. 60 fra di loro. Tanto i ricorsi come le fasce debbono essere estese a tutto lo spessore del muro. I corsi debbono essere a due filari e le fasce debbono avere uno spessore non inferiore a cm. 12;
d) i muri maestri debbono avere uno spessore non minore di un decimo dell'altezza dalla risega al piano di gronda, per la muratura di mattoni, e di un ottavo per la muratura listata, ed, in ogni caso, non mai minore di 50 centimetri per le murature ordinarie di pietrame e di 40 centimetri per le murature di mattoni o con blocchi di pietra naturale od artificiale a facce piane e superfici scabre di forma parallelepipeda rettangolare. Nel caso in cui i muri maestri trasversali siano a distanza maggiore di metri 6 da asse ad asse, i muri longitudinali di perimetro e di spina debbono essere muniti di lesene di rinforzo, ripartite a distanza non superiore a metri 4 da asse ad asse, di aggetto e larghezza uguali almeno allo spessore dei muri stessi. A tali lesene si possono sostituire pilastri di cemento armato, dissimulati nei muri, sempre quando l'edificio sia munito, tanto alla base quanto al piano di gronda, di telai di cemento armato con i quali i pilastri debbono essere rigidamente collegati;
e) la costruzione deve essere consolidata alla sommità dei muri da telai di legno, di ferro o di cemento armato.
Quando gli edifici hanno il cantinato, i muri di questo debbono avere un maggiore spessore di 20 centimetri almeno rispetto a quelli del pianterreno ed essere ben collegati fra loro a livello di solaio mediante opportuni incatenamenti. I muri di cantinato non possono essere sostituiti da lesene.
I tramezzi, da eseguirsi in muratura di mattoni, debbono avere spessore non inferiore a centimetri 8 ed essere intelaiati con strutture di cemento armato, di ferro o di legno.
Sono ammesse pareti sottili in cemento armato, in legname, o ad incannuciato rivestito di gesso o in lamiera stirata e cemento.
_art. 16. Seconda
parte costruzioni in muratura ordinaria.
Gli edifici di altezza non superiore a quella indicata nel precedente art. 6 possono essere costruiti in muratura ordinaria alle seguenti condizioni:
a) identico;
b) i muri perimetrali debbono essere collegati fra loro da muri interni trasversali distanti non più di metri 7 da asse ad asse, e nei corpi di fabbrica multipli i muri perimetrali stessi debbono essere collegati da muri longitudinali (muri di spina) pure distanti non più d metri 7 da asse ad asse;
c) identico;
d) i muri maestri debbono essere posati al piano di spiccato su murature di fondazione continue ed avere gli spessori indicati nel successivo art. 17. Nel caso in cui i muri trasversali siano a distanza maggiore di metri 7 da asse ad asse, i muri longitudinali di perimetro e di spina debbono essere muniti di lesene di rinforzo ripartite a distanza non superiore a metri 5 da asse ad asse, di aggetto e larghezza uguali almeno allo spessore dei muri stessi;
e) i muri debbono essere ben collegati fra loro mediante opportuni incatenamenti al livello del pavimento di ciascun piano, compreso il pianterreno se l'edificio é munito di cantinato.
Al piano di gronda l'incatenamento deve essere costituito da un telaio o di cemento armato, o di ferro oppure di legno rafforzato da robuste squadre di ferro agli angoli, esteso alla sommità di tutti i muri;
f) gli edifici a quattro piani e di altezza media non superiore a metri 15, di cui al precedente art. 7, possono essere costruiti in muratura di mattoni animata con tondini di ferro verticali in tutti gli incroci dei muri, ed orizzontali ad ogni ripiano. I progetti di questi ultimi edifici debbono essere approvati dal consiglio superiore dei lavori pubblici.
Prima categoria
muratura ordinaria degli edifici a due piani.
La muratura ordinaria, con malta come al precedente articolo, é altresì ammessa per gli edifici a doppia elevazione dell'altezza media non superiore a metri 8, misurata secondo i criteri dell'art. 6, alle seguenti condizioni:
a) la struttura delle murature e la distanza fra asse ed asse dei muri maestri longitudinali e trasversali debbono essere conformi alle prescrizioni contenute nei commi a), b) e c) del precedente art. 16;
b) i muri di elevazione debbono essere posati al piano di spiccato su muri di fondazione continui i quali debbono avere lo spessore non minore di centimetri 80, se sono di mattoni, e non minore di un metro se sono di muratura di pietrame listata;
c) i muri stessi d'elevazione debbono avere spessori non minori di centimetri 60 a pianterreno e centimetri 40 al primo piano quando sono di mattoni e non minori rispettivamente di centimetri 70 e centimetri 50 quando sono di muratura di pietrame ordinario a struttura listata;
d) quando gli edifici hanno il cantinato, i muri di questo debbono avere un maggiore spessore di centimetri 20 su quello dei soprastanti muri del pianterreno. I muri di fondazione debbono avere un maggiore spessore di centimetri 20 rispetto ai minimi del precedente comma b);
e) i muri debbono essere ben collegati fra loro al livello del primo piano ed al piano di gronda con telaio di cemento armato o di ferro oppure di legno rafforzato da robuste squadre di ferro negli angoli.
Tali incatenamenti debbono essere estesi anche al livello del pianterreno, qualora l'edificio sia munito di cantinato.
Per i tramezzi valgono le stesse disposizioni dell'articolo precedente.
_art. 17. Seconda categoria
spessori dei muri - tramezzi.
Negli edifici di muratura ordinaria e di altezza media non superiore a metri 12, lo spessore dei muri all'ultimo piano non può mai essere inferiore a centimetri 45, se la muratura é di pietrame listata, e non inferiore a centimetri 30 se la muratura é di mattoni o di blocchi di pietra naturale o artificiale, di forma parallelepipeda rettangolare, ed a facce piane e superfici scabre. I detti spessori debbono essere aumentati di centimetri 15 ad ogni piano inferiore cosicché in una costruzione a tre piani gli spessori al piano terreno debbono essere non inferiori a centimetri 75 e 60, rispettivamente per i due generi di muratura.
Se l'edificio a tre piani non é più alto di metri 10, può omettersi la risega fra il primo piano e il pianterreno, nel quale perciò gli spessori possono essere di centimetri 60 e 45 per i due generi di muratura.
Qualunque sia la specie di muratura ordinaria adottata, quando gli edifici hanno il cantinato, i muri di questo debbono avere uno spessore di 20 centimetri almeno maggiore di quelli del pianterreno, e lo stesso spessore può essere mantenuto per i muri di fondazione.
Quando non esiste lo scantinato gli spessori dei muri di fondazione debbono sempre essere di almeno centimetri 20 superiori a quelli dei muri soprastanti.
I tramezzi debbono essere costruiti in mattoni e con lo spessore di centimetri 15; sono ammessi gli accoltellati purché siano rinforzati da telai di legno a piccole campate, ovvero siano contenuti in reti di filo di ferro su ambedue le facce; ed é pure consentita la esecuzione di tramezzi di legname o ad incannucciate rivestite di gesso o di cemento.
Prima categoria
costruzioni in legno.
Le costruzioni in legno che non abbiano carattere provvisorio sono ammesse soltanto per gli edifici la cui altezza corrisponde alle prescrizioni dell'articolo 8 per il lato prospiciente la strada, e che abbiano sugli altri lati, uno spazio di isolamento di larghezza pari alla loro altezza ed, in ogni caso, non mai inferiore a 5 metri.
Esse debbono avere sempre uno zoccolo di muratura.
_art. 18. Seconda categoria
costruzioni in legno.
Identico
Prima categoria
volte.
E' vietato al disopra del suolo l'uso delle volte in muratura. Sono ammesse le volte fra le travi di ferro dei solai quando queste siano collegate come é disposto al successivo art. 20. Sono anche ammesse le volte nel cantinato purché con saetta non minore del terzo della corda, siano impostate non al disopra del suolo e siano opportunamente rinfiancate.
_art. 19. Seconda categoria
volte.
Identico.
Prima categoria
solai.
Quando negli edifici a muratura ordinaria le travi portanti dei solai abbiano tale sezione da lasciar temere la flessione laterale, questa deve essere impedita con collegamenti trasversali ad interasse non superiore a metri 2. Le travi debbono appoggiare sui muri per almeno quattro quinti dello spessore dei muri stessi ed essere ancorate ai medesimi. Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni metri 2,50, fra di loro collegate in corrispondenza del muro comune di appoggio.
Quando il solaio é costituito da voltine o da tavelloni, per l'appoggio di essi si debbono mettere travi di ferro anche lungo le pareti.
Nel caso di edifici intelaiati o baraccati le travi dei solai devono collegarsi rigidamente con l'ossatura essenziale costituente l'armatura della fabbrica.
_art. 20. Seconda categoria
solai.
Identico.
Prima categoria
materiali dei soffitti.
I soffitti ed i rivestimenti dei solai debbono formarsi con materiali leggeri, quali: tele, assicelle sottili, cartone, lamierino, lastre sottili, reti metalliche, canne schiacciate e simili, escludendo le strutture e i rinzaffi pesanti, facili a disgregarsi.
_art. 21. Seconda categoria
materiali dei soffitti.
Identico.
Prima categoria
pareti.
Per riempimento o rivestimento nelle costruzioni intelaiate o baraccate sono ammesse le strutture seguenti:
a) le pareti semplici o doppie di lastre naturali o artificiali debitamente collegate, di reti metalliche o di lamiere stirate intonacate, di tavolati di legno, di mattoni vuoti o di qualunque altro materiale che presenti solidità, leggerezza, e resistenza, per quanto é possibile, all'azione del fuoco e dell'umidità;
b) le strutture murarie indicate alla lettera c) del precedente art. 16 le quali debbono sempre essere adottate per le pareti perimetrali.
Per le sole case coloniche é ammesso l'impiego di doppie pareti a listelli di legno e rete metallica, con le maglie riempite di materiale leggero, o anche intonacate con argilla o altre sostanze non cotte.
_art. 22. Seconda
categoria
pareti.
Identico.
Prima categoria
membrature di legno.
Gli edifici intelaiati di legno e quelli baraccati debbono avere le costole montanti di un sol pezzo, o quanto meno così saldamente e robustamente collegate o rafforzate nelle giunture, da non offrire veruna sezione di indebolimento.
Tutte le unioni delle membrature fra loro debbono essere studiate in modo che non venga indebolita la resistenza delle parti costituenti l'organismo statico.
_art. 23. Seconda categoria
membrature di legno
Identico.
Prima categoria
scale.
E' vietato l'uso di scale a sbalzo o di quelle portate da archi e volte di muratura.
_art. 24. Seconda categoria
scale.
Identico.
Prima categoria
porte e finestre.
Nelle costruzioni ad ossatura intelaiata di cui al precedente art. 14 i vani delle porte e delle finestre debbono essere incorniciati da un solido telaio di ferro o di cemento armato, prolungando alcune membrature del telaio del vano fino all'incontro dei montanti e dei correnti dell'ossatura principale. Se si tratta di costruzione ad ossatura baraccata il telaio può essere di legno.
Nelle costruzioni murarie semplici può anche bastare di sovrapporre, ai vani di porta e finestra, architravi di ferro, di legno o cemento armato che sostengano il muro in tutto il suo spessore, con sovrapposto arco di scarico. Detti architravi debbono avere una lunghezza di almeno 80 centimetri maggiore della luce del vano.
Negli edifici senza ingabbiatura si debbono osservare inoltre le seguenti norme:
a) i vani di porte esterne e di finestre dei diversi piani debbono avere i loro assi sulla stessa verticale ed essere disposti in modo che la distanza fra lo spigolo esterno del fabbricato e lo spigolo vivo dello stipite più vicino del vano non sia inferiore a metri 1,50. Tale distanza può essere ridotta a metri 1 quando il fabbricato abbia altezza non superiore a metri 6 ovvero una fronte di larghezza non superiore a metri 4;
b) quando la distanza fra gli spigoli adiacenti di due finestre sia inferiore a metri 1,50, il blocco di muratura interposto deve essere di mattoni pieni;
c) i vani interni di porta, quando siano aperti attraverso muri maestri, debbono essere disposti in modo che fra il paramento interno dei muri perimetrali e lo spigolo più vicino del vano vi sia una distanza non inferiore allo spessore del muro perimetrale.
_art. 25. Seconda categoria
porte e finestre.
Identico.
Prima categoria
costruzioni in aggetto.
E' vietata qualsiasi costruzione in aggetto o a sbalzo fatta eccezione pei balconi, le cornici ed i protendimenti dei tetti dalla fronte dei muri. I balconi non debbono mai sporgere dai muri di ambito più di centimetri 70 e debbono essere sostenuti da mensole solidamente connesse con le strutture dell'edificio.
Le mensole dei balconi debbono essere costituite da materiali atti a resistere alla flessione.
Le cornici non debbono mai sporgere dal muro di ambito più di cm. 50 e debbono essere solidali col telaio di coronamento dell'edificio.
Nel computo della sporgenza delle cornici non é compreso il canale di gronda se di lamiera.
Negli edifici di carattere eccezionale possono essere consentite deroghe alle disposizioni del presente articolo su conforme parere del consiglio superiore dei lavori pubblici.
_art. 26. Seconda categoria
costruzioni in aggetto.
Identico.
Prima categoria
tetti.
La struttura dei tetti deve escludere nel modo più assoluto qualsiasi spinta orizzontale, da elidersi mediante catene rese solidali con il telaio di coronamento alla sommità dei muri.
Le incavallature debbono essere collegate trasversalmente fra di loro.
Non sono richieste catene di collegamento quando il tetto sia costituito da arcarecci sostenuti da muri a timpano intelaiati o baraccati.
Gli arcarecci debbono però essere collegati con l'intelaiatura dei timpani ed uniti longitudinalmente fra loro come é prescritto all'art. 20 pei travi di solaio.
Nei tetti a falde, il materiale di copertura non deve eccedere il peso di chilogrammi 70 per metro quadrato.
_art. 27. Seconda categoria
tetti.
Identico.
Prima categoria
Terrazze.
Ai tetti ordinari si possono sostituire, in tutto od in parte, terrazze piane a livello della linea di gronda purché il materiale di semplice copertura non ecceda il peso di chilogrammi 70 per metro quadrato.
_art. 28. Seconda categoria
terrazze.
Identico.
Prima categoria
condutture.
Le condutture di ogni specie, siano esse canne di camini o di caloriferi, o tubolature di acquai, di latrine, o di acque piovane o potabili, ecc., debbono essere accuratamente isolate dalle membrature dell'organismo resistente.
Nelle costruzioni di muratura ordinaria le condutture non debbono intaccare la grossezza dei muri.
I sostegni per condutture elettriche aeree, quando debbono portare più di tre fili, non devono essere fissati agli edifici, ma essere da questi indipendenti.
_art. 29. Seconda categoria
condutture.
Identico.
Prima categoria
divieti ed eccezioni.
Sono vietati:
a) la sopraelevazione di edifici la cui struttura non corrisponda alle prescrizioni delle presenti norme, anche quando con la sopraelevazione non verrebbe superata l'altezza prescritta nei precedenti articoli;
b) la sopraelevazione di edifici esistenti, che, pure costruiti in conformità delle presenti norme, abbiano raggiunta l'altezza prescritta nei precedenti articoli, salvo il caso di edifici aventi il solo piano terreno i quali possono essere sopraelevati di un piano fino a raggiungere l'altezza complessiva massima di metri 7, ancorché non consentita dalla larghezza stradale o dagli spazi di isolamento;
c) le fabbriche di qualsiasi natura che possono ridurre sotto i limiti fissati dall'art. 6 la larghezza libera delle strade e degli intervalli di isolamento, fatta eccezione dei muri divisori di altezza non superiore a metri 2,75;
d) qualunque altra opera che non sia ammessa dalle presenti norme, oppure che possa aggravare o rendere permanenti le condizioni di fatto contrarie alle medesime.
_art. 30. Seconda categoria
divieti ed eccezioni.
Sono vietati:
a) la sopraelevazione di edifici la cui struttura non corrisponda alle prescrizioni delle presenti norme, anche quando con la sopraelevazione non verrebbe superata l'altezza prescritta nei precedenti articoli. Può soltanto ammettersi, qualunque sia la larghezza stradale o quella degli spazi d'isolamento, previo parere del consiglio superiore dei lavori pubblici da darsi caso per caso, la sopraelevazione di un solo piano nelle case a solo piano terreno; e di un terzo piano nelle case a due piani, anche quando le case esistenti siano state costruite con muratura di pietrame non listata, a condizione che per tutto quanto riguarda la qualità dei materiali impiegati, gli spessori e le distanze fra asse ed asse dei muri maestri, sia in fondazione che in elevazione ecc., siano state rispettate le prescrizioni degli articoli precedenti e che l'ufficio del Genio civile dichiari di aver constatato che i muri presentano condizioni tali di stabilità, anche nei riguardi delle fondazioni, da permetterne la sopraelevazione; e che il terreno sul quale l'edificio é costruito é capace di resistere alla maggiore pressione unitaria dipendente dalla sopraelevazione.
I muri della sopraelevazione debbono poggiare sopra un telaio di cemento armato alto 40 centimetri, corrente sopra tutte le murature esistenti, debbono essere di mattoni ed avere uno spessore non inferiore a centimetri 30.
Se il fabbricato da sopraelevare é a due piani e la scala esistente sia stata costruita con i sistemi vietati dall'art. 24, essa deve essere demolita e ricostruita in conformità delle presenti norme che debbono essere rispettate per tutto quanto riguarda le altre parti del fabbricato e l'altezza di esso.
Comma b) e seguenti identici.
Prima categoria
calcoli di stabilità.
Nei calcoli di stabilità degli edifici con ossatura di cemento armato, o completamente metallica, o di muratura di mattoni animata, si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio:
a) il peso proprio delle varie parti ed il sovraccarico massimo di ciascuna di esse. I carichi suddetti debbono essere aumentati del 50 per cento, per tenere conto di eventuali azioni dinamiche dovute al moto sussultorio;
b) forze orizzontali applicate alle masse delle varie parti dell' edificio, dipendenti dalle accelerazioni sismiche ad esso trasmesse dal moto ondulatorio. Tali forze debbono considerarsi agenti in entrambi i sensi, tanto in direzione longitudinale quanto in direzione trasversale. I rapporti tra le forze orizzontali ed i pesi corrispondenti alle masse su cui agiscono debbono assumersi uguali ad un ottavo per il piano cantinato e per quello terreno degli edifici che non siano più alti di metri 10 o di metri 12 nei casi consentiti dall'art. 7; ad un sesto per i piani superiori di detti edifici. Negli edifici di altezza superiore tale rapporto deve assumersi sempre uguale ad un sesto per tutti i piani.
In ogni caso l'ossatura deve essere calcolata a partire dal telaio orizzontale di base il quale deve essere normalmente incassato o ancorato nel terreno naturale.
Se il telaio riposa su muri di fondazione, questi debbono avere una risega, rispetto al telaio stesso, non inferiore a centimetri 15 per parte, ed essere costruiti con malta cementizia.
Nei calcoli non sono da considerarsi come agenti contemporaneamente le scosse sussultorie e le scosse ondulatorie.
_art. 31. Seconda categoria
calcoli di stabilità.
Nei calcoli di stabilità degli edifici con ossatura di cemento armato, o completamente metallica, o di muratura di mattoni animata, si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio:
a) il peso proprio delle varie parti ed il sovraccarico massimo di ciascuna di esse. I carichi suddetti debbono essere aumentati di un terzo per tenere conto di eventuali azioni dinamiche dovute al moto sussultorio;
b) forze orizzontali applicate alle masse delle varie parti dell'edificio, dipendenti dalle accelerazioni sismiche ad esso trasmesse dal moto ondulatorio. Tali forze debbono considerarsi agenti in entrambi i sensi, tanto in direzione longitudinale quanto in direzione trasversale.
I rapporti fra le forze orizzontali ed i pesi corrispondenti alle masse su cui agiscono debbono assumersi uguali ad un decimo per tutti i piani degli edifici, quando questi non siano più alti di metri 15 per altezze superiori a metri 15 il detto rapporto deve assumersi uguale ad un ottavo.
In ogni modo, quando l'ossatura dell'edificio é in cemento armato, la sezione trasversale dei pilastri deve avere dimensioni non inferiori a centimetri 30 per 30.
Il resto dell'articolo identico.
Prima categoria
dimensioni delle membrature dell'ossatura per
gli edifici di comune abitazione.
Per gli edifici di comune abitazione a due piani possono adottarsi le seguenti dimensioni minime dei pilastri in cemento armato:
· al piano superiore cm. 30 per 30 con quattro tondini da mm. 18;
· al piano terreno cm. 40 per 40 con 4 tondini da millimetri 25;
avendo cura di prolungare i ferri di ogni tronco nel tronco successivo per una lunghezza non minore di 50 centimetri dal pavimento di ogni piano; ovvero di raddoppiare la sezione metallica mediante spezzoni alle due estremità, superiore ed inferiore, dell'edificio.
Tali dimensioni presuppongono:
a) che l'ossatura sia costituita da pilastri di cemento armato posti a distanza non maggiore di metri 5 ed in numero non minore dell'area totale della superficie coperta, espressa in metri quadrati divisa per dieci, allineati nelle sezioni trasversali e longitudinali, e da correnti di collegamento dei pilastri disposti a livello del pianterreno, dei solai e della gronda, costituenti un ingabbiamento completo a maglie rettangolari;
b) che i pilastri abbiano in ciascun piano tutti eguale sezione;
c) che le altezze di ciascun piano non eccedano metri 4,50;
d) che i muri esterni siano di mattoni pieni ed abbiano la grossezza eguale a cm. 30 al piano superiore e cm. 40 al piano terreno con telai di cemento armato per vani di porte e finestre a norma del precedente art. 25;
e) che i muri interni nei piani superiori siano costruiti con mattoni forati, mentre quelli principali, costituenti il controventamento dei telai a distanza non maggiore di metri 10, abbiano la grossezza non minore di cm. 25.
Le sezioni mediante dei traversi siano proporzionate al peso proprio e sovraccarico aumentati del 50 per cento, ma non debbano risultare di dimensioni minori delle seguenti:
· al livello del piano di gronda: cm. 20 di base per cm. 30 di altezza, con tre ferri da millimetri 18 inferiori a due da 14 superiori;
· al livello del pavimento sul pianterreno, cm. 30 di base per cm. 30 di altezza con tre ferri da mm. 25 inferiori e due da 14 superiori.
Nelle altezze e compresa la grossezza della soletta.
All'attacco con i montanti i traversi devono essere forniti di mensole, le quali devono avere, nelle sezioni d'incastro, dimensioni non inferiori alle seguenti:
· al livello di gronda, cm. 25 di base per cm. 45 di altezza complessiva (compresa quella del traverso) con tre ferri da mm. 18 per parte;
· al livello del pavimento sul piano terreno cm. 35 di base per cm. 60 di altezza con tre ferri da mm. 25 per parte.
I correnti longitudinali debbono avere le dimensioni uguali a quelle dei corrispondenti trasversali.
I correnti e traversi del telaio di base devono avere le seguenti dimensioni minime: sezioni mediane di centimetri 50x60 con tre ferri da mm. 30 superiori e due da mm. 14 inferiori; mensole d'incastro di cm. 50x80 con tre tondini da 30 per parte.
Le strutture orizzontali debbono essere calcolate nei riguardi del peso proprio e del sovraccarico, aumentate del 50 per cento per tenere conto delle scosse sussultorie.
Le varie membrature si debbono considerare come semincastrate pel calcolo delle sezioni alla mezzaria, e come perfettamente incastrate per il calcolo delle sezioni di estremità, secondo le prescrizioni normali per l'esecuzione delle opere in cemento armato.
Le strutture orizzontali debbono essere collaudate mediante prove di carico eseguite con pesi equipollenti alle forze verticali adottate nel calcolo.
Se gli edifici debbono avere necessariamente un cantinato, si possono prolungare i montanti fino al piano di pavimento dei cantinati, ove si costruisce il telaio di base.
Qualora il telaio di base dell'ossatura venga poggiato sui muri del cantinato, al livello del pianterreno, in modo da rendere inutile il prolungamento dei montanti, i muri stessi debbono avere uno spessore non inferiore a cm. 80.
Prima categoria
ricostruzioni.
Le ricostruzioni totali o parziali sul sito anteriormente occupato dagli edifici che per qualsiasi causa siano stati distrutti o demoliti debbono eseguirsi con tutte le norme della precedente parte, salvo le tolleranze di cui agli articoli seguenti.
_art. 32 Seconda categoria
ricostruzioni.
Identico.
Prima categoria
larghezze stradali e altezze degli edifici.
Escluso il caso della esistenza di piani regolatori o di regolamenti edilizi che dispongano altrimenti, le ricostruzioni di cui al precedente articolo e le nuove costruzioni nei vecchi centri abitati non contemplate in piani regolatori possono farsi anche lungo i cigli di strade che abbiano larghezze minori di quelle prescritte all'art. 5, purché non inferiori a metri 4.
Ove la larghezza della strada sia inferiore a metri 4, l'edificio deve costruirsi in ritiro di quanto é necessario per ottenere la larghezza stessa.
Con tale larghezza stradale minima e fino alla larghezza di metri 5, l'edificio da ricostruire non può avere altezza maggiore di metri 7,50.
Quando la strada ha una larghezza superiore a metri 5, l'altezza dell'edificio può essere pari ad una volta e mezzo la larghezza stessa, sempre nei limiti e col numero di piani fissati nei precedenti articoli per le nuove costruzioni.
Nelle regioni montuose od accidentate sono ammesse le ricostruzioni sui primitivi allineamenti purché la larghezza della strada non sia inferiore a metri 2,50 e purché non sia superata l'altezza di metri 6.
Nelle ricostruzioni di cui ai commi precedenti i cortili interni e gli spazi d'isolamento preesistenti possono conservare la primitiva larghezza.
In casi eccezionali, limitatamente ad edifici pubblici, il ministero dei lavori pubblici, su conforme parere del consiglio superiore dei lavori pubblici, può consentire deroghe alle disposizioni del presente articolo.
_art. 33. Seconda
categoria
larghezze stradali e altezze degli edifici.
Identico.
Prima categoria
utilizzazione delle vecchie fondazioni.
Nelle ricostruzioni é concessa l'utilizzazione delle fondazioni preesistenti quando esse siano lesionate ed abbiano, in rapporto ai muri di elevazione le dimensioni prescritte per le nuove costruzioni. In caso diverso le fondazioni debbono essere o demolite o riparate, o rinforzate con opportuni provvedimenti che debbono essere approvati dal competente ufficio del genio civile.
_art. 34. Seconda categoria
utilizzazione delle vecchie fondazioni.
Identico.
Prima categoria
riparazioni.
Le riparazioni organiche, intese cioè a modificare e consolidare le strutture resistenti degli edifici o di qualche loro parte essenziale, debbono corrispondere, per quanto é praticamente possibile, alle norme di cui agli articoli precedenti, tenuto presente quanto é disposto negli articoli seguenti.
_art. 35. Seconda categoria
riparazioni.
Identico.
Prima categoria
volte.
Le esistenti negli edifici da riparare sono tollerate a condizione espressa che non siano lesionate o non siano impostate su muri lesionati o strapiombati, e purché sia provveduto ad eliminare le spinte coll'apposizione di robuste cinture, chiavi e tiranti.
In ogni caso però debbono sostituirsi con strutture non spingenti le volte in sommità degli edifici a più piani.
_art. 36. Seconda categoria
volte.
Identico.
Prima categoria
altre strutture.
Nelle riparazioni degli edifici danneggiati debbono inoltre essere osservate le seguenti disposizioni:
1° sostituire le scale in muratura e a sbalzo con scale di legno, di ferro o di cemento armato, o sopra intelaiatura, salvo il caso in cui i gradini poggino su due muri;
2° rendere i tetti non spingenti;
3° ridurre gli aggetti, le cornici, i balconi e le strutture sovrastanti ai piani di gronda, in conformità degli articoli 12 e 26, e disporre le condutture di cui all'art. 29 in modo da non intaccare le murature, anzi da permetterne la integrazione, ove l'indebolimento sia avvenuto.
L'altezza di tali edifici deve essere ridotta a quella stabilita dall'art. 6, a meno che le condizioni statiche, da verificarsi dal competente ufficio del genio civile, siano tali da poterne consentire la conservazione nei limiti di altezza di cui all'art. 7.
_art. 37. Seconda categoria
altre strutture.
Identico.
Prima categoria
edifici pubblici.
Per gli edifici pubblici viene stabilito caso per caso il partito da eseguire per il loro consolidamento. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro in edifici e manufatti di carattere monumentale o aventi comunque interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni stabilite dalla legge 20 giugno 1909, numero 364, dalla legge 23 giugno 1912, n. 688, dal regolamento approvato con il regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e dalla legge 11 giugno 1922, n. 778.
_art. 38. Seconda categoria
edifici pubblici.
Identico.
Prima categoria
fondazioni lesionate o insufficienti.
Sono vietate le riparazioni degli edifici le cui fondazioni siano lesionate o insufficienti, se esse non siano previamente riportate alle condizioni stabilite dagli articoli precedenti.
_art. 39. Seconda categoria
fondazioni lesionate o insufficienti.
Identico.
Prima categoria
rafforzamenti.
Gli edifici lesionati o non costruiti col sistema intelaiato o baraccato elevantisi oltre i metri 8, previamente ridotti in altezza, se le loro condizioni statiche lo richiedano, a norma del precedente art. 38, debbono essere rafforzati da collegamenti verticali di ferro, correnti dalle fondazioni alla sommità dello edificio, e rilegati fra loro da cinture al piano delle risega di fondazione e a quelli del solaio e della gronda in modo da formare una ingabbiatura esterna.
I detti collegamenti debbono essere collocati almeno in corrispondenza di tutti gli spigoli dell'edificio ed a distanza non maggiore di 5 metri l'uno dall'altro.
_art. 40. Seconda categoria
demolizione e riparazioni di murature e rafforzamento di edifici.
Le murature gravemente lesionate che presentano strapiombo e fessuramento molto diffuso debbono essere demolite.
Quelle che presentano lesioni di non grave entità debbono essere riparate riprendendone la costruzione per ciascuna lesione con muratura da farsi esclusivamente con buona malta, fino ad immorsarsi, con profondi attacchi, con la parte sana.
Gli edifici di muratura ordinaria che presentino molte lesioni, oltre alla ripresa di queste come al precedente comma, debbono essere rafforzati da collegamenti verticali di ferro, correnti dalle fondazioni alla sommità dell'edificio, e rilegati fra loro da cinture di ferro di cui una al piano di gronda, una, quando é possibile, al piano della risega di fondazione, e le altre ai piani dei solai, in modo da formare una ingabbiatura esterna.
I collegamenti verticali debbono essere collocati almeno in corrispondenza di tutti gli spigoli dell'edificio e a distanza non maggiore di metri 5 l'uno dall'altro.
E' vietato l'impiego di archi in muratura per puntellamento e collegamento di muri.
Gli edifici in cemento armato che presentino lesioni tali nelle membrature delle ossature resistenti, da renderli inutilizzabili, debbono essere demoliti e rifatti per tutta la parte danneggiata.
Quelle intelaiate con altri sistemi o semplicemente baraccate che si trovino nelle suddette condizioni, possono essere riparate, sostituendo con altri nuovi gli organi lesionati, purché si provveda ad un collegamento ben rigido con la rimanente armatura o intelaiatura.
Prima categoria
demolizione e riparazione delle murature.
Le murature, comunque lesionate, che presentano strapiombo o si manifestano eseguite con sistemi esclusi dallo art. 13, nonché quelle in cui si nota fessuramento diffuso, debbono essere demolite.
Quelle semplicemente lesionate, che non presentino i caratteri anzidetti, oltre a quanto é prescritto dall'art. 41, debbono venire riparate, riprendendone la costruzione per ciascuna lesione con muratura da farsi esclusivamente con buona malta, fino ad immorsarsi, con profondi attacchi, con la parte sana.
E' vietato l'impiego di archi in muratura per puntellamento e collegamenti di muri.
Prima categoria
demolizione e riparazione di edifici in
cemento armato.
Gli edifici in cemento armato, che presentino lesioni tali nelle membrature delle ossature resistenti, da renderli inutilizzabili, debbono essere demoliti e rifatti per tutta la parte alla quale si estende la funzione portante della membratura danneggiata.
Quelle intelaiate con altri sistemi o semplicemente baraccate che si trovino nelle suddette condizioni, possono essere riparate, sostituendo con altri nuovi gli organi lesionati, purché si provveda ad un collegamento ben rigido con la rimanente armatura o intelaiatura.
Prima categoria
edifici non interamente caduti.
Per gli edifici non interamente caduti o demoliti sono applicabili le norme per le ricostruzioni alle parti da ricostruire e quelle per le riparazioni alle parti danneggiate.
_art. 41. Seconda categoria
edifici non interamente caduti.
Identico.
Prima categoria
norme igieniche.
Nelle costruzioni, ricostruzioni e, possibilmente, nelle riparazioni organiche debbono osservarsi le norme stabilite dalla legge 1 agosto 1907, n. 636 (testo unico). L'altezza netta dei piani non deve essere mai inferiore a metri 3.
E' consentito che l'altezza minima dei vani abitabili delle case rurali e coloniche, nonché quella dei vani degli abitati che si trovino ad un'altitudine non inferiore a metri 500 sul livello del mare, sia di metri 2,50. Nei limiti di quest'ultima altezza di vani é consentita la costruzione a tre piani prescindendo dalla procedura di cui al 1° comma dell'art. 7.
_art. 42. Seconda categoria
norme igieniche.
Nelle costruzioni, ricostruzioni e, possibilmente, nelle riparazioni organiche debbono osservarsi le norme stabilite dalla legge 1 agosto 1907, n. 636 (testo unico). L'altezza netta dei piani non deve mai essere inferiore a metri 3. E' consentito che l'altezza minima dei vani abitabili delle case rurali e coloniche, nonché quella dei vani degli abitati che si trovino ad un'altitudine non inferiore a metri 500 sul livello del mare, sia di metri 2,50.
Prima categoria
edifici scolastici.
Negli edifici scolastici debbono osservarsi, oltre alle presenti norme, quelle approvate con decreto ministeriale 4 maggio 1925.
_art. 43. Seconda categoria
edifici scolastici.
Identico.
Prima categoria
denunzia dei lavori.
Nelle località in cui sono applicate le disposizioni del presente decreto chiunque intenda procedere a riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni, é tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente al podestà ed all'ufficio del Genio civile competente, almeno venti giorni avanti l'inizio dei lavori, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del direttore e dello appaltatore, nonché, per gli edifici di cui all'art. 31, dell'ingegnere che ha firmato i calcoli, la ubicazione, l'indole, l'altezza dei fabbricati ed il sistema costruttivo che si vuole adottare.
Non si possono iniziare i lavori senza l'autorizzazione scritta dell'ufficio del Genio civile competente, della quale, contemporaneamente al rilascio, viene inviata partecipazione ai Comuni in cui ricadono i lavori; e, per quanto riguarda l'osservanza dei regolamenti locali, anche del podestà.
In ciascun Comune deve essere tenuto costantemente aggiornato un registro delle denunzie di lavoro, con tutte le indicazioni di cui sopra, e tale registro deve essere presentato, a semplice richiesta loro, ai funzionari del genio civile, in visita di vigilanza ai fini dell'ultimo comma dell'art. 60
_art. 44. Seconda categoria
denunzia dei lavori.
Identico il 1° comma.
Non si possono iniziare edifici di altezza superiore a metri 12 senza l'autorizzazione scritta dell'ufficio del Genio civile competente, della quale, contemporaneamente al rilascio, viene inviata partecipazione ai Comuni in cui ricadono i lavori; e, per quanto riguarda l'osservanza dei regolamenti locali, anche del podestà.
In ciascun Comune deve essere tenuto costantemente aggiornato un registro delle denunzie di lavoro, con tutte le indicazioni di cui sopra, e tale registro deve essere presentato, a semplice richiesta loro, ai funzionari del genio civile, in visita di vigilanza ai fini dell'ultimo comma dell'art. 57.
Prima categoria
penalità delle contravvenzioni.
Qualunque inosservanza delle disposizioni contenute nelle presenti norme é punita con la ammenda da £.100 a £.3000. Alla pena medesima soggiace, oltre che il proprietario, anche il direttore, appaltatore ed esecutore dei lavori, ai quali può essere, inoltre, inflitta la sospensione temporanea dall'esercizio della professione o dell'arte.
_art. 45. Seconda categoria
penalità delle contravvenzioni.
Identico.
Prima categoria
accertamento della contravvenzione.
Appena avuta notizia del fatto costituente la contravvenzione, il pretore deve immediatamente ordinare, quando ciò sia necessario, le convenienti constatazioni tecniche per mezzo dell'ufficio del genio civile, salvo che questo non vi avesse di già provveduto. Il genio civile, sia d'ufficio, quando sia necessario, che su richiesta del pretore, procede all'accertamento della contravvenzione mediante accesso sul luogo e regolare processo verbale, che rilevi particolareggiatamente lo stato di fatto in rapporto alle prescrizioni di legge, nonché l'ammontare delle opere eseguite in contravvenzione alle norme tecniche, determinato in base ai prezzi che correvano nella località all'epoca della infrazione. Il verbale, sottoscritto dall'ufficiale che ha accertato la contravvenzione e vistato dall'ingegnere capo del genio civile, viene trasmesso al pretore col rapporto contenente le proposte delle necessarie modificazioni o demolizioni e la indicazione del termine occorrente, od al prefetto, quando si verificano le condizioni dell'articolo 59.
_art. 46. Seconda categoria
accertamento della contravvenzione.
Appena avuta notizia del fatto costituente la contravvenzione, il pretore deve immediatamente ordinare, quando ciò sia necessario, le convenienti constatazioni tecniche per mezzo dell'ufficio del Genio civile salvo che questo non vi avesse di già provveduto.
Il genio civile, sia d'ufficio, quando sia necessario, che su richiesta del pretore, procede all'accertamento della contravvenzione mediante accesso sul luogo e regolare processo verbale, che rilevi particolareggiatamente lo stato di fatto in rapporto alle prescrizioni di legge, nonché l'ammontare delle opere eseguite in contravvenzione alle norme tecniche, determinato in base ai prezzi che correvano nella località all'epoca della infrazione.
Il verbale, sottoscritto dall'ufficiale che ha accertato la contravvenzione e vistato dall'ingegnere capo del genio civile, viene trasmesso al pretore col rapporto contenente le proposte delle necessarie modificazioni o demolizioni e la indicazione del termine occorrente, od al prefetto, quando si verificano le condizioni dell'art. 56.
Prima categoria
emissione del decreto penale.
Sul verbale di accertamento, di cui all'articolo precedente, il pretore emette immediatamente decreto motivato col quale:
a) pronuncia condanna alla pena dovuta, nonché alle spese processuali ed, ove occorra, ai danni;
b) ordina le necessarie modificazioni o demolizioni, assegnando all'uopo un breve termine;
c) commina, pel caso che decorresse inutilmente il termine assegnato, la demolizione di ufficio, e questa anche per le opere non tempestivamente modificate, nonché il pagamento di una ulteriore penale, estensibile da un decimo alla quarta parte dell'ammontare dei lavori eseguiti in contravvenzione alla legge, risultante dal verbale di contravvenzione;
d) avverte il contravventore che la efficacia esecutiva del decreto é subordinata alla condizione di cui all'articolo seguente.
_art. 47. Seconda categoria
emissione del decreto penale.
Identico.
Prima categoria
istanze per il dibattimento.
Il decreto é, per cura del cancelliere, notificato senza ritardo all'interessato.
Se entro 10 giorni dalla notificazione questi non faccia istanza perché sia fissato il dibattimento, o, fatta l'istanza, non comparisca all'udienza designata, né giustifichi un legittimo impedimento, il decreto acquista forza di giudicato ed il pretore ne ordina l'esecuzione.
Se nel termine stabilito l'interessato faccia istanza perché sia fissato il dibattimento e alla udienza designata comparisca, il decreto si considera come non avvenuto. Nel caso che la sentenza sia di condanna, essa infligge una pena non inferiore al doppio di quella precedentemente pronunziata, e fissa un termine per la modificazione o la demolizione delle opere abusive.
_art. 48. Seconda categoria
istanze per il dibattimento.
Identico.
Prima categoria
sospensione dei lavori.
Dal momento della notifica del decreto di cui all'art. 51 e fino al procedimento definitivo, l'intimato é tenuto a sospendere i lavori, e, se contravvenga a tale obbligo, é punito ai sensi dell'art. 48.
Il prefetto, su richiesta dell'ufficio del genio civile, provvede per mezzo degli agenti della forza pubblica ad assicurare la effettiva sospensione dei lavori.
_art. 49. Seconda categoria
sospensione dei lavori.
Dal momento della notifica del decreto di cui all'art. 48 e fino al procedimento definitivo, l'intimato é tenuto a sospendere i lavori, e, se contravvenga a tale obbligo, é punito ai sensi dell'art. 45.
Il prefetto, su richiesta dell'ufficio del genio civile, provvede per mezzo degli agenti della forza pubblica ad assicurare l'effettiva sospensione dei lavori.
Prima categoria
perizie.
Quando ai fini del dibattimento siano necessari ulteriori accertamenti tecnici, il pretore, su istanza dell'imputato o d'ufficio, nomina uno o più periti, scegliendoli fra gli ingegneri dello stato.
_art. 50. Seconda categoria
perizie.
Identico.
Prima categoria
effetti del decreto penale e della sentenza.
I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 50 sono da emettere, sia nei decreti che nelle sentenze, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta.
I provvedimenti stessi non sono applicabili al proprietario, o a chi abbia ordinato i lavori giusta l'art. 47, il quale, dopo avere proceduto a riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni, abbia domandato ed ottenuto dal Genio civile la dichiarazione che sono state osservate le presenti norme.
_art. 51. Seconda categoria
effetti del decreto penale e della sentenza.
I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 47 sono da emettere, sia nei decreti che nelle sentenze, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta.
I provvedimenti stessi non sono applicabili ai proprietari, o a chi abbia ordinato i lavori giusta l'art. 44, il quale, dopo avere proceduto a riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni, abbia domandato ed ottenuto dal Genio civile le dichiarazione che sono state osservate le presenti norme.
Prima categoria
comunicazione del provvedimento al Genio
civile e termine per l'appello.
Una copia di ogni decreto, ordinanza di esecuzione o sentenza, che vengono emessi in virtù delle precedenti disposizioni, deve, entro 5 giorni dalla sua data, essere notificata, per cura del cancelliere, al competente ufficio del genio civile.
Il termine per produrre appello nell'interesse dell'amministrazione non decorre se non dal giorno dell' avvenuta notificazione.
_art. 52. Seconda categoria
comunicazione del provvedimento al Genio civile e termine per
l'appello.
Identico.
Prima categoria
penale in caso di ritardo nella modificazione o demolizione delle opere - demolizione di ufficio.
Se, divenuti esecutivi il decreto o la sentenza, il condannato non si uniformi all'obbligo impostogli di modificare o demolire le opere in contravvenzione, esso é tenuto al pagamento della penale di cui al comma c) dell'art. 50.
La relativa liquidazione e fatta dal genio civile, in base alle disposizioni della sentenza, e comunicata al prefetto, il quale la rende esecutiva e la trasmette all'esattoria comunale, affinché ne curi la riscossione coi privilegi stabiliti dalla legge sulle imposte dirette.
Le penali previste nel presente articolo, dedotte le spese per la riscossione, sono versate a cura delle esattorie comunali al patronato regina Elena per gli orfani del terremoto, quando si riferiscono a contravvenzioni elevate nelle località colpite dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 13 gennaio 1915, e all'opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, quando si riferiscono a contravvenzioni elevate in località colpite da altri terremoti.
Contro i provvedimenti adottati dal prefetto in base al presente articolo non é ammesso gravame né in via amministrativa né in qualsiasi sede giurisdizionale.
L'ufficio del Genio civile con l'assistenza, se del caso, della forza pubblica procede, a spese del contravventore, alla demolizione come al comma c) dell'art. 50.
Nessuna azione é ammessa per risarcimento di danni in dipendenza di tali demolizioni, a meno che non siano derivati da inosservanza delle usuali regole dell'arte.
_art. 53. Seconda categoria
penale in caso di ritardo nella modificazione
o demolizione delle opere - demolizione di ufficio.
Se, divenuti esecutivi il decreto o la sentenza, il condannato non si uniformi all'obbligo impostogli di modificare o demolire le opere in contravvenzione, esso é tenuto al pagamento della penale di cui al comma c) dell'art. 47.
La relativa liquidazione é fatta dal genio civile, in base alle disposizioni della sentenza, e comunicata al prefetto, il quale la rende esecutiva e la trasmette all'esattoria comunale, affinché ne curi la riscossione coi privilegi stabiliti dalla legge sulle imposte dirette.
Le penali previste nel presente articolo, dedotte le spese per la riscossione, sono versate a cura delle esattorie comunali al patronato regina Elena per gli orfani del terremoto, quando si riferiscono a contravvenzioni elevate nelle località colpite dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 13 gennaio 1915, e all'opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, quando si riferiscono a contravvenzioni elevate in località colpite da altri terremoti.
Contro i provvedimenti adottati dal prefetto in base al presente articolo non é ammesso gravame né in via amministrativa né i qualsiasi sede giurisdizionale.
L'ufficio del Genio civile con l'assistenza, se del caso, della forza pubblica procede, a spese del contravventore, alla demolizione come al comma c) dell'art. 47.
Nessuna azione é ammessa per risarcimento di danni in dipendenza di tali demolizioni, a meno che non siano derivati da inosservanza delle usuali regole dell'arte.
Prima categoria
appello delle sentenze.
Le sentenze sono, in ogni caso, appellabili e il termine per l'appello é di giorni 15, ferme, per la decorrenza di questo, le distinzioni di cui all'articolo 130 del codice di procedura penale, e salvo il disposto del precedente art. 55.
_art. 54. Seconda categoria
appello delle sentenze.
Le sentenze sono, in ogni caso, appellabili e il termine per
l'appello é di giorni 15, ferme, per la decorrenza di questo, le distinzioni di
cui all'articolo 130 del codice di procedura penale, e salvo il disposto del
precedente art. 52.
Prima categoria
inapplicabilità della condanna condizionale.
Le norme che regolano la condanna condizionale non sono applicabili alle condanne pronunciate in applicazione delle precedenti disposizioni.
_art. 55. Seconda categoria
inapplicabilità della condanna condizionale.
Identico.
Art. 59.
Prima categoria
provvedimenti di iniziativa del prefetto
Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza il prefetto può, per modificazioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, valersi del procedimento stabilito dall'art. 378 della legge sui lavori pubblici, e può provvedere alla sospensione delle opere nel modo stabilito dall'art. 52 del presente decreto.
In questo caso spetta esclusivamente al prefetto di promuovere l'azione penale.
_art. 56. Seconda categoria
provvedimenti di iniziativa del prefetto.
Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza il prefetto può, per modificazioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, valersi del procedimento stabilito dall'art. 378, della legge sui lavori pubblici, e può provvedere alla sospensione delle opere nel modo stabilito dall'art. 49 del presente decreto.
In questo caso spetta esclusivamente al prefetto di promuovere l'azione penale.
Prima categoria
vigilanza per l'osservanza delle norme
tecniche.
Nelle località nelle quali sono applicate le prescrizioni del presente decreto gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali del genio civile, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici di finanza, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, e, in genere, tutti gli agenti giurati a servizio dello stato, delle Provincie e dei Comuni, sono tenuti ad accertare che chiunque inizi riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni sia in possesso dei nulla osta rilasciati dal competente ufficio del Genio civile a norma dell'art. 47.
Qualora il costruttore, richiesto, non li esibisca, deve essere denunziato immediatamente all'ufficio del genio civile, il quale provvede a sua volta alla denunzia all'autorità giudiziaria.
I funzionari del Genio civile debbono altresì accertare se le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni procedano in conformità delle presenti norme. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei Comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.
_art. 57. Seconda categoria
vigilanza per l'osservanza delle norme
tecniche.
Nelle località nelle quali sono applicate le prescrizioni del presente decreto gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali del genio civile, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici di finanza, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, e, in genere, tutti gli agenti giurati a servizio dello stato, delle Provincie e dei Comuni, sono tenuti ad accertare che chiunque inizi riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni sia in possesso dei nulla osta rilasciati dal competente ufficio del Genio civile a norma dell'art. 44.
Secondo e terzo comma identici.
Revisione dei
progetti.
Per le opere da costruirsi nelle zone sismiche della 1° e 2° categoria, quando i relativi progetti siano stati presentati all'approvazione, o siano stati già approvati dai competenti organi tecnici prima dell'entrata in vigore del R. Decreto 13 marzo 1927, n. 431, o delle presenti norme, gli interessati possono richiedere che i lavori siano eseguiti in conformità delle nuove disposizioni contenute nei precedenti articoli.
La stessa facoltà é data agli interessati per opere da costruire in Comuni o frazioni di Comune che siano passati dalla 1° alla 2° categoria o siano stati esclusi dall'elenco allegato al R. Decreto 13 marzo 1927, n. 431, ed anche quando il passaggio o l'esclusione avvengano dopo la entrata in vigore delle presenti norme ai sensi del precedente art. 2.
Revoca di
provvedimenti penali e nuovi termini.
Il pretore o il tribunale competente, sopra richiesta del pubblico ministero o di chi abbia interesse, revoca con apposito provvedimento le sanzioni penali che, in base a decreti o sentenze, siano state precedentemente emesse relative a fatti che non possono più considerarsi come reati, sia per le modificazioni introdotte nelle norme tecniche ed igieniche, sia per essere stata classificata in 2° categoria una località che era prima inclusa nell'elenco delle zone di 1° categoria.
Lo stesso provvedimento deve essere preso ogni qualvolta un Comune o frazione di Comune passi dalla 1° alla 2° categoria ai sensi del precedente art. 2.
Per i decreti e le sentenze relative a fatti, che continuano ad essere reati anche con le presenti norme, il pretore o il tribunale competente può assegnare un nuovo termine per modificazioni o demolizioni, da eseguirsi in conformità alle disposizioni della sentenza, oltrepassato il quale, infruttuosamente, commina, in base agli ulteriori accertamenti eseguiti dal genio civile, le sanzioni previste dalla parte v del presente decreto.
Località in cui é
vietata la costruzione.
In tutti i Comuni colpiti da terremoti, nei quali siano estese le presenti norme costruttive, le ricostruzioni totali o parziali sul sito anteriormente occupato dagli edifici, che per qualsiasi causa siano stati distrutti o demoliti o abbattuti, sono vietate quando il terreno non offre le garanzie stabilite dall'art. 3 per l'impianto di nuove costruzioni.
Se gli edifici furono soltanto danneggiati può essere consentita la loro riparazione.
Nei Comuni o nelle frazioni di Comune designati nella tabella n. 6 allegata al testo unico approvato con Decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e nelle tabelle allegate al Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1294, e 25 gennaio 1917, n. 243, sono inoltre vietate le ricostruzioni e le riparazioni degli edifici distrutti e demoliti e le riparazioni di quelli danneggiati esistenti nelle località per ciascuno di essi indicate. Però nelle località della Provincia di Messina, ivi indicate, ed in altre località che si trovino in analoghe condizioni, é consentito di utilizzare gli avanzi degli edifici esistenti per ricovero di animali, per depositi, per piccole operazioni agricole e di pesca, purché tali usi, anche in caso di rovina del fabbricato, non possano produrre se non danni materiali.
Il ministero dei lavori pubblici ha facoltà, su richiesta dei Comuni interessati, e su parere del consiglio superiore dei lavori pubblici, di modificare i confini delle località dove sono vietate le ricostruzioni.
Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo sono punite con le sanzioni stabilite alla parte v del presente decreto.
Coefficiente di
maggiorazione.
Agli effetti della determinazione del contributo statale, sotto qualsiasi forma, ai danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 13 gennaio 1915 per i fabbricati distrutti o danneggiati, il coefficiente di maggiorazione di cui all'art. 7 del R. Decreto-legge 3 maggio 1920, n. 545, rimane determinato come segue: 280 % per le località della 1° categoria; 228 % per le località della 2° categoria; 185 % per quelli compresi in elenchi di Comuni o frazioni di Comuni riconosciuti danneggiati da terremoti, ma non inscritti nell'elenco allegato al presente decreto.
Valore degli edifici
distrutti o danneggiati.
Al 2° comma dell'art. 5 del Decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, é sostituito il seguente:
"il valore degli edifici distrutti o danneggiati é determinato in rapporto alla importanza e capacità che essi avevano prima del terremoto. Il valore così fissato é aumentato di un quarto o di un nono per le maggiori spese imposte dalla osservanza delle norme tecniche ed igieniche secondo che le località in cui é sito il fabbricato siano comprese nella 1° o 2° categoria dell'elenco dei Comuni allegato al presente decreto.
"Per quelli non inscritti nell'elenco suddetto non si applica alcun aumento".
Tale norma si applica nelle località colpite dai terremoti del 26 aprile e 10 novembre 1917, 2 dicembre 1918, 29 giugno, 10 settembre, 25 ottobre 1919, 6-7 settembre 1920, 1 dicembre 1921 e 8 maggio 1914.
Applicabilità degli articoli 64 e 65.
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 64 e 65 non si applicano ai lavori ultimati alla data di pubblicazione del presente decreto, siano o non siano stati collaudati; né ai lavori di riparazione comunque iniziati; né alle opere di ricostruzione o di nuova costruzione in corso, purché risultino alla data stessa eseguiti lavori fino al piano di calpestio del piano terreno; e purché le costruzioni vengano completate in base al progetto già approvato.
I proprietari di fabbricati in corso di costruzione o di riparazione, o già ultimati e non collaudati, debbono far denunzia dello stato dei lavori al competente ufficio del Genio civile ed all'intendenza di finanza entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, mediante biglietto postale raccomandato con ricevuta di ritorno.
Il Genio civile accerta la data di inizio e lo stato dei lavori, e ne rilascia apposito certificato in duplice copia, una delle quali deve essere allegata dall'interessato alla contabilità finale e l'altra inviata immediatamente, a cura del genio civile, all'intendenza di finanza.
Ai lavori non denunziati nel termine suddetto vengono applicate le disposizioni dei precedenti articoli 64 o 65.
Nel caso in cui uno dei Comuni elencati nella tabella annessa al presente decreto sia cancellato dalla tabella stessa o sia trasportato dalla 1° alla 2° categoria, il contributo dello stato dovrà essere calcolato applicando i coefficienti di maggiorazione di cui ai precedenti articoli 64 o 65, relativi rispettivamente ai Comuni non compresi nell'elenco, od a quelli compresi nella 2° categoria.
Ai lavori ultimati alla data di pubblicazione del provvedimento ministeriale di cambiamento di classificazione, siano o non siano collaudati, ed alle opere in corso alla stessa data, si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 66.
Il termine di trenta giorni per la presentazione delle denunzie dei lavori eseguiti al Genio civile e all'intendenza di finanza decorre dalla data di pubblicazione del predetto provvedimento ministeriale.
Revisione degli
importi dei contributi.
Gli importi dei contributi dello stato, sotto qualsiasi forma riconosciuti a proprietari i quali alla data di pubblicazione del presente decreto non avevano iniziati i lavori, sono ridotti in conformità dei precedenti articoli 64 o 65.
La riduzione viene effettuata in sede di pagamento dall'intendenza di finanza, dalla cassa depositi e prestiti per i contributi ceduti alla unione edilizia nazionale e da questa depositati a termini del R. Decreto 17 gennaio 1924, n. 74, e dagli istituti mutuanti.
I proprietari hanno facoltà di modificare in conformità delle presenti norme i progetti già precedentemente approvati e metterli in esecuzione previa autorizzazione del genio civile.
Trasferimento dei
contributi dello Stato.
Nei casi in cui é ammesso il trasferimento del contributo da un Comune ad un altro appartenente a categoria diversa, o non compreso nell'elenco allegato al presente decreto, per la determinazione del contributo stesso si applica la seguente norma:
1° nel caso di trasferimento da un Comune di 1° categoria ad un altro di 2° o non compreso nell'elenco, il contributo é determinato, rispettivamente, secondo le norme che regolano la concessione del contributo per i Comuni della 2° categoria o per quelli non compresi nell'elenco.
2° nel caso di trasferimento da un Comune di 2° categoria ad un altro di 1° o non compreso nell'elenco, il contributo é determinato, rispettivamente, secondo le norme che regolano la concessione del contributo per i Comuni della 2° categoria o per quelli non compresi nell'elenco.
3° nel caso di trasferimento da un Comune non compreso nell'elenco ad altro compreso nella 1° o nella 2° categoria, il contributo é determinato secondo le norme che regolano la concessione del contributo per i Comuni non compresi nell'elenco.
Determinazione del
contributo statale.
Il contributo per ricostruzione o nuova costruzione da concedersi ai proprietari che ne abbiano avanzata domanda regolarmente documentata alle intendenze o al ministero delle finanze viene determinato, ai fini del rilascio delle obbligazioni "danneggiati terremoto", in rapporto al valore dei fabbricati distrutti aumentato dei coefficienti di cui ai precedenti articoli 64 o 65.
Il contributo da riconoscersi per riparazione di fabbricati danneggiati é sempre determinato in base all'importo del progetto dei lavori di restauro e in relazione al valore del fabbricato, calcolati in conformità delle norme contenute negli articoli 64 o 65.
E' in facoltà del proprietario richiedere al ministero delle finanze che il contributo globale riconosciuto per i fabbricati distrutti o danneggiati sia frazionato in tante obbligazioni quante sono le riparazioni, le ricostruzioni o nuove costruzioni da eseguire.
I proprietari che hanno ottenuto l'obbligazione a norma del presente articolo, debbono presentare per l'approvazione del genio civile, prima di iniziare i lavori di ricostruzione o di nuova costruzione, il relativo progetto, il quale deve essere poi allegato agli atti di contabilità finale.
Tale approvazione é demandata per progetti di ammontare fino a £.100.000 all'ingegnere capo del genio civile; di ammontare da £.100.000 a £.300.000 all'ispettore superiore del genio civile; di ammontare superiore a £.300.000 al consiglio superiore dei lavori pubblici.
Anticipazione delle
quote di contributo.
Al 1° comma dell'art. 3 del R. Decreto-Legge 27 settembre 1923, n. 2309, é sostituito il seguente:
"le operazioni di anticipazione di cui all'art. 1 saranno attuate mediante rilascio a ciascun interessato di una obbligazione nominativa pagabile nell'esercizio pel quale é stata emessa entro 120 giorni dalla presentazione alla intendenza di finanza di un certificato dell'ufficio de genio civile, attestante l'ultimata costruzione, la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti e la loro rispondenza alle speciali norme tecniche obbligatorie per i paesi colpiti dal terremoto".
Disposizioni per i
Comuni non compresi nelle zone di 1° e 2° categoria.
In tutti i Comuni del Regno nei quali non é prescritta l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche di edilizia contenute nel presente decreto, le amministrazioni comunali debbono provvedere, quando ciò non sia stato già fatto, a che nei regolamenti edilizi di cui all'art. 131 della legge comunale e provinciale sia resa obbligatoria in qualsiasi opera edilizia l'osservanza delle buone regole dell'arte del costruire, in relazione anche ai materiali e ai sistemi costruttivi adottati nei loro rispettivi territori.
Il regolamento deve anche contenere le disposizioni relative all'accertamento delle contravvenzioni, all'eventuale sospensione dei lavori o alla demolizione totale o parziale delle opere eseguite e deve indicare le penalità a cui vanno soggetti i contravventori.
Tra le norme tecniche da prescrivere debbono essere principalmente comprese quelle indicate nei seguenti paragrafi:
a) é vietato costruire edifici sul ciglio o al piede dei dirupi, su terreni di non buona consistenza e di eterogenea struttura, detritici o franosi, o comunque atti a scoscendere;
b) le fondazioni, quando é possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su un terreno di buona consistenza nel quale debbono essere convenientemente incassate. Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure queste debbono essere costituite da una platea generale;
c) le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera. Nella muratura di pietrame é da vietare l'uso di ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari deve prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a cm. 12 estesi a tutta la larghezza del muro, e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a metri 1,50. I muri debbono avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistente non risulti superiore a un sesto del carico di rottura del materiale di cui sono costituiti;
d) nei piani superiori a quello terreno debbono essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene. I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale. Le travature dei solai debbono essere incastrate nei muri perimetrali per non meno di m.0,25;
e) i lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.
Nelle strutture di cemento armato debbono essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice od armato vigenti al momento dell'inizio dei lavori.
Per gli altri materiali di costruzione sono da richiamare le norme fissate per la loro accettazione dal ministro per i lavori pubblici.
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.
Con decreto reale, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, possono essere modificate le norme tecniche contenute nel presente decreto.
Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.
Il ministro proponente é autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 aprile 1930-VIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Crollalanza - Mosconi - Giuliano - Acerbo - Ciano - Rocco.
Visto, il guardasigilli:ROCCO
Registrato alla Corte dei
Conti, addì 2 giugno 1930
Atti del Governo, registro
297, foglio 3.- MANCINI.
|
I categoria |
II categoria |
Annotazioni |
PROVINCIA DI AQUILA
|
AIELLI |
ACCIANO |
|
|
AVEZZANO |
ALFEDENA |
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|
BALSORANO |
ANVERSA DEGLI ABRUZZI |
|
|
BISEGNA |
AQUILA |
|
|
CANISTRO |
ARISCHIA[1] |
|
|
CAPISTRELLO |
BAGNO[2] |
|
|
CASTELLAFIUME |
BARETE |
|
|
CELANO |
BARISCIANO |
|
|
CERCHIO |
BARREA |
|
|
CIVITA D'ANTINO |
BORBONA[3] |
|
|
CIVITELLA ROVETO |
BUGNARA |
|
|
COCULLO |
CAGNANO AMITERNO |
|
|
COLLARMELE |
CAMARDA[4] |
|
|
COLLELONGO |
CAMPO DI GIOVE |
|
|
GIOIA DEI MARSI |
CAMPOTOSTO |
|
|
LECCE NEI MARSI |
CANSANO |
|
|
LUCO DEI MARSI |
CAPESTRANO |
|
|
MAGLIANO DE' MARSI |
CAPORCIANO |
|
|
MASSA D'ALBE |
CAPPADOCIA |
|
|
MORINO |
CARAPELLE CALVISIO |
|
|
ORTONA DEI MARSI |
CARSOLI |
|
|
ORTUCCHIO |
CASTEL DEL MONTE |
|
|
OVINDOLI |
CASTEL DI IERI |
|
|
PESCASSEROLI |
CASTEL DI SANGRO |
|
|
PESCINA [5] |
CASTELVECCHIO CALVISIO |
|
|
SANTE MARIE |
CASTELVECCHIO SUBEQUO |
|
|
SAN VINCENZO VALLE ROVETO |
CIVITELLA ALFEDENA |
|
|
SCURCOLA MARSICANA |
COLLEPIETRO[6] |
|
|
TRASACCO |
FAGNANO ALTO |
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|
VILLAVALLELONGA |
FONTECCHIO |
|
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|
FOSSA |
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|
|
GAGLIANO ATERNO |
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|
GORIANO SICOLI |
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|
|
INTRODACQUA |
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|
LUCOLI |
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|
|
MICIGLIANO[7] |
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|
MOLINA ATERNO |
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|
MONTEREALE |
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|
NAVELLI |
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|
OCRE |
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OFENA |
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OPI |
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|
ORICOLA |
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|
|
PACENTRO |
|
|
|
PAGANICA[8] |
|
|
|
PENTIMA[9] |
|
|
|
PERETO |
|
|
|
PETTORANO SUL GIZIO |
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|
PIZZOLI |
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|
POGGIO PICENZE |
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PRATA D'ANSIDONIA |
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PRATOLA PELIGNA |
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PRETURO[10] |
|
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PREZZA |
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RAIANO |
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|
ROCCACASALE |
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ROCCA DI BOTTE |
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ROCCA DI CAMBIO |
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ROCCA DI MEZZO |
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ROCCA PIA |
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ROIO PIANO[11] |
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SAN DEMETRIO NE' VESTINI |
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|
SAN PIO DELLE CAMERE |
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|
SANT'EUSANIO FORCONESE |
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|
SANTO STEFANO DI SESSANIO |
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SASSA[12] |
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SCANNO |
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SCONTRONE |
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SCOPPITO |
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|
SECINARO |
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SULMONA |
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TAGLIACOZZO |
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TIONE DEGLI ABRUZZI |
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TORNIMPARTE |
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VILLALAGO |
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VILLA SANTA LUCIA DEGLI
ABRUZZI |
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VILLA SANT'ANGELO |
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VILLETTA BARREA |
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VITTORITO |
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PROVINCIA DI AREZZO
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ANGHIARI |
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AREZZO (per la sola fraz. Di Santa Maria alla Rassinata)
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BADIA TEDALDA (per la fraz. Santa Sofia) |
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BIBBIENA (per tutte le frazionidel capoluogo meno la frazione Soci) |
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CAPOLONA |
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CAPRESE MICHELANGELO |
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CASTEL FOCOGNANO |
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CHITIGNANO |
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CHIUSI IN CASENTINO[13] |
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CORTONA (per la fraz. Falzano e il territorio
in sinistra del Niccone) |
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LORO CIUFFENNA |
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MONTERCHI |
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MONTE SANTA MARIA TIBERINA[14] |
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PIEVE SANTO STEFANO |
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POPPI (per la fraz Badia Prataglia) |
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PRATOVECCHIO |
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SANSEPOLCRO |
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STIA |
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SUBBIANO |
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TALLA |
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PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
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Nel comune di Monte Vidon Combatte, fraz. Di
Collina, sono vietate le costruzioni e ricostruzioni nell'abitato attuale
perché in frana. |
PROVINCIA DI CAMPOBASSO
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ACQUAVIVA D'ISERNIA |
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CASTELLONE AL VOLTURNO[15] |
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CERRO AL VOLTURNO |
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COLLI A VOLTURNO [16] |
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FORLI' DEL SANNIO |
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ISERNIA [17] |
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ROCCASICURA |
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SAN PIETRO AVELLANA |
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S.VINCENZO AL VOLTURNO[18] |
Nel comune di VENAFRO sono
vietate le costruzioni e ricostruzioni nella zona ad ovest del viale della
stazione prossima alla cattedrale e alla sorgente del Rio S.Bartolomeo |
PROVINCIA DI CATANZARO
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ACQUARO |
Tutti gli altri Comuni della
provincia |
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ARENA |
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BRIATICO |
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BROGNATURO |
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