(pubblicato nella gazzetta
ufficiale n. 247 del 19 ottobre 1912)
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VITTORIO EMANUELE
III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 7 e 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;
Visto l’art. 18 della legge 6 luglio 1912, n. 801;
Visti i RR. decreti 18 aprile e 15 luglio 1909, n. 193, e n. 542, convalidati con la legge 21 luglio 1910, numero 579;
Viste le leggi 21 e 28 luglio 1911, nn. 840 e 842;
Viste le proposte della commissione consultiva istituita col nostro decreto 17 dicembre 1911;
Udito il consiglio dei ministri;
Sulla proposta del nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, ministro dell'Interno, di concerto coi ministri, segretari di stato, pei Lavori Pubblici e per la Grazia e Giustizia e dei Culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:
In tutti i comuni delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria e dei circondari di Messina e di Castroreale, nonché in quelli del circondario di Patti indicati dall’art. 14 della legge 13 luglio 1910, n. 466, sono obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati le norme tecniche ed igieniche allegate al presente decreto, vistate, d'ordine nostro, dai ministri proponenti.
Fermo rimanendo per il comune di Taormina quanto é stabilito dall’art. 1 della legge 21 luglio 1911, n. 840, é abrogata qualsiasi disposizione contraria alle norme approvate col presente decreto che sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1912.
VITTORIO EMANUELE
Giolitti - Sacchi - Finocchiaro - Aprile.
Registrato Alla Corte dei
Conti, addì 12 ottobre 1912.
Reg. 85. Atti del Governo a
f. 4. A.
MONACHESI.
Luogo del Sigillo. v. il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.
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Artt. |
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TITOLO I |
Nuove costruzioni |
1 - 25 |
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TITOLO II |
Ricostruzioni |
26 - 28 |
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TITOLO III |
Riparazioni |
29 - 37 |
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TITOLO IV |
Norme igieniche |
38 - 39 |
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TITOLO V |
Sanzioni, azioni, procedimenti |
40 - 53 |
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TITOLO VI |
Disposizioni transitorie |
54 - 56 |
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É vietato costruire edifici su terreni paludosi, franosi o atti a scoscendere, o sul confine fra terreni di natura od andamento stratigrafico diverso, o sopra un suolo a forte pendio, salvo quando si tratti di roccia compatta; nel quale ultimo caso é indispensabile preparare all'edificio uno od anche più piani orizzontali di appoggio, eseguendo gli scavi necessari.
Qualora le circostanze locali lo esigano, si potrà ricorrere a terrazzamenti, osservando le norme di cui al successivo art. 4.
L'altezza dei nuovi edifici, rappresentata dalla massima differenza di livello fra la linea di gronda e il suolo circostante, in vicinanza immediata dell'edificio stesso, non può di regola superare nei terreni in piano i 10 metri.
In quelli in pendio l'altezza massima potrà raggiungere gli 11 metri, purché la media generale delle altezze delle fronti verso strada non superi i 10 metri.
I nuovi edifici, siano inferiormente cantinati o no, debbono essere costruiti a non più di due piani, dei quali il terreno avente il pavimento a livello del suolo, oppure sopraelevato sul medesimo non più di un metro e mezzo nei terreni in piano, e due metri e venti centimetri su quelli in pendio. In questo ultimo caso però la sopraelevazione media di tutte le fronti non potrà superare un metro e mezzo.
L'altezza dei piani, misurata tra pavimento e pavimento, oppure fra il pavimento e la linea di gronda, non può di regola superare i metri 5, salvo il caso dei terreni in pendio, nei quali l'altezza dei piani terreni può raggiungere i metri 6.
S'intende per cantinato anche quella parte degli edifici che resta interrata da tre lati, purché di altezza non superiore a metri 3,50 ed il suo lato scoperto non prospetti sulla pubblica via, il piano di posa del cantinato deve sempre soddisfare alle prescrizioni dell'articolo 9.
Per edifici isolati, che abbiano all'intorno un'area libera di larghezza non inferiore a quella prescritta dall’art. 23 comma d), possono essere ammesse, in seguito a parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per tutta o parte degli edifici stessi, numero di piani ed altezze sia dell'edificio che dei singoli piani, maggiori di quelle stabilite al precedente articolo, quando siano giustificate da ragioni di pubblica utilità, di servizio pubblico, di culto, d'interesse artistico, o di esercizio industriale.
Tali edifici non possono però mai essere destinati ad uso di alberghi, convitti, dormitori, ospedali, caserme, distretti, carceri e nemmeno ad abitazione, salvo che per il personale necessario alla loro custodia e vigilanza. La loro altezza non può superare i m. 16, a meno che la destinazione dell'edificio non richieda assolutamente altezza maggiore.
La disponibilità dell'occorrente area libera di isolamento dovrà essere dimostrata all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, di cui al 1/a comma del presente articolo.
L'autorizzazione di cui sopra per i lavori di riparazione contemplati dal titolo III delle presenti norme, può essere concessa dal prefetto, su parere favorevole dell'ufficio del genio civile.
nel caso di terrazzamenti, l'altezza dei nuovi edifici, agli effetti dei precedenti articoli 2 e 3, si può misurare dal livello del terreno artificialmente creato col terrazzamento, nella immediata vicinanza dell'edificio stesso, alle seguenti condizioni:
1 che in corrispondenza di ogni edificio non vi sia che un solo terrazzamento e che il terreno artificialmente creato sia orizzontale;
2 che il suo livello, misurato all'incontro col paramento esteriore del muro di sostegno, a partire dal suolo naturale, non presenti in nessun punto una prevalenza superiore ai metri 3,50;
3 che la zona del piano di terrazzamento fronteggiante ciascun edificio non abbia in alcuna sua parte larghezza minore della corrispondente altezza del terrazzamento stesso;
4 che agli effetti della larghezza delle strade circostanti e degli spazi d'isolamento, l'altezza dello edificio fronteggiante il terrazzamento sia misurata dal suolo naturale preesistente, in immediata prossimità dello edificio stesso;
5 che il pavimento dell'eventuale cantinato non sia profondo più di due metri sotto il piano del terreno artificialmente creato;
6 che il piano della risega di fondazione non sia a livello inferiore del piano artificialmente creato;
7 che l'ossatura dell'edificio parta dalle fondazioni.
Le fondazioni, quando é possibile, debbono posare sulla roccia compatta, o su terreno perfettamente sodo, in caso diverso si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere una buona fondazione.
Nel caso di edifizi intelaiati o baraccati le costole montanti o i ritti dell'armatura debbono essere infitti a perfetto incastro nella roccia, od in una platea generale armata, o essere collegati ad un robusto telaio di base formato con membrature rigide.
Per gli edifizi di muratura ordinaria le fondazioni debbono essere costituite da muri continui concatenati fra di loro e non essere mai appoggiate su terreni di riporto, salvo il caso di platea generale.
La pressione statica unitaria sul terreno non roccioso, non deve superare i due chilogrammi per centimetro quadrato.
I lavori di costruzione dei fabbricati debbono eseguirsi secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.
É vietata la muratura a sacco e quella con ciottoli, se non convenientemente spaccati e posti in opera con struttura listata.
É pure vietato l'impiego della ghisa e di qualunque altro materiale fragile per travi, per colonne, e in genere per parti essenziali dell'organismo resistente degli edifizi.
Al disopra del piano di gronda non si possono eseguire opere murarie di alcuna specie, non esclusi i fumaioli, salvo i muri di timpano intelaiati o baraccati, eseguiti con materiale di riempimento assai leggero, né vi possono trovar luogo ambienti abitabili o magazzini.
I parapetti dei terrazzi, superiori al piano di gronda e gli attici, debbono essere di legno, di ferro, o di cemento armato, ed avere un'altezza non superiore ad un metro.
Nelle case ad un sol piano, se armate robustamente con ossatura completa, come all'articolo seguente, il sottotetto può, per eccezione, adibirsi ad uso magazzino o granaio.
Gli edifici debbono essere costruiti con muratura armata o con muratura animata o con sistemi tali da comprendere un'ossatura di membrature di legno, di ferro, o di muratura armata o di muratura aminata, capaci di resistere contemporaneamente a sollecitazioni di compressione, trazione e taglio.
Esse debbono formare un'armatura completa di per sé stante dalle fondamenta al tetto, saldamente collegata colle strutture orizzontali portanti (solai, terrazzi, tetti) e che sia od immersa nel materiale formante parete o lo contenga nelle sue riquadrature, oppure lo racchiuda nelle sue maglie, e sia con esso saldamente collegata.
Gli edifici debbono avere il loro centro di gravità più basso che sia possibile. Salvo il caso in cui i proprietari di edifici contigui si accordino per fabbricarli contemporaneamente e con lo stesso sistema, ciascuno di questi dovrà essere indipendente, ma aderente, e formare un organismo di per sé stante.
Negli edifici col solo piano terreno, anche se cantinato, é ammessa la muratura ordinaria, purché:
a) la costruzione sia fatta con buona malta;
b) le parti murarie aventi funzione statica siano eseguite con mattoni o blocchi di pietra naturale od artificiale o facce piane, oppure a struttura listata, fatta con pietra spezzata e interrotta da corsi orizzontali di mattoni o da fasce continue di cemento armato, distanti non più di cm. 60 fra loro;
c) i muri perimetrali abbiano alla base una grossezza non minore di 1/10 dell'altezza e siano immorsati coi muri trasversali distanti non più di 5 m. Nel caso di intervalli i maggiori muri predetti, ed in genere quelli maestri, debbono essere muniti di lesene di rinforzo, ripartite a distanza non superiore a m. 5, e di aggetto uguale almeno alla metà della grossezza del muro stesso;
d) la costruzione sia consolidata al piano del pavimento quando questo non riposi direttamente sulla roccia) da collegamenti rigidi, e alla sommità dei muri maestri, tanto perimetrali quanto trasversali, da catene di ferro o da telai di legno rinforzati da squadre negli angoli o da telai di cemento armato. Quando gli edifizi hanno il cantinato, i muri perimetrali di questo debbono avere una maggiore grossezza di 15 cm.
La muratura ordinaria é altresì ammessa per edifici a due piani, purché non cantinati e non più alti di 7 m. alle seguenti condizioni:
a) la muratura sia fatta con mattoni o con blocchi di pietra naturale, od artificiale, di forma parallelepipeda rettangola, cementata con buona malta;
b) i muri soddisfino alle condizioni di cui al comma c) dell'articolo precedente;
c) l'edificio sia consolidato al piano dei pavimenti ed alla sommità dei muri, come é prescritto al comma d) dell'articolo precedente.
Quando i collegamenti orizzontali, di cui al precedente comma, siano riuniti con altri legamenti verticali in corrispondenza all'incrocio dei muri o in corrispondenza delle lesene di rinforzo, l'altezza del fabbricato può raggiungere gli 8 metri. Tanto nel caso dell'altezza di 7 m., quanto in quello degli 8 m, i solai ed i tetti debbono essere collegati da una intelaiatura orizzontale ed i muri del piano superiore possono avere una minore grossezza fino a costituire una risega di 20 cm. al massimo.
Le costruzioni di legno che non abbiano carattere provvisorio, sono ammesse soltanto per edifici la cui altezza risponda alle prescrizioni dell’art. 23 lettera b) per il lato prospiciente la strada, e che abbiano sugli altri lati uno spazio di isolamento di larghezza pari alla loro altezza ed in ogni caso non mai inferiore a 5 m. Esse debbono avere sempre un zoccolo di muratura.
É vietato l'uso delle volte di muratura e di quelle comunque spingenti, impostate al di sopra del suolo.
Sono ammesse quelle del piano sotterraneo, purché con saetta non minore del terzo della corda, e munito di tiranti per elidere le spinte.
Le strutture portanti dei piani superiori devono essere costituite unicamente dai solai, con esclusione di quelli a voltine formate di materiali pesanti.
Nel caso di edifici di muratura ordinaria, le travi dei solai, in numero di una almeno ogni 3 m. debbono poggiare su tutta la grossezza dei muri, ed essere impalettate esternamente.
Nei corpi di fabbrica multipli, le travi dei solai debbono essere di un sol pezzo per tutta la profondità dell'edificio, ed ove ciò non riesca possibile, le varie travi che si corrispondono, da ambiente ad ambiente, debbono essere robustamente collegate fra di loro nei punti di appoggio sopra i muri interni.
Nel caso di edifici intelaiati o baraccati le travi dei solai debbono collegarsi rigidamente coll'ossatura essenziale, costituente l'armatura della fabbrica.
I soffitti ed i rivestimenti dei solai debbono formarsi con materiali leggeri, quali tele, assicelle sottili, cartone, lamierino, lastre sottili, reti metalliche, canne schiacciate e simili, escludendo le strutture pesanti e facili a disgregarsi.
Per riempimento e rivestimento nelle costruzioni intelaiate o baraccate, sono ammesse le strutture seguenti:
a) la muratura armata, animata od ingabbiata, od altrimenti consolidata, specialmente quando costituisce mezzo d'irrigidamento;
b) le pareti semplici o doppie di lastre naturali od artificiali, di reti metalliche intonacate, di tavolati di legno rivestiti o di qualunque altro materiale che presenti solidità leggerezza e sia immune, per quanto é possibile, dall'azione del fuoco e dell'umidità atmosferica;
c) le strutture murarie indicate al comma b) del precedente Art. 9, limitatamente al solo piano terreno.
Per le sole case coloniche é ammesso l'impiego di doppie pareti a listelli di legno o rete metallica, riempite di materiale leggero anche se di argilla o di altre sostanze non cotte.
Gli edifici intelaiati di legno e quelli baraccati debbono avere le costole montanti di un sol pezzo, o quanto meno così saldamente e robustamente collegate o rafforzate nelle giunture, da non offrire veruna sezione di indebolimento. Tutte le unioni delle membrature fra loro debbono essere studiate in modo che non venga indebolita la resistenza delle parti costituenti l'organismo statico.
É vietato l'uso di scale a sbalzo o di quelle portate da archi e volte di muratura.
Nelle costruzioni ad ossatura intelaiata o baraccata, come al precedente art. 8, i vani delle porte e delle finestre debbono essere incorniciati di un solido telaio di ferro, di legno o di cemento armato, prolungando alcune membrature del telaio del vano fino all'incontro dei montanti e dei correnti dell'ossatura principale.
Nelle costruzioni murarie semplici può anche bastare di sovrapporre ai vani di porte e finestra un architrave di legno, di ferro o di cemento armato, esteso a tutta la grossezza del muro, con arco di scarico.
Negli edifici di muratura i vani di porte e finestre debbono tenersi a distanza non minore di m 1,50 dagli spigoli esterni del fabbricato.
É vietata qualsiasi costruzione in aggetto od a sbalzo, fatta eccezione per i balconi, le cornici ed i protendimenti dei tetti dalla fronte dei muri, i balconi non debbono mai sporgere dal muro d'ambito più di m. 0,60 e debbono essere sostenuti da mensole solidamente connesse con la travatura del solaio o colle costole montanti dell'armatura le mensole e le lastre dei balconi debbono essere costituite da materiali atti a resistere alla flessione, e non fragili.
Le cornici non debbono mai sporgere dal muro d'ambito più di m. 0,40 e debbono eseguirsi a struttura leggera e solidale col telaio di rinforzo a coronamento dell'edificio.
Nel computo della sporgenza delle cornici non é compreso il canale di gronda, se di lamiera.
La struttura dei tetti deve escludere nel modo più assoluto qualsiasi spinta orizzontale, da eliminarsi mediante catene rese solidali col telaio di coronamento alla sommità dei muri.
Le incavallature debbono essere collegate trasversalmente fra di loro. Non sono richieste catene di collegamento nelle costruzioni con muri a timpano, intelaiati come all’art. 8, reggenti tetti, la cui struttura sia costituita dai soli arcarecci, i quali però debbono essere collegati con l'intelaiatura dei timpani uniti longitudinalmente fra di loro, come é prescritto all’art. 13 pei travi di solaio.
Nei tetti a falde, il materiale di coperta non deve eccedere il peso di kg. 45 per metro quadrato, anche se bagnato.
Ai tetti ordinari si possono sostituire, in tutto od in parte, terrazzi piani a livello della linea di gronda, purché il materiale di semplice copertura non ecceda il peso di 50 kg. per metro quadrato.
Le condutture di ogni specie, siano esse canne di canini o di caloriferi, o tubolature di acquai, di latrine o di acque piovane o potabili, ecc., debbono essere accuratamente isolate dalla membrature dell'organismo resistente.
Nelle costruzioni di muratura ordinaria le condutture non debbono intaccare la grossezza dei muri.
Nei nuovi centri abitati, e negli ampliamenti degli odierni come pure nell'apertura di nuove strade nell'interno di quelli esistenti, sono obbligatorie le seguenti norme:
a) le strade devono essere larghe almeno 10 m. negli abitati, aventi popolazione agglomerata inferiore ai 10.000 abitanti, il prefetto, su parere favorevole del genio civile, o le altre autorità superiori da cui debba eventualmente essere approvata la costruzione della nuova strada, possono consentire che tale larghezza minima sia ridotta a m. 8;
Nel caso che siano ammesse costruzioni da un solo lato della strada, la larghezza di questa può essere tenuta anche di m. 6;
b) fermi restando i limiti massimi stabiliti dagli articoli 2, 3 e 10, le nuove case non possono avere, verso la strada sulla quale prospettano, l'altezza maggiore della larghezza della strada stessa:
1. diminuita di m 2.00, quando si tratti di strade che devono avere una larghezza minima uguale a 10 m.;
2. diminuita di m. 1, quando si tratti di strade la cui larghezza minima può essere di 8 m.;
3. aumentata invece di m. 2, quando si tratti di strade lungo le quali non può fabbricarsi che da un sol lato;
c) qualora si vogliano costruire edifizi di altezza superiore a quelle stabilite dai precedenti comma, esse debbono costruirsi in ritiro, rispetto all'allineamento stradale, di una misura pari alla metà della maggiore altezza;
d) per gli edifizi di altezza superiore a 10 m. nella parte fronteggiante strade o aree destinate al pubblico passaggio, é prescritta una zona d'isolamento o di rispetto, per una larghezza non minore della loro altezza, quando le disposizioni precedenti non ne prescrivano una maggiore.
Nel computo di tale larghezza si comprende quella della strada, o dell'area destinata al pubblico passaggio. La larghezza della detta zona, quando l'area frapposta non debba servire a pubblico passaggio, può essere limitata alla metà della massima altezza dell'edificio, e su di essa possono anche costruirsi fabbricati di altezza non superiore ai 10 m, purché non siano mai destinati ad uso di abitazione.
e) tolto il caso previsto dal precedente comma, e sempre quando i regolamenti locali non ne esigano una maggiore, la larghezza di cortili e degli intervalli di isolamento fra i muri frontali di due edifici vicini, deve essere almeno di 5 m. purché l'area frapposta non sia destinata a pubblico passaggio.
Qualora detta area sia aperta al pubblico passaggio, dovrà essere la sua larghezza uguale a quella prescritta per le strade dal precedente comma a;
f) chi ricostruisce od esegue nuove costruzioni può farlo sulla linea di confine.
Quando non fabbrichi sul confine, se non lascia la distanza almeno di m. 2,50, il vicino o dovrà tenersi alla prescritta distanza di m. 5 dalla fabbrica predetta, oppure avrà facoltà di fabbricare fin contro la medesima, pagando il valore del suolo che verrebbe ad occupare, salvo che il proprietario del suolo stesso preferisca estendere contemporaneamente il suo edificio sino al confine.
Agli effetti del presente articolo, sono computate come larghezze libere di strada e come intervalli d'isolamento, in rispetto unicamente a ciascun edifizio erigendo, le larghezze delle aree rispettivamente annessevi, e destinate a giardini, a cortile esterno, o comunque non coperte, anche se cintate e sottratte all'uso pubblico o create con terrazzamento, le quali aree si trovino lungo le fronti del fabbricato.
Sono vietate:
a) le sopraelevazioni degli edifici esistenti, quando questi abbiano raggiunta e superata l'altezza di 10 m. o quella minore consentita dalla larghezza della strada prospiciente;
b) i lavori di ampliamento di edifici la cui struttura non corrisponde alle prescrizioni del presente regolamento;
c) le fabbriche di qualsiasi natura che possono ridurre sotto i limiti fissati dall’art. 23 la larghezza libera delle strade e degli intervalli d'isolamento; fatta eccezione dei muri divisori di altezza non superiore a m. 2,50;
d) qualunque altra opera che non sia ammessa dalle presenti norme oppure che possa aggravare o rendere permanenti le condizioni di fatto contrarie al medesimo.
Salvo quanto sarà stabilito con decreto ministeriale pei calcoli di stabilità e di resistenza degli edifizi da costruire nei comuni colpiti dal terremoto, in detti calcoli si debbono considerare:
1° le azioni statiche dovute al peso proprio ed al sopraccarico (quando ha carattere fisso o di lunga permanenza), aumentato di una percentuale che rappresenti lo effetto delle vibrazioni sussultorie;
2° le azioni dinamiche dovute al moto sismico ondulatorio, rappresentandolo con accelerazioni applicate alle masse del fabbricato nelle due direzioni (lunghezza e larghezza) ed agenti in entrambi i sensi di ogni direzione.
Le ricostruzioni totali o parziali sul sito anteriormente occupato dagli edifici che per qualsiasi causa siano stati distrutti o demoliti od abbattuti, debbono eseguirsi con tutte le norme del precedente titolo salvo le tolleranze di cui agli articoli seguenti.
Tolto il caso della esistenza di un piano regolatore che disponga altrimenti, le ricostruzioni di cui al precedente Art. 26, potranno raggiungere l'altezza ed il numero di piani che avevano precedentemente, purché non venga superata l'altezza di 10 m. ed il numero di due piani. Potrà però consentirsi un numero di piani ed un'altezza maggiore nei casi previsti dall’art. 3.
Nelle ricostruzioni é concessa l'utilizzazione delle fondazioni preesistenti, quando esse non presentino lesioni o deficienze, nel qual caso debbono essere ridotte alle condizioni stabilite dall’art. 5.
Le riparazioni organiche, intese cioè a modificare o consolidare le strutture resistenti degli edifici o di qualche loro parte essenziale, debbono corrispondere, per quanto é praticamente possibile, alle norme di cui ai titoli precedenti, tenuto presente quanto é disposto negli articoli seguenti.
Le volte esistenti negli edifici da riparare sono tollerate, a condizione espressa che non siano lesionate, o non siano impostate su muri lesionali o strapiombati, e sempre quando sia provveduto ad eliminare le spinte coll'apposizione di robuste cinture, chiavi e tiranti. In ogni caso però dovranno sostituirsi con strutture non spingenti le volte in sommità degli edifici a più piani.
Nelle riparazioni degli edifici danneggiati saranno osservate, in quanto siano applicabili, le disposizioni contenute nel titolo i, e specialmente si debbono:
1 sostituire le scale di murature e a sbalzo, con scale di legno o sopra intelaiature, salvo il caso in cui i gradini poggino su due muri maestri;
2 sostituire i tetti spingenti con altri senza spinte;
3 ridurre gli aggetti, le cornici, balconi, e le strutture sovrastanti ai piani di gronda in conformità degli articoli 7 e 19 e disporre le condotte e le canne di scarico di qualsiasi specie in modo da non intaccare le murature, anzi da permettere l'integrazione, ove l'indebolimento sia avvenuto.
L'altezza di tale edifici deve essere ridotta a quella stabilita agli articoli 2 e 3.
Per le riparazioni degli edifici di carattere nazionale, in ispecie per valore artistico, storico od archeologico, sarà stabilito, caso per caso, il partito da seguire pel loro consolidamento, con riguardo alle disposizioni del precedente art. 3.
Sono vietate le riparazioni degli edifici le cui fondazioni siano lesionate o insufficienti, se esse non siano previamente ridotte alle condizioni stabilite all’art. 5.
Gli edifizi lesionati e non costruiti col sistema intelaiato o baraccato, elevantisi oltre il piano terreno, previamente ridotti, ove occorra, a norma del precedente art. 31, debbono essere rafforzati da collegamenti verticali di legno, di ferro o di cemento armato, correnti dalle fondazioni alla sommità dell'edifizio, e rilegati fra di loro da cinture al piano della risega di fondazione, ed a quelli del solaio e della gronda, in modo da formare un'ingabbiatura esterna i detti collegamenti debbono essere collocati almeno in corrispondenza di tutti gli spigoli dell'edifizio, ed a distanza non maggiore di 5 m. l'uno dall'altro.
Le murature comunque lesionate, che presentano strapiombo o si manifestano eseguite coi sistemi esclusi all’art. 6, nonché quelle in cui si nota fessuramento diffuso, debbono essere demolite. Quelle semplicemente lesionate, che non presentino i caratteri anzidetti, oltre a quanto é prescritto all’art. 34, debbono venire riparate, riprendendone la costruzione per ciascuna lesione con muratura da farsi esclusivamente con buona malta, fino ad immorsarsi con profondi attacchi, con la parte sana.
É vietato l'impiego di archi di muratura per puntellamento o collegamento di muri.
Gli edifici di cemento armato, che presentino lesioni tali nelle membrature dell'ossatura resistente, da renderli inutilizzabili, debbono essere demoliti e rifatti per tutta la parte alla quale si estende la funzione portante della membratura danneggiata. Quelle intelaiate di altri sistemi, o semplicemente baraccate, che si trovino nello stesso caso, possono essere riparate, sostituendo con altri nuovi gli organi lesionati, purché si provveda ad un collegamento ben rigido colla rimanente armatura o intelaiatura.
Nel caso di edifici non interamente caduti od abbattuti, alle parti da ripararsi vengono applicate le norme del presente titolo, meno per quanto riguarda l'altezza, che deve ridursi uguale a quella permessa, a norma del precedente Art. 27, per la parte da ricostruirsi.
Nelle costruzioni, ricostruzioni e possibilmente nelle riparazioni organiche debbono osservarsi le norme stabilite dalla legge 22 dicembre 1888, n. 5849.
L'altezza netta dei piani non sarà mai inferiore ai m. 3.
Nella costruzione degli edifici scolastici dovranno osservarsi, oltre le presenti norme, anche quelle tecniche ed igieniche annesse al regolamento approvato col R. decreto 11 gennaio 1912, n. 12.
Chiunque intende procedere a riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni é tenuto a darne preavviso al sindaco almeno 20 giorni avanti l'inizio dei lavori indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza dei direttori, appaltatori ed assuntori dell'opera, la ubicazione e l'indole di questa.
Il sindaco rilascia all'interessato un certificato della fatta denuncia e trasmette, entro cinque giorni, una copia di questa al competente ufficio del genio civile.
Qualsiasi inosservanza delle disposizioni contenute nelle presenti norme é punita con l'ammenda da l. 20 a l. 2000.
Alla stessa pena soggiace, oltre il committente, anche il direttore appaltatore, od assuntore dei lavori, ai quali inoltre sarà inflitta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte.
Appena avuta notizia del fatto costituente la contravvenzione, il pretore deve immediatamente ordinare le convenienti constatazioni tecniche, per mezzo dell'ufficio del genio civile, salvo che questo non vi avesse di già provveduto.
Il genio civile, sia di ufficio, che su richiesta del pretore, procederà all'accertamento della contravvenzione mediante accesso sul luogo e regolare processo verbale che rilevi particolareggiatamente lo stato di fatto in rapporto alle prescrizioni di legge.
Il verbale, sottoscritto dall'ufficiale procedente e vistato dall'ingegnere capo del genio civile, sarà trasmesso al pretore, con rapporto contenente la proposta delle necessarie modificazioni o demolizioni.
Sul verbale di accertamento, di cui all'articolo precedente, il pretore emette immediatamente decreto motivato, col quale:
a) pronunzia condanna alla pena dovuta, nonché alle spese processuali, e, ove occorra, ai danni;
b) ordina le necessarie modificazioni o demolizioni, assegnando all'uopo un breve termine;
c) commina, pel caso che decorresse inutilmente il termine assegnato, la demolizione di ufficio, e questa anche per le opere non tempestivamente modificate;
d) avverte il contravventore che la efficacia esecutiva del decreto é subordinata alle condizioni di cui all'articolo seguente.
Il decreto é, per cura del cancelliere, notificato senza ritardo all'interessato.
Se entro 10 giorni dalla notificazione questi non faccia istanza perché sia fissato il dibattimento, e, fatta la istanza, non comparisca all'udienza designata, né giustifichi un legittimo impedimento il decreto acquista forza di giudicato ed il pretore ne ordina l'esecuzione.
Se nel termine stabilito, l'interessato faccia istanza perché sia fissato il dibattimento e all'udienza designata comparisca, il decreto si considera come non avvenuto; ma in caso di condanna, sarà inflitta una pena non inferiore al doppio di quella precedentemente pronunziata.
Dal momento della notifica e sino al provvedimento definitivo, l'intimato é tenuto a sospendere i lavori, e, se contravvenga a tale obbligo, é punito ai sensi dell’art. 41.
Quando ai fini del dibattimento siano necessari ulteriori o migliori accertamenti tecnici, il pretore nominerà di ufficio uno o più periti, scegliendoli nel personale tecnico dello stato, o di altre pubbliche amministrazioni, ed in mancanza, tra i liberi professionisti.
provvedimenti di cui alle lettere b) e c) dell’art. 43, sono da emettere, sia nei decreti, che nelle sentenze, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta.
I provvedimenti stessi non sono applicabili al proprietario il quale dopo aver proceduto a riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni abbia domandato ed ottenuto dal genio civile la dichiarazione che sono state osservate le presenti norme.
Una copia di ogni decreto, ordinanza di esecuzione o sentenza, che vengano emessi in virtù delle precedenti disposizioni, dovrà entro 5 giorni dalla sua data essere trasmessa, per cura del cancelliere, al competente ufficio del genio civile.
Se, divenuto esecutivo il decreto ed irrevocabile la sentenza, il condannato non si uniformi all'obbligo impostogli di modificare o demolire le opere in contravvenzione, spetterà al genio civile con l'assistenza, se del caso, della forza pubblica, di procedere, a spese del contravventore, alle demolizioni come alla lettera c) dell'articolo 43.
Nessuna azione é ammessa per risarcimento di danni in dipendenza di tali demolizioni, a meno che non siano derivati da inosservanza delle usuali regole d'arte.
Le sentenze sono, in ogni caso, appellabili e il termine per l'appello é di giorni 15, ferme, per la decorrenza di questo, le distinzioni di cui all’art. 355 del codice di procedura penale.
Le disposizioni della legge 26 giugno 1904, n. 267, non sono applicabili alle condanne pronunciate in applicazione delle precedenti disposizioni.
Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza, il prefetto può, per le modificazioni o demolizioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, valersi del procedimento stabilito dall’art. 378 della legge sui lavori pubblici. In questo caso spetta esclusivamente al prefetto di promuovere l'azione penale.
Gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali del genio civile, gli ingegneri degli uffici tecnici provinciale e comunali, le guardie doganali e forestali, e, in genere, tutti gli agenti giurati a servizio dello stato, delle provincie o dei comuni, sono incaricati di vigilare per l'esecuzione delle disposizioni contenute nelle presenti norme, e di fare denunzia delle condizioni.
Pei decreti e le sentenze di condanna, che, emessi prima della attuazione delle presenti norme, fossero ancora da eseguire, relativamente a fatti che le norme stesse non prevedono più come reati, il pretore od il tribunale competente, con apposito provvedimento, ne dichiarerà d'ufficio cessata la esecuzione e tutti gli effetti penali, revocando col provvedimento stesso l'ordine di modificazione o di demolizione di edifici, che fosse contenuto nel decreto o nella sentenza di cui viene a cessare l'esecuzione.
Il pretore od il tribunale competente, sopra richiesta del pubblico ministero, dell'ufficio del genio civile, o di chi vi abbia interesse, potrà revocare, con apposito provvedimento, l'ordine di modificazione o di demolizione di edifizi, dato con decreto o sentenze per fatti che le presenti norme non prevedano come reati, anche quando i decreti o le sentenze stesse abbiano avuto per ogni altro riguardo esecuzione.
Prima di provvedere ai sensi indicati negli articoli precedenti 54 e 55, il pretore od il tribunale, da cui sia stato emesso il decreto o la sentenza, dovrà richiedere che l'ufficio del genio civile proceda a constatazioni tecniche per accertare che lo stato e la costruzione dell'edificio non contrastino con alcuna delle disposizioni contenute nelle presenti norme e, se sarà necessario, potrà anche ricorrere all'opera di uno o più periti, in conformità di quanto é stabilito nell’art. 46 di queste stesse norme.
Visto, d'ordine di sua Maestà:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno Giolitti
Il Ministro Dei Lavori Pubblici Sacchi.
Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti Finocchiaro-Aprile.