Legge 10 marzo 1955 n.101

 

Provvidenze a favore dei sinistrati del terremoto del marzo 1952 in provincia di Catania

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

PROMULGA

la seguente legge:

 

Art.1

E’ autorizzata la spesa di un miliardo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l’esercizio 1953-54 per provvedere, in dipendenza dei terremoti verificatisi nel marzo 1952 in provincia di Catania, nei Comuni che saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro:

a)      alla costruzione di ricoveri stabili per le famiglie meno abbienti rimaste senza tetto;

b)      alla concessione di sussidi, in ragione del 50% della spesa, per la riparazione o ricostruzione, escluso ogni ampliamento, decorazione ed abbellimento, di edifici pubblici e di uso pubblico, delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonché di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n.35, e 29 maggio 1947, n.648, ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n.784;

c)      alla concessione di sussidi, in ragione del 50% della spesa, per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata, limitatamente alle opere indispensabili ai fini dell’abitabilità;

d)      alla concessione di sussidi, in ragione del 50% della spesa, per la riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali, delle opere irrigue e di viabilità poderale, delle cisterne, dei muri di recinzione dei fondi e delle opere per sostegno del terreno.

Al riparto della spesa per gli interventi di cui alle precedenti lettere, si provvederà con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro e con quello per l’agricoltura e le foreste.

 

Art.2

Anche in deroga alle vigenti disposizioni l’esecuzione dei lavori e la concessione dei sussidi di cui al precedente articolo è demandata la Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.

 

Art.3

I sussidi di cui al precedente art.1, lettere b), c) e d), possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, purché gli interessati, prima dell’inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente ufficio del Genio civile, o questo abbia proceduto all’accertamento del danno.

Per le opere indicate nell’art.1, lettera d), la comunicazione può essere data all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, che, in tal caso procederà all’accertamento del danno, riferendone al Genio civile per gli effetti di cui al precedente comma.

La concessione potrà essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l’accertamento tecnico contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall’accertamento.

 

Art.4

Le domande per la concessione dei sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti uffici del Genio civile entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

 

Art.5

Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessioni governative, nonché dei diritti catastali. Tali atti, se vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie. Per conseguire le suddette agevolazioni fiscali, occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione dell’Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della presente legge.

 

Art.6

Si applicano le disposizioni degli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 1° ottobre 1951, n.1133.

 

Art.7

Alla copertura dell’onere derivante dall’applicazione della presente legge si provvede con le disponibilità di cui al primo provvedimento di variazioni del bilancio per l’esercizio 1953-54.

 

Art.8

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l’attuazione della presente legge.

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

            Data a Roma, addì 10 marzo 1955

 

EINAUDI

 

SCELBA – ROMITA – GAVA – MEDICI – TREMELLONI

 

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO