N° 331
Regio Decreto 27 febbraio 1913,
contenente norme per l'esecuzione del
piano regolatore di Messina
e disposizioni varie per i paesi danneggiati
dal terremoto del 28
dicembre 1908.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile
1913, n.96)
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VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909,
n.12;
Viste le leggi 13 luglio 1910, n.466, 28 luglio 1914, n.842, e 6 luglio
1912,
n.801, concernenti provvedimenti a favore dei Comuni danneggiati dal
terremoto del 28 dicembre 1908;
Sulla proposta del Nostro presidente del
Consiglio dei ministri, ministro
dell'interno, di concerto coi ministri
delle finanze, del tesoro, dei lavori
pubblici e dell'agricoltura, industria
e commercio;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
CAPO I Proroghe di termini
Art. 1.
Sono prorogati:
a) al 31
dicembre 1913 il termine, di cui all'art. 13 della legge 28 luglio
1911,
n.842, per i casi contemplati nelle lettere b) e c), già prorogato a
tutto
il 28 febbraio 1913 dall'art.1 del R. decreto 30 agosto 1912,
n.1059;
b) al 30 giugno 1914 il termine, di cui all'art. 54 della
legge 28 luglio
1911, n.812, ed all'art. 16, 2¡ comma della legge 6 luglio
1912, n.801;
c) al 30 giugno 1915 il termine, di cui ai penultimi
commi degli articoli 10 e
13 della legge 28 luglio 1911, n.842.
Per il
piano regolatore di Messina, il termine di cui al primo comma
dell'art. 45
della legge 13 luglio 1910, n.466, scade il 5 marzo 1915.
CAPO II Comparti del piano regolatore
Art. 2.
Gli isolati del piano regolatore di
Messina possono essere divisi in
comparti, che costituiscono unità
fabbricabili.
La divisione ha luogo secondo i limiti finitimi di proprietà,
accertati con i
dati della mappa catastale, ove non adducansi titoli poziori
di prova.
Quando risulti necessario, si può, nel formare i comparti,
procedere a
spostamenti e regolarizzazioni di confine, compensando i vari
proprietari
con aggiunta di aree equivalenti in valore.
Agli isolati che
costituiscono unità fabbricabili si applicano senz'altro le
disposizioni
degli articoli 4 e seguenti.
Art. 3.
Il piano di divisione in comparti é
stabilito per ciascun isolato, dalla Giunta
municipale, e pubblicato a norma
dell'art. 17 della legge 25 giugno 1865,
n.2359, per un termine di 15 giorni
entro il quale i proprietari e gli altri
aventi diritto possono presentare
le loro osservazioni ed opposizioni al
prefetto, che decide, sentita una
Commissione composta del delegato del
Ministero dei lavori pubblici, di un
consigliere di prefettura, e di un giudice
del tribunale.
Contro le
decisioni del prefetto non é ammesso gravame amministrativo
o giudiziario, e
le eventuali modifiche sono introdotte direttamente nel
piano dal delegato
del Ministero dei lavori pubblici.
A richiesta di proprietari di un isolato
il prefetto, sentita la Commissione,
può stabilire un termine al Comune per
la divisione in comparti, ed, ove
occorra, può procedere d'ufficio alla
divisione.
Gli atti tutti della sopraindicata procedura sono esenti dalle
tasse di bollo.
Art. 4.
I proprietari dei beni compresi in un
comparto possono, anche subito
dopo la divisione ed in ogni modo prima
dell'assegnazione in base alle
gare di cui agli articoli seguenti, far
constare con verbale, davanti al
sindaco, il loro accordo per il regolamento
dei diritti di proprietà, e per la
fabbricazione dell'intero comparto
secondo le modalità stabilite dal
Comune.
Dalla data del verbale decorre,
per detti proprietari, il termine di cui all'art.
16 della legge 28 luglio
1911, n.842.
Art. 5.
Subito dopo la delimitazione di un
comparto ed ove i proprietari non
abbiano già fatto constare il loro
accordo, il Comune determina
definitivamente, con la procedura della legge
25 giugno 1865, n.2359, e
della legge 13 luglio 1910, n.466, e 28 luglio
1911, n.842, l'indennità di
espropriazione di tutti i beni compresi nel
comparto, e procede alla loro
assegnazione complessiva, in base ad un prezzo
minimo pari alla somma
delle indennità liquidate.
Ad una prima gara sono
invitati, con avviso da pubblicarsi a norma
dell'art.3 tutti i proprietari
dei beni compresi nel comparto, i quali versino
cauzione corrispondente
almeno al decimo della somma sopraindicata, e
la gara ha luogo nel giorno
trigesimo davanti al sindaco, che assegna il
comparto al migliore
offerente.
In base ai verbali di assegnazione, il prefetto ordina
immediatamente
all'acquirente di versare alla Cassa depositi e prestiti le
indennità
spettanti ai proprietari espropriati e di pagare alla Cassa
comunale le
spese sostenute dal Comune e l'aumento percentuale di gara,
calcolato
per le indennità versate, sotto pena, in caso di inadempienza , di
decadere dal diritto d'acquisto e di perdere la cauzione.
In favore
dell'acquirente che abbia adempiuto agli obblighi prescritti, il
prefetto
emette il decreto di espropriazione comunicandolo all'unione
Messinese.
Art. 6.
Anche prima della determinazione
definitiva delle indennità di cui al I¡
comma del precedente articolo, può
il Comune, su domanda anche di un
solo proprietario del comparto, procedere,
nelle forme dell'articolo
precedente, ad una gara, in base al valore di
stima, di cui all'art. 34, della
legge 28 luglio 1911, n.842, con obbligo
agli acquirenti di accettare e
pagare la maggiore indennità che fosse in
seguito definitivamente
liquidata, dando idonea garanzia al
riguardo.
Art. 7.
Ove non addivengasi ad assegnazione in
base ai precedenti articoli per
diserzione o decadenza, il Comune apre entro
30 giorni una seconda
gara, nelle forme dell'articolo medesimo,
fra:
a) i proprietari di parti o piani soprastanti al soffitto del
primo piano di
edifici nell'ambito del piano regolatore di
Messina;
b) i proprietari di edifici o parte di edifici sottoposti ad
espropriazione per
effetto del piano regolatore indipendentemente dall'art.
43 della legge 13
luglio 1910, n.466;
c) l'Unione
messinese.
Sull'ammissione dei concorrenti alla gara, decide la Giunta
municipale,
con deliberazione non soggetta a gravame amministrativo o
giudiziario.
Art. 8.
Quando la seconda gara sia andata deserta
o sia decaduto l'acquirente, il
Comune bandisce una terza gara, aperta a
tutti, sulla base dello stesso
prezzo e colla medesima procedura.
Ove
anche nella terza gara siasi verificata la deserzione o la decadenza,
ed il
Comune non abbia entro sei mesi concluse trattative private, sempre
in base
al prezzo minimo iniziale, o non siasi reso diretto acquirente del
comparto,
i beni tutti del comparto stesso sono dichiarati liberi da
espropriazione.
Da tale dichiarazione decorrono per i proprietari i termini
di cui all'art.
10 della legge 28 luglio 1911, n.842.
Art. 9.
Ove in un comparto vi siano aree
comunali, ed il Comune non creda di
espropriarlo per intero per costruzioni
di case economiche o popolari, da
parte degli enti di cui all'art. 15, i
proprietari degli altri beni sono invitati
ad acquistare le aree comunali
con le forme di cui agli articoli 4 e 5.
Nel caso di diserzione o decadenza
il Comune deve acquistare l'intero
comparto o proseguire nelle ulteriori
gare di cui agli articoli 6 e 7.
Art. 10.
I verbali di assegnazione non sono
esecutori, se non sono vistati dal
prefetto a termini della legge comunale e
provinciale.
Art. 11.
I proprietari espropriati a norma dei
precedenti articoli conservano il diritto
al mutuo e la facoltà di costruire
su un'altra area nell'ambito del piano
regolatore, tenuto presente il
disposto dell'art. 22 del R. decreto 24
dicembre 1911 n. 1479, modificato
dall'art. 3 della legge 6 luglio 1912,
n.801. Essi però sono sottoposti agli
obblighi di cui all'art. 10 della legge
28 luglio 1911, n.842, calcolando i
termini ivi indicati dalla notifica del
decreto di espropriazione.
Dalla
stessa data decorrono anche per l'acquirente i termini di cui all'art.
16
della legge 28 luglio 1911, n. 842.
Art. 12.
L'eventuale maggiore provento, ottenuto
in base alle gare di cui ai
precedenti articoli ed all'incameramento delle
cauzioni, é devoluto al
bilancio comunale, e deve essere investito in
costruzione di case
popolari.
Sullo stesso bilancio gravano, nel caso del
secondo comma dell'art. 8 le
spese per l'intero compimento della
procedura.
Art. 13.
Le disposizioni dell'art. 70 della legge
13 luglio 1910, n.466, sono
applicabili a tutto il procedimento di
espropriazione contemplato nei
precedenti articoli.
CAP. III Uffici del piano regolatore
Art. 14.
Gli uffici di Messina e di Reggio
Calabria per l'attuazione del piano
regolatore e per le relative
espropriazioni sono posti sotto l'alta direzione
di un funzionario del genio
civile, al quale sono assegnate le funzioni di
delegato del Ministero dei
lavori pubblici nei detti Comuni. A tale
funzionario ed agli altri del genio
civile che vengano destinati agli uffici
sopraindicati sono applicabili le
disposizioni dell'art. 25 del R. decreto 24
dicembre 1911, n. 1479.
CAPO IV Case economiche
Art. 15.
E' dichiarata di pubblica utilità la
costruzione nei Comuni colpiti dal
terremoto 28 dicembre 1908 di case
economiche o popolari da parte del
Comune, dell'Unione messinese e degli
enti contemplati nella legge,
testo unico, 27 febbraio 1908, n.89, per le
case popolari.
All'Unione messinese e a tali enti i Comuni possono cedere in
enfiteusi
aree di loro proprietà.
Art. 16.
All'art. 51 della legge 28 luglio 1911,
n. 842 é sostituito il seguente:
Sui proventi dell'addizionale, di cui
all'art. 1 della legge 28 luglio 1911,
n.842, é autorizzata la spesa di
L.500.000 per la costruzione di case
economiche nell'ambito del piano
regolatore del centro urbano di Reggio
Calabria.
Le case saranno di
proprietà del comune a cura del quale sarà eseguita
la costruzione, dovranno
sorgere in aree di sua proprietà e contenere
appartamenti di non più di
quattro vani, compresa la cucina.
le stesse case non potranno essere
affittate che a persone di fatto
residenti a Reggio Calabria alla data della
pubblicazione del presente
decreto e non potranno essere assoggettate ad
ipoteca né cedute od
alienate.
Per gli atti, che possono occorrere per
l'esecuzione del presente articolo,
il comune di Reggio Calabria godrà delle
esenzioni e riduzioni di tasse
concesse con la legge 13 luglio 1910, n.
466.
Restano ferme le disposizioni contenute nella legge, testo unico, 27
febbraio 1908, n.89 per le case popolari.
Art. 17.
La spesa di cui alla lettera b)
dell'art. 2 della legge 28 luglio 1911, n.842,
é aumentata di due
milioni ed é aumentata di egual somma la spesa di
cui alla lettera c)
dell'articolo stesso.
Art. 18.
Con decreti dei Ministeri del tesoro e
dell'agricoltura, industria e
commercio, l'Unione messinese può essere
autorizzata a contrarre mutui
ipotecari, estinguibili mediante ammortamenti
annuali sulle case
economiche da essa costruite, a termini dell'art. 29
della legge 28 luglio
1911, n.842, a condizioni che l'importo di tali mutui,
dedotte le spese,
venga interamente impiegato nella costruzione di altre
case economiche,
in conformità degli articoli 31, 32 e 33 della legge
predetta.
Trascorsi 10 anni dalla concessione del rispettivo permesso di
abitabilità,
le case costruite con il provento dei mutui passano anche esse
di
proprietà del comune di Messina con i relativi oneri ipotecari.
Con la
stessa procedura, l'Unione messinese può essere autorizzata a
vincolare di
ipoteca le dette case, col fine esclusivo di procurarsi i mezzi
per
costruirne altre.
Capo V. Unione messinese e disposizioni varie
Art. 19.
Ai decreti prefettizi, di cui agli
articoli 15 e 16 della legge 28 luglio 1911,
n. 842, sono applicabili il 1¡
e 3¡ comma dell'art. 70 della legge 13 luglio
1910, n. 466.
Art. 20.
Alle facoltà attribuite all'Unione
messinese con l'art. 18 della legge 13
luglio 1910, n. 466, è aggiunta anche
quella di vendere e permutare aree
di sua proprietà, conservando il
corrispondente diritto di mutuo.
Art. 21.
Alla riscossione delle entrate
patrimoniali dell' Unione messinese, sono
estese le disposizioni del R.
decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la
riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato.
Art. 22.
Le somme di cui all'art. 7 del R.
decreto 24 dicembre 1911, n. 1479,
possono essere versate anche presso la
Cassa di risparmio delle
provincie siciliane con sede a Palermo, in conto
corrente fruttifero.
Art. 23.
La facoltà determinata dall'art. 8 della
legge del 28 luglio 1911, n. 842,
per la garanzia dei mutui sul provento
delle addizionali, è estesa anche
rispetto ai mutui, e per le quote a carico
dei Comuni, da contrarsi con la
Cassa depositi e prestiti, per la
costruzione degli edifici scolastici, a
mente della legge del 4 Giugno 1911,
n. 487, riguardante i provvedimenti
per l'istruzione elementare e popolare,
semprechÈ, a giudizio della
Commissione istituita per il riparto dei
proventi dell'addizionale, i Comuni
non abbiano la possibilità di offrire
sufficiente garanzia.
Art. 24.
Sono abrogati gli articoli 6 e 7
delle norme per la esecuzione del piano
regolatore approvate con R. decreto
31 dicembre 1911.
Art. 25.
Il presente decreto entrerà in vigore il
giorno stesso della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale, e sarà
presentato al Parlamento per essere
convertito in legge.
Ordiniamo
che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia
inserto nella
raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia,
mandando a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato d Roma, addì 27
febbraio 1913.
VITTORIO EMANUELE
Giolitti - Facta - Tedesco - Sacchi -
Nitti
Registrato alla Certe dei conti addì 19 aprile
1913.
Reg. 91. Atti del Governo a f. 10 A. Coppi.
Luogo dei
Sigillo V. il Guardasigilli C. Finocchiaro-Aprile.