Decreto Ministeriale 19 dicembre
1933
«Art. 1. Ai comuni appresso indicati, colpiti dal terremoto
del 26 settembre 1933, sono applicabili le disposizioni di cui alle lettere a),
b), d), e) e g) dell'art. l° del regio decreto-legge 16 ottobre 1933, n. 1334:
Provincia di Aquila:
Ateleta -Bugnara -Campo di Giove -Goriano Sicoli -
Introdacqua.
Provincia di Campobasso:
Castel del Giudice -S. Pietro Avellana.
Provincia di Chieli:
Gamberale -Palombaro -Pizzoferrato -Rapino -Roccascalegna.
Provincia di Pescara:
Bolognano centro e frazione Musellaro -Castiglione a
Casaurla -S. Valentino centro e frazioni Abbateggio e Roccamorice -Torre dei
Passeri.
Art. 2. Ai seguenti comuni sono applicabili le disposizioni
di cui alle lettcre a), b), c} e g) dell'art. l° del regio decreto-Iegge 16
ottobre 1933, n. 1334:
Provincia di Aquila:
Anversa -Cansano - Casteldieri -Castel di Sangro-Castelvecchio
Subequo-Pratola-Peligna -Raiano -Rivisondoli -Vittorito.
Provincia di Chieti:
Altino -Casoli -Pennadomo -Pennapiedimonte centro.
Provincia di Pescara:
Manoppello.
Art. 3. Ai seguenti comuni sono applicabili le disposizioni
di cui alle lettere c) e g) dell'art. l° del sopracitato regio decreto-Iegge 16
ottobre 1933:
Provincia di Campobasso:
Castellino sul Biferno.
Provincia, di Chieti:
Borrello.
Provincia di Pescara:
Lettomanoppello -Pescosansonesco.
Art. 4. Le disposizioni degli articoli da 12 a 17 del regio
decreto-legge 16 ottobre 1933, n. 1334, sono estese ai comuni delle province di
Aquila e di Campobasso indicati all'art. 1 del presente decreto e compresi
negli elenchi di quelli danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915.