Legge 22 dicembre 1932 n. 1838, modificazioni all'art. 29 del Regio Decreto-Legge 3 aprile 1930, n.682, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n.92, contenente norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche.

 

(pubblicata nella gazzetta ufficiale n.22 del 27 gennaio 1933)

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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA

 

 

 

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

 

 

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

 

Articolo unico.

All'ultimo comma dell'art. 29 delle norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche di prima e seconda categoria, approvate col Regio decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 92, sono sostituiti i seguenti:

I sostegni per condutture elettriche aeree non devono essere fissati agli edifici, ma essere da questi indipendenti.

Nei fabbricati costruiti in conformità delle presenti norme é tuttavia consentito l'attacco di sostegni per le linee di trasmissione di energia elettrica ad uso di illuminazione e di forza motrice a condizione che:

  a) l'attacco dei fili ai sostegni fissati ai fabbricati sia costituito in modo da secondare automaticamente l'accorciamento e l'allungamento delle campate adiacenti all'appoggio durante la oscillazione dei fabbricati per effetto dei movimenti tellurici, in guisa da mantenere i fili allo stesso grado di tensione;

  b) allo scopo di evitare la possibilità di eventuali contatti fra i conduttori in conseguenza delle oscillazioni dei fabbricati, vengano adottate tesate le più brevi possibili ed opportune distanze fra i conduttori medesimi;

  c) la tensione massima complessiva di tutti i fili tesi, fra i sostegni attaccati in corrispondenza di ogni portale, non abbia a superare i chilogrammi duecento.

E' invece consentito l'attacco di sostegni per linee telefoniche e telegrafiche, sia direttamente, sia a mezzo di appoggi elastici, a condizione che la tensione massima di rottura dell'appoggio elastico o di tutti i fili tesi fra i sostegni attaccati ad ogni singolo portale di un fabbricato non superi i chilogrammi duecento.

I sostegni debbono essere fissati in corrispondenza dei montanti nei fabbricati con ossatura portante in cemento armato; nei fabbricati costruiti in armatura ordinaria potranno essere fissati in corrispondenza dei muri principali, purché si adottino volta per volta gli opportuni accorgimenti.

In tutti i casi, dalla entrata in vigore delle presenti norme, dovrà essere richiesto e ottenuto il nulla osta del Genio civile competente prima di eseguire qualsiasi attacco di fili ai fabbricati nelle zone di 1° e 2° categoria.

Prima di impiegare speciali sistemi di attacco elastici e di sicurezza, destinati a garantire i limiti di sicurezza alla rottura di cui sopra, dovranno essere sottoposti all'esame del Consiglio Superiore dei lavori pubblici i relativi tipi, corredati di tutti i necessari disegni.

Dalla entrata in vigore della presente legge, allorché siano eseguiti lavori di ampliamento di linee elettriche esistenti ovvero di sostituzione anche parziale delle linee stesse nelle zone nelle quali si applicano le presenti norme, dovranno essere studiate ed attuate tutte le necessarie modificazioni alle distribuzioni sia pubbliche che private esistenti, in modo che risultino rispettate le disposizioni di cui al presente articolo.

 

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

 

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932

 

VITTORIO EMANUELE

 

Mussolini - Di Crollalanza -  De Francisci - Jung -  Ercole - Acerbo - Ciano.

 

 

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI