Legge 20 ottobre 1960 n.1253 (1)-Provvedimenti
a favore dei danneggiati da terremoti in Friuli nella primavera del 1959:
1. E’ autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'estensione delle
disposizioni di cui agli articoli, 1, lettere b) e c), ivi compresi
i fabbricati rurali (sempre che al ripristino dei fabbricati stessi non siasi
già provveduto in applicazione del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (2),
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l0 e 1l della legge 19 marzo 1955, n. 188 (3), ai danni
prodotti dai terremoti verificatisi il 26 aprile 1959 ed il 13 giugno 1959 in
provincia di Udine, nei comuni di Arta, Cercivento, Enemonzo, Forni di Sopra,
Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza,
Paularo,
Carnico, Raveo, Suttrio, Tolmezzo, Villa Santina, Zuglio, Chiusaforte, Moggio
Udinese, Pontebba, Resia ed Ampezzo (4).
2. La somma di lire 200 milioni verrà stanziata nello stato di previsione
della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario
1960-61.
All'onere di cui al comma precedente si farà fronte con una aliquota
dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-1961, concernente provvedimenti
legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con
propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(1)
Pubblicata nella Gazz.Uff. 8 novembre 1960, n. 273.
(2)
Riportato alla voce BONIFICA.
(3) Riportata al n. C/I
(4) La L. 29 ottobre 1961, n. 1166 ha esteso le disposizioni di
questo articolo anche ai danni prodotti
dai terremoti verificati si il 26 aprile 1959 ed il 13 giugno
1959 in provincia di Udine, nei comuni di Treppo Car-
nico,
Cavazzo Carnico, Socchieve Verzegnis e Comeglians.