Legge 4 aprile 1935, n.454 (1)
Attribuzioni al Ministero dei lavori pubblici dei servizi dipendenti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e successivi fino al 1920
1. Tutti i servizi dipendenti da terremoti
finora disimpegnati dal Ministero delle finanze sono attribuiti, con le
rispettive competenze e facoltà, al Ministero dei lavori pubblici (direzione
generale dei servizi speciali).
2. In deroga alle disposizioni di legge emanate in conseguenza dei
terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, per lavori di riparazione, di
ricostruzione o di nuova costruzione di fabbricati urbani, rustici ed
industriali non iniziati alla data del 2 febbraio 1933, ovvero ultimati od in
corso di esecuzione alla data stessa, ma non denunciati od accertati nei modi e
termini stabiliti con l'art. 7 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11
(2), convertito nella legge 5 giugno 1933,n.655, in luogo dei contributi finora
accordati dal Ministero delle finanze sotto qualsiasi forma ed attraverso
qualsiasi organo od istituto, sono concessi sussidi dal Ministero dei lavori
pubblici fino alla concorrenza dell’importo dei lavori previsti nelle perizie
approvate dal genio civile o fino alla concorrenza del 50 per cento
dell'importo medesimo, a seconda che trattisi di edifici distrutti o danneggiati
e sempre entro i limiti massimi sottoindicati:
a) 50 per cento del
valore dei fabbricati distrutti e 35 per cento del valore dei fabbricati
danneggiati appartenenti a persone con reddito annuo inferiore a lire 10.001;
b) 40 per cento del
valore dei fabbricati distrutti e 25 per cento del valore dei fabbricati
danneggiati dai terremoti del 1908 e 1914; ed appartenenti a persone con
reddito annuo superiore a lire 10.000;
c) 20 per cento del
valore dei fabbricati distrutti ,e 15 per cento del valore dei fabbricati
danneggiati dai terremoti del 1915 e successivi, ed appartenenti a persone con
reddito annuo superiore a lire 10.000.
Agli effetti del
presente articolo, il valore dei fabbricati viene stabilito a norma dell'art. 6
del regio decreto-legge 26 gennaio 1933. n. 11 (3).
3. Per i lavori di riparazione o di
ricostruzione dei fabbricati urbani, rustici od industriali dan-neggiati o
distrutti dai terremoti di cui ai precedenti articoli, ultimati o in corso di
esecuzione alla data del 2 febbraio 1933 e denunciati o accertati nei modi e
termini di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 1l (3/a),
convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 665, nonché per i lavori eseguiti
dalla Unione edilizia nazionale e per quelli eseguiti o da eseguirsi
dall'arcivescovo di Messina e dai vescovi dell'Opera interdiocesana della
Calabria; in luogo dei contributi sotto qualsiasi forma previsti dalle
disposizioni in vigore, sono concessi sussidi dal Ministero dei lavori pubblici
fino alla concorrenza dell'importo dei lavori regolarmente eseguiti ovvero
preventivati nelle perizie approvate dal genio civile ed entro il limite
massimo della somma che, come contributo erariale, sarebbe stata, per i lavori
stessi, concedibile sotto forma di obbligazione terremoto a termini dell'art. 3
del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. l (3/a).
All'art. 7, comma l°,
del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 1l (3/a), convertito nella legge 5
giugno 1933, n. 665, è aggiunto il seguente periodo:
« Può essere tuttavia
ammessa la revisione del progetto per ridurre la spesa entro i 1imiti del
contributo statale; in tal caso il progetto deve essere nuovamente sottoposto
all'approvazione del genio civile ».
Nel comma quarto
dello stesso art. 7 alle parole «entro i 30 giorni» sono sostituite le
seguenti: «entro i 60 giorni ».
4. Per i cespiti pervenuti a titolo oneroso i
limiti massimi del sussidio per i lavori di cui all'art. 2 è stabilito nel 15
per cento della misura massima di cui all'articolo stesso, mentre per i lavori ultimati
o in corso alla data del 2 febbraio 1933 e regolarmente denunciati od
accertati, il limite del sussidio è stabilito nella intera misura di cui allo
stesso art. 2.
E’ in facoltà del
proprietario di chiedere che il sussidio sia determinato in base al disposto
del primo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 1l (4),
purché non risulti superiore al limite stabilito rispettivamente dagli artt. 2
e 3.
5. Della concessione del sussidio il Ministero
dei lavori pubblici dà comunicazione agli interessati a mezzo degli uffici del
genio civile, assegnando per i lavori da eseguire il termine di un mese dalla
data della comunicazione stessa per l'inizio, sotto pena di decadenza della
concessione.
Durante l'esecuzione
dei lavori possono essere corrisposti acconti in base a stati di avanzamento,
nella misura del 75 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando
l'acconto da corrispondere non risulti inferiore a lire 5000.
Gli acconti nel loro
complesso non possono superare il 75 per cento del sussidio concesso.
II saldo del sussidio
è pagato a lavori completamente ultimati e collaudati e purché la ultimazione
avvenga entro dodici mesi dalla data di comunicazione della concessione del
sussidio nel caso di restauro, od entro diciotto mesi nel caso di ricostruzione
(5).
Della avvenuta
ultimazione il proprietario deve dare partecipazione all'ufficio del genio
civile a mezzo di biglietto postale raccomandato.
Trascorsi venti
giorni dalla scadenza dei termini suindicati senza che all'ufficio del genio
civile sia pervenuta la partecipazione di cui al precedente comma, la
concessione del sussidio, per la parte inerogata. si intende revocata.
6. Agli effetti dell'applicazione della presente legge restano fermi tutti i termini ancora da
scadere, fissati dal regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 1l (6), per la
presentazione di atti e di documenti a corredo delle domande di contributo.
La decadenza delle
domande di contributo, di cui all'art. l0 del citato regio decreto-legge 26
gennaio 1933, n. 11 (6), è dichiarata con provvedimento del Ministro per i
lavori pubblici, restando soppresso a tutti gli effetti il comitato
interministeriale per il rilascio delle obbligazioni «danneggiati terremoti»
istituito col decreto 19 aprile 1924 del Ministro per le finanze, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del regno del 16 maggio stesso anno.
Contro la
dichiarazione di decadenza non è ammesso alcun gravame né in via amministrativa
né in via giurisdizionale.
7. Per i lavori di riparazione o di
ricostruzione o di nuova costruzione dei fabbricati urbani, rustici o
industriali, danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi dal 1908 in
poi, per i quali sia stato già concesso il contributo statale, sotto qualsiasi
forma, nulla è innovato alle disposizioni attualmente in vigore.
8-9………………………………(7).
10. II Ministero dei lavori pubblici, di
concerto col Ministero dell'interno, è autorizzato ad eseguire direttamente la
riparazione o la ricostruzione degli edifici pubblici e delle opere igieniche
danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, di interesse degli
enti locali,sempre quando gli enti stessi non siano in grado di provvedervi per
proprio conto mediante mutui garantiti con mezzi propri e con sussidio che
potrà essere accordato dalla amministrazione dei lavori pubblici, in misura non
superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta necessaria.
1l. Il Ministero dei lavori pubblici è
autorizzato ad avocare a sé l'attuazione dei piani regolatori di Messina,
Reggio Calabria e Palmi, procedendo alla revisione dei relativi progetti per
meglio coordinarli ai fini della ricostruzione edilizia ed alle effettive
esigenze degli abitanti.
I progetti di
variante o di stralcio sono esaminati ed approvati con le stesse norme vigenti
per i progetti delle opere pubbliche di conto dello Stato.
Alla prosecuzione
delle opere in corso all'entrata in vigore della presente legge, provvede il
Ministero dei lavori pubblici, al quale è devoluta la gestione dei fondi a tale
data disponibili sui mutui contratti dai comuni. .
Gli istituti mutuanti
procederanno ai pagamenti sui fondi mutuati, in base a richieste del-
l'amministrazione dei lavori pubblici, corredate da certificati attestanti
l'ammontare e la regolare esecuzione dei lavori.
E’ fatto obbligo ai
comuni di intervenire al collaudo delle opere, che si intendono ad essi
consegnate con la data del verbale di collaudo.
Per l'attuazione dei
piani regola tori suddetti il termine di cui all'art. 87 della legge 25 gIugno
1865, n. 2359 (8), è prorogato di cinque anni (9).
12. Gli uffici speciali esistenti presso i
comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi, nonché quello per le espropriazioni
presso il comune di Messina sono soppressi.
Il personale addetto
agli uffici soppressi può essere sistemato anche in deroga alle norme vigenti,
e purché munito del prescritto titolo di studio, nei corrispondenti posti degli
organici ordinari dei rispettivi comuni, vacanti all'entrata in vigore della
presente legge.
13. Per l'attuazione dei piani regola tori dei
comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, non indicati nel precedente
art. 1l, che abbiano una popolazione. non inferiore ai 5000 abitanti, il
Ministero del lavori pubblici può accordare un sussidio non superiore al 50 per
cento della spesa riconosciuta necessaria, e, su richiesta del prefetto, può
anche disporre l'anticipazione dell'intero sussidio concedibile.
14. In deroga al disposto degli artt. 144 e 152
del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399
(l0), alla sistemazione e alla gestione della zona industriale di Reggio
Calabria provvede direttamente il Ministero dei lavori pubblici.
I proventi dell’
alienazione o concessione in uso di aree sono versati in tesoreria con
imputazione al bilancio dell'entrata.
15. Con decreto del Ministro per i lavori
pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per l'interno, saranno
emanate le norme che si rendessero necessarie per l'attuazione della presente
legge e per il riassettamento ed il funzionamento dei servizi (11).
(1)
Pubblicata nella Gazz.Uff. 30 aprile1935, n. 101.
(2)
Il R.D.L. 26 gennaio
1933, n. 11, ha così disposto: “ Art. 3. Per i lavori di riparazione;
ricostruzione,o
nuova costruzione di cui ai precedenti artt. 1 e 2, che,
alla data di pubblicazione del presente decreto, risultino ultimati od in corso
di esecuzione, nulla è mutato nei riguardi delle aliquote di contributo da
corrispondere, e dei coefficienti di maggiorazione del valore da applicare
purchè i lavori stessi siano denunziati od accertati nei modi e termini
stabiliti al successivo art. 7, e salva sempre, per i contributi sotto
qualsiasi forma, non ancora riconosciuti alla data di pubblicazione del
presente decreto, la facoltà nell'Amministrazione dei lavori pubblici di
procedere al riesame degli atti tecnici già vistati dagli Uffici del Genio
civile.
Le aliquote di contributo ed i coefficienti di
maggiorazione, di cui al lo comma, si applicano anche, in deroga a quanto
dispone il successivo ,art. 5, nei riguardi dei contrIbuti da riconoscere all’
Arcivescovo di Messina ed ai Vescovi dell’Opera interdiocesana della Calabria,
ai sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 20 feb-braio 1927, n. 328, e
del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 301, convertito nella legge 2 giugno
1931, n. 917, modificata con la legge 16 giugno 1932, n. 925.
Art. 7. Le disposizioni di cui al precedente art. 6 non si
applicano ai lavori ultimati, anche se non collaudati, alla data di
pubblicazione del presente decreto, né ai lavori di riparazione comunque
iniziati, né alle opere di ricostruzione o di nuove costruzioni in corso,
purché risultino, alla data stessa, eseguiti lavori fino al piano di calpestio
del piano terreno, e purché, le ricostruzioni o le nuove costruzioni vengano
completate in base al progetto già approvato.
Agli effetti del precedente comma gli interessati debbono
far denunzia delIo stato dei Iavori al competente Ufficio del Genio civile ed
al MInistero delle finanze, o all'Intendenza, o all'Istituto mutuante- a
seconda che essi abbiano richiesta l'obbligazione terremoti, o il contributo in
unica soluzione, o il mutuo di favore -entro 60 giorni (così modificato dalla
L. 5 giugno 1933, n. 665) dalla data di pubblicazione del presente decreto
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il Genio civile, in base a tale denunzia, accerta la data di
inizio e lo stato dei lavori, e ne rilascia apposito certificato in duplice
copia, una delle quali deve essere allegata dall'interessato alla contabilità
finale dei lavori, e l'altra inviata immediatamente, a cura del Genio civile,
al Ministero delle finanze, o all'Intendenza,
o
all'Istituto mutuante.
Qualora gli interessati abbiano fatta formale richiesta di
collaudo al Genio civile, o all'Istituto mutuante
entro i 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto, potranno omettere la duplice denunzia, di cui al secondo comma del
presente articolo.
Così pure può tenere luogo di tale duplice denunzia il
certificato del Genio civile, anteriore alla data di pubblicazione del presente
decreto, attestante il preciso stato dei lavori.
Per i lavori non denunziati, o non accertati, nei termini e
nelle forme anzidette, e per i lavori non iniziati, anche se il relativo
contributo, sotto qualsiasi forma, sia stato già riconosciuto alla data di
pubblicazione del presente decreto, vengono applicate le disposizioni del
precedente art.6".
Vedi anche artt. 9-11, L. 18 aprile 1962, n. 168, riportata
alla voce ENTI DI CULTO.
(3) L'art. 6 è riportato nella nota 16 all'art. 40, L. 25
novembre 1962, n. 1684, riportata al n. A/Il.
Vedi per la misura dei sussidi, L. 28 dicembre 1952. n.
4436, riportata al n. B/VlI
(3/a) Vedi nota 2 all'art.. 2.
(4) L'art. 5, RDL 26 gennaio 1933, n. 11, è riportato nella
nota 6 all'art. 3, L. 28 dicembre 1952, n. 4436, riportata al n. B/VII.
(5) La L. 21 giugno 1940, n. 853, ha cosi disposto:
« Articolo unico. -Agli effetti del pagamento dei sussidi a
favore dei danneggiati dai terremoti del 1908 e successivi fino a quello del
1920 e norma dell'art. 5, 4° comma, della legge 4 aprile 1935, n. 454, è data
facoltà agli ingegneri capi degli Uffici del genio civile, fino al 30 giugno
1941, di consentire, quando concorrano giustificati motivi, proroghe per
l'ultimazione del lavori, di durata non superiore a quella dei termini ordinari
fissati dall'articolo stesso.
Analoga facoltà può essere consentita, fino al 30 giugno
1941, del Ministro per i lavori pubblici agli ingegneri capi degli Uffici del
genio civile delle Province nelle quali, per la riparazione o la ricostruzione
di edifici di proprietà privata in conseguenza di danni causati da pubbliche
calamità, siano stati concessi dal Ministero dei lavori pubblici sussidi
con prefissione di termini per
l'ultimazione dei lavori a norma di legge ».
La L. 8 agosto 1942, n. 1076, ha così disposto:
« Articolo unico. -Le disposizioni delle leggi 21 giugno
1940, n. 853, e lo agosto 1941, n. 932, relative alla concessione di proroghe
dei termini per la ultimazione dei lavori di riparazione, ricostruzione o nuova
costruzione di fabbricati danneggiati da terremoti o da altre pubbliche
calamità, sono applicabili fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale
stato di guerra.
Le proroghe dei termini di ultimazione dei lavori, di cui al
precedente comma, possono essere consentite anche quando ne siano state
concesse altre, a norma delle citate leggi 21 giugno 1940, n. 853, e 1° agosto
1941, n. 932» .
(6) L'art. 10, R.D.L. 26 gennaio 1933, n. 11, modificato dal
R.D.L. 22 febbraio 1934, n. 328, ha così disposto:
«Art. 1. Qualora ricorrano circostanze sociali, il Ministro
per le finanze, sentito il Comitato interministeriale per l'assegnazione delle
obbligazioni, potrà, a suo insindacabile giudizio, dichiarare la validità delle
domande avanzate per la concessione delle obbligazioni o dei contributi sotto
qualsiasi forma, o dei mutui di favore, quando le domande stesse, purché
presentate entro i termini stabiliti dalle leggi in vigore, siano state
sottoscritte da persona diversa dall'interessato, o siano comunque incomplete
nella redazione o nella sottoscrizione.
La decadenza delle domande di contributo dello Stato, a
norma di legge sarà pronunciata con motivato decreto dai Ministro per le
finanze, sentito il Comitato interministeriale predetto, o dell'intendente di
finanza per i contributi di sua competenza.
Il decreto di decadenza deve essere comunicato all’interessato
per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Contro la decretata decadenza è ammesso soltanto il ricorso
in via straordinaria al re-.
(7) Recavano autorizzazioni di spesa e stanziamenti ormai
superati.
(g) Riportata alla voce: ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA
UTILITA’
(9) Vedi L. 25 gennaio 1962, n. 25, riportata al numero
B/VIII.
(10) Riportato al n. B/II.
(11) Il D.M. 19 luglio 1935, ha così disposto:
“Art. 1. Le domande di mutuo prodotte da proprietari di
edifici distrutti o danneggiati dai terremoti del 1908 e successivi fino al
1920 o dagli aventi causa dei proprietari medesimi agli istituti di credito
all'uopo autorizzati dalle disposizioni emanate a seguito dei terremoti
medesimi, si considerano intese a richiedere la concessione dei sussidi statali
a norma degli artt. 2, 3 e 4 della legge 4 aprile 1935, n. 454, eccezione fatta
per quelle in relazione alle quali sia intervenuta la concessione del
contributo statale, o sia intervenuta entro il 30 aprile 1935, la deliberazione
dei consessi deliberanti degli istituti, presa con l'intervento e con
l'approvazione del delegato ministeriale per la vigilanza sugli istituti
medesimi, ovvero con deliberazione approvata dal Ministro per le finanze nel
caso che la deliberazione sia stata presa senza l'intervento o senza
l'approvazione del delegato stesso.
Per le domande di mutuo da valere agli effetti della
concessione del sussidio gli istituti di credito soprain-dicati restano
autorizzati a concedere i mutui con gli stessi privilegi stabiliti dalle disposizioni
di legge ema-nate in seguito ai vari terremoti.
A tale scopo prima della concessione del sussidio in
relazione alle domande provenienti da istituti mutuanti il Ministero dei lavori
pubblici interpellerà l'istituto perché dichiari se intenda concedere iI mutuo,
ed in tal caso il sussidio concedibile a termini della legge 4 aprile 1935, n.
454, viene corrisposto all'istituto mutuante nei modi di cui aII'art. 5 della
legge medesima.
Per le domande presentate all'istituto Vittorio Emanuele III
di Reggio Calabria in liquidazione,l'interpellazione di cui innanzi sarà fatta
al consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati del terremoto del 28
dicembre 1908, con sede in Roma.
Le disposizioni dei precedenti tre ultimi comma non si
applicano quando il proprietario avente titolo a sus-sidio dichiari di
rinunciare a contrarre il mutuo.
Art. 2. Agli effetti dell'art. 8 del regio decreto legge 26
gennaio 1933, 11. convertito nella legge 5 giugno
1933 n. 655 la documentazione della proprietà dell’area ed i
progetti dei lavori da eseguire, si intendono
prodotti in termine anche se presentati entro il 30 giugno
1935 agli uffici del Genio civile competenti per territorio.
La presentazione in termine dovrà rIsultare da espressa
dichiarazione dell'ingegnere capo.
Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del regio
decreto-legge 19 dicembre 1926,. n. 2178, modificato con l'art. 12 del regio
decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 457, per quanto concerne la proroga di
termini per la produzione di documenti in relazIone all'attuazione di piani
regolatori o di spostamento di centri abitati.
Art. 3. Agli effetti dell'art. 8 del regio decreto-legge 26
gennaio 1933, n. 11, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 655, i
proprietari, che abbiano ottenuto prima del 30 giugno 1935 la concessione in
vendita o in enfiteusi di aree comunali, con deliberazione podestarile resa
esecutoria entro tale data, devono produrre
un certificato del podestà, attestante l'avvenuta
concessione, insieme ,con la copia della relativa delibera-zione.
Sempre agli effetti del ,citato art.8 del regio decreto 26
gennaio 1933, n. 11, la esibizione di compromessi di data certa per
compravendita di suoli di proprietà privata è considerata valida, quando nei
compromessi siano chiaramente identificati i suoli e ne sia precisato il
prezzo.
Nei casi suindicati il sussidio a norma della legge 4 aprile
1935, n. 454, viene concesso solo dopo la pre-sentazione dei contratti
definitivi di compravendita.
Art. 4. In luogo della documentazione della proprietà dell'area
prescritta dall'art. 8 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, i
proprietari di suoli compresi in isolati del piano regolatore in Messina non
ancora divisi in comparti potranno produrre un certificato del prefetto
comprovante che sia stata presentata entro il 30 giugno 1935 richiesta per la
divIsione, ai sensi del penultimo comma dell'art. 125 del testo unico 19 agosto
1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908.
I proprietari di suoli compresi in comparti già delimitati
per i quali non sia stata indetta la gara, potranno produrre un certificato del
prefetto comprovante che sia stata presentata entro il 30 giugno 1935 istanza
per la fissazione della gara, a termini del secondo comma dell'art. 127 del
testo unico sopra citato.
Nei casi suindicati i proprietari avranno diritto al
sussidio statale a norma della legge 4 aprile 1935, n. 454, quando dimostrino
di avere partecipato alle gare indette a termini dell'art. 128 del citato testo
unico per l'assegnazione del comparto e producano entro due mesi
dall'aggiudicazione la prova di essere rimasti aggiudicatari ovvero la
documentazione delIa proprietà di altra area se l’aggiudicazione sia stata
fatta a favore di altro concorrente.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche ai
proprietari di suoli compresi in com'arti già delimitati e per i quali siano
state indette prima del 30 giugno 1935 le gare a norma dell'art. 128 del
ricordato testo unico.
Detti proprietari devono produrre un certificato del podestà
che attesti l'avvenuta pubblicazione anterior-mente al 30 giugno 1935
dell'invito a partecipare alla gara.
l certificati del prefetto o del podestà di cui ai
precedenti comma, devono essere prodotti al Ministero dei lavori pubblici
ovvero all'ufficio del genio civile di Messina.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
proprietari di suoli ricadenti nei comparti del piano regolatore di Palmi, non
ancora delimitati o assegnati.
Art. 5. Le spese per la sistemazione dei servizi presso il
Ministero dei lavori pubblici e quelle per l'accelera- mento della revisione
degli atti tecnici e l’acceleramento della trattazione delle domande per
sussidi di terre- moto, in applicazione della legge 4 aprile 1935, n. 454,quali
i premi di operosità, le mercedi al personale giornaliero, le indennità di
trasferta e il noleggio di automezzi, saranno prelevate dai fondi di cui
all’art. 8 della legge medesima.
Le spese predette dovranno essere contenute entro i seguenti
limiti complessivi:lire 300.000 per l’esercizio 1934-35; lire 1.500.000 per
ciascuno degli esercizi 1935-36 e 1936-37; lire 1.200.000 per ciascuno degli
esercizi 1937-38 e 1938-39; lire 1.00.000 per l’esercizio 1939-40 e lire
800.000 per l’esercizio 1940-41.
Le quote assegnate a ciascun gruppo di spese saranno
inscritte con decreti del Ministro per le finanze ad appositi capitoli, con
l’osservanza delle norme vigenti al riguardo, nella parte straordinaria dello
stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Art.6. La concessione di sussidi da parte del Ministero dei
lavori pubblici, a norma dell’art. 10 della legge 4 aprile 1935, n.454, nella
spesa per la riparazione o la ricostruzione di edifici pubblici e di opere
igieniche,danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, di
interesse degli enti locali, è fatta su domanda dell’ente interessato che
dichiari di provvedere al residuo finanziamento con mezzi propri o con mutuo
garantito direttamente ed in base a motivato parere dell’ingegnere capo del
genio civile e del prefetto.
Art. 7. Il Ministero dei lavori pubblici potrà procedere con
le norme proprie per le opere pubbliche di conto dello Stato allo studio dei
progetti ed alla esecuzione diretta dei lavori di riparazione o ricostruzione
degli edifici pubblici e delle opere igieniche danneggiati o distrutti dal
terremoto del 28 dicembre 1908, di interesse degli enti locali, quando il
Ministero dell’interno, sentita la commissione speciale di cui all’art. 330 del
vigente testo unico della legge comunale e provinciale, abbia dichiarato ai
sensi e per effetti dell’art. 10 della legge 4 aprile 1935, n.454, che l’ente
interessato non sia in grado di provvedere all’esecuzione di opere pubbliche
per proprio conto mediante mutui garantiti con mezzi propri e col sussidio
concedibile dal Ministero del lavori pubblici, a termini dello stesso art. 10
della citata legge 4 aprile 1935, n.454.
Quando si tratti di opere comunali che abbiano interferenza
o dipendenza con altre eseguite od in corso di esecuzione dal Ministero dei
lavori pubblici anche se per delega del comune o che rientrino in un programma
di opere connesse con l’attuazione del piano regolatore o di ampliamento di un
abitato, il Ministero medesimo procederà all’esecuzione dei lavori, dandone
partecipazione a quello dell’ interno perché ne tenga conto in eventuali
successive richieste di opere pubbliche da parte del comune interessato.
Art. 8. I progetti di variante ai piani regolatori di
Messina, Palmi e Reggio Calabria che fossero adottati dal Ministero dei lavori
pubblici per meglio coordinarli ai fini della ricostruzione edilizia ed alle
effettive esigenze degli abitati, saranno depositati e pubblicati a termini
dell'art. 158 del testo unico 19 agosto 1917,n.1399.
Il decreto del Ministro per i lavori pubblici, che approva
il progetto di variante, sarà pubblicato è notificato a ciascun proprietario
dei beni da espropriare a cura dell'ufficio del genio civile, nel modo indicato
all'art. 88 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ed a tutti gli effetti dei
successivi artt. 89 e 90.
Art. 9. Per tutto quanto si attiene alla divisione ed alla
assegnazione del comparti degli isolati del piano regolatore di Messina,
restano ferme le norme speciali stabilite dagli art. 124 e seguenti del testo
unico 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni.
Le funzioni demandate dagli articoli medesimi al delegato
del Ministero dei lavori pubblici restano conferite all'ispettore superiore del
genio civile, residente in Messina, con le attribuzioni dI ispettore superiore
di com-partimento per le opere dipendenti dal terremoto del 1908;
Art. 10. Per l 'assegnazione delle linee e dei livelli per
Ie nuove costruzioni nell'ambito dei piani regolatori di Messina, Palmi e
Reggio Calabria, dovranno essere loro risposti diritti nella misura che sarà
fissata annualmente dall'ispettore superiore del genio civile per le opere
dipendenti dal terremoto del 1908.
L'importo relativo sarà versato in tesoreria con imputazione
al bilancio dell'entrata.
L'ufficio del genio civile non procederà agli adempimenti
richiesti gli se non sia esibita la bolletta di versa- mento dei diritti
dovuti.
Art. 11. Le indennità mensili da stabilirsi a termini
dell'art. 6 del decreto interministeriale 7 marzo 1933, n. 7413, a favore dei
funzionari tecnici addetti alla vigilanza della direzione e sorveglianza dei
lavori per l'attuazione dei piani regolatori dI Messina, Reggio Calabria e
Palmi, graveranno sul fondo autorizzato con l'art. 9 della citata legge 4
aprile 1935, n. 454, e verranno inscritte in bilancio ad apposito capitolo,
analogamente al disposto dell’ultimo comma del precedente art. 5.
Art. 12. Fino a quando non sia ultimata l'esecuzione del
piano regolatore della zona industriale di Reggio Calabria, la gestione della
zona stessa compete al Ministero dei lavori pubblici che vi provvede con le
norme di cui agli artt. 145, 146, 147, 148, 149, 150 e 151 del testo unico 19
agosto 1917, n. 1399. I proventi dell’alienazione o della concessione in uso di
aree nella suddetta zona industriale sono versati in tesoreria in conto entrate
del tesoro.
Ultimata l'attuazione del piano regolatore, la gestione
suddetta passerà al comune. La consegna sarà fatta con l'intervento del
rappresentante del demanio dello Stato.
E’ pero in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di
procedere alla suindicata consegna anche per lotti suc-cessivi -.