Decreto Legge Luogotenenziale 5 novembre 1916 n. 1526, che approva un nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative emanate in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

 

(pubblicato nella gazzetta ufficiale n.270 del 17 novembre 1916)

 

 

TOMMASO di SAVOIA DUCA di GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

 

 

Visto l'art. 11 della legge 11 luglio 1913, n. 1039;

Visto l'art. 1° del Decreto Luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 838;

Ritenuta la necessità di coordinare in Testo Unico con le disposizioni successivamente emanate quelle del Testo Unico approvato con R. Decreto 12 ottobre 1913, n. 1261, apportando le modificazioni ed aggiunte occorrenti ai fini del coordinamento ed in armonia con le attuali esigenze dei paesi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e con tutti gli altri Ministri;

 

 

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

É approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative emanate in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908, vistato, d'ordine nostro, dal presidente del Consiglio dei ministri e dagli altri ministri.

Fino a quando non divenga obbligatorio il presente decreto, continueranno ad aver vigore le disposizioni contenute nel Testo Unico delle leggi approvato con R. Decreto 12 ottobre 1913, n. 1261.

Art. 2

Il presente decreto sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.

 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 5 novembre 1916

 

TOMMASO DI SAVOIA.

 

Boselli - Sonnino - Colosimo - Orlando - Fera - Scialoja - Ruffini - Meda -

Morrone - De Nava - Raineri - Bononi - Bianchi - Corsi - Comandini -

Carcano - Arlotta - Bissolati - Sacchi.

 

 

Visto, Il Guardasigilli: SACCHI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1916.

Reg. 135. Atti del Governo a f. 62. C. MELOGRANI.

 

testo unico. Disposizioni preliminari.

Art. 1.

(facoltà di emanare provvedimenti straordinari).

-art. 2 disposizioni preliminari Testo Unico 12 ottobre 1913, numero 1261.

 

É data facoltà al governo del Re di dare, pei Comuni indicati nella tabella n. 1 allegata al presente testo unico, provvedimenti eccezionali allo scopo:

 1° di garantire provvisoriamente la tutela dei minorenni orfani o abbandonati e dei dementi e di assicurare il recupero, la conservazione e il possesso dei beni, salve sempre le questioni di proprietà secondo il diritto comune;

 2° di stabilire l'accertamento legale dei decessi, anche sulla base di presunzioni;

 3° di ricostituire i registri di stato civile;

 4° di ricostituire i registri delle ipoteche e delle trascrizioni;

 5° di prorogare i termini per le rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie;

 6° di prorogare i termini utili per la denunzia delle successioni e per la registrazione degli atti civili e giudiziari;

 7° di ricostituire i ruoli esecutivi per la riscossione di censi e canoni dovuti ad enti morali;

 8° di stabilire in via provvisoria le circoscrizioni e giurisdizioni giudiziarie ed amministrative nelle Provincie di Messina e di Reggio Calabria, anche annettendole, sempre temporaneamente, ad altra giurisdizione, modificando in relazione le tabelle del personale, ed ove occorra altresì, la competenza per materia e valore;

 9° di nominare, ove occorra, commissari regi per un periodo di tempo anche superiore al normale:

·       per l'amministrazione dei comuni, coi poteri del Consiglio comunale;

·       per l'amministrazione della provincia di Messina e di quella di Reggio, coi poteri della deputazione e del Consiglio provinciale;

·       e per l'amministrazione delle istituzioni di beneficenza e di altri enti di ragione pubblica, col mandato di procedere altresì al loro riordinamento;

 10° di prorogare o tenere sospeso qualunque termine attinente all'esercizio di azioni o diritti in materia civile, commerciale, penale o amministrativa;

 11° di assicurare il funzionamento dei servizi dipendenti dal ministero dell'istruzione pubblica.

Art. 2

(delega di potestà legislativa).

-art. 3 disposizioni preliminari Testo Unico.

-art. 16 R. Decreto 18 aprile 1915, n. 572.

-art. 1. Decreto Luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 838.

 

Qualora nei Comuni indicati nel precedente articolo si manifestasse l'urgenza di provvedimenti eccezionali, non preveduti dalle leggi in vigore, anche nell'interesse della proprietà, dell'industria e del commercio, é data facoltà al governo, fino al 30 giugno 1917, di provvedere con decreti reali, che saranno presentati al parlamento per la conversione in legge.

 


TESTO UNICO

 

 

PARTE I Azioni dello Stato e degli Enti Locali

 

 

 

TITOLO I Provvedimenti finanziari

                                                                        Artt.

Capo I

 

Autorizzazioni di spesa

 1 - 9

Capo II

 

Addizionale alle imposte e tasse ed assegnazioni sui suoi proventi

10 - 19

Capo III

 

Bilanci degli enti locali

20 - 36

 

 

Sezione I

 

Autorità tutoria

20 - 22

 

Sezione II

Entrate e spese

23 - 30

 

Sezione III

Conti consuntivi distrutti o smarriti

31 - 36

 

 

TITOLO II Opere

 

Capo I

 

Opere immediate

 

 

Sezione I

Demolizioni e sgombri

 

 

 

 - sgombro delle aree pubbliche

37 - 40

 

 

 - sgombro delle aree di privata proprietà

41 - 53

 

Sezione II

Aree e baracche

54 - 79

 

 

 - aree

54 - 65

 

 

 - baracche

66 - 72

 

 

 - disposizioni speciali per le baracche e le casette costruite

  in seguito a terremoti anteriori al 1908

73 - 75

 

 

 - disposizioni Comuni alle arre ed alle baracche

76 - 78

 

Sezione III

Rimborsi di spese e pagamenti di canoni

79 - 84

 

Sezione IV

Alloggi provvisori per impiegati

85 - 96

Capo II

 

Opere definitive

 

 

Sezione I

Edifici pubblici, case economiche e case per gli impiegati

97 - 110

 

Sezione II

Altre opere dello Stato

111 - 114

 

Sezione III

Piani regolatori

 

 

 

 - procedura agevolazioni e termini

115 - 123

 

 

 - norme speciali per i comparti del piano regolatore di

  Messina

124 - 137

 

 

- uffici dei piani regolatori

138 - 140

 

Sezione IV

Zone industriali di Messina, Reggio Calabria, e Villa San Giovanni

141 - 156

Capo III

 

Norme di esecuzione

 

 

Sezione I

Procedimento di espropriazione

 

 

 

 - dichiarazione di pubblica utilità.

 

 

 

    a) opere immediate

157 - 158

 

 

    b) opere definitive

159 - 160

 

 

 - liquidazione delle idennità

161 - 172

 

 

 - a) norme generali

173 - 174

 

 

 - b) stime

175 - 178

 

 

 - c) pagamenti

179 - 185

 

 

 - occupazioni temporanee

185 - 188

 

Sezione II

Redazione, approvazione ed esecuzione dei progetti

189 - 201

 

Sezione III

Norme costruttive

 

 

 

 - disposizioni generali

202 - 203

 

 

 - nuove costruzioni

204 - 229

 

 

 - ricostruzioni

230 - 232

 

 

 - riparazioni

233 - 241

 

 

 - norme igieniche

242 - 243

 

 

 - sanzioni, azioni, procedimenti

244 - 258

 

 

 - disposizioni transitorie

258 - 261

 

 

 - zone sismiche

262 - 264

 

 

 

PARTE II Integrazione delle attività private

 

 

 

TITOLO I Mutui di favore

 

Capo I

 

Disposizioni generali

 

 

 

 - Mutuo di favore e contributo dello Stato

265

 

 

 - Mutuanti

266

 

 

 - Mutuatari

267 - 275

 

 

 - Area per la ricostruzione

276

 

 

 - Regolamento dei diritti di condominio

277 - 287

 

 

 - Ammontare del mutuo

283 - 285

 

 

 - Procedura per le domande e la stipulazione del mutuo

286 - 292

 

 

 - Somministrazione ed ammortamento del mutuo

293 - 296

 

 

 - Ipoteche

297 - 299

 

 

 - Esenzioni fiscali

300

 

 

 

 

Capo II

 

Consorzio per la concessione dei mutui

 

 

 

 - Istituzione e capitale iniziale del consorzio

301 - 304

 

 

 - amministrazione del consorzio

305 - 308

 

 

 - Capitale del consorzio

309 - 313

 

 

 - Somministrazione dei mutui

314 - 316

 

 

 - Liquidazione del consorzio

317 - 318

 

 

 - Disposizioni varie

319 - 320

 

Capo III

 

 

Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria

 

321 330

 

Capo IV

 

 

Contributo diretto dello Stato

331 - 335

 

 

TITOLO II Unione edilizia Messinese

                                                                      336

Capo I

 

Gestione propria dell'unione edilizia Messinese

 

 

Sezione I

patrimonio

337 - 346

 

Sezione II

diritti dei proprietari

347 - 350

 

Sezione III

attribuzioni proprie dell'unione edilizia messinese

351 - 362

 

Capo II

 

 

 

Azienda separata dell' unione edilizia Messinese

 

 

Sezione I

Patrimonio amministrativo

363

 

Sezione II

Amministrazione

364 - 366

 

Sezione III

Case economiche e case per impiegati

367 - 370

 

Capo III

 

 

Gestione della zona industriale

 

370 - 371

 

Capo IV

 

 

Disposizioni comuni

 

 

 

Sezione I

Bilanci e conti

372 - 376

 

Sezione II

Amministrazione

377 - 379

 

Sezione III

Agevolazioni tributarie

380 - 384

 

Sezione IV

Disposizioni varie

385 - 394

 

 

TITOLO III Ente edilizio di Reggio Calabria                                         395 - 403

 

 

 

TITOLO IV Agevolazioni fiscali e tributarie

 

Capo I

 

Imposte e sovrimposte sui terreni e sui fabbricati

404 - 406

Capo II

 

Dazi di consumo, provvedimenti doganali e diritti marittimi

407 - 411

Capo III

 

Altre imposte e tasse

412 - 416

 

 

 

PARTE III deroghe al diritto comune

 

 

 

TITOLO I Disposizioni di diritto civile

 

Capo I

 

Tutela dei minorenni

417 - 424

 

 

 

 


PARTE I. Azioni dello Stato e degli Enti Locali

TITOLO I.  Provvedimenti finanziari

 

CAPO I. Autorizzazioni di spesa

Art. 1.

(prime assegnazioni per bisogni ed opere urgenti).

-art. 1 Testo Unico.

 

É assegnata la somma di 30 milioni, da prelevarsi dalle eccedenze di cassa, provenienti dagli avanzi dell'esercizio 1907-908, allo scopo di provvedere a bisogni ed opere urgenti e riparare o ricostruire edifici pubblici danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Il governo del re é autorizzato a ripartire la detta somma fra i bilanci dello stato, secondo le rispettive competenze.

Art. 2.

(conto corrente con il tesoro).

-art. 2 Testo Unico.

 

É autorizzata l'istituzione di un conto corrente fra il tesoro dello stato ed il ministero dei lavori pubblici fino al limite di £. 88.000.000, al fine di fornire al ministero medesimo i mezzi necessari per le espropriazioni ed occupazioni dei terreni, acquisti di legname ed altri materiali, costruzione di baracche e provvedere ad opere e bisogni urgenti nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

In detto conto sono versate tutte le somme che possono essere ricuperate da enti morali e da privati per somministrazioni di materiali, concessioni di aree, pagamenti di canoni ed esecuzione di opere nel loro interesse.

La parte di spesa che non può essere recuperata é iscritta nel bilancio del ministero del tesoro e versata a conto corrente come sopra istituito.

Per le spese é annualmente compilato un rendiconto speciale, da sottoporsi al riscontro della corte dei conti, e da comunicarsi al parlamento in allegato al conto consuntivo del ministero dei lavori pubblici.

Il conto corrente é esteso al ministero della guerra al fine di fornire al medesimo, entro il limite di £. 4.000.000, i fondi necessari per spese nell'interesse dei servizi da esso dipendenti nei Comuni danneggiati dal terremoto.

Lo stesso conto corrente é esteso a favore del ministero della istruzione pubblica, al fine di fornire ad esso i fondi necessari per provvedere alle spese più urgenti per la salvezza delle opere d'arte e dei monumenti danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ed ai ministeri dell'interno e degli affari esteri allo scopo di fornire ad essi i fondi necessari per la distribuzione delle medaglie di benemerenza e commemorative, istituite coi RR. decreti 6 maggio 1909, n. 338, e 20 febbraio 1910, n. 79.

Art. 3.

(prima assegnazione per edifici pubblici e per altri lavori).

-art. 3 Testo Unico.

 

Per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri Comuni indicati nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico, é autorizzata una prima assegnazione di £. 14.500.000, da ripartirsi in sei rate, di cui due di £. 2 milioni per gli esercizi 1910-911 e 1911-912, tre di £. 2.500.000 per gli esercizi 1912-913, 1913-914 e 1914-915, e l'ultima di £. 3.000.000 per l'esercizio 1915-916.

Sulla detta somma saranno prelevate £. 1.500.000 e £. 250.000 da assegnare rispettivamente al bilancio del ministero della guerra e a quello della marina, con decreto del ministro del tesoro, nonché i fondi per l'esecuzione delle opere contemplate nella tabella n. 3 allegata al presente Testo Unico.

La residua somma sarà inscritta nel bilancio del ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

(autorizzazioni di maggiori spese in dipendenza di terremoti precedenti).

-art. 4 Testo Unico.

 

Il fondo di £. 5.000.000 autorizzato con l'art. 16 della legge 25 giugno 1906, n. 255, viene aumentato di £. 500.000 e destinato:

 1° al pagamento degli impegni, che al 21 luglio 1910 risultavano assunti ai sensi dell'articolo citato;

 2° ai sussidi che verranno accordati per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici di uso pubblico non appartenenti allo stato nei Comuni danneggiati dal terremoto del 1905 e del 1907, ed in quelli indicati nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico;

 3° ai lavori di costruzione del palazzo di giustizia di Catanzaro e di una caserma a Monteleone calabro, ed ai lavori di riparazione degli edifici carcerari e delle scuole di proprietà comunale, gravemente danneggiate per effetto del terremoto del 1905 nelle Provincie calabresi, e per le quali siano state presentate le relative domande nei termini prescritti dal regolamento approvato con R. Decreto 24 dicembre 1906, n. 670.

La nuova assegnazione di £. 500.000 sarà inscritta nella parte straordinaria del bilancio del ministero dei lavori pubblici, ripartita in rate uguali in cinque esercizi, a cominciare da quello 1911-912, in aggiunta agli stanziamenti da inscriversi per effetto del citato art. 16 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Art. 5.

(assegnazioni alle ferrovie di stato per i danni del terremoto).

-art. 5 Testo Unico.

 

In aumento dei fondi di cui al secondo comma dell'art. 22 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dalla legge del 25 giugno 1909, n. 372, il ministro del tesoro fornirà all'amministrazione delle ferrovie dello stato, che la inscriverà nelle entrate straordinarie del bilancio, la somma di £. 25.000.000, per provvedere al ripristino e miglioramento di strade e fabbricati, ed a nuovi impianti ed edifici provvisori o definitivi occorrenti sulle ferrovie medesime, in seguito ai danni prodotti dal terremoto.

Le corrispondenti spese si comprenderanno fra quelle straordinarie di cui all'art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429, ed i relativi interessi e l'ammortamento si comprenderanno fra le spese accessorie della parte ordinaria del bilancio ferroviario.

Art. 6.

(sovvenzione alle tramvie di Messina e di Reggio).

-art. 6. Testo unico.

 

La spesa necessaria per la concessione delle sovvenzioni alle tranvie di Messina e Reggio Calabria di cui all'art. 112 é prelevata dai fondi stanziati e da stanziarsi nel bilancio del ministero dei lavori pubblici, a norma dell'art. 18 della legge 12 luglio 1908, n. 444.

Art. 7.

(spese per i porti di Messina e di Reggio Calabria).

-art. 7. Testo unico.

 

In aggiunta alle somme disponibili pei porti di Messina e di Reggio Calabria, in base alle leggi 14 luglio 1889, n. 6280, 13 marzo 1904, n. 102, 25 giugno 1906, n. 255, e alla tabella di riparto approvata con decreto ministeriale del 29 aprile 1908, é autorizzata:

 a) la spesa di £. 9.500.000 per opere ed espropriazioni occorrenti alla sistemazione del porto di Messina secondo il nuovo piano regolatore già approvato;

 b) la spesa di £. 1.5000.000 per l'ampliamento, l'arredamento e la sistemazione del porto di Reggio Calabria.

Lo stanziamento per l'esecuzione dei lavori di cui alla lettera a) viene per l'esercizio 1910-911 fissato in £. 1.000.000 ed in £. 3.000.000 quello per gli esercizi 1911-912 e 1912-913.

Lo stanziamento per i lavori di cui alla lettera b) ha principio dall'esercizio 1912-913, ed é di £. 500.000.

Gli stanziamenti successivi saranno, per ambedue i lavori, fatti secondo il bisogno.

Gli enti interessati nei due porti sopraddetti sono esonerati dal pagamento dei contributi ancora dovuti allo stato, a termine della legge 2 aprile 1885, n. 3095, testo unico, per opere ordinarie e straordinarie eseguite anteriormente al 21 luglio 1910.

Da questa data gli stessi enti sono esonerati dal contributo nelle spese straordinarie autorizzate dal presente Testo Unico e da quelle sopraindicato, fermo rimanendo per essi l'obbligo del contributo per le spese ordinarie.

Art. 8.

(contributo nei mutui per i piani regolatori).

-art. 8 Testo Unico.

 

Nello stato di previsione del tesoro per l'esercizio 1910-911, é inscritta la somma di £. 450,000, per provvedere al pagamento della metà, a carico dello stato, delle annualità di cui all'art. 118, per i mutui relativi a piani regolatori.

Negli esercizi successivi, le nuove assegnazioni progressive destinate al medesimo scopo non potranno superare le lire 450.000 annue.

La somma non impegnata in ciascun esercizio si porterà in aumento a quella dell'anno seguente.

Art. 9.

(provvedimenti finanziari per l'università di Messina).

-art. 9 Testo Unico.

 

Nello stato di previsione della spesa del ministero della pubblica istruzione per gli esercizi 1909-1910 e seguenti si continuano ad iscrivere per l'università di Messina, come per le altre università, le somme concernenti le dotazioni dei gabinetti, le spese di segreteria e di manutenzione dei locali e dei mobili e quelle per gli stipendi, gli assegni e le retribuzioni del personale.

Le somme che alla chiusura dell'esercizio 1908-909 e degli esercizi successivi rimangano disponibili sui fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del ministero della istruzione pubblica a favore della università di Messina, sia per dotazioni ordinarie sia per iscrizione nella parte straordinaria del bilancio, nonché le somme rappresentanti l'ammontare delle economie che si conseguano per le rate degli stipendi, assegni e retribuzioni del personale, perito nella catastrofe del 28 dicembre 1908, sono versate a titolo di provvisorio impiego alla cassa depositi e prestiti in costituzione di depositi volontari.

Qualora, dopo il versamento di cui al comma precedente, occorra di provvedere al pagamento di spese per l'università ' medesima, oltre gli stanziamenti inscritti nella parte ordinaria del bilancio, il ministero dell'istruzione autorizza i prelevamenti necessari dal detto deposito e il relativo importo é versato nella tesoreria dello stato, con imputazione al nuovo speciale capitolo da istituirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione dell'entrata, per essere iscritto, mediante decreto del ministro del tesoro, in uno speciale capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa dell'istruzione pubblica, a carico del quale possono disporsi i pagamenti anche in conto residui.

É annullato il debito risultante dai registri delle entrate del tesoro a carico della provincia, del comune e della camera di commercio e industria di Messina, per rate scadute posteriormente al 28 dicembre 1908, sul contributo nelle spese di mantenimento della R. università degli studi.

Nessun altro addebito sarà fatto a carico della provincia, del comune e della camera di commercio e industria di Messina per detto contributo sino a nuova disposizione.

 

 

 

CAPO II. Addizionale alle imposte e tasse ed assegnazioni sui suoi proventi

Art. 10.

(addizionale alle imposte ed alle tasse assegnazione ai Comuni ed alle provincie).

-articoli 10 e 11 Testo Unico.

-R. decreto 5 ottobre 1914, n. 1128 R. Decreto 19 novembre 1914, n. 1442.

-R. decreto 20 dicembre 1914, n. 1384.

-Decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1656, convertito nella legge 21 dicembre 1915, n. 1774.

 

A favore delle Provincie di Messina e di Reggio Calabria e dei Comuni indicati nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico, é stabilita per quindici anni solari, a cominciare dal 1909, un'addizionale di un cinquantesimo (centesimi due per ogni lira) alle imposte dirette sui beni rustici, sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile della II sezione (a, 2) della categoria a, e delle categorie b, c, d, nonché alle tasse sulle successioni e sugli affari in amministrazione del ministero delle finanze, escluse le tasse di bollo d'importo inferiore ad una lira.

Allo stesso scopo é stabilita fino a tutto l'anno solare 1923, una soprattassa di centesimi cinque alla tassa di bollo dovuta sui biglietti per trasporto di viaggiatori sulle ferrovie e sui piroscafi, nonché sui riscontri per trasporto di bagagli e merci sulle ferrovie, sulle polizze di carico e sulle lettere di vettura, emesse nel regno e provenienti dall'estero.

La stessa soprattassa di centesimi cinque é dovuta per i biglietti di abbonamento e pei biglietti e riscontri relativi ai trasporti di viaggiatori e di merci sulle ferrovie in esercizio economico, di che agli articoli 16 e 18 della legge 30 giugno 1906, n. 272.

Sono esclusi dalla soprattassa tutti i biglietti semplici di 3° classe per le percorrenze non superiori ai 10 chilometri ed i biglietti di andata e ritorno di 3° classe per le percorrenze complessive fra andata e ritorno non superiori ai 20 chilometri.

Le somme derivanti dai proventi menzionati nei comma precedenti sono inscritte in bilancio, nell'entrata e nella spesa, con decreto del ministro del tesoro e sono destinati a pareggiare i bilanci delle Provincie e dei comuni, e a provvedere, oltre a quanto é disposto dagli articoli 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 99, 104, 106, 106, 144, 196, 198, 352, alle riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni di edifici comunali e provinciali destinati a pubblici servizi ed al riattamento di opere comunali e provinciali.

A decorrere dal secondo semestre 1914-915 e fino al 30 giugno 1917 in luogo dell'addizionale di cui al presente articolo é corrisposta semestralmente dallo stato la somma di £. 9.100.000.

Art. 11.

(assegnazioni alle istituzioni pubbliche di beneficenza).

-art. 12 Testo Unico.

 

Alle istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nei Comuni indicati nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico, sono accordate sulla somma menzionata all'articolo precedente, assegnazioni nei limiti delle somme necessarie per le riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni delle sedi e dei fabbricati indispensabili per l'adempimento degli scopi delle istituzioni medesime, quando dimostrino di non potere con i loro mezzi ordinari far fronte alle relative spese.

Le assegnazioni di cui al comma precedente possono essere anche concesse alla pia fondazione del villaggio regina Elena, limitatamente alle costruzioni in Messina dell'orfanotrofio e dell'ospedale.

Art. 12.

(assegnazioni per opere di interesse locale eseguite dallo stato).

-art. 14 Testo Unico.

 

II governo del re é autorizzato a valersi, fino alla concorrenza di £. 12.500.000, dei proventi di cui all'art. 10 per provvedere ad opere d'interesse locale, nei territori danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

A questo fondo di £. 12.500.000 devono essere imputate:

 a) nella loro totalità, le spese incontrate e da incontrare pei bisogni ed opere urgenti d'interesse comunale e provinciale nelle due Provincie di Reggio Calabria e Messina, e nei Comuni indicati nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico;

 b) in misura del 50 per cento, rimanendo l'altro 50 per cento a carico dei fondi di cui all'art. 2, le spese per lo sgombro delle macerie dalle aree pubbliche e per le occupazioni temporanee o permanenti di terreni per lavori dipendenti dal terremoto; e salvo a provvedere alla ulteriore spesa che risultasse necessaria, dopo esaurita l'assegnazione su accennata, per intero sui fondi di cui all'art. 2 citato.

Art. 13.

(continuazione).

-art. 15 Testo Unico.

 

Le spese per provvedere ai bisogni ed alle opere urgenti di cui alla lettera a) del precedente articolo, devono a preferenza riguardare:

 a) l'acquisto di padiglioni e la costruzione di baracche ad uso di scuole, di stabilimenti o di servizi pubblici, a carico dei Comuni e delle provincie;

 b) gl'impianti d'illuminazione pubblica e quelli per il servizio di estinzione degli incendi, compreso l'acquisto dei relativi materiali ed attrezzi;

 c) il restauro o l'ampliamento delle condutture d'acqua potabile, delle fognature, con l'adattamento di esse alle nuove condizioni degli abitati, ed altri provvedimenti nell'interesse della pubblica igiene;

d) la riapertura al pubblico transito delle strade comunali e provinciali danneggiate dal terremoto ed il restauro delle relative opere d'arte.

Art. 14.

(continuazione).

-art. 16 Testo Unico.

 

La somma di cui all'art. 12 é inscritta in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici, di mano in mano che se ne riconosca la necessità, mediante decreto del ministro del tesoro, di concerto coi ministri dell'interno e dei lavori pubblici.

A tal uopo é mensilmente tenuta a disposizione del ministro dei lavori pubblici, sull'entrata accertata dei proventi di cui all'art. 10, la somma di £. 400.000 sino al raggiungimento del complessivo fondo di £. 12.500.000.

Art. 15.

(assegnazioni per espropriazione di aree adiacenti al porto di Messina).

-art. 17 Testo Unico.

 

Il governo del re é autorizzato ad avvalersi fino alla concorrenza di £. 1. 500.000 dei proventi di cui all'art. 10 per far fronte alle spese, che a norma dell'art. 113 siano a suo carico per le espropriazioni delle aree adiacenti al porto di Messina indicate nell'articolo stesso.

Art. 16.

(assegnazioni per rifornimenti e rimborsi all'amministrazione della guerra).

-art. 18 Testo Unico.

 

Dal 1 gennaio 1912 é autorizzata, sui proventi di cui all'art. 10, la spesa di £. 2.275.000 per provvedere al rifornimento dei materiali di proprietà dell'amministrazione della guerra, perduti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, ed al rimborso delle spese da questa sostenute in tale circostanza.

La somma come sopra autorizzata é annualmente prelevata, a seconda del bisogno, con decreto del ministro del tesoro, e viene assegnata al bilancio del ministero della guerra.

Art. 17.

(assegnazioni per edifici pubblici dello stato, per case per gl'impiegati e per case economiche).

-art. 19 Testo Unico.

-articoli 7 e 24 R. Decreto 18 giugno 1914, n. 700.

-R. Decreto 21 ottobre 1915, n. 1533.

-art. 1 Decreto Luogotenenziale 9 gennaio 1916, n. 79.

-art. 1 Decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 279.

 

Sui proventi menzionati nell'art. 10 sono autorizzate le spese di:

 a) £. 39.500.000 in aggiunta a quella già disposta con l'art. 3, per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione di edifici pubblici dello stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri Comuni indicati nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico;

 b) £. 8.000.000 per la costruzione nei centri urbani di Messina, Reggio Calabria e Palmi di case per l'abitazione degl'impiegati dello stato, colà residenti per ragioni d'ufficio, esclusi quelli dipendenti dal ministero della guerra;

 c) £. 5.000.000 per la costruzione in Messina di case economiche;

 d) £. 1.000.000 per la costruzione in Reggio Calabria di case economiche;

 e) £. 250.000 per la costruzione in Palmi di case economiche.

Le somme come sopra autorizzate saranno annualmente prelevate a seconda del bisogno con decreto del ministro del tesoro.

La somma di £. 39.500.000, di cui alla lettera a), é assegnata per £. 31.100. 000 al bilancio del ministero dei lavori pubblici, e per lire 8.400.000 a quello della guerra, per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici da servire per uso militare e per la costruzione di case per l'abitazione degli ufficiali, dei sottufficiali ed altri militari di truppa e degli impiegati civili dell'amministrazione militare.

La somma di £. 8.000.000 di cui alla lettera b) é assegnata al bilancio del ministero dei lavori pubblici; quelle di £. 5.000.000 e di £. 1. 000.000 di cui alle lettere c) e d) al bilancio del ministero del tesoro; quella di £. 250.000 di cui alla lettera e) al bilancio del ministero dell'interno.

Art. 18.

(anticipazioni della cassa depositi e prestiti per edifici pubblici dello stato).

-art. 20 Testo Unico.

 

Per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici da eseguissi a cura del ministero dei lavori pubblici, nonché per quella delle case, di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo precedente, la cassa dei depositi e prestiti é autorizzata a fare anticipazioni al tesoro dello stato per un importo non eccedente la somma di £. 10.000.000, all'interesse normale stabilito dal ministero del tesoro per i mutui a comuni, Provincie e consorzi.

Le somme anticipate, coi relativi interessi, sono rimborsate sui fondi di cui all'art. 10, mediante stanziamento della spesa nel bilancio del ministero del tesoro.

Art. 19.

(indennità di disagiata residenza agl'impiegati dello stato).

-art. 21 Testo Unico.

-art. 1 del R. Decreto 9 luglio 1914, n. 843.

-art. 1 Decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 853.

 

Ai funzionari civili di ruolo dello stato residenti nei Comuni appresso indicati, che godano di uno stipendio annuo non superiore alle £. 5000, é concessa per l'esercizio finanziario 1915-916 una indennità di disagiata residenza nella misura che segue:

 a) nei Comuni di Messina, regio Calabria e Palmi un dodicesimo della indennità di missione stabilita dal R. Decreto 14 settembre 1862, n. 840, ed in ogni caso una somma mensile non maggiore di £. 26,50 ne minore di £. 8;

 b) nei Comuni che, per verifiche già eseguite al 17 luglio 1913, risultino aver avuto una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all' 80 % £. 8 mensili.

La somma all'uopo occorrente sarà prelevata dai proventi di cui all'art. 10 ed inscritta in capitoli speciali, istituiti con decreto del ministro del tesoro, nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa dei vari ministeri.

 

 

 

CAPO III. bilanci degli enti locali

 

 

 

Sezione I. Autorità tutoria

Art. 20.

(pagamenti da parte del ministero dell'interno sui proventi di cui all'art. 10).

-art. 22 Testo Unico.

 

Il pagamento delle somme a favore delle Provincie e dei Comuni per il pareggio dei bilanci e per le opere comunali e provinciali é disposto dal ministero dell'interno, sentita la commissione istituita con l'art. 101 della legge (testo unico) 7 maggio 1908, n. 248, e modificata col R. Decreto 18 febbraio 1909, n. 100, che le attribuisce l'incarico di predisporre il riparto dei proventi di cui all'art. 10.

Art. 21.

(approvazione da parte del ministero dell'interno dei bilanci dei comuni).

-art. 23 Testo Unico.

 

I bilanci dei Comuni indicati nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico, sono sottoposti fino a tutto il 1923 all'approvazione del ministero dell'interno, previo parere della giunta provinciale amministrativa o della prefettura, a seconda delle rispettive competenze, e della commissione di cui all'articolo precedente.

Art. 22.

(altre attribuzioni del ministero dell'interno).

-art. 24 Testo Unico.

 

Oltre quanto é disposto dagli articoli 121 e 169, spetta al ministero dell'interno, previ i pareri di cui al precedente articolo:

·       di approvare le deliberazioni dei Comuni suddetti che riguardino la contrattazione di prestiti, le spese che vincolino i bilanci per oltre cinque anni ed i regolamenti dei dazi e delle imposte comunali;

·       fare d'ufficio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie, a norma dell'art. 219 della legge comunale e provinciale, testo unico, approvato con R. Decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

·       ridurre le spese obbligatorie per proporzionarle alle effettive esigenze dei servizi;

·       rivedere, ove occorra, e modificare le matricole delle tasse locali.

 

 

 

Sezione II Entrate e spese

Art. 23.

(servizio di tesoreria da parte degli istituti di emissione).

-art. 27 Testo Unico.

 

Gli istituti di emissione che assumono il servizio di tesoreria nei Comuni indicati nella tabella n. 1, allegata al presente Testo Unico sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione.

Art. 24.

(mutui con la cassa depositi e prestiti).

-art. 28 Testo Unico.

 

La cassa depositi e prestiti é autorizzata a concedere alle Provincie di Messina e di Reggio Calabria ed ai Comuni indicati nella tabella n.1, allegata al presente testo unico, prestiti ammortizzabili nel periodo di 50 anni, sia per trasformare debiti già contratti con la stessa cassa, sia per riscattare debiti assunti con altri enti e privati fino a tutto l'anno 1908.

Le quote di sovrimposta sospese e non sgravate che siano vincolate a favore della cassa dei depositi e prestiti o della sezione autonoma di credito comunale e provinciale, sono ripartite col carico dei relativi interessi in quarantotto rate bimestrali e pagate con quelle che andranno a scadere dal 1910 al 1917.

La disposizione del precedente comma é estesa anche alla provincia di Catanzaro.

Art. 25.

(garanzia dei mutui per opere igieniche e per edifici scolastici ed assegnazioni dirette per opere igieniche).

-art. 29 Testo Unico.

-art. 12 R. Decreto 18 aprile 1915,n. 572.

 

Possono essere garantiti coi proventi di cui all'art. 10 assegnati ad integrazione dei bilanci comunali, per le quote a carico dei comuni, i mutui che saranno da essi chiesti per conduttura di acqua potabile e per opere igieniche e nei quali interviene il contributo dello stato, nonché per la costruzione degli edifici scolastici a mente della legge 4 giugno 1911, n. 487, sempreché, a giudizio della commissione di cui all'art. 20, i Comuni non abbiano la possibilità di offrire sufficiente garanzia.

All'uopo il ministero dell'interno é autorizzato a provvedere con decreto da registrarsi alla corte dei conti, sentita la predetta commissione, all'assegnazione sui medesimi proventi della somma corrispondente all'annualità del mutuo, per la parte a carico del comune, con impegno irrevocabile fino a tutto il 1923.

In tal caso il mutuo viene diviso in due parti, di cui una corrispondente al contributo dello stato, é estinta in 50 anni, e l'altra, relativa alla quota a carico del comune, é estinta in tanti anni quanti ancora rimangono fino al termine suindicato.

Qualora nei Comuni di cui sopra sia necessaria la esecuzione di opere igieniche, per una spesa non superiore a £. 20.000, il ministero dell'interno é autorizzato, sentita la commissione di cui sopra, ad assegnare direttamente tutta la somma sui proventi menzionati all'art. 10, se riconosca essere ciò più conveniente della contrattazione del mutuo, garantito con i proventi stessi, a norma del secondo comma del presente articolo.

Art. 26.

(spese obbligatorie in dipendenza del terremoto).

-art. 30 Testo Unico.

 

Le spese da parte dei Comuni per l'esecuzione dei piani regolatori, debitamente approvati, per la costruzione dei pubblici edifici, per ogni altra opera richiesta in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, sono dichiarate obbligatorie, e come tali saranno iscritte nei relativi bilanci.

Art. 27.

(consolidamento biennale dei bilanci).

-art. 31 Testo Unico.

 

Fino a tutto il 1923, i bilanci dei Comuni indicati nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico, eccetto quelli di Messina e di Reggio Calabria, rimangono, di regola, invariati di biennio in biennio, salvo gli stanziamenti relativi ad opere pubbliche.

Qualunque modificazione occorresse d'introdurvi durante il biennio, dovrà essere approvata con le forme di cui agli articoli 21 e 22.

Con le stesse forme é approvata la parte straordinaria dei bilanci, relativa ai lavori del piano regolatore e di ampliamento nei Comuni di cui all'art. 119. 6 11 05 1526 0028 00 b

Art. 28.

(stipendi degl'impiegati e salariati degli enti locali).

-art. 32 Testo Unico.

 

Fino a tutto l'anno 1923, alle Provincie di Reggio Calabria e di Messina ed ai Comuni indicati nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico, non può' essere consentito un aumento della spesa per stipendi e salari dei propri impiegati e dipendenti, oltre il quinto di quella complessiva, risultante dalle piante organiche debitamente approvate prima del 31 dicembre 1908.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando la spesa dipenda dall'assunzione di nuovo personale per far fronte a maggiori bisogni, debitamente accertati, o quando sia dimostrata anche dalla avvenuta diserzione dei concorsi la assoluta insufficienza degli stipendi dei posti di segretario, di medico comunale e di levatrice condotta.

Art. 29.

(Indennità' di disagiata residenza agl'impiegati dei Comuni e delle provincie).

-art. 2 Regio Decreto 17 luglio 1913,n. 962.

-art. unico Regio Decreto 19 luglio 1914, n. 843.

-art. 1 Regio Decreto 30 maggio 1915, n 853.

 

Fino al 30 giugno 1916 le amministrazioni dei Comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi sono autorizzate a concedere ai propri impiegati e salariati aventi uno stipendio annuo non superiore a £. 5000 una indennità di disagiata residenza pari a un sedicesimo dello stipendio annuale, e in ogni caso non superiore a £. 13,50 e non inferiore a £. 8 mensili, purché la indennità mensile non superi un quarantacinquesimo dello stipendio o salario annuo.

Agli impiegati e salariati degli altri comuni, nei quali, in base a verifiche già eseguite al 17 luglio 1913, risulti una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all' 80%, le amministrazioni sono autorizzate a concedere per lo stesso periodo di tempo, una indennità di £. 5,50 mensili, purché la indennità medesima non superi un quarantacinquesimo dello stipendio o salario annuo.

Eguali facoltà sono consentite alle amministrazioni delle Provincie di Messina e di Reggio Calabria per i loro impiegati e salariati residenti rispettivamente nei Comuni di cui sopra.

Art. 30.

(indennità di disagiata residenza agl'insegnanti elementari).

-art. 35 Testo Unico.

 

Fino a contraria disposizione sono considerati come maestri rurali, per gli effetti della indennità di disagiata residenza, di cui all'art. 67 della legge 15 luglio 1916, n. 383, i maestri di tutti i Comuni indicati nella tabella n. 1, allegata al presente Testo Unico.

 

 

 

Sezione III Conti consuntivi distrutti o smarriti

Art. 31.

(riproduzione, compilazione di ufficio ed approvazione dei conti consuntivi).

-art. 36 Testo Unico.

 

I consigli di prefettura delle Provincie di Messina e di Reggio Calabria sono autorizzati ad emettere provvedimenti speciali per la riproduzione e , occorrendo, per la compilazione di ufficio e per la approvazione dei conti consuntivi dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza distrutti o smarriti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

La distruzione o lo smarrimento dei conti debbono essere dichiarati dal prefetto, e la pubblicazione delle relative dichiarazioni per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del comune, al quale si riferisce il conto od al quale appartiene l'istituzione, tiene luogo di notificazione alle parti interessate.

Ai fini di questo articolo si tengono presenti, sia per l'esame dei conti suddetti che per la compilazione di ufficio di essi, i libri contabili, le deliberazioni dei Comuni e delle istituzioni aventi riferimento ai conti smarriti o distrutti ed ogni altro documento che possa fornire elemento di prova diretta od indiretta così per le riscossioni come per i pagamenti.

Art. 32.

(termini perché i conti divengano definitivi appello alla corte dei conti e revocazione).

-art. 37 Testo Unico.

 

Salvo quanto si dispone nell'ultima parte del presente articolo, le risultanze dei conti, approvati a norma dell'articolo precedente, non sono definitive se non col decorrere di dieci anni dalla data della notificazione giudiziale delle relative decisioni ai contabili, cauzionari o loro eredi. Durante questo periodo esse possono essere modificate in seguito al rinvenimento del conto originale o di tutti o parte dei relativi documenti e dichiarate definitive dal Consiglio di prefettura.

I termini per l'appello alla corte dei conti e per le istanze di revocazione decorrono dalla scadenza del decennio, salvo che il Consiglio di prefettura dichiari definitivo il suo giudizio, ovvero autorizzi la vendita della cauzione in base al disposto dell'articolo seguente, nei quali casi i termini s'intendono decorrere della notificazione della decisione definitiva sul conto, o di quella che autorizza l'alienazione della cauzione.

Art. 33.

(svincolo ed alienazione delle cauzioni e provvedimenti conservativi).

-art. 38 Testo Unico.

 

Le decisioni pronunciate in via provvisoria hanno efficacia di titoli esecutivi dopo la notificazione alle parti, ma le cauzioni dei contabili durante il decennio di provvisorietà non possono essere alienate o svincolate che in quella misura che é determinata, caso per caso, dal Consiglio di prefettura ed in rapporto al credito dell'ente.

Quando, in seguito ad un nuovo giudizio pronunciato nel corso del decennio, risulti accertato il credito dell'ente in somma superiore all'ammontare della cauzione rimasta vincolata, il Consiglio di prefettura ordina i provvedimenti conservativi.

Art. 34.

(conti cui si applicano le disposizioni precedenti).

-art. 39 Testo Unico.

 

Le disposizioni della presente sezione si applicano per i conti comunali e delle opere pie due delle Provincie di Messina e di Reggio Calabria degli esercizi 1907 e retro, che all'epoca del terremoto del 28 dicembre 1908 si trovavano spediti alla prefettura per l'approvazione, e per i conti degli stessi esercizi che andarono smarriti o distrutti nei Comuni indicati nella tabella n. 1, allegata al presente Testo Unico. Sono pure applicabili per la formazione ed approvazione dei conti 1908.

Art. 35.

(responsabilità dei funzionari revisori dei conti).

-art. 40 Testo Unico.

 

Le disposizioni dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1901, n. 538, in quanto si riferiscono alla responsabilità dei funzionari di prefettura revisori dei conti, si applicano per i conti di cui agli articoli 31 e 34 ai soli casi di errori di calcolo.

Rimangono ferme, in quanto non sia diversamente stabilito, le disposizioni del regolamento comunale e provinciale approvato con R. Decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

Art. 36.

(conti provinciali).

-art. 41 Testo Unico.

 

Le precedenti disposizioni sono applicabili ai conti consuntivi delle provincie, ferma restando la competenza della corte dei conti.

TITOLO II. Opere

 

CAPO I opere immediate

 

 

 

Sezione I Demolizioni e sgombri

 

- sgombro delle aree pubbliche.

Art. 37.

(sgombro ed utilizzazione dei materiali).

-art. 42 Testo Unico.

 

E' data facoltà al governo del re di provvedere allo sgombro delle macerie e dei materiali caduti o che potessero ancora cadere sulle vie, piazze, spiagge, alvei di fiume e torrenti e su qualsiasi altra area pubblica nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Qualora le macerie ed i materiali provenienti dagli sgombri possano essere utilizzati in tutto od in parte, il loro impiego deve effettuarsi in opere di utilità pubblica preferibilmente intese a riparare i danni recati dal terremoto.

Mancando tale opportunità i materiali utilizzabili possono anche essere alienati, ed il ricavato della vendita é versato a profitto dell'opera nazionale di patronato "Regina Elena" per gli orfani in conseguenza del terremoto.

Art. 38.

(rinvenimenti di oggetti mobili).

-art. 43 Testo Unico.

 

I mobili, gli utensili, le masserizie, le merci che si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori di sgombero e di scarico di cui all'articolo precedente, ed in genere tutti gli oggetti che non concorrevano a costituire la struttura degli edifici ruinati o demoliti, o non formavano accessori di questi, sono, sempre quando abbiano ancora un valore apprezzabile, separati a cura dei funzionari governativi addetti alla sorveglianza dei lavori, e sommariamente descritti in apposito verbale firmato da due testimoni, nel quale deve essere altresì indicato, con la maggiore possibile precisione, il luogo in cui ciascun oggetto sia stato rinvenuto.

Al lavoro di sgombro e di scarico, come all'accertamento degli oggetti sopra indicati, può assistere un delegato del comune, il quale firma il verbale insieme a due testimoni ed al funzionario governativo.

Art. 39.

(asportazione di materiali che occupano aree pubbliche già rese sgombre).

-art. 44 Testo Unico.

 

I materiali che, per effetto di scavi o di demolizioni eseguiti a cura dei privati, venisse ad occupare aree pubbliche già rese sgombre, giusta l'art. 37 possono essere asportati a spese dello stato, con facoltà di rimborso nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti dall'art. 153 (1° capoverso) della legge comunale e provinciale, testo unico, approvato con R. Decreto 4 febbraio 1915, n. 148 verso quelle persone abbienti per conto delle quali furono eseguiti gli scavi o le demolizioni.

Art. 40.

(responsabilità civile dello stato).

-art. 45 Testo Unico.

 

Lo Stato non é civilmente responsabile per tutto ciò che ha tratto all'esecuzione delle disposizioni del presente paragrafo.

 

 

 

Sezione I Demolizioni e sgombri

 

- sgombro delle aree di privata proprietà

Art. 41.

(determinazione delle aree di proprietà privata da sgombrare).

-art. 46 Testo Unico.

 

Nei centri urbani di Messina, di Reggio Calabria, di Palmi e di Villa San Giovanni l'ufficio del Genio Civile determina il perimetro delle aree di proprietà privata da sgombrare, distinguendo i fabbricati su di esse esistenti, secondo che siano inutilizzabili, utilizzabili solo in parte o suscettibili di conservazione, salvo, per i necessari lavori di adattamento l'osservanza delle norme di cui agli articoli da 202 a 264.

Un avviso pubblicato a cura del prefetto invita tutti gli interessati a prendere visione del piano in cui é segnato il perimetro delle aree da sgombrare e della qualifica attribuita ai fabbricati su di esse esistenti.

Ogni interessato può entro il termine di giorni 15 dalla data della pubblicazione dell'avviso fare opposizione alla qualifica attribuita ai fabbricati compresi nel piano.

Una commissione speciale, nominata dal prefetto e composta da un consigliere di prefettura, da un funzionario tecnico governativo e da un ingegnere privato, dà parere su reclami presentati, sui quali delibera definitivamente il ministro dei lavori pubblici.

Contro il provvedimento del ministro non sono ammessi ricorsi ne in via giudiziaria ne in via amministrativa.

Art. 42.

(invito ai proprietari per la demolizione e lo sgombro).

-art. 47 Testo Unico.

 

Approvata dal ministro dei lavori pubblici la qualifica dei fabbricati compresi nel perimetro delle aree da sgombrare, il prefetto, nel darne pubblico avviso, invita i proprietari dei fabbricati dichiarati inutilizzabili a provvedere alla loro demolizione ed allo sgombro delle macerie, designando la località dove queste dovranno essere trasportate. Per l'inizio e l'ultimazione dei lavori di sgombro sono stabiliti termini perentori.

Art. 43.

(demolizione e sgombro d'ufficio).

-art. 48 Testo Unico.

 

Scaduto il termine assegnato per l'inizio dei lavori di demolizione e di sgombro, o quello per l'ultimazione di essi, senza che i proprietari abbiano dato principio o condotto a compimento i lavori stessi, il genio civile, senza bisogno di alcuna speciale preventiva diffida, procede d'ufficio alla demolizione dei fabbricati dichiarati inutilizzabili ed allo sgombro delle aree.

Per gli utensili, mobili, merci ed oggetti di valore, che si possono rinvenire durante la esecuzione dei lavori di demolizione e di sgombro, sono applicabili le disposizioni degli articolo 38 e 40 e quelle degli articoli dal 461 al 477.

Tutti gli oggetti e materiali occorrenti a formare la struttura degli edifici restano di eclusiva proprietà dello stato, e, qualora ne sia autorizzata la vendita, il provento dovrà essere versato al conto corrente di cui all'art. 2.

Art. 44.

(demolizione di edifici in parte utilizzabili).

-art. 49 Testo Unico.

 

Il proprietario di un edificio, dichiarato in parte utilizzabile, può entro il termine di un mese dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 42, far domanda perché lo stato proceda anche alla demolizione de l suo edificio ed allo sgombro delle relative macerie.

Alla domanda deve essere unita la prova che egli ha la proprietà e la capacità di disporre del fabbricato di cui chiede la demolizione.

Ove più siano i proprietari di uno stesso edificio occorre la prova dell'assenso di tutti, ed in caso che tra questi vi siano degli incapaci, dei minorenni, delle donne maritate, basta l'assenso del curatore, del tutore, del marito, senza bisogno di speciale autorizzazione.

Non é ammessa contro la fatta domanda alcuna opposizione da parte di terzi, anche se creditori ipotecari od aventi diritti reali sull'edificio di cui é chiesta la demolizione.

Alla demolizione dei fabbricati ed allo sgombro delle macerie di cui al presente articolo sono applicabili le disposizioni del 2° e 3° comma dell'articolo precedente.

Art. 45.

(responsabilità dello stato e dei suoi funzionari per i lavori di demolizione e di sgombro).

-art. 50 Testo Unico.

 

Nell'esecuzione dei lavori di demolizione e di sgombro, il Genio Civile provvede con quelle modalità che stima più adatte, senza che da parte degli interessati possa essere sollevata alcuna eccezione od opposizione.

Nessuna azione di responsabilità civile, per qualsiasi titolo o ragione, può, da parte dei proprietari degli edifici demoliti o delle aree sgombrate o dai loro aventi causa, essere mossa verso lo stato ed i suoi funzionari, per tutto quanto riguarda l'esecuzione dei lavori ed il loro compimento, essendo insindacabile il giudizio reso al riguardo dai funzionari stessi.

Art. 46.

(responsabilità dello stato per inosservanza delle dovute cautele nei lavori).

-art. 51 Testo Unico.

 

Qualora con l'esecuzione dei lavori indicati nell'articolo precedente siano cagionati danni a fabbricati che non debbono essere demoliti, nessun risarcimento é dovuto, a meno che gli interessati provino che i danni sono stati prodotti dall'inosservanza delle dovute cautele.

Le domande di risarcimento debbono essere notificate all'amministrazione entro trenta giorni da quello in cui si sono verificati i pretesi danni.

Art. 47.

(collegio arbitrale per l'accertamento del danno).

-art. 52 Testo Unico.

 

Il riconoscimento dell'inosservanza delle dovute cautele, l'accertamento dell'entità del danno e la determinazione dell'eventuale indennità sono deferiti ad un collegio arbitrale, composto di un magistrato, da nominarsi dal presidente del tribunale, di un rappresentante del reclamante e di un funzionario tecnico governativo, da nominarsi dal ministero dei lavori pubblici.

Il magistrato ha le funzioni di presidente.

Art. 48.

(istruttoria da parte del collegio arbitrale).

-art. 53 Testo Unico.

 

Il collegio arbitrale, di cui all'articolo precedente, procede direttamente, con intervento di tutti i suoi componenti, o mediante delegazione al magistrato nominato dal presidente del tribunale, a tutte le constatazioni di fatto e ai mezzi istruttori che ritiene indispensabili ai fini del giudizio avanti di esso istituito, esclusa l'opera di qualsiasi perito.

Art. 49.

(sentenza arbitrale).

-art. 54 Testo Unico.

 

La sentenza arbitrale é pronunciata entro 40 giorni dall'accettazione degli arbitri e non é soggetta ad appello, ma soltanto al ricorso per cassazione. In caso di annullamento del lodo arbitrale, la contestazione é deferita al giudizio di un altro collegio arbitrale composto nel modo indicato dall'art. 47.

Art. 50.

(spese per le demolizioni da parte dello stato e rimborsi).

-art. 55 Testo Unico.

 

La spesa per la demolizione dei fabbricati, di cui agli articoli precedenti, e per lo sgombro delle macerie é sostenuta dallo stato coi fondi assegnati per provvedere a bisogni ed opere urgenti nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Lo Stato ha però diritto al rimborso di un terzo della spesa occorsa per la demolizione dei fabbricati dichiarati in parte utilizzabili e per lo sgombro delle relative macerie.

Il ministro dei lavori pubblici fissa, in base agli elementi forniti dal genio civile, la quota di spesa che deve essere sostenuta dal proprietario, e per mezzo del prefetto ne dà avviso agli interessati. La decisione del ministro é definitiva e non é suscettibile di ricorso o di opposizione sia in sede giudiziaria che amministrativa.

Il rimborso delle somme dovute é fatto nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti dall'art. 153 secondo comma della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico).

Art. 51.

(ispezione o riduzione degli edifici dichiarati utilizzabili in parte - provvedimenti d'ufficio).

-art. 56 Testo Unico.

 

E' sempre in facoltà del prefetto di promuovere, ove se ne manifesti la necessità, ispezioni a cura del Genio Civile degli edifici danneggiati dal terremoto e dichiarati utilizzabili in parte a norma degli articoli precedenti. Eseguita tale ispezione, il prefetto, su relazione del Genio Civile e sentiti i proprietari delle parti dichiarate utilizzabili, per quegli edifici nei quali non siano ancora iniziati i lavori di riparazione, ricostruzione o nuova costruzione, può diffidare i proprietari stessi procedere, entro un congruo termine, alle demolizioni per ridurre gli edifici ad un'altezza non superiore a quella stabilita dalle norme tecniche ed igieniche, di cui agli articoli da 202 a 261, e a demolire quelle parti che si riconoscano pericolanti.

Ove i proprietari non ottemperino all'ingiunzione, é a loro spese provveduto alle demolizioni, in seguito a provvedimento del prefetto, non soggetto a ricorso né in via amministrativa ne in via giudiziaria.

I lavori sono eseguiti a cura del genio civile, al quale sono all'uopo fatte anticipazioni sui fondi indicati all'art. 198. Al rimborso da parte dei proprietari delle spese occorse, é provveduto nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti dall'art. 153 (secondo comma) della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico).

La nota delle spese é resa esecutoria dal prefetto con provvedimento soggetto soltanto al ricorso al re in via straordinaria, ai termini dell'art. 12 della legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico).

Alla esecuzione da parte del Genio Civile dei lavori di demolizione sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 45 al 49. Rimane in ogni caso salva l'applicazione del citato art. 153 della legge comunale e provinciale nel caso di edifici che presentino pericolo per l'incolumità pubblica.

Art. 52.

 (responsabilità dei proprietari di edifici).

-art. 57 Testo Unico.

 

Le disposizioni del precedente articolo non esonerano i proprietari di edifici, la cui rovina totale o parziale abbia recato danni ai terzi, dalla responsabilità loro spettante a norma del diritto comune.

Art. 53.

(facoltà dei Comuni di demolire fabbricati non utilizzabili).

-art. 58 Testo Unico.

 

I Comuni nei quali, per ubicazione dell'abitato e per deficienza di aree disponibili, sia dimostrata la necessità di riedificare nelle zone dei fabbricati distrutti o danneggiati, possono essere autorizzati dal ministero dei lavori pubblici, sentita la commissione di cui all'articolo 20, a provvedere alla demolizione ed allo sgombro dei fabbricati non utilizzabili, con le norme di cui agli articoli dal 41 al 52.

 

 

 

Sezione II Aree e baracche.

 

- aree.

Art. 54.

(cessione ai Comuni dei terreni espropriati dallo stato).

-art. 59 Testo Unico.

 

I terreni espropriati dallo stato nei territori danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 sono ceduti ai rispettivi comuni, fermi gli impegni da esso assunti sia per alienazioni che per concessioni temporanee, tanto gratuite che a condizione di favore, anche se non concretate in regolari atti prima del 21 luglio 1910.

Il prezzo delle alienazioni non ancora corrisposto dagli acquirenti a tale data é riscosso dai comuni. I canoni per le concessioni temporanee di aree espropriate dallo stato e passate in proprietà dei Comuni sono a questi direttamente corrisposti dai concessionari a partire dal 1° gennaio dell'anno 1911.

Non sono ceduti ai Comuni quei terreni che possono occorrere allo stato per le proprie esigenze, o per provvedere ad opere, a servizi pubblici o ad edifici di uso pubblico. Lo stato inoltre può, per gli scopi anzidetti, chiedere la retrocessione gratuita dei terreni ceduti, quando non siano stati ancora utilizzati. Qualora però i terreni siano già stati dai Comuni temporaneamente concessi, lo eventuale onere per la revoca della concessione é a carico dello stato.

Art. 55.

(cessione ai Comuni dei terreni temporaneamente occupati).

-art. 60 Testo Unico.

 

Tutti i diritti allo stato sulle aree da esso occupate temporaneamente sono ceduti ai comuni, i quali riscuotono i canoni delle eventuali concessioni già fatte dallo stato a decorrere dalla data stabilita al terzo comma dell'articolo precedente.

Lo stato conserva però sempre il diritto di disporre di quelle aree che gli occorrano per le proprie esigenze o per provvedere a opere o servizi pubblici.

Art. 56.

(facoltà ai Comuni di fare concessioni temporanee di aree).

-art. 61 Testo Unico.

 

Fermi rimanendo gli impegni già assunti dallo stato di cui allo art. 54, i Comuni possono far concessioni temporanee di aree espropriate e passate in loro proprietà, o di aree occupate temporaneamente e ad essi assegnate, ottenendo il nulla osta del genio civile, nei riguardi dell'interesse dello stato.

Art. 57.

(obblighi dei concessionari di aree).

-art. 62 Testo Unico.

 

Alla scadenza della concessione temporanea, ove non sia stato diversamente stabilito nell'atto di concessione, il concessionario che non sia divenuto proprietario dell'area, deve, senza aver diritto ad alcuna indennità o compenso, riconsegnare l'area stessa sgombra delle costruzioni che vi avesse erette, ed ha inoltre l'obbligo di fare eseguire a sue spese tutti i lavori occorrenti per ridurre la area nel pristino stato.

In caso di inadempienza, il comune provvede d'ufficio, salvo rimborso nelle forme e coi privilegi fiscali. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, il concessionario deve prestare una cauzione nella misura che é fissata dall'atto di concessione, a meno che in questo non sia diversamente stabilito.

Art. 58.

(decadenza e risoluzione della concessione).

-art. 63 Testo Unico.

 

Sono cause di decadenza della concessione, oltre il mancato pagamento di due canoni annui, la destinazione dell'area a scopi diversi da quelli autorizzati, il trasferimento della concessione senza il permesso dell'autorità concedente, l'inadempimento delle condizioni sostanziali a cui sia stata subordinata la concessione, e l'inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Il comune ha facoltà di dichiarare risoluta la concessione in caso di decesso o di fallimento del concessionario. Verificandosi la decadenza o la risoluzione della concessione, ovvero la rinuncia ad essa, sono applicabili le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 59.

(revoca delle concessioni).

-art. 64 Testo Unico.

 

Le concessioni, qualunque sia la loro durata, non sono revocabili che per gravi motivi d'interesse pubblico. In caso di revoca, ove si tratti di concessioni superiori ai cinque anni, spetta al concessionario il pagamento a prezzo di stima degli impianti stabili da lui eretti sull'area concessa, tenuto conto del tempo per il quale il concessionario ha usufruito di essi, e di ogni altro valore ulteriormente utilizzabile.

Nessuna indennità o compenso spetta per la revoca delle concessioni aventi una durata inferiore ai cinque anni o che l'abbiano superata per effetto di proroghe, ma al concessionario sarà fatta, a giudizio insindacabile del comune una proporzionale restituzione dei canoni pagati.

La stima al giusto valore degli impianti, di cui al primo comma del presente articolo, é fatta in modo definitivo da un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati l'uno dal comune, l'altro dal concessionario e il terzo dal presidente del tribunale competente.

Art. 60.

 (acquisto delle aree da parte dei concessionari).

-art. 65 Testo Unico.

 

I concessionari dei terreni espropriati dallo stato ai quali in atti precedenti al 10 dicembre 1913 fu accordata la facoltà di ottenerne l'acquisto mediante il pagamento del prezzo di costo, la conservano, qualora non si oppongano motivi d'interesse pubblico.

In caso di divergenza fra Comuni e concessionari, decide in modo definitivo il ministro dei lavori pubblici, al quale spetta inoltre di determinare il prezzo di costo dell'area. I terreni di cui sopra possono essere comperati dai concessionari, anche quando sia ancora in corso la liquidazione delle relative indennità di espropriazione, purché sia stato emesso il decreto prefettizio di cui all'art. 48 della legge 25 luglio 1865, n. 2359. In tal caso il prezzo d'acquisto sarà quello che verrà stabilito dal ministro dei lavori pubblici quando le indennità di espropriazione siano state liquidate. A garanzia del pagamento di detto prezzo l'acquirente deve depositare idonea cauzione.

Il concessionario che sia divenuto proprietario dell'area non può alienarla se non col patto che essa continui per cinque anni, decorrenti dalla scadenza del termine normale della concessione, ad essere destinata a quegli stessi scopi pei quali fu fatta la concessione. La vendita senza tale patto é nulla di pieno diritto.

Il cambiamento avvenuto nella destinazione dell'area, prima della scadenza del termine suindicato e senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione, fa incorrere i proprietari dell'area in una penale eguale al prezzo del costo dell'area stessa, pagato dal primo acquirente.

A garanzia dell'adempimento del patto sopra espresso e dell'eventuale pagamento della penale, sarà iscritta ipoteca a favore dell'amministrazione sull'area venduta e su tutti i fabbricati su di essa esistenti al momento della vendita. L'iscrizione ipotecaria avrà priorità sopra ogni altra iscrizione preesistente.

Art. 61.

(alienazione e concessione in enfiteusi dei terreni espropriati).

-art. 66 Testo Unico.

 

I Comuni hanno facoltà di alienare i terreni espropriati dallo stato, ceduti loro a norma dell'art. 54, come pure di cambiare in qualsiasi modo la loro destinazione.

L'alienazione, ottenuto il nulla osta del ministero dei lavori pubblici, deve essere fatta a norma dell'art. 183 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. Decreto 4 febbraio 1915, n. 148) ed alla stipulazione dei relativi contratti deve sempre intervenire un rappresentante dell'intendenza di finanza. Hanno altresì la facoltà di concederli in enfiteusi a scopo edilizio.

Il diritto di affrancazione non può essere esercitato dall'enfiteuta se non decorso il periodo di sessant'anni dalla data della concessione enfiteutica.

Il prezzo ricavato da queste vendite, come da quelle di cui al secondo comma dell'art. 54, deve essere impiegato nell'attuazione dei piani regolatori o nell'esecuzione di opere d'interesse pubblico, preferibilmente intese a riparare i danni recati dal terremoto, salvo quanto é disposto per le aree di Messina e di Reggio Calabria.

Art. 62.

(canone e prezzo delle aree).

-art. 67 Testo Unico.

 

Il canone ed il prezzo delle aree sono determinati sentito il genio civile.

Nei contratti di alienazione potrà convenirsi che il pagamento abbia luogo a rate annuali non superiori a cinque.

Il mancato pagamento di due rate importa di diritto la risoluzione del contratto.

Il canone é ridotto della metà per gli enti morali che abbiano scopo di beneficenza.

Art. 63.

(concessioni e vendite ad enti morali).

-art. 68 Testo Unico.

-art. 31 R. Decreto 18 giugno 1914, n. 700.

-art. 1 R. Decreto 18 aprile 1915, n. 572.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 838.

 

Il ministero dei lavori pubblici ed i Comuni sono autorizzati fino al 30 giugno 1918 a fare agli enti morali alienazioni di aree a condizioni di favore ed anche gratuitamente, purché le aree siano destinate alla costruzione di edifici di carattere permanente a scopo esclusivo di beneficenza.

Il ministero dei lavori pubblici é autorizzato a concedere le medesime agevolezze entro detto termine anche a privati, quando essi si obblighino a cedere gratuitamente gli edifici da erigersi ad enti morali, col patto che siano destinati a scopi di beneficenza.

Nello stesso periodo di tempo il ministero dei lavori pubblici é autorizzato a concedere, a condizioni di favore ed anche gratuitamente, per una durata non superiore a dieci anni, aree ad enti morali, a comitati e privati per la costruzione di baracche, padiglioni ed altri edifici di carattere temporaneo e destinati a scopo di beneficenza.

Le eventuali rendite degli edifici, sia stabili che provvisori, costruiti sulle aree alienate o concesse ai sensi dei precedenti capoversi, dovranno, detratte le spese di manutenzione, essere impiegate a favore d'istituti di beneficenza, o versate alla congregazione di carità del luogo.

Alla scadenza della concessione gli edifici ed ogni altro oggetto esistente sull'area temporaneamente occupata, che non possano essere asportati, passano in proprietà dello stato.

Restano ferme, per quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 57 e 58.

Art. 64.

(continuazione).

-art. 69 Testo Unico.

 

Le concessioni ed alienazioni di aree, di cui all'articolo precedente, sono fatte dal ministero dei lavori pubblici senza obbligo dell'osservanza delle vigenti disposizioni sia legislative che regolamentari sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello stato.

Art. 65.

(permute di aree).

-art. 71 Testo Unico.

 

Alle permute di aree dello stato, di valore anche superiore alle £. 100.000, con aree di proprietà dei comuni, indicati nella tabella n. 2, allegata al presente testo unico, sono applicabili le disposizioni dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783.

Le aree di pertinenza comunale, occorrenti per l'esecuzione di opere in servizio dello stato, sono cedute dai Comuni stessi gratuitamente in quanto trovino corrispettivo nelle aree passate in proprietà dei Comuni agli effetti dell'art. 54.

 

 

 

- baracche.

Art. 66.

(cessione delle baracche ai comuni).

-art. 72 Testo Unico.

 

Le baracche costruite a spese dello stato e destinate esclusivamente a ricovero personale nei territori danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, nonché tutte le opere, oggetti ed attrezzi ad esse pertinenti, sono ceduti ai rispettivi comuni, i quali debbono riscuotere i canoni, che sono determinati, sentito il genio civile, a seconda delle località, degli ambienti occupati e della qualità e dell'ampiezza della baracca, e che sono pagati da tutti gli utenti a partire dal 1 febbraio 1911. Parimenti sono ceduti ai Comuni le baracche ed i padiglioni per ricovero personale costruiti o donati da governi esteri o da comitati e consegnati allo stato senza alcuna espressa destinazione.

I canoni per l'uso di tali baracche e padiglioni saranno, dopo detratte le spese di manutenzione, versati alla congregazione di carità del comune.

Sono escluse dalla cessione le baracche ed i padiglioni che lo stato crederà di riservare per i propri usi o per abitazione dei propri funzionari.

Ai terreni su cui sorgono le baracche ed i padiglioni ceduti ai comuni, siano essi espropriati od occupati temporaneamente, si applicano le disposizioni degli articoli 54 e 55 per quanto riguarda il diritto dello stato di ottenere la retrocessione o di disporne per le proprie esigenze o per provvedere ad opere e servizi pubblici.

Art. 67.

(destinazione dei canoni di spettanza dei comuni).

-art. 30 R. Decreto 18 giugno 1914, n. 700.

 

Nei Comuni di cui alla tabella n.1, allegata al testo unico, eccetto quelli di Reggio Calabria e di Messina, l'importo dei canoni per l'uso delle baracche ai Comuni stessi cedute deve essere inscritto in uno speciale articolo della parte attiva del bilancio, al quale deve corrispondere nella parte passiva uno stanziamento di eguale somma, destinato alla manutenzione straordinaria delle baracche, da effettuarsi a misura che si riscuotono i canoni e non oltre i limiti delle somme riscosse. Le somme eccedenti la spesa occorrente per la manutenzione straordinaria delle baracche e i canoni per l'occupazione di aree, nonché i proventi della vendita di aree, sono destinati alla costruzione diretta di case economiche o a concedere agevolazioni ad enti che si costituiscano per la costruzione di dette case.

Art. 68.

(proroga dell'occupazione temporanea dei suoli).

-art. 73 Testo Unico.

 

Il pagamento delle indennità occorrenti per la eventuale proroga dell'occupazione temporanea dei terreni sui quali sorgono le baracche ed i padiglioni passati in proprietà dei Comuni per effetto dell'articolo precedente, resta a carico di questi.

Art. 69.

(baracche concesse ad enti morali).

-art. 74 Testo Unico.

 

Per le baracche concesse ad enti morali valgono le stesse norme stabilite con l'art. 66. Gli enti però che abbiano scopi di beneficenza sono tenuti al pagamento di un canone pari alla metà di quello che si sarebbe dovuto imporre ai termini dell'articolo citato.

Art. 70.

(canoni d'uso delle baracche e dei padiglioni del villaggio regina Elena).

-art. 14 R. Decreto 18 aprile 1915, n. 572.

 

La riscossione dei canoni d'uso delle baracche e dei padiglioni nel villaggio regina Elena in Messina é eseguita con le norme e i privilegi di cui al Testo Unico delle leggi approvate con R. Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 71.

(manutenzione ordinaria delle baracche e cause di decadenza della concessione).

-art. 75 Testo Unico.

-art. 22 Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295.

 

Gli utenti debbono provvedere alla manutenzione ordinaria delle baracche loro assegnate e non hanno diritto ad essere rimborsati delle spese sostenute per lavori di qualsiasi natura che abbiano eseguito in qualunque tempo nelle baracche.

E loro vietato di locare le baracche stesse o di cederne ad altri l'uso totale o parziale.

La contravvenzione a tali norme od il mancato pagamento del canone produce la decadenza della concessione.

La decadenza per mancato pagamento di canone non pregiudica il diritto da parte dell'amministrazione di ripetere, a mezzo dell'autorità competente, il pagamento dei canoni già scaduti.

L'inosservanza del divieto di locare le baracche o di cederne l'uso totale o parziale rende inoltre passibile il contravventore di una ammenda da £. 100 a £. 1000. E' punito con la stessa pena chi, senza autorizzazione, occupa una baracca o un'area maggiore di quella concessa od assegnata per la baracca.

Art. 72.

(revocabilità della concessione delle baracche).

-art. 76 Testo Unico.

 

La concessione delle baracche é sempre revocabile.

 

 

 

- Disposizioni speciali per le baracche e le casette costruite in seguito a terremoti anteriori al 1908.

Art. 73.

(cessione ai Comuni delle baracche costruite nel 1905 e nel 1907).

-art. 77 Testo Unico.

 

Dal 1 gennaio 1911, salvo quanto é disposto nel successivo articolo, sono cedute ai Comuni tutte le baracche costruite in seguito ai terremoti del 1905 e 1907 e non ancora alienate. Debbono i Comuni sostenere le spese per l'eventuale ulteriore occupazione dei suoli sui quali sorgono le baracche, e, qualora queste servano di ricovero ai danneggiati dal terremoto del 1908 può l'occupazione predetta essere protratta fino al 31 dicembre 1920. Per l'uso delle baracche debbono i Comuni imporre il canone di cui all'art. 66.

Art. 74.

(aree delle baracche concesse ai lavoratori poveri).

-art. 78 Testo Unico.

 

Per le baracche già concesse a famiglie di lavoratori poveri, ai termini dell'art. 9 della legge 25 luglio 1906, n. 255, e con le forme stabilite dall'art. 68 del regolamento 24 dicembre 1906, n. 670, possono le occupazioni temporanee dei suoli essere pure protratte fino al 31 dicembre 1920.

Almeno sei mesi prima di tale data i concessionari delle baracche hanno il diritto di chiedere l'ulteriore proroga di anno in anno dell'occupazione dei suoli a loro spese, ed alle stesse condizioni, fino a compiere il periodo di 29 anni, pel quale é stata fatta la concessione delle baracche. Ove i concessionari non esercitino tale diritto esso spetta ai comuni.

In ogni modo la proprietà delle baracche, di cui al presente articolo, passerà, dal 1 gennaio 1921, ai comuni, i quali impongono il canone, salvo il caso in cui l'onere dell'occupazione del suolo sia sostenuto dai concessionari.

Per le proroghe, di cui al precedente ed al presente articolo, la indennità, da corrispondere ai proprietari per il nuovo periodo di occupazione, sarà determinata in misura pari a quella stabilita per l'anno in cui le proroghe stesse hanno luogo.

Art. 75.

(cessione di casette di cemento armato alle congregazioni di carità).

-art. 79 Testo Unico.

 

Sono cedute alle congregazioni di carità le casette di cemento armato, costruite in seguito al terremoto del 1907 nei Comuni della provincia di Reggio Calabria dal comitato governativo di soccorso pei danneggiati dal terremoto stesso, e le relative aree.

Per l'uso delle casette le congregazioni di carità hanno diritto di imporre un canone, da determinarsi sentito il genio civile.

 

 

 

- disposizioni Comuni alle aree e alle baracche.

Art. 76.

(provvedimenti per le aree e per le baracche - competenza).

-art. 80 Testo Unico.

 

Effettuata la cessione ai rispettivi Comuni delle aree, delle baracche e dei padiglioni, di cui agli articoli 54, 66 e 73, sono di competenza del sindaco, su conforme deliberazione della giunta comunale:

 a) la concessione, la vendita, la revoca, la dichiarazione di decadenza, lo sfratto per ogni occupazione abusiva, e qualsiasi altro provvedimento relativo alle baracche;

 b) le concessioni temporanee di aree per un periodo non superiore ai cinque anni, la revoca, la dichiarazione di decadenza e qualsiasi altro provvedimento relativo alle concessioni stesse.

Le alienazioni di aree, le concessioni delle medesime per una durata eccedente cinque anni, nonché tutti i provvedimenti ad esse relativi, debbono sempre essere autorizzati dal Consiglio comunale e sottoposti all'approvazione della giunta provinciale amministrativa.

Art. 77.

(continuazione).

-art. 81 Testo Unico.

 

L'esecuzione dei provvedimenti dichiaranti la revoca o la decadenza delle concessioni é affidata agli agenti della forza pubblica.

Art. 78.

(esenzioni fiscali per le concessioni e vendite di aree e baracche).

-art. 82 Testo Unico.

 

Tutti gli atti per la concessione di baracche e di aree per costruzione di ricoveri personali, nonché quelli per la vendita di baracche, per concessioni od alienazioni gratuite od a condizioni di favore, di cui all'art. 63, sono esenti da qualunque tassa di registro e bollo e dai diritti catastali.

 

 

 

Sezione III Rimborsi di spese e pagamenti di canoni

Art. 79.

(rimborso da parte di privati ed enti morali per somministrazione di materiali).

-art. 83 Testo Unico.

 

I privati e gli enti morali che abbiano ottenuto somministrazione di legnami o di altri materiali per la costruzione a proprie spese di baracche o padiglioni o per altri usi, devono rimborsarne il valore al prezzo di costo, che é determinato dal ministero dei lavori pubblici, sempreché il loro reddito annuale risulti pari o superiore alle £. 2000. Coloro, il cui reddito annuale sia compreso fra le £. 1000 e 2000, debbono rimborsare soltanto la metà.

Il rimborso é parimenti ridotto alla metà per gli enti morali che abbiano scopo di beneficenza. I privati ed enti morali, che abbiano ottenuto legname ed altri materiali per la costruzione di baracche o padiglioni a scopo industriale o commerciale, sono invece sempre tenuti indistintamente al rimborso al prezzo di costo.

Art. 80.

(rimborso per lavori e prestazioni di opere).

-art. 84 Testo Unico.

 

Tutte le spese sostenute dallo stato nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 per lavori e prestazioni di opere eseguite per conto e nell'interesse di privati e di enti morali devono da questi essere rimborsate, quando il loro reddito annuale risulti accertato, ai termini dell'articolo successivo, pari o superiore a £. 2000, ed il ministero dei lavori pubblici ne faccia richiesta.

Art. 81.

(accertamenti e determinazioni dei redditi all'effetto dei rimborsi).

-art. 85 Testo Unico.

 

Per determinare i redditi, agli effetti della esenzione o della riduzione dei canoni per concessioni di aree o baracche, nonché dei rimborsi di cui ai due articoli precedenti, si deve tener conto:

 a) del reddito dei fabbricati posseduti, da calcolarsi nella misura netta che rimarrà accertata, agli effetti dell'applicazione dell'imposta sui fabbricati, dopo eseguiti gli sgravi in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908;

 b) del reddito dei terreni, da calcolarsi moltiplicando per 8 la relativa imposta erariale principale, in analogia al disposto dell'art. 57 del Testo Unico della legge 24 agosto 1887, n. 4021. In tale calcolo deve comprendersi anche l'imposta che pagavano le case rurali prima dell'esenzione accordata dall'art. 2 della legge 15 luglio 1904, n. 383;

 c) dei redditi mobiliari che resteranno assoggettati all'imposta di ricchezza mobile dopo eseguiti gli sgravi, come alla lettera a), da calcolarsi al netto delle spese di produzione e delle annualità passive;

d) di qualunque altro reddito goduto in misura definitiva e precisa.

Nei redditi di cui sopra devono comprendersi tutti quelli che percepisce ogni anno l'interessato, sia in nome proprio, sia in nome dei figli, della moglie e di altri membri della famiglia, per averne l'usufrutto o l'amministrazione libera.

Qualora l'interessato trovisi compreso, con altri possessori in ditta collettiva, nei redditi di cui agli articoli precedenti, senza indicazione della quota spettantegli, i redditi si intendono divisi in parti eguali, salvo che non venga dimostrato altrimenti nei modi legali.

L'accertamento dei redditi goduti deve farsi d'ufficio a cura delle competenti agenzie delle imposte.

Art. 82.

(elenco dei debitori).

-art. 86 Testo Unico.

 

L'elenco degli enti morali e dei privati, debitori per somministrazioni di materiali, concessioni di aree, pagamenti di canoni, vendite di baracche ed esecuzioni di lavori o prestazioni d'opere fatte nel loro interesse viene compilato a cura delle prefetture, sentite le competenti agenzie delle imposte per quanto riguarda gli accertamenti dei redditi. Tale elenco deve essere pubblicato dal sindaco, a termini degli articoli 87 e 88 del regolamento approvato con R. Decreto 11 luglio 1907, n. 560.

Contro l'elenco é ammesso ricorso in carta semplice, entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione, alle commissioni istituite per le imposte dirette, nei modi e nelle forme stabiliti dalle rispettive leggi, per quanto si riferisce all'accertamento del reddito annuo, ed al prefetto per quanto ha riguardo all'accertamento del debito e del suo importo.

Per tale accertamento il prefetto decide in via definitiva, ma il suo provvedimento non pregiudica l'eventuale azione che i debitori credessero di dovere esercitare dinanzi all'autorità giudiziaria nei riguardi dell'esistenza del debito.

Art. 83.

(riscossione).

-art. 87 Testo Unico.

 

Accertati definitivamente i debiti di cui all'articolo precedente le relative somme sono date in carico agli esattori delle imposte dirette mediante ruoli speciali, compilati dagli agenti delle imposte, resi esecutori dal prefetto e pubblicati dai sindacati.

Alla formazione ed alla pubblicazione dei ruoli sono applicabili le norme di cui al capitolo 9° del regolamento approvato con R. Decreto 11 luglio 1907, n. 560.

Art. 84.

(rateazione dei debiti).

-art. 88 Testo Unico.

 

Le somme dovute a rimborso del prezzo dei legnami e degli altri materiali ceduti od alienati dallo stato, e dei lavori o delle prestazioni d'opere, ai sensi degli articoli 79 e 80, sono ripartite in 48 rate, da pagarsi ad ogni bimestre all'epoca fissata per la scadenza delle imposte dirette, a cominciare dal febbraio 1912.

Per la riscossione, i versamenti e le esenzioni sono applicate le disposizioni del Testo Unico di legge, approvato con R. Decreto 29 giugno 1902, n. 281, e dell'annesso regolamento.

Le somme relative sono versate in tesoreria dal ricevitore provinciale.

 

 

 

Sezione IV Alloggi provvisori per impiegati

Art. 85.

(canoni per gli alloggi).

-art. 89 Testo Unico.

 

Gli impiegati governativi, utenti di vani di baracche, padiglioni e fabbricati di proprietà dello stato o messi a sua disposizione da governi esteri o da comitati nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, debbono pagare, a partire dal 1 marzo 1911, un canone annuo che é riscosso a rate mensili posticipate, a mezzo di ritenute sugli stipendi.

Il ministro dei lavori pubblici con suo decreto, e, per le baracche e i fabbricati di pertinenza dell'amministrazione delle ferrovie dello stato, il Consiglio di amministrazione delle ferrovie stesse, stabiliscono l'ammontare del canone da riscuotere, per l'uso delle varie categorie di baracche, padiglioni e fabbricati di cui al precedente comma.

Art. 86.

(continuazione).

-art. 90 Testo Unico.

 

Nel verbale d'immissione in possesso delle baracche, dei padiglioni e dei fabbricati, da redigersi a cura dei capi dei singoli uffici locali o di un loro delegato o da sottoscriversi dall'impiegato concessionario in segno di accettazione deve essere indicato l'ammontare del canone mensile, stabilito nel modo di cui al precedente articolo, per i vani di baracca, di padiglione o di fabbricato oggetto della concessione.

Le eventuali contestazioni sulla categoria assegnata alla baracca, al padiglione o al fabbricato sono decise in via definitiva dal prefetto della provincia, sentito il parere dell'ufficio del genio civile, e, per il personale ferroviario, dal capo compartimento, sentito il comitato d'esercizio.

Art. 87.

(pagamento dei canoni mediante ritenuta).

-art. 91 Testo Unico.

 

I verbali d'immissione in possesso sono, a cura dei capi dei singoli uffici locali, trasmessi per mezzo dell'intendenza di finanza della provincia, all'amministrazione centrale da cui l'impiegato dipende, la quale dispone la ritenuta sugli stipendi degli utenti stabilita dall'art. 85 mediante l'emissione del conseguente ruolo di variazione.

Per le baracche ed i fabbricati dell'amministrazione ferroviaria i verbali sono invece rimessi agli uffici che provvedono alla emissione dei ruoli-paga e che effettuano la ritenuta di cui sopra nei modi d'uso.

Art. 88.

(versamento dei canoni).

-art. 92 Testo Unico.

 

Il prodotto dei canoni deve da ciascuna amministrazione governativa essere versato in conto entrate del tesoro, salvo quanto é disposto dagli articoli 365 e 403.

Il prodotto dei canoni per baracche e padiglioni, costruiti o donati da governi esteri o da comitati di soccorso, dev'essere da ciascuna amministrazione, dopo detratte le spese di manutenzione, versato alla congregazione di carità del comune in cui le baracche o i padiglioni si trovano.

L'amministrazione delle ferrovie dello stato trattiene a reintegro del proprio bilancio i canoni delle baracche, padiglioni e fabbricati da essa costruiti, ma deve versare come le altre amministrazioni, rispettivamente in conto entrate del tesoro e alla congregazione di carità quelli per baracche o padiglioni costruiti a cura del ministero dei lavori pubblici, o costruiti o donati da governi esteri o da comitati ed occupati da propri agenti.

Art. 89.

(cessazione dei pagamenti dei canoni).

-art. 93 Testo Unico.

 

Cessata per qualsiasi ragione l'occupazione della baracca, del padiglione o del fabbricato, deve essere redatto, in contraddittorio con l'interessato o con un suo delegato, a cura del capo del competente ufficio locale, apposito verbale da trasmettersi alla intendenza di finanza della provincia, la quale ne dà notizia all'amministrazione centrale competente, e, per il personale ferroviario, all'ufficio che emette il ruolo paga dell'agente, perché dispongano la cessazione della ritenuta.

Art. 90.

(occupazioni di durata inferiore ad un mese).

-art. 94 Testo Unico.

 

Nel caso di occupazioni di durata inferiore ad un mese, il canone per l'uso della baracca, del padiglione o del fabbricato é calcolato in ragione di tanti trentesimi dell'ammontare mensile per quanti sono i giorni della effettiva occupazione.

Art. 91.

(manutenzione delle baracche - divieto di cederne l'uso - risarcimento per i danni).

-art. 95 Testo Unico.

 

Gli impiegati concessionari di vani di baracche, di padiglioni o di fabbricati debbono curarne la regolare ordinaria manutenzione ed é loro vietato di locarli o di cederne l'uso totale o parziale.

L'osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma é curata dai capi dei singoli uffici locali.

I danneggiamenti alle baracche, ai padiglioni o ai fabbricati, causati da negligenza dei singoli concessionari, sono a questi addebitati su note liquidate in modo definitivo dal prefetto, e pei ferrovieri, dal capo compartimento, e il relativo ammontare é trattenuto, anche ratealmente, sullo stipendio dei concessionari medesimi.

Essi non hanno diritto ad alcun rimborso per costruzioni aggiuntive o per lavori di qualsiasi natura che abbiano eseguito in qualunque tempo nelle baracche.

Art. 92.

(revocabilità delle concessioni e ricorsi).

-art. 96 Testo Unico.

 

La concessione delle baracche, dei padiglioni e dei fabbricati é sempre revocabile per decreto del prefetto o, per i ferrovieri, per disposizione del capo compartimento, su proposta del capo dell'ufficio locale cui il funzionario o l'agente appartiene.

Contro il decreto del prefetto e contro la disposizione del capo compartimento é ammesso ricorso rispettivamente al ministero dei lavori pubblici e alla direzione generale delle ferrovie dello stato entro il termine di 15 giorni dalla notifica del decreto o della disposizione.

Il provvedimento del ministero o della direzione generale é definitivo.

L'esecuzione dei decreti e delle disposizioni dichiaranti revoca é affidata agli agenti della forza pubblica.

Art. 93.

(disposizioni speciali per gli agenti delle ferrovie dello stato e per altri funzionari).

-art. 97 Testo Unico.

 

Gli agenti delle ferrovie dello stato, ai quali é concesso l'alloggio gratuito in base alle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con R. Decreto 22 luglio 1906, n. 407, sono esenti dal pagamento del canone di cui all'art. 85 e non ricevono, dal 1 marzo 1911, i pro-alloggi, di cui all'art. 118 delle disposizioni suddette.

Tuttavia gli agenti contemplati nell'art. 115 delle disposizioni medesime ricevono la differenza fra l'importo del pro-alloggio ed il canone attribuibile all'alloggio che gratuitamente occupano, quando questo canone risulti inferiore.

Parimenti potranno essere esonerati dal pagamento del canone di cui all'art. 85, gli impiegati delle altre amministrazioni dello stato ai quali il titolo all'alloggio gratuito sia riconosciuto da decreto del ministro competente, emesso d'intesa col ministro dei lavori pubblici.

Art. 94.

(baracche ad uso dei militari ed impiegati dell'amministrazione militare).

-art. 98 Testo Unico.

 

Le disposizioni precedenti possono essere applicate ai militari e funzionari tutti dell'amministrazione militare utenti di vani di baracche, padiglioni e fabbricati di proprietà o in uso dello stato mediante decreto reale, che stabilisce anche le modalità relative alla fissazione del canone ed alla esazione del medesimo.

Art. 95.

(sfratto per occupazione abusiva delle baracche).

-art. 99 Testo Unico.

 

Lo sfratto per occupazione abusiva delle baracche e dei padiglioni destinati dallo stato ad abitazione dei propri funzionari, nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, é disposto dal prefetto mediante decreto, l'esecuzione del quale é affidata agli agenti della forza pubblica.

Art. 96.

(gestione delle aree, delle baracche e degli alloggi provvisori per gl'impiegati di Messina e Reggio Calabria).

-articoli 2 e 14 R. Decreto 18 giugno 1914, n. 70.

 

La gestione delle aree e delle baracche cedute ai Comuni e degli alloggi provvisori per gli impiegati dello stato in Messina e Reggio Calabria é affidata all'unione edilizia messinese, e all'ente edilizio di Reggio Calabria, a norma degli articoli 363 e 396.

 

 

 

CAPO II. Opere definitive

 

 

 

Sezione I Edifici pubblici, case economiche e case per gli impiegati

Art. 97.

(riparazione, ricostruzione o nuova costruzione di edifici pubblici dello stato).

-art. 100 Testo Unico.

 

Il ministero dei lavori pubblici provvede, coi fondi di cui agli articoli 3 e 17, lett. a), e salva la parte riservata al ministero della guerra, alla riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri Comuni indicati nella tabella n. 1, allegata al presente Testo Unico.

Art. 98.

(edifici per prefetture e sottoprefetture).

-art. 101 Testo Unico.

 

Tra gli edifici pubblici, di cui al precedente articolo, sono costruiti a cura del ministero dei lavori pubblici anche i fabbricati occorrenti per l'alloggio dei prefetti di Messina e Reggio Calabria e del sotto-prefetto di Palmi e per le sedi delle prefetture e sotto-prefetture e degli uffici di pubblica sicurezza nelle suddette località.

Tali edifici, dopo costruiti, sono ceduti in proprietà alle provincie.

Lo stato ha diritto di ottenere la retrocessione, a titolo gratuito, qualora le spese di cui al n. 13 dell'art. 263 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. Decreto 4 febbraio 1915, n. 148) cessino di essere obbligatorie per le provincie.

Art. 99.

(scuole agricole, industriali e professionali).

-art. 102 Testo Unico.

 

Il ministero dei lavori pubblici provvede coi fondi di cui all'articolo 3 alla riparazione, ricostruzione o nuova costruzione dei locali per le scuole agricole, industriali o professionali indicati nella tabella n. 3, lettera a), allegata al presente testo unico, salva la facoltà di concederne la costruzione, per l'ammontare previsto nella tabella stessa, agli enti locali interessati.

Le maggiori somme che potessero occorrere per i lavori suddetti saranno prelevate dai proventi di cui all'art. 10.

Alle altre scuole indicate nella stessa tabella, lettera c), saranno concesse dal ministero di agricoltura, industria e commercio sovvenzioni nei limiti di cui alla citata tabella.

Art. 100.

(palazzo di giustizia di Catanzaro e caserma a Monteleone Calabro).

-art. 103 Testo Unico.

 

Lo stato provvede pure coi fondi in cui all'art. 4 ai lavori di costruzione del palazzo di giustizia di Catanzaro e di una caserma a Monteleone calabro e ai lavori di riparazione degli edifici carcerari e delle scuole di proprietà comunale indicati nello stesso articolo.

Art. 101.

(riparazione, ricostruzione o nuova costruzione di edifici pubblici non appartenenti allo stato).

-art. 104 Testo Unico.

 

Per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici di uso pubblico non appartenenti allo stato nei Comuni danneggiati dai terremoti del 1905 e del 1907, ed in quelli indicati nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico, sono accordati sussidi governativi nei modi e nelle forme stabiliti dal regolamento.

Art. 102.

(edifici comunali e provinciali destinati a pubblici servizi).

-art. 105 Testo Unico.

 

Alla riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici comunali e provinciali destinati a pubblici servizi provvedono rispettivamente i Comuni e le Provincie con i propri bilanci, ricorrendo, ove d'uopo, ad assegnazioni sui proventi di cui all'art. 10.

Art. 103.

(edifici per uffici comunali).

-art. 106 Testo Unico.

 

I Comuni compresi nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico, nei quali l'edificio destinato ad ufficio comunale sia stato distrutto, possono essere autorizzati, sentita la commissione di cui all'art. 20, a ricostruirlo nei limiti dello stretto necessario, anche se l'edificio distrutto non era di loro proprietà.

Art. 104.

(sussidi per la ricostruzione o la riparazione di chiese parrocchiali).

-art. 13 R. Decreto 18 aprile 1915, n. 572).

 

I Comuni indicati nella tabella di cui all'articolo precedente hanno facoltà di inscrivere nei propri bilanci parte della spesa occorrente per la ricostruzione o riparazione, nel capoluogo, di una chiesa parrocchiale distrutta o danneggiata dal terremoto per la quale sia stato concesso dal ministero dei lavori pubblici il sussidio di cui all'art. 4.

Lo stanziamento sarà contenuto nei limiti dello stretto necessario, escluse le opere di decorazione o di abbellimento, alle quali potranno solo essere destinate le oblazioni dei privati o delle autorità ecclesiastiche e non potrà superare l'ammontare dei due terzi della spesa residua, detratto il sussidio di cui sopra, ed in ogni caso la somma di £. 35.000.

In caso di mancanza di risorse proprie dei comuni, si provvederà in tutto o in parte con assegnazione sui proventi menzionati nell'art. 10, sentita la commissione di cui all'art. 20.

Art. 105.

(ricostruzione delle cattedrali di Messina e di Reggio Calabria).

-art. 1 Decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1916, n. 280.

 

Per la ricostruzione delle cattedrali di Messina e di Reggio Calabria, distrutte dal terremoto del 28 dicembre 1908, il governo del re é autorizzato a concedere sussidi pari ad un terzo della spesa risultante dai progetti debitamente approvati.

La somma occorrente per tali sussidi sarà prelevata dai proventi di cui all'art. 10, e le somministrazioni saranno fatte dal ministero del tesoro, in base a certificati di avanzamento dei lavori rilasciati dagli uffici del genio civile.

Art. 106.

(seguito).

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1916, n. 280.

 

I Comuni di Messina e di Reggio Calabria hanno facoltà di inscrivere nei propri bilanci parte della spesa necessaria per la ricostruzione della cattedrale, escluse le opere di decorazione e di abbellimento, alle quali potranno essere destinate le sole oblazioni dei privati o delle autorità ecclesiastiche.

Lo stanziamento non potrà superare l'ammontare dei due terzi della spesa residua, detratto il sussidio di cui all'articolo precedente.

In caso di mancanza di risorse proprie dei comuni, si provvederà in tutto o in parte con assegnazione sui proventi menzionati all'articolo precedente, sentita la commissione di cui all'art. 20.

Art. 107.

(edifici per istituzioni pubbliche di beneficenza).

-art. 107 Testo Unico.

 

Alla riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici indispensabili alle istituzioni pubbliche di beneficenza nei Comuni indicati nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico, provvedono gli enti stessi, a mente dell'art. 11.

Art. 108.

(costruzione delle case degli impiegati dello stato).

-art. 108,1° comma, Testo Unico.

-art. 24 R. Decreto 18 giugno 1914, n. 700.

-art. 1 Decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 279.

 

Alla costruzione delle case degli impiegati dello stato nei centri urbani di Messina e di Reggio Calabria provvedono rispettivamente l'unione edilizia e di Reggio Calabria.

Alla costruzione delle case degli impiegati nel centro urbano di Palmi, si provvede a cura del ministero dei lavori pubblici.

Art. 109.

(case per impiegati dello stato costruite dal ministero della guerra)

-art. 108, 2° comma, Testo Unico.

 

Le case per impiegati costruite dal ministero della guerra nei tre centri urbani di Messina, Reggio Calabria e Palmi sono amministrate dall'ufficio del genio militare ed assegnate od affittate ai funzionari militari e civili con le norme stabilite da apposito regolamento.

Art. 110.

(costruzione di case economiche).

-articolo 2 e 14 R. Decreto 18 giugno 1914, n 700.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 9 gennaio 1916, n. 79.

 

Alla costruzione delle case economiche in Messina e Reggio Calabria, di cui all'art. 17, provvedono rispettivamente l'Unione Edilizia Messinese e l'ente edilizio di Reggio Calabria.

Le case economiche di Palmi sono eseguite a cura del comune, e sono di sua proprietà. Esse debbono sorgere su aree di proprietà del medesimo e contenere appartamenti di non più di quattro vani, compresa la cucina.

Le stesse case non possono essere cedute in fitto che a persone residenti di fatto a Palmi al 5 febbraio 1916 e non possono essere assoggettate ad ipoteca, né cedute o alienate.

Per gli atti che possono occorrere per l'esecuzione del presente articolo, il comune di Palmi gode delle riduzioni d tasse concesse con l'art. 413, limitatamente agli atti di acquisto di aree fabbricabili, con l'art. 414 e con l'art. 415, secondo comma; ma il termine di cui all'art. 413, ultimo comma, decorre dal 3 febbraio 1916 e quello indicato nell'art. 419 é portato a 10 anni.

Restano ferme le disposizioni contenute nella legge (testo unico) 27 febbraio 1908, n. 89, per le case popolari.

 

 

 

Sezione II Altre opere dello stato

Art. 111.

(autorizzazione di spesa per boe di ormeggio e lavori di bonifica)

-art. 112 Testo Unico.

 

Alle opere di cui ai nn. 4, 6, 7, 8 della tabella n. 3, allegata al presente testo unico, provvede il ministero dei lavori pubblici coi fondi stabiliti nella tabella stessa e nei modi e con le forme prescritte per le particolari categorie di opere cui appartengono.

Art. 112.

(sovvenzioni per tramvie urbane ed extraurbane di Messina e di Reggio Calabria).

-art. 113 Testo Unico.

 

Nel ripristino delle linee tranviarie urbane ed extraurbane di Messina, nonché per il collegamento a mezzo di tranvia dei due quartieri della Mosella e della giostra, il governo, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di stato, é autorizzato a concedere una sovvenzione annua chilometrica non superiore a £. 2000, sotto l'osservanza delle altre prescrizioni stabilite dall'art. 18 della legge 12 luglio 1908, n. 441, per le tramvie extraurbane.

Uguale sovvenzione può essere accordata per l'impiego di una tranvia urbana nella città di Reggio Calabria, dal confine settentrionale a quello meridionale del comune, col collegamento dei quartieri superiori, per un percorso non superiore a dieci chilometri.

Art. 113.

(lavori portuali di Messina e di Reggio Calabria).

-art. 114 Testo Unico.

 

Il ministero dei lavori pubblici provvede, a mente dell'art. 7 e con gli stanziamenti ivi indicati, alle sistemazioni portuali di Messina e Reggio Calabria.

Per i contributi degli enti interessati valgono le disposizioni del citato art. 7, e per le espropriazioni occorrenti quelle dell'art. 120, per quanto riguarda le aree adiacenti al porto di Messina e precisamente quelle ricadenti tra l'estremo tratto inferiore del viale san martino, via primo settembre, largo darsena, largo purgatorio, nuovo corso Garibaldi, torrente boccetta ed il mare, le espropriazioni relative saranno promosse dallo stato o dal comune, a seconda delle particolari convenzioni tra di essi già stipulate.

Art. 114.

(passaggio di immobili del ministero della guerra ad altre amministrazioni).

-art. 115 Testo Unico.

 

Cessano di far parte degli immobili assegnati al ministero della guerra e sono, per la parte che loro possa occorrere, assegnati al ministero dei lavori pubblici ed all'amministrazione delle ferrovie dello stato, i seguenti immobili:

 a) la cittadella di Messina con i fabbricati, bastioni, fossati e spalti che la compongono;

 b) la piazza d' armi di terranova pure in Messina con il bastione denominato don basco e la tettoia ad esso attigua;

 c) le aree ed i fabbricati che si trovano nella spianata detta di San Ranieri, limitatamente, però, alle parti che al 13 luglio 1910 erano in uso dell'amministrazione della guerra.

Il trasferimento degl'immobili di cui sopra é regolato con le modalità stabilite di comune accordo fra le amministrazioni interessate. Gli immobili sono dal ministero della guerra riconsegnati al demanio nello stato in cui si trovano, completamente sgombri dei materiali mobili di pertinenza dell'amministrazione della guerra, la quale ha facoltà di asportare gli oggetti di arredamento fissi esistenti nei vari fabbricati e di demolire ed asportare le baracche che si trovano nei terreni che abbandona.

 

 

 

Sezione III Piani regolatori

 

- procedura agevolazioni e termini.

Art. 115.

(facoltà di fare il piano regolatore).

-art. 116 Testo Unico.

 

I Comuni indicati nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico, qualunque sia il numero degli abitanti, possono fare un piano regolatore delle costruzioni con le norme prescritte nei seguenti articoli.

Art. 116.

(approvazione dei piani regolatori).

-art. 117 Testo Unico.

 

Contro i decreti reali che approvano i piani regolatori, di cui all'articolo precedente, o le loro modificazioni, non é ammesso alcun gravame.

Art. 117.

(modificazioni ai piani regolatori).

-art. 118 Testo Unico.

 

Qualora in seguito al tracciamento sul terreno degli allineamenti prescritti dai piani regolatori, approvati a norma di legge, o in seguito ad una più esatta determinazione degli allineamenti stessi, risultino necessarie lievi modificazioni alla misura delle espropriazioni indicate nei piani, provvede all'approvazione di esse il prefetto, sentito l'ufficio del genio civile, e in vece di questo, nei Comuni indicati dall'art. 119, il delegato del ministero dei lavori pubblici, previa l'osservanza del procedimento prescritto dall'articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Con lo stesso decreto di approvazione delle modificazioni suddette, il prefetto decide in merito ai ricorsi che fossero stati presentati.

Ai decreti del prefetto, di cui al precedente comma, sono applicabili le disposizioni dell'art. 116.

Art. 118.

(mutui per l'esecuzione dei piani regolatori).

-art.119 Testo Unico.

-art. 1 R. Decreto 18 aprile 1915,n. 572.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 838.

 

I Comuni che entro otto anni, dal 21 luglio 1910, abbiano fatto piani regolatori e di ampliamento del loro centro urbano e rispettive frazioni sono autorizzati a contrarre mutui con la cassa depositi e prestiti, delegando a garanzia anche i proventi del dazio consumo e di altri cespiti comunali, aventi carattere continuativo.

I mutui sono ammortizzabili in 50 anni e lo stato contribuisce per la metà del pagamento delle annualità comprensive degli interessi e dell'ammortamento, quando i Comuni non possano provvedere alle relative spese con le risorse dei loro bilanci, eventualmente integrate con i proventi dell'addizionale.

Gli stessi proventi possono essere anche assegnati a garanzia dei mutui, per le quote a carico dei comuni, con decreto del ministero dell'interno, seguendo il procedimento e le norme di cui all'art. 25.

All'atto dell'approvazione del piano, o con successivo R. decreto, é stabilito il limite massimo della somma che può essere chiesta a mutuo ai sensi del 1° comma.

Entro tale limite possono essere contratti uno o più mutui, a seconda delle esigenze, dipendenti dallo svolgimento del programma da attuare, debitamente accertate dal ministero dei lavori pubblici, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro.

I mutui suddetti sono esenti dalla tassa sulle concessioni governative, e tutti gli atti relativi sono del pari esenti dalla tassa di bollo.

Art. 119.

(atti relativi ai piani regolatori).

-art. 120 Testo Unico.

 

La parte straordinaria del bilancio dei Comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi relativa ai lavori del piano regolatore e di ampliamento é approvata dal ministero dell'interno a norma di quanto é disposto con l'art. 21, per l'approvazione di bilanci dei Comuni danneggiati dal terremoto.

Tutti gli atti relativi alla procedura di espropriazione devono essere sottoposti al vi sto di approvazione del delegato del ministero dei lavori pubblici, il quale li trasmette al prefetto per i provvedimenti di esecuzione.

I contratti di appalto e le deliberazioni con le quali si autorizzano i pagamenti delle relative spese, devono pure essere vistati dal delegato del ministero dei lavori pubblici prima di essere approvati dalle competenti autorità.

La presente disposizione può, con decreto reale, essere estesa agli altri Comuni di cui all'articolo precedente.

Art. 120.

(espropriazione per l'attuazione dei piani regolatori).

-art. 121 Testo Unico.

-art. 1 R. Decreto 18 aprile 1915,n. 572.

-art. 1 Decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n.1214.

 

Le espropriazioni per l'attuazione dei piani regolatori e di ampliamento debbono essere eseguite entro tre anni dalla pubblicazione dei piani stessi, debitamente approvati, quando riguardino edifici distrutti, o resi inabitabili, o bisognevoli di riparazioni straordinarie in conseguenza del terremoto.

per il piano regolatore di Messina il termine suddetto scade il 31 dicembre 1918. Trascorso questo termine il proprietario ha diritto, abbandonando il fondo, di farsi liquidare dal comune le indennità dovutegli, a norma dell'art. 161.

Il pagamento delle indennità deve essere eseguito o immediatamente, o per metà all'atto dell'espropriazione e per l'altra metà in cinque rate annuali, con l'interesse del quattro per cento decorrente dal giorno dell'espropriazione o dell'abbandono.

tutte le altre espropriazioni possono essere invece eseguite entro il termine che sarà stabilito per l'attuazione dei rispettivi piani.

Art. 121.

(verbali di concordato - competenza del ministero dell'interno e del delegato del ministero dei lavori pubblici).

-art. 6 R. Decreto 18 aprile 1915, n. 572.

 

I verbali di concordato fra i Comuni e i proprietari espropriati per l'attuazione dei piani regolatori sono trasmessi al delegato tecnico del ministero dei lavori pubblici, che li restituirà ai Comuni muniti di visto o li trasmetterà al ministero dell'interno con le sue osservazioni.

In quest'ultimo caso, i verbali sono sottoposti all'approvazione del ministero dell'interno, sentita la commissione di cui all'art. 20.

Art. 122.

(facilitazioni per costruzioni di case a scopo di beneficenza).

-art. 122 Testo Unico.

 

Le facilitazioni concesse dal presente Testo Unico per la formazione dei piani regolatori e per le espropriazioni sia temporanee che definitive, possono essere con decreto reale estese ai corpi morali che, per scopo di beneficenza si propongano la costruzione di nuove abitazioni nel territorio dei Comuni danneggiati dal terremoto.

Art. 123.

(facoltà di estendere la espropriazione ad altre aree destinate alla fabbricazione).

-art. 123 Testo Unico.

 

Con i decreti reali di approvazione dei piani regolatori e di ampliamento nei Comuni compresi nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico, o con altri successivi, può essere concessa la facoltà di estendere l'espropriazione ai beni confinanti ed attigui in una determinata zona, con diritto al comune di rivendere le aree per tal modo acquistate.

Tale facoltà di espropriazione e di rivendita può essere estesa in generale a tutti i beni cadenti entro le zone destinate alla fabbricazione, quando la si ritenga indispensabile ai fini del piano.

I Comuni che abbiano ottenuto il concorso dello stato nella spesa per l'attuazione del loro piano e che abbiano alienato aree in base alla facoltà loro concessa dal 1° e 2° comma, debbono restituire allo stato metà dell'indennità pagata per l'espropriazione di esse, quando a questa si sia provveduto coi fondi del mutuo sussidiato.

Qualora il ricavato dell'alienazione sia inferiore alla indennità pagata, é versata invece la metà del ricavato stesso.

 

 

 

- norme speciali per i comparti del piano regolatore di Messina.

Art. 124.

(divisione degli isolati in comparti).

-art. 124 Testo Unico.

-art. 2 R. Decreto 18 aprile 1915, n. 572.

-art. 3 Decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1214.

 

Gli isolati del piano regolatore di Messina sono divisi in comparti, che costituiscono unità fabbricabili.

La divisione ha luogo possibilmente secondo i limiti finitimi di proprietà, accertati con i dati della mappa catastale, e riscontrati sul luogo, ove non adducansi titoli poziori di prova.

Quando risulti necessario, si può scindere una stessa unità catastale e ripartirla su più comparti. si possono inoltre introdurre in uno stesso isolato o comparto, seguendo le forme di cui all'articolo successivo, cortili, intervalli di isolamento, strade private interne, sempreché rispondenti alle norme costruttive, di cui al presente Testo Unico.

con apposito disciplinare saranno stabiliti gli obblighi e i diritti dei diversi proprietari in ordine ai cortili, agli intervalli di isolamento ed alle strade private interne.

agli isolati che costituiscono unità fabbricabili si applicano senza altro le disposizioni degli articoli 126 e seguenti.

Art. 125.

(pubblicazione del piano di divisione in comparti - ricorsi).

-art. 125 Testo Unico.

-art. 3 Decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1214.

 

Il piano di divisione in comparti ed il disciplinare sono stabiliti per ciascun isolato dalla giunta municipale, e pubblicati a norma dell'art. 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per un termine di 15 giorni, entro il quale i proprietari e gli altri aventi diritto possono presentare le loro osservazioni ed opposizioni al prefetto, che decide, sentita una commissione composta del delegato del ministero dei lavori pubblici, di un consigliere di prefettura e di un giudice del tribunale.

Contro le decisioni del prefetto non é ammesso gravame amministrativo o giudiziario, e le eventuali modifiche sono introdotte direttamente nel piano dal delegato del ministero dei lavori pubblici.

A richiesta di proprietari di un isolato, il prefetto, sentita la commissione, può stabilire un termine al comune per la divisione in comparti, ed, ove occorra, può procedere d'ufficio alla divisione.

Gli atti tutti della sopraindicata procedura sono esenti dalle tasse di bollo.

Art. 126.

(regolamento dei diritti di proprietà).

-art. 126 Testo Unico.

 

I proprietari dei beni compresi in un comparto possono, anche subito dopo la divisione ed in ogni modo prima dell'assegnazione in base alle gare di cui agli articoli seguenti, far constare con verbale, davanti al sindaco, il loro accordo per il regolamento dei diritti di proprietà, e per la fabbricazione dell'intero comparto secondo le modalità stabilite dal comune.

Dalla data del verbale decorre, per detti proprietari, il termine di cui all'art. 342.

Art. 127.

(determinazione della indennità di espropriazione dei beni compresi nel comparto - gara per l'assegnazione dei comparti, promossa da uno dei proprietari).

-articoli 127 e 128 Testo Unico.

-art. 18 Decreto Luogotenenziale 20 luglio 1915, n. 1295.

 

Subito dopo la delimitazione di un comparto, ed ove i proprietari non abbiano già fatto constare il loro accordo, il comune determina definitivamente, con la procedura della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e del presente testo unico, l'indennità di espropriazione di tutti i beni compresi nel comparto, e procede a mezzo di gara alla loro aggiudicazione complessiva, prendendo per base il prezzo uguale alla somma delle indennità liquidate.

Anche prima della determinazione definitiva delle indennità, può il comune, su domanda sia pure di un solo proprietario del comparto, procedere, nelle forme stabilite dal seguente articolo, ad una gara, in base al valore di stima di cui all'art. 175, con obbligo agli acquirenti di accettare e pagare la maggiore indennità che fosse in seguito definitivamente liquidata, dando idonea garanzia al riguardo.

Nel caso che entro il termine di tre mesi dalla data in cui un proprietario sia stato citato a comparire innanzi al collegio arbitrale per la determinazione dell'indennità, nessuno dei proprietari dei beni compresi nel comparto abbia presentato la domanda di cui sopra, la facoltà di presentarla é estesa ai proprietari designati alle lettere a), b), c), dell'art. 130.

In tal caso partecipano alla gara anche il proprietario o i proprietari che abbiano fatta la domanda.

Art. 128.

(procedura per la prima gara).

-articoli 127 e 128 Testo Unico.

-art. 19 Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295.

 

Con avviso da pubblicarsi a norma dell'art. 125, sono invitati ad una prima gara tutti i proprietari di parti o piani sottostanti al soffitto del primo piano dei beni compresi nel comparto, i quali versino cauzione corrispondente almeno al decimo della somma indicata nel precedente articolo e le spese della gara.

Lo esperimento ha luogo nel giorno trigesimo davanti al sindaco, che assegna il comparto al migliore offerente.

A decorrere dal giorno 25 novembre 1913 non sono applicabili agli edifici compresi nei comparti le disposizioni degli articoli 277, 279 e 280; ma i proprietari che, per effetto di interpellanze avvenute prima di questa data, abbiano perduto il diritto di ricostruire sull'area stessa, sono esclusi dalla prima gara.

Art. 129.

(concorso alla gara dell'unione edilizia messinese).

-art. 10 R. Decreto 18 giugno 1914, n. 700.

 

L'Unione Edilizia Messinese quando concorre alla gara per l'acquisto di comparti a termini dell'art. 127 e seguenti, é dispensata dal prestare la cauzione prescritta dal primo comma dell'art. 128.

Art. 130.

(seconda gara).

-art. 129 Testo Unico.

 

Ove non addivengasi ad assegnazione in base ai precedenti articoli per diserzione o decadenza, il comune apre entro 30 giorni una seconda gara nelle forme della prima, fra:

 a) i proprietari di parti o piani soprastanti al soffitto del primo piano di edifici nell'ambito del piano regolatore di Messina;

 b) i proprietari di edifici o parte di edifici sottoposti ad espropriazioni per effetto del piano regolatore indipendentemente dall'art. 123;

 c) l'unione edilizia messinese.

Sull'ammissione dei concorrenti alla gara, decide la giunta municipale, con deliberazione non soggetta a gravame amministrativo o giudiziario.

Art. 131.

(terza gara).

-articoli 130 e 132 Testo Unico.

 

Quando la seconda gara sia andata deserta o sia decaduto l'acquirente, il comune bandisce una terza gara, aperta a tutti, sulla base dello stesso prezzo e con la medesima procedura.

Trascorsi tre mesi dalla eventuale diserzione di quest'ultima gara o dalla decadenza dell'aggiudicazione, i beni tutti compresi nel comparto passano all'unione edilizia messinese, ove nel frattempo il comune, sempre in base al prezzo minimo iniziale, non abbia concluso trattative private, o non siasi reso diretto acquirente del comparto.

Il passaggio non ha luogo qualora i proprietari abbiano nel frattempo fatto constatare il loro accordo nelle forme di cui all'articolo 126.

Art. 132.

(acquisto delle aree comunali comprese nei comparti).

-art. 131 Testo Unico.

 

Ove in un comparto vi siano aree comunali ed il comune non creda di espropriarlo per intero per costruzione di case economiche o popolari da parte degli enti, di cui all'art. 160, i proprietari degli altri beni sono invitati ad acquistare le aree comunali, con le forme di cui agli articoli 26, 127, 128.

Nel caso di diserzione o decadenza il comune deve acquistare l'intero comparto o proseguire nelle ulteriori gare di cui agli articoli 127, 128, 130 e 131.

Art. 133.

(versamento delle indennità di espropriazione e destinazione di parte di esse alla costruzione di case economiche).

-art. 20 Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295.

 

In base al verbale di assegnazione, il prefetto ordina immediatamente all'acquirente di versare nella cassa depositi e prestiti le indennità spettanti ai proprietari espropriati, e distintamente l'aumento percentuale di gara riguardante tutte le quote, sotto pena, in caso di inadempienza, di decadere dal diritto di acquisto e di perdere la cauzione.

L'aumento percentuale di gara, riguardante tutte le quote, di cui al 1° comma, é devoluto per metà all'unione edilizia messinese, da rinvestirsi in costruzione di case economiche, e per metà sarà assegnato proporzionalmente ai singoli proprietari espropriati.

Nel caso, però, che l'acquirente sia uno dei proprietari dei beni compresi nel comparto, egli non sarà obbligato a versare né l'indennità a sé spettante, né la metà del relativo aumento percentuale.

In favore dell'acquirente che abbia adempiuto agli obblighi prescritti, il prefetto emette il decreto di espropriazione, comunicandolo all'unione edilizia messinese.

Art. 134.

(esecutorietà dei verbali di assegnazione).

-art. 133 Testo Unico.

 

I verbali di assegnazione non sono esecutori se non sono vistati dal prefetto, a termini della legge comunale e provinciale.

Art. 135.

(diritti dei proprietari dei beni espropriati).

-art. 134 Testo Unico.

 

I proprietari i cui beni sono stati espropriati o passarono all'Unione Edilizia Messinese a norma dei precedenti articoli conservano il diritto al mutuo e la facoltà di costruire su di un'altra area, salvi i diritti acquisiti dall'unione edilizia messinese.

Art. 136.

(destinazione delle cauzioni incamerate).

-art. 135 Testo Unico.

-art. 21 del Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295.

 

Le cauzioni eventualmente incamerate sono devolute a beneficio dell'unione edilizia messinese, per essere investite in costruzioni di case popolari.

Art. 137.

(agevolazioni fiscali)

-art. 136 Testo Unico.

 

Le disposizioni dell'art. 184 sono applicabili a tutto il procedimento di espropriazione contemplato nei precedenti articoli.

 

 

 

- uffici dei piani regolatori.

Art. 138.

(uffici speciali per i piani regolatori di Messina e Reggio e per le espropriazioni).

-art. 137 Testo Unico.

 

I servizi attinenti all'approvazione ed all'attuazione dei piani regolatori di Messina e Reggio Calabria ed alle relative espropriazioni sono affidati ad uffici speciali posti sotto l'alta direzione d'un funzionario del genio civile, e ad essi possono essere destinati funzionari governativi.

Art. 139.

(passaggio degli uffici alla dipendenza del ministero dei lavori pubblici).

-art. 138 Testo Unico.

 

Il ministero dei lavori pubblici può, quando lo ritenga opportuno, avocare alla propria dipendenza gli uffici di cui all'articolo precedente.

Art. 140.

(indennità ai funzionari).

-art. 139 Testo Unico.

-art. 43 R. Decreto 18 giugno 1914, n. 700.

 

I funzionari governativi, destinati agli uffici speciali pei servizi attinenti all'approvazione ed all'attuazione dei piani regolatori, non possono usufruire di altri emolumenti oltre alle indennità che saranno fissate con decreto del ministro da cui dipendono, sentito il ministro dell'interno.

Le spese per tali indennità e quelle per il funzionamento degli uffici sono a carico dei comuni, e sono prelevate dai fondi assegnati per la esecuzione del piano regolatore.

 

 

 

Sezione IV Zone industriali di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni

Art. 141.

(zona per l'impianto di stabilimenti industriali - piano delle zone)

-art. 362 Testo Unico.

-art. 1° Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295.

 

Nei Comuni di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni sarà destinata una speciale zona per l'impianto di stabilimenti industriali. Le opere di detta zona sono dichiarate di pubblica utilità.

Gli stabilimenti industriali che sorgeranno in essa godranno delle agevolezze tributarie stabilite dall'art. 409.

Il piano che determina detta zona é presentato dai rispettivi municipi, pubblicato all'albo pretorio dei Comuni per il termine di 15 giorni, ed é approvato con decreto reale, che ne fisserà il termine di esecuzione.

Contro tale decreto reale non é ammesso alcun gravame.

Art. 142.

(espropriazione dei terreni - determinazione della indennità ed approvazione dei piani di esecuzione).

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295.

 

I terreni compresi nel piano di delimitazione possono espropriarsi gradualmente per settori, e l'indennità di espropriazione é determinata in base al valore di stima, al momento dell'effettiva espropriazione, senza tener conto né delle nuove costruzioni e migliorie fatte dopo la pubblicazione del piano di cui all'articolo precedente né del maggiore valore derivante ai beni espropriati dalla destinazione industriale della zona.

Per l'espropriazione sono osservate le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e degli articoli 161 e seguenti.

I piani di esecuzione sono approvati con decreto reale, contro il quale non é ammesso alcun gravame.

Non sono soggetti ad espropriazione gli immobili appartenenti all'amministrazione militare, i quali venissero a trovarsi compresi nella zona industriale, né saranno soggetti alle norme della presente sezione gli immobili che, quantunque compresi nella zona, fossero in prosieguo riconosciuti necessari e destinati a servizi militari.

Art. 143.

(facoltà di costruire ai proprietari soggetti ad espropriazione).

-art. 3 Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295.

 

Prima che sia iniziata la procedura per la espropriazione, i proprietari di terreni compresi nel piano possono ottenere il permesso di costruire edifici industriali, sottoponendosi alle condizioni che saranno stabilite dalle autorità competenti.

Art. 144.

(mutui per l'esecuzione dei piani).

-art. 4 Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n.1295.

 

Per le spese occorrenti alle espropriazioni ed alla sistemazione del piano regolatore della zona industriale, i comuni, di cui all'articolo 141, sono autorizzati a contrarre mutui con la cassa depositi e prestiti, a termini dell'art. 118.

Detti mutui sono ammortizzabili in 50 anni, e lo stato contribuisce per la metà nel pagamento delle semestralità comprensive dell'interesse e dell'ammortamento.

Il pagamento dell'altra metà é garantito dai comuni, mediante delegazione sulla sovrimposta o sul dazio consumo, e, in mancanza di tali cespiti, con i proventi di cui all'art. 10.

I mutui suddetti sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative e tutti gli atti relativi sono esenti dalle tasse di bollo.

Art. 145.

(concessione ed alienazione delle aree).

-art. 5 Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295.

 

Le aree della zona industriale possono essere concesse temporaneamente od alienate, ma esclusivamente per scopi industriali.

Le concessioni o le alienazioni, salvo quanto é disposto dall'articolo 153 per ciò che riguarda il comune di Messina, sono deliberate dal Consiglio comunale ed approvate nei modi e nelle forme di legge.

Art. 146.

(canoni e cauzioni).

-art. 6 Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295.

 

Per le concessioni sarà corrisposto un annuo canone.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi, il concessionario dovrà prestare cauzione nelle forme e nella misura stabilite dal regolamento.

Art. 147.

(obblighi dei concessionari).

-art. 7.

-Decreto luogotenenziale 29 luglio 1915 n. 1295.

 

Alla scadenza della concessione, il concessionario deve riconsegnare l'area sgombra da qualunque costruzione e ridotta al pristino stato, senza diritto ad alcuna indennità o compenso.

Nel caso che si debba provvedere d'ufficio allo sgombero delle aree, la nota delle spese é resa esecutoria dal prefetto e consegnata all'esattore per la riscossione con i privilegi fiscali.

Qualora l'amministrazione preferisca di conservare le costruzioni od opere eseguite sull'area, sarà dovuto al concessionario il valore di stima, indipendentemente dal maggiore valore derivante dall'essere nella zona industriale.

Art. 148.

(decadenze dalla concessione).

-art. 8 Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295.

 

Sono cause di decadenza dalla concessione:

 a) la destinazione, anche parziale, dell'area a scopo diverso da quello autorizzato;

 b) il mancato pagamento del canone di un anno;

 c) il trasferimento o l'affitto, anche parziale, della concessione e dei locali, senza permesso dell'autorità concedente;

d) l'inadempimento delle condizioni a cui sia stata subordinata la concessione, e l'inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari per la zona industriale.

La decadenza é dichiarata dall'autorità concedente con provvedimento che ha carattere definitivo.

La decadenza produrrà la perdita della cauzione e saranno applicabili, nel resto, le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 149.

(vendita delle aree con vincolo speciale).

-art. 9 Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295.

 

E' in facoltà del comune di procedere, a mezzo di licitazione o trattativa privata, alla vendita delle aree col vincolo della speciale destinazione.

L'atto, col relativo vincolo, deve essere trascritto a cura dell'ufficiale incaricato della stipulazione ed a spese dell'acquirente.

Il prezzo unitario minimo dell'area é determinato ripartendo fra tutte le zone disponibili per la concessione il prezzo di costo della espropriazione dell'intero settore, con l'aggiunta delle spese per la sistemazione delle strade.

Art. 150.

(obblighi dell'acquirente).

-art. 10 Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295.

 

Nel contratto di vendita é stabilito il termine entro il quale deve essere compiuta la costruzione dell'edificio industriale.

A garanzia di tale obbligo, l'acquirente deve depositare una cauzione pari ad un quarto del prezzo di acquisto, la quale sarà restituita quando sarà accertata la regolare costruzione nel termine prescritto.

In caso di inadempimento la cauzione é incamerata e la vendita s'intende risoluta.

Il prezzo di acquisto può essere pagato a rate, in non più di 10 anni con l'interesse a scalare.

Art. 151.

(risoluzione dell'alienazione).

-art. 11 Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295).

 

L'alienazione é risoluta di pieno diritto in danno di qualsiasi anche successivo acquirente, quando sia cambiata la destinazione dell'area o dell'edificio sopra di essa costruito, senza il consenso dell'autorità competente. Dichiarata la risoluzione, e trascritto il relativo atto agli effetti dell'art. 1511 del codice civile, gli immobili si vendono a danno dell'acquirente, previa notificazione ai creditori ipotecari ed all'istituto che abbia concesso mutui di favore, e l'aggiudicatario subentra negli obblighi verso l'istituto stesso, a favore del quale resta ferma la iscritta ipoteca.

Art. 152.

(contabilità speciale della gestione della zona e destinazione dei proventi).

-art. 12 Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295.

 

Per la gestione della zona industriale é tenuta una contabilità speciale.

I proventi dell'alienazione delle aree e i canoni per le concessioni, depurati dalle spese di amministrazione, concorrono proporzionalmente ad estinguere le annualità più lontane dei mutui, per la metà a carico del tesoro e per l'altra metà a carico del comune dopo che siano stati rimborsati il tesoro ed il comune delle annualità già pagate.

Quando il comune intenda avvalersi della facoltà consentita dall'art. 147 la spesa per l'acquisto delle opere esistenti sulle aree concesse deve essere imputata esclusivamente sulla parte degli eventuali proventi netti spettanti al comune stesso.

Art. 153.

(attribuzione dell'unione messinese per la zona industriale).

-art. 13 Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295.

 

Alla compilazione del piano, alle espropriazioni, alle sistemazioni ed alle concessioni o vendite dei terreni, compresi nella zona industriale di Messina, provvede, per conto del comune, l'unione edilizia messinese, avvalendosi dell'opera dell'ufficio del piano regolatore del comune.

Il mutuo é deliberato dal comune, a richiesta dell'unione edilizia messinese.

Qualora, nel termine di due mesi dalla richiesta, il mutuo non sia stato deliberato, provvede d'ufficio la giunta provinciale amministrativa.

Art. 154.

(zona falcata del porto di Messina).

-art. 14, 3° comma, Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295.

 

Alla gestione della zona industriale in Messina é aggregata quella delle aree della zona falcata del porto su cui sorgeranno stabilimenti industriali.

Art. 155.

(competenza dei collegi speciali)

-art. 15 Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915 n. 1295.

 

Tutte le controversie dipendenti dal contratto di vendita o dalla concessione saranno devolute ai collegi speciali di Messina o di Reggio Calabria di cui all'art. 492.

Art. 156.

(costruzioni del fascio agrumario di Messina).

-art. 70 Testo Unico.

 

Alle costruzioni che il fascio agrumario di Messina deve eseguire sulla zona industriale già concessagli, sono estesi i benefici della legge 27 febbraio 1908, n. 89, sulle case popolari ed economiche.

 

 

 

CAPO III. Norme di esecuzione.

 

 

 

Sezione I Procedimento di espropriazione.

 

- dichiarazione di pubblica utilità.

 

  a) opere immediate

Art. 157.

(indicazione dei lavori).

-art. 140 Testo Unico.

 

I lavori occorrenti nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, per costruzione di baracche e di edifici da adibirsi ad uso di privati o di pubblici servizi, per apertura prolungamento od ampliamento di strade e piazze, e per conduttura di acqua potabile, sono dichiarati di pubblica utilità con l'approvazione del relativo progetto.

Il ministero dei lavori pubblici, può, con suo decreto, dichiarare di pubblica utilità ogni altro lavoro imposto da pubblica necessità ed inteso a riparare danni o provvedere a bisogni urgenti.

Art. 158.

(piano di esecuzione ed elenco dei beni).

-art. 141 Testo Unico.

 

Il piano di esecuzione dei lavori e l'elenco dei beni da espropriare a norma dell'articolo precedente, con l'indicazione delle indennità offerte, sono depositati e pubblicati a norma dell'art. 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il periodo del deposito é ridotto ad otto giorni, durante i quali gli interessati possono prendere conoscenza degli atti depositati, e proporre opposizioni sulla regolarità degli atti medesimi.

Non sono ammesse opposizioni contro il tracciato ed il modo di esecuzione dell'opera.

 

 

 

  -b) - opere definitive.

Art. 159.

(effetti dell'approvazione dei progetti).

-art. 142 Testo Unico.

 

Per tutte le opere contemplate dal presente testo unico, l'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 160.

(case economiche).

-art. 143 Testo Unico.

 

E' dichiarata di pubblica utilità la costruzione nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 delle case economiche o popolari da parte del Comune, dell'Unione Edilizia Messinese e degli enti contemplati nella legge (testo unico 27 febbraio 1908, n. 89) , per le case popolari.

All'Unione Edilizia Messinese e a tali enti i Comuni possono cedere in enfiteusi aree di loro proprietà.

 

 

 

- liquidazione delle indennità.

Art. 161.

(criteri per la determinazione della indennità).

-art. 145 Testo Unico.

 

Le indennità per le espropriazioni nei Comuni compresi nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico, eseguite dallo stato o dalle amministrazioni comunali e provinciali per qualsiasi scopo, nonché quelle per le espropriazioni occorrenti alla costruzione di nuovi centri abitati, all'ampliamento degli esistenti, ed allo spostamento di abitati in Calabria e in provincia di Messina, sono determinate applicando le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e valutando i beni espropriati allo stato in cui essi si trovino al momento dell'espropriazione, salve però sempre le disposizioni degli articoli 41, 42 e 43 della legge stessa.

Le stesse norme sono applicabili alle espropriazioni già fatte dallo stato, qualora la relativa indennità non sia ancora stata accertata e definitivamente liquidata al 21 luglio 1910; ma le indennità per le espropriazioni dei terreni debbono essere determinate in base alla condizione in cui i beni espropriati si trovavano prima del terremoto del 28 dicembre 1908.

Art. 162.

(criteri per la determinazione della indennità per le zone laterali del piano regolatore di Messina).

-art. 146 Testo Unico.

 

Le indennità per l'espropriazione dei terreni, compresi nella zona di cui al 3° comma dell'art. 276, debbono essere calcolate in base alle condizioni in cui i terreni stessi si trovavano immediatamente prima del 3 agosto 1912.

Art. 163.

(criteri per la determinazione della indennità per gli edifici dichiarati inutilizzabili).

-art. 147 Testo Unico.

 

Nelle espropriazioni di cui all'art. 161, l'indennità per gli edifici dichiarati inutilizzabili ai sensi e con le norme degli articoli 41 e seguenti é determinata in base al solo valore dell'area, calcolato secondo le disposizioni del citato art. 161.

Nessuna indennità é dovuta per qualsiasi altro titolo, salvo al proprietario la facoltà di asportare tutti i materiali a suo avviso utilizzabili, entro il termine di 20 giorni dall'inserzione del decreto di espropriazione nel foglio degli annunzi legali della provincia.

Art. 164.

(collegi arbitrali di primo grado a Messina e a Reggio Calabria).

-art. 148 Testo Unico.

-art. 23 Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295.

 

Ferma restando la disposizione dell'art. 51 della legge 25 giugno 1856, n. 2359, qualora i proprietari non accettino l'indennità loro offerta per le espropriazioni indicate nell'art. 157, questa é fissata da collegi arbitrali, i quali hanno anche competenza a liquidare i danni derivanti dai lavori o dalle costruzioni di cui all'art. 155.

Di detti collegi uno risiede a Messina con competenza per le espropriazioni ed i danni che ricadono in quella provincia, ed un altro a Reggio Calabria per le espropriazioni ed i danni ricadenti nelle Provincie di Reggio Calabria e Catanzaro.

Il collegio può, quando lo creda opportuno, trasferirsi nei vari capoluoghi di circondario, per procedere alla liquidazione delle indennità riferentisi ad espropriazioni di terreni compresi nei rispettivi territori.

Con decreto reale, su proposta dei ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia, possono essere costituiti più collegi arbitrali di primo grado in ciascuna delle circoscrizioni territoriali di cui al secondo comma.

Nell'atto di notifica del decreto di espropriazione, di cui al citato art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sarà fatta espressa menzione che, trascorso senza reclamo il termine di 30 giorni, l'indennità s'intende accettata dall'espropriato.

Art. 165.

(composizione dei collegi).

-art. 149 Testo Unico.

 

Il collegio arbitrale di cui all'articolo precedente é composto di tre membri, di cui un magistrato con grado di consigliere d'appello od equiparato, che ne ha la presidenza ed é nominato dal ministro guardasigilli. Gli altri due membri sono ingegneri, nominati l'uno dal ministro dei lavori pubblici e l'altro dal Consiglio provinciale di ciascuna delle Provincie dove sono i beni da espropriare.

Per il collegio che ha sede a Reggio Calabria, l'arbitro di nomina del Consiglio provinciale competente per territorio interviene nelle sole riunioni in cui debbono determinarsi indennità o danni relativi ai beni situati nella circoscrizione della provincia dal cui Consiglio é stato nominato.

Oltre l'arbitro ordinario ciascuna delle dette autorità nomina un supplente.

Art. 166.

(collegi arbitrali di primo grado in altri comuni).

-art. 150 Testo Unico.

 

Nei comuni, ai quali non si estende la giurisdizione dei collegi arbitrali di cui agli articoli precedenti, la determinazione delle indennità offerte e non accettate é inappellabilmente fatta da collegi arbitrali composti di tre membri, di cui uno nominato dalla deputazione provinciale, l'altro dall'espropriante; Il terzo membro é un magistrato designato dal presidente del tribunale del luogo.

La presidenza del collegio é assunta dal magistrato.

La procedura é quella stabilita dal codice di procedura civile.

Art. 167.

(collegio arbitrale di secondo grado).

-art. 151 Testo Unico.

 

Contro le sentenze dei collegi arbitrali, di cui all'art. 164, é ammesso appello dinanzi ad un collegio arbitrale di secondo grado, avente sede a Roma e composto:

 a) di un magistrato con grado non inferiore a presidente di sezione di corte d'appello, che assume la presidenza, ed é nominato dal ministro guardasigilli;

 b) di un magistrato con grado di consigliere di corte di appello, nominato dal ministro predetto;

 c) di due membri tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nominati dal ministro dei lavori pubblici;

d) di un referendario al Consiglio di stato, nominato dal ministro dell'interno.

Oltre l'arbitro ordinario, ciascuno di detti ministri nomina un supplente.

Il termine per l'appello é di trenta giorni a decorrere dalla data della notificazione della sentenza e del decreto che l'ha resa esecutiva.

Art. 168.

(notifica al delegato tecnico del ministero dei lavori pubblici e facoltà di appello).

-art. 5 R. Decreto 18 aprile 1915, n. 572.

 

Nelle controversie in cui siano interessate le amministrazioni provinciali e comunali le sentenze dei collegi arbitrali, di cui allo art. 164, debbono, a cura delle parti interessate, essere notificate insieme al decreto che le rende esecutive anche al delegato tecnico del ministero dei lavori pubblici in rappresentanza di questo ultimo.

In tale qualità il delegato tecnico ha facoltà di appellare al collegio arbitrale di secondo grado nel termine stabilito dall'art. 167, ultimo comma.

Art. 169.

(transazioni di vertenze presso i collegi arbitrali).

-art. 7 R. Decreto 18 aprile 1915, n. 572.

 

Sono sottoposte all'approvazione del ministero dell'interno, sentite la giunta provinciale amministrativa e la commissione menzionata nell'art. 20, le transazioni dirette a por fine alle vertenze pendenti presso i collegi arbitrali con gli articoli 164 e 167.

Art. 170.

(norme per il funzionamento dei collegi arbitrali).

-art. 152 Testo Unico.

 

Con RR. decreti, su proposta dei ministri di cui é menzione nell'art. 165, si provvederà a determinare tanto per i collegi di primo quanto per quelli di secondo grado:

 1° la misura degli onorari spettanti agli arbitri e le modalità relative alla loro liquidazione;

 2° le altre norme che possono occorrere per l'attuazione delle norme del presente paragrafo;

 3° il giorno in cui cesseranno dall'avere applicazione le disposizioni degli articoli del presente paragrafo e conseguentemente cesseranno di funzionare i collegi arbitrali.

Art. 171.

(forma dei mandati).

-art. 153 Testo Unico.

 

Se le parti compariscono innanzi ai collegi di cui sopra, per mezzo di mandatari, il mandato può in ambedue i casi essere scritto in fine dell'originale e della copia dell'avviso a comparire o della citazione, o dell'atto d'appello; e il segretario ne prende nota.

Art. 172.

(ricorsi per cassazione).

-art. 154 Testo Unico.

 

Contro la sentenza del collegio arbitrale di secondo grado per le espropriazioni é ammesso soltanto il ricorso alla cassazione di Roma nel termine di giorni quarantacinque a decorrere dalla notifica della sentenza col decreto che la rese esecutiva.

In caso di annullamento della sentenza, la corte di cassazione rinvia la causa per nuovo esame aventi lo stesso collegio di secondo grado, il quale deve uniformarsi alla massima di diritto stabilita dalla cassazione.

 

 

 

- a) - norme generali.

Art. 173.

(disposizioni generali).

-art. 155 Testo Unico.

-art. 1 Decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1214.

 

La procedura per la determinazione e il pagamento delle indennità per le espropriazioni occorrenti nei luoghi e per gli scopi designati dall'art. 161, é regolata, fino al 31 dicembre 1920, con le norme contenute nel presente paragrafo, ferme restando le disposizioni della legge 25 giugno 1865 n. 2359, modificata da quella del 18 dicembre 1879, n. 5188, che non siano in contraddizione con quelle contenute nel presente Testo Unico.

Art. 174.

(disposizioni transitorie).

-art. 156 Testo Unico.

 

Le medesime norme sono applicabili anche alle espropriazioni ed occupazioni già in corso al 18 agosto 1911, per le quali non fossero ancora intervenuti a quella data i decreti prefettizi di cui agli articoli 53 e 72 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

 

 

 

- b). - stime.

Art. 175.

(effetti delle stime).

-art. 157 Testo Unico.

 

Le stime compilate dagli uffici del Genio Civile e dagli uffici tecnici governativi, nonché dagli uffici tecnici provinciali e comunali, allo scopo di determinare l'indennità da offrire ai proprietari per tutte le espropriazioni di cui all'art. 161, e quelle compilate dall'ufficio tecnico dell'Unione Edilizia Messinese per tutte le espropriazioni che deve compiere, equivalgono, per tutti gli effetti dell'articolo 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, alla perizia di cui al precedente art. 32 della legge medesima, ogni qualvolta siano state redatte in base a stati di consistenza, alla cui compilazione siasi proceduto con le modalità stabilite dal seguente articolo.

Art. 176.

(forme della visita di accertamento).

-art. 158 Testo Unico.

 

Almeno dieci giorni prima di procedere alla visita per l'accertamento delle condizioni dei beni da espropriare, i rispettivi intestatari in catasto sono invitati ad intervenire con citazione o biglietto e, per gli irreperibili, mediante un avviso pubblicato, a cura dell'amministrazione espropriante, all'albo pretorio del comune in cui i beni sono situati.

Detto avviso indica i confini, la natura, la qualità, l'allibramento dell'immobile e possibilmente il numero di mappa, ed il nome e cognome dei proprietari inscritti nei registri catastali, ed in difetto, nei ruoli dell'imposta fondiaria, e stabilisce il giorno della visita.

I proprietari possono intervenire alla medesima personalmente, o mediante rappresentante munito di procura.

La visita ha luogo con l'assistenza di due testimoni, non dipendenti dall'amministrazione espropriante e residenti nel comune, e di essa il rappresentante dell'amministrazione redige un verbale in cui fa risultare tutte le indicazioni sulla natura e sulle condizioni dell'immobile, che possono servire come elementi per la sua valutazione.

I proprietari hanno diritto di farvi inserire le osservazioni che credono del loro interesse, sui particolari della descrizione del fondo.

Non presentandosi i proprietari nel giorno stabilito, si procede egualmente alla visita con l'assistenza dei testimoni sopraddetti, la cui firma basta a rendere valido il verbale.

Esso é parimenti valido con le stesse firme, quando i proprietari non lo abbiano sottoscritto per qualsiasi altro motivo.

Art. 177.

(stime di tecnici privati).

-art. 159 Testo Unico.

 

Qualora le espropriazioni di cui all'art. 175 siano promosse da amministrazioni comunali non aventi ufficio tecnico costituito, gli effetti di cui all'articolo medesimo sono attribuiti alle stime compilate per conto di dette amministrazioni da periti privati, sempre che, oltre ad essere state compilate in base a stati di consistenza redatti come sopra, esse abbiano avuto l'approvazione dell'ufficio del Genio Civile della provincia.

Art. 178.

(disposizione transitoria).

-art. 160 Testo Unico.

 

Le stime compilate agli scopi dell'art. 175 in precedenza al 18 agosto 1911 hanno pure gli effetti previsti dall'articolo medesimo, quando siano state redatte in base a stati di consistenza che siano stati o siano, anche in seguito, accettati dai proprietari.

 

 

 

- c). - pagamenti.

Art. 179.

(opposizione per la misura delle indennità).

-art. 161 Testo Unico.

-art. 24 Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295.

 

Un estratto dei decreti contemplati nell'art. 53 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, deve essere inserito, entro il termine di cinque giorni, nel foglio destinato per gli annunzi legali della provincia.

Coloro che hanno ragioni da esperire sull'indennità, possono impugnarla come insufficiente, nel termine di 30 giorni dalla suddetta inserzione e nei modi indicati dall'art. 51 della citata legge.

L'impugnativa é fatta avanti il collegio arbitrale, di cui all'art. 164.

Esso, delibato il titolo all'azione, decide sulla misura dell'indennità salvo all'autorità giudiziaria di pronunziarsi in sede di opposizione al pagamento sulla sussistenza del diritto asserito.

Scaduto questo termine, senza che siasi proposto richiamo, l'indennità si ha rispetto a tutti come definitivamente stabilita nella somma risultante dalla perizia.

Su domanda dell'intestatario della polizza, il prefetto, riservando ogni provvedimento sulle indennità, autorizza il pagamento degli interessi sino a tutto il trentesimo giorno dalla data dell'effettivo versamento nella cassa depositi e prestiti della indennità di espropriazione o di occupazione temporanea, qualora l'occupazione effettiva abbia preceduto il versamento dell'indennità.

La ripetizione degli interessi indebitamente pagati é fatta con i privilegi fiscali.

Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato, debitamente inscritti prima della trascrizione del decreto prefettizio, deve altresì provvedersi, a cura dell'espropriato, ad una notificazione individuale dell'estratto del medesimo decreto ai titolari di essi, nei modi e nella forma stabiliti dal codice di procedura civile.

Nel termine di tre mesi dalla notificazione i titolari di diritti reali possono far opposizione al pagamento dell'indennità avanti la competente autorità giudiziaria.

Art. 180.

(pagamento dell'indennità).

-art. 162 Testo Unico.

 

Divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'ammontare dell'indennità, ove non esistano diritti reali sul fondo espropriato né sia notificata opposizione al pagamento, oppure fra tutte le parti interessate siasi stabilito d'accordo il modo della ripartizione, il prefetto, udito il Consiglio di prefettura, autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario espropriato ed agli aventi diritto.

Ove esistano diritti reali sul fondo espropriato, debitamente inscritti, ma i titolari di essi non abbiano notificato alcuna opposizione nel termine e per gli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 179, il prefetto, udito il Consiglio di prefettura, autorizza il pagamento della somma depositata a favore del proprietario espropriato e degli aventi diritto, previa presentazione dei titoli necessari.

Art. 181.

(svincolo delle polizze).

-art. 163 Testo Unico.

-art. 3 Decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1214.

 

Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo precedente, quando siano decorsi due anni dalla data del decreto di espropriazione, il prefetto, udito il Consiglio di prefettura, dispone lo svincolo della polizza a favore dell'intestatario, senza che questi sia tenuto a produrre i titoli comprovanti la proprietà.

Nel caso in cui esistano diritti reali e anche quando non siano decorsi due anni dalla data del decreto di espropriazione l'intestatario, che fornisca idonea malleveria, può ottenere dal prefetto su parere del Consiglio di prefettura, lo svincolo della polizza il cui ammontare non superi le £. 2500.

Art. 182.

(responsabilità del prefetto).

-art. 164 Testo Unico.

-art. 3 Decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1214.

 

I provvedimenti, di cui al 4° comma dell'art. 179, dell'art. 180 e dell'art. 181, devono sempre intendersi emessi dal prefetto senza alcuna responsabilità sua o della pubblica amministrazione salva però restando la eventuale azione degli aventi diritto o dei terzi a norma della legge comune.

Art. 183.

(provvedimenti dell'autorità giudiziaria).

-art. 165 Testo Unico.

 

Se entro il termine di tre mesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 179 siano dai titolari di diritti reali o da qualunque altro avente diritto notificate opposizioni al pagamento, senza che siasi addivenuto ad un accordo fra le parti, deve provvedersi sull'istanza della parte più diligente, dal tribunale competente a termini delle leggi civili.

Art. 184.

(agevolazioni fiscali).

-art. 166 Testo Unico.

-art. 1 R. Decreto 18 ottobre 1915, n. 1410, allegato c.

 

I decreti di espropriazione per cause di pubblica utilità dei beni stabili compresi nell'area dei piani regolatori dei Comuni danneggiati, sono registrati colla tassa fissa di £. 2,40 e trascritti all'ufficio delle ipoteche colla tassa fissa di £. 2, per ciascun decreto, indipendentemente dal numero delle ditte in esso contemplate.

Tutti gli atti preparatori e complementari del procedimento di espropriazione, compresi i certificati ipotecari e gli atti e documenti che occorrono agli espropriati per la riscossione del prezzo, eccezione fatta degli atti giudiziari per opposizione alla perizia amministrativa, sono esenti dalle tasse di bollo.

Per le relative volture catastali é dovuto il diritto fisso di £. 1 per ciascun decreto di espropriazione.

 

 

 

- occupazioni temporanee.

Art. 185.

(competenza ad ordinarie e durata).

-art. 167 Testo Unico.

 

Le occupazioni temporanee dei beni immobili che possono occorrere per l'esecuzione di opere urgenti nei paesi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, nonché per la costruzione di baracche e di edifici, sia ad uso di privati che per servizi pubblici, sono dai prefetti o sottoprefetti ordinate ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata da quella del 18 dicembre 1879, n. 5188.

La durata delle occupazioni può essere fissata per 5 anni e s'intende protratta di anno in anno fino a raggiungere complessivamente un decennio, quando non sia stata data licenza al proprietario del suolo sei mesi prima.

Art. 186.

(pubblicazione del decreto del prefetto).

-art. 168 Testo Unico.

 

Il decreto del prefetto di cui all'art. 72 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, é inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia, ai sensi e per gli effetti del precedente art. 179.

Saranno inoltre osservate tutte le altre prescrizioni contenute nello stesso art. 179 e nei successivi.

Art. 187.

(determinazione arbitrale dell'indennità).

-art. 169 Testo Unico.

 

Quando l'indennità offerta non sia accettata, essa viene determinata dagli stessi collegi arbitrali costituiti a Messina e a Reggio Calabria ai sensi dell'art. 164 del presente Testo Unico.

Art. 188.

(indennità per la conversione in occupazione definitiva).

-art. 170 Testo Unico.

-art. 25 Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295.

 

Occorrendo rendere definitive le occupazioni già autorizzate in via temporanea, agli espropriati spetta un supplemento d'indennità corrispondente alla differenza fra l'indennità precedentemente concordata o liquidata per l'occupazione temporanea e quella da determinarsi per l'occupazione definitiva.

Agli espropriati spettano pure gl'interessi legali su tale differenza, dalla data dell' avvenuta occupazione temporanea a quella dell'ammissione a pagamento del mandato diretto o sino a tutto il trentesimo giorno dalla data dell'effettivo versamento nella cassa depositi e prestiti del prezzo di espropriazione.

 

 

 

Sezione II Redazione, approvazione ed esecuzione dei progetti.

Art. 189.

(deroga alle norme della contabilità dello stato).

-articoli 171, 1° e 2° comma, e 172, 1° comma, Testo Unico.

 

Per tutti i lavori di cui agli articoli 1, 2 e 12 e per quelli in genere dipendenti dal servizio speciale per i terremoti nelle tre Provincie di Calabria e in quella di Messina il governo é autorizzato a derogare alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello stato e del relativo regolamento, provvedendo mediante licitazione o a trattativa privata od anche in economia.

Per i pagamenti, il mandato di anticipazione non può superare £. 50.000 e il mandato a disposizione non può essere emesso per somma maggiore di £. 100.000.

Art. 190.

(competenza del delegato del ministero dei lavori pubblici).

-articoli 171, 3° comma, e 172, 2° comma del Testo Unico.

-art. 1 R. Decreto 4 gennaio 1914, n. 145.

 

Le funzioni di delegato del ministero dei lavori pubblici a termini dell'art. 119 e quelle di alto direttore dei servizi di cui all'art. 138 sono attribuite ad un ispettore del genio civile, residente a Messina.

Questi esercita le attribuzioni di ispettore di compartimento per tutte le opere dipendenti dal terremoto nelle tre Provincie calabresi ed in quella di Messina qualunque ne sia l'importo, e approva i progetti principali e suppletivi delle opere a carico delle amministrazioni civili dello stato, salvo i casi di cui all'art. 193.

La sua approvazione ha effetto per ogni riguardo sia di ordine tecnico, sia di convenienza amministrativa.

Al detto ispettore spetta, salva soltanto la competenza del comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nei casi previsti negli articoli seguenti, di rendere definitivi in linea tecnica, col proprio visto, i progetti redatti dagli uffici speciali per i piani regolatori di Messina e Reggio Calabria.

L'ispettore stesso, infine, esercita l'alta vigilanza sull'osservanza delle speciali norme costruttive vigenti in dipendenza del terremoto.

Art. 191.

(seguito).

-art. 2 R. Decreto 4 gennaio 1914, n. 145.

-art. 5 Decreto Luogotenenziale 2 giugno 1916, n. 838.

 

Al detto funzionario, oltre le attribuzioni relative ai piani regolatori di Messina e di Reggio Calabria di cui all'articolo precedente e di quello di palmi, di cui all'articolo precedente, spettano pure l'esame preventivo dei progetti di massima e l'approvazione dei progetti esecutivi dei piani regolatori di tutti i comuni, quando questi si avvalgano della disposizione dell'art. 118.

Egli provvede inoltre all'approvazione dei progetti di opere provinciali e comunali da eseguirsi in tutto o in parte con i proventi di cui all'art. 10 quando importino una spesa superiore alle £. 50.000, salva sempre al ministero dell'interno la facoltà di chiedere che l'approvazione di tali progetti sia data dal comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici a norma dell'art. 193 e provvede al loro collaudo, sia direttamente, sia delegandovi altro funzionario.

L'approvazione dei progetti il cui importo non superi le £. 50.000 e la vigilanza sulla regolare esecuzione di tutti i lavori d'interesse comunale e provinciale che si eseguano in tutto o in parte con i proventi di cui all'art. 10 sono demandate al competente ingegnere capo del Genio Civile per i servizi del terremoto.

Art. 192.

(indennità - personale dipendente).

-art. 3 R. Decreto 4 gennaio 1914, n. 145.

 

Per le funzioni di alto direttore degli uffici speciali per i piani regolatori di Messina e Reggio Calabria, spetta all'ispettore una indennità a termini dell'art. 149.

Per l'esercizio delle sue attribuzioni egli può avvalersi del personale del Genio Civile appartenente ad ogni ufficio cui siano affidati servizi dipendenti dal terremoto, ed agli uffici per i piani regolatori anzidetti.

Art. 193.

(competenza del comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici in merito a progetti di opere).

-art. 173 Testo Unico.

 

L'approvazione dei progetti per gli edifici pubblici governativi da costruire nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 il cui importo superi le £. 200.000, esclusi quelli di pertinenza delle amministrazioni della guerra e della marina, é data dal ministro dei lavori pubblici, udito il parere del comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Allo stesso comitato sono pure sottoposti, quando, o per il loro rilevante ammontare o per altri motivi ne sia fatta richiesta dal ministro dell'interno, quei progetti di opere d'interesse locale, di qualunque natura, la spesa delle quali debba, in tutto od in parte, gravare sui proventi di cui all'art. 10.

Art. 194.

(composizione del comitato).

-art. 174 Testo Unico.

-art. 3 R. Decreto 4 gennaio 1914,n. 145.

 

Il comitato é presieduto da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e composto, come membri effettivi, di quattro ispettori superiori del genio civile, in servizio attivo, dei due ispettori superiori, pure del genio civile, incaricati rispettivamente dei servizi dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908 e da quello del 13 gennaio 1915, del direttore generale dell'amministrazione civile presso il ministero dell'interno e di quello dei servizi speciali presso il ministero dei lavori pubblici.

Due funzionari amministrativi, uno del ministero dei lavori pubblici ed uno del ministero dell'interno, ed un ingegnere del Genio Civile funzioneranno da segretari.

Il presidente, gli ispettori ed i segretari sono designati con decreto del ministro dei lavori pubblici.

Il comitato é parificato per ogni effetto ad una sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Possono per l'esame e lo studio di determinati affari, con decreto pure del ministro dei lavori pubblici, essere aggregate al comitato in modo permanente, o volta per volta, persone di riconosciuta competenza scientifica o tecnica.

Tutti i componenti del comitato s'intendono compresi nel n. 6 della tabella a annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 406.

Art. 195.

(attribuzioni varie del comitato).

-art. 175 Testo Unico.

 

Spetta al comitato, istituito con gli articoli precedenti, di esercitare invece del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le attribuzioni di cui all'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la approvazione dei piani regolatori fatti ai sensi dell'art. 115 del presente Testo Unico.

Allo stesso comitato spettano altresì le attribuzioni di cui all'art. 206 del presente testo unico, nonché di dar parere, in seguito a richiesta del ministro dei lavori pubblici, su tutte le questioni di edilizia sismica e su quelle relative all'interpretazione ed all'uniforme osservanza delle norme predette.

Il comitato può essere incaricato dal ministro dei lavori pubblici di fare direttamente studi e formulare proposte per la risoluzione dei problemi attinenti alla tecnica costruttiva nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Art. 196.

(spesa per il funzionamento).

-art. 176 Testo Unico.

 

Con R. Decreto sarà stabilito quanto occorre per il funzionamento del comitato.

La spesa necessaria é prelevata annualmente, con decreto dei ministri dei lavori pubblici e dell'interno, in parte sui fondi assegnati nel bilancio dei lavori pubblici per la costruzione degli edifici pubblici governativi ed in parte su quelli di cui allo art. 10.

Sarà a tal fine, istituito apposito capitolo nel bilancio del ministero dei lavori pubblici.

Art. 197.

(uffici del Genio Civile nelle Provincie colpite dal terremoto).

-art. 177 Testo Unico.

 

Gli uffici del Genio Civile nelle tre Provincie di Calabria e in quella di Messina, sono costituiti, quanto al personale tecnico, nel modo indicato nella tabella n. 4 allegata al presente Testo Unico.

Le modificazioni che in seguito si rendessero necessarie nella costituzione di detti uffici saranno approvate con decreto reale.

Al personale di cui alla tabella stessa é aggiunto il personale d'ordine e di servizio, entro i limiti dei ruoli organici e quello provvisorio nella misura richiesta dalle esigenze del servizio.

Art. 198.

(spese per la sorveglianza sui lavori).

-art. 179 Testo Unico.

 

Alle spese occorrenti per la sorveglianza da parte del genio civile, sulle riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni e per gli accertamenti ed i lavori dipendenti dalle disposizioni del presente titolo, é provveduto con i fondi di cui all'art. 10.

All'uopo é istituito nel bilancio del ministero dei lavori pubblici un apposito capitolo.

Le somme eventualmente ricuperate dai contravventori sono reintegrate al capitolo suddetto.

Art. 199.

(facoltà del ministero dei lavori pubblici di avvalersi di funzionari degli enti locali).

-art. 180 Testo Unico.

 

Per l'esecuzione dei lavori contemplati negli articoli 12 e 13 il ministero dei lavori pubblici può valersi dell'opera dei funzionari degli uffici tecnici delle Provincie e dei comuni, i quali debbono attenersi alle discipline vigenti per le opere di conto dello stato.

Art. 200.

(facoltà di valersi di professionisti privati).

-art. 181 Testo Unico.

 

Per la ripartizione, ricostruzione e nuova costruzione degli edifici pubblici dello stato, nonché per la costruzione della case di cui all'art. 17, lettere b) e c), e comma 3°, i ministri dei lavori pubblici e della guerra sono autorizzati ad avvalersi, oltre che del personale del R. corpo del Genio Civile e del genio militare, anche di privati professionisti, a quelle condizioni che saranno, caso per caso, contrattualmente stabilite.

Art. 201.

(esenzioni fiscali).

-art. 182 Testo Unico.

 

A tutti gli atti e contratti relativi alle opere che sono eseguite a cura dello stato, delle Provincie e dei comuni, nonché dei comitati di soccorso, per riparare i danni cagionati dal terremoto del 28 dicembre 1908, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 300, comma 4°.

 

 

 

Sezione III Norme costruttive.

 

- disposizioni generali.

Art. 202.

(zone di applicazione).

-art. 183 Testo Unico.

 

In tutti i Comuni delle Provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria e dei circondari di Messina e di Castroreale, nonché nei Comuni di Librizzi, Montagna Reale, Naso, Oliveri, Patti, Raccuia, San Pietro sopra Patti, Sant' Angelo di Brolo ed Ucria sono obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati le seguenti norme tecniche ed igieniche.

Art. 203.

(esenzione per il territorio di Taormina).

-art. 184 Testo Unico.

 

Sono eccettuate dall'applicazione della disposizione precedente le seguenti zone del territorio comunale di Taormina :

Le aree dell'attuale abitato urbano ed adiacenze immediate;

Le colline Tironi e Calvario fuori porta Catania;

Il monte Castello;

La rupe del teatro e la zona nella quale si svolge la strada comunale d'accesso all'abitato di Taormina fra la suddetta rupe ed il capo Taormina.

 

 

 

- nuove costruzioni.

Art. 204

(divieto di costruzione).

-art. 185 Testo Unico.

-art. 1 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

E' vietato costruire edifici sul ciglio o al piede degli appicchi, su terreni paludosi, franosi, su falde detritiche o su terreni comunque atti a scoscendere, sul confine fra terreni di natura o resistenza diversa o sopra un suolo a forte pendio, salvo quando si tratti di roccia viva e compatta; nel quale ultimo caso é indispensabile preparare all'edificio uno od anche più piani orizzontali di appoggio eseguendo gli scavi necessari.

Qualora le circostanze locali lo esigano, si può ricorrere a terrazzamenti, osservando le norme di cui al successivo art. 207.

Art. 205.

(altezza degli edifici).

-art. 186 Testo Unico.

-art. 2 norme approvate con R. Decreto 19 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

L'altezza dei nuovi edifici rappresentata dalla massima differenza di livello fra la linea di gronda e il suolo circostante, in vicinanza immediata dell'edificio stesso, non può di regola superare nei terreni in piano i 10 metri.

In quelli in pendio l'altezza massima può raggiungere gli 11 metri, purché la media generale delle altezze delle fronti verso strada non superi i 10 metri.

I nuovi edifici, siano inferiormente cantinati o no, debbono essere costruiti a non più di due piani, dei quali quello terreno deve avere il pavimento a livello del suolo, oppure sopraelevato sul medesimo non più di un metro e mezzo nei terreni in piano, e due metri e venti centimetri in quelli in pendio.

In questo ultimo caso però la sopraelevazione media di tutte le fronti non può superare un metro e mezzo.

L'altezza dei piani, misurata fra pavimento e pavimento, oppure fra il pavimento e la linea di gronda, non può di regola superare i 5 metri, salvo il caso dei terreni in pendio, nei quali l'altezza dei piani terreni può raggiungere i 6 metri.

Si considera come cantinata anche quella parte degli edifici che resta interrata da tre lati, purché nel lato scoperto non abbia altezza superiore a metri 3,50 e non prospetti sulla pubblica via o sullo spazio d'isolamento.

Art. 206.

(maggiori altezze).

-art. 187 Testo Unico.

-art. 3 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Per gli edifici isolati, che abbiano all'intorno un'area libera di larghezza non inferiore a quella prescritta dall'art. 226, lettera d), possono essere ammesse, in seguito a parere favorevole del comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per tutta o parte degli edifici stessi, un numero di piani ed altezze, sia dell'intero edificio che dei singoli piani, maggiori di quelle stabilite nel precedente articolo, quando siano giustificate da ragioni di pubblica utilità, di servizio pubblico, di culto, d'interesse artistico, o di esercizio industriale.

Tali edifici non possono però mai essere destinati ad uso di alberghi, convitti, dormitori, ospedali, caserme, distretti, carceri, e nemmeno ad abitazione, salvo che per il personale necessario alla loro custodia e vigilanza.

La loro altezza non può superare i metri 16, a meno che l'altezza maggiore non sia richiesta dallo scopo speciale al quale lo edificio é destinato.

La disponibilità dell'occorrente area libera d'isolamento deve essere dimostrata all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, di cui al 1° comma del presente articolo.

L'autorizzazione di cui sopra per i lavori di riparazione contemplati dal 03 4 della presente sezione, può essere concessa dal prefetto, su parere favorevole dell'ufficio del genio civile.

Art. 207.

(misura delle altezze).

-art. 188 Testo Unico.

-art. 4 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Nel caso di terrazzamenti, l'altezza dei nuovi edifici, agli effetti dei precedenti articoli 205 e 206 si può misurare dal livello del terreno artificialmente creato col terrazzamento, nell'immediata vicinanza dell'edificio stesso, alle seguenti condizioni:

 1° che in corrispondenza di ogni edificio non vi sia che un solo terrazzamento e che il terreno artificialmente creato sia orizzontale o al più presenti la pendenza strettamente necessaria per lo scolo delle acque;

 2° che il suo livello non presenti in nessun punto una prevalenza superiore ai metri 3,50 sul suolo naturale;

 3° che la zona del piano di terrazzamento fronteggiante ciascun edificio non abbia in alcuna sua parte larghezza minore della corrispondente altezza del terrazzamento stesso;

 4° che gli effetti della larghezza delle strade circostanti e degli spazi d'isolamento, l'altezza dell'edificio fronteggiante il terrazzamento sia misurata dal suolo naturale preesistente, in immediata prossimità dell'edificio stesso;

 5° che il pavimento dell'eventuale cantinato non sia profondo più di due metri sotto il piano del terreno artificialmente creato;

 6° che il piano della risega di fondazione non sia a livello inferiore del piano artificialmente creato;

 7° che l'ossatura dell'edificio parta dalle fondazioni.

Art. 208.

(fondazioni).

-art. 189 Testo Unico.

-art. 5 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Le fondazioni, quando é possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata del cappellaccio, ovvero essere convenientemente incassate nel terreno perfettamente sodo.

In caso diverso si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere una buona fondazione.

Nel caso di edifici intelaiati o baraccati, le costole montanti o i ritti dell'armatura debbono essere infitti a perfetto incastro nella roccia, od in una platea generale armata, o essere collegati ad un robusto telaio di base formato con membrature rigide.

Per gli edifici di muratura ordinaria le fondazioni debbono essere costituite da muri continui concatenati fra di loro e non essere mai appoggiate su terreni di riporto, salvo il caso di platea generale.

La pressione statica unitaria sul terreno non roccioso non deve superare i due chilogrammi per centimetro quadrato.

Art. 209.

(materiali e mano d'opera).

-art. 190 Testo Unico.

-art. 6 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

I lavori di costruzione dei fabbricati debbono eseguirsi secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

E' vietata la muratura a secco e quella con ciottoli, se non convenientemente spaccati e posti in opera con struttura listata e con buona malta di non lenta presa.

E' pure vietato l'impiego della ghisa e di qualunque altro materiale fragile per travi, per colonne e, in genere, per parti essenziali dell'organismo resistente degli edifici.

Art. 210.

(divieto di opere sopra il piano di gronda).

-art. 191 Testo Unico.

-art. 7 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Al di sopra del piano di gronda non si possono eseguire opere murarie di alcuna specie, non esclusi i fumaioli, salvo i muri di timpano intelaiati o baraccati, eseguiti con materiale di riempimento assai leggero, né vi possono trovare luogo ambienti abitabili o magazzini.

I parapetti dei terrazzi, superiori al piano di gronda, e gli attici, debbono essere di legno, di ferro o di cemento armato; I fumaioli di lamiera di ferro o di cemento armato. Gli uni e gli altri debbono avere un'altezza non superiore ad un metro.

Sono anche permessi gli abbaini e le gabbie per le scale di accesso ai terrazzi o ai tetti per l'altezza strettamente necessaria.

Nelle case col solo pianterreno, se armate robustamente con ossatura completa, come all'articolo seguente, il sottotetto può, per eccezione, adibirsi ad uso magazzino o granaio.

Art. 211.

(murature prescritte).

-art. 192 Testo Unico.

-art. 8 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Gli edifici debbono essere costruiti con muratura armata e con muratura animata o con sistemi tali da comprendere un'ossatura di ferro, o di muratura armata o di muratura animata, capace di resistere contemporaneamente a sollecitazioni di compressione, trazione e taglio.

E' ammessa l'ossatura di membrature di legno, purché bene stagionato, per le case col solo pianterreno.

Le ossature debbono formare un'armatura completa di per sé stante dalle fondamenta al tetto, saldamente collegata con le strutture orizzontali portanti (solai, terrazzi, tetti) e che sia immersa nel materiale formante parete o lo contenga nelle sue riquadrature, oppure lo racchiuda nelle sue maglie, e sia con esso saldamente collegata.

Gli edifici debbono avere il loro centro di gravità più basso che sia possibile.

Salvo il caso in cui i proprietari di edifici contigui si accordino per fabbricarli contemporaneamente e con lo stesso sistema, ciascuno di questi dovrà essere indipendente, ma aderente, e formare un organismo di per sé stante.

Art. 212.

(muratura ordinaria negli edifici a un solo piano).

-art. 193 Testo Unico.

-art. 9 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

egli edifici col solo piano terreno, anche se cantinato, é ammessa la muratura ordinaria, purché:

 a) la costruzione sia fatta con buona malta di non lenta presa;

 b) le parti murarie aventi funzione statica siano eseguite omogeneamente con mattoni o blocchi di pietra naturale od artificiale a facce piane e superfici scabre, oppure a struttura listata, fatta con pietra spezzata e interrotta da corsi orizzontali di mattoni o da fasce continue di cemento armato, distanti non più di centimetri 60 fra loro;

 c) i muri perimetrali e maestri abbiano una grossezza non minore di un decimo dell'altezza e in ogni caso non mai minore di 50 centimetri per le murature ordinarie e di 40 centimetri per le murature di mattoni o con blocchetti di cemento, e siano immorsati con muri trasversali distanti non più di 5 centimetri. Nel caso di intervalli maggiori i muri predetti debbono essere muniti di lesene di rinforzo, ripartite a distanza non superiore a metri 5, di aggetto uguale almeno alla metà della grossezza del muro stesso e di larghezza uguale a tale grossezza;

 d) i muri trasversali abbiano lo spessore non mai inferiore ad un quindicesimo dell'altezza;

 e) la costruzione sia consolidata al piano del pavimento (quando questo non riposi direttamente sulla roccia) da collegamenti rigidi, e alla sommità dei muri maestri, tanto perimetrali quanto trasversali, da telai di ferro o di legno rinforzati da squadre di ferro negli angoli o da telai di cemento armato convenientemente ancorati nei muri.

Quando gli edifici hanno il cantinato, i muri perimetrali di questo debbono avere una maggiore grossezza di 15 centimetri almeno.

Art. 213.

(muratura ordinaria negli edifici a due piani).

-art.194 Testo Unico.

-art. 10 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

La muratura ordinaria é altresì ammessa per edifici a due piani non più alti di 7 metri, alle seguenti condizioni:

a) la muratura sia omogenea e fatta con mattoni o con blocchi di pietra naturale od artificiale, a superficie scabra, di forma parallelepipeda rettangola, cementati con buona malta di non lenta presa;

 b) i muri abbiano al piano terreno una grossezza non mai minore di un decimo dell'altezza dell'edificio, soddisfino nel resto alle condizioni di cui al comma c) dell'articolo precedente.

 c) l'edificio sia consolidato al piano di ciascun pavimento ed alla sommità dei muri, come é prescritto al comma e) dell'articolo precedente.

Quando i collegamenti orizzontali, di cui al precedente comma, siano riuniti con altri legamenti verticali in corrispondenza all'incrocio dei muri o in corrispondenza delle lesene di rinforzo, l'altezza del fabbricato può raggiungere gli otto metri.

Tanto nel caso dell'altezza di 7 metri quanto in quello degli 8 metri, i muri del piano superiore possono avere una minore grossezza fino a costituire una risega di 20 centimetri al massimo.

Art. 214.

(costruzioni di legno).

-art. 195 Testo Unico.

-art. 11 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915,n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Le costruzioni di legno che non abbiano carattere provvisorio, sono ammesse soltanto per edifici la cui altezza risponda alle prescrizioni dell'art. 226, lettera b) per il lato prospiciente la strada, e che abbiano sugli altri lati uno spazio d'isolamento di larghezza pari alla loro altezza ed in ogni caso non mai inferiore a 5 metri.

Esse debbono avere sempre uno zoccolo di muratura.

Art. 215.

(volte).

-art. 196 Testo Unico.

-art. 12 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 decreto luogotenenziale.

 

E' vietato al di sopra del suolo l'uso delle volte di muratura e delle volterrane di qualsiasi genere anche fra travi di ferro.

Sono ammesse le volte del cantinato, purché, con saetta non minore del terzo della corda, siano impostate non al disopra del suolo e munite di tiranti per elidere le spinte.

Art. 216.

(solai).

-art. 197 Testo Unico.

-art. 13 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Le strutture portanti dei piani superiori devono essere costituite unicamente da solai atti a servire da contravventamento ai muri.

I ferri, che costituiscono i solai, debbono essere saldamente collegati fra loro.

Nel caso di edifici di muratura ordinaria, le travi dei solai, in numero di una almeno ogni 3 metri, debbono poggiare su tutta la grossezza dei muri, ed essere collegate con il telaio di consolidamento.

Nei corpi di fabbrica multipli, le travi dei solai debbono essere di un sol pezzo per tutta la profondità dell'edificio, ed ove ciò non riesca possibile, le varie travi che si corrispondono, da ambiente ad ambiente, debbono essere robustamente collegate fra di loro nei punti di appoggio sopra i muri interni.

Nel caso di edifici intelaiati o baraccati le travi dei solai debbono collegarsi rigidamente con l'ossatura essenziale, costituente l'armatura della fabbrica.

Art. 217.

(materiali dei soffitti e solai).

-art. 198 Testo Unico.

-art. 14 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

I soffitti ed i rivestimenti dei solai debbono formarsi con materiali leggeri, quali tele, asticelle sottili, cartone, lamierino, lastre sottili, reti metalliche, canne schiacciate e simili, escludendo le strutture e i rinzaffi pesanti, facili a disgregarsi.

Art. 218.

(pareti).

-art. 199 Testo Unico.

-art. 15 norme approvate con R. Decreto 2 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Per riempimento e rivestimento nelle costruzioni intelaiate o baraccate, sono ammesse le strutture seguenti:

 a) la muratura armata, animata od ingabbiata, o altrimenti consolidata, specialmente quando costituisce mezzo d'irrigidimento:

 b) le pareti semplici o doppie di lastre naturali od artificiali, di reti metalliche intonacate, di tavolati di legno rivestiti, di mattoni vuoti, o di qualunque altro materiale che presenti solidità, leggerezza e sia immune, per quanto é possibile, dall'azione del fuoco e dall'umidità atmosferica;

 c) le strutture murarie indicate alla lettera b) del precedente art. 212 limitatamente al solo piano terreno.

Per le sole case coloniche é ammesso l'impiego di doppie pareti a listelli di legno o rete metallica, con le maglie riempite di materiale leggero, o anche intonacate con argilla o altre sostanze non cotte.

Art. 219.

(montanti).

-art. 200 Testo Unico.

-art. 16 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Gli edifici intelaiati di legno e quelli baraccati debbono avere le costole montanti di un sol pezzo, o quanto meno così saldamente e robustamente collegate o rafforzate nelle giunture, da non offrire veruna sezione di indebolimento.

Tutte le unioni delle membrature fra loro debbono essere studiate in modo che non venga indebolita la resistenza delle parti costituenti l'organismo statico.

Art. 220.

(scale).

-art. 201 Testo Unico.

-art. 17 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

E' vietato l'uso di scale a sbalzo o di quelle portate da archi e volte di muratura.

Art. 221.

(porte e finestre).

-art. 202 Testo Unico.

-art. 18 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Nelle costruzioni ad ossatura intelaiata o baraccata, come al precedente art. 211, i vani delle porte e delle finestre debbono essere incorniciati di un solido telaio di ferro, di legno o di cemento armato, prolungando alcune membrature del telaio del vano fino all'incontro dei montanti e dei correnti dell'ossatura principale.

La lunghezza degli architravi non deve mai riuscire minore di una volta e mezzo la maggiore ampiezza del vano.

Nelle costruzioni murarie semplici può anche bastare di sovrapporre ai vani di porta e finestra un architrave di legno, di ferro e di cemento armato, esteso a tutta la grossezza del muro, con arco di scarico.

Negli edifici di muratura i vani di porte e finestre debbono tenersi a distanza non minore di metri 1,50 dagli spigoli esterni del fabbricato.

Art. 222.

(costruzioni in aggetto).

-art. 203 Testo Unico.

-art. 19 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

E' vietata qualsiasi costruzione in aggetto od a sbalzo, fatta eccezione per i balconi, le cornici ed i protendimenti dei tetti dalla fronte dei muri.

I balconi non debbono mai sporgere dal muro d'ambito più di metri 0,60 e debbono essere sostenuti da mensole solidamente connesse con la travatura del solaio o con le costole montanti dell'armatura.

Le mensole e le lastre dei balconi debbono essere costituite da materiali atti a resistere alla flessione, e non fragili.

Le cornici non debbono mai sporgere dal muro d'ambito più di metri 0,40 e debbono eseguirsi a struttura leggera e solidale col telaio di rinforzo a coronamento dell'edificio.

Nel computo della sporgenza delle cornici non é compreso il canale di gronda, se di lamiera.

Art. 223.

(catene).

-art. 204 Testo Unico.

-art. 20 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

La struttura dei tetti deve escludere nel modo più assoluto qualsiasi spinta orizzontale, da eliminarsi mediante catene rese solidali col telaio di coronamento alla sommità dei muri.

Le incavallature debbono essere collegate trasversalmente fra di loro.

Non sono richieste catene di collegamento nelle costruzioni con muri a timpano, intelaiati come all'art. 211, reggenti tetti, la cui struttura sia costituita dai soli arcarecci, i quali però debbono essere collegati con l'intelaiatura dei timpani uniti longitudinalmente fra di loro, come é prescritto all'art. 216 pei travi di solaio.

Nei tetti a falde, il materiale di coperta non deve eccedere il peso di kg.

 70 per metro quadrato anche se bagnato.

Art. 224.

(terrazze).

-art. 205 Testo Unico.

-art. 21 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915,n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Ai tetti ordinari si possono sostituire, in tutto od in parte, terrazzi piani a livello della linea di gronda, purché il materiale di semplice copertura non ecceda il peso di 70 kg.

Per metro quadrato.

Art. 225.

(condutture).

-art. 206 Testo Unico.

-art. 22 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Le condutture di ogni specie, siano esse canne di camini o di caloriferi, o tubolature di acquai, di latrine o di acque piovane o potabili, ecc., debbono essere accuratamente isolate dalle membrature dell'organismo resistente.

Nelle costruzioni di muratura ordinaria le condutture non debbono intaccare la grossezza dei muri.

I sostegni per condutture elettriche aeree di qualsiasi specie non debbono mai essere fissati agli edifici, ma essere da questi indipendenti, fatta soltanto eccezione per quelli delle diramazioni nell'interno degli edifici.

Art. 226.

(strade).

-art. 207 Testo Unico.

-art. 23 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Nei nuovi centri abitati e negli ampliamenti degli odierni, dipendenti o no gli uni e gli altri da piani regolatori, come pure nell'apertura di nuove strade nell'interno di quelli esistenti, sono obbligatorie le seguenti norme:

 a) le strade devono essere larghe almeno 10 metri. Negli abitati aventi popolazione agglomerata inferiore ai 10.000 abitanti il prefetto, su parere favorevole del genio civile, o le altre autorità superiori da cui debba eventualmente essere approvata la costruzione della nuova strada, possono consentire che tale larghezza minima si ridotta a metri 8. Nel caso che siano ammesse costruzioni da un solo lato della strada la larghezza di questa può essere tenuta anche di metri 6.

 b) fermi restando i limiti massimi stabiliti dagli articoli 205, 206 e 213, le nuove case non possono avere, verso la strada sulla quale prospettano, altezza maggiore della larghezza della strada stessa:

1.    diminuita di metri 2, quando si tratti di strade che devono avere una larghezza minima uguale a 10 m.;

2.    diminuita di metri 1, quando si tratti di strade la cui larghezza minima può essere di 8 m.;

3.    aumentata invece di metri 2, quando si tratti di strade lungo le quali non può fabbricarsi che da un sol lato;

 c) qualora si vogliano costruire edifici di altezza superiore a quelle stabilite dai precedenti comma, essi debbono costruirsi in ritiro, per rispetto all'allineamento stradale, di una misura pari alla metà della maggiore altezza;

 d) per gli edifici di altezza superiore ai 10 metri nella parte fronteggiante strade o aree destinate al pubblico passaggio, é prescritta una zona d'isolamento o di rispetto, per una larghezza non minore della loro altezza, quando le disposizioni precedenti non ne prescrivano una maggiore.

Nel computo di tale larghezza si comprende quella della strada, o dell'area destinata al pubblico passaggio. La larghezza della detta zona, quando l'area frapposta non debba servire a pubblico passaggio, può essere limitata alla metà della massima altezza dell'edificio, e su di essa possono anche costruirsi fabbricati di altezza non superiore ai 10 metri, purché non siano mai destinati ad uso di abitazione;

 e) tolto il caso previsto dal precedente comma e sempre quando i regolamenti locali non ne esigano una maggiore, la larghezza degli intervalli di isolamento fra i muri frontali di due edifici vicini deve essere almeno di 5 metri purché l'area frapposta non sia destinata a pubblico passaggio. Qualora detta area sia aperta al pubblico passaggio, dovrà essere la sua larghezza uguale a quella prescritta per le strade dal precedente comma);

 f) chi esegue nuove costruzioni può farlo sulla linea di confine.

Quando non fabbrichi sul confine, se non lascia la distanza almeno di metri 2,50, il vicino o dovrà tenersi alla prescritta distanza di metri 5 dalla fabbrica predetta, oppure avrà facoltà di fabbricare fin contro la medesima, pagando il valore del suolo che verrebbe ad occupare, salvo che il proprietario del suolo stesso preferisca estendere contemporaneamente il suo edificio sino al confine.

Agli effetti del presente articolo, sono computate come larghezze libere di strada e come intervalli d'isolamento, in rispetto unicamente a ciascun edificio erigendo, le larghezze delle aree rispettivamente annessevi, e destinate a giardini, a cortile esterno, o comunque non coperte, anche se cintate e sottratte all'uso pubblico o create con terrazzamento, le quali aree si trovino lungo le fronti del fabbricato.

Sono considerati come ampliamenti di centri abitati anche le nuove costruzioni da elevare nei vecchi centri abitati, dovunque non esistevano precedentemente, sia pure lungo strade esistenti, adiacentemente a fabbricati esistenti.

Art. 227.

(elevazioni non consentite dalle strade).

-art. 24 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Le nuove costruzioni fuori dei centri abitati non possono avere verso la strada, sulla quale prospettano, altezze maggiori della larghezza stradale, diminuita di 1 metro, ove la strada sia larga almeno metri 6.

Nel caso di minori larghezze stradali, o qualora si vogliano costruire edifici di altezza maggiore, si applicano le disposizioni dei comma c) e d) del precedente art. 226.

Per le costruzioni non prospicienti strade o zone destinate al pubblico passaggio, si applicano le disposizioni dei comma e) e f) dello stesso art. 226.

Art. 228.

(continuazione)

-art. 208 Testo Unico.

-art. 25 norme approvate con R. Decreto 26 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Sono vietate:

 a) le sopraelevazioni degli edifici esistenti, quando questi abbiano raggiunta o superata l'altezza di metri 10 o quella minore consentita dalla larghezza della strada prospiciente;

 b) i lavori di ampliamento di edifici la cui struttura non corrisponde alle prescrizioni delle presenti norme;

 c) le fabbriche di qualsiasi natura che possono ridurre sotto i limiti fissati dall'art. 226 la larghezza libera delle strade e degli intervalli d'isolamento; fatta eccezione dei muri divisori di altezza non superiore a metri 2,75;

 d) qualunque altra opera che non sia ammessa dalle presenti norme oppure che possa aggravare o rendere permanenti le condizioni di fatto contrarie alle medesime.

Art. 229.

(calcoli di stabilità e di resistenza).

-art. 209 Testo Unico.

-art. 26 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Nei calcoli di stabilità e di resistenza degli edifici da costruire nei Comuni colpiti dal terremoto si debbono considerare:

 1° le azioni statiche dovute al peso proprio ed al sovraccarico (quando ha carattere fisso o di lunga permanenza), aumentate del 50% che si suppone rappresenti l'effetto delle vibrazioni sussultorie;

 2° le azioni dinamiche dovute al moto sismico ondulatorio, rappresentandole con accelerazioni applicate orizzontalmente alle masse del fabbricato nelle due direzioni (lunghezza e larghezza) ed agenti in entrambi i sensi di ogni direzione.

I rapporti fra le forze orizzontali da introdurre convenzionalmente nei calcoli ed i corrispondenti pesi debbono essere uguali ad un ottavo per il piano terreno degli edifici che al piano di gronda non siano più alti di m. 10; ad un sesto per il piano superiore di detti edifici e per quelli di altezza maggiore.

 

 

 

- ricostruzioni.

Art. 230.

(ricostruzioni).

-art. 210 Testo Unico.

-art. 27 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Le ricostruzioni totali o parziali sul sito anteriormente occupato dagli edifici che per qualsiasi causa siano stati distrutti o demoliti od abbattuti, debbono eseguirsi con tutte le norme del precedente paragrafo, salvo le tolleranze di cui agli articoli seguenti.

Art. 231.

(loro altezza).

-art. 211 Testo Unico.

-art. 28 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Tolto il caso della esistenza del piano regolatore o di regolamenti edilizi che dispongano altrimenti, le ricostruzioni di cui al precedente articolo possono farsi anche lungo i cigli di strade che abbiano larghezza minore di quelle prescritte all'art. 226, purché non inferiori a metri 4.

Tali edifici debbono avere un'altezza non superiore alla larghezza della strada sulla quale prospettano ed in ogni caso non superiore a metri 10 con un numero di piani non maggiore di due.

Ove la larghezza della strada sia inferiore a metri 4, l'edificio deve costruirsi in ritiro di quanto é necessario per ottenere la larghezza stessa.

Art. 232.

(utilizzazione delle fondazioni esistenti).

-art. 212 Testo Unico.

-art. 29 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Nelle ricostruzioni é concessa l'utilizzazione delle fondazioni preesistenti, quando esse non presentino lesioni o deficienze, nel qual caso debbono essere ridotte alle condizioni stabilite dall'articolo 208.

 

 

 

-. riparazioni.

Art. 233.

(riparazioni).

-art. 213 Testo Unico.

-art. 30 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Le riparazioni organiche, intese cioè a modificare o consolidare le strutture resistenti degli edifici o di qualche loro parte essenziale, debbono corrispondere, per quanto é praticamente possibile, alle norme di cui ai paragrafi precedenti, tenuto presente quanto é disposto negli articoli seguenti.

Art. 234.

(volte).

-art. 214 Testo Unico .

-art. 31 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Le volte esistenti negli edifici da riparare sono tollerate, a condizione espressa che non siano lesionate, o non siano impostate su muri lesionati o strapiombati, e purché sia provveduto ad eliminare le spinte coll'apposizione di robuste cinture, chiavi e tiranti.

In ogni caso però dovranno sostituirsi con strutture non spingenti le volte in sommità degli edifici a più piani.

Art. 235.

(norme).

-art. 215 Testo Unico.

-art. 32 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Nelle riparazioni degli edifici danneggiati saranno osservate, in quanto siano applicabili, le disposizioni contenute nel paragrafo II, e specialmente si debbono:

 1° sostituire le scale in muratura e a sbalzo, con scale di legno, di ferro o di cemento armato o sopra intelaiature salvo, il caso in cui i gradini poggino su due muri;

 2° rendere i tetti non spingenti con l'approvazione di opportune catene;

 3° ridurre gli aggetti, le cornici, i balconi e le strutture sovrastanti ai piani di gronda in conformità degli articoli 210 e 222 e disporre le condotte e le canne di scarico di qualsiasi specie in modo da non intaccare le murature, anzi da permetterne l'integrazione, ove l'indebolimento sia avvenuto.

L'altezza di tali edifici deve essere ridotta a quella stabilita dagli articoli 205 e 206, a meno che le loro condizioni statiche consentano un'altezza maggiore a giudizio dell'ufficio del genio civile.

Art. 236.

(edifici di carattere nazionale).

-art. 216 Testo Unico.

-art. 33 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n.573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Per le riparazioni degli edifici di carattere nazionale, in ispecie per valore artistico, storico, od archeologico, sarà stabilito, caso per caso, il partito da seguire pel loro consolidamento, con riguardo alle disposizioni del precedente art. 206.

Art. 237.

(fondazioni lesionate o insufficienti).

-art. 217 Testo Unico.

-art. 34 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Sono vietate le riparazioni degli edifici le cui fondazioni siano lesionate o insufficienti, se esse non siano previamente ridotte alle condizioni stabilite dall'art. 208.

Art. 238.

(rafforzamento).

-art. 218 Testo Unico.

-art. 35 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Gli edifici lesionati e non costruiti col sistema intelaiato o baraccato elevantisi oltre il piano terreno, previamente ridotti, se le loro condizioni statiche lo richiedano, a norma del precedente art. 235, debbono essere rafforzati da collegamenti verticali di legno, di ferro o di cemento armato, correnti dalle fondazioni alla sommità dell' edificio, e rilegati fra di loro da cinture al piano della risega di fondazione ed a quelli del solaio e della gronda, in modo da formare un'ingabbiatura esterna. I detti collegamenti debbono essere collegati almeno in corrispondenza di tutti gli spigoli dell'edifizio, ed a distanza non maggiore di 5 metri l'uno dall'altro.

Art. 239.

(demolizione e riparazione delle murature).

-art. 219 Testo Unico.

-art. 36 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Le murature comunque lesionate, che presentano strapiombo o si manifestano eseguite coi sistemi esclusi dall'art. 209, nonché quelle in cui si nota fessuramento diffuso, debbono essere demolite.

Quelle semplicemente lesionate, che non presentino i caratteri anzidetti, oltre a quanto é prescritto dall'art. 238, debbono venire riparate, riprendendone la costruzione per ciascuna lesione con muratura da farsi esclusivamente con buona malta, fino al immorsarsi, con profondi attacchi, con la parte sana.

E' vietato l'impiego di archi in muratura per puntellamento o collegamento di muri.

Art. 240.

(demolizioni e riparazioni di edifici di cemento armato).

-art. 220 Testo Unico.

-art. 37 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Gli edifici di cemento armato, che presentino lesioni tali ne le membrature delle ossature resistenti, da renderli inutilizzabili debbono essere demoliti e rifatti per tutta la parte alla quale si estende la funzione portante della membratura danneggiata.

Quelle intelaiate di altri sistemi o semplicemente baraccate che si trovino nello stesso caso, possono essere riparate, sostituendo con altri nuovi gli organi lesionati, purché si provveda ad un collegamento ben rigido con la rimanente armatura o intelaiatura.

Art. 241.

(edifici non interamente caduti).

-art. 221 Testo Unico.

-art. 38 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Nel caso di edifici non interamente caduti od abbattuti, alle parti da ripararsi vengono applicate le norme del presente paragrafo, meno per la parte da ricostruirsi la cui altezza deve essere uguale a quella permessa, a norma del precedente art. 231.

 

 

 

- norme igieniche.

Art. 242.

(norme igieniche).

-art. 222 Testo Unico.

-art. 39 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Nelle costruzioni, ricostruzioni e possibilmente nelle riparazioni organiche debbono osservarsi le norme stabilite dalla legge 1 agosto 1907, n. 636 (testo unico).

L'altezza netta dei piani non sarà mai inferiore a metri 3.

Art. 243.

(edifici scolastici).

-art. 223 Testo Unico.

-art. 40 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Nella costruzione di edifici scolastici dovranno osservarsi, oltre le presenti norme, anche quelle tecniche ed igieniche approvate col R. Decreto 11 gennaio 1912, n. 12.

 

 

 

- sanzioni, azioni, procedimenti.

Art. 244.

(denunzia dei lavori).

-art. 224 Testo Unico.

-art. 41 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n.573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Chiunque intende procedere a riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni é tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente al sindaco ed all'ufficio del Genio Civile competente almeno 20 giorni avanti l'inizio dei lavori, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza dei direttori, appaltatori ed assuntori dell'opera, la ubicazione, l'indole di questa, l'altezza e il sistema costruttivo che si vuole adottare.

Non si potranno iniziare i lavori senza l'autorizzazione scritta dell'ufficio del genio civile, competente e senza l'autorizzazione del sindaco, per quanto riguarda unicamente l'osservanza dei regolamenti locali.

Art. 245.

(penalità per le contravvenzioni).

-art. 225 Testo Unico.

-art. 42 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Qualsiasi inosservanza delle disposizioni contenute nelle presenti norme é punita con l'ammenda da £. 20 a £. 2000.

Della trasgressione é responsabile il proprietario o chi in sua vece abbia ordinato i lavori, salvo che egli dimostri che ne sia imputabile il direttore o assuntore dei lavori, nel qual caso, oltre all'ammenda, potrà essere a questi ultimi inflitta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte.

Art. 246.

(accertamento delle contravvenzioni).

-art. 226 Testo Unico.

-art. 43 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Appena avuta notizia del fatto costituente la contravvenzione, il pretore deve immediatamente ordinare, quando ciò sia necessario, le convenienti constatazioni tecniche, per mezzo dell'ufficio del genio civile, salvo che questo non vi avesse di già provveduto.

Il genio civile, sia di ufficio, che su richiesta del pretore, procederà, quando sia necessario, all'accertamento della contravvenzione mediante accesso sul luogo e regolare processo verbale che rilevi particolareggiatamente lo stato di fatto in rapporto alle prescrizioni di legge.

Il verbale, sottoscritto dall'ufficiale che ha accertato la contravvenzione e vistato dall'ingegnere capo del genio civile, sarà trasmesso al pretore, con rapporto contenente la proposta delle necessarie modificazioni e demolizioni, od al prefetto, quando si verificheranno le condizioni dell'art. 256.

Art. 247.

(emissione del decreto penale).

-art. 227 Testo Unico.

-art. 44 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Sul verbale di accertamento, di cui all'articolo precedente, il pretore emette immediatamente decreto motivato, col quale:

 a) pronuncia condanna alla pena dovuta, nonché alle spese processuali, e, ove occorra, ai danni;

 b) ordina le necessarie modificazioni o demolizioni assegnando all'uopo un breve termine;

 c) commina, pel caso che decorresse inutilmente il termine assegnato, la demolizione di ufficio, e questa anche per le opere non tempestivamente modificate;

 d) avverte il contravventore, che la efficacia esecutiva del decreto é subordinata alle condizioni di cui all'articolo seguente.

Art. 248.

(istanza per il dibattimento).

-art. 228 Testo Unico.

-art. 45 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Il decreto é, per cura del cancelliere, notificato senza ritardo all'interessato.

Se entro 10 giorni dalla notificazione questi non faccia istanza perché sia fissato il dibattimento, e, fatta l'istanza non comparisca all'udienza designata, né giustifichi un legittimo impedimento, il decreto acquista forza di giudicato ed il pretore ne ordina l'esecuzione.

Se nel termine stabilito, l'interessato faccia istanza perché sia fissato il dibattimento e all'udienza designata comparisca, il decreto si considera come non avvenuto.

Nel caso che la sentenza sia di condanna, essa infligge una pena non inferiore al doppio di quella precedentemente pronunziata e fissa un termine per la modificazione o la demolizione delle opere abusive.

Art. 249.

(sospensione dei lavori).

-art. 229 Testo Unico.

-art. 46 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Dal momento della notifica e sino al provvedimento definitivo, l'intimato é tenuto a sospendere i lavori, e, se contravvenga a tale obbligo, é punito ai sensi dell'art. 245.

Il prefetto o il sottoprefetto, su richiesta dell'ufficio del genio civile, provvederanno, per mezzo degli agenti della forza pubblica, ad assicurare la effettiva sospensione dei lavori.

Art. 250.

(perizie).

-art. 230 Testo Unico.

-art. 47 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Quando ai fini del dibattimento siano necessari ulteriori o migliori accertamenti tecnici, il pretore, su istanza dell'imputato o d'ufficio, nominerà uno o più periti scegliendoli fra gli ingegneri dello stato o di altre pubbliche amministrazioni.

Art. 251.

(effetti del decreto penale e della sentenza).

-art. 231 Testo Unico.

-art. 48 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 247, sono da emettere, sia nei decreti, che nelle sentenze, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta.

I provvedimenti stessi non sono applicabili al proprietario o a chi abbia ordinato i lavori giusta l'articolo 245, il quale dopo aver proceduto a riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni abbia domandato ed ottenuto dal Genio Civile la dichiarazione che sono state osservate le presenti norme.

Art. 252.

(comunicazione del provvedimento al Genio Civile - termine per l'appello).

-art. 232 Testo Unico.

-art. 49 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Una copia di ogni decreto, ordinanza di esecuzione o sentenza, che vengano emessi in virtù delle precedenti disposizioni, dovrà entro 5 giorni dalla sua data essere notificata, per cura del cancelliere, al competente ufficio del genio civile.

Il termine per produrre appello nell'interesse dell'amministrazione non decorre se non dal giorno della avvenuta notificazione.

Art. 253.

(penale in caso di ritardo nella modificazione o demolizione delle opere - demolizione d'ufficio).

-art. 233 Testo Unico.

-art. 50 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Se, divenuti esecutivi il decreto e la sentenza, il condannato non si uniformi all'obbligo impostogli di modificare o demolire le opere in contravvenzione, esso é tenuto al pagamento di £. 10 per ogni giorno di ritardo.

La relativa liquidazione sarà fatta di 10 giorni in 10 giorni dall'ufficio del Genio Civile e comunicata al prefetto, il quale la renderà esecutiva e la trasmetterà all'esattore comunale, affinché ne curi la riscossione con i privilegi stabiliti dalla legge sulle imposte dirette, ed effettui il versamento delle somme riscosse al patronato regina Elena.

La riscossione cesserà dal giorno in cui il contravventore avrà denunziato all'ufficio del Genio Civile l'adempimento dei prescritti lavori, purché questo sia stato debitamente accertato.

Contro i provvedimenti adottati dal prefetto in base al presente articolo non é ammesso gravame né in via amministrativa, né in qualsiasi sede giurisdizionale.

L'ufficio del Genio Civile con l'assistenza, se del caso, della forza pubblica, procederà a spese del contravventore alle demolizioni come alla lettera c) dell'art. 247.

Nessuna azione é ammessa per risarcimento di danni in dipendenza di tali demolizioni, a meno che non siano derivati da inosservanza delle usuali regole d'arte.

Art. 254.

(appello dalle sentenze).

-art. 234 Testo Unico.

-art. 51 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 giugno 1916, n. 90.

 

Le sentenze sono, in ogni caso, appellabili e il termine per l'appello é di giorni 15, ferme, per la decorrenza di questo, le distinzioni di cui all'art. 130 del codice di procedura penale e salvo il disposto del precedente art. 252.

Art. 255.

(inapplicabilità della condanna condizionale).

-art. 235 Testo Unico.

-art. 52 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Le norme che regolano la condanna condizionale non sono applicabili alle condanne pronunciate in applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 256.

(provvedimenti di iniziativa del prefetto).

-art. 236 Testo Unico.

-art. 53 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915,n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza, il prefetto può, per le modificazioni o demolizioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, valersi del procedimento stabilito dall'art. 378 della legge sui lavori pubblici e può provvedere alla sospensione delle opere nel modo stabilito dall'art. 249.

In questo caso spetta esclusivamente al prefetto di promuovere l'azione penale.

Art. 257.

(vigilanza per l'osservanza delle norme).

-art. 237 Testo Unico.

-art. 54 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

 

Gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali del genio civile, gli ingegneri degli uffici tecnici provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, e, in genere, tutti gli agenti giurati a servizio dello stato, delle Provincie e dei comuni, sono incaricati di vigilare per l'esecuzione delle disposizioni contenute nelle presenti norme, di accertare secondo la propria competenza e di denunziare le contravvenzioni.

I suddetti funzionari quando debbono accedere per altri incarichi qualsiasi nei Comuni danneggiati debbono, compatibilmente con gli stessi incarichi, accertare se le riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni procedono in conformità delle presenti norme.

 

 

 

- disposizioni transitorie.

Art. 258.

(applicabilità delle norme precedenti).

-art. 3 Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

-art. 56 norme approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573.

 

Per le opere già compiute, per quelle in corso di esecuzione al 4 agosto 1916 e per quelle i cui progetti, alla data anzidetta, siano già stati approvati o già sottoposti dal consorzio o dall'istituto mutuante al riscontro del genio civile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del R. Decreto 17 settembre 1910, n. 715, resta ferma l'osservanza delle norme contenute negli articoli 185 a 237 del Testo Unico di legge approvato col R. Decreto 12 ottobre 1913, n. 1261.

I sostegni per condutture elettriche aeree di qualsiasi specie che al 4 agosto 1916 si trovano fissati ai muri degli edifici, debbono essere rimossi e ricollocati indipendenti dai muri stessi ai sensi del precedente art. 220, salvo quando sia riconosciuta dal prefetto, sentito l'ufficio del genio civile, innocua la loro conservazione.

Per la rimozione verrà dal prefetto sentito il competente ufficio del genio civile, assegnato, a chi di ragione, un termine, dopo il quale l'inosservanza verrà considerata come una contravvenzione e si procederà contro il trasgressore a termine delle cauzioni di cui agli articoli 244 e seguenti.

Art. 259.

(fatti non costituenti più reato).

-art. 238 Testo Unico.

 

Pei decreti e le sentenze di condanna che, emessi prima del 3 novembre 1912, fossero ancora da eseguire, relativamente a fatti che le norme contenute negli articoli 185 a 237 del Testo Unico di legge approvato con R. Decreto 12 ottobre 1913, n. 1261, e quelle contenute nel presente testo, non prevedevano più come reati, il pretore od il tribunale competente, con apposito provvedimento, ne dichiarerà d'ufficio cessata l'esecuzione a tutti gli effetti penali, revocando col provvedimento stesso l'ordine di modificazione o di demolizione di edifici, che fosse contenuto nel decreto o nella sentenza di cui é venuta a cessare l'esecuzione.

Art. 260.

(revoca degli ordini di demolizione).

-art. 239 Testo Unico.

 

Il pretore o il tribunale competente, sopra richiesta del pubblico ministero, dell'ufficio del Genio Civile o di chi vi abbia interesse, potrà revocare, con apposito provvedimento, l'ordine di modificazione o di demolizione di edifici, dato con decreti o sentenze per fatti che le norme di cui all'articolo precedente non prevedevano come reati, anche quando i decreti o le sentenze stesse abbiano avuto per ogni altro riguardo esecuzione.

Art. 261.

(accertamenti tecnici).

-art. 240 Testo Unico.

 

Prima di provvedere ai sensi indicati nei due articoli precedenti il pretore od il tribunale, da cui sia stato emesso il decreto o la sentenza, dovrà richiedere che l'ufficio del Genio Civile proceda a constatazioni tecniche per accertare che lo stato e la costruzione dell'edificio siano compatibili con le disposizioni contenute nel Testo Unico approvato con R. Decreto 12 ottobre 1913, n. 1261, e se sarà necessario, potrà anche ricorrere all'opera di uno o più periti, in conformità di quando é stabilito dall'art. 250.

 

 

 

- zone sismiche.

Art. 262.

(località in cui é permessa costruzione).

-art. 241 Testo Unico.

 

Nei commi e nelle frazioni di Comuni designati alla tabella n. 5 allegata al presente Testo Unico le costruzioni per nuovi centri abitati e per l'ampliamento degli esistenti non potranno farsi che nelle località per ciascuno di essi indicate.

Art. 263.

(località in cui é vietata la costruzione).

-art. 242 Testo Unico.

 

In tutti i Comuni delle Provincie di Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria, e dei circondari di Messina e di Castroreale della provincia di Messina, le ricostruzioni totali o parziali sul sito anteriormente occupato dagli edifici che per qualsiasi causa siano stati distrutti, o demoliti, o abbattuti, sono vietate quando il terreno non offra le garanzie stabilite dall'art. 204 per l'impianto di nuove costruzioni.

Nei Comuni e nelle frazioni di Comuni designati alla tabella n. 6 allegata al presente Testo Unico sono inoltre vietate le ricostruzioni nelle località per ciascuno di essi indicate.

Però nelle località della provincia di Messina ivi indicate é consentito di utilizzare gli avanzi degli edifici esistenti per ricovero di animali, per depositi per piccole operazioni agricole e di pesca, purché tali usi, anche in caso di rovina del fabbricato, non possano produrre se non danni materiali.

In tali località il prefetto, su conforme parere del competente ufficio del genio civile, può, in seguito a domanda degli interessati, concedere a coloro i quali dimostrino di non potersi altrimenti provvedere di abitazione, sia di eseguire riparazioni provvisorie in legname alle case esistenti, sia di erigere ricoveri di carattere provvisorio per una temporanea dimora che non può eccedere la durata di tre anni.

Tali concessioni si intendono subordinate alla condizione che siano osservate le prescrizioni delle norme di cui agli articoli 202 e seguenti.

Art. 264.

(penalità).

-art. 243 Testo Unico.

 

Le infrazioni alle disposizioni contenute nei due precedenti articoli sono punite con le sanzioni stabilite al 03 6.

 

 


PARTE II. Integrazione delle attività private.

TITOLO I. Mutui di favore.

CAPO I. Disposizioni generali

 

 

 

- mutuo di favore e contributo dello stato.

Art. 265.

(misura del mutuo e contributo dello stato).

-art. 244 Testo Unico.

 

Per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni rese necessarie dal terremoto del 28 dicembre 1908 nei Comuni indicati nella tabella n. 2 allegata al presente Testo Unico sono concessi mutui di favore da parte degli istituti di cui all'art. 266, sempreché le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni vengano eseguite secondo le norme tecniche ed igieniche di cui agli articoli 202 e seguenti.

Detti mutui ipotecari, al saggio d'interesse non superiore al 4%, sono ammortizzabili in 30 anni e rimborsabili col sistema delle semestralità costanti comprendenti gli interessi e l'ammortamento, e lo stato vi concorre pagando la metà delle quote semestrali, aumentate di un decimo per le eventuali perdite degli istituti mutuanti.

Il contributo dello stato é commisurato alla intera somma occorrente per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni, indipendentemente dalla somma che sia in fatto corrisposta dall'istituto mutuante; ed é in ogni caso destinato per intero al pagamento delle semestralità dei mutui.

La spesa relativa é iscritta nel bilancio del ministero del tesoro.

 

 

 

- mutuanti

Art. 266.

(istituti autorizzati alla concessione di mutui).

-art. 245 Testo Unico.

 

Sono autorizzati a concedere i mutui di favore il consorzio di cui all'art. 310, l'istituto Vittorio Emanuele di cui all'art. 321, le casse di risparmio, gli istituti di credito fondiario, gli istituti ordinari e cooperativi di credito.

Gli istituti sovventori i quali esercitano il credito fondiario hanno facoltà di compiere le suddette operazioni derogando alle disposizioni della legge (testo unico) 16 luglio 1905, n.696.

 

 

 

- mutuatari.

Art. 267.

(privati ed enti morali).

-art. 246 Testo Unico.

 

I mutui di favore sono concessi ai privati, agli istituti di beneficenza, d'istruzione e di educazione ed alle camere di commercio, che erano al 28 dicembre 1908 proprietari degli edifici danneggiati o distrutti.

Art. 268.

(facoltà delle società anonime e cooperative).

-art. 247 Testo Unico.

 

Il governo é autorizzato a concedere la facoltà di contrarre mutui nei termini e alle condizioni del presente testo unico, e con le norme e le cautele che saranno stabilite in apposito regolamento, anche a società anonime o cooperative di lavori pubblici, le quali si costituissero col precipuo scopo di provvedere alle costruzioni nei Comuni danneggiati.

Le società predette godono, oltre che delle agevolazioni tributarie consentite dagli articoli 300, commi 4°, 6° e 7°, ultimo periodo, e 320, anche di quelle consentite dalla legge sulle case popolari ed economiche.

Art. 269.

(trasmissione del diritto a mutuo).

-art. 248 Testo Unico.

 

Chi acquista un'area acquista anche il diritto al mutuo che da essa dipende, salvo che nel contratto non sia espressamente pattuito il contrario.

In questo caso chi ha alienato l'area non può cedere separatamente il diritto al mutuo.

Il diritto al mutuo può essere ceduto separatamente dall'area soltanto quando il proprietario dell'area non possa ricostruire sulla stessa:

 a) per non essere l'area più edificabile, per effetto degli articoli 262 e 263, o perché compresa in abitati che debbono essere spostati;

 b) per averne perduta la disponibilità per effetto del regolamento dei rapporti fra i condomini o proprietari di parti dello stesso edificio, ai sensi degli articoli 277 e seguenti, o in seguito ad espropriazione, o perché l'area sia compresa in un comparto da altri acquistato.

La cessione del diritto al mutuo non é valida rispetto all'istituto mutuante ed ai terzi, se non é trascritta a norma degli articoli 1932 e seguenti del codice civile.

Art. 270.

(disposizioni transitorie).

-art. 249 Testo Unico.

-art. 31 R. Decreto 18 giugno 1914, n. 700.

 

Per gli acquisti di aree avvenuti prima del 21 luglio 1910, l'acquirente ha diritto al mutuo solo nel caso che sia stato ciò espressamente stabilito nel contratto, o convenuto con atto separato del venditore o dei suoi aventi causa, e sempre che il contratto o l'atto successivo siano trascritti entro il 31 dicembre 1914.

Ove però la proprietà dell'area sia stata nuovamente trasferita a titolo oneroso nel periodo di tempo dal 18 agosto 1912 al 10 dicembre 1913, rimangono salvi i diritti degli ultimi acquirenti, i quali perciò possono valersi del mutuo, sempre che nella trasmissione avvenuta prima del 21 luglio 1910 non siavi stata riserva a favore del venditore.

Per gli acquisti di aree avvenuti dopo il 21 luglio 1910 vale la norma di cui al 1° comma del precedente articolo.

Art. 271.

(trasmissione del diritto nel caso di condominio).

-art. 250 Testo Unico.

 

La cessione delle quote di condominio o dei diritti di un proprietario di parte di un edificio sottostante al soffitto del primo piano dà diritto al mutuo di favore, in qualsiasi tempo sia avvenuta e non ostante qualsiasi patto in contrario.

Dopo che abbia avuto luogo il regolamento dei rapporti di proprietà a termini degli articoli 277 e seguenti, si applicano le norme di cui all'art. 269.

Art. 272.

(rapporti con i titolari di diritti reali).

-art. 251 Testo Unico.

-art. 3 Decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1214.

 

Il proprietario di un edificio danneggiato o distrutto che sia gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione, ipoteca, da censi o livelli, può ricostruire altrove o cedere i suoi diritti a norma dell'art. 269, senza che occorra il consenso dei titolari dei summenzionati diritti, in confronto ai quali la pubblicazione della domanda di mutuo nel foglio degli annunzi legali della provincia tiene luogo di notificazione.

I diritti di cui sopra risorgono sul nuovo edificio da chiunque e dovunque costruito, nei limiti e con le norme di cui all'art. 298.

Qualora poi la ricostruzione non avvenga né per opera del proprietario, né degli eventuali cessionari, l'usufruttuario, l'usuario o il creditore ipotecario possono sostituirsi ad essi nell'esercizio del diritto di ricostruire.

In tal caso spetta al collegio speciale di cui all'art. 492 di stabilire a chi debba rimanere in proprietà l'edificio costruito con le somme prese a mutuo, e come si contemperino o risolvano i diritti reali gravanti sull'edificio danneggiato o distrutto.

Art. 273.

(diritti dell'enfiteuta).

-art. 252 Testo Unico.

 

Nel caso in cui l'edificio danneggiato o distrutto sia soggetto ad enfiteusi, agli effetti dell'articolo precedente, l'enfiteuta si considera come proprietario, e il direttorio é messo nella condizione degli usufruttuari, usuari e creditori ipotecari.

Art. 274.

(mutui per fabbricati industriali).

-art. 253 Testo Unico.

 

Gli stessi diritti e benefici di cui agli articoli precedenti spettano anche per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione di fabbricati industriali, rese necessarie dal terremoto del 28 dicembre 1908, nei Comuni indicati nella tabella n. 2 allegata al presente Testo Unico.

Art. 275.

(diritti dei danneggiati da terremoti anteriori).

-art. 254 Testo Unico.

 

I danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, possono ottenere il mutuo dal consorzio, o dagli altri istituti mutuanti, quando anche gli edifici da riparare o da ricostruire fossero già stati colpiti dai terremoti del 1905 e 1907, e per la intera somma occorrente alla riparazione o ricostruzione.

 

 

 

- area per la ricostruzione

Art. 276.

(area per le ricostruzioni).

-art. 255 Testo Unico.

 

Il mutuatario può costruire l'edificio per cui ha diritto al mutuo anche su area diversa da quella dell'edificio danneggiato o distrutto purché nel territorio dello stesso comune.

Nel centro urbano di Messina, salvo per i fabbricati industriali che possono essere ricostruiti nell'ambito del territorio del comune, le costruzioni su altra area debbono eseguirsi nell'ambito del piano regolatore, compresi in esso gli edifici che sorgano nel lato esterno della via di circonvallazione e prospettino sul medesimo a distanza non maggiore di cinquanta metri, purché l'area fra la via e l'edificio sia chiusa e costituisca una pertinenza di quest'ultimo.

Può anche essere ammessa, in seguito ad autorizzazione del sindaco, da concedersi caso per caso, intesi l'ufficio tecnico comunale e la commissione edilizia, la costruzione di edifici isolati in una zona di metri cento, oltre i cinquanta di cui sopra.

Coloro che intendono valersi della facoltà di cui al precedente comma, debbono obbligarsi a provvedere, a loro cura e spese, dando idonea garanzia, all'apertura e manutenzione delle strade di accesso ed all'esecuzione di tutte le opere che possano occorrere per la fognatura, l'illuminazione e la distribuzione delle acque, con le modalità che il sindaco, intesi l'ufficio tecnico comunale e la commissione edilizia, crederà opportuno di prescrivere.

Il mutuo, per la ricostruzione delle case distrutte o danneggiate, nei Comuni i cui abitati sono soggetti a spostamento, può essere impiegato anche per costruire nel territorio dei nuovi centri, su aree concesse ai sensi dell'articolo 67 della legge 9 luglio 1908, numero 445, o in altro comune della provincia.

Per le case da ricostruire nel territorio dei nuovi centri il biennio per la somministrazione rateale del mutuo, decorre dal giorno del sorteggio delle aree, giusta l'art. 71 della citata legge.

 

 

 

- regolamento dei diritti di condominio.

Art. 277.

(rapporti tra condomini nel caso di proprietà indivisa).

-art. 256 Testo Unico.

 

Nel caso in cui l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più proprietari, ciascun condomino ha il diritto di interpellare gli altri per atto di ufficiale giudiziario se vagliano costruire.

Il condomino, che entro quindici giorni dalla interpellanza risponda negativamente o non risponda, perde il diritto di ricostruire e di conseguire il mutuo, e solo può esigere dal condomino o dai condomini che rifabbricheranno l'indennizzo determinato secondo l'art. 161.

Nel valutare l'indennità é tenuto conto del diritto al mutuo che viene conservato al condomino o ai condomini diligenti.

Per le quote di condominio pertinenti a successioni non denunziate l'interpellanza é fatta alla ditta segnata in catasto mediante atto che é notificato al sindaco e inserito per sunto nel foglio degli annunzi legali della provincia e pubblicato nell'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi.

Art. 278.

(condominio dell'area nel caso di proprietà divisa).

-art. 257 Testo Unico.

 

Nel caso in cui le parti o i piani di un edificio danneggiato o distrutto appartengano a diversi proprietari, ed ove non esistano convenzioni in contrario, l'area dell'edificio stesso é comune al proprietario o ai proprietari del pianterreno ed al proprietario o ai proprietari dei diversi piani e la quota di ciascun proprietario é determinata in rapporto all'imponibile, e, in mancanza di questo, in rapporto al valore che ogni piano aveva prima del terremoto.

Art. 279.

(diritti dei proprietari sottostanti al soffitto del primo piano).

-art. 258 Testo Unico.

 

I proprietari delle parti sottostanti al soffitto del primo piano hanno diritto di ricostruire sull'area stessa, salvo a regolare fra loro i rapporti a termine degli articoli 277 a 282.

Se il proprietario di una di dette parti vuol ricostruire altrove col suo diritto al mutuo, deve notificare tale sua determinazione per atto di ufficiale giudiziario ai proprietari delle altre parti dell'inteso edificio ed ha diritto ad essere indennizzato dagli altri che ricostruiscono sul luogo, del valore della sua quota d'area.

Art. 280.

(diritti dei proprietari sovrastanti al soffitto del primo piano).

-art. 250 Testo Unico.

-art. 3 Decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1214.

 

I proprietari delle parti e piani sovrastanti al soffitto del primo piano non hanno diritto al mutuo che per costruire su altra area nei limiti dell'art. 276, ma sono indennizzati dagli altri proprietari per la quota di area loro spettante.

Soltanto nel caso che i proprietari delle parti sottostanti al soffitto del primo piano o taluni di essi non vogliano ricostruire, i proprietari dei piani superiori, premessa l'interpellanza di cui allo art. 277, e decorso il termine di cui all'articolo stesso, possono sostituirli nel diritto di ricostruire sull'area stessa, indennizzandoli delle loro quote di aree, tenuto conto, nel determinare le indennità, del diritto al mutuo.

Se in tale richiesta di sostituzione concorrano diversi proprietari e non sia possibile, per deficienza di spazio o di altezza, la ricostruzione di tutte le porzioni dello stabile a ciascuno appartenenti, si procede al sorteggio tra i concorrenti.

Il pretore, sulla domanda d'un proprietario, delega un notaio, il quale, previa avviso agli interessati, nell'ora e nel giorno dell'invito notificato per atto di ufficiale giudiziario, fa il sorteggio che designa il proprietario o i proprietari che possono costruire.

Di tale operazione é redatto verbale.

Art. 281.

(forma e deposito delle notificazioni).

-art. 260 Testo Unico.

 

Presso la cancelleria della pretura di ciascun mandamento, e per la città di Messina, nella cancelleria della pretura del 1° mandamento, sono depositati, a cura dell'ufficiale giudiziario, tutti gli atti che siano notificati ad istanza delle parti interessate e riguardino il regolamento dei rapporti fra condomini o proprietari di parti o piani di uno stesso edificio, compresi quelli che contenessero risposta negativa ad interpellanza ricevuta.

L'ufficiale giudiziario fa risultare l'eseguito deposito con annotazione sull'originale dell'atto.

L'interpellanza o la dichiarazione di cui all'art. 279 sono notificate nelle forme della citazione e la prova dell'avvenuta notificazione, quella della risposta negativa o della mancata risposta, come pure l'altra che l'interpellante non sia stato a sua volta interpellato da altro condomino o proprietario, sono date mediante certificato del cancelliere, vistato dal pretore.

Tutti gli atti relativi a regolamento di condominio che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra citate, siano stati notificati anteriormente all' 8 ottobre 1912, sono depositati a cura delle parti interessate non più tardi di tre mesi dal 27 settembre 1913.

In mancanza di tale deposito, qualunque atto interceduto fra condomini resterà, nei riguardi del consorzio o di altro istituto mutuante, improduttivo di effetto.

Art. 282.

(competenza dei collegi speciali).

-art. 261 Testo Unico.

 

Tutte le questioni relative al regolamento dei rapporti di condominio o di proprietà divisa dei fabbricati danneggiati o distrutti comprese quelle che insorgessero tra condomini e proprietari di parti di uno stesso edificio, per la liquidazione delle rispettive indennità e per il modo o il tempo con cui provvedere alle nuove costruzioni, sono deferite al collegio speciale di cui all'art. 492.

Esso può dare tutti i provvedimenti utili a promuovere l'accordo.

Se l'accordo non sia raggiungibile, decide in merito alla controversia e, quando si tratti di fabbricati distrutti, può anche ordinare la vendita all'asta dell'area comune, stabilendo se l'asta debba essere limitata ai soli condomini o possa essere aperta a tutti, fissandone il prezzo di base dell'asta e delegando un notaio a presiederla.

In tal caso, il ricavato della vendita é ripartito in proporzione dei rispettivi imponibili, fra tutti i condomini.

 

 

 

- ammontare del mutuo.

Art. 283.

(determinazione del mutuo).

-art. 262 Testo Unico.

-art. 32 R. Decreto 18 giugno 1914, n. 700.

 

I mutui ipotecari da concedersi a termini dell'art. 265, non possono rispettivamente superare il valore degli edifici o parte di edifici distrutti, o i due terzi del valore di quelli danneggiati.

Il valore degli edifici distrutti o danneggiati per le città di Messina e di Reggio Calabria é desunto esclusivamente dall'ultimo imponibile catastale anteriore al terremoto del 28 dicembre 1908, capitalizzato al saggio dell' 1,50 per cento, senza altra indagine diretta a stabilirne l'importanza e la capacità.

Per gli edifici non ancora soggetti ad imposte nelle predette due città e per tutti quelli situati nei rispettivi villaggi e negli altri comuni, il valore é determinato in rapporto all'importanza e capacità che i fabbricati distrutti o danneggiati avevano prima del terremoto ed in conformità delle norme stabilite dall'art. 14 del regolamento approvato col R. Decreto 17 settembre 1910, n. 715.

Il valore così fissato é aumentato in tutti i casi di un terzo per le maggiori spese imposte dall'osservanza delle norme di cui agli articoli 202 e seguenti.

In ogni caso il mutuo non potrà giammai eccedere l'ammontare della spesa prevista per la nuova costruzione, la ricostruzione o la riparazione dell'edificio.

Art. 284.

(comitato per la determinazione di valore contestato).

-art. 263 Testo Unico.

 

In mancanza di accordo tra il richiedente e il consorzio o altro istituto mutuante, la determinazione del valore é fatta da un comitato residente a Messina per i Comuni di quella provincia e da un comitato residente a Reggio Calabria per gli altri Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Ciascun comitato é composto di un magistrato designato rispettivamente dal presidente del tribunale di Messina e di Reggio, che funge da presidente, di un ingegnere tecnico di finanza, designato dal ministro delle finanze, e di un delegato tecnico del consorzio o istituto mutuante.

Ai singoli componenti i due comitati, é dato un supplente nei modi e con le norme di cui sopra.

Le decisioni dei comitati sono definitive.

Art. 285.

(calcolo delle indennità di espropriazione).

-art. 42 R. Decreto 18 giugno 1914,n. 700.

 

Nel caso di avvenuta espropriazione di un ufficio danneggiato o dell'area di un edificio distrutto, dall'ammontare del mutuo va detratto l'importo dell'indennità assegnata nel decreto di espropriazione, esclusa la parte dell'indennità stessa calcolata per l'area.

Quando il mutuo per un edificio danneggiato venga invece richiesto prima che sia avvenuta l'espropriazione, esso sarà consentito nel suo integrale ammontare, senza deduzione della indennità di espropriazione; in questo caso, però, l'ente espropriante dovrà versare, non appena liquidata, l'indennità stessa, dedotta la parte calcolata per l'area, direttamente all'istituto mutuante a computo del debito del mutuatario e del tesoro.

A tal fine l'istituto mutuante darà subito speciale comunicazione dell' avvenuta concessione del mutuo all'ente espropriante, al prefetto della provincia ed al tesoro.

 

 

 

- procedura per le domande e la stipulazione del mutuo.

Art. 286.

(termine per la presentazione delle domande).

-art. 264 Testo Unico.

-art. 3 Decreto Luogotenenziale 20 giugno 1916, n. 838.

 

I privati, gli istituti di beneficenza, d'istruzione e di educazione e le camere di commercio che intendano usufruire della concessione dei mutui di favore devono presentare le domande corredate dai documenti giustificativi, non oltre un anno dalla conclusione della pace alle direzioni o alle agenzie del consorzio o degli altri istituti autorizzati a fare detti mutui.

Il consorzio e gli istituti forniscono gratuitamente istruzioni e moduli ai richiedenti ed esaminano la regolarità dei documenti esibiti a corredo della domanda.

Art. 287.

(pubblicazione della domanda).

-art. 265 Testo Unico.

 

La domanda di mutuo di favore é pubblicata mediante inserzione nel foglio degli annunzi legali della provincia, ed affissione per 15 giorni nell'albo del comune, dove esiste la casa danneggiata o l'area di quella distrutta.

Art. 288.

(dimostrazione del possesso legittimo dell'edificio).

-art. 266 Testo Unico.

 

I privati, gl'istituti di beneficenza, d'istruzione e d'educazione e le camere di commercio che vogliono giovarsi dei mutui di favore, devono dimostrare il possesso legittimo del fabbricato distrutto o danneggiato, o dell'area sulla quale deve sorgere il nuovo edificio.

Tale dimostrazione si può fare o con i documenti prodotti a corredo della domanda, o con l'esibizione del decreto di attribuzione di possesso, di cui agli articoli 479 e seguenti.

Art. 289

(forme ed efficacia del decreto di attribuzione di possesso).

-art. 267 Testo Unico.

 

Il decreto di attribuzione del possesso legittimo é depositato per quindici giorni nella segreteria del comune, e di questo deposito, nello stesso giorno in cui sarà fatto, o nel giorno successivo, viene data notizia al pubblico, a cura del sindaco, mediante avviso da rimanere affisso alla porta della casa comunale per il tempo in cui il decreto dovrà rimanere nella segreteria.

Una copia di detto avviso, autenticata dal sindaco, viene da questo immediatamente trasmessa al prefetto della provincia, il quale ne ordina la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali.

L'adempimento di queste formalità é accertato dal segretario comunale, mediante processo verbale vidimato dal sindaco, e di questo verbale viene consegnata copia al richiedente.

Trascorso il termine di giorni quindici dalla pubblicazione dell'avviso alla porta della casa comunale e nel foglio degli annunzi legali, senza che sia stato presentato, per mezzo di ufficiale giudiziario, agl'istituti sovventori, atto di legale opposizione alla concessione del mutuo nell'avviso medesimo indicato, il richiedente é autorizzato a stipulare il contratto e a consentire sull'area e sull'edificio pel quale il mutuo fu domandato, l'iscrizione ipotecaria a termini e per gli effetti di cui all'art. 297.

Art. 290.

(riscontro sulle perizie di lavori).

-art. 268 Testo Unico.

 

Le perizie dei lavori da unirsi alle domande di mutuo possono, a richiesta dell'istituto mutuante, essere sottoposte al riscontro dell'ufficio del Genio Civile quando vi sia fondato dubbio che i lavori, per i quali é domandato il mutuo, eccedano il limite dello stretto necessario o comprendano opere di abbellimento o nelle riparazioni, opere di ampliamento, salvo, per quanto riguarda il consorzio dei mutui, l'osservanza delle norme speciali che lo regolano.

Art. 291.

(termine per la stipulazione dei contratti).

-art. 269 Testo Unico.

 

I contratti di mutuo devono essere stipulati non più tardi di sei mesi dalla data della concessione.

Trascorso questo termine, é in facoltà del consorzio o di altro istituto mutuante di ritenere il richiedente decaduto dalla concessione.

Art. 292.

(denuncia della concessione del mutuo).

-art. 270 Testo Unico.

 

Appena seguita la stipulazione del contratto di mutuo a somministrazione totale o rateale, il consorzio, l'istituto Vittorio Emanuele III di Reggio Calabria od altro istituto mutuante denuncia alla competente agenzia delle imposte l'avvenuta concessione del mutuo medesimo.

Eguale denuncia fa il ministero del tesoro prima di emettere il contributo diretto di cui all'art. 331 e seguenti.

Le denuncie di cui sopra devono contenere le seguenti indicazioni:

 1° cognome, nome e paternità della persona o denominazione dell'ente cui sia stato concesso il mutuo o sia per essere accordato il contributo diretto dello stato;

 2° ammontare del mutuo o del contributo diretto dello stato;

 3° descrizione catastale dell'edificio danneggiato o dell'area su cui sorgeva l'edificio distrutto, e, nel caso in cui il diritto a mutuo venga esercitato su altra area, anche la descrizione di questa.

L'agenzia delle imposte annota, secondo la loro data di presentazione, tutte le denuncie che le pervengano delle concessioni di mutuo o di contributo diretto dello stato sulla partita catastale corrispondente, e, nel caso in cui il diritto a mutuo venga esercitato su altra area, anche sulla partita catastale di quest'ultima.

L'agenzia delle imposte rilascia all'ente denunciante un certificato, da cui risulti la eseguita annotazione. In tale certificato deve altresì dichiararsi se sulla stessa partita catastale e per lo stesso titolo esistano o meno annotazioni precedenti. In caso affermativo l'agenzia delle imposte deve indicare all'ente richiedente anche gli estremi delle preesistenti annotazioni.

L'esercizio utile del diritto a mutuo di favore con ogni effetto relativo é determinato dalla priorità delle annotazioni all'agenzia delle imposte.

 

 

 

- somministrazione ed ammortamento del mutuo.

Art. 293.

(rate di somministrazione del mutuo).

-art. 271 Testo Unico.

-art. 3 Decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1214.

 

La somma concessa a mutuo deve dal consorzio o altro istituto mutuante, qualora non si tratti di riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni già eseguite a cura e spese del proprietario, essere somministrata in più rate, a cominciare dalla data del contratto, e successivamente a misura che progrediscono i lavori di riparazione o di costruzione dell'edificio, ed in termine non maggiore di due anni dalla data del contratto stesso.

Nel caso di somministrazione rateale, gl'interessi delle somme effettivamente anticipate sono pagati per metà dal mutuatario e per metà, oltre il decimo di cui all'art. 265, dal tesoro.

I mutuatari possono chiedere e gli istituti mutuanti possono concedere che durante il periodo della guerra e sei mesi dopo la conclusione della pace rimanga sospeso il termine di due anni di cui sopra. In tal caso gli interessi sulle somme anticipate sono, durante il periodo della sospensione, interamente a carico del mutuatario.

Quando sia compiuta la somministrazione di tutta la somma concessa a mutuo, a questa viene aggiunta e capitalizzata la parte degli interessi dovuti dal mutuatario ed eventualmente non pagati.

Il periodo di ammortamento dei mutui somministrati in più rate incomincia dalla data dell'ultima somministrazione .

Nella durata massima del mutuo, stabilita nell'art. 265, deve comprendersi il tempo in cui sono state fatte le somministrazioni rateali, escludendo il periodo di sospensione, previsto dal secondo comma del presente articolo.

Art. 294.

(termine di ammortamento).

-art. 272 Testo Unico.

 

Il consorzio e gli altri istituti autorizzati alla concessione dei mutui di favore, indicati nell'art. 266, possono consentire nei contratti di mutuo che la metà a carico del mutuatario sia restituita in un termine minore di trenta anni, fermo restando però, per la parte a carico dello stato, il periodo trentennale fissato dall'art. 265.

Art. 295.

(riscossione ed esecuzione).

-art. 273 Testo Unico.

 

Contro il mutuatario moroso, dietro richiesta del consorzio o altro istituto creditore e con la procedura e i privilegi fiscali stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, si procede dall'esattore del comune nel quale sono gl'immobili.

Sono inoltre applicabili, per il procedimento di esecuzione, le disposizioni del titolo VII del Testo Unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con R. Decreto 16 luglio 1905, n. 646.

Art. 296.

(opposizione dei creditori ipotecari).

-art. 274 Testo Unico.

-art. 3 Decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1214.

 

Per domandare il mutuo non é necessaria la prova della libertà del fondo.

I creditori ipotecari hanno diritto di opporsi nel termine di quindici giorni da quello della pubblicazione della domanda di mutuo nel foglio degli annunzi legali della provincia, se la somma domandata ecceda la spesa necessaria per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione.

L'opposizione é risoluta con le norme stabilite dal regolamento.

 

 

 

- ipoteche.

Art. 297.

(validità e prevalenza dell'ipoteca a garanzia del mutuo).

-art. 275 Testo Unico.

 

L'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo di favore é valida verso tutti, con prevalenza di grado di fronte ad ogni altra sull'area e sull'intero edificio riparato, ricostruito o costruito di nuovo.

L'ipoteca é anche valida sopra una congrua parte del fondo rustico quando il mutuo serva per riparazione, ricostruzione o nuova costruzione di case coloniche. La priorità di grado dell'ipoteca a favore dello stato stabilita dall'art. 60 non ha effetto di fronte all'ipoteca di cui al precedente comma.

Il privilegio fiscale, di cui al secondo comma dell'art. 50, non può esercitarsi sull'edificio riparato o ricostruito con le somme prese a mutuo, finché duri l'ipoteca sopra di esso iscritta a garanzia del mutuo stesso. Il privilegio può invece essere esercitato su tutti gli altri beni mobili o immobili del debitore.

Il consorzio e gli altri istituti autorizzati alla concessione dei mutui di favore possono convenire, all'atto della stipulazione del mutuo, che l'ipoteca sull'edificio riparato o ricostruito sia cancellata quando il mutuatario abbia completamente estinta la quota a suo carico.

Art. 298.

(ipoteche preesistenti).

-art. 276 Testo Unico.

 

Ferme restando circa l'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo, le disposizioni di cui al precedente articolo, l'edificio costruito, ricostruito o riparato con le somme prese a mutuo, rimane soggetto alle ipoteche, ai canoni, censi e livelli preesistenti fino alla concorrenza del suo valore, diminuito dei due terzi del capitale preso a mutuo.

Sull'edificio stesso risorgono i diritti di usufrutto, uso ed abitazione che gravavano il fabbricato distrutto o danneggiato in giusta proporzione alla consistenza del nuovo o dei nuovi fabbricati.

In caso di conflitto giudica la magistratura speciale di cui all'art. 492.

La restrizione delle garanzie ipotecarie, di cui al primo comma del presente articolo, non importa alcuna riduzione dei crediti, né delle altre garanzie personali e reali, ed i creditori ipotecari possono sempre ottenere il trasferimento integrale delle loro ipoteche su altri beni del debitore se e come per legge.

Art. 299.

(procedura di esecuzione).

-art. 277 Testo Unico.

-art. 3 Decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1214.

 

Fino ad un anno dopo la conclusione della pace non può dai creditori ipotecari iniziarsi o continuarsi la procedura di esecuzione sugli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908 aventi diritto al mutuo di favore a norma del presente Testo Unico.

 resta integro pel creditore ipotecario il diritto, di cui all'art. 52 della legge 25 giugno 1865, n. 2539, sulle indennità di espropriazione, che i proprietari abbiano dichiarato di voler riscuotere a norma dell'art. 340, nonché su quelle degli immobili, compresi nei comparti di cui all'art. 124.

 

 

 

- esenzione fiscali.

Art. 300.

(esenzioni fiscali).

-art. 278 Testo Unico.

-art. 33 R. Decreto 18 giugno 1914, n. 700.

 

Il contributo dello stato e ogni e qualsiasi reddito tanto attivo che passivo derivante dalle operazioni di mutue fatte dal consorzio dei mutui, dall'istituto Vittorio Emanuele III di Reggio Calabria e dagli altri istituti autorizzati a norma dell'art. 266 sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, sia per ritenuta diretta che per ruoli, e le obbligazioni emesse sono esenti, oltre che da detta imposta per i loro interessi, anche dalla tassa di negoziazione e soggette al bollo di centesimi 10 per ogni titolo. Le dette obbligazioni, come le cartelle fondiarie, sono ammesse di diritto alla quotazione in borsa con esenzione da ogni tassa o il diritto relativo.

Tale esenzione non si estende alla tassa sui contratti di borsa stabilita dalla legge 20 marzo 1915, n. 272.

Le ipoteche da inscriversi a garanzia dei mutui sono esenti dalle tasse ipotecarie e dagli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

Gli atti e documenti relativi alle interpellanze ed alle dichiarazioni di cui agli articoli 277,279,280,281 e 282, sono esenti dalla tassa di bollo e da qualsiasi diritto.

I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, le verifiche, i certificati ipotecari e tutti gli atti che possono occorrere alla esecuzione delle disposizioni contenute nel presente capo, anche per comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degli immobili offerti in garanzia, sono stesi su carta libera, rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici uffici.

L'iscrizione a garanzia del quarto e la garanzia di un ente intermedio di cui alle lettere b) e c) del successivo art. 316, come pure i certificati delle iscrizioni e trascrizioni ipotecarie occorrenti al consorzio per i mutui o a qualsiasi altro istituto mutuante, purché da questi richiesti, godono della medesima esenzione accordata per i mutui da ogni tassa di bollo, di registro e di ipoteca, giusta quanto é prescritto dal presente articolo.

Le operazioni del consorzio, come quelle degli altri istituti di credito fondiario, sono esenti da qualsiasi tassa o diritto comunale o camerale nel regno.

Inoltre le operazioni relative a mutui di favore o da questi dipendenti fatte dal consorzio, dagli altri istituti indicati nell'articolo 266, come pure le operazioni dell'istituto Vittorio Emanuele III godono di ogni altra agevolezza od esenzione applicabile alle operazioni ordinarie degli istituti che esercitano il credito fondiario nel regno.

 

 

 

CAPO II. Consorzio per la concessione dei mutui.

 

 

 

- istituzione e capitale iniziale del consorzio.

Art. 301.

(costituzione del consorzio).

-art. 279 Testo Unico.

 

Per la concessione dei mutui ipotecari, di cui all'art. 265, é costituito un consorzio autonomo dai seguenti istituti:

La banca d'Italia, i banchi di Napoli e Sicilia, l'istituto italiano di credito fondiario, l'istituto delle opere pie di san paolo di Torino, la cassa di risparmio delle Provincie lombarde in Milano e le casse di risparmio di Verona, di Torino, di Palermo, di Roma, di Bologna, di Cosenza, il monte dei pasci di Siena e la società delle assicurazioni generali di Venezia.

Il consorzio assume il titolo di "consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908_ ed il suo statuto, deliberato dal Consiglio d'amministrazione, é approvato con decreto reale promosso dai ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro.

Art. 302.

(capitale iniziale).

-art. 280 Testo Unico.

 

Il capitale iniziale del consorzio é di lire 20 milioni, conferito:

Dalla banca d'Italia per £. 3.000.000;

Dal banco di Napoli per £. 3.000.000;

Dal banco di Sicilia per £. 1.000.000;

Dall'istituto italiano di credito fondiario per £. 1.500.000;

Dall'istituto delle opere pie di San Paolo di Torino per £. 500.000;

Della cassa di risparmio delle Provincie lombarde in Milano per £. 3.500.000;

Dalla cassa di risparmio di Verona per £. 2.000.000;

Dalla cassa di risparmio di Torino per £. 1.000.000;

Dalla cassa di risparmio di Palermo per £. 1.000.000;

Dalla cassa di risparmio di Roma per £. 1.000.000;

Dalla cassa di risparmio di Bologna per £. 500.000;

Dalla cassa di risparmio di Cosenza per £. 500.000;

Dal monte dei Paschi di Siena per £. 1.000.000;

Dalla società delle assicurazioni generali di Venezia per £. 500.000.

La banca d'Italia attinge la suo quota alle riserve del credito fondiario già della banca nazionale del regno in liquidazione, destinate, siccome parte della sua costituzione patrimoniale, a fronteggiare le perdite della liquidazione della banca romana.

Il banco di Napoli attinge la sua quota alle attività della sua cassa di risparmio e il banco di Sicilia alla sua massa di rispetto.

La somma conferita dall'istituto italiano di credito fondiario é compresa fra i rinvestimenti del capitale versato dall'istituto stesso, ammessi dagli articoli 82 e 83 della legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646.

Art. 303.

(compartecipazione di altri istituti).

-art. 281 Testo Unico.

 

Del consorzio possono far parte anche altri istituti di credito e di previdenza fra quelli indicati dall'art. 266, purché la loro compartecipazione al capitale consorziale non sia inferiore a £. 100.000; e le nuove compartecipazioni vanno in aumento del capitale iniziale di £. 20.000.000.

Art. 304.

(responsabilità degli istituti costituenti il consorzio).

-art. 282 Testo Unico.

 

La responsabilità degli istituti costituenti il consorzio é limitata alla somma da ciascuno di essi conferita.

 

 

 

- amministrazione del consorzio.

Art. 305.

(consiglio d'amministrazione).

-art. 283 Testo Unico.

 

Il consorzio é amministrato da un Consiglio d'amministrazione, composto di due delegati per ciascuno degli istituti consorziati che contribuiscono per almeno un milione di lire nella formazione del capitale, e di un delegato per ciascun degli altri istituti che contribuiscano almeno per 500 mila lire.

Il Consiglio é presieduto dal presidente dell'istituto italiano di credito fondiario ed elegge annualmente fra i suoi componenti un vice presidente ed un segretario.

I consiglieri possono essere scelti anche fra il personale superiore degli istituti consorziati; durano in carica tre anni, e possono essere confermati.

Art. 306.

(direzione).

-art. 284 Testo Unico.

 

La gestione degli uffici del consorzio é assunta dall'istituto italiano di credito fondiario, il quale si varrà principalmente della opera del proprio personale tecnico legale ed amministrativo.

La direzione del consorzio é affidata al direttore generale del detto istituto.

Art. 307.

(sede e succursali).

-art. 285 Testo Unico.

 

Il consorzio ha la sua sede in Roma presso la sede dell'istituto italiano di credito fondiario.

Le succursali della banca d'Italia in Messina e Reggio Calabria sono agenzie del consorzio.

Art. 308.

(vigilanza sul consorzio).

-art. 286 Testo Unico.

 

Il consorzio é sottoposto alla vigilanza dei ministeri d'agricoltura, industria e commercio e del tesoro.

 

 

 

- capitale del consorzio.

Art. 309.

(versamento delle quote consorziali).

-art. 287 Testo Unico.

 

Le quote consorziali di cui all'art. 302 sono versate dai singoli istituti in rate a richiesta del Consiglio d'amministrazione del consorzio e sono da questo impiegate in mutui.

Art. 310.

(emissione delle obbligazioni).

-art. 288 Testo Unico.

 

A misura che il consorzio impiega in mutui il capitale, ha facoltà di creare e di emettere speciali obbligazioni corrispondenti ai mutui concessi fruttanti un interesse non superiore al 4 per cento netto.

Successivamente, a misura che ha concesso altri mutui, il consorzio ha facoltà di creare e di emettere altre obbligazioni per un ammontare nominale che può giungere ad decuplo del capitale consorziale.

Il consorzio deve per contro ritirare dalla circolazione tante obbligazioni quante, al valore nominale, corrispondano all'ammontare dei rimborsi dei mutui, nei tempi e nei modi stabiliti dal Testo Unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con R. Decreto 16 luglio 1905, n. 646.

Art. 311.

(acquisiti e anticipazioni sulle obbligazioni).

-art. 289 Testo Unico.

-art. 34 R. Decreto 18 giugno 1914, n. 700.

-art. 4 Decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1214.

 

La cassa dei depositi e prestiti, l'istituto nazionale delle assicurazioni, la cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, le casse di risparmio ordinarie, i monti di pietà, le società di assicurazione sono autorizzate ad acquistare le obbligazioni emesse dal consorzio.

Con decreto del ministero competente altri istituti possono essere autorizzati ad acquistarne.

Le società, gli enti morali, le istituzioni pubbliche di beneficenza degli altri istituti i quali, per le legge che li concernono, devono impiegare in titoli emessi o garantiti dallo stato il loro patrimonio in tutto o in parte, avranno facoltà di farne l'impiego, sino ad un quarto rispettivamente del tutto o della parte, nelle obbligazioni predette.

Gli istituti d'emissione sono autorizzati a fare anticipazioni sulle obbligazioni medesime, alle stesse condizioni che sono stabilite per le anticipazioni sopra cartelle fondiari.

Le obbligazioni del consorzio sono parificate alle cartelle fondiarie e possono essere ammesse a costituire depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 312.

(utili e fondi di riserva).

-art. 290 Testo Unico.

 

Il 5 per cento degli utili netti di ciascun esercizio é destinato alla formazione di un fondo di riserva patrimoniale, fino a che questo non abbia raggiunto il quarto del capitale consorziale.

La parte rimanente potrà essere distribuita agli istituti consorziali in proporzione della quota di capitale da ciascuno di essi conferita.

Il 10 per cento sulle quote semestrali a carico dello stato é destinato a formare un fondo di riserva straordinario, per i rischi eventuali delle operazioni del consorzio.

I due fondi di riserva sono impiegati in titoli emessi o garantiti dallo stato o in cartelle fondiarie.

Art. 313.

(impiego in buoni o titoli del capitale consorziale).

-art. 291 Testo Unico.

 

I capitali del consorzio non ancora investiti in mutui possono impiegarsi in buoni del tesoro, in titoli emessi o garantiti, sia direttamente che indirettamente, dallo stato italiano e in cartelle fondiarie di istituti italiani.

 

 

 

- somministrazione dei mutui.

Art. 314.

(interesse ed ammortamento).

-art. 292 Testo Unico.

 

I mutui ipotecari sono dati in contanti, ad una ragione d'interesse non superiore al 4 per cento salvo il regolamento della differenza che potesse risultare dai corsi delle obbligazioni.

Detti mutui sono ammortizzabili in più di trenta anni giusta il sistema fissato dall'art. 265.

Le quote semestrali costanti per l'ammortamento dei mutui comprenderanno anche i diritti di commissione per spese di amministrazione, in misura non superiore a centesimi 30 per ogni 100 lire di capitale mutuato, escluso ogni altro compenso.

Al pagamento delle quote semestrali i mutuatari contribuiscono soltanto per metà.

Il contributo a carico dello stato dovrà determinarsi, aggiungendo alla metà della quota semestrale il decimo dell'intera quota.

Art. 315.

(rateazione degli interessi).

-art. 293 Testo Unico.

 

Gl'interessi liquidati a favore del consorzio sulle somministrazioni rateali previste dall'art. 293, sono pagati in due rate semestrali, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno, e per la metà a carico dello stato, il consorzio ha diritto, altresì, al 10 per cento sull'ammontare dei detti interessi.

Art. 316.

(garanzia del quarto).

-art. 294 Testo Unico.

 

I privati, i quali ai sensi del presente Testo Unico intendano contrarre mutui ipotecari di favore col consorzio devono dimostrare, con le norme stabilite dal regolamento, di disporre almeno di un quarto della somma totale occorrente per le riparazioni, le ricostruzioni o le nuove costruzioni.

La quota del quarto può anche, a domanda del mutuatario, essere rappresentata:

 a) o dal valore dell'area sulla quale deve eseguirsi la costruzione ed, in caso di riparazione, anche dalla parte dell'edificio utilizzabile;

 b) o da una garanzia ipotecaria, anche non di primo grado, sopra altro cespite, purché sufficiente;

c) o dalla garanzia di un ente intermedio.

 

 

 

- liquidazione del consorzio.

Art. 317.

(termine per la concessione dei mutui).

-art. 295 Testo Unico.

-art. 4 Decreto Luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 838.

 

La concessione di mutui, da parte del consorzio, cesserà alla fine del quarto anno dopo la conclusione della pace.

Esaurite le operazioni contemplate pel presente testo unico, avrà luogo la liquidazione del consorzio.

Art. 318.

(devoluzione delle riserve).

-art. 296 Testo Unico.

 

Se, compiuta la liquidazione rimarrà disponibile parte della riserva straordinaria formata col 10%, essa sarà devoluta per metà al tesoro dello stato, e per l'altra metà sarà ripartita fra gli istituti consorziati in proporzione della quota da ciascuno conferita.

La riserva ordinaria patrimoniale formata col prelievo annuale dagli utili di esercizio del consorzio, e disponibile all'atto della liquidazione, sarà ripartita esclusivamente fra gli istituti consorziati, in proporzione della quota rispettivamente conferita.

 

 

 

- disposizioni varie.

Art. 319.

(applicabilità delle disposizioni sul credito fondiario).

-art. 297 Testo Unico.

 

Alle operazioni del consorzio sono applicabili le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sul credito fondiario, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel presente Testo Unico.

Art. 320.

(competenze dei notai).

-art. 298 Testo Unico.

 

Le competenze dei notai sugli atti stipulati dal consorzio, per la concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, sono ridotte alla metà di quelle fissate dalla legge in vigore.

 

 

 

CAPO III. Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria.

Art. 321.

(costituzione dell'ente).

-art. 299 Testo Unico.

 

La succursale di Reggio Calabria della sezione temporanea dell'istituto Vittorio Emanuele III é costituita in ente autonomo, col titolo d'istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria.

Art. 322.

(capitale iniziale).

-art. 300 Testo Unico.

 

A tale ente autonomo é assegnato un capitale iniziale di lire 2.333.664,20, quota spettante alla provincia di Reggio Calabria in proporzione delle domande di mutui presentate dai danneggiati dei terremoti del 1905 e 1907 in detta provincia sul patrimonio iniziale della sezione in £. 6.000.000 e sulle annualità di contributo già versate dal tesoro dello stato e del banco di Napoli.

Inoltre sulle 26 rate che al 13 luglio 1910 erano ancora da scadere a debito dello stato e del banco di Napoli, sono annualmente versate al nuovo ente le quote spettantigli nella detta proporzione, rispettivamente in annue £. 220. 157 e £. 33.023,55.

Art. 323.

(operazioni).

-art. 301 Testo Unico.

 

Il nuovo ente così costituito provvede direttamente alle operazioni di mutuo già eseguite o da eseguire per i danneggiati dai terremoti del 1905 e 1907, secondo la legge 25 giugno 1906, n. 255, purché ai danni di detti terremoti non si siano sovrapposti quelli del terremoto 1908, nel qual caso si applicano le norme e le forme del presente Testo Unico.

Con le stesse norme provvede inoltre, nei limiti della propria disponibilità, ai mutui da concedersi ai danneggiati dal terremoto 28 dicembre 1908, nella sola provincia di Reggio Calabria.

 ha infine facoltà di funzionare come ente intermedio presso il consorzio, ai sensi del precedente art. 316, ed anche presso qualunque altro istituto mutuante, dando garanzia sulle proprie attività per la quota del quarto di cui al citato articolo.

Gli avanzi dei contribuenti dell'istituto di Reggio, secondo l'articolo 46 della legge 25 giugno 1906, n. 255, vanno a beneficio della sede del credito agrario di Reggio Calabria.

Con apposito regolamento saranno determinate le norme di funzionamento di detto istituto.

Art. 324.

(mutui ai danneggiati dai terremoti del 1905 e del 1907).

-art. 302 Testo Unico.

-art. 36 R. Decreto 18 giugno 1914,n. 700.

 

Del capitale iniziale assegnato all'istituto Vittorio Emanuele III in Reggio Calabria con l'art. 322, é provvisoriamente accantonata la somma di £. 600.000 per provvedere ai mutui di favore ai danneggiati dai terremoti del 1905 e del 1907, destinandosi il resto del capitale stesso ai mutui di favore ai danneggiati dal terremoto del 1908, secondo il disposto dell'art. 323.

Art. 325.

(seguito).

-art. 37. R. Decreto 18 giugno 1914, n.700.

 

Le domande presentate dai proprietari danneggiati dai terremoti del 1905 e del 1907 saranno sottoposte al Consiglio d'amministrazione dell'istituto, anche se la documentazione sia mancante o insufficiente.

Per quelle delle quali si propone il rigetto allo stato degli atti per insufficienza o mancanza di documentazione, la direzione dell'istituto dovrà fornire la prova che si fece pervenire agl' interessati od ai rappresentanti da loro designati invito a completare la documentazione necessaria.

Dopo che le domande saranno state rigettate per l'anzidetta ragione, la direzione dell'istituto, entro 10 giorni dalla riunione del consiglio, dovrà inviare le copie delle deliberazioni ai sindaci perché le notifichino agl' interessati, a mezzo dei messi comunali.

Nell'atto di notifica si farà precisa richiesta dei documenti necessari, con avvertenza che tali documenti potranno essere esibiti entro 50 giorni dalla notifica suddetta.

Qualora i documenti richiesti pervengano all'istituto entro il predetto termine, la pratica sarà ripresentata al Consiglio d'amministrazione.

In caso contrario cessa ogni effetto della domanda di mutuo presentata dall'interessato.

Nel caso che gl'inviti a completare la documentazione delle domande, spediti dalla direzione dell'istituto non pervengano agl' interessati, perché deceduti, emigrati, sconosciuti od irreperibili, o qualora la notifica delle deliberazioni non possa aver luogo per qualsiasi ragione, ai fini della decadenza dovrà pubblicarsi nel foglio degli annunzi giudiziari della provincia un invito a completare la documentazione, nel termine di 90 giorni, trascorsi i quali cesserà ogni effetto della domanda di mutuo.

Eguale trattamento dovrà essere eseguito nel caso che il Consiglio d'amministrazione dell'istituto, nell'esame delle domande di mutui in dipendenza dei terremoti del 1905 e del 1907, riconosca che ai danni derivanti da questi disastri si siano sovrapposti quelli cagionati dal terremoto del 1908.

In tal caso, peraltro, la decadenza delle domande seguirà entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di mutuo da parte dei danneggiati dal terremoto del 1908.

Art. 326.

(seguito).

-art. 302 Testo Unico.

-art. 38 R. Decreto 18 giugno 1914, n. 700.

 

Qualora esaurita la concessione dei mutui in dipendenza dei terremoti del 1905 e del 1907, rimanga un avanzo sulla somma di £. 600.000 a tale scopo assegnata, tale avanzo, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'istituto, d'approvarsi dai ministeri del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, verrà destinato in servizio dei mutui in dipendenza del terremoto del 1908.

Qualora invece l'anzidetta somma risulti insufficiente, verrà aumentata fino a concorrenza del bisogno, mediante prelevamento dai fondi assegnati per il servizio dei mutui di favore ai danneggiati dal terremoto del 1908.

Anche in tal caso il provvedimento dovrà essere deliberato dal Consiglio d'amministrazione dell'istituto ed approvato dai due ministeri suindicati.

Art. 327.

(norme per il funzionamento).

-art. 303 Testo Unico.

 

Fino a quando non saranno approvate le norme e le istruzioni speciali in ordine ai mutui ai danneggiati dal terremoto del 1908, l'istituto funzionerà per le operazioni suddette applicando le norme del consorzio approvate col R. Decreto 21 ottobre 1910, n. 812, eccetto quelle riguardanti la garanzia del quarto.

Art. 328.

(operazioni Comuni di credito e cessione dei contributi).

-art. 304 Testo Unico.

-art. 39 R. Decreto 18 giugno 1914, n. 700.

-art. 34 Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n.1295.

-art. 1 R. Decreto 18 ottobre 1915, n. 1510, allegato c.

 

L'istituto Vittorio Emanuele III, al fine di accrescere le disponibilità occorrenti per le operazioni dirette di mutui ai danneggiati dal terremoto del 1908, previste dal precedente articolo 326, ha facoltà di fare operazioni Comuni di credito e di cedere in tutto o in parte le annualità del contributo dello stato e del banco di Napoli di cui nel 2° comma dell'art. 322, le semestralità del contributo dello stato sui mutui già concessi e quelle che successivamente verranno accertate per nuovi mutui da concedersi.

Tali operazioni sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e gli atti di cessione del contributo sono soggetti soltanto alla tassa fissa di registro di lire due.

Le modalità di ogni operazione devono essere approvate dal ministero del tesoro e da quello di agricoltura, industria e commercio.

Art. 329.

(seguito).

-art. 40 R. Decreto 18 giugno 1914, n. 700.

 

La cassa dei depositi e prestiti, la cassa nazionale per la invalidità e la vecchiaia degli operai, e le casse di risparmio ordinarie, compresa la cassa di risparmio del banco di Napoli, hanno facoltà di fare le operazioni di cui all'articolo precedente.

Tale facoltà può essere concessa dal ministero di agricoltura, industria e commercio anche ai monti di pietà autorizzati a compiere operazioni di deposito.

L'istituto Vittorio Emanuele III, con l'autorizzazione dei ministeri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio, può cedere in tutto o in parte le annualità del contributo dello stato anche a istituti ordinari o cooperativi di credito.

Fino a quando non sarà esaurita la concessione dei mutui gli utili netti annuali risultanti dal bilancio dell'istituto dovranno essere destinati ad aumento del capitale iniziale, per la concessione dei mutui in dipendenza del terremoto del 1908.

Art. 330.

(criteri di preferenza).

-art. 305 Testo Unico.

 

Nella concessione dei mutui stessi, l'istituto deve preferire le domande di coloro che, ai sensi del precedente articolo 294, offrano di estinguere la quota a loro carico in un periodo di ammortamento minore.

Con l'approvazione dei ministri del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, il Consiglio d'amministrazione dell'istituto ha facoltà di determinare il limite massimo della somma entro cui le singole domande di mutuo devono essere contenute.

 

 

 

CAPO IV. Contributo diretto dello stato

Art. 331.

(limiti e somministrazione del contributo).

-art. 306 Testo Unico.

-art. 26 Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295.

 

Nei Comuni indicati nella tabella n. 2 allegata al presente Testo Unico i proprietari singoli o associati, i quali, avendo diritto al mutuo, abbiano costruito, ricostruito o riparato a proprie spese entro il 10 febbraio 1919, l'edificio distrutto o danneggiato, possono ottenere direttamente a loro favore il pagamento al contributo dello stato, entro i limiti posti dall'art. 283 quando provino con certificato del competente ufficio del Genio Civile che la ricostruzione o la riparazione dell'edificio é stata compiuta secondo le norme tecniche ed igieniche di cui agli articoli 202 e seguenti.

Il contributo verrà commisurato al 52 per cento delle semestralità che sarebbero dovute per l'ammortamento in 20 anni del mutuo al 4 per cento, al quale avrebbero avuto diritto gli interessati.

Qualora l'interessato ne faccia richiesta, potrà essergli anticipato il pagamento, in unica soluzione, del decimo del contributo in capitale, e il restante contributo verrà pagato nel termine e nei modi indicati nel precedente comma.

Le predette disposizioni si applicano alle società anonime e cooperative di cui all'art. 268.

Il ministero del tesoro rilascerà agli interessati copia del decreto di concessione del contributo dello stato, il cui pagamento avrà luogo con le modalità da stabilirsi nel regolamento.

Art. 332.

(dichiarazione per ottenere il contributo ed esame dei progetti).

-art. 307 Testo Unico.

 

I proprietari singoli od associati e le società anonime o cooperative, che intendano avvalersi della facoltà concessa dall'articolo precedente, devono farne espressa dichiarazione nel preavviso al sindaco e al competente ufficio del genio civile, prescritto dall'articolo 244.

Essi possono anche ottenere, da parte del competente ufficio del genio civile, per l'accertamento di cui al primo comma del precedente articolo, l'esame preventivo del progetto, purché assumano a loro carico le spese occorrenti per le eventuali visite che risultassero necessarie.

Art. 333.

(agevolazioni fiscali).

-art. 308 Testo Unico.

-art. 27 Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295.

 

Le semestralità dovute dallo stato di cui agli articoli 294 e 331, a chiunque pagabili sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile, sia per ritenuta diretta che per ruolo nominativo.

Gli atti di cessione o di pegno di tali semestralità sono soggetti soltanto alla tassa fissa di registro di una lira.

Art. 334.

(estensione del contributo agli edifici in zone esterne al piano regolatore di Messina).

-art. 309 Testo Unico.

 

Nel centro urbano di Messina i contributi di cui agli articoli precedenti, possono essere anche concessi per i fabbricati costruiti nelle zone di cui al secondo e terzo comma dell'art. 276, ferme restando le disposizioni contenute nel predetto terzo comma e nel quarto dello stesso articolo.

Art. 335.

(contributo in unica soluzione).

-art. 310 Testo Unico.

-art. 28 Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295.

 

Nei limiti della somma di £. 200.000 annue e con le norme e garanzie stabilite nel regolamento, il contributo diretto dello stato, di cui all'art. 331 nella misura del 50 per cento, può essere corrisposto in unica soluzione per le riparazioni eseguite dai proprietari, o loro aventi causa, agli edifici danneggiati dal terremoto, o per le nuove costruzioni o ricostruzioni, fino all'importo massimo di £. 2500, anche se l'importo dei lavori superi le £. 5000.

Il contributo chiesto ai sensi del precedente comma produce la decadenza dal diritto al mutuo col concorso dello stato o ad un ulteriore contributo da parte del medesimo, per l'eventuale maggiore importo dei lavori oltre la predetta somma di £. 5000.

TITOLO II. Unione edilizia messinese

Art. 336.

(istituzione dell'ente).

-articoli 311 e 324, 1° comma, Testo Unico.

-articoli 1 e 2 del R. Decreto 18 giugno 1914,n. 700.

-art. 13 Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295.

 

E' istituito un ente in Messina col nome di unione edilizia messinese, il quale ha per oggetto di provvedere alle costruzioni, ricostruzioni o riparazioni di edifici sulle aree che siano ad esso passate a norma del capo i o su quelle che può acquistare od espropriare a termini degli articoli 352 e 353 nell'ambito del piano regolatore di Messina e nelle zone laterali indicate all'art. 276.

L'Unione Edilizia Messinese provvede inoltre:

 1° con azienda separata alla costruzione delle case degli impiegati dello stato e delle case economiche, e alla gestione delle case stesse e dei beni indicati nell'art. 363, con tutti i diritti spettanti al comune di Messina;

 2° per conto del comune medesimo e avvalendosi dell'opera dell'ufficio del piano regolatore, alla compilazione del piano della zona industriale di quella città, alle espropriazioni, alla sistemazione ed alle concessioni o vendite dei terreni in detta zona, a termini dell'art. 153.

 

 

 

CAPO I. Gestione propria dell'unione edilizia messinese

 

 

 

Sezione I Patrimonio.

Art. 337.

(edifici danneggiati distrutti).

-art. 312, comma 1° e 2°, e articoli 313 e 314 del Testo Unico.

-art. 3 R. Decreto 18 aprile 1915, n. 572.

 

Appartengono all'unione edilizia messinese:

 1° dal 1 dicembre 1912 gli edifici o parti di edifici danneggiati o distrutti che sono soggetti ad espropriazione totale o parziale per effetto del nuovo piano regolatore sempreché non costituiscano unità o partite catastali con reddito imponibile superiore a £. 200; i proprietari non possono in alcun modo impedire il passaggio all'unione;

 2° dal 1 febbraio 1914 gli edifici o parti degli edifici danneggiati o distrutti, che sono soggetti ad espropriazione totale o parziale per effetto del nuovo piano regolatore e che costituiscono unità o partite catastali con reddito imponibile superiore alle £. 200. Il passaggio all'unione non avviene nei seguenti casi:

 a) quando per gli edifici o parte di edifici aventi un reddito imponibile superiore a £. 200, i proprietari con atto di ufficiale giudiziario notificato al prefetto ed all'unione edilizia messinese, abbiano dichiarato entro il 31 gennaio 1914 di voler ricostruire per conto proprio sull'area residua o sopra un'area diversa;

 b) quando diversi edifici o parti di uno stesso edificio, pur costituendo ciascuno unità o partita catastale con reddito imponibile pari o inferiore a £. 200, superino nel loro complesso tal reddito ed appartengano, anche per trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo avvenuti, ad uno stesso proprietario, il quale abbia fatta entro il 31 gennaio 1914 la dichiarazione di cui al comma precedente nelle stesse forme.

Oltre che le dichiarazioni dei proprietari e degli enfiteuti sono valide le dichiarazioni fatte negli stessi modi e negli stessi termini dai direttori, dagli usufruttuari, dagli usurai e dai creditori ipotecari, i quali intendano sostituirsi al proprietario nella stipulazione del mutuo a norma dell'art. 272. Le notificazioni fatte al prefetto in qualunque tempo anteriormente al 1 maggio 1912, valgono anche come fatte all'unione. Restano fermi i decreti prefettizi di passaggio non impugnati in termine utile.

Art. 338.

(beni compresi nei comparti).

-art. 132 e art. 315, comma 1°, Testo Unico.

 

Appartengono all'unione edilizia messinese:

 1° gli edifici tutti del comparto, qualora, in seguito alle divisioni in comparti ed alle gare di cui agli articoli 127,128, 130, 131 e 133, i proprietari non si siano messi d'accordo per la riparazione o la ricostruzione e non siasi trovato un acquirente, o tale non siasi reso il comune. In tali casi l'unione corrisponderà ai proprietari, in forma di carature, le indennità fissate a base di gara;

 2° i beni tutti di un comparto, nel caso di cui al 2° comma dell'art. 131.

Art. 339.

(aree).

-art. 312, 3° comma, Testo Unico.

 

Appartengono all'Unione Edilizia Messinese le aree degli edifici ad essa passati a norma degli articoli precedenti, anche per quelle parti che non cadano sotto espropriazione per effetto del piano regolatore.

Art. 340.

(diritti sulle indennità di espropriazione).

-art. 312, 3° comma, Testo Unico.

 

Appartengono all'Unione Edilizia Messinese i diritti alle indennità di espropriazione per gli edifici danneggiati o distrutti che sono soggetti a espropriazione totale o parziale, sempre quando il proprietario non abbia dichiarato entro il 31 gennaio 1914 di voler riscuotere direttamente le indennità medesime, nel qual caso viene in corrispondenza ridotto l'ammontare delle carature di cui all'articolo 347.

Siffatti diritti passano all'unione nel caso di cui all'art. 337, n. 1, del 1° comma, dal 1 dicembre 1912, e nel caso all'articolo stesso, n. 2, del 1° comma, dal 1 febbraio 1914.

Art. 341.

(diritti a mutuo).

-art. 312, 3° comma, Testo Unico.

 

Appartengono all'Unione Edilizia Messinese i diritti a mutuo:

 a) relativi agli edifici o parti di edifici danneggiati o distrutti ad essa devoluti ai sensi degli articoli 337 e 339;

 b) relativi ad aree acquistate dall'unione, salvo che nel contratto non sia stato espressamente pattuito il contrario.

Art. 342.

(decadenze dei proprietari).

-articoli 315, 2° comma, e 316 Testo Unico.

-art. 4 R. Decreto 18 aprile 1915, n. 572.

-art. 5 Decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1214.

 

I proprietari, che a termine degli articoli precedenti abbiano conservato il diritto al mutuo relativo ad aree espropriate o passate all'Unione Edilizia Messinese o comprese in un comparto, od i loro cessionari ed aventi causa decadono dal diritto stesso, che viene acquisito all'unione, salvo l'obbligo di corrispondere le relative carature, se la costruzione cui il mutuo deve servire non sia stata iniziata entro il termine:

 a) di un anno decorrente dalla data del verbale con cui i proprietari si siano accordati nel caso dell'art. 126;

 b) di sei anni dalla data del verbale di assegnazione del comparto nei casi di cui agli articoli 127, 12, 130, 131, 132, 135;

 c) di cinque anni dal 31 gennaio 1914 per coloro che hanno fatto la dichiarazione indicata al 2° comma, lett. a), dell'art. 337.

Nel caso in cui il comune non abbia potuto assegnare le linee e i livelli, e sempre che l'avente diritto dimostri di essersi reso parte diligente per ottenerne l'assegnazione entro 180 giorni dalle date indicate alle lettere a),b),c), i termini di cui al comma precedente rimangono sospesi e decorrono dal giorno dell'effettuata assegnazione.

Qualora poi, entro due anni dall'inizio dei lavori, l'edificio non sia completato, il prefetto, su richiesta dell'unione edilizia messinese, o d'ufficio, dichiara, con decreto motivato, il passaggio all'unione tanto dell'edificio iniziato quanto del mutuo di favore, col solo obbligo ad essa di dare al proprietario o ai condomini le carature loro spettanti, tenuto conto delle semestralità del mutuo eventualmente già pagate all'istituto mutuante, e salvi i diritti del consorzio, anche in relazione alle garanzie sussidiarie.

L'accertamento delle condizioni d'inizio o di completamento dei lavori, agli effetti del presente articolo, é fatto con certificato dell'ufficio del genio civile.

I termini di cui sopra rimangono sospesi durante l'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace.

Art. 343.

(annullamento dei contratti di mutuo in corso).

-art. 317 Testo Unico.

 

Avvenendo il passaggio dei beni all'unione, qualora prima di esso i proprietari abbiano contratto un mutuo di favore, senza che l'istituto mutuante abbia ancora fatto alcuna somministrazione di fondi, il contratto si intende annullato, e l'unione ha l'obbligo di rimborsare l'istituto stesso delle spese sostenute per la concessione del mutuo, quando queste non siano state anticipate dal mutuatario.

Art. 344.

(decreto di passaggio alla unione).

-art. 318 Testo Unico.

-art. 11 R. Decreto 18 giugno 1914, n. 700.

-art. 3 Decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1214.

 

Il passaggio all'Unione Edilizia Messinese degli edifici e diritti di cui ai precedenti articoli ha sempre luogo in base a decreto motivato del prefetto, emesso su richiesta dell'Unione Edilizia Messinese o d'ufficio.

Quando, prima della trascrizione del decreto del prefetto che pronuncia la decadenza a termini dell'art. 342, sia inscritta ipoteca a garanzia di un mutuo a somministrazione rateale con le forme di cui all'art. 293 il termine di due anni, di cui al terzo comma dell'art. 342, per il compimento dei lavori decorre dalla data di stipulazione del contratto di mutuo.

Al decreto del prefetto sono applicabili tutte le disposizioni dell'art. 184.

Art. 345.

(ricorso).

-art. 319 Testo Unico.

 

Contro il decreto del prefetto, di cui all'articolo precedente, é ammesso soltanto ricorso alla IV sezione del Consiglio di stato.

Art. 346.

(esecuzione della iscrizione dell'ipoteca legale).

-art. 12 R. Decreto 18 giugno 1914,n. 700.

 

Al passaggio dei beni all'Unione Edilizia Messinese non é applicabile l'art. 1969, n. 1, del codice civile.

 

 

 

Sezione II Diritti dei proprietari

Art. 347.

(carature).

-art. 320 Testo Unico.

I

n corrispettivo degli edifici e diritti, ad essa passati a norma degli articoli precedenti, l'Unione Edilizia Messinese emette carature di £. 25 ciascuna, per un ammontare complessivo equivalente al valore degli edifici e dei diritti da determinarsi a norma degli articoli 283 e 284.

Non dà diritto a maggior numero di carature il valore attuale delle costruzioni rimaste o eseguite sulle aree passate all'unione.

Determinato il valore delle carature, esse vengono attribuite nella misura di nove decimi del valore stesso ai singoli proprietari o ai loro eredi in ragione delle rispettive proprietà.

Il rimanente decimo é destinato alla formazione di un fondo di riserva per gli scopi indicati nel regolamento.

Non sono calcolate le frazioni non superiori a £. 12,50; quelle superiori a tal somma hanno diritto ad una caratura intera.

Le carature sono nominative e non possono essere vincolate né alienate se non dopo un triennio dalla loro assegnazione.

Art. 348.

(carature in caso di ipoteche).

-art. 321 Testo Unico.

 

Ai proprietari e agli enfiteuti di edifici o parti di edifici distrutti o danneggiati, gravati da iscrizioni ipotecarie, sono assegnati i due terzi delle carature loro spettanti, diminuiti del decimo di cui allo articolo precedente.

Le carature sono libere da qualsiasi vincolo, ad eccezione di quelli dipendenti dai diritti di usufrutto, uso ed abitazione, salva la ripartizione di esse a norma di legge.

Soltanto sull'altro terzo, diminuito di un decimo, i creditori ipotecari, i direttari ed i creditori di canoni, censi e livelli possono far valere le loro ragioni e ottenere l'attribuzione totale o parziale di esse al valore nominale entro il primo triennio dalla loro assegnazione, ed al valore effettivo successivamente, restando sempre salvo il diritto dei creditori ipotecari a ottenere il trasferimento dello loro ipoteche su altri beni del debitore, se e come per legge.

Art. 349.

(riparto degli utili).

-art. 322 Testo Unico.

 

Ai singoli aventi diritto vengono ogni anno ripartiti gli utili netti della gestione dell'unione edilizia messinese, in proporzione delle rispettive carature da loro possedute e salva l'assegnazione di un decimo al fondo di riserva.

Art. 350.

(preferenza nell'acquisto di edifici ricostruiti).

-art. 323 Testo Unico.

 

I proprietari e i condomini degli edifici danneggiati o distrutti che siano passati all'unione a termini degli articoli precedenti, hanno diritto di preferenza di fronte ad ogni altro per l'acquisto degli edifici riparati e di quelli ricostruiti sulle aree che appartenevano ad essi od ai loro danti causa a titolo universale nel giorno 28 dicembre 1908.

Nel caso che domandino di esercitare tale diritto più condomini, si procede fra essi al sorteggio, a norma dell'art. 280.

Il condomino che abbia conseguito un edificio per sorteggio non può concorrere ad altri sorteggi se l'edificio da lui acquistato corrisponde a non meno di nove decimi delle antiche quote a lui appartenenti.

L'unione, ove deliberi di mettere in vendita qualcuno dei suoi edifici, deve, prima di stipulare il contratto, renderne pubbliche le condizioni, assegnando un congruo termine, nel quale gl'interessati possano sperimentare il loro diritto di preferenza.

Le norme e le cautele da osservare al riguardo sono stabilite dal regolamento.

 

 

 

Sezione III. Attribuzioni proprie dell'unione edilizia messinese.

Art. 351.

(norme generali).

-art. 324 Testo Unico.

-art. 03 Decreto Luogotenenziale.

 

L'Unione Edilizia Messinese può:

 1° contrarre mutui estinguibili per metà dallo stato a norma dell'art. 265 e seguenti;

 2° ottenere dal ministero del tesoro, quando non voglia valersi della facoltà di cui al precedente n. 1, che le sia corrisposto direttamente nella misura del 50% il contributo a carico dello stato;

 3° riscuotere le indennità dovute ai proprietari di stabili soggetti ad espropriazione, i quali non abbiano fatto la dichiarazione di cui all'art. 337;

 4° locare o alienare gli edifici costruiti, ricostruiti o riparati, impiegando il ricavato delle alienazioni nel modo che é stabilito nel regolamento;

 5° contrarre mutui ipotecari sulle case costruite, ricostruite o riparate;

 6° vendere o permutare aree di sua proprietà conservando il corrispondente diritto al mutuo;

 7° permutare col comune aree passate in sua proprietà e soggette ad espropriazione con aree comunali divenute edificabili per effetto del nuovo piano regolatore.

Art. 352.

(acquisto di aree).

-art. 325 Testo Unico.

-art. 8 R. Decreto 18 giugno 1914, n. 700.

 

Il ministero dell'interno, sentita la commissione incaricata del riparto dei proventi menzionati nell'art. 10, é autorizzato ad anticipare all'unione la somma di £. 1.000.000 esclusivamente per l'acquisto di aree nel perimetro del piano regolatore.

La somma come sopra autorizzata sarà annualmente prelevata, a seconda del bisogno, con decreto del ministro del tesoro, e somministrata a cominciare dall'esercizio 1913-914.

Tale somministrazione viene eseguita dal ministero del tesoro all'unione edilizia messinese, in base a motivate proposte di quest'ultima, contenenti anche l'indicazione delle aree da acquistare.

Le proposte dell'unione debbono essere sottoposte al visto di approvazione del delegato del ministero dei lavori pubblici ed al nulla osta del prefetto, il quale deve dichiarare che la somma richiesta é effettivamente destinata ad acquisto di aree per costruzione.

Non si fa luogo ad ulteriori somministrazioni, se prima l'unione non abbia dimostrato di avere erogati i tre quarti di quella precedentemente concessale.

La somma anticipata deve essere dall'unione restituita senza interessi, a rate annuali di £. 200.000 ciascuna, a partire dall'anno finanziario 1918-919, e sarà reintegrata al fondo dei proventi di cui all'articolo succitato.

Art. 353.

(diritto di espropriare).

-art. 326 Testo Unico.

 

L'unione edilizia messinese, salve le limitazioni che potranno essere stabilite con decreto reale, allo scopo di costruire edifici, ha il diritto di espropriare, secondo le norme dell'art. 161 e seguenti, aree private comprese nell'ambito del piano regolatore, sulle quali al 28 dicembre 1908 non sorgevano fabbricati, o che non costituivano pertinenza di edifici distrutti o danneggiati.

Art. 354.

(documenti per la determinazione dell'ammontare annuo dei diritti a mutuo).

-art. 328 Testo Unico.

 

Finché non siano scaduti tutti i termini stabiliti dagli articoli 337, 338, 339, 340, 341 e 342, l'unione deve presentare al ministero dei lavori pubblici i seguenti documenti:

 1° estratti catastali degli edifici danneggiati o distrutti, passati in sua proprietà;

 2° decreti del prefetto di cui all'art. 342.

Per gli edifici danneggiati o distrutti, che al 28 dicembre 1908 non erano soggetti ad imposta deve essere presentata, invece dell'estratto catastale, la descrizione sommaria prescritta al n. 6 dell'art. 3 del R. Decreto 21 ottobre 1910, n. 812.

Art. 355.

(determinazione dello ammontare).

-art. 329 Testo Unico.

 

In seguito alla presentazione dei documenti di cui all'articolo precedente, su proposta dei ministri del tesoro e dei lavori pubblici, é fissato anno per anno con R. decreto, in base alla somma degli imponibili risultanti dagli estratti catastali e al valore degli immobili non ancora soggetti ad imposta, in conformità all'art. 265, l'ammontare massimo dei mutui di favore, il cui diritto é passato all'unione.

Scaduti i termini citati nell'articolo precedente, sarà stabilito definitivamente con decreto reale, su proposta dei suddetti ministri, l'ammontare massimo complessivo degli indicati mutui.

Art. 356.

(parificazione agli enti intermedi).

-art. 330 Testo Unico.

 

Agli effetti dell'art. 316 l'Unione Edilizia Messinese é equiparata agli enti intermedi.

Art. 357.

(primo gruppo di lavori).

-art. 331 Testo Unico.

-art. 29 R. Decreto 29 luglio 1915, n. 1295.

 

Entro il limite massimo, fissato a norma dell'art. 355, l'unione può chiedere al ministero del tesoro la concessione del contributo di cui all'art. 351, n. 2.

Alla domanda devono essere allegati:

Il piano generale dei lavori, i progetti di massima dei fabbricati da costruire ed un preventivo della spesa, vistati dall'ufficio del genio civile, il quale dovrà prima accertare che la spesa non superi quella necessaria, tenuto conto della destinazione dei fabbricati, e che nei progetti siano osservate le norme tecniche ed igieniche di cui agli articoli 202 e seguenti.

In caso di divergenza fra il Genio Civile e l'unione decide definitivamente il ministero dei lavori pubblici, al quale spetta in ogni caso l'approvazione del piano di concerto col ministero del tesoro.

Art. 358.

(concessione e pagamento).

-art. 332 Testo Unico.

 

Il contributo dello stato é commisurato alla metà delle semestralità che sarebbero dovute per l'ammortamento in 30 anni di un mutuo al 4% di un ammontare pari a quello del piano approvato, ed é concesso con decreto del ministro del tesoro, da registrare alla corte dei conti e nel quale sono specificati l'ammontare, il numero e la decorrenza delle semestralità relative.

Tale contributo é pagato a semestri maturati il 1° gennaio e il 1° luglio di ciascun anno, a decorrere dal semestre successivo a quello della emissione del decreto di concessione.

Art. 359.

(operazioni garantite dal contributo).

-art. 333 Testo Unico.

-art. 9 del R. Decreto 18 giugno 1914, n. 700.

 

Il contributo dovuto dallo stato all'unione può essere vincolato in Italia e all'estero a garanzia di operazioni finanziarie con banche, con istituti di credito o con casse di risparmio, per la provvista dei capitali necessari alla esecuzione dei lavori previsti nel piano generale approvato ai sensi dell'art. 357, quando concorrano le seguenti condizioni:

 a) che siano comunicate al ministero del tesoro le condizioni dell'operazione finanziaria;

 b) che l'ammortamento del prestito sia stabilito in un periodo di tempo non eccedente quello della durata del contributo.

La cassa depositi e prestiti é autorizzata a fare con l'unione le operazioni suddette al tasso normale e nei limiti del contributo dello stato.

Art. 360.

(versamenti delle somme ricavate da cessione del contributo).

-art. 334 Testo Unico.

 

Le somme ricavate dalla cessione del contributo dello stato e le semestralità dovute dal tesoro, non cedute e pagabili direttamente, all'unione, debbono essere versate presso un istituto di emissione o presso la cassa di risparmio delle Provincie siciliane, con sede a Palermo, in conto corrente fruttifero.

I prelevamenti da detto conto corrente da parte dell'unione saranno fatti, secondo lo stato di avanzamento dei lavori, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 361.

(importo massimo del contributo).

-art. 335 Testo Unico.

-art. 30 Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295.

 

Il ministero del tesoro, sentito quello dei lavori pubblici, potrà concedere il contributo per un importo massimo eguale a quello dei progetti presentati, sempreché l'ammontare dei diritti a mutuo passati all'unione a termini dell'art. 355, rappresenti un valore doppio del contributo da concedere, e l'unione si impegni a presentare, entro un termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori eseguiti col contributo dello stato, i progetti per l'altra metà.

Art. 362.

(mutui ipotecari).

-art. 336 Testo Unico.

 

Qualora l'unione intenda contrarre mutui ipotecari sulle case costruite ricostruite, o ripartite, gli istituti di credito fondiario hanno facoltà di concederle mutui sino ai due terzi del valore dei fabbricati.

Le somme mutuate debbono essere versate al conto corrente stabilito dall'art. 360 ed erogate esclusivamente in ricostruzioni, riparazioni o nuove costruzioni.

 

 

 

CAPO II. Azienda separata dell'Unione Edilizia Messinese

 

 

 

Sezione I. Patrimonio amministrato

Art. 363.

(patrimonio).

-articoli 2 e 3 del R. Decreto 18 giugno 1914, n. 700.

-art. 32 del Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295.

 

Il patrimonio amministrato dall'azienda separata é costituito:

 a) dalle aree, dalle baracche, dai padiglioni e dai diritti in genere ceduti dallo stato al comune di Messina a norma degli articoli 54, 55 e 66, salvi i diritti riservati alo stato;

 b) dalla baracche e dai padiglioni nel comune di Messina a uso alloggio degli impiegati civili dello stato, esclusi quelli dipendenti dall'amministrazione delle ferrovie;

 c) dalle case per abitazione degli impiegati dello stato costruite e da costruire in Messina, a termini dell'art. 17, lett. b);

d) dalle case economiche costruite e da costruire in Messina, a termini della successiva lettera c) del citato art. 17.

La gestione delle baracche comprende quelle costruite dai Comuni o da qualunque amministrazione dello stato anche su suoli comunali.

 

 

 

Sezione II. Amministrazione

Art. 364.

(attribuzioni del Consiglio di amministrazione in ordine alle aree e alle baracche).

-art. 21 R. Decreto 18 giugno 1914, n. 700.

 

Le attribuzioni del Consiglio comunale, della giunta municipale e del sindaco nei riguardi della gestione delle aree e delle baracche e delle case economiche sono, per Messina, conferite al Consiglio di amministrazione dell'unione edilizia messinese.

Art. 365.

(riscossione dei canoni).

-art. 23 R. Decreto 18 giugno 1914, n.700.

-art. 33 R. Decreto 29 luglio 1915, n. 1295.

 

La riscossione dei canoni per l'uso delle baracche e dei padiglioni e per la concessione di aree, é eseguita a mezzo dell'esattore delle imposte dirette, con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte medesime.

La riscossione delle altre entrate é affidata, quando manchi un tesoriere speciale, allo stesso esattore il quale la esegue con le norme di cui al Testo Unico delle leggi approvate con R. Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

I canoni per l'uso delle baracche degli impiegati dello stato e le pigioni delle case ad essi destinate sono riscossi mediante ritenuta sugli stipendi dei concessionari e locatari, a cura del ministero del tesoro, il quale, a partire dal 1 luglio 1914, ne versa l'importo all'Unione Edilizia Messinese in conto del bilancio dell'azienda separata.

I canoni per l'uso delle baracche degli impiegati delle amministrazioni pubbliche locali e le pigioni delle case economiche dagli impiegati medesimi eventualmente prese in affitto sono pure riscossi mediante ritenuta sugli stipendi dei concessionari e locatari, a cura delle singole amministrazioni, le quali ne verseranno l'importo mensilmente all'unione edilizia messinese.

E' fatta eccezione per il prodotto dei canoni delle baracche donate da governi esteri o da comitati per i quali é osservato il disposto dell'art. 88, comma 2°.

Art. 366.

(ricorso contro le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione).

-art. 22 R. Decreto 18 giugno 1914, n. 700.

 

Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione dell'Unione Edilizia Messinese sono provvedimenti definitivi.

Contro di esse é solo ammesso il ricorso straordinario al re ai termini dell'art. 12 del Testo Unico delle leggi sul Consiglio di stato approvato con R. Decreto 17 agosto 1907, n. 639.

 

 

 

Sezione III. Case economiche e case per impiegati

Art. 367.

(disposizione generale).

-art. 339 Testo Unico.

-art. 24 R. Decreto 18 giugno 1914, n. 700. R. Decreto 21 ottobre 1915, n. 533.

-art. 1 Decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 279.

 

Le case economiche sono costruite nell'ambito del piano regolatore del comune di Messina e nelle zone laterali di cui all'art. 276 e sono dichiarate di pubblica utilità a termini dell'art. 160.

Per la costruzione delle case ad uso degli impiegati dello stato e delle case economiche nonché per l'acquisto e l'espropriazione delle aree necessarie saranno somministrati dai ministeri dei lavori pubblici e del tesoro rispettivamente, a seconda del bisogno, i fondi a tal uopo occorrenti, nei limiti di cui all'art. 17, dietro motivate richieste del presidente del Consiglio di amministrazione la cui necessità sia certificata dal competente ufficio del genio civile.

La gestione dei lavori in corso al 27 febbraio 1916 per le case degli impiegati é affidata fino al 30 giugno 1916 al ministero dei lavori pubblici.

Art. 368.

(composizione degli appartamenti e condizioni di affitto).

-art. 340 Testo Unico.

-art. 28 R. Decreto 18 giugno 1914, n. 700.

- art. 03 decreto luogotenenziale.

 

Le case economiche costruite dall'unione messinese debbono contenere appartamenti di non più di quattro vani, compresa la cucina.

Esse non possono essere affittate che a persone residenti a Messina e non possono essere soggette ad ipoteca, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Art. 369.

(mutui ipotecari sulle case economiche).

-art. 341 Testo Unico.

-art. 28 R. Decreto 18 giugno 1914, n. 700.

 

Con decreti dei ministri del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, l'Unione Edilizia Messinese può essere autorizzata a contrarre mutui ipotecari estinguibili mediante ammortamenti annuali sulle case economiche da essa costruite, a termini degli articoli precedenti, a condizione che l'importo di tali mutui, dedotte le spese, venga intieramente impiegato nella costruzione di case economiche.

Con la stessa procedura l'Unione Edilizia Messinese può essere autorizzata a vincolare d'ipoteca le dette case col fine esclusivo di procurarsi i mezzi per costruirne altre.

 

 

 

CAPO III. Gestione della zona industriale

Art. 370.

(richiesta del mutuo).

-art. 13 Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295.

 

Il mutuo per l'esecuzione del piano della zona industriale di Messina di cui all'art. 153 é deliberato a richiesta della unione edilizia messinese.

Qualora nel termine di 2 mesi dalla richiesta il mutuo non sia stato deliberato, provvede d'ufficio la giunta provinciale amministrativa.

Art. 371.

(disposizione transitoria).

-art. 16 Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295.

 

Ai concessionari che, nella zona industriale di Messina, abbiano costruito prima del 7 settembre 1915 edifici a scopo, in tutto o in parte, diverso da quello inerente alla concessione, l'Unione Edilizia Messinese assegnerà un termine non superiore a due anni perché eseguano le trasformazioni che essa riterrà necessarie.

In caso d'inadempienza i concessionari decadono dalla concessione.

Qualora non sia possibile trasformare in tutto o in parte l'edificio, l'unione può consentire che la concessione rimanga in vigore sino alla sua scadenza, purché il concessionario, paghi un congruo canone suppletivo.

In tal caso però il concessionario , malgrado qualsiasi patto preesistente in contrario, non avrà diritto a rinnovazione e perderà il diritto di acquisto del terreno.

 

 

 

CAPO IV. Disposizioni comuni.

 

 

 

Sezione I. Bilanci e conti.

Art. 372.

(approvazione dei bilanci e destinazione degli utili).

-art. 342 Testo Unico.

-art. 6 R. Decreto 18 giugno 1914,n. 700.

-art. 12, 1° comma, Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, numero 1295.

 

Il bilancio della gestione propria dell'Unione Edilizia Messinese é tenuto distinto da quello dell'agenzia separata e in nessuna parte di ciascuno di essi potranno farsi gravare passività dipendenti dall'altro.

Entrambi i bilanci saranno approvati dal ministero del tesoro, sentito il ministero dei lavori pubblici e, per quanto riguarda l'azienda separata, anche il ministero dell'interno.

Gli utili netti dell'azienda separata, come pure i proventi delle vendite dei beni patrimoniali a cui l'ente addivenisse a norma di legge, saranno devoluti ad incremento del patrimonio, salvo quanto é disposto dall'art. 61, e potranno essere impiegati in costruzione di case economiche.

Del bilancio dell'azienda separata fa parte la contabilità speciale della zona industriale.

Art. 373.

(conto consuntivo).

-art. 8 R. Decreto 18 aprile 1915, n. 572.

 

Il tesoriere dell'Unione Edilizia Messinese e dell'azienda separata di essa deve rendere il conto nel termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Entro due mesi il Consiglio d'amministrazione si pronunzia sul conto e lo trasmette al ministero del tesoro con le proprie deliberazioni.

Decorsi infruttuosamente tali termini, il ministero del tesoro provvederà d'ufficio a spese dei responsabili.

Art. 374.

(giudizio sui conti).

-art. 9 R. Decreto 18 aprile 1915, n. 572.

 

I conti sono giudicati dal ministero del tesoro d'accordo col ministero dei lavori pubblici, quando si riferiscono all'unione edilizia messinese, e di accordo inoltre col ministero dell'interno quando si riferiscono all'azienda separata di essa

Art. 375.

(seguito).

-art. 10 R. Decreto 18 aprile 1915, n. 572.

 

L'esame dei conti riguarda il merito giuridico e contabile di ciascuna partita, i rapporti di debito e di credito fra gli agenti contabili e l'ente e si estende a tutti coloro che hanno avuto il maneggio di valori.

Art. 376.

(ricorso contro le decisioni sui conti).

-art. 11 R. Decreto 13 aprile 1915, n. 572.

 

Contro le decisioni sui conti é ammesso il ricorso alla corte dei conti alla cui giurisdizione sono anche sottoposti i membri del Consiglio d'amministrazione ed i funzionari dell'ente.

 

 

 

Sezione II. Amministrazione

Art. 377.

(consiglio di amministrazione).

-art. 343 Testo Unico.

-art. 4 R. Decreto 18 giugno 1914, n. 700.

 

L'Unione Edilizia Messinese é amministrata da un Consiglio il cui presidente é nominato per decreto reale sentito il Consiglio dei ministri.

Il Consiglio é costituito, oltreché dal presidente, da sei consiglieri dei quali cinque funzionari governativi residenti a Messina in rappresentanza di ciascuno dei ministeri dell'interno, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, industria e commercio, ed uno in rappresentanza del comune.

Per l'esercizio delle attribuzioni di cui alla sezione i del titolo II sono aggiunti al Consiglio due delegati degli interessati, nominati secondo le norme stabilite dal regolamento.

Finché il Consiglio d'amministrazione non sia regolarmente costituito almeno nella maggioranza dei suoi componenti, tutte le attribuzioni ad esso spettanti sono deferite ad un commissario nominato per R. decreto, su proposta dei ministri dei lavori pubblici del tesoro e di agricoltura, industria e commercio.

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di stato ed il Consiglio dei ministri, e l'amministrazione é affidata ad un R. commissario.

La ricostruzione del Consiglio dovrà aver luogo entro il termine di sei mesi dalla data del decreto di scioglimento).

Art. 378.

(poteri del presidente).

-art. 5 R. Decreto 18 giugno 1914, n. 700.

 

Il presidente ha la rappresentanza e la direzione dell'ente:

E' incaricato dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ha inoltre le attribuzioni che gli sono deferite dal regolamento.

Spetta al presidente, di accordo col rappresentante del ministero dell'interno, di emettere ordinanze per la revoca della concessione delle baracche e per sfratto dalle medesime.

Contro questi provvedimenti non é ammesso alcun gravame né amministrativo né giudiziario.

Art. 379.

(agevolazioni ferroviarie al presidente e al R. commissario).

-art. 346 Testo Unico.

 

La concessione speciale c di cui alla legge 29 dicembre 1901, numero 562, modificata dalla legge 9 luglio 1908, n. 406, é estesa al presidente del Consiglio d'amministrazione e al R. commissario della unione edilizia messinese.

 

 

 

Sezione III. Agevolazioni tributarie

Art. 380.

(esenzioni varie e riduzione della tassa di registro).

-art. 349 Testo Unico.

-art. 31 Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915,n. 1295.

 

L'Unione Edilizia Messinese é esente da qualsiasi tassa comunale o camerale.

Le semestralità dovute dallo stato all'unione e le rate anche garantite con vincoli ipotecari, da essa avute per anticipazioni o per pagamento dilazionato di lavori, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile, e le relative cessioni godono della riduzione della tassa di registro di cui all'art. 333.

Art. 381.

(tassa di bollo).

-art. 350 Testo Unico.

 

Le dichiarazioni dei proprietari già notificate o che saranno notificate ai sensi e per gli effetti del capo i della sezione i sono esenti dalla tassa di bollo.

Tutti gli atti e documenti occorrenti a richiesta dell'Unione Edilizia Messinese per l'identificazione delle aree e degli edifici contemplati negli articoli 337, 338, 339, 342, nonché gli estratti catastali, di cui all'art. 354, sono compiuti gratuitamente dai competenti uffici governativi e rilasciati in carta libera.

Sono parimenti rilasciati in carta libera tutti gli altri atti e documenti che occorrono all'unione per ottenere il contributo di cui all'art. 351, n. 2.

Tali atti e documenti sono altresì esenti da qualsiasi diritto.

Art. 382.

(esenzioni per le case popolari).

-art. 351 Testo Unico.

-art. 26, 3° comma, del R. Decreto 18 giugno 1914, n. 700.

 

Per gli atti che possono occorrere per la costruzione delle case popolari ed economiche, l'azienda separata gode delle esenzioni e riduzioni di tasse concesse con gli articoli 413, 414 e 415, ma i termini di tre e cinque anni indicati negli articoli 414 e 415 sono rispettivamente portati a sei e dieci anni.

 restano ferme le disposizioni contenute nella legge, testo unico, 20 febbraio 1908, n. 89, per le case popolari ed economiche.

Art. 383.

(esenzioni per l'azienda separata).

-art. 26, 1° e 2° comma, del R. Decreto 18 giugno 1914, n. 700.

 

L'azienda separata dell'Unione Edilizia Messinese gode delle agevolezze ed esenzioni stabilite dagli articoli 78 e 184 per gli atti ivi contemplati. Gode inoltre dell'esenzione di cui all'art. 201 per gli atti e contratti relativi alla costruzione delle case per gli impiegati dello stato.

Art. 384.

(decreti prefettizi di passaggio).

-art 352 Testo Unico.

-art. 11 R. Decreto 18 giugno 1914, n. 700.

 

Ai decreti prefettizi di cui all'art. 344 sono applicabili tutte le disposizioni dell'art. 184.

 

 

 

Sezione IV. Disposizioni varie

Art. 385.

(impiegati governativi in servizio dell'ente).

-articoli 344 e 345 Testo Unico.

 

Le disposizioni dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304, sono applicabili a tutti gli impiegati governativi chiamati a prestare servizio continuativo presso l'unione edilizia messinese. Le disposizioni degli articoli 45 e 47 della legge 3 settembre 1906, n. 522, sono estese all'unione edilizia messinese.

Art. 386.

(indennità).

-art. 43 R. Decreto 18 giugno 1914, n. 700.

 

I funzionari governativi che prestano servizio presso l'unione edilizia messinese, o presso l'azienda separata di essa, non possono usufruire di altri emolumenti oltre alle indennità che saranno fissate con decreto del ministro da cui dipendono, sentito il ministro del tesoro, quando si tratti di funzionari che prestano servizio presso l'unione edilizia messinese, ed il ministro dell'interno quando le indennità sono a carico dell'azienda separata.

Art. 387.

(impiegati comunali in servizio dell'ente).

-art. 27 R. Decreto 18 giugno 1914, n. 700.

 

A servizio dell'Unione Edilizia Messinese per il disimpegno delle attribuzioni già di spettanza dell'amministrazione comunale possono essere assunti, col consenso di questa, impiegati di ruolo da essa dipendenti, rimanendo gli stipendi di cui sono provvisti a carico del bilancio comunale.

Art. 388.

(estensione dei contratti).

-art. 25 R. Decreto 18 giugno 1914, n. 700.

 

Con disposizione del ministero dei lavori pubblici sarà designato un funzionario dello stato che, ai termini dell'art. 104 del regolamento approvato con R. Decreto 4 maggio 1885, n. 3074, sia incaricato di estendere e ricevere i contratti nell'interesse dell'ente.

Art. 389.

(valore delle stime compilate dall'unione).

-art. 327 Testo Unico.

 

Alle stime compilate dall'ufficio tecnico o dell'unione ed in genere a tutte le espropriazioni da compiere dall'unione stessa sono applicabili le disposizioni degli articoli 173, 175, 176, 179, 180, 183 e 184.

Art. 390.

(riscossione delle entrate patrimoniali).

-art. 347 Testo Unico.

 

Alla riscossione delle entrate patrimoniali dell'Unione Edilizia Messinese sono estese le disposizioni del Testo Unico delle leggi approvate con R. Decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato.

Art. 391.

(esenzioni postali).

-art. 348 Testo Unico.

 

E' accordata all'Unione Edilizia Messinese l'esenzione dalle tasse postali per il suo carteggio:

 1° con i ministeri e con le amministrazioni centrali;

 2° col prefetto e con tutti gli uffici pubblici governativi della città di Messina;

 3° col sindaco del comune di Messina;

 4° col consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 in Calabria e Sicilia;

 5° coi consiglieri d'amministrazione.

E' accordata, inoltre, ai consiglieri d'amministrazione l'esenzione dalle tasse postali per il loro carteggio col presidente. L'esenzione é quella massima indicata nell'art. 141, lett. a), del regolamento approvato col R. Decreto 10 febbraio 1901, n. 120.

Il carteggio dell'unione sarà contrassegnato da apposito bollo, a norma dell'art. 142 (2° e 3° comma del regolamento citato), quello dei consiglieri d'amministrazione sarà contrassegnato dall'indicazione manoscritta della qualità dei rispettivi mittenti seguita dalla loro firma. Il carteggio di cui al n. 5 del presente articolo potrà avere indirizzo nominativo.

Art. 392.

(liquidazione dell'ente).

-art. 353 Testo Unico.

-art. 28 R. Decreto 18 giugno 1914, n. 700.

 

L'unione edilizia messinese, o anche la sola azienda separata, potranno essere messe in liquidazione con regio decreto, udito il Consiglio di stato, e con le norme che saranno stabilite dal decreto stesso. In tale evenienza, le case e le baracche di cui alle lettere b) e c) dell'art. 363 saranno riconsegnate al demanio dello stato; gli altri beni costituenti il patrimonio dell'azienda separata saranno reintegrati al comune.

I fondi e le altre attività esistenti nelle casse dell'azienda separata saranno possibilmente assegnati a seconda della rispettiva provenienza.

Art. 393.

(norme di funzionamento).

-art. 29 R. Decreto 18 giugno 1914, n. 700.

 

Il governo del re stabilirà le norme per il funzionamento dell'Unione Edilizia Messinese e potrà conferirle anche altre attribuzioni che siano connesse col suo scopo.

Art. 394.

(istituzione di altri enti).

-art. 354 Testo Unico.

 

Con decreti reali potranno essere istituiti enti governativi dalle medesime norme che regolano l'Unione Edilizia Messinese anche in altri Comuni indicati nella tabella n. 2 allegata al presente Testo Unico.

TITOLO III. Ente edilizio di Reggio Calabria

Art. 395.

(istituzione).

-articoli 13 e 14 del R. Decreto 18 giugno 1914, n. 700.

 

E' istituito in Reggio Calabria un ente autonomo, denominato ente edilizio, il quale ha per scopo di provvedere alla costruzione delle case per gli impiegati dello stato, delle case economiche ed alla gestione delle case stesse e dei beni indicati nel seguente articolo con tutti i diritti spettanti al comune.

Art. 396.

(patrimonio).

-art. 15 R. Decreto 18 giugno 1914, n. 700.

 

Il patrimonio amministrato dall'ente edilizio é costituito:

 a) dalle aree, dalle baracche, dai padiglioni e dai diritti ceduti al comune di Reggio Calabria dallo stato a norma degli articoli 54, 55 e 56 salvi i diritti riservati allo stato, e dei beni espropriati a norma dell'art. 123;

 b) dalle baracche e dai padiglioni ad uso alloggio degli impiegati civili dello stato, esclusi quelli dipendenti dalla amministrazione delle ferrovie;

c) dalle case degli impiegati dello stato costruite e da costruirsi in Reggio Calabria ai termini della lett. b) dell'art. 17;

d) dalle case economiche costruite e da costruirsi in Reggio Calabria ai termini della lettera d) del citato articolo.

Art. 397.

(bilanci).

-art. 18 R. Decreto 18 giugno 1914, n. 700.

 

Il bilancio dell'ente é approvato dal ministero del tesoro, sentiti i ministeri dell'interno e dei lavori pubblici. Gli utili netti dell'ente, come pure i proventi delle vendite dei beni patrimoniali, a cui l'ente addivenisse a norma di legge, saranno devoluti ad incremento del patrimonio, salvo quanto é disposto dagli articoli 61, 3° comma, e 123, e potranno essere impiegati nella costruzione di case economiche.

Art. 398.

(mutui ipotecari sulle case economiche).

-art. 19 R. Decreto 18 giugno 1914, n. 700.

 

L'ente edilizio é autorizzato a fare operazioni di credito anche mediante concessione d'ipoteca sulle case economiche.

Art. 399.

(consiglio di amministrazione).

-art. 16 R. Decreto 18 giugno 1914, n. 700.

 

L'ente edilizio é amministrato da un Consiglio di amministrazione, composto da un rappresentante del ministero dei lavori pubblici, dall'intendente di finanza, da un consigliere di prefettura, designato dal ministero dell'interno da cui dipenderà direttamente per tutto quanto concerne le funzioni attribuitegli col presente testo unico, da un ufficiale del genio civile, che disimpegnerà il servizio tecnico, e da un rappresentante del comune. Il funzionario governativo più elevato in grado sarà il presidente del Consiglio d'amministrazione. Tutti i membri dovranno essere residenti a Reggio Calabria.

Art. 400.

(poteri del consigliere di prefettura)

-art. 17 R. Decreto 18 giugno 1914, n. 700.

 

Il consigliere di prefettura ha la rappresentanza dell'ente; e' incaricato della direzione dell'azienda e della esecuzione delle deliberazioni del consiglio, ed avrà le altre attribuzioni che gli saranno conferite dal regolamento.

Spetta al consigliere di prefettura di emettere le ordinanze per la revoca della concessione delle baracche e per lo sfratto dalle medesime.

Contro tali ordinanze non é ammesso alcun gravame né in via amministrativa né in via giudiziaria.

Art. 401.

(disposizioni varie).

-art. 110, 1°, 2° e 3° comma, Testo Unico.

 

Le case economiche da costruirsi con i fondi di cui all'art. 17, lettera d), sono di proprietà del comune. Esse debbono sorgere su aree di sua proprietà e contenere appartamenti di non più di 4 vani, compresa la cucina, e non possono essere affittate che a persone residenti a Reggio Calabria.

Art. 402.

(esenzioni di tasse).

 art. 110, 4° e 5° comma, Testo Unico.

 

Per gli atti che possono occorrere per l'esecuzione del presente articolo, il comune di Reggio Calabria gode delle esenzioni e riduzioni di tasse concesse con gli articoli 413, 414 e 415, ma il termine di cui all'art. 413, ultimo comma, decorre dal 24 aprile 1913 e quello indicato nell'art. 415 é portato a dieci anni. Restano ferme le disposizioni contenute nella legge (testo unico) 27 febbraio 1908, n. 89, per le case popolari ed economiche.

Art. 403.

(richiamo di articoli).

-articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 43, R. Decreto 18 giugno 1914,n. 700.

-articoli 8, 9, 10, 11 R. Decreto 18 aprile 1913, n. 572.

-articoli 32, 33 Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295.

 

Sono applicabili all'ente edilizio le disposizioni degli articoli 363, ultimo comma, 364, 365, 366, 367, 373, 374, 375, 376, 382, 383, 386, 387, 388, 392, 393.

TITOLO IV. Agevolazioni fiscali e tributarie

CAPO I. Imposte e sovrimposte sui terreni e sui fabbricati

Art. 404.

(esoneri e riduzione delle imposte).

-art. 355 Testo Unico.

-articoli 2 e 3 R. Decreto 24 dicembre 1913, n. 1399.

 

Nei Comuni di cui alla tabella n. 1 allegata al presente testo unico, ove, per le verifiche già eseguite, fu constatata una percentuale di case distrutte od inabitabili in proporzione non minore del 50%, é concesso l'esonero delle imposte e sovrimposte per gli anni 1915 e 1916, limitatamente ai due terzi delle imposte e sovrimposte terreni e fabbricati dovute per l'anno 1915 e ad un terzo per l'anno 1916, a favore dei contribuenti il cui reddito imponibile complessivo non superi le £. 5000.

Le sovrimposte comunali e provinciali condonate saranno inscritte nei bilanci comunali e provinciali e rimborsate ai Comuni ed alle Provincie con i proventi di cui all'art. 10.

Art. 405.

(esenzione quindicennale).

-art. 356 Testo Unico.

 

Gli edifici riparati, ricostruiti o costruiti in dipendenza del terremoto e secondo le norme tecniche ed igieniche stabilite con gli articoli 202 e seguenti, sono esenti dall'imposta fabbricati per quindici anni dal giorno in cui sono divenuti atti all'uso o all'abitazione.

Art. 406.

(proroga di esenzioni già concesse).

-art. 357 Testo Unico.

 

In tutti i Comuni di cui alla tabella n. 2, allegata al presente testo unico, il termine di 10 anni per fruire delle esenzioni decennali dalle imposte di cui agli articoli 3 e 4 della legge 15 luglio 1906, n. 383, é prorogato di anni quattro. S'intendono compresi nei benefici di cui alla suddetta legge gli opifici ricostruiti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908 senza pregiudizio dell'applicazione dell'articolo precedente.

 

 

 

CAPO II. Dazi di consumo, provvedimenti doganali e diritti marittimi

Art. 407.

(dazio di consumo in Messina).

-art. 361 Testo Unico.

 

Il comune di Messina é provvisoriamente autorizzato ad esigere i dazi di consumo in tutto il territorio comunale con le norme stabilite per i Comuni aperti dal Testo Unico di legge 7 maggio 1908, n. 248, e dal relativo regolamento 17 giugno 1909, n. 455.

Art. 408.

(canone governativo dei Comuni di Messina e di Reggio Calabria).

-art. 3, 2° comma, Decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1549.

 

A partire dal 1 gennaio 1916 i Comuni di Messina e di Reggio Calabria corrisponderanno allo stato il canone daziario nella misura che sarà determinata dalla commissione istituita con l'articolo 101 della legge (testo unico) 7 maggio 1908, n. 248.

Art. 409.

(agevolazioni per gli stabilimenti industriali).

-art. 362 Testo Unico.

 

Agli stabilimenti industriali che, entro quindici anni a decorrere dal 21 luglio 1910, sorgeranno nelle zone costituite giusta gli articoli 141 e seguenti, oltre i benefici tributari stabiliti dalla legge 15 luglio 1906, n. 383, sono estese le agevolezze doganali accordate dagli articoli 7, 9 e 11 della legge 8 luglio 1904, n. 351, per il risorgimento economico della città di Napoli. La predetta zona, le cui opere sono dichiarate di pubblica utilità, sarà considerata come aperta agli effetti del dazio consumo.

Art. 410.

(aree demaniali disponibili nella zona falcata di Messina).

-art. 363 Testo Unico.

-art. 14 Decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295.

 

Parte delle aree demaniali che rimarranno disponibili nella zona falcata nel porto di Messina, dopo l'assegnazione degli spazi necessari ai servizi del porto e delle ferrovia, sarà concessa, verso pagamento di un equo canone annuo, per la istituzione di depositi franchi ai sensi della legge 6 agosto 1876, n. 3261, e per l'impianto di stabilimenti industriali compatibili con la natura della zona falcata. La gestione delle aree su cui sorgeranno gli stabilimenti industriali sarà aggregata a quella della zona industriale. Agli stabilimenti suddetti saranno estese le agevolezze fiscali di cui all'articolo precedente.

Art. 411.

(agevolezze alle navi nei porti di Messina e di Reggio Calabria).

-art. 364 Testo Unico.

 

Per la durata di quindici anni a decorrere dal 21 luglio 1910 non sono applicabili alle navi che approdino nei porti di Messina e di Reggio e alle navi ed ai galleggianti addetti al servizio interno dei porti stessi, le tasse ed i diritti contemplati dagli articoli 20 a 35 inclusivo della legge 23 luglio 1906, n. 318, e dall'art. 2 della legge 21 dicembre 1905, n. 590.

Le navi di costruzione estera addette alla navigazione, che vengano trasformate in galleggianti e destinate al servizio interno del porto di Messina, non sono sottoposte al dazio di confine stabilito dalla voce n. 183 della vigente tariffa doganale, però se queste navi siano poi destinate al servizio interno di altri porti del regno, verranno sottoposte al pagamento di tale dazio, se non siano trascorsi cinque anni dalla data della loro trasformazione. Per le navi che abbiano pagate in altro dei porti del regno le tasse di ancoraggio, valevoli per trenta giorni o per dodici mesi, non sarà computato nel periodo di validità delle tasse il tempo durante il quale le navi avranno soggiornato nei porti di Messina e di Reggio.

 

 

 

CAPO III. Altre imposte e tasse.

Art. 412.

(tassa sulle successioni).

-art. 365 Testo Unico.

 

Le tasse sulle successioni di persone perite nel disastro del 28 dicembre 1908, o per effetto di lesioni riportate in tale disastro, sono ridotte alla metà di quelle che sarebbero dovute in base alla tabella annessa alla legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato c, se il valore netto dell'asse ereditario non superi le £. 10.000 e sia devoluto a discendenti in linea retta, che abbiano domicilio o residenza stabile nei Comuni colpiti dal disastro.

Art. 413.

(tassa di registro sui trasferimenti tra vivi, relativi a fabbricati).

-art. 366 Testo Unico.

 

La tassa di registro sui trasferimenti per atti tra vivi a titolo oneroso, relativi a fabbricati nuovi costruiti di pianta, fabbricati dichiarati inabitabili, se anche ricostruiti dopo il 21 luglio 1910, e ad aree fabbricabili dei Comuni della provincia di Messina e delle Calabrie, danneggiati dai terremoti degli anni 1905, 1907 e 1908, é ridotta a un quinto della misura normale. Da questa riduzione sono esclusi i trasferimenti tra parenti sino al quarto grado incluso, fra coniugi e fra gli sposi. La riduzione é limitata ai soli due primi trasferimenti che seguiranno nei cinque anni a decorrere dal 21 luglio 1910.

Art. 414.

(tassa di registro sugli acquisti di aree per costruzioni).

-art. 367 Testo Unico.

-art. 15 R. Decreto 18 aprile 1915,n. 572.

-art. 2 Decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1214.

 

L'acquirente che, nel termine di otto anni dal contratto di acquisto, non giustifichi al competente ufficio del registro di avere costruito il fabbricato sull'area acquistata, sarà tenuto al pagamento della differenza fra l'importo della tassa normale di registro e quello della tassa in misura ridotta come all'articolo precedente. La presente disposizione non é applicabile al caso in cui l'area o l'edificio siano passati all'Unione Edilizia Messinese a norma dell'art. 342 prima che siano scaduti gli otto anni dalla data del contratto di acquisto.

Art. 415.

(tasse ipotecarie e di registro per gli acquisti di aree e per contratti di appalto).

-art. 368 Testo Unico.

-art. 35 R. Decreto 18 aprile 1915, n. 572.

 

La riduzione di cui all'art. 413 é estesa alle tasse ipotecarie di trascrizione e d'iscrizione, ferma sempre la tassa minima di £. 2; alle tasse di registro ed ipotecarie concernenti i prestiti fatti dall'acquirente nel termine di otto anni dall'acquisto per il pagamento del relativo prezzo e alle tasse di registro dovute sugli atti di quietanza dipendenti dai prestiti.

La stessa riduzione é estesa alla tassa di registro dei contratti di appalto per costruzione, ricostruzione e restauro dei fabbricati privati, di cui all'art. 413, nello stesso limite di tempo di cui al primo comma di questo articolo; ma trattandosi di contratti per scrittura privata la riduzione ha luogo solo quando la registrazione ed il pagamento della tassa seguano nei termini di legge.

Non é ammessa la riduzione della tassa alla misura di favore per le scritture private senza data o con la data in qualunque modo alterata.

Art. 416.

(altre agevolezze fiscali).

-articoli 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387 Testo Unico.

 

Oltre le riduzioni, le esenzioni e le agevolazioni di cui agli articoli del presente titolo sono applicabili, nei casi in cui ricorrono, le riduzioni, le esecuzioni e le agevolazioni menzionate negli articoli 78, 118, 125, 184, 201, 268 303, 333, 380, 381, 382, 383, 384, 430, 438, 440, 444, 445, 446, 471, 476, 484, 490.

I benefici accordati con gli articoli 156, 184, 268, 404, 406, 409, 411, 412, 413, 414, 415 e 499 non derogano agli altri privilegi di tassa sanciti da disposizioni precedenti al 21 luglio 1910, in quanto siano più favorevoli ai contribuenti, ma non possono cumularsi.

 

 


PARTE III. Deroghe al diritto comune.

TITOLO I.Disposizioni di diritto civile

 

CAPO I. Tutela dei minorenni

Art. 417.

(opera nazionale di patronato "Regina Elena").

-art. 388 Testo Unico.

 

La protezione e la tutela dei minori rimasti abbandonati in seguito al terremoto della Sicilia e della Calabria é affidata alla istituzione sorta in Roma sotto il titolo:

Opera nazionale di patronato "Regina Elena" per gli orfani del terremoto.

Tale istituzione é eretta in corpo morale ed é approvato il suo statuto annesso al presente Testo Unico.

Art. 418.

(minorenni abbandonati).

-art. 389 Testo Unico.

 

Si reputano abbandonati i minorenni che dal luogo del disastro sono stati condotti altrove senza i genitori o altro ascendente, nonché i minorenni, dovunque si trovino, i cui genitori o tutori sono morti o irreperibili o non più in grado, per infermità o per altra causa, di esercitare la patria potestà o la tutela.

Art. 419.

(comitati e sottocomitati di vigilanza).

-art. 390 Testo Unico.

 

Il comitato di vigilanza dell'opera nazionale di patronato é nominato con decreto reale.

Possono essere istituiti sottocomitati in Messina, Reggio Calabria, Napoli, Palermo, Catania, Palmi ed in altre località.

Dei sottocomitati locali fa parte di diritto il procuratore del re del luogo, il quale può anche farsi rappresentare da un suo sostituto.

Art. 420.

(seguito).

-art. 391 Testo Unico.

 

Le donne possono far parte così del comitato di vigilanza come dei sottocomitati; e possono altresì far parte dei consigli di famiglia e di tutela ed esercitare le funzioni di tutela sui minorenni abbandonati. Se sono maritate, non occorre l'autorizzazione maritale.

Art. 421.

(raccolta, identificazione e collocamento dei minorenni).

-art. 392 Testo Unico.

 

L'opera nazionale di patronato provvede, sia direttamente, sia per mezzo dei sottocomitati, a raccogliere, identificare e collocare, purché sempre nel regno, i minorenni abbandonati di cui all'articolo 418.

Art. 422.

(tutela dei minorenni).

-art. 393 Testo Unico.

 

L'opera nazionale di patronato é investita della tutela legale del minore abbandonato fino a quando non sia emanato il provvedimento di cui nel 2° comma dell'art. 426. Questa tutela é esercitata dal comitato di vigilanza. Ad essa si applica la disposizione dell'art. 262 del codice civile, intendendosi sostituito all'amministrazione dell'ospizio il comitato di vigilanza dell'opera nazionale di patronato, il quale può delegare le funzioni di tutela ai sottocomitati di patronato di cui all'art. 419.

Art. 423.

(consigli di famiglia).

-art. 394 Testo Unico.

 

Ferma restando la facoltà concessa dall'articolo precedente di delegare le funzioni di tutela ai sottocomitati di patronato, il comitato di vigilanza può provocare la costituzione del Consiglio di famiglia e la nomina del tutore ai minorenni orfani o abbandonati in seguito al terremoto della Sicilia e della Calabria, osservando le forme e le norme prescritte dalla sezione 2° alla 7° del libro I, titolo IX, codice civile, salvo le modificazioni indicate dall'articolo seguente. Il Consiglio di famiglia può essere costituito ad iniziativa del pretore o di una delle persone di cui all'art. 252 del codice civile, previo parere favorevole del comitato di vigilanza o del sottocomitato a cui sono state delegate le funzioni di tutela. Nei casi sopraccennati il comitato eserciterà sugli orfani la vigilanza in concorso coi procuratori del re.

Art. 424.

(seguito).

-art. 395 Testo Unico.

 

Il Consiglio di famiglia e la sede della tutela possono costituirsi nel mandamento ove risiede un sottocomitato di patronato o trovasi il minore. Il Consiglio di famiglia può comporsi di soli due consulenti.

 

 

Visto, d'ordine di S. A. R.

 

il Luogotenente Generale di Sua Maestà

 

Come da Decreto Luogotenenziale in data 5 novembre 1916:

 

 Boselli - Sonnino - Colosimo - Orlando - Sacchi - Meda - Carcano - Morrone -

Corsi - Bonomi - Ruffini - Fera - Raineri - De Nava - Arlotta - Scialoia

 

 


Tabella n. 1.

 

Elenco approvato coi RR. decreti 3 agosto 1909, n. 595 e 3 marzo 1910, n. 111

 

 

 

In provincia di Catanzaro

 

Acquaro - Amato - Arena - Borgia - Briatico - Brognaturo - Capistrano - Cessaniti - Cortale - Curinga - Dasà - Dinami - Drapia - Falerna - Fabrizia - Filadelfia - Filandari - Filogaso - Francavilla Angitola - Francica - Gerocarne - Gimigliano - Girifalco - Gizzeria - Iacurso - Ionadi - Ioppolo - Limbadi - Majerato - Martirano - Mileto - Mongiana - Monteleone di Calabria - Monterosso - Nardo di Pace - Nicotera - Nocera Terinese - Parghelia - Piscopio - Pizzo - Pizzoni - Polia - Ricadi - Rombiolo - San Calogero - San Costantino Calabro - San Floro - San Gregorio d'Ippona - San Mango d'Aquino - San Nicola da Crissa - Sant'Onofrio - Serra San Bruno - Simbario - Sorianello - Soriano Calabro - Spadola - Spilinga - Stefanaconi - Tiriolo - Tropea - Vallelonga - Vazzano - Zambrone - Zungri.

 

Provincia di Reggio Calabria

 

Africo - Agnana - Anoia - Antonimina - Ardore - Bagaladi - Bagnara Calabra - Benestare - Bianconovo - Bivongi - Bova - Bovalino - Brancaleone - Bruzzano Zeffirio - Calanna - Camini - Campo Calabro - Candidoni - Cannitello - Canolo - Caraffa del Bianco - Cardeto - Careri - Caridà - Casignana - Cataforio - Catona - Caulonia - Ciminà - Cinquefrondi - Cittanova - Condofuri - Casoleto - Delianova - Feroleto della Chiesa - Ferruzzano - Fiumara - Galatro - Gallico - Gallina - Gerace Marina - Gerace Superiore - Giffone - Gioia Tauro - Gioiosa Ionica - Grotteria - Iatrinoli - Laganadi - Laureana di Borello - Mammola - Maropati - Martone - Melicuccà - Melito porto Salvo - Molochio - Monasterace - Montebello Ionico - Motta San Giovanni - Oppido Mamertina - Palizzi - Palmi - Pazzano - Pellaro - Placanica - Plati - Podargoni - Polistena - Portigliola - Precacore - Radicena - Reggio Calabria - Riace - Rizziconi - Roccaforte del Greco - Roccella Ionica - Roghudi - Rosalì - Rosarno - Salice Calabro - Sambatello - San Giorgio Morgeto - San Giovanni di Gerace - San Lorenzo - San Luca - San Pier Fedele - San Procopio - San Roberto - Santa Agata del Bianco - Sant'Alessio - Santa Cristina di Aspromonte - Sant'Eufemia d'Aspromonte - Sant'Ilario sul Ionio - Santo Stefano d'Aspromonte - Scido - Scilla - Seminara - Serrata - Sinopoli - Siderno - Staiti - Stignano - Stilo - Terranova Sappo-Minulio - Tresilico - Varapodio - Villa San Giovanni - Villa San Giuseppe.

 

Provincia di Messina

 

Alì - Antillo - Bauso - Barcellona Pozzo di Gotto - Basicò - Calvaruso - Casalvecchio Siculo - Castel Mola - Castell'Umberto - Castroreale - Condrò - Falcone - Fiumedinisi - Forza d'Agrò - Francavilla Sicula - Furnari - Galati - Giardini - Graniti - Gualtieri Sicaminò - Guidomandri - Itala - Kaggi - Letojanni - Librizzi - Limina - Lipari - Locadi - Longi - Mandanici - Mazzarrà - Merì - Messina - Milazzo - Mongiuffi Melia - Monforte San Giorgio - Montagna Reale - Montalbano d'Elicona - Naso - Nizza Sicilia - Novara Sicilia - Olivieri - Patti - Raccuia - Roccafiorita - Roccalumera - Rocca Valdina - Roccella Valdemone - Rometta - San Filippo del Mela - San Pier Niceto - Santa Lucia del Mela - San Pietro Sopra Patti - Sant' Angelo di Brolo - Santa Teresa di Riva - Santo Stefano di Briga - Saponara Villafranca - Savoca - Scaletta Zanglea - Spadafora San Martino - Tortorici - Tripi - Ucria - Valdina - Venetico.

 

 

 

Tabella n. 2.

 

Elenco approvato coi rr. decreti 23 settembre 1910, n. 706 e 25 maggio 1911, n. 733

 

 

Comuni della provincia di Catanzaro.

 

Acquaro - Amato - Andali - Arena - Argusto - Badolato - Borgia - Briatico - Bronaturo - Capistrano - Caraffa - Carlopoli - Catanzaro - Centrache - Cessaniti - Cerva - Chiaravalle Centrale - Cortale - Cotrone - Crichi Simeri - Cropani - Curinga - Dasà - Davoli - Dinami - Drapia - Fabrizia - Falerna - Feroleto Antico - Filadelfia - Francica - Filandari - Filogaso - Fossato Serralta - Francavilla Angitola - Gagliato - Gerocarne - Gimigliano - Girifalco - Gizzeria - Guardavalle - Jacurso - Jonadi - Joppolo - Isca sull'jonio - Limbadi - Maida - Maierato - Marcellinara - Martirano - Miglierina - Mileto - Mongiana - Monteleone Calabro - Monterosso - Nardo di Pace - Nicastro - Nicotera - Nocera Terinese - Olivadi - Parghelia - Pentone - Pianopoli - Piscopio - Pizzo - Pizzoni - Polia - Ricadi - Rombiolo - San Biase - San Calogero - San Costantino Calabro - San Floro - San Gregorio d'Ippona - San Mango d'Aquino - San Mauro Marchesato - San Nicola da Crissa - San Pietro a Maida - San Pietro Apostolo - Santa Caterina sull'jonio - Sant'Onofrio - Satriano - Scandale - Sellia - Serra San Bruno - Serrastretta - Sersale - Settingiano - Simbario - Sorianello - Soriano Calabro - Soveria Mannelli - Soveria di Catanzaro - Spadola - Spilinga - Squillace - Stefanaconi - Tirioli - Tropea - Vallelonga - Vazzano - Zagarise - Zambrone - Zungri.

 

 

Comuni della provincia di Reggio Calabria.

 

Tutti.

 

Comuni della provincia di Messina.

 

Alì - Antillo - Basicò - Bauso - Barcellona Pozzo di Gotto - Calvaruso - Casalvecchio siculo - Castel Mola - Castell'Umberto - Castroreale - Condrò - Falcone - Fiumedinisi - Forza d'Agrò - Francavilla Sicula - Furnari - Galati - Giardini - Graniti - Gualtieri Sicaminò - Guidomandri - Itala - Kaggi - Letojanni - Librizzi - Limina - Locadi - Longi - Malvagna - Mandanici - Mazzarrà - Meri - Messina - Milazzo - Moio - Mongiuffi Melia - Monforte San Giorgio - Montalbano d'Elicona - Montagna Reale - Motta Camastra - Naso - Nizza Sicilia - Novara Sicilia - Oliveri - Patti - Raccuia - Rocca Fiorita - Roccalumera - Roccavaldina - Roccella Valdemone - Rometta - Salina - San Filippo del Mela - San Pier Niceto - Santa Lucia del Mela - San Pietro sopra Patti - Sant'angelo di Brolo - Santa Teresa di Riva - Santo Stefano di Briga - Saponara Villafranca - Savoca - Scaletta Zanglea - Spadafora San Martino - Spadafora San Pietro - Taormina - Tortocici - Tripi - Ucria - Valdina - Vene- Tico.

 

 

Tabella n. 3.

tabella a allegata alla legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

Non disponibile

 

Tabella n. 4.

 

tabella c allegata alla legge 13 luglio 1910, n. 466.

Non disponibile

 

tabella n. 5.

-art.. R. Decreto 15 luglio 1909, n. 542, conv.Legge 21 luglio 1910, n. 579.

-art. 11 legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

Non disponibile

 

tabella n. 6.

-art. 3 R. Decreto 15 luglio 1909, n. 542, conv. Legge 21 luglio 1910, n. 579.

-art. 11 legge 11 luglio 1913, n. 1039.

-art. 6 Decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1214.

 

Non disponibile

 

tabella n. 7.

 

Statuto dell'opera nazionale di patronato "Regina Elena" per gli orfani del terremoto (allegato al R. Decreto 14 gennaio 1909, n. 14).

Art. 1.

L'opera nazionale di patronato "Regina Elena" ha il fine di raccogliere gli orfani e i minorenni rimasti abbandonati dopo il terremoto della Calabria e della Sicilia per sovvenirli, educarli, sorvegliarli ed esercitarne la tutela legale, fino a quando non avranno raggiunta la maggiore età, o non saranno restituiti ai genitori e agli aventi diritto alla tutela legittima o testamentaria.

Art.  2.

ll patrimonio dell'opera nazionale di patronato viene costituito:

 a) dai contributi dei sottoscrittori che si obbligano a versare annualmente, per dieci anni, una o più quote di lire venticinque;

 b) dall'assegnazione sui fondi raccolti dalla pubblica carità e dallo eventuale concorso dello stato;

 c) dai lasciti e sovvenzioni di opere pie, di altri istituti e di privati.

Art. 3.

L'opera nazionale di patronato ha sede in Roma, con filiali e sottocomitati istituiti o da istituirsi nelle varie Provincie del regno ove se ne constati l'opportunità.

L'opera nazionale di patronato, eretta in corpo morale, sarà amministrata da un Consiglio formato dai componenti il comitato di vigilanza e di dodici membri, di cui la metà donne, eletti da sottoscritti delle quote decennali e dagli oblatori di somme non inferiori a lire mille.

Fino a tanto che i sottoscrittori ed oblatori non avranno eletto i loro rappresentanti, il comitato sarà formato dai componenti il comitato di vigilanza e dagli attuali componenti il comitato esecutivo dell'opera stessa, cioè dei signori:

Presidente, Spalletti-Rasponi Contessa Gabriella - vice presidente, Chimirri comm. Bruno, deputato - Ascoli-Nathan Donna Lilia - Boncompagni-Di Venosa Principessa Teresa - Chiaraviglio - Giolitti Donna Enrica - De Renzis Baronessa Emmelina - Frascara - Orsini Donna Clarice - Pasolini - Ponti Contessa Maria - Polito-Cornaz Baronessa Eleonora - Tittoni Donna Bice - Borghese Don Scipione, Deputato - Cavasola Commendatore Giannetto, Senatore - Finocchiaro-Aprile Comm. Camillo, Deputato - Salandra Comm.Antonio, Deputato - Stringher Commendatore Bonaldo - Suardi Conte Gianforte, Deputato - Colonna Di Cesarò - De Filippo Filippo - De Grazia Barone Antonio, Segretari.

Art. 4.

L'ufficio di consigliere é gratuito.

Art.  5.

Con regolamento, da approvarsi con decreto del ministro dell'interno, di concerto col ministro di grazia e giustizia, saranno stabilite le norme per l'amministrazione del patrimonio e pel funzionamento dell'opera.