Regio Decreto 11 ottobre 1914 n. 1335, che determina la zona colpita dal terremoto dell' 8 maggio 1914 in provincia di Catania, e stabilisce le norme per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione di edifici pubblici e privati.

 

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1914, n.299)

 

--------------------

 

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA

 

 

Visti gli articoli 1 e 4 della legge 19 luglio 1914, n.761, coi quali é stata data facoltà al Governo di delimitare con decreto Reale le località colpite dal terremoto dell' 8 maggio 1914, in provincia di Catania, e di rendere obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nelle località di quella Provincia, da determinare in seguito ad appositi studi, le norme tecniche ed igieniche prescritte con le relative sanzioni dagli articoli 185 e 237 del testo unico approvato con R. decreto 12 ottobre 1913, n.1261, e di stabilire le zone sulle quali si ritenesse necessario vietare le ricostruzioni e le nuove costruzioni;

Ritenuto che il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con voto del 21 agosto 1914, n.1461, ha riconosciuto ammissibile la determinazione della zona colpita, proposta dall'Ufficio del genio civile di Catania, ed ha riconosciuto la necessità di estendere per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni nelle zone medesime l'osservanza delle anzidette norme tecniche ed igieniche e di stabilire talune limitazioni e divieti nelle ricostruzioni e nuove costruzioni;

Che lo stesso Comitato speciale, osservando che la regione danneggiata dal terremoto 8 maggio 1914 é solo una parte di quella soggetta a frequenti ed intense azioni sismiche, ha opinato che convenga fare ulteriori studi per delimitare tutta la zona pericolosa nel versante est dell' Etna, ed estendere ad essa l'osservanza delle norme e limitazioni sopraindicate;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Nostri ministri, segretari di Stato per i lavori pubblici, per il tesoro, per la grazia e giustizia e culti e per l'agricoltura, industria e commercio;

 

 

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Con riserva di stabilire, ove occorra, in seguito, ad ulteriori studi, le altre località pericolose dell'intero versante est dell'Etna, il perimetro della zona colpita dal terremoto dell' 8 maggio 1914, nella quale ricadono in parte i territori dei comuni di Acireale, Aci Sant'Antonio, Giarre, Vingrande e Zafferana Etnea, in provincia di Catania, é determinato secondo la linea tinteggiata in rosa nell'unita planimetria (*) 20 luglio - 21 agosto 1914, vistata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti e delimitata:

Ad est: dal mare Jonio; dalla rotabile che ha origine all'estremo sud di Stazzo e termina al passaggio a livello della ferrovia presso la stazione di Mangano (lunghezza km. 2,600 circa); e dalla ferrovia Siracusa-Messina, nel tratto dal suddetto passaggio a livello al torrente San Leonardello (lunghezza km. 2,900 circa);

A nord: dal torrente San Leonardello fino alla rotabile da Santa Venerina per Dagala (lunghezza km. 4,200 circa); dalla stessa rotabile e dalla successiva carrabile per Camposanto e dalla ancora successiva trazzera per la regione Mossarello fino all'attraversamento del ramo del torrente Macchia che ha origine sotto Caselle (lunghezza complessiva Km. 1,800 circa); e da tale ramo fino alla provinciale Zafferana-Nilo (lunghezza km. 2,700 circa).

Ad ovest: dalla provinciale Milo-Zafferana dall'incrocio col suddetto torrente Macchia fino al torrente Santa Venerina o di Mangano (lunghezza k. 3,100 circa); dal torrente di Santa Venerina o di Mangano o contorno esterno ad ovest dell'abitato di Zafferana fino a raggiungere la provinciale Zafferana-Fleri, in corrispondenza del torrente che scorre tra Civita e Rocca d'Api (lunghezza km. 1,700 circa); dalla provinciale Zafferana-Fleri fino alla chiesa di Fleri (lunghezza km. 3,300 circa); dalla trazzera che vi si distacca verso monte e che in seguito costituisce il confine tra i comuni di Zafferana e di Viagrande (lunghezza km. 1,500 circa); dal confine tra i comuni di Viagrande e Trecastagni fino al torrente che scorre alla falda nord del monte Gorna (lunghezza km. 1,200 circa); dal torrente stesso fino alla provinciale Fleri-Viagrande (lunghezza km. 1,500 circa) e dalla provinciale Fleri-Viagrande fino alla trazzera che si distacca alla origine dell'abitato, si dirige verso est e lambisce la regione Sciarelle (lunghezza km. 3,100 circa).

A sud: dalla trazzera suddetta e dal breve tratto successivo di 100 metri di strada provinciale fino a raggiungere la trazzera che si distacca dirigendosi verso Piano Lavinaro (lunghezza km. 2 circa) dalla trazzera stessa fino al torrente Lavinaro (lunghezza km. 1,500 circa); dal torrente Lavinaro fino all'incrocio con la rotabile Aci Sant'Antonio - case di Malovrio (lunghezza km. 1,100 circa); dalla rotabile stessa fino a Malovrio e più precisamente fino al distacco della rotabile per B.V. delle Grazie (lunghezza km. 1,900 circa); dalla trazzera che, distaccandosi da Malovrio e attraversata la provinciale Acireale-Giarre a circa 500 metri a sud della Chiesa di San Cosimo, fa capo alla ferrovia in prossimità dell'imbocco sud della galleria ferroviaria esistente ad est di San Cosimo (lunghezza km. 2,600 circa) e dalla linea diretta da est a nord e passante per l'estremità della linea precedente (lunghezza km. 0,600 circa).

Art. 2

Entro i limiti della zona indicata nell'articolo precedente sono vietate le ricostruzioni e le nuove costruzioni a distanze minori di metri 100 dalla accertate linee di frattura indicate nella planimetria 20 luglio - 21 agosto 1914, nonché a distanze minori di metri 10 dagli appicchi.

Art. 3

Sono inoltre vietate le ricostruzioni e le nuove costruzioni sui terreni costituiti da rifuse o di qualunque altra natura, diversa dalla lava solida ed al di sopra dei limiti di terreni diversi.

Art. 4

Oltre alle disposizioni contenute negli articoli precedenti saranno pure osservate nelle riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni le norme tecniche ed igieniche di cui agli articoli 185 a 223 del testo unico approvato col Nostro decreto 12 ottobre 1913, n. 1261.

Art. 5

Per l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli sono applicabili le sanzioni, le azioni ed i procedimenti stabiliti negli articoli 224 a 237 del citato testo unico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1914.

 

 

VITTORIO EMANUELE

 

Salandra - Ciuffelli - Rubini -Cavasola - Dari

 

 

Registrato alla Corte dei Conti addì 8 dicembre 1914.

Reg. 110 Atti del Governo a f. 40. A. RUGGERI

Luogo del Sigillo, V. Il Guardasigilli: ORLANDO