Decreto Legge 22 gennaio 1968, n. 12 (1).

 

Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968

 

Artt.

Sospensione dei termini………………………… 1-3.:bis

Agevolazioni in materia tributaria………………4-12

Provvedimenti a favore dei lavoratori

-Cantieri di lavoro e costruzioni GESCAL……13-28

Provvedimenti per l’agricoltura…………………29-32

Disposizioni per l’artigianato……………………33

Interventi sanitari…………………………………34-40

Disposizioni per i servizi di pronto soccorso…41-46

 

Sospensione dei termini

 

1. Nei comuni di Menfi, Montevago,Santa Margherita di Belice,Gibellina, Partanna,Poggioreale, Salaparuta, ,Salemi, Santa Ninfa, Camporeale, Contessa Entellina, Corleone e Roccamena -colpiti dai terremoti del gennaio 1968 - il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione è sospeso fino al 31 dicembre 1968, con decorrenza dal 15 gennaio 1968.

Nei comuni di Sambuca di Sicilia, Alcamo, Calatafimi; Castelvetrano, Vita e Campofiorito il corso dei termini di cui al comma precedente è sospeso per il periodo di sei mesi con decorrenza dalla stessa data (2).

I termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, emessi prima del 15 gennaio, o comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, e paga- bili da debitori domiciliati o residenti nei comuni suddetti, nonché il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici siti nei comuni medesimi e dei contributi consorziali, sono prorogati di dodici mesi dalle rispettive scadenze; nei comuni indicati al 1° comma e di sei mesi nei comuni indicati al 2° comma del presente articolo (3).

In relazione a tale proroga, eccettuato che per i contributi consorziali, i creditori potranno ripetere a carico dei debitori i soli interessi legali e le spese vive degli eventuali protesti sollevati prima dell'entrata in vigore del presente decreto (3).

 

2. Il corso dei termini previsti dal primo e dal secondo comma dell’art. 1 è parimenti sospeso, per i periodi ivi rispettivamente indicati, relativamente ad obbligazioni da adempiere o diritti da esercitare in altri comuni, in favore delle persone che provino di non aver potuto osservare i termini stessi per essersi trovate durante il terremoto nei comuni colpiti.

La sospensione del corso dei termini previsti dall’art.1 e dal primo comma del presente articolo,relativamente a obbligazioni concernenti il lotto pubblico, nonché  i concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14aprile 1948 ,n. 496, è.limitata a tre mesi dal 15 gennaio 1968 e concerne esclusivamente le estrazioni del lotto e i concorsi pronostici svoltisi a tutto il 4 febbraio 1968 (4).

 

3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, domiciliati o residenti nei comuni di cui all’art. 1, dimostrino di aver subito protesti di cambiali e vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza.

Le pubblicazioni di rettifica possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

 

3-bis. Il termine di 90 giorni, di cui agli articoli 3,9,10 e 11 della L. 30 luglio 1951,n.948, sull’ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari,entro il quale l’ignoto detentore può presentare il titolo all’istituto emittente o notificargli l’opposizione, è ridotto a 30 giorni qualora i titolari dei buoni fruttiferi dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali, risiedessero alla data del 15 gennaio 1968 nei comuni di cui al precedente art. l.

La cifra di L. 10.000, di cui al secondo comma dell'art. 18 della L. 30 luglio 1951, n. 948, è elevata a L. 100.000.

Le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione del terremoto di cui all'art. 1 della presente legge sono effettuate gratuitamente (5).

 

 

 

Agevolazioni in materia tributaria

 

4. E' concessa l'esenzione dei tributi erariali provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1969 per i comuni completamente distrutti di Montevago, in provincia di Agrigento, di Gibellina e Salaparuta in provincia di Trapani (6).

La sospensione per i periodi indicati nel primo e nel secondo comma dell'art. 1 ha efficacia anche ai fini dell'adempimento delle obbligazioni tributarie i cui termini sono scaduti o scadono nei comuni indicati nello stesso articolo.

 

5. Il Ministro per le finanze, d'intesa con la  Regione siciliana, ha facoltà di autorizzare, nei

comuni indicati nel precedente art. 1, la sospensione della riscossione fino al 31 dicembre 1968 dell'imposta e sovrimposte sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base al bilancio, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta sulle società dovute dalle società cooperative e loro consorzi iscritti, rispettivamente, nel registro prefettizio e nello schedario della cooperazione, dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni dell'imposta camerale, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, della imposta complementare, delle tasse di occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, dei diritti sulle pubbliche affissioni e pubblicità affine, dell'imposta di consumo in abbonamento e di tutti i tributi autonomi comunali e provinciali riscuotibili mediante moli o con versamento alla teso-reria comunale, nonché di tutte le addizionali ai predetti tributi (7).

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei comuni indicati nel precedente art. 1, anche aventi domicilio fiscale in co-muni diversi, possono chiedere, entro il 15 aprile 1968, la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, nonché dell'imposta sulle società, purché la parte di reddito derivante dai cespiti prodotti nei comuni colpiti concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito netto complessivo del soggetto d'imposta (7).

Nei comuni di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare la sospensione della formazione dei ruoli ordinari di prima serie 1968 e dei ruoli suppletivi del 1968 per i tributi autonomi locali, relativi ai tributi suddetti.

Il Ministro per le finanze, d'intesa con la Regione siciliana, è autorizzato ad indicare con proprio decreto i comuni nei quali la sospensione della riscossione è disposta per la generalità dei contribuenti ed i comuni per i quali la sospensione è disposta a richiesta dei soggetti danneggiati, da presentare ai competenti uffici entro il 31 marzo 1968.

Sono escluse dalla sospensione l’imposta sui redditi di ricchezza mobile e l'imposta comple-mentare iscritte a carico dei datori di lavoro per i redditi di categoria C/2 relativi ad anni anteriori al 1968.

 

6.  Le norme di cui all'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (8), modificato dall'art. 9 della L. 21 luglio 1960, n. 739, si applicano, a domanda, anche a tutte le aziende agricole che abbiano perduto in conseguenza dei terremoti di cui al precedente art. 1, la metà del prodotto ordinario, anche se non incluse nelle zone delimitate dal Ministero delle finanze. Indipendentemente dalla applicazione dell'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (8), modificato dall'art. 9 della L. 21 luglio 1960, n. 739, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, l'intendente di finanza concede, per l'anno 1968, a richiesta dell'interessato, lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonché dell'imposta sul reddito agrario.

 

7. I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono, anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorità locali, allo sgravio, con decorrenza dal l° gennaio 1968, dell'imposta sul reddito dei fabbricati di lusso, nonché delle relative sovrimposte e addizionali, nei comuni ove la sospensione è generalizzata con il decreto del Ministro per le finanze previsto nel penultimo comma dell'art. 5. Per gli altri comuni lo sgravio è 'effettuato su richiesta dei debitori d'imposta iscritti a ruolo o di chiunque vi abbia interesse.

I competenti uffici erariali provvederanno, su segnalazione degli uffici distrettuali delle imposte dirette o d'iniziativa, ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

Le domande e i ricorsi previsti nei precedenti articoli e nel presente articolo sono esenti dal- l'imposta di bollo.

 

8. Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base al bilancio e per l'imposta complementare, la cui riscossione è stata sospesa ai sensi del presente decreto gli

uffici dell'imposte dirette, sulla base della dichiarazione da presentare entro il 31 marzo 1969, provvederanno ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo di imposta 1968.

Nei confronti dei soggetti non tassabili in base al bilancio che hanno domicilio fiscale nei comuni indicati nel primo comma dell'art. 1 non si procede alle iscrizioni provvisorie al ruolo per l'anno 1969 dell'imposte di ricchezza mobile e complementare (9).

Nei confronti dei soggetti non tassabili in base al bilancio, i redditi mobiliari imponibili di cate-goria B, C/1 e C/2,risultanti dalla dichiarazione presentata nei1961, sono iscritti provvisoriamente a ruolo per l'anno 1969 in ragione della metà. La stessa riduzione sì applica agli effetti dell'imposta complementare.

In deroga alle norme vigenti in materia di finanza locale, è fatto obbligo agli enti locali di rivedere, entro il 30 giugno 1969, la posizione fiscale dei contribuenti nei cui confronti sia stata concessa la sospensione o che ne faccia richiesta, al fine di deliberare lo sgravio totale o parziale dei tributi non dovuti relativamente all'anno 1968 (10).

Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare dell'ente impositore, approvata dal competente organo di controllo.

 

8-bis. Ai comuni di cui all'art. 1 sono estese le agevolazioni previste dagli artt. 29, 30, 31 e 32 della L. 31 maggio 1964, n. 357, e dalla L. 14 luglio 1966, n. 499 (11).

 

9. E' sospeso fino al 31 dicembre 1968 il pagamento delle delegazioni rilasciate sui tributi indicati nell'art. 5 ancorché sulle sovrimposte comunale e provinciale sui terreni dai comuni di cui ai primi due commi del precedente art. 1 per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione (12).

………………………………………(13).

 

10. La riscossione delle imposte e tasse, nonché delle sovrimposte e addizionali, sospese a norma dei precedenti articoli, che risultino dovute dai contribuenti, sarà effettuata a partire dalla scadenza di febbraio 1969 in diciotto rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle LL. 25 ottobre 1960, n. 1316 (14) e 18 maggio 1967, n. 388 (15).

 

1l. Le erogazioni in danaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dai terremoti di cui al precedente art. 1 sono equiparate a quelli di cui alla lettera g) dell'art. 84 del testo unico delle leggi sulle impo- ste dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (16).

Sono esenti da ogni tributo locale le erogazioni ricevute a titolo di liberalità dalle popolazioni predette.

 

12. I materiali edilizi impiegati per la ricostruzione, in sito o su area diversa, e la riparazione di opere distrutte o danneggiate dai terremoti di cui al precedente art. l sono esenti dall'imposta comunale di consumo (17).

 

 

Provvedimenti a favore dei lavoratori

Cantieri di lavoro e costruzioni GESCAL

 

13. Ai lavoratori già occupati presso aziende situate nei comuni contemplati dall'art. l, che abbiano interrotto o sospeso l'attività in conseguenza dei danni subiti per i terremoti del gennaio 1968, è concessa, per i primi 180 giorni di disoccupazione, una maggiorazione di 400 lire al giorno in aggiunta all'indennità ad essi spettante secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni (12).

L'indennità di disoccupazione, maggiorata a norma del comma precedente e nei limiti di tempo ivi previsti, spetta altresì ai lavoratori che, alla data di cessazione o sospensione del lavoro per effetto dei terremoti di cui al precedente art. I, risultavano assicurati per la disoccupazione involontaria in modo continuativo presso la stessa azienda da non meno di cinque settimane, sempreché non siano ad essi applicabili le disposizioni relative alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

La maggiorazione di cui al primo comma, sempreché sussistano le condizioni ivi previste, è concessa anche ai lavoratori agricoli aventi diritto all'indennità di disoccupazione a norma dell'art. 32 lettera a) della legge 29 aprile 1949, n. 264 (18), e successive modificazioni, per i primi 180 giorni di disoccupazione (12).

 

14. Ai lavoratori autonomi titolari di azienda assicurati presso le Gestioni speciali .per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale rispettivamente con le leggi 26 ottobre 1957, n, 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613 (19), i quali siano stati gravemente danneggiati nella loro attività lavorativa per effetto dei terremoti di cui al precedente art. 1, è corrisposto, a carico delle rispettive Gestioni speciali per le assicurazioni obbligatorie invalidità e vecchiaia e superstiti istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, un contributo di L. 90.000 (20).

Quando il titolare dell'azienda non risulti unità assicurata, il contributo di cui al comma precedente a favore dei lavoratori autonomi titolari di aziende assicurati presso le Gestioni speciali invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, è corrisposto ad un componente della famiglia che risulti assicurato, il quale deve esibire delega in carta semplice del titolare dell'azienda autenticata dal sindaco.

Detta erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da presentarsi alla sede provinciale del- l'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (20).

Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato sia stato gravemente danneggiato nella propria attività lavorativa per effetto dei terremoti (21).

 

15. Le Gestioni istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, alle quali fanno carico i trattamenti straordinari di cui ai precedenti artt. 13 e 14, sono autorizzate a ricevere, in aggiunta ai normali contributi di legge, le contribuzioni volontarie ad esse comunque devolute, a titolo di solidarietà nazionale, dai lavoratori, dai datori di lavoro, dalle loro organizzazioni sindacali e da ogni altra persona fisica o giuridica.

 

16. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 5 della L. 14 febbraio 1964, n. 38 (22), nel comuni indicati nel precedente art. 1 è concessa la sospensione della riscossione delle rate di febbraio e aprile 1968, dei ruoli esattoriali concernenti i contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie, per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia e per l'E.N.A.O.L.I. dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

Salvo quanto disposto dal successivo art. 17, l'importo delle rate sospese dei ruoli anzidetti è riscosso con le rate di febbraio, aprile, giugno, agosto e ottobre 1969 (23).

 

17. I lavoratori autonomi, ,coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari, soggetti alle assicurazioni contro le malattie e per l'invalidità e vecchiaia ai sensi delle LL. 22 novembre 1954, n. 1136 (24), 9 gennaio 1963, n. 9 (25), 29 dicembre 1956, n. 1533 (24), 4 luglio 1959, n. 463 (25), 27. novembre 1960, n. 1397 (24), 22 luglio 1966, n. 613 (25), i quali abbiano subito gravi danni per effetto dei terremoti di cui al precedente art. 1, ,sono esonerati ,dal pagamento dei contributi dovuti per le suddette assicurazioni e per l'E.N.A.O.L.I. fino al 31 dicembre 1968 (23).

L’esonero opererà sulle rate esattoriali del febbraio 1968 e successive, fino a concorrenza del- l'importo indicato nel comma precedente.

Le quote dei contributi per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che formano oggetto di esonero ai sensi del primo comma, sono accreditate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore dei rispettivi assicurati ai le scadenze delle relative rate esattoriali in cui opera l'esonero.

 

18. L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine di 180 giorni dalla data del presente decreto (23.).

Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto di terremoti di cui al precedente art. l.

 

19. L'onere derivante dai trattamenti straordinari di cui ai precedenti artt. 13, 14 e 17 è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di L. 1.500 milioni (25/a). Detta somma, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario1968; sarà ripartita fra le gestioni interessate, in relazione alla spesa effettivamente sostenuta, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

20. Nelle province interessate dai terremoti del gennaio 1968 possono essere istituiti specia1i cantieri di lavoro e di rimboschimento, da affidarsi in gestione alle amministrazioni comunali e ad altri enti pubblici.

II Ministro del lavoro e della previdenza sociale predispone il programma sulla base delle proposte degli uffici provinciali del lavoro competenti per territorio.

In deroga alle vigenti disposizioni, le proposte possono essere corredate soltanto da un preventivo di spesa e da una sommaria relazione redatta, secondo la natura dei lavori, dall'Ufficio provinciale del genio civile o dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

L'istituzione dei singoli cantieri è disposta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 

21. Ai lavoratori avviati ai cantieri istituiti a norma dell'articolo precedente è corrisposto, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno di lire 1.800, integrato con lire 100 per ogni familiare a carico ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 (26).

Detto assegno non è cumulabile con l'indennità o il sussidio straordinario di disoccupazione (26/a).

 

22.Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti artt. 20 e 21 fanno carico al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'art. 62 della L. 29 aprile 1949, n. 264 (26).

 

23. Ai lavoratori disoccupati residenti nei comuni di cui all’art. l è data facoltà di iscriversi, senza cambiare la propria residenza, nelle liste di collocamento di altri comuni della Sicilia, per il tramite dell'ufficio assistenza istituito presso l'Ufficio regionale del lavoro di Palermo.

In caso di richiesta numerica, essi sono avviati al lavoro con precedenza rispetto agli altri iscritti nelle liste di collocamento.

Le disposizioni di cui sopra hanno efficacia per la durata di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

24. Il comitato centrale previsto dall'art. 13 della L. 14 febbraio 1963, n. 60 (27); è autorizzato ad effettuare stanziamenti straordinari, entro il limite massimo di 14 miliardi di lire, nell’ambito del programma di cui all'art. 14 ed in deroga ai criteri stabiliti dall'art. 15 della legge stessa, per l'immediata esecuzione di programmi di costruzione nelle province di Palermo, Trapani e Agrigento colpite dai terremoti del gennaio 1968.

Le costruzioni saranno localizzate con preferenza nei comuni danneggiati dalla predetta calamità, sentito in ogni caso il Presidente della Regione siciliana.

 

25. Per le province indicate nel precedente articolo, la Gestione case per i lavoratori è autorizzata, sentito il Presidente della Regione siciliana,a deliberare, derogando, ove occorra, alle vigenti disposizioni.Le procedure e le modalità più idonee per la immediata esecuzione dei programmi di costruzione finanziati o da finanziare ai sensi del presente decreto e della L. 14 febbraio 1963, n.60 (28). Le norme necessarie per consentire l'assegnazione degli alloggi anche a lavoratori non soggetti alla contribuzione, nonché per la sollecita consegna degli alloggi stessi.

Gli alloggi costruiti a norma dell'art. 24 del presente decreto sono assegnati, in ogni caso,con precedenza assoluta a coloro che abbiano avuto l'alloggio distrutto o comunque dichiarato inabitabile in conseguenza dell'evento calamitoso. La Gestione case per lavoratori è autorizzata a fissare, in deroga alle vigenti disposizioni, quote di ammortamento e canoni di locazione che ten-gano conto della condizione sociale e del livello di reddito degli assegnatari, purché essi non ri-sultino comunque iscritti, per l'anno 1967 o per gli anni successivi nei ruoli dell'imposta complementare(28/a).

Le norme di cui al comma precedente si applicano anche per gli alloggi da costruire in attuazione del programma straordinario deliberato dal comitato centrale di cui all'art. 13 della L. 13 febbraio 1963, n. 60, in aggiunta al piano decennale di cui alla legge medesima (28/a).

Limitatamente agli alloggi costruiti nella città di Palermo, tali norme si applicano anche a favore delle famiglie provenienti, in seguito alle demolizioni disposte per il risanamento, dai quartieri da risanare a norma della L. 30 gennaio 1962, n. 28 (28/a).

Ai fini predetti la Gestione case per lavoratori è autorizzata ad emanare i bandi di assegnazione degli alloggi in deroga alle norme stabilite dalla L. 14 febbraio 1963, n. 60, e successive mo-dificazioni (28/a).

Per la realizzazione dei programmi costruttivi della GESCAL, degli Istituti autonomi per le case popolari, dei comuni e degli altri enti, negli abitati da trasferire totalmente o parzialmente l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 può assegnare gratuita- mente le aree occorrenti fra quelle acquisite ed urbanizzate per l'attuazione dei programmi di cui al successivo art. 20. In tale caso i predetti Enti sono tenuti a rispettare le tipologie edilizie assunte nei programmi stessi (28/aa).

Analogamente, le aree necessarie possono assegnarsi gratuitamente agli stessi Enti nell'ambito di quelle acquisite ed urbanizzate per la ricostruzione dei fabbricati non più ripristinabili in sito, di cui all'art. 3 della L. 29 luglio 1968, n. 858 (28/aa).

Le licenze edilizie per le costruzioni di cui al comma precedente sono rilasciate dal provveditore regionale alle opere pubbliche di Palermo, sentito il sindaco del comune interessato.

Le relative deliberazioni della Gestione case per lavoratori che possono derogare alle norme relative agli organi incaricati dell'esecuzione dei programmi nelle singole province sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti.

 

26. Le aree fabbricabili occorrenti per l'attuazione nelle province di cui al precedente art. 24 dei programmi della Gestione case per lavoratori previsti dal presente decreto o dalla L. 14 febbraio 1963, n, 60 (28/b), possono essere acquisite anche mediante esproprio ed al di fuori delle zone destinate alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare dai piani di cui alla L. 18 aprile 1962, n.167 (29).

La scelta e l'acquisizione delle aree è ammessa anche nei comuni nei quali non siano stati ancora adottati piani regola tori o programmi di fabbricazione.

La Gestione case per lavoratori può utilizzare per l'attuazione dei programmi indicati nel pre-cedente art. 24 le aree di cui era già proprietaria alla data di entrata in vigore rispettivamente della L. 14 febbraio 1963, n. 60 (28/b), e della L. 4 novembre 1963, n. 1460 (29).

 

27. Per le costruzioni da realizzare nelle province di cui al precedente art. 24 su aree non provviste dei servizi essenziali, la Gestione case per lavoratori è autorizzata a sostenere la spesa per le opere di urbanizzazione primaria indicate nella L. 29 settembre 1964, n. 847 (29), entro il limite massimo di lire un miliardo.

 

28. Le opere da realizzare ai sensi degli articoli 24 e 27 sono a tutti gli effetti dichiarate urgenti ed indifferibili e di pubblica utilità.

 

 

Provvedimenti per l’agricoltura

 

29. Per sopperire alle necessità derivanti da urgenti riparazioni ai fabbricati rurali danneggiati, o per sostituire quelli crollati con ricoveri di emergenza, possono concedersi sovvenzioni sino all'ammontare di lire 500 mila (30).

Alla concessione, liquidazione e pagamento della sovvenzione, da effettuarsi contestualmente, provvede l’ispettore provinciale dell'agricoltura, in base alla valutazione dei danni.

La sovvenzione può essere concessa anche per le case di proprietà di coltivatori diretti nei centri abitati, purché la famiglia del coltivatore vi risieda stabilmente, ancorché lo stabile sia catastalmente classificato urbano.

Qualora il proprietario non esegua le riparazioni nel periodo di tre mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, il locatario dell'abitazione può sostituirsi al proprietario ai sensi dell'art. 1577, ultimo capoverso, del codice civile.

In tal caso la sovvenzione può essere concessa direttamente al locatario, sempreché questi provveda alla esecuzione delle riparazioni.

Nel caso di concessione del contributo di cui all'art. 1, lett. b), della L. 21 luglio 1960, n. 739 (31), l'importo della sovvenzione sarà dedotto dal contributo medesimo.

 

30. Gli ispettori provinciali dell'agricoltura possono organizzare la raccolta del bestiame al-lontanato o disperso in conseguenza dei terremoti di cui al precedente art. l. Le spese a tal fine occorrenti, ivi comprese quelle per l'alimentazione del bestiame sono effettuate per il periodo necessario a soddisfare esigenze di emergenza e, comunque, per non più di sei mesi.

Gli interventi di cui al precedente comma possono essere attuati, per un periodo non superiore a sei mesi, anche presso le aziende appartenenti a coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, e loro cooperative che abbiano subito danni per effetto dei terremoti nelle aziende o nelle abitazioni, per le necessità alimentari del bestiame in dotazione delle aziende medesime.

I compiti di cui ai precedenti commi possono essere demandati dal Ministero dell’ agricoltura e delle foreste all'Ente di sviluppo, per l’agricoltura, alle cooperative agricole di conduzione e loro consorzi e, ove non intervenga l'Ente di sviluppo, ad altri enti pubblici operanti nel settore agricolo che svolgeranno la loro attività sotto il controllo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura. In tal caso il Ministero è autorizzato a disporre anticipazioni in conto delle spese e dei corrispettivi che gli enti assumono per i fini di cui trattasi.

Sono riconosciute le spese sostenute per lo scopo suddetto nonché per urgenti interventi attuati in difesa del patrimonio zootecnico prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

 

31. A favore dei conduttori di aziende agricole e avicole, di aziende produttrici di mangimi ad uso zootecnico  e di cooperative che abbiano riportato danni a causa dei terremoti di cui al precedente art. 1 nelle scorte vive e nelle scorte morte, possono concedersi sovvenzioni di primo intervento sino al 50 per cento del danno subito delle scorte medesime, separatamente o congiuntamente, in esse comprese quelle conservate nei magazzini o nelle abitazioni distrutti o danneggiati dagli eventi medesimi, ancorché situati in centri abitati e fuori dell'azienda agricola (32).

La sovvenzione sarà determinata sulla base della valutazione della perdita effettuata dall'ispettore provinciale dell’agricoltura.

La sovvenzione sarà corrisposta con atto contestuale di concessione, liquidazione e pagamento dall'ispettore provinciale stesso.

Nei caso di concessione del contributo di cui all'art. l, lett. c), della L. 21 luglio 1960, n. 739 l'importo della sovvenzione sarà dedotto dal contributo medesimo.

 

31-bis. Nei limiti dell'assistenza prevista dal D.Lgs. 23 marzo 1948, n. 327., modificato con L. 5

gennaio 1953, n. 35, concernente la previdenza e l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani, sarà riconosciuta la precedenza nella erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani agli orfani dei lavoratori periti a causa del terremoto.

Sono messi a disposizione presso i convitti nazionali e gli istituti pubblici di educazione femminili, limitatamente al corrente anno scolastico, 200 posti gratuiti da assegnare ad alunni ed alunne della scuola dell'obbligo appartenenti a famiglie disastrate dal terremoto.

La retta relativa, fissata nella misura di lire 350 mila annue per ciascun posto, graverà sul capitolo 2243 del bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968

(33).

 

32. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 5.200 milioni (33/a); da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l’anno finanziario1968, per provvedere ai seguenti interventi:

    sovvenzioni per urgenti riparazioni a fabbricati rurali (art. 29) L. 3.500 milioni;

    spese per la raccolta e il mantenimento di bestiame disperso (art. 30) L. 500 milioni;

    sovvenzioni per la ricostruzione di scorte vive e morte (art. 31) L. 1.200 mi.lioni.

Per l'applicazione del presente decreto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è auto-

rizzato ad emettere ordini di accreditamento a favore dei capi degli Ispettorati provinciali del- l'agricoltura di Palermo, Agrigento e Trapani, che a tale fine si costituiscono,delegati del Ministero stesso, fino all'importo di lire 300 milioni, in deroga al limite previsto dal secondo comma dell’art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (34) e successive modificazioni.

I rendiconti delle spese sostenute a carico degli ordini di accreditamento di cui al comma precedente sono resi ,con le modalità indicate dall'art. 60 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (34) e successive modificazioni, dai capi dei predetti Ispettorati provinciali e sono sottoposti al controllo successivo della competente Ragioneria regionale dello Stato e della sezione del controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana.

 

 

Disposizioni per l’artigianato

 

33. Per la erogazione di sussidi o premi diretti a promuovere e sostenere iniziative per la ripresa dell'attività delle piccole imprese commerciali e artigiane, danneggiata dai terremoti di cui al precedente art. l, è autorizzata la spesa di L. 300 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1968.

Alle imprese di cui al comma precedente, che abbiano iniziato la ripresa della loro attività, le erogazioni sono corrisposte su domanda degli interessati da presentarsi entro il 31 dicembre 1968 (35).

La dichiarazione sulla gravità delle distruzioni subite dalle imprese e sulla ripresa dell'attività è rilasciata dall'intendente di finanza, su parere dell'ufficio tecnico erariale (35).

Il prefetto della provincia in cui hanno sede le imprese interessate provvede alle predette erogazioni sui fondi che saranno somministrati alle prefetture con ordini di accreditamento commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di L. 50 milioni che il Ministero dell'industria, commercio e artigianato è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (34), e nell'art. 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (34), per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato (35).

Le somme non impiegate entro il 31 dicembre 1968 sull'importo di L. 300 milioni di cui al primo comma del presente articolo potranno essere utilizzate negli anni successivi (35/a).

 

 

Interventi sanitari

 

34. E' autorizzata la spesa di L. 500 milioni per l'acquisto, conservazione distribuzione di materiale profilattico, nonché la spesa di L. 220 milioni per sussidi e contributi per provvedimenti contro le endemie e le epidemie da cause infettive e per integrare i servizi della profilassi (36).

 

35. Per far fronte alle esigenze straordinarie della tutela della salute pubblica e della profilassi dell'afta epizootica, della brucellosi, della peste suina e di altre malattie infettive e diffusive degli animali e per interventi terapeutici sugli animali delle zone colpite dai terremoti e in altre nelle quali le malattie possono trarre origine da zone terremotate, è autorizzata la spesa di L. 100 milioni (37).

 

36. Per la erogazione di sussidi a favore di enti morali che gestiscono istituti di ricovero e cura degli infermi o svolgono altre attività di carattere sanitario, di case di cura private e di farmacie, al fine di promuovere la ripresa dell'attività è autorizzata la spesa di L. 80 milioni (38).

Nei corsi per la assegnazione di farmacie vacanti o di nuova istituzione nell'ambito della Regione siciliana, sarà accordata priorità assoluta ai farmacisti che hanno avuto distrutta la propria farmacia nei paesi di cui al primo comma dell'art. l del presente decreto (35/a).

L'esistenza e l'entità dei danni sono attestate con dichiarazioni del medico provinciale (35/a).

 

37. Le somme previste dai precedenti artt. 34, 35 e 36 saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1968.

 

38.E’ autorizzata la spesa di L. 5.700.000.000 (39), da iscriversi, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per l’esercizio finanziario 1968, per provvedere ai seguenti immediati interventi:

a) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica…… ..L. 4.000.000.000

b) assistenza in natura con distribuzione di materiale vario…………………….L. 1.200.000.000

c) contributi e sovvenzioni ai comuni e alle province per eventi eccezionali Erogazioni

per provvidenze contingenti…………………………………………………….L. 500.000.000

 

39. Ai capi famiglia colpiti dai terremoti di cui al precedente art. 1, che abbiano perduto vestiario o biancheria o mobili e suppellettili dell'abitazione e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per il periodo d 'imposta 1967 per un imponibile superiore a 1.500.000, sarà corrisposto un contributo a fondo perduto fino a L. 500.000 (40).

Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di L. 4 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 1968 (41).

Il contributo è corrisposto su domanda degli interessati, da presentarsi entro 150 giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto,con l'indicazione dell'entità e del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili, delle suppellettili perduti, nonché della posizione, per il periodo d'imposta 1967 ,agli effetti dell'imposta complementare (42).

Il prefetto della provincia, assunte le necessarie informazioni, sentito il sindaco, determina il contributo (40).

Il contributo è corrisposto dalle Prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di L. 100.000.000 che il Ministero dell'interno è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (43), e nell’articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R.D.23 maggio 1924, n. 827 (43), per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

 

39-bis. In deroga all'art. 72 della L. 17 luglio 1890, n. 6972 (44), e delle successive modifiche (ar-ticolo 6 del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 (45), art. 5 della L. 26 aprile 1954, n. 251) i cittadini dei comuni di cui all'art. 1 trasferiti a seguito del sisma in altri comuni hanno diritto all'assistenza da parte degli enti comunali di assistenza (46).

 

39-ter. Tutte le predette agevolazioni potranno essere godute anche dai sinistrati che faranno le relative pratiche attraverso i consolati (46).

 

40. E' autorizzata la spesa di L. 1.300.000.000, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1968, per provvedere ai, seguenti immediati interventi:

a) acquisto, manutenzione,riparazione,noleggio e gestione degli automezzi ordinari e di soccorso, dei natanti e degli aeromobili destinati ai Servizi della protezione civile e Servizi antincendi … ....

 L. 900.000.000

b) acquisto, installazione,manutenzione e riparazione del materiale tecnico per i Servizi antincendi  L……………100.000.000

c) manutenzione, riparazione e adattamento dei locali e dei relativi impianti dei reparti di pubblica sicurezza e carabinieri …………….L.  300.000.000

 

 

Disposizioni per i servizi di pronto soccorso

 

41. Per provvedere alle necessità urgenti ai sensi del R.D.L. 9 dicembre 1926, n. 2389 (47), convertito in L. 15 marzo 1928, n. 833, e del D.Lgs. 12 aprile 1948, n. 1010 (47), ratificato con L.. 18 dicembre 1952, n. 3136, è autorizzata la spesa di L. 9 miliardi (48).

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l’anno finanziario 1968 nel capitolo gestito dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Palermo.

 

42. Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad acquistare a trattativa privata mezzi e materiali tecnici di immediato impiego ai fini previsti dal presente decreto, per un importo complessivo non superiore a L. 100 milioni.

Detta spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno

finanziario 1968.

 

43. Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta nelle zone sinistrate di cui al presente decreto, da effettuarsi a cura dell' Azienda nazionale autonoma delle strade, è autorizzata la spesa di lire un miliardo.

Detta spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968 per essere assegnata all'azienda predetta.

Ai fini del presente articolo il capo compartimento dell'A.N.A.S. di Palermo è autorizzato, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350 (49), e successive modificazioni e all'art. 25, lettera e) della L. 7 febbraio 1961, n. 59 (50), a disporre l'esecuzione immediata dei lavori con il sistema dell'economia.

 

44. Agli atti contratti e relativi ai lavori da eseguirsi dall'A.N.A.S., ai sensi dell'articolo precedente, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 5 del D.Lgs. 12 aprile 1948, n. 1010 (47).

 

44-bis. I contratti di locazione di immobili urbani, a qualsiasi uso destinati, e i relativi, canoni di locazione, scaduti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati a tutto il 31 dicembre 1969 o alla successiva scadenza consuetudinaria (51).

 

44-ter. Le provvidenze previste dal presente decreto, ad eccezione di quelle degli artt. l, 2, 4, 5, 30, 34 e 35, sono estese ai comuni di Mistretta, Capizzi, Castel di Lucio, Pettineo, Reitano, Santo Stefano di Camastra, Motta d'Affermo, Tusa, Caronia, San Marco d'Alunzio, Naso, Militello Rosmarino, Gioiosa Marea, in provincia di Messina; ai comuni di Nicosia, Cerami, Sperlinga, Troina, Gagliano, Castel Ferrato, Regalbuto, Agira, Nissoria, Leonforte e Villarosa in provincia di Enna; ai comuni di Gangi e Petralia Soprana in provincia di Palermo, colpiti dal terremoto dell'ottobre e novembre 1967 (51).

 

45. All'onere di lire 19.000 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1968 si provvede, quanto a milioni 250 e a milioni 1.750, a carico dei fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, rispettivamente ai capitoli 3523 e 5331 e, quanto a milioni 26000 , con una corrispondente aliquota del provento derivante dall'emissione dei certificati di credito di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 ottobre 1967. n. 867, convertito, con modificazioni nella legge 1° dicembre 1967, n.1098, intendendosi

corrispondentemente ridotta, di pari importo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1l dello stesso decreto-legge.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle variazioni occorrenti nel bilancio dello Stato ed in quello dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

46. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

(1) Pubblicato nella Gazz.Uff. 22 gennaio 1968, n.18 e convertito in legge, con modificazioni, della L. 18 marzo 1968, n.182 (Gazz.Uff. 22 marzo 1968, n.76).

Vedi anche il D.L. 15 febbraio 1968, n.45, riportato al n. C/VI, nonché il D.L. 27 febbraio 1968, n.79, riportato al n. C/VII.

(2) Comma così modificato dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 182

(3) Gli attuali penultimo ed ultimo comma così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto della legge di conversione 18 marzo 1968, n. 182.

(4) Comma aggiunto dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 182.

(5) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 182.

(6) Comma così inserito dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n.182.

(7) Comma così modificato dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n.182.

(8) Riportato alla voce IMPOSTE DIRETTE IN GENERE.

(9) Comma così inserito dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 182.

(10) Comma così modificato dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n.182

(11) Articolo aggiunto dalla legge di conversione l8 marzo 1968, n.182

(12) Comma così modificato dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 182. Vedi, anche, l'art. 13, L. 29 luglio 1968, n. 858, riportata al n. C/X.

(13) Seguiva un comma soppresso dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 182.

(14) Recante norme per la disciplina della riscossione dei carichi arretrati di imposte dirette.

(15) Riportata alla voce FINANZA LOCALE.

(16) Riportato alla voce IMPOSTE DIRETTE IN GENERE.

(17) Articolo così modificato dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 182.

(18) Riportata alla voce COLLoCAMENTO DI LAVORATORI.

(19} Riportate alla voce INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER).

(20) Comma così modificato dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 182. Vedi, anche, l'art. 12, L. 29 luglio 1968, n. 858, riportata al n. C/X e l'art. 10, L. 5 febbraio 1970, n. 21, riportata al n. C/XIV.

(21) Comma così sostituito dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 182.

(22) RIportata alla voce CALAMITA’ PUBBLICHE.

(23) Comma così modificato dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 182. Vedi, per i termini, gli artt. 10 e 11 L. 5 febbraio 1970, n. 21. riportata al n. C/XIV. Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 1972 dal- l'art. 10, D.L: l° giugno 1971, n. 289, riportato al n. C/XVI, al 31 dicembre 1974 dall'art. 11, D.L. 12 febbraio 1973, n. 8, riportato al n, C/XXII, ed al 31 dicembre 1977 dall'art. 15, L. 29 aprile 1976, n. 178, riportata al n. C/XLIV.

(24) Riportata alla voce MALATTIE (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE).

(25) Riportata alla voce INVALIDITA’, VECCHIAIA E SUPERSTITI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER).

(25/a) Detto limite è stato aumentato a 2.000 milioni dall'art. 5, D.L. 15 febbraIo 1968, n. 45, riportato al n. C/IV. Vedi, inoltre, l'art. 40, L. 5 febbraio 1970, n. 21, riportata al n. C/XIV.

(26) Riportata alla voce COLLOCAMENTO DI LAVORATORI.

(26/a) Cosi sostituito dall'art. 14, L. 29 luglio 1968, n. 858, riportata al n. C/X

(27) Riportata alla voce CASE PER LAVORATORI

(28) Comma cosi modificato dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 182.

(28/a) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 5 febbraio 1970, n. 21, riportata al n. C/XIV.

(28/aa) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 5 febbraio 1970, n. 21 e, quindi, al presente art. 25, dall'art. 5, D.L. l°

giugno 1971, n. 289, riportato al n. C/XVI.

(28/b) Riportata alla voce CASE PER LAVORATORI.

(29) Riportata alla voce CASE POPOLARI ED ECONOMICHE.

(30) Comma così sostituito dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 182.

(31) Riportata alla voce CALAMITÀ PUBBLICHE.

(32) Comma così modificato dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 182.

(33) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 182.

(33/a) Vedi, però, l'art. 6, D.L. 15 febbraio 1948, n. 45, riportato al n. C/VI, che ha aumentato lo stanziamento a lire 6.875 milioni

(34) Riportato alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.

(35) Comma aggiunto dalla legge di conversione 18 marzo 1968. n. 182.

(35/a) Comma aggiunto dalla legge di conversione 18 mano 1968, n. 182.

(36) Il D.L. 31 gennaio 1968, n. 17 (Gazz.Uff. 31 gennaio 1968, n. 27), convertito in legge con L. 18 marzo 1968, n. 183 (Gazz.Uff. 22 marzo 1968, n. 76), interpretando autenticamente il presente art. 34, ha così di- sposto:

«Art. 1. L'art. 34 del D.L. 22 gennaio 1968, n. 12. contenente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, per la parte con cui è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'acquisto, conservazione e distribuzione del materiale profilattico, deve intendersi riferito anche all'acquisto e distribuzione di medicinali, presidi medico-chirurgici e affini nonché all'acquisto e distri-buzione di mezzi e materiali tecnici di immediato impiego per fronteggiare situazioni sanitarie d'urgenza e per potenziare la capacità ricettiva degli ospedali e di altre istituzioni pubbliche di soccorso allo scopo di assicurare il ricovero e la cura di persone colpite da infortuni e malattie in conseguenza dei terremoti di cui all'art. 1 del predetto decreto-legge.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazz.Uff. della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge ».

Vedi, inoltre, l'art. 7, D.L. 15 febbraio 1968, n. 45, riportato al n. C/VI, che ha aumentato lo stanziamento a lire 900 milioni.

(37) Articolo cosi sostituito dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 182.

(38) Vedi, però, l'art. 8, D.L. 15 febbraio 1968, n. 45, riportato al n. C/VI, e l'art. 48, D.L. 27 febbraio 1968. n. 79, riportato al n. C/VII, che hanno aumentato lo stanziamento previsto dal presente articolo.

(39) Vedi, però, l'art. 11, D.L. 15 febbraio 1968, n. 45, riportato al n. C/VI e l'art. 42, D.L. 27 febbraio 1968, n. 79, riportato al n. C/VII, che hanno aumentato lo stanziamento previsto dal presente articolo. Vedi, inoltre l’art. 15, L. 29 luglio 1968, n. 858, riportata al n. C/X.

(40) Gomma così modificato dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 182.

(41) Vedi, però, l'art. 42, D.L. 27 febbraio 1968, n. 79, riportato al n. C/VII, che ha aumentato lo stanziamento a lire 9.000 milioni.

(42) Per il termine, vedi l'art. 14, L. 5 febbraio 1970, n. 21, riportata al n. C/XIV.

(43) Riportato alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ GENERALE DELLO StATO.

(44) Riportata alla voce ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA.

(45) Riportato alla voce FINANZA LOCALE.

(46) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 182.

(47) Riportato alla voce CALAMITÀ PUBBLICHE.

(48) Vedi, pero, l'art. 12, D.L. 15 febbraio 1968, n. 43, riportato al n. C/VI, che ha aumentato lo stanziamento

a lire 13.200 milioni.

(49) Riportato alla voce OPERE PUBBLICHE.

(50) Riportata alla voce STRADE PUBBLICHE.

(51) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 182. Il termine è stato poi prorogato al 31 dicembre 1971 dall'art. 11, L. 26 novembre 1969. n. 833, riportata alla voce LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI.