Regio Decreto Legge 8 luglio 1937 n. 1445, modificazioni alle norme tecniche e disposizioni per la vendita di case in Messina, nonché per l'utilizzazione del fondo di riserva dell'Ente Edilizio di Reggio Calabria in nuove costruzioni di alloggi.

 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.202 del 31 agosto 1937)

 

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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Imperatore d'Etiopia

 

 

Visto il testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni;

Visto il Regio Decreto-Legge 16 novembre 1921, n.1705, convertito nella legge 13 aprile 1925, n. 473;

Visto il Regio Decreto-Legge 4 settembre 1924, n.1356, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il Regio Decreto-Legge 31 dicembre 1925, n.2498, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Vista la legge 22 dicembre 1932, n. 1774;

Visto il Regio Decreto-Legge 25 marzo 1935, n.640, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2471;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare nuove norme tecniche per la costruzione di edifici pubblici o di uso pubblico nei Comuni danneggiati da terremoti, e di adottare provvedimenti per lo sbaraccamento in Messina e Reggio Calabria;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto con quelli per l'Interno, per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;

 

 

Abbiamo decretato e decretiamo:

 

Art. 1.

Per il periodo di un triennio a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il ministro per i lavori pubblici é autorizzato a consentire deroghe alle disposizioni dell'articolo 17 delle norme tecniche di edilizia per le località sismiche della 1° e della 2° categoria, approvate con Regio decreto-legge 25 marzo 1935, n. 640, quando si tratti di costruzioni di edifici pubblici o di uso pubblico ed il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici abbia dato parere conforme, da richiedersi per ogni singolo edificio.

Art. 2.

La vendita degli appartamenti nelle case costruite in Messina con i fondi di cui alla lettera c) dell'art. 17 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, quando sia autorizzata a norma dell'art. 2 del Regio Decreto-Legge 31 dicembre 1925, n. 2498, modificato con l'art. 3 della legge 22 dicembre 1932, n. 1774, può essere fatta a favore di persone che, pur non essendo iscritte negli elenchi di cui all'art. 6 del Regio Decreto-Legge 4 settembre 1924, n. 1356, siano utenti degli appartamenti stessi in regola con il pagamento della relativa pigione, ovvero siano utenti di baracche.

Art. 3.

L'Ente Edilizio di Reggio Calabria é autorizzato ad alienare i titoli costituenti il fondo di riserva di cui all'art. 28 del Regio Decreto-Legge 16 novembre 1921, n. 1705, entro il limite di nominali lire tre milioni e quattrocentomila per investirne il ricavato in nuove costruzioni a norma delle disposizioni in vigore.

A decorrere dall'esercizio 1940 il predetto ente sull'ammontare annuo dei fitti dovrà effettuare un accantonamento straordinario in misura non inferiore al 10% fino a raggiungere l'integrale importo della somma ricavata dall'alienazione di titoli di cui al precedente comma.

La somma accantonata dovrà essere reimpiegata in titoli emessi o garantiti dallo stato.

Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente é autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937

 

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Cobolli - Gigli - Solmi - Di Revel.

 

 

Visto, il guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 27 agosto 1937

Atti del Governo, Registro 388, foglio 151. - MANCINI.