Regio Decreto Legge 23 ottobre 1924 n. 2089, norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località colpite dal terremoto.

 

(pubblicato nella gazzetta ufficiale n.303 del 30 dicembre 1924)

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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA

 

 

Visto il R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573;

Visto il Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906;

Visto il Decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056;

Visto il Decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697;

Visto il Testo Unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con Decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto il Decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080;

Visto il R. Decreto 8 luglio 1919, n. 1384;

Visto il R. Decreto 12 marzo 1920, n. 503;

Visto il R. Decreto 9 maggio 1920, n. 665;

Visto il R. Decreto 20 gennaio 1921, n. 143;

Visto il R. Decreto 16 novembre 1921, n. 1705;

Vista la Legge 24 agosto 1922, n. 1215;

Visto il R. Decreto 27 ottobre 1922, n. 1475;

Visto il R. Decreto 27 settembre 1923, n. 2363;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri Segretari di Stato per l'Interno, per le Finanze e per la Giustizia e gli Affari di Culto;

 

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle norme tecniche ed igieniche contenute nella PARTE I, TITOLO II, CAPO III, del Testo Unico approvato con Decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, modificato da successive disposizioni, ed a quelle in vigore nelle zone colpite da terremoti posteriori a quello del 28 dicembre 1908 sono sostituite le seguenti.

Art. 2.

Zone di applicazione.

 

Nei Comuni o frazioni di Comune che per effetto di leggi e decreti siano dichiarati zone sismiche sono obbligatorie le seguenti norme tecniche ed igieniche per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati.

 

 


 

Artt.

 

PARTE I  

 

Nuove costruzioni

 

3 - 29

PARTE II 

Ricostruzioni

30 - 32

PARTE III 

Riparazioni

33 - 41

PARTE IV 

Norme igieniche

42 - 43

PARTE V 

Sanzioni, azioni, procedimenti

44 - 57

PARTE VI

Disposizioni transitorie

58 - 61

PARTE I. Nuove costruzioni.

Art. 3.

 

Divieto di costruzioni.

 

E' vietato costruire edifici sul ciglio o al piede degli appicchi, su terreni paludosi, franosi, su falde detritiche o su terreni comunque atti a scoscendere, sul confine fra terreni di natura o resistenza diversa, o sopra un suolo a forte pendio, salvo che si tratti di roccia viva e compatta, nel quale ultimo caso é obbligatorio preparare all'edificio uno od anche più piani orizzontali di appoggio.

L'accertamento relativo alle condizioni ed alla natura del terreno é fatto, caso per caso, dal competente ufficio del genio civile.

Art. 4.

Altezza degli edifici.

 

L'altezza dei nuovi edifici, rappresentata dalla massima differenza di livello fra la linea di gronda ed il suolo circostante in vicinanza immediata dell'edificio stesso, non può, di regola, superare, nei terreni in piano, 10 metri.

In quelli in pendio l'altezza massima può raggiungere m. 11,50 purché la media generale delle altezze delle fronti verso strada non superi m. 10.

I nuovi edifici, siano inferiormente cantinati o no, debbono essere normalmente costruiti a non più di due piani, dei quali quello terreno deve avere il pavimento a livello del suolo, oppure sopraelevato sul medesimo non più di un metro e mezzo nei terreni in piano, e due metri e venti centimetri in quelli in pendio. In questo caso la sopraelevazione media del pavimento su tutte le fronti non può superare un metro e mezzo.

L'altezza dei piani, misurata fra pavimento e pavimento, oppure fra il pavimento e la linea di gronda, non può di regola superare metri cinque, salvo il caso di terreni in pendio, nei quali l'altezza dei piani terreni può raggiungere sei metri. Si considera come cantinato anche quella parte degli edifici che resta interrata da tre lati, purché nel lato scoperto non abbia altezza superiore a m. 3,50 e non prospetti sulla pubblica via.

Si considerano come lati interrati anche quelli aventi muri in comune o confinanti con cantinati di fabbricati contigui.

Art. 5.

Maggiori altezze.

 

Nei Comuni, le cui amministrazioni ne facciano domanda e la giustifichino convenientemente, può ammettersi, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da richiedersi per ogni singolo edificio, che l'edificio stesso possa essere a tre piani.

In tal caso l'altezza massima dell'edificio può raggiungere nei terreni in piano m. 12 ed in quelli in pendio m. 13,50 purché la media generale dell'altezza delle fronti non superi m. 12.

Nell'un caso e nell'altro restano ferme le disposizioni del precedente art. 4 per le altezze dei piani, ma la larghezza della strada prospiciente a ciascun edificio e dell'area libera d'isolamento non può essere minore di quella prescritta dall'art. 25, lettera d).

Gli eventuali cantinati, da non destinarsi mai per abitazione, debbono essere interrati su tutti e quattro i lati con sopraelevazione massima di cm. 70, pel livello del suolo stradale, del pavimento del piano terreno. Tale sopraelevazione può raggiungere l'altezza di m. 1,50 verso i cortili e le chiostrine.

Nel caso in cui esista un'intercapedine intorno a tutto o parte del perimetro di cantina, i muri contro terra dell'intercapedine debbono essere resi solidali mercé robusti collegamenti coi muri o pilastri dell'edificio.

In mancanza di tali collegamenti il piano cantinato dovrà essere considerato come un piano fuori terra e l'altezza dell'edificio innanzi indicata dovrà misurarsi dal pavimento del piano cantinato stesso.

Per edifici isolati, che abbiano intorno un'area libera di larghezza non inferiore a quella prescritta dall'art. 25, lettera b) possono essere ammesse, in seguito a parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per tutto o parte di ciascun edificio un numero di piani, ed altezze, sia dell'intero edificio che dei singoli piani, maggiori di quelli stabiliti nel precedente articolo 4 e nel primo comma di quest'articolo, quando siano giustificati da ragione di pubblica utilità, di servizio pubblico, di culto, d'interesse artistico o di esercizio industriale.

Tali edifici non possono però mai essere destinati ad uso di albergo, convitto, dormitorio, ospedale, caserma, carcere e nemmeno ad abitazioni salvo che per il personale necessario alla loro custodia.

La loro altezza non può superare i metri 16 a meno che l'altezza maggiore non sia richiesta dallo scopo speciale al quale l'edificio é destinato.

La disponibilità dell'occorrente area libera di isolamento dev'essere dimostrata all'atto della presentazione della domanda per nulla osta di cui al presente articolo.

L'autorizzazione di cui sopra per i lavori di riparazione di cui alla parte 3° del presente decreto può essere concessa dall'ingegnere capo del competente ufficio del genio civile.

Art. 6.

Misura delle altezze.

 

Quando l'edificio prospetti su terreno sistemato a ripiani, questi debbono avere la larghezza non inferiore alla loro altezza ed il fronte dell'edificio deve impiantarsi a distanza dal ciglio del ripiano non minore dell'altezza del ripiano antistante.

Nel caso di sistemazione con terrazzamento, l'altezza dell'edificio, il quale non potrà avere più di due piani (non compreso l'eventuale cantinato), sarà misurata dal terreno preesistente alla sistemazione in corrispondenza del fronte a valle nel quale terreno l'edificio dovrà essere fondato.

Inoltre il piano di risega della fondazione non dev'essere a livello inferiore del piano artificialmente creato.

Art. 7.

Fondazioni.

 

Le fondazioni, quando é possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata del cappellaccio, ovvero essere convenientemente incassate nel terreno perfettamente sodo.

In caso diverso si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere una buona fondazione.

Nel caso di edifici intelaiati o baraccati, le costole montanti o i ritti dell'armatura debbono essere infitti a perfetto incastro nella roccia compatta, od in una platea generale armata, o essere collegati ad un robusto telaio di base.

Per gli edifici di muratura ordinaria, le fondazioni debbono essere costituite da muri continui concatenati fra di loro e non essere mai appoggiate su terreni di riporto, salvo il caso di platea generale.

La pressione massima unitaria sul terreno non roccioso non deve superare i due chilogrammi per centimetro quadrato.

Art. 8.

Materiali e mano d'opera.

 

I lavori di costruzione dei fabbricati debbono eseguirsi secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

E' vietata la muratura a secco e quella con ciottoli, se non convenientemente spaccati e posti in opera con struttura listata e con buona malta.

E'  pure vietato l'impiego della ghisa e di qualunque altro materiale fragile per travi, per colonne e, in genere, per parti essenziali dell'organismo resistente degli edifici.

Art. 9.

Divieto di opere sopra il piano di gronda.

 

Al disopra del piano di gronda non si possono eseguire opere di alcuna specie, esclusi i muri di timpano, i fumaioli, i parapetti dei terrazzi e gli attici.

I muri di timpano devono essere intelaiati o baraccati, i fumaioli devono essere di lamiera di ferro o di cemento armato ed i parapetti e gli attici di ferro o di cemento armato:

Tutte queste soprastrutture debbono essere solidamente collegate con le intelaiature, ove queste esistono, oppure ancorate nelle murature sottostanti.

L'altezza sul piano di gronda dei parapetti e degli attici e l'altezza dei fumaioli sulle falde del tetto o sul piano di gronda in mancanza del tetto, non deve essere superiore ad un metro.

Sono permessi gli abbaini, purché costruiti in legname od in ferro, solidamente collegati con le armature del tetto e le gabbie delle scale di accesso ai terrazzi o ai tetti per l'altezza e superficie strettamente necessarie.

Lungo le linee di divisione di proprietà é permesso elevare sui parapetti delle terrazze diaframmi dell'altezza massima di metri due dal pavimento del terrazzo. Tali diaframmi devono essere costituiti di lamiere metalliche, di legname, o di rete metallica rinzaffata dello spessore non superiore a 3 centimetri.

E' vietato di eseguire al disopra degli edifici in muratura costruzioni in legname od in qualsiasi altro materiale per ricavare ambienti chiusi abitabili.

Sono permesse costruzioni in legname o in ferro non più alte di metri due da servire per pollai, stenditori di biancheria ed in genere per quelle piccole comodità indispensabili alle famiglie per servirsi delle terrazze.

Il divieto delle costruzioni al di sopra degli edifici non é applicabile per le costruzioni eseguite prima della pubblicazione delle presenti nuove disposizioni.

Art. 10.

Sistemi costruttivi.

 

Salvo i casi previsti dai successivi articoli 11, 12 e 13 gli edifici debbono essere costruiti con muratura armata o con muratura animata e con sistemi tali da comprendere un'ossatura di ferro o di muratura armata capace di resistere contemporaneamente a sollecitazioni di compressione o trazione, flessione e taglio. E' ammessa per gli edifici a due piani di altezza complessiva non maggiore di 8 metri l'ossatura di membrature di legno, purché preparato per resistere agli agenti atmosferici. Le ossature debbono formare un'armatura completa di per sé stante dalla base al tetto saldamente collegata colle strutture orizzontali portanti (solai, terrazzi, tetti) e che sia o immersa nel materiale formante parete o lo contenga nelle sue riquadrature e sia con esso saldamente collegata.

Salvo il caso in cui i proprietari degli edifici contigui si accordino per fabbricare contemporaneamente e con lo stesso sistema, ciascuno di questi dovrà essere indipendente, ma aderente e formare un organismo di per sé stante.

Art. 11.

Muratura ordinaria negli edifici ad un solo piano.

 

Negli edifici col solo pianterreno, anche se cantinato, é ammessa la muratura ordinaria purché:

a) la costruzione sia fatta con buona malta, composta di elementi che abbiano le necessarie qualità per assicurarne la non lenta presa e la dovuta resistenza;

 b) le parti murarie aventi funzione statica siano eseguite omogeneamente con mattoni o blocchi di pietra naturale od artificiale a facce piane e superfici scabre, di forma parallelepipeda rettangolare, oppure a struttura listata fatta con pietra spezzata ed interrotta da corsi orizzontali di mattoni o da fasce continue di calcestruzzo di cemento, distanti non più di cm. 60 fra di loro;

c) i muri perimetrali e maestri abbiano una grossezza non minore di un decimo dell'altezza dalla risega al piano di gronda per la muratura di mattoni, e di un ottavo per la muratura listata ed, in ogni caso, non mai minore di 60 centimetri per le murature ordinarie di pietrame e di 40 centimetri per le murature di mattoni con blocchi di pietra naturale od artificiale a facce piane e superfici scabre di forma parallelepipeda rettangolare, e siano immorsati con muri trasversali distanti non più di 7 metri. Nel caso d'intervalli maggiori i muri predetti debbono essere muniti di lesene di rinforzo, ripartite a distanza non superiore a metri 7 di aggetto uguale almeno alla metà della grossezza del muro stesso e di larghezza uguale a tale grossezza. A tali lesene si possono sostituire pilastri di cemento armato, dissimulati nei muri, sempre quando l'edificio sia munito, tanto alla base quanto al piano di gronda, da telai di cemento armato;

d) i muri trasversali abbiano spessore non mai inferiore a un decimo dell'altezza e siano ripartiti a distanza non superiore a metri 7;

e) la costruzione sia consolidata alla sommità dei muri maestri tanto perimetrali quanto trasversali, da telai in legno, in ferro od in cemento armato.

Quando gli edifici hanno il cantinato, i muri perimetrali di questo debbono avere una maggiore grossezza di 20 centimetri almeno.

Art. 12.

Muratura ordinaria degli edifici a due piani.

 

La muratura ordinaria, con malta come al precedente articolo, é altresì ammessa per gli edifici a due piani non più alti di metri 8 alle seguenti condizioni:

a) la muratura sia omogenea e fatta con mattoni o con blocchi di pietra naturale o artificiale a facce piane e superfici scabre di forma parallelepipeda rettangolare, cementati con buona malta oppure a struttura listata come al comma b) dell'articolo precedente;

b) i muri in mattoni siano posati al piano di spiccato su muratura di fondazioni continue di grossezza non minore di cm. 80, impostate su terreno non riportato. Tale grossezza sarà di metri uno se i muri saranno di pietrame listato;

c) i muri d'elevazione, quando sono in mattoni, debbono avere grossezze non minori di cm. 60 a pianterreno, e cm. 40 al primo piano, siano essi muri esterni od interni di spina, od anche muri trasversali principali; questi ultimi non dovranno avere distanza maggiore di m. 7 da asse ad asse;

d) le grossezze suindicate dei muri debbono essere rispettivamente di cm. 80 e cm. 60 quando si tratti di murature di pietrame ordinario a struttura listata;

e) quando gli edifici hanno il cantinato, i muri perimetrali di questo debbono avere una maggiore grossezza di cm. 20 su quella dei soprastanti muri del pianterreno, e i muri di fondazione saranno aumentati di cm. 20 rispetto ai minimi del precedente comma b);

f) i muri debbono essere ben collegati fra loro a livello del primo piano e mediante opportuni incatenamenti, ed al piano di gronda con telaio di cemento armato, di ferro o di legno rafforzato da squadre di ferro negli angoli.

Tali incatenamenti debbono essere estesi anche a livello del pianterreno, qualora l'edificio sia munito di cantinato.

Art. 13.

Costruzioni di legno.

 

Le costruzioni di legno, che non abbiano carattere provvisorio, sono ammesse soltanto per edifici la cui altezza risponda alle prescrizioni dell'art. 25, lettera b), per il lato prospiciente la strada, e che abbiano, sugli altri lati, uno spazio d'isolamento di larghezza pari alla loro altezza ed, in ogni caso, non mai inferiore a 5 metri. Esse debbono avere sempre uno zoccolo di muratura.

Art. 14.

Volte.

 

E' vietato al disopra del suolo l'uso delle volte di muratura e delle volterranee di qualsiasi genere, anche fra travi di ferro. Sono ammesse le volte del cantinato, purché, con saetta non minore del terzo della corda, siano impostate non al disopra del suolo, e siano opportunamente rinfiancate.

Art. 15.

Solai.

 

Le strutture portanti dei piani superiori, devono essere costituite unicamente da solai atti a servire da contravventamento ai muri. I ferri, che costituiscono i solai, debbono essere collegati fra loro.

Nel caso di edifici di muratura ordinaria, le travi dei solai debbono, in numero di una almeno ogni due metri, poggiare su tutta la grossezza dei muri, ed essere collegate con il telaio di consolidamento. Nei corpi di fabbrica multipli, le travi dei solai debbono essere di un sol pezzo per tutta la profondità dell'edificio, e ove ciò non riesca possibile, le varie travi che si corrispondono, da ambiente ad ambiente, debbono essere collegate fra di loro nei tratti di appoggio sopra i muri interni.

Nel caso di edifici intelaiati o baraccati, le travi dei solai debbono collegarsi rigidamente con l'ossatura essenziale, costituente l'armatura della fabbrica.

Art. 16.

Materiali dei soffitti e solai.

 

I soffitti ed i rivestimenti dei solai debbono formarsi con materiali leggeri, quali:

Tele, assicelle sottili, cartone, lamierino, lastre sottili, reti metalliche, canne schiacciate e simili, escludendo le strutture e i rinzaffi pesanti, facili a disgregarsi.

Art. 17.

Pareti.

 

Per riempimento e rivestimento nelle costruzioni intelaiate o baraccate, sono ammesse le strutture seguenti:

a) le pareti semplici o doppie di lastre naturali, od artificiali, di reti metalliche intonacate, di tavolati di legno rivestiti, di mattoni vuoti, o di qualunque altro materiale che presenti solidità, leggerezza, e sia immune, per quanto é possibile, dall'azione del fuoco e dalla umidità atmosferica;

b) le strutture murarie indicate alla lettera b) del precedente art. 11.

Per le sole case coloniche é ammesso l'impiego di doppie pareti a listelli di legno o rete metallica, con le maglie riempite di materiale leggero, o anche intonacate con argilla o altre sostanze non cotte.

Art. 18.

Montanti.

 

Gli edifici intelaiati di legno e quelli baraccati debbono avere le costole montanti di un sol pezzo, o quanto meno così saldamente e robustamente collegate o rafforzate nelle giunture, da non offrire veruna sezione di indebolimento.

Tutte le unioni delle membrature fra loro debbono essere studiate in modo che non venga indebolita la resistenza delle parti costituenti l'organismo statico.

Art. 19.

Scale.

 

E' vietato l'uso di scale a sbalzo o di quelle portate da archi e volte di muratura.

Art. 20.

Porte e finestre.

 

Nelle costruzioni ad ossatura intelaiata o baraccata, di cui al precedente art. 10, i vani delle porte e delle finestre debbono essere incorniciati da un solido telaio di ferro o di cemento armato, prolungando alcune membrature del telaio del vano fino all'incontro dei montanti e dei correnti dell'ossatura principale.

Nelle costruzioni murarie semplici può anche bastare di sovrapporre, ai vani di porta e finestra, architravi di ferro, di legno e cemento armato che sostengano il muro in tutto il suo spessore, con sovrapposto arco di scarico.

Detti architravi dovranno avere una lunghezza di almeno 80 centimetri maggiore della luce del vano.

Negli edifici senza ingabbiatura i vani di porte e finestre debbono essere disposti in modo che la distanza fra lo spigolo esterno del fabbricato e lo spigolo vivo dello stipite più vicino del vano non sia inferiore a m. 1,50.

Art. 21.

Costruzioni in aggetto.

 

E' vietata qualsiasi costruzione in aggetto o a sbalzo, fatta eccezione pei balconi, le cornici ed i protendimenti dei tetti dalla fronte dei muri. I balconi non debbono mai sporgere dai muri d'ambito più di cm. 70, e debbono essere sostenuti da mensole solidamente connesse con la travatura del solaio e con le costole montanti dell'armatura.

Le mensole e le lastre dei balconi debbono essere costituite da materiali atti a resistere alla flessione.

Le cornici non debbono mai sporgere dal muro d'ambito più di cm. 50 e debbono eseguirsi sempre a struttura leggera e solidale col telaio di coronamento dell'edificio.

Nel computo della sporgenza delle cornici non é compreso il canale di gronda se di lamiera.

Art. 22.

Catene.

 

La struttura dei tetti deve escludere nel modo più assoluto qualsiasi spinta orizzontale, da elidersi mediante catene rese solidali con il telaio di coronamento alla sommità dei muri. Le incavallature debbono essere collegate trasversalmente fra di loro.

Non sono richieste catene di collegamento nelle costruzioni con muri a timpano, intelaiati come all'art. 9 reggenti tetti, la cui struttura sia costituita dai soli arcarecci, i quali però debbono essere collegati con l'intelaiatura dei timpani uniti longitudinalmente fra di loro, come é prescritto all'art. 15 pei travi di solaio.

Nei tetti a falde, il materiale di coperta non deve eccedere il peso di kg. 70 per metro quadrato, anche se bagnato.

Art. 23.

Terrazze.

 

Ai tetti ordinari si possono sostituire, in tutto o in parte, terrazzi piani a livello della linea di gronda, purché il materiale di semplice copertura non ecceda il peso di kg. 70 per metro quadrato.

Art. 24.

Condutture.

 

Le condutture di ogni specie, siano esse canne di camini o di caloriferi, o tubolature di acquai, di latrine o di acque piovane o potabili, ecc., debbono essere accuratamente isolate dalle membrature dell'organismo resistente.

Nelle costruzioni di muratura ordinaria le condutture non debbono intaccare la grossezza dei muri.

I sostegni per condutture elettriche aeree, non devono essere mai fissati agli edifici, ma essere da questi indipendenti. Per i piccoli sostegni, oltre che per le diramazioni nell'interno degli edifici, può prescindersi dall'isolamento dietro esame e parere favorevole del locale ufficio del genio civile, da richiedersi volta per volta.

Art. 25.

Strade.

 

Nei nuovi centri abitati e negli ampliamenti di quelli esistenti, come pure nell'apertura di nuove strade, nell'interno di queste ultime, siano oppure no dipendenti da piani regolatori, sono obbligatorie le seguenti norme:

a) le strade devono essere larghe di norma metri 10. Il prefetto, su parere favorevole del genio civile, o le altre autorità superiori da cui debba essere eventualmente approvata la costruzione della nuova strada, possono consentire che la larghezza minima sia ridotta a metri 8, quando ricorrono giustificate ragioni di condizioni locali che rendono praticamente impossibile la larghezza normale, la quale può, eccezionalmente, essere ancora ridotta a metri 6 nelle località montuose. Nel caso che siano ammesse costruzioni da un solo lato della strada, la larghezza di questa può essere ridotta rispettivamente a metri 6 e metri 4;

b) fermi restando i limiti massimi stabiliti dagli articoli 4, 5 e 12, le nuove case non possono avere verso la strada, sulla quale prospettano, altezza maggiore della larghezza della strada stessa, la quale sarà aumentata di metri 4 quando si tratta di strade lungo le quali non si può fabbricare che da un lato solo;

c) qualora si vogliano costruire edifici di altezza superiore a quella stabilita dai precedenti comma, essi debbono costruirsi in ritiro, rispetto all'allineamento stradale, di una misura pari alla metà della maggiore altezza;

d) per gli edifici di altezza superiore a quelle massime consentite nei casi previsti negli articoli 4 e 5 per la parte fronteggiante strade e aree, destinate a pubblico passaggio, é prescritta una zona di isolamento o di rispetto di larghezza non minore della loro altezza. Nel computo di tale larghezza si comprende quella della strada o dell'area destinata a pubblico passaggio. La larghezza di detta zona, quando l'area frapposta non debba servire a pubblico passaggio, può essere limitata alla metà della massima altezza dell'edificio. In casi eccezionali e nel caso di edifici pubblici o destinati al culto, potranno essere consentite deroghe alle precedenti disposizioni, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

e) tolto il caso previsto dal precedente comma e sempre quando i regolamenti locali non ne esigano una maggiore, la larghezza degli intervalli d'isolamento fra i muri frontali di due edifici vicini dev'essere pari alla metà altezza dell'edificio più alto ed in ogni caso non inferiore a metri 4, purché l'area frapposta non sia destinata a pubblico passaggio. Qualora detta area sia aperta a pubblico passaggio la sua larghezza dovrà essere eguale a quella prescritta per le strade del precedente comma a);

f) chi esegue nuove costruzioni può farlo sulla linea di confine. Quando non fabbrichi sul confine, se non lascia la distanza almeno di un quarto dell'altezza del nuovo fabbricato e, in ogni caso, non inferiore a m. 2,50, il vicino dovrà tenersi, dalla fabbrica predetta, alla distanza prescritta dai precedenti comma d) ed e), oppure avrà facoltà di fabbricare fin contro la medesima, pagando il valore del suolo che verrebbe ad occupare, salvo che il proprietario del suolo stesso preferisca estendere contemporaneamente il suo edificio fino al confine.

Agli effetti del presente articolo, sono computate come larghezze libere di strade e come intervalli d'isolamento, in rispetto unicamente a ciascun edificio erigendo, le larghezze delle aree rispettivamente annessevi lungo le fronti e destinate a giardini, a cortile esterno o comunque non coperte, anche se cintate e sottratte all'uso pubblico e create con terrazzamento.

Sono considerati come ampliamenti di centri abitati, anche le nuove costruzioni da elevare nei vecchi centri, dovunque non esistevano precedentemente, sia pure lungo strade esistenti in adiacenza a fabbricati esistenti.

Art. 26.

Altezza degli edifici fuori dei centri abitati.

 

Le nuove costruzioni, fuori dei centri abitati, qualora prospettino su strade, non possono avere verso di queste altezze maggiori della larghezza stradale, quando sulla strada stessa si possa fabbricare da ambedue i lati e la larghezza sia almeno di metri 5. Qualora a giudizio del genio civile e su richiesta dell'autorità comunale, si debba fabbricare da un solo lato, l'altezza dell'edificio non può superare la larghezza stradale aumentata di metri 4, fermi restando i limiti di cui agli articoli 4 e 5 delle presenti norme.

Nel caso di minore larghezza stradale, o qualora si vogliano costruire edifici di altezza maggiore, si applicano le disposizioni dei comma c) e d) del precedente art. 25. Per le costruzioni non prospicienti strade o zone destinate a pubblico passaggio, si applicano le disposizioni dei comma e) e f) dello stesso art. 25.

Art. 27.

Divieti ed eccezioni.

 

Sono vietate:

a) le sopraelevazioni di edifici esistenti, quando questi abbiano raggiunta o superata l'altezza di metri 10 o di metri 12, se é consentito a termine del primo comma del precedente articolo 5, o quella minore consentita dalla larghezza della strada su cui prospettano gli edifici;

 b) i lavori di ampliamenti di edifici la cui struttura non corrisponda alle prescrizioni delle presenti norme;

c) le fabbriche di qualsiasi natura che possono ridurre, sotto i limiti fissati dall'art. 25, la larghezza libera delle strade e degli intervalli di isolamento, fatta eccezione dei muri divisori di altezza non superiore a metri 2,75;

d) qualunque altra opera che non sia ammessa dalle presenti norme, oppure che possa aggravare o rendere permanenti le condizioni di fatto contrarie alle medesime.

E' consentita la sopraelevazione di edifici o parte di essi prospettanti su strade di larghezza inferiore a quella stabilita dall'art. 25, purché l'edificio si trovi in condizioni di sopportare il maggior carico e la sopraelevazione sia eseguita con osservanza delle presenti norme, e l'altezza complessiva dell'edificio non superi metri 8 in ritiro dal fronte stradale in misura eguale a metà dell'altezza della sopraelevazione, salvo casi speciali da autorizzarsi volta per volta nei limiti massimi consentiti.

Art. 28.

Calcoli di stabilità e di resistenza degli edifici intelaiati.

 

Nei calcoli di stabilità e resistenza degli edifici, con ossatura di cemento armato o completamente metallica, si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio:

a) il peso proprio delle varie parti ed il sopraccarico massimo di ciascuna di esse. I carichi suddetti dovranno essere aumentati del 50 per cento, per tenere conto di eventuali azioni dinamiche dovute al moto sussultorio;

b) forze orizzontali applicate alle masse delle varie parti dell'edificio, dipendenti dalle accelerazioni sismiche, ad esso trasmesse del moto ondulatorio. Tali forze debbono considerarsi agenti in entrambi i sensi, tanto in direzione longitudinale, quanto in direzione trasversale. I rapporti tra le forze orizzontali ed i pesi corrispondenti alle masse su cui agiscono, debbono assumersi uguali ad un ottavo, pel piano terreno degli edifici che al piano di gronda non siano più alti di metri 10 o di metri 12 nei casi consentiti dall'articolo 5; ad un sesto per i piani superiori di detti edifici. Per tutti gli altri edifici, sia al piano terreno che ai piani superiori, tale rapporto dovrà assumersi sempre uguale ad un sesto.

Nei calcoli, che devono portare la firma di un ingegnere, non saranno da considerarsi come agenti contemporaneamente le scosse sussultorie e le scosse ondulatorie.

Art. 29.

Dimensioni delle membrature dell'ossatura per gli edifici di comune abitazione.

 

Per gli edifici di comune abitazione, a due piani, possono adottarsi le seguenti dimensioni minime dei pilastri in cemento armato:

·       Al piano superiore cm. 30 x 30 con 4 tondini da mm. 18;

·       Al piano terreno cm. 40 x 40 con 4 tondini da mm. 25;

Avendo cura di prolungare i ferri di ogni tronco nel tronco successivo per una lunghezza non minore di 50 centimetri dal pavimento di ogni piano; ovvero di raddoppiare la sezione metallica mediante spezzoni alle due estremità, superiore ed inferiore, dell'edificio.

Tali dimensioni presuppongono:

a) che l'ossatura sia costituita da pilastri di cemento armato posti a distanza non maggiore di metri 5 ed in numero non minore dell'area totale della superficie coperta, espressa in metri quadrati divisa per 10, allineati nelle sezioni trasversali e longitudinali, e da correnti di collegamento dei pilastri disposti a livello del pianterreno, dei solai e della gronda, costituenti un ingabbiamento completo a maglie rettangolari;

b) che i pilastri abbiano in ciascun piano tutti eguale sezione;

c) che le altezze di ciascun piano non eccedano metri 4,50;

d) che i muri esterni siano di mattoni pieni ed abbiano la grossezza eguale a cm. 30 al piano superiore e cm. 40 al piano terreno, con telai di cemento armato per i vani di porte e finestre a norma del precedente articolo 20;

e) che i muri interni nei piani superiori siano costruiti con mattoni forati, mentre quelli principali, costituenti il controventamento dei telai a distanza non maggiore di metri 10, abbiano la grossezza non minore di cm. 25.

Le sezioni mediate dei traversi siano proporzionate al peso proprio e sopraccarico aumentati del 50 per cento, ma non debbano risultare di dimensioni minori delle seguenti:

·       Al livello del piano di gronda: cm. 20 di base per cm. 30 di altezza, con tre ferri da mm. 18 inferiori e due da 14 superiori;

·       Al livello del pavimento, sul pianterreno, cm. 30 di base per cm. 30 di altezza con tre ferri da mm. 25 inferiori e due da 14 superiori.

Nelle altezze é compresa la grossezza della soletta.

All'attacco con i montanti i traversi devono essere forniti di mensole, le quali devono avere, nelle sezioni d'incastro, dimensioni non inferiori alle seguenti:

·       Al livello di gronda, cm. 25 di base per cm. 45 di altezza complessiva (compresa quella del traverso) con tre ferri da mm. 18 per parte;

·       Al livello del pavimento sul piano terreno, cm. 35 di base per cm. 60 di altezza con tre ferri da mm. 25 per parte.

I correnti longitudinali debbono avere le dimensioni uguali a quelle dei corrispondenti trasversali.

I correnti e trasversi del telaio di base devono avere le seguenti dimensioni minime:

·       sezioni mediane di cm. 50 x 60 con tre ferri da mm. 30 superiori e due da mm. 14 inferiori;

·       mensole d'incastro di 50 x 80 con tre tondini da 30 per parte.

Le strutture orizzontali dovranno essere calcolate nei riguardi del peso proprio e del sopraccarico, aumentati del 50 per cento per tenere conto delle scosse sussultorie.

Le varie membrature saranno considerate come semincastrate pel calcolo delle sezioni alla mezzaria, e come perfettamente incastrate pel calcolo delle sezioni di estremità, secondo le prescrizioni normali per l'esecuzione delle opere in cemento armato.

Le strutture orizzontali dovranno essere collaudate mediante prove di carico eseguite con pesi equipollenti alle forze verticali adottate nel calcolo.

Se gli edifici dovranno avere necessariamente un cantinato si potranno prolungare i montanti fino al piano di pavimento dei cantinati, ove si costruisce il telaio di base.

Qualora il telaio di base dell'ossatura venisse poggiato sui muri del cantinato, al livello del pianterreno, in modo da rendere inutile il prolungamento dei montanti, i muri stessi dovranno avere uno spessore non inferiore a cm. 80.

PARTE II. Ricostruzioni.

Art. 30.

Ricostruzioni.

 

Le ricostruzioni, totali o parziali, sul sito anteriormente occupato dagli edifici, che per qualsiasi causa siano stati distrutti o demoliti, debbono eseguirsi con tutte le norme della precedente parte, salvo le tolleranze di cui agli articoli seguenti.

Art. 31.

Altezze.

 

Tolto il caso delle esistenze del piano regolatore o di regolamenti edilizi che dispongano altrimenti, le ricostruzioni di cui al precedente articolo possono farsi anche lungo i cigli di strade, che abbiano larghezze minori di quelle prescritte all'articolo 35, purché non inferiori a metri 4.

Tali edifici possono avere un'altezza di metri 7, e quella maggiore pari ad una volta e mezza la larghezza della strada sulla quale prospettano ed, in ogni caso, non superiore a metri 10 o a metri 12, nei casi che tale altezza sia ammessa a sensi del precedente articolo 5, primo comma, con un numero di piani non maggiore di quello prescritto agli articoli 4, 5 e 42 del presente decreto. Ove la larghezza della strada sia inferiore a metri 4, l'edificio deve costruirsi in ritiro di quanto é necessario per ottenere la larghezza stessa.

In casi eccezionali, limitatamente ad edifici pubblici, il ministero dei lavori pubblici, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, può consentire deroghe alle disposizioni del presente articolo.

Nei casi speciali, contemplati nell'articolo 25 a), le ricostruzioni, di cui al precedente articolo, possono eseguirsi sui primitivi allineamenti, anche quando la larghezza della strada sia inferiore a metri 4, purché non sia superata l'altezza di metri 6.

Negli stessi abitati, per le ricostruzioni previste nel presente articolo, i cortili interni e gli spazi d'isolamento preesistenti possono conservare la primitiva larghezza.

Art. 32.

Utilizzazione delle fondazioni esistenti.

 

Nelle ricostruzioni é concessa l'utilizzazione delle fondazioni preesistenti, quando esse non presentino lesioni o deficienze, e, nel caso che le presentino, debbono essere riportate alle condizioni stabilite dagli articoli 7, 11 e 42.

PARTE III. Riparazioni.

Art. 33.

Riparazioni.

 

Le riparazioni organiche, intese cioè a modificare o consolidare le strutture resistenti degli edifici o di qualche loro parte essenziale, debbono corrispondere, per quanto é praticamente possibile, alle norme di cui ai paragrafi precedenti, tenuto presente quanto é disposto negli articoli seguenti.

Art. 34.

Volte.

Le volte esistenti negli edifici da riparare sono tollerate, a condizione espressa che non siano lesionate, o non siano impostate su muri lesionati o strapiombati, e purché sia provveduto ad eliminare le spinte coll'apposizione di robuste cinture, chiavi e tiranti.

In ogni caso però dovranno sostituirsi con strutture non spingenti le volte in sommità degli edifici a più piani.

Art. 35.

Altre strutture.

 

Nelle riparazioni degli edifici danneggiati saranno osservate, in quanto siano applicabili per le parti da riparare, le disposizioni contenute nella parte prima, e specialmente si debbono:

 1° sostituire le scale in muratura e a sbalzo, con scale di legno, di ferro o di cemento armato o sopra intelaiatura, salvo il caso in cui i gradini poggino su due muri;

 2° rendere i tetti non spingenti, con l'apposizione di opportune catene;

 3° ridurre gli aggetti, le cornici, i balconi e le strutture sovrastanti ai piani di gronda, in conformità degli articoli 9 e 21, e disporre le condotte e le casse di scarico, di qualsiasi specie, in modo da non intaccare le murature, anzi da permettere l'integrazione, ove l'indebolimento sia avvenuto.

L'altezza di tali edifici deve essere ridotta a quella stabilita agli articoli 4 e 5, a meno che le loro condizioni statiche consentano un'altezza maggiore a giudizio dell'ufficio del genio civile.

Art. 36.

Edifici pubblici.

 

Per le riparazioni degli edifici di carattere nazionale, in ispecie di quelli aventi valore artistico, storico od archeologico, sarà stabilito caso per caso il partito da seguire per il loro consolidamento, udita la regia soprintendenza competente.

Art. 37.

Fondazioni lesionate o insufficienti.

 

Sono vietate le riparazioni degli edifici, le cui fondazioni siano lesionate o insufficienti, se esse non siano previamente riportate alle condizioni stabilite dagli articoli 7, 11 e 42.

Art. 38.

Rafforzamenti.

 

Gli edifici lesionati o non costruiti col sistema intelaiato o baraccato elevantesi oltre i metri 8, previamente ridotti in altezza, se le loro condizioni statiche lo richiedano, a norma del precedente articolo 35, debbono essere rafforzati da collegamenti verticali di ferro, correnti dalle fondazioni alla sommità dell'edificio e rilegati fra loro da cinture al piano della risega di fondazione o a quelli del solaio e della gronda in modo da formare una ingabbiatura esterna.

 I detti collegamenti debbono essere collocati almeno in corrispondenza di tutti gli spigoli dell'edificio ed a distanza non maggiore di 5 metri l'uno dall'altro.

Art. 39.

Demolizione e riparazione delle murature.

 

Le murature, comunque lesionate, che presentano strapiombo o si manifestano eseguite con sistemi esclusi dall'articolo 8, nonché quelle in cui si nota fessuramento diffuso, debbono essere demolite.

Quelle semplicemente lesionate, che non presentino i caratteri anzidetti, oltre a quanto é prescritto dall'art. 38, debbono venire riparate, riprendendone la costruzione per ciascuna lesione con muratura da farsi esclusivamente con buona malta, fino ad immorsarsi con profondi attacchi, con la parte sana.

E' vietato l'impiego di archi in muratura per puntellamento e collegamento di muri.

Art. 40.

Demolizioni e riparazioni di edifici in cemento armato.

 

Gli edifici di cemento armato, che presentino lesioni tali nelle membrature delle ossature resistenti, da renderli inutilizzabili, debbono essere demoliti e rifatti per tutta la parte alla quale si estende la funzione portante della membratura danneggiata.

Quelle intelaiate di altri sistemi o semplicemente baraccate che si trovino nello stesso caso, possono essere riparate, sostituendo con altri nuovi gli organi lesionati, purché si provveda ad un collegamento ben rigido con la rimanente armatura o intelaiatura.

Art. 41.

Edifici non interamente caduti.

 

Nel caso di edifici non interamente caduti od abbattuti, alle parti da ripararsi vengono applicate le norme della presente parte, meno per la parte da ricostruirsi, la cui altezza deve essere eguale a quella permessa, a norma del precedente articolo 31.

PARTE IV. Norme igieniche.

Art. 42.

Norme igieniche.

 

Nelle costruzioni, ricostruzioni e, possibilmente, nelle riparazioni organiche debbono osservarsi le norme stabilite dalla legge 1 agosto 1907, n. 636 (Testo Unico). L'altezza netta dei piani non deve essere mai inferiore a metri 3. E' consentito che l'altezza minima dei vani abitabili delle case rurali e coloniche nonché quella dei vani degli abitati di montagna, sia di m. 2,50. Nei limiti di quest'ultima altezza di vani é consentita la costruzione a 3 piani prescindendo dalla procedura di cui al 1° comma dell'art. 5.

Art. 43.

Edifici scolastici.

 

Nella costruzione di edifici scolastici dovranno osservarsi, oltre le presenti norme, anche quelle tecniche ed igieniche approvate col R. Decreto 11 gennaio 1912, n. 12.

PARTE V. Sanzioni - azioni - procedimenti.

Art. 44.

Denunzia dei lavori.

 

Nelle località in cui sono applicate le disposizioni del presente decreto chiunque intende procedere a riparazioni, ricostruzioni, e nuove costruzioni, é tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente al sindaco ed all'ufficio del genio civile competente, almeno 20 giorni avanti l'inizio dei lavori, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza dei direttori, appaltatori ed assuntori dell'opera, nonché, per gli edifici di cui all'art. 28, dell'ingegnere che ha firmato i calcoli, la ubicazione, l'indole di questa, l'altezza e il sistema costruttivo che si vuole adottare.

Non si potranno iniziare i lavori senza l'autorizzazione scritta dell'ufficio del genio civile competente, della quale, contemporaneamente al rilascio, sarà inviata partecipazione ai Comuni in cui ricadono i lavori, e, per quanto riguarda l'osservanza dei regolamenti locali, anche del sindaco.

In ciascun comune dovrà essere tenuto costantemente aggiornato un registro delle denunzie di lavoro, con tutte le indicazioni di cui sopra, e tale registro dovrà essere presentato, a semplice richiesta loro, ai funzionari del genio civile in visita di vigilanza ai fini dell'ultimo comma dell'art. 57.

Art. 45.

Penalità delle contravvenzioni.

 

Qualunque inosservanza delle disposizioni contenute nelle presenti norme é punita con l'ammenda da £. 100 a £. 3000. Alla pena medesima soggiace oltre che il committente, anche il direttore, appaltatore o assuntore dei lavori, ai quali può essere, inoltre, inflitta la sospensione temporanea dell'esercizio della professione o dell'arte.

Art. 46.

Accertamento della contravvenzione.

 

Appena avuta notizia del fatto costituente la contravvenzione, il pretore deve immediatamente ordinare, quando ciò sia necessario, le convenienti constatazioni tecniche per mezzo dell'ufficio del genio civile, salvo che questo non vi avesse di già provveduto. Il genio civile, sia d'ufficio, quando sia necessario, che su richiesta del pretore, procederà all'accertamento della contravvenzione mediante accesso sul luogo e regolare processo verbale, che rilevi particolareggiatamente lo stato di fatto in rapporto alle prescrizioni di legge, nonché l'ammontare delle opere eseguite in contravvenzione alle norme tecniche, determinato in base ai prezzi che correvano nelle località all'epoca della infrazione. Il verbale sottoscritto dall'ufficiale che ha accertata la contravvenzione e vistato dall'ingegnere capo del genio civile, sarà trasmesso al pretore col rapporto contenente le proposte delle necessarie modificazioni o demolizioni e la indicazione del termine occorrente, od al prefetto, quando si verificheranno le condizioni dell'art. 56.

Art. 47.

Emissione del decreto penale.

 

Sul verbale di accertamento, di cui all'articolo precedente, il pretore emette immediatamente decreto motivato col quale:

a) pronuncia condanna alla pena dovuta, nonché alle spese processuali ed, ove occorra, ai danni;

 b) ordina le necessarie modificazioni o demolizioni, assegnando all'uopo un breve termine;

c) commina, pel caso che decorresse inutilmente il termine assegnato, la demolizione di ufficio e questa, anche per le opere non tempestivamente modificate, nonché il pagamento di un ulteriore penale, estensibile da un decimo alla quarta parte dell'ammontare dei lavori eseguiti, in contravvenzione alla legge, risultante dal verbale di contravvenzione;

d) avverte il contravventore che la efficacia esecutiva del decreto é subordinata alla condizione di cui all'articolo seguente.

Art. 48.

Istanze per il dibattimento.

 

Il decreto é, per cura del cancelliere, notificato senza ritardo all'interessato.

Se entro 10 giorni dalla notificazione questi non faccia istanza perché sia fissato il dibattimento, o, fatta l'istanza, non comparisca all'udienza designata, né giustifichi un legittimo impedimento, il decreto acquista forza di giudicato ed il pretore ne ordina l'esecuzione.

Se nel termine stabilito l'interessato faccia istanza perché sia fissato il dibattimento e all'udienza designata comparisca, il decreto si considera come non avvenuto. Nel caso che la sentenza sia di condanna, essa infligge una pena non inferiore al doppio di quella precedentemente pronunziata, e fissa un termine per la modificazione o la demolizione delle opere abusive.

Art. 49.

Sospensione dei lavori.

 

Dal momento della notifica del decreto di cui all'art. 47, e fino al provvedimento definitivo, l'intimato é tenuto a sospendere i lavori, e, se contravvenga a tale obbligo, é punito ai sensi dell'art. 45.

Il prefetto o il sottoprefetto, su richiesta dell'ufficio del genio civile provvederanno, per mezzo degli agenti della forza pubblica, ad assicurare la effettiva sospensione dei lavori.

Art. 50.

Perizie.

 

Quando ai fini del dibattimento siano necessari ulteriori migliori accertamenti tecnici, il pretore, su istanza dell'imputato o d'ufficio, nominerà uno o più periti, scegliendoli fra gli ingegneri dello stato o di altre pubbliche amministrazioni.

Art. 51.

Effetti del decreto penale e della sentenza.

 

I provvedimenti, di cui alle lettere b) e c) dell'art. 47 sono da emettere, sia nei decreti che nelle sentenze, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta.

I provvedimenti stessi non sono applicabili al proprietario o a chi abbia ordinato i lavori giusta l'art. 44 il quale, dopo avere proceduto a riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni, abbia domandato ed ottenuto dal genio civile la dichiarazione che sono state osservate le presenti norme.

Art. 52.

Comunicazioni del provvedimento al genio civile e termine per l'appello.

 

Una copia di ogni decreto, ordinanza di esecuzione o sentenza, che vengano emessi in virtù delle precedenti disposizioni, dovrà, entro 5 giorni dalla sua data, essere notificata, per cura del cancelliere, al competente ufficio del genio civile.

Il termine per produrre appello nell'interesse dell'amministrazione non decorre se non dal giorno dell'avvenuta notificazione.

Art. 53.

Penale in caso di ritardo nella modificazione o demolizione delle opere demolizioni di ufficio.

 

Se divenuti esecutivi il decreto o la sentenza il condannato non si uniformi all'obbligo impostogli di modificare o demolire le opere in contravvenzione, esso é tenuto al pagamento della penale di cui al comma c) dell'art. 47.

La relativa liquidazione sarà fatta dal genio civile, in base alle disposizioni della sentenza e comunicata al prefetto, il quale la renderà esecutiva e la trasmetterà all'esattoria comunale, affinché ne curi la riscossione coi privilegi stabiliti dalla legge sulle imposte dirette e ne effettui il pagamento al patronato Regina Elena, dedotte le spese di riscossione.

Contro i provvedimenti adottati dal prefetto in base al presente articolo non é ammesso gravame né in via amministrativa né in qualsiasi sede giurisdizionale.

L'ufficio del genio civile con l'assistenza, se del caso, della forza pubblica procederà, a spese del contravventore, alla demolizione come al comma c) dell'art. 47.

Nessuna azione é ammessa per risarcimento di danni in dipendenza di tali demolizioni, a meno che non siano derivati da inosservanza delle usuali regole dell'arte.

Art. 54.

Appello delle sentenze.

 

Le sentenze sono, in ogni caso, appellabili e il termine per l'appello é di giorni 15, ferme, per la decorrenza di questo, le distinzioni di cui all'art. 130 del codice di procedura penale, e salvo il disposto del precedente art. 52.

Art. 55.

Inapplicabilità della condanna condizionale.

 

Le norme che regolano la condanna condizionale non sono applicabili alle condanne pronunciate in applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 56.

Provvedimenti d'iniziativa del prefetto.

 

Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza il prefetto può per modificazioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, valersi del procedimento stabilito dall'art. 378 della legge sui lavori pubblici, e può provvedere alla sospensione delle opere nel modo stabilito dall'art. 49 del presente decreto.

In questo caso spetta esclusivamente al prefetto di promuovere l'azione penale.

Art. 57.

Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche.

 

Nelle località nelle quali sono applicate le prescrizioni del presente decreto gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali del genio civile, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici di finanza, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, e, in genere tutti gli agenti giurati a servizio dello stato, delle Provincie e dei Comuni, sono tenuti ad accertare che chiunque inizi riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni sia in possesso dei nulla osta rilasciati dal competente ufficio del genio civile a norma dell'art. 44.

Qualora il costruttore richiesto non li esibisca, dovrà essere denunziato immediatamente all'ufficio del genio civile, il quale provvederà a sua volta alla denunzia all'autorità giudiziaria.

I funzionari del genio civile debbono altresì accertare se le riparazioni, costruzioni e nuove costruzioni procedono in conformità delle presenti norme. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedono per altri incarichi qualsiasi nei Comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.

PARTE VI. Disposizioni transitorie.

Art. 58.

Applicabilità delle presenti norme.

 

Per le opere i cui progetti alla data dell'entrata in vigore delle presenti norme siano già stati approvati o sottoposti all'approvazione dei competenti organi tecnici, può essere richiesto dall'interessato che i lavori siano eseguiti in conformità delle presenti nuove norme.

Art. 59.

Revoca di provvedimenti penali e nuovi termini.

 

Per i decreti e le sentenze di condanna emessi prima delle presenti norme, il pretore o il tribunale competente, sopra richiesta del pubblico ministero o di chi abbia interesse, revocherà, con apposito provvedimento, le sanzioni penali precedentemente emesse relative a fatti che le presenti norme non prevedono più come reati. Per i decreti e le sentenze relative a fatti, che continuano ad essere reati anche con le presenti norme, può assegnare un nuovo termine per modificazioni o demolizioni, da eseguirsi in conformità alle disposizioni della sentenza, oltrepassato il quale, infruttuosamente, comminerà in base agli ulteriori accertamenti eseguiti dal genio civile le sanzioni previste dall'art. 47.

Art. 60.

Località in cui é vietata la costruzione.

 

In tutti i Comuni colpiti dai terremoti, nei quali sono estese le presenti norme costruttive, le ricostruzioni totali o parziali sul sito anteriormente occupato dagli edifici, che per qualsiasi causa siano stati distrutti o demoliti o abbattuti, sono vietate quando il terreno non offre le garanzie stabilite dall'art. 3 per l'impianto di nuove costruzioni.

Se gli edifici furono soltanto danneggiati può essere consentita la loro riparazione.

Nei Comuni o nelle frazioni di comune designati nella tabella n. 6 allegata al Testo Unico approvato con Decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e nelle tabelle allegate al Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1294, e 25 gennaio 1917, n. 243, sono inoltre vietate le ricostruzioni e le riparazioni degli edifici distrutti od abbattuti esistenti nelle località per ciascuno di essi indicate. Però nelle località della provincia di Messina, ivi indicate, ed altre località che si trovino in analoghe condizioni, é consentito di utilizzare gli avanzi degli edifici esistenti per ricovero di animali, per depositi, per piccole operazioni agricole e di pesca, purché tali usi, anche in caso di rovina del fabbricato, non possano produrre se non danni materiali.

 In tali località il prefetto, su conforme parere del competente ufficio del genio civile, può, in seguito a domanda degli interessati, concedere a coloro, i quali dimostrino di non potersi altrimenti provvedere di abitazione, sia di eseguire riparazioni provvisorie in legname alle case esistenti, sia di erigere ricoveri di carattere provvisorio per una temporanea dimora che non può eccedere la durata di tre anni.

Può concedere anche che siano eseguite riparazioni murarie, purché si tratti di case ad un solo piano e riconosca di potere concedere sotto determinate cautele l'abitabilità definite delle case medesime. Tali concessioni si intendono subordinate alla condizione che siano osservate le prescrizioni delle norme del presente decreto.

Il ministero dei lavori pubblici ha facoltà, su richiesta dei Comuni interessati, e su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di modificare i confini delle località dove sono vietate le ricostruzioni.

Art. 61.

Penalità.

 

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel precedente articolo sono punite con le sanzioni stabilite alla parte v del presente decreto.

Art. 62.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.

 

 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

 

VITTORIO EMANUELE

 

Mussolini - Sarrocchi - Federzoni - Stefani - Oviglio.

 

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei Conti, con riserva, addì 26 dicembre 1924.

Atti del governo, Registro 231, foglio 175. - GRANATA