(legge
2 febbraio 1974, n. 64, art. 30)
Sono state da più parti presentate a questo
Ministero richieste di chiarimenti in ordine alla esatta applicazione
dell’art. 20 della legge 2-2-1974, n.64 contenente disposizioni transitorie per
le costruzioni in corso nelle zone di nuova classificazione
sismica.
Il Consiglio Superiore dei LL PP si è pronunciato
sulla questione con voti n.246 dell’adunanza dei giorni 9 e 10 giugno 1981 e n.
399 dell’adunanza del 16 luglio 1981, esprimendo al riguardo un parere che
si sostanzia nelle seguenti considerazioni:
1° comma — «Non sono tenuti al rispetto delle
presenti norme nelle zone sismiche di nuova classificazione, tutti coloro che
abbiano iniziato una costruzione prima dell’entrata in vigore del provvedimento
di classificazione, purché la costruzione sia ultimata entro due anni dalla data
del provvedimento stesso ».
L’esenzione contenuta nel l° comma dell’art. 30,
deve essere inquadrata nel contesto generale della legge 2-2-1974, n. 64,
considerato, innanzitutto, che la stessa contiene norme riferite a due distinte
aree dispositive delle quali una attinente a prescrizioni di ordine strettamente
formale (capo III) ed una, invece, relativa a disposizioni di carattere
essenzialmente tecnico (capo I e Il del titolo Il).
Queste ultime sono adottate, in virtù dell’art. 3
della legge 64/’74, con decreto del Ministro dei LL PP di concerto con il
Ministro dell’Interno, sulla base dei criteri generali fissati agli art. 5 e
seguenti della stessa legge, nei limiti dell’art. 4 che, definendone il
contenuto mediante una precisa elencazione tematica, individua cinque
settori di intervento contraddistinti dalle lettere a), b), c), d) ed
e).
Di essi, quello di cui alla lettera a) relativo
alla definizione «dell’altezza massima degli edifici in relazione al sistema
costruttivo, al grado di sismicità delle zone ed alle larghezze stradali» si
distingue dagli altri indicati dalle lettere b), c), d) ed e) che tendono a
predisporre prescrizioni eminentemente tecniche al fine di garantire la
resistenza strutturale delle costruzioni nei riguardi delle azioni
sismiche.
Le prescrizioni normative di cui alla lettera a)
hanno trovato puntuale riscontro ai punti C.2. e C.3. del DM 3-3-1975, n. 39 e
del successivo DM 8-6-1981; le altre hanno trovato, invece, riferimento ai punti
C.4. e seguenti del DM 3-3-1975.
Ciò premesso si rileva che l’esenzione di cui
all’art. 30 della legge 64 viene a comportare da un lato un beneficio per chi
procede alla costruzione e, corrispettivamente, una rinuncia a talune
prescrizioni, altrimenti inderogabili, e di connaturale predisposizione a
fine di pubblico interesse.
La ragione della funzione esimente non può
trovare altra spiegazione se non in quella ispirata ad un principio
protezionistico e di salvaguardia in senso lato, dell’iniziativa edilizia, in
rispondenza ad interessi generali di ordine
economico.
Così individuata la funzione della norma, in
coerenza con il carattere transitorio della disposizione, il criterio di «
inizio della costruzione » va definito non in relazione a considerazioni di
stretta tecnica edilizia, ma in base ad un piano costruttivo, che si trovi già
tradotto in atti materiali di esecuzione.
Può allora affermarsi che per inizio della
costruzione deve intendersi, ai fini che ne occupano, il momento di «non
ritorno» in senso economico-aziendale di una iniziativa edilizia. Momento che si
caratterizza con una predisposizione di mezzi economici-tecnici-finanziari, irreversibilmente rivolti alla
realizzazione delle opere.
Non è dunque questione di avvalersi, in tema, dei
consueti strumenti di indagine tecnica circa la fase di inizio lavori,
trattandosi in materia, di un concetto più ampio e di margini meno
definiti.
Nè può ritenersi che il venir meno di un «dies a quo» esattamente definibile in via generale
comporti margini eccessivi di approssimazione, se non di arbitrarietà nella
determinazione circa il tempo di inizio-lavori, in quanto tale ampiezza
discrezionale trova il suo temperamento nel secondo termine indicato dal 1°
comma: quello cioè che «la costruzione sia ultimata entro due anni dalla data
del provvedimento di classificazione»: decorrenza questa tassativamente
determinata, non soggetta quindi a margini interpretativi.
A fronte di ciò, anche i lavori di semplice
sbancamento possono integrare gli estremi di inizio della costruzione, purché
essi siano coordinati senza soluzione di continuità cronologica con il
resto delle opere e non mossi da altri fini.
3° comma — « Qualora la costruzione non fosse
conforme alle norme tecniche di cui al precedente art. 3 dovrà arrestarsi la
costruzione stessa entro i limiti previsti dalle norme».
L’esame di tale comma, non consente di ravvisare
alcuna contraddizione con il contenuto deI 1° comma dello stesso art.30: infatti
la legge 2-2-1974. n. 64 dispone che le costruzioni iniziate prima dell’entrata
in vigore del provvedimento di classificazione, pure essendo esentate, in
via generale, dal rispetto delle norme contenute nella stessa (l° comma), sono
tuttavia tenute a rispettare le norme tecniche, con l’obbligo, in caso
contrario, di arrestarsi entro i limiti previsti dalle stesse, salva la
possibilità di completare il piano in corso di costruzione ove detti limiti
fossero già stati superati.
Al 3° comma è prevista, in sostanza, una facoltà
di scelta da parte del costruttore qualora l’edificio si trovasse in fase di
realizzazione: o adeguarsi alle norme antisismiche oppure limitare l’altezza
dell’edificio stesso alla misura prevista da quelle norme (DM 3-3-1975
punti C.2. e C.3. e DM 3-6-81).
In altri termini l’agevolazione prevista
nell’art.30 per le costruzioni in corso riguarda essenzialmente- l’esonero degli
adempimenti formali prescritti nel capo III della legge (art.17: denuncia dei
lavori, presentazione dei progetti ed art.18: autorizzazione per l’inizio
dei lavori) e la tolleranza, nei riguardi delle costruzioni non conformi
alle norme tecniche di cui all’art.3 della legge, per quanto attiene la mancata
rispondenza ai soli requisiti strutturali (vedi lettere b) c) d) ed e) dell’art.4), mentre viene riconfermato
in ogni caso l’obbligo del rispetto delle norme per quanto si riferisce ai
limiti di altezza degli edifici (lettera a) dell’art.4) definiti dai DM 3-3-1975
e 3-6-1981.
4° comma — «Ove tuttavia detti limiti fossero già
stati superati potrà proseguirsi la costruzione fino al completamento del piano
in corso di costruzione ».
La norma contiene un temperamento alla regola
dettata nel comma precedente, consentendo, allorquando, al momento di
entrata in vigore del provvedimento di classificazione, i limiti di altezza
fossero già stati superati di continuare la costruzione sino al completamento
del solo piano in corso.
Il momento d’individuazione delle condizioni alle
quali è consentita l’applicazione della facoltà prevista dal comma in
esame, è esattamente operata dalla legge la quale, disponendo una sorta di
cristallizzazione dello «status quo», non mina nè
consente apprezzamenti discrezionali possibili d’ingenerare equivoci o
responsabilità.
5° e 6° comma — «Entro quindici giorni
dall’entrata in vigore del provvedimento di classificazione, chiunque abbia in
corso una costruzione dovrà farne denuncia all’Ufficio Tecnico della
Regione o all’Ufficio del Genio Civile, secondo le competenze
vigenti».
«L’Ufficio di cui al comma precedente entro 30
giorni dalla recezione della denuncia, accertato lo
stato dei lavori ai sensi dei commi precedenti rilascia apposito certificato al
denunciante, inviandone copia al sindaco del Comune, specificando, eventualmente
la massima quota che l’edificio può raggiungere».
La norma non consente poteri discrezionali agli
Uffici tecnici competenti che sono tenuti solo ad accertare lo stato dei lavori
rilasciando apposito certificato entro i termini e con le modalità indicate
nel 6° comma.
Tanto comunicasi con preghiera di portare a
conoscenza degli uffici operativi quanto sopra illustrato al fine di
consentire una uniformità di indirizzo nell’applicazione dell’art.30 della legge
n. 64/’74.