Legge 13 luglio 1910 n. 466, che determina alcuni provvedimenti a favore dei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

(pubblicata nella gazzetta ufficiale n.170 del 21 luglio 1910)

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VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA

 

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

CAPO I. Stipulazione dei mutui e ricostruzione dei fabbricati.

 

Art. 1.

I mutui ipotecari da concedere, a termini dell'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per le ricostruzioni, nuove costruzioni e per le riparazioni rese necessarie dal terremoto del 28 dicembre 1908, nei comuni delle provincie di Catanzaro, Reggio Calabria e Messina, che saranno indicati con decreto reale, non potranno rispettivamente superare il valore degli edifici o parte di edifici distrutti, od i due terzi del valore di quelli danneggiati.

Tale valore per le città di Messina e Reggio Calabria sarà desunto dall'ultimo imponibile catastale anteriore al terremoto del 28 dicembre 1908, capitalizzato al tasso dell' 1.50 per cento.

Per gli edifici non ancora soggetti ad imposte delle predette due città, e per quelli situati in tutti gli altri comuni il valore sarà determinato secondo le norme contenute nell'articolo 27 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Il valore così fissato in tutti i casi sarà aumentato di un terzo per le maggiori spese imposte dalle norme tecniche di ricostruzione.

In ogni modo il mutuo non potrà giammai eccedere l'ammontare della spesa prevista per la nuova costruzione, la costruzione o la riparazione dell'edificio.

Art. 2.

In mancanza di accordo tra il richiedente e l'istituto mutuante la determinazione del valore sarà fatta da due comitati, l'uno a Messina e l'altro a Reggio Calabria, e composti di un magistrato designato dal presidente del tribunale locale, che fungerà da presidente, di un ingegnere tecnico di finanza, designato dal ministro delle finanze, e di un delegato tecnico dell'istituto mutuante.

Ai componenti i comitati sarà dato un supplente, nei modi e con le forme di cui sopra.

Le decisioni dei comitati sono definitive.

Art. 3.

I mutui di favore sono concessi, oltre che ai proprietari, agli usufruttuari, agli usuari ed ai creditori ipotecari, a norma dell'art. 27 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e dell'art. 49 della legge 9 luglio 1908, n. 445, anche agli enfiteuti ed a coloro che abbiano acquistato, dopo la pubblicazione della presente legge, aree occupate da fabbricati distrutti ovvero edifici danneggiati.

Il termine per chiedere la concessione dei mutui scadrà dopo 4 anni dalla pubblicazione della presente legge.

Fra gli enti indicati nell'art. 7, n. 2, della legge 12 gennaio 1909, n.12, si intendono comprese le camere di commercio.

Art. 4.

Il mutuatario, qualora non creda di ricostruire nella stessa aerea l'edificio o non possa ricostruirvi le parti superiori, avrà diritto di costruire nuovi edifici su di un'area diversa, purché nell'ambito del territorio dello stesso comune.

Art. 5.

Sono abrogati l'ultimo periodo del n. 2 dell'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e l'art. 14 del R. decreto 5 novembre 1909, n. 722.

Art. 6.

Qualora non esistano convenzioni in contrario, l'area d'un edificio distrutto o da riparare è comune al proprietario o ai proprietari del pianterreno ed al proprietario o ai proprietari dei diversi piani, e la quota di ciascun condominio è determinata in rapporto all'imponibile.

Mancando l'imponibile, sarà determinata in rapporto al valore di ogni singolo piano antecedentemente al terremoto.

Ciascun proprietario ha il diritto d'interpellare i condomini per atto di ufficiale giudiziario se vogliono costruire.

Il proprietario, che entro quindici giorni dalla interpellanza risponderà negativamente o non risponderà, perderà il diritto di ricostruire e di conseguire il mutuo, e solo potrà esigere dal condomino o dai condomini che rifabbricheranno l'indennizzo ai termini dell'art. 44, e nel valutare la indennità sarà tenuto conto del diritto al mutuo, che sarà conservato al condomino o ai condomini diligenti.

I proprietari dei piani superiori che eccedano l'altezza voluta dalle norme tecniche ed igieniche approvate col R. decreto 18 aprile 1909, n. 193, saranno dai condomini indennizzati per la quota del suolo loro spettante il di cui valore sarà aumentato di un terzo, ed avranno il diritto al mutuo per costruire in altre aree nel territorio dello stesso comune.

Qualora i condomini del pianterreno e del piano elevabile, fino all'altezza consentita, o taluni di essi non vogliano ricostruire, i proprietari dei piani superiori possono sostituirli nel diritto di ricostruire, indennizzandoli delle loro quote di aree, tenendo conto, nel determinare la indennità, del diritto al mutuo.

Se in tale richiesta di sostituzione concorrono diversi condomini e non sia possibile, per deficienza di spazio o di altezza, la ricostruzione di tutte le porzioni dello stabile a ciascuno appartenenti si procederà al sorteggio fra i concorrenti.

Il pretore, sulla domanda d'un condomino, delegherà un notaio, il quale, previo avviso agll' interessati, nell'ora e nel giorno dell'invito notificato per atto di ufficiale giudiziario, farà il sorteggio che designerà il condomino o i condomini che potranno ricostruire.

Di tali operazioni sarà redatto verbale.

Colle stesse norme e colla stessa procedura del primo capoverso del presente articolo saranno regolati i rapporti dei comproprietari di una casa in comune.

Art. 7.

Ferma restando, circa l'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo, la disposizione contenuta nell'art. 48 della legge 9 luglio 1908, n. 445, richiamato all'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, l'edificio costruito, ricostruito o riparato con le somme prese a mutuo, giusta le disposizioni degli articoli precedenti, rimarrà soggetto alle ipoteche, ai canoni, censi e livelli preesistenti, fino alla concorrenza del suo valore, diminuito dei due terzi del capitale preso a mutuo.

Sull'edificio stesso risorgeranno i diritti di usufrutto, uso ed abitazione che gravavano il fabbricato distrutto o danneggiato in giusta proporzione alla consistenza del nuovo o dei nuovi fabbricati.

In caso di conflitto giudicherà la magistratura speciale, di cui all'articolo 25.

La restrizione delle garanzie ipotecarie, di cui al primo comma del presente articolo, non importa alcuna riduzione dei crediti, ne delle altre garanzie personali e reali, ed i creditori ipotecari potranno sempre ottenere il trasferimento integrale delle loro ipoteche su altri beni del debitore se e come per legge.

Art. 8.

I danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 possono ottenere il mutuo dal consorzio, o dagli altri istituti mutuanti, quando anche gli edifici da riparare o da ricostruire fossero già stati colpiti dai terremoti del 1905 e 1907, e per l'intera somma occorrente alla riparazione o ricostruzione.

Art. 9.

Il contributo dello stato nel pagamento delle semestralità dei mutui, ai sensi del n. 2 dell'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, sarà commisurato alla intera somma occorrente per le nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni, indipendentemente dalla somma che in fatto sarà corrisposta dall'istituto mutuante.

Il contributo sarà in ogni caso destinato per intero al pagamento delle semestralità dei mutui.

Art. 10.

Per i mutui concessi dal consorzio il governo provvederà affinché la quota del quarto di cui all'art. 13 del decreto-legge 5 novembre 1909, n. 722, possa anche, a domanda del mutuatario, essere rappresentata:

 a) o dal valore dell'area sulla quale deve effettuarsi la costruzione, ed in caso di riparazione anche dalla parte dell'edifizio utilizzabile;

 b) o da una garanzia ipotecaria, anche non di primo grado, sopra altro cespite, purché sufficiente;

 c) o dalla garanzia di un ente intermedio.

Art. 11.

Il governo è autorizzato a concedere la facoltà di fare mutui, nei termini e alle condizioni della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e con le norme e le cautele che saranno stabilite in apposito regolamento, anche a società anonime o cooperative di lavori pubblici, le quali si costituissero col precipuo scopo di provvedere alle costruzioni nei comuni danneggiati.

Le società predette godranno, oltre alle agevolazioni tributarie consentite dalle leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 12 gennaio 1909, n. 12, e dal decreto legge 5 novembre 1909, n. 722, anche di quelle consentite dalla legge sulle case popolari od economiche.

Art. 12.

La succursale in Reggio Calabria della sezione temporanea dell'istituto "Vittorio Emanuele III" è costituita in ente autonomo, col titolo d'istituto "Vittorio Emanuele III" per i danneggiati dal terremoto di Reggio Calabria.

Ad essa è assegnato un capitale iniziale di £ 2,333,664. £ 20 quota spettante alla provincia di Reggio Calabria in proporzione delle domande di mutui presentate dai danneggiati dei terremoti del 1905 e 1907 in detta provincia, sul patrimonio iniziale della sezione in £. 6,000,000 e sulle annualità di contributo già versatele dal tesoro dello stato e dal banco di Napoli.

Inoltre sulle 26 rate ancora da scadere a debito dello stato e del banco di Napoli, saranno annualmente versate al nuovo ente le quote spettantigli nella detta proporzione, rispettivamente in annue £. 220,157 e £. 33,023. 55.

Il nuovo ente così costituito provvederà direttamente alle operazioni di mutuo già eseguite o da eseguire per i danneggiati dai terremoti del 1905 e 1907, secondo la legge 25 giugno 1906, n. 255, e le norme in essa contenute, purché ai danni di detti terremoti non si siano sovrapposti quelli del terremoto 1908, nel qual caso le norme e le forme saranno quelle della legge 12 gennaio 1909.

Provvederà inoltre, nei limiti della propria disponibilità, ai mutui da concedersi ai danneggiati dal terremoto 28 dicembre 1908 nella sola provincia di Reggio Calabria, secondo la citata legge 12 gennaio 1909 e le disposizioni della legge presente.

Avrà infine facoltà di funzionare come ente intermedio presso il consorzio, ai sensi del precedente art. 10 ed anche presso qualunque altro istituto mutuante, dando garanzia sulle proprie attività per la quota del quarto di cui al citato articolo.

Gli avanzi dei contributi dell'istituto di Reggio, secondo l'art. 46 della legge 25 giugno 1906, n. 255, andranno a beneficio della sede del credito agrario di Reggio Calabria.

Con apposito regolamento saranno determinate le norme di funzionamento di detto istituto.

Art. 13.

Il governo ha facoltà di coordinare le disposizioni della presente legge con quelle della legge 25 giugno 1906, n. 255, della legge 9 luglio 1908, n. 445, della legge 12 gennaio 1909, n. 12, del decreto-legge 3 agosto 1909, n. 595, e del decreto-legge 16 agosto 1909, n. 614.

Art. 14.

Le norme tecniche ed igieniche per le costruzioni, ricostruzioni e riparazioni degli edifici pubblici e privati, approvate col R. decreto 18 aprile 1909, n. 193, sono estese ai comuni di Librizzi, Montagna reale, Naso, Oliveri, Patti, Raccuia, San Pietro sopra Patti, Sant'Angelo di Brolo ed Ucria.

 

 

CAPO II. Unione Messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto.

 

Art. 15.

Nel centro urbano di Messina, i proprietari di edifici o di parte di edifici che sorgevano su aree rimaste fabbricabili secondo il nuovo piano regolatore, dovranno dichiarare se intendano provvedere direttamente alla loro riparazione o ricostruzione ed alla costruzione di nuovi edifici.

Quando i proprietari non facciano tale dichiarazione entro il termine di sei mesi dallo sgombro, eseguito ai sensi del R. decreto 7 novembre 1909, n. 728, del perimetro di aree su cui sorgevano o sorgono i loro edifici, o parti di edifici, questi e le aree passeranno in libera proprietà di un ente denominato "Unione Messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto".

Nel caso di condominio o di edifici i cui piani appartenevano a diversi proprietari, la dichiarazione di un solo condomino o proprietario, basterà ad escludere il passaggio della proprietà dell'area o del fabbricato all'unione, purché egli dichiari di assumersi in proprio la riedificazione.

Art. 16.

All'Unione Messinese passeranno anche le aree di quei proprietari che dopo fatta la dichiarazione di cui all'articolo precedente, non abbiano entro i due anni iniziata la costruzione o che, avendola iniziata, non l'abbiano completata entro un congruo termine da assegnarsi, sopra istanza dell'Unione Messinese, dal magistrato di cui all'art. 25.

Le disposizioni di questo e del precedente articolo si applicheranno anche a coloro i quali, a norma del 1° comma dell'art. 3, abbiano acquistato dai proprietari edifici danneggiati od aree su cui sorgevano fabbricati distrutti.

Art. 17.

Qualora, entro il termine di un anno dalla data della pubblicazione del piano regolatore debitamente approvato, i proprietari di edifici o di parti di edifici distrutti o danneggiati, da espropriare per l'attuazione del piano stesso, non facciano la dichiarazione di volere provvedere direttamente alla riscossione della relativa indennità, tutti i loro diritti passeranno all'unione.

Nel caso di condominio, o di edifici i cui piani appartenevano a diversi proprietari, la dichiarazione di un solo condomino o proprietario basterà ad escludere il passaggio all'unione del diritto all'indennità per l'intero stabile, alla condizione di cui all'ultimo comma dell'art. 15.

Art. 18.

L'unione ha per oggetto:

1° di provvedere alla ricostruzione, costruzione o riparazione di edifici  sulle aree di sua proprietà o su quelle che potrà acquistare nell'ambito del nuovo piano regolatore;

2° di contrarre per le dette costruzioni, ricostruzioni o riparazioni, e nei limiti di cui all'art. 1° della presente legge, mutui estinguibili per metà dallo stato a norma dell'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

3° di riscuotere le indennità dovute ai proprietari di stabili soggetti ad espropriazione, i quali non abbiano fatta la dichiarazione di cui all'articolo precedente;

4° di locare gli edifici costruiti o ricostruiti o di alienarli impiegando il ricavato delle alienazioni nel modo che sarà stabilito dallo statuto;

5° di emettere carature a norma dell'art. 20;

6° di ripartire ogni anno gli utili netti della gestione fra i singoli a venti diritto, in proporzione delle rispettive carature da essi possedute, e per un decimo al fondo di riserva;

7° di assumere l'assicurazione contro gli incendi, sia per gli edifici costruiti o ricostruiti dai privati, mediante pagamento da parte di questi del premio convenuto, sia per i fabbricati da essa costruiti o ricostruiti, mediante la formazione di un fondo speciale con una parte degli utili annua li, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

L'unione avrà inoltre diritto di espropriare, secondo le norme dell'art. 44 e salve le limitazioni che potranno essere stabilite con decreto reale, aree private comprese nell'ambito del piano regolatore, sulle quali, al 28 dicembre 1908, non sorgevano fabbricati o che non costituivano pertinenze di edifici distrutti o danneggiati.

Art. 19.

L'Unione Messinese sarà amministrata da un consiglio composto di nove membri, dei quali tre nominati dal governo, uno dal consiglio provinciale, due dal consiglio comunale di Messina e tre eletti, dai delegati degli interessati, secondo le norme del regolamento.

Il presidente sarà nominato tra i consiglieri con decreto reale, sentito il consiglio dei ministri.

Art. 20.

Il patrimonio dell'unione è costituito dal valore delle aree con l'inerente diritto al mutuo, dagli edifici di cui agli articoli 15 e 16 e dall'indennità di espropriazione di cui all'art. 17.

L'Unione Messinese emetterà carature di £. 25 ciascuna per un ammontare complessivo equivalente al valore degli edifici che sorgevano sulle aree passate in sua proprietà a termini degli articoli 15 e 16 e di quelli in ordine ai quali ha acquistato il diritto all'indennità di cui all'art. 18: valore che sarà determinato a norma degli articoli 1 e 2 della presente legge.

Il valore delle costruzioni rimaste sulle aree passate in proprietà del l'unione, od eventualmente eseguite sulle medesime, non dà diritto ad un maggior numero di carature.

Le carature saranno attribuite nella misura dei nove decimi del valore di esse ai singoli proprietari od ai loro eredi, in ragione del valore delle rispettive proprietà determinato come sopra e diminuito di un decimo.

Non saranno calcolate le frazioni non superiori a £. 12.50; quelle superiori a tale somma daranno diritto ad una caratura intera.

Il rimanente decimo del valore delle carature emesse sarà destinato alla formazione di un fondo di riserva per gli scopi indicati nel regolamento.

Le carature saranno nominative e non potranno essere vincolate, né alienate se non dopo un triennio dalla loro assegnazione.

Art. 21.

Ai proprietari, agli enfiteuti e direttari di edifici o parti di edifici distrutti o danneggiati, gravati da iscrizioni ipotecarie, saranno assegnati i due terzi delle carature loro spettanti, diminuiti di un decimo, libere da qualsiasi vincolo, ad eccezione di quelli dipendenti dai diritti di usufrutto, uso ed abitazione e salva la ripartizione di esse a norma di legge.

Soltanto sull'altro terzo, diminuito di un decimo, i creditori ipotecari ed i creditori di canoni, censi e livelli potranno far valere le loro ragioni ed ottenere l'attribuzione totale o parziale di esse al valore nominale entro il primo triennio dalla loro assegnazione ed al valore effettivo successivamente, restando sempre salvo il diritto di cui al terzo comma dell'art. 7 della presente legge.

Art. 22.

A decorrere dalla data di costituzione, dell'Unione Messinese e per un quinquennio, lo stato verserà all'unione, a rate semestrali anticipate, una somma che sarà fissata annualmente per R. decreto, su proposta dei ministri del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, e che non potrà essere superiore alle lire trentamila annue.

Art. 23.

L'Unione Messinese potrà essere messa in liquidazione con decreto reale, udito il consiglio di stato, e con le norme da stabilirsi nel decreto stesso.

Art. 24.

Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della presente legge potranno essere estese con RR. decreti, anche ad altri dei comuni indicati nel decreto reale di cui all'art. 1.

 

 

CAPO III. Magistrature speciali.

 

Art. 25.

Salva per l'attribuzione dei possessi immobiliari la competenza delle commissioni istituite col R. decreto del 13 gennaio 1909, n. 13, e salva la competenza dei collegi arbitrali di cui all'art. 47 successivo, relativamente alla determinazione della indennità per le espropriazioni, la cognizione di tutte le questioni, che potranno sorgere in ordine a diritti sugli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908 è deferita temporaneamente a tre collegi speciali, aventi sede rispettivamente a Messina, Reggio Calabria e Palmi

I collegi eserciteranno la loro giurisdizione: il primo nella provincia di Messina, il secondo nei circondari di Reggio Calabria e di Gerace, il terzo nel circondario di Palmi e nella provincia di Catanzaro.

Il collegio residente a Messina giudicherà anche delle questioni attinenti all'attribuzione e ripartizione delle carature da parte dell'Unione Messinese fra gli aventi diritto.

Il collegio stesso e gli altri due sopraindicati giudicheranno poi delle questioni attinenti all'attribuzione ed alla ripartizione delle carature da parte delle altre unioni di proprietari che potranno essere istituite ai sensi dell'art. 24.

Art. 26.

I collegi saranno costituiti da due magistrati di tribunale, di cui il più elevato in grado od il più anziano a parità di grado eserciterà le funzioni di presidente, e da un ingegnere, nominati con decreti reali, su proposta rispettivamente del ministro guardasigilli e del ministro dei lavori pubblici.

A ciascuno dei componenti il collegio sarà dato un supplente nei modi e con le forme sopra indicate.

Con decreto reale il numero dei collegi potrà essere aumentato o ridotto, modificando, ove occorra, le relative giurisdizioni.

Art. 27.

Le decisioni dei collegi saranno inappellabili se il valore della controversia non ecceda le £. 5000; oltre tale limite saranno soggette ad appello innanzi a collegi di secondo grado aventi sede, l'uno a Messina, l'altro a Reggio Calabria, e composti di due magistrati di corte di appello nominati per decreto reale, su proposta del ministro guardasigilli, dei quali il più elevato in grado od il più anziano a parità di grado eserciterà le funzioni di presidente, e di ingegnere capo del genio civile, nominato con decreto reale su proposta del ministro dei lavori pubblici.

Anche ai componenti questo collegio sarà dato un supplente nominato come sopra.

Il collegio di appello residente a Messina eserciterà la sua giurisdizione nella provincia di Messina; quello residente a Reggio Calabria nelle due provincie di Reggio Calabria e di Catanzaro.

Art. 28.

Le decisioni dei collegi di 1° grado sono equiparate a sentenze di tribunale e quelle di 2° grado a sentenze di corte di appello.

Dai mezzi straordinari d'impugnativa delle sentenze stesse è escluso il ricorso per cassazione.

Art. 29.

I collegi di cui agli articoli precedenti hanno facoltà di procedere ad accessi locali per l'esecuzione di atti istruttori, o collegialmente o per mezzo di un loro delegato, anche estraneo al collegio.

Quando il collegio non creda di poter provvedere a mezzo di uno o più dei suoi componenti, e lo ritenga assolutamente indispensabile, avrà facoltà di far compiere accertamenti e rilievi tecnici locali da persone di piena sua fiducia e senza limitazione di scelta.

Il collegio fisserà un termine brevissimo entro il quale le dette persone dovranno presentare la loro relazione, la quale potrà essere anche verbale.

L'ufficio di segretario dei collegi sarà esercitato da funzionari delle cancellerie o segreterie giudiziarie.

Art. 30.

Ferme restando le norme in vigore per il gratuito patrocinio, tutti gli atti del procedimento avanti ai collegi speciali, e tutti i provvedimenti di qualunque natura da essi emanati, comprese le relative copie da rilasciarsi alle parti, nonché gli atti, scritti, e documenti che venissero prodotti dalle parti ai collegi saranno stesi su carta da bollo da centesimi cinquanta.

Con RR. decreti sarà stabilito quant'altro occorra per il funzionamento dei collegi e sarà fissato il giorno in cui cesseranno di funzionare.

 

TITOLO II.

 

CAPO I. Aree baracche.

 

Art. 31.

I terreni espropriati dallo stato nei territori danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 sono ceduti ai rispettivi comuni, fermi gl'impegni da esso assunti sia per alienazioni che per concessioni temporanee tanto gratuite che a condizione di favore, anche se non concretate in regolari atti prima della pubblicazione della presente legge.

Il prezzo delle alienazioni non ancora corrisposto dagli acquirenti a tale data sarà riscosso dai comuni.

I canoni per le occupazioni temporanee di aree espropriate dallo stato e passate in proprietà dei comuni saranno a questi direttamente corrisposti dai concessionari a partire dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

Non saranno ceduti ai comuni quei terreni che potranno occorrere allo stato per le proprie esigenze, o per provvedere ad opere o servizi pubblici.

Lo stato inoltre potrà, per gli scopi anzidetti, chiedere la retrocessione gratuita dei terreni già ceduti quando non siano ancora stati utilizzati.

Qualora però i terreni siano già stati dai comuni temporaneamente concessi, l'eventuale onere per la revoca della concessione sarà a carico dello stato.

Art. 32.

Tutti i diritti spettanti allo stato sulle aree da esso occupate temporaneamente sono ceduti ai comuni, i quali riscuoteranno i canoni delle eventuali concessioni già fatte dallo stato a decorrere dalla data stabilita al primo capoverso dell'articolo precedente.

Lo stato conserva però sempre il diritto di disporre di quelle aree che gli occorreranno per le proprie esigenze o per provvedere ad opere o servizi pubblici.

Art. 33.

Le baracche costruite a spese dello stato e destinate esclusivamente a ricovero personale nei territori danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, nonché tutte le opere, oggetti ed attrezzi ad esse pertinenti sono ceduti ai rispettivi comuni, ai quali spetta di riscuotere i canoni, che saranno determinati, sentito il genio civile, a seconda delle località, degli ambienti occupati, e della qualità e dell'ampiezza della baracca, e che saran­no pagati da tutti gli utenti a partire dal 1 gennaio 1911.

Parimenti sono ceduti ai comuni le baracche ed i padiglioni per ricovero personale costruiti o donati da governi esteri o da comitati, e consegnati allo stato senza alcuna espressa destinazione.

I canoni per l'uso di tali baracche e padiglioni saranno, dopo detratte le spese di manutenzione, versati alla congregazione di carità del comune.

Sono escluse dalla cessione le baracche ed i padiglioni che lo stato crederà di riservare per propri usi o per abitazione dei propri funzionari.

Ai terreni su cui sorgono le baracche ed i padiglioni ceduti ai comuni, siano essi espropriati od occupati temporaneamente, si applicano le disposizioni dei due articoli precedenti per quanto riguarda il diritto dello stato di ottenerne la retrocessione o di disporne per le proprie esigenze o per provvedere ad opere e servizi pubblici.

Sono anche cedute ai comuni le baracche costruite in seguito ai terremoti del 1905 e del 1907 e che non siano già state alienate.

Per l'uso di esse i comuni avranno diritto d'imporre un canone secondo i criteri su accennati.

Art. 34.

Il pagamento delle indennità occorrenti per l'eventuale proroga dell'occupazione temporanea dei terreni sui quali sorgono le baracche ed i padiglioni passati in proprietà dei comuni per effetto dell'articolo precedente resta a carico di questi.

Art. 35.

I comuni avranno facoltà di alienare i terreni espropriati dallo stato, ceduti loro a norma dell'art. 31, come pure di cambiare in qualsiasi modo la loro destinazione.

L'alienazione, ottenuto il nulla osta del ministero dei lavori pubblici, dovrà essere fatta a norma dell'art. 183 della legge comunale e provinciale, (testo unico approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269) ed alla stipulazione dei relativi contratti dovrà sempre intervenire un rappresentante dell'intendenza di finanza.

Avranno altresì la facoltà di concederli in enfiteusi a scopo edilizio.

Il diritto di affrancazione non potrà essere esercitato dall'enfiteuta se non decorso il periodo di sessant'anni dalla data della concessione enfiteutica.

Il prezzo ricavato da queste vendite, come da quelle di cui all'ultima parte del primo comma dell'art. 31, dovrà essere impiegato nell'attuazione dei piani regolatori o nell'esecuzione di opere di interesse pubblico, preferibilmente intese a riparare i danni recati dal terremoto.

Art. 36.

I comuni, prima di fare concessioni temporanee di aree espropriate e passate in loro proprietà o di aree occupate temporaneamente e ad essi consegnate, dovranno ottenere il nulla osta del genio civile nei riguardi dell'interesse dello stato.

Art. 37.

Gli attuali concessionari dei terreni espropriati dallo stato, se nell'atto di concessione fu loro accordata la facoltà di ottenerne l'acquisto mediante il pagamento del prezzo di costo, la conserveranno, sempre quando non si oppongano motivi di interesse pubblico.

In caso di divergenza fra comuni e concessionari decide in modo definitivo il ministro dei lavori pubblici, al quale spetterà inoltre di determinare il prezzo di costo dell'area.

Art. 38.

Effettuata la cessione ai rispettivi comuni delle aree, delle baracche e dei padiglioni di cui agli articoli 31 e 33 saranno di competenza del sindaco, su conforme deliberazione della giunta comunale:

 a) la concessione, la vendita, la revoca, la dichiarazione di decadenza e qualsiasi altro provvedimento relativo alle baracche;

 b) le concessioni temporanee di aree per un periodo non superiore ai cinque anni, la revoca, la dichiarazione di decadenza e qualsiasi altro provvedimento relativo alle concessioni stesse.

Le alienazioni di aree, le concessioni delle medesime per una durata eccedente i cinque anni, nonché tutti i provvedimenti ad esse relativi, dovranno sempre essere autorizzati dal consiglio comunale, e sottoposti all'approvazione della giunta provinciale amministrativa.

Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto reale 18 aprile 1909, n. 216, ed ogni altra disposizione che sia contraria o incompatibile con le disposizioni della presente legge.

 

 

CAPO II. Piani regolatori - espropriazioni ed opere pubbliche.

 

Art. 39.

I comuni indicati nell'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, che, entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge, abbiano fatto piani regolatori e di ampliamento del loro centro urbano e rispettive frazioni sono autorizzati a contrarre mutui con la cassa dei depositi e prestiti, delegando a garanzia anche i proventi del dazio consumo e di altri cespiti comunali aventi carattere continuativo.

I mutui saranno ammortizzabili in cinquanta anni, e lo stato contribuirà per la metà nel pagamento delle annualità, comprensive degli interessi e dell'ammortamento, quando i comuni non possano provvedere alle relative spese con le risorse dei loro bilanci, eventualmente integrate con i proventi dell'addizionale.

All'atto dell'approvazione del piano o con successivo R. decreto sarà stabilito il limite massimo della somma, che potrà essere chiesta a mutuo ai sensi del 1° comma.

Entro tale limite potranno essere contratti uno o più mutui a seconda delle esigenze dipendenti dallo svolgimento del programma da attuare, debitamente accertate dal ministro dei lavori pubblici di concerto con quelli dell'interno e del tesoro.

E' abrogato il termine di cinque anni, posto dall'art. 5 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per la formazione dei piani regolatori o d'ampliamento.

Art. 40.

Contro i decreti reali che approvano i piani regolatori nei comuni di cui all'articolo precedente non è ammesso alcun gravame.

Art. 41.

Nello stato di previsione del tesoro per l'esercizio 1910-911 sarà inscritta la somma di £. 450,000 per provvedere al pagamento della metà a carico dello stato delle annualità dei mutui di cui all'articolo precedente.

Negli esercizi successivi le nuove assegnazioni progressive destinate al medesimo scopo non potranno superare le £. 450,000 annue.

La somma non impegnata in ciascun esercizio si porterà in aumento a quella dell'anno seguente.

Art. 42.

La parte straordinaria del bilancio dei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi relativa ai lavori del piano regolatore e d'ampliamento dovrà essere approvata anche dal ministero dell'interno: e i verbali di espropriazione, i contratti di appalto e le deliberazioni con le quali si autorizzano i pagamenti delle relative spese, prima di essere approvati dalle competenti autorità, dovranno essere sottoposti al visto di un delegato del ministero dei lavori pubblici.

La predetta disposizione potrà con decreto reale essere estesa ad altri comuni di cui al primo comma dell'art. 39.

Art. 43.

Con i decreti reali di approvazione dei piani regolatori e di ampliamento nei comuni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, o con gli altri successivi potrà essere concessa la facoltà di estendere la espropriazione ai beni confinanti ed attigui in una determinata zona, con diritto al comune di rivendere le aree per tal modo acquistate.

tale facoltà di espropriazione e di rivendita potrà essere estesa in generale a tutti i beni cadenti entro le zone destinate alla fabbricazione, quando la si ritenga indispensabile ai fini del piano.

I comuni di cui all'articolo precedente, che abbiano ottenuto il concorso dello stato nella spesa per l'attuazione del loro piano, e che abbiano alienato aree in base alla facoltà loro concessa dal primo e secondo comma, dovranno restituire allo stato la metà dell'indennità pagata per l'espropriazione di esse, quando a questa siasi provveduto coi fondi del mutuo sussidiato, qualora il ricavato dell'alienazione fosse inferiore all'indennità pagata, sarà versata invece la metà del ricavato stesso.

Art. 44.

Alle espropriazioni occorrenti per l'esecuzione dei piani regolatori e di ampliamento nei comuni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, si applicheranno le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2350, valutando i beni espropriati nello stato in cui si troveranno al momento dell'espropriazione, salve però sempre le disposizioni degli articoli 41, 42 e 43 della legge stessa.

I proprietari danneggiati espropriati conserveranno il diritto di contrarre il mutuo in conformità degli articoli precedenti sopra altra area nell'ambito del territorio del comune.

Art. 45.

Le espropriazioni per l'attuazione dei piani regolatori e d'ampliamento dovranno essere eseguite entro tre anni dalla pubblicazione dei piani stessi debitamente approvati, quando riguardino edifici distrutti o resi inabitabili o bisognevoli di riparazioni straordinarie in conseguenza del terremoto.

trascorso questo termine, il proprietario avrà diritto, abbandonando il fondo, di farsi liquidare dal comune le indennità dovutegli a norma dell'articolo precedente.

Il pagamento delle indennità dovrà essere eseguito o immediatamente o per metà all'atto dell'espropriazione e per l'altra metà in cinque rate annuali, con l'interesse del 4 per cento decorrente dal giorno dell'espropriazione o dall'abbandono.

Tutte le altre espropriazioni potranno invece essere eseguite entro il  termine che sarà stabilito per l'attuazione dei rispettivi piani.

Art. 46.

Le indennità per le espropriazioni, nei comuni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, eseguite dallo stato e dalle amministrazioni provinciali e comunali, per qualsiasi scopo, ovvero da privati per l'impianto di stabilimenti industriali e commerciali, atti a favorire il risorgimento economico dei comuni stessi, e dichiarati di pubblica utilità ai sensi del R. decreto 6 maggio 1909, n. 264; nonché quelle per le espropriazioni occorrenti alla costruzione di nuovi centri abitati ed all'ampliamento degli esistenti, nelle località indicate all'art. 2 del R. decreto 15 luglio 1909, n. 542, ed a tutti i lavori di spostamento degli abitati in Calabria e nella provincia di Messina, previsti dalla legge 9 luglio 1908, n. 445, saranno de terminate secondo le norme di cui al precedente art. 44.

Le stesse norme indicate nell'art. 44 saranno applicabili alle espropriazioni già fatte dallo stato, qualora l'indennità non sia ancora stata accettata o definitivamente liquidata all'atto della pubblicazione della presente legge; ma le indennità per le espropriazioni dei terreni dovranno essere determinate in base alla condizione in cui i beni espropriati si trova vano nel 27 dicembre 1908 prima del terremoto.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 3 e l'art. 4 della legge 12 gennaio 1909, l'art. 3 del R. decreto 25 aprile 1909, n. 217, l'art. 3 del R. Decreto 6 maggio 1909, n. 264, l'art. 4 del R. decreto 15 luglio 1909, n. 542 ed ogni altra disposizione in quanto sia contraria alla presente legge.

Art. 47.

Qualora i proprietari espropriati non accettino l'indennità loro offerta  ai sensi degli articoli 44 e 46, questa sarà fissata dai collegi arbitrali  istituiti con decreto reale 25 novembre 1909, n. 756.

Il magistrato presidente di ciascuno di tali collegi sarà nominato dal ministro guardasigilli; e le nomine degli altri due membri dovranno essere rinnovate in seguito alla pubblicazione della presente legge.

La procedura innanzi al collegio arbitrale sarà quella determinata dal R. decreto 24 marzo 1910, n. 158.

Art. 48.

Nei comuni ai quali non si estende la giurisdizione dei collegi arbitrali, di cui all'articolo precedente, la determinazione delle indennità offerte e non accettate sarà inappellabilmente fatta da collegi arbitrali composti da tre membri di cui uno nominato dalla deputazione provinciale, l'altro dall'e spropriante; il terzo membro sarà un magistrato designato dal presidente del tribunale del luogo.

La presidenza del collegio sarà assunta dal magistrato.

La procedura sarà quella stabilita dal codice di procedura civile.

Art. 49.

In aggiunta alle somme disponibili dei porti di Messina e di Reggio Calabria in base alle leggi 14 luglio 1889, n. 6280, e 13 marzo 1904, n. 102, 25 giugno 1906, n. 255 e alla tabella di riparto approvata con decreto ministeriale del 29 aprile 1908 è autorizzata:

 a) la spesa di £. 9,500,000 per opere ed espropriazioni occorrenti alla sistemazione del porto di Messina secondo il nuovo piano regolatore già approvato;

 b) la spesa di £. 1,500,000 per l'ampliamento, l'arredamento e la sistemazione del porto di Reggio Calabria.

Gi enti interessati nei due porti sopraddetti sono esonerati dal pagamento dei contributi ancora dovuti allo stato a termini della legge 2 aprile 1885,n. 3095 (testo unico) per opere ordinarie e straordinarie eseguite anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

Dalla data di tale pubblicazione gli stessi enti sono esonerati dal contributo nelle spese straordinarie autorizzate dalla presente legge e da quelle sopraindicate, fermo rimanendo per essi l'obbligo del contributo per le spese ordinarie.

Lo stanziamento per l'esecuzione dei lavori di cui alla lettera a) viene per l'esercizio 1910-911 fissato in £. 1,000,000; ed in lire 3,000,000 quelli per gli esercizi 1911-912 e 1912-913.

Lo stanziamento per i lavori di cui alla lettera  b) avrà principio dall'esercizio 1912-1913, e sarà di £. 500,000.

Gli stanziamenti successivi saranno per ambedue i lavori fatti secondo il bisogno.

Per le espropriazioni da eseguirsi per la sistemazione del porto di Messina sono applicabili le disposizioni dell'art. 45 della presente legge.

Il termine di tre anni decorrerà dalla data della pubblicazione del piano particolareggiato dei lavori debitamente approvato.

Art. 50.

Cessano di far parte degli immobili assegnati al ministero della guerra e saranno, per la parte che loro possa occorrere, assegnati al ministero dei lavori pubblici, ed all'amministrazione delle ferrovie dello stato i seguenti immobili:

 a) la cittadella di Messina con i fabbricati, bastioni, fossati e spalti che la compongono;

 b) la piazza d'armi di Terranova pure in Messina con il bastione denominato don Blasco e la tettoia ad esso attigua;

 c) le aree ed i fabbricati che si trovano nella spianata detta di San Ranieri limitatamente però alle parti che al presente sono in uso all'amministrazione della guerra.

Il trasferimento degl'immobili, di cui sopra, sarà regolato con le modalità che verranno stabilite di comune accordo fra le amministrazioni interessate.

Gl'immobili saranno dal ministero della guerra riconsegnati al demanio nello stato in cui si trovano completamente sgombri dei materiali mobili di pertinenza dell'amministrazione della guerra, la quale avrà però facoltà di asportare gli oggetti di arredamento fissi esistenti nei vari fabbricati e di demolire ed asportare le baracche, che si trovano nei terreni che abbandona.

Art. 51.

Per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, è autorizzata una prima assegnazione di £. 14,500,000, da ripartirsi in sei rate di cui due di £. 2,000,000 per gli esercizi 1910-911 e 1911-912, tre di £. 2,500,000, per gli esercizi 1912-913, 1913-914 e 1914-915 e l'ultima di £. 3,000,000, per l'esercizio 1915-916.

Sulla detta somma saranno prelevate £. 1,500,000 e £. 250,000 da assegnare rispettivamente al bilancio del ministero della guerra e a quello della marina, con decreto del ministro del tesoro; nonché i fondi per l'esecuzione delle opere contemplate nell'allegata tabella a che forma parte integrante della presente legge.

La residua somma sarà iscritta nel bilancio dei lavori pubblici.

Art. 52.

Il fondo di £. 5,000,000, autorizzato con l'art. 16 della legge 5 giugno 1906, n. 255, viene aumentato di £. 500,000, e destinato:

 1° al pagamento degl'impegni, che all'atto della pubblicazione della presente legge, risulteranno assunti ai sensi dell'articolo citato;

 2° ai sussidi che verranno accordati per la ricostruzione o riparazione degli edifizi di uso pubblico non appartenenti allo stato nei comuni danneggiati dal terremoto del 1905 e del 1907 ed in quelli di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909;

 3° ai lavori di costruzione del palazzo di giustizia di Catanzaro e di una caserma a Monteleone calabro ed ai lavori di riparazione degli edifici carcerari e delle scuole di proprietà comunale gravemente danneggiate per effetto del terremoto del 1905 nelle provincie calabresi, e per le quali siano state presentate le relative domande nei termini prescritti dal regolamento, approvato con R. decreto 24 dicembre 1906, n. 670.

La nuova assegnazione di £. 500,000 sarà inscritta nella parte straordinaria del bilancio del ministero dei lavori pubblici, ripartita in rate uguali in cinque esercizi a cominciare da quello 1911-912 in aggiunta agli stanziamenti da iscriversi per effetto del citato art. 16.

Art. 53.

Alle permute di aree dello stato, di valore anche superiore alle £. 100,000 con aree di proprietà dei comuni, indicati nel R. decreto di cui all'articolo primo della presente legge, sono applicabili le disposizioni dell'art. 12 della legge 12 dicembre 1908, n. 783.

Le aree di pertinenza comunale, occorrenti per l'esecuzione di opere in servizio dello stato, saranno cedute dai comuni stessi gratuitamente in quanto trovino un corrispettivo nelle aree passate in proprietà dei comuni agli effetti dell'art. 31 della presente legge.

Art. 54.

Pel ripristino delle linee tranviarie urbane ed extra-urbane di Messina, nonché per il collegamento a mezzo di tramvia dei due quartieri della Mosella e della giostra, il governo, sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di stato, è autorizzato a concedere una sovvenzione annua chilometrica non superiore a £. 2000, sotto l'osservanza delle altre prescrizioni stabilite dall'art. 18 della legge 12 luglio 1908, n. 444, per le tramvie extra-urbane.

Uguale sovvenzione potrà essere accordata per l'impianto di una tramvia urbana nella città di Reggio Calabria dal confine settentrionale a quello meridionale del comune, col collegamento dei quartieri superiori, per un percorso non superiore a dieci chilometri.

La relativa spesa verrà prelevata dai fondi stanziati e da stanziarsi nel bilancio del ministero dei lavori pubblici a norma del citato art. 18 della legge 12 luglio 1908.

Art. 55.

L'approvazione dei progetti di tutte le opere contemplate dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 56.

Le spese da parte dei comuni per l'esecuzione dei piani regolatori debitamente approvati, per la costruzione dei pubblici edifici, per ogni altra opera richiesta in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 sono dichiarate obbligatorie e come tali saranno iscritte nei relativi bilanci.

Art. 57.

A tutti i lavori dipendenti dal servizio speciale pei terremoti nelle tre provincie di Calabria e in quella di Messina, qualunque ne sia l'importo, nonché per qualsiasi altra opera da eseguirsi nelle provincie suddette in esecuzione della legge 25 giugno 1906, n. 255, o di altre leggi, che non superi la spesa di £. 40,000 saranno applicabili le norme contenute negli ultimi tre capoversi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, sostituendo all'ispettore compartimentale l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile.

Art. 58.

Per provvedere a tutti i servizi tecnici relativi ai terremoti del 1905, 1907, 1908 ed alla vigilanza sull'applicazione delle norme tecniche ed igieniche approvate con R. decreto 18 aprile 1909, n. 193, nonché per sollecitare la esecuzione delle opere pubbliche in Calabria, contemplate dalle leggi 25 giugno 1906, n. 255, e precedenti, è aumentato il ruolo organico del real corpo del genio civile, il quale rimane stabilito, dal 1 luglio 1910, in conformità della tabella b annessa alla presente legge.

La spesa di £. 289,100, all'uopo occorrente, sarà prelevata in parte dai fondi stanziati per provvedere ad opere straordinarie nei comuni colpiti dal terremoto, autorizzati dalla presente legge, ed in parte dai fondi stanziati per l'esecuzione delle opere pubbliche in Calabria, autorizzate dalle leggi sopraddette.

Dai fondi stessi saranno pure prelevati gli assegni agl'ingegneri, aiuti, disegnatori ed assistenti provvisori da assumersi in temporaneo servizio per la durata dei singoli lavori.

Art. 59.

Gli uffici del genio civile nelle tre provincie di Calabria e in quelle di Messina, saranno costituiti, quanto al personale tecnico, nel modo indicato nella tabella c allegata alla presente legge.

Le modificazioni che in seguito si rendessero necessarie nella costituzione di detti uffici saranno approvate con decreto reale.

Al personale di cui nella tabella c sarà aggiunto il personale d'ordine e di servizio, entro i limiti dei ruoli organici e quello provvisorio nella misura richiesta dalle esigenze del servizio.

Art. 60.

Entro il termine di un biennio dalla pubblicazione della presente legge i posti d'ingegnere allievo del genio civile potranno essere conferiti, senza esame, ai laureati in ingegneria civile o industriale nelle RR. scuole di applicazione, negli istituti tecnici superiori o politecnici o scuole superiori politecniche, i quali:

1° non abbiano superato il trentesimo anno di età;

2° siano stati classificati in ordine di merito nel primo decimo dei laureati in ciascuna delle scuole o degli istituti predetti nel corso scolastico nel quale ottennero la laurea.

Il limite di età, di cui al precedente n. 1, è portato a 35 anni per i laureati nelle scuole ed istituti predetti che si trovino a prestare servizio in qualità di ingegneri o aiutanti provvisori negli uffici del genio civile all'atto della pubblicazione della presente legge.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il comitato del personale, saranno stabilite le norme per le nomine di cui al presente articolo.

Art. 61.

Le disposizioni degli articoli 45 e 47 della legge 3 settembre 1906, n.522, sono estese all'Unione Messinese ed agli enti pubblici, costituiti o che potranno costituirsi per la costruzione nel regno di edifici pubblici o privati, sempre che la loro costituzione sia autorizzata per legge o per decreto reale, e lo stato vi contribuisca con concorsi, sussidi ed agevolazioni nella somministrazione dei capitali.

Art. 62.

In aumento dei fondi di cui al secondo comma dell'art. 22 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dalla legge 25 giugno 1909, n. 372, il ministro del tesoro fornirà all'amministrazione delle ferrovie dello stato, che la inscriverà nelle entrate straordinarie del bilancio, la somma di lire 25 milioni, per provvedere al ripristino e miglioramento di strade e fabbricati ed a nuovi impianti ed edifici provvisori o definitivi, occorrenti sulle ferrovie medesime, in seguito ai danni prodotti dal terremoto.

Le corrispondenti spese si comprenderanno fra quelle straordinarie di cui all'art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429, ed i relativi interessi e l'ammortamento si comprenderanno fra le spese accessorie della parte ordinaria del bilancio ferroviario.

La indicata somma di £. 25 milioni verrà iscritta per 15 milioni nel bilancio dell'esercizio 1909-910, e per 10 milioni nel bilancio dell'esercizio

1910-911 ad un apposito capitolo con la denominazione "spese straordinarie per lavori e provviste in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908".

Art. 63.

È classificata fra le strade nazionali ed aggiunta all'elenco approvato con regio decreto 23 marzo 1884, n. 2197, con effetto dal 1 gennaio 1911, la strada provinciale n. 53 della legge 30 maggio 1875, n. 2521, da capo di Orlando per Santa Domenica a Randazzo, nelle provincie di Messina e di Catania.

A tale strada verrà assegnato il numero che risulterà spettarle da una nuova numerazione delle strade nazionali del regno, da farsi con regio decreto.

 

TITOLO III.  Provvedimenti tributari e disposizioni generali.

 

Art. 64.

Parte delle aree demaniali che risulteranno disponibili nella zona falcata nel porto di Messina, dopo l'assegnazione degli spazi necessari ai servizi del porto e della ferrovia sarà concessa, verso pagamento di un equo canone annuo, per la istituzione di depositi franchi ai sensi della legge 6 agosto 1876, n. 3261.

Art. 65.

Agli stabilimenti industriali che, entro quindici anni dalla data della pubblicazione della presente legge, sorgeranno in apposita zona secondo il piano che all'uopo verrà presentato dai municipi di Messina, di Reggio e di villa san Giovanni all'approvazione del governo oltre i benefici tributari stabiliti dalla legge 15 luglio 1906, n. 383, sono estese le agevolezze doganali accordate dagli articoli 7, 9 e 11 della legge 8 luglio 1904, n. 351, per il risorgimento economico della città di Napoli.

La predetta zona, le cui opere sono dichiarate di pubblica utilità, sarà considerata come aperta agli effetti del dazio consumo.

In tutti i comuni indicati dal R. decreto di cui all'art. 1 della presente legge, il termine di 10 anni per fruire delle esenzioni decennali dalle imposte, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 15 luglio 1906, n. 483, è prorogato di anni quattro.

S'intendono compresi nei benefici di cui alla suddetta legge gli opifici ricostruiti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, senza pregiudizio dell'applicazione dell'art. 7, n. 1, della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 66.

Per la durata di un quindicennio dalla data della pubblicazione della presente legge non sono applicabili alle navi che approdino nei porti di Messina e di Reggio e alle navi ed ai galleggianti addetti al servizio interno dei porti stessi le tasse ed i diritti contemplati dagli articoli 20 a 35 inclusivo della legge 23 luglio 1906, n. 318, e dall'art. 2 della legge 21 dicembre 1905, n. 590.

Le navi di costruzione estera addette alla navigazione, che vengano trasformate in galleggianti e destinate al servizio interno del porto di Messina, non sono sottoposte al dazio di confine stabilito dalla voce n. 183 della vigente tariffa doganale.

Però se queste navi siano poi destinate al servizio interno di altri porti del regno, verranno sottoposte al pagamento di tale dazio, se non siano trascorsi cinque anni dalla data della loro trasformazione.

Per le navi che abbiano pagate in altro dei porti del regno le tasse di ancoraggio, valevoli per trenta giorni o per dodici mesi, non sarà computato nel periodo di validità delle tasse il tempo durante il quale le navi avranno soggiornato nei porto di Messina e di Reggio.

Art. 67.

La tassa di registro sui trasferimenti per atti tra vivi a titolo oneroso, relativi a fabbricati nuovi costruiti di pianta, fabbricati dichiarati inabitabili, se anche ricostruiti dopo la pubblicazione di questa legge, e ad aree fabbricabili nei comuni della provincia di Messina e delle Calabrie danneggiate dai terremoti 1905, 1907 e 1908 è ridotta a un quinto della misura normale.

Da questa riduzione sono esclusi i trasferimenti fra parenti sino al quarto grado incluso, fra coniugi e fra gli sposi.

La riduzione è limitata ai soli due primi trasferimenti che seguiranno nei cinque anni dalla pubblicazione di questa legge.

Art. 68.

L'acquirente che, nel termine di tre anni dal contratto di acquisto, non giustifichi al competente ufficio del registro, di avere costruito il fabbricato sull'area acquistata, sarà tenuto al pagamento della differenza fra l'importo della tassa normale di registro e quello della tassa pagata in misura ridotta come all'articolo precedente.

Art. 69.

La riduzione di cui all'art. 67 è estesa alle tasse ipotecarie di trascrizione e d'iscrizione, ferma sempre la tassa minima di £. 2 alle tasse di registro ed ipotecarie concernenti i prestiti fatti dall'acquirente nel termine di cinque anni dall'acquisto per il pagamento del relativo prezzo e alle tasse di registro dovute sugli atti di quietanza dipendenti dai prestiti.

La stessa riduzione è estesa alla tassa di registro dei contratti di appalto per costruzione, ricostruzione e restauro dei fabbricati, di cui al l'art. 67, nello stesso limite di tempo di cui nel primo comma di questo articolo; ma trattandosi di contratti per scrittura privata la riduzione ha luogo solo quando la registrazione ed il pagamento della tassa seguano nei termini di legge.

Non è ammessa la riduzione della tassa alla misura di favore per le scritture private senza data e con la data in qualunque modo alterata.

Art. 70.

I decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità dei beni stabili compresi nell'area dei piani regolatori dei comuni danneggiati, saranno registrati colla tassa fissa di £. 1.20 e trascritti all'ufficio delle ipoteche colla tassa fissa di £. 2.

Tutti gli atti preparatori e complementari del procedimento di espropriazione, compresi i certificati ipotecari e gli atti e documenti che occorrono agli espropriati per la riscossione del prezzo, eccezione fatta degli atti giudiziari per opposizione alla perizia amministrativa, sono esenti dalle tasse di bollo.

Per le relative volture catastali è dovuto il diritto fisso di £. 1 per ciascun decreto di espropriazione.

Art. 71.

Le tasse sulle successioni di persone perite nel disastro del 28 dicembre 1908, o per effetto di lesioni riportate in tale disastro, è ridotta alla metà di quella che sarebbe dovuta in base alla tabella annessa alla legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato c, se il valore netto dell'asse ereditario non superi le £. 10,000 e sia devoluto a discendenti in linea retta, che abbiano domicilio o residenza stabile nei comuni colpiti dal disastro.

Art. 72.

I benefici accordati da questa legge non derogano agli altri privilegi di tassa sanciti dalle leggi precedenti, in quanto siano più favorevoli ai contribuenti, ma non potranno cumularsi con i medesimi.

Art. 73.

L'amministrazione provinciale di Messina è autorizzata a concedere un'indennità per una volta tanto pari a 12 dodicesimi del rispettivo stipendio annuale ai suoi impiegati e dipendenti residenti nel capoluogo, e pari a otto o quattro dodicesimi a coloro che risiedono in comuni ove fu constatata una percentuale di danni non inferiore rispettivamente al 50 o al 30 per cento.

L'istessa facoltà è accordata all'amministrazione provinciale di Reggio, ma limitata a 10 dodicesimi per i funzionari residenti nel capoluogo di Reggio.

L'amministrazione comunale e di Messina è autorizzata a concedere ai suoi impiegati e dipendenti un'indennità per una volta tanto non eccedente i dodici dodicesimi del rispettivo stipendio annuale: quella di Reggio Calabria una indennità pari a dieci dodicesimi quelle dei comuni dove fu accertato un danno nella percentuale non minore del 50 per cento un indennità pari a otto dodicesimi; quelle infine dei comuni dove il danno non è minore del trenta per cento un'indennità pari a quattro dodicesimi.

Le suddette indennità saranno rimborsate sui proventi di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909.

Sarà tenuto conto per tutti di qualsiasi somma che a tale titolo sia sta­ta già eventualmente concessa sui detti proventi dal 1 gennaio 1909.

Art. 74.

Nei comuni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, dove per le verifiche già eseguite fu constatata una percentuale di case distrutte o inabitabili in proporzione non minore del 50 per cento l'esonero di imposte e sovrimposte accordato coi RR. decreti 17 novembre 1909, n. 723 e 6 febbraio 1910, n. 58 e colla limitazione di cui nei suddetti decreti, è esteso fino al 31 dicembre 1913.

Le sovrimposte condonate saranno inscritte nei bilanci provinciali e comunali, e rimborsate alle provincie e ai comuni sui proventi di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909.

Art. 75.

Nei comuni indicati nell'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, oltre la concessione dei mutui ipotecari saranno accordate sui proventi menzionati nell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, assegnazioni nei limiti delle somme necessarie per le riparazioni o ricostruzione delle sedi o dei fabbricati indispensabili per l'adempimento degli scopi delle istituzioni medesime, quando dimostrino di non potere coi loro mezzi ordinari far fronte alle relative spese.

Parimenti sui proventi medesimi sarà attribuito alle camere di commercio di Messina e di Reggio Calabria pel pareggio dei loro bilanci e per la costruzione dei loro edifizi un contributo annuo dal 1 gennaio 1910 a tutto il 1913 di £. 80,000 a Messina e di £. 40,000 a Reggio.

Art. 76.

Al fascio agrumario di Messina, che dovrà costruire sulla zona industriale già concessagli, sono estesi anco i benefici della legge 27 febbraio 1908, n. 89, sulle case popolari ed economiche.

Art. 77.

La facoltà accordata dal governo del re con l'art. 14 della legge 12 gen­naio 1909, n. 12, concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, già prorogata fino al 30 giugno 1910 colla legge 28 dicembre 1909, n. 791, è prorogata fino al 31 dicembre 1910.

 

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1910

 

VITTORIO EMANUELE

Luzzatti - Sacchi - Fani - Facta - Raineri - Tedesco - Spingardi - Credaro - Leonardi-Cattolica.

 

Visto, il guardasigilli: FANI.