Regio Decreto Legge 27 settembre 1923 n. 2363, provvedimenti per le località danneggiate da terremoti successivi a quello del 13 gennaio 1915.

 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 1923)

 

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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA

 

 

Vista la legge 19 luglio 1914, n. 761;

Visto il Regio Decreto 29 aprile 1915, n. 573;

Visto il Regio Decreto 8 luglio 1919, n. 1384;

Visto il Regio Decreto 10 marzo 1921, n. 227;

Visto il Regio Decreto 16 novembre 1921, n. 1705;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro per l'Interno, e con i Ministri Segretari di Stato per le Finanze, per la Giustizia e gli Affari di Culto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

 

Abbiamo decretato e decretiamo;

 Art. 1

Per la vendita delle baracche non cedute ai Comuni e non più necessarie allo scopo per cui furono costruite, nelle località colpite dai terremoti successivi a quello del 13 gennaio 1915, potrà derogarsi alle disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, previa autorizzazione del ministro dei lavori pubblici da chiedersi caso per caso con motivata proposta degli uffici del genio civile.

Le somme provenienti da tale vendita dovranno essere versate in tesoreria, in conto entrate del tesoro.

Art. 2

Il termine per la presentazione delle domande dirette ad ottenere la riparazione gratuita o la concessione del sussidio edilizio di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1 del Regio Decreto 23 settembre 1920, n. 1315, modificato con Regio Decreto 7 novembre 1920, n. 1641, è stabilito in 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto per i Comuni di Fanano, di Massarosa e per la frazione di Barigazzo del comune di lamamocogno, inclusi fra quelli danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920, con decreto del ministro dei lavori pubblici in data 26 agosto 1921;

Nonché per la frazione di Ponsano superiore del comune di Santo Stefano Magra, che col presente decreto è compresa fra gli abitanti danneggiati dal terremoto suddetto.

Art. 3

È fissato in 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto il termine per la presentazione delle domande di riparazione gratuita a carico dello Stato delle case di proprietà delle vedove e degli orfani dei militari morti in guerra e dei militari inabili al lavoro di cui all'art. 20 del Regio Decreto 23 settembre 1920, n. 1315, nonché il termine per la presentazione delle domande di sussidio edilizio di cui all'art. 1 del citato decreto, fermo restando il termine per l'esecuzione dei lavori.

Art. 4

A parziale modifica dell'art. 39 del Regio Decreto 29 aprile 1915, n. 573, richiamato in vigore per le località danneggiate dai terremoti del 17 maggio e 16 agosto 1916, 26 aprile e 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919, 6-7 settembre 1920 con i decreti luogotenenziali 27 agosto 1916, n. 1056, 29 aprile 1919, n. 697, 22 dicembre 1918, n. 2080, e con i Regi Decreti 8 luglio 1919, n. 1384, e 12 marzo 1920, n. 503, ed applicato nelle località danneggiate dal terremoto del 6-7 settembre 1920, col Regio Decreto 20 gennaio 1921, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1921, n. 50, è consentito che sia di m 2.50 l'altezza minima dei vani abitabili delle case rurali e coloniche nonché quella dei vani abitati di montagna situati oltre gli 800 metri di altitudine.

Art. 5

All'art. 52 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705, è sostituito il seguente:

 _ i Comuni danneggiati dai terremoti del 17 maggio e 16 agosto 1916, 26 aprile e 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919, 6-7 settembre 1920 e 1 dicembre 1921, hanno facoltà, previo nulla osta del ministero dei lavori pubblici, di alienare i ricoveri provvisori ed i terreni espropriati dallo Stato e ad essi ceduti a norma del decreto luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 154, e del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1916, n. 54, per quanto riguarda il terremoto del 6-7 settembre 1920, come pure di cambiare in qualsiasi modo la destinazione delle aree.

 _ l'alienazione dovrà essere fatta a norma dell'art. 183 della legge comunale e provinciale (testo unico 4 febbraio 1915, n. 148).

 _ i Comuni hanno altresì facoltà di cedere in enfiteusi a scopo edilizio i terreni suddetti.

 _ il diritto di affrancazione non potrà essere esercitato dall'enfiteuta se non dopo il periodo di 60 anni dalla data della concessione enfiteutica.

 _ il prezzo ricavato dalla alienazione dei terreni e dei ricoveri nonché i proventi dei canoni enfiteutici e di quelli di cui al 3/a comma dell'art. 3, al 1/a comma dell'articolo 4 e al 2/a comma dell'articolo 5 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1916, n. 54, non potranno essere impiegati che nella attuazione dei piani regolatori o nell'esecuzione di opere di interesse pubblico preferibilmente intese a riparare i danni arrecati dal terremoto.

 _ i Comuni possono ottenere la facoltà di disporre dei ricoveri stabili loro ceduti se, al 31 dicembre 1923, non sieno state regolarmente presentate domande di cessione in proprietà degli stessi ricoveri, in luogo del contributo diretto dello Stato, da parte dei danneggiati dai predetti terremoti.

_ qualora tali domande sieno state presentate, la facoltà suddetta potrà essere fatta valere soltanto dalla data che sarà fissata con decreto del ministro dei lavori pubblici, il quale la determinerà dopo che, sentito anche il ministro delle finanze, risulterà che sia Stato provveduto, in merito a tutte le domande o con la assegnazione del ricovero o con la reiezione di esse _.

Art. 6

I danneggiati dai terremoti del 17 maggio e 16 agosto 1916, 26 aprile e 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno 1919, i quali domandino di acquistare un ricovero stabile, costruito dal ministero dei lavori pubblici nelle rispettive zone, col contributo dello Stato liquidato sul diritto a mutuo loro spettante ma non sufficiente a coprire la spesa di costo del ricovero stesso, sono ammessi a pagare la differenza in contanti ed in unica soluzione sempre quando questa non sia superiore a £. 5000. Le somme provenienti da tali cessioni dovranno essere versate in tesoreria in conto entrate del tesoro.

Qualora invece il contributo dello Stato liquidato sul diritto a mutuo sia superiore al prezzo di costo del ricovero la differenza in più resta a beneficio dell'erario.

Art. 7

Fino a tutto il 31 dicembre 1922, il limite di spesa stabilito dall'articolo 1 lettera c) della legge 19 luglio 1914, n. 761, per la riparazione di case danneggiate dal terremoto dell' 8 maggio 1914, potrà essere esteso fino a £.2500.

Art. 8

È prorogato a tutto l'esercizio 1928-1929 il termine di cui all'art. 11 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705, per la esecuzione dei lavori di riparazione gratuita delle case appartenenti a proprietari meno abbienti danneggiati dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre, 25 ottobre 1919. Tale proroga si applica anche per le località danneggiate dal terremoto del 1 dicembre 1921, di cui all'art. 4 lett. a) della legge 24 agosto 1922, n. 1215.

Art. 9

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.

 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

 

VITTORIO EMANUELE

 

Mussolini - Carnazza - Stefani - Oviglio.

 

 

Visto, il guardasigilli: Oviglio.

Registrato alla Corte dei Conti, con riserva, addì 12 novembre 1923.

Atti del governo, registro 218, foglio 83. - Granata.