N° 1104
REGIO DECRETO 6 settembre 1912,
che istituisce nel Consiglio superiore dei lavori pubblici
un
comitato speciale per l'esercizio di attribuzioni varie relative alla edilizia
nei paesi colpiti
dal terremoto del 28 dicembre
1908.
(pubblicato nella gazzetta ufficiale n.252 del 25 ottobre
1912)
--------------------
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 14 della legge 12 gennaio
1909, n. 12;
Visto l'art. 18 della legge 6 luglio 1912, n. 801;
Visto il
R. decreto 18 aprile 1909, n. 193, convalidato con la legge 21 luglio 1910, n.
579;
Vista la legge 28 luglio 1911, n. 842;
Udito il Consiglio dei
ministri;
Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri,
ministro dell'interno, di concerto
coi ministri, segretari di stato per i
lavori pubblici e per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
L'approvazione dei progetti per gli
edifici pubblici governativi, da costruire nei comuni colpiti dal
terremoto
del 28 dicembre 1908, il cui importo superi le £. 200.000, esclusi quelli di
pertinenza
delle amministrazioni della guerra e della marina, è data dal
ministro dei lavori pubblici, udito il
parere di uno speciale comitato del
consiglio superiore dei lavori pubblici.
Allo stesso comitato sono pure
sottoposti, quando o per il loro rilevante ammontare o per altri
motivi ne
sia fatta richiesta dal ministro dell'interno, quei progetti di opere
d'interesse locale la
spesa delle quali debba, in tutto od in parte, gravare
sui proventi di cui all'art. 2 della legge 12
gennaio 1909, n. 12.
Art. 2.
Spetta al comitato, istituito con
l'articolo precedente, di esercitare, invece del Consiglio
superiore dei
lavori pubblici, le attribuzioni di cui all'art. 3 delle vigenti norme tecniche
ed
igieniche obbligatorie nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre
1908, nonché di dar
parere, in seguito a richiesta del ministro dei lavori
pubblici, su tutte le questioni di edilizia
sismica e su quelle relative
all'interpretazione ed all'uniforme osservanza delle norme predette.
Il
comitato può essere incaricato dal ministro dei lavori pubblici di fare
direttamente studi e
formulare proposte per la risoluzione di problemi
attinenti alla tecnica costruttiva nei comuni
indicati nel comma
precedente.
Art. 3.
Il comitato è presieduto da un presidente
di sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici ed
è composto di 4
ispettori superiori del genio civile in servizio attivo. Fanno altresì parte del
comitato, per tutte le questioni che non siano di carattere esclusivamente
tecnico, il Direttore
Generale dell'amministrazione civile presso il
ministero dell'interno, e quello dei servizi speciali
presso il ministero
dei lavori pubblici.
Il presidente ed i 4 ispettori sono designati con
decreto del ministro dei lavori pubblici. possono,
per l'esame e lo studio
di determinati affari, con decreto pure del ministro dei lavori pubblici,
essere aggregate al comitato in modo permanente, o volta per volta, persone
di riconosciuta
competenza scientifica o tecnica.
Art. 4.
Con R. decreto sarà stabilito quanto
occorre per il funzionamento del comitato. la spesa
necessaria sarà
prelevata annualmente, con decreto dei ministri dei lavori pubblici e
dell'interno,
in parte sui fondi assegnati nel bilancio dei lavori pubblici
per la costruzione degli edifici pubblici
governativi ed in parte su quelli
di cui all'art. 1/a della legge 28 luglio 1911, numero 842. sarà, a
tal
fine, istituito apposito capitolo nel bilancio del ministero dei lavori
pubblici.
Art. 5.
Il presente decreto sarà presentato al
parlamento per essere convertito in legge.
Ordiniamo che il presente
decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserito nella raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addì 6
settembre 1912.
VITTORIO EMANUELE
GIOLITTI - SACCHI -
TEDESCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre
1912.
Reg. 85. Atti del Governo a f. 28. A MONACHESI.
Luogo
del Sigillo. v. il guardasigilli C.
FINOCCHIARO-APRILE.