N° 331


Regio Decreto 27 febbraio 1913, contenente norme per l'esecuzione del
piano regolatore di Messina e disposizioni varie per i paesi danneggiati
dal terremoto del 28 dicembre 1908.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1913, n.96)

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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA


Visto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n.12;
Viste le leggi 13 luglio 1910, n.466, 28 luglio 1914, n.842, e 6 luglio 1912,
n.801, concernenti provvedimenti a favore dei Comuni danneggiati dal
terremoto del 28 dicembre 1908;
Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro
dell'interno, di concerto coi ministri delle finanze, del tesoro, dei lavori
pubblici e dell'agricoltura, industria e commercio;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:


CAPO I Proroghe di termini


Art. 1.


Sono prorogati:
a) al 31 dicembre 1913 il termine, di cui all'art. 13 della legge 28 luglio
1911, n.842, per i casi contemplati nelle lettere b) e c), già prorogato a
tutto il 28 febbraio 1913 dall'art.1 del R. decreto 30 agosto 1912, n.1059;
b) al 30 giugno 1914 il termine, di cui all'art. 54 della legge 28 luglio
1911, n.812, ed all'art. 16, 2¡ comma della legge 6 luglio 1912, n.801;
c) al 30 giugno 1915 il termine, di cui ai penultimi commi degli articoli 10 e
13 della legge 28 luglio 1911, n.842.
Per il piano regolatore di Messina, il termine di cui al primo comma
dell'art. 45 della legge 13 luglio 1910, n.466, scade il 5 marzo 1915.

CAPO II Comparti del piano regolatore


Art. 2.


Gli isolati del piano regolatore di Messina possono essere divisi in
comparti, che costituiscono unità fabbricabili.
La divisione ha luogo secondo i limiti finitimi di proprietà, accertati con i
dati della mappa catastale, ove non adducansi titoli poziori di prova.
Quando risulti necessario, si può, nel formare i comparti, procedere a
spostamenti e regolarizzazioni di confine, compensando i vari proprietari
con aggiunta di aree equivalenti in valore.
Agli isolati che costituiscono unità fabbricabili si applicano senz'altro le
disposizioni degli articoli 4 e seguenti.

Art. 3.


Il piano di divisione in comparti é stabilito per ciascun isolato, dalla Giunta
municipale, e pubblicato a norma dell'art. 17 della legge 25 giugno 1865,
n.2359, per un termine di 15 giorni entro il quale i proprietari e gli altri
aventi diritto possono presentare le loro osservazioni ed opposizioni al
prefetto, che decide, sentita una Commissione composta del delegato del
Ministero dei lavori pubblici, di un consigliere di prefettura, e di un giudice
del tribunale.
Contro le decisioni del prefetto non é ammesso gravame amministrativo
o giudiziario, e le eventuali modifiche sono introdotte direttamente nel
piano dal delegato del Ministero dei lavori pubblici.
A richiesta di proprietari di un isolato il prefetto, sentita la Commissione,
può stabilire un termine al Comune per la divisione in comparti, ed, ove
occorra, può procedere d'ufficio alla divisione.
Gli atti tutti della sopraindicata procedura sono esenti dalle tasse di bollo.

Art. 4.


I proprietari dei beni compresi in un comparto possono, anche subito
dopo la divisione ed in ogni modo prima dell'assegnazione in base alle
gare di cui agli articoli seguenti, far constare con verbale, davanti al
sindaco, il loro accordo per il regolamento dei diritti di proprietà, e per la
fabbricazione dell'intero comparto secondo le modalità stabilite dal
Comune.
Dalla data del verbale decorre, per detti proprietari, il termine di cui all'art.
16 della legge 28 luglio 1911, n.842.

Art. 5.


Subito dopo la delimitazione di un comparto ed ove i proprietari non
abbiano già fatto constare il loro accordo, il Comune determina
definitivamente, con la procedura della legge 25 giugno 1865, n.2359, e
della legge 13 luglio 1910, n.466, e 28 luglio 1911, n.842, l'indennità di
espropriazione di tutti i beni compresi nel comparto, e procede alla loro
assegnazione complessiva, in base ad un prezzo minimo pari alla somma
delle indennità liquidate.
Ad una prima gara sono invitati, con avviso da pubblicarsi a norma
dell'art.3 tutti i proprietari dei beni compresi nel comparto, i quali versino
cauzione corrispondente almeno al decimo della somma sopraindicata, e
la gara ha luogo nel giorno trigesimo davanti al sindaco, che assegna il
comparto al migliore offerente.
In base ai verbali di assegnazione, il prefetto ordina immediatamente
all'acquirente di versare alla Cassa depositi e prestiti le indennità
spettanti ai proprietari espropriati e di pagare alla Cassa comunale le
spese sostenute dal Comune e l'aumento percentuale di gara, calcolato
per le indennità versate, sotto pena, in caso di inadempienza , di
decadere dal diritto d'acquisto e di perdere la cauzione.
In favore dell'acquirente che abbia adempiuto agli obblighi prescritti, il
prefetto emette il decreto di espropriazione comunicandolo all'unione
Messinese.

Art. 6.


Anche prima della determinazione definitiva delle indennità di cui al I¡
comma del precedente articolo, può il Comune, su domanda anche di un
solo proprietario del comparto, procedere, nelle forme dell'articolo
precedente, ad una gara, in base al valore di stima, di cui all'art. 34, della
legge 28 luglio 1911, n.842, con obbligo agli acquirenti di accettare e
pagare la maggiore indennità che fosse in seguito definitivamente
liquidata, dando idonea garanzia al riguardo.

Art. 7.


Ove non addivengasi ad assegnazione in base ai precedenti articoli per
diserzione o decadenza, il Comune apre entro 30 giorni una seconda
gara, nelle forme dell'articolo medesimo, fra:
a) i proprietari di parti o piani soprastanti al soffitto del primo piano di
edifici nell'ambito del piano regolatore di Messina;
b) i proprietari di edifici o parte di edifici sottoposti ad espropriazione per
effetto del piano regolatore indipendentemente dall'art. 43 della legge 13
luglio 1910, n.466;
c) l'Unione messinese.
Sull'ammissione dei concorrenti alla gara, decide la Giunta municipale,
con deliberazione non soggetta a gravame amministrativo o giudiziario.

Art. 8.


Quando la seconda gara sia andata deserta o sia decaduto l'acquirente, il
Comune bandisce una terza gara, aperta a tutti, sulla base dello stesso
prezzo e colla medesima procedura.
Ove anche nella terza gara siasi verificata la deserzione o la decadenza,
ed il Comune non abbia entro sei mesi concluse trattative private, sempre
in base al prezzo minimo iniziale, o non siasi reso diretto acquirente del
comparto, i beni tutti del comparto stesso sono dichiarati liberi da
espropriazione. Da tale dichiarazione decorrono per i proprietari i termini
di cui all'art. 10 della legge 28 luglio 1911, n.842.

Art. 9.


Ove in un comparto vi siano aree comunali, ed il Comune non creda di
espropriarlo per intero per costruzioni di case economiche o popolari, da
parte degli enti di cui all'art. 15, i proprietari degli altri beni sono invitati
ad acquistare le aree comunali con le forme di cui agli articoli 4 e 5.
Nel caso di diserzione o decadenza il Comune deve acquistare l'intero
comparto o proseguire nelle ulteriori gare di cui agli articoli 6 e 7.

Art. 10.


I verbali di assegnazione non sono esecutori, se non sono vistati dal
prefetto a termini della legge comunale e provinciale.

Art. 11.


I proprietari espropriati a norma dei precedenti articoli conservano il diritto
al mutuo e la facoltà di costruire su un'altra area nell'ambito del piano
regolatore, tenuto presente il disposto dell'art. 22 del R. decreto 24
dicembre 1911 n. 1479, modificato dall'art. 3 della legge 6 luglio 1912,
n.801. Essi però sono sottoposti agli obblighi di cui all'art. 10 della legge
28 luglio 1911, n.842, calcolando i termini ivi indicati dalla notifica del
decreto di espropriazione.
Dalla stessa data decorrono anche per l'acquirente i termini di cui all'art.
16 della legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 12.


L'eventuale maggiore provento, ottenuto in base alle gare di cui ai
precedenti articoli ed all'incameramento delle cauzioni, é devoluto al
bilancio comunale, e deve essere investito in costruzione di case
popolari.
Sullo stesso bilancio gravano, nel caso del secondo comma dell'art. 8 le
spese per l'intero compimento della procedura.

Art. 13.


Le disposizioni dell'art. 70 della legge 13 luglio 1910, n.466, sono
applicabili a tutto il procedimento di espropriazione contemplato nei
precedenti articoli.

CAP. III Uffici del piano regolatore


Art. 14.


Gli uffici di Messina e di Reggio Calabria per l'attuazione del piano
regolatore e per le relative espropriazioni sono posti sotto l'alta direzione
di un funzionario del genio civile, al quale sono assegnate le funzioni di
delegato del Ministero dei lavori pubblici nei detti Comuni. A tale
funzionario ed agli altri del genio civile che vengano destinati agli uffici
sopraindicati sono applicabili le disposizioni dell'art. 25 del R. decreto 24
dicembre 1911, n. 1479.

CAPO IV Case economiche


Art. 15.


E' dichiarata di pubblica utilità la costruzione nei Comuni colpiti dal
terremoto 28 dicembre 1908 di case economiche o popolari da parte del
Comune, dell'Unione messinese e degli enti contemplati nella legge,
testo unico, 27 febbraio 1908, n.89, per le case popolari.
All'Unione messinese e a tali enti i Comuni possono cedere in enfiteusi
aree di loro proprietà.

Art. 16.


All'art. 51 della legge 28 luglio 1911, n. 842 é sostituito il seguente:
Sui proventi dell'addizionale, di cui all'art. 1 della legge 28 luglio 1911,
n.842, é autorizzata la spesa di L.500.000 per la costruzione di case
economiche nell'ambito del piano regolatore del centro urbano di Reggio
Calabria.
Le case saranno di proprietà del comune a cura del quale sarà eseguita
la costruzione, dovranno sorgere in aree di sua proprietà e contenere
appartamenti di non più di quattro vani, compresa la cucina.
le stesse case non potranno essere affittate che a persone di fatto
residenti a Reggio Calabria alla data della pubblicazione del presente
decreto e non potranno essere assoggettate ad ipoteca né cedute od
alienate.
Per gli atti, che possono occorrere per l'esecuzione del presente articolo,
il comune di Reggio Calabria godrà delle esenzioni e riduzioni di tasse
concesse con la legge 13 luglio 1910, n. 466.
Restano ferme le disposizioni contenute nella legge, testo unico, 27
febbraio 1908, n.89 per le case popolari.

Art. 17.


La spesa di cui alla lettera b) dell'art. 2 della legge 28 luglio 1911, n.842,
é aumentata di due milioni ed é aumentata di egual somma la spesa di
cui alla lettera c) dell'articolo stesso.

Art. 18.


Con decreti dei Ministeri del tesoro e dell'agricoltura, industria e
commercio, l'Unione messinese può essere autorizzata a contrarre mutui
ipotecari, estinguibili mediante ammortamenti annuali sulle case
economiche da essa costruite, a termini dell'art. 29 della legge 28 luglio
1911, n.842, a condizioni che l'importo di tali mutui, dedotte le spese,
venga interamente impiegato nella costruzione di altre case economiche,
in conformità degli articoli 31, 32 e 33 della legge predetta.
Trascorsi 10 anni dalla concessione del rispettivo permesso di abitabilità,
le case costruite con il provento dei mutui passano anche esse di
proprietà del comune di Messina con i relativi oneri ipotecari.
Con la stessa procedura, l'Unione messinese può essere autorizzata a
vincolare di ipoteca le dette case, col fine esclusivo di procurarsi i mezzi
per costruirne altre.

Capo V. Unione messinese e disposizioni varie


Art. 19.


Ai decreti prefettizi, di cui agli articoli 15 e 16 della legge 28 luglio 1911,
n. 842, sono applicabili il 1¡ e 3¡ comma dell'art. 70 della legge 13 luglio
1910, n. 466.

Art. 20.


Alle facoltà attribuite all'Unione messinese con l'art. 18 della legge 13
luglio 1910, n. 466, è aggiunta anche quella di vendere e permutare aree
di sua proprietà, conservando il corrispondente diritto di mutuo.

Art. 21.


Alla riscossione delle entrate patrimoniali dell' Unione messinese, sono
estese le disposizioni del R. decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 22.


Le somme di cui all'art. 7 del R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1479,
possono essere versate anche presso la Cassa di risparmio delle
provincie siciliane con sede a Palermo, in conto corrente fruttifero.

Art. 23.


La facoltà determinata dall'art. 8 della legge del 28 luglio 1911, n. 842,
per la garanzia dei mutui sul provento delle addizionali, è estesa anche
rispetto ai mutui, e per le quote a carico dei Comuni, da contrarsi con la
Cassa depositi e prestiti, per la costruzione degli edifici scolastici, a
mente della legge del 4 Giugno 1911, n. 487, riguardante i provvedimenti
per l'istruzione elementare e popolare, semprechÈ, a giudizio della
Commissione istituita per il riparto dei proventi dell'addizionale, i Comuni
non abbiano la possibilità di offrire sufficiente garanzia.

Art. 24.


Sono abrogati gli articoli 6 e 7 delle norme per la esecuzione del piano
regolatore approvate con R. decreto 31 dicembre 1911.

Art. 25.


Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale, e sarà presentato al Parlamento per essere
convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia
inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia,
mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato d Roma, addì 27 febbraio 1913.

VITTORIO EMANUELE


Giolitti - Facta - Tedesco - Sacchi - Nitti

Registrato alla Certe dei conti addì 19 aprile 1913.
Reg. 91. Atti del Governo a f. 10 A. Coppi.
Luogo dei Sigillo V. il Guardasigilli C. Finocchiaro-Aprile.