Legge 5 Novembre 1964 n. 1224. Integrazioni della legge 25 novembre 1962, n. 1684, concernente provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

 

(pubblicata nella gazzetta ufficiale n.297 del 1 dicembre 1964)

 

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 3 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, sono aggiunti i seguenti commi:

"particolari strutture portanti, che non rispondono alle predette caratteristiche, potranno essere ammesse purché di provata idoneità. La relativa dichiarazione é rilasciata dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio".

Art. 2.

All'articolo 10 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, sono aggiunti i seguenti commi:

"oltre i sistemi costruttivi previsti nel secondo e nell'undicesimo comma del presente articolo ne sono ammessi altri, purché di provata idoneità con particolare riguardo alle azioni sismiche, tenute presenti, di volta in volta, le caratteristiche del sottosuolo. La relativa dichiarazione d'idoneità é rilasciata dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio".

Art. 3.

La prima parte del primo comma dell'articolo 12 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, é sostituita dalla seguente:

"nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura in cemento armato o metallica, ovvero eseguiti con i sistemi costruttivi di cui al secondo comma dell'articolo 3, o di quelli ammissibili ai sensi del primo comma dell'articolo 9, si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio".

La prima parte del decimo comma dello stesso articolo 12 é sostituita dalla seguente:

"nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura di cemento armato é completamente metallica, ovvero eseguiti con i sistemi costruttivi di cui al secondo comma dell'articolo 9, escluse le costruzioni non intelaiate, si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio".

 

La presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.

É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 1964

 

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato Merzagora

Moro - Mancini - Reale - Taviani - Colombo

 

Visto, il Guardasigilli: REALE