Decreto Ministeriale 3 giugno 1981[1]. Classificazione “a bassa sismicità” S = 6 del territorio dei Comuni delle Regioni Basilicata, Campania e Puglia e classificazione sismica S = 9 del territorio del Comune di S. Maria La Carità.

 

 

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

 

 

Visto l'art. 81, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi del quale sono riservati allo Stato la formazione e l'aggiornamento delle zone dichiarate sismiche;

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 64/1974, con il decreto di riclassificazione sismica si provvede anche alla attribuzione di valori differenziati del grado di sismicità

Visto l'art. 14-undecies della legge 22 dicembre 1980, n. 874, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, che demanda al Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche la riclassificazione sismica delle Regioni Basilicata, Campania e Puglia colpite dal sisma;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1981, n. 267, con il quale è stata disposta la riclassificazione sismica dei Comuni delle Regioni predette con la riserva di provvedere con successivo decreto alla classificazione sismica delle zone comprese nella parte nord dell'area napoletana;

Considerato che gli studi, effettuati con la stessa metodologia finora adottata per la riclassificazione del territorio nazionale, ma con una soglia di rischio desunto, adottando parametri di pericolosità inferiore, hanno portato alla individuazione di zone a bassa sismicità corrispondente al grado di sismicità S = 6;

Sentito il Consiglio Nazionale delle Ricerche il quale, con lettera n. 44389 del 7 maggio 1981, ha comunicato il proprio parere che si sostanzia nei documenti formulati dall'apposito gruppo del progetto finalizzato “Geodinamica” in seno allo stesso C.N.R. ed ha proposto l'estensione delle zone a bassa sismicità anche ad altre zone con valori dei parametri di pericolosità non inferiori a quelli dell'area napoletana;

Sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il quale, ritenuta accoglibile l'estensione delle zone a bassa sismicità, con voto n. 224, che qui integralmente si richiama, reso nella seduta del 15 maggio 1981, ha espresso il parere che la proposta di classificazione formulata dalla commissione di studio ed integrata dai suggerimenti del C.N.R. sia meritevole di approvazione come dai considerato;

Considerato che con lo stesso voto n. 224 viene espresso parere favorevole alla classificazione, con grado di sismicità, S = 9 del Comune di S. Maria La Carità, di recente costituzione, il cui territorio ricadeva nel Comune di Gragnano già classificato;

In esecuzione del richiamato art. 14-undecies della legge 22 dicembre 1980, n. 874, di conversione del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776;

 

 

Decreta:

 

Art. 1

Per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, sono dichiarate a bassa sismicità col grado di sismicità S = 6 le zone delle Regioni Basilicata, Campania e Puglia comprendenti i territori dei seguenti comuni:

 

 

REGIONE BASILICATA

 

Comuni col grado di sismicità S = 6

 

 

Provincia di Matera

 

1)    Grottole

 

 

REGIONE CAMPANIA

 

Comuni col grado di sismicità S = 6

 

 

Provincia di Caserta

 

1)    Aversa

2)    Capodrise

3)    Carinaro

4)    Cesa

5)    Gricignano di Aversa

6)    Marcianise

7)    Orta di Atella

8)    San Tammaro

9)    Sant'Arpino

10) Succivo

11) Teverola

 

 

Provincia di Napoli

 

1)    Acerra

2)    Afragola

3)    Arzano

4)    Brusciano

5)    Caivano

6)    Calvizzano

7)    Carbonara di Nola

8)    Cardito

9)    Casalnuovo di Napoli

10) Casandrino

11) Casavatore

12) Casoria

13) Castello di Cisterna

14) Crispano

15) Frattamaggiore

16) Frattaminore

17) Giugliano in Campania

18) Grumo Nevano

19) Marano di Napoli

20) Mariglianella

21) Marigliano

22) Melito di Napoli

23) Mugnano di Napoli

24) Napoli

25) Palma Campania

26) Qualiano

27) Quarto

28) San Gennaro Vesuviano

29) Sant'Antimo

30) San Vitaliano

31) Saviano

32) Scisciano

33) Striano

34) Villaricca

35) Volla

 

 

Provincia di Salerno

 

1)    Albanella

2)    Alfano

3)    Altavilla Silentina

4)    Aquara

5)    Baronissi

6)    Battipaglia

7)    Campora

8)    Cannalonga

9)    Capaccio

10) Castelcivita

11) Castel San Giorgio

12) Castel San Lorenzo

13) Castiglione dei Genovesi

14) Cava Tirreni

15) Celle di Bulgheria

16) Controne

17) Eboli (per la parte compresa tra le SS. Battipaglia, R. Calabria e il mare).

18) Siano

19) Felitto

20) Fisciano

21) Gioi

22) Laurino

23) Laurito

24) Magliano Vetere

25) Mercato San Severino

26) Moio della Civitella

27) Novi Velia

28) Pellezzano

29) Pontecagnano-Faiano

30) Roccadaspide

31) Roccagloriosa

32) Roccapiemonte

33) Rofrano

34) Salerno

35) San Cipriano Picentino

36) San Giovanni a Piro

37) San Mango Piemonte

38) San Valentino Torio

39) Sarno

40) Stio

41) Torre Orsaia

42) Valle dell'Angelo

43) Vallo della Lucania

44) Vietri sul mare

 

 

 

REGIONE PUGLIA

 

Comuni col grado di sismicitàS = 6

 

 

Provincia di Bari

 

1)    Andria

2)    Bisceglie

3)    Corato

4)    Poggiorsini

5)    Ruvo di Puglia

6)    Terlizzi

7)    Trani

 

 

Provincia di Foggia

 

1)    Carlantino

2)    Celenza Valfortore

Art. 2

Per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è dichiarato sismico, col grado di sismicità S = 9, il territorio del seguente Comune:

 

Santa Maria La Carità (provincia di Napoli).

 

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, addì 3 giugno 1981

 

Il Ministro dei Lavori Pubblici

NICOLAZZI


Decreto Ministeriale 3 giugno 1981, n. 515. Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche

 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1981, n. 117).

 

 

Il Ministro dei Lavori pubblici

di concerto con il

Ministro dell’Interno:

 

 

Visto l’art.81, lettera B), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi del quale sono riservati allo Stato la formazione e l’aggiornamento delle zone dichiarate sismiche;

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Ritenuto che in forza dell’art.3, primo comma, della citata legge n. 64/1974 le norme tecniche per la disciplina delle costruzioni da realizzarsi in zone sismiche, possano essere aggiornate ogni qualvolta occorra, in relazione al progredire delle conoscenze dei fenomeni sismici;

Considerato che la normativa emanata con il decreto ministeriale 3 marzo 1975 pur adattabile alle costruzioni ricedenti in zone sismiche comunque classificate, non appare congruamente applicabile alle costruzioni ricadenti in zone a bassa sismicità;

Visto il voto n. 266 del 15 maggio 1981, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole a che le predette norme tecniche, siano appresso modificate ed integrate;

 

Decreta:

 

Sono approvate le seguenti modifiche ed integrazioni alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1975, n. 39:

 

a) il punto C.2. Altezza massima dei nuovi edifici, viene così modificato ed integrato:

“Per ogni fronte esterna l’altezza dei nuovi edifici, rappresentata dalla massima differenza di livello fra quello del piano di copertura più elevato ed il terreno, ovvero, ove esista, il piano stradale o del marciapiede nelle immediate vicinanza degli edifici stessi, non piò superare nelle strade e nei terreni in piano, i limiti riportati dalla tabella 1.

 

tabella 1

Tipo di strutture

Altezza massima

S=6

S=9

S=12

Muratura

16,00 m

11,00 m

7,50 m

Intelaiatura

 

Nessuna limitazione

 

Pannelli portanti

32,00 m

25,00 m

15,00 m

Legname

10,00 m

7,00 m

7,00 m

 

Nel caso di copertura a tetto detta altezza va misurata dalla quota d’imposta della falda e, per falde con imposte a quote diverse, dalla quota d’imposta della più alta”.

La restante parte del punto C.2. resta immutata e confermata;

 

b) il punto C.3. Limitazioni delle altezze in funzione della larghezza stradale, viene così modificato:

“Quando un edificio, con più di due piani in elevazione, con qualsivoglia struttura sia costruito, prospetta su spazi nei quali sono comprese o previste strade, fermi restando i limiti fissati nel precedente punto C2. e fatte slave le eventuali maggiori limitazioni previste nei regolamenti locali e nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici, la minima distanza fra il contorno dell’edificio ed il ciglio opposto della strada, ivi compresa la carreggiata, non deve essere inferiore a dieci metri nelle zone con grado di sismicità S=12 e S=9. L’altezza massima dell’edificio misurata come indicato nel precedente punto C.2. per ciascun fronte dell’edificio stesso, non deve essere superiore al doppio della suddetta minima distanza fra il contorno dell’edificio ed il ciglio opposto della strada.

Nelle zone a Bassa sismicità (S=6) di cui all’art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, tale distanza dovrà rispettare solo le limitazione previste nei regolamenti locali e nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici”.

La restante parte del punto C.3, resta immutata e confermata;

 

c) il punto C.5. Edifici in muratura, la lettera f) viene così integrata:

“Le murature devono avere all’ultimo piano lo spessore minimo d0 riportato nella tabella 2; detto spessore sarà aumentato di una testa oppure di 15 cm ogni piano sottostante e di 20 cm in fondazione per zone classificate sismiche con S=9 e S=12.

Nelle zone a bassa sismicità (S=6) fermo restante lo spessore minimo d0 e dell’ultimo piano riportato nella tabella 2, detto spessore sarà aumentato di una testa oppure di 15 cm ogni due piani sottostanti e di cm 20 in fondazione”.

 

tabella 2

Tipo di muratura

d0

S=6

S=9

S=12

Mattoni o blocchi (pieni o semipieni)

2 teste oppure 30 cm

2 teste oppure 30 cm

3 teste oppure 40 cm

Pietrame

40 cm

40 cm

50 cm

 

 

Le restanti parti del C.5. restano immutate e confermate.



[1] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 1981, n. 162.