Regio Decreto 20 gennaio 1921 n. 143, che estende ai Comuni colpiti dal  terremoto del  settembre 1920, le norme tecniche ed igieniche stabilite dal R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573, relativamente alla riparazione, ricostruzione e nuova costruzione di edifici pubblici.

 

 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1921, n. 50)

 

 

VITTORIO EMANUELE III

per grazio di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

 

Visto l'art.18 del R.D. 23 settembre 1920, n. 1315, portante provvedimenti per le regioni danneggiate dal terremoto del 6-7 settembre 1920;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'Interno e coi Ministri Segretari di Stato per le Finanze, per la Giustizia ed Affari del Culto, e per le Poste e Telegrafi;

Udito il Consiglio  dei Ministri;

 

 

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono estese ai Comuni colpiti dal terremoto del 6-7 settembre 1920, che verranno indicati con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, ai termini dell'art. 1 del Regio Decreto 23 settembre 1920, n. 1315, le disposizioni del Regio Decreto 29 aprile 1915, n. 573, modificate dal decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906, e dal Regio Decreto 9 maggio 1920, n. 665, concernenti le norme tecniche ed igieniche obbligatorie per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione di edifici pubblici e privati danneggiati dal terremoto.

 

Il presente decreto entrerà in vigore dalla sua data.

 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque di osservarlo e farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1921.

 

VITTORIO EMANUELE III

 

Giolitti-Peano-Meda-Facta-Fera-Pasqualino-Vassallo.

 

 

Luogo del Sigillo. V. Il guardasigilli Fera.

Registrato alla Corte dei Conti addì 26 febbraio 1921.

Reg. 185 Atti del governo a f. 121. Gisci.