Decreto Legge 27 febbraio 1968, n. 79 (1)
Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione
e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del
gennaio 1968.
Opere pubbliche ed
abitati………………………………………1-23
Interventi per l'agricoltura……………………………………24-36
quinquies
Aziende industriali, commerciali ed artigiane…………… 37-37 ter
Provvidenze
per i lavoratori…………………………………38-40
Interventi per l'assistenza e la protezione
civile ed a favore degli enti locali………… 41-44
Interventi
a favore del settore scolastico e
dei monumenti……………………………… 45-47
Interventi di carattere sanitario e della Croce Rossa Italiana………………………… 48-50
Interventi
vari…………………………………………………………………………………51-54
Agevolazioni fiscali e
finanziarie……………………………………………………………55-58
Coordinamento
degli interventi per la
rinascita economica e sociale dei comuni terremotati 59-64
Opere pubbliche ed
abitati
1. Nei comuni delle province di Agrigento,
Palermo e Trapani colpiti dai terremoti del gennaio 1968, indicati nei D.D.LL.22
gennaio 1968, n. 12 (2), e 15 febbraio 1968, n. 45 (3), con le mo-difiche
apportate in sede di conversione in legge, e in quegli altri comuni delle
stesse province che possono venire determinati con decreti del Ministro per i
lavori pubblici di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, da
emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
(3/a) , il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere (4):
a) al ripristino di opere di conto dello Stato;
b) al ripristino a totale carico dello Stato,
di edifici pubblici e di uso pubblico, acquedotti, fognature, ambulatori comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, edifici scolastici e scuole materne, campi ed impianti sportivi e ri-creativi comunali, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, strade provinciali, comunali, anche se non ancora classificate, nonché strade vicinali, edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza che rientrano tra quelli indicati nel D.Lgs.27 giugno 1946, n. 35 (5) e nel D.Lgs.C.P.S.29 maggio 1947, n. 649 (6), ratificati con modifiche dalla L.l0 agosto 1950, n. 784 e, per un importo massimo di lire 1.500 milioni, al restauro anche delle opere artistiche occorrenti per il ripristino degli edifici di interesse artistico, storico o monumentale, sentita la sovrintendenza competente per territorio (6/a);
c) al ripristino, a
totale carico dello Stato, di opere di cui alle letto a) e b), comunque
finanziate in corso di esecuzione al momento dell'evento calamitoso, e
limitatamente alla parte di lavori già eseguiti;
d) alla costruzione,
a totale carico dello Stato, di alloggi da assegnare alle famiglie rimaste
senza tetto, di locali da adibire ad attività commerciali, ivi comprese le
farmacie (7), artigiane ed alla costruzione delle relative opere di
urbanizzazione;
e) al ripristino, a
totale carico dello Stato, delle opere idrauliche classificate e non
classificate
f) al trasferimento
di abitati;
g) al consolidamento
di abitati, anche se non compresi nella tabella D) allegata alla L.9 luglio
1908, n. 445 (8);
h) alla spesa
occorrente per studi, progettazioni e rilievi necessari per l'attuazione delle
opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici ai sensi del presente
decreto;
i) alla spesa per le
necessarie espropriazioni. I comuni indicati ai sensi del presente articolo
sono dichiarati, agli effetti dell'art. 7, lett. c), della L.26 giugno 1965, n.
717 (9), territori caratterizzati da particolare depressione (l0).
2. L'eventuale appartenenza alla categoria
sismica dei comuni indicati ai sensi dell'art. 1 sarà stabilita per ciascun
comune, a tutti gli effetti della L.25 novembre 1962, n. 1684 (11), con decreto
del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'interno
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Nei comuni di cui
all'art. l per gli edifici aventi oltre tre piani è obbligatoria l'intelaiatura
in cemento armato o in acciaio (12).
3. Nei comuni indicati nei decreti di cui
all'art.1 il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla
concessione di contributi sulla spesa per la ricostruzione o riparazione di
fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizi artigianale o
commerciale o professionale, relativamente alle opere necessarie ai fini
dell'abitabilità o dell'uso, col limite di L.6.000.000 per ciascuna unità
immobiliare distrutta o danneggiata per i nuclei familiari comprendenti sino a
cinque membri. Tale limite è elevato a lire 7 milioni quando ricorrano le
condizioni previste dalla lettera a) del quinto comma del presente articolo
(12/a).
Il contributo di cui
al comma precedente è elevato a L.7.000.000 nei confronti dei proprietari di
una sola unità immobiliare adibita ad uso di abitazione della propria famiglia
il cui nucleo familiare sia di numero superiore a cinque membri. Tale limite è
elevato a L.8.000.000 quando ricorrano le condizioni previste dalla lettera a)
del quinto comma del presente articolo (12/b).
Ai proprietari di
unità immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero da quattro a
sette vani utili possono essere concessi contributi per la ricostruzione
dell'unità distrutta o danneggiata entro il limite massimo di L 8.000.000.
[Per la ricostruzione
di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero più di sette
vani utili possono essere concessi dagli istituti di credito fondiario, per la
parte di spesa eccedente il contributo di cui al precedente comma e fino a
L.12.000.000, mutui di favore al 3% ammortizzabili in 35 anni. La differenza
tra il tasso d'interesse praticato dall'istituto di credito e quello indicato
sarà corrisposta dallo Stato direttamente agli istituti di credito interessati
in unica soluzione capitalizzata al tasso di interesse legale] (13).
Detti contributi
saranno commisurati:
a) al, 90% della
spesa per i proprietari di una sola unità immobiliare, utilizzata personalmente
o da un prossimo congiunto, i quali, pur risultando iscritti per l'anno 1967
nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, non risultino iscritti
nei ruoli della imposta complementare, nonché per gli alloggi di proprietà
della Gestione case per lavoratori e per quelli di proprietà degli enti di cui
all'art. 16 del T.U. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica,
approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 (14), e successive modificazioni ed
integrazioni (15);
b) al 70% della spesa
per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1967 nei ruoli dell'imposta
complementare per un reddito imponibile non superiore a L.500.000. Se
proprietario dell'unità immobiliare è un soggetto diverso dalla persona fisica,
il limite di L.500.000 è riferito all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.
La stessa misura del
70% sarà concessa per la riparazione degli edifici privati di interesse
storico, artistico e monumentale (16);
c) al 50% della spesa
per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1967 nei ruoli dell'imposta
complementare per un reddito imponibile superiore a L.500.000. Se proprietario
dell'unità immobiliare è un soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di
L.500.000 è riferito all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.
I contributi di cui
alle precedenti lettere b) e c) spettano anche ai proprietari di più unità
immobiliari e per ciascuna di esse.
Peraltro, a favore
dei proprietari che si trovino nelle condizioni di reddito di cui alla lettera
h), il contributo è concesso nella misura del 70% per le prime tre unità
immobiliari, e nella misura del 50% per le rimanenti.
Ai prestatori di
lavoro subordinato, pubblici e privati nonché ai pensionati, compete in ogni
caso il contributo di cui alla precedente letto a), sempreché, a formare il
reddito complessivo netto assoggettato a imposta complementare per l'anno 1967,
i redditi diversi da quelli delle categorie C-l e C-2 abbiano concorso per un
importo complessivo non superiore a L.300.000.
Nel caso di
trasferimento totale o parziale di proprietà per atto fra vivi verificatosi
posteriormente al 31 gennaio 1968, il contributo è determinato tenendo conto
delle condizioni di reddito del proprietario al quale spetti il contributo in
misura minore. Qualora l'acquirente sia una società il contributo è stabilito
nella misura del 20%.
Fuori dell'ipotesi
prevista dal secondo comma dell'art. 4, i proprietari hanno diritto al
contributo anche se ricostruiscano l'immobile su area diversa da quella
precedentemente occupata, purché nell'ambito dello stesso comune o di altro
comune terremotato della Sicilia. Se l'immobile, ripristinabile in sito, è
ubicato all'interno delle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi
della lettera a) del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16
aprile 1968, sono necessari i pareri favorevoli della sovrintendenza ai beni
culturali e ambientali competente per territorio, del consiglio regionale di urbanistica
e del consiglio comunale (17).
La disposizione di
cui al nono comma del presente articolo non si applica ove il trasferimento
totale o parziale di proprietà, per atto tra vivi, verificatosi successivamente
al 31 gennaio 1968, intercorra tra ascendenti e discendenti, ivi compresi i
figli naturali e gli adottivi e sia comprovato, anche mediante dichiarazione
giurata, che prima degli eventi sismici il proprietario attuale aveva il pieno
godimento dell'abitazione (17/a).
3-bis. I contributi di cui al precedente articolo
possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge purché il competente ufficio del
genio civile abbia accertato l'entità dei danni arrecati dall'evento sismico e purché
i lavori cor-rispondano alle prescrizioni del presente decreto (17/b).
4. Nei casi in cui la ricostruzione o la
riparazione in sito degli immobili danneggiati o distrutti non siano consentite
da motivi tecnici o dalle norme di edilizia antisismica di cui alla L.25
novembre 1962, n. 1684, o da altra norma in vigore, può farsi luogo alla
ricostruzione degli immobili stessi su altra area ritenuta tecnicamente idonea,
acquistata mediante espropriazione a cura e spese dei competenti organi dello
Stato, nell'ambito dei piani o delle prescrizioni urbanistiche e dei programmi
di fabbricazione di cui agli artt.3 e 4 della L.18 luglio 1968, n. 20.
In tali casi, ai
proprietari dei fabbricati da ricostruire viene assegnata gratuitamente in
proprietà l'area necessaria e vengono estese le agevolazioni previste dall'art.
3 del presente decreto.
Alla realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria necessaria ed alla realizzazione della
rete di distribuzione dell'energia elettrica e della rete di illuminazione pubblica
nei centri abitati provvede lo Stato a proprie cure e spese.
Nei limiti delle
necessità delle opere di cui al comma precedente, l'ispettorato provvede,
altresì, a propria cura e spese, alla eliminazione dei ricoveri provvisori e
delle relative opere di civilizzazione nonché alla eventuale esecuzione delle
opere occorrenti per il mantenimento della funzionalità dei ricoveri residui
(18).
Allo spostamento
delle strade statali, provinciali e comunali, anche se non ancora classificate,
nonché allo spostamento degli acquedotti, delle linee telefoniche, telegrafiche
ed elettriche, ne-cessari per rendere libere le aree occorrenti per
l'attuazione del trasferimento degli abitati, per la ricostruzione fuori sito
degli abitati e per l’urbanizzazione delle aree relative, nonché per la
realizzazione di tutte le opere di competenza dell'Ispettorato generale per le
zone colpite dai ter-remoti del gennaio 1968 si provvede a spese
all'Ispettorato medesimo, previa approvazione dei progetti nei quali sono
previsti i lavori necessari, sentito il comitato tecnico amministrativo. Le
opere sono eseguite dagli Enti proprietari ai quali i lavori sono dati in
concessione (18/a).
Le spese relative
alla realizzazione della rete di distribuzione sono rimborsate dall'Ente
nazionale energia elettrica.
Al proprietario che
ricostruisce sulla medesima area e che debba provvedere alla demolizione ed
allo sgombero dei materiali, spetta un ulteriore concorso entro il limite del
5% del contributo per la ricostruzione (18/b).
4-bis. Le disposizioni di cui agli artt.3 e 4 del
presente decreto si applicano anche a favore dei proprietari di unità
immobiliari appartenenti ad abitati da trasferire per ragioni di sicurezza se
anche non colpite dal terremoto (19).
5. Con decreto del Ministro per i lavori
pubblici che sarà emesso entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, saranno stabiliti i criteri per
l'assegnazione delle aree ai privati per la ricostruzione in altro sito degli
immobili (19/a)
Ove si constati che i
lotti disponibili non sono sufficienti in relazione alle necessità, quali
risultano dalle domande presentate dagli aventi diritto, l'assegnazione sarà
effettuata per non più di un lotto in favore di ciascun proprietario e le
ulteriori esigenze saranno soddisfatte man mano che si procederà
all'acquisizione delle nuove aree occorrenti (20).
6. Le domande di concessione dei contributi per
la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati
debbono essere presentate al sindaco entro il 31 dicembre 1970 (20/a).
Le domande debbono
essere corredate da una dichiarazione degli interessati, convalidata dal
sindaco stesso, attestante la proprietà e la destinazione dell'immobile, e la
consistenza del nucleo familiare.
Nella dichiarazione
gli interessati debbono altresì chiedere, per l'eventualità che il fabbricato
non possa essere ricostruito in sito, l'assegnazione di un suolo per lotto
singolo o per la formazione di un comparto edilizio nell’ambito delle zone che
saranno all’uopo destinate.
Il sindaco provvede
all'Istruttoria delle domande e invita gli interessati a presentare la perizia
dei lavori, qualora la ricostruzione possa avvenire in sito; in caso contrario,
promuove in favore degli interessati l'assegnazione delle aree necessarie, che
sarà effettuata in base ai criteri di cui all'art. 5. Ottenuta l'assegnazione
dell'area, gli interessati presentano al sindaco la perizia dei lavori di
costruzione. Le perizie debbono essere presentate entro 120 giorni dalla data
di ricevimento dell'invito o del provvedimento di assegnazione.
Le opere previste
nelle perizie, se da eseguire in comuni classificati ai sensi dell'art. 2 del
D.L. 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella L.18 marzo
1968, n. 241, devono rispondere alle prescrizioni di edilizia antisismica,
contenute nella L.25 novembre 1962, n. 1684 (21).
Le domande e le
perizie con la dichiarazione del sindaco sull'accertamento de! danno, con la
dichiarazione resa dagli interessati ai sensi del secondo comma del presente
articolo e con il parere della commissione edilizia comunale sono trasmesse
all'ufficio del genio civile competente per territorio, per l'approvazione
delle perizie e la determinazione dell'ammontare del contributo.
Lo stesso ufficio
comunica al proprietario la approvazione della perizia e la determinazione
dell'ammontare del contributo; sulla base di tale comunicazione, in pendenza
della concessione del contributo da parte dell'ispettorato, il proprietario può
dare inizio all'esecuzione dei lavori (21/a).
Il sindaco, all'uopo
autorizzato con delibera del consiglio comunale, può chiedere che la
di-chiarazione sull'accertamento del danno venga sostituita, per tutti i casi
interessanti il proprio comune, da un accertamento eseguito diretta- mente
dall'ufficio del genio civile.
Il parere della
commissione edilizia comunale deve essere espresso entro 30 giorni dalla data
della presentazione del progetto al comune.
Alla concessione del
contributo provvede l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti
del gennaio 1968. Ai proprietari di immobili da ricostruire o da riparare, può
essere accordata dall'ispettorato generale predetto una anticipazione pari al
40% della misura del contributo previsto dalla lettera c) dell'articolo 3.
L'erogazione della residua
somma è corrisposta in base a stati di avanzamento fino all'80% del contributo
spettante.
La concessione
dell'anticipazione è revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro
sei mesi dalla data del provvedimento con cui è accordata l'anticipazione,
salvo proroga da concedersi, per non più di altri 120 giorni e per giustificati
motivi, dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio
1968.
La concessione dei
contributi e la corresponsione della residua somma dovuta a seguito del-
l'anticipazione eventualmente accordata ai sensi del presente articolo, è
subordinata alla presen-tazione del certificato catastale di attualità od alla
dimostrazione del possesso dell'immobile, utile agli effetti dell'art. 1158 del
c.c., nonché del certificato comprovante la posizione fiscale ai fini del
precedente art. 3.
Il pagamento del
contributo e delle eventuali anticipazioni è effettuato dal sindaco del comune
al quale sono state presentate le domande di contributo. Il capo
dell'ispettorato per le zone terremotate della Sicilia emetterà
subanticipazioni a favore dei sindaci i quali provvederanno di volta in volta
mediante mandati nominativi (21/b).
Il sindaco provvede
ad informare gli interessati ai fini della riscossione delle somme loro spettanti
(22).
6-bis. Per la ricostruzione della loro abitazione i
proprietari di immobili distrutti o danneggiati nei comuni sottoposti a
trasferimento totale o parziale potranno utilizzare progetti esecutivi
predisposti dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti dei
gennaio 1968.
A tal fine,
l'ispettore generale predetto dovrà predisporre progetti per vari tipi di
fabbricati in modo da corrispondere alle esigenze di uno o più nuclei familiari
(22/a).
7. Quando l'edificio danneggiato o distrutto
appartenga indivisamente a più persone o è dato in locazione, la domanda per
ottenere il contributo può essere presentata da una sola di esse e dal
locatario rispettivamente nell’interesse proprio e degli altri comproprietari o
del proprietario (23).
Il comproprietario o
il locatario che hanno presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e
di riscuotere il contributo anche nell’interesse e nel nome degli altri
comproprietari o proprietario, restando l’amministrazione dei lavori pubblici
estranea a tutti i rapporti fra i comproprietari e concedenti o locatario,
derivanti dalla concessione del beneficio (23).
8. Gli interventi di cui alle lettere a), b) e
d) dell'art. 1 sono effettuati anche nelle località prescelte per il
trasferimento parziale o totale degli abitati.
La costruzione degli
alloggi di cui alla lett. d) dell'art. 1 può essere effettuata anche con
sistemi di prefabbricazione, purché venga assicurata l'osservanza delle norme
di edilizia antisismica previste dalla L.25 novembre 1962, n. 1684.
La progettazione e
l'esecuzione dei lavori di costruzione di detti alloggi possono essere affidate
dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968
agli istituti autonomi per le case popolari di Agrigento, Palermo e Trapani,
nonché ad istituti, enti a carattere nazionale designati per legge ad
interventi nelle ricostruzioni edilizie in seguito a pubbliche calamità, ai
quali possono essere pure affidate la progettazione e la esecuzione delle altre
opere comprese nei programmi di trasferimento compilati in base al disposto
dell'art. 1l (23/a).
Gli istituti
predetti, nonché le cooperative edilizie formate dai proprietari interessati e
loro consorzi, sono autorizzati a sostituirsi, nella progettazione, costruzione
e riparazione delle abitazioni, ai proprietari che ne facciano richiesta dietro
cessione dei diritti loro riconosciuti dagli artt.3 e 6, nonché ad anticipare
la differenza fra l'ammontare massimo di tali diritti e l'ammontare della spesa
effettiva ritenuta ammissibile provvedendo al finanziamento della detta
anticipazione, per la parte di spesa eccedente il contributo fino ad un massimo
di spesa ammissibile di lire 12 milioni mediante mutui all'l,50% ammortizzabili
in 25 anni da concedersi dagli istituti di credito fondiario. La differenza tra
il tasso di interesse praticato dall'istituto di credito e quello indicato sarà
corrisposto dallo Stato direttamente agli istituti di credito interessati, in
unica soluzione capitalizzata al tasso di interesse legale (23/b).
Ai fini di cui al
precedente comma viene stipulata apposita convenzione, in forma pubblica
ammi-nistrati tra i proprietari e i detti istituti, i quali hanno diritto a
iscrivere ipoteca a garanzia della spesa anticipata a norma del precedente
comma.
L'anticipazione
prevista dal quarto comma del presente articolo sarà rimborsata agli enti
costruttori entro il termine massimo di 25 anni al tasso di interesse
dell'l.50%.
Fuori dei casi
previsti dal presente articolo, la cessione dei contributi di cui all'art. 3 è
consentita soltanto se effettuata successivamente alla emissione del decreto
relativo alla concessione dei contributi suddetti ed ai fini della esecuzione
delle opere di ricostruzione (23/c).
9. L'approvazione dei progetti comporta la
dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza dei lavori a
tutti gli effetti di legge.
Nei progetti
l'ispettorato generale indica la spesa preventiva necessaria per l'acquisizione
degli immobili, occorrenti per la realizzazione dei progetti medesimi e, dopo
l'approvazione dei progetti stessi, può richiedere a prefetto l'occupazione di
urgenza di cui agli artt.71 e seguenti della L.25 giugno 1865, n. 2359, e
successive modificazioni, anche in pendenza della registrazione dell'atto da
parte degli organi di controllo.
L'esecuzione del
lavori può essere attribuita o affidata in concessione dall'Ispettorato
generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 alle province, ai
comuni, ai consorzi di comuni di cui all'art. 4 della L. reg. sic. 3 febbraio 1968,
n. l, agli ordinari diocesani nonché agli altri enti interessati quando
forniscano garanzie di provvedervi con adeguate attrezzature tecniche.
L'Ispettorato
generale esercita, per mezzo delle sezioni autonome del Genio civile, la
vigilanza sull'esecuzione delle opere e provvede al pagamento dei certificati
di acconto nonché al collaudo ed alla liquidazione dei lavori. Nel caso della
concessione, l'onere del collaudo delle opere, è posto a carico del
concessionario (23/d).
Nei casi di cui al
precedente comma alle spese per la pubblicazione degli avvisi di gara si
provvede con i fondi assegnati per la realizzazione delle opere (23/e).
10. La gestione degli alloggi e dei locali
costruiti ai sensi dell'art. l lettera d), del presente decreto, è affidata agli
istituti autonomi per le case popolari previsti nei terzo comma dell'art. 8,
alle condizioni che saranno stabilite con decreti del Ministro per i lavori
pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro (23/f).
All'assegnazione
degli alloggi e dei locali anzidetti provvedono apposite commissioni costituite
nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani, presieduta dal prefetto o da un
suo delegato e composte dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile o da
un suo delegato, dal sindaco del comune sinistrato cui si riferisce
l'assegnazione o da un suo delegato, dal medico provinciale o da un suo
delegato e da tre componenti eletti dal consiglio comunale tra i suoi membri,
assicurando la rappresentanza della minoranza, nonché da due rappresentanti dei
sinistrati. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato designato
dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile.
I criteri per
l'assegnazione degli alloggi e dei locali anzidetti saranno determinati con
decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per il
tesoro e per l'interno, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto. I suddetti decreti dovranno prevedere la preferenza di assegnazione
alle famiglie numerose e povere ovvero ai pensionati (24).
Gli alloggi previsti
dal presente articolo posso- no essere ceduti a riscatto agli assegnatari
secondo le norme vigenti.
1l. Con D.P.R., da emanarsi entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del ministro per i
lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l’Interno e per il tesoro e
d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, sono determinati gli abitati che debbono essere
trasferiti.
Nei successivi 30
giorni il Ministro per i lavori pubblici, con decreto da emanarsi di concerto
con i Ministri per l'interno e per il tesoro, d'intesa con il Presidente della
Regione siciliana; approva i programmi delle opere di competenza del Ministero
dei lavori pubblici da costruirsi nelle località in cui dovranno sorgere i
nuovi centri abitati.
Con la stessa
procedura saranno approvate le varianti ai programmi di opere che si renderanno
eventualmente necessarie nel corso della loro esecuzione.
Per gli abitati
determinati ai sensi del presente articolo vengono compilati, a cura della
commis-sione tecnica prevista dall'art. 12 e sentita l'amministrazione
comunale, programmi di trasferimento che sono sottoposti all'approvazione
dell'ispettorato generale di cui al successivo art. 16, che redige il progetto
esecutivo. Il consiglio comunale deve esprimere il proprio parere nel termine
massimo di 20 giorni, oltre il quale termine si procederà indipendentemente dal
parere del comune.
Per gli abitati
determinati ai sensi del presente articolo vengono compilati programmi di
trasfe-rimento a cura della commissione tecnica prevista dall'art. 12. La
commissione trasmette il pro-gramma al comune interessato, il quale esprime il
proprio parere nel termine massimo di 20 giorni dalla data del ricevimento (24/a).
Ove il comune non
esprima il proprio parere entro il termine stabilito dal precedente comma, il
programma è sottoposto all'approvazione dell'ispettorato generale per le zone
colpite dai terremoti del gennaio 1968, previsto dal successivo art. 16, il
quale redige il progetto esecutivo. Nel progetto l'Ispettorato generale
medesimo indica la spesa preventiva necessaria per l'acquisizione degli
immobili occorrenti per l'attuazione del programma (24/a).
Il decreto di
approvazione del progetto esecutivo equivale, a tutti gli effetti, a
dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere
(24/a).
L'ispettorato
generale suddetto, dopo l'approvazione del progetto esecutivo ed anche prima
della registrazione dell'atto da parte della Corte dei conti, potrà richiedere
al Prefetto l'occupazione di urgenza degli immobili occorrenti per l'attuazione
dei programmi di trasferimento approvati: si applicano in tal caso gli artt.71
e seguenti della L 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni (24/b).
Alle conseguenti
espropriazioni si provvede con la procedura di cui alla L.25 giugno 1865, n.
2359, e successive modificazioni (24/b).
L'indennità di
espropriazione è determinata dall'ufficio tecnico erariale ai sensi e per gli
effetti dell'art. 13 del D.L. 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con
modificazioni nella L.18 marzo 1968, n. 241 (24/b).
12. I programmi di opere previsti dall'art. 11 e
le loro eventuali variazioni sono redatti da una commissione tecnica nominata
con decreto del Ministro per i lavori pubblici e composta:
dal capo
dell’ispettorato generale per le zone colpite dal terremoti del 1968, che la
presiede;
da due rappresentanti
designati rispettivamente dall'Assessorato allo sviluppo economico e
dall'assessorato ai lavori pubblici della Regione siciliana (25);
dagli ingegneri capi
degli uffici del genio civile delle province ai Agrigento, Palermo e Trapani;
da due urbanisti
nominati rispettivamente dal Ministro dei lavori pubblici e dalla Regione
siciliana;
dal soprintendente
scolastico regionale di cui all'art. 3 della L.28 luglio 1967, n. 641 (26);
dal capo dell'ufficio
tecnico dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio
1967 (27).
Nello stesso decreto
è fissato il termine entro il quale la commissione dovrà assolvere il compito
assegnatole.
13. L'indennità di espropriazione delle aree è
determinata dall’ufficio tecnico erariale competente per territorio nei modi
previsti dalla L.25 giugno 1865, n. 2359 con riferimento al valore venale di
mercato delle aree alla data dell’evento sismico (27/a).
La stima effettuata
dall’ufficio tecnico erariale ha gli effetti della perizia giudiziale di cui
all’art. 34 della citata L.25 giugno 1865, n.2359.
14. Le aree e gli immobili di risulta o
abbandonati in conseguenza del trasferimento, comunque effettuato, di unità
immobiliari su altra area, con il contributo dello Stato, passano gratuitamente
a far parte del patrimonio comunale (27/b).
Passano altresì a far
parte gratuitamente del patrimonio comunale anche le aree e gli immobili di
proprietà degli enti ammessi al beneficio del trasferimento.
Le aree espropriate e
tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, entro sei mesi dalla
data dei collaudo e una volta accertata la piena agibilità delle opere stesse,
passano a far parte gratuitamente del patrimonio comunale.
L'acquisizione
gratuita al patrimonio comunale dei beni di cui ai precedenti commi è disposta
con ordinanza del sindaco (27/c).
Sino alla data di
tale passaggio, l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del
gennaio 1968 provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere
stesse.
La spesa relativa
alla demolizione e allo sgombero dei materiali nelle aree abbandonate è a
carico dello Stato (28).
15. Le opere di ripristino previste negli
articoli 1 e 3 possono essere realizzate con i miglioramenti tecnici e
funzionali che saranno ritenuti indispensabili.
16. Per la durata di un triennio a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito con sede in
Palermo, l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio
1966 (28/a).
L'ispettorato
generale provvede, quale organo decentrato del Ministero dei lavori pubblici,
all'approvazione dei
progetti di qualsiasi importo delle opere à competenza del suddetto Ministero
da eseguire in dipendenza dei terremoti, nelle province di Agrigento, Palermo e
Trapani, all'impiego della spesa, all'appalto ed alla gestione tecnico
amministrativa ed economica delle opere stesse dei servizi e delle forniture
relative, adottando ogni provvedimento necessario, nonché alla concessione e
alla liquidazione ad enti e a privati dei contributi previsti dall'art. 3.
Per l'esecuzione
delle opere o anche di singole opere l'ispettorato generale può avvalersi del
si-stema della concessione da enti pubblici.
Per il termine di cui
al primo comma si applicano all’Ispettorato generale le disposizioni del D.L.15
marzo 1965, n.124 (29), convertito con modificazioni nella L.13 maggio 1965,
n.431, e successive modificazioni e integrazioni.
L'ispettorato
generale può, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, assumere
personale a contratto privato, entro i limiti del contingente e col trattamento
economico da de- terminare con decreto del Ministro per i lavori pubblici di
concerto con quello per il tesoro, per una spesa annua non superiore a
L.250.000.000 (29/a).
L'assunzione non può
essere disposta per un periodo di tempo superiore al triennio indicato nel
primo comma de presente articolo, e saranno preferiti, compatibilmente ai
titoli richiesti ai cittadini che risultavano residenti nei comuni di cui al
primo comma dell'art. l del D.L. 22 gennaio 1968, n. 12 (29/b).
All'ordinamento
interno dell'ispettorato generale sarà provveduto con decreti del Ministro per
i lavori pubblici.
Il capo
dell'ispettorato generale fa parte di diritto del Consiglio superiore dei
lavori pubblici e del comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle
opere pubbliche di Palermo (30).
Gli atti
dell'ispettorato generale sono sottoposti al riscontro della ragioneria
regionale dello Stato di Palermo e al controllo della competente sezione della
Corte dei conti per la Regione siciliana (30/a).
17. Presso l'ispettorato generale è costituito un
comitato tecnico amministrativo, il cui parere, nella materia di competenza
dell'ispettorato, sostituisce quello di qualsiasi organo.
Il comitato è
presieduto dal provveditore alle opere pubbliche di Palermo ed è composto dai
seguenti membri:
il capo
dell'ispettorato generale;
un consigliere di
Stato da designare fra quelli addetti al consiglio di giustizia amministrativa
per la Sicilia;
un avvocato dello
Stato in servizio all'avvocatura distrettuale di Palermo;
il direttore della
ragioneria regionale dello Stato di Palermo;
gli ingegneri preposti
agli uffici del genio civile di Agrigento, Palermo e Trapani;
i medici provinciali
delle province di Agrigento, Palermo e Trapani, i quali intervengono alle
sedute del comitato allorché si debbano trattare questioni interessanti le
rispettive province;
il capo
dell'ispettorato regionale agrario di Palermo;
tre funzionari del
Ministero dell'interno, designati tra quelli in servizio nelle prefetture di
Agrigento, Palermo e Trapani, con qualifica non inferiore a direttore di
divisione, i quali intervengano alle sedute del comitato allorché si debbano
trattare questioni interessanti la circoscrizione territoriale della prefettura
di appartenenza;
i capi degli uffici
tecnico e amministrativo dell'ispettorato generale per le zone colpite dai
terremoti del gennaio 1968 (30/b).
Fanno altresì parte
del comitato, quando debba trattare argomenti relativi all'edilizia scolastica,
il sovraintendente all'edilizia scolastica per la Sicilia ed il provveditore
agli studi della provincia interessata.
Assistono alle
riunioni del comitato quattro rappresentanti della Regione siciliana,
appartenenti agli assessorati dei lavori pubblici, della sanità,
dell'agricoltura e degli enti locali (31).
Possono essere
altresì chiamati ad intervenire di volta in volta in qualità di esperti con
voto consultivo, per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici
anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato (3 l/a).
18. Per tutto quanto concerne il funzionamento
dell'ispettorato generale e la gestione delle opere rientranti nella sua
competenza valgono in quanto applicabili, le norme in vigore per i
provveditorati alle opere pubbliche.
Sono altresì estese
al capo dell'ispettorato generale, per quanto applicabili, le norme relative
alle attribuzioni dei provveditori alle opere pubbliche, di cui al D.Lgs.P.27.
giugno 1946, n. 37 (32), e successive modifiche ed integrazioni, nonché le
disposizioni riguardanti i provveditori alle opere pubbliche, ai cui agli
artt.1 e 2 del D.Lgs.7 maggio 1948, n. 988 (32), ratificato con la L.18 dicembre
1952, n. 3136.
Al personale dei
ruoli centrali comandati in servizio presso l'ispettorato generale spetta
l'indennità prevista dall'art. 8 D.Lgs.Lgt.7 giugno 1945, n. 320 (32/a), e
successive modificazioni ed integrazioni.
19. E’ autorizzata a favore del personale
dell'amministrazione dei lavori pubblici in servizio presso gli uffici
decentrati e periferici della Sicilia interessati all'attuazione delle
provvidenze di cui al D.L. 22 gennaio 1968, n. 12 (33), ed al presente decreto
la corresponsione delle ore di lavoro straordinario effettivamente rese in
eccedenza ai limiti di orario e di spesa stabiliti, dai commi l, 2 e 3
dell'art. 3 del D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 (34), con utilizzo dei fondi per
tali fini assegnati ad apposito capitolo di bilancio.
20. Le convenzioni per l'affidamento a liberi
professionisti e ad enti di incarichi di studio, progettazione e direzione
delle opere sono stipulate dall'ispettorato generale per le zone colpite dai
terremoti del gennaio 1968, sentito il comitato tecnico-amministrativo,
prescindendo dagli altri pareri degli organi consultivi e tecnici previsti
dalle vigenti disposizioni.
21. Per provvedere agli interventi di cui ai
precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 348.650 milioni che sarà
stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici in ragione di L.13.615 milioni, L.31.000 milioni, L.71.890 milioni,
L.16.535 milioni, lire 10.705 milioni, L.19.905 milioni e L.19.000 milioni,
rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 e1974,
di L.35.000 milioni nell’anno 1975, di L.50.000 milioni nell’anno
1976, di L.60.000
milioni nell'anno 1977 e di L.21.000 milioni nell'anno 1978 (34/a).
Sulle somme
autorizzate dal precedente comma è riservato, annualmente, per oneri di
carattere generale, un importo non superiore a L.650 milioni, comprensivo delle
spese per il personale straordinario di cui al quinto coma dell'art. 16 e per
le indennità ed i compensi di cui agli artt.18 e 19.
E’ autorizzata la
spesa di L.400 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968, per provvedere al ripristino
delle ,opere portuali, degli edifici demaniali marittimi e dei fari e
segnalamenti dei porti ricadenti nei litorali delle province di Agrigento,
Palermo e Trapani, danneggiati o distrutti. Le opere di ripristino possono
essere realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali che saranno ritenuti
indispensabili.
E’ autorizzata la
spesa di L.150 milioni, da iscrivere nello stato ai previsione del Ministero
dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968, per acquisto ed installazione
di apparecchiature scientifiche per il rilevamento e lo studio dei sismi
(34/b).
22. Sono autorizzati l'acquisto e l'installazione
di baracche da adibirsi ad uso di scuole pubbliche e materne nelle località in
cui sorgono i baraccamenti per il ricovero dei sinistrati dei terremoti del
mese di gennaio 1968.
Le spese relative
gravano sugli stanziamenti previsti dall'art. 41 del D.L. 22 gennaio 1968, n.
12 (34/c), e dall'art. 12 del D.L. 15 febbraio 1968, n. 45 (35).
22-bis. Nei baraccamenti per il ricovero dei
sinistrati dei terremoti del mese di gennaio 1968, potranno, a cura del
Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, su proposta del sindaco del
comune interessato, essere predisposti locali per esercizi pubblici e per
attività economiche.
Per tali attività
economiche possono essere altresì predisposte adeguate aree.
All'assegnazione dei
locali e delle aree di cui ai precedenti commi provvede la commissione prevista
dall'art. 2 del D.Lgs.12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con L.18 dicembre
1952, numero 3136, integrata da un rappresentante per ciascuna delle categorie:
commerciali. artigiane, dei lavoratori subordinati e dei coltivatori diretti,
nominati dal consiglio comunale (35/a).
22-ter. Alla scelta dell'area per la sistemazione
dei baraccamenti provvede l'ufficio del genio civile, su proposta dei sindacati
(35/a).
22-quater. L'acquisizione di aree per i fini di cui
all'art. 22-bis è di pubblica utilità nonché indifferibile ed urgente a tutti
gli effetti di legge.
In deroga ad ogni
altra disposizione vigente, l'espropriazione delle aree per la sistemazione di
baraccamenti, comprese le installazioni di cui all'art. 22, ha luogo sulla base
del solo stato di consistenza, nel quale dovranno essere riportati i dati
catastali dell'area da espropriare.
La misura
dell'indennità di espropriazione è determinata dall'ufficio tecnico erariale:
l'indennità è corrisposta dal Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo
entro 15 giorni dalla data del decreto prefettizio di espropriazione (35/a).
22-quinquies. Le aree espropriate ai sensi del precedente
art. 22-quater ed utilizzate per i ba-raccamenti sono acquisite gratuitamente
al comune dal momento in cui si rendono libere via via che si procede alla
eliminazione delle baracche (35/a).
23. Per attuare i piani di risanamento di cui
all'art. 1 della L.30 gennaio 1962, n. 28 (36), e successive modificazioni, il
Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere all'istituto au-tonomo
per le case popolari di Palermo ulteriori contributi in annualità per la
costruzione di alloggi popolari, ai sensi del testo unico delle disposizioni
sull'edilizia economica e popolare, approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
(37), e successive modificazioni, nonché per le connesse opere di
urbanizzazione primaria. Ai fini suddetti è autorizzato il limite di impegno di
lire 200 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1971. Per il
pagamento dei suddetti contributi in annualità la somma occorrente sarà
stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici a partire dal l'anno finanziario 1968 e fino al 2006 (37/a).
La Cassa per il
Mezzogiorno comprenderà nei propri programmi la realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria rese necessarie in relazione alla costruzione degli
alloggi popolari di cui al precedente comma (38).
23-bis. Nel caso di unità immobiliari sinistrate
comprese in un medesimo condominio, qualora sorga dissenso tra i condomini
circa l'ubicazione dell'area e la progettazione dell'edificio da ricostruire,
sarà presa in esame, in deroga agli artt.1128 e 1136 secondo e quarto comma del
codice civile, la proposta espressa dai partecipanti al condominio che
rappresentino un terzo dei condomini e più della metà del valore dell'edificio
(39).
23-ter. La consistenza dei nuclei familiari prevista
dal presente decreto è riferita alta data dell'entrata in vigore dello stesso
(39).
23-quater. Ai tini della commisurazione dei contributi
di cui agli articoli precedenti, la spesa per la ricostruzione o la
ripartizione dei fabbricati distrutti o danneggiati o trasferiti, viene
determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia.
ancorché la ricostruzione avvenga su area diversa.
Le unità immobiliari
ricostruite ed, in quanto possibile, le unità immobiliari riparate devono
essere almeno conformi alle prescrizioni sull'edilizia popolare della
legislazione vigente, secondo le esigenze del nucleo familiare, ed il
contributo sarà commisurato alla spesa necessaria entro i limiti di cui agli
articoli precedenti (39/a).
24. Per la ripresa dell'efficienza produttiva
delle aziende agricole danneggiate dai terremoti del gennaio 1968 nelle
province di Agrigento, Palermo e Trapani si applicano le provvidenze previste
dalla L.21 luglio 1960, n. 739 (40) e successive modificazioni e integrazioni.
Le provvidenze di cui
al precedente comma si applicano in particolare per:
a) sistemazione ai
fini della coltivabilità dei terreni, compresi i livellamenti e lo sgombero
delle macerie e del materiale franoso;
b) ricostruzione e
riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali e pertinenze agricole,
riparazione e ricostruzione dei muri di sostegno e di cinta, di strade
poderali, di canali di scolo, delle opere di provvista d'acqua, di adduzione
dell'energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione e
trasformazione dei prodotti nelle aziende agricole singole od associate;
c) ricostruzione
delle scorte vive o morte danneggiate o distrutte;
d) ripristino e
completamento delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;
e) sistemazione
idraulico-forestale ed agraria nei territori montani;
f) tutte le altre
opere necessarie alla ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole
e forestali.
Possono essere,
altresì, concessi contributi per la ricostruzione dei capitali di conduzione
che non trovino reintegrazione e compenso per effetto della perdita del
prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti.
Alle aliquote di
contributo previste dall'art. 1 della citata L.21 luglio 1960, n. 739 (40), per
le spese relative alla rimozione c al trasporto al rifiuto di materiali sterili
conseguenti ai terremoti sono aumentate del 10%.
La presentazione
delle domande per ottenere le provvidenze previste a favore delle aziende
agricole dovrà aver luogo entro il 31 dicembre 1968 (40/a).
25. A favore dei coltivatori diretti già
residenti in centri o nuclei urbani, la cui abitazione di proprietà sia stata
distrutta o gravemente danneggiata dai terremoti del gennaio 1968, possono
essere concessi contributi in conto capitale fino al 90% della spesa ritenuta
ammissibile per la costruzione, nell'ambito aziendale, in sostituzione della
casa perduta, di fabbricati rurali ad uso abitazione e relativi annessi
rustici.
Tale agevolazione non
è cumulabile con quella prevista per la ricostruzione delle abitazioni civili.
Gli stessi
contributi, a prescindere dall'ipotesi di cui ai precedenti commi, saranno
concessi ai coltivatori diretti per la ricostruzione o riparazione di
fabbricati rurali non destinati ad abitazione (41).
25-bis. Qualora i fabbricati rurali di cui al
precedente art. 24, lettera b) siano in uso ad affittuari, a coloni, a
mezzadri, o ad altri operatori agricoli in base a contratto agrario ed il
proprietario non esegua la riparazione o la ricostruzione degli immobili
danneggiati o distrutti nel termine fissato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura,
in seguito a richiesta dei citati agricoltori, gli agricoltori medesimi possono
sostituirsi al proprietario ai sensi dell'art. 1577, capoverso del codice
civile. In tal caso il contributo di cui all'art. l previsto dalla legge 21
luglio 1960, 11. 739 (42), può essere concesso direttamente al conduttore,
colono o mezzadro, sempre che questi provveda alla esecuzione dei lavori di
ripristino.
L'operatore agricolo
che ha eseguito i lavori ha nei confronti del proprietario diritto di rivalsa
per la differenza tra la spesa ammessa a contributo e l'ammontare di questo con
il limite massimo di lire un milione e per interessi legali.
Il credito del
coltivatore deve essere soddisfatto entro il termine massimo di cinque anni ed
è assistito da privilegio speciale sull'area e sull'intero edificio riparato o
ricostruito.
Detto privilegio è
equiparato a quello indicato nell'art. 2775 del codice civile e segue,
nell’ordine, il privilegio di cui all'art. 2780, n. 1, del Codice civile (43).
26. Allo scopo di ripristinare l'efficienza
della viabilità rurale danneggiata dai terremoti il Ministero dell'agricoltura
e delle foreste è autorizzato ad attuare un programma di sistemazione,
ammodernamento e miglioramento della viabilità interpoderale, vicinale e di
comunicazione minore, soggetta a pubblico transito, assumendo a suo totale
carico la spesa.
La progettazione e
l'esecuzione delle opere può essere affidata ai comuni, ai consorzi di bonifica
e di bonifica montana, ai consorzi di miglioramento fondiario, ai consorzi
stradali costituiti per la costruzione e la manutenzione della viabilità
vicinale, all'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) ed alle cooperative di utenti
stradali che abbiano adeguate attrezzature.
27. Il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste è autorizzalo a costruire a totale carico dello Stato stalle collettive
con materiale leggero o prefabbricato o capannoni per il ricovero di bovini ed
equini dei coltivatori diretti, rimasti privi di locali idonei allo scopo, in
conseguenza dei terremoti del gennaio 1968.
Le poste in detti
ricoveri saranno assegnate dall'ispettorato provinciale. dell'agricoltura su
motivata richiesta degli interessati, i quali dovranno provvedere a proprio
carico, all'alimentazione e cura del bestiame.
Per la costruzione
dei ricoveri l'ispettorato provinciale dell'agricoltura è autorizzato a
prendere in locazione, a trattativa privata, il terreno necessario allo scopo.
I ricoveri di cui
sopra saranno strutturati nei limiti del possibile in reparti di autonoma
utilizzazione.
L'utilizzazione dei
ricoveri sarà consentita sino alla ricostruzione delle strutture zootecniche
aziendali.
La progettazione e
l'esecuzione dei lavori possono anche essere affidati dal Ministero
dell'agri-coltura e delle foreste ai comuni, ai consorzi di bonifica, di
bonifica montana, ai consorzi di mi-glioramento fondiario, alle cooperative
agricole e all'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) nonché all'ente siciliano di
promozione industriale che vi provvede a mezzo delle aziende al medesimo
collegate (44).
In tali casi
l'ispettorato provinciale dell'agricoltura esercita la vigilanza sulla
esecuzione delle opere e provvede, previa verifica degli stati di avanzamento o
collaudo dei lavori, al pagamento parziale o totale dei lavori eseguiti.
28. A favore dei produttori agricoli che hanno
subito perdite di bestiame di qualsiasi specie e nei limiti delle perdite
medesime, sono con- cedibili i prestiti di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777
(45), al tasso dello 0,50 per cento.
Detti prestiti, che
debbono avere ammortamento quinquennale, saranno corrisposti per l'intero
ammontare del prezzo di acquisto del bestiame con addebito ai mutuatari del 50
per cento del prezzo (44).
La iniziativa per
l'acquisto del bestiame può essere assunta anche dagli enti di sviluppo, dagli enti
di colonizzazione e dai consorzi di bonifica che, in tal caso, possono prestare
fideiussione a garanzia del credito degli istituti su autorizzazione e nei
limiti stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Alla reintegrazione
del fondo di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777 (45), per la parte relativa
al residuo 50 per cento delle somme date a prestito; provvede il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste a carico di fondi iscritti in apposito
capitolo con riferimento alla competente autorizzazione di spesa (44).
L'agevolazione di cui
trattasi è cumulabile con la sovvenzione di cui all'art. 31 del decreto-legge
22 gennaio 1968, n. 12 (46), per la parte di spesa occorrente all'acquisto del
bestiame, al netto della predetta sovvenzione.
29. I prestiti di esercizio ad ammortamento
quinquennale, previsti dall'art. 1 della legge 14 febbraio 1964, n. 38 (42), e
successive modificazioni ed integrazioni, oltreché per gli scopi di cui
all'art. 5, secondo comma della legge 21 luglio 1960, n. 739 (42), possono
essere concessi anche per la estinzione delle passività derivanti da prestiti
agrari di esercizio, da rate di prestiti e di mutui agrari di miglioramento,
con scadenza ne1l'annata in cui si è verificato l’evento od in quella
successiva, ivi compresi i prestiti ed i mutui effettuati con fondi di
anticipazione statale.
Nel caso di
cooperative agricole, i prestiti, fino all'ammontare dei danni sofferti nelle
strutture, attrezzature e prodotti, ivi compresi quelli conferiti dai
produttori ai fini della vendita per conto, e per le necessità di gestione,
nonché per l'estinzione delle passività onerose di cui al primo comma, possono
essere concessi al tasso dello 0,50 per cento e per una durata di ammortamento
di cinque anni (44).
30. I prestiti di cui agli artt.28 e 29 da
effettuare in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli ed
associati, di piccole agenzie e di cooperative agricole, sono assistiti dalla
garanzia del fondo interbancario istituito con l'articolo 36 della L.2 giugno 1961,
n. 454.
Tale garanzia si
estende all'intero importo della complessiva perdita che gli istituti ed enti
autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di avere sofferto
dopo l'esperimento delle procedure ritenute utili d'intesa col fondo interbancario
di cui al comma precedente.
La garanzia del fondo
interbancario formerà oggetto di separata gestione alla quale resta vincolato
l'apporto finanziario di cui al successivo art. 36, incrementato dalle
disponibilità derivanti dalla trattenuta sulle operazioni di prestito prevista
dal citato art. 36 della L.2 giugno 1961, n. 454 (47).
Alla concessione,
alla liquidazione, ed al pagamento del concorso statale sui prestiti di cui al
presente articolo, da effettuarsi contestualmente, provvede l'ispettorato
provinciale della agricoltura quando l'importo del prestito richiesto non
superi L.30 milioni.
31. Agli assegnatari dei terreni della “ Cassa
per la formazione della proprietà contadina “, per i quali gli ispettorati
provinciali dell'agricoltura abbiano accertato una perdita nella produzione
lorda vendibile totale non inferiore al 40 per cento, in conseguenza dei
terremoti, è data facoltà di omettere il pagamento delle rate di ammortamento
del prezzo dei terreni in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento
dannoso od in quello successivo, con conseguente proroga di una annualità dei
mutui in essere.
32. I capi di bestiame trattenuti ed alimentati
nei centri di raccolta che non siano stati reclamati dai legittimi proprietari
entro il 15 giugno 1968 potranno essere venduti dagli ispettorati provinciali
dell'agricoltura, in prossimità della scadenza del periodo massimo previsto
dall'articolo 30 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 (48) per
l'alimentazione del bestiame.
Il ricavato dalle
singole vendite dovrà essere depositato in un libretto di risparmio postale
intestato al proprietario, con vincolo a favore dell'ispettorato provinciale
dell'agricoltura, il quale autorizzerà la riscossione della somma da parte
dell'avente diritto.
Qualora non sia nota
la persona del proprietario, il libretto postale sarà intestato all'ispettorato
provinciale dell'agricoltura e la somma depositata sarà consegnata a chi
dimostri di avere diritto al ricavato della vendita.
33. Ai fini dell'applicazione della legge 25
luglio 1952, n. 991 (49), e successive modificazioni ed integrazioni, e della
legge 22 luglio 1966, numero 614 (50), i territori considerati montani ai
termini della legge 30 luglio 1957. n. 657, nelle province di Agrigento,
Palermo e Trapani, colpiti dai terremoti del gennaio 1968, sono classificati a
tutti gli effetti comprensorio di bonifica montana.
34. Il capo dell'ispettorato provinciale della
agricoltura e, per le aziende ricadenti nei territori classificati montani a
norma della legge 25 luglio 1952, n. 991 (49), e successive modificazioni ed
integrazioni, il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, sono
competenti a concedere i contributi previsti dagli artt.24 e 25 del presente
decreto, quando la spesa preventiva non superi i 30 milioni di lire.
Quando detta spesa
superi i 30 milioni, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Per gli interventi
nel settore agricolo previsti dal decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e dal
presente decreto si applica il penultimo comma dell'art. 40 della legge 27
ottobre 1966, n. 910.
Per l'applicazione
degli artt.24, 25 e 27 del presente decreto il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste è autorizzato ad emettere ordini di accrèditamento a favore dei
capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura di Agrigento, Palermo e
Trapani, che a tal fine si costituiscono delegati del Ministero stesso, fino
all'importo di lire 300 milioni, in deroga al limite previsto dal secondo comma
dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni (51).
I rendiconti delle
spese sostenute a carico degli ordini di accreditamento di cui al comma
precedente sono resi, con le modalità indicate dall'art. 60 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, dai capi dei predetti
ispettorati provinciali e sono sottoposti al controllo successivo della
competente Ragioneria regionale dello Stato e della sezione del controllo della
Corte dei conti per la Regione siciliana.
Le norme di cui al
quarto e quinto comma del presente articolo si applicano anche agli interventi
di competenza degli ispettorati ripartimentali delle foreste, previsti dagli
artt.24 e 25, nonché per l'accreditamento dei fondi per gli oneri di carattere
generale, di cui alla lettera i) dell'articolo 36 (52).
35. E' autorizzata a favore del personale in
servizio presso gli ispettorati provinciali della agricoltura e ripartimentali
delle foreste di Agrigento, Palermo e Trapani interessati all'attuazione delle
provvidenze di cui al presente decreto e del decreto 22 gennaio 1968, n. 12
(48), la corresponsione del compenso delle ore di lavoro straordinario
effettivamente rese, in eccedenza ai limiti di orario e di spesa stabiliti dai
comma 1,2 e 3 dell'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
1965, n. 749, con utilizzo dei fondi per tali fini assegnati ad apposito
capitolo di bilancio (53).
36. E' autorizzata la spesa di L.47.500 milioni
così ripartita:
a) (54) per gli
interventi di cui all'art. 24 relativi al ripristino e al completamento delle
opere pubbliche di bonifica, delle opere di interesse pubblico e per le spese
di studio e progettazione, previste dall'articolo 8 della legge 21 luglio 1960,
n. 739:
nell'esercizio 1968
.…………….L.1.500 milioni
nell'esercizio 1969
……………..L.1.500 milioni
nell'esercizio 1970
.…………….L.1.000 milioni
b) (54) per gli
interventi di cui all'art. 24 relativi al ripristino e al completamento delle
opere pubbliche di bonifica montana, per la sistemazione idraulico-forestale ed
agraria nei territori montani danneggiati e per spese di studio e
progettazione:
nell'esercizio 1968
.…………….L.1.000 milioni
nell'esercizio 1969
.…………….L.500 milioni
nell'esercizio 1970
.…………….L.500 milioni
c) (54/a) per gli
altri interventi di cui all'articolo 29 relativi alla concessione dei
contributi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739:
nell'esercizio 1968
.…………….L.4.000 milioni
nell'esercizio 1969
……………..L.4.800 milioni
nell'esercizio 1970
……………..L.5.000 milioni
nell'esercizio 1971
……………..L.3.200 milioni
nell'esercizio 1972
……………..L.3.000 milioni
d) (54/b) per la
concessione di contributi di cui all'articolo 25 a favore di coltivatori
diretti per la costruzione di fabbricati rurali ad uso abitazione e relativi
annessi rustici in sostituzione di case distrutte o gravemente danneggiate nei
centri abitati:
nell'esercizio 1968
.…………….L.1.000 milioni
nell'esercizio
1969……………...L.2.000 milioni
nell'esercizio 1970 .……………L.1.000 milioni
e) (54/b) per il
ripristino ed il miglioramento dell'efficienza della viabilità rurale di
cui all'art. 26:
nell'esercizio 1968
.…………….L.3.000 milioni
nell'esercizio 1969
.…………….» 3.000 milioni
nell'esercizio 1970
.…………….» 2.000 milioni
nell'esercizio 1971
.…………….» 5.000 milioni
f) per la costruzione
di ricoveri collettivi per il bestiame di cui all'art. 27:
nell'esercizio 1968
.…………….L.1.000 milioni
g) per gli interventi
di cui all'art. 28 in aumento delle anticipazioni del fondo di rotazione
istituito con legge 8 agosto 1957, n. 777:
nell'esercizio 1968
.…………….L.900 milioni
h) apporto al fondo
interbancario di garanzia, per le operazioni di cui agli artt.28 e29, a norma
dell'art. 30:
nell'esercizio 1968
.…………….L.800 milioni
i) per gli oneri di
carattere generale -comprensivo dei compensi al personale di cui all'art. 35 -:
nell'esercizio 1968
.…………….L.600 milioni
nell'esercizio
1969.……………...» 600 milioni
nell'esercizio 1970
.…………….» 600 milioni
E' altresì
autorizzata la spesa di L.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1968 al
1972 ai fini della concessione del concorso statale sui prestiti di esercizio
ad ammortamento quinquennale e a norma dell'art. 2 della L.14 febbraio 1964, n.
38, in aumento alle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 2 della stessa
legge 14 febbraio 1964, n. 38, all'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 969,
all'art. 2 della legge 29 novembre 1965, n. 1314 e della legge 23 dicembre
1966, n. 1142 (55).
36-bis. Nei comuni della Sicilia colpiti dal
terremoto verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 1967, indicati nel
decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 (55/a), e sue modificazioni che saranno
determinati con decreti del Ministro per ì lavori pubblici, di concerto con
quelli per l'interno e per il tesoro, sentito il Consiglio superiore per i
lavori pubblici, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano le
provvidenze di cui agli artt.1 e 3, secondo le modalità, per quanto
applicabili, previste dal presente decreto al titolo “ Opere pubbliche ed
abitati “.
Negli stessi comuni
di cui al primo comma si applicano inoltre le provvidenze previste dal-
l'articolo 24, lettera b) e dall'art. 25 limitatamente alla ricostruzione e
riparazione di fabbricati rurali (56).
36-ter. Per l'attuazione delle provvidenze di cui al
precedente articolo di competenza del Ministero dei lavori pubblici è
autorizzata la spesa di lire 7.300 milioni che sarà iscritta nello stato di
previsione dello stesso Ministero in ragione di lire 5.300 milioni per l'anno
finanziario 1968 e di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1969.
Per l'attuazione
delle provvidenze di cui al precedente articolo di competenza del Ministero
del- l'agricoltura e delle foreste è autorizzata la spesa di lire 500 milioni
che sarà iscritta nello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno
finanziario 1968 (56.
36-quater. E' autorizzata la spesa di lire 200 milioni,
che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
per l'anno finanziario 1968, per il finanzia,mento di lavori di carattere
urgente ed inderogabile previsti dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n.
1010, ratificato con legge 18 dicembre 1962, n. 3136, nei comuni della Sicilia
colpiti dai terremoti dell'ottobre e del novembre 1967 (56/a).
36-quinquies. All'onere di lire 6 miliardi derivante
dall'applicazione dei precedenti articoli 36-bis, 36-ter e 36-quater nell'anno
finanziario 1968 si provvede per lire 4.000 milioni a carico del fondo di cui
al capitolo 5381 dello stato di previsioni de1 Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1967 e per lire 2.000 milioni con corrispondente aliquota del
gettito derivante dall'applicazione della legge 14 novembre 1967, numero 1147,
riguardante disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale
sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli
analoghi prodotti di provenienza estera.
Il Ministro per il
tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio (56/a).
Aziende
industriali, commerciali ed artigiane
37. Alle imprese, individuali e sociali, dei
settori della industria, del commercio e dell'artigianato danneggiate dai
terremoti del gennaio 1968 è corrisposto un contributo, a fondo perduto, per un
ammontare di lire 500.000 (57).
Alla liquidazione del
contributo provvede il prefetto su domanda in carta libera presentata dalle
imprese danneggiate. La domanda deve essere vistata dalla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio.
Tale contributo verrà
liquidato a tutte le imprese economicamente danneggiate, di cui al primo comma
del presente articolo, ubicate nei comuni elencati nell'artico l del decreto-
legge 2 gennaio 1968, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo
1968, n. 182. Il contributo stesso potrà altresì essere liquidato alle imprese
ubicate nei comuni elencati nell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968,
n. 45, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968. n 240, che
abbiano subito danni materiali superiori alle 500.000 lire (57/a).
Qualora l'impresa
danneggiata non dovesse risultare iscritta nei relativi albi, la camera di
commercio, industria, artigianato e dell’agricoltura dovrà provvedere ad
accertamenti di fatto.
Il contributo è
corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con
ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale
intestata alle medesime, dell'importo massimo di L.100.000.000 che il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche
in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440 (58),e nell'art. 285 del regolamento di contabilità
generale
dello Stato,
approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (58), per la parte relativa
all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso
funzionario delegato.
Per la concessione
dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire
due miliardi per l'anno finanziario 1968 da iscriversi nello stato di previsione
del Ministero del- l'industria, del commercio e dell'artigianato (58/a).
Il Ministero della
sanità è autorizzato ad emettere, sui fondi di cui agli artt.34, 35 e 36 del
decreto-legge 22 gennaio 1968, n, 12, ordini di accreditamento a favore dei medici
e veterinari provinciali delle province di Agrigento, Palermo e Trapani fino
all'importo di lire 50 milioni, in deroga agli artt.56 e 59 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440 (58), e successive modificazioni (59).
Per gli acquisti da
effettuarsi con i fondi di cui al predetto art. 34, il Ministero della sanità
può provvedere a trattativa privata ,fino a un importo per ciascun contratto
non superiore a lire 20 milioni (59).
Le somme non
utilizzate nell'anno 1963 potranno esserlo nell'esercizio successivo (59).
37 -bis. Per la ripresa dell'attività produttiva da
parte delle imprese industriali, commerciali ed artigiane, comprese le sociètà
cooperative colpite dai terremoti del gennaio 1968 in Sicilia è autorizzata la
spesa di lire 1.500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 da destinare alla
corresponsione di contributi sugli interessi relativi alle operazioni di
finanziamento effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, numero 949, e
successive modificazioni e della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive
modificazioni.
I finanziamenti di
cui al precedente comma possono essere concessi anche per la formazione e la
ricostituzione delle scorte tecniche.
La misura del contributo
è pari alla differenza tra i tassi di interesse che, per le operazioni di cui
ai primo comma, saranno stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito
ed il risparmio, e quello del 3 per cento comprensivo di ogni onere accessorio
e spese, che dovrà essere corrisposto dagli imprenditori mutuatari.
L'ammontare dei
singoli mutui da concedersi ai sensi del primo comma de1 presente articolo non
può superare l’importo delle spese necessarie per il ripristino o la
ricostruzione di una potenzialità aziendale fino ad un massimo del 50 per cento
superiore a quella dell’azienda sinistrata.
Alla corresponsione
dei contributi agli istituti finanziatori provvederanno, per le imprese
industriali e commerciali, l’Istituto centrale per il credito a medio termine alle
medie e piccole industrie e, per le imprese artigiane, la Cassa per il credito
alle imprese artigiane.
Il Ministro per il
tesoro di concerto con il Ministro per l’industria, il commercio e
l’artigianato
ripartisce con propri decreti, la somma di
cui al primo comma del presente articolo fra i tre
settori interessati e
assegna i relativi fondi all'Istituto centrale per il credito a medio termine
alle medie e piccole industrie e alla Cassa per il credito alle imprese
artigiane.
L'assegnazione alla
Cassa per il credito alle imprese artigiane, ad integrazione dei fondi di cui
all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sarà effettuata tenendo conto
anche di quanto disposto dall'art.25 della legge regionale siciliana 3 febbraio
1968, n. 1 (60).
37-ter. Le operazioni di cui al precedente articolo
37-bis effettuale dalle imprese industriali e commerciali sono assistite dalla
garanzia sussidiaria del fondo centrale di garanzia di cui all'art. 28 del D.L.
18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembreI966, n. 1142, con
le modalità dello stesso articolo.
Le operazioni di cui
all’articolo precedente effettuate dalle imprese artigiane sono assistite dalla
garanzia sussidiaria del fondo centrale di garanzia di cui alla legge 14
ottobre 1964, n. 1068, con le modalità di cui all'art. 38 del D.L. 18 novembre
1966, n. 976 convertito nella legge 23 dicembre 1966, n.114.
I fondi centrali di
garanzia indicati nei due precedenti
commi sono integrati della somma di lire 250 milioni ciascuno.
Ai fini del comma
precedente è autorizzata la spesa di lire 500 milioni che sarà iscritta
nell'anno finanziario 1968 per lire 250 milioni nello stato di previsione del
Ministero del tesoro e per lire 250 milioni nello stato di previsione del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (60).
Provvidenze per i lavoratori
38. Il Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale è autorizzato ad esentare fino al 31 dicembre 1968, con proprio
decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, dal pagamento
dei contributi relativi alla pensione di invalidità e vecchiaia, per
!'assistenza malattia e l'E.N.A.O.L.I., i coltivatori diretti titolari di
aziende residenti nei comuni indicati agli artt.1 e 44-ter del D.L. 22 gennaio
1968, n. 12, e all'articolo 1 del D.L. 15 febbraio 1968, n. 45 (61).
Il Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare i contributi a
favore degli interessati fino al 31 dicembre 1968.
39. L'onere derivante da1 trattamento
straordinario di cui all'art. 38 è assunto a carico dello Stato.
La spesa relativa
farà carico sul limite di spesa di L.1.500 milioni di cui all'art. 29 del D.L.
22 gennaio 1968, n. 12 (62), già elevato a L.2.000 milioni dall'art. 5 del D.L.
15 febbraio 1968, n. 45 (63), che è ulteriormente elevato a L.3.000 milioni.
40. Nei limiti dell’assistenza prevista dal
decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327 (63/a), ra-tificato con legge 5
gennaio 1953, n. 35, concernente la previdenza ed assistenza degli orfani dei
lavoratori italiani, sarà riconosciuta la precedenza nelle erogazioni delle
prestazioni assistenziali da parte dell'Ente nazionale assistenza orfani
lavoratori italiani agli orfani dei lavoratori periti in conseguenza dei
terremoti del gennaio 1968, aventi i requisiti richiesti dalla legge suddetta.
Gli studenti
appartenenti a famiglie abitanti nei comuni indicati all'art. 1 del D.L. 22
gennaio 1968, n. 12 (62), ed all'art. 1 del D.L. 15 febbraio 1968, n. 45 (63),
e che abbiano subito danni a seguito dei terremoti del gennaio 1968, hanno
diritto di precedenza nell'ammissione ai posti gratuiti nei convitti nazionali
e negli educandati femminili in deroga alle disposizioni vigenti.
Interventi per
l'assistenza e la protezione civile ed a favore degli enti locali
41. Alle famiglie che abbiano perduto un
componente per causa dei terremoti del gennaio 1968 è concesso un contributo di
un milione; alle famiglie che abbiano perduto più componenti è concesso un
ulteriore contributo di mezzo milione per ciascun componente, in aggiunta al
contributo di un milione di cui al presente comma (64).
A tale scopo, il capo
famiglia o, in caso di suo decesso, colui che ha la rappresentanza del
nucleo familiare,
deve produrre alla prefettura una domanda corredata da dichiarazioni del
sindaco del proprio comune che attesti le generalità e la residenza del
congiunto deceduto, la sua appartenenza al nucleo familiare ed il grado di
parentela, nonché la data del decesso.
Alla concessione del
contributo provvede il prefetto della provincia.
Si applicano le disposizioni
di cui all'ultimo comma dell'art. 39 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12
(62).
Per la corresponsione
del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1ire
trecento milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero
dell'interno per l'anno finanziario 1968.
Con decreto del
Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per l'interno, i fondi non
utilizzati sull'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo saranno
portati ad incremento dell'autorizzazione di spesa prevista dal successivo art.
42 per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
41-bis. E' riconosciuta la qualità di infortunati
del lavoro ai cittadini rimasti invalidi in conseguenza del terremoto
dell'ottobre-novembre 1967 e del gennaio 1968 e ai deceduti nel corso dei
medesimi eventi.
Agli invalidi e ai
superstiti è concessa, rispettivamente, una rendita vitalizia di invalidità o
una rendita di reversibilità secondo le norme in vigore per le assicurazioni
obbligatorie contro gli infortuni.
Le rendite di cui al
presente articolo sono anticipate dall'INAIL e vengono rimborsate annualmente
dallo Stato (65).
42. L'autorizzazione di spesa di lire 4.000
milioni di cui all'art. 39 del D.L. 22 gennaio 1968, n. 12 (66), per la corresponsione
del contributo ivi previsto, è elevato a lire 9.000 milioni.
L'autorizzazione di
spesa di lire 5.700 milioni di cui all'art. 38 del D.L. 22 gennaio 1968, numero
12 (66), già elevata a lire 9.525 milioni dall'articolo 1l del D.L. 15 febbraio
1968, n. 45 (67), è ulteriormente elevato a lire 16.525 milioni.
La maggiore somma di
lire 7.000 milioni è destinata ai seguenti interventi:
a)
assegnazione
straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza
e per sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica
L.6.200 milioni
b)
assistenza in natura con distribuzione di
materiale vario L.800 milioni .
E' altresì
autorizzata ola spesa di lire 3.200 milioni da iscriversi nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1968, per
provvedere ai seguenti interventi:
a)
spese inerenti
ai servizi ed al personale dei vigili del fuoco che sono intervenuti nelle zone
colpite dai terremoti……………………………… L.700 milioni
b)
spese inerenti ai servizi ed al personale
della pubblica sicurezza e dei carabinieri che
sono intervenuti
nelle zone colpite dai terremoti.. ..………L.2.500 milioni.
43. Ai comuni gravemente colpiti dai terremoti
del gennaio 1968 che saranno indicati con decreto del Presidente della Repubblica
su proposta del Ministero per l'interno, di concerto con i Ministri per i
lavori pubblici, per le finanze e per il tesoro, sono concessi, per l'esercizio
1968, contributi da parte dello Stato pari all'ammontare dei mutui autorizzati
a copertura del disavanzo economico dell'ultimo bilancio approvato e delle
minori entrate derivanti sia da provvedimenti di natura fiscale, promossi in
favore delle località anzidette, sia da diminuzioni di redditi patrimoniali
conseguenti al- la distribuzione dei beni provocata dai terremoti stessi (67/a)
Agli altri comuni
indicati nell'art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 (66), ed alle
amministrazioni provinciali di Agrigento, Palermo e Trapani, sono concessi, per
l'esercizio 1968, contributi da parte dello Stato a titolo di compensazione
delle minori entrate derivanti sia da provvedimenti di natura fiscale promossi
in favore delle località anzidette, sia da diminuzioni di redditi patrimoniali
conseguenti alla distruzione dei beni provocata dai terremoti stessi.
La concessione dei
contributi di cui ai precedenti commi sarà disposta, su proposta della
commissione regionale per la finanza locale, con decreto del Ministro per
l'interno, sentita la commissione centrale per la finanza locale, in aggiunta a
quelli previsti dall'art. 1 della legge 6 agosto 1966, n. 637.
Per gli oneri di cui
al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni da iscrivere
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno relativo
all'esercizio 1968.
A valere su tale
stanziamento il Ministero dell'interno è autorizzato a disporre anticipazioni
ai comuni che debbono procedere all'urgente demolizione di abitazioni
pericolanti, salvo conguagli in sede di liquidazione dei contributi di cui al
primo e al secondo comma del presente articolo (68).
44. Alle province ed ai comuni indicati
nell'art. 44-ter del D.L.22 gennaio 1968, n. 12 (66), e nell'art. 1 del D.L. 15
febbraio 1968, n. 45 (67), la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a con-
cedere mutui ammortizzabili in un periodo non inferiore agli anni 30 a
compensazione della mi-nore entrata derivante da sgravi tributari con. cessi a
norma dei DD.LL.22 gennaio 1968, n. 12, e 15 febbraio 1968, n. 45 (69).
Valgono per tali
mutui le disposizioni di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (70), e
successive modificazioni, in quanto applicabili. L'onere per l'ammortamento dei
mutui anzidetti è assunto dallo Stato.
Interventi a favore del settore scolastico e dei monumenti
45. E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
per l'anno 1968, per l'arredamento delle scuole statali elementari e secondarie
di primo e secondo grado danneggiate dai terremoti.
46. E' autorizzata la spesa di lire 100 milioni
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
per l'anno 1968 per provvedere alte spese ed ai contributi di primo intervento
perla salvaguardia del patrimonio storico ed artistico della Sicilia
occidentale danneggiato dai terremoti.
I lavori di
competenza delle soprintendenze ai monumenti e alle gallerie di Palermo sono
quali-ficati come urgenti ai sensi dell'art. 6 del regolamento approvato con
R.D. 22 aprile 1886, n. 3859 (70/a). Per i suddetti lavori sono sospesi i
controlli preventivi per i lavori disciplinati dal men-zionato R.D. 22 aprile
1886, n. 3859, ed il limite di spesa stabilito dall'art. l del regolamento
appro-vato con R.D. 13 aprile 1882, n. 811 (70/b).
46-bis. Tutti gli studenti di qualsiasi ordine e
grado residenti il 15 gennaio 1968 in uno dei comuni di cui al primo comma
dell'art. 1 del decreto-legge 21 gennaio 1968, n. 12 (70/c), sono esonerati dal
pagamento di tasse e contributi vari per l'anno scolastico in corso 1967-68.
47. E' autorizzata la spesa complessiva di lire
100 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione per l'anno 1968, per provvedere a:
a) spese e rimborsi
per il trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo e assegnazioni
per il trasporto gratuito degli alunni degli istituti professionali;
b) contributi per il
funzionamento dei patronati scolastici e dei consorzi provinciali dei patronati
scolastici, per l'assistenza agli alunni bisognosi della scuola dell'obbligo;
c) contributi ai
patronati scolastici per l'attuazione del dopo scuola a favore degli alunni
delle scuole elementari statali;
d) contributi alle
casse scolastiche delle scuole medie statali;
e) contributi alle
casse scolastiche delle scuole statali di istruzione secondaria superiore e
artistica;
f) contributi
all'opera universitaria dell'Università di Palermo (71).
Interventi di
carattere sanitario e
della Croce Rossa Italiana
48. L'autorizzazione di spesa di lire 80 milioni,
di cui all'art. 36 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 (70/c), per
provvedere agli interventi ivi previsti, già elevata a lire 130 milioni
dall'articolo 8 del decreto-legge 15 febbraio 1968, numero 45 (71/a), è
ulteriormente elevata a lire 200 milioni.
49. Il Ministero della sanità è autorizzato a
concedere alle amministrazioni ospedaliere, comprese quelle degli ospedali
psichiatrici, ai consorzi provinciali antitubercolari, agli enti
antitracomatosi, all'Opera nazionale maternità e infanzia, alla Croce Rossa
Italiana e alle amministrazioni comunali e provinciali per gli uffici di igiene
e veterinari, gli ambulatori e i laboratori, contributi per l'acquisto di
attrezzature ed apparecchiature sanitarie atti ad assicurare il ripristino
delle attività istituzionali degli enti stessi, per i danni subiti per effetto
dei terremoti del gennaio 1968, nonché contributi per interventi di urgenza per
il ripristino delle opere igieniche, anche di carattere veterinario, e per
nuove esigenze sanitarie determinate dai suddetti eventi calamitosi, sino ad un
ammontare complessivo di lire 200 milioni per ogni ente (71/b).
Il contributo è
disposto, previo accertamento dell'entità dei danni e delle esigenze di cui al
comma precedente, da parte del medico e del veterinario provinciale, secondo le
rispettive competenze. Gli uffici tecnici erariali, ove richiesti, effettuano
gli accertamenti dei danni subiti dalle attrezzature e apparecchiature non
sanitarie.
I medici ed i
veterinari provinciali sono autorizzati a corrispondere i contributi con
ordinativi di pagamento tratti sui fondi anticipati con ordini di
accreditamento dell'importo di lire 50 milioni che il Ministero della sanità è
autorizzato ad emettere in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (72), e successive modificazioni.
Ai fini indicati nei
commi precedenti, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni che sarà
iscritta nello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno
finanziario 1968.
50. Il contributo straordinario in favore dell'Associazione
della Croce Rossa Italiana di cui all'art. l0 del decreto-legge 15 febbraio
1968, numero 45 (71/a), è elevato da lire 100 a lire 300 milioni.
Interventi vari
51. L'autorizzazione
di spesa di cui all'art. 13 del decreto legge 15 febbraio 1968, n. 45 (71/a), è
elevata da lire 250 milioni a lire 450 milioni.
La maggiore somma di
lire 200 milioni è destinata ai seguenti interventi:
contributi ad enti
per la tutela e l'assistenza delle collettività italiane all'estero………. .L.50
milioni; contributi in danaro e materiale didattico ad enti per l'assistenza
educativa, scolastica e culturale dei lavoratori italiani all'estero e delle
loro famiglie………………………………………L.150 milioni;
52. E' autorizzata la spesa di lire 3.000
milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa per
l'anno finanziario 1968, per provvedere:
alla ricostruzione di
mezzi e scorte di materiali per servizi di soccorso;
alla manutenzione,
riparazione e gestione degli automezzi, dei natanti e degli aeromobili impegnati
nelle operazioni di soccorso nei territori della Sicilia colpiti dai terremoti
del gennaio 1968.
53. E' autorizzata la spesa di lire 65 milioni,
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno
finanziario 1968, per provvedere ai seguenti immediati interventi:
manutenzione,
riparazione ed adattamento dei locali e dei relativi impianti del Corpo della
guardia di finanza situati nei territori della Sicilia colpiti dai terremoti
del gennaio 1968… ...L.50 milioni;
revisione e riparazione
di elicotteri ed automezzi del Corpo della guardia di finanza impiegati nelle
operazioni di soccorso nei territori della Sicilia colpiti dai terremoti del
gennaio 1968……L.15 milioni.
54. E' autorizzata la spesa di lire 100 milioni,
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello
spettacolo per l'anno finanziario 1968, per la concessione di contributi
straordinari agli enti provinciali del turismo di Agrigento, Palermo e Trapani
per l'attuazione di iniziative di carattere turistico.
Agevolazioni
fiscali e finanziarie
55. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i
contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi
documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di
bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai
diritti catastali; nonché dai tributi speciali e dagli emolumenti
previsti,rispettivamente dal decreto-legge ,31 luglio 1954, n. 533 (73),
convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869; e dal
decreto legge 31 luglio 1954, n. 534 (74), convertito, con modificazioni, nella
legge 26 settembre 1964, n. 870 (75).
Per le unità
immobiliari ricostruite o riparate in attuazione deI. presente decreto è
concessa l'esenzione venticinquennale dall'imposta sul reddito dei fabbricati e
dalle relative sovrimposte sempreché, nel caso di riparazione, il danno abbia
raggiunto almeno la percentuale del 50 per cento.
Sono esenti
dall'imposta generale sull'entrata i corrispettivi degli appalti delle opere e
dell’acquisto dei materiali relativi alla ricostruzione della zona devastata,
nonché gli importi dei contributi previsti dal presente decreto.
Per conseguire le
agevolazioni stabilite dal presente articolo, occorre che ogni singolo atto ,o
contratto contenga la contestuale dichiarazione dell'amministrazione statale
competente che esso è stipulato ai fini del presente decreto.
E' data facoltà al
Ministro per le finanze di concedere, con propri decreti, l'esonero dal
pagamento dei diritti doganali per i materiali e gli strumenti scientifici
inviati in dono dall'estero e giunti nel periodo tra il 15 gennaio e il 30
aprile 1968 ad amministrazioni dello Stato e a province, comuni, università ed
ospedali dei territori colpiti dai terremoti.
56. Le imprese, site nei territori dei comuni di
cui all'art. 1 dei D.L. 22 gennaio 1968, n. 12 (76), e all'art. 1 del D.L. 15
febbraio 1968, n. 45 (77), che intendono riattivare, ricostruire o installare
nuo-vi impianti, nonché le nuove imprese che installino i propri impianti nei
territori medesimi entro il 31 dicembre 1973 sono esenti per dieci anni, a
decorrere dalla data di inizio della loro attività, rilevabile con atto della
competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da ogni tributo
diretto sul reddito.
Ai fini della
esenzione, la ricostruzione e la installazione di un nuovo impianto può
avvenire anche in località diversa da quella originaria purché compresa nel
territorio dei comuni di cui al comma precedente (72/a).
57 . Le somme erogate a titolo ,di liberalità
per la costruzione, secondo piani approvati dalle competenti autorità, di
alloggi, per i danneggiati dai terremoti sono esenti dall'imposta di ricchezza
mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le
professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i
commerci, le arti e le professioni e dall'imposta camerale e non concorrono a
formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e della
imposta sulle società. La stessa disposizione si applica se le somme sono
versate agli enti pubblici che provvedono alle costruzioni medesime ovvero a
società costituite esclusivamente per la costruzione di alloggi da assegnare
gratuitamente ai danneggiati dai terremoti.
Le agevolazioni
stabilite dal comma precedente non si cumulano con quelle previste dall'art.
1l, primo comma, del D.L.22 gennaiol968, n. l2 (76).
58. Il termine di novanta giorni, di cui agli
artt.3, 9, l, 11 della L.30 lugllo1951,n. 948 (78), sull'ammortamento dei
titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore
può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l’opposizione, è
ridotto a trenta giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi dei libretti
di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al
portatore,o considerati tali, risiedessero alla data del 15 gennaio 1968 nei
comuni indicati all'art. 1 del D.L. 22 gennaio 1968. n. 12 (76), e all'art. 1
del D.L. 15 febbraio 1968, n. 45 (77).
La cifra di lire
diecimila di cui al secondo comma dell'art. 18 della L.30 luglio 1951, n. 948
(78), è elevata a lire centomila.
Le pubblicazioni
nella Gazzetta Ufficiale relative a procedure dì ammortamento di titoli
rap-presentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione dei
terremoti del gennaio 1968 sono effettuate gratuitamente.
Coordinamento
degli interventi per la
rinascita economica e sociale dei comuni terremotati
59. La Cassa per il Mezzogiorno, il Ministero dei
lavori pubblici, il Ministero dell'agricoltura e forestale, in relazione a
quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. l, la
Re-gione siciliana, nell'ambito delle leggi vigenti, proporranno al CIPE una
serie di provvedimenti destinati a favorire 13 rinascita economica e sociale
dei comuni indicati dagli artt.1 e 44-ter del D.L. 22 gennaio 1968, n. 12 (76),
e dall'art. 1 D.L.15 febbraio 1968, n. 45(77).
Inoltre il Ministero
delle partecipazioni statali promuoverà nella Regione siciliana l'intervento
degli enti a partecipazione statale sia nel campo delle infrastrutture, sia nel
campo delle iniziative produttive.
Il complesso dei
provvedimenti e degli interventi, di cui al presente articolo, sarà approvato
entro il 31 dicembre 1968 dal CIPE anche nell'ambito delle procedure di
revisione del piano di coordinamento degli interventi ordinari e straordinari
per il Mezzogiorno di cui all'art. 1 della L.26 giugno 1965, n. 717 (79).
59-bis. Il fondo speciale di riserva della sezione
di credito fondiario del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto
pubblico con sede in Palermo, aumentato a lire 4,3 miliardi con L.24 dicembre
1966, n. 1260 (79/a), viene ulteriormente elevato a lire 7 miliardi. Le somme
occorrenti all'uopo verranno fornite dall'azienda bancaria del Banco medesimo
sotto forma di partecipazione (80).
59-ter. E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi
quale concorso dello Stato per la realizzazione di un programma di opere
stradali non inferiore a lire 60 miliardi. Il programma, che deve comprendere
la costruzione dell'autostrada Punta Raisi Mazara del Vallo, sarà determinato
dal Ministro per i lavori pubblici d'intesa col Presidente della Regione
siciliana.
La somma di lire 30
miliardi sarà iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in
ragione di lire 7 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1971,
e di lire 2 miliardi nell'anno finanziario 1972, per essere assegnata
all'Azienda nazionale autonoma delle strade.
All'onere derivante
dal presente articolo si provvede negli anni indicati con prelievo, per
corrispondente importo delle somme che annualmente vengono iscritte nello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici a norma dell'art. 4, lettera
a), della L.21 aprile 1962, n. 181.
Il Ministro per il
tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni
al bilancio dello Stato nonché a quello dell'Azienda nazionale autonoma delle
strade (80).
60. Gli stanziamenti di lire 50 miliardi
previsti, per ciascuno degli anni finanziari 1968 e 1969, dall'art. 23 , quinto
comma ,della L.26 giugno 1965, n. 717 (81), quali ulteriori apporti a favore
della Cassa per il Mezzogiorno, saranno inscritti negli anni finanziari 1971 e
1972.
Per la provvista dei
mezzi finanziari occorrenti, il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre,
negli stessi anni 1971 e 1972, con il Consorzio di credito per le opere
pubbliche, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto pari a lire 50
miliardi per ciascuno dei detti anni ed alle somme per interessi ed oneri relativi
agli anni medesimi.
I mutui che il
Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre negli anni finanziari 1968 e
1969 con il
Consorzio di credito
per le opere pubbliche ai sensi dell'art. 23, quarto comma, della citata L.26
giugno 1965, n. 717 (81), fino ad un ricavo netto di lire 50 miliardi per
ciascuno dei detti anni, sono destinati a parziale copertura degli oneri
previsti dal presente decreto.
61. E' prorogato al.31 dicembre 1970 il termine
previsto dall'art. 4 del D.L. 9 novembre 1966, n. 913 (82), convertito nella
L.23 dicembre 1960, n. l140 (33).
Le maggiori entrate
derivanti dall'applicazione del precedente comma sono riservate esclusiva-
mente all'erario dello Stato e destinate tino a concorrenza di lire 82 miliardi
a parziale copertura degli oneri previsti dal presente decreto, nonché per la
residua parte alla copertura degli oneri conseguenti alla concessione del
contributo di cui all'art. 1 del D.L. 2 ottobre 1967. n. 867, convertito, con
modificazioni, nella L.l° dicembre 1967, n. 1098, che si intende esteso alle
im-portazioni effettuate fino al 30 giugno 1968.
62. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a
contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, nell'anno
finanziario 1968, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire l0
miliardi.
I mutui di cui al
precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni,
saranno contratti nelle forme, alle condizioni e modi che verranno stabiliti
con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro ed il
Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del
Ministro per il tesoro.
L'ammortamento dei
mutui stessi, maggiorati degli interessi di preammortamento, sarà assunto dal
Ministero del tesoro a partire dall'anno finanziario 1969.
Le rate di
ammortamento saranno inscritte nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere
pubbliche.
63. All'onere di lire 82 miliardi derivante
dall'applicazione del presente decreto nell'anno fi-nanziario 1968, si provvede
quanto a lire 60 miliardi, con i mezzi indicati ai precedenti artt.60, ultimo
comma, e 62, quanto a lire 1l miliardi a carico del fondo iscritto al capitolo
n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1967 e quanto a lire l0 miliardi mediante riduzione del
corrispondente fondo dell'anno final1ziario 1968, e quanto a lire un miliar-do
con corrispondente aliquota del gettito derivante dall’applicazione della legge
14 novembre 1967, n. 1147, riguardante disposizioni in materia di restituzione
dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di
conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera.
Il Ministro per il
tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio (79).
64. Il presente decreto entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
(1)
Pubblicato nella Gazz.Uff. 27 febbraio 1968, n. 53 e convertito in legge con
modificazioni dalla L.18 marzo 1968, n. 241 (Gazz.Uff. 28 marzo 1968, n. 81).
(2)
Riportato al n. C/V.
(3)
Riportato al n. C/VI.
(3/a) Vedi i
DD.M.M.10 maggio 1968 e 20 maggio 1968 riportati, rispettivamente, ai nn.
CIVIlI e C/IX.
(4) Comma
cosi sostituito dalla legge di conversione I8 marzo 1968, n. 241
(5)
Riportato alla voce ECONOMIA NAZIONALE (SVILUPPO DELLA).
(6) Vedi la
voce ECONOMIA NAZIONALE (SVILUPPO DELLA).
(6/a)
L'ultima parte della lettera b) è stata aggiunta dall'art. 13 quater, D.L. 12
febbraio 1973, n. 8, riportato al n. C/XXII.
(7) Inciso
aggiunto dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241.
(8)
Riportata alla voce CALAMITA’ PUBBLICHE.
(9) Riportata
alla voce CASSA PER IL. MEZZOGIORNO.
(IO) Comma
aggiunto dalla legge di conversione 18 marzo 1968. n. 241. Vedi, anche. l'art.
1. L.7 marzo 1981, n. 64. riportata al n. C/CIX.
(11)
Riportata al n. A/II.
(12)
Articolo così sostituito dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n.241. Vedi
anche il D.M. 26 settembre 1968, riportato al n. C/XI.
(12/a)
L’ultimo inciso è stato aggiunto dall’art. 2, L.5 febbraio 1970, n. 21,
riportata al n. C/XIV.
(12/b)
L'ultimo inciso ,è stato aggiunto dall'art. 2, L.5 febbraio 1970, n. 21,
riportata al n. C/XIV.
(13) Il
quarto comma del presente articolo, integrato dalla legge di conversione, è
stato abrogato dall'art. 13-sexies, D.L. 12 febbraio 1973, n. 8, riportato al
n. C/XXII.
(14)
Riportato alla voce CASE POPOLARI ED ECONOMICHE. (15) Lettera così sostituita
prima dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241 e poi dall'art. 2, L.5
febbraio 1970, n. 21, riportata al n. C/XIV.
(16) Lettera
così modificata dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241.
(17) Comma
così modificato dalla legge di conversione 18 marzo 1965, n. 241. L'ultimo
periodo è stato, inoltre, aggiunto dall'ano 8, L.31 dicembre 1991, n. 433,
riportata al n. C/CLXXX.
(17/a) Comma
aggiunto dall'ano 21, L.14 ottobre 1974, n. 504, riportata al n. C/XXVI. Vedi,
anche, l'art. 10 della stessa legge.
(17/b)
Articolo aggiunto dalla legge dI conversione, 18 marzo 1968, n. 241 e così
sostituito dall'art. 3-bis, D.L. I° giugno 1971, n. 289, riportato al n. C/XVI.
(18) Comma
aggiunto dall'art. 3, L.14 ottobre 1974, n. 504, riportata al n. C/XXVI.
(18/a)
Capoverso aggiunto dall'art. 6, D.L. lo giugno 1971, n. 289. riportato al n.
C/XVI, il quale lo ha inserito dopo il primo di quelli aggiunti al presente
articolo dall'art. 16, L.5 febbraio 1970, n. 21. Vedi la nota 18/b che segue.
Successivamente, l'art. 6, D.L. I° giugno 1971, n. 289, è stato sostituito
dall'art. 3, D.L. 12 febbraio 1973, n. 8, riportato al n. C/XXII. Il presente
comma è quindi, quello sostituito dal decreto-legge da ultimo citato.
(18/b) Così
sostituito dall'art. 3, L.29 luglio 1968, n. 858, riportata al n. C/x. Gli
ultimi tre commi, inoltre, sono stati aggiunti al citato art. 3, L.29 luglio
1968, n. 858 e quindi al presente art. 4, che ha sostituito l'art. 3, dall'art.
16, L.5 febbraio 1970, n. 21, riportata al n. C/XIV.
(19)
Articolo aggiunto dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241.
(19/a)
Articolo così modificato dalla legge di conversione18 marzo 1968, n. 241.
(20) Comma
aggiunto dall'art. 22, L.14 ottobre 1974, n. 504, riportata al n. C/XXVI.
(20/a)
Termine prorogato al 31 dicembre 1971, dall'articolo 9, D.L. Io giugno 1971, n.
289, riportato al numero C/XVI. Per una ulteriore, parziale proroga al 31
dicembre 1973, vedi l'art. 11-bis, D.L. 12 febbraio 1973, n. 8, riportato al n.
C/XXII.
(21)
Riportata al n. A/II.
(21/a)
Periodo aggiunto al comma sesto dell'art. 3-bis, D.L. Io giugno 1971, n. 289,
riportato al n. C/XVI, che ha integra-to l'art. 3, L.5 febbraio 1970, n. 21.
(21/b) Comma
così sostituito prima dall'art. 3-bis, D.L. Io giugno 1971, n. 289, riportato
al n. C/XVI, che ha integrato l'art. 3, L.5 febbraio 1970, n. 21 e da ultimo
dall'art 1, L.14 ottobre 1974, n. 504, riportata al n. C/XXVI.
(22)
Articolo cosi sostituito prima dall'art. 8, L.29 luglio 1968, n. 858, riportata
al n. C/X e poi dall'art. 3, L.5 febbraio 1970, n. 21, riportata al n. C/XIV.
(22/a)
Articolo aggiunto dall'art. 4, L.5 febbraio 1970, n. 21, riportata al n. C/XIV.
(23) Comma
così modificato dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241.
(23/a) Comma
così modificato prima dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241 e poi
dall'art. 6, L.5 febbraio 1970, n. 21, riportata al n. C/XIV.
(23/b) Il
periodo da “provvedendo al finanziamento” alla fine, è stato aggiunto al comma
quarto dall'articolo 13-sexies, D.L. 12 Febbraio 1973, n. 8, riportato al
numero C/XXII.
(23/c) Gli
attuali commi, quarto, quinto, sesto e settimo così sostituiscono gli originari
commi quarto, quinto e sesto per effetto dell'art. 6, L.5 febbraio 1970 n. 21,
riportata al n. C'XIV.
(23/d) Articolo
così sostituito dall'art. 4, D.L. Io giugno 1971, n. 289, riportato al n.
C/XVI, che è stato integrato dalla legge di conversione 30 luglio 1971, n. 491.
Vedi, anche, l’ art. 7, L.5 febbraio 1970, n. 21, riportata al n. C/XIV.
(23/e) Comma
aggiunto dall'art. 7, L.14 ottobre 1974, n. 504, riportata al n. C!XXVI.
(23/f) Vedi
nota 23 all'art. 7.
(24) Periodo
aggiunto dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241.
(24/a) Gli
attuali commi dal quinto al decimo sono stati aggiunti dall'art. 20, primo comma,
L.5 febbraio 1970, n. 21, riportata al n. C/XIV, mentre il secondo comma della
citata legge ha abrogato l'art. 4, L.29 luglio 1968, n. 854, il quale aveva
aggiunto due comma, che ora si omettono, al presente art. 11.
(24/b) Gli
attuali commi dal quinto al decimo sono stati aggiunti dall'art. 20, primo
comma, L.5 febbraio 1970, n. 21, riportata al n. C/XIV, mentre il secondo comma
della citata legge ha abrogato l'art 4, L.29 luglio 1968. n. 854, il quale
aveva aggiunto due comma, che ora si omettono, al presente art. 11.
(25)
Capoverso così modificato dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n.241.
(26)
Capoverso aggiunto dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n.241.
(27)
Capoverso aggiunto dall’art. 5, L.29 luglio 1968, n.858, riportata al n. C/X.
(27/a) Vedi
nota 23 all'art. 7.
(27/b) Comma
così sostituito dall'art. 8, L.31 dicembre 1991, n. 433, riportata al n.
C/CLXXX.
(27/c)
Comma inserito dall'art. 8, L.31
dicembre 1991, n. 433 , riportata al n. C/CLXXX.
(28)
Articolo sostituito prima dall'art. 9, L.5 febbraio 1970, n. 21 riportata al n.
C/XIV e poi dall’art. 15, L.7 maggio 1951, riportata al n. C/CIX.
(28/a)
Temine prorogato dall'art. 1, D.L. l'°
giugno 1971, n. 289, riportato al n. C/XVI; dall'art. 1, D.L. 12 febbraio 1973,
n. 8, riportato al n. C/XXII; dall'art. 17, L.29 aprile 1976, n.178, riportata
al n. C/XLIV. Una ulteriore proroga al 31 dicembre 1914 e stata disposta dall’art. 6, D.L. 29
dicembre 1983. n. 747, riportato alla voce ECONOMIA NAZIONALE (SVILUPPO DELLA)
(29)
Riportato alla voce ECONOMIA NAZIONALE (SVILUPPO DELLA).
(29/a) Per
la spesa, vedi l'art. 36, L.5 febbraio 1970, n. 21, riportata al n. C/XIV e
l'art. 13, L.14 ottobre 1974, n. 504, riportata al n. C/XXVI.
(29/b) Comma
così modificato dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241.
(30) Comma
così sostituito dall'art. 6, L.29 luglio 1968, n. 858, riportata al n. C/X.
(30/a) Vedi,
anche, l'art. 17, L.7 marzo 1981, n. 64, riportata a n. C/CIX.
(30/b)
Capoverso aggiunto dall'art. 7, L.29 luglio 1968, n. 858, riportata al n. C/X.
(31) Comma
così sostituito dalla legge dì conversione 18 marzo 1968, n. 241.
(31/a) Comma
aggiunto dall'art. 7, L.29 luglio 1968, n. 858, riportata al n. C/X.
(32)
Riportato alla voce MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.
(32/a)
Recante nonne sul trattamento di missione e a trasferimento in favore del
personale statale.
(33)
Riportato al n. C/V.
(34)
Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(34/a) Il
primo comma è stato così sostituito da ultimo dall’art 5. D.L.12 febbraio 1973,
n. 8, riportato al n. C/XXII, sostituito, a sua volta, dall'articolo unico, L.6
giugno 1975, n. 206. Precedentemente il predetto primo comma era stato
sostituito dall'art. 17, D.L. I° giugno 1971. n. 289. riportato al n. C/XVI.
Successivamente, peraltro, il secondo comma, è stato così sostituito dall'art.
4, L 14 ottobre 1974, n. 504, riportata al n. C/XXVI.
(34/b) Per
la spesa, vedi l'art. 36, L.5 febbraio 1970, n. 21, riportata al n. C/XIV e gli
artt.1 e 13, L.14 ottobre 1974, n. 504, riportata al n. C/XXVI.
(34/c)
Riportato al n. C/V.
(35)
Articolo cosi modificato dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. l41.
(35/a)
Articolo aggiunto dall'art. 2, L.29 luglio 1968, n.858, riportata al n. C/X.
(36) Recante
provvedimenti per il risanamento di alcuni mandamenti nel Comune di Palermo.
(37)
Riportato alla voce CASE POPOLARI ED ECONOMICHE.
(37/a) Per
la spesa, vedi l'art. 39. L.5 febbraio 1970. n. 21, riportata al n. C/XIV.
(38) Comma
così modificato dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241.
(39)
Articolo aggiunto dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241.
(39/a)
Articolo aggiunto dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241.
(40)
Riportata alla voce CALAMITÀ PUBBLICHE.
(40/a)
Termine prorogato al 31 dicembre 1971, dall'articolo 9-bis, D.L. l° giugno
1971, n. 289, riportato al n. C/XVI. Vedi, anche, l'art. 9-ter, D.L. 24 giugno
1978, n. 299, riportato al n. C/LXXXIII.
(41) Comma
aggiunto dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241.
(42)
Riportata alla voce CALAMITA’ PUBBLICHE.
(43)
Articolo aggiunto dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241.
(44) Comma
così modificato dalla legge di
conversione 18 marzo 1968, n. 241.
(45) Vedi la
voce
(46)
Riportato al n. C/X.
(47)
Riportata alla voce SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA. Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 30
agosto 1968, n. 917, riportato alla voce CALAMITÀ PUBBLICHE.
(48)
Riportato al n. C/V.
(49)
Riportata alla voce BOSCHI, FORESTE E TERRITORI ,MONTANI.
(50)
Riportata alla voce BONIFICA.
(51) Comma
così modificato dalla legge di conversione 18 marzo 1968 n. 241.
(52) Comma
aggiunto dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241.
(53)
Articolo così modificato dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241.
(54) Lettera
così modificata dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241.
(54/a)
Lettera cosi modificata prima dall'art. 17, L.29 luglio 1968, n. 858, riportata
al n. C/X e poi dall'articolo 35, L.5 febbraio 1970, n. 21, riportata al numero
C/XIV.
(54/b) Le
lettere d) ed e) sono state cosi modificate prima dall'art. 17, L.29 luglio
1968, n. 858, riportata al n. C/X e poi dall'art. 16, D.L. 1° giugno 1971, n.
289, riportato al n. C/XVI.
(55) Le
leggi citate nel presente comma sono tutte riportate alla voce CALAMITÀ
PUBBLICHE.
(55/a)
Riportato al n. C/V.
(56)
Articolo aggiunto dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241. Vedi,
anche, l’art. 7, D.L. 12 febbraio 1973, n. 8, riportato al n. C/XXII.
(56/a)
Articolo aggiunto dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241.
(57) Comma
così modificato dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241.
(57/a) Comma
così sostituito dall'art. 11, L.29 luglio 1968, n. 858, riportata al n. C/X.
(58)
Riportato alla voce AMMINISTRAZIONI DEL PATRIMONIO E CONTABILITA’ GENERALE
DELLO STATO.
(58/a) Vedi
il secondo comma dell'art. 11, L.29 luglio 1968, n. 858, riportata al n. C/X.
(59) Comma
aggiunto dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241. Vedi, inoltre,
l'art. 41, L.5 febbraio 1970, n. 21, riportata al n. C/XIV.
(60)
Articolo aggiunto dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241. Vedi l'art.
32, L.5 febbraIo 1970, n. 21, riportata al n. C/XIV e l'art. 45, D.L.26 ottobre
1970, n. 745, riportato alla voce ECONOMIA NAZIONALE (SVILUPPO DELLA). Vedi.
anche, il DM. 16 febbraio 1972. riportato al n. C/XVII bis
(61) Comma
cosi modificato dalla legge di conversione 18narzo 1968, n. 241. Il D.M. 12
dicembre 1968 (Gazz.Uff. 26 febbraio 1969, n. 51) ha cosi disposto:
« I
coltivatori diretti titolari di aziende residenti nei comuni indicati agli
artt.1 e 44-ter del D.L. 22 gennaio 1968, n 12 e all'art. 1 del D.L. 15
febbraio 1968, n. 45 sono esentati, ai sensi dell'art. 38, primo comma, del
D.L. 27 febbraio 1968, n. 79, dal pagamento dei contributi dovuti per le
assicurazioni obbligatorie contro le malattie l' per l'invalidità e vecchiaia,
nonché del contributo dovuto all'Ente nazionale di assistenza agli orfani dei
lavoratori italiani per il periodo e per l’importo appresso specificati:
100 per
cento dell’intero carico contributivo iscritto nei ruoli di competenza
dell’anno 1968.
L’istituto
nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere ai sensi
dell'art. 38, secondo comma del D.L. 27 febbraio 1968, n. 79, agli adempimenti
relativi all'accreditamento dei contributi per l'assicurazione per invalidità e
la vecchiaia, oggetto di esonero, a favore dei rispettivi assicurati ».
(62)
Riportato al n. C/V.
(63)
Riportato al n. C/VI.
(63/a)
Recante norme di previdenza e di assistenza in favore degli orfani dei
lavoratori italiani.
(64) Comma
cosi sostituito dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241.
(65)
Articolo aggiunto dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241.
(66)
Riportato al n. C/V.
(67)
Riportato al n. C/VI.
(67/a) Vedi
il D.P.R. 5 giugno 1968, n. 963, riportato al n. C/IX, il D.P.R. 7 febbraio
1969, n. 210, riportato al n. C/XI- bis e l’art. 42, L.5 febbraio 1970, n. 21,
riportata al n. C/XIV.
(68) Comma
aggiunto dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241. Vedi l'art. 15, D.L.
l° giugno 1971, n. 289, riportato al n. C/XVI. Vedi, inoltre, l'art. 5, 948
L.26 aprile 1976, n. 1.89, riportato alla voce FINANZA LOCALE.
(69) Comma
così modificato dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241.
(70)
Riportato alla voce CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
(70/a)
Approva il regolamento concernente i lavori da farsi in economia per i restauri
ai monumenti nazionali e per gli scavi di antichità.
(70/b)
Approva il regolamento per le spese da farsi ad economia in servizio del
Ministero della pubblica istruzione.
(70/c)
Riportato al n. C/V.
(71) Lettera
aggiunta dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241.
(71/a) Riportato
al n. C/VI.
(71/b) Comma
così modificato dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241.
(72)
Riportato alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ GENERALE DELLO
STATO.
(72/a) Per
il nuovo regime delle agevolazioni fiscali, vedi il D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 601, riportato alla voce REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE
GIURIDICHE (IMPOSTE SUI), ed in particolare gli artt.40 e 42.
(73)
Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
(74)
Riportato alla voce IPOTECHE (IMPOSTE SULLE).
(75) Comma
così modificato dalla legge di conversione18 marzo 1968, n. 241.
(76)
Riportato al n. C/V.
(77)
Riportato al n. C/VI.
(78)
Riportata alla voce ISTITUTI DI CREDITO.
(79)
Articolo così sostituito dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241.
(79/a)
Recante norme per l'aumento del fondo speciale di riserva della sezione di
credito fondiario del Banco di Sicilia.
(80)
Articolo aggiunto dalla legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241.
(81)
Riportata alla voce CASSA PER IL MEZZOGIORNO.
(82)
Riportato alla voce FABBRICAZIONE (IMPOSTE DI).
(83) Il
predetto termine è stato poi soppresso dall'art. 7, L.22 dicembre 1969, n. 964,
riportata alla voce FINANZA LOCALE.