(pubblicata nella gazzetta
ufficiale n.40 del 18 febbraio 1931)
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VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e
volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
É convertito in Legge il Regio Decreto-Legge 3 aprile 1930, n. 682, che approva le nuove norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche, con le modificazioni seguenti:
all'art. 7, delle norme per le località della prima categoria il terzo comma é sostituito dal seguente: "per edifici isolati, che abbiano intorno un'area libera di larghezza non inferiore a quella prescritta nel seguente articolo 8, possono essere ammessi, in seguito a parere favorevole del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, per tutto o parte di ciascun edificio, un numero di piani ed altezze, maggiori di quelli stabiliti nel precedente art. 6 e nei primi due commi di questo articolo, quando siano giustificati da ragioni di pubblica utilità, di servizio pubblico, di culto, di interesse artistico o di esercizio industriale".
Allo stesso art. 7, delle norme per le località della prima categoria, dopo il terzo comma é aggiunto il comma seguente: "in tali edifici anche l'altezza dei singoli piani può essere maggiore di quella fissata dal successivo art. 10".
L'art. 11, delle norme per le località della seconda categoria é sostituito dal seguente: "le nuove costruzioni fuori dei centri abitati o nel prolungamento dei centri abitati lungo strade esistenti non contemplate da piani regolatori, sono soggette all'osservanza delle norme fissate nei precedenti articoli. Qualora la strada lungo la quale si deve fabbricare non abbia la larghezza minima di metri 8, i nuovi edifici debbono costruirsi alla distanza di metri 4 dall'asse della strada esistente e la loro altezza media verso la strada stessa non può essere superiore a metri 10,50 (m. 8 + 2,50)". "Per gli edifici di altezza superiore a m. 10,50 la distanza di m. 4 dall'asse stradale deve essere aumentata della differenza fra l'altezza di ciascun edificio e i metri 10,50". "Quando non si possa costruire che da un solo lato della strada l'altezza degli edifici stabilita dai due comma precedenti, può essere aumentata di m. 4, sempre nei limiti fissati dai precedenti articoli".
Il terzo comma dell'art. 12 delle norme per le località della prima categoria é sostituito dal seguente: "i fumaioli debbono essere di lamiera di ferro, di ardesia artificiale o di cemento armato o di tipo equivalente. Tutte le altre opere debbono essere intelaiate o baraccate e solidamente collegate con le strutture dell'edificio".
Il primo comma dell'art. 20 delle norme per le località della prima categoria é sostituito dal seguente: "quando negli edifici a muratura ordinaria le travi portanti dei solai abbiano tale sezione da lasciar temere la flessione laterale, questa deve essere impedita con collegamenti trasversali ad interesse non superiore a metri 2. Le travi debbono appoggiare sui muri per almeno quattro quinti dello spessore dei muri stessi ed essere ancorate ai medesimi. Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui, debbono essere, almeno ogni metri 2,50, rese solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio".
L'ultimo comma dello stesso art. 20 delle norme per le località della prima categoria é sostituito dal seguente: "nel caso di solai in cemento armato essi saranno collegati con correnti orizzontali. Quando invece il fabbricato é in muratura ordinaria senza ingabbiatura, i solai dovranno essere collegati da cordoli di ripiano i quali devono essere estesi su tutti i muri longitudinali e trasversali".
L'ultimo comma dell'art. 27 delle norme per le località della prima categoria é sostituito dal seguente: "nei tetti a falde, il materiale di copertura non deve eccedere il peso di chilogrammi 70 per metro quadrato; sarà escluso in modo assoluto il pianellato che dovrà essere sostituito da tavole di legno".
L'art. 28 delle norme per le località della prima categoria é sostituito dal seguente: "ai tetti ordinari si possono sostituire, in tutto od in parte, terrazze piane a livello della linea di gronda purché il materiale di protezione e copertura non ecceda il peso di chilogrammi 70 per metro quadrato".
Il primo comma dell'art. 30 delle norme per le località della seconda categoria é sostituito dal seguente: "sono vietati:
a) la sopraelevazione di edifici la cui struttura non corrisponda alle prescrizioni delle presenti norme, anche quando con la sopraelevazione non verrebbe superata l'altezza prescritta nei precedenti articoli. Può soltanto ammettersi, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici da darsi caso per caso, la sopraelevazione di un solo piano nelle case a solo piano terreno; e di un terzo piano nelle case a due piani, anche quando le case esistenti siano state costruite con muratura di pietrame non listata, a condizione che per tutto quanto riguarda la qualità dei materiali impiegati, gli spessori e le distanze fra asse ed asse dei muri maestri, sia in fondazione che in elevazione ecc., siano state rispettate le prescrizioni degli articoli precedenti e che l'ufficio del Genio Civile dichiari di aver constatato che i muri presentano condizioni tali di stabilità, anche nei riguardi delle fondazioni, da permetterne la sopraelevazione; e che il terreno sul quale l'edificio é costruito é capace di resistere alla maggiore pressione unitaria dipendente dalla sopraelevazione".
La lettera b) dello stesso art. 30 delle norme per le località della seconda categoria é sostituita dalla seguente: "b) la sopraelevazione di edifici esistenti, che pure costruiti in conformità delle presenti norme abbiano raggiunta l'altezza prescritta nei precedenti articoli; può solo ammettersi, in via eccezionale e previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, una maggiore altezza quando ne venga fatta richiesta dalle amministrazioni comunali per ragioni di estetica o per altri motivi di pubblico interesse".
La lettera e), 2° comma, dell'art. 32 delle norme per le località della prima categoria é sostituita dalla seguente: "e) che i muri interni nei piani superiori siano costruiti con mattoni forati".
Allo stesso art. 32 delle norme per le località di prima categoria, dopo il 7° comma, é aggiunto il seguente comma: "quando le altezze dei piani indicati nella lettera c) siano notevolmente minori e l'insieme della struttura presenti condizioni specialmente favorevoli, potranno essere adottate dimensioni ed armature diverse da quelle indicate nel presente articolo, sempreché siano giustificate da un rigoroso calcolo".
L'art. 37 delle norme per le località della prima categoria é sostituito dal seguente: "le volte esistenti negli edifici da riparare sono tollerate a condizione espressa che non siano lesionate e non siano impostate su muri che pur non dovendo essere demoliti, presentino lesioni tali da non potersene garantire, a giudizio del Genio Civile, la stabilità anche dopo eseguiti i rafforzamenti e le riparazioni di cui ai successivi articoli 41 e 42 e purché sia provveduto ad eliminare le spinte coll'apposizione di robuste cinture, chiavi e tiranti. In ogni caso però debbono sostituirsi con strutture non spingenti le volte in sommità degli edifici a più piani".
Il primo comma dell'art. 40 delle norme per le località della seconda categoria é sostituito dal seguente: "le murature gravemente lesionate, che presentano cioè strapiombo e fessuramento molto diffuso debbono essere demolite".
Il primo comma dell'art. 41 delle norme per le località della prima categoria é sostituito dal seguente: "gli edifici lesionati e non costruiti col sistema intelaiato o baraccato elevantisi oltre i metri 8, previamente ridotti in altezza, se le loro condizioni statiche lo richiedano, a norma del precedente art. 38, debbono essere rafforzati da collegamenti verticali di ferro, correnti dalle fondazioni alla sommità dell'edificio, e rilegati fra loro da cinture al piano della risega di fondazione e a quelli del solaio e della gronda, in modo da formare una ingabbiatura esterna".
Il primo comma dell'art. 42 delle norme per le località della prima categoria é sostituito dal seguente: "le murature, comunque lesionate, che presentano strapiombo o si manifestano eseguite non a regola d'arte, nonché quelle in cui si nota fessuramento diffuso, debbono essere demolite".
L'art. 72 é sostituito dal seguente: "in tutti i Comuni del Regno nei quali non é prescritta l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche di edilizia contenute nel presente decreto, le amministrazioni comunali debbono provvedere, quando ciò non sia stato già fatto, a che nei regolamenti edilizi di cui all'art. 131 della Legge comunale e provinciale sia resa obbligatoria in qualsiasi opera edilizia l'osservanza delle buone regole dell'arte del costruire, in relazione anche ai materiali ed ai sistemi costruttivi adottati nei loro rispettivi territori". Il regolamento deve anche contenere le disposizioni relative all'accertamento delle contravvenzioni, all'eventuale sospensione dei lavori o alla demolizione totale o parziale delle opere eseguite e deve indicare le penalità a cui vanno soggetti i contravventori. "Tra le norme tecniche da prescrivere debbono essere principalmente comprese quelle indicate nei seguenti paragrafi:
a) é vietato costruire edifici sul ciglio o al piede dei dirupi, su terreni di non buona consistenza e di eterogenea struttura, detritici o franosi, o comunque atti a scoscendere;
b) le fondazioni, quando é possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza nel quale debbono essere convenientemente incassate. Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure queste debbono essere costituite da una platea generale;
c) le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera. "Nella muratura di pietrame é da vietare l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari deve prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a centimetri 12 estesi a tutta la larghezza del muro, e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a metri 1,50". I muri debbono avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistente, mantenga il giusto rapporto col carico di rottura del materiale più debole di cui sono costituiti;
d) nei piani superiori a quello terreno debbono essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene. i tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale;
e) le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono essere rese solidali con i muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi; nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni metri 2,50, rese solidali fra loro in corrispondenza dei muri di appoggio;
f) in tutti i fabbricati a più piani dovranno eseguirsi ad ogni piano sui muri perimetrali e su tutti i muri portanti, cordoli di cemento armato; nelle costruzioni in mattoni a cortina vista e di spessore di due sole teste, il cordolo in cemento potrà essere sostituito da quattro filari di mattoni collegati con malta di cemento, fermo restando l'obbligo di solidarietà delle travi con i muri di cui alla lettera e);
g) i lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi. "quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno".
"Nelle strutture di cemento armato debbono essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice od armato vigenti al momento dell'inizio dei lavori". "Per gli altri materiali di costruzione sono da richiamare le norme fissate per la loro accettazione dal ministro per i lavori pubblici".
Dopo l'art. 72 é aggiunto il seguente art. 72-bis: "tutti i progetti che saranno presentati per opere di costruzione o ricostruzione in qualsiasi comune per fabbricati urbani di più piani dovranno essere firmati da un professionista autorizzato ai sensi della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, e dai relativi regolamenti, nonché ai sensi della Legge n. 58 del 3 gennaio 1929, sulle opere in conglomerato cementizio semplice od armato, il quale professionista assume la responsabilità della esecuzione e della stretta osservanza delle prescrizioni".
L'art. 74 é soppresso.
Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 gennaio 1931
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Crollalanza - Rocco - Mosconi - Giuliano - Acerbo - Ciano.
Visto, il guardasigilli:
ROCCO.