Regio Decreto Legge 22 novembre 1937 n. 2105, norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti.

 

(pubblicato nel supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale n.298 del 27 dicembre 1937)

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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Imperatore d'Etiopia

 

 

Vista la legge 19 luglio 1914, n. 761;

Visto il Regio Decreto 13 maggio 1915, n. 775;

Visto il decreto luogotenenziale 14 novembre 1915, numero 1661;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto il decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518;

Visto il decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697;

Visto il decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080;

Visto il Regio Decreto 8 luglio 1919, n. 1384;

Visto il Regio Decreto 3 maggio 1920, n. 545;

Visto il Regio Decreto 23 settembre 1920, n. 1315;

Visto il Regio Decreto 12 marzo 1920, n. 503;

Vista la legge 24 agosto 1921, n. 1214;

Visto il Regio Decreto 27 settembre 1923-i, n. 2309;

Visto il Regio Decreto 17 gennaio 1924-II, n. 75;

Visto il Regio Decreto 13 marzo 1927-V, n. 431;

Visto il Regio Decreto 23 giugno 1927-V, n. 1529;

Vista la legge 6 gennaio 1931-IX, n. 92;

Vista la legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1838;

Vista la legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2471;

Visto l'articolo 1 del Regio Decreto-Legge 8 luglio 1937-XV, n. 1445;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare nuove norme tecniche di edilizia per tutti i Comuni del Regno e speciali norme tecniche di edilizia asismica per i paesi colpiti da terremoti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze, per la Guerra, per l'Educazione Nazionale, per l'Agricoltura e Foreste, e per le Comunicazioni;

 

 

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle norme tecniche contenute nel Regio Decreto-Legge 25 marzo 1935-XIII, n. 640, convertito nella legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2471, e all'art. 1 del Regio Decreto-Legge 8 luglio 1935-XIII, n. 1445, sono sostituite quelle di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Le norme tecniche di edilizia di cui all'art. 3 del presente decreto sono applicabili in tutti i Comuni del Regno, salvo le eccezioni di cui al comma seguente.

Per le località colpite dai terremoti, dovranno essere applicate in relazione al loro grado di sismicità ed alla loro costituzione geologica quelle contenute negli articoli 7 e successivi. A tale effetto le località colpite dai terremoti sono distinte in due categorie e sono comprese nell'elenco allegato al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

La inclusione di un Comune, o frazione di Comune, come pure la esclusione, ovvero il passaggio da una categoria ad un'altra degli abitati compresi in detto elenco, viene fatta con decreto del Ministro per i Lavori Pubblici, di concerto col ministro per l'Interno, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Oltre alle norme di cui al presente decreto, in tutti indistintamente i Comuni del Regno debbono osservarsi: nelle costruzioni, ricostruzioni e possibilmente nelle riparazioni organiche le prescrizioni stabilite dal testo unico approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e per gli edifici scolastici quelle approvate con il decreto del ministero dell'educazione nazionale 4 maggio 1925.

 

 

Norme per tutti i Comuni del Regno non colpiti dai terremoti.

Art. 3.

Regolamenti edilizi.

In tutti i Comuni del Regno nei quali non é prescritta la osservanza delle norme contenute negli articoli 7 e successivi, le amministrazioni comunali devono provvedere a che nei regolamenti edilizi di cui all'art. 53 del testo unico della legge comunale e provinciale vigente sia resa obbligatoria l'osservanza delle disposizioni contenute nei seguenti articoli 4, 5 e 6.

Art. 4.

Costruzioni in muratura

I normali fabbricati ad uso di Comune abitazione che comprendono fino a cinque piani al disopra del livello stradale, devono essere costruiti in muratura ordinaria.

Solo in casi eccezionali possono essere autorizzate deroghe totali o parziali alla disposizione di cui al precedente comma, quando l'amministrazione comunale competente, con deliberazione da sottoporsi al visto dell'autorità tutoria, riconosca che ricorrono speciali circostanze per concedere le deroghe stesse.

Art. 5.

Norme tecniche di buona costruzione.

É resa obbligatoria in qualsiasi opera edilizia l'osservanza delle buone regole dell'arte del costruire, in relazione anche ai materiali ed ai sistemi costruttivi adottati nei rispettivi territori.

Tra le norme tecniche da prescrivere debbono essere principalmente comprese quelle indicate nei seguenti paragrafi:

a) é vietato costruire edifici sul ciglio o al piede dei dirupi, su terreni di eterogenea struttura, detritici o franosi, o comunque atti a scoscendere. Tuttavia é consentito di costruire edifici su appicchi di roccia compatta, sempre quando venga lasciata tra il ciglio e il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro;

 

b) le fondazioni, quando é possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza, nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruire per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure, eventualmente, queste debbono essere costituite da una platea generale;

 

c) le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

Nelle fondazioni devono essere sempre impiegate malte cementizie o comunque idrauliche, e queste devono essere preferite anche nelle murature di elevazione. Nella muratura di pietrame é vietato l'uso dei ciottoli di forma rotonda, se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari deve prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di conglomerato di cemento dello spessore non inferiore a centimetri dodici estesi a tutta la larghezza del muro e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a m. 1,50 da asse ad asse.

Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti, si deve tener conto, nei calcoli, anche dell'azione del vento;

 

d) nei piani superiori a quello terreno debbono essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale;

 

e) le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono appoggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi ed essere ancorate ai medesimi. Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni m. 2,50, rese solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio;

 

f) in tutti i fabbricati deve eseguirsi, ad ogni ripiano e al piano di gronda, un telaio di cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni portanti. Tali telai debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere un'altezza minima di centimetri 20, la loro armatura longitudinale deve essere costituita da quattro tondini del diametro non inferiore ai mm.14 se di ferro omogeneo e a mm.12 se di acciaio semiduro, mentre le legature trasversali debbono essere costituite da tondini del diametro non inferiore a mm. 5 e poste a distanza non superiore a cm. 30;

 

g) i lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi.

 

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Nelle strutture di cemento armato debbono essere osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

Per gli altri materiali da costruzione sono da richiamare le norme fissate per la loro accettazione dal ministero per i lavori pubblici.

Nel regolamento deve essere imposto il divieto di eseguire miglioramenti, lavori di riparazione e di grande manutenzione ad edifici non rispondenti per strutture, altezza o larghezza delle vie ai regolamenti edilizi vigenti, a meno che non trattisi di fabbricati di eccezionale importanza artistica, storica, archeologica. Come pure é fatto obbligo ai proprietari, venuto il momento di rimediare ai guasti del tempo, di ridurre o ricostruire gli edifici secondo le norme contenute nei regolamenti stessi.

Tutti i progetti che saranno presentati per opere di costruzioni o ricostruzioni in qualsiasi Comune debbono essere firmati da un professionista autorizzato ai sensi delle leggi e dei relativi regolamenti professionali nonché ai sensi del Regio Decreto-Legge 29 luglio 1933, n. 1213, per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

Nelle calcolazioni delle membrature in conglomerato cementizio armato dovranno adottarsi i carichi di sicurezza di kg. 1400 e kg. 2000 per centimetro quadrato rispettivamente per il ferro omogeneo e per l'acciaio semiduro.

I lavori devono essere diretti da un professionista autorizzato ai sensi delle leggi e dei regolamenti di cui al precedente comma.

Art. 6.

Sanzioni.

Coloro che intendano fare nuove costruzioni, ovvero modificare od ampliare quelle esistenti, debbono chiedere al podestà apposita autorizzazione, obbligandosi ad osservare le norme particolari dei regolamenti di edilizia e d'igiene comunali.

La domanda di autorizzazione deve contenere l'elezione di domicilio nel Comune dove si eseguono i lavori, oltre quelle altre formalità richieste dalle locali disposizioni regolamentari.

Qualora i lavori iniziati in base ad autorizzazione non siano condotti secondo le norme stabilite dal regolamento edilizio comunale, il podestà, fatti gli accertamenti del caso, ne ordina la sospensione. Contro l'ordinanza del podestà, da notificarsi al proprietario nel domicilio eletto sulla domanda di autorizzazione, é ammesso ricorso al prefetto, il quale decide con provvedimento definitivo. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Qualora vengano iniziati i lavori senza autorizzazione ovvero vengano proseguiti quelli per i quali sia stata notificata ordinanza di sospensione, il podestà ordina la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali di cui all'art. 106 del testo unico della legge comunale e provinciale o di quelle maggiori contenute nei regolamenti edilizi.

L'ordinanza del podestà ha carattere di provvedimento definitivo.

Norme per le località sismiche della 1° e della 2° categoria.

PARTE I. Nuove costruzioni.

Art. 7.

Terreni sui quali sono vietate le nuove costruzioni.

É vietato di costruire edifici sul ciglio o al piede di dirupi, su terreni di eterogenea struttura, detritici o franosi o comunque atti a scoscendere.

L'accertamento delle condizioni e della natura del terreno é fatto caso per caso dal competente ufficio del Genio Civile.

Tuttavia sarà consentito di costruire edifici su appicchi di roccia compatta, sempre quando venga lasciata tra il ciglio e il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro, la cui larghezza dovrà essere di volta in volta determinata dal Genio Civile competente.

Art. 8.

Terreni sistemati a ripiani.

Quando il terreno é in pendio ed atto alla costruzione può consentirsi, ai fini edilizi, la sistemazione a ripiani, i quali di norma debbono avere la larghezza non inferiore alla loro altezza.

Nel caso di terreni rocciosi o di speciale consistenza, tale larghezza potrà, su parere del Genio Civile competente, essere inferiore all'altezza.

Art. 9.

Strade.

Nei nuovi centri abitati, negli ampliamenti di quelli esistenti, nell'apertura di nuove strade e nel prolungamento di abitati lungo strade esistenti dipendenti da piani regolatori, le strade devono essere larghe non meno di m. 10.

Il Prefetto, su parere favorevole del Genio Civile, o le altre autorità superiori da cui debba essere eventualmente approvata la costruzione della nuova strada, possono consentire che la larghezza sia ridotta a metri 8, quando ricorrano giustificate circostanze che rendano praticamente impossibile la larghezza minima di m. 10.

Tale larghezza minima può ancora essere ridotta a m. 6 nelle località a rilievo montuoso, e accidentato, indipendentemente dalla altitudine sul livello del mare.

Nel caso che siano ammesse costruzioni da un solo lato della strada, la larghezza di questa può essere ridotta rispettivamente a metri 8, a metri 6 e a metri 4.

Non sono considerate come ampliamenti di centri abitati le nuove costruzioni da elevare nei vecchi centri, dovunque non esistevano precedentemente, sia pure lungo strade esistenti in adiacenza a fabbricati esistenti.

A queste costruzioni sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 33.

Art. 10.

Altezza normale degli edifici e numero dei piani.

 

(per la 1° categoria).

 

L'altezza dei nuovi edifici, nelle fronti verso strade, rappresentata dalla massima differenza di livello tra la linea di gronda ed il terreno, ovvero, ove esistano, il piano o marciapiede stradale nell'immediata vicinanza degli edifici stessi, non può, di regola, superare, nelle strade in piano, m. 16.

Nelle strade in pendio l'altezza massima può raggiungere m. 17,50 purché la media generale delle altezze delle fronti verso strada non superi m. 16.

I nuovi edifici, siano cantinati o no, debbono essere normalmente costruiti a non più di 4 piani, compreso il piano terreno, oltre il cantinato.

 

(per la 2° categoria).

 

L'altezza dei nuovi edifici nelle fronti verso strade, rappresentata dalla massima differenza di livello tra la linea di gronda ed il terreno, ovvero, ove esistano il piano o marciapiede stradale nell'immediata vicinanza degli edifici stessi, non può, di regola, superare, nelle strade in piano, m. 20.

Nelle strade in pendio l'altezza massima può raggiungere m. 21,50 purché la media generale delle altezze delle fronti verso strada non superi m. 20.

I nuovi edifici, siano cantinati o no, debbono essere normalmente costruiti a non più di 5 piani, compreso il piano terreno, oltre il cantinato.

Art. 11.

Maggiori altezze e maggior numero di piani.

 

In casi eccezionali, allorché trattasi di edifici pubblici o di uso pubblico od a scopo industriale, ovvero di edifici privati per i quali le amministrazioni comunali abbiano dato il loro consenso giustificato da speciali esigenze, possono ammettersi anche edifici di maggiore altezza e maggior numero di piani, su conforme parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici da richiedersi per ogni singolo edificio.

Art. 12.

Altezza degli edifici in relazione alla larghezza delle strade e alla distanza dagli altri edifici.

Le nuove case non possono avere verso la strada sulla quale prospettano altezza maggiore di una volta e mezzo la larghezza della strada stessa.

La larghezza degli intervalli di isolamento tra i muri frontali di due edifici vicini, deve essere pari alla metà altezza dell'edificio più alto, e, in ogni caso, non inferiore a m. 4, purché l'area frapposta sia sottratta al pubblico transito mediante opportune chiusure.

Qualora detta area sia aperta al pubblico passaggio gli edifici debbono essere considerati come prospettanti su strada.

Per gli edifici di altezza superiore ai metri 12, gli intervalli di isolamento potranno, su parere del Genio Civile, essere ridotti alla larghezza di m. 6.

Per gli edifici di altezza superiore a quella massima consentita dall'art. 10, é prescritta una zona di isolamento o di rispetto, di larghezza da stabilirsi di volta in volta e preventivamente dall'ispettore superiore del Genio Civile competente.

Nel computo di tale larghezza si comprende quella della strada o dell'area destinata a pubblico passaggio.

In casi eccezionali e nel caso di edifici pubblici o destinati al culto, possono essere consentite deroghe alle precedenti disposizioni, su conforme parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Chi esegue un nuovo edificio può costruirlo in tutto o in parte sul confine del terreno di sua proprietà; quando non fabbrichi sul confine, se non lascia una distanza almeno di un quarto dell'altezza del nuovo fabbricato, e, in ogni caso, non inferiore a m. 2,50, il vicino, quando voglia a sua volta costruire, deve tenersi dall'edificio predetto alla distanza prescritta dai precedenti commi, oppure ha facoltà di fabbricare fin contro il medesimo, pagando il valore del suolo che verrebbe ad occupare, salvo che il proprietario del suolo stesso preferisca estendere contemporaneamente il suo edificio fino al confine. Per fabbricati di altezza superiore ai metri 12, quando l'ufficio del Genio Civile abbia consentito che gli intervalli di isolamento siano ridotti a metri 6, il proprietario potrà tenersi a distanza di metri 3 dalla linea di confine.

Le amministrazioni comunali debbono provvedere, quando ciò non sia stato fatto, a che nei regolamenti edilizi di cui all'art. 53 del testo unico della legge comunale e provinciale le larghezze delle strade e degli intervalli d'isolamento siano fissate in misura non inferiore a quelle minime consentite dalle presenti norme.

Agli effetti del presente articolo sono computate come larghezze libere di strade e come intervalli d'isolamento, in rispetto unicamente a ciascun edificio erigendo, le larghezze delle aree rispettivamente annessevi lungo le fronti e destinate a giardini, a cortile esterno o comunque non coperte, anche se cintate e sottratte all'uso pubblico e create con terrazzamento.

Art. 13.

Eventuali deroghe alle antecedenti disposizioni.

Quando le strade e gli intervalli di isolamento, sui quali prospettano le fronti di un edificio, abbiano dovunque la larghezza prescritta, tranne che per un tratto non superiore a tre metri lungo una delle fronti, ovvero quando due edifici non abbiano le fronti parallele e fra lo spigolo di uno dei due edifici e la fronte dell'altro non si abbia la distanza prescritta, o in altri casi eccezionali, possono essere consentite deroghe alle antecedenti prescrizioni, su conforme parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Art. 14.

Altezza dei piani cantinati.

L'altezza dei piani, misurata fra pavimento e pavimento, oppure fra il pavimento e la linea di gronda, non può, di regola, superare metri 5, salvo il caso di terreni in pendio, nei quali l'altezza dei piani terreni può raggiungere metri 6,50, né deve essere inferiore ai metri 3, a meno che trattisi di piani ammezzati in comunicazione con le sottostanti botteghe, nel qual caso l'altezza può ridursi a metri 2,70 e salva l'eccezione di cui alle lett. c) e d) del seguente art. 19.

É consentito che l'altezza minima dei vani abitabili delle case rurali e coloniche, nonché quella dei vani degli abitati che si trovino ad un'altitudine non inferiore a metri 500 sul livello del mare, sia di metri 2,50.

Per gli edifici di carattere eccezionale, di cui all'art. 11, può essere consentita un 'altezza maggiore dei piani, su conforme parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Nelle case a più piani si considera come cantinato anche quella parte degli edifici che resta interrata o addossata a fabbricati contigui da tre lati, purché nel lato scoperto non abbia altezza superiore a metri 3,50 e non prospetti sulla pubblica via.

Art. 15.

Altezza degli edifici fuori dei centri abitati.

Le nuove costruzioni, fuori dei centri abitati o nel prolungamento dei centri abitati lungo le strade esistenti non contemplate da piani regolatori, sono soggette all'osservanza delle norme fissate nei precedenti articoli.

Qualora la strada lungo la quale debbono sorgere i nuovi edifici non abbia la larghezza minima di metri 8 e quando l'altezza media verso strada degli edifici non superi i metri 12, essi debbono costruirsi alla distanza di metri 4 dall'asse della strada esistente.

Gli edifici di altezza maggiore debbono costruirsi ad una maggiore distanza dall'asse stradale che verrà determinata caso per caso dall'ufficio del Genio Civile competente.

Art. 16.

Divieto di opere sopra il piano di gronda.

Al di sopra del piano di gronda non si possono eseguire opere di alcuna specie, esclusi i muri di timpano, i fumaioli, i parapetti dei terrazzi o gli attici, gli abbaini, i lucernari e la gabbia della scala.

Anche quando quest'ultima prospetta sulla strada la sua altezza viene esclusa dal computo dell'altezza dell'edificio.

I fumaioli debbono essere di lamiera di ferro, di cemento ed amianto o di cemento armato o di tipo equivalente. Tutte le altre opere debbono essere intelaiate o solidamente collegate con le strutture dell'edificio.

L'altezza sul piano di gronda dei parapetti e degli attici non deve essere superiore a metri 1,50, salvo eventuali deroghe da concedersi dietro parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Lungo le linee di divisione di proprietà é permesso costruire diaframmi dell'altezza massima di metri 2, dal pavimento del terrazzo. Tali diaframmi, ove non vengano costruiti di cemento armato, devono essere costruiti di lamiere metalliche o di rete metallica, che può essere rinzaffata nelle due facce.

Sono permesse costruzioni di struttura leggera non più alte di metri 3 dal pavimento del terrazzo, purché non si tratti di ambienti ad uso di abitazione e la superficie coperta non risulti superiore ad un decimo di quella del terrazzo.

Art. 17.

Materiali e mano d'opera.

I lavori di costruzione dei fabbricati debbono essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

La muratura deve essere eseguita con malta cementizia o comunque idraulica e con mattoni o blocchi di pietra naturale od artificiale di forma parallelepipeda rettangolare ed a superfici scabre.

É consentito l'impiego di pietra convenientemente spezzata per la muratura, quando questa sia listata, cioè interrotta da corsi orizzontali di mattoni o da fasce continue di pietra di forma parallelepipeda rettangolare o di conglomerato cementizio distanti non più di cm. 60 fra loro da asse ad asse. Tanto i corsi come le fasce debbono essere estesi a tutto lo spessore del muro ed avere altezza non inferiore a cm. 12.

I muri di fondazione possono essere costruiti con pietra spezzata, senza listatura, ma sempre con malta cementizia o comunque idraulica, ovvero in getto conglomerato cementizio.

Sono vietati in ogni caso, la muratura a sacco e l'impiego di ciottoli se non convenientemente spaccati.

É pure vietato l'impiego della ghisa e di qualunque altro materiale fragile, per travi, per colonne e, in genere, per parti essenziali dell'organismo resistente degli edifici.

Art. 18.

Sistemi costruttivi.

Salvo i casi previsti dal successivo art. 19, gli edifici debbono essere costruiti con strutture atte a resistere contemporaneamente a sollecitazioni di compressione o trazione, flessione e taglio.

Per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio e per l'accettazione dei leganti idraulici, debbono sempre essere osservate le norme vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

Nel caso di edifici con intelaiatura metallica, é fatto obbligo di adottare le necessarie cautele per impedire i dissesti che per la presenza dell'intelaiatura potrebbero derivare all'edificio in caso d'incendio.

Quando due edifici debbono avere un lato o parte di un lato a contatto, e vengono costruiti in epoche diverse o con sistemi differenti, ciascun edificio deve costituire di regola un organismo di per sé stante. Se i due edifici vengono eseguiti contemporaneamente con lo stesso sistema e con le stesse altezze, i proprietari possono accordarsi per la costruzione dei lati o della parte di essi a contatto in modo che i due edifici costituiscano un unico corpo di fabbrica.

La muratura di riempimento delle intelaiature di cui al primo e al terzo capoverso del presente articolo deve essere eseguita con le modalità di cui al precedente art. 17. Per tale riempimento può essere impiegata anche la muratura di mattoni vuoti con malta cementizia o comunque idraulica, o qualunque altra struttura che presenti solidità e sia resistente all'azione del fuoco e dell'umidità.

É ammesso che le pareti interne siano costituite da lastre naturali o artificiali debitamente collegate, o da reti metalliche o da lamiere stirate intonacate, o da tavolati.

Nel caso di edifici eccezionali, ovvero di altri edifici nei quali l'altezza di uno o più piani sia superiore ai m. 5, le strutture suddette debbono sempre essere interrotte da cordoli orizzontali di cemento armato, distanti non più di metri 2,50 da asse ad asse, collegati con i montanti della intelaiatura principale, oltre le listature prescritte dall'art. 17 per la muratura di pietrame.

Per le sole case coloniche é ammesso l'impiego di doppie pareti a listelli di legno e rete metallica, con le maglie riempite di materiale leggero.

Art. 19

costruzioni in muratura ordinaria.

 

(per la 1° categoria).

 

É obbligatorio l'impiego della muratura ordinaria di cui al precedente art. 17, nella costruzione di edifici fino a tre piani.

Per gli edifici fino a due piani é consentita la muratura di pietrame listata.

Per gli edifici a tre piani tutte le murature devono essere di mattoni o di blocchi; però le fondazioni, per intero od almeno per lo strato inferiore alto non meno di m. 0,40, debbono essere di conglomerato cementizio.

Tali edifici debbono corrispondere inoltre alle seguenti condizioni:

 

a) devono essere di altezza non superiore ai m. 9, se a due piani, e non superiore ai m. 12,50, se a tre piani. Detta altezza va misurata coi criteri di cui al precedente art. 10;

 

b) i muri maestri (e cioè i perimetrali, quelli interni trasversali e, nei corpi di fabbrica multipli, quelli longitudinali interni o di spina) debbono essere collegati fra loro. Debbono inoltre intersecarsi a distanze non superiori a m. 6 da asse ad asse; diversamente, ma purché dette distanze non superino i m. 12, i muri stessi debbono essere muniti di lesene di rinforzo a distanze non superiori a metri 5 da asse ad asse, di aggetto e larghezza uguali almeno allo spessore di essi.

Tanto i muri, che le lesene non debbono mai essere costruiti in falso tra un piano e l'altro.

Quando si tratti di costruzione di edifici pubblici o di uso pubblico può eliminarsi l'impiego delle lesene. In tal caso, però, limitatamente agli ambienti nei quali le lesene sarebbero occorse, ferme restando tutte le altre condizioni, gli spessori minimi dei muri maestri prescritti ai seguenti comma c), d), e) debbono essere convenientemente aumentati. Per questo genere di edifici, l'approvazione dei relativi progetti é subordinata al parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici;

 

c) lo spessore dei muri maestri degli edifici ad un sol piano e di quelli del piano superiore degli edifici a due piani non deve mai essere inferiore a cm. 40 e a cm. 50 rispettivamente per la muratura di mattoni o di blocchi e per quella di pietrame listata. I detti spessori, negli edifici a due piani, debbono essere aumentati di cm. 15 al pianterreno.

Qualora l'altezza netta dei piani non raggiunga i m. 3, gli spessori minimi possono ridursi a cm. 30 e a cm. 45 rispettivamente per i due generi di muratura, fermo restando l'aumento di cm. 15 al pianterreno negli edifici a due piani;

 

d) lo spessore dei muri maestri dell'ultimo piano degli edifici a tre piani non deve mai essere inferiore a cm. 40. I detti spessori debbono essere aumentati di cm. 15 ad ogni piano inferiore.

Qualora l'altezza netta dei piani non raggiunga i m. 3 e le fondazioni siano interamente di conglomerato cementizio, lo spessore minimo all'ultimo piano può ridursi a cm. 30, fermo restando l'aumento di cm. 15 ad ogni piano inferiore;

e) lo spessore dei muri al disotto del pianterreno e fino al piano di fondazione, qualunque sia il numero dei piani dell'edificio e il genere della muratura, deve essere di almeno cm. 20 maggiore di quello dei muri del pianterreno, sia o non sia l'edificio cantinato;

 

f) i tramezzi debbono essere eseguiti in muratura di mattoni; debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 8 ed essere intelaiati con strutture di cemento armato collegate ai muri d'ambito.

Sono ammesse pareti sottili in legname, o ad incannucciato rivestito di gesso, od in lamiera stirata e cemento, od anche formate con altri sistemi;

 

g) tutti i muri ed i tramezzi, nonché le lesene di cui al precedente comma b), debbono essere collegati fra loro al piano di gronda e al livello del piano di posa del solaio di ciascun piano, mediante telai di cemento armato dell'altezza minima di cm. 20, ed estesi a tutta la larghezza delle murature.

L'armatura di detti telai deve essere costituita da quattro tondini del diametro non inferiore a mm. 16 se di ferro omogeneo e di mm. 14 se di acciaio semiduro, mentre le legature trasversali debbono essere costituite da tondini del diametro non inferiore a mm. 5 e poste a distanza non superiore a cm. 30.

Se l'edificio ha il cantinato coperto a volta, il telaio tra il cantinato e il pianterreno deve essere collocato al livello del pavimento di quest'ultimo.

 

(per la 2° categoria).

 

É obbligatorio l'impiego della muratura ordinaria di cui al precedente art. 17 nella costruzione di edifici fino a quattro piani.

Per gli edifici fino a tre piani é consentita la muratura di pietrame listata.

Per gli edifici a quattro piani tutte le murature debbono essere di mattoni o di blocchi; però le fondazioni, per intero od almeno per lo strato inferiore alto non meno di m. 0,40, debbono essere di conglomerato cementizio.

Tali edifici debbono corrispondere inoltre alle seguenti condizioni:

 

a) devono essere di altezza non superiore ai m. 9, se a due piani, non superiore ai m. 12,50, se a tre piani, e non superiore ai m. 16, se a quattro piani. Detta altezza va misurata coi criteri di cui al precedente art. 10;

 

b) i muri maestri (e cioè i perimetrali, quelli interni trasversali e, nei corpi di fabbrica multipli, quelli longitudinali interni o di spina) debbono essere collegati fra loro. Debbono inoltre intersecarsi a distanze non superiori a m. 7 da asse ad asse; diversamente, ma purché dette distanze non superino i m. 15, i muri stessi debbono essere muniti di lesene di rinforzo a distanze non superiori a m. 6 da asse ad asse, di aggetto e larghezza uguali almeno allo spessore di essi.

Tanto i muri che le lesene non debbono mai essere costruiti in falso tra un piano e l'altro.

Quando si tratti di costruzione di edifici pubblici o di uso pubblico può eliminarsi l'impiego delle lesene. In tal caso, però, limitatamente agli ambienti nei quali le lesene sarebbero occorse, ferme restando tutte le altre condizioni, gli spessori minimi dei muri maestri prescritti ai seguenti comma c), d), e) debbono essere convenientemente aumentati. Per questo genere di edifici, l'approvazione dei relativi progetti é subordinata al parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici;

 

c) lo spessore dei muri maestri degli edifici ad un sol piano e di quelli dell'ultimo piano degli edifici fino a tre piani non deve mai essere inferiore a cm. 30 e a cm. 45 rispettivamente per la muratura di mattoni o di blocchi e per quella di pietrame listata. I detti spessori, negli edifici fino a tre piani, debbono essere aumentati di cm. 15 ad ogni piano inferiore.

Per gli edifici a tre piani, alti non più di m. 10, può omettersi la risega fra il primo piano e il pianterreno, nel quale perciò gli spessori possono essere di cm. 45 e di cm. 60 rispettivamente per i due generi di muratura;

 

d) lo spessore dei muri maestri dell'ultimo piano degli edifici a quattro piani non deve mai essere inferiore a cm. 30. I detti spessori debbono essere aumentati di cm. 15 ad ogni piano inferiore.

 

e) identico;

 

f) i tramezzi debbono essere eseguiti in muratura di mattoni; debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 15 ed essere ben collegati ai muri d'ambito.

É ammessa la costruzione di accoltellati, purché questi siano rinforzati da telai di legno a piccole campate, ovvero siano contenuti in reti di filo di ferro su ambedue le facce.

Sono ammesse pure pareti sottili in legname, o ad incannucciato rivestito di gesso, od in lamiera stirata e cemento, od anche formate con altri sistemi;

 

g) identico.

Art. 20.

Costruzioni in legno.

Le costruzioni in legno sono ammesse soltanto per gli edifici la cui altezza non sia superiore a m. 8 e abbiano da tutti i lati una zona libera di larghezza non inferiore alla loro altezza ed in ogni caso non inferiore a metri 5.

Esse debbono avere sempre uno zoccolo di muratura con malta cementizia o comunque idraulica.

Le costole montanti degli edifici con ossatura di legno debbono essere di un sol pezzo, o quanto meno così saldamente e robustamente collegate o rafforzate nelle giunture, da rendere trascurabile l'indebolimento prodotto dalla giunzione.

Altrettanto dicasi per qualsiasi altra unione delle parti costituenti l'organismo statico.

Art. 21.

Fondazioni.

Le fondazioni debbono realizzare un saldo collegamento della fabbrica col terreno; debbono essere costituite da muri continui, concatenati fra loro, e non essere mai appoggiate su terreni di riporto, salvo il caso di platea generale.

La pressione massima unitaria sul terreno deve essere adeguata alla natura di questo. Comunque, e per terreni non rocciosi, tale pressione non deve superare i 2 chilogrammi per centimetro quadrato.

Quando l'edificio é costruito sopra un terreno sistemato a ripiani mediante riporto di materie, le fondazioni debbono essere completamente incassate nel terreno naturale ed elevate fino al piano di sistemazione definitiva.

Nel caso di edifici intelaiati, i montanti debbono essere infitti a perfetto incastro nella roccia compatta od in un telaio di base, incassato nel terreno.

Art. 22.

Volte.

É vietato al disopra del suolo l'uso delle volte in muratura. Sono ammesse le volte fra le travi di ferro dei solai quando queste siano collegate come é disposto al successivo art. 23. Sono anche ammesse le volte nel cantinato purché con saetta non minore del terzo della corda, siano impostate non al di sopra del suolo e siano opportunamente rinfiancate.

Art. 23.

Solai.

Negli edifici in muratura ordinaria, le travi portanti dei solai devono essere munite di collegamenti trasversali con interasse non superiore a metri 2.

Le travi debbono appoggiare sui muri per almeno quattro quinti dello spessore dei muri stessi ed essere ancorate ai medesimi.

Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni metri 2,50, rese solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio.

Quando il solaio é costituito da voltine o da tavelloni, per l'appoggio di essi si debbono mettere travi di ferro anche lungo le pareti.

I solai di cemento armato, i quali sono da preferirsi in località sismiche, debbono essere sempre ben collegati con i correnti orizzontali, e nel caso di fabbricati in muratura ordinaria debbono essere collegati ai telai di ripiano.

Sono ammessi i solai misti di cemento armato con laterizi, solamente quando siano muniti di soletta di almeno cinque centimetri di spessore ed abbiano preferibilmente nervature resistenti nelle due direzioni. I laterizi devono risultare incuneati fra le nervature.

Art. 24.

Materiali dei soffitti.

I soffitti ed i rivestimenti dei solai debbono formarsi con materiali leggeri, quali: tele, assicelle sottili, cartone, lamierine, lastre sottili, reti metalliche, canne schiacciate e simili, escludendo le strutture e i rinzaffi pesanti, facili a disgregarsi.

L'ossatura portante dei soffitti sottotetto deve essere indipendente da quella dei tetti.

Art. 25.

Scale.

É vietato l'uso di scale a sbalzo e di quelle portate da archi e volte di muratura.

Sono ammesse però scale a sbalzo di cemento armato di sporgenza non superiore a metri 1,50.

Art. 26.

Porte e finestre.

Nelle costruzioni di cui al precedente art. 18 i vani delle porte e delle finestre debbono essere incorniciati da telaio di cemento armato, prolungando alcune membrature del telaio del vano sino all'incontro dei montanti o dei correnti dell'intelaiatura principale.

Nelle costruzioni in muratura ordinaria può anche bastare di sovrapporre ai vani di porta e finestra, architravi di ferro o cemento armato che sostengano il muro in tutto il suo spessore, con soprapposto arco di scarico quando lo consenta l'altezza della muratura soprastante. Ciascuno di detti architravi deve avere una lunghezza di almeno centimetri ottanta maggiore della massima luce del vano.

Nelle costruzioni di cui al precedente comma si debbono osservare inoltre le seguenti norme:

a) i vani di porte esterne e di finestre dei diversi piani debbono avere i loro assi sulla stessa verticale ed essere disposti in modo che la distanza tra lo spigolo esterno del fabbricato e lo spigolo vivo dello stipite più vicino del vano non sia inferiore a metri 1,50. Tale distanza può essere ridotta a metri 1 quando il fabbricato abbia altezza non superiore a metri 6, ovvero la fronte di larghezza non superiore a metri 4;

b) il rapporto tra la larghezza delle zone verticali corrispondenti ai vani delle porte e finestre e quella delle intercalate zone di muratura piena deve essere tale da assicurare all'edificio la necessaria resistenza;

 c) i vani interni di porta, quando siano aperti attraverso muri maestri, debbono essere disposti in modo che fra il paramento interno dei muri perimetrali e lo spigolo più vicino del vano vi sia una distanza non inferiore allo spessore del muro perimetrale.

Art. 27.

Costruzioni in aggetto.

É vietata qualsiasi costruzione in aggetto o a sbalzo, fatta eccezione pei balconi, le cornici ed i protendimenti dei tetti dalla fronte dei muri. I balconi non debbono mai sporgere dai muri di ambito più di metri 1 e debbono essere solidamente connessi colle strutture dell'edificio.

Le cornici non debbono mai sporgere dal muro di ambito più di centimetri 80 e debbono essere solidali col telaio di coronamento dell'edificio.

Nel computo della sporgenza delle cornici non é compreso il canale di gronda se di lamiera.

Negli edifici pubblici o in uso pubblico od in altri casi eccezionali possono essere consentite deroghe alle disposizioni del presente articolo su conforme parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Art. 28.

Tetti e terrazze.

La struttura dei tetti deve escludere qualsiasi spinta orizzontale, da elidersi mediante catene rese solidali con il telaio di coronamento alla sommità dei muri.

Le incavallature debbono essere collegate trasversalmente tra loro.

Non sono richieste catene di collegamento quando il tetto sia costituito da arcarecci sostenuti da muri di timpano intelaiati.

Gli arcarecci debbono però essere collegati con l'intelaiatura dei timpani ed uniti longitudinalmente fra loro come é prescritto all'art. 23 pei travi di solaio.

Nei tetti a falde il materiale di copertura non deve eccedere il peso di chilogrammi 70 per metro quadrato.

Esso sarà appoggiato su tavolato, ovvero su strutture laterizie o di altre materie leggere sempre quando siano opportunamente armate.

Ai tetti si possono sostituire in tutto od in parte, terrazze piane a livello delle linea di gronda.

Art. 29.

Condutture.

Le condutture di ogni specie, siano esse canne di camini e di caloriferi, o tubolature di acquai, di latrine, o di acque piovane o potabili, ecc., debbono essere isolate dalle membrature dell'organismo resistente.

Nelle costruzioni di muratura ordinaria le condutture non debbono intaccare la grossezza dei muri.

Le condutture di camini o di caloriferi nei tratti attraversanti gli edifici dovranno, se in lamiera di ferro, essere collocate dentro altri tubi di cemento od amianto.

I sostegni per condutture elettriche aeree non devono essere fissati agli edifici, ma essere da questi indipendenti.

Nei fabbricati costruiti in conformità delle presenti norme é tuttavia consentito l'attacco di sostegni per le linee di trasmissione di energia elettrica ad uso di illuminazione e di forza motrice a condizione che:

 

a) l'attacco dei fili ai sostegni fissati ai fabbricati sia costituito in modo da secondare automaticamente l'accorciamento e l'allungamento delle campate adiacenti all'appoggio durante la oscillazione dei fabbricati per effetto dei movimenti tellurici in guisa da mantenere i fili allo stesso grado di tensione;

 

b) allo scopo di evitare la possibilità di eventuali contatti fra i conduttori in conseguenza delle oscillazioni dei fabbricati, vengano adottate tesate le più brevi possibili ed opportune distanze fra i conduttori medesimi;

 

c) la tensione massima complessiva di tutti i fili tesi, fra i sostegni attaccati in corrispondenza di ogni portale, non abbia a superare i chilogrammi 200.

 

É invece consentito l'attacco di sostegni per le linee telefoniche e telegrafiche, sia direttamente, sia a mezzo di appoggi elastici, a condizione che la tensione massima di rottura dell'appoggio elastico e di tutti i fili tesi fra i sostegni attaccati ad ogni singolo portale di un fabbricato non superi i chilogrammi 200.

I sostegni debbono essere fissati in corrispondenza dei montanti nei fabbricati con intelaiatura portante di cemento armato o metallica; nei fabbricati costruiti con muratura ordinaria possono essere fissati in corrispondenza dei muri principali, purché si adottino volta per volta gli opportuni accorgimenti. In tutti i casi deve essere richiesto ed ottenuto il nulla osta del Genio Civile competente prima di eseguire qualsiasi attacco di fili ai fabbricati.

Prima di impiegare speciali sistemi di attacco elastici e di sicurezza, destinati a garantire i limiti di sicurezza alla rottura di cui sopra, debbono essere sottoposti all'esame del Consiglio Superiore dei lavori pubblici i relativi tipi corredati di tutti i necessari disegni.

Allorché siano eseguiti lavori di ampliamento di linee elettriche esistenti ovvero di sostituzione anche parziale delle linee stesse nelle zone nelle quali si applicano le presenti norme, debbono essere studiate ed attuate tutte le necessarie modificazioni alle distribuzioni sia pubbliche che private esistenti, in modo che risultino rispettate le disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 30.

Divieti ed eccezioni.

 

(per la 1° categoria).

 

Sono vietati:

a) la sopraelevazione di edifici la cui struttura non corrisponda alle prescrizioni delle presenti norme. Può soltanto ammettersi, previo parere del Genio Civile competente, da darsi caso per caso, la sopraelevazione di un sol piano nelle case a solo piano terreno, anche quando le case esistenti siano state costruite con muratura di pietrame non listata, a condizione che per tutto quanto riguarda la qualità dei materiali impiegati, gli spessori e le distanze fra asse ed asse dei muri maestri, sia in fondazione che in elevazione e la larghezza delle strade, ecc., siano state rispettate le prescrizioni degli articoli precedenti e che l'ufficio del Genio Civile accerti che i muri presentano condizioni tali di stabilità, anche nei riguardi delle fondazioni, da permetterne la sopraelevazione, e che il terreno sul quale l'edificio é costruito é capace di resistere alla maggiore pressione unitaria dipendente dalla sopraelevazione.

I muri della sopraelevazione debbono essere di mattoni ed avere lo spessore non inferiore a centimetri 30 e poggiare sopra un telaio di cemento armato alto non meno di 30 centimetri, corrente sopra tutte le murature esistenti;

 

b) le fabbriche di qualsiasi natura che possono ridurre sotto i limiti fissati dagli articoli 9 e 12 la larghezza libera delle strade e degli intervalli di isolamento, fatta eccezione dei muri divisori di altezza non superiore a m. 2,75.

 

c) qualunque altra opera che non sia ammessa dalle presenti norme, oppure che possa aggravare o rendere permanenti le condizioni di fatto contrarie alle medesime.

 

(per la 2° categoria).

 

sono vietati:

a) la sopraelevazione di edifici la cui struttura non corrisponda alle prescrizioni delle presenti norme. Può soltanto ammettersi, previo parere del Genio Civile competente, da darsi caso per caso, la sopraelevazione di un sol piano nelle case a solo piano terreno, e di un terzo piano nelle case a due piani, anche quando le case esistenti siano state costruite con muratura di pietrame non listata, a condizione che per tutto quanto riguarda la qualità dei materiali impiegati, gli spessori e le distanze fra asse ed asse dei muri maestri, sia in fondazione che in elevazione e la larghezza delle strade, ecc., siano state rispettate le prescrizioni degli articoli precedenti e che l'ufficio del Genio Civile accerti che i muri presentano condizioni tali di stabilità, anche nei riguardi delle fondazioni, da permetterne la sopraelevazione, e che il terreno sul quale l'edificio é costruito é capace di resistere alla maggiore pressione unitaria dipendente dalla sopraelevazione. I muri della sopraelevazione debbono essere di mattoni ed avere lo spessore non inferiore a centimetri 30 e poggiare sopra un telaio di cemento armato alto non meno di 30 centimetri, corrente sopra tutte le murature esistenti. Se il fabbricato da sopraelevarsi é a due piani e la scala esistente sia stata costruita con i sistemi vietati dall'art. 25, essa deve essere demolita e ricostruita in conformità delle presenti norme;

 

b) identico.

 

c) identico.

Art. 31.

Calcoli di stabilità.

 

(per la 1° categoria).

 

Nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura di cemento armato o completamente metallica o con altri sistemi si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio:

 

a) il peso proprio delle varie parti ed il sopraccarico accidentale, distribuito in modo da produrre le maggiori sollecitazioni.

Per tenere conto dell'accelerazione sismica dipendente dal moto sussultorio, si considererà un carico totale uguale alla somma del peso proprio più 1/3 del sopraccarico accidentale aumentato del 40 %, sempreché il carico totale così ottenuto non risulti inferiore alla somma del peso proprio e del sopraccarico accidentale;

 

b) forze orizzontali applicate alle masse delle varie parti dell'edificio, dipendenti dalle accelerazioni sismiche ad esso trasmesse dal moto ondulatorio. Tali forze debbono considerarsi agenti in entrambi i sensi, tanto in direzione longitudinale quanto in direzione trasversale.

 

Il rapporto tra le forze orizzontali ed i pesi corrispondenti alle masse su cui agiscono deve assumersi uguale a 0,10, qualunque siano l'altezza dell'edificio ed il numero dei piani.

Per il computo delle forze orizzontali il carico accidentale deve essere limitato ad 1/3 di quello massimo assunto per il calcolo delle singole strutture. In ogni caso l'intelaiatura deve essere calcolata a partire dal telaio orizzontale di base, il quale deve essere normalmente incassato o ancorato nel terreno naturale.

Se il telaio riposa su muri di fondazione, questi debbono avere una risega, rispetto al telaio stesso, non inferiore a centimetri 15 per parte.

Nei calcoli non sono da considerarsi come agenti contemporaneamente le scosse sussultorie e le scosse ondulatorie.

Di norma le strutture asismiche debbono essere considerate come sistemi elastici costituiti da travi e pilastri solidali fra loro (telai) e calcolati coi metodi della scienza delle costruzioni relativi ai sistemi staticamente indeterminati, sia per le sollecitazioni derivanti dai carichi verticali, sia per quelle derivanti dalle forze orizzontali. Nel calcolo dei telai multipli é ammesso tuttavia trascurare le deformazioni derivanti dalle sollecitazioni al taglio e dalle sollecitazioni assiali.

Il calcolo normale dei telai é quello che prescinde dagli aumenti di rigidezza derivanti dai muri trasversali; nel caso però di edifici muniti di telai irrigiditi mediante diagonali metalliche o di cemento armato o da robuste pareti di mattoni pieni e malta cementizia, quando questi telai irrigiditi si trovino a distanza non superiore ai 15 metri, é ammesso per i telai intermedi (a maglie quadrangolari) il calcolo approssimato delle forze orizzontali ridotte del 50 % rispetto a quelle come sopra determinate; in tal caso però i telai maggiormente rigidi debbono essere verificati come mensole incastrate alla base sotto l'azione delle forze orizzontali corrispondenti al loro scomparto e del 50 % di quelle dei telai intermedi non considerate nel calcolo di questi ultimi.

Negli edifici di muratura ordinaria sono da osservarsi le prescrizioni di cui al comma a) del presente articolo per quanto riguarda il calcolo dei solai e delle coperture.

Nelle calcolazioni delle membrature in conglomerato cementizio armato dovranno adottarsi i carichi di sicurezza di kg. 1400 e kg. 2000 per centimetro quadrato rispettivamente per il ferro omogeneo e per l'acciaio semiduro.

 

(per la 2° categoria).

 

Nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura di cemento armato o completamente metallica o con altri sistemi si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio:

 

a) il peso proprio delle varie parti ed il sopraccarico accidentale, distribuito in modo da produrre le maggiori sollecitazioni. Per tenere conto dell'accelerazione sismica dipendente dal moto sussultorio, si considererà un carico totale uguale alla somma del peso proprio più 1/3 del sopraccarico accidentale aumentato del 25 %, sempreché il carico totale così ottenuto non risulti inferiore alla somma del peso proprio e del sopraccarico accidentale;

 

b) forze orizzontali applicate alle masse delle varie parti dell'edificio, dipendenti dalle accelerazioni sismiche ad esso trasmesse dal moto ondulatorio. Tali forze debbono considerarsi agenti in entrambi i sensi, tanto in direzione longitudinale quanto in direzione trasversale.

Il rapporto tra le forze orizzontali ed i pesi corrispondenti alle masse su cui agiscono deve assumersi uguale a 0,05, qualunque siano l'altezza dell'edificio ed il numero dei piani.

Il resto dell'articolo identico.

PARTE II. Ricostruzioni.

Art. 32.

Modalità costruttive - divieti ed eccezioni.

 

(per la 1° categoria).

 

Le ricostruzioni totali o parziali sul sito anteriormente occupato dagli edifici che per qualsiasi causa siano stati distrutti o demoliti debbono eseguirsi con tutte le norme della precedente parte e quelle dei seguenti art. 33 e 34.

Esse però sono vietate allorché il terreno di fondazione non offre le garanzie stabilite dall'art. 7 per l'impianto di nuove costruzioni.

Nei Comuni o nelle frazioni di Comune designati nella tabella n. 6 allegata al testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e nelle tabelle allegate ai decreti luogotenenziali 22 agosto 1915, n. 1294, e 25 gennaio 1917, n. 243, sono inoltre vietate le ricostruzioni degli edifici distrutti o demoliti nelle località per ciascuno di essi indicate, salvo il caso previsto nel terzo comma del precedente art. 7.

A modifica di quanto é disposto nella tabella n. 6 succitata, é consentito che i fabbricati della cortina della città di Messina siano adibiti anche ad uso di abitazione e che siano impiantati con la fronte verso mare a distanza dalla sponda del medesimo minore di quella di m. 70 stabilita come limite minimo dalla tabella stessa. Però tutti i progetti dei fabbricati da costruirsi lungo la detta cortina debbono, previo parere della commissione edilizia locale, essere sottoposti all'esame del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Il ministro per i lavori pubblici ha facoltà, su richiesta dei Comuni interessati, e su parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, di modificare i confini delle località dove sono vietate le ricostruzioni.

 

(per la 2° categoria).

 

Le ricostruzioni totali o parziali sul sito anteriormente occupato dagli edifici che per qualsiasi causa siano stati distrutti o demoliti debbono eseguirsi con tutte le norme della precedente parte e quelle dei seguenti art. 33 e 34.

Esse però sono vietate allorché il terreno di fondazione non offre le garanzie stabilite dall'art. 7 per l'impianto di nuove costruzioni.

Nei Comuni o nelle frazioni di Comune designati nella tabella n. 6 allegata al testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e nelle tabelle allegate ai decreti luogotenenziali 22 agosto 1915, n. 1294, e 25 gennaio 1917, n. 243, sono inoltre vietate le ricostruzioni degli edifici distrutti o demoliti nelle località per ciascuno di essi indicate, salvo il caso previsto nel terzo comma del precedente art. 7.

Il ministro per i lavori pubblici ha facoltà, su richiesta dei Comuni interessati, e su parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, di modificare i confini delle località dove sono vietate le ricostruzioni.

Art. 33.

Larghezze stradali e altezze degli edifici.

 

Escluso il caso della esistenza di piani regolatori o di regolamenti edilizi che dispongano altrimenti, le ricostruzioni di cui al precedente articolo e le nuove costruzioni nei vecchi centri abitati non contemplati in piani regolatori debbono eseguirsi in base a direttive preventivamente richieste al Genio Civile competente e da questo impartite per quanto riguarda gli allineamenti, le larghezze stradali, gli intervalli di isolamento e le altezze, in armonia, per quanto possibile, con le norme di cui alla parte I.

In caso di controversia le direttive vengono impartite dal competente ispettore superiore del Genio Civile.

Art. 34.

Utilizzazione delle vecchie fondazioni.

Nelle ricostruzioni é concessa l'utilizzazione delle fondazioni preesistenti quando esse non siano lesionate ed abbiano, in rapporto ai muri di elevazione, le dimensioni prescritte per le nuove costruzioni. In caso diverso le fondazioni debbono essere demolite o riparate, o rinforzate con opportuni provvedimenti che debbono essere approvati dal competente ufficio del Genio Civile.

PARTE III. Riparazioni

Art. 35.

Criteri generali - divieti ed eccezioni.

La riparazione degli edifici danneggiati deve essere diretta a conseguire condizioni di stabilità migliori di quelle preesistenti al terremoto, affinché possano resistere all'eventuale ripetersi di scosse. Pertanto le riparazioni organiche, intese cioè a modificare e consolidare le strutture resistenti degli edifici o di qualche loro parte essenziale nel senso sopraindicato, debbono corrispondere, per quanto é praticamente possibile, alle norme di cui agli articoli precedenti, tenuto presente quanto é disposto negli articoli seguenti.

Quando il terreno sul quale esiste un edificio non offre le garanzie richieste dall'art. 7 per l'impianto di nuova costruzione, non può esserne consentita la riparazione.

É inoltre vietata la riparazione degli edifici danneggiati esistenti nelle località dei Comuni o delle frazioni designate nella tabella n. 6 allegata al testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e nelle tabelle allegate ai decreti luogotenenziali 22 agosto 1915, n. 1294, e 25 gennaio 1917, n. 243.

Tuttavia per gli edifici esistenti nelle predette località su appicchi di roccia compatta, può estendersi, anche per le riparazioni, la disposizione contenuta nel terzo comma del precedente art. 7, sempreché colla limitazione di distanza imposta da detto comma riesca praticamente possibile di eseguirle, e cioè nel senso che la rimanente parte del fabbricato resti utilizzabile.

Art. 36.

Strutture varie.

Le disposizioni del presente articolo possono applicarsi soltanto a quegli stabili che richiedano riparazioni organiche ai sensi del precedente art. 35. Spetta agli uffici del Genio Civile competente stabilire caso per caso i criteri tecnici da seguire nelle riparazioni, tenute presenti le condizioni generali dei fabbricati e specialmente nei riguardi delle strutture portanti di essi e del loro organismo generale. Comunque debbono essere osservate le seguenti disposizioni:

 

1° le fondazioni lesionate o insufficienti debbono essere riparate o rinforzate; quando ciò non sia possibile é vietata la riparazione dei fabbricati;

 

2° le volte esistenti debbono di regola essere demolite; tuttavia possono essere tollerate a condizione espressa che non siano lesionate e non siano impostate su muri che, pur non dovendo essere demoliti, presentino lesioni tali da non potersene garantire, a giudizio del Genio Civile, la stabilità anche dopo eseguiti i rafforzamenti e le riparazioni di cui alle seguenti prescrizioni, e purché sia provveduto ad eliminare le spinte coll'apposizione di robuste cinture, chiavi e tiranti. In ogni caso però debbono sostituirsi con strutture non spingenti le volte in sommità degli edifici a più piani;

 

3° le murature lesionate, che presentino strapiombo o si manifestino eseguite non a regola d'arte, nonché quelle in cui si nota fessuramento diffuso, debbono essere demolite;

 

4° quelle che non presentino i caratteri anzidetti debbono essere riparate, riprendendone la costruzione per ciascuna lesione con muratura da farsi esclusivamente con malta cementizia fino ad immorsarsi, con profondi attacchi, con la parte sana;

 

5° é vietato l'impiego di archi in muratura per puntellamento e collegamento di muri;

 

6° gli edifici lesionati e non costruiti col sistema intelaiato o baraccato, previamente ridotti in altezza, ove le loro condizioni statiche lo richiedano, debbono essere rafforzati da collegamenti verticali di ferro o di cemento armato, correnti dalle fondazioni alla sommità, e rilegati da cintura, parimenti di ferro o di cemento armato, al piano della risega di fondazione ed a quelli dei solai e della gronda, in modo da formare una intelaiatura esterna. I detti collegamenti debbono essere collocati almeno in corrispondenza di tutti gli spigoli dell'edificio ed a distanza possibilmente non maggiore di m. 5 l'uno dall'altro;

 

7° le scale in muratura ed a sbalzo debbono essere sostituite con scale di ferro o di cemento armato, o sopra intelaiatura, salvo il caso in cui i gradini poggiano su due muri;

 

8° i tetti debbono essere resi non spingenti;

 

9° gli attici, le cornici, i balconi e le strutture sovrastanti ai piani di gronda, debbono essere ridotti in conformità degli articoli 16 e 27 e le condotture di cui all'art. 29 debbono essere disposte in modo da non intaccare le murature, anzi da permetterne la integrazione.

Art. 37.

Edifici in cemento armato o comunque intelaiati.

Gli edifici in cemento armato che presentino lesioni tali nelle membrature delle ossature resistenti, da renderli inutilizzabili, debbono essere demoliti e rifatti per tutta la parte alla quale si estende la funzione portante della membratura danneggiata.

Quelli intelaiati con altri sistemi o semplicemente baraccati, che si trovino nelle suddette condizioni, possono essere riparati, sostituendo con altri nuovi gli organi lesionati, purché si provveda ad un collegamento ben rigido con la rimanente armatura o intelaiatura.

Art. 38.

Edifici non interamente caduti.

Per gli edifici non interamente distrutti o demoliti sono applicabili le norme per le ricostruzioni alle parti da ricostruire e quelle per le riparazioni alle parti danneggiate, restando assolutamente vietato qualsiasi adattamento o sopraelevazione anche in legname ed altri sistemi a carattere provvisorio.

Art. 39.

Edifici di speciale importanza artistica.

Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi comunque interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni stabilite dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, dalla legge 23 giugno 1912, n. 688, dal regolamento approvato con il Regio Decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e dalla legge 11 giugno 1922, n. 778.

PARTE IV. Sanzioni - azioni - procedimenti.

Art. 40.

Denunzia dei lavori e presentazione del relativo progetto.

Nelle località sismiche di cui agli articoli 7 e seguenti del presente decreto, chiunque intenda procedere a riparazioni, ricostruzioni, e nuove costruzioni, é tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente al podestà ed all'ufficio del Genio Civile competente, almeno venti giorni avanti l'inizio dei lavori, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del direttore e dell'appaltatore.

Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un professionista autorizzato ai sensi delle leggi e dei relativi regolamenti professionali, nonché ai sensi della legge 29 luglio 1933, n. 1213, per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

Tra gli allegati del progetto dovrà essere sempre compresa una relazione con l'indicazione della ubicazione, dell'indole, dell'altezza dei fabbricati e del sistema costruttivo che si intende adottare.

Art. 41.

Autorizzazione per l'inizio dei lavori.

Non si possono iniziare i lavori senza l'autorizzazione scritta dell'ufficio del Genio Civile competente della quale, contemporaneamente al rilascio, viene inviata partecipazione ai Comuni in cui ricadono i lavori; e, per quanto riguarda l'osservanza dei regolamenti locali, anche del podestà.

I lavori devono essere diretti da un professionista autorizzato ai sensi delle leggi e dei regolamenti di cui al precedente art. 40.

Art. 42.

Registro delle denunzie dei lavori.

In ciascun Comune deve essere tenuto costantemente aggiornato un registro delle denunzie di lavori, con tutte le indicazioni di cui sopra, e tale registro deve essere presentato, a semplice richiesta loro, ai funzionari del Genio Civile, in visita di vigilanza ai fini dell'ultimo capoverso dell'art. 54.

Art. 43.

Ammende in caso di contravvenzione.

Qualunque inosservanza alle disposizioni contenute nelle presenti norme é punita con l'ammenda da £. 50 a £. 3000.

Alla pena medesima soggiace, oltre che il proprietario, anche il direttore, appaltatore, ed esecutore dei lavori e chiunque altro concorra nel reato.

Art. 44.

Accertamento della contravvenzione.

Appena avuta notizia del fatto costituente la contravvenzione, il pretore deve ordinare, quando ciò sia necessario, le convenienti constatazioni tecniche per mezzo dell'ufficio del Genio Civile, salvo che questo non vi avesse di già provveduto. Il Genio Civile, sia d'ufficio, quando sia necessario, che su richiesta del pretore, procede all'accertamento della contravvenzione mediante accesso sul luogo e regolare processo verbale, che rilevi particolareggiatamente lo stato di fatto in rapporto alle prescrizioni di legge, nonché l'ammontare delle opere eseguite in contravvenzione alle norme tecniche, determinato in base ai prezzi che correvano nella località all'epoca della infrazione. Il verbale, sottoscritto dall'ufficiale che ha accertato la contravvenzione e vistato dall'ingegnere capo del Genio Civile, viene trasmesso al pretore col rapporto contenente le proposte delle necessarie modificazioni o demolizioni e la indicazione del termine occorrente, od al prefetto, quando si verificano le condizioni dell'art. 53.

Art. 45.

Emissione del decreto penale.

In base al verbale di accertamento, di cui all'articolo precedente, il Pretore emette immediatamente decreto motivato col quale:

a) pronuncia condanna alla pena stabilita nell'art. 43 nonché alle spese del procedimento;

 

b) ordina le necessarie modificazioni e demolizioni, assegnando all'uopo un breve termine, con la comminatoria, trascorso inutilmente questo termine, della demolizione di ufficio anche per le opere non tempestivamente modificate;

 

c) pronuncia altresì condanna, per il caso che le modificazioni o demolizioni non fossero eseguite nel termine anzidetto, al pagamento in favore dello stato di una somma in misura variabile da un decimo alla quarta parte dell'ammontare dei lavori eseguiti in contravvenzione alla legge, risultante dal verbale di contravvenzione.

 

Il procedimento per decreto non é ammesso nei casi previsti dall'art. 506, comma 3°, del codice di procedura penale.

Art. 46.

Intervento del Genio Civile in caso di opposizione.

Quando sia proposta opposizione al decreto di cui al precedente articolo, a cura del cancelliere deve essere comunicato l'avviso dell'avvenuta fissazione del dibattimento all'ufficio del Genio Civile competente per territorio.

Art. 47.

Sospensione dei lavori.

Dal momento della notifica del decreto di cui all'art. 45 e fino al procedimento definitivo, l'intimato deve sospendere i lavori e, se contravvenga a tale obbligo, é punito ai sensi dell'art. 43.

Il Prefetto, su richiesta dell'ufficio del Genio Civile, provvede per mezzo degli agenti della forza pubblica ad assicurare la effettiva sospensione dei lavori.

Art. 48.

Perizie.

Quando ai fini del dibattimento siano necessari ulteriori accertamenti tecnici, il pretore, su istanza dell'imputato o d'ufficio, nomina uno o più periti, scegliendoli fra gli ingegneri di stato.

Art. 49.

Effetti del decreto penale e della sentenza.

I provvedimenti di cui alla lettera b) dell'art. 45 si devono emettere sia nei decreti che nelle sentenze, anche quando sia intervenuta una causa di estinzione del reato.

I provvedimenti stessi non sono applicabili al proprietario, o a chi abbia ordinato i lavori giusta l'art. 40, il quale, dopo aver proceduto a riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni, abbia domandato ed ottenuto dal Genio Civile la dichiarazione che sono state osservate le presenti norme.

Art. 50.

Comunicazione del provvedimento al Genio Civile.

Una copia di ogni decreto, ordinanza di esecuzione o sentenza che vengano emessi in virtù delle precedenti disposizioni, deve, entro 5 giorni dalla sua data, essere comunicata, per cura del cancelliere, al competente ufficio del Genio Civile.

Art. 51.

Penale in caso di ritardo nella modificazione o demolizione delle opere demolizione d'ufficio.

Se divenuti esecutivi il decreto o la sentenza il condannato non si uniformi all'obbligo impostogli di modificare o demolire le opere in contravvenzione, esso é tenuto al pagamento a favore dello stato della somma di cui al comma c) dell'articolo 45.

L'ufficio del Genio Civile, con l'assistenza, se del caso, della forza pubblica, procede a spese del contravventore, alla demolizione come al comma b) dell'art. 45.

Nessuna azione é ammessa per risarcimento di danni in dipendenza di tali demolizioni, a meno che non siano derivati da inosservanza delle usuali regole dell'arte.

Art. 52.

Modalità per le esecuzioni di ufficio.

Per gli adempimenti demandati al Genio Civile a norma del 2° comma del precedente art. 51, é iscritta annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del ministero dei lavori pubblici la spesa di £. 200.000. Al ricupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui al presente decreto, si provvede a mezzo dell'esattoria comunale in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal Genio Civile e resa esecutiva dal prefetto.

La riscossione delle somme dovute dai contravventori, per il titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante all'esattore, é fatta coi privilegi stabiliti dalla legge sulle imposte dirette.

Il versamento delle somme stesse sarà fatto con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Art. 53.

Provvedimenti di iniziativa del prefetto.

Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza, il Prefetto può, per modificazioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, valersi del procedimento stabilito dall'art. 378 della legge sui lavori pubblici, e può provvedere alla sospensione delle opere nel modo stabilito dall'art. 47 del presente decreto.

In questo caso l'azione penale é promossa dal pretore su richiesta del prefetto.

Art. 54.

Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche.

Nelle località sismiche di cui agli articoli 7 e seguenti del presente decreto, gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali del Genio Civile, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici di finanza, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, e, in generale, tutti gli agenti giurati a servizio dello stato, delle Provincie e dei Comuni, sono tenuti ad accertare che chiunque inizi riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni sia in possesso del nulla osta rilasciato dal competente ufficio del Genio Civile a norma dell'art. 41.

Qualora il costruttore, richiesto, non lo esibisca, deve essere denunciato immediatamente all'ufficio del Genio Civile, il quale provvede a sua volta alla denunzia all'autorità giudiziaria.

I funzionari del Genio Civile debbono altresì accertare se le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni procedano in conformità delle presenti norme. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei Comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.

PARTE V. disposizioni generali e transitorie.

Art. 55.

Denuncia dello stato dei lavori - revisione dei progetti delle costruzioni in corso.

Le disposizioni di cui al precedente art. 19 riguardanti la obbligatorietà delle costruzioni in muratura ordinaria nelle località sismiche, non sono applicabili agli edifici con intelaiatura di cemento armato o completamente metallica o con altri sistemi che al 1 gennaio 1938-XVI siano stati già iniziati e lo stato di avanzamento dei lavori non consenta la modifica di struttura. Tuttavia, nei limiti del possibile, in relazione allo stato dei lavori e qualora non sia già stato provvisto il ferro, i calcoli debbono essere riveduti in conformità delle nuove disposizioni contenute nel precedente art. 31 e presentati al competente ufficio del Genio Civile.

Per i suddetti edifici con intelaiatura di cemento armato o completamente metallica o con altri sistemi che alla data suddetta siano stati già iniziati o già ultimati, ma per i quali non sia stata rilasciata la dichiarazione di abitabilità dalla autorità comunale o il certificato di collaudo dall'ufficio del Genio Civile, il proprietario o il costruttore deve fare denunzia dello stato dei lavori al competente ufficio del Genio Civile, entro il 31 gennaio 1938-XVI, mediante biglietto postale raccomandato con ricevuta di ritorno. Il Genio Civile, accertato lo stato dei lavori, nei rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al Podestà. Nel certificato l'ufficio del Genio Civile dichiarerà se sia possibile adeguare la struttura delle costruzioni, per la parte ancora da eseguire, alle disposizioni degli articoli 19 o 31, e in tal caso gli interessati debbono presentare all'ufficio medesimo, entro due mesi dalla data del verbale di accertamento, i progetti modificati ovvero i calcoli riveduti in conformità delle citate disposizioni.

L'inadempienza é punita a termini del precedente art. 43.

Art. 56.

Costruzioni eseguite col sussidio dello stato.

L'inosservanza delle disposizioni del precedente articolo, nel caso di edifici per i quali sia stato già concesso il sussidio dello stato, importa, oltre l'ammenda prevista dall'articolo medesimo, anche la decadenza dal beneficio del sussidio statale.

Per coloro che abbiano ottemperato alle disposizioni sopracitate, il termine stabilito dall'art. 5 della legge 4 aprile 1935-XIII, n. 454, per l'ultimazione dei lavori decorre dalla data nella quale l'ufficio del Genio Civile notificherà agli interessati l'approvazione dei nuovi progetti o dei nuovi calcoli, anche se detto termine, all'entrata in vigore del presente decreto, fosse già scaduto.

Per i fabbricati per i quali i lavori siano ancora da iniziare gli interessati dovranno esibire, nel termine che sarà fissato dall'ufficio del Genio Civile, un nuovo progetto redatto in conformità delle norme del presente decreto.

Tanto per le costruzioni o nuove costruzioni iniziate che per quelle da iniziare, il limite massimo del sussidio statale concesso o da concedere a norma della legge 4 aprile 1935-XIII, n. 454, é determinato in relazione all'importo dei progetti esibiti nel termine stabilito dall'art. 8 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933-XVI, n. 11, convertito nella legge 5 giugno 1933-XI, n. 665.

Il valore dei fabbricati, agli effetti della determinazione del limite massimo del sussidio, é stabilito con i coefficienti di maggiorazione di cui all'art. 6 del Regio Decreto-Legge 26 gennaio 1933, n. 11, tenendo conto della categoria del Comune alla data dell'inizio dei lavori.

Art. 57.

Approvazione dei progetti ai fini della concessione di sussidi statali.

L'approvazione dei progetti di riparazione, di ricostruzione e di nuova costruzione ai fini della concessione di sussidi statali é demandata all'ingegnere capo del Genio Civile fino all'ammontare di £. 200.000, all'ispettore superiore del Genio Civile fino all'ammontare di £. 1.000.000 e al Consiglio Superiore dei lavori pubblici per importi superiori a £. 1.000.000

Art. 58.

Opere eseguite a cura del Genio Militare.

Le disposizioni contenute negli articoli dal 40 al 56 del presente decreto non si applicano alle opere che, ai sensi delle vigenti norme, si eseguono a cura del Genio Militare.

Art. 59.

Sospensione e revoca dei provvedimenti penali.

Per la sospensione e la revoca delle sanzioni penali che, in base a decreti o sentenze, siano state emesse relativamente a fatti che non possono più considerarsi come reati sia per le modificazioni introdotte nelle norme tecniche ed igieniche, sia per la mutata classifica in 2° categoria di una località prima inclusa nell'elenco di quelle di 1° categoria, si applicano le disposizioni degli articoli 628 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 60.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 61.

Il presente decreto avrà esecuzione a cominciare dal 1 gennaio 1938-XVI e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente é autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1937

 

VITTORIO EMANUELE

 

Mussolini - Cobolli Gigli - Solmi - Di Revel - Bottai - Rossoni - Benni.

 

Visto, il guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 22 dicembre 1937

Atti del Governo, Registro 392, foglio 127.- MANCINI.

 

 


Elenco dei Comuni e frazioni di Comune nei quali e' obbligatoria l'osservanza delle speciali norme tecniche di edilizia per le località sismiche della 1° e della 2° categoria.

 

 

I categoria

II categoria

Annotazioni

 

 

PROVINCIA DI ANCONA

 

 

 AGUGLIANO (per la fraz. Castel d'Emilio[1])

 

 

 ANCONA

 

 

 CAMERANO

 

 

 CASTEL COLONNA

 

 

 CASTELFIDARDO

 

 

 CHIARAVALLE

 

 

 CORINALDO

 

 

 MONSANO

 

 

 MONTEMARCIANO

 

 

 MONTERADO

 

 

 MONTE SAN VITO

 

 

 MORRO D'ALBA

 

 

 NUMANA

 

 

 OFFAGNA

 

 

 OSIMO (per le fraz. Abbadia, Aspio, Campo Cavallo, San Biagio Gallo e Stazione[2])

 

 

 OSTRA

 

 

 POLVERIGI

 

 

 RIPE

 

 

 SAN MARCELLO

 

 

 SENIGALLIA

 

 

 

 

PROVINCIA DI AQUILA DEGLI ABRUZZI

 

AIELLI

ACCIANO

 

ANVERSA DEGLI ABRUZZI

ALFEDENA

 

ATELETA

AQUILA DEGLI ABRUZZI[3]

 

AVEZZANO

BARETE

 

BALSORANO

BARISCIANO

 

BISEGNA

BARREA

 

BUGNARA

CAGNANO AMITERNO

 

CAMPO DI GIOVE

CAMPOTOSTO

 

CANISTRO

CAPESTRANO

 

CANSANO

CAPORCIANO

 

CAPISTRELLO

CAPPADOCIA

 

CASTEL DI IERI

CARAPELLE CALVISIO

 

CASTEL DI SANGRO

CARSOLI

 

CASTELLAFIUME

CASTEL DEL MONTE

 

CASTELVECCHIO SUBEQUO

CASTELVECCHIO CALVISIO

 

CELANO

CIVITELLA ALFEDENA

 

CERCHIO

COLLEPIETRO

 

CIVITA D'ANTINO

FAGNANO ALTO

 

CIVITELLA ROVETO

FONTECCHIO

 

COCULLO

FOSSA

 

COLLARMELE

GAGLIANO ATERNO

 

COLLELONGO

MOLINA ATERNO

 

CORFINIO

MONTEREALE

 

GIOIA DEI MARSI

NAVELLI

 

GORIANO SICOLI

OCRE

 

INTRODACQUA

OFENA

 

LECCE NEI MARSI

OPI

 

LUCO DEI MARSI

ORICOLA

 

MAGLIANO DE' MARSI

PERETO

 

MASSA D'ALBE

PIZZOLI

 

MORINO

POGGIO PICENZE

 

ORTONA DEI MARSI

PRATA D'ANSIDONIA

 

ORTUCCHIO

PREZZA

 

OVINDOLI

ROCCACASALE

 

PACENTRO

ROCCA DI BOTTE

 

PESCASSEROLI

ROCCA DI CAMBIO

 

PESCINA[4]

ROCCA DI MEZZO

 

PETTORANO SUL GIZIO

ROCCA PIA

 

PRATOLA PELIGNA

SAN DEMETRIO NE' VESTINI[5]

 

RAIANO

SAN PIO DELLE CAMERE

 

RIVISONDOLI

SANTO STEFANO DI SESSANIO

 

SAN VINCENZO VALLE ROVETO

SCANNO

 

SANTE MARIE

SCONTRONE

 

SCURCOLA MARSICANA

SCOPPITO

 

SULMONA

SECINARO

 

TRASACCO

TAGLIACOZZO

 

VILLAVALLELONGA

TIONE DEGLI ABRUZZI

 

VITTORITO

TORNIMPARTE

 

 

VILLALAGO

 

 

VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI

 

 

VILLETTA BARREA

 

 

 

 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

 

 

 

Nel Comune di Monte Vidon Combatte, fraz. Di Collina, sono vietate le costruzioni e ricostruzioni nell'abitato attuale perché in frana.

 

 

PROVINCIA DI AVELLINO

 

 AQUILONIA

CALITRI

 

 ARIANO IRPINO

 DOMICELLA

 

 BISACCIA

 GROTTAMINARDA

 

 CARIFE

 GUARDIA LOMBARDI

 

 CASTEL BARONIA

 LAURO (per la fraz. Migliano)[6]

 

 FLUMERI

 MARZANO DI NOLA

 

 LACEDONIA

 MIRABELLA ECLANO

 

 MELITO IRPINO

 MONTAGUTO

 

 MONTECALVO IRPINO

 PIETRADEFUSI

 

 MONTEVERDE

 QUINDICI

 

 ROCCHETTA SANT'ANTONIO[7]

 ROCCA SAN FELICE

 

 SAN NICOLA BARONIA

 SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

 

 SAN SOSSIO BARONIA

SANT'ARCANGELO TRIMONTE[8]

 

 SAVIGNANO di PUGLIA

 STURNO

 

 TREVICO[9]

 TAURASI

 

 VALLATA

 

 

 VILLANOVA DEL BATTISTA

 

 

 ZUNGOLI

 

 

 

 

 

PROVINCIA DI BELLUNO

 

 

BELLUNO

 

 

CHIES D'ALPAGO

 

 

FARRA D'ALPAGO

 

 

LIMANA

 

 

LONGARONE

 

 

PIEVE D'ALPAGO

 

 

PONTE NELL'ALPI

 

 

PUOS D'ALPAGO

 

 

SOVERZENE

 

 

TAMBRE D'ALPAGO

 

 

 

 

PROVINCIA DI BENEVENTO

 

 

APICE

 

 

APOLLOSA

 

 

ARPAIA

 

 

BENEVENTO

 

 

BUONALBERGO

 

 

DURAZZANO

 

 

FORCHIA

 

 

MONTESARCHIO

 

 

SAN GIORGIO DEL SANNIO

 

 

TOCCO CAUDIO

 

 

 

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

 

CASTEL DEL GIUDICE

CASTEL SAN VINCENZO ( per le fraz. Castellone al Volturno e S.Vincenzo al Volturno[10])

 

CASTELLINO DEL BIFERNO

CERRO AL VOLTURNO

 

SAN PIETRO AVELLANA

COLLI A VOLTURNO [11]

 

 

FORLI' DEL SANNIO[12]

 

 

ISERNIA

 

 

ROCCASICURA

 

 

 

Nel Comune di VENAFRO sono vietate le costruzioni e ricostruzioni nella zona ad ovest del viale della stazione prossima alla cattedrale e alla sorgente del Rio S.Bartolomeo

 

 

 

PROVINCIA DI CATANIA

 

 

Zone di cui ai Regi decreti 11 ottobre 1914, n.1335 e 28 agosto 1924, n. 2061, comprendente parte dei Comuni di:

ACIREALE

 

 

ACI SANT'ANTONIO

 

 

GIARRE

 

 

RIPOSTO

 

 

VIAGRANDE

 

 

ZAFFERANA ETNEA

 

 

 

 

 

PROVINCIA DI CATANZARO

 

ACQUARO

Tutti gli altri Comuni della provincia

 

ARENA

 

 

BRIATICO

 

 

BROGNATURO

 

 

CAPISTRANO

 

 

CESSANITI

 

 

DASA'

 

 

DINAMI

 

 

DRAPIA

 

 

FILANDARI

 

 

FILOGASO

 

 

FRANCICA

 

 

GAGLIATO

 

 

GEROCARNE

 

 

IONADI

 

 

JOPPOLO

 

 

LIMBADI

 

 

MAIERATO

 

 

MARTIRANO

 

 

MILETO

 

 

MONTEROSSO CALABRO

 

 

NARDODIPACE

 

 

NICOTERA

 

 

PARGHELIA

 

 

PIANOPOLI

 

 

PISCOPIO[13]

 

 

PIZZO

 

 

PIZZONI

 

 

POLIA

 

 

RICADI

 

 

ROMBIOLO

 

 

SAN CALOGERO

 

 

SAN COSTANTINO CALABRO

 

 

SAN GREGORIO D'IPPONA

 

 

SAN NICOLA DA CRISSA

 

 

SANT'ONOFRIO

 

 

SIMBARIO

 

 

SORIANELLO

 

 

SORIANO CALABRO

 

 

SOVERATO

 

 

SPADOLA

 

 

SPILINGA

 

 

STEFANACONI

 

 

TROPEA

 

 

VALLELONGA

 

 

VAZZANO

 

 

VIBO VALENTIA

 

 

ZACCANAPOLI

 

 

ZAMBRONE

 

 

ZUNGRI

 

 

 

 

PROVINCIA DI CHIETI

 

 

ALTINO

 

 

BORRELLO

 

 

CASACANDITELLA

 

 

CASOLI

 

 

CIVITELLA MESSER RAIMONDO

 

 

FARA SAN MARTINO

 

 

GAMBERALE

 

 

GESSOPALENA

 

 

GUARDIAGRELE

 

 

LAMA DEI PELIGNI

 

 

PALENA

 

 

PALOMBARO

 

 

PENNADOMO

 

 

PENNAPIEDIMONTE ( Capoluogo e fraz. Capo le grotte, Pisavino e Vicenne[14])

 

 

PIZZOFERRATO

 

 

RAPINO

 

 

ROCCAMONTEPIANO

 

 

ROCCASCALEGNA

 

 

SAN MARTINO SULLA MARRUCINA

 

 

TARANTA PELIGNA

 

 

TORRICELLA PELIGNA

 

 

 

 

PROVINCIA DI COSENZA

 

 

Tutti i Comuni della Provincia

 

 

 

PROVINCIA DI FIRENZE

 

 

BARBERINO DI MUGELLO

 

 

BORGO SAN LORENZO

 

 

DICOMANO

 

 

FIRENZUOLA

 

 

LONDA

 

 

MARRADI

 

 

PALAZZUOLO SUL SENIO

 

 

PONTASSIEVE (escluso il Capoluogo e le fraz. Sieci e Molin del Piano[15])

 

 

RUFINA

 

 

SAN GODENZO

 

 

SAN PIERO A SIEVE

 

 

SCARPERIA

 

 

VICCHIO

 

 

 

PROVINCIA DI FOGGIA

 

ACCADIA

 CASTELLUCCIO DEI SAURI

 

ANZANO DEGLI IRPINI

 FAETO

 

ASCOLI SATRIANO

 TROIA

 

BOVINO

 

 

CANDELA

 

 

DELICETO

 

 

MONTELEONE DI PUGLIA

 

 

PANNI

 

 

SANT'AGATA DI PUGLIA

 

 

 

 

PROVINCIA DI FORLI'

 

 

BAGNO DI ROMAGNA

 

 

CATTOLICA

 

 

CIVITELLA DI ROMAGNA

 

 

CORIANO

 

 

GALEATA

 

 

MERCATO SARACENO

 

 

MISANO IN VILLA VITTORIA

 

 

MONTE GRIDOLFO

 

 

MORCIANO DI ROMAGNA

 

 

PREMILCUORE

 

 

RICCIONE

 

 

RIMINI

 

 

ROCCA SAN CASCIANO

 

 

SALUDECIO

 

 

SAN CLEMENTE

 

 

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

 

 

SANTA SOFIA

 

 

SARSINA

 

 

SOGLIANO AL RUBICONE

 

 

VERGHERETO

 

 

 

PROVINCIA DI FROSINONE

 

CASTELLIRI

ACQUAFONDATA

Nel Comune di Giuliano di Roma sono vietate le ricostruzione e costruzioni nelle zone dell'abitato attuale indebolite da vani sotterranei

FONTANA LIRI (solo Capoluogo)

ACUTO

 

ISOLA DEL LIRI

ALATRI

 

PESCOSOLIDO

ALVITO

 

SORA

AQUINO

 

 

ARCE

 

 

ARNARA

 

 

ARPINO

 

 

ATINA

 

 

BELMONTE CASTELLO

 

 

BOVILLE ERNICA

 

 

BROCCO[16]

 

 

CAMPOLI APPENNINO

 

 

CASALATTICO

 

 

CASALVIERI

 

 

CASSINO

 

 

CASTROCIELO

 

 

CEPRANO

 

 

CERVARO

 

 

COLLEPARDO

 

 

COLLE SAN MAGNO

 

 

FILETTINO

 

 

FIUGGI

 

 

FONTANA LIRI (escluso il Capoluogo)

 

 

FONTECHIARI

 

 

FROSINONE

 

 

FUMONE

 

 

MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

 

 

PICINISCO

 

 

PIEDIMONTE SAN GERMANO

 

 

PIGNATARO INTERAMMA

 

 

POFI

 

 

PONTECORVO

 

 

RIPI

 

 

ROCCA D'ARCE

 

 

ROCCASECCA

 

 

SAN BIAGIO SARACINISCO

 

 

SAN DONATO VAL DI COMINO [17]

 

 

SAN GIOVANNI INCARICO

 

 

SANT'ELIA FIUMERAPIDO

 

 

SANTOPADRE

 

 

SAN VITTORE DEL LAZIO

 

 

SETTEFRATI

 

 

STRANGOLAGALLI

 

 

TERELLE

 

 

TORRE CAJETANI

 

 

TORRICE

 

 

TREVI NEL LAZIO

 

 

TRIVIGLIANO

 

 

VALLEROTONDA (Capoluogo e Fraz. Valvori [18])

 

 

VEROLI

 

 

VICALVI[19]

 

 

VICO NEL LAZIO

 

 

VILLA LATINA

 

 

VILLA SANTA LUCIA

 

 

VITICUSO

 

 

 

PROVINCIA DI GROSSETO

 

 

SANTA FIORA (per la frazione di Bagnolo)

 

 

SORANO (per la frazione di San Giovanni delle Contee[20])

 

 

 

PROVINCIA DI DELLA SPEZIA

 

 

BRUGNATO

 

 

CALICE AL CORNOVIGLIO

 

 

ROCCHETTA DI VARA

 

 

SARZANA

 

 

ZIGNAGO

 

 

 

PROVINCIA DI LUCCA

 

 

BARGA

 

 

CAMPORGIANO

 

 

CAREGGINE

 

 

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

 

 

CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

 

 

FOSCIANDORA

 

 

GALLICANO

 

 

GIUNCUGNANO

 

 

MINUCCIANO

 

 

MOLAZZANA

 

 

PIAZZA AL SERCHIO

 

 

PIEVE FOSCIANA

 

 

SAN ROMANO

 

 

SILLANO

 

 

TRASSILICO[21]

 

 

VAGLI SOTTO

 

 

VERGEMOLI

 

 

VILLA COLLEMANDINA

 

 

 

PROVINCIA DI MASSA e CARRARA

 

 

AULLA

 

 

BAGNONE

 

 

CASOLA IN LUNIGIANA

 

 

COMANO

 

 

FILATTIERA

 

 

FIVIZZANO

 

 

FOSDINOVO

 

 

LICCIANA

 

 

MULAZZO

 

 

PODENZANA

 

 

PONTREMOLI

 

 

TRESANA

 

 

VILLAFRANCA IN LUNIGIANA

 

 

ZERI

 

 

 

PROVINCIA DI MESSINA

 

MESSINA (1)

ALI'[22]

(1) Nella frazione Briga sono vietate le ricostruzioni nella parte dell'abitato a valle della strada statale Messina Catania, eccetto la striscia larga 25m. A partire dal ciglio della strada medesima verso il mare)

SCALETTA ZANCLEA ( escluse le frazione Guidomandri e Itala)

ANTILLO

 

 

BARCELLONA POZZO DI GOTTO

 

Isola Salina:

CASTROREALE

 

LENI

CONDRO'

 

MALFA

FALCONE

 

SANTA MARIA SALINA

FIUMENDINISI

 

 

FORZA D'AGRO'

 

 

FURCI SICULO

 

 

FURNARI

 

 

GUALTIERI SICAMINO'

 

 

LETOJANNI GALLODORO

 

 

LIMINA

 

 

LIPARI E FRAZIONI ( Isole Eolie)

 

 

MANDANICI

 

 

MAZZARRA' SANT'ANDREA

 

 

MERI'

 

 

MILAZZO

 

 

MONFORTE SAN GIORGIO

 

 

MONGIUFFI MELIA

 

 

NOVARA DI SICILIA

 

 

OLIVERI

 

 

PACE DEL MELA

 

 

PAGLIARA

 

 

PATTI

 

 

ROCCALUMERA

 

 

ROCCAVALDINA

 

 

ROMETTA

 

 

SAN FILIPPO DEL MELA

 

 

SAN PIER NICETO

 

 

SANTA LUCIA DEL MELA

 

 

SANTA TERESA DI RIVA [23]

 

 

SCALETTA ZANCLEA ( per le frazione Guidomandri [24] e Itala[25])

 

 

SPADAFORA[26]

 

 

TORREGROTTA

 

 

VILLAFRANCA TIRRENICA[27]

 

 

 

PROVINCIA DI NAPOLI

 

 

CASAMICCIOLA

 

 

MIGNANO

 

 

ROCCAMONFINA

 

 

SAN PIETRO INFINE

 

 

 

 

PROVINCIA DI PERUGIA

 

 

CASCIA

 

 

CITERNA

 

 

CITTA' DI CASTELLO

 

 

GIANO DELL'UMBRIA

 

 

MONTERCHI[28]

 

 

MONTE SANTA MARIA TIBERINA[29]

 

 

MONTONE

 

 

PRECI

 

 

SAN GIUSTINO

 

 

UMBERTIDE (per la fraz. Di Calzolaro, Monte Castelli e il territorio in sinistra del Niccone[30] )

 

 

 

PROVINCIA DI PESARO e URBINO

 

 

CARTOCETO