Legge 4 aprile 1935, n.454 (1)

 

Attribuzioni al Ministero dei lavori pubblici dei servizi dipendenti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e successivi fino al 1920

 

1. Tutti i servizi dipendenti da terremoti finora disimpegnati dal Ministero delle finanze sono attribuiti, con le rispettive competenze e facoltà, al Ministero dei lavori pubblici (direzione generale dei servizi speciali).

 

2. In deroga alle disposizioni di legge emanate in conseguenza dei terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, per lavori di riparazione, di ricostruzione o di nuova costruzione di fabbricati urbani, rustici ed industriali non iniziati alla data del 2 febbraio 1933, ovvero ultimati od in corso di esecuzione alla data stessa, ma non denunciati od accertati nei modi e termini stabiliti con l'art. 7 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11 (2), convertito nella legge 5 giugno 1933,n.655, in luogo dei contributi finora accordati dal Ministero delle finanze sotto qualsiasi forma ed attraverso qualsiasi organo od istituto, sono concessi sussidi dal Ministero dei lavori pubblici fino alla concorrenza dell’importo dei lavori previsti nelle perizie approvate dal genio civile o fino alla concorrenza del 50 per cento dell'importo medesimo, a seconda che trattisi di edifici distrutti o danneggiati e sempre entro i limiti massimi sottoindicati:

a) 50 per cento del valore dei fabbricati distrutti e 35 per cento del valore dei fabbricati danneggiati appartenenti a persone con reddito annuo inferiore a lire 10.001;

b) 40 per cento del valore dei fabbricati distrutti e 25 per cento del valore dei fabbricati danneggiati dai terremoti del 1908 e 1914; ed appartenenti a persone con reddito annuo superiore a lire 10.000;

c) 20 per cento del valore dei fabbricati distrutti ,e 15 per cento del valore dei fabbricati danneggiati dai terremoti del 1915 e successivi, ed appartenenti a persone con reddito annuo superiore a lire 10.000.

Agli effetti del presente articolo, il valore dei fabbricati viene stabilito a norma dell'art. 6 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933. n. 11 (3).

 

3. Per i lavori di riparazione o di ricostruzione dei fabbricati urbani, rustici od industriali dan-neggiati o distrutti dai terremoti di cui ai precedenti articoli, ultimati o in corso di esecuzione alla data del 2 febbraio 1933 e denunciati o accertati nei modi e termini di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 1l (3/a), convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 665, nonché per i lavori eseguiti dalla Unione edilizia nazionale e per quelli eseguiti o da eseguirsi dall'arcivescovo di Messina e dai vescovi dell'Opera interdiocesana della Calabria; in luogo dei contributi sotto qualsiasi forma previsti dalle disposizioni in vigore, sono concessi sussidi dal Ministero dei lavori pubblici fino alla concorrenza dell'importo dei lavori regolarmente eseguiti ovvero preventivati nelle perizie approvate dal genio civile ed entro il limite massimo della somma che, come contributo erariale, sarebbe stata, per i lavori stessi, concedibile sotto forma di obbligazione terremoto a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. l (3/a).

All'art. 7, comma l°, del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 1l (3/a), convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 665, è aggiunto il seguente periodo:

« Può essere tuttavia ammessa la revisione del progetto per ridurre la spesa entro i 1imiti del contributo statale; in tal caso il progetto deve essere nuovamente sottoposto all'approvazione del genio civile ».

Nel comma quarto dello stesso art. 7 alle parole «entro i 30 giorni» sono sostituite le seguenti: «entro i 60 giorni ».

 

4. Per i cespiti pervenuti a titolo oneroso i limiti massimi del sussidio per i lavori di cui all'art. 2 è stabilito nel 15 per cento della misura massima di cui all'articolo stesso, mentre per i lavori ultimati o in corso alla data del 2 febbraio 1933 e regolarmente denunciati od accertati, il limite del sussidio è stabilito nella intera misura di cui allo stesso art. 2.

E’ in facoltà del proprietario di chiedere che il sussidio sia determinato in base al disposto del primo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 1l (4), purché non risulti superiore al limite stabilito rispettivamente dagli artt. 2 e 3.

 

5. Della concessione del sussidio il Ministero dei lavori pubblici dà comunicazione agli interessati a mezzo degli uffici del genio civile, assegnando per i lavori da eseguire il termine di un mese dalla data della comunicazione stessa per l'inizio, sotto pena di decadenza della concessione.

Durante l'esecuzione dei lavori possono essere corrisposti acconti in base a stati di avanzamento, nella misura del 75 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere non risulti inferiore a lire 5000.

Gli acconti nel loro complesso non possono superare il 75 per cento del sussidio concesso.

II saldo del sussidio è pagato a lavori completamente ultimati e collaudati e purché la ultimazione avvenga entro dodici mesi dalla data di comunicazione della concessione del sussidio nel caso di restauro, od entro diciotto mesi nel caso di ricostruzione (5).

Della avvenuta ultimazione il proprietario deve dare partecipazione all'ufficio del genio civile a mezzo di biglietto postale raccomandato.

Trascorsi venti giorni dalla scadenza dei termini suindicati senza che all'ufficio del genio civile sia pervenuta la partecipazione di cui al precedente comma, la concessione del sussidio, per la parte inerogata. si intende revocata.

 

6. Agli effetti dell'applicazione della presente legge restano fermi tutti i termini ancora da scadere, fissati dal regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 1l (6), per la presentazione di atti e di documenti a corredo delle domande di contributo.

La decadenza delle domande di contributo, di cui all'art. l0 del citato regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11 (6), è dichiarata con provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, restando soppresso a tutti gli effetti il comitato interministeriale per il rilascio delle obbligazioni «danneggiati terremoti» istituito col decreto 19 aprile 1924 del Ministro per le finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno del 16 maggio stesso anno.

Contro la dichiarazione di decadenza non è ammesso alcun gravame né in via amministrativa né in via giurisdizionale.

 

7. Per i lavori di riparazione o di ricostruzione o di nuova costruzione dei fabbricati urbani, rustici o industriali, danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi dal 1908 in poi, per i quali sia stato già concesso il contributo statale, sotto qualsiasi forma, nulla è innovato alle disposizioni attualmente in vigore.

 

8-9………………………………(7).

 

10. II Ministero dei lavori pubblici, di concerto col Ministero dell'interno, è autorizzato ad eseguire direttamente la riparazione o la ricostruzione degli edifici pubblici e delle opere igieniche danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, di interesse degli enti locali,sempre quando gli enti stessi non siano in grado di provvedervi per proprio conto mediante mutui garantiti con mezzi propri e con sussidio che potrà essere accordato dalla amministrazione dei lavori pubblici, in misura non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta necessaria.

 

1l. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad avocare a sé l'attuazione dei piani regolatori di Messina, Reggio Calabria e Palmi, procedendo alla revisione dei relativi progetti per meglio coordinarli ai fini della ricostruzione edilizia ed alle effettive esigenze degli abitanti.

I progetti di variante o di stralcio sono esaminati ed approvati con le stesse norme vigenti per i progetti delle opere pubbliche di conto dello Stato.

Alla prosecuzione delle opere in corso all'entrata in vigore della presente legge, provvede il Ministero dei lavori pubblici, al quale è devoluta la gestione dei fondi a tale data disponibili sui mutui contratti dai comuni. .

Gli istituti mutuanti procederanno ai pagamenti sui fondi mutuati, in base a richieste del- l'amministrazione dei lavori pubblici, corredate da certificati attestanti l'ammontare e la regolare esecuzione dei lavori.

E’ fatto obbligo ai comuni di intervenire al collaudo delle opere, che si intendono ad essi consegnate con la data del verbale di collaudo.

Per l'attuazione dei piani regola tori suddetti il termine di cui all'art. 87 della legge 25 gIugno 1865, n. 2359 (8), è prorogato di cinque anni (9).

 

12. Gli uffici speciali esistenti presso i comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi, nonché quello per le espropriazioni presso il comune di Messina sono soppressi.

Il personale addetto agli uffici soppressi può essere sistemato anche in deroga alle norme vigenti, e purché munito del prescritto titolo di studio, nei corrispondenti posti degli organici ordinari dei rispettivi comuni, vacanti all'entrata in vigore della presente legge.

 

13. Per l'attuazione dei piani regola tori dei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, non indicati nel precedente art. 1l, che abbiano una popolazione. non inferiore ai 5000 abitanti, il Ministero del lavori pubblici può accordare un sussidio non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta necessaria, e, su richiesta del prefetto, può anche disporre l'anticipazione dell'intero sussidio concedibile.

 

14. In deroga al disposto degli artt. 144 e 152 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 (l0), alla sistemazione e alla gestione della zona industriale di Reggio Calabria provvede direttamente il Ministero dei lavori pubblici.

I proventi dell’ alienazione o concessione in uso di aree sono versati in tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata.

 

15. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per l'interno, saranno emanate le norme che si rendessero necessarie per l'attuazione della presente legge e per il riassettamento ed il funzionamento dei servizi (11).

 

 

 

(1)     Pubblicata nella Gazz.Uff. 30 aprile1935, n. 101.

(2)      Il R.D.L. 26 gennaio 1933, n. 11, ha così disposto: “ Art. 3. Per i lavori di riparazione; ricostruzione,o

nuova costruzione di cui ai precedenti artt. 1 e 2, che, alla data di pubblicazione del presente decreto, risultino ultimati od in corso di esecuzione, nulla è mutato nei riguardi delle aliquote di contributo da corrispondere, e dei coefficienti di maggiorazione del valore da applicare purchè i lavori stessi siano denunziati od accertati nei modi e termini stabiliti al successivo art. 7, e salva sempre, per i contributi sotto qualsiasi forma, non ancora riconosciuti alla data di pubblicazione del presente decreto, la facoltà nell'Amministrazione dei lavori pubblici di procedere al riesame degli atti tecnici già vistati dagli Uffici del Genio civile.

Le aliquote di contributo ed i coefficienti di maggiorazione, di cui al lo comma, si applicano anche, in deroga a quanto dispone il successivo ,art. 5, nei riguardi dei contrIbuti da riconoscere all’ Arcivescovo di Messina ed ai Vescovi dell’Opera interdiocesana della Calabria, ai sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 20 feb-braio 1927, n. 328, e del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 301, convertito nella legge 2 giugno 1931, n. 917, modificata con la legge 16 giugno 1932, n. 925.

Art. 7. Le disposizioni di cui al precedente art. 6 non si applicano ai lavori ultimati, anche se non collaudati, alla data di pubblicazione del presente decreto, né ai lavori di riparazione comunque iniziati, né alle opere di ricostruzione o di nuove costruzioni in corso, purché risultino, alla data stessa, eseguiti lavori fino al piano di calpestio del piano terreno, e purché, le ricostruzioni o le nuove costruzioni vengano completate in base al progetto già approvato.

Agli effetti del precedente comma gli interessati debbono far denunzia delIo stato dei Iavori al competente Ufficio del Genio civile ed al MInistero delle finanze, o all'Intendenza, o all'Istituto mutuante- a seconda che essi abbiano richiesta l'obbligazione terremoti, o il contributo in unica soluzione, o il mutuo di favore -entro 60 giorni (così modificato dalla L. 5 giugno 1933, n. 665) dalla data di pubblicazione del presente decreto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Genio civile, in base a tale denunzia, accerta la data di inizio e lo stato dei lavori, e ne rilascia apposito certificato in duplice copia, una delle quali deve essere allegata dall'interessato alla contabilità finale dei lavori, e l'altra inviata immediatamente, a cura del Genio civile, al Ministero delle finanze, o all'Intendenza,

o all'Istituto mutuante.

Qualora gli interessati abbiano fatta formale richiesta di collaudo al Genio civile, o all'Istituto mutuante

entro i 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, potranno omettere la duplice denunzia, di cui al secondo comma del presente articolo.

Così pure può tenere luogo di tale duplice denunzia il certificato del Genio civile, anteriore alla data di pubblicazione del presente decreto, attestante il preciso stato dei lavori.

Per i lavori non denunziati, o non accertati, nei termini e nelle forme anzidette, e per i lavori non iniziati, anche se il relativo contributo, sotto qualsiasi forma, sia stato già riconosciuto alla data di pubblicazione del presente decreto, vengono applicate le disposizioni del precedente art.6".

Vedi anche artt. 9-11, L. 18 aprile 1962, n. 168, riportata alla voce ENTI DI CULTO.

(3) L'art. 6 è riportato nella nota 16 all'art. 40, L. 25 novembre 1962, n. 1684, riportata al n. A/Il.

Vedi per la misura dei sussidi, L. 28 dicembre 1952. n. 4436, riportata al n. B/VlI

(3/a) Vedi nota 2 all'art.. 2.

(4) L'art. 5, RDL 26 gennaio 1933, n. 11, è riportato nella nota 6 all'art. 3, L. 28 dicembre 1952, n. 4436, riportata al n. B/VII.

(5) La L. 21 giugno 1940, n. 853, ha cosi disposto:

« Articolo unico. -Agli effetti del pagamento dei sussidi a favore dei danneggiati dai terremoti del 1908 e successivi fino a quello del 1920 e norma dell'art. 5, 4° comma, della legge 4 aprile 1935, n. 454, è data facoltà agli ingegneri capi degli Uffici del genio civile, fino al 30 giugno 1941, di consentire, quando concorrano giustificati motivi, proroghe per l'ultimazione del lavori, di durata non superiore a quella dei termini ordinari fissati dall'articolo stesso.

Analoga facoltà può essere consentita, fino al 30 giugno 1941, del Ministro per i lavori pubblici agli ingegneri capi degli Uffici del genio civile delle Province nelle quali, per la riparazione o la ricostruzione di edifici di proprietà privata in conseguenza di danni causati da pubbliche calamità, siano stati concessi dal Ministero dei lavori pubblici sussidi con  prefissione di termini per l'ultimazione dei lavori a norma di legge ».

La L. 8 agosto 1942, n. 1076, ha così disposto:

« Articolo unico. -Le disposizioni delle leggi 21 giugno 1940, n. 853, e lo agosto 1941, n. 932, relative alla concessione di proroghe dei termini per la ultimazione dei lavori di riparazione, ricostruzione o nuova costruzione di fabbricati danneggiati da terremoti o da altre pubbliche calamità, sono applicabili fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Le proroghe dei termini di ultimazione dei lavori, di cui al precedente comma, possono essere consentite anche quando ne siano state concesse altre, a norma delle citate leggi 21 giugno 1940, n. 853, e 1° agosto 1941, n. 932» .

(6) L'art. 10, R.D.L. 26 gennaio 1933, n. 11, modificato dal R.D.L. 22 febbraio 1934, n. 328, ha così disposto:

«Art. 1. Qualora ricorrano circostanze sociali, il Ministro per le finanze, sentito il Comitato interministeriale per l'assegnazione delle obbligazioni, potrà, a suo insindacabile giudizio, dichiarare la validità delle domande avanzate per la concessione delle obbligazioni o dei contributi sotto qualsiasi forma, o dei mutui di favore, quando le domande stesse, purché presentate entro i termini stabiliti dalle leggi in vigore, siano state sottoscritte da persona diversa dall'interessato, o siano comunque incomplete nella redazione o nella sottoscrizione.

La decadenza delle domande di contributo dello Stato, a norma di legge sarà pronunciata con motivato decreto dai Ministro per le finanze, sentito il Comitato interministeriale predetto, o dell'intendente di finanza per i contributi di sua competenza.

Il decreto di decadenza deve essere comunicato all’interessato per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro la decretata decadenza è ammesso soltanto il ricorso in via straordinaria al re-.

(7) Recavano autorizzazioni di spesa e stanziamenti ormai superati.

(g) Riportata alla voce: ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA’

(9) Vedi L. 25 gennaio 1962, n. 25, riportata al numero B/VIII.

(10) Riportato al n. B/II.

(11) Il D.M. 19 luglio 1935, ha così disposto:

“Art. 1. Le domande di mutuo prodotte da proprietari di edifici distrutti o danneggiati dai terremoti del 1908 e successivi fino al 1920 o dagli aventi causa dei proprietari medesimi agli istituti di credito all'uopo autorizzati dalle disposizioni emanate a seguito dei terremoti medesimi, si considerano intese a richiedere la concessione dei sussidi statali a norma degli artt. 2, 3 e 4 della legge 4 aprile 1935, n. 454, eccezione fatta per quelle in relazione alle quali sia intervenuta la concessione del contributo statale, o sia intervenuta entro il 30 aprile 1935, la deliberazione dei consessi deliberanti degli istituti, presa con l'intervento e con l'approvazione del delegato ministeriale per la vigilanza sugli istituti medesimi, ovvero con deliberazione approvata dal Ministro per le finanze nel caso che la deliberazione sia stata presa senza l'intervento o senza l'approvazione del delegato stesso.

Per le domande di mutuo da valere agli effetti della concessione del sussidio gli istituti di credito soprain-dicati restano autorizzati a concedere i mutui con gli stessi privilegi stabiliti dalle disposizioni di legge ema-nate in seguito ai vari terremoti.

A tale scopo prima della concessione del sussidio in relazione alle domande provenienti da istituti mutuanti il Ministero dei lavori pubblici interpellerà l'istituto perché dichiari se intenda concedere iI mutuo, ed in tal caso il sussidio concedibile a termini della legge 4 aprile 1935, n. 454, viene corrisposto all'istituto mutuante nei modi di cui aII'art. 5 della legge medesima.

Per le domande presentate all'istituto Vittorio Emanuele III di Reggio Calabria in liquidazione,l'interpellazione di cui innanzi sarà fatta al consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati del terremoto del 28 dicembre 1908, con sede in Roma.

Le disposizioni dei precedenti tre ultimi comma non si applicano quando il proprietario avente titolo a sus-sidio dichiari di rinunciare a contrarre il mutuo.

Art. 2. Agli effetti dell'art. 8 del regio decreto legge 26 gennaio 1933, 11. convertito nella legge 5 giugno

1933 n. 655 la documentazione della proprietà dell’area ed i progetti dei lavori da eseguire, si intendono

prodotti in termine anche se presentati entro il 30 giugno 1935 agli uffici del Genio civile competenti per territorio.

La presentazione in termine dovrà rIsultare da espressa dichiarazione dell'ingegnere capo.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 19 dicembre 1926,. n. 2178, modificato con l'art. 12 del regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 457, per quanto concerne la proroga di termini per la produzione di documenti in relazIone all'attuazione di piani regolatori o di spostamento di centri abitati.

Art. 3. Agli effetti dell'art. 8 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 655, i proprietari, che abbiano ottenuto prima del 30 giugno 1935 la concessione in vendita o in enfiteusi di aree comunali, con deliberazione podestarile resa esecutoria entro tale data, devono produrre

un certificato del podestà, attestante l'avvenuta concessione, insieme ,con la copia della relativa delibera-zione.

Sempre agli effetti del ,citato art.8 del regio decreto 26 gennaio 1933, n. 11, la esibizione di compromessi di data certa per compravendita di suoli di proprietà privata è considerata valida, quando nei compromessi siano chiaramente identificati i suoli e ne sia precisato il prezzo.

Nei casi suindicati il sussidio a norma della legge 4 aprile 1935, n. 454, viene concesso solo dopo la pre-sentazione dei contratti definitivi di compravendita.

Art. 4. In luogo della documentazione della proprietà dell'area prescritta dall'art. 8 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, i proprietari di suoli compresi in isolati del piano regolatore in Messina non ancora divisi in comparti potranno produrre un certificato del prefetto comprovante che sia stata presentata entro il 30 giugno 1935 richiesta per la divIsione, ai sensi del penultimo comma dell'art. 125 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908.

I proprietari di suoli compresi in comparti già delimitati per i quali non sia stata indetta la gara, potranno produrre un certificato del prefetto comprovante che sia stata presentata entro il 30 giugno 1935 istanza per la fissazione della gara, a termini del secondo comma dell'art. 127 del testo unico sopra citato.

Nei casi suindicati i proprietari avranno diritto al sussidio statale a norma della legge 4 aprile 1935, n. 454, quando dimostrino di avere partecipato alle gare indette a termini dell'art. 128 del citato testo unico per l'assegnazione del comparto e producano entro due mesi dall'aggiudicazione la prova di essere rimasti aggiudicatari ovvero la documentazione delIa proprietà di altra area se l’aggiudicazione sia stata fatta a favore di altro concorrente.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche ai proprietari di suoli compresi in com'arti già delimitati e per i quali siano state indette prima del 30 giugno 1935 le gare a norma dell'art. 128 del ricordato testo unico.

Detti proprietari devono produrre un certificato del podestà che attesti l'avvenuta pubblicazione anterior-mente al 30 giugno 1935 dell'invito a partecipare alla gara.

l certificati del prefetto o del podestà di cui ai precedenti comma, devono essere prodotti al Ministero dei lavori pubblici ovvero all'ufficio del genio civile di Messina.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai proprietari di suoli ricadenti nei comparti del piano regolatore di Palmi, non ancora delimitati o assegnati.

Art. 5. Le spese per la sistemazione dei servizi presso il Ministero dei lavori pubblici e quelle per l'accelera- mento della revisione degli atti tecnici e l’acceleramento della trattazione delle domande per sussidi di terre- moto, in applicazione della legge 4 aprile 1935, n. 454,quali i premi di operosità, le mercedi al personale giornaliero, le indennità di trasferta e il noleggio di automezzi, saranno prelevate dai fondi di cui all’art. 8 della legge medesima.

Le spese predette dovranno essere contenute entro i seguenti limiti complessivi:lire 300.000 per l’esercizio 1934-35; lire 1.500.000 per ciascuno degli esercizi 1935-36 e 1936-37; lire 1.200.000 per ciascuno degli esercizi 1937-38 e 1938-39; lire 1.00.000 per l’esercizio 1939-40 e lire 800.000 per l’esercizio 1940-41.

Le quote assegnate a ciascun gruppo di spese saranno inscritte con decreti del Ministro per le finanze ad appositi capitoli, con l’osservanza delle norme vigenti al riguardo, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art.6. La concessione di sussidi da parte del Ministero dei lavori pubblici, a norma dell’art. 10 della legge 4 aprile 1935, n.454, nella spesa per la riparazione o la ricostruzione di edifici pubblici e di opere igieniche,danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, di interesse degli enti locali, è fatta su domanda dell’ente interessato che dichiari di provvedere al residuo finanziamento con mezzi propri o con mutuo garantito direttamente ed in base a motivato parere dell’ingegnere capo del genio civile e del prefetto.

Art. 7. Il Ministero dei lavori pubblici potrà procedere con le norme proprie per le opere pubbliche di conto dello Stato allo studio dei progetti ed alla esecuzione diretta dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici pubblici e delle opere igieniche danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, di interesse degli enti locali, quando il Ministero dell’interno, sentita la commissione speciale di cui all’art. 330 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale, abbia dichiarato ai sensi e per effetti dell’art. 10 della legge 4 aprile 1935, n.454, che l’ente interessato non sia in grado di provvedere all’esecuzione di opere pubbliche per proprio conto mediante mutui garantiti con mezzi propri e col sussidio concedibile dal Ministero del lavori pubblici, a termini dello stesso art. 10 della citata legge 4 aprile 1935, n.454.

Quando si tratti di opere comunali che abbiano interferenza o dipendenza con altre eseguite od in corso di esecuzione dal Ministero dei lavori pubblici anche se per delega del comune o che rientrino in un programma di opere connesse con l’attuazione del piano regolatore o di ampliamento di un abitato, il Ministero medesimo procederà all’esecuzione dei lavori, dandone partecipazione a quello dell’ interno perché ne tenga conto in eventuali successive richieste di opere pubbliche da parte del comune interessato.

Art. 8. I progetti di variante ai piani regolatori di Messina, Palmi e Reggio Calabria che fossero adottati dal Ministero dei lavori pubblici per meglio coordinarli ai fini della ricostruzione edilizia ed alle effettive esigenze degli abitati, saranno depositati e pubblicati a termini dell'art. 158 del testo unico 19 agosto 1917,n.1399.

Il decreto del Ministro per i lavori pubblici, che approva il progetto di variante, sarà pubblicato è notificato a ciascun proprietario dei beni da espropriare a cura dell'ufficio del genio civile, nel modo indicato all'art. 88 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ed a tutti gli effetti dei successivi artt. 89 e 90.

Art. 9. Per tutto quanto si attiene alla divisione ed alla assegnazione del comparti degli isolati del piano regolatore di Messina, restano ferme le norme speciali stabilite dagli art. 124 e seguenti del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni.

Le funzioni demandate dagli articoli medesimi al delegato del Ministero dei lavori pubblici restano conferite all'ispettore superiore del genio civile, residente in Messina, con le attribuzioni dI ispettore superiore di com-partimento per le opere dipendenti dal terremoto del 1908;

Art. 10. Per l 'assegnazione delle linee e dei livelli per Ie nuove costruzioni nell'ambito dei piani regolatori di Messina, Palmi e Reggio Calabria, dovranno essere loro risposti diritti nella misura che sarà fissata annualmente dall'ispettore superiore del genio civile per le opere dipendenti dal terremoto del 1908.

L'importo relativo sarà versato in tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata.

L'ufficio del genio civile non procederà agli adempimenti richiesti gli se non sia esibita la bolletta di versa- mento dei diritti dovuti.

Art. 11. Le indennità mensili da stabilirsi a termini dell'art. 6 del decreto interministeriale 7 marzo 1933, n. 7413, a favore dei funzionari tecnici addetti alla vigilanza della direzione e sorveglianza dei lavori per l'attuazione dei piani regolatori dI Messina, Reggio Calabria e Palmi, graveranno sul fondo autorizzato con l'art. 9 della citata legge 4 aprile 1935, n. 454, e verranno inscritte in bilancio ad apposito capitolo, analogamente al disposto dell’ultimo comma del precedente art. 5.

Art. 12. Fino a quando non sia ultimata l'esecuzione del piano regolatore della zona industriale di Reggio Calabria, la gestione della zona stessa compete al Ministero dei lavori pubblici che vi provvede con le norme di cui agli artt. 145, 146, 147, 148, 149, 150 e 151 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399. I proventi dell’alienazione o della concessione in uso di aree nella suddetta zona industriale sono versati in tesoreria in conto entrate del tesoro.

Ultimata l'attuazione del piano regolatore, la gestione suddetta passerà al comune. La consegna sarà fatta con l'intervento del rappresentante del demanio dello Stato.

E’ pero in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di procedere alla suindicata consegna anche per lotti suc-cessivi -.