R.D.L. 26 gennaio 1933, n. 11

 

 

Art.1. Qualora ricorrano circostanze sociali, il Ministro per le finanze, sentito il Comitato interministeriale per l'assegnazione delle obbligazioni, potrà, a suo insindacabile giudizio, dichiarare la validità delle domande avanzate per la concessione delle obbligazioni o dei contributi sotto qualsiasi forma, o dei mutui di favore, quando le domande stesse, purché presentate entro i termini stabiliti dalle leggi in vigore, siano state sottoscritte da persona diversa dall'interessato, o siano comunque incomplete nella redazione o nella sottoscrizione.

La decadenza delle domande di contributo dello Stato, a norma di legge sarà pronunciata con motivato decreto dai Ministro per le finanze, sentito il Comitato interministeriale predetto, o dell'intendente di finanza per i contributi di sua competenza.

Il decreto di decadenza deve essere comunicato all’interessato per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro la decretata decadenza è ammesso soltanto il ricorso in via straordinaria al re.

Art.3. Per i lavori di riparazione; ricostruzione,o nuova costruzione di cui ai precedenti artt.1 e 2, che, alla data di pubblicazione del presente decreto, risultino ultimati od in corso di esecuzione, nulla è mutato nei riguardi delle aliquote di contributo da corrispondere, e dei coefficienti di maggiorazione del valore da applicare purchè i lavori stessi siano denunziati od accertati nei modi e termini stabiliti al successivo art. 7, e salva sempre, per i contributi sotto qualsiasi forma, non ancora riconosciuti alla data di pubblicazione del presente decreto, la facoltà nell'Amministrazione dei lavori pubblici di procedere al riesame degli atti tecnici già vistati dagli Uffici del Genio civile.

Le aliquote di contributo ed i coefficienti di maggiorazione, di cui al lo comma, si applicano anche, in deroga a quanto dispone il successivo ,art. 5, nei riguardi dei contrIbuti da riconoscere all’ Arcivescovo di Messina ed ai Vescovi dell’Opera interdiocesana della Calabria, ai sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 20 feb-braio 1927, n. 328, e del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 301, convertito nella legge 2 giugno 1931, n. 917, modificata con la legge 16 giugno 1932, n. 925.

Art. 7. Le disposizioni di cui al precedente art. 6 non si applicano ai lavori ultimati, anche se non collaudati, alla data di pubblicazione del presente decreto, né ai lavori di riparazione comunque iniziati, né alle opere di ricostruzione o di nuove costruzioni in corso, purché risultino, alla data stessa, eseguiti lavori fino al piano di calpestio del piano terreno, e purché, le ricostruzioni o le nuove costruzioni vengano completate in base al progetto già approvato.

Agli effetti del precedente comma gli interessati debbono far denunzia delIo stato dei Iavori al competente Ufficio del Genio civile ed al MInistero delle finanze, o all'Intendenza, o all'Istituto mutuante- a seconda che essi abbiano richiesta l'obbligazione terremoti, o il contributo in unica soluzione, o il mutuo di favore -entro 60 giorni (così modificato dalla L. 5 giugno 1933, n. 665) dalla data di pubblicazione del presente decreto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Genio civile, in base a tale denunzia, accerta la data di inizio e lo stato dei lavori, e ne rilascia apposito certificato in duplice copia, una delle quali deve essere allegata dall'interessato alla contabilità finale dei lavori, e l'altra inviata immediatamente, a cura del Genio civile, al Ministero delle finanze, o all'Intendenza,

o all'Istituto mutuante.

Qualora gli interessati abbiano fatta formale richiesta di collaudo al Genio civile, o all'Istituto mutuante

entro i 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, potranno omettere la duplice denunzia, di cui al secondo comma del presente articolo.

Così pure può tenere luogo di tale duplice denunzia il certificato del Genio civile, anteriore alla data di pubblicazione del presente decreto, attestante il preciso stato dei lavori.

Per i lavori non denunziati, o non accertati, nei termini e nelle forme anzidette, e per i lavori non iniziati, anche se il relativo contributo, sotto qualsiasi forma, sia stato già riconosciuto alla data di pubblicazione del presente decreto, vengono applicate le disposizioni del precedente art.6".