CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 14 FEBBRAIO 1974, N. 11951 (PRES. CONS. SUPERIORE - SERVIZIO TECNICO CENTRALE)

APPLICAZIONE DELLE NORME SUL CEMENTO ARMATO

 

La  legge   5-11-1971,  n.  1086,  pubblicata   sulla  Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1971 ed entrata in vigore  il  6  gennaio 1972,  impartisce  disposizioni  di  carattere  amministrativo  per l’esecuzione di opere in conglomerato cementizio  armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

Le  norme  tecniche  relative,  giusta  l’art.21,  sono state emanate  con  decreto  del  Ministro dei lavori pubblici in data 30 maggio 1972 e saranno aggiornate ogni due anni.

Il  detto  decreto  è  stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale scorso anno al n. 190 del 22 luglio 1972.

Nel primo periodo di applicazione l’interpretazione della legge ha suscitato  molte  perplessità   ed  incertezze,  per  cui  uffici statali  ed  enti  pubblici qualificati, come prefetture, comuni ed ancora  associazioni  di categoria professionali ed imprenditoriali nonché‚ singole ditte e tecnici, hanno formulato quesiti vari.

Si è  pertanto ritenuto utile fornire i chiarimenti richiesti.

Innanzi   tutto   è    necessario  precisare  che  il  campo  di applicazione  della  legge  è   limitato  alle  opere  di ingegneria civile.

Non  sono  quindi  soggette  alle  disposizioni della stessa le opere  di ingegneria meccanica, elettrotecnica, chimica, mineraria, navale ed aeronautica per le parti che si riferiscono alle macchine ed organi di macchine, congegni, strumenti, apparecchi e meccanismi di qualsiasi  genere  e  quanto  altro non attiene alle costruzioni edilizie  in  cemento  armato normale e precompresso ed a struttura metallica.

A  questo  riguardo  poiché‚  l’argomento  ha formato oggetto di alcuni  quesiti posti a questo Ministero, è  opportuno soffermarsi a chiarire  che  nell’ampia accezione della parola “macchina” si deve ritenere  inclusa  ogni  macchina  motrice  ed operatrice, termica, elettrica  ed  idraulica,  motori, turbine, argani, gru, ascensori, montacarichi,  macchine  utensili  (presse, torni, frese, ecc.), le macchine agricole ed ancora, per estensione di significato, i mezzi di trasporto  in genere: terrestri, navale ed aereo; le caldaie, le pompe,  le idrovore, i trasformatori elettrici, ecc.

Si  devono  altresì  assimilare alle macchine propriamente dette le parti    metalliche   accessorie   e   complementari   al   loro funzionamento  (quali  ad  esempio:  scalette,  ballatoi e ponti di servizio,  organi  di  collegamento fra macchinari) ed in genere le strutture  che servono per sostenere e formare, con apparecchiature e tubazioni,  l’insieme dell’impianto industriale. Come si vede, ci si trova  di  fronte  ad  un’ampia  e  complessa  casistica che non consente di formulare una generalizzata definizione di ciò  che si è  inteso  comprendere  nel  concetto di “opere di ingegneria civile”, costituenti l’oggetto delle norme di cui trattasi.

N‚  è   opportuno  tentare un’elencazione di tali e tante opere, per non correre il rischio di possibili omissioni.

Può   tornare  utile  invece esaminare qualche esemplificazione, tenuti  presenti  i casi che hanno dato adito a maggiore incertezza esegetica,  e  ciò   nel  solo intento di fornire un orientamento di massima per meglio comprendere lo spirito delle norme.

Impianti industriali - Sono soggette alla legge di cui trattasi le opere  di edilizia ad uso industriale, riguardanti le fabbriche, le officine,  gli  stabilimenti,  i  cantieri, gli opifici, ecc., i magazzini,  i  depositi,  i  capannoni, le tettoie, le pensiline, i sili,  le torri, le ciminiere, i portali di sostegno dei macchinari o di opere similari.

Opere  idrauliche  e  marittime  -  Sono soggette alla legge le seguenti  opere: gli sbarramenti di ritenute (dighe e traverse), le conche  di  navigazione, i bacini di carenaggi, i pontili, i ponti-canali, i ponti-tubo, i serbatoi, i fari, le torri piezometriche ed in genere  i  manufatti  edilizi relativi ad acquedotti, oleodotti, fognature,  impianti  idroelettrici escluse le condotte forzate, le tubazioni di ogni tipo e le macchine più  avanti descritte.

Opere  stradali  -  Sono soggette alla legge i ponti e viadotti (comprese  le  centine),  i  tombini, i sottovia, le passerelle, le gallerie  artificiali,  i muri di sostegno, i manufatti stradali ed edilizi  in  genere  anche  se  riguardanti  gli  impianti  per  il rifornimento  di  carburante  e le stazioni di servizio, escluse le pensiline e le tettoie di modesta portata (quando assolvono la sola funzione  di protezione dagli agenti atmosferici delle colonnine di distribuzione).

L’art.1  della legge definisce, senza dar luogo ad incertezze interpretative,   le   opere   in  conglomerato  cementizio  armato precompresso e quelle a struttura metallica. Qualche dubbio è  sorto invece  sull’interpretazione  del concetto di opere in conglomerato cementizio armato normale, considerate come tali “le opere composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica”.

In  altri  termini  si  considerano, ai sensi della legge 1086, opere  in  conglomerato cementizio armato normale quelle costituite da elementi    resistenti   interconnessi,   compresi   quelli   di fondazione,  che  mutuamente  concorrono ad assicurare la stabilità  globale  dell’organismo  portante  della  costruzione, e che quindi costituiscono  un  “complesso  di  strutture”,  ossia un insieme di membrature   comunque   collegate   tra   loro  ed  esplicanti  una determinata funzione statica.

Sono  quindi escluse dall’applicazione dell’art. 4 della legge, oltre  alle  membrature  singole, anche gli elementi costruttivi in cemento  armato  che  assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell’opera.

Ai  sensi dell’art. 4, le opere indicate all’art. 1 della legge devono  essere  denunziate  dal  costruttore  all’ufficio del genio civile  competente  per  territorio prima “dell’inizio dei lavori”, intendendosi come tale l’effettivo inizio della realizzazione delle strutture  o  parte di esse (escluse quelle di cui all’art. 9 della legge)  e  non  già   i lavori preliminari, quali la predisposizione dell’area, gli scavi, ecc.

E’  opportuno  chiarire  inoltre  che  i  disegni  di  progetto depositati   prima  dell’inizio  dei  lavori  debbono  definire  le strutture  dell’opera,  mentre  è   consentito  presentare  in tempi successivi sia le eventuali varianti, sia i particolari esecutivi e costruttivi   delle   strutture,   sempre  però   prima  della  loro esecuzione;  il  progetto dovrà  comprendere la relazione di calcolo che preciserà   in modo esauriente i criteri del calcolo, le ipotesi di carico,  le  caratteristiche  prescritte  per  i  materiali ed i criteri di sicurezza e di verifica.

L’ufficio  del genio civile, nell’attuazione delle prescrizioni dell’art.  4,  ha  il  compito  di verificare che la documentazione presentata comprenda i seguenti elaborati:

a)         i disegni dell’opera e la relazione di calcolo;

b)         le relazioni sui materiali.

Dall’esame dell’art. 4, sistematicamente inquadrato nell’intero contesto  della  legge, emerge chiaramente che gli uffici del genio civile  hanno la sola incombenza di ricevere le denunce delle opere di cui all’art. 1 con i prescritti allegati, in duplice copia, e di restituire al denunciante una copia degli stessi con l’attestazione dell’avvenuto deposito.

E’  da  escludere  che  ai  predetti uffici, oltre al controllo ovviamente  necessario  per  accertare  che  siano stati in effetti allegati  alle  denunce progetto e relazione recanti le indicazioni richieste  espressamente dall’art. 4 della legge, spetti altresì  un vero  e  proprio  sindacato  di merito in ordine al progetto. E ciò  appare  testualmente dimostrato anzitutto dalla precisa statuizione che la  restituzione del progetto e della relazione illustrativa va effettuata al costruttore “all’atto stesso della presentazione” dei medesimi:  con ciò  evidentemente escludendosi qualsiasi attività  di verifica  e  controllo intrinseco, che non troverebbe alcuno spazio per essere esercitata.

Ove  le  indicazioni  e  gli elementi richiesti dalla legge non risultino,  è   legittimo  il  rifiuto  di ricevere il progetto e di rilasciare la prescritta copia; ma non è  da credere, si ripete, che gli uffici   possano  sindacare  l’eventuale  cattiva  impostazione tecnica  del  progetto,  e meno che mai la competenza professionale del progettista.

In  altri  termini  gli  uffici  del  genio civile non potranno esimersi  dal  verificare, sul piano estrinseco, se l’allegato alla denuncia  abbia le caratteristiche formali di un “progetto”, vale a dire se esso abbia o meno, a  prescindere  dalla  denominazione, il contenuto   di   elaborato   tecnico-costruttivo   che   solo   può  giustificare la classificazione come “progetto” e rechi, come tale, la sottoscrizione di un professionista tecnico, appartenente ad una delle  categorie  professionali  cui è  demandata la compilazione di progetti,  indipendentemente  dalle  limitazioni  di competenza tra diplomati e laureati.

Per  quanto  sopra  detto  per  l’esecuzione delle opere di cui trattasi  non è  richiesto adunque alcun “nulla osta” da parte degli uffici  del  genio  civile,  ma  soltanto  la  loro  certificazione dell’avvenuta  denuncia  delle opere medesime, apposta sullo stesso progetto da eseguire; entro questi precisi termini è  tassativamente delineata la competenza di tali uffici.

Con riferimento all’ultimo  capoverso dell’art. 4  che  ha dato luogo a qualche incertezza  interpretativa  si  chiarisce  che  per opere “costruite  per conto” dello Stato o per conto delle regioni, delle province e  dei  comuni (aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere), si devono  intendere  quelle  opere,  di  competenza rispettivamente dello  Stato  e  degli  altri enti sopraddetti, che siano realizzate o  direttamente da essi (in appalto o in economia) ovvero mediante concessione o delegazione: in questa ultima ipotesi invero il soggetto delegato o concessionario agisce in nome proprio ma “per conto” dell’ente delegante o concedente.

Ed al riguardo occorre altresì  far presente che rientrano nello stesso concetto anche le opere  costruite da enti strumentali sorti non per perseguire finalità  pubbliche  specifiche, proprie, ma  per realizzare finalità  che sono tipicamente dello  Stato  e  con fondi posti a  loro  disposizione  dallo  Stato  medesimo (ad esempio: la Cassa  per  il  Mezzogiorno,  cfr.  Consiglio  di  Stato,  sez. VI, 16-3-1971, n. 190).

Per  quanto  concerne  le opere costruite per conto dei comuni, giusta l’ultimo comma dell’art. 4 l’esecuzione s’intende applicata ai comuni aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere, il cui posto  sia  previsto  in organico ed effettivamente ricoperto da un ingegnere.

Si  osserva  ancora  in  merito all’art. 4 che la denuncia, ivi prevista,   non   esenta   dall’ottemperare  alle  disposizioni  di eventuali  altre  norme  specifiche,  quali ad esempio, le speciali prescrizioni  per  le  zone  sismiche di cui alla legge n. 1684 del 1962.

Ed  a  questo  riguardo  giova far notare che la predetta legge demanda  all’ufficio  del  genio  civile  particolari  e  tassative incombenze  di  controllo  e  verifica  fra cui, all’art. 25, anche l’esame  dei progetti presentati relativi alle opere, il cui inizio è  peraltro subordinato alla loro preventiva autorizzazione.

E’ ovvio, pertanto, che il progetto e la relazione illustrativa da allegare  alla  denuncia  agli  effetti  dalla legge 1086 di cui trattasi  potranno in questo caso essere depositati sempre seguendo le prescritte  formalità ,  dopo che l’ufficio del genio civile avrà  esaurita   l’istruttoria   sul  progetto  stesso,  suscettibile  di emendamenti di ordine tecnico.

La legge 1086 del 1971, agli artt. 2, 3, 4 e 5, richiama alcuni compiti  del  progettista  e  del direttore dei lavori delle opere, alle quali si applicano le norme della legge  stessa,  senza  nulla innovare in merito alle figure giuridiche di questi tecnici.

Poiché,  peraltro,  da taluni enti sono stati avanzati dubbi al riguardo, formulando errate interpretazioni circa le incombenze del progettista  e  del  direttore dei lavori, anche per quanto attiene l’eventuale  rappresentanza di questi nei confronti del committente e del  costruttore  (ai  quali invece l’art.4 della legge 1086 non attribuisce  nessuna caratteristica diversa da quelle proprie delle loro figure giuridiche) sembra opportuno chiarire che:

1)         il direttore dei lavori è  un ausiliario del committente e ne assume  la  rappresentanza  in  un  ambito strettamente tecnico. E’ priva,  viceversa,  di  valore  vincolante  per il committente ogni dichiarazione di volontà  che esuli dal campo tecnico (cfr. Corte di Cassazione, 23-12-1968, n. 4061);

2)         l’unica  innovazione  introdotta  dalla legge 1086 concerne l’obbligo  per  i  privati - che intendono eseguire opere ricadenti nella  sfera  di  applicazione  della  legge  stessa - di ricorrere all’opera del direttore dei lavori, mentre tale figura giuridica in passato  compariva  soltanto  in tutte le opere che si realizzavano per conto  dello  Stato,  oppure  per  i  privati  nelle  opere  di conglomerato cementizio semplice ed armato (giusta il Regio decreto 16-11-1939, n. 2229).

Ai  fini  di quanto prescritto al secondo comma dell’art. 7, il collaudatore  deve  dichiarare  sotto  la  sua  responsabilità , nel certificato  di  collaudo da trasmettere al genio civile, di essere iscritto  da  almeno dieci anni all’albo professionale ingegneri ed architetti,  e  di  non  essere  intervenuto  in  alcun  modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera.

Con riferimento agli ultimi  commi  rispettivamente degli artt.  4, 6 e 7 della legge, gli  enti  esonerati  dall’adempimento  delle disposizioni  ivi  previste  restano  responsabili  della diligente conservazione  degli  elaborati progettuali e dell’altra prescritta documentazione tecnica.

Per  quanto concerne “la produzione in serie in stabilimento di manufatti  in conglomerato normale e precompresso e di manufatti in metallo”,  giusta l’art.9, primo comma, l’obbligo della preventiva comunicazione  al  Ministero dei lavori pubblici - Servizio tecnico centrale  -  a cura della ditta interessata, ha la sua logica nella necessità  di rendere reperibile presso un unico ufficio centrale le documentazioni tecniche di manufatti di serie impiegati in tutto il territorio  nazionale,  evitando di ripetere la presentazione della documentazione  stessa ai singoli uffici del genio civile; pertanto per i  manufatti  prefabbricati  di  serie  occorrerà  semplicemente comunicare agli uffici del genio civile, ai sensi dell’art. 4,’ gli estremi  dell’avvenuto  deposito  al  Ministero dei lavori pubblici senza presentare alcuna documentazione.

La  relazione  di  cui  al  citato art. 9 potrà , per ragioni di opportunità   pratiche  essere  inviata in duplice copia al servizio tecnico  centrale del Ministero dei lavori pubblici, il quale, dopo avere  verificata  la completezza dei dati tecnici ivi indicati, ne restituirà  alla ditta una copia in segno di ricevuta.

Per  quanto  attiene  al  punto  a)  dell’art. 9 si precisa che dovranno  essere  forniti  insieme  ai  disegni  esecutivi, calcoli relativi a tutte le previste applicazioni delle strutture prodotte, con le indicazioni dei limiti di impiego.

Riguardo   al   punto   b),  è   da  chiarire  che,  oltre  alle     caratteristiche   dei  materiali  usati  per  la  produzione  degli elementi  di  serie  (da  comprovarsi  con  i  certificati di prove ufficiali  di  cui  al  punto a), dovranno essere indicate anche le caratteristiche   dei  materiali  costituenti  le  eventuali  parti eseguite  in  opera,  caratteristiche  da  accertarsi  a  cura  del direttore dei lavori.

Il sindaco del comune, nel cui territorio vengono realizzate le opere,  ha  il compito di vigilare ai sensi dell’art. 10, tramite i funzionari   e   gli  agenti  comunali,  che  siano  rispettate  le prescrizioni di legge, e in particolare:

1)         che sia stata effettuata la denuncia dell’opera all’ufficio del genio civile;

2)         che siano conservati in cantiere il progetto e la relazione illustrativa  oggetto  della  denuncia,  nonché  il  “Giornale  dei lavori” debitamente tenuto al corrente;

3)         che esista la corrispondenza fra le caratteristiche generali delle opere in esecuzione e il progetto.

Si  ricorda  infine  che  l’art.20  elenca  esplicitamente  i laboratori  da  considerarsi  “ufficiali”  ai  fini  della presente legge,  ma  lascia  al  Ministero dei lavori pubblici la facoltà  di autorizzare  con  un  suo  decreto,  altri laboratori ad effettuare prove sui materiali da costruzione.

Il   servizio   tecnico   centrale   provvederà    ad  informare tempestivamente  gli  uffici  del  genio  civile dell’emissione dei relativi decreti, i cui estremi dovranno essere menzionati in tutti i certificati emessi dai laboratori autorizzati.

Gli  uffici  ed  enti  in  indirizzo  vorranno uniformarsi, per quanto di competenza, alle istruzioni della presente circolare.