(pubblicata
nella gazzetta ufficiale n.186 del 9 agosto 1911)
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VITTORIO EMANUELE
III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
L'applicazione
del R. decreto 18 aprile 1909, n. 193, convalidato con
la legge 21 luglio 1910, n. 579, non si estende alle seguenti zone del
territorio comunale di Taormina:
aree
dell'attuale abitato urbano ed adiacenze immediate;
colline Tironi e Calvario fuori porta Catania, il monte
Castello;
la Rupe del
teatro e la zona nella quale si svolge la strada comunale di accesso all'abitato
di Taormina fra la suddetta rupe ed il capo Taormina.
Sono
introdotte le seguenti modificazioni negli elenchi facenti parte degli articoli
2 e 3 del R.
decreto 15 luglio
1909, n. 542, convalidato con la legge 21 luglio 1910, n.
579;
a) Martirano e' cancellato dagli elenchi predetti, pur
rimanendo tutto il suo territorio soggetto alle norme tecniche ed igieniche
approvate col R. decreto 18 aprile 1909, n. 193;
b) Casignana - elenco facente parte dell'art. 2 - alle
parole:
_aree a monte della rotabile Casignana-bivio Sant'Agata
Caraffa_ aggiungere:
_e località
Giambacca e Santa Mamma;
c) Polia- elenco facente parte dell'art. 3 - aggiungere alla
parola _Capoluogo_ le altre _ e frazioni _.
Ordiniamo
che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Racconigi, addì 21 luglio 1911.
VITTORIO EMANUELE
Giolitti - Sacchi.
Visto, il Guardasigilli; Finocchiaro-Aprile.