IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
Visto il decreto-legge 3 marzo 1975, recante disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'8 marzo 1975;
Visto l'art. 81, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi del quale sono riservati allo Stato la formazione e l'aggiornamento dell'elenco delle zone dichiarate sismiche;
Visto l'art. 3, comma secondo, della citata legge n. 64/1974 che demanda al Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto con quello dell'Interno, sentiti il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e le Regioni interessate, l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche, nonchè‚ l'attribuzione ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità;
Visto il voto n.225 in data 15 maggio 1981, con il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sulla base delle proposte avanzate dalla commissione di studio incaricata dell’aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche e delle attribuzioni ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità, ha espresso parere favorevole alla classificazione e riclassificazione sismica dei Comuni della Regione Emilia Romagna, ivi compreso il Comune di Tornolo (Parma);
Vista la deliberazione n.1299 in data 30 marzo 1982 della giunta regionale approvata dal consiglio regionale con delibera n. 1704 del 28 marzo 1983 con la quale la Regione Emilia Romagna, nell’esprimersi in ordine alla classificazione sismica del proprio territorio ha ritenuto che il Comune di Tornolo (Parma) non fosse da includere tra i Comuni sismici;
Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1983 con il quale sono state classificate e riclassificate le zone sismiche della Regione Emilia Romagna stralciando il Comune di Tornolo per il quale si è ritenuto sentire nuovamente il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
Visto il voto n.195 del 23 settembre 1983, che qui integralmente si richiama, con il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sulla base dei criteri di prudenza volti a tutela della pubblica incolumità ha confermato il proprio precedente parere in ordine alla classificazione sismica del Comune di Tornolo (Parma) con grado di sismicità S = 9;
Decreta
Il Comune di Tornolo (Parma) è dichiarato sismico, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con il grado di sismicità S = 9.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, addì 29 febbraio 1984
Il Ministro dei Lavori Pubblici
NICOLAZZI
Il Ministro dell’Interno
SCALFARO
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1975, recante disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'8 marzo 1975;
Visto l'art. 81, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi del quale sono riservati allo Stato la formazione e l'aggiornamento dell'elenco delle zone dichiarate sismiche;
Visto l'art. 3, comma secondo, della citata legge n. 64/1974 che demanda al Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto con quello dell'Interno, sentiti il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e le Regioni interessate, l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche, nonché‚ l'attribuzione ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità;
Visto l’art.6 della legge 3 aprile 1980, n.115;
Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.124 del 7 maggio 1983, con il quale si è provveduto alla classificazione e riclassificazione delle zone sismiche della Regione Lazio;
Sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che con voto n.487 del 29 settembre 1982 e 28 ottobre 1982, che qui integralmente si richiama, ha espresso il parere che il Comune di Fara Sabina (Rieti) debba essere classificato sismico con grado di sismicità S= 9;
Sentita la Regione Lazio che con delibera del Consiglio Regionale in data 12 ottobre 1983, n.635 ha espresso parere favorevole alla proposta di classificazione sismica del Comune di Fara in Sabina;
Decreta
Il territorio del Comune di Fara in Sabina (Rieti) è dichiarato sismico ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con il grado di sismicità S = 9.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, addì 29 febbraio 1984
Il Ministro dei Lavori Pubblici
NICOLAZZI
Il Ministro dell’Interno
SCALFARO