LEGGE 5 NOVEMBRE 1971, N. 1086

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE OPERE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO,  NORMALE  E  PRECOMPRESSO  ED  A  STRUTTURA  METALLICA

 

 

Capo I DISPOSIZIONI PRECETTIVE

 

Art. 1.  DISPOSIZIONI GENERALI

1.  Sono  considerate opere in conglomerato  cementizio  armato   normale   quelle   composte   da   un  complesso  di  strutture  in     conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad  una  funzione     statica.

2.  Sono  considerate  opere  in conglomerato cementizio armato     precompresso   quelle   composte   di   strutture  in  conglomerato     cementizio ed armature nelle quali si imprime  artificialmente  uno     stato di sollecitazione addizionale di natura  ed  entità  tali  da     assicurare permanentemente l'effetto statico voluto.

3.  Sono considerate opere a struttura metallica  quelle  nelle     quali la  statica  è  assicurata  in  tutto  o in parte da elementi     strutturali in acciaio o in altri metalli.

4.  La realizzazione delle  opere  di  cui  ai commi precedenti     deve avvenire in modo tale  da  assicurare  la  perfetta  stabilità     e sicurezza  delle  strutture  e  da evitare qualsiasi pericolo per     la pubblica incolumità.

 

Art. 2. PROGETTAZIONE, DIREZIONE ED ESECUZIONE

1.  La costruzione delle opere di cui all'art. 1 deve  avvenire     in  base  ad  un  progetto  esecutivo  redatto  da  un architetto o     ingegnere   o  geometra  o  perito industriale  edile  iscritti nel     relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.

2.  L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione     di un  ingegnere  o  architetto  o  geometra  o  perito industriale     edile  iscritto  nel  relativo  albo,  nei  limiti delle rispettive     competenze.

3.  Per  le  opere  eseguite  per  conto   dello  Stato, non  è     necessaria l'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei     lavori e del collaudatore di cui  al  successivo  art. 7, se questi     siano ingegneri o architetti dello Stato.

 

Art. 3. RESPONSABILITA'

 1.   Il   progettista   ha  la   responsabilità  diretta  della    progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.

2.  Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno  per  la     parte di sua competenza, hanno la responsabilità della  rispondenza     dell'opera  al  progetto,  dell'osservanza  delle  prescrizioni  di     esecuzione  del  progetto,  della  qualità dei materiali impiegati,     nonché, per quanto riguarda gli  elementi prefabbricati, della posa     in opera.

 

Art. 4. DENUNCIA DEI LAVORI

1.  Le  opere  di  cui all'art. 1 devono essere denunciate  dal     costruttore   all'ufficio   del   genio   civile,   competente  per     territorio, prima del loro inizio.

2.  Nella denuncia devono essere indicati i  nomi ed i recapiti     del committente, del  progettista  delle  strutture,  del direttore     dei lavori e del costruttore.

3.  Alla denuncia devono essere allegati:

a) il  progetto  dell'opera  in   duplice  copia,  firmato  dal     progettista, dal quale risultino in modo chiaro  ed  esauriente  le     calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il  tipo,  le dimensioni delle     strutture, e quanto altro occorre  per   definire  l'opera  sia nei     riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi  della  conoscenza  delle     condizioni di sollecitazione;

b) una  relazione  illustrativa  in  duplice  copia firmata dal     progettista e dal direttore dei lavori,  dalla  quale  risultino le     caratteristiche,  le  qualità  e  le  dosature  dei  materiali  che     verranno impiegati nella costruzione.

4.  L'ufficio  del  genio  civile  restituirà  al  costruttore,     all'atto  stesso   della  presentazione,  una  copia  del  progetto     e  della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

5.  Anche le varianti che nel  corso  dei  lavori  si volessero     introdurre alle opere  di  cui  all'art. 1  previste  nel  progetto     originario, dovranno essere  denunciate, prima  di dare inizio alla     loro esecuzione, all'ufficio del genio civile nella forma e con gli     allegati previsti nel presente articolo.

6.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle     opere costruite per  conto  dello  Stato o per conto delle regioni,     delle  province  e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo     un ingegnere.

 

Art. 5. DOCUMENTI IN CANTIERE

 1.  Nei cantieri, dal giorno  di  inizio  delle  opere  di  cui     all'art. 1  a  quello  di  ultimazione  dei  lavori, devono  essere     conservati gli atti indicati nel terzo e nel quarto comma dell'art.     4, datati e  firmati  anche  dal  costruttore  e  dal direttore dei     lavori, nonché un apposito giornale dei lavori.

2.  Della conservazione e regolare tenuta di  tali  documenti è     responsabile il direttore dei lavori.  Il direttore  dei  lavori  è     anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi     più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.

 

Art. 6. RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA

 1.  A strutture ultimate, entro il termine di sessanta  giorni, il direttore dei lavori depositerà al  genio  civile una relazione, in duplice copia, sull'adempimento  degli obblighi di cui all'art. 4, esponendo:

a) i certificati  delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'art. 20;

b) per  le  opere  in  conglomerato  armato  precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai  sistemi di messa in coazione;

c) l'esito delle eventuali prove di  carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

2.  Delle due  copie della relazione,  una sarà conservata agli atti del genio civile e l'altra, con  l'attestazione  dell'avvenuto deposito, sarà restituita al direttore dei  lavori che provvederà a consegnarla  al  collaudatore  unitamente  agli  atti indicati  nel quarto comma dell'art. 4.

3.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato  e degli altri  enti  di  cui all'ultimo comma dell'art. 4.

 

Art. 7. COLLAUDO STATICO

1.  Tutte le opere di cui all'art. 1 debbono  essere sottoposte a collaudo statico.

2.  Il collaudo deve essere eseguito  da un architetto o da  un ingegnere,   iscritto  all'albo  da  almeno dieci anni, che non sia intervenuto   in  alcun  modo  nella  progettazione,  direzione  ed esecuzione dell'opera.

3.  La nomina  del  collaudatore spetta al committente il quale ha l'obbligo di comunicarla al genio civile entro  sessanta  giorni dall'ultimazione  dei  lavori.  Il  committente preciserà altresì i termini di tempo  entro  i  quali  dovranno  essere  completate  le operazioni di collaudo.

4.  Quando  non  esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, nel termine indicato   nel   precedente  comma,  all'ordine  provinciale  degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.

5.  Il collaudatore deve  redigere due copie del certificato di     collaudo e  trasmetterle  all'ufficio  del  genio  civile, il quale     provvede a  restituirne una copia, con l'attestazione dell'avvenuto     deposito da consegnare al committente.

6.  Per le  opere  costruite per conto dello Stato e degli enti     di cui  all'ultimo  comma  dell'art. 4, gli  obblighi  previsti dal     terzo e dal quinto comma del presente articolo non sussistono.

 

Art. 8. LICENZA D'USO

1.  Per il rilascio  di licenza  d'uso  o  di  abitabilità,  se     prescritte,  occorre  presentare  all'ente  preposto  una copia del     certificato di  collaudo  con l'attestazione, da parte dell'ufficio     del genio civile, dell'avvenuto  deposito  ai  sensi del precedente

art. 7.

2.  Tale attestazione, per le opere  costruite  per conto dello     Stato  e per conto degli enti di  cui  all'ultimo  comma  dell'art.     4, è sostituita dalla dichiarazione dell'avvenuto collaudo statico.

 

Art. 9. PRODUZIONE IN SERIE IN STABILIMENTI DI MANUFATTI IN

CONGLOMERATO  NORMALE E PRECOMPRESSO E DI MANUFATTI

COMPLESSI IN METALLO

1.  Le  ditte  che procedono alla costruzione  di  manufatti in   conglomerato  armato   normale  o   precompresso  ed   in  metallo,    fabbricati  in   serie  e  che  assolvono  alle  funzioni  indicate    nell'art.1,  hanno  l'obbligo di darne preventiva comunicazione al    Ministero dei lavori pubblici,  con  apposita relazione nella quale    debbono:

a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando  le possibili    applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo    a quelli riferentisi a tutto il comportamento  sotto  carico fino a    fessurazione e rottura;

b) precisare le caratteristiche  dei  materiali impiegati sulla    scorta  di  prove   eseguite   presso  uno  dei  laboratori  di cui    all'art. 20;

c) indicare, in modo  particolareggiato, i metodi costruttivi e    i procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture;

d) indicare  i  risultati  delle  prove eseguite presso uno dei    laboratori di cui all'art. 20.

2.  Tutti  gli elementi precompressi debbono essere chiaramente    e durevolmente contrassegnati onde si possa individuare la serie di    origine.

3.  Per  le  ditte  che  costruiscono  manufatti  complessi  in    metallo fabbricati  in  serie,  i  quali  assolvono  alle  funzioni    indicate nell'art.  1,  la  relazione  di  cui  al  primo comma del    presente  articolo  deve  descrivere  ciascun  tipo  di  struttura,    indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi.       

4.  Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui  ai  comma   precedenti sono  tenute  a  fornire  tutte le prescrizioni relative    alle operazioni di trasporto e di montaggio dei loro manufatti.

5.  La  responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane  a     carico della ditta produttrice,  che  è  obbligata  a  corredare la    fornitura con i disegni del  manufatto  e  l'indicazione  delle sue    caratteristiche di impiego.

6.  Il progettista delle strutture è responsabile dell'organico    inserimento e della previsione di utilizzazione  dei  manufatti  di    cui sopra nel progetto delle strutture dell'opera.

 

 

Capo II VIGILANZA

 

Art. 10. CONTROLLI

1.   Il   sindaco   del   comune, nel  cui  territorio  vengono    realizzate le opere indicate nell'art.1, ha il compito di vigilare    sull'osservanza degli adempimenti previsti dalla  presente legge: a    tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.

2.  Le disposizioni del precedente  comma non si applicano alle    opere costruite per conto  dello  Stato  e  degli altri enti di cui    all'ultimo comma dell'art. 4.

 

Art. 11. ACCERTAMENTI DELLE VIOLAZIONI

1.    I   funzionari   e   agenti   comunali,   che   accertino    l'inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti  articoli,    redigono processo verbale che, a cura del sindaco, verrà  inoltrato    al pretore  e  alla  prefettura, per  i  provvedimenti  di  cui  al    successivo art. 12.

 

Art. 12. SOSPENSIONE DEI LAVORI

1.  Il prefetto, ricevuto  il processo verbale redatto a  norma    del precedente  articolo  ed  eseguiti  gli opportuni accertamenti,    ordina, con decreto  notificato  a  mezzo  di  messo  comunale,  al    committente,   al   direttore   dei  lavori  e  al  costruttore  la    sospensione dei lavori.

2.  I lavori non  possono  essere  ripresi finché la prefettura    non  abbia  accertato  che  sia stato  provveduto  agli adempimenti    previsti dalla presente legge.

3.  Della disposta sospensione è data  comunicazione al sindaco    perché ne curi l'osservanza.

 

 

Capo III   NORME PENALI

 

Art. 13. LAVORI ABUSIVI

1.  Chiunque  commette, dirige e, in  qualità  di  costruttore,    esegue le opere previste  dalla  presente  legge,  o parti di esse,    in violazione  dell'art.  2,  è  punito  con  l'arresto fino  a tre    mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

2.  E' soggetto  alla pena  dell'arresto fino  ad  un  anno,  o    dell'ammenda da lire 1.000.000 a lire  10.000.000,  chi  produce in    serie  manufatti  in  conglomerato  armato normale o precompresso o    manufatti  complessi  in  metallo  senza  osservare le disposizioni    dell'art. 9.

 

Art. 14. OMESSA DENUNCIA DEI LAVORI

1.  Il  costruttore  che  omette o ritarda la denuncia prevista    dall'art. 4 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con  l'ammenda    da lire 100.000 a lire 1.000.000.

 

Art. 15. RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE DEI LAVORI

1.  Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni    indicate nell'art.5  è  punito  con l'ammenda da lire 4.000 a lire    200.000.

2.  Alla stessa  pena  soggiace il  direttore  dei  lavori  che    omette o ritarda la  presentazione  all'ufficio  del  genio  civile    della relazione indicata nell'art.6.

 

Art. 16. RESPONSABILITA' DEL COLLAUDATORE

1.  Il collaudatore  che  non osserva le  disposizioni indicate    nell'art.7, penultimo comma, è punito con l'ammenda da lire 40.000    a lire 200.000.

 

Art. 17. MANCANZA DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO

1.  Chiunque  consente  l'utilizzazione delle costruzioni prima    del rilascio del certificato di  collaudo  o,  per  quanto riguarda    le opere costruite  per  conto dello Stato e degli  altri  enti  di    cui all'ultimo  comma  dell'art. 4, prima  del  collaudo statico, è    punito con  l'arresto  fino  ad un  mese  o  con  l'ammenda da lire    100.000 a lire 1.000.000.

 

Art. 18. COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA

1.  La sentenza irrevocabile, emessa in  base  alle  precedenti    disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro    quindici giorni da quello in  cui  è  divenuta  irrevocabile,  alla    competente  prefettura  ed  al  consiglio  provinciale  dell'ordine    professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.

 

 

Capo IV  NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 19. COSTRUZIONI IN CORSO

1.  Le disposizioni  contenute  nella  presente  legge  non  si     applicano alle opere in conglomerato armato normale in  corso  alla    data  di  entrata in vigore della presente  legge  e  per  le quali    sia stata presentata denuncia alla  prefettura ai sensi dell'art. 4    del   regio   decreto  16-11-1939,  n. 2229,    alle   opere   in    conglomerato armato precompresso ed a struttura  metallica che alla    data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  risultino  già    iniziate.

 

Art. 20. LABORATORI

1.   Agli   effetti   della  presente  legge  sono  considerati    laboratori ufficiali:

- i  laboratori  degli  istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari    di architettura;

- il  laboratorio  dell'istituto  sperimentale  delle  ferrovie    dello Stato (Roma);

- il  laboratorio  dell'istituto   sperimentale  stradale,  del    Touring Club italiano (Milano);

- il laboratorio di scienza delle costruzioni  del centro studi    ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);

- il centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma).

2.  Il Ministro per i lavori  pubblici,  sentito  il  consiglio superiore  dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto    altri  laboratori ad effettuare prove sui materiali da costruzione,    ai sensi della presente legge.

3.  L'attività  dei  laboratori,  ai  fini della presente legge    servizio di pubblica utilità.

 

Art. 21. EMANAZIONE DI NORME TECNICHE

1.  Il Ministro per i lavori  pubblici,  sentito  il  consiglio    superiore dei  lavori  pubblici  e  il  consiglio  nazionale  delle    ricerche, emanerà entro sei mesi dalla pubblicazione della presente    legge  e,  successivamente,  ogni  biennio,  le norme tecniche alle    quali dovranno  uniformarsi  le  costruzioni  di  cui alla presente    legge.

 

Art. 22. APPLICABILITA' DI NORME TECNICHE VIGENTI

1.  Fino a quando non saranno emanate le norme tecniche di  cui    al  precedente   art.  21, continuano  ad  applicarsi  le  norme di    carattere tecnico contenute nel Regio decreto  16-11-1939, n. 2229,    e nel decreto del capo provvisorio dello Stato 20-12-1947, n. 1516.