(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
1 marzo 1921, n. 50)
VITTORIO EMANUELE III
per grazio di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art.18 del R.D. 23 settembre 1920, n. 1315, portante provvedimenti per le regioni danneggiate dal terremoto del 6-7 settembre 1920;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'Interno e coi Ministri Segretari di Stato per le Finanze, per la Giustizia ed Affari del Culto, e per le Poste e Telegrafi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Sono estese ai Comuni colpiti dal terremoto del 6-7 settembre 1920, che verranno indicati con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, ai termini dell'art. 1 del Regio Decreto 23 settembre 1920, n. 1315, le disposizioni del Regio Decreto 29 aprile 1915, n. 573, modificate dal decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906, e dal Regio Decreto 9 maggio 1920, n. 665, concernenti le norme tecniche ed igieniche obbligatorie per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione di edifici pubblici e privati danneggiati dal terremoto.
Il presente decreto entrerà in vigore dalla sua data.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 gennaio 1921.
VITTORIO EMANUELE III
Giolitti-Peano-Meda-Facta-Fera-Pasqualino-Vassallo.
Luogo del Sigillo. V. Il
guardasigilli Fera.
Registrato alla Corte dei
Conti addì 26 febbraio 1921.
Reg.
185 Atti del governo a f. 121. Gisci.