Legge 21 luglio 1910, n. 579, che converte in legge i decreti reali relativi al terremoto del 28 dicembre 1908.

 

(pubblicata nella gazzetta ufficiale n.196 del 23 agosto 1910)

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VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA

 

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i seguenti RR. decreti emanati, su proposta dei ministri competenti, in virtù della facoltà concessa al governo del re dall' art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata colla legge 16 dicembre 1909, n. 791:

R. Decreto 14 gennaio 1909, n. 16, col quale venne autorizzato il prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste di l. 25,000 in aumento al capitolo n. 15 del bilancio della guerra, oltre la cifra consolidata (allegato a).

R. Decreto 14 gennaio 1909, n. 17, concernente le pensioni agli inscritti al monte pensioni dei maestri elementari e resi inabili al servizio a causa del terremoto (allegato b).

R. Decreto 16 gennaio 1909, n. 20, autorizzante proroga del termine per la presentazione dei conti ai funzionari delegati nelle provincie di Reggio Calabria e di Messina (allegato c).

R. Decreto 21 gennaio 1909, n. 31, riguardante l'iscrizione del capitolo n. 57-bis nel bilancio dee fondo per il culto con la dotazione di l. 150,000 da prelevarsi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e da quello per le impreviste del bilancio medesimo (allegato d).

R. Decreto 7 febbraio 1909, n. 73, riflettente la denuncia dei funzionari di ciascun ministero presunti morti nei luoghi colpiti dal terremoto (allegato e).

R. Decreto 1 gennaio 1909, n. 6, che proroga la scadenza delle cambiali e dei biglietti all'ordine pagabili dai debitori residenti nelle provincie di Messina e Reggio Calabria.

R. Decreto 27 gennaio 1909, n. 25, che autorizza il governo del re a collocare fuori ruolo quei magistrati e funzionari di cancelleria degli uffici di Messina e Reggio Calabria dei quali non si ha più notizia dopo il disastro del 28 dicembre 1908e dà disposizioni per le loro famiglie.

R. Decreto 21 gennaio 1909, n. 31, che autorizza nella parte straordinaria del bilancio dell'amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio 1908-909 l'iscrizione della somma di l. 150,000 per le spese agli edifici ecclesiastici e per l'esercizio del culto nei luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. Decreto 28 gennaio 1909, n. 32, che, in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, autorizza l'applicazione temporanea di magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto di corte di appello di Messina e nel circondario di Reggio Calabria.

R. Decreto 31 gennaio 1909, n. 33, che, in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, stabilisce le norme pei procedimenti civili davanti agli uffici giudiziari di Messina, Reggio Calabria e palmi.

R. Decreto 5 febbraio 1909, n. 37, per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e Reggio Calabria.

R. Decreto 28 febbraio 1909, n. 128, che aggiunge un ultimo capoverso all'art. 1 del R. Decreto 5 febbraio 1909, n. 37, circa la ricostituzione della giustizia nelle provincie di Messina e Reggio Calabria.

R. Decreto 11 marzo 1909, n. 134, riguardante la prestazione di giuramento e la immissione in funzione dei magistrati della corte d'appello di Messina.

R. Decreto 11 marzo 1909, n. 135, che provvede allo scrutinio dei funzionari di cancelleria di Messina.

R. Decreto 11 marzo 1909, n. 136, per il rilascio dei certificati penali alle persone nate nei circondari di Messina, palmi e Reggio Calabria.

R. Decreto 21 marzo 1909, n. 177, che nell'interesse della proprietà del commercio e dell'industria stabilisce norme eccezionali a deroga del codice di commercio e di altre leggi nei territori danneggiati dal terremoto.

R. Decreto 31 gennaio 1909, n. 71, relativo al personale dell'università di Messina e delle scuole medie governative di Messina, Reggio Calabria ed altri luoghi gravemente danneggiati dal terremoto.

R. Decreto 7 febbraio 1909, n. 107, per l'istituzione di borse di studio e sussidi di giovani appartenenti a famiglie di comuni calabresi e siciliani danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. Decreto 28 febbraio 1909, n. 137, relativo all'estensione dell'esonero del pagamento delle tasse universitarie.

due RR.  decreti del 17 gennaio 1909, n. 30, e del 18 marzo 1909, n. 181, contenenti provvedimenti speciali per le assicurazioni dei comuni delle provincie di Messina e di Reggio Calabria danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. Decreto 7 febbraio 1909, n 70, col quale le attribuzioni della commissione forestale provinciale di Reggio Calabria, di cui all' art. 70 della legge 25 giugno 1906, n. 255, vennero deferite all'ispettore forestale del ripartimento fino a che la commissione stessa fosse stata in grado di riprendere le sue normali funzioni.

R. Decreto 7 febbraio 1909, n. 64, col quale é stata sciolta l'amministrazione del consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana, ed é stato nominato un regio commissario per la temporanea gestione del consorzio stesso.

R. Decreto 17 gennaio 1909, n. 36, col quale si é provveduto alla ricostituzione dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria, danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. Decreto 7 febbraio 1909, n. 59, col quale vennero accordate franchigie daziarie per gli oggetti offerti in dono pel soccorso dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. Decreto 7 febbraio 1909, n. 60, col quale venne concessa la importazione in franchigia alle case mobili, destinate nei luoghi colpiti dal terremoto, ed ai materiali acquistati dallo stato per costruirle.

R. Decreto 1 aprile 1909, n. 194, che estende le disposizioni dell' art. 26, ultimo capoverso, della legge 25 giugno 1906, n. 255 a tutti gli atti e contratti relativi alle opere che saranno eseguite a cura dello stato, delle provincie, dei comuni, nonché del comitato di soccorso, per riparare i danni cagionati dal terremoto.

R. Decreto 15 aprile 1909, n. 212, contenente provvedimenti per gli esattori e per i contribuenti dei comuni danneggiati dal terremoto.

R. Decreto 25 febbraio 1909, n. 91 (allegato a), relativo alla riduzione delle sezioni dei collegi elettorali politici di Messina I e Messina II

R. Decreto 18 marzo 1909, n. 161, col quale le operazioni della leva di terra sulla classe 1889, nei luoghi più gravemente colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, sono state rimandate al tempo della leva sui nati del 1890.

R. Decreto 28 gennaio 1909, n. 68, concernente l'accertamento da parte degli ufficiali del genio civile o del genio militare, dei fabbricati dei quali sia necessaria in tutto o in parte la demolizione o il puntellamento o altre piccole riparazioni a tutela della incolumità pubblica, nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. Decreto 6 febbraio 1909, n. 44, che autorizza lo sgombro delle macerie e dei materiali caduti o che potessero ancora cadere sulle aree pubbliche nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. Decreto 6 febbraio 1909, n. 45, col quale é data facoltà al ministro dei lavori pubblici di delegare la direzione generale delle ferrovie dello stato per gli acquisti nel regno ed all'estero di materiali e provviste d'ogni genere occorrenti per la riparazione dei danni del terremoto del 28 dicembre 1908.

R. Decreto 28 febbraio 1909, n. 118, relativo all'assunzione temporanea, alla dipendenza del ministero dei lavori pubblici, di ingegneri, aiutanti ed assistenti provvisori per l'esecuzione dei lavori dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. Decreto 18 marzo 1909, n. 159, portante norme pei trasporti sulle ferrovie dello stato, occasionati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. Decreto 18 aprile 1909, n. 193, col quale sono approvate le norme tecniche ed igieniche per le riparazioni, ricostruzioni e costruzioni nuove degli edifici pubblici e privati nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 o da altri precedenti e sono elencati quelli nei quali é obbligatoria la loro osservanza.

R. Decreto 18 aprile 1909, n. 213, che autorizza il prelevamento di 10 milioni dai fondi di cui all' art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere ad opere di interesse locale nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. Decreto 18 aprile 1909, n. 216, portante norme per la concessione di baracche e di aree e per la distribuzione di materiali da costruzione nei luoghi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. Decreto 25 aprile 1909, n. 217, che dichiara di pubblica utilità i lavori occorrenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 per costruzione di baracche e di edifici per apertura, prolungamento ed ampliamento di strade e piazze e per condutture di acqua potabile.

R. Decreto 6 maggio 1909, n. 255, portante disposizioni circa il risarcimento dei danni cagionati dalle demolizioni nei luoghi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. Decreto 6 maggio 1909, n. 264, portante norme per la dichiarazione di pubblica utilità degli impianti di stabilimenti industriali e commerciali nei paesi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. Decreto 4 luglio 1909, n. 570, che provvede al collaudo dei materiali e mezzi d'opera acquistati per riparare ai danni causati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. Decreto 15 luglio 1909, n. 542, col quale sono estese a tutti i comuni della Calabria e dei circondari di Messina e Castroreale, della provincia di Messina, le norme tecniche ed igieniche approvate col R. Decreto 18 aprile 1909, n. 193, e sono indicate per alcuni comuni le località per le nuove costruzioni e le ricostruzioni.

R. Decreto 29 luglio 1909, n. 619, concernente le concessioni e l'alienazione delle aree espropriate ed occupate temporaneamente dallo stato nei territori dei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. Decreto 3 agosto 1909, n. 600, concernente il funzionamento dei collegi arbitrali istituiti con R. Decreto 6 maggio 1909, n. 255.

R. Decreto 3 settembre 1909, n. 643, che autorizza l'assunzione in servizio temporaneo, per la trattazione degli affari dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908 di dieci funzionari amministrativi e di otto funzionari di ragioneria col titolo rispettivamente di segretari e di ragionieri straordinari.

R. Decreto 27 settembre 1909, n. 683, riguardante la immissione definitiva in possesso delle baracche concesse dalle commissioni locali ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. Decreto 5 novembre 1909, n. 727, che dispone dal 1 novembre 1909 la cessazione dalle funzioni delle commissioni locali nominate ai termini del regio decreto 18 aprile 1909, n. 216.

R. Decreto 7 novembre 1909, n. 728, che stabilisce disposizioni per le aree di proprietà privata da sgombrare nei centri urbani di Messina e di Reggio Calabria.

R. Decreto 3 agosto 1909, n. 647, concernente l'impiego di fondi concessi dall'art. 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12 e dalle leggi 15 aprile 1909, n. 188 e 4 luglio 1909, n. 421.

R. Decreto 6 ottobre 1909, n. 700, concernente la estensione alla provincia di Catanzaro delle disposizioni degli articoli 8, comma 4, ed 11, comma 2, della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

R. Decreto 7 agosto 1909, n. 608, concernente speciali norme e provvedimenti per il personale insegnante ed assistente della r. università di Messina.

R. Decreto 3 giugno 1909, n. 480, che autorizza la continuazione dell'iscrizione di fondi a favore dell'università di Messina.

R. Decreto 18 novembre 1909, n. 753, col quale é stato autorizzato il comune di Messina a riscuotere provvisoriamente i dazi di consumo in tutto il territorio comunale col regime dei comuni aperti (allegato a).

R. Decreto 25 novembre 1909, n. 821, concernente provvedimenti a favore dei ricevitori e commessi dei banchi di lotto e dei titolari e commessi delle rivendite di privative danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (allegato b).

R. Decreto 5 novembre 1909, n. 722, concernente la costituzione del consorzio per la concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, della Calabria e della Sicilia.

R. Decreto del 2 maggio 1909, n. 549, che sospende la riscossione dei debiti per semestralità verso gli istituti di credito fondiario garantiti dai beni immobili siti nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. Decreto del 27 giugno 1909, n. 586, che stabilisce norme per agevolare il ricupero e l'eventuale destinazione dei depositi e dei pegni giacenti presso le casse di risparmio dei monti di pietà nei luoghi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. Decreto 16 agosto 1909, n. 614, che istituisce due succursali della sezione temporanea dell'istituto _Vittorio Emanuele III_ nei capoluoghi delle provincie di Cosenza e di Reggio Calabria.

Regio Decreto n. 607 del 3 agosto 1909, col quale fu prorogato il termine stabilito per la presentazione dei titoli e dei documenti ai concorsi per i posti vacanti d'insegnante nelle scuole elementari per le provincie danneggiate dal terremoto.

R. Decreto 3 agosto 1909, n. 631, col quale furono dispensati dal pagamento della tassa di esame di maturità e di licenza dalle scuole elementari gli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. Decreto 15 aprile 1909, n. 439, relativo alle modificazioni apportate ai servizi marittimi delle isole Eolie in seguito al disastro del 28 dicembre 1908.

R. Decreto 18 novembre 1909, n. 738, che istituisce una commissione per l'accertamento dei danni avvenuti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908 per la loro liquidazione.

RR.  decreti 16 dicembre 1909, n. 775, 23 gennaio 1910, n. 26, e 3 febbraio 1910, n. 44, con i quali si stabiliscono norme speciali per la revisione delle liste elettorali per l'anno 1910, dei comuni delle provincie di Messina e di Reggio Calabria danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. Decreto 2 settembre 1909, n. 699, che istituì nella città di Messina e di Reggio Calabria un ufficio per la custodia dei valori, titoli ed oggetti preziosi già rinvenuti e che saranno rinvenuti fra le macerie degli edifici danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (allegato a).

R. Decreto 30 dicembre 1909, n. 831, col quale vennero prorogate al 30 giugno 1910 le disposizioni del R. Decreto 15 aprile 1909, n. 221, relative alle indennità di missione da corrispondersi agli impiegati civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all' art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e venne autorizzata la iscrizione nei bilanci dei vari ministeri della complessiva somma di l. 1,464, 000 necessaria per corrispondere le indennità medesime, ed ottenuta mediante prelevamento dal conto corrente di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, e 4 luglio 1909, n. 421 (allegato b).

R. Decreto 30 gennaio 1910, n. 42, col quale venne autorizzato il prelevamento di l. 80,000 dal conto corrente di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188 e 4 luglio 1909, n. 421 e la iscrizione nel bilancio del ministero dell'istruzione pubblica della detta somma per provvedere alle spese di ricupero e di conservazione degli oggetti di antichità e d'arte dei paesi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (allegato c).

R. Decreto 25 novembre 1909, n. 756, emanato in virtù della facoltà attribuita al governo del re dalla legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 2.

All'art. 10 del R. Decreto 5 febbraio 1909, n. 37, va aggiunto il seguente comma:

_in tutti i casi predetti non vi é pregiudizio alla rivalsa delle spese per i creditori espropriati_.

Art. 3.

Dopo il secondo comma dell'art. 8 del R. Decreto 31 gennaio 1909, n. 71, va aggiunto il comma seguente:

_l'esonerazione di cui nel comma precedente potrà anche accordarsi agli studenti delle provincie di Messina e di Reggio Calabria, i quali erano inscritti prima del 28 dicembre 1908 nelle altre università od istituti superiori del regno.

Art. 4.

All'art. 2 del R. Decreto 15 aprile 1909, n. 212, va aggiunto il seguente comma:

_per le imposte non rimborsate gli esattori dei detti circondari non potranno procedere durante il 1909 ad esecuzioni immobiliari, ma tale sospensiva non pregiudica i loro diritti di privilegio_.

Art. 5.

All'art. 4 del R. Decreto 18 marzo 1909, n. 161, va aggiunto il seguente comma:

_agli effetti dell'articolo medesimo la permanenza alle armi degli inscritti che saranno arruolati in prima categoria non avrà in ogni caso durata inferiore a quella dei militari con ferma di un anno_.

Art. 6.

L'art. 26 delle norme tecniche ed igieniche obbligatorie allegate al R. Decreto 18 aprile 1909, n. 193, resta così modificato:

_tolto il caso di un piano regolatore che disponga altrimenti, le ricostruzioni sono permesse nei primitivi allineamenti, ma le case non possono avere che il piano terreno e il piano superiore e non superare l'altezza di metri 10 a meno che, a norma degli articoli 2, 3 e 22, non possa consentirsi un numero di piani ed un'altezza maggiore_.

Art. 7.

All'art. 2 del R. Decreto 15 luglio 1909, n. 542, in rapporto al comune di Martirano all'indicazione:

_piano della croce sul versante nord-est del monte Faggio_, resta sostituita quest'altra:

_adiacenze di Martirano costrutto dopo il terremoto del 1905_.

Art. 8.

All'art. 3 dello stesso R. Decreto 15 luglio 1909, n. 542, in rapporto al comune di Martirano dopo le parole:

_sede dell'abitato preesistente_, si aggiungono queste altre:

_al terremoto 1905_.

Art. 9.

All'art. 4, sempre dello stesso R. Decreto 15 luglio 1909, n. 542, di seguito all'ultimo comma si aggiungono le parole:

_dell'art. 3_.

Art. 10.

All'art. 2 del R. Decreto 5 novembre 1909, n. 722, nel penultimo comma, alle parole:

_ai depositi_, si sostituiscono le parole:

_alle attività_.

 

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Racconigi, addì 21 luglio 1910.

 

VITTORIO EMANUELE

 

Luzzatti - Fani - Raineri - Sacchi - Spingardi - Tedesco - Credaro - Facta - Ciuffelli.

 

Visto, il Guardasigilli: Fani.