Legge 18 marzo 1968, n.240

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 1968, n.45: Norme integrative del decreto-legge 22 gennaio 1968, n.12, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

 

La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

PROMULGA

 

Articolo unico

E’ convertito in legge il decreto-legge 15 febbraio 1968, n.45, concernente norme integrative del decreto-legge 22 gennaio 1968, n.12, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, con le seguenti modificazioni:

 

All’articolo 1, primo comma, le parole: ad un periodo di due mesi, sono sostituite con le parole: ad un periodo di tre mesi.

 

All’articolo 2, la data del: 15 marzo 1968, è sostituita con la data del: 15 aprile 1968.

 

All’articolo 3, primo comma, le parole: di 60 giorni, sono sostituite con le parole: di 120 giorni.

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

            Data a Roma, addì 18 marzo 1968

 

SARAGAT

 

MORO – TAVIANI – REALE – PRETI – MANCINI- RESTIVO – ADREOTTI - BOSCO- MARIOTTI – PIERACCINI - COLOMBO

 

Visto, il Guardasigilli: REALE