Decreto Ministeriale 6 giugno 1958 (1).

 

Misura dei recuperi da effettuare ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n.1010, per l’esecuzione dei lavori di riparazione di edifici danneggiati da varie calamità naturali.

 

 

Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro:

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n.1010;

Ritenuto che il Ministero dei lavori pubblici ha riconosciuto la necessità e la convenienza di procedere, in luogo della costruzione di ricoveri per le famiglie non abbienti, rimaste senza tetto, alla riparazione d’ufficio di edifici di proprietà privata, con le modalità indicate nell’ultimo comma dell’art.1 del suindicato decreto legislativo, in dipendenza dei danni causati dalle seguenti calamità:

1)      alluvione del 19 novembre 1952 nei comuni di San Felice sul Panaro, Finale Emilia e Camposanto, in provincia di Modena;

2)      nevicate e precipitazioni piovose dell’inverno 1955-56 nei comuni di Napoli e Ponticelli, in provincia di Napoli;

3)      alluvioni e nevicate dell’inverno 1956 nei comuni di Ascoli Piceno, Acquaviva Picena, Malignano, Montegallo, per le sue frazioni Forca e Corbara, Montevidoncombatte, Moresco, Roccafluvione e Rotella, in provincia di Ascoli Piceno, e quelli di Camerino (Ancona) e di Fiuminata (Macerata);

4)      ciclone del 1° novembre 1956 nei comuni di Brancaleone e Palazzi, in provincia di Reggio Calabria;

5)      ciclone del 21 novembre 1956 nel comune di Noverato, in provincia di Catanzaro;

6)      nevicate del febbraio 1956 nel comune di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione della quota di rimborso, a carico dei proprietari interessati, della spesa sostenuta dal Ministero dei lavori pubblici per la riparazione d’ufficio degli edifici privati, danneggiati dalle succitate calamità naturali;

 

Decreta:

 

1. I proprietari degli edifici riparati d’ufficio, in dipendenza delle predette calamità, nelle zone sopraindicate, sono tenuti al rimborso della spesa sostenuta dal Ministero dei lavori pubblici, nella seguente misura:

a)      Persone fisiche:

   in ragione del 35%, qualora il reddito, accertato ai fini dell’imposta complementare, per l’anno in cui la riparazione è stata ultimata, non superi le lire 500.000;

   in ragione del 50%, qualora tale reddito, come sopra accertato, non superi le lire 1.000.000;

   in ragione del 75%, qualora il reddito, accertato sempre ai fini dell’imposta complementare, non superi le lire 2.000.000;

   in ragione del 100% negli altri casi;

b)      Società o enti tassati in base al bilancio:

   in ragione del 100%;

c)      Società o enti collettivi: nelle stesse misure fissate per le persone di cui alla precedente lettera a), con riferimento alla media dei redditi accertati, ai fini della ripetuta imposta complementare per i singoli componenti le Società;

d)      Province, Comuni; Istituto nazionale impiegati dello Stato, Istituti autonomi per le case popolari, Enti ecclesiastici e Istituzioni di beneficenza: in ragione del 35%.

2. Il versamento potrà essere effettuato in dieci rate annuali posticipate uguali.

3. Il credito dello Stato è garantito da ipoteca legale, ai sensi dell’art.2817 del codice civile, sugli immobili nei quali sono stati eseguiti i lavori di riparazione, da iscriversi d’ufficio a cura dell’Amministrazione finanziaria.