(pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.202 del 31 agosto 1937)
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VITTORIO EMANUELE
III
per grazia di Dio e
per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Imperatore d'Etiopia
Visto il testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni;
Visto il Regio Decreto-Legge 16 novembre 1921, n.1705, convertito nella legge 13 aprile 1925, n. 473;
Visto il Regio Decreto-Legge 4 settembre 1924, n.1356, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il Regio Decreto-Legge 31 dicembre 1925, n.2498, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;
Vista la legge 22 dicembre 1932, n. 1774;
Visto il Regio Decreto-Legge 25 marzo 1935, n.640, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2471;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare nuove norme tecniche per la costruzione di edifici pubblici o di uso pubblico nei Comuni danneggiati da terremoti, e di adottare provvedimenti per lo sbaraccamento in Messina e Reggio Calabria;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto con quelli per l'Interno, per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Per il periodo di un triennio a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il ministro per i lavori pubblici é autorizzato a consentire deroghe alle disposizioni dell'articolo 17 delle norme tecniche di edilizia per le località sismiche della 1° e della 2° categoria, approvate con Regio decreto-legge 25 marzo 1935, n. 640, quando si tratti di costruzioni di edifici pubblici o di uso pubblico ed il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici abbia dato parere conforme, da richiedersi per ogni singolo edificio.
La vendita degli appartamenti nelle case costruite in Messina con i fondi di cui alla lettera c) dell'art. 17 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, quando sia autorizzata a norma dell'art. 2 del Regio Decreto-Legge 31 dicembre 1925, n. 2498, modificato con l'art. 3 della legge 22 dicembre 1932, n. 1774, può essere fatta a favore di persone che, pur non essendo iscritte negli elenchi di cui all'art. 6 del Regio Decreto-Legge 4 settembre 1924, n. 1356, siano utenti degli appartamenti stessi in regola con il pagamento della relativa pigione, ovvero siano utenti di baracche.
L'Ente Edilizio di Reggio Calabria é autorizzato ad alienare i titoli costituenti il fondo di riserva di cui all'art. 28 del Regio Decreto-Legge 16 novembre 1921, n. 1705, entro il limite di nominali lire tre milioni e quattrocentomila per investirne il ricavato in nuove costruzioni a norma delle disposizioni in vigore.
A decorrere dall'esercizio 1940 il predetto ente sull'ammontare annuo dei fitti dovrà effettuare un accantonamento straordinario in misura non inferiore al 10% fino a raggiungere l'integrale importo della somma ricavata dall'alienazione di titoli di cui al precedente comma.
La somma accantonata dovrà essere reimpiegata in titoli emessi o garantiti dallo stato.
Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.
Il ministro proponente é autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Cobolli - Gigli - Solmi - Di Revel.
Visto, il guardasigilli:
SOLMI.
Registrato alla Corte dei
Conti, addì 27 agosto 1937
Atti del Governo, Registro
388, foglio 151. - MANCINI.