IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
Visto l'art. 2 del R. decreto 3 aprile 1930, n. 682;
Ritenuto che in conseguenza dei danni prodotti dal terremoto del 23 luglio 1930-VIII, in alcune zone delle provincie di Avellino, Benevento, Foggia e Potenza si ravvisa necessario di rendere obbligatoria, per le nuove costruzioni, per le ricostruzioni e per le riparazioni di fabbricati nei Comuni ricadenti in dette zone, l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche di edilizia antisismica;
Sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
Decreta:
I Comuni sotto indicati sono inclusi nell'elenco di quelli nei quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località della 2a categoria, allegato al Regio Decreto-Legge 3 aprile 1930, n. 682:
Provincia di Avellino:
1. Calitri.
2. Domicella.
3. Grottaminarda.
4. Guardia Lombardi.
5. Lauro, per la frazione Migliano.
6. Marzano.
7. Mirabella Eclano.
8. Montaguto.
9. Pietradefusi.
10. Quindici.
11. Rocca S. Felice.
12. S. Angelo de Lombardi.
13. S. Arcangelo Trimonte.
14. Sturno.
15. Taurasi.
Provincia di Benevento:
1. Apollosa.
2. Arpaia.
3. Durazzano.
4. Forchia.
5. Montesarchio.
6. Giorgio del Sannio.
Provincia di Foggia:
1. Castelluccio dè Sauri.
2. Faeto.
3. Troia.
Provincia di Potenza:
1. Rapone.
2. Ruvo del Monte.
3. San Fele.
Roma, addì 29 settembre 1930.
Il Ministro per i Lavori Pubblici:
Di Crollalanza.
p. il Ministro per l'interno:
Arpinati.
Registrato alla Corte dei
Conti, addì 3 ottobre 1930 registro n. 11 Lavori Pubblici