Regio Decreto 12 ottobre 1913 n. 1261, da convertirsi in legge, che approva il Testo Unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

 

(pubblicato nella gazzetta ufficiale n.274 del 25 novembre 1913)

 

 

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA

 

 

Visti gli articoli 13 della legge 13 luglio 1910, numero 466; 68 della legge 28 luglio 1911, n. 842; 19 della legge 6 luglio 1912, n. 801, che danno facoltà' al Nostro Governo di coordinare in testo unico tutte le disposizioni legislative emanate in conseguenza del terremoto dal 28 dicembre 1908 fino alla data della pubblicazione del testo unico stesso, comprendendovi anche quelle delle leggi 25 giugno 1906, n. 255, e 9 luglio 1908, n. 445, in quanto vi abbiano relazione;

Visto l'art. 19 della legge 11 luglio 1913, n. 1039, con cui il Nostro Governo é autorizzato ad introdurre in detto testo unico le modificazioni ed aggiunte per coordinare e mettere in armonia le disposizioni vigenti con le attuali esigenze dei paesi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e con cui si dispone che il testo unico stesso sia approvato con Nostro decreto, da presentare al Parlamento per la conversione in legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato Per L'interno, coi Ministri Segretari di Stato per la Grazia e Giustizia ed i Culti, per le Finanze, per il Tesoro, per la Guerra, per la Marina, per la Pubblica Istruzione, per l'Agricoltura, Industria e Commercio e per le Poste e Telegrafi;

 

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

É approvato l'unito Testo Unico delle disposizioni legislative emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, visto, d'ordine Nostro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Segretario di Stato per l'Interno, e dai predetti ministri di Stato per la Grazia e Giustizia e dei Culti, per le Finanze, per il Tesoro, per la Guerra, per la Marina, per la Pubblica Istruzione, per i Lavori Pubblici, per l'Agricoltura, Industria e Commercio e per le Poste e Telegrafi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito In legge.

 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1913.

 

VITTORIO EMANUELE

 

Giolitti - Sacchi - C. Finocchiaro Aprile - Facta – Tedesco - Spingardi - Millo - Credaro Nitti.

 

Registrato alla corte dei conti, addì 11 novembre 1913.

Reg. 97.Atti del governo a f. 70.A.Ruggeri.

Luogo del sigillo.V.Il guardasigilli:C.Finocchiaro - Aprile.


TESTO UNICO

 

delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261.

 

 

 

PARTE I  Azioni dello Stato e degli Enti Locali

 

 

TITOLO I Provvedimenti finanziari

                                                                                                                                             |  Artt.

Capo I

 

Autorizzazioni di spesa

1 - 9

Capo II

 

Addizionale alle imposte e tasse ed assegnazioni sui suoi proventi

10 - 21

Capo III

 

Bilanci degli enti locali

22 - 41

 

Sezione I

Autorità tutoria

22 - 24

 

Sezione II

Entrate e spese

25 - 35

 

Sezione III

Conti consuntivi distrutti o smarriti

36 - 41

 

TITOLO II Opere

 

Capo I

 

Opere immediate

 

 

Sezione I

Demolizioni e sgombri

 

 

 

 - sgombro delle aree pubbliche

42 - 45

 

 

 - sgombro delle aree di privata proprietà

46 - 58

 

Sezione II

Aree e baracche

59 -

 

 

 - aree

59 - 71

 

 

 - baracche

72 - 76

 

 

 - disposizioni speciali per le baracche e le casette costruite

    in seguito a terremoti anteriori al 1908

77 - 79

 

 

 - disposizioni comuni alle aree e baracche

80 - 82

 

Sezione III

Rimborsi di spese e pagamenti di canoni

83 - 88

 

Sezione IV

Alloggi immediati per impiegati

89 - 99

Capo II

 

Opere definitive

 

 

Sezione I

Edifici pubblici, case economiche e case per gli impiegati

100 - 111

 

Sezione II

Altre opere dello Stato

112 - 115

 

Sezione III

Piani regolatori

 

 

 

 - procedura, agevolazioni e termini

116 - 123

 

 

 - norme speciali per i comparti del piano regolatore di

    Messina

124 - 136

 

 

-  uffici dei piani regolatori

137 - 139

Capo III

 

Norme di esecuzione

 

 

Sezione I

Procedimento di espropriazione

 

 

 

 - dichiarazione di pubblica utilità.

 

 

 

        a) opere immediate

140 - 141

 

 

        b) opere definitive

142 - 144

 

 

 - liquidazione delle idennità

145 - 154

 

 

 - Procedimento d'espropriazione

 

 

 

        a) norme generali

155 - 156

 

 

        b) stime

157 - 160

 

 

        c) pagamenti

161 - 166

 

 

 - occupazioni temporanee

167 - 170

 

Sezione II

Redazione, approvazione ed esecuzione dei progetti

171 - 182

 

Sezione III

Norme costruttive

 

 

 

 - disposizioni generali

183 - 184

 

 

 - nuove costruzioni

185 - 209

 

 

 - ricostruzioni

210 - 212

 

 

 - riparazioni

213 - 221

 

 

 - norme igieniche

222 - 223

 

 

 - sanzioni, azioni, procedimenti

224 - 237

 

 

 - disposizioni transitorie

238 - 240

 

 

 - zone sismiche

241 - 243

 

PARTE II  Integrazione delle attività private

 

 

TITOLO I Mutui di favore

 

Capo I

 

Disposizioni generali

 

 

 

 - Mutuo di favore e contributo dello Stato

244

 

 

 - Mutuanti

245

 

 

 - Mutuatari

246 - 254

 

 

 - Area per la ricostruzione

255

 

 

 - Regolamento dei diritti di condominio

256 - 261

 

 

 - Ammontare del mutuo

262 - 263

 

 

 - Procedura per le domande e la stipulazione del mutuo

264 - 270

 

 

 - Somministrazione ed ammortamento del mutuo

271 - 273

 

 

 - Ipoteche

274 - 277

 

 

 - Esenzioni fiscali

278

Capo II

 

Consorzio per la concessione dei mutui

 

 

 

 - Istituzione e capitale iniziale del consorzio

279 - 282

 

 

 - amministrazione del consorzio

283 - 286

 

 

 - Capitale del consorzio

287 - 291

 

 

 - Somministrazione dei mutui

292 - 294

 

 

 - Liquidazione del consorzio

295 - 296

 

 

 - Disposizioni varie

296 - 298

Capo III

 

Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria

299 305

Capo IV

 

Contributo diretto dello Stato

306 - 310

 

TITOLO II Unione Messinese

 

Capo I

 

Formazione del patrimonio

311 - 319

Capo II

 

Diritti dei proprietari

320 -323

Capo III

 

Attribuzioni dell'Unione Messinese

324 -

 

Sezione I

Compito principale

324 - 376

 

 

 - Norme generali

324

 

 

 - Aree acquistate o espropriate

325 - 327

 

 

 - Mutui a favore

328 - 330

 

 

 - Contributi del tesoro

331 - 335

 

 

 - Mutui ordinari

336

 

 

 - Spese di gestione

337

 

Sezione II

assicurazione contro gli incendi

338

 

Sezione III

Case economiche

339 - 342

Capo IV

 

Amministrazione dell'Unione Messinese

343 - 348

Capo V

 

Agevolazioni tributarie

349 - 352

Capo VI

 

Disposizioni varie

353 - 354

 

TITOLO III  Agevolazioni fiscali e tributarie

 

Capo I

 

Imposte e sovraimposte sui terreni e sui fabbricati

355 - 360

Capo II

 

Dazi di consumo, provvedimenti doganali e diritti marittimi

361 - 364

Capo III

 

Altre imposte e tasse

365 - 386

Capo IV

 

Disposizioni generali

387

 

PARTE III  deroghe al diritto comune

 

 

TITOLO I  Disposizioni di diritto civile

 

Capo I

 

Tutela dei minorenni

388 - 402

Capo II

 

Accertamento dei decessi

403 - 409

Capo III

 

Ricostruzione degli atti di stato civile di Messina

410 - 423

Capo IV

 

Integrazione di atti e documenti

424 - 425

Capo V

 

Accessione di immobili

426

 

TITOLO II  Disposizioni di diritto commerciale

 

Capo I

 

Duplicati di titoli

427 - 431

Capo II

 

Assicurazioni

432 - 441

Capo III

 

Istituti di credito fondiario

442

 

TITOLO III  Magistrature speciali

 

Capo I

 

Attribuzione di possesso

 

 

Sezione I

Istituzione delle Commissioni

443 - 445

 

Sezione II

Beni mobili

 

 

 

 - recupero ed assegnazione in possesso

446 - 454

 

 

 - disposizioni speciali per il numerario e i titoli di credito

455 - 462

 

Sezione III

Beni immobili

465 - 467

 

Sezione VI

Norme per il funzionamento delle commissioni

468 - 476

Capo II

 

Controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti

477 - 484

Capo III

 

Collegi per la liquidazione delle idennità di espropriazione

485

 

TITOLO IV  Procedura e ordinamento giudiziario

 

Capo I

 

Disposizione generale

486

Capo II

 

Procedura civile

487 - 489

Capo III

 

Procedura penale

490 - 494

Capo IV

 

Ordinamento giudiziario

495 - 498

 

TITOLO V  Pubblica istruzione

 

Capo I

 

Tasse scolastiche

499 - 503

Capo II

 

Personale

504 - 510

 

TITOLO VI  Ordinamento amministrativo

 

 

511 - 515

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

Art. 13, legge 13 luglio 1910, n 466.

Art. 68, legge 28 luglio 1911, n.842.

Art. 19, legge 6 luglio 1912, n.801.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Facoltà di compilare il testo unico).

È data facoltà al Governo del Re di coordinare, in testo unico, tutte le Disposizioni legislative emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 fino alla data della pubblicazione del testo unico stesso, comprendendovi anche quelle delle leggi 25 giugno 1906, n. 255, e 9 luglio 1908, n. 445, in quanto vi abbiano relazione.

Nel procedere alla compilazione di detto testo unico, il Governo é autorizzato a determinare quali delle disposizioni emanate debbono intendersi derogate od abrogate, in tutto o in parte, da disposizioni successive, e quali non debbano ritenersi più in vigore, perché aventi, quando furono emanate, carattere transitorio, e ad introdurre inoltre tutte le modificazioni e aggiunte occorrenti a coordinare e mettere in armonia le disposizioni vigenti con le attuali esigenze dei paesi danneggiati dal terremoto.

Tale testo unico sarà approvato con decreto Reale da presentarsi al Parlamento per la conversione in legge.

Art. 2.

Art. 6, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

 

(Facoltà di emanare provvedimenti straordinari).

È data facoltà al Governo del Re di dare, pei Comuni indicati nella tabella n. 1 allegata al presente testo unico, provvedimenti eccezionali allo scopo:

1° di garantire provvisoriamente la tutela dei minorenni orfani o abbandonati, e dei dementi, e di assicurare il recupero, la conservazione e il possesso dei beni, salve sempre le questioni di proprietà secondo il diritto Comune;

2° di stabilire l'accertamento legale dei decessi, anche sulla base di presunzioni;

3° di ricostituire i registri di stato civile;

4° di ricostituire i registri delle ipoteche e delle trascrizioni;

5° di prorogare i termini per le rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie;

6° di prorogare i termini utili per la denunzia delle successioni e per la registrazione degli atti civili e giudiziari;

7° di ricostituire i ruoli esecutivi per la riscossione di censi e canoni dovuti ad enti morali;

8° di stabilire in via provvisoria le circoscrizioni e giurisdizioni giudiziarie ed amministrative nelle Provincie di Messina e di Reggio Calabria , anche annettendole, sempre temporaneamente, ad altra giurisdizione, modificando in relazione le tabelle del personale, ed ove occorra altresì, la competenza per materia e valore;

9° di nominare, ove occorra, commissari Regi, per un periodo di tempo anche superiore al normale: per l'amministrazione dei Comuni, coi poteri del Consiglio comunale; per l'amministrazione della provincia di Messina e di quella di Reggio, coi poteri della deputazione e del Consiglio provinciale; e per l'amministrazione delle istituzioni di beneficenza e di altri enti di ragione pubblica, col mandato di procedere altresì al loro riordinamento;

10° di prorogare le operazioni di leva di terra e di mare;

11° di prorogare o tenere sospeso qualunque termine attinente all'esercizio di azioni o diritti in materia civile, commerciale, penale o amministrativa;

12° di assicurare il funzionamento dei servizi dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica.

Art. 3.

Art. 14, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. unico, legge 26 dicembre 1909, n. 791.

Art. 77, legge 13 luglio 1910, n. 466.

Art. unico, legge 30 dicembre 1910, n. 910.

Art. unico, legge 6 luglio 1911, n. 722.

Art. unico, R.D. 21 dicembre 1911, n. 1395, conv. legge 6 luglio 1912, n.801.

Art. 18, legge 6 luglio 1912, n. 801.

Art. 8, legge 26 giugno 1913, n. 764.

 

(Delega di potestà legislativa).

Qualora nei Comuni indicati nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico, si manifestasse l'urgenza di provvedimenti eccezionali, non preveduti dalle leggi in vigore, anche nell'interesse della proprietà dell'industria e del commercio, è data facoltà al Governo fino al 31 dicembre 1913, di provvedere con decreti Reali, che saranno presentati al Parlamento per la conversione in legge.

PARTE I. Azione dello Stato e degli enti locali

TITOLO I - Provvedimenti finanziari

CAPO I. Autorizzazioni di spesa

Art. 1.

Art. 1, commi 1° e 2°, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 1, R.D. 3 agosto 1909, n. 647, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Prima assegnazione per bisogni ed opere urgenti).

È assegnata la somma di 30 milioni, da prelevarsi dalle eccedenze di cassa, provenienti dagli avanzi dell'esercizio 1907-908, allo scopo di provvedere a bisogni ed opere urgenti e riparare o ricostruire edifizi pubblici danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Il Governo del Re é autorizzato a ripartire la detta somma fra i bilanci dello Stato, secondo le rispettive competenze.

Art. 2.

Art. unico, commi 1°,2°, 3° e 4°, legge 15 aprile 1909, n. 188.

Art. 16, legge 4 luglio 1909, n. 421.

Art. 1, R.D. 3 agosto 1909, n. 647, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1, R.D. 30 gennaio 1910, n. 42.

Art. 1 e 2, eccetto l'ultimo comma, legge 30 giugno 1910, n. 391.

Art. 2, R.D. 19 gennaio 1911, n. 54, conv. legge 29 dicembre 1912, n. 1356.

 

(Conto corrente col tesoro).

É autorizzata l'istituzione di un conto corrente fra il tesoro dello Stato ed il Ministero dei lavori pubblici fino al limite di £. 88.000.000, al fine di fornire al Ministero medesimo i mezzi necessari per le espropriazioni ed occupazioni dei terreni, acquisti di legname ed altri materiali, costruzione di baracche e provvedere ad opere e bisogni urgenti nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

In detto conto sono versate tutte le somme che possono essere ricuperate da enti morali e da privati per somministrazioni di materiali, concessioni di aree, pagamenti di canoni ed esecuzione di opere nel loro interesse.

La parte di spesa che non può essere recuperata é iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e versata al conto corrente come sopra istituito.

Per le spese é annualmente compilato un rendiconto speciale, da sottoporsi al riscontro della corte dei conti, e da comunicarsi al Parlamento in allegato al conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici.

Il conto corrente é esteso al Ministero della guerra al fine di fornire al medesimo, entro il limite di £. 4.000.000, i fondi necessari per spese nell'interesse dei servizi da esso dipendenti nei Comuni danneggiati dal terremoto.

Lo stesso conto corrente é esteso a favore del Ministero dell'istruzione pubblica, al fine di fornire ad esso i fondi necessari per provvedere alle spese più urgenti per la salvezza delle opere d'arte e dei monumenti danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908; ed ai ministeri dell'interno e degli affari esteri allo scopo di fornire ad essi i fondi necessari per la distribuzione delle medaglie di benemerenza e commemorative istituite coi RR. decreti 6 maggio 1909, n. 338, e 20 febbraio 1910, n. 79.

Art. 3.

Art. 51, legge 13 luglio 1910, n. 466.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Prima assegnazione per edifici pubblici e per altri lavori).

Per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifizi pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri Comuni indicati nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico é autorizzata una prima assegnazione di £. 14.500.000, da ripartirsi in sei rate, di cui due di £. 2 milioni per gli esercizi 1910-911 e 1911-1912, tre di £. 2.500.000 per gli esercizi 1912-913, 1913-914 e 1914-1915, e l'ultima di £. 3.000.000 per l'esercizio 1915-916.

Sulla detta somma saranno prelevate £. 1.500.000 e £. 250.000 da assegnare rispettivamente al bilancio del Ministero della guerra e a quello della marina, con decreto del ministro del tesoro, nonchÈ ' i fondi per l'esecuzione delle opere contemplate nella tabella n. 3, allegata al presente testo unico.

La residua somma sarà inscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

Art. 52, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Aumento delle assegnazioni pei terremoti antecedenti).

Il fondo di £. 5.000.000, autorizzato con l'art. 16 della legge 25 giugno 1906, n. 255, viene aumentato di £. 500.000 e destinato:

1° al pagamento degli impegni, che dal 21 luglio 1910 risultavano assunti ai sensi dell'articolo citato;

2° ai sussidi che verranno accordati per la riparazione, ricostruzione o Nuova costruzione degli edifizi di uso pubblico non appartenenti allo Stato nei Comuni danneggiati dal terremoto del 1905 e del 1907, ed in quelli indicati nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico;

3° ai lavori di costruzione del palazzo di giustizia di Catanzaro e di una caserma a Monteleone calabro, ed ai lavori di riparazione degli edifici carcerari e delle scuole di proprietà comunale, gravemente danneggiate per effetto del terremoto del 1905 nelle Provincie calabresi, e per le quali siano state presentate le relative domande nei termini prescritti dal regolamento approvato con Regio decreto 24 dicembre 1906, n. 670.

A nuova assegnazione di £. 500.000 sarà inscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, ripartita in rate uguali in cinque esercizi, a cominciare da quello 1911-912, in aggiunta agli stanziamenti da inscriversi per effetto del citato articolo 16.

Art. 5.

Art. 62, eccetto l'ultimo comma, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Assegnazione alle ferrovie di Stato per i danni del terremoto).

In aumento dei fondi di cui al secondo comma dell'art. 22 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dalla legge del 25 giugno 1909, n. 372, il Ministro del tesoro fornirà all'amministrazione delle ferrovie dello Stato, che la inscriverà nelle entrate straordinarie del bilancio, la somma di £. 25.000.000, per provvedere al ripristino e miglioramento di strade e fabbricati, ed a nuovi impianti ed edifici provvisori o definitivi occorrenti sulle Ferrovie medesime, in seguito ai danni prodotti dal terremoto.

Le corrispondenti spese si comprenderanno fra quelle straordinarie di cui all'art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429, ed i relativi interessi e l'ammortamento si comprenderanno fra le spese accessorie della parte ordinaria del bilancio ferroviario.

Art. 6.

Art. 54, comma ultimo, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Ripristino ed impianto delle tranvie di Messina e Reggio).

La spesa necessaria per la concessione delle sovvenzioni alle tranvie di Messina e Reggio Calabria di cui all'art. 113 del presente testo unico é prelevata dai fondi stanziati e da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, a norma dell'art. 18 della legge 12 luglio 1908, n.444.

Art. 7.

Art. 49, commi 1°, 2°, 3° e 4°, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Sistemazione dei porti di Messina e Reggio).

In aggiunta alle somme disponibili pei porti di Messina e di Reggio Calabria in base alle leggi 14 luglio 1889, n. 6280, 13 marzo 1904, n. 102, 25 giugno 1906, n. 256 e alla tabella di riparto approvata con decreto ministeriale del 29 aprile 1908, é autorizzata:

a) la spesa di £. 9.500.000 per opere ed espropriazioni occorrenti alla sistemazione del porto di Messina, secondo il nuovo piano regolatore già approvato;

b) la spesa di £. 1.500.000 per l'ampliamento, l'arredamento e la sistemazione del porto di Reggio Calabria.

Lo stanziamento per l'esecuzione dei lavori di cui alla lettera a) viene per l'esercizio 1910-911 fissato in £. 1.000.000; ed in £. 3.000.000 quelli per gli esercizi 1911-912 e 1912-913. Lo stanziamento per i lavori di cui alla lettera b) ha principio dall'esercizio 1912-913, ed é di £. 500.000. Gli stanziamenti successivi saranno, per ambedue i lavori, fatti secondo il bisogno.

Gli enti interessati nei due porti sopraddetti sono esonerati dal pagamento dei contributi ancora dovuti allo Stato, a termine della legge 2 aprile 1885, n. 3095, testo unico, per opere ordinarie e straordinarie eseguite anteriormente al 21 luglio 1910.

Da questa data gli stessi enti sono esonerati dal contributo nelle spese straordinarie autorizzate dal presente testo unico e da quelle sopraindicate, fermo rimanendo per essi l'obbligo del contributo per le spese ordinarie.

Art. 8.

Art. 41, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Contributo ai mutui pei piani regolatori).

Nello stato di previsione del tesoro per l'esercizio 1910-911, è inscritta la somma di £. 450.000, per provvedere al pagamento della metà , a carico dello Stato, delle annualità di cui all'articolo 119, per i mutui relativi a piani regolatori.

Negli esercizi successivi, le nuove assegnazioni progressive destinate al Medesimo scopo non potranno superare le £. 450.000 annue.

La somma non impegnata in ciascun esercizio si porterà in aumento a quella dell'anno seguente.

Art. 9.

Art. 1, 2 e 3, R.D. 3 giugno 1909,n. 480, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1 e 2, R.D. 14 aprile 1910, n. 198.

 

(Provvedimenti finanziari per la Università di Messina).

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi 1909-910 e seguenti si continuano ad iscrivere per l'Università di Messina, come per le altre Università, le somme concernenti le dotazioni dei gabinetti, le spese di segreteria e di manutenzione dee locali e dei mobili e quelle per gli stipendi, gli assegni e le retribuzioni del personale.

Le somme che alla chiusura dell'esercizio 1908-909 e degli esercizi successivi rimangano disponibili sui fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione a favore della Università di Messina, sia per dotazioni ordinarie e sia per iscrizione nella parte straordinaria del bilancio, nonché le somme rappresentanti l'ammontare delle economie che si conseguiscano per le rate degli stipendi, assegni e retribuzioni del personale, perito nella catastrofe del 28 dicembre 1908, sono versate a titolo di provvisorio impiego alla Cassa depositi e prestiti in costituzione di depositi volontari.

Qualora, dopo il versamento di cui al comma precedente, occorra di provvedere al pagamento di spese per l'Università medesima, oltre gli stanziamenti iscritti nella parte ordinaria del bilancio, il Ministero dell'istruzione autorizza i prelevamenti necessari dal detto deposito e il relativo importo è Versato nella tesoreria dello Stato, con imputazione al nuovo speciale capitolo da istituirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione dell'entrata per essere iscritto, mediante decreto dal ministro del tesoro, in uno speciale capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa dell'istruzione pubblica, a carico del quale possono disporsi i pagamenti anche in conto residui.

È annullato il debito risultante dai registri delle entrate del tesoro a carico della Provincia, del Comune e della Camera di commercio e arti di Messina, per rate scadute posteriormente al 28 dicembre 1908, sul contributo nelle spese di mantenimento della R. Università degli studi.

Nessun altro addebito sarà fatto a carico della Provincia, del Comune e della camera di commercio ed arti di Messina per detto contributo sino a nuova disposizione.

 

 

 

CAPO II. Addizionale alle imposte e tasse ed assegnazioni sui suoi proventi

Art. 10.

Art. 2, commi 1°,2° e 3∞, legge 12 gennaio 1909,n. 12.

Art. unico, legge 27 giugno 1909, n. 411.

Art. 1, comma 1°, legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Addizionale alle imposte e tasse).

A favore delle Provincie di Messina e di Reggio Calabria e dei Comuni indicati nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico, é stabilita per quindici anni solari, a cominciare dal 1909, un'addizionale di un cinquantesimo (centesimi due per ogni lira) alle imposte dirette sui beni rustici, sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile della II sezione (A, 2) della categoria A e delle categorie B, C, D nonché alle tasse sulle successioni e sugli affari, in amministrazione del Ministero delle finanze, escluse le tasse di bollo d'importo inferiore ad una lira.

Allo stesso scopo é stabilita, fino a tutto l'anno solare 1923, una soprattassa di centesimi cinque alla tassa di bollo dovuta sui biglietti per trasporto di viaggiatori sulle ferrovie e sui piroscafi, nonché sui riscontri per trasporto di bagagli e merci sulle ferrovie, sulle polizze di carico e sulle lettere di vettura, emesse nel Regno e provenienti dall'estero.

La stessa soprattassa di centesimi cinque é dovuta per i biglietti di abbonamento e pei biglietti e riscontri relativi ai trasporti di viaggiatori e di merci sulle ferrovie in esercizio economico, di che agli articoli 16 e 18 della legge 30 giugno 1906, n. 272.

Sono esclusi dalla soprattassa tutti i biglietti semplici di 3° classe per le percorrenze non superiori ai 10 chilometri ed i biglietti di andata e ritorno di 3° classe per le percorrenze complessive fra andata e ritorno non superiori ai 20 chilometri.

Art. 11.

Art. 2, comma 4°, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 5, comma 1°, legge 6 luglio 1912, n. 801

 

(Assegnazioni ai Comuni e Provincie).

Le somme derivanti dai proventi menzionati nell'articolo precedente sono Inscritte in bilancio, nell'entrata e nella spesa, con decreti del ministro del tesoro, e sono destinati a pareggiare i bilanci delle Provincie e dei Comuni ed a provvedere alla riparazione, ricostruzione o nuova costruzione di edifici comunali e provinciali destinati a pubblici servizi ed al riattamento di opere comunali e provinciali.

Art. 12.

Art. 75, comma 1°, legge 13 luglio 1910, n.466.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Assegnazione alle istituzioni pubbliche di beneficenza).

Alle istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nei Comuni indicati nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico, sono accordate, sui proventi menzionati nell'art. 10 del presente testo unico, assegnazioni nei limiti delle somme necessarie per le riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni delle sedi e dei fabbricati indispensabili per l'adempimento degli scopi delle istituzioni medesime, quando dimostrino di non potere con i loro mezzi ordinari far fronte alle relative spese.

Le assegnazioni di cui al comma precedente possono essere anche concesse alla pia fondazione del villaggio Regina Elena, limitatamente alle costruzioni in Messina dell'orfanotrofio e dell'ospedale, ed all'associazione nazionale per gli interessi del mezzogiorno, limitatamente alla sede sociale ed annessi edifici di istruzione nella città di Reggio Calabria .

Art. 13.

Art. 75, comma 2°, legge 13 luglio 1910, n. 466.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Assegnazioni alle Camere di commercio).

Sui proventi medesimi é attribuito alle camere di commercio di Messina e di Reggio Calabria , per il pareggio dei loro bilanci e per la costruzione dei loro edifici, un contributo annuo dal 1 gennaio 1910 a tutto il 1915, di £. 80.000 a Messina e di £. 40.000 a Reggio Calabria .

Art. 14.

Art. 1°, R. D. 18 aprile 1909, n. 213, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1 e 2, R.D. 22 giugno 1913, n. 804.

 

(Assegnazioni per opere d'interesse locale eseguite dallo Stato).

Il Governo del Re é autorizzato a valersi, fino alla concorrenza di £. 12.500.000 dei proventi dell'addizionale, di cui all'art. 10, per provvedere ad opere d'interesse locale, nei territori danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

A questo fondo di £. 12.500.000 devono essere imputate:

a) nella loro totalità, le spese incontrate e da incontrare pei bisogni ed opere urgenti d'interesse comunale e provinciale nelle due Provincie di Reggio Calabria e Messina, e nei Comuni indicati nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico.

b) in misura del 50 per cento, rimanendo per l'altro 50 per cento a carico dei fondi di cui all'art. 2, le spese per lo sgombro delle macerie dalle aree pubbliche e per le occupazioni temporanee o permanenti di terreni per lavori dipendenti dal terremoto; e salvo a provvedere alla ulteriore spesa che risultasse necessaria, dopo esaurita l'assegnazione su accennata, per intero sui fondi di cui all'art. 2 citato.

Art. 15.

Art. 2, R.D. 18 aprile 1909, n. 213, conv. legge 2 luglio 1910 n. 579.

 

(Indicazione di tali opere).

Le spese per provvedere ai bisogni ed alle opere urgenti di cui alla lettera a) del precedente articolo, devono a preferenza riguardare:

a) l'acquisto di padiglioni e la costruzione di baracche ad uso di scuole, di stabilimenti o di servizi pubblici, a carico dei Comuni e delle Provincie;

b) gl'impianti d'illuminazione pubblica e quelli per il servizio di estinzione degl'incendi, compreso l'acquisto dei relativi materiali ed attrezzi;

c) il restauro o l'ampliamento delle condutture d'acqua potabile, delle fognature, con l'adattamento di esse alle nuove condizioni degli abitati, ed altri provvedimenti nell'interesse della pubblica igiene;

d) la riapertura al pubblico transito delle strade comunali e provinciali Danneggiate dal terremoto ed il restauro delle relative opere d'arte.

Art. 16.

Art. 3, R.D. 18 aprile 1909,n. 213, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1 e 2, R.D. 22 giugno 1913, n. 804.

 

(Iscrizioni relative in bilancio).

La somma di cui all'art. 14 è inscritta in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici, a mano a mano che se ne riconosca la necessità mediante decreto del ministro del tesoro, di concerto coi ministri dell'interno e dei lavori pubblici.

A tal uopo é mensilmente tenuta a disposizione del ministro dei lavori pubblici, sull'entrata accertata dei proventi di cui all'art. 10, la somma di £. 400.000 sino al raggiungimento del complessivo fondo di £. 12.500.000.

Art. 17.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Assegnazione per espropriazione di aree adiacenti al porto di Messina).

Il Governo del Re é autorizzato ad avvalersi fino alla concorrenza di £. 1.500.000 dei proventi dell'addizionale di cui all'art. 10, per far fronte alle spese, che a norma dell'art. 114 siano a suo carico per le espropriazioni delle aree adiacenti al porto di Messina indicate nell'articolo stesso.

Art. 18.

Art. 1, comma 2°, art. 2, lettera d), ultimo comma, e art. 3, penultimo comma, legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Assegnazione per rifornimenti e rimborsi all'amministrazione della guerra).

Dal 1° gennaio 1912 é autorizzata, sui proventi dell'addizionale, la spesa di £. 2.275.000 per provvedere al rifornimento dei materiali di proprietà Dell'amministrazione della guerra, perduti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, ed al rimborso delle spese da questa sostenute in tale circostanza.

La somma come sopra autorizzata é annualmente prelevata a seconda del bisogno, con decreto del ministro del tesoro, e viene assegnata al bilancio del Ministero della guerra.

Art. 19.

Art. 1, 2, eccetto la lettera d), e 3, eccetto il 2° comma, legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 16 e 17, R.D. 27 febbraio 1913, n. 331, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

Art. 8 e 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Assegnazione per edifici pubblici dello Stato, per case di alloggio degli impiegati e per case economiche).

Dal 1° gennaio 1912 sono autorizzate sui proventi dell'addizionale le spese di :

a) £. 39.500.000 in aggiunta a quella già disposta con l'art.3 per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione di edifici pubblici dello Stato In Messina, Reggio Calabria e negli altri Comuni indicati nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico;

b) £. 8.000.000 per la costruzione nei centri urbani di Messina, Reggio Calabria e Palmi di case per l'abitazione degli impiegati dello Stato, colà residenti per ragioni d'ufficio, esclusi quelli dipendenti dal Ministero della guerra;

c) £. 4.000.000 per la costruzione in Messina di case economiche, ai sensi Degli articoli 109 e 339;

d) £. 1.000.000 per la costruzione in Reggio Calabria di case economiche, ai sensi dell'art. 110.

Le somme come sopra autorizzate saranno annualmente prelevate, a seconda del bisogno, con decreto del ministro del tesoro. La somma di £. 39.500.000, di cui alla lettera a), é assegnata per £. 31.000.000 al bilancio del Ministero dei lavori pubblici, e per £. 8.400.000 a quello della guerra, per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici da servire per uso militare e per la costruzione di case per l'abitazione degli ufficiali, dei sottufficiali ed altri militari di truppa e Degli impiegati civili dell'amministrazione militare.

Le somme di £. 8.000.000, £. 4.000.000 e £. 1.000.000, di cui alle lettere b), c) e d), sono assegnate rispettivamente ai bilanci del Ministero dei lavori pubblici, del tesoro e dell'interno.

Art. 20.

Art. 5, legge 28 luglio 1911, n.842.

 

(Anticipazioni della Cassa depositi e prestiti).

Per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici da eseguirsi a cura del Ministero dei lavori pubblici, nonché per quella delle case, di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 19, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni al tesoro dello Stato per un importo non eccedente la somma di £. 10.000.000, all'interesse normale stabilito dal Ministero del tesoro per i mutui a Comuni, Provincie e Consorzi.

Le somme anticipate, coi relativi interessi, sono rimborsate sui fondi di cui all'art. 10, mediante stanziamento della spesa nel bilancio del Ministero del tesoro.

Art. 21.

Art. 1, R.D. 17 luglio 1913, n. 962.

 

(Indennità di disagiata residenza ai funzionari).

Sugli stessi proventi di cui all'articolo 10 è prelevata la somma occorrente per provvedere al pagamento di una indennità di disagiata residenza, che viene concessa agli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni governative residenti nei Comuni appresso indicati, per il periodo dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, nella misura che segue:

a) nei Comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi un sesto della indennità di missione stabilita dal R. decreto 14 settembre 1862, n. 840, ed in ogni caso una somma mensile non maggiore di lire 53 ne minore di lire 16;

b) nei Comuni che, per verifiche già eseguite al 17 luglio 1913, risultino aver avuto una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiori all' 8 % lire 16 mensili.

Detta somma é iscritta a speciali capitoli da istituirsi con decreto del ministro del tesoro nelle parte straordinaria degli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1913-914.

 

 

 

CAPO III. Bilanci degli enti locali

 

Sezione I - Autorità tutoria

Art. 22.

Art. 2, comma 5°, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 5, comma 2°, legge 6 luglio 1912, n. 801.

(pagamenti da parte del Ministero dell'interno).

Il pagamento delle somme a favore delle Provincie e dei Comuni per il pareggio dei bilanci e per le opere comunali e provinciali é disposto dal Ministero dell'interno, sentita la commissione istituita con l'art. 101 della legge (testo unico) 7 maggio 1908, n. 248 e modificata col R.D. 18 febbraio 1909, n. 100, che le attribuisce l'incarico di predisporre il riparto dei proventi dell'addizionale.

Art. 23.

Art. 1, R.D. 19 maggio 1910, n. 283, conv. legge 7 marzo 1912, numero 190.

 

(Approvazione dei bilanci da parte del Ministero dell'interno).

I bilanci dei Comuni indicati nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico, sono sottoposti per l'intero periodo di applicazione dei proventi straordinari stabiliti con l'art. 10 all'approvazione del Ministero dell'interno, previo parere della Giunta provinciale amministrativa o della prefettura, a seconda delle rispettive competenze, e della Commissione di cui all'articolo precedente.

Art. 24.

Art. 2, R.D. 19 maggio 1910, n. 283, conv. legge 7 marzo 1912, numero 190.

 

(Altre attribuzioni del Ministero dell'interno).

Spetta inoltre al Ministero dell'interno, previ i pareri di cui al precedente articolo:

·       di approvare le deliberazioni dei Comuni suddetti che riguardino la contrattazione di prestiti, le spese che vincolino i bilanci per oltre cinque anni ed i regolamenti dei dazi e delle imposte comunali;

·       fare d'ufficio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie a norma dell'art. 213 della legge comunale e provinciale, testo unico, approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269; ridurre le spese obbligatorie per proporzionarle alle effettive esigenze dei servizi;

·       rivedere, ove occorra, e modificare i ruoli delle tasse locali.

 

 

Sezione II - Entrate e spese.

Art. 25.

Art. 8, commi 2°, 4° e 5°, legge 12 gennaio 1909,n. 12.

Art. 1, R.D. 6 ottobre 1909, n. 700, conv. legge 21 luglio 1910, numero 579.

Art. unico, R.D. 17 novembre 1909, n. 723.

Art. unico, R.D. 6 febbraio 1910, n. 57, conv. legge 15 luglio 1911, n. 557.

Art. 74, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Rimborso sovrimposte alle Provincie e ai Comuni).

Sui proventi di cui all'articolo 10 sono rimborsati alle provincie di Messina, di Reggio Calabria e di Catanzaro, ed ai Comuni indicati nel 1° comma dell'art. 355, le sovrimposte condonate ai sensi dell'articolo stesso.

Ai Comuni di cui alla tabella n. 1, allegata al presente testo unico, ed alle tre provincie suddette, per la parte riguardante questi Comuni, è corrisposta a carico dello Stato, per i cinque anni dal 1909 al 1913 , la differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1908 e l'ammontare di quella che sarà applicata negli anni suddetti, tenuto conto, per Comuni indicati nel comma precedente, del rimborso che fosse stato effettuato a norma del comma stesso. Per tale spesa si fanno le occorrenti iscrizioni nel bilancio del Ministero del tesoro.

Art. 26.

Art. 10, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. unico, legge 1 luglio 1909, n. 423.

 

(Abbonamento del dazio consumo).

Nei Comuni di Messina e di Reggio Calabria é sospesa, dal 1° gennaio 1909, la riscossione dei canoni di abbonamento per il dazio di consumo governativo.

Per gli altri Comuni indicati nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico, sono sospesi o ridotti, dalla stessa epoca, i canoni di abbonamento per il detto dazio, come verrà stabilito dalla commissione centrale di cui all'art. 101 della legge (testo unico) 7 maggio 1908, n. 248.

A siffatto scopo sono immediatamente devoluti i fondi pervenuti allo Stato dal 1 luglio 1908 e quelli che gli perverranno sino a tutto l'anno 1915, in conseguenza delle disposizioni contenute negli articoli 87, 88, 89 e 110 della citata legge. La somma che ancora occorra, oltre l'ammontare di tali proventi, fa carico al bilancio dello Stato; se invece l'ammontare di tali fondi eccede l'importo complessivo degli sgravi concessi ai sensi del presente articolo, la eccedenza é devoluta ai Comuni considerati nell'art. 88 della ripetuta legge.

É annullato il debito arretrato del comune di Messina pel canone daziario governativo.

Art. 27.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Dispensa da cauzione per il servizio di tesoreria).

Gli istituti di emissione che assumono il servizio di tesoreria nei Comuni Indicati nella tabella n. 1 allegata al presente testo unico sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione.

Art. 28.

Art. 11, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 1, R.D. 6 ottobre 1909, n. 700, conv. legge 21 luglio 1910, numero 579.

 

(Operazioni con la Cassa depositi e prestiti per trasformazione e riscatto di debito).

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, alle provincie di Messina e di Reggio Calabria ed ai Comuni indicati nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico, prestiti ammortizzabili nel periodo di 50 anni, sia per trasformare debiti già contratti con la stessa Cassa sia per riscattare debiti assunti con altri enti o privati fino a tutto l'anno 1908.

Le quote di sovrimposta sospese e non sgravate che siano vincolate a favore della Cassa dei depositi e prestiti o della sezione autonoma di credito Comunale e provinciale, sono ripartite col carico dei relativi interessi in 48 rate bimestrali e pagate con quelle che andranno a scadere dal 1910 a 1917.

La disposizione del precedente comma é estesa anche alla provincia di Catanzaro.

Art. 29.

Art. 8, commi 1°, 2° e 3°, legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 23, R.D. 27 febbraio 1913, n. 331, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Garanzia dei mutui per opere igieniche ed edifizi scolastici).

Possono essere garantiti coi proventi dell'addizionale assegnati ad l'integrazione dei bilanci comunali, per le quote a carico dei Comuni, i mutui che saranno da essi chiesti per conduttura di acqua potabile e per opere igieniche e nei quali interviene il contributo dello Stato, nonché per la costruzione degli edifici scolastici a mente della legge 4 giugno 1911, n. 487, sempreché a giudizio della commissione istituita per il riparto dei citati proventi, i Comuni non abbiano la possibilità di offrire sufficiente garanzia.

All'uopo il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la predetta commissione, alla assegnazione sui medesimi proventi della somma corrispondente all'annualità del mutuo, per la parte a carico del comune, con impegno irrevocabile per tutta la durata del l'addizionale.

In tal caso il mutuo viene diviso in due parti, di cui una, corrispondente al contributo dello Stato, é estinta in 50 anni, e l'altra, relativa alla quota a carico del comune è estinta in tanti anni quanti ancora rimangono fino al termine dell'addizionale.

Art. 30.

Art. 56, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Spese obbligatorie in dipendenza del terremoto).

Le spese da parte dei Comuni per l'esecuzione dei piani regolatori, debitamente approvati, per la costruzione dei pubblici edifici, per ogni altra opera richiesta in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, sono dichiarate obbligatorie, e come tali saranno iscritte nei relativi bilanci.

Art. 31.

Art. 47, commi 1°, 2° e 3°, legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Limiti agli aumenti dei bilanci).

A cominciare dal 1912, e per tutto il periodo di applicazione dei proventi del l'addizionale, i bilanci dei Comuni indicati nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico, eccetto quelli di Messina e di Reggio Calabria, rimangono, di regola, invariati di biennio in biennio, salvi gli stanziamenti Relativi ad opere pubbliche.

Qualunque modificazione occorresse d'introdurvi durante il biennio, dovrà essere approvata con le forme di cui agli articoli 23 e 24.

Con le stesse forme é approvata la parte straordinaria dei bilanci relativa ai lavori del piano regolatore e di ampliamento nei Comuni di cui all'art. 120.

Art. 32.

Art. 6, legge 6 luglio 1912, n. 801.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Aumento nelle spese per stipendi e salari).

Durante il periodo dell'applicazione dell'addizionale, alle provincie di Reggio Calabria e di Messina ed ai Comuni indicati nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico, non può essere consentito un aumento della spesa Per stipendi e salari dei propri impiegati e dipendenti, oltre il quinto di quella complessiva, risultante dalle piante organiche debitamente approvate prima del 31 dicembre 1908.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando la spesa dipenda dall'assunzione di nuovo personale per far fronte a maggiori bisogni, debitamente accertati o quando sia dimostrata anche dalla avvenuta deserzione dei concorsi la assoluta insufficienza degli stipendi pei posti di segretario, medico comunale e levatrice condotta.

Art. 33.

Art. 73, legge 13 luglio 1910, n. 466.

Art. 14, legge 6 luglio 1912, n. 801.

 

(Indennità in una sola volta agli impiegati delle Provincie e dei Comuni).

L'amministrazione provinciale di Messina è autorizzata a concedere un'indennità, per una volta tanto, pari a 12 dodicesimi del rispettivo stipendio annuale ai suoi impiegati e dipendenti residenti nel capoluogo, e pari a otto o quattro dodicesimi a coloro che risiedono in Comuni ove fu constatata una percentuale di danni non inferiore rispettivamente al 50 o al 30 per cento.

L'istessa facoltà è accordata all'amministrazione provinciale di Reggio, ma limitata a 10 dodicesimi per i funzionari residenti nel capoluogo di Reggio.

L'amministrazione comunale di Messina è autorizzata a concedere ai suoi impiegati e dipendenti un'indennità per una volta tanto non eccedente i 12 dodicesimi del rispettivo stipendio annuale; quella di Reggio Calabria una indennità pari a 10 dodicesimi; quelle dei Comuni dove fu accertato un danno nella percentuale non minore del 50 per cento un'indennità pari a otto dodicesimi; quelle infine dei Comuni dove il danno non è minore del 30 per cento un'indennità pari a quattro dodicesimi.

Le suddette indennità saranno rimborsate sui proventi di cui all'art. 10 del presente testo unico.

La concessione delle indennità sopra menzionate è consentita soltanto a favore degl'impiegati e dipendenti, che erano in servizio al 6 agosto 1910 ed occupavano posti compresi nelle piante organiche debitamente approvate.

Le rate dodicesimali d'indennità non possono superare il numero dei mesi di effettivo servizio, prestato anteriormente al 6 agosto 1910.

Dall'ammontare complessivo delle indennità che possono essere concesse, debbono in ogni caso detrarsi le somme che , per lo stesso titolo o per sussidi, siano state già corrisposte agli impiegati e salariati dalle amministrazioni degli enti, ai quali sui proventi dell'addizionale, di cui all'art. 10 del presente testo unico, sono state assegnate somme per il pareggio dei bilanci o per l'esecuzione di opere pubbliche.

Art. 34.

Art. 2, R.D. 17 luglio 1903, n. 962.

 

(Indennità annuale).

Per il periodo dal 1 luglio 1913 al 30 giugno 1914 le amministrazioni dei Comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi sono autorizzate a concedere a rate mensili posticipate sui propri bilanci ai dipendenti impiegati e salariati, i cui posti siano compresi nelle piante organiche già approvate prima del 17 luglio 1913 una indennità pari ad un ottavo dello stipendio annuale, e, in ogni caso, non superiore a £. 27, e non inferiore a £. 16 mensili, purché la indennità mensile non superi due quarantacinquesimi dello stipendio o salario annuale.

Per lo stesso periodo di tempo le amministrazioni dei Comuni nei quali, in base a verifiche già eseguite, risulti una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiori all' 80 %, sono autorizzate a concedere a rate mensili posticipate sui propri bilanci ai dipendenti impiegati o salariati, i cui posti siano compresi nelle piante organiche già approvate prima del 17 luglio 1913, una indennità di £. 11 mensili, purché la indennità medesima non superi due quarantacinquesimi dello stipendio o salario annuo.

Uguali facoltà sono consentite alle amministrazioni delle provincie di Messina e Reggio Calabria per i loro impiegati o salariati residenti, rispettivamente, nei Comuni di cui sopra.

Art. 35.

Art. unico, R.D. 13 gennaio 1910, n. 73, conv. legge 10 luglio 1910, n. 463.

 

(Indennità ai maestri).

Sono considerati come maestri rurali, per gli effetti della indennità di Disagiata residenza, di cui all'art. 67 della legge 15 luglio 1906, n. 383, i maestri di tutti i Comuni indicati nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico; e ciò fino a contraria disposizione.

 

 

Sezione III - .Conti consuntivi distrutti o smarriti.

Art. 36.

Art. 1, R.D. 14 dicembre 1911, n. 1461, conv. legge 5 gennaio 1913, numero 4.

 

(Provvedimenti per sostituire i consuntivi distrutti o smarriti).

I consigli di prefettura delle provincie di Messina e di Reggio Calabria sono autorizzati ad emettere provvedimenti speciali per la riproduzione e, occorrendo, per la compilazione di ufficio e per l'approvazione dei conti consuntivi dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, che andarono distrutti o smarriti, in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

La distruzione o lo smarrimento dei conti debbono essere dichiarati dal prefetto; e la pubblicazione delle relative dichiarazioni per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del comune, al quale si riferisce il conto od al quale appartiene l'istituzione, tiene luogo di notificazione alle parti interessate.

Ai fini di questo articolo si tengono presenti, sia per l'esame dei conti suddetti che per la compilazione di ufficio di essi, i libri contabili, le deliberazioni dei Comuni e delle istituzioni aventi riferimento ai conti smarriti o distrutti ed ogni altro documento che possa fornire elemento di prova diretta od indiretta così per le riscossioni come per i pagamenti.

Art. 37.

Art. 2, R.D. 14 dicembre 1911, n. 1461, conv. legge 5 gennaio 1913, numero 4.

 

(Termini per diventare definitivi).

Salvo quanto si dispone nell'ultima parte del presente articolo, le risultanze dei conti, approvati a norma dell'articolo precedente, non sono definitive se non col decorrere di dieci anni dalla data della notificazione giudiziale delle relative decisioni ai contabili, cauzionari e loro eredi. Durante questo periodo esse possono essere modificate in seguito al rinvenimento del conto originale o di tutti o parte dei relativi documenti e dichiarate definitive dal Consiglio di prefettura.

I termini per l'appello alla Corte dei conti e per le istanze di revocazione decorrono dalla scadenza del decennio salvo che il Consiglio di prefettura dichiari definitivo il suo giudizio, ovvero autorizzi la vendita della cauzione in base al disposto dell'articolo seguente, nei quali casi i termini s'intendono decorrere dalla notificazione della decisione definitiva sul conto, o di quella che autorizza l'alienazione della cauzione.

Art. 38.

Art. 3, R.D. 14 dicembre 1911, n. 1461, conv. legge. 5 gennaio 1913, numero 4.

 

(Vincolo delle cauzioni).

Le decisioni pronunciate in via provvisoria hanno efficacia di titoli esecutivi dopo la notificazione alle parti, ma le cauzioni dei contabili durante il decennio di provvisorietà non possono essere alienate o svincolate che in quella misura che è determinata, caso per caso, dal Consiglio di prefettura ed in rapporto al credito dell'ente.

Quando, in seguito ad un nuovo giudizio pronunciato nel corso del decennio risulti accertato il credito dell'ente in somma superiore all'ammontare della cauzione rimasta vincolata, il Consiglio di prefettura ordina i provvedimenti conservativi.

Art. 39.

Art. 4, R.D. 14 dicembre 1911, n. 1461, conv. legge 5 gennaio 1913, n. 4.

 

(Conti cui si applicano le disposizioni del paragrafo).

Le disposizioni della presente sezione si applicano per i conti comunali e delle opere pie delle due provincie di Messina e di Reggio Calabria degli esercizi 1907 e retro, che all'epoca del terremoto del 28 dicembre 1908 si trovano spediti alla prefettura per l'approvazione, e per i conti degli stessi esercizi che andarono smarriti o distrutti nei Comuni indicati nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico.

Sono pure applicabili per la formazione ed approvazione dei conti 1908.

Art. 40.

Art. 5, R.D. 14 dicembre 1911, n. 1461, conv. legge 5 gennaio 1913, n. 4.

 

(Responsabilità dei revisori dei conti).

Le disposizioni dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1901, n. 538, in quanto si riferiscono alla responsabilità dei funzionari di prefettura revisori dei conti, si applicano per i conti di cui agli articoli 36 e 39 ai soli casi di errori di calcolo.

Rimangono ferme, in quanto non sia diversamente stabilito, le disposizioni del regolamento comunale e provinciale approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

Art. 41.

Art. 6, R.D. 14 dicembre 1911, n. 1461, conv. legge 5 gennaio 1913, n. 4.

 

(Conti provinciali)

Le precedenti disposizioni sono applicabili ai conti consuntivi delle Provincie, ferma restando la competenza della Corte dei conti.

TITOLO II - Opere

CAPO I. Opere immediate

 

Sezione I - Demolizioni e sgombri.

 

1. - Sgombro delle aree pubbliche.

Art. 42.

Art. 1, R.D. 6 febbraio 1909, n. 44, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Rimozione e utilizzazione dei materiali).

È data facoltà al Governo del Re di provvedere allo sgombro delle macerie e dei materiali caduti o che potessero ancora cadere sulle vie, piazze, spiagge, alvei di fiumi e torrenti e su qualsiasi altra area pubblica nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908. Qualora le macerie ed i materiali provenienti dagli sgomberi possano essere utilizzati in tutto od in parte, il loro impiego deve effettuarsi in opere di utilità pubblica preferibilmente intese a riparare i danni recati dal terremoto. Mancando tale opportunità i materiali utilizzabili possono anche essere alienati, ed il ricavato della vendita è versato a profitto dell'opera nazionale di patronato "Regina Elena" per gli orfani in conseguenza del terremoto.

Art. 43.

Art. 2, R.D. 6 febbraio 1909, n. 44, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Rinvenimento di oggetti privati).

I mobili, gli utensili, le masserizie, le merci che si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori di sgombero e di scarico di cui all'articolo precedente, ed in genere tutti gli oggetti che non concorrevano a costituire la struttura degli edifici ruinati o demoliti, o non formavano accessori di questi sono, sempre quanto abbiano ancora un valore apprezzabile, separati a cura dei funzionari governativi addetti alla sorveglianza dei lavori, e sommariamente descritti in apposito verbale firmato da due testimoni, nel quale deve essere altresì indicato, con la maggiore possibile precisione, il luogo In cui ciascun oggetto sia stato rinvenuto.

Al lavoro di sgombro e di scarico, come all'accertamento degli oggetti sopra indicati, può assistere un delegato del comune, il quale firma il verbale insieme ai due testimoni ed al funzionario governativo.

Art. 44.

Art. 6, R.D. 6 febbraio 1909, n. 44, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Occupazione di aree pubbliche).

I materiali, che per effetto di scavi o di demolizioni eseguiti a cura dei privati, venissero ad occupare aree pubbliche già rese sgombre, giusta l'art. 42 possono essere asportati a spese dello Stato con facoltà di rimborso nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti dall'art. 151 (1° capoverso), della legge comunale e provinciale 25 maggio 1908, n. 269, verso quelle persone abbienti per conto delle quali furono eseguiti gli scavi o le demolizioni.

Art. 45.

Art. 7, R.D. 6 febbraio 1909, n. 44, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Responsabilità civile).

Non si farà luogo a responsabilità civile dello Stato per tutto ciò che Ha tratto all'esecuzione delle disposizioni del presente paragrafo.

 

 

2. - Sgombro delle aree di privata proprietà.

Art. 46.

Art. 1 e 8, R.D. 7 novembre 1909, n. 728, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Articolo unico R.D. 17 luglio 1910, n. 574.

Articolo unico R.D. 15 dicembre 1910, n. 914.

 

(Determinazione del perimetro e qualifica dei fabbricati).

Nei centri urbani di Messina, di Reggio Calabria , di Palmi e di Villa San Giovanni, l'ufficio del genio civile determina il perimetro delle aree di proprietà privata da sgombrare, distinguendo i fabbricati su di esse esistenti, secondo che siano inutilizzabili, utilizzabili solo in parte o suscettibili di conservazione, salvo per i necessari lavori di adattamento l'osservanza delle norme di cui agli articoli da 183 a 240.

Un avviso pubblicato a cura del prefetto invita tutti gli interessati a prendere visione del piano in cui é segnato il perimetro delle aree da sgombrare e della qualifica attribuita ai fabbricati su di esse esistenti. Ogni interessato può, entro il termine di giorni 15 dalla data della pubblicazione dell'avviso, fare opposizione alla qualifica attribuita ai fabbricati compresi nel piano.

Una Commissione speciale, nominata dal prefetto e composta da un consigliere di prefettura, da un funzionario tecnico governativo e da un ingegnere privato, dà parere sui reclami presentati, sui quali delibera definitivamente il Ministro dei lavori pubblici.

Contro il provvedimento del ministro non sono ammessi ricorsi sia in sede giudiziaria che amministrativa.

Art. 47.

Art. 2, R.D. 7 novembre 1909, n. 728, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Invito ai proprietari).

Approvata dal ministro dei lavori pubblici la qualifica dei fabbricati compresi nel perimetro delle aree da sgombrare, il prefetto nel darne pubblico avviso, invita i proprietari dei fabbricati dichiarati inutilizzabili a provvedere alla loro demolizione ed allo sgombro delle macerie, designando la località dove queste dovranno essere trasportate. Per l'inizio e l'ultimazione dei lavori di sgombro sono stabiliti termini perentori.

Art. 48.

Art. 3, R.D. 7 novembre 1909, n. 728, conv. legge 21 luglio 1910, n. 57.

 

(Demolizione di ufficio).

Scaduto il termine assegnato per l'inizio dei lavori di demolizione e di sgombro, o quello per l'ultimazione di essi, senza che i proprietari abbiano dato principio o condotto a compimento i lavori stessi, il genio civile, senza bisogno di alcuna speciale preventiva diffida, procede d'ufficio alla demolizione dei fabbricati dichiarati inutilizzabili ed allo sgombro delle aree.

Per gli utensili, mobili, merci ed oggetti di valore, che si possono rinvenire durante la esecuzione dei lavori di demolizione e di sgombro, sono applicabili le disposizioni degli articoli 43 e 45 e quelle dall'art. 446 al 462.

Tutti gli oggetti e materiali occorrenti a formare la struttura degli edifici restano di esclusiva proprietà dello Stato, e qualora ne sia autorizzata la vendita, il provento dovrà essere versato al conto corrente di cui all'art. 2.

Art. 49.

Art. 4 e 5, R.D. 7 novembre 1909, n. 728, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Demolizione degli uffici in parte utilizzabili).

Il proprietario di un edificio, dichiarato in parte utilizzabile, può, entro il termine di un mese dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 47, far domanda perché lo Stato proceda anche alla demolizione del suo edificio ed allo sgombro delle relative macerie, alla domanda deve essere unita la prova che egli ha la proprietà e la capacità di disporre del fabbricato di cui chiede la demolizione.

Ove più siano i proprietari di uno stesso edificio, occorre la prova dell'assenso di tutti, ed in caso che tra questi vi siano degli incapaci, dei minorenni, delle donne maritate, basta l'assenso del curatore, del tutore, del marito, senza bisogno di speciale autorizzazione.

Non é ammessa contro la fatta domanda alcuna opposizione da parte di terzi, anche se creditori ipotecari od aventi diritti reali sull'edificio di cui è chiesta la demolizione.

Alla demolizione dei fabbricati ed allo sgombro delle macerie di cui al presente articolo sono applicabili le disposizioni del 2° e 3° comma dell'articolo precedente.

Art. 50.

Art. 6, comma 1° e comma 2°, parte prima, R.D. 7 novembre 1909, n. 728, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Responsabilità civile verso gli interessati).

Nell'esecuzione dei lavori di demolizione e di sgombro, il genio civile provvede con quelle modalità che stima più adatte, senza che da parte degli Interessati possa essere sollevata alcuna eccezione od opposizione.

Nessuna azione di responsabilità civile, per qualsiasi titolo o ragione, può, da parte dei proprietari degli edifici demoliti o delle aree sgombrate o dai loro aventi causa, essere mossa verso lo Stato e i suoi funzionari, per tutto quanto riguarda l'esecuzione dei lavori ed il loro compimento, essendo insindacabile il giudizio reso al riguardo dai funzionari stessi.

Art. 51.

Art. 6, comma 2°, ultima parte, R.D. 7 novembre 1909, n. 728, conv. legge.

21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1, R.D. 6 maggio 1909, n. 255, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Responsabilità civile per danni a fabbricati da non demolirsi).

Qualora con l'esecuzione dei lavori indicati nell'articolo precedente siano cagionati danni a fabbricati che non debbono essere demoliti, nessun risarcimento é dovuto, a meno che gli interessati provino che i danni sono stati prodotti dall'inosservanza delle dovute cautele.

Le domande di risarcimento debbono essere notificate all'amministrazione entro trenta giorni da quello in cui si sono verificati i pretesi danni.

Art. 52.

Art. 6, comma 2°, ultima parte, R.D. 7 novembre 1909, n. 728, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 2, R.D. 6 maggio 1909, n. 255, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Collegio arbitrale pei danni).

Il riconoscimento dell'inosservanza delle dovute cautele, l'accertamento dell'entità del danno e la determinazione dell'eventuale indennità, sono deferiti ad un Collegio arbitrale, composto di un magistrato, da nominarsi dal presidente del tribunale, di un rappresentate del reclamante e di un funzionario tecnico governativo, da nominarsi dal Ministero dei lavori pubblici.

Il magistrato ha le funzioni di presidente.

Art. 53.

Art. 6, comma 2°, ultima parte R.D. 7 novembre 1909, n. 728, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. unico, comma 1°, R.D. 3 agosto 1909, n. 600, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Istruttoria).

Il Collegio arbitrale, di cui all'articolo precedente, procede direttamente, con intervento di tutti i suoi componenti, o mediante delegazione al magistrato nominato dal presidente del tribunale, a tutte le constatazioni di fatto e ai mezzi istruttori che ritiene indispensabili ai fini del giudizio avanti di esso istituto, esclusa l'opera di qualsiasi perito.

Art. 54.

Art. 6, comma 2°, ultima parte, R.D. 7 novembre 1906, n. 728, conv. legge 21 luglio 1910, n.579.

Art. 3, R.D. 6 maggio 1909, n. 255, conv. legge 21 luglio 1910 n. 579.

Articolo unico, comma 2°, R.D. 3 agosto 1909, n. 600, conv. legge 21 Luglio 1910, n. 579.

 

(Sentenza).

La sentenza arbitrale é pronunciata entro 40 giorni dall'accettazione degli arbitri e non è soggetta ad appello, ma soltanto al ricorso per cassazione. In caso di annullamento del lodo arbitrale, la contestazione é deferita al giudizio di un altro Collegio arbitrale composto nel modo indicato dall'articolo 52.

Art. 55.

Art. 7, R.D. 7 novembre 1909, n. 728, conv. legge 21 luglio 1910 n. 579

 

(Spese e rimborsi.)

La spesa per la demolizione dei fabbricati, di cui agli articoli precedenti, e per lo sgombro delle macerie é sostenuta dallo Stato coi fondi assegnati per provvedere a bisogni ed opere urgenti nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Lo Stato ha però diritto al rimborso di un terzo della spesa occorsa per la demolizione dei fabbricati dichiarati in parte utilizzabili e per lo sgombro delle relative macerie. Il ministro dei lavori pubblici fissa, in base agli elementi forniti dal genio civile, la quota di spesa che deve essere sostenuta dal proprietario, e per mezzo del prefetto ne dà avviso agli interessati. La decisione del ministro é definitiva e non è suscettibile di ricorso o di opposizione sia in sede giudiziaria che amministrativa. Il rimborso delle somme dovute é fatto nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti dall'art. 151 primo capoverso della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269 (testo unico).

Art. 56.

Art. 9 e 10, legge 6 luglio 1912, n. 801.

 

(Demolizioni per ridurre in condizioni sicure gli edifici utilizzabili in parte).

È sempre in facoltà del prefetto di promuovere, ove se ne manifesti la necessità, ispezioni a cura del genio civile degli edifici danneggiati dal terremoto e dichiarati utilizzabili in parte a norma degli articoli precedenti.

eseguita tale ispezione, il prefetto, su relazione del genio civile e sentiti i proprietari delle parti dichiarate utilizzabili, per quegli edifici nei quali non siano stati ancora iniziati i lavori di riparazione, ricostruzione o nuova costruzione, può diffidare i proprietari stessi a procedere, entro un congruo termine, alle demolizioni occorrenti per ridurre gli edifici ad un'altezza non superiore a quella stabilita dalle norme tecniche ed igieniche, di cui agli articoli da 183 a 240, e a demolire quelle parti che si riconoscano pericolanti. Ove i proprietari non ottemperino all'ingiunzione, é a loro spese provveduto alle demolizioni, in seguito a provvedimento del prefetto, non soggetto a ricorso ne in via amministrativa ne in via giudiziaria.

I lavori sono eseguiti a cura del genio civile, al quale sono all'uopo fatte anticipazioni sui fondi indicati all'art. 179.

Al rimborso da parte dei proprietari delle spese occorse, é provveduto nella forma e coi privilegi fiscali stabiliti dall'art. 151 (primo capoverso) della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269 (testo unico).

La nota delle spese é resa esecutoria dal prefetto con provvedimento soggetto soltanto al ricorso al Re in via straordinaria, ai termini dell'art. 12 della legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico).

Alla esecuzione da parte del Genio civile dei lavori di demolizione sono applicabili le disposizioni degli articoli da 50 a 54.

Rimane in ogni caso salva l'applicazione del citato art. 151 della legge comunale e provinciale nel caso di edifici che presentino pericolo per l'incolumità pubblica.

Art. 57.

Art. 11, legge 6 luglio 1912, n. 801.

 

(Responsabilità dei proprietari di edifici in parte utilizzabili).

Le disposizioni del precedente articolo non esonerano i proprietari di edifici, la cui rovina totale o parziale abbia recato danni ai terzi, dalla responsabilità loro spettante a norma del diritto comune.

Art. 58.

Art. 47, ultimo comma, legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Facoltà ai Comuni di demolire fabbricati in parte utilizzabili).

Comuni nei quali, per ubicazione dell'abitato e per deficienza di aree disponibili, sia dimostrata la necessità di riedificare nelle zone dei fabbricati distrutti o danneggiati, possono essere autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici, sentita la commissione di cui all'art. 22, a provvedere alla demolizione ed allo sgombro dei fabbricati non utilizzabili, con le norme di cui agli articoli dal 46 a 57 del presente testo unico.

 

 

Sezione II - Aree e baracche.

 

1. - Aree.

Art. 59.

Art. 31, legge 13 luglio 1910, n. 466.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Cessione ai Comuni delle aree espropriate dallo Stato).

I terreni espropriati dallo Stato nei territori danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 sono ceduti ai rispettivi Comuni, fermi gli impegni da esso assunti sia per alienazioni che per concessioni temporanee, tanto gratuite che a condizione di favore, anche se non concretate in regolari atti prima del 21 luglio 1910.

Il prezzo delle alienazioni non ancora corrisposto dagli acquirenti a tale data é riscosso dai Comuni.

I canoni per le concessioni temporanee di aree espropriate dallo Stato e passate in proprietà dei Comuni, sono a questi direttamente corrisposti dai concessionari a partire dal 1° gennaio dell'anno 1911.

Non sono ceduti ai Comuni quei terreni che possono occorrere allo Stato per le proprie esigenze, o per provvedere ad opere, a servizi pubblici o ad edifizi di uso pubblico. Lo Stato inoltre può, per gli scopi anzidetti, chiedere la retrocessione gratuita dei terreni ceduti, quando non siano stati ancora utilizzati. Qualora però i terreni siano già stati dai Comuni temporaneamente concessi, l'eventuale onere per la revoca della concessione è a carico dello Stato.

Art. 60.

Art. 32, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Cessione ai Comuni delle aree occupate temporaneamente dallo Stato).

Tutti i diritti spettanti allo Stato sulle aree da esso occupate temporaneamente sono ceduti ai Comuni, i quali riscuotono i canoni delle eventuali concessioni già fatte dallo Stato a decorrere dalla data stabilita al terzo comma dell'articolo precedente. Lo Stato conserverà però sempre il diritto di disporre dei quelle aree che gli occorrano per le proprie esigenze o per provvedere a opere o servizi pubblici.

Art. 61.

Art. 36, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Concessioni temporanee di aree).

Fermi rimanendo gli impegni già assunti dallo Stato di cui all'art. 59, i Comuni possono far concessioni temporanee di aree espropriate e passate in loro proprietà, o di aree occupate temporaneamente e ad essi assegnate, ottenendo il "nulla osta" del genio civile, nei riguardi dell'interesse dello Stato.

Art. 62.

Art. 1, comma 1°, periodo 3°, e commi 2° e 3°, R.D. 29 luglio 1909, N. 619, conv.

legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Obblighi alla scadenza della concessione).

Alla scadenza della concessione temporanea, ove non sia stato diversamente stabilito nell'atto di concessione, il concessionario che non sia divenuto proprietario dell'area, deve, senza aver diritto ad alcuna indennità o compenso, riconsegnare l'area stessa sgombra delle costruzioni che vi avesse erette, ed ha inoltre l'obbligo di fare eseguire a sue spese tutti i lavori occorrenti per ridurre l'area nel pristino stato.

In caso di inadempienza il comune provvede d'ufficio, salvo rimborso nelle forme e coi privilegi fiscali.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, il concessionario deve prestare una cauzione nella misura che é fissata dall'atto di concessione, a meno che in questo non sia diversamente stabilito.

Art. 63.

Art. 2, R.D. 29 luglio 1909, n. 619, conv. legge 21 luglio 1910, numero 579.

 

(Decadenza e risoluzione della concessione).

Sono cause di decadenza della concessione, oltre il mancato pagamento di due canoni annui, la destinazione dell'area a scopi diversi da quelli autorizzati, il trasferimento della concessione senza il permesso dell'autorità concedente, l'inadempimento delle condizioni sostanziali a cui sia stata subordinata la concessione, e l'inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Il comune ha facoltà di dichiarare risoluta la concessione in caso di decesso o di fallimento del concessionario.

Verificandosi la decadenza, o la risoluzione della concessione, ovvero la rinuncia ad essa, sono applicabili le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 64.

Art. 3, R.D. 29 luglio 1909, n. 619, conv. legge 21 luglio 1910, numero 579.

 

(Revoca della concessione).

Le concessioni, quale sia la loro durata, non sono revocabili che per gravi motivi d'interesse pubblico, in caso di revoca, ove si tratti di concessioni superiori ai cinque anni, spetta al concessionario il pagamento a prezzo di stima degli impianti stabili da lui eretti sull'area concessa, tenuto conto del tempo per il quale il concessionario ha usufruito di essi, e di ogni altro valore ulteriormente utilizzabile.

Nessuna indennità o compenso spetta per la revoca delle concessioni aventi una durata inferiore ai cinque anni o che l'abbiano superata per effetto di proroghe, ma al concessionario sarà fatta, a giudizio insindacabile del Comune, una proporzionale restituzione dei canoni pagati.

La stima al giusto valore degli impianti, di cui al primo comma del presente articolo, é fatta in modo definitivo da un Collegio arbitrale composto di tre membri, nominati l'uno dal comune, l'altro dal concessionario, e il terzo dal presidente del tribunale competente.

Art. 65.

Art. 4, R.D. 29 luglio 1909, n. 619, conv. legge 21 luglio 1910, numero 579.

Art. 37, legge 13 luglio 1910, n.466.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Acquisto delle aree da parte dei concessionari).

Gli attuali concessionari dei terreni espropriati dallo Stato, se nell'atto di concessione fu loro accordata la facoltà di ottenerne l'acquisto mediante il pagamento del prezzo di costo, la conservano, qualora non si oppongano motivi d'interesse pubblico. In caso di divergenza fra Comuni e concessionari, decide in modo definitivo il ministro dei lavori pubblici, al quale spetta inoltre di determinare il prezzo di costo dell'area.

I terreni di cui sopra possono essere comperati dai concessionari, anche Quando sia ancora in corso la liquidazione delle relative indennità di espropriazione, purché sia stato emesso il decreto prefettizio di cui all'art.

48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. In tal caso il prezzo d'acquisto é convenuto, rimettendolo alla somma che viene stabilita dal ministro dei lavori pubblici, quando le indennità di espropriazione siano state liquidate. A garanzia del pagamento di detto prezzo l'acquirente deve depositare idonea cauzione.

Il concessionario che sia divenuto proprietario dell'area non può alienarla se non col patto che essa continui per cinque anni, decorrenti dalla scadenza del termine normale della concessione, ad essere destinata a quegli stessi scopi pei quali fu fatta la concessione.

La vendita senza tale patto é nulla di pieno diritto.

Il cambiamento avvenuto nella destinazione dell'area, prima della scadenza del termine suindicato e senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione, fa incorrere i proprietari dell'area in una penale eguale al prezzo del costo dell'area stessa, pagato dal primo acquirente.

A garanzia dell'adempimento del patto sopra espresso e dell'eventuale pagamento della penale, sarà iscritta ipoteca a favore dell'amministrazione sull'area venduta e su tutti i fabbricati su di essa esistenti al momento della vendita.

L'iscrizione ipotecaria avrà priorità sopra ogni altra iscrizione ipotecaria preesistente.

Art. 66.

Art. 35, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Alienazioni e concessioni in enfiteusi).

I Comuni hanno facoltà di alienare i terreni espropriati dallo Stato, ceduti loro a norma dell'art. 59, come pure di cambiare in qualsiasi modo la loro destinazione. L'alienazione, ottenuto il "nulla osta" del Ministero dei lavori pubblici, deve essere fatta a norma dell'art. 183 della legge comunale e provinciale, testo unico approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269, ed alla stipulazione dei relativi contratti deve sempre intervenire un rappresentante dell'intendenza di finanza.

Hanno altresì la facoltà di concederli in enfiteusi a scopo edilizio.

Il diritto di affrancazione non può essere esercitato dall'enfiteuta se non decorso il periodo di sessant'anni dalla data della concessione enfiteutica.

Il prezzo ricavato da queste vendite, come da quelle di cui al secondo comma dell'art. 59, deve essere impiegato nell'attuazione dei piani regolatori o nell'esecuzione di opere d'interesse pubblico, preferibilmente intese a riparare i danni recati dal terremoto.

Art. 67.

Art. 5, Commi 2°, 3° e 4°, R.D. 29 luglio 1909, n. 619, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 6. Comma secondo, R.D. 18 aprile 1909, n. 216, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Canoni e prezzi).

Il canone ed il prezzo delle aree é determinato sentito il genio civile.

Nei contratti di alienazione potrà convenirsi che il pagamento abbia luogo a rate annuali non superiori a cinque.

Il mancato pagamento di due rate Importa di diritto la risoluzione del contratto.

Il canone è ridotto della metà per gli enti morali che abbiano scopo di beneficenza.

Art. 68.

Art. 6, R.D. 29 luglio 1909, n. 619, conv. legge 21 luglio 1910, numero 579.

Art. 54, legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 16, comma 2°, legge 6 luglio 1912, n. 801.

Art. 1, lettera b), R.D. 27 febbraio 1913, n. 331, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Concessioni e vendite ad enti morali).

Il Ministero dei lavori pubblici ed i Comuni sono autorizzati fino al 30 giugno 1914 a fare agli enti morali alienazioni di aree a condizione di favore ed anche gratuitamente, purché le aree siano destinate alla costruzione di edifici di carattere permanente a scopo esclusivo di beneficenza.

Il Ministero dei lavori pubblici é autorizzato a concedere le medesime agevolezze entro detto termine anche a privati, quando essi si obblighino a cedere gratuitamente gli edifizi da erigersi ad enti morali, col patto che siano destinati a scopi di beneficenza.

Nello stesso periodo di tempo il Ministero dei lavori pubblici é autorizzato a concedere, a condizione di favore ed anche gratuitamente, per una durata non superiore a dieci anni, aree ad enti morali, a Comitati e privati per la costruzione di baracche, padiglioni ed altri edifici di carattere temporaneo e destinati a scopo di beneficenza.

Le eventuali rendite degli edifizi, sia stabili che provvisori, costruiti sulle aree alienate o concesse ai sensi dei precedenti capoversi, dovranno, detratte le spese di manutenzione, essere impiegate a favore d'istituti di beneficenza, o versate alla Congregazione di carità del luogo.

Alla scadenza della concessione gli edifici ed ogni altro oggetto esistente sull'area temporaneamente occupata che non possano essere asportati, passano in proprietà dello Stato.

Restano ferme, per quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 62 e 63.

Art. 69.

Art. 6, ultimo comma, R.D. 18 aprile 1909, n. 216, conv. legge 21 luglio 1910, n.579.

Art. 5, comma 1°, R. D. 29 luglio 1909, n. 619, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Forma del provvedimento).

Le concessioni ed alienazioni di aree, di cui all'articolo precedente, sono fatte dal Ministero dei lavori pubblici senza obbligo dell'osservanza delle vigenti disposizioni sia legislative che regolamentari sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 70.

Art. 76, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Costruzioni su aree concesse al fascio agrumario di Messina).

Alle costruzioni che il fascio agrumario di Messina deve eseguire sulla zona industriale già concessagli sono estesi i benefici della legge 27 febbraio 1908, n. 89, sulle case popolari ed economiche.

Art. 71.

Art. 53, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Permuta di aree con lo Stato).

Alle permute di aree dello Stato, di valore anche superiore alle £. 100.000, con aree di proprietà dei Comuni, indicati nella tabella n. 2, allegata al presente testo unico, sono applicabili le disposizioni dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783.

Le aree di pertinenza comunale, occorrenti per l'esecuzione di opere in servizio dello Stato, sono cedute dai Comuni stessi gratuitamente in quanto trovino un corrispettivo nelle aree passate in proprietà dei Comuni agli effetti dell'art. 59 del presente testo unico.

 

 

2. - Baracche.

Art. 72.

Art. 33, escluso l'ultimo comma, legge 13 luglio 1910, n.466.

Art. 16, ultimo comma, R.D. 18 aprile 1909, n. 216, conv legge 21 luglio 1909, n. 579.

 

(Cessione ai Comuni delle baracche costruite dallo Stato).

Le baracche costruite a spese dello Stato e destinate esclusivamente a ricovero personale nei territori danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, nonché tutte le opere, oggetti ed attrezzi ad esse pertinenti, sono ceduti ai rispettivi Comuni, i quali debbono riscuotere i canoni, che sono determinati, sentito il genio civile, a seconda delle località, degli ambienti occupati, e della qualità e dell'ampiezza della baracca, e che sono pagati da tutti gli utenti a partire dal 1 gennaio 1911.

Parimenti sono ceduti ai Comuni le baracche ed i padiglioni per ricovero personale costituiti o donati da governi esteri o da comitati e consegnati allo Stato senza alcuna espressa destinazione.

I canoni per l'uso di tali baracche e padiglioni saranno, dopo detratte le spese di manutenzione, versati alla congregazione di carità del Comune.

Sono escluse dalla cessione le baracche ed i padiglioni che lo Stato crederà di riserbare per i propri usi o per abitazione dei propri funzionari.

Ai terreni su cui sorgono le baracche ed i padiglioni ceduti ai Comuni, siano essi espropriati od occupati temporaneamente, si applicano le disposizioni degli articoli 59 e 60 del presente testo unico, per quanto riguarda il diritto dello Stato di ottenerne la retrocessione o di disporne per le proprie esigenze o per provvedere ad opere e servizi pubblici.

Art. 73.

Art. 34, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Indennità di occupazione del suolo).

Il pagamento delle indennità occorrenti per la eventuale proroga dell'occupazione temporanea dei terreni sui quali sorgono le baracche ed i padiglioni passati in proprietà dei Comuni per effetto dell'articolo precedente, resta a carico di questi.

Art. 74.

Art. 3, R.D. 18 aprile 1909, n. 216, conv. legge 21 luglio 1910, numero 579.

 

(Baracche concesse ad enti morali).

Per le baracche concesse ad enti morali valgono le stesse norme stabilite con l'art. 72. Gli enti però che abbiano scopi di beneficenza sono tenuti al pagamento di un canone pari alla metà di quello che si sarebbe dovuto imporre ai termini dell'articolo citato.

Art. 75.

Art. 4, R. D. 18 aprile 1909, n. 216, conv. legge 21 luglio 1910, numero 579.

Art. 11 legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Decadenza e sanzioni penali).

Gli utenti debbono provvedere alla manutenzione ordinaria delle baracche loro assegnate, e non hanno diritto ad essere rimborsati delle spese sostenute per lavori di qualsiasi natura che abbiano eseguito in qualunque tempo nelle baracche.

É loro vietato di locare le baracche stesse o di cederne ad altri l'uso totale o parziale.

La contravvenzione a tali norme, od il mancato pagamento del canone produce la decadenza della concessione.

La decadenza per mancato pagamento di canone non pregiudica il diritto da parte dell'amministrazione di ripetere, a mezzo dell'autorità competente, il pagamento dei canoni già scaduti.

L'inosservanza del divieto di locare le baracche di cederne l'uso totale o parziale rende inoltre passibile il contravventore di una ammenda da £. 100 a £. 1000.

Art. 76.

Art. 7, comma 1°, parte prima, R.D. 18 aprile 1909, n. 216, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Revoca).

La concessione delle baracche é sempre revocabile.

 

 

3. - Disposizioni speciali per le baracche e le casette costruite in seguito a terremoti anteriori al 1908.

Art. 77.

Art. 33, ultimo comma, legge 13 luglio 1910, n. 466.

Art. 55, commi 2° e 3°, legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Cessione ai Comuni).

Dal 1° gennaio 1911, salvo quanto é disposto nel successivo art. 78, sono cedute ai Comuni tutte le baracche costruite in seguito ai terremoti del 1905 e 1907 e non ancora alienate.

Debbono i Comuni sostenere le spese per l'eventuale ulteriore occupazione dei suoli sui quali sorgono le baracche, e qualora queste servano di ricovero ai danneggiati dal terremoto del 1908, può la occupazione predetta essere protratta fino al 31 dicembre 1920.

Per l'uso delle baracche debbono i Comuni imporre il canone di cui all'art. 72.

Art. 78.

Art. 55, commi 1° e 4°, e art. 56 e 57, legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Baracche concesse a lavoratori poveri).

Per le baracche già concesse a famiglie di lavoratori poveri, ai termini dell'art. 9 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e con le forme stabilite dall'art. 68 del regolamento 24 dicembre 1906, n. 670, possono le occupazioni temporanee dei suoli essere pure protratte fino al 31 dicembre 1920.

Almeno sei mesi prima di tale data i concessionari delle baracche hanno il diritto di chiedere l'ulteriore proroga di anno in anno dell'occupazione dei suoli a loro spese, ed alle stesse condizioni, fino a compiere il periodo di 29 anni, pel quale é stata fatta la concessione delle baracche. Ove i concessionari non esercitino tale diritto, esso spetta ai Comuni.

In ogni modo la proprietà delle baracche, di cui al presente articolo, passa, dal 1 gennaio 1921, ai Comuni, i quali impongono il canone, salvo il caso in cui l'onere dell'occupazione del suolo sia sostenuto dai concessionari.

Per le proroghe, di cui al precedente ed al presente articolo, la indennità da corrispondere ai proprietari per il nuovo periodo di occupazione, sarà determinata in misura pari a quella stabilita per l'anno in cui le proroghe stesse hanno luogo.

Art. 79.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Cessioni di casette alle congregazioni di carità).

Sono cedute alle Congregazioni di carità le casette di cemento armato, Costruite in seguito al terremoto del 1907 nei Comuni della provincia di Reggio Calabria dal Comitato governativo di soccorso pei danneggiati dal terremoto stesso e le relative aree.

Per l'uso delle casette le Congregazioni di carità hanno diritto di imporre un canone, da determinarsi, sentito il genio civile.

 

 

4. - Disposizioni comuni alle aree e baracche.

Art. 80.

Art. 38, eccetto l'ultimo comma, legge 13 luglio 1910, n. 466.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Competenza delle autorità comunali)

Effettuata la cessione ai rispettivi Comuni delle aree, delle baracche e dei padiglioni, di cui agli Art. 59, 72 e 77, sono di competenza del sindaco, su conforme deliberazione della Giunta comunale:

a) La concessione, la vendita, la revoca, la dichiarazione di decadenza, lo sfratto per ogni occupazione abusiva, e qualsiasi altro provvedimento relativo alle baracche;

b) Le concessioni temporanee di aree per un periodo non superiore ai cinque anni, la revoca, la dichiarazione di decadenza e qualsiasi altro provvedimento relativo alle concessioni stesse.

Le alienazioni di aree, le concessioni delle medesime per una durata eccedente cinque anni, nonché tutti i provvedimenti ad esse relativi, debbono sempre essere autorizzati dal Consiglio comunale e sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 81

Art. 7, comma secondo, R.D. 18 aprile 1909, n. 216, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Esecuzione dei provvedimenti).

L'esecuzione dei provvedimenti dichiaranti la revoca o la decadenza delle concessioni é affidata agli agenti della forza pubblica.

Art. 82.

Art. 8, R.D. 29 luglio 1909, n. 619, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Esenzioni fiscali).

Tutti gli atti per la concessione di baracche e di aree per costruzione di ricoveri personali, nonché quelli per la vendita di baracche, per concessioni od alienazioni gratuite od a condizioni di favore, di cui all'art. 68, sono esenti da qualunque tassa di registro e bollo e dai diritti catastali.

 

 

Sezione III - Rimborsi di spese e pagamenti di canoni

Art. 83.

Art. 5, R.D. 18 aprile 1909, n. 216, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Rimborso per prestazione di materiali).

I privati e gli enti morali che abbiano ottenuto somministrazione di legnami o di altri materiali per la costruzione a proprie spese di baracche o padiglioni o per altri usi, devono rimborsarne il valore al prezzo di costo che é determinato dal Ministero dei lavori pubblici, sempreché il loro reddito annuale risulti pari o superiore alle £. 2000.

Coloro il cui reddito annuale sia compreso fra le £. 1000 e 2000, debbono rimborsare soltanto la metà.

Il rimborso è parimenti ridotto alla metà per gli enti morali che abbiano scopo di beneficenza.

I privati ed enti morali, che abbiano ottenuto legname ed altri materiali per la costruzione di baracche o padiglioni a scopo industriale o commerciale, sono invece sempre tenuti indistintamente al rimborso al prezzo di costo.

Art. 84.

Art. 9, R.D. 18 aprile 1909, n. 216, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Rimborso di altre spese).

Tutte le spese sostenute dallo Stato nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, per lavori e prestazioni di opere eseguite per conto e nell'interesse di privati e di enti morali devono da questi essere rimborsate, quando il loro reddito annuale risulti accertato, ai termini dell'articolo successivo, pari o superiore a £. 2000, ed il Ministero dei lavori pubblici ne faccia richiesta.

Art. 85.

Art. 10, 11, 12 e 13, R.D. 18 aprile 1909, n. 216, conv. legge 21 luglio 1910 n. 579.

 

(Accertamento dei redditi dei privati).

Per determinare i redditi, agli effetti della esenzione o della riduzione dei canoni per concessioni di aree o baracche, nonché dei rimborsi di cui ai due articoli precedenti, si deve tener conto:

a) del reddito dei fabbricati posseduti, da calcolarsi nella misura netta che rimarrà accertata, agli effetti dell'applicazione dell'imposta sui fabbricati, dopo eseguiti gli sgravi in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908;

b) del reddito dei terreni, da calcolarsi moltiplicando per 8 la relativa imposta erariale principale, in analogia al disposto dell'art. 57 del testo unico della legge 24 agosto 1887, n. 4021. In tale calcolo deve comprendersi anche l'imposta che pagavano le case rurali prima dell'esenzione accordata dall'art. 2 della legge 15 luglio 1904, n. 383;

c) dei redditi mobiliari che resteranno assoggettati all'imposta di ricchezza mobile dopo eseguiti gli sgravi, come alla lettera a), da calcolarsi al netto delle spese di produzione e delle annualità passive;

d) di qualunque altro reddito che risulti goduto in misura definitiva e precisa.

Nei redditi di cui sopra, devono comprendersi tutti quelli che percepisce ogni anno l'interessato, sia in nome proprio, sia in nome dei figli, della moglie e di altri membri della famiglia, per averne l'usufrutto o l'amministrazione libera.

Qualora l'interessato trovisi compreso con altri possessori in ditta collettiva, nei redditi di cui agli articoli precedenti, senza indicazione della quota spettantigli, i redditi si intendono divisi in parti eguali, salvo che non venga dimostrato altrimenti nei modi legali.

L'accertamento dei redditi goduti deve farsi d'ufficio a cura delle competenti agenzie delle imposte.

Art. 86.

Art. 14, eccettuato l'ultimo comma, R. D. 18 aprile 1909, n. 216, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 17, legge 6 luglio 1912, n. 801.

 

(Elenco dei debitori).

L'elenco degli enti morali e dei privati, debitori per somministrazioni di materiali, concessioni di aree, pagamenti di canoni, vendite di baracche ed esecuzioni di lavori o prestazioni d'opere fatte nel loro interesse viene compilato a cura delle prefetture, sentite le competenti agenzie delle imposte, per quanto riguarda gli accertamenti dei redditi.

Tale elenco deve essere pubblicato dal sindaco, a termini degli articoli 87 e 88 del regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560.

Contro l'elenco é ammesso ricorso in carta semplice, entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione, alle commissioni istituite per le imposte dirette, nei modi e nelle forme stabiliti dalle rispettive leggi, per quanto si riferisce all'accertamento del reddito annuo, ed al prefetto per quanto ha riguardo all'accertamento del debito e del suo importo.

Per tale accertamento il prefetto decide in via definitiva, ma il suo provvedimento non pregiudica l'eventuale azione che i debitori credessero di dovere esercitare dinanzi all'autorità giudiziaria nei riguardi dell'esistenza del debito.

Art. 87.

Art. 15, R.D. 18 aprile 1909, n. 216, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Ruoli d'esazione).

Accertati definitivamente i debiti di cui all'articolo precedente, le relative somme sono date in carico gli esattori delle imposte dirette mediante ruoli speciali, compilati dagli agenti delle imposte, resi esecutori dal prefetto e pubblicati dai sindaci.

Alla formazione ed alla pubblicazione dei ruoli sono applicabili le norme di cui al capitolo 9° del regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560.

Art. 88.

Art. 16, escluso l'ultimo comma, R.D. 18 aprile 1909, n. 216, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 66, legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Esazione).

Le somme dovute a rimborso del prezzo dei legnami e degli altri materiali ceduti od alienati dallo Stato, e dei lavori o prestazioni d'opere, ai sensi degli articoli 83 e 84 del presente testo unico, sono ripartite in 48 ore, da pagarsi ad ogni bimestre all'epoca fissata per la scadenza delle imposte dirette, a cominciare dal febbraio 1912.

Per la riscossione, i versamenti e le esenzioni sono applicate le disposizioni del testo unico di legge, approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n. 281, ed annesso regolamento.

Le somme relative sono versate in tesoreria dal ricevitore provinciale.

 

 

Sezione IV - Alloggi immediati per impiegati.

Art. 89.

Art. 1, R. D. 26 febbraio 1911, n. 225, conv. legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Canone).

Gli impiegati governativi, utenti di vani di baracche, padiglioni e fabbricati di proprietà dello Stato o messi a sua disposizione da Governi esteri o da Comitati nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, debbono pagare, a partire dal 1 marzo 1911, un canone annuo, che è riscosso a rate mensili posticipate, a mezzo di ritenute sugli stipendi.

Il ministro dei lavori pubblici con un suo decreto, e, per le baracche ed i fabbricati di pertinenza della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il Consiglio di Amministrazione delle ferrovie stesse, stabiliscono l'ammontare del canone da riscuotere, per l'uso delle varie categorie di baracche, padiglioni e fabbricati di cui al precedente comma.

Art. 90.

Art. 2, R.D. 26 febbraio 1911, n. 225, conv. legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Verbale di immissione e contestazioni).

Nel verbale d'immissione in possesso delle baracche, dei padiglioni e dei fabbricati, da redigersi a cura dei capi dei singoli uffici locali o di un loro delegato e da sottoscriversi dall'impiegato concessionario in segno di accettazione, deve essere indicato l'ammontare del canone mensile, stabilito nel modo di cui al precedente articolo, per i vani di baracca, di padiglione o di fabbricato oggetto dalle concessione.

Le eventuali contestazioni sulla categoria assegnata alla baracca, al padiglione o al fabbricato sono decise in via definitiva dal prefetto della Provincia, sentito il parere dell'ufficio del genio civile, e per il personale ferroviario dal capo compartimento, sentito il Comitato d'esercizio.

Art. 91.

Art. 3, R.D. 26 febbraio 1911, n. 225, conv. legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Ritenute e ruoli-paga).

I verbali d'immissione in possesso sono, a cura dei capi dei singoli uffici locali, trasmessi per mezzo dell'intendenza di finanza della Provincia, all'Amministrazione centrale, da cui l'impiegato dipende, la quale dispone la ritenuta sugli stipendi degli utenti stabilita dall'art. 89 mediante l'emissione del conseguente ruolo di variazione.

Per le baracche ed i fabbricati dell'amministrazione ferroviaria sono invece rimessi agli uffici, che provvedono alla emissione dei ruoli-paga, i quali uffici effettuano la ritenuta, di cui sopra, nei modi d'uso.

Art. 92.

Art. 4, R.D. 26 febbraio 1911, n. 225, conv. legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Versamenti al tesoro).

Il prodotto dei canoni deve da ciascuna amministrazione governativa essere versato nell'entrata del tesoro per essere poi reintegrato al conto corrente.

Il prodotto, però, dei canoni per baracche e padiglioni costruiti o donati dal Governi esteri o da Comitati di soccorso deve essere da ciascuna Amministrazione, dopo detratte le spese di manutenzione, versato alla Congregazione di carità del comune in cui le baracche o i padiglioni si trovano.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato trattiene a reintegro del proprio bilancio i canoni delle baracche, padiglioni e fabbricati da essa costruiti, ma deve versare, come le altre Amministrazioni, rispettivamente nell'entrata del tesoro e alla Congregazione di carità quelli per baracche o padiglioni costruiti a cura del Ministero dei lavori pubblici, o costruiti o donati da Governi esteri o da Comitati ed occupati da propri agenti.

Art. 93.

Art. 5, R. D., 26 febbraio 1911, n. 225, conv. legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Verbale per cessata occupazione).

Cessata per qualsiasi ragione l'occupazione della baracca, del padiglione o del fabbricato, in contraddittorio con l'interessato o con un suo delegato, deve essere, a cura del capo del competente ufficio locale, redatto apposito verbale da trasmettersi alla intendenza di finanza della Provincia, la quale ne dà notizia alla Amministrazione centrale competente, e, per il personale ferroviario, all'ufficio che emette il ruolo-paga dell'agente, perché dipongano la cessazione della ritenuta.

Art. 94.

Art. 6, R.D. 26 febbraio 1911, n. 225, conv. legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Occupazioni inferiori al mese).

Nel caso di occupazioni inferiori al mese, il canone per l'uso della baracca, del padiglione o del fabbricato, é calcolato in ragione di tanti trentesimi dell'ammontare mensile per quanti sono i giorni della effettiva occupazione.

Art. 95.

Art. 7, R.D. 26 febbraio 1911, n. 225, conv. legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Obblighi dei concessionari).

Gli impiegati concessionari di vani di baracche, di padiglioni o di fabbricati debbono curare la regolare ordinaria manutenzione ed é loro vietato di locarli, o di cederne l'uso totale o parziale.

L'osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma viene curata dai capi dei singoli uffici locali.

I danneggiamenti alle baracche, ai padiglioni o ai fabbricati, causati da negligenza dei singoli concessionari, sono a questi addebitati su notule liquidate in modo definitivo dal prefetto e pei ferrovieri dal capo compartimento, e il relativo ammontare é trattenuto, anche ratealmente, sullo stipendio dei concessionari medesimi.

Essi non hanno diritto ad alcun rimborso per costruzioni aggiuntive, o per lavori di qualsiasi natura che abbiano eseguito in qualunque tempo nelle baracche.

Art. 96.

Art. 8, R.D. 26 febbraio 1911, n. 225, conv. legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Revoca delle concessioni).

La concessione delle baracche, dei padiglioni e dei fabbricati é sempre Revocabile per decreto del prefetto o, per i ferrovieri, per disposizione del Capo compartimento, su proposta del capo dell'ufficio locale, cui il funzionario o l'agente appartiene.

Contro il decreto del prefetto e contro la disposizione del capo compartimento é ammesso ricorso rispettivamente al Ministero dei lavori pubblici e alla direzione generale delle ferrovie dello Stato entro il termine di 15 giorni dalla notifica del decreto, o della disposizione.

Il provvedimento del Ministero, o della direzione generale, é definitivo.

L'esecuzione dei decreti e delle disposizioni dichiaranti revoca, é affidata agli agenti della forza pubblica.

Art. 97.

Art. 9, R.D. 26 febbraio 1911, n. 225, conv. legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Esenzioni dal canone).

Gli agenti delle ferrovie dello Stato, ai quali é concesso l'alloggio gratuito in base alle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con R. decreto 22 luglio 1906, n. 407, sono esenti dal pagamento del canone di cui all'art. 89 e non ricevono, dal 1 marzo 1911, i pro-alloggi, di cui all'art. 118 delle disposizioni suddette.

Tuttavia gli agenti contemplati nell'art. 115 delle disposizioni medesime ricevono la differenza fra l'importo del pro-alloggio ed il canone attribuibile all'alloggio che gratuitamente occupano, quando questo canone risulti inferiore, parimente potranno essere esonerati dal pagamento del canone di cui all'art. 89, gli impiegati delle altre amministrazioni dello Stato, ai quali il titolo all'alloggio gratuito sia riconosciuto da decreto del ministro competente, emesso d'intesa col ministro dei lavori pubblici.

Art 98.

Art. 10, R.D. 26 febbraio 1911, n. 225, conv. legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Militari).

Le disposizioni precedenti possono essere applicate ai militari e funzionari tutti dell'Amministrazione militare utenti di vani di baracche, padiglioni e fabbricati in proprietà o in uso dello Stato, mediante decreto Reale, che stabilisce anche le modalità relative alla fissazione del canone ed alla esazione del medesimo.

Art. 99

Art. 1, R.D. 31 dicembre 1911, n. 1426, conv. legge 6 luglio 1912, n. 801.

 

(Occupazioni abusive).

Lo sfratto per occupazione abusiva delle baracche e dei padiglioni destinati dallo Stato ad abitazione dei propri funzionari nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, é disposto dal prefetto mediante decreto, l'esecuzione del quale è affidata agli agenti della forza pubblica.

 

 

 

CAPO II. Opere definitive

 

Sezione I - Edifizi pubblici, case economiche e case per gli impiegati

Art. 100.

Art. 51, legge 13 luglio 1910, n. 466.

Art. 1 a 3, legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(edifizi pubblici).

Il Ministero dei lavori pubblici provvede, coi fondi di cui agli articoli 3 e 19, lettera a), e salva la parte riservata al Ministero della guerra, alla riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifizi pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri Comuni indicati nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico

Art. 101.

Art. 7, legge 28 luglio 1911,n. 842.

 

(Edifizi per prefetture e sottoprefetture).

Tra gli edifizi pubblici, di cui al precedente articolo, sono costruiti a cura del Ministero dei lavori pubblici anche i fabbricati occorrenti per l'alloggio dei prefetti di Messina e di Reggio Calabria e del sottoprefetto di Palmi e per le sedi delle Prefetture e Sottoprefetture e degli uffici di pubblica sicurezza nelle suddette località; ma dopo costruiti sono ceduti in proprietà alle Provincie. Lo Stato ha diritto di ottenere la retrocessione, a titolo gratuito, qualora le spese di cui al n. 12 dell'art, 253 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269) cessino di essere obbligatorie per le Provincie.

Art. 102.

Art. 51, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Scuole agricole, industriali e professionali).

Il Ministero dei lavori pubblici provvede coi fondi di cui all'art. 3 alla riparazione, ricostruzione o nuova costruzione dei locali per le scuole agricole, industriali o professionali indicati nella tabella n. 3, lettera a), allegata al presente testo unico, salva la facoltà di concederne la costruzione, per l'ammontare previsto nella tabella stessa, agli enti locali interessati. Le maggiori somme che potessero occorrere per i lavori suddetti saranno prelevate dai proventi dell'addizionale di cui all'art. 10.

Alle altre scuole indicate nella stessa tabella, lettera c), saranno concesse dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sovvenzioni nei limiti di cui alla citata tabella.

Art. 103.

Art. 52, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Palazzo di giustizia in Catanzaro e caserma a Monteleone Calabro).

Lo Stato provvede pure coi fondi di cui all'art. 4 ai lavori di costruzione del palazzo di giustizia di Catanzaro e di una caserma a Monteleone Calabro e ai lavori di riparazione degli edifizi carcerari e delle scuole di proprietà comunale indicati nello stesso articolo.

Art. 104.

Art. 52, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Edifizi di uso pubblico).

Per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifizi di uso pubblico non appartenenti allo Stato nei Comuni danneggiati dal terremoto del 1905 e del 1907, ed in quelli indicati nella tabella n. 1 allegata al presente testo unico, sono accordati sussidi governativi nei modi e nelle forme che saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 105.

Art. 5, legge 6 luglio 1912, n. 801.

 

(Edifizi comunali e provinciali).

Alla riparazione, ricostruzione o nuova costruzione e degli edifizi comunali e provinciali destinati a pubblici servizi provvedono rispettivamente i Comuni e le Provincie con i propri bilanci, ricorrendo, ove d'uopo, ad assegnazioni sui proventi dell'addizionale, a mente dell'art. 11.

Art. 106.

Art. 47, comma 4°, legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Uffici comunali).

I Comuni compresi nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico, nei quali l'edifizio destinato ad ufficio comunale sia stato distrutto, possono essere autorizzati, sentita la Commissione per riparto dell'addizionale, a ricostruirlo nei limiti dello stretto necessario, anche se l'edificio distrutto non era di loro proprietà.

Art. 107.

Art. 75, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Edifici per le istituzioni pubbliche di beneficenza e per le Camere di commercio).

Alla riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici indispensabili alle istituzioni pubbliche di beneficenza nei Comuni indicati nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico, e alle camere di commercio di Messina e di Reggio Calabria provvedono gli enti stessi, a mente degli art. 12 e 13.

Art. 108.

Art. 4, legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Case degli impiegati).

Alla costruzione delle case degli impiegati dello Stato nei centri urbani di Messina, Reggio Calabria e Palmi, di cui all'art. 19, lettera b), si provvede a cura del Ministero dei lavori pubblici.

Le case costruite dal Ministero della guerra sono amministrate dall'ufficio del genio militare ed assegnate od affittate ai funzionari militari e civili, con le norme da stabilirsi con apposito regolamento.

Art. 109.

Art. 29, legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Case economiche a Messina).

Alla costruzione ed all'affitto di case economiche a Messina provvede l'Unione Messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto nei limiti e con le Modalità di cui agli articoli da 339 a 342.

Art. 110.

Art. 51, legge 28 luglio 1911,n. 842.

Art. 16, eccetto il primo comma, R.D. 27 febbraio 1913, n. 331, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Case economiche a Reggio Calabria ).

Le case economiche da costruirsi a senso dell'art. 19 a Reggio Calabria sono di proprietà del Comune a cura del quale viene eseguita la costruzione.

Esse debbono sorgere in aree di sua proprietà e contenere appartamenti di non più di 4 vani, compresa la cucina.

Le stesse case non possono essere affittate che a persone di fatto residenti a Reggio Calabria al 24 aprile 1913 e non possono essere assoggettate ad ipoteca, né cedute od alienate.

Per gli atti che possono occorrere per l'esecuzione del presente articolo, il comune di Reggio Calabria gode delle esenzioni e riduzioni di tasse concesse con gli articoli 366, 367, 368; ma il termine di cui all'art. 366, ultimo comma, decorre dal 24 aprile 1913 e quelli indicati negli articoli 367 e 368 sono rispettivamente portati a sei e a dieci anni.

Restano ferme le disposizioni contenute nella legge (testo unico) 27 febbraio 1908, n. 89, per le case popolari.

Art. 111.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Regolamento).

Con apposito regolamento saranno stabilite le norme per coordinare, specialmente agli effetti della determinazione dei fitti e delle assegnazioni degli alloggi, le varie attività dirette, a mente degli articoli precedenti, alla costruzione di case economiche e per impiegati allo scopo di far convergere più efficacemente le attività stesse alla rimozione delle baracche ed alla rotazione nelle costruzioni.

 

 

Sezione II. - Altre opere dello Stato.

Art. 112.

Art. 51, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Boe d'ormeggio e lavori di bonifica).

Alle opere di cui ai nn. 4, 6, 7, 8 della tabella n. 3, allegata al presente testo unico provvede il Ministero dei lavori pubblici, coi fondi stabiliti nella tabella stessa e nei modi e con le forme prescritte per le particolari categorie di opere cui appartengono.

Art. 113.

Art. 54, eccetto l'ultimo comma, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Ripristino ed impianto delle tramvie di Messina e Reggio).

Pel ripristino delle linee tranviarie urbane ed extraurbane di Messina, nonché per il collegamento a mezzo di tramvia dei due quartieri della Mosella e della Giostra, il Governo, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, è autorizzato a concedere una sovvenzione annua chilometrica non superiore a £. 2000, sotto l'osservanza delle altre prescrizioni stabilite dall'art. 18 della legge 12 luglio 1908, n. 444, per le tramvie extraurbane.

Uguale sovvenzione può essere accordata per l'impianto di una tranvia urbana nella città di Reggio Calabria , dal confine settentrionale a quello meridionale del Comune, col collegamento dei quartieri superiori, per un percorso non superiore a dieci chilometri.

Art. 114.

Art. 49, legge 13 luglio 1910, n. 466.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Lavori portuali di Messina e Reggio Calabria ).

Il Ministero dei lavori pubblici provvede, a mente dell'art. 7 e con gli stanziamenti ivi indicati, alle sistemazioni portuali di Messina e Reggio Calabria .

Per i contributi degli enti interessati valgono le disposizioni del citato art. 7, e per le espropriazioni occorrenti quelle dell'art. 121.

Per quanto riguarda le aree adiacenti al porto di Messina, e precisamente quelle ricadenti tra l'estremo tratto inferiore del viale S. Martino, via Primo Settembre, largo Darsena, largo Purgatorio, Nuovo Corso Garibaldi, Torrente Boccetta ed il mare, le espropriazioni relative saranno promosse dallo Stato o dal Comune, a seconda delle particolari convenzioni tra di essi già stipulate.

Art. 115

Art. 50, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Passaggio di immobili al Ministero dei lavori pubblici e alle ferrovie dello Stato).

Cessano di far parte degli immobili assegnati al Ministero della guerra e sono, per la parte che loro possa occorrere, assegnati al Ministero dei lavori pubblici, ed all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, i seguenti immobili:

a) la cittadella di Messina con i fabbricati, bastioni, fossati e spalti che la compongono:

b) la piazza d'armi di terranova pure in Messina con il bastione denominato Don Blasco e la tettoia ad esso attigua;

c) le aree ed i fabbricati che si trovano nella spianata detta di S. Ranieri limitatamente però alle parti che al presente sono in uso all'Amministrazione della guerra.

Il trasferimento degl'immobili di cui sopra, è regolato con le modalità stabilite di comune accordo fra le Amministrazioni interessate.

Gl'immobili sono dal Ministero della guerra, riconsegnati al Demanio nello Stato in cui si trovano, completamente sgombri dei materiali mobili di pertinenza dell'Amministrazione della guerra, la quale ha però facoltà di asportare gli oggetti di arredamento fissi esistenti nei vari fabbricati e di demolire ed asportare le baracche, che si trovano nei terreni che abbandona.

 

 

Sezione III - Piani regolatori.

 

 

1. - Procedura, agevolazioni e termini.

Art. 116.

Art. 5, commi 1° e 2°, parte prima, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 39, ultimo comma, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Facoltà a tutti i Comuni danneggiati dal terremoto).

I Comuni indicati nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico, qualunque sia il numero degli abitanti, possono fare un piano regolatore delle costruzioni con le norme prescritte nei seguenti articoli.

Art. 117.

Art. 40, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Approvazione dei piani regolatori).

Contro i decreti Reali che approvano i piani regolatori, di cui all'articolo precedente, o le loro modificazioni, non é ammesso alcun gravame.

Art. 118.

Art. 8, legge 6 luglio 1912, n. 801.

 

(Modifiche).

Qualora in seguito al tracciamento sul terreno degli allineamenti prescritti dai piani regolatori, approvati a norma di legge, o in seguito ad una più esatta determinazione degli allineamenti stessi, risultino necessarie lievi modificazioni alla misura delle espropriazioni indicate nei piani, provvede all'approvazione di esse il prefetto, sentito l'Ufficio del genio civile, e in vece di questo, nei Comuni indicati dall'art. 120, il delegato del Ministero dei lavori pubblici, previa l'osservanza del procedimento prescritto dall'art. 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Con lo stesso decreto di approvazione delle modificazioni suddette, il prefetto decide in merito ai ricorsi che fossero stati presentati.

Ai decreti del prefetto, di cui al precedente comma, sono applicabili le disposizioni dell'art. 117.

Art. 119.

Art. 39, eccetto l'ultimo comma, legge 13 luglio 1910, n. 466.

Art. 8, commi 1° e 3°, legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 16, legge 6 luglio 1912, n. 801.

 

(Mutui pei piani regolatori).

I Comuni che entro cinque anni, dal 21 luglio 1910, abbiano fatto piani regolatori e di ampliamento del loro centro urbano e rispettive frazioni sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, delegando a garanzia anche i proventi del dazio consumo e di altri cespiti comunali, aventi carattere continuativo.

I mutui sono ammortizzabili in 50 anni, e lo Stato contribuisce per la metà nel pagamento delle annualità, comprensive degli interessi e dell'ammortamento, quando i Comuni non possono provvedere alle relative spese con le risorse dei loro bilanci, eventualmente integrate con i proventi dell'addizionale.

Gli stessi proventi possono essere anche assegnati a garanzia dei mutui, per le quote a carico dei Comuni, con decreto del Ministero dell'interno, seguendo il procedimento e le norme, di cui all'articolo 29.

All'atto dell'approvazione del piano o con successivo Regio decreto, è stabilito il limite massimo della somma, che può essere chiesta a mutuo ai sensi del 1° comma. Entro tale limite possono essere contratti uno o più mutui, a seconda delle esigenze, dipendenti dallo svolgimento del programma da attuare, debitamente accertate dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro.

I mutui suddetti sono esenti dalla tassa sulle concessioni governative, e tutti gli atti relativi sono del pari esenti dalla tassa di bollo.

Art. 120.

Art. 42, legge 3 luglio 1910, n. 466.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Bilanci comunali per i piani regolatori).

La parte straordinaria del bilancio dei Comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi relativa ai lavori del piano regolatore e di ampliamento é approvata dal Ministero dell'interno a norma di quanto è disposto con l'art. 23, per l'approvazione di bilanci dei Comuni danneggiati dal terremoto. Tutti gli atti relativi alla procedura di espropriazione devono essere sottoposti al visto di approvazione del delegato del Ministero dei lavori pubblici il quale li trasmette al prefetto per i provvedimenti di esecuzione. I contratti di appalto e le deliberazioni con le quali si autorizzano i pagamenti delle relative spese, devono pure essere vistati dal delegato del Ministero dei lavori pubblici, prima di essere approvati dalle competenti autorità.

La presente disposizione può, con decreto Reale, essere estesa agli altri Comuni di cui all'articolo precedente.

Art. 121.

Art. 45 legge 13 luglio 1910, n. 466.

Art. 1, comma ultimo, R.D. 27 febbraio 1913,n. 331, conv. legge, 11 luglio 1913, n. 1039.

Art. 11 legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Espropriazioni per i piani regolatori).

Le espropriazioni per l'attuazione dei piani regolatori e di ampliamento debbono essere eseguite entro tre anni dalla pubblicazione dei piani stessi, debitamente approvati, quando riguardino edifici distrutti, o resi inabitabili, o bisognevoli di riparazioni straordinarie in conseguenza del terremoto. Per il piano regolatore di Messina il termine suddetto scade il 5 marzo 1915.

Trascorso questo termine, il proprietario ha diritto, abbandonando il fondo, di farsi liquidare dal Comune le indennità dovutegli a norma dell'art. 145.

Il pagamento delle indennità deve essere eseguito o immediatamente, o per metà all'atto dell'espropriazione e per l'altra metà in cinque rate annuali, con l'interesse del quattro per cento decorrente dal giorno dell'espropriazione o dell'abbandono.

Tutte le altre espropriazioni possono essere invece eseguite entro il termine che sarà stabilito per l'attuazione dei rispettivi piani.

Art. 122.

Art. 5, comma 3°, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

 

(Facilitazioni agli enti morali per costruzione di case di beneficenza).

Le facilitazioni concesse dal presente testo unico per la formazione dei piani regolatori e per le espropriazioni, sia temporanee che definitive, possono essere con decreto Reale estese ai corpi morali che, per scopo di beneficenza, si propongano la costruzione di nuove abitazioni nel territorio dei Comuni danneggiati dal terremoto.

Art. 123.

Art. 43, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Espropriazioni per zone).

Con i decreti Reali di approvazione dei piani regolatori e di ampliamento nei Comuni compresi nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico o con altri successivi può essere concessa la facoltà di estendere l'espropriazione ai beni confinanti ed attigui in una determinata zona, con diritto al comune di rivendere le aree per tal modo acquistate.

Tale facoltà di espropriazione e di rivendita può essere estesa in generale a tutti i beni cadenti entro le zone destinate alla fabbricazione, quando la si ritenga indispensabile ai fini del piano.

I Comuni che abbiano ottenuto il concorso dello Stato nella spesa per l'attuazione del loro piano, e che abbiano alienato aree in base alla facoltà loro concessa dal 1° e 2° comma, debbono restituire allo Stato metà dell'indennità pagata per l'espropriazione di esse, quando a questa siasi provveduto coi fondi del mutuo sussidiato.

Qualora il ricavato dell'alienazione sia inferiore alla indennità pagata, è versata invece la metà del ricavato stesso.

 

 

 

2.- Norme speciali per i comparti del piano regolatore di Messina.

Art. 124.

Art. 2, R.D. 27 febbraio 1913, n. 331, conv. legge 11 luglio 1913 n. 1039.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Divisione in comparti).

Gli isolati del piano regolatore di Messina sono divisi in comparti, che costituiscono unità fabbricabili.

La divisione ha luogo possibilmente secondo i limiti finitimi di proprietà, accertati con i dati della mappa catastale, ove non adducansi titoli poziori di prova.

Quando risulti necessario, si può scindere una stessa unità catastale e ripartila su più comparti.

Si possono inoltre introdurre in uno stesso isolato o comparto, seguendo le forme di cui all'art. 125, cortili, intervalli di isolamento, strade private interne, sempreché rispondenti alle norme costruttive, di cui al presente testo unico.

Agli isolati che costituiscono unità fabbricabili si applicano senz'altro le disposizioni degli articoli 126 e seguenti.

Art. 125.

Art. 3, R. D. 27 febbraio 1913, n. 331, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Pubblicazione ed approvazione del piano).

Il piano di divisione in comparti é stabilito per ciascun isolato dalla Giunta municipale, e pubblicato a norma dell'art. 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per un termine di 15 giorni, entro il quale i proprietari e Gli altri aventi diritto possono presentare le loro osservazioni ed opposizioni al prefetto, che decide, sentita una commissione composta del delegato del Ministero dei lavori pubblici, di un consigliere di prefettura e di un Giudice del tribunale. Contro le decisioni del prefetto non é ammesso gravame amministrativo o giudiziario, e le eventuali modifiche sono introdotte direttamente nel piano dal delegato del Ministero dei lavori pubblici.

A richiesta di proprietari di un isolato, il prefetto, sentita la commissione, può stabilire un termine al comune per la divisione in comparti, ed, ove occorra, può procedere d'ufficio alla divisione.

Gli atti tutti della sopraindicata procedura sono esenti dalle tasse di bollo.

Art. 126.

Art. 4, R. D. 27 febbraio 1913, n. 331, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Accordo dei proprietari).

I proprietari dei beni compresi in un comparto possono, anche subito dopo la divisione ed in ogni modo prima dell'assegnazione in base alle gare di cui agli articoli seguenti, far constare con verbale, davanti al sindaco, il loro accordo per il regolamento dei diritti di proprietà, e per la fabbricazione dell'intero comparto secondo le modalità stabilite dal Comune.

Dalla data del verbale decorre, per detti proprietari, il termine di cui all'art. 316.

Art. 127.

Art. 5 R.D. 27 febbraio 1913, n. 331,  conv. legge 11 luglio 1913 n. 1039.

Art. 11 legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Determinazione del prezzo e prima gara).

Subito dopo la delimitazione di un comparto ed ove i proprietari non abbiano già fatto constare il loro accordo, il Comune determina definitivamente, con la procedura della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e del presente testo unico, l'indennità di espropriazione di tutti i beni compresi nel comparto, e procede alla loro assegnazione complessiva in base ad un prezzo minimo pari alla somma delle indennità liquidate.

Ad una prima gara sono invitati, con avviso da pubblicarsi a norma dell'art. 125, tutti i proprietari di parti o piani sottostanti al soffitto del primo piano dei beni compresi nel comparto, i quali versino cauzione corrispondente almeno al decimo della somma sopraindicata, e la gara ha luogo nel giorno trigesimo davanti al sindaco, che assegna il comparto al migliore offerente.

Dalla data della pubblicazione del presente testo unico non sono applicabili agli edifici compresi nei comparti le disposizioni degli articoli 256, 258 e 259; ma i proprietari che, per effetto di interpellanze avvenute prima di questa data, abbiano perduto il diritto di ricostruire sull'area stessa, sono esclusi dalla 1a gara.

In base ai verbali di assegnazione, il prefetto ordina immediatamente all'acquirente di versare nella Cassa depositi e prestiti le indennità spettanti ai proprietari espropriati e di pagare alla Cassa comunale le spese sostenute dal comune e l'aumento percentuale di gara, calcolato per le indennità versate, sotto pena, in caso di inadempienza, di decadere dal diritto d'acquisto e di perdere la cauzione.

In favore dell'acquirente che abbia adempiuto agli obblighi prescritti, il prefetto emette il decreto di espropriazione, comunicandolo all'Unione Messinese.

Art. 128.

Art. 6, R.D. 27 febbraio 1913, n. 331, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Gara avanti la determinazione del prezzo).

Anche prima della determinazione definitiva delle indennità di cui al 1° comma del precedente articolo, può il comune, su domanda anche di un solo proprietario del comparto, procedere, nelle forme dell'articolo precedente, ad una gara in base al valore di stima, di cui all'art. 157 con obbligo agli acquirenti di accettare e pagare la maggiore indennità che fosse in seguito definitivamente liquidata, dando idonea garanzia al riguardo.

Nel caso che entro il termine di tre mesi dalla data in cui un proprietario sia stato citato a comparire innanzi al collegio arbitrale per la determinazione dell'indennità, nessuno dei proprietari dei beni compresi nel comparto abbia presentato la domanda di cui sopra, la facoltà di presentarla è estesa ai proprietari designati alle lettere a, b, c, dell'articolo seguente. In tal caso partecipano alla gara anche il proprietario o i proprietari che abbiano fatto la domanda.

Art. 129.

Art. 7, R.D. 27 febbraio 1913, n. 331, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Seconda gara).

Ove non addivengasi ad assegnazione in base ai precedenti articoli per deserzione o decadenza, il Comune apre entro 30 giorni una seconda gara, nelle forme della prima, fra:

a) i proprietari di parti o piani soprastanti al soffitto del primo piano di edifici nell'ambito del piano regolatore di Messina;

b) i proprietari di edifici o parte di edifici sottoposti ad espropriazione per effetto del piano regolatore in dipendentemente dall'art. 123;

c) l'Unione Messinese.

Sull'ammissione dei concorrenti alla gara, decide la giunta municipale con Deliberazione non soggetta a gravame amministrativo o giudiziario.

Art. 130.

Art. 6, comma 1°, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Terza gara).

Quando la seconda gara sia andata deserta o sia decaduto l'acquirente, il Comune bandisce una terza gara, aperta a tutti sulla base dello stesso prezzo e della medesima procedura.

Art. 131.

Art. 9, R.D. 27 febbraio 1913, n. 331, conv. legge 11 luglio 1913 n. 1039.

 

(Comparto comprendente aree comunali).

Ove in un comparto vi siano aree comunali, ed il Comune non creda di espropriarlo per interno per costruzione di case economiche o popolari, da parte degli enti, di cui all'art. 143, i proprietari degli altri beni sono invitati ad acquistare le aree comunali, con le forme di cui agli art. 126 e 127.

Nel caso di deserzione o decadenza il Comune deve acquistare l'intero comparto o proseguire nelle ulteriori gare di cui agli articoli 128, 129 e 130.

Art. 132.

Art. 6, commi 2° e 3°, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Passaggio del comparto all'Unione Messinese).

Trascorsi tre mesi dalla eventuale deserzione o decadenza anche della gara dell'art. 130, ove nel frattempo il Comune, sempre in base al prezzo minimo iniziale, non abbia concluso trattative private o non siasi reso diretto acquirente del comparto, i beni tutti in esso compresi passano all'Unione Messinese.

Il passaggio non ha luogo qualora i proprietari abbiano nel frattempo fatto constare il loro accordo nelle forme di cui all'art. 126.

Art. 133.

Art. 10, R.D. 27 febbraio 1913, n. 331, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Esecutorietà dei verbali di assegnazione).

I verbali di assegnazione non sono esecutori se non sono vistati dal prefetto a termini della legge comunale e provinciale.

Art. 134.

Art. 7 e 11 legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Diritto al mutuo dei proprietari del comparto).

I proprietari i cui beni sono stati espropriati o passarono all'Unione Messinese a norma dei precedenti articoli, conservano il diritto al mutuo e la facoltà di costruire su di un'altra aerea, salvi i diritti acquisiti dall'Unione Messinese in forza dell'articolo 312.

Art. 135.

Art. 12 R.D. 27 febbraio 1913, n. 331, conv. legge 11 luglio 1913 n. 1039.

 

(Devoluzione dei maggiori proventi).

L'eventuale maggiore provento, ottenuto in base alle gare di cui ai precedenti articoli ed all'incameramento delle cauzioni, é devoluto al bilancio comunale, e deve essere investito in costruzione di case popolari.

Sullo stesso bilancio gravano, nel caso del secondo comma dell'art. 130, le spese per l'intero compimento della procedura.

Art. 136.

Art. 13. R.D. 27 febbraio 1913, n. 331, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Esenzioni fiscali).

Le disposizioni dell' art. 166 sono applicabili a tutto il procedimento di espropriazione contemplato nei precedenti articoli.

 

 

 

3. - Uffici dei piani regolatori.

Art. 137.

Art. 25, commi 1° e 2° ed ultimo, R.D. 24 dicembre 1911, n. 1479, conv. legge 6 luglio 1912, n. 801.

Art. 14, R.D. 27 febbraio 1913, n. 331, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Uffici speciali).

I servizi attinenti all'approvazione ed all'attuazione dei piani regolatori di Messina e Reggio Calabria ed alle relative espropriazioni sono affidati ad uffici speciali posti sotto l'alta direzione di un funzionario del Genio civile, e ad essi possono essere destinati funzionari governativi.

Art. 138.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Passaggio degli uffici alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici).

Il Ministero dei lavori pubblici può, quando lo ritenga opportuno, avocare alla propria dipendenza gli uffici di cui all'articolo precedente.

Art. 139.

Art. 25, commi 3° e 4°, R. D. 24 dicembre 1911, n. 1479, conv. legge 6 Luglio 1912, n. 801.

Art. 14, R.D. 27 febbraio 1913, n. 331, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Indennità).

La misura delle indennità, spettanti al delegato tecnico del Ministero dei lavori pubblici, ed ai funzionari governativi, degli uffici speciali, è fissata con decreto del ministro dei lavori pubblici.

Le spese per tali indennità e quelle per il funzionamento degli uffici sono a carico dei Comuni e sono prelevate dai fondi assegnati per la esecuzione del piano regolatore.

 

 

 

CAPO III. Norme di esecuzione

 

Sezione I - Procedimento di espropriazione

 

 

1.- Dichiarazione di pubblica utilità.

 

a) Opere immediate.

Art. 140.

Art. 1, R.D. 25 aprile 1909, n. 217, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Lavori urgenti).

I lavori occorrenti nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, per costruzione di baracche e di edifici da adibirsi ad uso di privati o di pubblici servizi, per apertura, prolungamento od ampliamento di strade e piazze, e per conduttura di acqua potabile, sono dichiarati di pubblica utilità con l'approvazione del relativo progetto.

Il Ministero dei lavori pubblici può, con suo decreto, dichiarare di pubblica utilità ogni altro lavoro imposto da pubblica necessità ed inteso a riparare danni o provvedere a bisogni urgenti.

Art. 141.

Art. 2, R.D. 25 aprile 1909, n. 217, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Pubblicazione).

Il piano di esecuzione dei lavori e l'elenco dei beni da espropriare a norma dell'articolo precedente, con l'indicazione delle indennità offerte, sono depositati e pubblicati a norma dell'art. 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il periodo del deposito è ridotto ad otto giorni, durante i quali gli interessati possono prendere conoscenza degli atti depositati, e proporre opposizioni sulla regolarità degli atti medesimi.

Non sono ammesse opposizioni contro il tracciato e il modo di esecuzione dell'opera.

 

b) Opere definitive.

Art. 142.

Art. 4, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 55, legge 13 luglio 1910, n.466.

Art. 63, legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Opere contemplate nel testo unico).

Per tutte le opere contemplate nel presente testo unico l'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 143.

Art. 15, R.D. 27 febbraio 1913, n. 331, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Case economiche).

È dichiarata di pubblica utilità la costruzione nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 delle case economiche o popolari da parte del Comune, dell'Unione Messinese e degli enti contemplati nella legge (testo unico) 27 febbraio 1908, n. 89, per le case popolari.

All'Unione Messinese e a tali enti i Comuni possono cedere in enfiteusi aree di loro proprietà.

Art. 144.

Art. 1 e 2, R.D. 6 maggio 1909, n. 264, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Stabilimenti industriali).

Per un periodo di cinque anni, a partire dal 29 maggio 1909, il Governo del Re è autorizzato a dichiarare di pubblica utilità nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 gl'impianti di stabilimenti industriali e commerciali, che possano favorirne il risorgimento economico.

La dichiarazione di pubblica utilità e fatta per decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, dopo udito il Consiglio comunale del territorio in cui l'impianto dovrebbe farsi ed, in caso di opposizioni, il Consiglio di Stato.

 

 

 

II - Liquidazione delle indennità.

Art. 145.

Art. 4 e 5, comma 2°, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 3, commi 1° e 2°, R.D. 25 aprile 1909, n. 217, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 3, comma 1°, parte prima, R.D. 6 maggio 1909, n. 264, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 4, comma 1°, R.D. 15 luglio 1909, n. 542, conv. legge 21 luglio 1910,n. 579.

Art. 44, comma 1°, e art. 46, comma 1° e comma 2°, parte prima, legge 13 luglio 1910, n. 466.

Art. 4, legge 6 luglio 1912, n. 801, art. aggiunto 34.

 

(Criteri per determinare le indennità).

Le indennità per le espropriazioni nei Comuni compresi nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico, eseguite dallo Stato o dalle amministrazioni comunali e provinciali per qualsiasi scopo, ovvero da privati per l'impianto di stabilimenti industriali e commerciali atti a favorire il risorgimento economico dei Comuni stessi e dichiarati di pubblica utilità ai sensi dell'art. 144; nonché quelle per le espropriazioni occorrenti alla costruzione di nuovi centri abitati, all'ampliamento degli esistenti, ed allo spostamento di abitati in Calabria e in provincia di Messina, sono determinate applicando le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e valutando i beni espropriati allo stato in cui essi si trovino al momento dell'espropriazione, salve però sempre le disposizioni degli articoli 41, 42 e 43 della legge stessa.

Le stesse norme sono applicabili alle espropriazioni già fatte dallo Stato, qualora la relativa indennità non sia ancora stata accettata e definitivamente liquidata al 21 luglio 1910; ma le indennità per le espropriazioni dei terreni debbono essere determinate in base alla condizione in cui i beni espropriati si trovavano nel 27 dicembre 1908, prima del terremoto.

Art. 146.

Art. 3, comma 3°, legge 6 luglio 1912, n. 801.

 

(Criteri per le zone laterali al piano regolatore di Messina).

Le indennità per l'espropriazione dei terreni, compresi nella zona di cui al 3° comma dell'art. 255 debbono essere calcolate in base alle condizioni in cui i terreni stessi si trovavano immediatamente prima del 3 agosto 1912.

Art. 147.

Art. 27, R.D. 24 dicembre 1911, n. 1479, conv. legge 6 luglio 1912, n. 801.

 

(Criteri per gli edifici inutilizzabili).

Nelle espropriazioni, di cui all'art. 145, l'indennità per gli edifici dichiarati inutilizzabili ai sensi e con le norme degli articoli 46 e seguenti è determinata in base al solo valore dell'area, calcolato secondo le disposizioni del citato art. 145.

Nessuna indennità è dovuta per qualsiasi altro titolo, salvo al proprietario la facoltà di asportare tutti i materiali a suo avviso utilizzabili, entro il termine di 20 giorni dall'inserzione del decreto di espropriazione nel foglio degli annunzi legali della Provincia.

Art. 148.

Art. 4, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 3, commi 3° e 4°, R.D. 25 aprile 1909, n. 217, conv. legge 21 luglio 1910, n.579.

Art. 3, commi 1°, parte seconda, e 2°, R.D. 6 maggio 1909, n. 264, Conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 4, commi 2° e 3°, R.D. 15 luglio 1909, n. 542, conv. legge 21 luglio 1910, n.579.

Art. 1 e 3, comma 1°, R.D. 25 novembre 1909, n.756, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 47, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Collegio arbitrale di primo grado a Messina e Reggio).

Qualora i proprietari non accettino l'indennità loro offerta per le espropriazioni indicate nell'art. 145, questa è fissata da collegi arbitrali. Essi hanno anche competenza a liquidare i danni derivanti dai lavori o dalle costruzioni di cui all'art. 140.

Di detti Collegi uno risiede a Messina con competenza per le espropriazioni ed i danni che ricadono in quella Provincia, ed un altro a Reggio Calabria per le espropriazioni ed i danni, ricadenti nelle provincie di Reggio Calabria e Catanzaro.

Il collegio, può, quando lo creda opportuno, trasferirsi nei vari capoluoghi di circondario per procedere alla liquidazione delle indennità riferentisi ad espropriazioni di terreni compresi nei rispettivi territori.

Con decreto Reale, su proposta dei ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia, possono essere costituiti più Collegi arbitrali di primo grado in ciascuna delle circoscrizioni territoriali di cui al secondo comma.

Art. 149.

Art. 2, eccetto l'ultimo comma, R.D. 25 novembre 1909, n. 756, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 47, comma 2°, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Sua composizione).

Il Collegio arbitrale di cui all'articolo precedente é composto di tre membri, di cui un magistrato con grado di consigliere d'appello od equiparato che ne ha la presidenza, ed è nominato dal ministro guardasigilli.

Gli altri due membri sono ingegneri, nominati l'uno dal ministro dei lavori pubblici e l'altro dal Consiglio provinciale di ciascuna delle Provincie dove sono i beni da espropriare.

Per il Collegio che ha sede a Reggio Calabria , l'arbitro di nomina del Consiglio provinciale competente per territorio, interviene nelle sole riunioni in cui debbono determinarsi indennità o danni relativi ai beni situati nella circoscrizione della Provincia dal cui Consiglio è stato nominato.

Oltre l'arbitro ordinario, ciascuna delle dette autorità nomina un supplente.

Art. 150.

Art. 48, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Collegio arbitrale di primo grado in altri luoghi).

Nei Comuni, ai quali non si estende la giurisdizione dei collegi arbitrali, di cui agli articoli precedenti, la determinazione delle indennità offerte e non accettate è inappellabilmente fatta da Collegi arbitrali composti di tre membri, di cui uno nominato dalla Deputazione provinciale, l'altro dall'espropriante; Il terzo membro é un magistrato designato dal presidente del tribunale del luogo.

La presidenza del Collegio é assunta dal magistrato. La procedura é quella stabilita dal Codice di procedura civile.

Art. 151.

Art. 2, comma 5°,r. D. 25 novembre 1909, n. 756, conv. legge 21 luglio 1910,n.579.

Art. 26, commi 1° e 2°, R.D. 24 dicembre 1911, n. 1479, conv. legge 6 luglio 1912, n. 801.

 

(Collegio arbitrale di secondo grado).

Contro le sentenze dei Collegi arbitrali, di cui all'art. 148 é ammesso appello dinanzi ad un Collegio arbitrale di secondo grado, avente sede a Roma e composto:

a) di un magistrato con grado non inferiore a presidente di sezione di Corte d'appello, che assume la presidenza, ed é nominato dal ministro guardasigilli;

b) di un magistrato con grado di consigliere di Corte di appello nominato dal ministro predetto;

c) di due membri tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nominati dal ministro dei lavori pubblici;

d) di un referendario al Consiglio di Stato, nominato dal ministro dell'interno.

Oltre l'arbitro ordinario, ciascuno di detti ministri nomina un supplente.

Il termine per l'appello é di trenta giorni e decorre dalla data della Notificazione della sentenza e del decreto che l'ha resa esecutiva.

Art. 152.

Art. 3, eccetto il 1° comma, R.D. 25 novembre 1909, n.756, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 26, ultimo comma, R.D. 24 dicembre 1911, n. 1479, conv. legge 6 luglio 1912, n.801.

Art. 47, ultimo comma, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Norme di funzionamento).

Con RR Decreti, su proposta degli stessi ministri, si provvederà a determinare tanto per i collegi di primo quanto per quelli di secondo grado:

1° la misura degli onorari spettanti agli arbitri e le modalità relative alla loro liquidazione;

2° le altre norme che possono occorrere per l'attuazione delle norme del Presente paragrafo;

3° il giorno in cui cesseranno dall'avere applicazione le disposizioni degli articoli del presente paragrafo e conseguentemente cesseranno di funzionare i Collegi arbitrali.

Art. 153.

Art. 4, legge 6 luglio 1912, n. 801, art. Aggiunto 36.

 

(Mandati a comparire).

Se le parti compariscono innanzi ai Collegi di cui sopra, per mezzo di mandatari il mandato può in ambedue i casi essere scritto in fine dell'originale e della copia dell'avviso a comparire, o della citazione, o dell'atto d'appello; il segretario ne prende nota.

Art. 154.

Art. 4, legge 6 luglio 1912, n. 801, art. aggiunto 37.

 

(Ricorso in Cassazione).

Contro la sentenza del Collegio arbitrale di secondo grado per le espropriazioni é ammesso soltanto il ricorso alla Cassazione di Roma nel termine di giorni quarantacinque, a decorrere dalla notifica della sentenza col decreto che la rese esecutiva.

In caso di annullamento della sentenza, la Corte di cassazione rinvia la causa per nuovo esame avanti lo stesso Collegio di secondo grado, il quale deve uniformarsi alla massima di diritto stabilita dalla Cassazione.

 

 

 

III - Procedimento d'espropriazione.

 

a) - Norme generali.

Art. 155.

Art. 38 e 43, commi 1° e 3°, legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Periodo per le norme speciali).

La procedura per la determinazione e il pagamento delle indennità per le espropriazioni occorrenti nei luoghi e per gli scopi designati dall'articolo 145 è regolata, per un periodo di cinque anni dal 18 agosto 1911, con le norme contenute nel presente paragrafo, ferme restando le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata da quella del 18 dicembre 1879, n. 5188, che non siano in contraddizione con quelle contenute nel presente testo unico.

Art. 156.

Art. 43, comma secondo, legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Disposizione transitoria).

Le medesime norme sono applicabili anche alle espropriazioni ed occupazioni già in corso al 18 agosto 1911, per le quali non siano ancora intervenuti a quella data i decreti prefettizi di cui agli articoli 53 e 72 della legge 25 giugno 1865, n.2359.

 

 

b) - Stime.

Art 157.

Art. 34, legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 4, legge 6 luglio 1912, n. 801 art. aggiunto 35.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Stime).

Le stime compilate dagli uffici del genio civile e dagli altri uffici tecnici governativi, nonché dagli uffici tecnici provinciali e comunali, allo scopo di determinare l'indennità da offrire ai proprietari per tutte le espropriazioni di cui all'art. 145, e quelle compilate dall'ufficio tecnico del l'Unione Messinese per tutte le espropriazioni che deve compiere, equivalgono, per tutti gli effetti dell'art. 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, alla perizia di cui al precedente articolo 32 della legge medesima, ogni qualvolta siano state redatte in base a stati di consistenza, alla cui compilazione siasi proceduto con le modalità stabilite dal seguente articolo.

Art. 158.

Art. 35, legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Visita di accertamento).

Almeno dieci giorni prima di procedere alla visita per l'accertamento delle condizioni dei beni da espropriare, i rispettivi intestatari in catasto sono invitati ad intervenirvi con citazione o biglietto e, per gli irreperibili, mediante un avviso pubblico, a cura della amministrazione espropriante, all'albo pretorio del Comune in cui i beni sono situati.

Detto avviso indica i confini, la natura, la quantità, l'allibramento dell'immobile, e possibilmente il numero di mappa, ed il nome e cognome dei proprietari inscritti nei registri catastali, ed in difetto, nei ruoli dell'imposta fondiaria, e stabilisce il giorno della visita.

I proprietari possono intervenire alla medesima personalmente o mediante rappresentante munito di procura.

La visita ha luogo con l'assistenza di due testimoni, non dipendenti dall'amministrazione espropriante e residenti nel Comune, e di essa il rappresentante dell'Amministrazione redige un verbale, in cui fa risultare tutte le indicazioni sulla natura e sulle condizioni dell'immobile, che possono servire come elementi per la sua valutazione.

I proprietari hanno diritto di farvi inserire le osservazioni che credono del loro interesse, sui particolari della descrizione del fondo.

Non presentandosi i proprietari nel giorno stabilito, si procede egualmente alla visita con l'assistenza dei testimoni sopraddetti, la cui firma basta a rendere valido il verbale. Esso é parimenti valido con le stesse firme, quando i proprietari non lo abbiano sottoscritto per qualsiasi altro motivo.

Art. 159.

Art. 36, legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Stime di tecnici privati).

Qualora le espropriazioni di cui all'articolo 157 del presente testo unico siano promosse da amministrazioni comunali non aventi ufficio tecnico costituito, gli effetti di cui all'articolo medesimo sono attribuiti alle stime compilate per conto di dette amministrazioni da periti privati, sempre che, oltre ad essere state compilate in base a stati di consistenza redatti come sopra, esse abbiano avuto l'approvazione dell'ufficio del genio civile della Provincia.

Art. 160.

Art. 37, legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Disposizioni transitorie per le stime anteriori).

Le stime compilate agli scopi dell'articolo 157 in precedenza al 18 agosto 1911 hanno pure gli effetti previsti dall'articolo medesimo, quando siano state redatte in base a stati di consistenza che siano stati o siano, anche in seguito, accettati dai proprietari.

 

 

c). Pagamenti.

Art. 161.

Art. 39, legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Opposizione per l'indennità).

Un estratto dei decreti contemplati nell'articolo 53 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, deve essere inserito, entro il termine di cinque giorni, nel foglio destinato per gli annunzi legali della Provincia.

Coloro che hanno ragioni da esperire sull'indennità, possono impugnarla come sufficiente nel termine di 30 giorni dalla suddetta inserzione e nei modi indicati dall'articolo 51 della citata legge. La impugnativa é fatta avanti il collegio arbitrale, di cui all'articolo 148. Esso, delibato il titolo all'azione, decide sulla misura dell'indennità, salvo all'autorità giudiziaria di pronunziarsi in sede di opposizione al pagamento sulla sussistenza del diritto asserito.

Scaduto questo termine, senza che siasi proposto richiamo l'indennità si ha rispetto a tutti come definitivamente stabilita nella somma risultante dalla perizia.

Su domanda dell'intestatario della polizza, il prefetto, riservando ogni provvedimento sulla indennità, autorizza il pagamento degli interessi maturati sino al giorno del deposito e di quelli che vengano successivamente a scadere sulla somma depositata.

Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato, debitamente inscritti prima della trascrizione del decreto prefettizio, deve altresì provvedersi, a cura dell'espropriato, ad una notificazione individuale dell'estratto del medesimo decreto ai titolari di essi, nei modi e nella forma stabiliti dal Codice di procedura civile.

Nel termine di tre mesi dalla notificazione, i titolari di diritti reali possono far opposizione al pagamento dell'indennità avanti la competente autorità giudiziaria.

Art. 162.

Art. 40, eccetto l'ultimo periodo del 2° comma, legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Pagamento delle indennità).

Divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'ammontare dell'indennità, ove non esistano diritti reali sul fondo espropriato ne sia notificata opposizione al pagamento, oppure fra tutte le parti interessate siasi stabilito d'accordo il modo della ripartizione, il prefetto, udito il Consiglio di prefettura, autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario espropriato ed agli aventi diritto.

Ove esistano diritti reali sul fondo espropriato, debitamente inscritti, ma i titolari di essi non abbiano notificato alcuna opposizione, nel termine e per gli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 161, il prefetto, udito il Consiglio di prefettura, autorizza il pagamento della somma depositata a favore del proprietario espropriato e degli altri aventi diritto, previa presentazione dei titoli necessari.

Art. 163.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Svincolo a favore dell'intestatario della polizza).

Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo precedente, quando siano decorsi due anni dalla data del decreto di espropriazione, il prefetto, udito Il Consiglio di prefettura, dispone, senza alcuna responsabilità sua o della pubblica Amministrazione, lo svincolo della polizza a favore dell'intestatario, senza che questi sia tenuto ad addurre i titoli comprovanti la proprietà.

Anche quando non si verifichino le condizioni di cui sopra l'intestatario, che fornisca idonea malleveria, può ottenere dal prefetto, su parere del Consiglio di prefettura, lo svincolo della polizza, il cui ammontare non superi le £. 2500.

Art. 164.

Art. 40, ultima parte del 2° comma, legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Esonero di responsabilità).

I provvedimenti di cui al 4° comma dell'art. 161, dell'art. 162, e del 1° comma dell'art. 163, sono emessi dal prefetto senza alcuna sua responsabilità, ne della pubblica Amministrazione, salva però restando la eventuale azione degli aventi diritto o dei terzi a norma della legge comune.

Art. 165.

Art. 41, legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Decisione del tribunale).

Se entro il termine di tre mesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 161 siano dai titolari di diritti reali e da qualunque altro avente diritto notificate opposizioni al pagamento, senza che siasi addivenuto ad un accordo fra le parti, deve provvedersi, sulla istanza della parte più diligente, dal tribunale competente a termine delle leggi civili.

Art. 166.

Art. 70, legge 13 luglio 1910 n. 466.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Agevolazioni fiscali).

I decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità dei beni stabili compresi nell'area dei piani regolatori dei Comuni danneggiati, sono registrati colla tassa fissa di £. 1,20 e trascritti all'ufficio delle ipoteche colla tassa fissa di £. 2, per ciascun decreto, indipendentemente dal numero delle ditte in esso contemplate.

Tutti gli atti preparatori e complementari del procedimento di espropriazione, compresi i certificati ipotecari e gli atti e documenti che occorrono agli espropriati per la riscossione del prezzo, eccezione fatta degli atti giudiziari per opposizione alla perizia amministrativa, sono esenti dalle tasse di bollo.

Per le relative volture catastali é dovuto il diritto fisso di £. 1 per ciascun decreto di espropriazione

 

 

4.- Occupazioni temporanee.

Art. 167.

Art. 3, commi 1° e 2°, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

 

(Ordinanza e durata).

Le occupazioni temporanee dei beni immobili che possono occorrere per l'esecuzione di opere urgenti nei paesi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, nonché per la costruzione di baracche e di edifici, sia ad uso di privati che per servizi pubblici, sono dai prefetti o sottoprefetti ordinate ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata da quella del 18 dicembre 1879, n. 5188.

La durata delle occupazioni può essere fissata per 5 anni e s'intende Protratta di anno in anno fino al termine di un altro quinquennio decorrente dal giorno in cui ebbero luogo, quando non sia stata data licenza al proprietario del suolo sei mesi prima.

Art. 168.

Art. 42, legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Pubblicazione).

Il decreto del prefetto di cui all'art. 72 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, é inserito nel foglio degli annunzi legali della Provincia, ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 161.

Saranno inoltre osservate tutte le altre prescrizioni contenute nello stesso articolo 161 e nei successivi.

Art. 169.

Art. 3, comma 3°, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 4, R.D. 25 novembre 1909, n.756, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1, R.D. 6 aprile 1911, n.455, conv. legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Determinazione arbitrale dell'indennità).

Quando l'indennità offerta non sia accettata, essa viene determinata dagli stessi Collegi arbitrali costituiti a Messina e a Reggio Calabria ai sensi dell'art. 148 del presente testo unico.

Art. 170.

Art. 4, R.D. 25 aprile 1909, n. 217, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Conversione dell'occupazione temporanea in espropriazione).

Occorrendo rendere definitive le occupazioni già autorizzate in via temporanea, agli espropriati spetta un supplemento d'indennità corrispondente alla differenza fra l'indennità precedentemente concordata e liquidata per l'occupazione temporanea e quella da determinarsi per l'occupazione definitiva. Agli espropriati spettano pure gli interessi legali su tale differenza, dalla data dell' avvenuta occupazione temporanea a quella del pagamento o del versamento nella Cassa depositi e prestiti del prezzo di espropriazione.

 

 

Sezione II - Redazione, approvazione ed esecuzione dei progetti.

Art. 171.

Art. 1, commi 3°, 4° e 5°, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. unico, comma ultimo, legge 15 aprile 1909, n. 188.

Art. 4, parte prima, R.D. 12 aprile 1909, n. 213, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Lavori immediati).

Per tutti i lavori di cui agli articoli 1, 2 e 14 il Governo è autorizzato a derogare alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento, provvedendo mediante licitazione o a trattativa privata od anche in economia.

Per i pagamenti, il mandato di anticipazione non può superare £. 50.000, e il mandato a disposizione non può essere emesso per somma maggiore di £. 100.000.

L'approvazione dei progetti principali e suppletivi, riguardanti opere a carico delle Amministrazioni civili dello Stato, qualunque ne sia l'importo, é dato, salvo i casi di cui all'art. 173, dall'ispettore compartimentale del genio civile o dall'ingegnere capo degli Uffici istituiti per decreto del ministro dei lavori pubblici per determinati servizi ed ha effetto per ogni riguardo sia d'ordine tecnico sia di convenienza amministrativa.

Art. 172.

Art. 57, legge 13 luglio 1910, n. 466.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Lavori definitivi).

A tutti i lavori dipendenti dal servizio speciale pei terremoti nelle tre provincie di Calabria e in quella di Messina, qualunque ne sia l'importo, sono applicabili le disposizioni del precedente articolo, sostituendo all'ispettore compartimentale per l'approvazione dei progetti, l'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile.

I progetti redatti degli uffici speciali per i piani regolatori e per l espropriazioni di Messina e Reggio Calabria , di cui all'art. 137 sono resi definitivi in linea tecnica col visto del funzionario cui a norma dello stesso articolo é demandata l'alta direzione degli uffici stessi, salva soltanto la competenza del Comitato speciale dei lavori pubblici nei casi previsti dagli articoli seguenti.

Art. 173.

Art. R. D. 6 settembre 1912, n. 1104, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Comitato speciale del Consiglio superiore).

L'approvazione dei progetti per gli edifici pubblici governativi da costruire nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, il cui importo superi le £. 200.000, esclusi quelli di pertinenza delle Amministrazioni della guerra e della Marina é data dal ministro dei lavori pubblici, udito il parere di uno speciale comitato del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Allo stesso Comitato sono pure sottoposti, quando o per il loro rilevante ammontare o per altri motivi ne sia fatta richiesta dal ministro dell'interno, quei progetti di opere d'interesse locale, di qualunque natura, la spesa delle quali debba, in tutto od in parte, gravare sui proventi di cui all'art. 10 del presente testo unico.

Art. 174.

Art. 3, R.D. 6 settembre 1912, n. 1104, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

Art. 4, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Composizione).

Il comitato é parificato per ogni effetto ad una sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Esso é presieduto da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e composto come membri effettivi di quattro ispettori superiori del genio civile in servizio attivo, del Direttore generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno e di quello dei servizi speciali presso il Ministero dei lavori pubblici.

Il presidente ed i quattro ispettori sono designati con decreto del ministro dei lavori pubblici.

Possono, per l'esame e lo studio di determinati affari, con decreto pure del ministro dei lavori pubblici, essere aggregate al Comitato in modo permanente, o volta per volta, persone di riconosciuta competenza scientifica o tecnica.

Art. 175.

Art. 2, R.D. 6 settembre 1912, n.1104, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Attribuzioni).

Spetta al Comitato, istituito con gli articoli precedenti, di esercitare, invece del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le attribuzioni di cui all'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per l'approvazione dei piani regolatori fatti ai sensi dell'articolo 116 del presente testo unico. Allo stesso Comitato spettano altresì le attribuzioni di cui all'art. 187 del presente testo unico, nonché di dar parere, in seguito a richiesta del ministro dei lavori pubblici, su tutte le questioni di edilizia sismica e su quelle relative all'interpretazione ed all'uniforme osservanza delle norme predette.

Il Comitato può essere incaricato dal ministro dei lavori pubblici di fare direttamente studi e formulare proposte per la risoluzione dei problemi attinenti alla tecnica costruttiva nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Art. 176.

Art. 4, R.D. 6 settembre 1912, n. 1104, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Spesa).

Con R. decreto sarà stabilito quanto occorre per il funzionamento del Comitato. La spesa necessaria é prelevata annualmente con decreto dei ministri dei lavori pubblici e dell'interno, in parte sui fondi assegnati nel bilancio dei lavori pubblici per la costruzione degli edifici pubblici governativi ed In parte su quelli di cui all'art. 10 del presente testo unico.

Sarà, a tal Fine, istituito apposito capitolo nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 177.

Art. 59, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Uffici del Genio civile nelle provincie colpite dal terremoto).

Gli uffici del genio civile nelle tre provincie di Calabria e in quella di Messina, sono costituiti, quanto al personale tecnico, nel modo indicato nella tabella n. 4 allegata al presente testo unico.

Le modificazioni che in seguito si rendessero necessarie nella costituzione di detti uffici saranno approvate con decreto Reale.

Al personale di cui alla tabella stessa é aggiunto il personale d'ordine e di servizio, entro i limiti dei ruoli organici, e quello provvisorio nella misura richiesta dalle esigenze del servizio.

Art. 178.

Art. unico, R. D. 6 giugno 1912, n. 724, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Indennità di trasferta).

Agli ufficiali del genio civile che per esigenze di servizio relative ai lavori dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908, devono effettuare gite nei Comuni compresi nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico, usufruendo di vetture automobili fornite gratuitamente dall'Amministrazione dello Stato, dalle Provincie, dai Comuni e da altri Enti, sono corrisposte, a Decorrere dal 1 luglio 1912, le seguenti indennità chilometriche, in sostituzione di quelle stabilite dall'art. 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del genio civile 3 settembre 1906, n. 522.

Ispettori superiori £. 0,15 per ogni chilometro.

Ingegneri capi ed ingegneri £. 0,12 per ogni chilometro.

Aiutanti principali ed aiutanti £. 0,10 per ogni chilometro.

Art. 179.

Art. 46, legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Spese per la sorveglianza da parte del genio civile).

Alle spese occorrenti per la sorveglianza da parte del genio civile, sulle riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni e per gli accertamenti ed i lavori dipendenti dalle disposizioni del presente titolo, é provveduto con i fondi di cui all'art. 10 del presente testo unico.

All'uopo é istituito nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici un apposito capitolo.

Le somme eventualmente ricuperate dai contravventori sono reintegrate al capitolo suddetto.

Art. 180.

Art. 4, parte seconda, R.D. 18 aprile 1909, n. 213, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Funzionari tecnici delle Provincie e Comuni).

Per l'esecuzione dei lavori contemplati negli articoli 14 e 15 il Ministero dei lavori pubblici può valersi dell'opera dei funzionari degli uffici tecnici, delle Provincie e dei Comuni, i quali debbono attenersi alle discipline vigenti per le opere di conto dello Stato.

Art. 181.

Art. 6, legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Professionisti privati).

Per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato, nonché per la costruzione delle case di cui all'art. 19, lettere b) e c), e comma 3° del presente testo unico, i ministri dei lavori pubblici e della guerra sono autorizzati ad avvalersi, oltre che del personale del R. corpo del genio civile e dell'arma del genio, anche di privati professionisti, a quelle condizioni che saranno, caso per caso, contrattualmente stabilite.

Art. 182.

Art. 1, R.D. 1 aprile 1909, n. 194, conv. legge 21 luglio 1910, numero 579.

 

(Esenzioni fiscali).

A tutti gli atti e contratti relativi alle opere che sono eseguite a cura dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, nonché dei Comitati di soccorso, per riparare i danni cagionati dal terremoto del 28 dicembre 1908, sono applicabili le disposizioni dell'art. 278 comma 4°.

 

 

Sezione III - .Norme costruttive

 

1. Disposizioni generali.

Art. 183.

Art. 7, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 14, legge 13 luglio 1910, n.466.

Art. 1, R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Zone di applicazione).

In tutti i Comuni delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria e dei circondari di Messina e di Castroreale, nonché nei Comuni di Librizzi, Montagna Reale, Naso Oliveri, Patti, Raccuia, San Pietro Sopra Patti, Sant'angelo di Brolo ed Ucria sono obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati le seguenti norme tecniche ed igieniche.

Art. 184.

Art. 7, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 1, legge 21 luglio 1911, n. 840.

Art. 2, R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Esenzioni per il territorio di Taormina).

Sono eccettuate dall'applicazione della disposizione precedente le seguenti zone del territorio comunale di Taormina:

Aree dell'attuale abitato urbano ed adiacenze immediate;

colline Tironi e Calvario fuori Porta Catania;

il Monte Castello;

la rupe del Teatro e la zona nella quale si svolge la strada comunale di accesso all'abitato di Taormina fra la suddetta rupe ed il Capo Taormina.

 

 

2. -Nuove costruzioni.

Art. 185.

Art. 1, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Divieto di costruzione).

É vietato costruire edifici su terreni paludosi, franosi o atti a scoscendere, o sul confine fra terreni di natura od andamento stratigrafico diverso o sopra un suolo a forte pendio, salvo quando si tratti di roccia compatta; nel quale ultimo caso é indispensabile preparare all'edificio uno od anche più piani orizzontali di appoggio eseguendo gli scavi necessari.

Qualora le circostanze locali lo esigano, si può ricorrere a terrazzamenti, osservando le norme di cui al successivo art. 189.

Art 186.

Art. 2, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv.  legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Altezza degli edifici).

L'altezza dei nuovi edifici, rappresentata dalla massima differenza di livello fra la linea di gronda e il suolo circostante, in vicinanza immediata dell'edificio stesso, non può di regola superare nei terreni in piano i 10 metri.

In quelli in pendio l'altezza massima può raggiungere gli 11 metri, purché la media generale delle altezze delle fronti verso strada non superi i 10 metri.

I nuovi edifici, siano inferiormente cantinati o no, debbono essere costruiti a non più di due piani, dei quali il terreno avente il pavimento a livello del suolo, oppure sopraelevato sul medesimo non più di un metro e mezzo nei terreni in piano, e due metri e venti centimetri su quelli in pendio.

In questo ultimo caso però la sopraelevazione media di tutte le fronti non può superare un metro e mezzo.

L'altezza dei piani, misurata fra pavimento e pavimento, oppure fra il pavimento e la linea di gronda, non può di regola superare i metri 5, salvo il caso dei terreni in pendio, nei quali l'altezza dei piani terreni può raggiungere i 6 metri.

S'intende per cantinato anche quella degli edifici che resta interrata da tre lati, purché di altezza non superiore a metri 3.

50 ed il suo lato scoperto non prospetti sulla pubblica via.

Il piano di posa del cantinato deve sempre soddisfare alle prescrizioni dell'art. 193.

Art. 187.

Art. 3, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

Art. 2, R.D. 6 settembre 1912, n. 1104, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Maggiori altezze).

Per edifici isolati, che abbiano all'intorno un'area libera di larghezza non inferiore a quella prescritta dall'art. 207, lettera d), possono essere ammesse, in seguito a parere favorevole del Comitato speciale di cui all'art. 173 per tutta o parte degli edifici stessi numero di piani ed altezze, sia dell'edificio che dei singoli piani, maggiori di quelle stabilite nel precedente articolo, quando siano giustificate da ragioni di pubblica utilità, di servizio pubblico, di culto, d'interesse artistico o di esercizio industriale.

Tali edifici non possono però mai essere destinati ad uso di alberghi, convitti, dormitori, ospedali, caserme, distretti, carceri, e nemmeno ad abitazione, salvo che per il personale necessario alla loro custodia e vigilanza.

La loro altezza non può superare i m. 16, a meno che la destinazione dell'edificio non richieda assolutamente altezza maggiore.

La disponibilità dell'occorrente area libera d'isolamento deve essere dimostrata all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, di cui al 1° comma del presente articolo.

L'autorizzazione di cui sopra per i lavori di riparazione contemplati dal 05 4 della presente sezione, può essere concessa dal prefetto, su parere favorevole dell'ufficio del genio civile.

Art. 188.

Art. 4, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Misura delle altezze).

Nel caso di terrazzamenti, l'altezza dei nuovi edifici, agli effetti dei precedenti articoli 186 e 187 si può misurare dal livello del terreno artificialmente creato col terrazzamento, nell'immediata vicinanza dell'edificio stesso, alle seguenti condizioni:

1° che in corrispondenza di ogni edificio non vi sia che un solo terrazzamento e che il terreno artificialmente creato sia orizzontale;

2° che il suo livello, misurato all'incontro col paramento esteriore del muro di sostegno, a partire dal suolo naturale, non presenti in nessun punto una prevalenza superiore ai m. 3.50;

3° che la zona del piano di terrazzamento fronteggiante ciascun edificio non abbia in alcuna sua parte larghezza minore della corrispondente altezza del terrazzamento stesso;

4° che agli effetti della larghezza delle strade circostanti e degli spazi d'isolamento, l'altezza dell'edificio fronteggiante il terrazzamento sia misurata dal suolo naturale preesistente, in immediata prossimità dell'edificio stesso;

5° che il pavimento dell'eventuale cantinato non sia profondo più di due Metri sotto il piano del terreno artificialmente creato;

6° che il piano della risega di fondazione non sia a livello inferiore del piano artificialmente creato;

7° che l'ossatura dell'edificio parta dalle fondazioni.

Art. 189.

Art. 5, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Fondazioni).

Le fondazioni, quando é possibile, debbono posare sulla roccia compatta, o su terreno perfettamente sodo. In caso diverso si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere una buona fondazione.

Nel caso di edifici intelaiati o baraccati le costole montanti o i ritti dell'armatura debbono essere infitti a perfetto incastro nella roccia, od in una platea generale armata, o essere collegati ad un robusto telaio di base formato con membrature rigide.

Per gli edifici di muratura ordinaria le fondazioni debbono essere costituite da muri continui concatenati fra di loro e non essere mai appoggiate su terreni di riporto, salvo il caso di platea generale.

La pressione statica unitaria sul terreno non roccioso non deve superare i Due chilogrammi per centimetro quadrato.

Art. 190.

Art. 6, norme approvate con R. D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Materiali e mano d'opera).

I lavori di costruzione dei fabbricati debbono eseguirsi secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

É vietata la muratura a sacco e quella con ciottoli, se non convenientemente spaccati e posti in opera con struttura listata.

É pure vietato l'impiego della ghisa e di qualunque altro materiale fragile per travi, per colonne e, in genere, per parti essenziali dell'organismo resistente degli edifici.

Art. 191.

Art. 7, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Divieto di opere sopra il piano di gronda).

Al disopra del piano di gronda non si possono eseguire opere murarie di alcuna specie, non esclusi i fumaioli, salvo i muri di timpano intelaiati o baraccati, eseguiti con materiale di riempimento assai leggero, né vi possono trovare luogo ambienti abitabili o magazzini.

I parapetti dei terrazzi, superiori al piano di gronda e gli attici debbono essere di legno, di ferro, o di cemento armato, ed avere un'altezza non superiore ad un metro.

Nelle case ad un sol piano, se armate robustamente con ossatura completa, come all'articolo seguente, il sottotetto può, per eccezione, adibirsi ad uso magazzino o granaio.

Art. 192.

Art. 8, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Murature prescritte).

Gli edifici debbono essere costruiti con muratura armata o con muratura animata o con sistemi tali da comprendere un'ossatura di membrature di legno, di ferro, o di muratura armata o di muratura animata, capaci di resistere contemporaneamente a sollecitazioni di compressione, trazione e taglio. Esse debbono formare un'armatura completa di per sé stante dalle fondamenta al tetto, saldamente collegata con le strutture orizzontali portanti (solai, terrazzi, tetti) e che sia od immersa nel materiale formante parete o lo contenga nelle sue riquadrature, oppure lo racchiuda nelle sue maglie, e sia con esso saldamente collegata.

Gli edifici debbono avere il loro centro di gravità più basso che sia possibile.

Salvo il caso in cui i proprietari di edifici contigui si accordino per fabbricarli contemporaneamente e con lo stesso sistema, ciascuno di questi dovrà essere indipendente, ma aderente, e formare un organismo di per sé stante.

Art. 193.

Art. 9, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Muratura ordinaria negli edifici ad un solo piano).

Negli edifici col solo piano terreno, anche se cantinato, é ammessa la muratura ordinaria, purché:

a) la costruzione sia fatta con buona malta;

b) le parti murarie aventi funzione statica siano eseguite con mattoni o blocchi di pietra naturale od artificiale a facce piane, oppure a struttura listata, fatta con pietra spezzata e interrotta da corsi orizzontali di mattoni o di fasce continue di cemento armato, distanti non più di cm. 60 fra loro;

c) i muri perimetrali abbiano alla base una grossezza non minore del 1/10 dell'altezza e siano immorsati coi muri trasversali distanti non più di 5 m. Nel caso d'intervalli i maggiori muri predetti, ed in genere quelli maestri, debbono essere muniti di lesene di rinforzo, ripartite a distanza non superiore a m.5, e di aggetto uguale almeno alla metà della grossezza del muro stesso;

d) la costruzione sia consolidata al piano del pavimento (quando questo non riposi direttamente sulla roccia) da collegamenti rigidi, e alla sommità dei muri maestri, tanto perimetrali quanto trasversali, da catene di ferro o da telai di legno rinforzati da squadre negli angoli o da telai di cemento armato.

Quando gli edifizi hanno il cantinato, i muri perimetrali di questo debbono avere una maggiore grossezza di 15 cm.

Art. 194.

Art. 10, norme approvate con R. D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Muratura ordinaria negli edifici a due piani).

La muratura ordinaria é altresì ammessa per edifici a due piani purché non cantinati e non più alti di 7 m., alle seguenti condizioni:

a) la muratura sia fatta con mattoni o con blocchi di pietra naturale od artificiale, di forma parallelepipeda rettangola, cementati con buona malta;

b) i muri soddisfino alle condizioni di cui al comma c) dell'articolo precedente;

c) l'edificio sia consolidato al piano dei pavimenti ed alla sommità dei muri, come è prescritto al comma d) dell'articolo precedente.

Quando i collegamenti orizzontali, di cui al precedente comma siano riuniti con altri legamenti verticali in corrispondenza all'incrocio dei muri o in corrispondenza delle lesene di rinforzo, l'altezza del fabbricato può raggiungere gli 8 metri.

Tanto nel caso dell'altezza di 7 metri quanto in quello degli 8 metri, i solai ed i tetti debbono essere collegati da una intelaiatura orizzontale ed I muri del piano superiore possono avere una minore grossezza fino a costituire una risega di 20 cm. al massimo.

Art. 195.

Art. 11, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080 conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Costruzioni di legno).

Le costruzioni di legno che non abbiano carattere provvisorio, sono ammesse soltanto per edifici la cui altezza risponda alle prescrizioni dell'art. 207 lettera b) per il lato prospiciente la strada, e che abbiano sugli altri lati uno spazio d'isolamento la larghezza pari alla loro altezza ed in ogni caso non mai inferiore a 5 m.

Esse debbono avere sempre uno zoccolo di muratura.

Art. 196.

Art. 12, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Volte).

É vietato l'uso delle volte di muratura o di quelle comunque spingenti, impostate al disopra del suolo. Sono ammesse quelle del piano sotterraneo, purché con saetta non minore del terzo della corda, e munite di tiranti per elidere le spinte.

Art. 197.

Art. 13, norme approvate con R. D. 6 settembre 1912, n. 1080 conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Solai).

Le strutture portanti dei piani superiori devono essere costituite unicamente da solai, con esclusione di quelli a voltine formate di materiali pesanti.

Nel caso di edifici di muratura ordinaria, le travi dei solai, in numero di una almeno ogni 3 m., debbono poggiare su tutta la grossezza dei muri, ed essere impalettate esternamente. Nei corpi di fabbrica multipli, le travi dei solai debbono essere di un sol pezzo per tutta la profondità dell'edificio, ed ove ciò non riesca possibile, le varie travi che si corrispondono, da ambiente ad ambiente, debbono essere robustamente collegate fra di loro nei punti di appoggio sopra i muri interni.

Nel caso di edifici intelaiati o baraccati le travi dei solai debbono collegarsi rigidamente con l'ossatura essenziale, costituente l'armatura della fabbrica.

Art. 198.

Art. 14, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Materiali dei soffitti e solai).

I soffitti ed i rivestimenti dei solai debbono formarsi con materiali leggeri, quali tele, assicelle sottili, cartone, lamierino, lastre sottili, reti metalliche, canne schiacciate e simili, escludendo le strutture pesanti e facili a disgregarsi.

Art. 199.

Art. 15, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Pareti).

Per riempimento e rivestimento nelle costruzioni intelaiate o baraccate, sono ammesse le strutture seguenti:

a) la muratura armata, animata od ingabbiata, o altrimenti consolidata specialmente quando costituisce mezzo d'irrigidimento;

b) le pareti semplici o doppie di lastre naturali od artificiali, di reti metalliche intonacate, di tavolati di legno rivestiti, o di qualunque altro materiale che presenti solidità, leggerezza e sia immune per quanto è possibile, dall'azione del fuoco e dell'umidità atmosferica;

c) le strutture murarie indicate alla lettera b) del precedente art. 193 limitatamente al solo piano terreno.

Per le sole case coloniche é ammesso l'impiego di doppie pareti a listelli di legno o rete metallica, riempite di materiale leggero, anche se di argilla o di altre sostanze non cotte.

Art. 200.

Art. 16, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039

 

(Montanti).

Gli edifici intelaiati di legno e quelli baraccati debbono avere le costole montanti di un sol pezzo, o quanto meno così saldamente e robustamente collegate o rafforzate nelle giunture, da non offrire veruna sezione di indebolimento. Tutte le unioni delle membrature fra loro debbono essere studiate in modo che non venga indebolita la resistenza delle parti costituenti l'organismo statico.

Art. 201.

Art. 17, norme approvate con R. D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv.

legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Scale).

É vietato l'uso di scale a sbalzo o di quelle portate da archi e volte di muratura.

Art. 202.

Art. 18, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Porte e finestre).

Nelle costruzioni ad ossatura intelaiata o baraccata, come al precedente art. 192, i vani delle porte e delle finestre debbono essere incorniciati di un solido telaio di ferro, di legno o di cemento armato, prolungando alcune membrature del telaio del vano fino all'incontro dei montanti e dei correnti dell'ossatura principale.

Nelle costruzioni murarie semplici può anche bastare di sovrapporre ai vani di porta e finestra un architrave di legno, di ferro o di cemento armato, esteso a tutta la grossezza del muro, con arco di scarico.

Negli edifici di muratura i vani di porte e finestre debbono tenersi a distanza non minore di m.1,50 dagli spigoli esterni del fabbricato.

Art. 203.

Art. 19, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Costruzioni in aggetto).

É vietata qualsiasi costruzione in aggetto od a sbalzo, fatta eccezione per i balconi, le cornici ed i protendimenti dei tetti dalla fronte dei muri.

I balconi non debbono mai sporgere dal muro d'ambito più di m. 0,60 e debbono essere sostenuti da mensole solidamente connesse con la travatura del solaio o con le costole montanti dell'armatura.

Le mensole e le lastre dei balconi debbono essere costituite da materiali atti a resistere alla flessione, e non fragili.

Le cornici non debbono mai sporgere dal muro d'ambito più di m. 0,40 e debbono eseguirsi a struttura leggera e solidale col telaio di rinforzo a coronamento dell'edificio. Nel computo della sporgenza delle cornici non é compreso il canale di gronda, se di lamiera.

Art. 204.

Art. 20, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Catene)

La struttura dei tetti deve escludere nel modo più assoluto qualsiasi spinta orizzontale, da eliminarsi mediante catene rese solidali col telaio di coronamento alla sommità dei muri. Le incavallature debbono essere collegate trasversalmente fra di loro.

Non sono richieste catene di collegamento nelle costruzioni con muri a timpano, intelaiati come all'art. 192, reggenti tetti, la cui struttura sia costituita dai soli arcarecci, i quali però debbono essere collegati con l'intelaiatura dei timpani uniti longitudinalmente fra di loro, come é prescritto all'art. 197, pei travi di solaio.

Nei tetti a falde, il materiale di coperta non deve eccedere il peso di Kg. 45 per metro quadrato, anche se bagnato.

Art. 205.

Art. 21, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Terrazze).

Ai tetti ordinari si possono sostituire, in tutto od in parte, terrazzi piani a livello della linea di gronda, purché il materiale di semplice copertura non ecceda il peso di 50 kg. per metro quadrato.

Art. 206.

Art. 22, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Condutture).

Le condutture di ogni specie, siano esse canne di camini o di caloriferi, o tubolature di acquai, di latrine o di acque piovane o potabili, ecc., debbono essere accuratamente isolate dalle membrature dell'organismo resistente.

Nelle costruzioni di muratura ordinaria le condotture non debbono intaccare la grossezza dei muri.

Art. 207.

Art. 23, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Strade).

Nei nuovi centri abitati, e negli ampliamenti degli odierni, come pure Nell'apertura di nuove strade nell'interno di quelli esistenti, sono obbligatorie le seguenti norme:

a) le strade devono essere larghe almeno 10 metri. Negli abitati, aventi popolazione agglomerata inferiore ai 10.000 abitanti, il prefetto, su parere favorevole del genio civile, o le altre autorità superiori da cui debba eventualmente essere approvata la costruzione della nuova strada, possono consentire che tale larghezza minima sia ridotta a m 8. Nel caso che siano ammesse costruzioni da un solo lato della strada la larghezza di questa può essere tenuta anche di m. 6.

b) fermi restando i limiti massimi stabiliti dagli articoli 186, 187 e 194, le nuove case non possono avere, verso la strada sulla quale prospettano, altezza maggiore della larghezza della strada stessa:

1° diminuita di m.2.00, quando si tratti di strade che devono avere una larghezza minima uguale a 10 m.;

2° diminuita di m. 1, quando si tratti di strade la cui larghezza minima può essere di 8 m.;

3° aumenta invece di m.2, quando si tratti di strade lungo le quali non può fabbricarsi che da un sol lato.

c) qualora si vogliano costruire edifizi di altezza superiore a quelle stabilite dai precedenti commi, essi debbono costruirsi in ritiro, per rispetto all'allineamento stradale, di una misura pari alla metà della maggiore altezza;

d) per gli edifizi di altezza superiore ai 10 m. nella parte fronteggiante strade o aree destinate al pubblico passaggio, é prescritta una zona d'isolamento o di rispetto, per una larghezza non minore della loro altezza, quando le disposizioni precedenti non ne prescrivano una maggiore. Nel computo di tale larghezza si comprende quella della strada, o dell'area destinata al pubblico passaggio. La larghezza della detta zona, quando l'area frapposta non debba servire a pubblico passaggio, può essere limitata alla metà della massima altezza dell'edificio, e su di essa anche costruirsi fabbricati di altezza non superiore ai 10 m., purché non sieno mai destinati ad uso di abitazione;

e) tolto il caso previsto dal precedente comma e sempre quando i regolamenti locali non ne esigano una maggiore, la larghezza dei cortili e degli Intervalli di isolamento fra i muri frontali di due edifici vicini, deve essere almeno di 5 m. purchÈ l'area frapposta non sia destinata a pubblico passaggio. Qualora detta area sia aperta al pubblico passaggio, dovrà essere la sua larghezza uguale a quella prescritta per le strade dal precedente comma a;

f) chi ricostruisce od esegue nuove costruzioni può farlo sulla linea di confine. Quando non fabbrichi sul confine, se non lascia la distanza almeno di 2,50, il vicino, o dovrà tenersi alla prescritta distanza di m. 5 dalla fabbrica predetta, oppure avrà facoltà di fabbricare fin contro la medesima pagando il valore del suolo che verrebbe ad occupare, salvo che il proprietario del suolo stesso preferisca estendere contemporaneamente il suo edificio sino al confine.

Agli effetti del presente articolo, sono computate come larghezze libere di strada e come intervalli d'isolamento, in rispetto unicamente a ciascun edifizio erigendo, le larghezze delle aree rispettivamente annessevi, e destinate a giardini, a cortile esterno, o comunque non coperte, anche se cintate e sottratte all'uso pubblico o create con terrazzamento, le quali aree si trovino lungo le fronti del fabbricato.

Art. 208.

Art. 24, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Elevazioni non consentite dalle strade).

Sono vietate:

a) le sopraelevazioni degli edifici esistenti, quando questi abbiano raggiunta e superata l'altezza di 10 m. o quella minore consentita dalla larghezza della strada prospiciente;

b) i lavori di ampliamento di edifici la cui struttura non corrisponde alle prescrizioni della presente sezione;

c) le fabbriche di qualsiasi natura che possono ridurre sotto i limiti fissati dall'art. 207 la larghezza libera delle strade e degli intervalli d'isolamento; fatta eccezione dei muri divisori di altezza non superiore a m. 2,50;

d) qualunque altra opera che non sia ammessa dalle presenti norme oppure che possa aggravare o rendere permanenti le condizioni di fatto contrarie al medesimo.

Art. 209.

Art. 25, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Calcoli).

Salvo quanto sia stabilito con decreto ministeriale pei calcoli di stabilità e di resistenza degli edifizi da costruire nei Comuni colpiti dal terremoto, in detti calcoli si debbono considerare:

1° le azioni statiche dovute al peso proprio ed al sopraccarico (quando ha carattere fisso o di lunga permanenza), aumentate di una percentuale che rappresenti l'effetto delle vibrazioni sussultorie;

2° le azioni dinamiche dovute al moto sismico ondulatorio, rappresentandolo con accelerazioni applicate alle masse del fabbricato nelle due direzioni (lunghezza e larghezza) ed agenti in entrambi i sensi di ogni direzione.

 

 

3. Ricostruzioni.

Art. 210.

Art. 26, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080 conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Ricostruzioni).

Le ricostruzioni totali o parziali sul sito anteriormente occupato dagli edifici che per qualsiasi causa siano stati distrutti o demoliti od abbattuti, debbono eseguirsi con tutte le norme del precedente paragrafo, salvo le tolleranze di cui agli articoli seguenti.

Art. 211.

Art. 27, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, num.1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Loro altezza).

Tolto il caso della esistenza di un piano regolatore che disponga altrimenti, le ricostruzioni di cui al precedente articolo potranno raggiungere l'altezza ed il numero di piani che avevano precedentemente, purché non venga superata l'altezza di 10 m. ed il numero di due piani.

Potrà però consentirsi un numero di piani ed un'altezza maggiore nei casi previsti dall'art. 187.

Art. 212.

Art. 28, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, num.1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Utilizzazione delle fondazioni esistenti).

Nelle ricostruzioni é concessa l'utilizzazione delle fondazioni preesistenti, quando esse non presentino lesioni o deficienze, nel qual caso debbono essere ridotte alle condizioni stabilite dall'art. 189.

 

 

4. - Riparazioni.

Art. 213.

Art. 29, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, num.1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Riparazioni).

Le riparazioni organiche, intese cioè a modificare o consolidare le strutture resistenti degli edifici o di qualche loro parte essenziale, debbono corrispondere, per quanto è praticamente possibile, alle norme di cui ai numeri precedenti, tenuto presente quanto è disposto negli articoli seguenti.

Art. 214.

Art. 30, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Volte).

Le volte esistenti negli edifizi da riparare sono tollerate, a condizione espressa che non siano lesionate, o non siano impostate su muri lesionati o strapiombati, e sempre quando sia provveduto ad eliminare le spinte coll'apposizione di robuste cinture, chiavi e tiranti.

In ogni caso però dovranno sostituirsi con strutture non spingenti le volte in sommità degli edifizi a più piani.

Art. 215.

Art. 31, norme approvate con R. D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Norme).

Nelle riparazioni degli edifizi danneggiati saranno osservate, in quanto siano applicabili, le disposizioni contenute nel paragrafo II e specialmente si debbono:

1° sostituire le scale di muratura e a sbalzo, con scale di legno o sopra Intelaiature, salvo il caso in cui i gradini poggino su due muri maestri;

2° sostituire i tetti spingenti con altri senza spinte;

3° ridurre gli aggetti, le cornici, i balconi e le strutture sovrastanti ai piani di gronda in conformità degli art. 185 e 197 e disporre le condotte e le canne di scarico di qualsiasi specie in modo da non intaccare le murature, anzi da permettere la integrazione, ove l'indebolimento sia avvenuto.

L'altezza di tali edifizi deve essere ridotta a quella stabilita agli articoli 186 e 187.

Art. 216.

Art. 32, norme approvate con R. D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Edifizi di carattere nazionale).

Per le riparazioni degli edifizi di carattere nazionale, in specie per valore artistico, storico od archeologico, sarà stabilito, caso per caso, il partito da seguire pel loro consolidamento, con riguardo alle disposizioni del precedente art. 187.

Art. 217.

Art. 33, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Divieto di riparazioni).

Sono vietate le riparazioni degli edifizi le cui fondazioni siano lesionate o insufficienti, se esse non siano previamente ridotte alle condizioni stabilite dall'art. 189.

Art. 218.

Art. 34, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Rafforzamento).

Gli edifizi lesionati e non costruiti col sistema intelaiato o baraccato, elevantisi oltre il piano terreno, previamente ridotti, ove occorra, a norma del precedente art. 215, debbono essere rafforzati da collegamenti verticali di legno di ferro o di cemento armato, correnti dalle fondazioni alla sommità dell'edifizio, e rilegati fra di loro da cinture al piano della risega di fondazione ed a quelli del solaio e della gronda, in modo da formare un'ingabbiatura esterna i detti collegamenti debbono essere collocati almeno in corrispondenza di tutti gli spigoli dell'edifizio, ed a distanza non maggiore di 5 metri l'uno dall'altro.

Art. 219.

Art. 35, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Demolizioni delle murature).

Le murature comunque lesionate, che rasentano strapiombo o si manifestano eseguite coi sistemi esclusi dall'art. 190, nonché quelle in cui si nota fessuramento diffuso, debbono essere demolite.

Quelle semplicemente lesionate, che non presentino i caratteri anzidetti, oltre a quanto é prescritto all'art. 218, debbono venire riparate, riprendendone la costruzione per ciascuna lesione con muratura da farsi esclusivamente con buona malta, fino ad immorsarsi, con profondi attacchi, con la parte sana.

É vietato l'impiego di archi in muratura per puntellamento o collegamento di muri.

Art. 220.

Art. 36, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Demolizioni e riparazioni di edifizi di cemento armato).

Gli edifizi di cemento armato, che presentino lesioni tali nelle membrature dell'ossatura resistente da renderli inutilizzabili, debbono essere demoliti e rifatti per tutta la parte alla quale si estende la funzione portante della membratura danneggiata.

Quelle intelaiate di altri sistemi, o semplicemente baraccate, che si trovino nello stesso caso, possono essere riparate, sostituendo con altri nuovi gli organi lesionati, purché si provveda ad un collegamento ben rigido con la rimanente armatura o intelaiatura.

Art. 221.

Art. 37, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Edifici non interamente caduti).

Nel caso di edifici non interamente caduti od abbattuti, alle parti da ripararsi vengono applicate le norme del presente paragrafo meno per quanto riguarda l'altezza, che deve ridursi uguale a quella permessa, a norma del precedente art. 211, per la parte da ricostruirsi

 

 

 

5. Norme igieniche.

Art. 222.

Art. 38, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Norme igieniche).

Nelle costruzioni, ricostruzioni e possibilmente nelle riparazioni organiche debbono osservarsi le norme stabilite dalla legge 1 agosto 1907, n. 636 (testo unico).

L'altezza netta dei piani non sarà mai inferiore ai m.3.

Art. 223.

Art. 39, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Edifici scolastici).

Nella costruzione degli edifici scolastici dovranno osservarsi oltre le presenti norme, anche quelle tecniche ed igieniche annesse al regolamento approvato col R. decreto 11 gennaio 1912, n. 12.

 

 

6. Sanzioni, azioni, provvedimenti.

Art. 224.

Art. 40, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. 11 luglio 1913, n. 1039).

(Denunzia dei lavori).

Chiunque intende procedere a riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni é tenuto a darne preavviso al sindaco almeno 20 giorni avanti l'inizio dei lavori, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza dei direttori, appaltatori ed assuntori dell'opera, la ubicazione e l'indole di questa.

Il sindaco rilascia all'interessato un certificato della fatta denunzia e trasmette, entro cinque giorni, una copia di questa al competente ufficio del genio civile.

Art. 225

Art. 41, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Penalità per la contravvenzione).

Qualsiasi inosservanza delle disposizioni contenute nelle presenti norme é punita con l'ammenda da £. 20 a £. 2000.

Della trasgressione è responsabile il proprietario che abbia ordinato i lavori, salvo che egli dimostri che ne sia imputabile il direttore o assuntore dei lavori, nel qual caso, oltre all'ammenda, potrà essere a questi ultimi inflitta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte.

Art. 226.

Art. 42, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912,n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Accertamento della contravvenzione).

Appena avuta notizia del fatto costituente la contravvenzione, il pretore deve immediatamente ordinare le convenienti constatazioni tecniche, per mezzo Dell'ufficio del genio civile, salvo che questo non vi avesse di già provveduto.

Il genio civile, sia di ufficio, che su richiesta del pretore, procederà all'accertamento della contravvenzione mediante accesso sul luogo e regolare Processo verbale che rilevi particolareggiatamente lo stato di fatto in rapporto alle prescrizioni di legge.

Il verbale, sottoscritto dall'ufficiale procedente e vistato dall'ingegnere capo del Genio civile, sarà trasmesso al pretore, con rapporto contenente la proposta delle necessarie modificazioni o demolizioni.

Art. 227.

Art. 43, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080 conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Emissione del decreto penale).

Sul verbale di accertamento, di cui all'articolo precedente, il pretore emette immediatamente decreto motivato, col quale:

a) pronunzia condanna alla pena dovuta, nonché alle spese processuali, e, ove occorra, ai danni;

b) ordina le necessarie modificazioni o demolizioni, assegnando all'uopo Un breve termine;

c) commina, pel caso che decorresse inutilmente il termine assegnato, la demolizione di ufficio, e questa anche per le opere non tempestivamente modificate;

d) avverte il contravventore che la efficacia esecutiva del decreto é subordinata alle condizioni di cui all'articolo seguente.

Art. 228.

Art. 44, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

Art. 11 legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Istanza per il dibattimento).

Il decreto é, per cura del cancelliere, notificato senza ritardo all'interessato.

Se entro 10 giorni dalla notificazione questi non faccia istanza perché sia fissato il dibattimento, e, fatta la istanza, non comparisca all'udienza designata, ne giustifichi un legittimo impedimento, il decreto acquista forza di giudicato ed il pretore ne ordine l'esecuzione.

Se nel termine stabilito, l'interessato faccia istanza perché sia fissato Il dibattimento e all'udienza designata comparisca, il decreto si considera come non avvenuto.

Nel caso che la sentenza sia di condanna, essa infligge una pena non inferiore al doppio di quella precedentemente pronunziata e contiene un termine per la modificazione o la demolizione delle opere abusive.

Art. 229.

Art. 45, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Sospensione dei lavori).

Dal momento della notifica e sino al provvedimento definitivo, l'intimato é tenuto a sospendere i lavori, e, se contravvenga a tale obbligo, è punito ai sensi dell'art. 225.

Art. 230.

Art. 46, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

Art. 11 legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Perizie).

Quando ai fini del dibattimento siano necessari ulteriori o migliori accertamenti tecnici, il pretore, su istanza dell'imputato o d'ufficio, nominerà uno o più periti, scegliendoli nel personale tecnico dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, ed in mancanza fra i liberi professionisti.

Art. 231.

Art. 47, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Effetti del decreto penale e della sentenza).

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 227, sono da emettere, sia nei decreti, che nelle sentenze, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta.

I provvedimenti stessi non sono applicabili al proprietario, il quale dopo aver proceduto a riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni abbia domandato ed ottenuto dal Genio civile la dichiarazione che sono state osservate le presenti norme.

Art. 232.

Art. 48, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Comunicazioni del provvedimento al Genio civile).

Una copia di ogni decreto, ordinanza di esecuzione o sentenza, che vengano emessi in virtù delle precedenti disposizioni, dovrà entro 5 giorni dalla sua data, essere trasmessa, per cura del cancelliere, al competente ufficio del genio civile.

Art. 233.

Art. 49, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

Art. 11 legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Demolizione d'ufficio delle opere abusive).

Se, divenuto esecutivo il decreto ed irrevocabile la sentenza, il condannato non si uniformi all'obbligo impostogli di modificare o demolire le opere in contravvenzione, esso é punito con l'ammenda di £. 10 per ogni giorno di ritardo; e l'ufficio del genio civile può, con l'assistenza, se del caso, della forza pubblica, procedere, a spese del contravventore, alle demolizioni come alla lettera c) dell'articolo 227.

Nessuna azione é ammessa per risarcimento di danni in dipendenza di tali demolizioni, a meno che non siano derivati da inosservanza delle usuali regole d'arte.

Art. 234.

Art. 50, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv.

legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Appello delle sentenze).

Le sentenze sono, in ogni caso, appellabili e il termine per l'appello é di giorni 15, ferme, per la decorrenza di questo, le distinzioni di cui all'art. 355 del codice di procedura penale.

Art. 235.

Art. 51, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Inapplicabilità della condanna condizionale).

Le norme che regolano la condanna condizionale non sono applicabili alle condanne pronunciate in applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 236.

Art. 52, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

(Provvedimenti d'iniziativa del prefetto).

Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza, il prefetto può, per le modificazioni o demolizioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, valersi del procedimento stabilito dall'articolo 378 della legge sui lavori pubblici.

In questo caso spetta esclusivamente al prefetto di promuovere l'azione penale.

Art. 237.

Art. 53, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Vigilanza per la osservanza delle norme).

Gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali del genio civile, gli ingegneri degli uffici tecnici provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, e, in genere, tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle Provincie o dei Comuni, sono incaricati di vigilare per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella presente sezione, e di fare denunzia delle contravvenzioni.

 

 

 

7. Disposizioni transitorie.

Art. 238.

Art. 54, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 settembre 1913, n. 1039.

 

(Fatti non costituenti più reato).

Pei decreti e le sentenze di condanna, che, emessi prima dell'attuazione delle presenti norme, fossero ancora da eseguire, relativamente a fatti che le norme stesse non prevedono più come reati, il pretore od il tribunale Competente, con apposito provvedimento, ne dichiarerà d'ufficio cessata l'esecuzione tutti gli effetti penali, revocando col provvedimento stesso l'ordine di modificazione o di demolizione di edifici, che fosse contenuto nel decreto o nella sentenza di cui viene a cessare l'esecuzione.

Art. 239.

Art. 55, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Revoca degli ordini di demolizione).

Il pretore o il tribunale competente, sopra richiesta del pubblico Ministero, dell'ufficio del Genio civile o di chi vi abbia interesse, potrà revocare, con apposito provvedimento, l'ordine di modificazione o di demolizione di edifici, dato con decreti o sentenze per fatti che le presenti norme non prevedano come reati, anche quando i decreti o le sentenze stesse abbiano avuto per ogni altro riguardo esecuzione.

Art. 240.

Art. 56, norme approvate con R.D. 6 settembre 1912, n. 1080, conv. legge 11 settembre 1913, n. 1039.

 

(Accertamenti).

Prima di provvedere ai sensi indicati negli articoli precedenti 238 e 239, Il pretore od il tribunale, da cui sia stato emesso il decreto o la sentenza, dovrà richiedere che l'ufficio del Genio civile proceda a constatazioni tecniche per accertare che lo stato e la costruzione dell'edificio non contrastino con alcuna delle disposizioni contenute nelle presenti norme e, se sarà necessario, potrà anche ricorrere all'opera di uno o più periti, in conformità di quanto è stabilito nell'art. 230.

 

 

 

VIII .- Zone sismiche.

Art. 241.

Art. 2, R.D. 15 luglio 1909, n.542, conv. legge 21 luglio 1910, numero 579.

Art. 1, R. D. 25 novembre 1909, n. 763, conv. legge 16 marzo 1911, n. 254.

Art. 7, legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 2, lett. a) e b), legge 21 luglio 1911, n. 840.

 

(Località in cui è permessa la costruzione).

Nei Comuni e nelle frazioni di Comuni designati alla tabella n. 5 allegata al presente testo unico le costruzioni per nuovi centri abitati e per l'ampliamento degli esistenti non potranno farsi che nelle località per ciascuno di essi indicate.

Art. 242.

Art. 3, R.D. 15 luglio 1909, n. 542, conv. legge 21 luglio 1910,n. 579.

Art. 1, R.D. 25 novembre 1909, n. 763, conv. legge 16 marzo 1911, n. 254.

Art. 8, legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 2, lettera c) legge 21 luglio 1911,n. 840.

Art. 10, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Località in cui la costruzione è vietata).

In tutti i Comuni delle provincie di Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria e dei circondari di Messina e di Castroreale della provincia di Messina, le ricostruzioni totali o parziali sul sito anteriormente occupato dagli edifici che per qualsiasi causa siano stati distrutti, e demoliti, o abbattuti, sono vietate quando il terreno non offra le garanzie stabilite all'art. 185 per l'impianto di nuove costruzioni.

Nei Comuni e nelle frazioni di Comuni designati alla tabella n. 6 allegata al presente testo unico sono inoltre vietate le ricostruzioni nelle località per ciascuno di essi indicate.

Però nelle località della provincia di Messina ivi indicate è consentito di utilizzare gli avanzi degli edifizi esistenti per ricovero di animali, per depositi per piccole operazioni agricole e di pesca, purché tali usi, in caso di rovina del fabbricato, non importino se non danni materiali.

In tali località, il prefetto, su conforme parere del competente ufficio del Genio civile, può, in seguito a domanda degli interessati, concedere a coloro i quali dimostrino di non potersi altrimenti provvedere di abitazione, sia di eseguire riparazioni provvisorie in legname alle case esistenti, sia di erigere ricoveri di carattere provvisorio per una temporanea dimora che non può eccedere la durata di tre anni.

Tali concessioni si intendono subordinate alla condizione che siano osservate le prescrizioni delle norme di cui agli articoli 273 e seguenti.

Art. 243.

Art. 5, R.D. 15 luglio 1909, n. 542, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 45, legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Penalità).

Le infrazioni alle disposizioni contenute nei due precedenti articoli sono Punite con le sanzioni stabilite al punto VI.


PARTE II - Integrazione delle attività private

TITOLO I - Mutui di favore

CAPO I. Disposizioni generali

 

1. - Mutuo di favore e contributo dello Stato.

Art. 244.

Art. 7, commi 2°, n. 2 ed ultimo, legge 12 gennaio 1909, n.12.

Art. 11, comma ultimo parte ultima, R.D. 5 novembre 1909, n. 722, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 5 e 9, legge 13 luglio 1901, n. 466.

 

(Mutuo di favore e contributo dello Stato).

Per le riparazioni, ricostruzioni, e nuove costruzioni rese necessarie dal terremoto del 28 dicembre 1908 nei Comuni indicati nella tabella n. 2 allegata al presente testo unico sono concessi mutui di favore da parte degli istituti di cui all'art. 245, sempreché le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni stesse vengono eseguite secondo le norme tecniche ed igieniche di cui gli articoli 183 e seguenti.

Detti mutui ipotecari, al saggio d'interesse non superiore al 4% sono ammortizzabili in 30 anni e rimborsabili col sistema delle semestralità costanti comprendenti gli interessi e l'ammortamento, e lo Stato vi concorre pagando la metà delle quote semestrali, aumentate di un decimo per le eventuali perdite degli istituti mutuanti.

Il contributo dello Stato é commisurato alla intera somma occorrente per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni indipendentemente dalla somma che sia in fatto corrisposta dall'istituto mutuante; ed è in ogni caso destinato per intero al pagamento delle semestralità dei mutui.

La spesa relativa é inscritta nel bilancio del Ministero del tesoro.

 

 

 

2.- Mutuanti.

Art. 245.

Art. 21, legge 25 giugno 1906, n. 255.

Art. 7, comma 2° e 3°, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 1, R.D. 5 novembre 1909, n. 722, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 12, comma 3°, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Mutuanti).

Sono autorizzati a concedere i mutui di favore il consorzio di cui all'art. 279, l'istituto Vittorio Emanuela di cui all'art. 299, le casse, di risparmio, gli istituti di credito fondiario, gli istituti ordinari e cooperativi di credito.

Gli istituti sovventori i quali esercitano il credito fondiario hanno facoltà di compiere le suddette operazioni derogando alle disposizioni della legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 696.

 

 

 

3. - Mutuatari.

Art. 246.

Art. 7, comma 2°, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 3, comma 3°, e art. 5, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Privati ed enti morali).

I mutui di favore sono concessi ai privati, agli istituti di beneficenza, d'istruzione e di educazione ed alle camere di commercio, che erano al 28 dicembre 1908 proprietari degli edifici danneggiati o distrutti.

Art. 247.

Art. 11, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Cooperative).

Il Governo è autorizzato a concedere la facoltà di contrarre mutui nei Termini e alle condizioni del presente testo unico, e con le norme e le cautele che saranno stabilite in apposito regolamento, anche a società anonime o cooperative di lavori pubblici, le quali si costituissero col precipuo scopo di provvedere alle costruzioni nei Comuni danneggiati.

Le società predette godono, oltre che delle agevolazioni tributarie consentite dagli articoli 278, commi 2°, 4°, e 5° ultimo periodo e 298, anche di quelle consentite dalla legge sulle case popolari ed economiche.

Art. 248.

Art. 3, comma 1∞, legge 13 luglio 1910,n. 466.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Trasmissione del diritto al mutuo).

Chi acquista un'area acquista anche il diritto al mutuo che da essa dipende, salvo che nel contratto non sia espressamente pattuito il contrario; in questo caso, chi ha alienato l'area non può cedere separatamente il diritto al mutuo.

Il diritto al mutuo può essere ceduto separatamente dall'area soltanto quando il proprietario dell'area non possa ricostruire sulla stessa:

a) per non essere l'area più edificabile, per effetto degli articoli 241 e 242, o perché compresa in abitati che debbono essere spostati;

b) per averne perduta la disponibilità per effetto del regolamento dei rapporti fra i condomini o proprietari di parti dello stesso edificio, ai sensi degli articoli 256 e seguenti, o in seguito ad espropriazioni, o perché l'area sia compresa in un comparto da altri acquistato.

La cessione del diritto al mutuo non é valido rispetto all'istituto mutuante ed ai terzi, se non è trascritta a norma degli articoli 1932 e seguenti del codice civile.

Art. 249.

Art. 3, comma 1∞,  legge 13 luglio 1910,n. 466.

Art. 21, legge 6 luglio 1912, n. 801.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Disposizioni transitorie).

Per gli acquisti di aree avvenuti prima del 21 luglio 1910, l'acquirente ha diritto al mutuo, solo nel caso che sia stato ciò espressamente stabilito nel contratto, o convenuto con atto separato del venditore o dei suoi aventi causa, e sempre che il contratto o l'atto successivo siano trascritti entro Il 31 dicembre 1913.

Ove però la proprietà dell'area sia stata nuovamente trasferita a titolo oneroso nel periodo di tempo dal 18 agosto 1912 all'entrata in vigore del presente testo unico, rimangono salvi i diritti degli ultimi acquirenti, i quali perciò possono valersi del mutuo, sempre che nella trasmissione avvenuta prima del 21 luglio 1910 non siavi stata riserva a favore del venditore.

Per gli acquisti di aree avvenuti dopo il 21 luglio 1910, vale la norma di cui al primo comma del precedente articolo.

Art. 250.

Art. 20, legge 28 luglio 1911,n. 842.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Seguito: Casi di condominio).

La cessione delle quote di condominio e dei diritti di un proprietario di parte di un edificio sottostante al soffitto del primo piano dà diritto al mutuo di favore, in qualsiasi tempo sia avvenuta e non ostante qualsiasi patto in contrario.

Dopo che abbia avuto luogo il regolamento dei rapporti di proprietà a termini degli articoli 256 e seguenti, si applicano le norme di cui all'art. 248.

Art. 251.

Art. 25, commi 3° e 4°, e art. 27, comma 1°, legge 25 giugno 1906, N.255.

Art. 48, comma 5° e art. 49, legge 9 luglio 1908, n. 445.

Art. 7, comma 3°, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 3, comma 1°, legge 13 luglio 1910, n. 466.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Titolari di diritti reali).

Il proprietario di un edificio danneggiato o distrutto che sia gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione, ipoteca, da censi o livelli, può ricostruire altrove o cedere i suoi diritti a norma dello art. 248, senza che occorra il consenso dei titolari dei summenzionati diritti, purché notifichi loro tale sua determinazione per atto di ufficiale giudiziario.

I diritti di cui sopra risorgono sul nuovo edificio da chiunque e dovunque costruito, nei limiti e con le norme di cui all'art. 276.

Qualora poi la ricostruzione non avvenga né per opera del proprietario, né degli eventuali cessionari, l'usufruttuario, l'usuario o il creditore ipotecario possono sostituirsi a loro nell'esercizio del diritto di ricostruire.

In tal caso spetta al collegio speciale di cui all'art. 477 di stabilire a chi debba rimanere in proprietà l'edificio costruito con le somme prese a mutuo, e come si contemperino o risolvano i diritti reali gravanti sull'edificio danneggiato o distrutto.

Art. 252.

Art. 25, commi 3° e 4°, art. 27, comma 1°, legge 25 giugno 1906, n. 255.

Art. 48, comma 5° e art. 49, legge 9 luglio 1908, n. 445.

Art. 7, comma 3°, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 3, comma 1°, legge 13 luglio 1910, n. 466.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Enfiteuti).

Nel caso in cui l'edificio danneggiato o distrutto sia soggetto ad enfiteusi, agli effetti dell'articolo precedente, l'enfiteuta si considera come proprietario, e il direttario é messo nella condizione degli usufruttuari, usuari e creditori ipotecari.

Art. 253.

Art. 49, comma 2°, legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Edifici industriali).

Gli stessi diritti e benefici di cui agli articoli precedenti spettano anche per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione di fabbricati industriali, rese necessarie dal terremoto del 28 dicembre 1908, nei Comuni indicati nella tabella n. 2 allegata al presente testo unico.

Art. 254.

Art. 8, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Danneggiati da terremoti anteriori).

I danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, possono ottenere il mutuo dal consorzio, o dagli altri istituti mutuanti, quando anche gli edifici da riparare o da ricostruire fossero già stati colpiti dai terremoti del 1905 e 1907, e per la intera somma occorrente alla riparazione o ricostruzione.

 

 

4 - Area per le ricostruzioni.

Art. 255.

Art. 48, commi 6 e ultimo, legge 9 luglio 1908, n. 445.

Art. 7, comma 3°, legge 12 gennaio 1909,n. 12.

Art. 4 e 44, legge 13 luglio 1910,n. 466.

Art. 49, comma 3°, legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 3, legge 6 luglio 1912, n. 801.

Art. 11 legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Area per le ricostruzioni).

Il mutuatario può costruire l'edificio per cui ha diritto al mutuo anche su area diversa da quella dell'edificio danneggiato o distrutto, purché nel territorio dello stesso comune.

Nel centro urbano di Messina, salvo per i fabbricati industriali che possono essere ricostruiti nell'ambito del territorio del comune, le costruzioni su altra area debbono eseguirsi nell'ambito del piano regolatore, compresi in esso gli edifici che sorgano nel lato esterno della via di circonvallazione e prospettino sul medesimo a distanza non maggiore di cinquanta metri, purché l'area fra la via e l'edificio sia chiusa e costituisca una pertinenza di quest'ultimo.

Può anche essere ammessa, in seguito ad autorizzazione del sindaco, da concedersi caso per caso, intesi l'ufficio tecnico comunale e la commissione edilizia, la costruzione di edifici isolati in una zona di metri cento, oltre i cinquanta di cui sopra.

Coloro che intendono valersi della facoltà di cui al precedente comma, Debbono obbligarsi a provvedere, a loro cura e spese, dando idonea garanzia, all'apertura e manutenzione delle strade di accesso ed all'esecuzione di tutte le opere, che possono occorrere per la fognatura, l'illuminazione e la distribuzione delle acque, con le modalità che il sindaco, intesi l'ufficio tecnico comunale e la commissione edilizia, crederà opportuno di prescrivere.

Il mutuo, per la ricostruzione delle case distrutte o danneggiate nei comuni, i cui abitati sono soggetti a spostamento, può essere impiegato anche per costruire nel territorio dei nuovi centri, su aree concesse ai sensi dell'articolo 67 della legge 9 luglio 1908, numero 445 o in altro comune della Provincia.

Per le case da ricostruire nel territorio dei nuovi centri, il biennio per la somministrazione rateale del mutuo, decorre dal giorno del sorteggio delle aree, giusta l'art. 71 della citata legge.

 

 

5. - Regolamento dei diritti di condominio.

Art. 256.

Art. 6, legge 13 luglio 1910, n. 466.

Art. 50, legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 11 legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Proprietà indivisa).

Nel caso in cui l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più proprietari, ciascun condomino ha il diritto di interpellare gli altri per atto di ufficiale giudiziario se vogliano costruire.

Il condomino, che entro quindici giorni dalla interpellanza risponda negativamente o non risponda, perde il diritto di ricostruire e di conseguire il mutuo, e solo può esigere dal condomino o dai condomini che rifabbricheranno l'indennizzo Determinato secondo l'art. 145.

Nel valutare l'indennità è tenuto conto del diritto al mutuo che viene conservato al condomino o ai condomini diligenti.

Per le quote di condominio pertinenti a successioni non denunziate l'interpellanza é fatta alla ditta segnata in catasto mediate atto, che è notificato al sindaco, e inserito per sunto nel foglio degli annunzi legali della Provincia e pubblicato nell'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi.

Art. 257.

Art. 6, comma 1°, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Proprietà divisa; condominio dell'area).

Nel caso in cui le parti o i piani di un edificio danneggiato e distrutto appartengano a diversi proprietari, ed ove non esistano convenzioni in contrario, l'area dell'edificio stesso é comune al proprietario o ai proprietari del pianterreno ed al proprietario o a proprietari dei diversi piani e la quota di ciascun proprietario è determinata in rapporto all'imponibile, e, in mancanza di questo, in rapporto al valore che ogni piano aveva prima del terremoto.

Art. 258.

Art. 6, comma 2°, legge 13 luglio 1910, n. 466.

Art. 20, R.D. 24 dicembre 1911, n. 1479, conv. legge 6 luglio 1912, n. 801.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Proprietà divisa. Diritti dei proprietari sottostanti).

I proprietari delle parti sottostanti al soffitto del primo piano hanno diritto di ricostruire sull'area stessa, salvo a regolare fra loro i rapporti a termini degli art. 256 e 261.

Se il proprietario di una di dette parti vuole ricostruire altrove col suo diritto al mutuo, deve notificare tale sua determinazione per atto di ufficiale giudiziario ai proprietari di altre parti dell'intero edificio ed ha diritto ad essere indennizzato dagli altri che ricostruiscano sul luogo, del valore della sua quota d'area.

Art. 259.

Art. 6, commi 3° e 4°, legge 13 luglio 1910, n. 466.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Proprietà divisa. Diritti dei proprietari sovrastanti).

I proprietari delle parti e piani sovrastanti al soffitto del primo piano non hanno diritto al mutuo che per costruire su altra area nei limiti dell'art. 255, ma sono indennizzati dagli altri proprietari per la quota di area loro spettante.

Soltanto nel caso che i proprietari delle parti sottostanti al soffitto del primo piano o taluni di essi non vogliano ricostruire, i proprietari dei piani superiori possono sostituirli nel diritto di ricostruire sull'area stessa, indennizzandoli delle loro quote di aree, tenuto conto, nel determinare le indennità, del diritto al mutuo.

Se in tale richiesta di sostituzione concorrano diversi proprietari e non sia possibile per deficienza di spazio o di altezza, la ricostruzione di tutte le porzioni dello stabile a ciascuno appartenenti, si procede al sorteggio tra i concorrenti.

Il pretore sulla domanda di un proprietario delega un notaio, il quale previo avviso agli interessati nell'ora e nel giorno dell'invio notificato per atto di ufficiale giudiziario, fa il sorteggio che designa il proprietario o i proprietari che possono costruire.

 

Di tale operazione é redatto verbale.

Art. 260.

Art. 2, R. D. 30 agosto 1912, n. 1059, conv legge 11 luglio 1913, n. 1039.

Art. 3, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Deposito degli atti notificati).

Presso la cancelleria della pretura di ciascun mandamento e, per la città di Messina, nella cancelleria della pretura del 1° mandamento, sono depositati, a cura dell'ufficiale giudiziario, tutti gli atti che siano notificati ad istanza delle parti interessate e riguardino il regolamento dei rapporti fra condomini o proprietari di parti o piani di uno stesso edificio, compresi quelli che contenessero risposta negativa ad interpellanza ricevuta.

L'ufficiale giudiziario fa risultare l'eseguito deposito con annotazione sull'originale dell'atto.

L'interpellanza o la dichiarazione di cui all'art. 258 sono notificate nelle forme della citazione e la prova dell' avvenuta notificazione, quella della risposta negativa o della mancata risposta, come pure l'altra che l'interpellante non sia stato a sua volta interpellato da altro condomino o proprietario, sono date mediante certificato dal cancelliere, vistato dal Pretore.

Tutti gli atti relativi a regolamento di condominio che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra citate, siano stati notificati anteriormente all'8 ottobre 1912, sono depositati a cura delle parti interessate non più tardi di tre mesi dal 27 settembre 1913.

In mancanza di tale deposito, qualunque atto interceduto fra condomini resterà, nei riguardi del consorzio o di altro istituto mutuante, improduttivo di effetto.

Art. 261.

Art. 64, legge 28 luglio 1911, n. 852.

Art. 4, legge 6 luglio 1912, n. 801, art. aggiunto 31.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Questioni avanti al collegio).

Tutte le questioni relative al regolamento dei rapporti di condominio o di proprietà divisa dei fabbricati danneggiati o distrutti, comprese quelle che Insorgessero tra condomini e proprietari di parti di uno stesso edificio, per la liquidazione delle rispettive indennità e per il modo o il tempo con cui provvedere alle nuove costruzioni, sono deferite al collegio speciale di cui all'art. 477.

Esso può dare tutti i provvedimenti utili a promuovere l'accordo.

Se l'accordo non sia raggiungibile, decide in merito alla controversia, e quando si tratti di fabbricati distrutti, può anche ordinare la vendita all'asta dell'area comune, stabilendo se l'asta debba essere, limitata ai soli condomini e possa essere aperta a tutti, fissando il prezzo di base dell'asta e delegando un notaio a presiederla.

In tal caso, il ricavato della vendita é ripartito in proporzione dei rispettivi imponibili, fra tutti i condomini.

 

 

 

6. - Ammontare del mutuo.

Art. 262.

Art. 27, commi 3° e 4, legge 25 giugno 1906, n. 255.

Art. 7, comma 3°, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 466.

Art. 49, comma 1°, legge 28 luglio 1911,n. 842.

 

(Valore degli edifizi).

I mutui ipotecari da concedersi, a termini dell'art. 244, non possono rispettivamente superare il valore degli edifizi o parte di edifizi distrutti, o i due terzi del valore di quelli danneggiati.

Il valore degli edifizi distrutti o danneggiati per le città di Messina e di Reggio Calabria è desunto dall'ultimo imponibile catastale anteriore al terremoto del 28 dicembre 1908, capitalizzato al tasso dell' 1,50 per cento.

Per gli edifici non ancora soggetti ad imposte nelle predette due città e per tutti quelli situati nei rispettivi villaggi e negli altri Comuni, è determinato in rapporto all'importanza e capacità che i fabbricati distrutti o danneggiati avevano prima del terremoto ed in conformità delle norme stabilite dall'art. 14 del regolamento approvato col R. decreto 17 settembre 1910 n. 715.

Il valore così fissato é aumentato in tutti i casi di un terzo per le maggiori spese imposte dall'osservanza delle norme di cui agli articoli 183 e seguenti del presente testo unico.

In ogni modo il mutuo non potrà giammai eccedere l'ammontare della spesa prevista per la nuova costruzione, la ricostruzione o la riparazione dell'edifizio.

Art. 263.

Art. 2, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Comitato per la determinazione del detto valore).

In mancanza di accordo tra il richiedente e il consorzio o altro istituto Mutuante, la determinazione del valore é fatta da un comitato residente a Messina per i Comuni di quella provincia e da un comitato residente a Reggio Calabria e per gli altri Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Ciascun comitato é composto di un magistrato designato rispettivamente dal presidente del tribunale di Messina e di Reggio, che funge da presidente, di un ingegnere tecnico di finanza, designato dal ministro delle finanze e di un delegato tecnico del consorzio o istituto mutuante.

Ai singoli componenti i due comitati, é dato un supplente nei modi e con le forme di cui sopra.

Le decisioni dei comitati sono definitive.

 

 

7. - Procedura per le domande e la stipulazione del mutuo

Art. 264.

Art. 22, legge 25 giugno 1906,n. 255.

Art. 7, penultimo comma, legge 12 gennaio 1909,n. 12.

Art. 15, comma 1°, R.D. 5 novembre 1909, n. 722, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 3, comma 2°, legge 13 luglio 1910, n. 466.

Art. 48, legge 28 luglio 1910, n. 842.

 

(Termine per la presentazione).

I privati, gli istituti di beneficenza, d'istruzione e di educazione e le Camere di commercio che intendano usufruire della concessione dei mutui di Favore devono presentare, non più tardi del 210716, le domande, corredate dai documenti giustificativi, alle direzioni o alle agenzie del consorzio o Degli altri istituti autorizzati a fare detti mutui.

Il consorzio e gli istituti forniscono gratuitamente istruzioni e moduli ai richiedenti ed esaminano la regolarità dei documenti esibiti a corredo della domanda.

Art. 265.

Art. 7, penultimo comma, legge 12 gennaio 1909,n. 12.

Art. 48, comma 3° e 7°, legge 9 luglio 1908, n. 445.

(pubblicazione della domanda).

La domanda di mutuo di favore é pubblicata mediante inserzione nel foglio Degli annunzi legali della provincia, ed affissione per 15 giorni nell'albo del comune, dove esiste la casa danneggiata o l'area di quella distrutta.

Art. 266.

Art. 15, commi 1° e 2°, R.D. 5 novembre 1909, n. 722, conv.

legge 21 Luglio 1910, n. 579.

Art. 11 legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Dimostrazione del possesso legittimo dell'edificio).

I privati, gl'istituti di beneficenza, d'istruzione e di educazione e le camere di commercio che vogliono giovarsi dei mutui di favore, devono dimostrare il possesso legittimo del fabbricato distrutto o danneggiato, o dell'area sulla quale deve sorgere il nuovo edificio.

Tale dimostrazione si può fare o con i documenti prodotti a corredo della domanda, o con l'esibizione del decreto di attribuzione di possesso, di cui agli articoli 464 e seguenti.

Art. 267.

Art. 15, commi 3°, 4°, 5° e 6°, R.D. 5 novembre 1909, n. 722, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Seguito).

Il decreto di attribuzione del possesso legittimo è depositato per quindici giorni nella segreteria del comune e di questo deposito, nello stesso giorno in cui sarà stato fatto, o nel giorno successivo, viene data notizia al pubblico, a cura del sindaco, mediante avviso da rimanere affisso alla porta della casa comunale per il tempo in cui il decreto dovrà rimanere nella segreteria.

Una copia di detto avviso, autenticata dal sindaco, viene da questo immediatamente trasmessa al prefetto della provincia, il quale ne ordina la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali.

L'adempimento di queste formalità è accertato dal segretario comunale, mediante processo verbale vidimato dal sindaco, e di questo verbale viene consegnata copia al richiedente.

Trascorso il termine di giorni quindici dalla pubblicazione dell'avviso alla porta della casa comunale e nel foglio degli annunzi legali, senza che sia stato presentato, per mezzo di ufficiale giudiziario, agli istituti sovventori, atto di legale opposizione alla concessione del mutuo nell'avviso medesimo indicato, il richiedente é autorizzato a stipulare il contratto e a consentire sull'area e sull'edificio pel quale il mutuo fu domandato, l'iscrizione ipotecaria a termini e per gli effetti di cui all'art. 275.

Art. 268.

Art. 7, comma penultimo, legge 12 gennaio 1909, n.12.

Art. 51, comma 1°, legge 9 luglio 1908, n. 445.

(perizie dei lavori).

Le perizie dei lavori da unirsi alle domande di mutuo possono, a richiesta Dell'istituto mutuante, essere sottoposte al riscontro dell'ufficio del Genio civile quando vi sia fondato dubbio che i lavori, per i quali é domandato il Mutuo, eccedano il limite dello stretto necessario o comprendano opere di abbellimento o, nelle riparazioni, opere di ampliamento, salvo, per quanto riguarda il consorzio dei mutui, l'osservanza delle norme speciali che lo regolano.

Art. 269.

Art. 24, comma 1°, legge 25 giugno 1906, n. 255.

Art. 7, comma penultimo, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 4, legge 6 luglio 1912, n. 801, art. aggiunto 33

 

(Termine per la stipulazione).

I contratti di mutuo devono essere stipulati non più tardi di sei mesi dalla data della concessione.

Trascorso questo termine, è in facoltà del consorzio, o di altro istituto mutuante di ritenere il richiedente decaduto dalla concessione.

Art. 270.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Denunzia della concessione del mutuo).

Appena seguita la stipulazione del contratto di mutuo a somministrazione totale o rateale, il Consorzio, l'Istituto "Vittorio Emanuele III" di Reggio Calabria od altro istituto mutuante denuncia alla competente agenzia delle imposte l'avvenuta concessione del mutuo medesimo.

Eguale denuncia fa il Ministero del tesoro prima di emettere il contributo diretto di cui all'art. 306 e seguenti:

le denuncie di cui sopra devono contenere le seguenti indicazioni:

1° cognome, nome e paternità della persona o denominazione dell'ente cui sia stato concesso il mutuo o sia per essere accordato il contributo diretto dello Stato;

2° ammontare del mutuo o del contributo diretto dello Stato;

3° descrizione catastale dell'edificio danneggiato o dell'area su cui sorgeva l'edificio distrutto, e, nel caso in cui il diritto a mutuo venga esercitato su altra area, anche la descrizione di questa.

L'agenzia delle imposte annota, secondo la loro data di presentazione, tutte le denuncie che le pervengano delle concessioni di mutuo o di contributo diretto dello Stato sulla partita catastale corrispondente, e, nel caso in cui il diritto a mutuo venga esercitato su altra area, anche sulla partita catastale di quest'ultima.

L'agenzia delle imposte rilascia all'ente denunciante un certificato, col quale é fatta attestazione della eseguita annotazione.

In tale certificato deve altresì dichiararsi, se sulla stessa partita catastale e per lo stesso titolo esistano o meno annotazioni precedenti.

In caso affermativo l'agenzia delle imposte deve indicare all'ente richiedente anche gli estremi delle preesistenti annotazioni.

L'esercizio utile del diritto a mutuo di favore con ogni effetto relativo è determinato dalla priorità delle annotazioni all'agenzia delle imposte.

 

 

 

8. - Somministrazione ed ammortamento del mutuo.

Art. 271.

Art. 7, comma penultimo, legge 12 gennaio 1909, n.12.

Art. 20, legge 25 giugno 1906, n. 255.

Art. 12, commi 1°, 4° ed ultimo, R.D. 5 novembre 1909, n. 722, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Rate di somministrazione).

La somma concessa a mutuo deve dal consorzio o altro istituto mutuante, Qualora non si tratti di riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni già eseguite a cura e spese del proprietario, essere somministrata in più rate, a cominciare dalla data del contratto, e successivamente a misura che progrediscano i lavori di riparazione o di costruzione dell'edificio, ed in termine non maggiore di due anni dalla data del contratto stesso.

Nel caso di somministrazione rateale, gli interessi delle somme effettivamente anticipate sono pagati per metà dal mutuatario e per metà, oltre il decimo di cui all'art. 244 del presente testo unico, dal tesoro dello Stato.

Quando sia compiuta la somministrazione di tutta la somma concessa a mutuo, a questa viene aggiunta e capitalizzata la parte degl'interessi dovuti dal mutuatario ed eventualmente non pagati.

Il periodo di ammortamento dei mutui somministrati in più rate incomincia Dalla data dell'ultima somministrazione; ma nella durata massima del mutuo, stabilita nell'articolo 244, deve comprendersi il tempo in cui sono state Fatte le somministrazioni rateali.

Art. 272.

Art. 17, comma 1°, R.D. 24 dicembre 1911, n. 1479, conv. legge 6 luglio 1912, n. 801.

 

(Termine di ammortamento).

Il consorzio e gli altri istituti autorizzati alla concessione dei mutui di favore, indicati nell'art. 245, possono consentire nei contratti di mutuo che la metà a carico del mutuatario sia restituita in un termine minore di trenta anni, fermo restando però, per la parte a carico dello Stato, il periodo trentennale fissato dall'articolo 244.

Art. 273.

Art. 17, R.D. 5 novembre 1909, n. 722, conv. legge 21 settembre 1910, n. 579.

 

(Riscossione ed esecuzione).

Contro il mutuatario moroso, dietro richiesta del consorzio o altro istituto creditore e con la procedura e i privilegi fiscali stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, si procede dall'esattore del comune nel quale sono gl'immobili.

Sono inoltre applicabili, per il procedimento di esecuzione, le disposizioni del titolo VII del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con R. decreto 16 luglio 1905,n.646.

 

 

 

9. - Ipoteche.

Art. 274.

Art. 25, comma 2/-a, legge 25 giugno 1906,n. 255.

Art. 48, comma penultimo, legge 9 luglio 1908, n. 445.

Art. 7, comma penultimo, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 15, comma ultimo, R.D. 5 novembre 1909, n. 722, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Opposizione dei creditori ipotecari).

Per domandare il mutuo non è necessaria la prova della libertà del fondo.

La pubblicazione della domanda di mutuo, di cui all'articolo 265, tiene luogo di notificazione ai creditori ipotecari, i quali hanno diritto di opporsi, se la somma domandata ecceda la spesa necessaria per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione.

L'opposizione é risoluta con le norme stabilite dal regolamento.

Art. 275.

Art. 25, comma 1°, legge 25 giugno 1906, n. 255.

Art. 48, comma 4∞, legge 9 luglio 1908,n. 445.

Art. 7, comma penultimo, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 15, comma penultimo, R.D. 5 novembre 1909, n. 722, conv. legge 21 Luglio 1910, n. 579.

Art. 52, legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 17, comma 2°, e 23 del R.D. 24 dicembre 1911, n. 1479, conv. legge 6 luglio 1912, n. 801.

 

(Valore dell'ipoteca a garanzia del mutuo).

L'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo di favore é valida verso tutti, con prevalenza di grado di fronte ad ogni altra sull'area e sull'intero edificio riparato, ricostruito o costruito di nuovo.

L'ipoteca é anche valida sopra una congrua parte del fondo rustico, quando il mutuo serva per riparazione, ricostruzione o nuova costruzione di case coloniche.

La priorità di grado dell'ipoteca a favore dello Stato stabilita dall'art. 65 non ha effetto di fronte all'ipoteca di cui al precedente comma.

Il privilegio fiscale, di cui al secondo comma dell'art. 55 non può esercitarsi sull'edificio riparato o ricostruito con le somme prese a mutuo, finché duri l'ipoteca sopra di esso iscritta a garanzia del mutuo stesso.

Il privilegio può invece essere esercitato su tutti gli altri beni mobili od immobili del debitore.

Il Consorzio e gli altri istituti autorizzati alla concessione dei mutui di favore possono convenire all'atto della stipulazione del mutuo, che l'ipoteca sull'edificio riparato o ricostruito sia cancellata quando il mutuatario abbia completamente estinta la quota a suo carico.

Art. 276.

Art. 7, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Ipoteche preesistenti).

Ferme restando circa l'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo, le disposizioni di cui al precedente articolo, l'edificio costruito, ricostruito o riparato con le somme prese a mutuo, rimane soggetto alle ipoteche, ai canoni, censi e livelli preesistenti fino alla concorrenza del suo valore, diminuito dei due terzi del capitale preso a mutuo.

Sull'edificio stesso risorgono i diritti di usufrutto, uso ed abitazione che gravavano il fabbricato distrutto o danneggiato in giusta proporzione alla consistenza del nuovo o dei nuovi fabbricati.

In caso di conflitto giudica La magistratura speciale di cui all'articolo 477.

La restrizione delle garanzie ipotecarie, di cui al primo comma del presente articolo, non importa alcuna riduzione dei crediti, né delle altre garanzie personali e reali, ed i creditori ipotecari possono sempre ottenere il trasferimento integrale delle loro ipoteche su altri beni del debitore se e come per legge.

Art. 277.

Art. 53, legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Procedura di esecuzione).

Fino al 21 luglio 1916 non può dai creditori ipotecari iniziarsi o continuarsi la procedura di esecuzione sugli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908 aventi diritto al mutuo di favore a norma del presente testo unico.

Resta integro pel creditore ipotecario il diritto, di cui all'art. 52 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle indennità di espropriazione, che i proprietari abbiano dichiarato di voler riscuotere a norma dell'art. 312, nonché su quelle degli immobili, compresi nei comparti di cui all'art. 124.

 

 

 

10. - Esenzioni fiscali.

Art. 278.

Art. 26, legge 25 giugno 1906, n. 255.

Art. 7, comma penultimo, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 16 e 18 R.D. 5 novembre 1909, n. 722, conv. legge 21 luglio 1910, N. 579.

Art. 4, legge 6 luglio 1912, n. 801, art. aggiunto 32

Art. 4, commi 2° e 5°, R.D. 30 agosto 1912, n. 1059, conv. legge 11 Luglio 1913, n. 1039.

 

(Esenzioni fiscali).

Il contributo dello Stato e le operazioni di mutuo fatte dal consorzio dei mutui, dall'Istituto " Vittorio Emanuele III" di Reggio Calabria e dagli altri Istituti autorizzati, a norma dell'art. 245 sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile, sia per ritenuta diretta che per ruoli, e le cartelle emesse sono esenti dalla tassa di negoziazione e soggetto al bollo di centesimi 10 Per ogni titolo.

Le ipoteche da inscriversi a garanzia dei mutui sono esenti dalle tasse ipotecarie e dagli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

Gli atti e documenti relativi alle interpellanze ed alle dichiarazioni di cui agli articoli 256, 258, 259, 260 e 261 sono esenti dalla tassa di bollo e da qualsiasi diritto.

I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, le verifiche, i certificati ipotecari e tutti gli atti che possono occorrere alla esecuzione delle disposizioni contenute nel presente capo, anche per comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degli immobili offerti in garanzia, sono stesi su carta libera, rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici uffici.

L'iscrizione a garanzia del quarto e la garanzia di un ente intermedio cui alle lettere b) e c) del successivo art. 294. come pure i certificati delle inscrizioni e trascrizioni ipotecarie occorrenti al consorzio per i mutui o a qualsiasi altro istituto mutuante, purché da questi richiesti, godono della medesima esenzione accordata per i mutui da ogni tassa di bollo, di registro e di ipoteca, giusta quanto è prescritto dal presente articolo.

Le operazioni del consorzio come quelle degli altri istituti di credito fondiario sono esenti da qualsiasi tassa o diritto comunale o camerale.

Inoltre le operazioni relative a mutui di favore o da questi dipendenti fatte dal Consorzio, dagli altri Istituti indicati nell'art. 245, come pure le operazioni dell'Istituto "Vittorio Emanuele III" godono di ogni altra agevolezza od esenzione applicabile alle operazioni ordinarie degli istituti che esercitano il credito fondiario nel Regno.

 

 

 

CAPO II. Consorzio per la concessione dei mutui

 

 

1. - Istituzione e capitale iniziale del consorzio.

Art. 279.

Art. 1, R.D. 5 novembre 1909, n. 722, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Istituzione del consorzio).

Per la concessione dei mutui ipotecari, di cui all'art. 244, é costituito un Consorzio autonomo dai seguenti istituti:

La Banca d'Italia, i Banchi di Napoli e Sicilia, l'Istituto Italiano di Credito Fondiario, l'Istituto delle Opere pie di San Paolo di Torino, la Cassa di Risparmio delle provincie lombarde in Milano, e le Casse di risparmio di Verona, di Torino, di Palermo, di Roma, di Bologna, di Cosenza, il Monte dei Paschi di Siena e la Società delle Assicurazioni Generali di Venezia.

Il consorzio assume il titolo di "consorzio per la concessione di mutui ai Danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908" ed il suo statuto, deliberato dal Consiglio di amministrazione, é approvato con decreto Reale promosso dai ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro.

Art. 280.

Art. 2, R.D. 5 novembre 1909, n. 722, conv. in legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 10, legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Capitale iniziale).

Il capitale iniziale del Consorzio é di lire 20 milioni, conferito:

dalla Banca d'Italia per £. 3.000 000;

dal Banco di Napoli per £. 3.000.000;

dal Banco di Sicilia per £. 1.000.000;

dall' Istituto italiano di credito fondiario per £. 1.500.000;

dall'Istituto delle opere pie di San Paolo in Torino per £.500.000 dalla Cassa di Risparmio delle provincie lombarde in Milano per £. 3.500.000;

dalla Cassa di Risparmio di Verona per £. 2.000.000;

dalla Cassa di Risparmio di Torino per £ 1.000.000;

dalla Cassa di Risparmio di Palermo per £. 1.000.000;

dalla Cassa di Risparmio di Roma per £. 1.000.000; dalla Cassa di Risparmio di Bologna per £. 500.000;

dalla Cassa di Risparmio di Cosenza per £. 500.000;

dal Monte dei Paschi di Siena per £. 1.000.000;

dalla società delle assicurazioni generali di Venezia per £. 500.000.

La Banca d'Italia attinge la sua quota alle riserve del credito fondiario già della Banca nazionale del Regno in liquidazione, destinate, siccome parte della sua costituzione patrimoniale, a fronteggiare le perdite della liquidazione della Banca Romana.

Il Banco di Napoli attinge la sua quota alle attività della sua Cassa di Risparmio e il Banco di Sicilia alla sua massa di rispetto.

La somma conferita dall'Istituto italiano di credito fondiario é compresa fra i rivestimenti del capitale versato dall'istituto stesso, ammessi agli articoli 82 e 83 della legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646.

Art. 281.

Art. 3, R.D. 5 novembre 1909, n. 722, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Compartecipazione di altri Istituti).

Del Consorzio possono far parte anche altri istituti di credito e di previdenza fra quelli indicati dall'art. 245, purché la loro compartecipazione al capitale consorziale non sia inferiore a £. 100.000; e le nuove compartecipazioni vanno in aumento del capitale iniziale di £. 20.000.000.

Art. 282.

Art. 4, R.D. 5 novembre 1909, n. 722, conv. legge 21 luglio 1910 n. 579.

 

(Responsabilità degli Istituti costituenti il Consorzio) La responsabilità degli istituti costituenti il Consorzio è limitata alla somma da ciascuno di essi conferita.

 

 

2. - Amministrazione del Consorzio.

Art. 283.

Art. 5, R.D. 5 novembre 1909,n. 722, conv. legge 21 luglio 1910 n. 579.

 

( Consiglio di amministrazione).

Il Consorzio é amministrato da un Consiglio d'amministrazione composto di Due delegati per ciascuno degli Istituti consorziati che contribuiscano per almeno un milione di lire nella formazione del capitale e di un delegato per ciascuno degli altri istituti che contribuiscono almeno per 500 mila lire.

Il Consiglio é presieduto dal presidente dell'Istituto italiano di Credito fondiario ed elegge annualmente fra i suoi componenti un vice-presidente e un segretario.

I consiglieri possono essere scelti anche fra il personale superiore degli Istituti consorziati; durano in carica tre anni, ma possono essere confermati.

Art. 284.

Art. 6, R.D. 5 novembre 1909, n. 722, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Direzione).

La gestione degli uffici del Consorzio è assunta dall'Istituto italiano di Credito fondiario, il quale si varrà principalmente dell'opera del proprio personale tecnico, legale ed amministrativo.

La Direzione del Consorzio é affidata al direttore generale del detto Istituto.

Art. 285.

Art. 7, R.D. 5 novembre 1909, n. 722, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Sede e succursali).

Il Consorzio ha la sua sede in Roma presso la sede dell'Istituto italiano di Credito fondiario.

Le succursali della Banca d'Italia in Messina e Reggio Calabria sono agenzie di Consorzio.

Art. 286.

Art. 22, R.D. 5 novembre 1909, n. 722, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Vigilanza sul Consorzio).

Il Consorzio é sottoposto alla vigilanza dei Ministeri di agricoltura, industria e commercio, e del tesoro.

 

 

3. - Capitale del Consorzio.

Art. 287.

Art. 8, comma 1°, R.D. 9 novembre 1909, n. 722, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Versamento del capitale iniziale).

Le quote consorziali di cui all'art. 280 sono versate dai singoli istituti In rate a richiesta del Consiglio d'amministrazione del Consorzio e sono da questo impiegate in mutui.

Art. 288.

Art. 8, commi 2° e 3° e ultimo, R. D. 5 novembre 1909, n. 722, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Emissione delle obbligazioni).

Via via che il Consorzio impiega in mutui il capitale, ha facoltà di creare e di emettere speciali obbligazioni corrispondenti ai mutui concessi fruttanti un interesse non superiore al 4 per cento netto.

Successivamente, a misura che ha concesso altri mutui, il Consorzio ha facoltà di creare e di emettere altre obbligazioni per un ammontare nominale che può giungere al decuplo del capitale consorziale.

Il Consorzio deve per contro ritirare dalla circolazione tante obbligazioni quante, al valore nominale, corrispondano all'ammontare dei rimborsi dei mutui, nei tempi e nei modi stabiliti dal testo unico delle leggi sul Credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646.

Art. 289.

Art. 9, R.D. 5 novembre 1909, n. 722, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 22, legge 4 aprile 1912, n. 305.

 

(Acquisti e anticipazioni sulle obbligazioni).

La Cassa dei depositi e prestiti, la Cassa nazionale di previdenza per la Invalidità e per la vecchiaia degli operai, le Casse di risparmio ordinarie, i Monti di Pietà, le Società di assicurazione sono autorizzate ad acquistare le obbligazioni emesse dal Consorzio.

Con decreto del Ministero competente altri istituti possono essere autorizzati ad acquistarne.

La Società, gli enti morali, le istituzioni pubbliche di beneficenza e gli altri istituti i quali, per le leggi che li concernono, devono impiegare in titoli emessi o garantiti dallo Stato il loro patrimonio in tutto o in parte, avranno facoltà di farne l'impiego, sino ad un quarto rispettivamente del tutto o della parte, nelle obbligazioni predette.

Gli Istituti di emissione sono autorizzati a fare anticipazioni sulle obbligazioni medesime alle stesse condizioni che sono stabilite per le anticipazioni sopra cartelle fondiarie.

Art. 290.

Art. 19, R.D. 5 novembre 1909, n. 722, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Utili e riserve).

Il 5 per cento degli utili netti di ciascun esercizio é destinato alla formazione di un fondo di riserva patrimoniale, fino a che questo non abbia raggiunto il quarto del capitale consorziale. La parte rimanente potrà essere distribuita agli istituti consorziali in proporzione della quota di capitale da ciascuno di essi conferita.

Il 10 per cento sulle quote semestrali a carico dello Stato é destinato a formare un fondo di riserva straordinario per i rischi eventuali delle operazioni del Consorzio.

I due fondi di riserva sono impiegati in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie.

Art. 291.

Art. 10, R. D. 5 novembre 1909, n. 722, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Impiego in buoni e titoli del capitale del Consorzio).

I capitali del Consorzio non ancora investiti in mutui possono impiegarsi in buoni del tesoro, in titoli emessi o garantiti, sia direttamente che indirettamente, dallo Stato italiano e in cartelle fondiarie di istituti italiani.

 

 

4. - Somministrazione dei mutui.

Art. 292.

Art. 11, R.D. 5 novembre 1909,n. 722, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Interesse ed ammortamento).

I mutui ipotecari sono dati in contanti, ad una ragione d'interesse non superiore al 4 per cento; salvo il regolamento della differenza che potesse risultare dai corsi delle obbligazioni.

Detti mutui sono ammortizzabili in non più di trent'anni giusta il sistema fissato dall'art. 244.

Le quote semestrali costanti per lo ammortamento dei mutui comprenderanno anche i diritti di commissione per spese di amministrazione in misura non superiore a centesimi 30 per ogni 100 lire di capitale mutuato escluso ogni altro compenso.

Al pagamento delle quote semestrali i mutuatari contribuiscono soltanto per metà.

Il contributo a carico dello Stato dovrà determinarsi aggiungendo alla metà della quota semestrale il decimo dell'intera quota.

Art. 293.

Art. 12, commi 2° e 3°, R.D. 5 novembre 1909, n. 722, conv. legge 21 Luglio 1910, n. 579.

 

(Rate).

Gli interessi liquidati a favore del Consorzio sulle somministrazioni rateali previste dall'art. 271 del presente testo unico, sono pagati in due rate semestrali, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno, e, per la metà a carico dello Stato, il Consorzio ha diritto, altresì, al 10 per cento sull'ammontare dei detti interessi.

Art. 294.

Art. 13, R.D. 5 novembre 1909, n. 722, conv. legge 31 luglio 1910,n. 579.

Art. 10, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Condizione della disponibilità del quarto da parte dei mutuatari).

I privati, i quali ai sensi del presente testo unico intendano contrarre mutui ipotecari di favore col Consorzio devono dimostrare, con le norme stabilite dal regolamento, di disporre almeno di un quarto della somma totale occorrente per le riparazioni, le ricostruzioni o le nuove costruzioni.

La quota del quarto può anche, a domanda del mutuatario, essere rappresentata:

a) o dal valore dell'area sulla quale deve eseguirsi la costruzione ed, in caso di riparazione, anche dalla parte dell'edificio utilizzabile;

b) o da una garanzia ipotecaria, anche non di primo grado, sopra altro cespite, purché sufficiente;

c) o dalla garanzia di un ente intermedio.

 

 

 

5. - Liquidazione del Consorzio.

Art. 295.

Art. 20, R. D. 5 novembre 1909, n. 722, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Termine per i mutui).

La concessione di mutui, da parte del Consorzio, cesserà dal 18 novembre 1919.

esaurite le operazioni contemplate nel presente testo unico, avrà luogo la liquidazione del Consorzio.

Art. 296.

Art. 21, R.D. 5 novembre 1909, n. 722, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Devoluzione delle riserve).

Se, compiuta la liquidazione, rimarrà disponibile parte della riserva straordinaria formata col 10%, essa sarà devoluta per metà al tesoro dello Stato, e per l'altra metà sarà ripartita fra gli istituti consorziati in proporzione della quota da ciascuno conferita.

La riserva ordinaria patrimoniale formata col prelievo annuale dagli utili di esercizio del Consorzio e disponibile all'atto della liquidazione sarà ripartita esclusivamente fra gli Istituti consorziati in proporzione della quota rispettivamente conferita.

 

 

 

6. - Disposizioni varie.

Art. 297.

Art. 23, R.D. 5 novembre 1909 n. 722, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Applicazione delle disposizioni sul credito fondiario).

Alle operazioni del Consorzio sono applicabili le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sul credito fondiario, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel presente testo unico.

Art. 298.

Art. 59, legge 9 luglio 1908, n. 445.

Art. 16, R.D. 5 novembre 1909, n. 722, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Competenze dei notai).

Le competenze dei notai sugli atti stipulati dal Consorzio, per la concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto dal 28 dicembre 1908, sono ridotte alla metà di quelle fissate dalla legge in vigore.

 

 

 

CAPO III. Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria .

Art. 299.

Art. 12, comma 1°, parte prima, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Costituzione dell'ente).

La succursale in Reggio Calabria della sezione temporanea dell' "Istituto Vittorio Emanuele III" é costituita in ente autonomo, col titolo d' "Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria ".

Art. 300.

Art. 12, comma 1°, parte seconda, e comma 2°, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Capitale iniziale).

A tale ente autonomo é assegnato un capitale iniziale di lire 2.333.664,2 0, quota spettante alla provincia di Reggio Calabria in proporzione delle domande di muti presentate dai danneggiati dei terremoti del 1905 e 1907 in Detta provincia sul patrimonio iniziale della sezione di £. 6.000.000 e sulle annualità di contributo già versate dal tesoro dello Stato e dal Banco di Napoli.

Inoltre sulle 26 rate che al 13 luglio 1910 erano ancora da scadere a debito dello Stato e del Banco di Napoli, sono annualmente versate al nuovo ente le quote spettantigli nella detta proporzione, rispettivamente in annue £. 220.157 e £. 33.023,55.

Art. 301.

Art. 12, commi 3° e 4°, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Attribuzioni).

Il nuovo ente così costituito provvede direttamente alle operazioni di mutuo già eseguite o da eseguire per i danneggiati dai terremoti del 1905 e 1907, secondo la legge 25 giugno 1906, n. 255, purché ai danni di detti terremoti non si siano sovrapposti quelli del terremoto 1908, nel qual caso si applicano le norme e le forme del presente testo unico.

Con le stesse norme provvede inoltre, nei limiti della propria disponibilità, ai mutui da concedersi ai danneggiati dal terremoto 28 dicembre 1908, nella sola provincia di Reggio Calabria . Ha infine facoltà di funzionare come ente intermedio presso il Consorzio, ai sensi del precedente art. 293, ed anche presso qualunque altro istituto mutuante, dando garanzia sulle proprie attività per la quota del quarto di cui al citato articolo.

Gli avanzi dei contributi dell'Istituto di Reggio, secondo l'art. 46 della legge 25 giugno 1906, n. 255, vanno a beneficio della sede del credito agrario di Reggio Calabria .

Con apposito regolamento saranno determinate le norme di funzionamento di detto istituto.

Art. 302.

Art. 4 legge 6 luglio 1912, n. 801, art. aggiunto 38, commi 1° e 2°.

 

(Destinazione dei capitali).

Del capitale iniziale assegnato all'"Istituto Vittorio Emanuele III" in Reggio Calabria con l'art. 300 é provvisoriamente accantonata la somma di £. 800.000 per provvedere ai mutui a favore dei danneggiati dai terremoti del 1905 e del 1907, destinandosi il resto del capitale stesso ai mutui a favore dei danneggiati del terremoto del 1908, secondo il disposto dell'art. 301.

Qualora la detta somma di £. 800.000 risultasse insufficiente, sarà integrata con prelevamenti dalle rate annuali di contributo dello Stato e del Banco di Napoli.

Art. 303.

Art. 4, legge 6 luglio 1912, n. 801, art. aggiunto 38, comma 3°.

 

(Norme di funzionamento).

Fino a quando non saranno approvate le norme e le istruzioni speciali in ordine ai mutui ai danneggiati dal terremoto del 1908, l'istituto funzionerà per le operazioni suddette applicando le norme del Consorzio approvate col R. decreto 21 ottobre 1910, n. 812, eccetto quelle riguardanti la garanzia del quarto.

Art. 304.

Art. 18, comma 1°, R. D. 24 dicembre 1911, n. 1479, conv. legge 6 luglio 1912, n. 8O1.

 

(Operazioni di credito).

L'"Istituto Vittorio Emanuele III" di Reggio Calabria è autorizzato a fare operazioni comuni di credito al fine di accrescere le disponibilità occorrenti per le operazioni dirette di mutui ai danneggiati dal terremoto del 1908, previste dal precedente art. 301.

Art. 305.

Art. 18, comma 2°, R.D. 24 dicembre 1911,n. 1479, conv. legge 6 luglio 1912,n. 801.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Preferenza nei mutui).

Nella concessione dei mutui stessi, l'istituto deve preferire le domande di coloro che, ai sensi del precedente art. 272, offrano di estinguere la quota a loro carico in un periodo di ammortamento minore.

Con l'approvazione dei ministri del tesoro e dell'agricoltura, industria e Commercio, il Consiglio d'amministrazione dell'istituto ha facoltà di determinare il limite massimo della somma entro cui le singole domande di mutuo Devono essere contenute.

 

 

 

CAPO IV. Contributo diretto dello Stato.

Art 306.

Art. 15, escluso l'ultimo comma, R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1479 conv. legge 6 luglio 1912, n. 801.

 

(Contributo dello Stato).

Nei Comuni indicati nella tabella n. 2 allegata al presente testo unico i Proprietari, singoli o associati, i quali avendo diritto al mutuo, abbiano Costruito, ricostruito o riparato a proprie spese, entro il 10 febbraio 1917, l'edificio distrutto o danneggiato, possono ottenere direttamente a loro favore il pagamento del contributo dello Stato, nella misura del 50 % e dentro i limiti posti dall'art. 262, quando provino con certificato del competente ufficio del Genio civile, che la ricostruzione e la riparazione dell'edificio é stata compiuta secondo le norme tecniche e igieniche, di cui agli articoli 183 e seguenti.

Le predette disposizioni si applicano anche alle società anonime e cooperative, di cui all'art. 247.

Il Ministero del tesoro rilascia agll'interessati copia del decreto di concessione del contributo dello Stato, il cui pagamento ha luogo con le modalità da stabilirsi nel regolamento.

Art. 307.

Art. 16, R. D. 24 dicembre 1911, n. 1479, conv. legge 6 luglio 1912, n. 801.

 

(Dichiarazioni ed esame preventivo del progetto).

I proprietari singoli od associati e le società anonime o cooperative, che intendano avvalersi della facoltà concessa dall'articolo precedente, devono farne espressa dichiarazione nel preavviso al sindaco, prescritto dall'art. 224.

Essi possono anche ottenere, da parte del competente ufficio del genio civile, per l'accertamento di cui al primo comma del precedente articolo 306, l'esame preventivo del progetto, purché assumano a loro carico le spese occorrenti per le eventuali visite che risultassero necessarie.

Art. 308.

Art. 19, commi 1° e 2°, R.D. 24 dicembre 1911, n. 1479, conv. legge 6 Luglio 1912, n. 801.

 

(Agevolazioni fiscali).

Le semestralità dovute dallo Stato di cui agli articoli 272 e 306 a chiunque pagabili, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, sia per ritenuta diretta che per ruolo nominativo.

Gli atti di cessione di tali semestralità sono soggetti soltanto alla tassa fissa di registro di lire una.

Art. 309.

Art. 22, R.D. 24 dicembre 1911,n. 1479, conv. legge 6 luglio 1912,n. 801.

Art. 3 detta legge.

 

(Contributi per edifizi da costruire nelle zone laterali a Messina).

Nel centro urbano di Messina i contributi di cui agli articoli precedenti, possono essere anche concessi per i fabbricati costruiti nelle zone di cui al secondo e terzo comma dell'art. 255, ferme restando le disposizioni contenute nel predetto terzo comma e nel quarto dello stesso articolo.

Art. 310.

Art. 4, legge 6 luglio 1912, n. 801, art. aggiunto n. 30.

Art. 11 legge 11 luglio 1913,n. 1039.

 

(Riparazioni inferiori a £. 2000).

Nei limiti della somma di £. 200,000 annue e con le norme e garanzie che saranno stabilite nel regolamento, il contributo diretto dello Stato di cui al precedente art. 306, può essere corrisposto in unica soluzione per le riparazioni eseguite dai proprietari o loro aventi causa agli edifici danneggiati dal terremoto, o per le nuove costruzioni o ricostruzioni, quando l'importo di esse non superi in complesso la somma di £. 2000.

Il contributo chiesto e concesso ai sensi del precedente comma produce la decadenza del diritto al mutuo col concorso dello Stato o ad un ulteriore contributo diretto da parte del medesimo per l'eventuale maggiore importo dei lavori di riparazione oltre la predetta somma di £. 2000.

TITOLO II - Unione Messinese

CAPO I. Formazione del patrimonio

Art. 311.

Art. 20, comma 1°, e art. 15, comma 2∞, legge 13 luglio 1910,n. 466 Art. 22 R.D. 24 dicembre 1911, n. 1479, conv. legge 6 luglio 1912, n. 801.

 

(Istituzione dell'ente).

È costituito un ente denominato "Unione Messinese tra i proprietari danneggiati dal terremoto" al quale appartengono, entro l'ambito del nuovo piano Regolatore di Messina e nelle aree di cui all'art. 255 e salva l'assegnazione di carature a chi di ragione, gli edifici danneggiati e distrutti, ed i diritti a mutuo e ad indennità d'espropriazione, di cui agli articoli seguenti.

Art. 312.

Art. 10, comma 1°, 2° e 3° e art. 21 legge 28 luglio 1911,n. 842.

Art. 1° R.D. 30 agosto 1912,n. 1059, conv. legge 11 luglio 1913,n. 1039.

Art. 2 e 11 legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Beni espropriati).

Appartengono all'Unione Messinese dal 1 dicembre 1912 gli edifici o parti di edifici danneggiati o distrutti, che sono soggetti ad espropriazione totale o parziale per effetto del nuovo piano regolatore, sempreché però non costituiscano unità o partite catastali con reddito imponibile superiore a £. 200; ed i proprietari non possono in alcun modo impedire tale passaggio all'Unione.

Quando superino tale reddito, gli edifici o parti di edifici di cui al precedente comma, appartengono all'Unione Messinese dal 1 febbraio 1914, ma possono i proprietari impedire il passaggio dichiarando entro il 31 gennaio 1914 di voler ricostruire per conto proprio sull'area residua o sopra un'area diversa. Eguale facoltà spetta a chi, anche per trapassi di proprietà a qualsiasi titolo avvenuti, trovasi proprietario di diversi edifici o di parti di uno stesso edificio che, pur costituendo ciascuno unità o partita catastale con reddito pari o inferiore a £. 200, superino tale somma nel loro complesso.

Col passaggio degli edifici a termine dei due commi precedenti passano all'Unione Messinese i relativi diritti al mutuo e alle aree residue, ed anche I diritti alle indennità di espropriazione a meno che per queste ultime non abbiano i proprietari dichiarato, entro lo stesso termine del 30 novembre 1913, di volerle riscuotere direttamente, nel qual caso viene in corrispondenza ridotto l'ammontare delle carature a termine dell'art. 320.

Art. 313.

Art. 14, comma 2°, legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Proprietari ed altri titolari di diritti reali).

Oltre ai proprietari e agli enfiteuti la facoltà di fare la dichiarazione di cui all'art. 312 è data, alle stesse condizioni e con gli stessi termini ai direttari, agli usufruttuari, usuari e creditori ipotecari, che intendano sostituirsi al proprietario nella stipulazione del mutuo a norma dell'art. 251.

Art. 314.

Art. 14, comma 1°, legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 24 R. D. 24 dicembre 1911, n. 1479, conv. legge 6 luglio 1912, n. 801.

 

(Forma delle dichiarazioni per impedire il passaggio alla Unione Messinese).

Le dichiarazioni da compiersi secondo l'art. 312 per impedire il passaggio dei beni all'Unione Messinese devono essere notificate al prefetto e all'Unione Messinese per atto di ufficiale giudiziario.

Le notificazioni fatte al prefetto prima del 1 maggio 1912 valgono anche come fatte all'Unione.

Art. 315

Art. 7 e 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Beni compresi nei comparti messi in gara).

Qualora in seguito alla divisione in comparti ed alle gare di cui agli articoli 127, 128, 129, 130 e 131 i proprietari del comparto non siasi messi d'accordo per la riparazione e ricostruzione e non siasi trovato un acquirente o tale non siasi reso il Comune, gli edifici tutti del comparto passano all'Unione Messinese, che corrisponde ai proprietari in forma di carature le indennità fissate a base di gara.

Tanto nel caso previsto dal precedente comma come in quello in cui siasi trovato un acquirente del comparto o di tale siasi reso il Comune, i proprietari del comparto conservano a norma dell'art. 134 il diritto al mutuo per ricostruire su altra area, ma sono soggetti alla decadenza comminata dall'art. 316.

Art. 316.

Art. 11 e 16 legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 11 legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Inefficacia della dichiarazione per mancati inizio o completamento dei lavori).

I proprietari, che a termine degli articoli precedenti abbiano conservato il diritto al mutuo relativo ad aree espropriate o passate all'Unione Messinese, od i loro cessionari ed aventi causa decadono dal diritto stesso, che viene acquisito all'Unione, salvo l'obbligo di corrispondere le relative carature, se la costruzione cui il mutuo deve servire non sia stata iniziata entro il termine di un anno decorrente rispettivamente:

a) dalla data del verbale con cui i proprietari si siano accordati nel caso dell'art. 126;

b) dalla data del verbale di assegnazione del comparto nei casi di cui agli articoli 127, 128, 129, 130 e 131;

c) dalla data della dichiarazione nel caso di cui al 2° comma dell'art. 312.

Nel caso in cui il Comune non abbia potuto assegnare le linee e i livelli, e sempre che l'avente diritto dimostri di essersi reso parte diligente per ottenerne l'assegnazione entro 180 giorni dalle date indicate alle lett.

a), b), c), il termine di cui al comma precedente rimane sospeso e decorre dal giorno dell' effettuata assegnazione.

Qualora poi, entro due anni dall'inizio dei lavori l'edificio non sia completato, il prefetto, su richiesta dell'Unione Messinese o di ufficio, dichiara, con decreto motivato, il passaggio all'Unione tanto dell'edificio iniziato quanto del mutuo di favore col solo obbligo ad essa di dare al proprietario o ai condomini le carature loro spettanti, tenuto conto delle semestralità del mutuo eventualmente già pagato all'Istituto mutuante, e salvi i diritti del Consorzio, anche in relazione alle garanzie sussidiarie.

L'accertamento delle condizioni d'inizio o di completamento dei lavori, agli effetti del presente articolo, é fatto con certificato dell'Ufficio del genio civile.

Art. 317.

Art. 10, comma 1°, R.D. 24 dicembre 1911,n. 1479, conv. legge 6 luglio 1912, n. 801.

 

(Surrogazione dell'Unione Messinese nel diritto a mutuo).

Avvenendo il passaggio dei beni all'Unione, qualora prima di esso i proprietari abbiano contratto un mutuo di favore, senza che lo istituto mutuante abbia ancora fatto alcuna somministrazione di fondi, il contratto s'intende annullato, e l'Unione ha l'obbligo di rimborsare l'Istituto stesso delle spese sostenute per la concessione del mutuo, quando queste non siano state anticipate dal mutuatario.

Art. 318.

Art. 15, legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Decreto di passaggio all'Unione).

Il passaggio all'Unione Messinese degli edifici e diritti di cui ai precedenti articoli ha sempre luogo in base a decreto motivato del prefetto, emesso su richiesta dell'Unione Messinese o di ufficio.

Art. 319.

Art. 17, legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Ricorso contro il decreto del prefetto).

Contro il decreto del prefetto di cui all'articolo precedente, é ammesso soltanto ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato.

 

 

 

CAPO II. Diritti dei proprietari

Art. 320.

Art. 18,n. 5, art. 20, escluso il 1° comma, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Carature).

In corrispettivo degli edifici e diritti ad essa passati a norma del capo precedente, l'Unione Messinese emette carature di £. 25 ciascuna, per un ammontare complessivo equivalente al valore degli edifici e dei diritti da determinarsi a norma degli articoli 262 e 263.

Non dà diritto a maggior numero di carature il valore attuale delle costruzioni rimaste o eseguite sulle aree passate all'Unione.

Determinato il valore delle carature, esse vengono attribuite nella misura di nove decimi del valore stesso ai singoli proprietari e ai loro eredi in ragione delle rispettive proprietà.

Il rimanente decimo é destinato alla formazione di un fondo di riserva per gli scopi indicati nel regolamento.

Non sono ancora calcolate le frazioni non superiori a £. 12,50; quelle superiori a tal somma hanno diritto ad una caratura intera.

Le carature sono nominative e non possono essere vincolate né, alienate, se non dopo un triennio dalla loro assegnazione.

Art. 321.

Art. 21, legge 13 luglio 1910, n.466.

 

(Carature in caso d'ipoteche).

Ai proprietari e agli enfiteuti di edifici o parti di edifici distrutti o danneggiati , gravati da inscrizioni ipotecarie, sono assegnati i due terzi delle carature loro spettanti, diminuiti del decimo di cui all'articolo precedente. Le carature sono libere da qualsiasi vincolo, ad eccezione di quelli dipendenti dai diritti di usufrutto, uso ed abitazione, salva la ripartizione di esse a norma di legge.

Soltanto sull'altro terzo, diminuito di un decimo, i creditori ipotecari, i direttari ed i creditori di canoni, censi e livelli possono far valere le loro ragioni e ottenere l'attribuzione totale o parziale di esse al valore nominale entro il primo triennio dalla loro assegnazione ed al valore effettivo successivamente, restando sempre salvo il diritto dei creditori ipotecari a ottenere il trasferimento delle loro ipoteche su altri beni del debitore, se e come per legge.

Art. 322.

Art. 18, n. 6, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Riparto degli utili della gestione).

Ai singoli aventi diritto vengono ogni anno ripartiti gli utili netti della gestione dell'Unione Messinese, in proporzione delle rispettive carature da loro possedute e salva l'assegnazione di un decimo al fondo di riserva.

Art. 323.

Art. 18, legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 11, R.D. 24 dicembre 1911, n. 1479, conv. legge 6 luglio 1912, n. 801.

 

(Preferenza nello acquisto degli edifici ricostruiti).

I proprietari e i condomini degli edifici danneggiati o distrutti che siano passati all'Unione a termini degli articoli precedenti, hanno diritto di preferenza di fronte ad ogni altro per l'acquisto degli edifici riparati e di quelli ricostruiti sulle aree che appartenevano ad essi od ai loro danti causa a titolo universale nel giorno 28 dicembre 1908.

Nel caso che domandino di esercitare tale diritto più condomini, si procede fra essi al sorteggio, a norma dell'art. 259.

Il condomino che abbia conseguito un edificio per sorteggio non può concorrere ad altri sorteggi se l'edificio da lui acquistato corrisponde a non meno di nove decimi delle antiche quote a lui appartenenti.

L'Unione, ove deliberi di mettere in vendita qualcuno dei suoi edifici, deve prima di stipulare il contratto, renderne pubbliche le condizioni, assegnando un congruo termine, nel quale gli interessati possano sperimentare il loro diritto di preferenza.

Le norme e le cautele da osservare al riguardo saranno stabilite dal regolamento.

 

 

 

CAPO III. Attribuzioni dell'Unione Messinese

 

Sezione I - Compito principale.

 

 

1. - norme generali.

Art. 324.

Art. 18, n. 1, 2, 3 e 4, legge 13 luglio 1910, n.466.

Art. 19, legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 1, R.D. 24 dicembre 1911, n. 1479, conv. in legge 6 luglio 1912, n. 801.

Art. 20, R.D. 27 febbraio 1913, n. 331.

 

(Norme generali).

L'Unione Messinese ha per oggetto di provvedere alla ricostruzione, costruzione o riparazione di edifici sulle aree che le sono passate a norma del capo I, o su quelle che può acquistare o espropriare a termine degli articoli seguenti nell'ambito del nuovo piano regolatore o nelle zone laterali di cui all'articolo 255.

A tale effetto l'Unione può:

1° contrarre mutui estinguibili per metà dallo Stato a norma dell'articolo 244 e seguenti:

2° ottenere dal Ministero del tesoro, quando non voglia valersi delle facoltà di cui al precedente n. 1, che le sia corrisposto direttamente, nelle misure del 50 per cento, il contributo a carico dello Stato;

3° riscuotere le indennità dovute ai proprietari di stabili soggetti ad espropriazioni, i quali non abbiano fatto la dichiarazione di cui all'articolo 312;

4° locare o alienare gli edifici costruiti, ricostruiti o riparati, impiegando il ricavato delle alienazioni nel modo che sarà stabilito dallo statuto;

5° contrarre mutui ipotecari sulle case costruite, ricostruite o riparate;

6° vendere e per mutare aree di sua proprietà conservando il corrispondente diritto di mutuo; oltre alle attribuzioni di cui al presente articolo, l'Unione Messinese ha, per distinti compiti, anche quelle di cui agli articoli 338 e 339;

7° permutare col Comune aree passate in sua proprietà o soggette ad espropriazione, con aree comunali, divenute edificabili per effetto del nuovo piano regolatore.

 

 

2. - Aree acquistate e espropriate.

Art. 325.

Art. 25, legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Aree acquistate).

Allorché costruisce su aree già passate in sua proprietà a termini del capo I può l'Unione Messinese acquistarne delle altre a norma del presente articolo ed a tale effetto il Ministero dell'interno, sentita la commissione incaricato del riparto dei proventi menzionati nell'articolo 10 è autorizzato ad anticiparle la somma di lire un milione.

Tale somma é annualmente prelevata, a seconda del bisogno, con decreto del Ministero del tesoro, e somministrata a cominciare dall'esercizio finanziario 1911-912.

Il pagamento del prezzo di acquisto dei suoli viene eseguito direttamente dal tesoro alle persone indicate dall'Unione Messinese, in base a "nulla osta" da rilasciarsi dal prefetto, a richiesta dell'Unione stessa, e previa dichiarazione del delegato del Ministero dei lavori pubblici, di cui all'articolo 120.

La somma anticipata deve essere dall'Unione restituita, senza interessi, a rate annuali di duecentomila lire ciascuna, a partire dall'anno finanziario 1918-1919 e sarà reintegrata al fondo dei proventi dell'addizionale.

Art. 326.

Art. 18, comma ultimo, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Aree espropriate).

Sempre allo scopo di costruirvi edifici, l'Unione ha il diritto di espropriare secondo le norme dell'articolo 145 e seguenti, e salvo le limitazioni che potranno essere stabilite con decreto Reale, aree private comprese nell'ambito del piano regolatore, sulle quali al 28 dicembre 1908 non sorgevano fabbricati, o che non costituivano pertinenza di edifici distrutti o danneggiati.

Art. 327.

Art. 4, legge 6 luglio 1912, n. 801, art. aggiunto 35.

Art. 11 legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Stime per le espropriazioni).

Alle stime compilate dall'ufficio tecnico dell'Unione ed in genere a tutte le espropriazioni da compiere dall'Unione stessa sono applicabili le disposizioni degli articoli 155, 157, 158, 161, 162, 165 e 166.

 

 

 

3. - Mutui di favore.

Art. 328.

Art. 2, R.D. 24 dicembre 1911, n. 1479, conv. legge 6 luglio 1912, n. 801.

 

(Documenti da presentare al Ministero dei lavori pubblici).

Nel primo anno della sua costituzione e negli anni successivi, finché non siano scaduti tutti i termini stabiliti dagli articoli 312, 313, 315 e 316, l'Unione deve presentare al Ministero dei lavori pubblici i seguenti documenti:

1° estratti catastali degli edifici danneggiati o distrutti, passati in sua proprietà;

2° decreti del prefetto, di cui all'art. 316.

Per gli edifici danneggiati o distrutti, che al 28 dicembre 1908, non erano soggetti ad imposta deve essere presentata, invece dell'estratto catastale, la descrizione sommaria prescritta al n. 6 dell'art. 3 del R. decreto 21 ottobre 1910, n. 812.

Art. 329.

Art. 3, R.D. 24 dicembre 1911, n. 1479, conv. legge 6 luglio 1912, n. 801.

 

(Determinazione dell'ammontare annuo dei mutui di favore).

In seguito alla presentazione dei documenti di cui all'articolo precedente su proposta dei ministri, del tesoro e dei lavori pubblici, è fissato anno per anno con R. decreto in base alla somma degli imponibili, risultanti dagli estratti catastali e al valore degli immobili non ancora soggetti ad imposta, in conformità all'art. 262, l'ammontare massimo dei mutui di favore, il cui diritto è passato all'Unione.

Scaduti i termini citati nell'articolo precedente sarà stabilito definitivamente con R. decreto, su proposta dei suddetti ministri, l'ammontare massimo complessivo degli indicati mutui.

Art. 330.

Art. 27, legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Parificazione agli enti intermedi).

Agli effetti dell'art. 294 l'Unione Messinese é comparata agli enti intermediari.

 

 

 

4. - Contributi del tesoro.

Art 331.

Art. 4, R.D. 24 dicembre 1911, n. 1479, conv.

legge 6 luglio 1912 n. 801.

 

(Primo gruppo di lavori).

Entro il limite massimo, fissato a norma dell'art. 329, l'Unione può chiedere al Ministero del tesoro la concessione del contributo di cui all'art. 325, n. 2, per un primo gruppo di lavori, che non ecceda l'ammontare di £. 20.000.000.

Alla domanda devono essere allegati il piano generale dei lavori, i progetti di massima dei fabbricati da costruire ed un preventivo della spesa, vistati dall'ufficio del Genio civile, il quale dovrà prima accertare che la spesa non superi quella necessaria, tenuto conto della destinazione dei vari Fabbricati, e che nei progetti siano osservate le norme tecniche ed igieniche di cui agli articoli 183 e seguenti.

In caso di divergenza fra il genio civile e l'Unione, decide definitivamente il Ministero dei lavori pubblici al quale spetta in ogni caso l'approvazione del piano di concerto col Ministero del tesoro.

Art. 332.

Art. 5, R.D. 24 dicembre 1911, n. 1479, conv. legge 6 luglio 1912 n. 801.

 

(Concessione e pagamento).

Il contributo dello Stato è commisurato alla metà delle semestralità che sarebbero dovute per l'ammortamento in 30 anni di un mutuo al 4 per cento di un ammontare pari a quello del piano approvato; ed è concesso con decreto del Ministero del tesoro, da registrare alla Corte dei conti e nel quale sono specificati l'ammontare, il numero e la decorrenza delle semestralità relative.

Tale contributo è pagato a semestri maturati il 1° gennaio e il 1° luglio di ciascun anno a decorrere dal semestre successivo a quello della emissione del decreto di concessione.

Art. 333.

Art. 6, R. D. 24 dicembre 1911, n. 1479, conv. legge 6 luglio 1912, n. 801.

 

(Operazioni garantite dal contributo).

Il contributo dovuto dallo Stato all'Unione può essere vincolato in Italia e all'estero, a garanzia di operazioni finanziarie con banche, con istituti di credito o con casse di risparmio per la provvista dei capitali necessari alla esecuzione dei lavori previsti nel piano generale, approvato ai sensi dell'art. 331 quando concorrano le seguenti condizioni:

a) che siano comunicate al Ministero del tesoro le condizioni dell'operazione finanziaria;

b) che l'ammortamento del prestito sia stabilito in un periodo di tempo non eccedente quello della durata del contributo.

Art. 334.

Art. 7, R. D. 24 dicembre 1911, n. 1479, conv. legge 8 luglio 1912, n. 801.

Art. 22, R. D. 27 febbraio 1913, n. 331, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Versamenti).

Le somme ricavate dalla cessione dei contributi dello Stato e le semestralità dovute dal tesoro non cedute e pagabili direttamente all'Unione debbono essere versate presso un istituto di emissione o presso la Cassa di Risparmio delle Provincie siciliane con sede a Palermo in conto corrente fruttifero.

I prelevamenti da detto conto corrente da parte dell'Unione saranno fatti secondo lo stato di avanzamento dei lavori con modalità stabilite con regolamento.

Art. 335.

Art. 8, R.D. 24 dicembre 1911, n. 1479, conv. legge 6 luglio 1912, n. 801.

 

(Nuovi gruppi di lavoro).

Quando l'Unione dimostri, in base a certificati dell'ufficio del genio civile, di aver erogato almeno tre quarti delle somme autorizzate col piano generale di cui all'art. 331 può chiedere con la stessa procedura il contributo dello Stato per un nuovo gruppo di lavori, purché il relativo importo non ecceda la somma di £. 20.000.000.

Le stesse norme valgono per i successivi gruppi di lavori sempre quando siano state erogate le somme autorizzate per i precedenti gruppi, escluso quello in corso, per il quale basta l'erogazione di tre quarti della spesa autorizzata.

Anche i successivi piani devono essere contenuti entro il limite massimo di cui all'art. 329.

 

 

 

5. - Mutui ordinari.

Art. 336.

Art. 9, R. Di. 24 dicembre 1911, n.1479, conv. legge 6 luglio 1912, n. 801.

 

(Mutui ordinari).

Qualora l'Unione intenda contrarre mutui ipotecari sulle case costruite, Ricostruite o riparate gl'istituti di credito fondiario hanno facoltà di concederle mutui sino ai due terzi del valore dei fabbricati.

Le somme mutuate debbono essere versate al conto corrente stabilito dall'art. 333 ed erogate esclusivamente in ricostruzioni, riparazioni o nuove costruzioni.

 

 

 

6. - Spese di gestione.

Art. 337.

Art. 22, legge 13 luglio 1910, n. 466.

Art. 26, legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 13, R.D. 24 dicembre 1911, n. 1479, conv. legge 6 luglio 1912, n. 801.

 

(Spese di gestione).

A decorrere dal 1 maggio 1912, data di costituzione dell'Unione Messinese, e per un quinquennio lo Stato versa all'Unione, a rate semestrali anticipate, una somma che é fissata annualmente per decreto Reale su proposta dei ministri del tesoro e dell'agricoltura industria e commercio, e che non può essere superiore per i primi tre anni a £. 100.000 e per i due successivi a £. 50.000.

A questo fine gli stanziamenti da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per la somma da versare all'Unione Messinese, non potranno eccedere rispettivamente £. 50.000 nell'esercizio finanziario 1911-912, £. 100.000 in ciascuno degli esercizi 1912-913, 1913-914 e 1914-915 e £. 50.000 nell'esercizio 1915-916.

 

 

Sezione II - Assicurazione contro gl'incendi.

Art. 338.

Art. 18, n. 7, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Assicurazione contro gl'incendi).

Oltre all'oggetto di cui all'art. 324 l'Unione Messinese ha per compito di assumere l'assicurazione contro gl'incendi, sia per gli edifici costruiti, ricostruiti o riparati dai privati mediante pagamento da parte di questi del premio convenuto, sia per i fabbricati da essa costruiti, ricostruiti o riparati mediante la formazione di un fondo speciale, con parte degli utili annuali, secondo le norme stabilite nel regolamento.

 

 

Sezione III - Case economiche

Art. 339.

Art. 2, lett. c) art. 29 e 30 legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 17, R.D. 27 febbraio 1913, n. 331.

 

(Assegnazione di fondi).

L'Unione Messinese ha, infine, per distinto compito, quello di provvedere alla costruzione ed all'affitto di case economiche nell'ambito del piano regolatore e delle zone laterali indicate agli art. 255.

Le case economiche dell'Unione Messinese sono dichiarate di pubblica utilità a termini dell'art. 143. Per la loro costruzione é corrisposta all'Unione la somma di lire 4.000.000 da somministrarsi dal Ministero del tesoro a seconda del bisogno, accertato dall'ufficio del genio civile e dietro richiesta del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 340.

Art. 31, legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Tipo delle case e devoluzione di proprietà).

Le case economiche costruite dall'Unione Messinese debbono contenere appartamenti di non più di quattro vani, compresa la cucina, e sorgere soltanto su aree espropriate dall'Unione in virtù dell'art. 326. Esse non possono essere affittate che a persone di fatto residenti a Messina al 18 agosto 1911 e non possono essere assoggettate ad ipoteca, cedute od alienate.

Trascorsi dieci anni dalla data della concessione del permesso di abitabilità, le case passano in libera proprietà del comune di Messina.

Art. 341.

Art. 18, R.D. 27 febbraio 1913,n. 231.

 

(Mutui per nuove case economiche).

Con decreti dei ministeri del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, l'Unione Messinese può essere autorizzata a contrarre mutui ipotecari estinguibili mediante ammortamenti annuali sulle case economiche da essa costruite, a termini degli articoli precedenti a condizione che l'importo di tali mutui, dedotte le spese, venga intieramente impiegato nella costruzione di case economiche.

Trascorsi dieci anni dalla concessione del rispettivo permesso di abitabilità, le case costruite con il provento dei mutui passano anche esse in proprietà del comune di Messina, con i relativi oneri ipotecari.

Con la stessa procedura, l'Unione Messinese può essere autorizzata a vincolare di ipoteca le dette case, col fine esclusivo di procurarsi i mezzi per costruirne altre.

Art. 342.

Art. 32, legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Bilancio della gestione delle case economiche).

I bilanci dell'Unione, per quanto si riferisce alla costruzione ed all'affitto delle case economiche, saranno sottoposti all'approvazione del Ministero del tesoro, sentito quello dei lavori pubblici, e dovranno essere completamente distinti da quelli che riguardano gli altri oggetti contemplati agli articoli 324 e 338.

Su nessuna parte di questi ultimi potranno farsi gravare passività dipendenti dai primi o viceversa.

 

 

 

 

CAPO IV. Amministrazione dell'Unione Messinese

Art. 343.

Art. 19, legge 13 luglio 1910, n. 466.

Art. 23 e 24, legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 12, R.D. 24 dicembre 1911, n. 1479, conv. legge 6 luglio 1912, n. 801.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

( Consiglio di amministrazione).

L'Unione Messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto é amministrata da un Consiglio costituito da un presidente, nominato per decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, e da otto consiglieri, di cui quattro Funzionari governativi, due in rappresentanza del Ministero del tesoro e due Rispettivamente dei ministeri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, uno nominato dal Consiglio provinciale di Messina, uno dal Consiglio comunale di Messina e due eletti dai delegati degli interessati, secondo le norme del regolamento.

Finché il Consiglio di amministrazione non sia regolarmente costituito almeno nella maggioranza dei suoi componenti, a norma del precedente comma, tutte le attribuzioni ad esso spettanti sono deferite a un commissario, nominato per R. decreto, su proposta dei ministri dei lavori pubblici, del tesoro e di agricoltura, industria e commercio.

Il Consiglio di amministrazione dell'Unione può essere sciolto su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri, e l'amministrazione può essere affidata a un R. Commissario.

La ricostituzione del Consiglio dovrà aver luogo entro il termine di sei mesi dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 344.

Art. 14, R.D. 24 dicembre 1911, n. 1479, conv. legge 6 luglio 1912, n. 801.

Art. 2 detta legge.

 

(Assegnazione di impiegati governativi).

Le disposizioni dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304, sono applicabili a tutti gli impiegati governativi chiamati a prestare servizio presso l'Unione Messinese, e possono essere estese, con decreto Reale, su proposta dei ministri del tesoro, dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, a quei componenti del Consiglio d'amministrazione che debbano prestare servizio continuativo presso l'Unione stessa.

Art. 345.

Art. 61, parte prima, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Assegnazione di funzionari del Ministero lavori pubblici).

Le disposizioni degli articoli 45 e 47 della legge 3 settembre 1906, n. 522, sono estese all'Unione Messinese.

Art. 346

Art. 15, legge 6 luglio 1912, n.801.

 

(Viaggi del presidente).

La concessione speciale C, di cui alla legge 29 dicembre 1901, n. 562, modificata dalla legge 9 luglio 1908, n. 406, é estesa al presidente del Consiglio d'amministrazione e al R. commissario della Unione Messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto.

Art. 347.

Art. 21, R.D. 27 febbraio 1913, n. 331, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Riscossione entrate patrimoniali).

Alla riscossione delle entrate patrimoniali dell'Unione Messinese sono estese le disposizioni del R. decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 348.

Art. 5, R.D. 30 agosto 1912, n. 1059, conv. legge 11 luglio 1913, numero 1039.

 

(Carteggio).

É accordata all'Unione Messinese l'esenzione dalle tasse postali per il suo carteggio:

1° con i ministeri ed amministrazioni centrali;

2° col prefetto e con tutti gli uffici pubblici governativi della città di Messina;

3° col sindaco del comune di Messina;

4° col Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, in Calabria e Sicilia;

5° coi consiglieri d'amministrazione.

É accordata, inoltre, ai consiglieri d'amministrazione l'esenzione dalle tasse postali per il loro carteggio col presidente.

L'esenzione é quella massima indicata nell'art. 141, lettera a) del regolamento approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, numero 120.

Il carteggio dell'Unione sarà contrassegnato da apposito bollo a norma dell'art. 142 (2° e 3° comma) del regolamento citato; quello dei consiglieri d'amministrazione sarà contrassegnato dall'indicazione manoscritta della qualità dei rispettivi mittenti seguita dalla loro firma.

Il carteggio, di cui al n. 5 del presente articolo, potrà avere indirizzo nominativo.

 

 

 

CAPO V. Agevolazioni tributarie

 

Art 349.

Art. 19, R.D. 24 dicembre 1911, n. 1479, conv. legge 6 luglio 1912 n. 801.

 

(Esenzioni varie e riduzione di tassa di registro).

L'Unione Messinese é esente da qualsiasi tassa o diritto comunale o camerale.

Le semestralità dovute dallo Stato sono esenti da imposta di ricchezza mobile e le relative cessioni godono della riduzione della tassa di registro stabilita dall'art. 308.

Art 350

Art. 4, escluso il comma 2°, R. decreto 30 agosto 1912, n. 1059, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Tassa di bollo).

Le dichiarazioni dei proprietari già notificate o che saranno notificate ai sensi e per gli effetti del capo i, sono esenti dalla tassa di bollo.

Tutti gli atti e documenti occorrenti a richiesta dell'Unione Messinese per l'identificazione delle aree e degli edifici contemplati negli articoli 312 e 316, nonché gli estratti catastali, di cui all'articolo 328, sono compiuti gratuitamente dai competenti uffici governativi e rilasciati in carta Libera.

Sono parimenti rilasciati in carta libera tutti gli altri atti e documenti che occorrano all'Unione per ottenere il contributo di cui all'art. 324, n. 2.

Tali atti e documenti sono altresì esenti da qualsiasi diritto.

Art. 351.

Art. 33, legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Esenzioni per le case popolari).

Per gli atti che possono occorrere per la costruzione delle case economiche, l'Unione Messinese gode delle esenzioni e riduzioni di tasse concesse con gli articoli 366, 367 e 368, ma i termini di tre e cinque anni indicati negli articoli 367 e 368 sono rispettivamente portati a sei e dieci anni.

Restano ferme le disposizioni contenute nella legge, testo unico 27 febbraio 1908, n. 89, per le case popolari.

Art 352.

Art. 19, R.D. 27 febbraio 1913, n. 331, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Decreti prefettizi di passaggio dei beni all'Unione).

Ai decreti prefettizi di cui all'art. 318 sono applicabili le disposizioni Dell'art. 166, commi 1° e 3°.

CAPO VI. Disposizioni varie

Art 353.

Art. 23, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Liquidazione dell'Unione).

L'Unione Messinese potrà essere messa in liquidazione con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, e con le norme da stabilirsi nel decreto stesso.

Art 354.

Art. 24, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Estensione ad altri Comuni danneggiati dal terremoto).

Con decreti Reali, potranno essere istituiti enti governati dalle medesime norme che regolano l'Unione Messinese anche in altri dei Comuni indicati nella tabella n. 2 allegata al presente testo unico.

TITOLO III  - Agevolazioni fiscali e tributarie

CAPO I. Imposte e sovrimposte sui terreni e sui fabbricati.

 

Art. 355.

Art. 8, commi 4° e 5°, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 1, R.D. 6 ottobre 1909,n. 700, conv. legge 21 luglio 1910, numero 579.

Art. unico, R.D. 17 novembre 1909, n. 723.

Art. unico, R.D. 6 febbraio 1910,n. 58, conv. legge 15 luglio 1911,n. 557.

Art. 74, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Imposte e sovrimposte sui terreni e sui fabbricati).

Nei Comuni di cui alla tabella n. 1 allegata al presente testo unico, dove per le verifiche già eseguite fu constatata una percentuale di case distrutte o inabitabili in proporzione non minore del 50 per cento è concesso fino a tutto il 1913 l'esonero di imposte e sovrimposte sui terreni e sui fabbricati urbani e rustici a tutti i contribuenti, il cui reddito imponibile complessivo non supera le lire cinquemila.

Le sovrimposte condonate saranno iscritte nei bilanci provinciali e comunali e rimborsate a norma dell'art. 25.

Art 356.

Art. 7, n. 1, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

 

(Sugli edifici riparati o ricostruiti).

Gli edifici riparati, ricostruiti o costruiti in dipendenza del terremoto e secondo le norme tecniche ed igieniche stabilite con gli articoli 183 e seguenti, sono esenti dall'imposta fabbricati per quindici anni dal giorno in cui sono divenuti atti all'uso o all'abitazione.

Art 357.

Art. 65, comma 3°, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Proroga di esenzione decennale dalle imposte per opifici industriali).

In tutti i Comuni di cui alla tabella n. 2 allegata al presente testo unico, il termine di 10 anni per fruire delle esenzioni decennali dalle imposte, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 15 luglio 1906, n. 383, é prorogato di anni quattro.

S'intendono compresi nei benefici di cui alla suddetta legge gli opifici ricostruiti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908 senza pregiudizio dell'applicazione dell'articolo precedente.

Art 358.

Art. 5, R.D. 15 aprile 1909,n. 212, conv. legge 21 luglio 1910, numero 579.

 

(Moderazione dell'imposta erariale a causa di danni).

Qualora per cause derivanti del terremoto e che non rientrino nei casi d'infortuni straordinari od atmosferici, contemplati dagli articoli 56 del R. decreto 10 giugno 1817 pel compartimento catastale napoletano e 48 del R. decreto 8 agosto 1833 pel compartimento siciliano, sia andata perduta, nei comuni compresi nella tabella n 1 allegata al presente testo unico, almeno la metà della rendita ordinaria di un fondo, potrà concedersi la moderazione dell'imposta erariale in proporzione della perdita subita.

Art. 359.

Art. 6, R. D. 15 aprile 1909, n. 212, conv. legge 21 luglio 1910, numero 579.

 

(Accertamento).

L'accertamento del danno sarà fatto con la procedura stabilita, per la constatazione dei danni derivanti da infortuni straordinari ed atmosferici, dai predetti R. R. decreti 10 giugno 1817 ed 8 agosto 1833.

Art. 360.

Art. 7, R.D. 15 aprile 1909, n. 212, conv. legge 21 luglio 1910, numero 579.

 

(Domanda d'abbuono).

Le domande di abbuono dovranno essere presentate alle agenzie delle imposte almeno 40 giorni prima di quello in cui il reclamante intende di cominciare la raccolta dei singoli prodotti.

Qualora venissero presentate dopo il detto termine, l'amministrazione non assume l'impegno di eseguire la verifica dei danni prima della raccolta e farà luogo all'abbuono nel solo caso in cui riuscisse possibile la constatazione del danno, in confronto del frutto pendente.

 

 

 

CAPO II. Dazi di consumo, provvedimenti doganali e diritti marittimi

Art 361.

Art. unico, R.D. 18 novembre 1909, n. 753, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Dazi di consumo in Messina).

Il comune di Messina é provvisoriamente autorizzato ad esigere i dazi di consumo in tutto il territorio comunale con le norme stabilite per i Comuni aperti dal testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248, e dal relativo regolamento 17 giugno 1909, n. 455.

Art. 362.

Art. 65, commi 1° e 2°, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Agevolezze doganali agli stabilimenti industriali).

Agli stabilimenti industriali che, entro quindici anni a decorrere dal 21 luglio 1910 sorgeranno in apposita zona, secondo il piano che all'uopo verrà presentato dai municipi di Messina, di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni all'approvazione del Governo, oltre i benefici tributari stabiliti dalla legge 15 luglio 1906, n. 383, sono estese le agevolezze doganali accordate dagli articoli 7, 9 e 11 della legge 8 luglio 1904, n. 351, per il risorgimento economico della città di Napoli.

La predetta zona, le cui opere sono dichiarate di pubblica utilità, sarà considerata come aperta agli effetti del dazio consumo.

Art. 363.

Art. 64, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Concessione di aree a Messina per l'istituzione di depositi franchi).

parte delle aree demaniali che risulteranno disponibili nella zona falcata nel porto di Messina, dopo l'assegnazione degli spazi necessari ai servizi del porto e della ferrovia, sarà concessa, verso pagamento di un equo canone annuo, per la istituzione di depositi franchi ai sensi della legge 6 agosto 1876, n. 3261.

Art. 364.

Art. 66, legge 13 luglio 1910, n. 466

 

(Agevolezze alle navi nei porti di Messina e di Reggio Calabria ).

Per la durata di un quindicennio a decorrere dal 21 luglio 1910 non sono applicabili alle navi che approdino nei porti di Messina e di Reggio e alle navi ed ai galleggianti addetti al servizio interno dei porti stessi, le tasse ed i diritti contemplati dagli articoli 20 a 35 inclusivo della legge 23 luglio 1906, n. 318, e dall'art. 2 della legge 21 dicembre 1905, n. 590.

Le navi di costruzione estera addette alla navigazione, che vengano trasformate in galleggianti e destinate al servizio interno del porto di Messina, non sono sottoposte al dazio di confine stabilito dalla voce n. 183 della vigente tariffa doganale.

Però se queste navi siano poi destinate al servizio interno di altri porti del Regno, verranno sottoposte al pagamento di tale dazio, se non siano trascorsi cinque anni dalla data della loro trasformazione.

Per le navi che abbiano pagate in altro dei porti del Regno le tasse di ancoraggio, valevoli per trenta giorni o per dodici mesi, non sarà computato nel periodo di validità delle tasse il tempo durante il quale le navi avranno soggiornato nei porti di Messina e di Reggio.

 

 

CAPO III. Altre imposte e tasse

Art 365.

Art. 71, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Tassa sulle successioni).

Le tasse sulle successioni di persone perite nel disastro del 28 dicembre 1908, o per effetto di lesioni riportate in tale disastro, è ridotta alla metà di quella che sarebbe dovuta in base alla tabella annessa alla legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C, se il valore netto dell'asse ereditario non superi le £. 10.000 e sia devoluto a discendenti in linea retta, che abbiano domicilio o residenza stabile nei Comuni colpiti dal disastro.

Art. 366.

Art. 67, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Tassa di registro sui trasferimenti tra vivi relativi a fabbricati).

La tassa di registro sui trasferimenti per atti tra vivi a titolo oneroso, relativi a fabbricati nuovi costruiti di pianta, fabbricati dichiarati inabitabili, se anche ricostruiti dopo il 21 luglio 1910, e ad aree fabbricabili dei Comuni della provincia di Messina e delle Calabrie, danneggiati dai terremoti 1905, 1907 e 1908, é ridotta a un quinto della misura normale.

Da questa riduzione sono esclusi i trasferimenti tra parenti sino al quarto grado incluso, fra coniugi e fra gli sposi.

La riduzione é limitata ai soli due primi trasferimenti che seguiranno nei cinque anni a decorrere dal 21 luglio 1910.

Art. 367.

Art. 68, legge 13 luglio 1910, n. 466.

Art. 22, legge 28 luglio 1911,n. 842.

 

(Tassa di registro sugli acquisti di aree per costruzioni).

L'acquirente che, nel termine di tre anni dal contratto di acquisto, non giustifichi al competente ufficio del registro, di avere costruito il fabbricato sull'area acquistata, sarà tenuto al pagamento della differenza fra l'importo della tassa normale di registro e quello della tassa pagata in misura ridotta come all'articolo precedente.

La presente disposizione non é applicabile al caso, in cui l'area o l'edificio siano passati all'Unione Messinese a norma dell'articolo 316 prima che siano scaduti i tre anni dalla data del contratto di acquisto.

Art. 368.

Art. 69, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Tassa ipotecaria per gli acquisti di aree).

La riduzione di cui all'art. 366 é estesa alle tasse ipotecarie di trascrizione e d'iscrizione, ferma sempre la tassa minima di £. 2; alle tasse di Registro ed ipotecarie concernenti i prestiti fatti dall'acquirente nel termine di cinque anni dall'acquisto per il pagamento del relativo prezzo e alle tasse di registro dovute sugli atti di quietanza dipendenti dai prestiti.

La stessa riduzione é estesa alla tassa di registro dei contratti di appalto per costruzione, ricostruzione e restauro dei fabbricati privati, di cui all'art. 366, nello stesso limite di tempo di cui nel primo comma di questo articolo; ma trattandosi di contratti per scrittura privata la riduzione ha luogo solo quando la registrazione ed il pagamento della tassa seguano nei termini di legge.

Non é ammessa la riduzione della tassa alla misura di favore per le scritture private senza data e con la data in qualunque modo alterata.

Art 369.

Art. 8, comma ultimo, legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Agevolazioni per la esecuzione dei piani regolatori).

I mutui che contraggono i Comuni per la esecuzione dei piani regolatori e tutti gli atti relativi godono delle esenzioni di cui all'art. 119.

Gli atti relativi alla procedura di divisione in comparti degli isolati di Messina godono delle agevolazioni di cui all'art. 125.

Art 370.

Art. 26, legge 25 giugno 1906,n. 255.

Art. 7, comma penultimo, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 16 e 18, R. D. 5 novembre 1909, n. 722, conv. legge 21 luglio 1910,n. 579.

Art. 4, legge 6 luglio 1912,n. 801, articolo aggiunto 32.

Art. 4, commi 2° e 5°, R.D. 30 agosto 1912, n. 1059, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Agevolazioni ed esenzioni per le operazioni di mutuo).

Per le agevolazioni ed esenzioni fiscali relative alle operazioni di mutuo valgono le disposizioni di cui all'art. 278.

Art. 371.

Art. 10, commi 1° e 2°, R.D. 24 dicembre 1911, n. 1479, conv. legge 6 luglio 1912, n. 801.

 

(Esenzione da imposta per semestralità dovute dallo Stato).

Per le agevolazioni ed esenzioni fiscali relative alle semestralità dovute dallo Stato a norma degli art. 272, 306, 332 e 333 valgono le disposizioni degli art. 308 e 349.

Art. 372.

Art. 11, comma 2°, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Agevolazioni a società e cooperative edilizie).

Le società autorizzate a contrarre mutui a norma dell'articolo 247 godono delle agevolazioni fiscali in detto articolo menzionate.

Art. 373.

Art. 6, n. 1, legge 12 gennaio 1909, n. 12. Art. 6, comma ultimo, e art. 13, comma 1°, parte seconda, R.D. 13 gennaio 1909, n. 13.

 

(Atti della commissione per il ricupero dei beni).

Gli atti della commissione per il ricupero dei beni sono esenti dalla tassa sul bollo a norma dell'art. 469.

Gli atti giudiziali occorrenti per esigere, quietanzare ed esercitare l'azione creditoria relativamente ai titoli di credito, godono delle agevolezze di cui all'art. 461.

Art. 374.

Art. 10, comma 1°, parte ultima, R.D. 2 settembre 1909, n. 699, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Deposito di numerario e titoli pubblici).

Il versamento o la consegna alla Cassa depositi e prestiti del numerario e dei titoli pubblici godono delle esenzioni di cui all'art. 456.

Art. 375.

Art. 12, comma 1°, parte seconda e comma 2°, R.D. 21 marzo 1909, n. 177, conv.

legge 21 luglio 1909, n. 579.

 

(Rinnovazione delle polizze di pegno e dei documenti di deposito a risparmio).

Gli atti per la rinnovazione delle polizze di prestito su pegni, dei libretti o documenti dei depositi a risparmio, godono delle esenzioni portate all'art. 429.

Art. 376.

Art. 1, R.D. 27 giugno 1909, n. 586, conv. legge 21 luglio 1910 n. 579.

 

(Duplicati dei libretti di deposito).

Gli atti per la emissione dei duplicati dei libretti di deposito presso le Casse di risparmio e i Monti di pietà, godono delle esenzioni di cui all'art. 430.

Art. 377.

Art. 8, comma 2°, R.D. 18 marzo 1909, n. 181, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Duplicati di polizze di assicurazione sulla vita).

Gli atti e le pubblicazioni occorrenti per conseguire il duplicato delle polizze di assicurazione sulla vita, godono delle esenzioni stabilite dall'art. 431.

Art. 378.

Art. 6, n. 2, legge 12 gennaio 1909,n. 12.

Art. 7, R.D. 17 gennaio 1909,n. 23.

 

(Atti relativi all'accertamento dei decessi).

Per gli atti relativi all'accertamento dei decessi, valgono le esenzioni di cui all'art. 409.

Art. 379.

Art. 6, n. 3, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 8, comma 1°, R.D. 21 luglio 1911,n. 856.

 

(Procedimento e documenti per la ricostituzione degli atti di stato civile).

Per le esenzioni relative al procedimento e ai documenti da esibire per la ricostituzione degli atti di stato civile, vigono le disposizioni dell'art. 420.

Art. 380.

Art. 2, comma 1°, R.D. 23 giugno 1910, n. 412, conv. legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Procedimento per l'integrazione degli atti e documenti giudiziari).

Il procedimento per l'integrazione degli atti e documenti giudiziari rimasti danneggiati o diventati illeggibili gode delle esenzioni portate dall'art. 425.

Art. 381.

Art. 30, comma 1°, legge 13 luglio 1910, n. 466

 

(Atti avanti ai collegi speciali).

Per il bollo degli atti del procedimento avanti ai collegi speciali di cui agli articoli 477 e 479 valgono le disposizioni dell'art. 484.

Art. 382.

Art. 6, n. 1, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 8, R.D. 14 gennaio 1909,n. 14.

Art. 3, parte prima, R.D. 21 marzo 1909, n. 162.

 

(Atti dell'opera nazionale di patronato).

Gli atti dell'opera nazionale di patronato dei minori abbandonati godono delle esenzioni fiscali di cui all'art. 401.

Art. 383.

Art. 1, R.D. 1 aprile 1909, n. 194.

 

(Atti e contratti relativi ad opere).

Per tutti gli atti e contratti relativi alle opere che sono eseguite a cura dello Stato, delle provincie, dei Comuni, nonché dei comitati di soccorso, per riparare i danni cagionati dal terremoto, valgono le esenzioni richiamate nell'art. 182.

Art. 384.

Art. 8, R.D. 29 luglio 1909,n. 619, conv. legge 21 luglio 1910, numero 579.

 

(Atti per concessioni varie).

Per tutti gli atti relativi a concessione di baracche ed aree per costruzione di ricoveri personali, nonché a vendita di baracche e ad alienazione o concessione di aree ad enti di beneficenza, valgono le esenzioni di cui all'art. 82.

Art. 385.

Art. 70, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Decreti e atti di espropriazione).

Per il procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità e per l'emissione del relativo decreto vigono le disposizioni dell'art. 166.

Art. 386.

Art. 33, legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 19, R. D. 24 dicembre 1911, n. 1479, conv. legge 6 luglio 1912, n. 801.

Art. 4, escluso il comma 2°, R.D. 30 agosto 1912, n. 1059, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

Art. 19, R.D. 27 febbraio 1913, n. 331, conv. legge 11 luglio 1913 n. 1039.

 

(Unione Messinese).

L'Unione Messinese gode di tutte le esenzioni ed agevolazioni fiscali indicate negli articoli 349, 350, 351 e 352.

 

 

 

CAPO IV. Disposizioni generali

Art. 387.

Art. 72, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Disposizione generale).

I benefici accordati dagli articoli 12, 13, 70, 166, 247, 355, 357, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 484, non derogano agli altri privilegi di tassa sanciti da disposizioni precedenti al 21 luglio 1910, in quanto siano più favorevoli ai contribuenti, ma non possono cumularsi con i medesimi.


PARTE III - Deroghe al diritto comune

TITOLO I - Disposizioni di diritto civile

CAPO I. Tutela dei minorenni

 

.

Art. 388.

Art. 6,n. 1, legge 12 gennaio 1909,n. 12.

Art. 1, commi 1° e 2°, esclusa l'ultima parte, R.D. 14 gennaio 1909, n. 14.

 

(Opera nazionale "Regina Elena" ).

La protezione e la tutela dei minori rimasti abbandonati in seguito al terremoto della Sicilia e della Calabria é affidata alla istituzione sorta in Roma sotto il titolo: Opera nazionale di patronato "Regina Elena" per gli orfani del terremoto.

Tale istituzione é eretta in corpo morale ed è approvato il suo statuto annesso al presente testo unico.

Art. 389.

Art. 6, n. 1, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 1, comma 3°, R.D. 14 gennaio 1909, n. 14.

 

(Minorenni abbandonati).

Si reputano abbandonati i minorenni che dal luogo del disastro sono stati condotti altrove senza i genitori o altro ascendente, nonché i minorenni, dovunque si trovino, i cui genitori o tutori sono morti o irreperibili, o non più in grado per infermità o per altra causa, di esercitare la patria potestà o la tutela.

Art. 390.

Art. 6,n. 1, legge 12 gennaio 1909,n. 12.

Art. 1∞, comma 2°, parte seconda e art. 3, commi 1° e 3°, R.D. 14 gennaio 1909, n. 14.

 

(Comitati e sottocomitati di vigilanza).

Il comitato di vigilanza dell'opera nazionale di patronato é nominato con decreto Reale.

Possono essere istituiti Sottocomitati in Messina, Reggio Calabria , Napoli, Palermo, Catania, Palmi, od in altre località.

Dei Sottocomitati locali fa parte di diritto il procuratore del Re del luogo, il quale può anche farsi rappresentare da un suo sostituto.

Art. 391.

Art. 6, n. 1, legge 12 gennaio 1904, n. 12.

Art. 4, R.D. 14 gennaio 1909,n. 14.

Art. 2, comma 4°, R.D. 21 marzo 1909, n. 162.

 

(Donne).

Le donne possono far parte così del Comitato di vigilanza come dei sottocomitati; e possono altresì far parte dei Consigli di famiglia e di tutela ed esercitare le funzioni di tutela sui minorenni abbandonati.

Se sono maritate, non occorre l'autorizzazione maritale.

Art. 392.

Art. 6,n. 1, legge 12 gennaio 1909,n. 12.

Art. 3, comma 1°, R.D. 14 gennaio 1909, n. 14.

 

(Funzioni dell'opera. Collocamento dei minorenni).

L'Opera nazionale di patronato provvede, sia direttamente, sia per mezzo di Sottocomitati, a raccogliere, identificare e collocare, purché sempre nel Regno, i minorenni abbandonati di cui all'articolo 389.

Art. 393.

Art. 6, n. 1, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 5, R.D. 14 gennaio 1909, n. 14.

 

(Funzioni di tutela dell'Opera).

L'Opera nazionale di patronato é investita della tutela legale del minore abbandonato fino a quando non sia emanato il provvedimento di cui nel secondo comma dell'art. 397. Questa tutela é esercitata dal Comitato di vigilanza. Ad essa si applica la disposizione dell'art. 262 del Codice civile, intendendosi sostituito all'Amministrazione dell'ospizio il Comitato di vigilanza dell'Opera nazionale di patronato, il quale può delegare le funzioni di tutela ai Sottocomitati di patronato di cui all'art. 390.

Art. 394.

Art. 6, n. 1, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 1, R.D. 21 marzo 1909, n. 162.

 

(Costituzione del Consiglio di famiglia e nomina del tutore).

Ferma restando la facoltà concessa dall'articolo precedente di delegare le funzioni di tutela ai sottocomitati di patronato, il comitato di vigilanza può provocare la costituzione del Consiglio di famiglia e la nomina del tutore ai minorenni orfani o abbandonati in seguito al terremoto della Sicilia e della Calabria, osservando le forme e le norme prescritte dalla sezione 2° alla 7° del libro I, titolo IX, codice civile, salvo le modificazioni indicate dall'articolo seguente.

Il Consiglio di famiglia può essere costituito ad iniziativa del pretore o di una delle persone di cui all'art. 252 del codice civile, previo parere favorevole del comitato di vigilanza o del sottocomitato a cui sono state delegate le funzioni di tutela.

Nei casi sopraccennati il comitato eserciterà sugli orfani la vigilanza in concorso coi procuratori del Re.

Art. 395.

Art. 6, n. 1, legge 12 gennaio 1909,n. 12.

Art. 2, escluso il 4° comma, R.D. 21 marzo 1909,n. 162.

 

(Seguito).

Il Consiglio di famiglia e la sede della tutela possono costituirsi nel mandamento ove risiede un Sottocomitato di patronato o trovasi il minore.

Il Consiglio di famiglia può comporsi di soli due consulenti.

Nel caso del capoverso dell'art. 253 Codice civile, i consulenti potranno essere prescelti fra i membri del detto Comitato.

Le suddette disposizioni si applicano anche pei Consigli di tutela.

Art. 396.

Art. 6, n. 1. legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 3, parte seconda, R.D. 21 marzo 1909, n. 162.

 

(Relazione annua dei tutori).

I tutori estranei al patronato nominati nei casi previsti dall'articolo precedente debbono ogni anno inviare al Patronato una relazione della loro Amministrazione con un elenco di tutti gli atti compiuti e depositati presso la pretura ai termini dell'art. 303 del Codice civile.

Art. 397.

Art. 6, n. 1, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 6, R.D. 14 gennaio 1909, n. 14.

 

(Restituzione dei minori agli aventi diritto).

Il padre, la madre e gli aventi diritto alla tutela legittima o testamentaria, giusta l'art. 244 del Codice civile, possano sempre presentare istanza per la restituzione di un minore abbandonato al tribunale del luogo dove il minore stesso si trova.

L'istanza è comunicata all'opera nazionale di patronato e il tribunale, sentito il Comitato di vigilanza o un suo rappresentante, nonché il pubblico ministero, ed assunte le opportune informazioni, qualora ritenga accertata l'identità del minore reclamato, ordina con provvedimento in Camera di Consiglio, la restituzione di esso al padre o alla madre o all' avente diritto alla tutela legittima o testamentaria.

Contro questo provvedimento hanno facoltà di ricorrere alla Corte di appello tanto il pubblico ministero, quanto il Comitato di vigilanza dell'Opera nazionale di patronato, nel termine di giorni 30 dalla sua data e nei modi indicati dall'art. 781 del codice di procedura civile.

Negli stessi termini e modi hanno facoltà di ricorrere i genitori e gli aventi diritto alla tutela legittima o testamentaria contro il provvedimento che abbia respinta la loro istanza di restituzione del minore.

Il ricorso é comunicato al pubblico ministero ed al comitato di vigilanza dell'opera nazionale di patronato.

Le dichiarazioni circa l'identificazione del minore, contenute in tali provvedimenti, faranno stato fino a quando non risulti il contrario da sentenza passata in giudicato.

Art. 398.

Art. 6, n. 1, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 7, R.D. 14 gennaio 1909, n. 14.

 

(Attribuzioni dei prefetti pei provvedimenti d'urgenza).

Nei luoghi dove sono costituiti sottocomitati dell'Opera, i prefetti debbono sempre prendere i provvedimenti d'urgenza per la protezione e l'assistenza dei minori abbandonati, salvo a darne immediata comunicazione al Comitato di vigilanza dell'Opera.

Art. 399.

Art. 6, n. 1, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 4, R.D. 21 marzo 1909, n. 162.

 

(Informazioni sui decessi dei genitori).

Gli ufficiali dello stato civile, accertata per causa del terremoto la morte dei genitori di minorenni, devono informarne tanto il pretore quanto il Comitato di vigilanza ai termini dell'art. 250 del Codice civile.

Art. 400.

Art. 5, R. D. 27 giugno 1909, n. 586, conv. legge 21 luglio 1910, numero 579.

 

(Ricerche presso gli istituti di credito).

L'Opera nazionale di patronato é autorizzata a compiere direttamente presso qualsiasi Istituto di credito le ricerche che reputi necessarie per identificare, anche sulla base delle presunzioni stabilite dall'art. 451 del presente testo unico, i diritti degli orfani affidati al suo Governo sui libretti e le polizze o, in mancanza, sui depositi e pegni, coordinando, ove occorra, la sua azione con quella della Commissione di cui agli articoli 443 e seguenti del presente testo unico.

Art. 401.

Art. 8, R.D. 14 gennaio 1909,n. 14.

Art. 3, parte prima, R.D. 21 marzo 1909, n. 162.

 

(Agevolazioni fiscali).

Tutti gli atti, giudiziali o stragiudiziali, ai quali procede l'Opera nazionale di patronato nell'interesse dei minori abbandonati, e quelli compiuti dai tutori estranei al patronato nominati nei casi previsti dall'art. 395, sono scritti su carta libera ed esenti da qualsiasi tassa.

Art. 402.

Art. 1, art. 2, commi 1° e 3°, e art. 3, R.D. 30 giugno 1911, numero 809.

Art. 1, R.D. 25 maggio 1913, n. 609.

 

(Franchigia ferroviaria).

Fino a tutto l'anno 1913 sono trasportati gratuitamente sulle ferrovie dello Stato:

a) i minorenni orfani o abbandonati a causa del terremoto del 28 dicembre 1908, ovunque si trovino, i quali per cura della Opera nazionale di patronato "Regina Elena" debbano essere inviati ad un qualsiasi ricovero provvisorio o definitivo, o altrimenti collocati in una città sede di studi, ovvero mandati in ospedali o altri stabilimenti di cura o restituiti in via definitiva ai parenti, compresi i trasferimenti da uno ad altro dei detti luoghi;

b) le persone che accompagnano i minorenni di cui al comma precedente, compreso il viaggio di ritorno;

c) i materiali occorrenti per la costruzione degli istituti per il ricovero e la educazione degli orfani, da erigersi nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria a cura dell'Opera nazionale di patronato "Regina Elena" .

I viaggi dei minorenni e delle persone sopraccennate hanno luogo in base a richieste rilasciate dai prefetti del Regno su domanda dell'Opera nazionale di patronato "Regina Elena" o di uno dei sottocomitati dell'Opera stessa.

A partire dal 1 gennaio 1914 pei viaggi suddetti saranno applicate le riduzioni previste dalla concessione speciale VII (XIII dell'allegato alla legge 29 dicembre 1901, n. 562).

I trasporti gratuiti, di cui alla lettera c), sono limitati ai materiali che non possono trovarsi sul luogo d'impiego ed hanno luogo in base a richieste rilasciate dai capi compartimento delle ferrovie dello Stato, su domanda Dell'opera nazionale di patronato "Regina Elena" .

I trasporti di persone e di materiali, che vengono effettuati gratuitamente a norma dei precedenti commi, sono valutati in ragione di centesimi 2 per Viaggiatore e chilometro e di centesimi 2,50 per tonnellata e chilometro, e Il relativo importo é inscritto nel bilancio delle ferrovie dello Stato all'attivo fra gli introiti a rimborso di spesa e al passivo fra le spese accessorie estranee all'Azienda ferroviaria.

 

 

 

CAPO II. Accertamento dei decessi

Art. 403.

Art. 6, n. 2, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 1, R.D. 17 gennaio 1909,n. 23.

 

(Disposizione generale).

Nei Comuni compresi nella tabella n. 1 allegata al presente testo unico, l'accertamento dei decessi avvenuti per causa del terremoto del 28 dicembre 1908 viene fatto con le norme del presente capo.

Art. 404.

Art. 6, n. 2, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 2, R.D. 17 gennaio 1909, n. 23.

 

(Prova della morte).

Oltre che nei modi indicati nel libro 1°, titolo 12, cap. IV del Codice civile, la prova della morte può altresì essere fatta con i seguenti mezzi:

a) per quanto riguarda i feriti morti, sia sul luogo del disastro, sia durante il viaggio o trasporto, con dichiarazione dell'autorità civile o militare o con dichiarazione giurata di un medico, a cui fu affidata la cura e l'assistenza dei feriti medesimi, o di tre cittadini aventi il godimento dei diritti civili e politici;

b) per i feriti morti dopo il trasporto in luoghi di ricovero diversi da quelli indicati nell'art. 388 del codice civile, mediante dichiarazione giurata del funzionario o medico preposto alla loro assistenza in detto luogo, o mediante l'attestazione giurata di tre cittadini, secondo il disposto dell'ultima parte del comma precedente, ovvero mediante dichiarazione giurata del capo della famiglia presso cui furono accolti;

c) per coloro estratti morti dalle macerie e identificati, con dichiarazione delle autorità civili e militari, le quali faranno altresì menzione nella dichiarazione stessa, dei mezzi di identificazione del cadavere di cui si siano eventualmente serviti;

d) per tutti coloro di cui il cadavere non si fosse potuto ritrovare o identificare, e per i feriti che siano morti senza poter essere identificati, nei modi e nei termini di cui agli articoli seguenti.

Le dichiarazioni giurate di cui nel presente articolo potranno essere ricevute da qualunque sindaco od ufficiale di pubblica sicurezza, che le trasmetterà al competente ufficio di stato civile.

Art. 405.

Art. 6, n. 2, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 3, R.D. 17 gennaio 1909, n. 23.

 

(Formazione degli elenchi).

Gli ufficiali dello stato civile dei Comuni indicati nella tabella n. 1 allegata al presente testo unico ricevono tutte le denunzie che loro sono fatte circa le persone che si presumono morte nell'occasione del disastro, e ne compilano elenchi con tutte le possibili indicazioni, dopo avere accertato con sommarie indagini la dimora di tali persone nel Comune.

Iscrivono altresì negli elenchi le persone che, per indagini istituite d'ufficio dall'autorità comunale, si presumano parimenti morte.

Non sono comprese negli elenchi, e ne sono radiate, le persone delle quali pervenga all'ufficiale dello stato civile la prova della morte nei modi previsti all'articolo precedente. Se questa pervenga dopo redatto l'atto di morte di cui nel seguente articolo, ne sarà fatta annotazione a margine di esso.

Art. 406.

Art. 6, n. 2, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 4, R.D. 17 gennaio 1909, n. 23.

 

(Pubblicazione degli elenchi).

Gli elenchi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale del Regno, per due volte, con intervallo di quindici giorni, senza alcuna spesa, le norme per la pubblicazione degli elenchi sono stabilite con decreto Reale proposto dal ministro di grazia e giustizia.

Scorso il termine di novanta giorni dall'ultima pubblicazione, per le persone di età superiore ai sei anni, e di un anno per i fanciulli che non abbiano superata quell'età, senza che si abbia alcuna notizia sicura della loro esistenza, ne è presunta la morte e si redige d'ufficio l'atto relativo.

Le morti stabilite con gli atti suindicati si presumono avvenute il 28 dicembre 1908.

Art. 407.

Art. 6, n. 2, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 5, R.D. 16 gennaio 1909, n. 23.

 

(Opposizioni).

Le autorità e tutti coloro che abbiano notizie relative alle persone indicate negli elenchi le comunicano per lettera, e per mezzo dei sindaci agli ufficiali di stato civile che fecero eseguire le pubblicazioni.

Chi intende opporsi alla formazione degli atti di morte deve farne dichiarazione motivata nei termini stabiliti nel primo capoverso del precedente articolo.

L'opposizione ha effetto sospensivo.

Su di essa delibera il pretore del mandamento a cui appartiene l'ufficio di stato civile; contro il suo provvedimento é ammesso il reclamo alle Commissioni istituite coll'art. 443 che decidono in collegio di tre membri, con decreto non soggetto ad impugnazione.

Tanto il pretore che la Commissione, quando l'opposizione non sia accolta, possono stabilire che il termine per la redazione dell'atto di morte sia prorogato.

Con decreto Reale, proposto dal ministro di grazia e giustizia, sono determinate le forme dell'opposizione e tutte le altre regole per il procedimento relativo.

Dopo redatto l'atto di morte non é ammessa istanza di annullamento o di rettificazione se non presentandosi la persona alla quale esso si riferisce, ovvero producendosi dagli interessati l'estratto autentico di un registro dello stato civile, che ne comprovi legalmente il luogo ed il tempo del decesso.

In quest'ultimo caso si procederà alla rettificazione, in conformità degli articoli 401 e seguenti del codice civile, 845, 846 del codice di procedura civile.

Art. 408.

Art. 6, n. 2, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 6, R.D. 17 gennaio 1909, n. 23.

 

(Presunzione di morte contemporanea).

Salvo nei casi di cui alla prima parte e alle lettere a) e b) dell'art. 404 per tutti coloro che sono morti nel disastro del 28 dicembre 1908, si ritiene, ai fini dell'art. 924 del codice civile, che la morte sia stata contemporanea, e non si ammette prova in contrario.

Art. 409.

Art. 7, R.D. 17 gennaio 1909, n. 23.

 

(Esenzioni fiscali).

Tutti gli atti contemplati nel presente capo sono esenti da tassa e spese.

 

 

 

CAPO III. Ricostituzione degli atti di stato civile di Messina

Art 410.

Art. 6, n. 3, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 1, R.D. 21 luglio 1911, n. 856.

Art. 1, R.D. 3 settembre 1913, n. 1097.

 

(Istituzione della Commissione).

É istituita in Messina una Commissione speciale per la ricostituzione dei registri dello stato civile di quel Comune, rimasti distrutti o ridotti illeggibili, in tutto od in parte, in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908.

La Commissione procede alla ricostituzione dei singoli atti di stato civile, già compresi nei registri di cui sopra; inviandoli poi, di mano in mano e senza indugio, all'ufficiale dello stato civile di Messina che li trascrive, per ordine di ricevuta, nei doppi registri all'uopo destinati, uniformandosi alle vigenti disposizioni sull'ordinamento dello stato civile, in quanto siano applicabili.

Durante il tempo in cui resta in funzione la commissione, sono a questa devolute le attribuzioni spettanti all'autorità giudiziaria per l'applicazione degli articoli 364 e 366 del codice civile, in quanto tale applicazione sia invocata per la deficienza dei registri dello stato civile sopra indicati.

Art. 411.

Art. 6, n. 3, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 2, R.D. 21 luglio 1911, n. 856.

Art. 2, R.D. 3 settembre 1913, n. 1097.

 

(Sua composizione).

La Commissione, da nominarsi dal guardasigilli, é presieduta dal primo presidente della Corte di appello di Messina, ed a farne parte sono chiamati otto membri come appresso:

un consigliere della Corte di appello di Messina ed un funzionario del pubblico ministero di quella procura generale; due assessori del comune di Messina e, durante la straordinaria amministrazione, due elettori, previa proposta del Regio commissario; il vice prefetto o un consigliere della prefettura ed il segretario generale del comune di Messina; due segretari dell'ufficio dello stato civile di Messina.

Art. 412.

Art. 6, n. 3, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 3, R.D. 21 luglio 1911, n. 856.

 

(Segreteria).

Per la esecuzione del suo mandato la Commissione ha alla sua dipendenza un ufficio di segreteria composto di funzionari del comune di Messina, che sono nominati dal presidente della Commissione, previa intesa con l'Amministrazione comunale.

I due segretari di cui nel precedente articolo possono anche far parte dell'ufficio di segreteria della Commissione.

È in facoltà del presidente, udita la Commissione, di determinare le varie attribuzioni dell'ufficio di segreteria e dei suoi componenti.

Art. 413.

Art. 6, n. 3, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 4, R.D. 21 luglio 1911, n. 856.

 

(Sottocommissioni).

È in facoltà del presidente di dividere la Commissione, per i suoi lavori ordinari, in due Sottocommissioni preponendovi un commissario col titolo di vice presidente e determinandone, mediante suoi decreti, le attribuzioni, sia per ragione di territorio, sia per ragione di materia, a seconda che ne riconosca la convenienza, salvi i casi che egli intenda siano trattati in Commissione plenaria.

Per le deliberazioni delle Sottocommissioni, é necessario l'intervento di almeno tre votanti; e per le deliberazioni della Commissione plenaria é necessario l'intervento di almeno cinque votanti.

Le deliberazioni delle Sottocommissioni non sono esecutive quando non siano state vistate dal presidente della Commissione.

Art. 414.

Art. 6, n. 3, legge 12 gennaio 1909, n. 12 Art. 5, R.D. 21 luglio 1911, n. 856.

 

(Ricostituzione degli atti).

Gli atti di stato civile, distrutti od illeggibili, che anteriormente al 29 agosto 1911, non siano stati fatti in virtù del disposto dell'art. 366 del codice civile, sono ricostituiti dalla commissione, mediante sue deliberazioni, sia ad istanza delle parti interessate, sia ad istanza della R. Procura presso il tribunale di Messina, sia di ufficio.

La commissione basa le sue deliberazioni con criterio complessivo e secondo le varie circostanze:

1° su quei frammenti degli antichi registri di stato civile che sia stato possibile ricuperare e che in qualche modo possono utilizzarsi;

2° sulle indicazioni degli indici decennali esistenti;

3° sulle copie o certificati di atti rilasciati anteriormente al 28 dicembre 1908 dall'ufficio dello stato civile di Messina;

4° sulle indicazioni statistiche ufficiali e sugli elenchi od avvisi dei decessi comunicati agli uffici del registro, alle preture o ad altri pubblici Uffici;

5° sui registri degli ospedali e dei cimiteri, ed altresì, per gli atti di nascita e di morte, sui registri tenuti, nei rapporti religiosi, dai ministri di culto;

6° sulle notizie od avvisi pubblicati anteriormente al 28 dicembre 1908, dalle effemeridi o giornali locali o sopra ogni altro documento che per la sua natura sia ritenuto attendibile allo scopo;

7° sulle dichiarazioni delle parti interessate o di terzi, il cui contenuto risulti confermato da documenti, ed in ogni caso dalla attestazione giurata di quattro testimoni, dei quali almeno due siano funzionari in servizio dello Stato o delle Provincie o dei Comuni, od abbiano i requisiti per essere iscritti nelle liste dei giurati.

La commissione ha facoltà di rivolgere qualsiasi richiesta di atti od informazioni ai pubblici uffici e di chiamare a deporre innanzi a sé o ad un suo delegato i cittadini di cui occorre raccogliere le testimonianze.

Contro coloro che, senza giustificato motivo, non si presentino o ricusino di deporre, o depongano il falso, sono applicabili le pene sancite dalle vigenti leggi penali contro i testimoni renitenti, reticenti o falsi.

Art. 415.

Art. 6, n. 3, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 9, R.D. 21 luglio 1911, n. 856.

 

(Invio di atti alla Commissione).

Le amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli enti sottoposti per legge alla loro tutela; i notai e le altre persone che rivestano o che già rivestirono pubbliche funzioni, ove siano in possesso di copie o di certificati degli atti di stato civile, contemplati nell'art 410 del presente testo unico o di altri documenti che con gli stessi abbiano diretta connessione, debbono farne invio nel più breve tempo possibile alla Commissione, o direttamente o pel tramite della pretura, nella cui circoscrizione le copie, i certificati ed i documenti da inviarsi si trovino.

Se ne facciano richiesta, ricevono dalla commissione, senza ritardo, o dalla cancelleria della pretura, al momento della consegna, una copia delle copie, o dei certificati o dei documenti inviati alla Commissione, la quale fa fede come l'esemplare da cui fu tratta.

Art. 416.

Art. 6, n. 3, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 10, R.D. 11 luglio 1911, n. 856.

 

(Ricerche della Commissione).

È data facoltà alla Commissione di fare ricerche per mezzo di pubblici funzionari da essa delegati, negli uffici dei notai e negli archivi notarili per lo scopo indicato nel precedente articolo.

Art. 417.

Art. 6, n. 3, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 6, R.D. 21 luglio 1911, n. 856.

 

(Verbali e copie).

Ai processi verbali delle sedute della Commissione plenaria e delle Sottocommissioni sono allegati i documenti e le carte acquisiti alle singole deliberazioni, le quali contengono il testo integrale di ciascun atto di stato civile ricostituito.

All'ufficio dello stato civile di Messina é trasmesso, agli effetti dell'art. 410 del presente testo unico, la sola copia dell'atto di stato civile ricostituito, con la semplice indicazione della deliberazione relativa e con la dichiarazione che la copia è conforme al testo compreso nella deliberazione stessa; questa dichiarazione deve essere firmata dal presidente della Commissione o da un commissario a ciò delegato dal presidente.

I processi verbali della seduta della Commissione plenaria e delle Sottocommissioni, quando la Commissione avrà esaurito i suoi lavori, debbono essere consegnati all'ufficio dello stato civile di Messina.

Il rilascio delle copie e dei certificati degli atti di stato civile ricostituiti dalla Commissione, spetta esclusivamente all'ufficio dello stato civile di Messina.

Art. 418.

Art. 6, n. 3, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 7, R.D. 21 luglio 1911, n. 856.

 

(Gravami).

Le deliberazioni della Commissione sono impugnabili avanti la Corte d'appello di Messina, su reclamo del pubblico ministero o delle parti interessate, con la osservanza delle disposizioni contenute nel capo VI, titolo XII, Libro I del codice civile e nel titolo X del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile, in quanto siano applicabili.

Sempre però s'intende riservato alla giurisdizione ordinaria il merito delle questioni riflettenti lo stato della persona e dei rapporti di famiglia.

Art. 419.

Art. 6, n. 3, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 8, comma 3°, R.D. 21 luglio 1911, n. 856.

 

(Procedimento).

Nel procedimento di cui trattasi, tanto davanti alla Commissione quanto davanti alla Corte d'appello, le parti possono comparire anche personalmente.

Art. 420.

Art. 6, n. 3, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 8, comma 1° e 2°, R.D. 21 luglio 1911, n. 856.

 

(Agevolazioni fiscali e postali).

Il procedimento per la ricostituzione degli atti di stato civile é gratuito; e qualsiasi atto o documento che all'uopo deve esser prodotto, é dai pubblici uffici rilasciato con esenzione da tassa di bollo o di registro e da qualsiasi spesa.

La Commissione corrisponde coi pubblici uffici e questi corrispondono con la commissione in franchigia postale e con le garanzie inerenti alle corrispondenze raccomandate.

Art. 421.

Art. 6, n. 3, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 12, R.D. 21 luglio 1911, n. 856.

 

(Rinvenimento di atti).

Qualora di un atto di stato civile ricostituito in base al presente testo unico e trascritto nei registri dello stato civile di Messina si rinvenga poi il corrispondente originale od una copia od un certificato legalmente estratti dall'originale stesso, la Commissione può ordinare l'annullamento o la rettifica dell'atto ricostituito, dando la formula per una nuova trascrizione In sostituzione od a complemento di quella già fatta e da collocarsi a margine della stessa.

Cessata l'opera della Commissione, provvede in eguale modo, pei casi analoghi, il tribunale civile di Messina, su richiesta delle parti interessate o del pubblico ministero.

Art. 422.

Art. 6, n. 3, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 13, R.D. 21 luglio 1911, n. 856.

 

(Atti di notorietà).

Sino a tanto che gli atti di cui nell'art. 410 del presente testo unico non siano stati ricostituiti e trascritti nei registri dello stato civile, la prova delle nascite e delle morti che dai registri stessi dovrebbero risultare può dalle persone interessate essere data mediante atto di notorietà, formato dinanzi al pretore e contenente la dichiarazione giurata di quattro testimoni, dei quali almeno due abbiano i requisiti indicati nel n. 7 del precedente articolo 414.

La prova dei matrimoni sarà ammessa soltanto mediante l'atto ricostituito.

Art. 423.

Art. 6, n. 3, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 14, R.D. 21 luglio 1911, n. 856.

Art. 3, R.D. 3 settembre 1913, n. 1097.

 

(Disposizioni varie).

La commissione deve espletare i suoi lavori entro il 3 luglio 1914.

Alle spese occorrenti per il funzionamento della Commissione provvede il municipio di Messina ed esse sono prelevate dai fondi di cui all'art. 10.

Il ministro guardasigilli é incaricato di emanare le norme occorrenti per la esecuzione delle disposizioni del presente capo.

 

 

 

CAPO IV. Integrazione di atti e documenti

Art 424.

Art. 1, R.D. 23 giugno 1910, n. 412, conv. legge 28 luglio 1911,n. 842.

 

(Procedimento).

Salvo quanto é disposto dal Codice di procedura penale, dalle altre leggi e dai regolamenti in vigore, chiunque abbia un legittimo interesse alla conservazione o integrazione degli atti e documenti depositati nelle cancellerie giudiziarie o in pubblici archivi dei Comuni danneggiati dal terremoto, che a causa del terremoto stesso o delle intemperie successive o per altra causa inerente a, disastro, siano divenuti illeggibili in tutto o in parte, può fare domanda al presidente della Corte d'appello nella cui giurisdizione è situato l'archivio, per la nomina di un perito, che, previo giuramento, coi processi chimici e con ogni altro mezzo tecnico ritenuto idoneo, curi la lettura della parte danneggiata dell'atto e ne segua la trascrizione.

La relazione del perito é esaminata dalla Corte in Camera di Consiglio, e, ove questa la riconosca attendibile, viene approvata con ordinanza ed allegata all'originale deteriorato e ne fa parte integrante.

Le copie dell'atto sono eseguite sul testo così ricostruito, ed hanno lo stesso valore delle copie degli atti originali.

Art. 425.

Art. 2, R.D. 23 giugno 1910, n. 412, conv. legge 28 luglio 1911 n. 842.

 

(Esecuzioni fiscali e spese).

Il procedimento é esente da ogni tassa di bollo e da qualsiasi diritto fiscale.

Le spese della perizia sono a carico della parte, che ne fa istanza.

 

 

 

CAPO V. Accessione di immobili

Art. 426.

Art. 7, legge 6 luglio 1912, n. 801.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Costruzioni su suolo altrui).

Coloro che al 3 agosto 1912 nei centri urbani dei Comuni indicati nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico, abbiano costruito su suolo altrui, ma a saputa e senza opposizione del proprietario, edifici stabiliti ad uso di abitazione, il cui valore sia almeno doppio di quello del suolo occupato, hanno diritto, ove il proprietario di questo non preferisca acquistare l'edificio costruito, ad ottenere che l'edificio stesso e il suolo siano dichiarati di loro proprietà, salvo ad indennizzare il proprietario del valore del suolo occupato, e ciò anche se vi sia patto in contrario.

In mancanza di accordo sul prezzo dell'edificio o sull'indennizzo per il suolo, decide la magistratura speciale di cui all'articolo 477.

a tale magistratura sono inoltre devolute tutte le controversie che abbiano origine dall'applicazione del presente articolo.

TITOLO I - Disposizioni di diritto commerciale

CAPO I. - Duplicati di titoli

Art. 427.

Art. 10, R.D. 21 marzo 1909, n. 177, conv. legge 21 luglio 1910,n. 579.

 

(Duplicati di titoli al portatore).

Sulle domande per ottenere il duplicato di un titolo al portatore o un titolo equivalente, ai sensi del primo capoverso dell'art. 56 del Codice di commercio, quando la distruzione si affermi avvenuta per effetto del disastro, l'autorità giudiziaria, dovunque le domande siano proposte, deve accuratamente verificare la qualità o la causa per cui l'attore se ne dichiara proprietario, e, dopo esaminate le prove addotte, può disporre indagini d'ufficio o per mezzo del pubblico ministero.

Quando vi sia ragione di credere interessate persone lontane o sconosciute, ovvero minorenni od incapaci, anche in qualità di eredi, saranno ordinate apposite comunicazioni o pubblicazioni, e prescritte le cautele richieste dalle circostanze.

Art. 428.

Art. 11, R.D. 21 marzo 1909, n. 177, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Seguito).

Sulle domande indicate nel precedente articolo, quando non siano pienamente raggiunte le prove delle proprietà e della distruzione del titolo, l'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza tenga provvisoriamente le Veci del titolo, all'effetto che l'attore possa esigere i dividendi e interessi dopo cinque anni dalle rispettive scadenze, e dopo il passaggio in giudicato di essa in confronto all'emittente, se nell'intervallo non sarà stato presentato il titolo o proposta alcuna opposizione. La sentenza medesima darà all'attore il diritto di avere il duplicato o il nuovo titolo equivalente, e il saldo degli interessi o dividendi arretrati, quando sia trascorso nelle suindicate condizioni un intero decennio dal giorno della domanda giudiziale.

Durante questo termine le opposizioni o istanze per la rievocazione o Modificazione della sentenza saranno proposte alla stessa autorità giudiziaria che l'ha pronunziata.

Compiuto il decennio, l'annullamento del titolo estingue ogni diritto del possessore in confronto all'emittente, ma non pregiudica le eventuali sue ragioni verso chi ottenne il duplicato o il nuovo titolo.

Questa regola vale anche per i pagamenti d'interessi o dividendi eseguiti in base alla sentenza Durante il decennio.

Art. 429.

Art. 12, R.D. 21 marzo 1909, n. 177, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Polizze di pegno).

Gli Istituti commerciali che esercitavano prima del 28 dicembre 1908 il prestito su pegni debbono stabilire procedimenti abbreviati per la rinnovazione delle polizze distrutte o smarrite in occasione del disastro; modificando all'uopo le norme vigenti.

In ogni caso gli atti di tali procedimenti sono esenti da tasse e spese.

Questa disposizione si applica alla rinnovazione dei libretti o documenti dei depositi a risparmio analogamente distrutti o smarriti.

Art. 430.

Art. 1, R.D. 27 giugno 1909, n. 586, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Libretti di deposito).

Le Casse di risparmio e i Monti di pietà aventi la loro sede principale o una succursale nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, possono, per l'emissione dei duplicati dei libretti di deposito perduti, abbreviare i termini fissati nelle procedure di ammortamento stabilite dalle leggi 14 luglio del 1887, n. 4715, e 9 aprile 1908, n. 174; e possono, eziandio, abbreviare i procedimenti vigenti presso i singoli istituti per la rinnovazione delle polizze di pegno.

Gli atti relativi sono esenti da ogni spesa o tassa.

Rimangono ferme per le Casse di risparmio del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, e per il Monte di pietà del Banco di Napoli, le disposizioni dei regolamenti generali dei due banchi 2 agosto 1908, numeri 529 e 615.

Art. 431.

Art. 8, R.D. 18 marzo 1909, n. 181, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Polizze di assicurazione sulla vita).

In caso di perdita di polizze di assicurazione sulla vita, gli interessati possono, a loro richiesta, ottenerne un duplicato, purchÈ adempiano la procedura stabilita dalla legge del 14 luglio 1887, n. 4715, modificata dalla legge del 9 aprile 1908, n. 174, per la emissione, in caso di perdita, dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari.

Tutti gli atti occorrenti per conseguire il duplicato della polizza sono esenti da ogni tassa di bollo e le pubblicazioni nel giornale degli annunzi giudiziari della provincia sono fatte senza spesa.

 

 

 

CAPO II. Assicurazioni.

Art. 432.

Art. 1, comma 2°, R.D. 17 gennaio 1909, n. 30.

Art. 1, R.D. 18 marzo 1909, n. 181, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Disposizione generale).

Alle assicurazioni sulla vita, contro i casi fortuiti e contro gli infortuni sul lavoro stipulate nei Comuni delle provincie di Messina e di Reggio Calabria , compresi nella tabella n. 1, allegata al presente testo unico, si applicano, nonostante qualunque patto in contrario, le disposizioni del presente capo, nonché quelle del precedente art. 403.

Art. 433.

Art. 3, R.D. 17 gennaio 1909, n. 30, conv. legge 21 luglio 1910, numero 579.

 

(Prove e presunzioni).

Il decesso dell'assicurato si intende provato anche con i mezzi di accertamento legale stabiliti dal cap. II del precedente titolo.

Si presume che il contraente l'assicurazione fosse in regola col pagamento dei premi stabiliti nel contratto o di qualunque altra somma a suo debito verso la società o associazione di assicurazione, sempre che la società o assicurazione, in base ai propri libri e registri, non dimostri il contrario.

Se al 28 dicembre 1908 non fossero ancora state accertate le conseguenze definitive di infortuni o di disgrazie accidentali, questo accertamento può essere fatto anche in base a semplici previsioni o presunzioni da un perito medico nominato di comune accordo dalle parti interessate, o, in mancanza di accordo, dal competente tribunale civile.

Se gli eredi dell'assicurato o i beneficiari dell'assicurazione dichiarino di non potere esibire la polizza o altri documenti richiesti per il pagamento della somma assicurata, la società o associazione di assicurazione è obbligata a tale pagamento, quante volte l'assicurazione sia provata con i mezzi di prova ammessi nell'art. 44 del codice di commercio.

Art. 434.

Art. 3, R.D. 18 marzo 1909, n. 181, conv. legge 21 luglio 1910, numero 579.

 

(Pagamenti).

Le Società o Associazioni di assicurazione, qualora, pure essendo la morte dell'assicurato provata con la procedura di presunzione stabilita negli articoli dal 405 al 408, abbiano fondato motivo di dubitare che la morte non sia realmente avvenuta, possono rifiutare il pagamento della somma assicurata, e devono invitare il beneficiario a presentare ricorso al competente tribunale civile.

Il tribunale civile decide sul ricorso in Camera di Consiglio, citate le parti, e può ordinare il pagamento immediato di tutta o di parte della somma assicurata al beneficiario, ovvero il deposito di tutta o di parte della somma stessa nella Cassa dei depositi giudiziari per il termine e per gli effetti di cui al capoverso seguente. Le spese del provvedimento del tribunale sono a carico delle società o delle associazioni di assicurazione nei casi in cui il tribunale riconosca che non vi erano fondati motivi di dubitare della morte dell'assicurato.

Le somme delle quali sia stato ordinato il deposito presso la Cassa dei depositi giudiziari vi rimangono vincolate per il termine di tre anni, durante il quale sono dalla Cassa pagati al beneficiario gli interessi corrispondenti; trascorso questo termine, senza che la presunzione di morte dell'assicurato sia stata impugnata, sono liberate dal vincolo.

Nel caso in cui coloro che richiedono il pagamento delle somme assicurate non siano in grado di esibire le polizze e non esistano elementi sufficienti per escludere la possibilità di una valida cessione di esse, oppure nel caso in cui siavi dubbio sulla loro qualità di eredi o di aventi diritto alla somma assicurata, le società o associazioni di assicurazione li invitano a presentare ricorso al competente tribunale civile, il quale decide in Camera di consiglio, citate le parti, e salvo sempre il deposito di cui sopra, quando il tribunale lo riconosca opportuno a cautela dei diritti dell'Istituto assicuratore o dei terzi.

Le Società o Associazioni di assicurazione sono esonerate da ogni e qualunque responsabilità sia verso l'assicurato, come verso i terzi, in quanto abbiano dato esecuzione ai decreti emessi dal tribunale civile in conformità alle disposizioni del secondo e quarto comma del presente articolo.

Art. 435.

Art. 4, R.D. 17 gennaio 1909, n. 30, conv. legge 21 luglio 1910, numero 579.

 

(Ispezioni).

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio è autorizzato a fare eseguire ispezioni presso le sedi o agenzie di tutte le Società o Associazioni di assicurazione sulla vita e sulle disgrazie accidentali, tanto nazionali che estere, allo scopo di accertare ed esaminare le polizze emesse nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria e di trarne tutte le indicazioni concernenti le persone degli assicurati e dei beneficiari dell'assicurazione, le somme assicurate e le condizioni contrattuali.

Gli amministratori, direttori, liquidatori o rappresentanti delle Società o Associazioni di assicurazione sulla vita e contro le disgrazie accidentali, sono obbligati a mettere a disposizione del funzionario incaricato dell'ispezione il repertorio delle polizze e tutti i libri e registri e documenti da lui richiesti e a dargli tutte le notizie occorrenti per l'adempimento del mandato a lui affidato.

Debbono pure rimettere al Ministero di agricoltura, Industria e commercio, a sua richiesta, copia delle polizze di cui alla prima parte del presente articolo.

Art. 436.

Art. 5, R.D. 17 gennaio 1909, n. 30, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Pene).

Sono puniti con pena pecuniaria estensibile a £. 10.000 gli amministratori, direttori, liquidatori o rappresentanti delle Società o Associazioni predette che contravvengano alle disposizioni dell'articolo precedente o che comunque creino ostacoli all'opera dell'ispettore.

Inoltre per le società o associazioni straniere, il tribunale civile competente, su denuncia del Ministero di agricoltura, industria commercio e riconosciuta la gravità del fatto denunciato revoca il decreto in base al quale fu ordinata ai termini e per gli effetti dell'art. 230 del codice di commercio la trascrizione e l'affissione degli atti della società o associazione.

Art. 437.

Art. 6, R.D. 17 gennaio 1909, n. 30, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Seguito).

Gli amministratori, direttori, liquidatori o rappresentanti delle Società o Associazioni che attestino falsamente le indicazioni richieste nell'art. 435 sono puniti con la pena di cui al capoverso dell'art. 279 del codice penale.

Art. 438.

Art. 4, commi 2° e 3°, R.D. 18 marzo 1909, n. 181, conv. legge 28 luglio 1910, n. 579.

 

(Somme assicurate non pagate).

Entro il mese di dicembre dell'anno 1910 le somme assicurate che le società o associazioni di assicurazioni non avessero pagate per una causa qualsiasi sulle polizze scadute o sinistrate, sono, con le modalità determinate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, di concerto col Ministero del tesoro, versate, a cura delle società o associazioni medesime, nella Cassa dei depositi giudiziari, sotto deduzione delle somme ad esse eventualmente spettanti.

Art. 439.

Art. 5, R.D. 18 marzo 1909, n. 181, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Polizze a termine fisso).

Per le polizze di assicurazione dette a termine fisso per le quali sia accertata, anche con la procedura di presunzione richiamata nel precedente

art. 434, la morte dell'assicurato, qualora il termine stabilito nella polizza sia scaduto o scada prima del 31 dicembre 1910, le somme assicurate che fossero tuttora giacenti presso le Società od Associazioni, sono a cura di queste, entro i 15 giorni precedenti la scadenza del termine di prescrizione stabilito dall'art. 924 del Codice di commercio, versate alla Cassa dei depositi giudiziari, sotto deduzione delle somme eventualmente spettanti alle società od associazioni predette.

Art. 440.

Art. 6, R.D. 18 marzo 1909, n. 181, conv. legge 18 luglio 1910, n. 579.

 

(Pene).

Le Società e le Associazioni di assicurazione che omettano di ottemperare alle disposizioni dei due articoli precedenti, nei termini stabiliti, debbono, in aggiunta alle somme delle quali avrebbero dovuto effettuare il deposito, versare, a titolo di multa, cinque centesimi per ogni 100 lire o frazione di 100 lire della somma stessa e per ogni giorno di ritardo.

Art. 441.

Art. 7, R.D. 18 marzo 1909, n. 181, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Decadenze).

Trascorsi tre anni dal giorno del deposito delle somme assicurate presso la Cassa dei depositi giudiziari, effettuato a norma degli articoli 438 e 439, gli eredi non hanno più alcun diritto sulle somme stesse.

Con apposita legge saranno stabilite le norme per l'assegnazione delle somme predette non pagate ad eredi od aventi diritto e prescritte per effetto della disposizione della prima parte del presente articolo.

 

 

 

CAPO III. Istituti di credito fondiario

Art. 442.

Art. 1, R.D. 2 maggio 1909, n. 549, conv. legge 21 luglio 1910, numero 579.

 

(Sospensione di riscossione di debiti).

È sospesa la riscossione dei debiti per semestralità verso gli Istituti di credito fondiario che siano garantiti, in tutto o in parte, da beni immobili siti nei Comuni indicati nella tabella n. 1 allegata al presente testo unico.

La sospensione é per tutto l'anno 1909 per i debiti con ipoteca comprensiva di fondi rustici ed urbani, o di soli fondi rustici; e per gli anni 1909, 1910 e 1911, per i debiti con ipoteca esclusivamente su fondi urbani.

Tali debiti sono ripartiti, col carico dei relativi interessi, in tante rate quante sono ancora quelle a scadere, e vengono con queste pagate, a cominciare rispettivamente, dal 1 gennaio 1910 e dal 1 gennaio 1912.

Le ipoteche esistenti a favore degli istituti fondiari garantiscono con L'efficacia dell'attuale loro grado, anche il debito di cui la riscossione é sospesa, e relativi accessori.

TITOLO III - Magistrature speciali

CAPO I. Attribuzione di possesso

 

Sezione I - Istituzione delle Commissioni

Art. 443.

Art. 6, n. 1, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 4, comma 1°, parte prima R.D. 13 gennaio 1909, n. 13.

 

(Istituzione delle Commissioni).

Sono istituite due commissioni, una avente sede a Messina ed un'altra a Reggio Calabria , per l'attribuzione del possesso dei beni mobili ed immobili nei paesi danneggiati dal terremoto.

Art. 444.

Art. 6, n. 1, legge 12 gennaio 1909,n. 12.

Art. 4, comma 1∞, parte seconda e comma 2° R.D. 13 gennaio 1909, n. 13.

 

(Composizione delle Commissioni).

Ciascuna Commissione é composta di magistrati designati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, il quale può a tal uopo destinare in missione temporanea magistrati di altri distretti e di qualunque grado.

Il decreto Designa pure il magistrato chiamato a presiedere la commissione.

Le funzioni di segretario sono esercitate dai funzionari delle cancellerie e segreterie Giudiziarie nominati dal decreto stesso.

Con successivi decreti il numero dei commissari e del personale di segreteria può essere aumentato o diminuito.

Art. 445.

Art. 6 n. 1, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 6, comma 1°, 2° e 3°, R.D. 13 gennaio 1909, n. 13.

 

(Provvedimenti individuali e collegiali).

I commissari agiscono individualmente per provvedere a quanto riguarda i possessi di beni mobili.

Le decisioni relative al possesso di beni immobili sono deliberate in collegio di tre membri.

Le distribuzioni del servizio fra i commissari, e la formazione dei collegi sono regolate dai presidenti delle commissioni.

I presidenti possono anche ordinare che le decisioni relative al possesso di beni mobili siano, per ragioni del loro valore e per altre ragioni, deliberate collegialmente.

 

 

Sezione II - Beni mobili

 

1 - Ricupero ed assegnazione in possesso.

Art. 446.

Art. 6, n. 1, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 2, comma 2°, R.D. 13 gennaio 1909, n. 13.

Art. 11, legge 11 luglio 1913,n. 1039.

 

(Autorizzazione per procedere alla ricerca dei beni mobili).

Chiunque intenda procedere ad escavazioni nelle macerie per ricuperare beni mobili deve ottenerne previa licenza dal prefetto, cui spetta inoltre di regolare, vigilare e controllare i lavori che a tal uopo si intraprendessero.

Il prefetto farà identificare, con i mezzi che sono possibili, le persone richiedenti, e prendere nota, oltre che dei ricuperi avvenuti, del nome e della residenza delle persone che li hanno effettuati, e di quelle altre persone la cui attestazione sia eventualmente servita per accertare l'identità dei richiedenti.

Art. 447.

Art. 6, n. 1, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 3, comma 1°, e art. 7 R.D. 13 gennaio 1909, n. 13.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Assegnazione in possesso).

Spetta al prefetto e alle autorità da lui delegate di assegnare in possesso a chi risulti avervi diritto i beni mobili ritrovati dai privati in seguito a sgomberi da essi intrapresi o in seguito ai lavori eseguiti dalle pubbliche amministrazioni in virtù degli articoli 42, 46 e 58.

Di tale assegnazione si redige processo verbale, contenente una sommaria descrizione degli oggetti ricuperati, e il norme e la residenza delle persone che ne ottennero il possesso, come pure di tutte le altre la cui attestazione sia eventualmente servita per accertare il diritto e che abbiano in qualunque modo concorso all'attribuzione del possesso.

Delle sostanze mobiliari assegnate in possesso alle persone a cui ne sia riconosciuto il diritto senza contestazione, viene redatta descrizione sommaria qualitativa e quantitativa in processi verbali da custodirsi in originali negli uffici di segreteria. Chiunque potrà averne copia, come di atti giudiziari pubblici.

Nei processi verbali si deve indicare con la maggiore precisione possibile, oltre il nome e l'attuale dimora del ricuperante, anche quello delle persone a cui mezzo ne fu fatta l'identificazione, e di ogni altra persona che abbia concorso all'attribuzione del possesso.

Si deve altresì indicare la località ove gli oggetti furono ricuperati, e se questi sono trovati fra le rovine di case divise in più abitazioni, è identificato possibilmente il piano e l'appartamento in cui si ritiene che erano situati gli oggetti ricuperati.

Art. 448.

Art. 6, n. 1, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 3, comma 2°, R.D. 13 gennaio 1909, n. 13.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Competenza del pretore e delle commissioni).

In caso di dubbio o controversia sull'appartenenza degli oggetti di cui all'articolo precedente, come pure in tutti i casi in cui si tratti di oggetti di valore, denaro, titoli di credito o di rendita, il prefetto rimette gli Interessati davanti al pretore, e per il territorio dei Comuni di Messina e di Reggio Calabria innanzi alle commissioni di cui all'art. 443, dando provvisorie disposizioni per la custodia degli oggetti.

Art. 449.

Art. 6, n. 1, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 8, comma 1°, R.D. 13 gennaio 1909, n. 13 Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Decreto di attribuzione).

Il pretore o le Commissioni sentono le ragioni delle parti, esaminano le prove, le presunzioni e ogni circostanza che valga ad illuminarle. Procurano di conciliare i contendenti secondo i criteri di equità, e, riuscendovi, ne fanno menzione nel processo verbale.

Non riuscendo la conciliazione, decidono sull'attribuzione e ripartizione del possesso mediante decreto da custodirsi In originale nella cancelleria o nella segreteria dell'ufficio.

Art. 450.

Art. 6, n. 1, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 9, R.D. 13 gennaio 1909, n. 13.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Diritti degli eredi).

Quando il reclamo del possesso dei beni mobili proviene da chi si qualifica erede del proprietario, il pretore o le Commissioni procedono in primo luogo ad una sommaria indagine tendente ad accertare la morte della persona indicata, e la identità, qualità e titolo della persona che si qualifica come erede.

Se apparisca sufficientemente fondato il diritto del defunto o di chi si presume defunto, o dell'erede reclamante, viene a questo rilasciato il possesso dei beni, ma questo possesso avrà il carattere e gli effetti della immissione temporanea nei beni dell'assente di cui agli articoli 26-35 del Codice civile.

Il pretore o le Commissioni possono, secondo le circostanze, esonerare l'erede dalla cauzione, come dalle altre cautele di cui agli articoli 26 e 27 del detto Codice. Non é necessario procedere all'inventario dei beni, che è supplito dalla descrizione prescritta dal precedente art. 446.

Il pretore o le Commissioni eserciteranno anche in seguito i poteri che gli articoli suddetti attribuiscono al tribunale civile.

Art. 451.

Art. 4, R.D. 27 giugno 1909, n. 586, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Presunti eredi).

É presunto erede del titolare dei depositi e dei pegni (oggetti preziosi, titoli, ecc.) rappresentanti da libretto o polizze al portatore, chi sia riconosciuto erede della persona, il cui nome figura sul libretto o sulla polizza.

Art. 452.

Art. 6, n. 1, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 10, R.D. 13 gennaio 1909, n. 13.

 

(Attribuzione definitiva agli eredi).

La persona cui viene attribuita la qualità di possessore temporaneo ha, verso le cose affidategli, gli stessi obblighi del depositario necessario di cui all'art. 1864 del Codice civile e le eventuali appropriazioni sono punite ai sensi dell'art. 417 del Codice penale.

L'immissione temporanea diventa definitiva dopo sei mesi, se l'erede sia ascendente o discendente del defunto o di chi si presume defunto, dopo un anno negli altri casi, quando nel tempo intermedio nessun reclamo sia stato presentato.

Art. 453.

Art. 6, n. 1, legge 12 gennaio 1909,n. 12.

Art. 11,1° comma , R.D. 13 gennaio 1909, n. 13.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Pubblicazione dei decreti di attribuzione).

Per i possessi attribuiti a titolo ereditario a norma dei due articoli precedenti è in facoltà del pretore e delle Commissioni di disporre che l'esecuzione dei provvedimenti resti sospesa per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni, durante il quale la notizia del decreto di attribuzione del possesso al presunto erede è pubblicata nel modo che si ravvisa più opportuno ed anche a mezzo di giornali quotidiani.

Art. 454.

Art. 6, n. 1, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 12, R.D. 13 gennaio 1909, n. 13.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Beni non attribuiti e non reclamati).

I beni che il pretore o le Commissioni non abbiano creduto di attribuire ai richiedenti pel difetto o insufficienza della prova offerta, ed i beni di cui non sia reclamato il possesso nell'atto del loro rinvenimento, sono custoditi a cura delle autorità stesse, redigendosi verbale di tale rinvenimento, con le indicazioni qualitative e quantitative atte a identificarli e con tutte quelle relative alla località dove furono rinvenuti, aggiungendovi altresì tutte le informazioni che si sono raccolte d'ufficio, e che i commissari hanno obbligo di ricercare, per quanto possibile, sulle persone a cui presumibilmente appartenevano.

Secondo la qualità dei beni contemplati nel presente articolo, il pretore o le Commissioni possono disporre il trasporto e deposito in luoghi di cauta custodia, oppure la vendita, e il deposito del denaro ricavato da questa. La vendita non può essere ordinata che dopo un mese dalla pubblicazione delle notizie relative, salvo che vi sai speciale motivo di urgenza.

Sulla destinazione definitiva dei beni non reclamati e del loro prezzo sarà provveduto con legge speciale.

 

 

2. - Disposizioni speciali per il numerario e i titoli di credito.

Art. 455.

Art. 2 e 3, R.D. 2 settembre 1909, n. 699, conv. legge 21 luglio 1910 n. 579.

Art. 2, comma 1°, R.D. 31 marzo 1912,n. 369.

Art. 11, legge 11 luglio 1913,n. 1039.

 

(Deposito del numerario, dei biglietti di banca e valori pubblici).

Nei casi previsti nell'articolo precedente le somme ricavate dalla vendita degli oggetti mobili, nonché il numerario, i biglietti di Banca e di Stato e i titoli pubblici sono affidati in custodia alla Cassa depositi e prestiti.

Art. 456.

Art. 10, R. D. 2 settembre 1909, n. 699, conv. legge 21 luglio 1910 n. 579.

Art. 2, comma 1°, R.D. 31 marzo 1912,n. 369.

 

(Modalità del deposito).

Il numerario e i titoli pubblici versato o consegnati alla Cassa depositi e prestiti sono da essa assunti a deposito amministrativo con esenzione da Qualunque tassa di bollo.

Il versamento o la consegna sono accompagnati da dichiarazione di deposito che contenga una descrizione sommaria qualitativa e quantitativa di ciò che si deposita.

Art. 457.

Art. 11, R.D. 2 settembre 1909,n. 699, conv. legge 21 luglio 1910,n. 579.

Art. 2, comma 1°, R.D. 31 marzo 1912, n. 369.

 

(Tassa di custodia).

Sui titoli pubblici depositati é da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti l'annua tassa di custodia prescritta dall'art. 12 della sua legge organica 17 maggio 1863, n. 1270.

Art. 458.

Art. 12, R.D. 2 settembre 1909, n. 699, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 2 comma 1°, R.D. 31 marzo 1912, n. 369.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Intestazione del deposito).

Ciascun deposito intestato al pretore e alle Commissioni tanto per il capitale che per gli interessi sarà a libera disposizione dei depositanti per essere attribuito agli aventi diritto.

Art. 459.

Art. 13, R.D. 2 settembre 1909, n. 699, conv. legge 21 luglio 1910,n. 579.

Art. 2, comma 1°, R.D. 31 marzo 1912, n. 369.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Documenti per la restituzione).

I decreti del pretore o di ogni singolo commissario o quelli emessi dalla Commissione nei casi in cui essa ritenesse di dovere intervenire collegialmente, costituiscono per la Cassa depositi e prestiti il documento necessario per la restituzione a chi di diritto del numerario o dei titoli pubblici depositati.

Art. 460.

Art. 15, R.D. 2 settembre 1909, n. 699, conv. legge 21 luglio 1910 n. 579.

Art. 2, comma 1°, R.D. 31 marzo 1912, n. 369.

 

(Responsabilità per i depositi).

L'Amministrazione dello Stato non assume alcuna responsabilità per il deposito di cui negli articoli precedenti.

Il consegnatario degli oggetti non risponde di fronte ai proprietari delle cose depositate se non nei casi di dolo e di colpa grave.

Art. 461.

Art. 6, n. 1, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 13, R.D. 13 gennaio 1909,n. 13.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Titoli di credito non attribuiti e non reclamati).

Se si trovino titoli di credito di cui occorra provvedere alla pronta esazione, il pretore o il presidente della Commissione ne danno incarico ad un Istituto di credito.

La delegazione fatta dal pretore o dal presidente investe l'istituto di credito di tutte le facoltà necessarie per esigere, quietanzare ed esercitare l'azione creditoria. Gli atti giudiziali occorrenti sono fatti senza spesa, con annotamento a debito delle relative tasse e spese, da rimborsare sulla somma che sarà riscossa.

Qualora l'Istituto incaricato dell'esazione abbia fondato motivo di ritenere che il credito sia inesigibile o di molto difficile ricupero, ne informa il pretore o il presidente della Commissione, il quale, tenuto conto delle circostanze, dà gli opportuni provvedimenti.

Art. 462.

Art. 6, R.D. 27 giugno 1909, n. 586, conv. legge 21 luglio 1910 n. 579.

 

(Devoluzione dei depositi e pegni non attribuiti).

Quando, entro il 21 luglio 1915, non sia stato riconosciuto o attribuito, sulla base delle presunzioni stabilite, un titolare ai depositi esistenti presso le Casse di risparmio aventi la sede principale o una succursale nei luoghi colpiti dal disastro, gli interessi delle somme depositate sono devoluti all'Opera nazionale di patronato per gli orfani.

Quando, entro il 21 luglio 1920, non sia stato riconosciuto o attribuito sulla base delle medesime presunzioni un titolare ai depositi suddetti e ai pegni esistenti presso le Casse di risparmio e i Monti di pietà aventi la sede principale o una succursale nei luoghi colpiti dal disastro, le somme Depositate e i sopravanzi di vendite dei pegni sono devoluti all'Opera nazionale di patronato summenzionata.

 

 

Sezione III - Beni immobili

Art. 463.

Art. 6. n. 1, legge 12 gennaio 1909,n. 12.

Art. 15, R.D. 12 gennaio 1909, n. 13.

 

(Procedimento).

Le commissioni procedono alle operazioni relative ai possessi immobiliari man mano che ne sia fatta richiesta dagli interessati, nel tempo stesso in cui attendono alle operazioni relative ai possessi mobiliari, le quali avranno sempre la precedenza.

Vi procedono di ufficio quando queste ultime operazioni siano compiute e talmente ridotte da permettere l'esecuzione delle altre.

Art. 464.

Art. 6, n. 1, legge 12 gennaio 1909,n. 12.

Art. 16, R.D. 13 gennaio 1909,n. 13.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Seguito).

Le istanze per il ricupero o attribuzione di possessi immobiliari devono essere presentate per iscritto.

Se i documenti o la notorietà pubblica non lasciano dubbio sul fondamento della domanda, il decreto di attribuzione del possesso è rilasciato immediatamente.

Ogni decreto contiene l'identificazione topografica precisa, per quanto possibile, del possesso a cui si riferisce, indicandone l'ubicazione, l'estensione, i confini, la natura, lo stato e la destinazione precedente e le condizioni attuali.

La Commissione può stabilire un modulo per tali identificazioni, salvo il riguardo dovuto a particolari contingenze e difficoltà dei singoli casi.

I decreti da emettersi dalla data della entrata in vigore del presente testo unico, devono inoltre specificare se, a norma degli articoli 248, 249 e 250, il possessore dell'area al momento dell'istanza avesse anche il relativo diritto al mutuo.

Tale indicazione non dispensa il richiedente il mutuo dal fornire quegli altri elementi che l'istituto mutuante o il Ministero del tesoro ritenessero opportuni a giustificare la appartenenza del diritto valgono per la ricognizione e l'attribuzione dei possessi immobiliari le norme disposte negli articoli precedenti per i possessi mobiliari, in quanto siano applicabili.

Art. 465.

Art. 6, n. 1, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 17, R.D. 13 gennaio 1909, n. 13.

 

(Condominio o comunione).

Quando vi sia motivo di ritenere l'esistenza di un condominio o comunione, anche a titolo ereditario, il possesso può essere attribuito al condomino che si presenta a reclamarlo, anche in assenza o mancanza di altri, conferendogli la qualità di amministratore nell'interesse di questi ultimi.

Trattandosi di edifici nei quali fosse divisa la proprietà dei singoli piani o appartamenti, o altri locali, la commissione, sentite le parti reclamanti, provvede per la determinazione proporzionale dei loro diritti possessori con criteri di equità, deliberando, con i poteri degli arbitri amichevoli compositori, quando non riesca la conciliazione che essa ha obbligo di tentare.

Art. 466.

Art. 2, R. D. 2 maggio 1909, n. 549, conv. legge 21 luglio 1910, numero 579.

 

(Beni ipotecati da Istituti di credito fondiario).

Gli istituti di credito fondiario che siano garantiti in tutto o in parte da beni immobili siti in Comuni di cui alla tabella n. 1 allegata al presente testo unico, debbono far pervenire alla commissione competente, pel tramite del Ministero, da cui dipendono per la vigilanza, appositi elenchi descrittivi dei beni immobili ad essi ipotecati e dei rispettivi mutuari e prestatori di garanzia.

La Commissione, nel procedere agli accertamenti relativi ai detti immobili, deve avere speciale riguardo alle risultanze dei suindicati elenchi, e può richiedere agl'istituti, interessati quegli altri schiarimenti e quei documenti che ravvivasse del caso, giovandosi, ove d'uopo, della facoltà di delega di cui all'art. 472.

Art. 467.

Art. 3, R.D. 2 maggio 1909, n. 549, conv. legge 21 luglio 1910, numero 579.

 

(Seguito).

I decreti che venissero emessi in difformità alle risultanze dei ripetuti elenchi possono, a mente dell'art. 471 del presente testo unico, essere in ogni tempo revocati, anche su ricorso dell'istituto mutuante, quante volte questi possa giustificare nei suoi mutuatari o prestatori, di garanzia un diritto al possesso maggiore e più certo di quello già riconosciuto a favore dei terzi.

 

 

Sezione IV - Norme per il funzionamento delle Commissioni

Art. 468.

Art. 6, n. 1, legge 14 gennaio 1909, n. 12.

Art. 5, R.D. 13 gennaio 1909, n. 13.

 

(Poteri).

Le Commissioni sono investite di poteri giurisdizionali e di polizia giudiziaria; possono richiedere l'assistenza della forza pubblica alle loro operazioni e far eseguire per mezzo di essa, quando occorra, le loro deliberazioni. Possono richiedere anche l'assistenza di persone del luogo circondate di particolare stima pubblica, per le identificazioni e gli accertamenti occorrenti ai fini dell'esercizio delle proprie attribuzioni.

I presidenti possono ripartire i singoli commissari nei singoli rioni o altre sezioni che saranno fatte nelle città distrutte.

La competenza delle Commissioni può essere adita sia su istanza, anche verbale, di un interessato, sia su richiesta dell'autorità civile e militare.

Art. 469.

Art. 6, n. 1, legge 12 gennaio 1909.

Art. 6, commi 4°, 5° e 6°, e art. 11, comma 2°, R.D. 13 gennaio 1909, N. 13.

 

(Criteri).

In tutte le operazioni e deliberazioni, individuali o collegiali, le Commissioni procedono, quanto alle forme ed alle prove, con criteri di equità e usando i mezzi più convenienti secondo le circostanze, per l'accertamento dello stato di fatto e di diritto anteriore.

Le operazioni sono condotte con la maggiore celerità e semplicità possibile, allo scopo di facilitare agli interessati il ristabilimento dei loro possessi e il ritorno della vita pubblica allo stato normale.

Gli atti tutti della Commissione sono esenti dalla tassa sul bollo.

In tutti i loro giudizi per l'accertamento dei possessi il commissario e la Commissione hanno sempre facoltà di dare provvedimenti interinali, disponendo nel tempo stesso quanto occorre per la conservazione dei beni di cui trattasi, ed anche nominando sequestratario giudiziario lo stesso richiedente.

Art. 470.

Art. 6, n. 1, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 18, R.D. 13 gennaio 1909, n. 13.

 

(Incapacità del reclamante).

Quando chi reclama il possesso di beni mobili od immobili sia incapace per età o per malattia mentale, e non abbia una rappresentanza già costituita, é provveduto alla custodia dei beni fino alla nomina di un tutore o amministratore provvisorio, il quale assuma la responsabilità dei beni e la cura della persona.

Il provvedimento è immediatamente comunicato in copia autentica all'autorità competente, affinché provveda all'ordinamento della tutela.

Art. 471.

Art. 6, n. 1, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 8, comma 2°, 3° e 4°, R.D. 13 gennaio 1909, n. 13.

 

(Forma ed efficacia delle deliberazioni).

Le deliberazioni delle Commissioni sono date in forma di decreti, come quelle del singolo commissario, e possono essere precedute da ulteriori indagini, anche d'ufficio.

Tanto i decreti dei singoli commissari, come quelli emessi collegialmente sono immediatamente esecutivi e non soggetti a veruno reclamo. Possono tuttavia essere revocate, in ogni tempo, precedenti decisioni, individuali o collegiali, su ricorso di terzi, ai quali sia riconosciuto un diritto al possesso, maggiore o più certo di quello già riconosciuto.

L'esecuzione ha luogo anche d'ufficio.

Art. 472.

Art. 6, n. 1, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 20, R.D. 13 gennaio 1909, n. 13.

 

(Notizie e testimonianze).

Tutte le autorità civili e militari del Regno debbono prestarsi a fornire alle Commissioni le notizie di cui siano richieste. Le Commissioni possono richiedere, per atti d'istruzione da eseguirsi fuori della residenza, un magistrato del luogo.

I cittadini possono essere invitati, anche d'ufficio, a deporre come testimoni e a prestare l'opera come periti.

I testimoni ed i periti possono essere sentiti con giuramento; anche gl'interessati possono essere obbligati a prestare giuramento sui fatti che formano oggetto di controversia e di indagini.

Ai testimoni e ai periti sono applicabili le disposizioni degli articoli 210, 214, 215, 216, 217 del codice penale, e a chi li suborni o tenti di subornarli si applicano le disposizioni degli articoli 218, 219, 220 dello stesso Codice. Alle parti intese con giuramento é applicabile la disposizione dell'art. 221 del Codice suddetto.

Art. 473.

Art. 6, n. 1, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 14, R.D. 13 gennaio 1909, n. 13.

 

(Registri dei beni mobili ricuperati).

Negli uffici di segreteria delle Commissioni sono tenuti registri in cui giornalmente si annota il movimento dei beni mobili ricuperati, dei quali a qualunque titolo sia ordinata la provvisoria custodia giudiziale.

Per la custodia sono responsabili rispettivamente i capi delle segreterie e gli altri funzionari che il presidente all'uopo deleghi, secondo il bisogno.

Se l'importanza dei valori custoditi esige provvedimenti speciali, questi sono presi d'accordo fra il presidente della Commissione e l'autorità preposta al servizio di pubblica sicurezza.

Art. 474.

Art. 6, n. 1, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 19, R.D. 13 gennaio 1909, n. 13.

 

(Registri dei possessi immobiliari).

Nelle segreterie delle Commissioni sono tenuti i registri divisi per Comuni, e occorrendo, per sezioni di Comune, da compilarsi secondo le norme stabilite pei registri della trascrizione nel Codice civile. In essi sono annotate tutte le operazioni definitive e le deliberazioni concernenti i possessi immobiliari, con i riferimenti agli atti di archivio relativi a ciascuna operazione.

Per i possessi a titolo ereditario si indica nel registro tanto il nome del presunto autore come quello del possessore in qualità di erede.

I registri sono pubblici, secondo le norme vigenti per i registri delle trascrizioni.

Essi saranno depositati nell'ufficio di conservazione delle ipoteche competenti, quando le operazioni della commissione saranno ultimate.

La responsabilità della regolare tenuta dei registri è attribuita ad un funzionario di cancelleria e segreteria giudiziaria, da designarsi all'uopo per ciascun ufficio dal presidente della Commissione.

Art. 475.

Art. 6, n. 1, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 21, R.D. 13 gennaio 1909, n. 13.

 

(Spese di gestione).

Con decreto Reale sarà provveduto ai fondi necessari per le spese d'impianto degli uffici e dei relativi registri e archivi, e per le spese di viaggi e trasferte occorrenti all'adempimento degli incarichi delle Commissioni. La tariffa delle indennità di trasferte sarà pure stabilita con decreto Reale, su proposta del ministro di grazia e giustizia.

Art. 476

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Estensione ai procedimenti innanzi al pretore).

Le disposizioni del presente capo sono estese, in quanto applicabili, al procedimento per l'attribuzione e il ricupero dei beni di competenza del pretore.

 

 

 

 

CAPO II. Controversie relative ad immobili danneggiati o distrutti

Art 477.

Art. 25, legge 13 luglio 1910, n. 466.

Art. 64, legge 25 luglio 1911, n. 842.

Art. 11, legge 11 luglio 1913, n. 1039.

 

(Collegi speciali).

Salva, per l'attribuzione dei possessi immobiliari, la competenza delle Commissioni istituite con l'art. 443 e salva la competenza dei Collegi arbitrali di cui all'art. 485, relativamente alla determinazione della indennità per l'espropriazioni, la cognizione delle questioni, che possono sorgere in ordine a diritti sugli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, di quelle che, in occasione di riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni, sorgano tra proprietari confinanti, o tra i proprietari e titolari di diritti Reali di cui all'art. 251, nonché di quelle tra condomini o proprietari di piani, di cui all'art. 261, è deferita temporaneamente a tre collegi speciali, aventi sede rispettivamente a Messina, Reggio Calabria a Palmi.

I Collegi esercitano la loro giurisdizione: il primo nella provincia di Messina, il secondo nei circondari di Reggio Calabria e di Gerace, il terzo nel circondario di Palmi e nella provincia di Catanzaro.

Il Collegio residente a Messina giudica anche delle questioni attinenti all'attribuzione e ripartizione delle carature da parte dell'Unione Messinese fra gli aventi diritto.

Il Collegio stesso e gli altri due sopraindicati giudicano poi delle questioni attinenti all'attribuzione ed alla ripartizione delle carature da parte delle altre Unioni di proprietari, che potranno essere istituite ai sensi dell'art. 354.

Art. 478.

Art. 26, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Loro composizione).

I Collegi sono costituiti da due magistrati di tribunale, di cui il più elevato in grado od il più anziano a parità di grado esercita le funzioni di presidente, e da un ingegnere, nominati con decreti Reali, su proposta rispettivamente del ministro guardasigilli e del ministro dei lavori pubblici.

A ciascuno dei componenti il Collegio é dato un supplente nei modi e con le forme sopra indicate.

Con decreto Reale il numero dei Collegi può essere aumentato o ridotto, Modificando, ove occorra, le relative giurisdizioni.

Art. 479.

Art. 27, legge 13 luglio 1910,n. 466.

Art. 20, legge 6 luglio 1912, n. 801.

 

(Collegi di secondo grado).

Le decisioni dei Collegi sono soggette ad appello innanzi a Collegi di secondo grado aventi sede l'uno a Messina, l'altro a Reggio Calabria e composti di due magistrati di Corte di appello nominati per decreto Reale, su proposta del ministro guardasigilli, dei quali il più elevato in grado, od il più anziano a parità di grado esercita le funzioni di presidente, e di un ingegnere capo del genio civile, nominato con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici.

Anche ai componenti questo Collegio é dato un supplente nominato come sopra.

Il Collegio di appello residente a Messina esercita la sua giurisdizione nella provincia di Messina; quello residente a Reggio Calabria , nelle due Provincie di Reggio Calabria e di Catanzaro.

Art. 480.

Art. 28, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Gravami).

Le decisioni dei collegi di 1° grado sono equiparate a sentenze di tribunale e quelle di secondo grado a sentenze di Corte di appello.

Dai mezzi straordinari d'impugnativa delle sentenze stesse é escluso il ricorso per cassazione.

Art. 481.

Art. 29, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Norme procedurali).

I Collegi di cui agli articoli precedenti hanno facoltà di procedere ad accessi locali per l'esecuzione di atti istruttori o collegialmente o per mezzo di un loro delegato, anche estraneo al collegio.

Quando il Collegio non creda di poter provvedere a mezzo di uno o più dei suoi componenti, e lo ritenga assolutamente indispensabile, ha facoltà di far compiere accertamenti e rilievi tecnici locali da persone di piena sua fiducia e senza limitazione di scelta.

Il Collegio fissa un termine brevissimo entro il quale le dette persone Debbono presentare la loro relazione, la quale può essere anche verbale.

L'ufficio di segretario dei Collegi é esercitato da funzionari delle cancellerie o segreterie giudiziarie.

Art. 482.

Art. 4, legge 6 luglio 1912, n. 801, articolo aggiunto 36.

 

(Forma delle procure).

Se le parti compariscono innanzi ai Collegi per mezzo di procuratore legale, il mandato può essere scritto in fine dell'originale o della copia dell'avviso a comparire, o della citazione o dell'atto di appello, e il segretario ne prende nota.

Art. 483.

Art. 12, legge 6 luglio 1912, n. 801.

 

(Indennità).

I componenti dei collegi speciali di cui al presente capo, hanno un'indennità annuale, il cui ammontare è stabilito per decreto Reale, su proposta dei ministri di grazia e giustizia e dei culti, e del tesoro.

Art. 484.

Art. 30, legge 13 luglio 1910, n. 466.

 

(Agevolazioni fiscali).

Ferme restando le norme in vigore per il gratuito patrocinio, tutti gli atti del procedimento avanti ai Collegi speciali e tutti i provvedimenti di qualunque natura da essi emanati, comprese le relative copie da rilasciarsi alle parti, nonché gli atti, scritti, e documenti che venissero prodotti dalle parti ai Collegi sono stesi su carta da bollo da centesimi cinquanta.

Con RR. Decreti sarà stabilito quant'altro occorra per il funzionamento dei Collegi, e sarà fissato il giorno in cui cesseranno di funzionare.

 

 

 

CAPO III. Collegi per la liquidazione delle indennità di espropriazione

Art. 485.

Art. 1, R.D. 25 novembre 1909, n. 756, conv. legge 21 luglio 1910,n. 579.

Art. 47, comma 1∞, legge 13 luglio 1910,n. 466.

Art. 1, R.D. 6 aprile 1911,n. 455, conv. legge 28 luglio 1911, numero 842.

 

(Istituzione).

Sono istituiti due collegi arbitrali, l'uno avente sede a Messina, l'altro a Reggio Calabria , ai quali sono deferite:

a) le liquidazioni delle indennità per le espropriazioni di cui all'art. 145;

b) le liquidazioni dei danni derivanti da lavori, di cui all'articolo 140;

c) le liquidazioni delle indennità per le occupazioni temporanee di beni Immobili di cui all'art. 167, nel territorio dei Comuni di Messina e di Reggio Calabria.

Per la composizione e per la competenza di detti Collegi e per il procedimento dei giudizi che si svolgono dinanzi ad essi, valgono le norme di cui agli articoli da 148 e 154.

TITOLO IV - Procedura e ordinamento giudiziario

CAPO I. Disposizione generale

 

.

Art. 486.

Art. 1, R. D. 28 gennaio 1909, n. 32, conv. legge 21 luglio 1910, numero 579.

Art. 21, R.D. 5 febbraio 1909, n. 37, conv. legge 21 luglio 1910, numero 579.

Art. 1, R.D. 19 dicembre 1909, n. 808, conv. legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. unico R.D. 23 giugno 1910, n. 413 conv. legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 1, R.D. 5 gennaio 1911, n. 6, conv. legge 28 luglio 1911, numero 842.

Art. 1, R. D. 23 aprile 1911, n. 419, conv. legge 28 luglio 1911, numero 842.

Art. 1, R.D. 24 dicembre 1911, n. 1375, conv. legge 31 marzo 1912, n. 240.

Art. 1, R.D. 11 gennaio 1912, n. 10, conv. legge 31 marzo 1912, n. 238.

Art. 1, legge 29 dicembre 1912, n. 1349.

 

(Disposizione generale).

Fino al 31 dicembre 1913 hanno vigore le seguenti disposizioni speciali per la procedura civile e penale e per l'ordinamento giudiziario.

 

 

 

CAPO II. Procedura civile

Art. 487.

Art. 5, R.D. 5 febbraio 1909, n. 37, conv. legge 21 luglio 1910, numero 579.

 

(Criteri di equità).

Per quanto possa avere rapporto con gli effetti del disastro tellurico del 28 dicembre 1908, le autorità giudiziarie di qualunque grado e sede determinano con criteri di equità, in ogni singolo caso, le norme da osservare per la continuazione o riassunzione dei giudizi pendenti, riguardo ai dubbi eventuali sulla esistenza e sopravvivenza delle parti e dei loro procuratori, sulle persone degli eredi, sullo stato e sulla capacità dei medesimi. Possono anche ordinare convenienti dilazioni al proseguimento dei giudizi, dando provvedimenti conservativi quando occorra, e dichiarando salvi i termini processuali in corso.

Con analoghi criteri di equità sono regolate l'istruzione e la trattazione delle liti, pendenti o nuovamente istituite, e si provvede alla reintegrazione dei termini istruttori e alla sanatoria delle forme, quando per effetto del disastro sia reso impossibile o sommamente difficile attenersi alle regole ordinarie per la produzione dei mezzi di prova e per il procedimento giudiziario.

I provvedimenti per gli scopi suindicati sono impartiti con ordinanze non soggette a reclamo.

Art. 488.

Art. 6, R. D. 5 febbraio 1909, n. 37, conv. legge 21 luglio 1910, numero 579.

 

(Amichevoli composizioni).

Nei giudizi che si svolgono dinanzi le autorità giudiziarie indicate nell'art. 497 del presente testo unico, sempre quando ciò sia connesso con gli effetti del disastro, le parti possono concordare che il magistrato pronunci come amichevole compositore.

In difetto di accordo, l'autorità giudiziaria può decidere nel merito con criteri di equità, quando riconosca che le circostanze create dal disastro hanno reso impossibile o sommamente ingiusta l'applicazione delle norme del diritto.

Le sentenze sono soggette alle regole comuni del Codice di procedura civile (art. 356 e segg.; art. 465 e segg.) quanto alla forma, alla esecutorietà e alla impugnazione.

Art. 489.

Art. 9, R.D. 5 febbraio 1909, n. 37, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Notifiche per pubblici proclami).

Quando per l'esecuzione di obblighi o per l'esercizio di facoltà, gli uni e le altre derivanti da legge o convenzioni, occorresse procedere a notificazioni anche extragiudiziarie, ad un grande numero di persone, concorrendo anche l'incertezza intorno alla sopravvivenza od alla residenza di esse, si può procedere a tali notificazioni con i modi e con le forme stabilite dall'art. 146 del Codice di procedura civile, per la citazione per pubblici proclami.

 

 

 

CAPO III. Procedura penale

Art. 490.

Art. 12, R.D. 5 febbraio 1909, n. 37, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Competenza del pretore).

Il pretore conosce direttamente anche dei reati indicati nell'articolo 252 del Codice di procedura penale nei casi in cui, prima di trasmettere gli atti al procuratore del Re, a termini dell'art. 75 del suddetto Codice, in base ai verbali e alle informazioni raccolte, ritenga che si possa fare luogo, rispetto a tutti gli imputati, alla applicazione di una pena che non superi l'ordinaria sua competenza.

L'atto di citazione é in tal caso trasmesso immediatamente, per cura del Cancelliere, al procuratore del Re, il quale può fare opposizione alla Camera di consiglio nel termine di giorni 10 dalla data dell'atto.

Art. 491.

Art. 13, R.D. 5 febbraio 1909, n. 37, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Conferma della cattura e libertà provvisoria).

Sempre prima della trasmissione degli atti al procuratore del Re, in conformità della precedente disposizione, nei reati indicati nell'art. 252 del Codice di procedura penale, i provvedimenti sulla conferma e sulla revocazione della cattura e sulla libertà provvisoria sono attribuiti al pretore.

Contro l'ordinanza del pretore compete all'imputato il diritto di opposizione alla Camera di consiglio nei casi, nei modi e nei termini in cui il Codice di procedura penale vigente ammette l'opposizione contro l'ordinanza della Camera di consiglio.

L'atto di opposizione é ricevuto nella cancelleria della pretura.

Art. 492.

Art. 14, R.D. 5 febbraio 1909, n. 37, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Concessioni di ufficio).

Nei casi preveduti nell'art. 205 del Codice di procedura penale, la libertà provvisoria può essere accordata dal giudice, anche di ufficio.

Art. 493.

Art. 15, R.D. 5 febbraio 1909, n. 37, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Dichiarazione di non farsi luogo a procedere).

Il pretore, nei limiti della propria competenza, può, senza portare la causa all'udienza, dichiarare non farsi luogo a procedimento contro l'imputato ai sensi dell'art. 250 del Codice di procedura penale, salvo al procuratore del Re l'opposizione alla Camera di consiglio nel termine di dieci giorni dall'ordinanza di cui il cancelliere é tenuto a trasmettergli immediatamente copia.

Se la Camera di consiglio accoglie l'opposizione, rinvia la causa al tribunale, che giudica con le forme del dibattimento. Contro la sentenza é ammesso soltanto il ricorso in Cassazione.

Art. 494.

Art. 16, R.D. 5 febbraio 1909,n. 37, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Applicazione di pene senza giudizio).

Il pretore, nelle contravvenzioni di propria competenza, ove creda di potere infliggere soltanto una pena pecuniaria non superiore a lire cento, l'applica con decreto motivato, senza procedere a giudizio, provvedendo altresì sulle restituzioni, sulla confisca e sulle spese del procedimento.

Il decreto diventa esecutivo se, nel termine di dieci giorni, non sia impugnato dal procuratore del Re, o dalla parte interessata, nel qual caso si procede al giudizio nelle forme ordinarie, e il pretore può applicare anche una pena superiore a quella inflitta col decreto.

Il termine decorre, per il procuratore del Re, dal giorno del rilascio del decreto, di cui il cancelliere é tenuto a trasmettergli immediatamente copia, e, per la parte interessata, da quello successivo alla notificazione.

Al decreto si applicano le disposizioni che regolano la condanna condizionale.

 

 

 

CAPO IV. Ordinamento giudiziario.

Art 495.

Art. 1, commi 2° e 3°, R.D. 28 gennaio 1909,n. 32, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Deroga alle norme Comuni).

Il Governo del Re può, per bisogni eccezionali, applicare temporaneamente agli uffici giudiziari del distretto della Corte d'appello di Messina e del Circondario del tribunale di Reggio Calabria magistrati appartenenti ad altri uffici giudiziari.

La stessa facoltà di applicazione compete per i funzionari di cancelleria di qualunque grado, e anche dalle sedi suddette ad altri uffici del Regno.

Art. 496.

Art. unico, R.D. 23 giugno 1910, n. 413, conv. legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Indennità ai giurati).

L'indennità che spetta ai giurati, che prestano servizio nelle Corti di assise di Messina e di Reggio Calabria e nel circolo straordinario di Palmi, a mente dell'art. 264 dell'ordinamento generale giudiziario del 6 dicembre 1865, n. 2626, è elevata a lire sette al giorno.

Art. 497.

Art. 1, R.D. 5 febbraio 1909, n. 37. R.D. 28 febbraio 1909, n. 128, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Applicazione di personale).

Per la costituzione dei collegi giudiziari e degli uffici di cancelleria e segreteria della Corte d'appello di Messina, dei tribunali di Messina, Reggio Calabria e Palmi, e delle preture comprese nella circoscrizione dei detti tribunali, ferme restando le tabelle organiche dei singoli uffici, è temporaneamente assegnato a ciascuno il personale occorrente, in conformità del bisogno, in numero maggiore o minore del normale, anche in via di applicazione, giusta le disposizioni dell'art. 495.

Può altresì essere temporaneamente applicato alla Corte di appello di Messina un magistrato di grado pari a quello di presidente di sezione o di avvocato generale di Corte d'appello per sostituire rispettivamente il primo presidente o il procuratore generale, in caso di assenza o impedimento.

I magistrati e i funzionari di cancelleria appartenenti ai ruoli giudiziari delle sedi suddette, e che per qualsivoglia ragione non siano in grado di prestare colà utile servizio, possono essere tenuti in congedo, purché la durata non sia superiore a tre mesi.

Art. 498.

Art. 4, R.D. 5 febbraio 1909, n. 37, conv. legge 21 luglio 1910, numero 579.

 

(Esonero dall'obbligo di residenza).

I magistrati addetti agli uffici giudiziari di cui all'art. 497 del presente testo unico sono temporaneamente esonerati dall'obbligo della residenza nella sede stessa dell'ufficio, purché però la residenza prescelta sia in tali condizioni di vicinanza e di viabilità da consentire la regolare frequenza nella sede dell'ufficio. All'uopo, quindi, la residenza prescelta deve essere comunicata al rispettivo capo gerarchico e da esso approvata.

TITOLO V - Pubblica istruzione

CAPO I. Tasse scolastiche

Art. 499.

Art. 1, legge 19 giugno 1913, n. 857.

 

(Esenzioni a favore degli orfani del patronato "Regina Elena" ).

Le autorità alle quali, secondo i vigenti regolamenti, spetta di deliberare sulla dispensa dal pagamento delle tasse a favore degli studenti delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e degli alunni di scuole medie e normali e dei corsi magistrali biennali, e i Regi provveditori agli studi, possono concedere l'esonero dalle tasse e soprattasse di ammissione, immatricolazione, inscrizione, licenza, diploma e bollo, e maturità, per i tre anni scolastici 1912 913-914-915, agli orfani di entrambi i genitori o di un solo genitore, o abbandonati a causa del terremoto del 28 dicembre 1908, i quali tutti si trovino sottoposti alla tutela e alla protezione dell'opera Nazionale di patronato "Regina Elena" .

Art. 500.

Art. 2, legge 19 giugno 1913, n. 857.

 

(Esenzioni a favore di studenti appartenenti a famiglie bisognose).

Le medesime autorità possono concedere l'esenzione dal pagamento delle tasse su nominate, per lo stesso triennio scolastico 1912-913-914-915 agli studenti appartenenti alle famiglie dei Comuni indicati nella tabella n. 1 allegata al presente testo unico, le quali, per i danni sofferti nel terremoto del 28 dicembre 1908, siano ridotte in condizioni da non poter più sopperire a tutte le spese della educazione e istruzione dei propri figli.

Art. 501.

Art. 3, legge 19 giugno 1913, n. 857.

(accertamento di danni e condizioni).

I danni e le condizioni, di cui nel precedente articolo, devono essere accertati con le norme stabilite dagli articoli 127 del regolamento 9 agosto 1910, n. 79, modificato con R. decreto 21 settembre 1911, n. 1194, e 34 del regolamento 3 febbraio 1901, n. 31, 103, comma 2°, e 34 del regolamento 21 Giugno 1885, n. 3413, modificato con R. decreto 10 gennaio 1894, n. 288, 154 del regolamento di pari data e numero per gl'istituti tecnici, e 36, comma secondo, del regolamento 3 dicembre 1896, n. 592, e per i candidati al diploma di maturità e a quello di licenza elementare, con certificato del sindaco o dell'agente delle imposte.

Art. 502.

Art. 4, legge 19 giugno 1913, n. 857.

 

(Studenti non ammessi all'esonero).

L'esonero non può essere concesso agli studenti, inscritti a Regie università o istituti superiori, che non abbiano ottemperato al disposto del 2° comma dell'art. 107 del regolamento 9 agosto 1910, n. 796, ne a quelli che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 125 del regolamento medesimo, o che non si siano presentati agli esami sulle materie frequentate, o che, presentatisi, non abbiano ottenuta l'approvazione.

parimenti non possono essere dispensati dalle tasse i giovani, di cui all'art. 500, inscritti a scuole medie, i quali non siano stati promossi alla classe superiore, salvo Il caso che, per impedimento, derivante da malattia o dal servizio militare, Debitamente comprovato, non abbiano potuto presentarsi ad alcune delle due sessioni di esame, né quelli ai quali sia stata inflitta una punizione disciplinare superiore alla sospensione per cinque giorni.

Coloro i quali si presentino ad esami in qualità di privatisti, non possono godere dell'esonero del pagamento delle tasse scolastiche a meno che non si tratti di giovani caritatevolmente ricoverati.

Art. 503.

Art. 5, legge 19 giugno 1913, n. 857.

 

(Procedura per gli orfani del patronato).

La deliberazione per l'esonero dalle tasse scolastiche a favore degli orfani sottoposti alla tutela dell'Opera nazionale di patronato "Regina Elena" può essere presa dalle autorità competenti in seguito a regolare istanza presentata dal Comitato centrale dell'Opera stessa o dai Sottocomitati locali, di cui all'art. 390 del presente testo unico.

 

 

 

CAPO II. Personale

Art. 504.

Art. 1, R.D. 7 agosto 1909, n. 608, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579

 

(Adunanze delle facoltà universitarie).

Le adunanze delle Facoltà e della scuola di farmacia della R. Università di Messina possono essere tenute anche fuori della sede dell'Università, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. Le adunanze stesse sono valide sia in prima che in seconda convocazione, ancorché il numero degli intervenuti sia inferiore a quello stabilito dal regolamento, ma non minore di tre.

Art. 505.

Art. 3, R.D. 7 agosto 1909, n. 608, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579

 

(Promozione dei professori straordinari).

I professori straordinari stabili della predetta università possono ottenere la promozione a ordinario secondo le norme stabilite dall'art. 5 della legge 12 giugno 1904, n. 253, ancorché non possano produrre la prova della Loro operosità scientifica e didattica per il periodo di tempo posteriore al 28 dicembre 1908.

Art. 506.

Art. 6, n. 12, legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 5, R.D. 31 gennaio 1909, n. 71, conv. legge 21 luglio 1910,n. 579.

Art. 2, R.D. 30 giugno 1912, n. 761.

Art. 2, R.D. 4 agosto 1913, n. 1108.

 

(Trasferimento dei professori).

Nel sono fine di dare provvisorio collocamento ai professori e ai funzionari dell'università di Messina, il Governo del Re è autorizzato a derogare, sino a nuova disposizione, alle forme contenute nella legge 7 luglio 1907, n. 481, per i trasferimenti dei professori ordinari e straordinari delle Università e degli Istituti superiori di grado universitario, e a destinare stabilmente o temporaneamente in qualsiasi Università o Istituto superiore gli impiegati di ruolo e straordinari appartenenti al personale tecnico e assistente della Università di Messina.

Art. 507.

Art. 4, R.D. 7 agosto 1909, n. 608, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Destinazione ad altri istituti).

Il Governo del Re ha facoltà di destinare temporaneamente o stabilmente i professori dell'Università di Messina ad altre Università o Istituti d'istruzione superiore per l'insegnamento di materie sia obbligatorie che complementari, anche senza la proposta delle facoltà o scuole competenti e senza che occorra richiedere il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Gli insegnamenti che per tal modo venissero a essere istituiti in ciascuna Università dovranno cessare appena i professori predetti avranno altra destinazione, senza che le Facoltà competenti possano per qualsivoglia motivo richiedere che siano conservati.

Art. 508.

Art. 5, R.D. 7 agosto 1909, n. 608, conv. legge 21 luglio 1910 n. 579.

 

(Seguito).

I professori dell'Università di Messina possono esercitare la privata docenza nelle Università presso le quali siano stabilmente o temporaneamente destinati.

Quelli tra essi che non abbiano ancora avuto una destinazione possono tenere corsi liberi presso quella Università e Facoltà che essi designeranno con domanda rivolta al ministro, il quale provvede in merito, sentito il parere della Facoltà competente.

Art. 509.

Art. 6, R.D. 7 agosto 1909, n. 608, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Trasferimento delle libere docenze).

il Governo del Re ha facoltà di accordare il trasferimento ad altre Università delle libere docenze concesse per l'Università di Messina, senza che occorra sentire il parere della competente Facoltà o scuola.

Art. 510.

Art. 6, n. 12, legge 12 gennaio 1909, n. 12 Art. 7, R.D. 7 agosto 1909, n. 608, conv. legge 21 luglio 1910,n. 579.

Art. unico, R.D. 21 luglio 1910,n. 742.

Art. unico, R.D. 6 luglio 1911,n. 824.

Art. 1 e 2, R.D. 30 giugno 1912,n. 761.

Art. 1 e 2, R.D. 4 agosto 1913,n. 1108.

 

(Personale assistente e tecnico).

Il personale assistente e tecnico della R. Università di Messina può essere confermato in ufficio per tutto l'anno scolastico 1913-1914 sulla proposta dei direttori dei rispettivi istituti, o, in mancanza di essi, dal rettore, e può esser destinato a prestare servizio presso Istituti di altre Università.

Non si possono fare nuove proposte di nomina ai posti rimasti vacanti nei Ruoli dei singoli Istituti.

TITOLO VI - Ordinamento amministrativo

Art. 511.

Art. 4, R.D. 16 dicembre 1909,n. 775, conv legge 21 luglio 1910,n. 579.

Art. 1, R.D. 23 gennaio 1910, n. 26, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

(Elettorato).

Debbono essere iscritti nelle liste elettorali politica e amministrativa dei Comuni di Messina e di Reggio Calabria e dei Comuni dei circondari di Reggio Calabria e di Palmi, qualora abbiano gli altri requisiti voluti dalla legge, coloro che pagano per la loro casa o baracca di abitazione, e per gli opifici, magazzini o botteghe, e anche per la sola casa o baracca di abitazione, o per terreno sul quale é costruita la baracca, una pigione o prestazione annua nella misura rispondente alla popolazione degli anzidetti Comuni.

Art. 512.

Art. 58, legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Facoltà di modificare e circoscrizioni comunali).

È data facoltà al Governo del Re di mutare con le norme stabilite nei seguenti articoli, la circoscrizione territoriale dei Comuni dei quali debbono essere spostati i centri abitati, per effetto degli articoli 241, 242 e 243.

Art. 513.

Art. 59, legge 28 luglio 1911,n. 842.

 

(Compensi territoriali).

Le modificazioni hanno luogo possibilmente sulla base dei reciproci compensi territoriali con i Comuni limitrofi, salvo, per riguardo alle frazioni, le facoltà contemplate nell'art. 115 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269), le quali possono essere esercitate anche di ufficio.

Art. 514.

Art. 60, legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Proposte di mutamenti).

Le proposte per i mutamenti delle circoscrizioni sono promosse dai Comuni interessati o dai frazionisti, giusta il disposto del menzionato art. 115 della legge comunale e provinciale, ovvero dalle competenti prefetture d'ufficio, su richiesta anche del Ministero dei lavori pubblici.

Debbono in merito sentirsi i consigli comunali interessati e, se trattisi di variazioni concernenti frazioni, le speciali rappresentanze delle medesime costituite a tenore dell'art. 127 della legge comunale e provinciale.

I relativi progetti devono essere altresì depositati per 15 giorni negli uffici della prefettura, notificandosi con pubblici avvisi che ogni contribuente ha diritto di prenderne visione e presentare reclamo dentro il predetto termine; scaduto il quale, si promuovono i pareri del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 515.

Art. 61, legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

(Forma dei provvedimenti).

I provvedimenti sono adottati per decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno, uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di stato.

 


 

Tabella n. 1.

 

 

Elenco approvato coi R. Decreti 3 agosto 1909, n. 595 e 3 marzo 1910, n. 111

 

Comuni della provincia di Catanzaro

 

Acquaro - Amato - Arena - Borgia - Briatico - Brognaturo - Capistrano - Cessaniti - Cortale - Curinga - Dasà - Dinami - Drapia - Fabrizia - Falerna - Filadelfia - Filandari - Filogaso - Francavilla Angitola - Francica - Gerocarne - Gimigliano - Girifalco - Gizzeria - Iacurso - Ionadi - Ioppolo - Limbadi - Majerato - Martirano.

Mileto - Mongiana - Monteleone di Calabria - Monterosso - Nardo di Pace - Nicotera - Nocera Terinese - Pargheli - Piscopio - Pizzo - Pizzoni - Polia - Ricadi - Rombiolo - San Calogero - San Costantino Calabro - San Floro - San Gregorio d' Ippona - San Mango d'Aquino - San Nicola da Crissa - Sant'Onofrio - Serra San Bruno - Simbario - Sorianello - Soriano Calabro - Spadola - Spilinga - Stefanaconi - Tiriolo - Tropea - Vallelonga - Vazzano - Zambrone - Zungri.

 

Comuni della provincia di Reggio Calabria

 

Africo - Agnana - Anoia - Antonimina - Ardore - Bagaladi - Bagnara Calabra - Benestare - Bianconovo - Bivongi - Bova - Bovalino - Brancaleone - Bruzzano Zeffirio - Calanna - Camini - Campo Calabro - Candidoni - Cannitello - Canolo - Caraffa del Bianco - Cardeto.

Careri - Caridà - Casignana - Cataforio - Catona - Caulonia - Ciminà - Cinquefrondi - Cittanova - Condofuri - Cosoleto - Delianova - Feroleto della Chiesa - Ferruzzano - Fiumara - Galatro - Gallico - Gallina - Gerace Marina - Gerace Superiore - Giffone - Gioia Tauro - Gioiosa Ionica - Grotteria - Latrinoli - Laganadi - Laureana di Borello - Mammola - Maropati - Martone - Melicuccà - Melito Porto Salvo - Molochio - Monasterace - Montebello Ionico - Motta San Giovanni - Oppido Mamertina - Palizzi - Palmi - Pazzano - Pellaro - Placanica - Plati - Podargoni - Polistena - Portigliola - Samo - Radicena Reggio Calabria - Riace - Rizziconi - Roccaforte del Greco - Roccella Ionica - Roghudi - Rosali - Rosarno - Salice Calabro - Sambatello - San Giorgio Morgeto - San Giovanni di Gerace - San Lorenzo - San Luca - San Pier Fedele - San Procopio - San Roberto - Santa Agata del Bianco - Sant' Alessio - Santa Cristina di Aspromonte - Sant'Eufemia di Aspromonte - Sant'Ilario sul Jonio - Santo Stefano d'Aspromonte - Scido - Scilla - Seminara - Serrata - Sinopoli - Siderno - Staiti - Stignano - Stilo - Terranova Sappo-Minulio - Tresilico - Varapodio - Villa San Giovanni - Villa San Giuseppe.

 

Comuni della Provincia di Messina

 

Alì - Antillo - Basicò - Bauso - Barcellona Pozzo di Gotto - Calvaruso - Casalvecchio Siculo - Castel Mola - Castell'Umberto - Castroreale - Condrò - Falcone - Fiumedinisi - Forza d'Agrò - Francavilla Sicula - Furnari - Galati - Giardini - Graniti - Gualtieri Sicaminò - Guidomandri - Itala - Kaggi - Letojanni - Librizzi - Limina - Lipari - Locadi - Longi - Mandanici - Mazzarrà - Meri - Messina - Milazzo - Mongiuffi Melia - Monforte San Giorgio - Montagna Reale - Montalbano d' Elicona - Naso - Nizza Sicilia - Novara Sicilia - Oliveri - Patti - Raccuia - Roccafiorita - Roccalumera - Rocca Valdina - Roccella Valdemone - Rometta - San Filippo del Mela - San Pier Niceto - Santa Lucia del Mela - San Pietro Sopra Patti - Sant'Angelo di Brolo - Santa Teresa di Riva - Santo Stefano di Briga - Saponara Villafranca - Savoca - Scaletta Zanglea - Spadafora San Martino - Tortorici - Tripi - Ucria - Valdina - Venetico.

 

 

Tabella n. 2.

 

 

Elenco approvato coi R. R.Decreti 23 settembre 1910, n. 706, e 25 maggio 1911, n. 733

 

Comuni della provincia di Catanzaro

 

Acquaro - Amato - Andali - Arena - Argusto - Badolato - Borgia - Briatico - Brognaturo - Capistrano - Caraffa - Carlopoli - Catanzaro - Centrache - Cessaniti - Cerva - Chiaravalle Centrale - Cortale - Cotrone - Crichi Simeri - Cropani - Curinga - Dasà - Davoli - Dinami - Drapia - Fabrizia - Falerna - Feloreto Antico - Filadelfia - Francica - Filandari - Filogaso - Fossato Serralta - Francavilla Angitola - Gagliato - Gerocarne - Gimigliano - Girifalco - Gizzeria - Guardavalle - Jacurso - Jonadi - Joppolo - Isca sull'Jonio - Limbadi - Maida - Maierato - Marcellinara - Martirano - Miglierina - Mileto - Mongiana - Monteleone Calabro - Monterosso - Nardo di Pace - Nicastro - Nicotera - Nocera Terinese - Olivadi - Parghelia - Pentone - Pianopoli - Piscopio - Pizzo - Pizzoni - Polia - Ricadi - Rombiolo - San Biase - Sal Calogero - San Costantino Calabro - San Floro - San Gregorio d' Ippona - San Mango d'Aquino - San Mauro Marchesato - San Nicola da Crissa - San Pietro a Maida - San Pietro Apostolo - Santa Caterina sull'Jonio - Sant'Onofrio - Satriano - Scandale - Sellia - Serra San Bruno - Serrastretta - Sersale - Settingiano - Simbario - Sorianello - Soriano Calabro - Soveria Mannelli - Soveria di Catanzaro - Spadola - Spilinga - Squillace - Stefanaconi - Tiriolo - Tropea Vallelonga - Vazzano - Zagarise - Zambrone - Zungri.

 

 

Comuni della provincia di Reggio Calabria

 

Tutti.

 

 

Comuni della provincia di Messina

 

Alì - Antillo - BasicÚ - Bauso - Barcellona Pozzo di Gotto - Calvaruso - Casalvecchio Siculo - Castel Mola - Castell'umberto - Castroreale - Condrò - Falcone - Fiumedinisi - Forza d' Agrò - Francavilla Sicula - Furnari - Galati - Giardini - Graniti - Gualtieri Sicaminò - Guidomandri - Itala - Kaggi - Letojanni - Librizzi - Limina - Lipari - Locadi - Longi - Malvagna - Mandanici - Mazzarrà - Meri - Messina - Milazzo - Moio - Mongiuffi Melia - Monforte San Giorgio - Montalbano d' Elicona - Montagna Reale - Motta Camastra - Naso - Nizza Sicilia - Novara Sicilia - Oliveri - Patti - Raccuia - Rocca Forita Roccalumera - Rocca Valdina - Roccella Valdemone - Rometta - Salina - San Filippo del Mela - San Pier Niceto - Santa Lucia del Mela - San Pietro Sopra Patti - Sant'Angelo di Brolo - Santa Teresa di Riva - Santo Stefano di Briga - Saponara Villafranca - Savoca - Scaletta Zanglea - Spadafora San Martino - Spadafora San Pietro - Taormina - Tortorici - Tripi -Ucria - Valdina - Venetico.

 

 

 

Tabella n. 5.

Art.2, R.D.15 luglio 1909, n.542, conv. Legge 21 luglio 1910, n.579

Art.11, legge 11 luglio 1913, n.1039.

 

 

 

Comuni

Capoluogo

o

frazioni

Località delle nuove edificazioni

 

 

IN PROVINCIA DI CATANZARO

 

 

Nel circondario di Catanzaro.

 

Cardinale

Capoluogo

Versante meridionale della collina Cucumella in territorio di Torre Ruggiero

 

Girifalco

Id.

Regione Colaieranni

 

Sellia

Id

Piano della Croce presso il Colle Gialli, con le sue adiacenze ad oriente lungo la rotabile per Catanzaro

 

Olivadi

Id

Contrade S. Giorgio e Duca degli Abruzzi, escluse le vicinanze dei cigli

 

 

 

Nel circondario di Monteleone Calabro

 

 

Acquaro

Capoluogo

Contrade Galliano, La Chiesa e Melidoni, nonché le prossime zone pianeggianti

 

Id

Limpidi

Regione San Nicola fra burroni Papà e San Lorenzo

 

Briatico

Paradisoni

Pianura ad oriente dell'abitato

 

Id.

Conidoni

Lungo la rotabile per Briatico a conveniente distanza dai cigli

 

Id.

San Leo

Località Marmarato sulla rotabile per Briatico

 

Id.

Potenzoni

Adiacenze dell'abitato, a conveniente distanza dai burroni

 

Cessaniti

Mantineo

Zone pianeggianti lungo la rotabile e non prossime ai burroni

 

Id.

San Cono

Zone pianeggianti lungo la rotabile per San Marco

 

Dasà

Capoluogo

Zone pianeggianti a sud e ad ovest dell'abitato

 

Dinami

Id.

Regione Casalello a valle e ripiano a monte della provinciale

 

Id.

Melicuccà

Altipiano a monte della provinciale alla quota media di  m. 500 circa

 

Drapia

Capoluogo

A valle dell'attuale abitato

 

Id.

Gasponi

Regione S. Angelo sulla rotabile Tropea-Monteleone

 

Id.

Brattirò

Adiacenze ad ovest dell'abitato

 

Filandari

Scaliti

Aree lungo la rotabile Filandari-Arzona presso l'innesto della strada per l'abitato, e adiacenze dell'abitato stesso

 

Jonadi

Nao

Aree pianeggianti a nord dell'abitato

 

Joppolo

Capoluogo

Spianata tra i valloni Pozzo e dei Morti lungo la rotabile per Nicotera

 

Majerato

Id

Piano ad ovest del cimitero

 

Mileto

Paravati

Pianura ad ovest dell'abitato

 

Id.

Comparni

Regione S.Basile ed adicenze dell'abitato

 

Monteleone Calabro

Capoluogo

Adiacenze dell'abitato e zona a nord lungo la strada S. Onofrio verso la Piazza d'Armi

 

Id.

Vena Superiore

Pianura contigua all'abitato presso il nuovo rione

 

Id.

Vena Maglia o Media

Regione Giotumà e spianata sovrastante all'abitato, a sufficiente distanza dai burroni

 

Id.

Vena Inferiore

Contrada Fagotto e l'anzidetta regione Gotumà

 

Id.

Triparni

Contrada Contura a nord dell'abitato

 

Nicotera

Comerconi

Piano presso il bivio della comunale per Comerconi con la provinciale

 

Parghelia

Capoluogo

Adiacenze dell'abitato lontano dai burroni

 

Id.

Fitili

Parte pianeggiante della regione Emma ed adiacenti contrade sottostanti Cola e Controne, a sufficiente distanza dai burroni

 

Id.

Zaccanopoli

Zone a nord-est dell'abitato

 

Piscopio

Capoluogo

Aree pianeggianti contigue all'abitato, a sufficiente distanza dai burroni

 

Pizzo

Id.

Terrazzo a monte dell'abitato e zona pianeggiante verso la stazione ferroviaria

 

Ricardi

Lampazzoni

Altipiano presso la rotabile Spilinga-Ricadi, a circa 600 metri dall'abitato.

 

S. Gregorio d'Ippona

Capoluogo

 Aree lungo la rotabile sovrastante all'abitato

 

Id.

S. Gregorio Inferiore o Mezzo Casale

 

Ripiano a monte dell'abitato

Id.

Zammarò

Aree presso il bivio della provinciale Monteleone-S. Gregorio con la comunale per Zammarò

 

Spilinga

Panaja

Località Giardini sulla destra della rotabile per Ricadi

 

Tropea

Capoluogo e frazioni

Terrazzo sottostante alla ferrovia

 

Zambrone

Capoluogo

Regione Madama alla quota di m. 150

 

Id.

Daffinà

Terrazzo a nord-ovest dell'abitato per la parte compromessa fra la mulattiera per Briatico ed i valloni Fiume e Basteruca

 

Id.

S. Giovanni

Regione Ponzo a circa 1 km. a ponente dell'abitato

 

Zungri

Capoluogo

Zone dell'altipiano la Crista denominate Petrosi ed adiacenze, a conveniente distanza dai burroni

 

Id.

Papaglionti

Regione Contura a sud-est dell'abitato

 

 

Nel circondario di Nicastro:

 

 

Curinga

Capoluogo

Piano Revenzino a monte dell'abitato

 

Francavilla Angitola

Id.

Regione Campo e zone pianeggianti lungo la rotabile, a conveniente distanza dai cigli dei burroni

 

Gizzeria

Id.

Campo Ienzo, a circa 3 km. dall'abitato, ed aree lungo la rotabile per Nicastro

 

Martirano

Id.

Piano della Croce sul versante nord-ovest del Monte Faggio

 

Nocera Tirinese

Id.

Canca ad est del rione Castello sulla rotabile per S. Mango d'Aquino

 

Polia

Capoluogo e frazioni

Terrazzo fra S. Croce ed il C. Luzzino.

 

 

 

IN PROVINCIA DI COSENZA

 

 

Nel circondario di Castrovillari:

 

 

Amendolara

Capoluogo e frazioni

Zone pianeggianti dei terrazzi lungo la rotabile alla stazione a conveniente distanza dai cigli dei burroni

 

Lungro

Capoluogo

A monte dell'abitato (Rione Brego) e lungo la strada per Firmo a valle di S. Leonardo

 

San Donato Ninea

Id.

Contrada Molaro ed aree lungo la strada per le contrade Pantano e Molaro

 

San Lorenzo Bellizzi

Id.

Bosco S. Venere in territorio del comune di Cerchiara

 

 

Nel circondario di Cosenza:

 

 

Marano Marchesato

 

Capoluogo

Contrada Ranghi

 

 

S. Benedetto Ullano

 

Id.

Regione Piano dei Rossi a conveniente distanza dai cigli

 

S. Martino di Finita

Id.

Piano sovrastante al cimitero ed alla rotabile per Rota Greca ed adiacenze della frazione S. Maria della Grotta

 

 

Nel circondario di Paola:

 

 

Acquappesa

Capoluogo

Aree alla Marina presso la borgata omonima

 

Bonifati

Id.

Aree lungo la strada d'accesso alla stazione a m.150 circa dall'abitato ed adiacenze della frazione Cittadella del Capo

 

Lago

Capoluogo e Laghitello

Poggio a nord-ovest del cimitero e ripiano ad occidente dell'abitato

 

Longobardi

Capoluogo

Aree lungo la comunale per la stazione ferroviaria

 

Verbicaro

Id.

Ripiano al cui estremo verso occidente sorge la chiesetta  di San Francesco

 

 

Nel circondario di Rossano:

 

 

Campana

Capoluogo

Aree pianeggianti interposte fra i rami della provinciale superiormente  al distacco della comunale in contrada Femina Morta o Picorella

 

Cariati

Carrera

Orti fiancheggianti la ferrovia dal lato verso mare e spiaggia

 

Pietrapaola

Capoluogo

Altipiano in contrada Acquicella

 

Santa Sofia d'Epiro

Capoluogo

Zona a dolce declivio fra la chiesa di S. Venere e la Mulattiera per Bisignano e circa 1 km. dall'abitato, ed aree pianeggianti della contrada Starcò adiacente all'abitato.

 

 

IN PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

 

 

 

Nel circondario di Gerace:

 

 

 

Bianco

Pardesca

Aree lungo la provinciale Bianco-Caraffa

 

Id.

Zoparto

Aree presso la provinciale per Bianco e presso il capoluogo

 

Brancaleone

Brancaleone Superiore

Aree presso la Marina a regione Razzà presso il cimitero

 

Bruzzano

Capoluogo

Regione Donnangela

 

Caraffa del Bianco

Id.

Zone pianeggianti a monte della rotabile Caraffa-S. Agata

 

Casignana

Id.

Aree a monte della rotabile Casignano bivio S. Agata-Caraffa e località Giambacca e S. Mamma

 

Caulonia

Id.

Contrade Marcina e S. Vito

 

Ferruzzano

Id.

Contrade Saccuti, Serra Carusa, Praca, Olivara e Murghiantuso

 

Gerace

Gerace Superiore

Regione Piano, sottostante all'abitato

 

Mammola

Capoluogo

Aree lungo ed a monte della rotabile

 

Monasterace

Id.

Aree pianeggianti ad un chilometro ad est del paese tra 80 e 100 metri di altezza, lungo la mulattiera per la stazione

 

Palizzi

Id.

Adiacenze dell'abitato

 

Pazzano

Id.

Regione Conca a sud dell'abitato

 

Plati

Capoluogo

Regione Giardini Piroselli

 

Id.

Cirrella

Aree a nord-ovest dell'abitato

 

Samo

Samo Superiore

Presso Piana o Samo Inferiore ad oriente

 

S. Agata di Bianco

Capoluogo

Lungo la mulattiera che mena al monte Paolello e ad Africo, in vicinanza dell'abitato

 

S. Giovanni di Gerace

 

Id.

Adiacenze dell'abitato

S. Ilario del Jonio

Id.

Adiacenze dell'abitato e presso la stazione ferroviaria

 

Siderno-Marina

 

Siderno Superiore

Presso Siderno Marina

 

Staiti

Capoluogo

Zona pianeggiante fra la Praterina ed il principio dell'erta che conduce all'abitato

 

 

 

Nel circondario di Palmi:

 

 

Candidoni

Id.

Contrade Fudina e S. Michele a sud ed a sud-est dell'abitato

 

Caridà

Id.

Ripiani più bassi della montagna a ridosso

 

Cosoleto

Sitizzano

Aree a sud dell'abitato dove affiora la roccia

 

Delianova

Capoluogo e frazione

Zone pianeggianti presso l'attuale sede non vicine ad appicchi e piani della regione Abbadia presso la rotabile Delianova-Cosoleto

 

Feroleto della Chiesa

Plaesano

Spianata a ponente del capoluogo e zone ad est ed a ovest della sede attuale a conveniente distanza dagli appicchi

 

Giffone

Capoluogo

Piano Cabasino tra 460 e 480 metri d'altitudine

 

Iatrinoli

S. Martino

Aree presso la rotabile Iatrinoli San Martino ed a  nord di questa

 

Maropati

Capoluogo

Area pianeggiante al punto di diramazione delle rotabili di Anoia e Cinquefrondi

 

Id.

Tritanti

Adiacenze della sede attuale a conveniente distanza dagli appicchi

 

Melicuccà

Capoluogo

Aree a nord dell'abitato

 

Malochio

Id.

Aree pianeggianti a ovest ed a nord dell'abitato

 

Oppido Mamertina

Id.

Aree immediatamente a valle del paese

 

Id.

Castellaci

Aree a ponente dell'abitato

 

Id.

Messignadi

Regione Nucari ad est dell'abitato ed aree pianeggianti verso Varapodio

 

Palmi

Capoluogo

Aree tra l'antico casotto del dazio ed i pressi della Croce di Trodio (a destra ed a sinistra della rotabile di Gioia Tauro) ed aree pianeggianti lungo la rotabile della stazione

 

Rizziconi

Id.

Piani a sud della sede attuale a destra della rotabile per Cittanova, a conveniente distanza dai burroni

 

Id.

Drosi

Zone a sud-est della sede attuale, presso la mulattiera per Rizziconi

 

Rosarno

Capoluogo

Aree in prosecuzione dell'abitato ad est di esso e a destra della rotabile

 

San Giorgio Morgeto

Id.

Aree  lungo la rotabile ,ella località Pagliaforio

 

San Pier Fedele

Capoluogo e frazione Garopoli

 

Altipiano di Chiusi o Serione

San Procopio

Capoluogo

Aree a nord e a sud dell'abitato, a conveniente distanza dai burroni del torbido

 

Santa Cristina di Aspromonte

Capoluogo

Parte pianeggiante della contrada Maida, a nord-est del paese

 

Id.

Mubrichi

Aree pianeggianti lungo la rotabile S. Giorgia Calabretto, in vicinanza di Calabretto evitando le vicinanze di appicchi

 

Sant'Eufemia di Aspromonte

Capoluogo

Aree a sinistra della rotabile Sinopoli-S. Eufemia, dal confine comunale fino a 500 metri circa dall'abitato di S. Eufemia ed aree presso ponente a monte della rotabile per Bagnara

 

Scido

Id.

Ripiano adiacente all'abitato a conveniente distanza dai burroni

 

Id.

S. Giorgia

Adiacenze dell'abitato su terreni cristallini

 

Seminara

Capoluogo

Adiacenze della sede attuale verso nord nord-est dell'abitato

 

Id.

Barritteri

Aree fra Barritteri e la borgata Gambarello in prossimità di quest'ultima

 

Sinopoli Superiore

Capoluogo

Area a nord-ovest dell'abitato fra le strade per S. Eufemia e S. Procopio

 

Id.

Inferiore

A contatto ed a nord-ovest di Sinopoli Superiore a mote della rotabile per S. Procopio

 

Terranova Sappo-Minulio

 

Capoluogo

Aree ad est ed a sud dell'abitato

 

Id.

Scroforio

Regione lago ad est dell'abitato

 

Varapodio

Capoluogo

Località Orto Lo Margio

 

 

 

Nel circondario di Reggio:

 

 

Africo

Capoluogo

A monte della rotabile in prossimità del paese e nei siti non minacciati da blocchi sovrastanti; regioni Lenzi, Ceramedio e Forrio, ed area sul displuvio della montagna a nord del paese

 

Id.

Casalnuovo

Piano Scrisà verso i 300 metri d'altitudine

Bagaladi

capoluogo

Area a sud del torrente Valenziana

Bagnara

Id.

Aree pianeggianti di spiaggia a nord-ovest ed promontorio ed a sud-ovest del rione Marina.

Id.

Ceramida

Ripiano detto contrada Granaro

 

Id.

Solano Inferiore

Piani  presso la mulattiera Le Croci - Piano della Chiusa e località pianeggianti nel Piano della Chiusa

Calanna

Capoluogo e frazioni Villa Mesa e Milanesi

Altipiano di S. Teodoro, presso la frazione Villa Mesa

 

Campo di Calabria

Capoluogo e Campopiale

Adiacenze del capoluogo a conveniente distanza dagli appicchi

Id.

Musalà

Ripiano ad ovest dell'abitato attuale

Cannitello

Capoluogo

Adiacenze dell'abitato eccetto il conoide del torrente Zagarella

Id.

Porticello

Adiacenze dell'abitato eccetto il conoide del torrente S. Trara, e quelle soverchiamente vicine al mare

Id.

Piale

Piano Milano immediatamente a nord dell'abitato, a conveniente distanza dai cigli

Cardeto

Capoluogo

Aree pianeggianti a monte della rotabile in costruzione e spianate Terusa e S. Elia sul versante sinistro della fiumana di S. Agata.

Cataforio

Capoluogo e frazioni Mosorrofa e San Salvatore

Regioni Tripudi e Sala a conveniente distanza dai burroni

Catona

Capoluogo

Adiacenze dell'abitato ed aree ad ovest della provinciale Tirrena

Id.

S. Francesco

Aree comprese fra la provinciale e la ferrovia, ed altipiano ad est dell'abitato di Valle

Id.

Concessa

Piani della contrada Spuntone a conveniente distanza dagli appicchi

Cadofuri

Capoluogo

Dintorini dell'abitato e regioni Arani, Rodi, Mazza Barone e Piscopi lungo la fiumara Amendolea; alla marina lungo la sinistra della provinciale Ionica verso Bova e presso la stazione.

Id.

Amendolea

Pendici in basso ed a sud-est dell'abitato attuale verso il mulino.

Id.

Gallicianò

Contrade Molara, S. Nicola e Gucita presso la mulattiera per Condofuri

Gallico

Marina

Zona fra la provinciale Tirrena  ed il mare a conveniente distanza dalla battigia del mare e dal Gallico

Id.

S. Domenica

Ripiano ad est dell'abitato attuale

 

Gallina

Armo

Altipiano di Gallina esclusa la località Cariddi e le parti prossime ai cigli di burroni

Id.

Gumeno

Località Pietra di Mortara

 

Laganadi

San Giorgio Casale

Aree lungo la rotabile Sambatello S. Alessio e Piano di Petili

Melito Porto Salvo

Capoluogo

Piano a sud dell'attuale abitato fra la ferrovia e la provinciale

 

Id.

Armà

Aree pianeggianti lungo la provinciale a nord dell'abitato

Melito Porto Salvo

Pontedattilo

Regioni Crimameno (a mezzo chilometro a sud del pese), Mastrorisi (ai piedi delle falde orientali del monte Calvario) e Giachinidi (sulla destra della fiumara di Annà di fronte all'isola di Petasi)

Motta San Giovanni

Lazzaro

Regione Ferrina fino alla fiumara dell'Uliveto nelle parti ove affiorano le arenarie

Pellaro

Capoluogo (Madonnella)

Aree a levante della linea ferroviaria

 

Id.

Rione Quattronari

Aree a nord-est presso S. Anna

 

Podargoni

Schindilifa

Adiacenze a sud-est dell'abitato

 

Reggio Calabria

Città

Sede attuale, eccetto la zona a valle della ferrovia dalla stazione centrale al porto. Nelle zone a monte della ferrovia stessa, per una larghezza variabile da trenta a cinquanta metri è permessa solo, sotto l'osservanza delle distanze legali,  la costruzione degli edifici destinati al commercio, al traffico ed al ricovero del personale addetto alla loro custodia e vigilanza: la larghezza della detta  zona, nei vari punti sarà determinata dal ministro dei lavori pubblici avuto riguardo alle condizioni topografiche locali, sentito il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici .

Aree pianeggianti a nord ed a sud della città verso l'Annunziatae verso il Calopinaci.

Reggio Calabria

S. Sperato

Aree a ponente sulla parte più larga del terrazzo e a levante dell'abitato

Id.

Vito Inferiore

Aree ad oriente dell'attuale abitato sulle arenarie

Id.

Vito Superiore

Aree immediatamente a valle della parte inferiore dell'abitato, sulle srenarie

Reggio Calabria

nasiti

Vicinanze di Terreti sulla roccia ed altipiano di S. Basilio

 

Id.

Trizzino

Vicinanze di Terreti sulla roccia

 

Id.

Terreti

Terreni rocciosi a levante ed a mezzogiorno dell'abitato

Id.

Perlupo

Contrada S. Domenica a levante del Monte Goni

Id.

Pavagliana e Vinco

Aree lungo la strada fra le due frazioni

Id.

Arasi

Contrada S. Domenica a levante del Monte Goni

Id.

Straorini

Sperone cristallino a monte dell'abitato e contrada S. Domenica predetta

Id.

Orti Superiore

Contrada Valle a levante dell'abitato

Id.

Orti Inferiore

Adiacenze ad occidente dell'attuale abitato

Id.

Cerasi

Contrada Petti a sud ed a valle dell'abitato

Roccaforte del Greco

Capoluogo

Parti piùpianeggianti e lontano dai cigli e dai ripidi pendii delle località Fossa e S. Maria, Gattoni, Scondo e Coca.

Id.

Ghorio

Ripiani a monte dell'abitato

 

Roghudi

Capoluogo

Aree  lungo la mulattiera di Monte Cavallo fra Roghudi  e Ghorio

Id.

Ghorio

Regione Zurria a valle dell'abitato ed area pianeggiante lungo la mulattiera predetta

Rosali

Capoluogo

Altipiano a sud dell'abitato, a conveniente distanza dagli appicchi

Id.

Botteghelle

idem, idem

Rosali

S. Lucia

Zone sulla sponda opposta del torrente Maio, sulla rotabile per Fiumara, ed altipiano sopradetto

Salice Calabro

Capoluogo

Altipiano a sud-est dell'abitato detto Piano d'Arghillà a conveniente distanza dagli appicchi

Sambatello

Id

Aree a nord ed a ovest dell'abitato, a convenniente distanza dagli  appicchi

Id

Diminniti

Piani presso la chiesa e la rotabile per Sambatello,  a conveniente distanza dagli appicchi

Id.

S. Giovanni

Piani della regione Bruzzano a conveniente distanza dagli appicchi

S. lorenzo

Capoluogo

Aree pianeggianti contigue a nord e ad ovest dell'abitato della frazione S. Pantaleone

Id.

S. Pantaleone (Villaggio Salto vecchia)

Aree ai fianchi della provinciale in prosecuzione dell'abitato, a distanza non minore di m. 150 dal mare

S. Roberto

Capoluogo

Zone presso le rotabili per laganadi e per S. Stefano

Id.

S. Peri

Le stesse aree che per il capoluogo, e le zone pianeggianti ad ovest dell'abitato presso lo svolto della mulattiera per S. Roberto

S. Alessio in Aspromonte

Capoluogo

Zone presso le rotabili per Laganadi e per S. Stefano

 

Scilla

Solano Superiore

piani adiacenti all'abitato evitando le vicinanze degli appicchi, e regione Trunci

Id.

Melia

Adiacenze dell'abitato  a conveniente distanza dagli appicchi

Villa San Giovanni

Capoluogo

Sede attuale eccetto le zone a valle della ferrovia, ove, rispettando le distanze legali, é permesso solo la costruzione egli edifici destinati al commercio ed al traffico. Pianura litoranea posta tra la ferrovia e la strada provinciale

Villa San Giuseppe

Id.

Altipiano a nord dell'abitato, a coveniente distanza dagli appicchi

Id.

Pettogallico

Aree adiacenti all'abitato, meno la parte a sud della rotabile per Mesa

Id.

Belfatto e Tratti

Altipiano a nord-ovest dell'abitato (piano d'Arghillà)

 

 

IN PROVINCIA DI MESSINA

 

 

 

 

Nel Circondario di Castroreale:

 

 

Casalvecchio Siculo

Capoluogo

Ripiano  sotto il Vecchio Cimitero a valle della strada comunale

 

Letoianni Gallodoro

Id.

Zone a sinistra della Fiumara Letoianni a nord-est dell'abitato

 

Id.

Gallodoro

Piano di S. Nicolò a nord-ovest dell'abitato

Locadi

Capoluogo

Contrada Badia in territorio di Mandaci

Savoca

Id.

Aree pianeggianti lungo la strada che conduce alla marina ed alla marina stessa

 

 

Nel circondario di Messina:

 

 

Gualtieri Sicaminò

Capoluogo

Ripiano detto Parasparo lungo la viache congiunge Gualtieri con Sicaminò

Messina

Città

Sede attuale, eccetto:

a) le zone sulle sabbie sciolte e ghiaie in pendio, e quelle prossime al ciglio  esterno delle banchine, od  alla battigia del mare, sulle quali ultime, come pure in tutta l'area falcata del porto, è permessa solo la costruzione di edifici destinati al commercio, al traffico, ed al ricovero del personale addettoalla loro custodia e vigilanza. La larghezza di tali zone prossime al mare, nelle quali la costruzione di nuovi edifici è così permessa, variabile, in masima, fra i settanta ed i cento metri, verrà in seguito stabilita, nei suoi vari punti, dal  ministro dei lavori pubblici tenute presenti le speciali condizioni  topografiche locali, e sentito il Comitato speciale del Consiglio Suoperiore dei Lavori Pubblici;

 

 

b) la zona del porto nella quale è permessa la ricostruzione degli edifici di cui sopra e sulle aree demaniali in consegna all'Amministrazione marittima, la costruzione e l'ampliamento di edifici destinati ai servizi della difesa marittima della piazza compresi gli alloggi indispensabili al personale ad essi adibito.

               -------------------

Estesa regione pianeggiante  a sud della città ai due lati del torrente Zaera, e le ristrette aree pianeggianti nelle valli di Camaro S. Francesco e dell'Annunziata verso nord

Id.

Santo

Aree su terreno roccioso alle falde del monte presso l'abitato, e sulla destra della strada di Bordonaro

Id.

Camaro Superiore

Regione Spadafora sotto e sopra la linea ferroviaria. Falde compatte del monte Spadafora, del monte Montagna, della contrada Mondrazza

Id.

Camaro inferiore

Falde delle colline in contrada Vallone e quelle di monte Serrò

Id.

Zaffaria

Adiacenze a nord ed a nord-ovest dell'abitato ed a nord dei casali Cianciolo e Macchia

Id.

Bordonaro

Contrafforti collineschi a nord dell'abitato ed a nord-est dei casali Bucalacciara, colline e falde rocciose a sud della fiumara

Id.

Mili S. Marco

Falde rocciose a nord dello stradale  nelle adiacenze dell'abitato

Id.

Scala Ritiro

Contrafforti rocciosi a nord della pìunta Dara; e falde collinesche a nord e a nord-ovest del Manicomio

id.

Pace

Alluvione pianeggiante della  fiumara della Pace

Id.

Ganzirri

Zone di terreni sui prolungamenti verso nord-est est e sud-ovest - ovest delle vie più vicine al mare

Id.

Faro Superiore

Contrada Crosolito ad occidente della strada che conduce a case Corso

Id.

Curcuraci Superiore

Zone laterali allo stradale del Campo Inglese nelle contrade Barricello e Baglio

Id

Curcuraci Inferiore

Falde sud-est del monte su cui sta il forte di Campo Inglese

Id.

Cumia Superiore

Contrade Betto e Vallonaccio a sud e ad est dell'attuale abitato; falde rocciose ad ovest dell'abitato e a sud di Cumia inferiore

Id.

Galati  Mamertino

Zone fra lo stradale e la ferrovia, ed ai lati della strada della stazione

Id.

S. Margherita

Parte occidentale del piano adiacente al monte quotato 12 m. e falde rocciose di detto monte e dell'altro quotato 92 m.

Id.

Briga marina

Altipiano e contrafforti rocciosi di S. Placido; ed aree fra lo stradale e la ferrovia a sud del vallone di Canne, e a nord del torrente Fallega

Id.

Giampilieri Superiore

A sinistra della strada per la marina e falde rocciose a nor-ovest dell'abitato

Id.

Altolia

Falda rocciosa sulla nuova strada a sinistra di fiumara

Id.

Massa S. Lucia

Falde ad occidente dell'abitato

 

Id.

Massa S. Giorgio

Aree a sud-ovest della piazza ad occidente della via principale e zone laterali allo stradale di Castanea, all'uscita dell'abitato

Id.

Massa S. Nicolò

Falde rocciose a nord ed a nord-est dell'abitato

Id.

Salice

Contrafforte della torre Benini a sud-ovest dell'abitato e delle falde calcari a lieve declivio del monte Monytntagna fra la carrozzabile e la mulattiera di villa Giorgianni, a sud-est del villaggio

Id.

Gesso

Aree lungo le due carrozzabili ad ovest ed a nord-ovest, adiacenti all'abitato

 

 

 

Tabella n. 6.

 

Art.3, R.D.15 luglio 1909, n.542, conv. Legge 21 luglio 1910, n.579

Art.11, legge 11 luglio 1913, n.1039.

 

 

 

Comuni

Capoluogo

o

frazioni

Località delle nuove edificazioni

 

 

IN PROVINCIA DI CATANZARO

 

 

 

Nel circondario di Catanzaro:

 

Girifalco

Capoluogo

Rioni denominati Pioppi e S. Domenica

Magisano

Capoluogo

Rione dell'abitato posto verso sud ovest

 

Nel circondario di Monteleone:

 

Acquaro

Limpidi

Attuale sede dell'abitato

 

Briatico

S. Leo

Sede dell'abitato distrutto

 

Dràpia

Gasponi

Prossimità dei cigli del terrazzo su cui giace l'attuale abitato

Monteleone

Vena inferiore

Sede dell'attuale abitato

 

Id.

Tripìarni

Idem, idem

 

Pizzo

Capoluogo

Parti dell'abitato soprastante ad appicchi

Priscopio

Id.

Parti dell'abitato soprastanti ai burroni Santa Venere e La Manaca

S. Gregorio d'Ippona

Zammarò

A valle della strada in vicinanza de Ciglione

 

Tropea

Capoluogo

Prossimità ai cigli degli appicchi che circoscrivono l'abitato

Zungri

Papaglionti

Parte dell'Abitato prossima agli appicchi

 

Nel circondario di Nicastro:

 

Francavilla Angitola

Capoluogo

Parte dell'abitato prossimla ai cigli degli appicchi

Nocera Tirinese

Id.

Sede attuale per la parte prossima ai cigli degli appicchi sovrastanti allle fiumare Grande e Rivale

Polia

Capoluogo e frazioni

Sede attuale, per la parte prossima ai cigli dei burroni

 

 

IN PROVINCIA DI COSENZA

 

 

 

Nel circondario di Castrovillari:

 

Amendolara

Capoluogo

Zone dell'abitato prossimo ai cigli dei burroni

Lungro

Id.

Parte centrale e bassa dell'abitato

 

S. Lorenzo Bellizzi

Id.

Sede centrale dell'abitato

 

Nel circondario di Paola:

 

Lago

Laghitelle

Sede dell'atuamle abitato

 

Longobardi

Capoluogo

Zone dell'Abitato prossimo ai cigli dei burroni

 

Nel circondario di Rossano:

 

Pietrapaola

Capoluogo

La parte dell'attuale abitato minacciata dalla caduta dei massi dalla rupe sovrastante

 

 

IN PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

 

 

Nel circondario di Gerace:

 

Bianco

Zoparto

Intera area occupata dal paese

 

Bovalino

Bovalino Superiore

Zone dell'abitato prossimo ai cigli dei burroni

Brancaleone

Brancaleone Superiore

Sede dell'abitato attuale

 

Bruzzano

Capoluogo

Idem, idem

 

Caraffa del Bianco

Id.

Parte dell'abitato prossimo ad appicchi

 

Ferruzzano

Id.

Sede dell'abitato attuale

 

Mammola

Id.

Parte dell'abitato a valle della rotabile e quella prossima ad appicchi

Palizzi

Capoluogo

La parte dell'attuale abitato minacciata dalla caduta di massi dalla rupe soprastante

Plati

Cirella

Versante meridionale del contrafforte su cui sorge l'abitato, e vicinanze dei cigli dei burroni che lo fiancheggiano

Samo

Samo Superiore

Sede dell'abitato attuale

 

Sant'Agata di Bianco

Capoluogo

Parte dell'abitato prossima agli appicchi

 

Staiti

Id.

Sede dell'Abitato attuale

 

Nel circondario di Palmi:

 

Caridà

Capoluogo

Parti dell'abitato prossime ai burroni

Cinquefrodi

Id.

Parti dell'abitato prossime ad appicchi

Cosoleto

Acquaro

Parte dell'abitato a valle della provinciale

Delianova

Capoluogo e frazione

Zone della sede attuale in vicinanza di appicchi

Feroleto della Chiesa

 

Plaesano

Idem, idem

Maropati

Capoluogo

Sede dell'abitato attuale

 

Id.

Tritanti

Zone della sede attuale in vicinanze di appicchi

Polistena

Capoluogo

Parti dell'abitato prossime ad appicchi

Rizziconi

Capoluogo e Drosi

Idem, idem

 

Rosarno

Capoluogo

Idem, idem

 

S. Giorgio Morgeto

Id.

Idem, idem

San Pier Fedele

Capoluogo e Frazione Garopoli

Sede dell'abitato attuale

Santa Cristina d'Aspromonte

Lubrichi

Parti dell'abitato in vicinanza di appicchi

 

Sant'Eufemia d'Aspromone

Capoluogo

Sede dell'abitato attuale, eccetto le parti meno acclivi del rione Petto

 

Seminara

Barritteri

Zone degliabitati prossime agli appicchi

 

 

Nel circondario di Reggio Calabria:

 

Bagaladi

Capoluogo

Rione Vicaria dell'attuale abitato

 

Bagnara

Solano inferiore

Sede dell'attuale abitato

 

Bova

Bova Superiore

Zone dell'abitato prossime agli appicchi o minacciate dalla caduta dei massi

 

Calanna

Milanesi

Sede dell'attuale abitato

 

Id.

Capoluogo

Idem, idem

 

Id.

Villa Mesa

Parte della sede attuale in prossimità di appicchi

 

Campo di Calabria

Capoluogo

Parti dell'abitato prossime ad appicchi

 

Id.

Campo Riale

Idem, idem

 

Id.

Musalà

Sede dell'abitato attuale

 

Cannitello

Capoluogo

Conoide del fiume Zagarella

 

Id.

Porticello

Terreni soverchiamente vicini al mare e sul cono di deiezione del torrente S. Trara

 

Id.

Riale

Parti dell'abitato attuale in vicinanza di appicchi

 

Cataforio

Capoluogo e Mosorrofa

Sede attuale aegli abitati salvo la piccolissima spianata presso la Chiesa di Mosorrofa

 

Condofuri

Amendola

Sede atuale dell'abitato

 

Gallico

Santa Domenica

Parti dell'attuale abitato ad ovest della strada principale

 

Gallina

Oliveto

Porzioni degli abitati sull'alluvione fluviale

 

Melto PortoSalvo

 

Pontedattilo

Sede dell'attuale abitato

 

Motta S. Giovanni

Capoluogo

Rione Santa Maria dell'attuale abitato

 

Id.

Lazzaro

Parte dell'abitato fra il mare e la ferrovia

 

Pellaro

Capoluogo (Madonnella)

Sede dell'attuale abitato

 

Reggio Calabria

Città

Zona a monte della ferrovia per una larghezza variabile da 30 a 50 m., dove è  permessa solo la ricostruzione degli edifici destinati al commercio, al traffico ed al ricovero del personale addetto alla loro custodia e vigilanza: la larghezza  di detta zona nei vari punti sarà determinata dal ministro dei lavori pubblici, avuto riguardo alle condizioni topografiche locali, sentito il Comitato speciale del Consiglio  Superiore dei Lavori Pubblici

 

Id.

S. Sperato

Sede dell'attuale abitato

 

Id.

Vito Superiore ed Inferiore

Sede attuale, eccetto la parte inferiore di Vito Superiore

 

Id.

Nasiti

Sede dell'attuale abitato

 

Id.

Trizzino

Idem, idem

 

Id.

Terreti

La parte dell'abitato a nord  e a nord-est della chiesa

 

Id.

Perlupo

Sede attuale dell'abitato

 

Reggio Calabria

 

Pavagliana e Vinco

Sede attuale del rione Pavagliana

 

Id.

Straorini

Sede attuale del rione Maggiore o Settentrionale

 

Id.

Orti Superiore

Sede attuale dell'abitato

 

Id. 

 Orti Inferiore

Parte della sede attuale a levante del rione S. Angelo

 

Id.

Cerasi

Zona a nord-ovest dell'attuale abitato verso la contrada Pozzi di Giardino

S. Lorenzo

Capoluogo

Parti dell'abitato in prossimità degli appicchi

 

Id.

S. Pantaleone

Zona lungo la marina nel villaggio Salto la Vacchia, fino a 150 m. dalla battigia del mare

 

San Roberto

Borgato S. Peri

Sede dell'attuale abitato

 

S. Alessio in Aspromonte

 

Id.

Idem, idem

 

S. Stefano in Aspromonte

 

Id.

Idem, idem

Scilla

Id.

Parti dell'abitato in prossimità degli appicchi

 

Id.

Melia

Parte dell'abitato prossima ad appicchi

 

Villa San Giovanni

Capoluogo

Parte dell'abitato compreso fra la ferrovia ed il mare, ove, rispettando le distanze legali, è permess solo la ricostruzione degli edifici destinati al commerciuo ed al traffico marittiimo

 

Villa San Giuseppe

Petto Gallico

Parte della sede attuale a valle della rotabile Vills S.  Giuseppe - Villa Mesa

 

 

 

In provincia di Messina

 

 

Nel circondario di Castroreale:

 

Letojanni Galloro

Galloro

Quartiere settentrionale dell'abitato detto della Matrice.

 

Locadi

Capoluogo

Sede attuale dell'abitato

 

Savoca

Id.

Parte demma sede attuale prossima ad appicchi

 

 

Nel circondario di Messina:

 

Gualtieri Sicaminò

Capoluogo

Parte della sede attuale che riposa sull'alluvione fluviale

 

Messina

Città

Le zone sulle sabbie sciolte in pendio e sulle ghiaie e quelle prossime al ciglio esterno delle banchine od alla battigiia del mare, nelle quali ultime è permessa solo la ricostruzione di edifici destinati al commercio, al traffico ed al ricovero del personale addetto alla loro custodia e vigilanza

 

 

 

La larghezza  di tali zone prossime al mare, nelle quali le ricostruzioni sono così limitatamente permesse, vababile in massima dai 70 ai 100 m., verrà in seguito stabilita nei suoi vari punti dal ministro dei lavori pubblici, tenute presenti le speciali condizioni topografiche locali, sentito il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

 

 

 

La zona falcata del porto nella zuale é permessa la ricostruzione degli edifici di cui sopra, e sulle aree demaniali in consegna all'Amministrazione marittima, la costruzione e l'ampliamento di edifici destinati ai servizi della difesa marittima della piazza compresi gli alloggi indispensabili al personale ad essi adibito.

 

Messina

Ganzirri

Zona di 50 m. attorno al Pantano Grande

 

Id.

Faro Superiore

Sede dell'attuale abitato

 

Id.

Gala

Parte dell'abitato fra la strada provinciale e la Marina

 

Id.

S. Margherita

Parte dell'abitato adiacente alla chiesa verso levante e mezzodì

 

Id.

Briga

Parte dell'abitato fra la strada provinciale ed il mare

 

Id.

Altolia

Parte dell'abitato attuale non insistente su roccia solida

 

Id.

Larderia Superiore

Zona dell'abitato lungo la  spaccatura verificatasi nel terreno

 

Id.

Massa S. Giorgio

Zona sabbiosa a sud est della piazza.

 

 

 

Tabella n. 7.

 

STATUTO - dell'Opera Nazionale di Patronato "Regina Elena" per gli orfani del terremoto (allegato al R.D. 14 gennaio 1909, n. 14).

Art. 1.

L'opera nazionale di patronato "Regina Elena" ha il fine di raccogliere gli orfani e i minorenni rimasti abbandonati dopo il terremoto della Calabria e della Sicilia per sovvenirli, educarli, sorvegliarli ed esercitarne la tutela legale, fino a quando non avranno raggiunta la maggiore età, o non saranno restituiti ai genitori e agli aventi diritto alla tutela legittima o testamentaria.

Art. 2.

Il patrimonio dell'opera nazionale di patronato viene costituito:

a) dai contributi dei sottoscrittori che si obbligano a versare annualmente per dieci anni, una o più quote di lire venticinque;

b) dall'assegnazione sui fondi raccolti dalla pubblica carità e dallo eventuale concorso dello Stato;

c) dai lasciti e sovvenzioni di opere pie, di altri istituti e di privati.

Art. 3.

L'Opera nazionale di patronato ha sede in Roma, con filiali e sottocomitati istituiti o da istituirsi nelle varie provincie del Regno, ove se ne constati l'opportunità.

L'opera nazionale di patronato, eretta in corpo morale, sarà amministrata da un consiglio formato dai componenti il comitato di vigilanza e di dodici Membri, di cui la metà donne, eletti dai sottoscrittori delle quote decennali e dagli oblatori di somme non inferiori a lire mille.

Fino a tanto che i sottoscrittori ed oblatori non avranno eletto i loro rappresentanti, il Comitato sarà formato dai componenti il Comitato di vigilanza e dagli attuali componenti il comitato esecutivo dell'Opera stessa, cioè dei signori:

presidente, Spalletti-Rasponi contessa Gabriella - vice presidente, Chimirri comm. Bruno, deputato - Ascoli-Nathan donna Lilia - Boncompagni-Di Venosa principessa Teresa - Chiaraviglio-Giolitti donna Enrica de Renzis baronessa Emmelina - Frascara-Orsini Donna Clarice - Pasolini-Ponti contessa Maria - Polito-Cornaz baronessa Eleonora - Tittoni donna Bice - Borghese don Scipione, deputato - Cavasola comm. Giannetto, senatore - Finocchiaro-Aprile comm. Camillo, deputato - Salandra comm. Antonio, deputato - Stringher comm. Bonaldo - Suardi conte Gianforte, deputato - Colonna di Cesarò - De Filippo Filippo - De Grazia barone Antonio, segretari.

Art. 4.

L'ufficio di consigliere é gratuito:

Art. 5.

Con regolamento, da approvarsi con decreto del ministro dell'interno, di concerto col ministro di grazia e giustizia, saranno stabilite le norme per l'amministrazione del patrimonio e pel funzionamento dell'Opera.

 

 

 

Appendice.

Disposizioni riguardanti materia estranea al terremoto.

 

R.D. 5 novembre 1909, n. 722, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 18.

Le operazioni degli istituti di credito fondiario sono esenti da qualsiasi tassa e diritto comunale o camerale.

 

Legge 13 luglio 1910, n. 466.

Art. 57.

Per qualsiasi altra opera da eseguirsi nelle Provincie suddette (nota: Messina, Reggio Calabria , Catanzaro e Cosenza.) in esecuzione della legge 25 giugno 1906, n. 255, o di altre leggi, che non superi la spesa di £. 40.000, saranno applicabili le norme contenute negli ultimi tre capoversi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12g sostituendo all'ispettore compartimentale l'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile.

Art. 58

Per provvedere a tutti i servizi tecnici relativi ai terremoti del 1905, 1907, 1908 ed alla vigilanza sull'applicazione delle norme tecniche ed igieniche approvate con R. decreto 18 aprile 1909, n. 193, nonchè per sollecitare la esecuzione delle opere pubbliche in Calabria, contemplate dalle leggi 25 giugno 1906, n. 255, e precedenti, è aumentato il ruolo organico del Real Corpo del genio civile, il quale rimane stabilito dal 1 luglio 1910, in conformità della tabella b annessa alla presente legge.

La spesa di £. 289.100, all'uopo occorrente sarà prelevata in parte dai fondi stanziati per provvedere ad opere straordinarie nei Comuni colpiti dal terremoto, autorizzati dalla presente legge, ed in parte dai fondi stanziati per l'esecuzione delle opere pubbliche in Calabria, autorizzate dalle leggi sopraddette.

Dai fondi stessi saranno pure prelevati gli assegni agli ingegneri, aiuti, disegnatori ed assistenti provvisori da assumersi in temporaneo servizio per la durata dei singoli lavori.

Art. 61.

Le disposizioni degli articoli 45 e 47 della legge 3 settembre 1906, n. 522, sono estese ....  agli enti pubblici costituiti o che potranno costituirsi per la costruzione nel Regno di edifici pubblici o privati, sempre che la loro costituzione sia autorizzata per legge e per decreto Reale, e lo Stato vi contribuisca con concorsi, sussidi ed agevolazioni nella somministrazione dei capitali.

Art. 63.

É classificata fra le strade nazionali ed aggiunta all'elenco approvato con R. decreto 23 marzo 1884, n. 2197, con effetto dal 1 gennaio 1911, la strada provinciale n. 53 della legge 30 maggio 1875, n. 2521, da Capo Orlando per Santa Domenica a Randazzo, nelle provincie di Messina e di Catania.

A tale strada verrà assegnato il numero che risulterà spettare da una nuova numerazione delle strade nazionali del Regno, da farsi con R. decreto.legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

Legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 62.

Le disposizioni degli articoli dal 58 al 61 sono applicabili anche ai Comuni non colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, i cui abitati devono essere spostati in base alle leggi 9 luglio 1908, n. 445 30 giugno 1909, n. 407 e 13 aprile 1911, n. 311. legge 6 luglio 1912, n. 801.

 

Legge 6 luglio 1912, n. 801.

Art. 13.

É soppressa la commissione centrale consultiva per la Calabria istituita con l'art. 266 del regolamento approvato col R. decreto 24 dicembre 1906, n. 670, in esecuzione della legge 25 giugno detto anno, n. 255.

 

 

 

Disposizioni che hanno cessato di avere vigore

 

 

CAPO I - Provvedimenti straordinari d'ordine politico e militare

 

 

R.D. 3 gennaio 1909, n. 1.

Art. 1.

É dichiarato lo stato d'assedio nel comune di Messina e nei Comuni del ircondario di Reggio Calabria .

Art. 2.

S.E., il tenente generale Francesco Mazza, comandante il XII Corpo d'armata, é nominato commissario straordinario con pieni poteri.

 

R.D. 4 gennaio 1909, n. 5.

Articolo unico.

Il tenente generale Cesare Tarditi é nominato commissario Regio nel circondario di Palmi.

Tutte le autorità civili e mlitari del circondario e i funzionari di ogni grado che si trovino colà in missione sono posti sotto gli ordini del commissario Regio, generale Tarditi.

 

 

R.D. 8 gennaio 1909, n. 1.

Articolo unico.

Lo stato d'assedio dichiarato con Nostro decreto 3 gennaio 1909, n. 1, é esteso a Comuni del circondario di Messina.

 

R.D. 6 febbraio 1909, n. 46.

Articolo unico.

Col 14 febbraio 1909, cessa lo stato di assedio nei circondari di Messina di Regio Calabria.

 

R.D. 6 febbraio 1909, n. 47.

Art. 1.

Nei circondari di Messina e di Reggio Calabria , il prefetto é autorizzato a regolare il rimpatrio dei profughi, in relazione coi mezzi di ricovero che sono e potranno essere disponibili.

Il prefetto potrà con suo decreto dare tutte le disposizioni occorrenti per l'osservanza, anche coattiva, di quanto è disposto nel presente articolo.

Art. 2.

I prefetti delle altre Provincie del Regno non consentiranno il rimpatrio dei profughi, senza avere preso prima gli opportuni accordi col prefetto della Provincia, dove i profughi intenderebbero di ritornare.

Art. 3.

I prefetti di Messina e di Reggio Calabria hanno facoltà, con loro decreto, di regolare ed eventualmente anche di vietare la circolazione ed il transito nelle zone di abitato distrutte dal terremoto.

Regoleranno altresì gli scavi nelle macerie, conformemente alle disposizioni contenute nel Nostro decreto del 13 gennaio 1909, n. 13.

 

R.D. 25 febbraio 1909, n. 91, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1.

Ferma rimanendo la circoscrizione elettorale di Messina 1° e di Messina 2°, le rispettive sezioni vengono ridotte a 5 per il primo e 5 per il secondo collegio.

Il prefetto della provincia di Messina é incaricato della esecuzione.

 

R.D. 11 marzo 1909, n. 141.

Articolo unico.

Col 15 marzo 1909, il tenente generale cesare tarditi, cessa dalle funzioni di commissario Regio nel circondario predetto (nota: Circondario di Palmi).

 

R.D. 18 marzo 1909, n. 161, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1.

Le operazioni della leva di terra sulla classe 1889 per i Comuni appartenenti ai circondari di Messina, Castroreale, Reggio Calabria , Gerace e Palmi sono rimandate al tempo della leva sui giovani nati nel 1890.

È però consentito agli inscritti ed ai capilista della classe 1889 dei circondari predetti, che volontariamente lo richiederessero, di soddisfare sin da quest'anno ai loro obblighi coscrizionali, col beneficio della ferma di due anni o anche di un solo anno se fossero stati già mandati rivedibili.

La visita medica e l'arruolamento di questi iscritti potranno aver luogo anche dinanzi al Consiglio di leva e di altri circondari.

Art. 2.

Il ministro della guerra ha facoltà di rimandare alla leva sulla classe 1890 anche quei giovani, pur essendo inscritti nelle liste di leva dei circondari di cui all'articolo precedente, abbiano avuto il domicilio o la residenza nei circondari stessi alla data del 28 dicembre 1908, previ gli accertamenti opportuni circa le condizioni in cui fossero venuti, essi inscritti o le rispettive famiglie, a trovarsi per effetto del terremoto.

Art. 3.

L'ordine per la leva sulla classe 1889 verrà esteso ai circondari di Mistretta e Patti. Se nell'elenco da approvarsi a norma dell'art. 1 della citata legge 12 gennaio 1909, n. 12, risulteranno compresi Comuni appartenenti a questi o ad altri circondari, il Ministero della guerra adotterà i provvedimenti necessari per rimandare, a norma dei precedenti articoli, l'esame definitivo o la chiamata alle armi degli inscritti o capilista della leva in corso appartenenti a tali Comuni.

Art. 4.

I rimandi di cui sopra avranno, nei riguardi della ferma da compiere sotto le armi dai militari di 1° categoria, gli stessi effetti sin'ora attribuiti ai rimandi per rivedibilità.

 

R.D. 16 dicembre 1909, n. 775, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1.

Nella revisione delle liste elettorali, politica ed amministrativa dei Comuni di Messina e di Reggio Calabria , per l'anno 1910, si osserveranno le norme seguenti.

Art. 2

La cancellazione dei morti iscritti nelle liste elettorali è fatta anche sulla semplice notorietà, risultante alla Commissione elettorale comunale, della morte degli inscritti.

Art. 3.

Sono mantenuti nelle liste coloro che già vi si trovano iscritti per titolo di censo, purchè risultino compresi nei ruoli delle imposte erariali e delle tasse comunali per l'anno 1908, o, in mancanza di detti ruoli, in quelli per l'anno 1907.

Art. 5.

L'elenco degli elettori da cancellare per causa di morte in base alla sola notorietà da parte della Commissione elettorale comunale, è pubblicato non più tardi del 31 gennaio nei luoghi di affissione pubblica della città e nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Inoltre, per due mesi dalla data della pubblicazione, un esemplare di esso Deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile, ed un altro esemplare deve rimanere nell'ufficio comunale con diritto ad ogni cittadino di prenderne visione.

Il termine per la trasmissione degli elenchi e degli altri atti o reclami, attinenti alle liste, alla Commissione provinciale elettorale, é prorogato al 15 aprile.

Art. 6.

Nel termine di due mesi indicato nel precedente articolo, ogni cittadino può reclamare alla Commissione elettorale della provincia contro la cancellazione per presunta morte degli iscritti.

La Commissione decide in base ai documenti da esibirsi dal ricorrente a comprova dell'esistenza in vita dell'elettore cancellato.

Il termine di legge entro il quale la Commissione elettorale della Provincia deve decretare la definitiva approvazione delle liste, é prorogato al 30 maggio.

Art. 7.

I termini per la notificazione delle decisioni della Commissione elettorale della Provincia, sono prorogati al 15 giugno.

La pubblicazione degli elenchi definitivamente approvati ha luogo dal 5 al 20 giugno.

Il termine posto alla Commissione elettorale del comune per la rettificazione degli elenchi, in base alle decisioni definitive della Commissione elettorale della Provincia, é prorogato al 20 giugno.

Le liste permanenti rettificate dal comune sono esposte nell'ufficio comunale fino al 30 giugno.

 

R.D. 23 gennaio 1910, n. 26, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 2.

Le norme stabilite negli articoli 2, 5, 6 e 7 del R. decreto citato nell'articolo precedente (nota:R.D. 16 dicembre 1909, n. 775.) sono estese ai Comuni di Bagnara, Calanna, Campo, Cannitello, Catona, Gallico, Gallina, Pellaro, Rosali, Salice, Sant'alessio, Sambatello, San Roberto, Scilla, Villa San Giovanni, Palmi, Sant'eufemia d' aspromonte per la revisione delle rispettive liste elettorali, politiche ed amministrative, per l'anno 1910.

 

R.D. 3 febbraio 1910, n. 44, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1.

Le norme stabiliie nell'art. 3 del R. decreto 16 dicembre 1909, n. 775, sono estese, agli effetti della revisione delle liste elettorali politiche e amministrative, per l'anno 1910, ai Comuni della provincia di Messina che Fanno parte dell'elenco approvato con Nostro decreto del 3 agosto 1909, n. 595.

 

Legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 5.

All'art 4 del R. decreto 18 marzo 1909, n. 161, va aggiunto il seguente comma:

"Agli effetti dell'articolo medesimo la permanenza alle armi degli inscritti che saranno arruolati in prima categoria non avrà in ogni caso durata inferiore a quella dei militari con ferma di un anno".

 

 

R.D. 12 settembre 1911, n. 1125, conv. legge 29 dicembre 1912, numero 1373.

Art. 1.

Il termine fissato dall'art. 64 della legge 20 marzo 1910, n. 121, e della legge 19 marzo 1911, n. 199, per la revisione straordinaria delle liste elettorali commerciali, é per i Comuni delle provincie di Messina e di Reggio Calabria colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, prorogato fino a due mesi dalla data di pubblicazione degli ultimi ruoli suppletivi dei redditi di ricchezza mobile dell'anno 1911.

Le elezioni generali commerciali avranno luogo, nelle provincie suddette, In una domenica del terzo mese dopo il compimento della revisione straordinaria delle liste.

Ai Consigli camerali che entreranno in funzione in seguito alle elezioni di cui al precedente comma si applica il disposto dell'articolo 35 della legge 20 marzo 1910, n. 121.

 

 

 

CAPO II. Provvedimenti finanziari

 

 

R.D. 3 gennaio 1909, n. 4, conv. legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 126: "Fondo di riserva per le spese impreviste" dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909 é aumentato di lire due milioni (£. 2.000.000).

 

R.D. 6 gennaio 1909, n. 7, conv. legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Articolo unico.

dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909, è autorizzata una 21° prelevazione nella somma di Lire novantacinquemila (£. 95.000) da portarsi in aumento ai seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario predetto:

 

Cap. 13. Sussidio agli impiegati e al personale inferiore in attività di servizio

£. 15.000

Cap. 15. Spese causali

30.000

Cap. 36. Materiale sanitario

50.000

 

£. 95.000

 

R.D. 16 gennaio 1909, n. 20, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Articolo unico.

Per i funzionari delegati delle provincie di Messina e di Reggio Calabria É prorogato di mesi tre il termine per la presentazione dei conti di cui agli articoli 49 e 53, primo e secondo comma, della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

 

R.D. 21 gennaio 1909, n. 31, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1908-909 é autorizzata l'iscrizione del capitolo 57-bis: "Concorso dell'amministrazione del fondo per il culto alle spese per edifici ecclesiastici e per l'esercizio del culto nei luoghi danneggiati dal terremoto" con la dotazione di lire centocinquantamila (£. 150.000) da prelevarsi per lire centotrentamila (£. 130.000) dal capitolo numero 56: "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per lire ventimila (£. 20.000) dal capitolo n. 57 - Fondo di riserva per le spese impreviste - dello stato di previsione medesimo".

 

R.D. 30 gennaio 1910, n. 42.

Art. 2.

Agli effetti del precedente articolo é autorizzato il prelevamento dal conto corrente suddetto della somma di lire ottantamila (lire 80.000) da inscriversi ai seguenti nuovi capitoli dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio Ffnanziario 1909-910:

 

Entrata:

 

Capitolo n. 212-quater: "Prelevamento dal conto corrente col tesoro dello Stato, di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, e 4 luglio 1909, n. 421, al fine di fornire al Ministero dell'istruzione pubblica i mezzi necessari per provvedere alle spese più urgenti per la salvezza delle opere d'arte e dei monumenti danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908".

 

Spesa:

 

Ministero dell'istruzione pubblica - capitolo n. 266-bis; "Spese per il ricupero, il restauro, la sistemazione e la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte, danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908".

 

R.D. 19 maggio 1910, n. 283, conv. legge 7 marzo 1912, n. 190.

Art. 3.

Le decisioni già emesse dalla Giunta provinciale, amministrativa, sui bilanci dello esercizio in corso e le approvazioni della Prefettura terranno luogo dei pareri di cui al precedente art. 1.

 

Legge 30 giugno 1910, n. 391.

Art. 2.

A tale effetto (nota:per fornire al Ministero della guerra i fondi necessari ai servizi da esso dipendenti nei Comuni danneggiati.) con decreto del ministro del tesoro, sarà autorizzato il prelevamento, dal conto corrente di cui sopra (nota:conto corrente fra il tesoro e il Ministero dei lavori pubblici.) della somma di £. 4.000.000, la quale sarà inscritta ad uno speciale capitolo della categoria "movimento di capitali" dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1909-910, e contemporaneamente stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per lo stesso esercizio.

 

Legge 13 luglio 1910, n. 466.

Art. 62.

La indicata somma di £. 25 milioni verrà iscritta per 15 milioni nel bilancio dell'esercizio 1909-910, e per 10 milioni nel bilancio dell'esercizio 1910-911 ad un apposito capitolo con la denominazione: "Spese straordinarie per lavori e provviste in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908".

 

R.D. 23 settembre 1910, n. 688, conv.legge 8 giugno 1911, n. 521.

Art. 1.

Dal conto corrente fra il tesoro dello Stato e il Ministero dei lavori Pubblici di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421, e 30 giugno 1910, n. 391, é autorizzata la prelevazione della somma di lire centosedicimilacentosettantatre e cent.Sei (116.173,06) da inscriversi nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1909-910 al capitolo n. 212-ter la cui denominazione é così modificata: "Prelevamento dal conto corrente di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421, e 30 giugno 1910, n. 391, al fine di fornire al Governo i mezzi necessari per corrispondere l'indennità di missione ai funzionari civili dello Stato che durante il primo semestre 1910, hanno prestato servizio nei Comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 2.

La predetta somma di £. 116.173,06 é stanziata in aumento alla dotazione dei seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, istruzione pubblica e guerra per l'esercizio finanziario 1909-910 nella misura per ciascuno di essi indicata qui di seguito:

Ministero delle finanze.

 

Cap. 269-bis "Indennità ai funzionari civili, Ecc." lire seimilacentosettantatre e centesimi sei

£. 6.173,06

Ministero di grazia e giustizia. Cap.39-bis "Indennità ai funzionari civili, ecc.lire sessantamila

60.000.  -

Ministero dell'istruzione pubblica.Cap. 227-ter "Indennità ai funzionari Civili, ecc." lire trentacinquemila

35.000.  -

Ministero della guerra.Cap. 69-bis "Indennità ai funzionari civili, ecc." lire quindicimila

15.000.  -

 

£116.173 06

 

 

 

Legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 9.

Con decreto del Ministero del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione della presente legge.

 

 

 

CAPO III. - Opere

 

 

R.D. 28 gennaio 1909, n. 68, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1.

Nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, gli ufficiali del genio civile e del genio militare accerteranno i fabbricati dei quali sia necessaria in tutto od in parte la demolizione a tutela dell'incolumità pubblica e quelli che non potrebbero dare sicura abitazione alle persone, che li occupavano, senza l'esecuzione di puntellamenti o di piccole riparazioni.

Questi ultimi lavori dovranno eseguirsi d'ufficio unicamente se l'importo di essi non ecceda la spesa, che occorrerebbe per ricoverare provvisoriamente altrove le dette persone.

Art. 2.

La esecuzione d'ufficio dei lavori di demolizione, di puntellamenti e delle altre piccole riparazioni sarà ordinata dal sindaco in base all'elenco dei lavori sessi, che verrà redatto per ciascun comune dall'ufficio del genio civile o del genio militare all'uopo incaricato.

Nel caso di rifiuto da parte del sindaco, o di dissenso fra lui e l'ufficiale predetto, per tutti o alcuni dei lavori compresi nell'elenco, l'ufficiale ne riferirà al proprio superiore gerarchico. Questi, premessi gli ulteriori accertamenti, che potrà reputare opportuni, provvederà definitivamente, sostituendosi al sindaco, a tutti gli efetti del presente decreto.

Art. 3.

All'esecuzione dei lavori indicati nei precedenti articoli verrà provveduto in uno dei seguenti modi:

a) a economia, con assegnazione diretta di operai e mezzi di opera o anche di capi mastri di provata abilità;

b) a cottimi di somma urgenza con persone di nota idoneità, sorvegliate da ufficiali del Genio civile e del Genio militare ed eventualmente da assistenti di fiducia dell'amministrazione;

c) a mezzo di cottimi o di pagamenti di somma a forfait a proprietari dei fabbricati, quante volte essi presentino le più ampie garanzie per la esecuzione dei lavori.

Art. 4.

È fatto salvo, anche quando i lavori siano eseguiti nel modo indicato alla lettera c) dell'articolo precedente, il rimborso da parte degli abbienti della spesa sostenuta per la esecuzione dei lavori stessi, nelle forme e coi Privilegi fiscali stabiliti dall'art. 151 (1° capoverso) della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269 (testo unico).

Contro l'ordinanza del sindaco o dell'ufficiale del Genio civile o del Genio militare che dispone la esecuzione dei lavori, non é ammesso reclamo nè In via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Contro il provvedimento del prefetto, che rende esecutiva la nota delle spese a carico degli interessati, é ammesso soltanto il ricorso al Re in via straordinaria, ai termini dell'art. 12 della legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico).

 

R.D. 18 aprile 1906, n. 216, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1.

La concessione delle baracche costruite a spese del Governo nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 o messe a sua disposizione da stati esteri o da comitati, e fatta a titolo ppecario da commissioni locali a tal uopo nominate dal prefetto.

L'uso di tali baracche é gratuito fino al 1 gennaio 1911.

A tale norma è fatta eccezione per coloro che abbiano un reddito annuo pari o superiore a £. 2000 da accertarsi giusta il disposto degli articoli 10 e seguenti del presente decreto, i quali dovranno pagare dal 1 gennaio 1910 un canone annuo, da fissarsi a cura del prefetto, sentito il Genio civile, a seconda delle località, degli ambienti occupati e della qualità e dell'ampiezza della baracca. A partire dal 1 gennaio 1911 un canone determinato con gli stessi criteri sarà pagato indistintamente da tutti gli utenti.

Art. 2.

Coloro che abbiano ottenuto l'uso di un'intera baracca possono acquistarla, al prezzo che sarà fissato dal ministro dei lavori pubblici.

Il pagamento può essere anche rateale con le norme di cui agli articoli 14 e seguenti del presente decreto.

L'acquisto della baracca non dà alcun diritto al terreno su cui essa è eretta.

Art. 6.

I privati, gli enti morali, che abbiano ottenuto l'uso di aree temporaneamente o definitivamente occupate dal Governo, sono tenuti, a partire dal 1 gennaio 1911, al pagamento di un annuo canone da fissarsi dal prefetto, sentito il Genio civile. Per coloro però il cui reddito annuo risulti pari o superiore alle £. 2000, il pagamento del canone incomincerà a decorrere dal 1 gennaio 1910.

Se le aree sono adibite a scopi industriali o commerciali, il pagamento del canone decorrerà dalla data della concessione.

La concessione delle aree si intende fatta a titolo precario, e spetta al prefetto, salvo per quelle destinate ad uso industriale o commerciale, la cui concessione é riservata al ministro dei lavori pubblici.

Il mancato pagamento del canone produce la decadenza della concessione che è dichiarata in tutti i casi con decreto del prefetto, senza pregiudizio del diritto da parte dello Stato di ripetere, a mezzo dell'autorità competente Il pagamento dei canoni già scaduti.

Art. 7.

La concessione delle aree é revocabile, a seconda dei casi previsti dall'articolo precedente, o dal prefetto o dal ministro dei lavori pubblici.

L'esecuzione dei decreti dichiaranti la revoca o la decadenza delle concessioni, é affidata agli agenti della forza pubblica.

Art. 8.

Per provvedere ad urgenti e gravi necessità d'interesse pubblico nei comuni danneggiati, il ministro dei lavori pubblici, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, può, entro sei mesi dalla data del presente decreto, alienare a titolo gratuito o a condizioni di favore aree espropriate per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti industriali o commerciali, che siano riconosciuti atti a favorire il risorgimento economico della regione.

Allo stesso scopo e con lo stesso procedimento possono, sui fondi di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, ed alla legge 15 aprile 1909, n. 188, essere concessi premi corrispondenti ad una quota parte del prezzo di costo dei materiali impiegati.

Art. 14.

Per le spese occorse per demolizioni, puntellamenti ed altre piccole riparazioni restano ferme le disposizioni dell'art. 4 del R. decreto 28 gennaio 1909.

Art. 16.

I canoni saranno pagati a rate bimestrali.

 

 

R.D. 29 luglio 1909, n. 619, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1.

La durata delle concessioni di aree espropriate od occupate temporaneamente dallo Stato nei territori dei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 non può eccedere dieci anni. Le concessioni fatte per un periodo di tempo minore possono essere prorogate fino a raggiungere tale durata.

Art. 7.

La dichiarazione di decadenza, di revoca o di risoluzione delle concessioni o dei contratti di alienazione di cui agli articoli 2, 3 e 5, é fatta con decreto del ministro dei lavori pubblici.

Contro tale decreto non è data azione avanti l'autorità giudiziaria, ed é solo ammesso il ricorso alla 4° sezione del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 22 del testo unico approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 638.

Art. 9.

Sono abrogati i capoversi, 3, 4 e 5 dell'art. 6 del R. decreto 18 aprile 1909, n. 216, e qualunque altra disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.

 

 

R.D. 27 settembre 1909, n. 683, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579

Art. 1.

L'immissione definitiva in possesso delle baracche concesse dalle Commissioni locali, ai sensi dell'art. 1 del R. decrto 18 aprile 1909, n. 216, é fatta dai prefetti, sottoprefetti o commissari specialmente da loro delegati.

Art. 2.

In occasione dell'immissione in possesso, di cui all'articolo precedente, I prefetti, i sottoprefetti o gli speciali commissari predetti, potranno disporre la revoca delle concessioni di baracche e di legname e materiale da costruzione fatte dalle Commissioni locali, ed anche concedere ad altre persone le baracche rese disponibili nei casi d'urgenza o qualora non vi provvedano regolarmente le commissioni locali nelle adunanze che saranno appositamente indette dal prefetto.

Anche ai provvedimenti di revoca, di cui sopra, fatti dagli speciali commissari prefettizi, é applicabile il secondo comma dell'articolo 7 del R. decreto 18 aprile 1909, n.26

 

 

R.D. 5 novembre 1909, n. 727, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Articolo unico.

Le commissioni locali nominate dai prefetti ai termini del R. decreto 18 aprile 1909, n. 216, nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, Cesseranno di funzionare col 1 novembre 1909

 

R.D. 18 novembre 1909, n. 738, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1.

È istituita una Commissione tecnico-amministrativa per l'accertamento e per la liquidazione delle indennità dovute a privati per risarcimento di danni arrecati ad immobili, per requisizione di materiali e derrate, per occupazione di terreni occorsi per costruzione di baracche o per altro scopo ed In generale per tutte le restrizioni al diritto di proprietà avvenute per opera dei militari in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

Le relative spese saranno sostenute dal Ministero della guerra per quanto riguarda le requisizioni di derrate ed i provvedimenti occorsi nell'interesse delle truppe e dal Ministero dei lavori pubblici per i provvedimenti nell'interesse delle popolazioni.

Art. 2.

La Commissione anzidetta, da nominarsi per decreto Ministeriale, sarà Composta di un colonnello del Genio, presidente, di un funzionario del Ministero del tesoro, di un funzionario della R. Avvocatura erariale, di un ingegnere capo del Corpo Reale del genio civile e di due ragionieri-geometri del genio militare.

Essa dovrà, coi mezzi che reputerà più opportuni, accertare l'esistenza dei singoli danni e farne la relativa valutazione liquidando ed effettuando i Pagamenti di quelle perizie il cui importo non superi le lire cinquemila e che siano state accettate dai proprietari a tacitazione di ogni loro diritto.

A tale scopo le viene conferita la qualità di agente dello Stato di cui all'art. 207 del Regolamento 4 maggio 1885 per l'esecuzione della legge 17 febraio 1884 per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Per tutte le spese dipendenti dall'attuazione del presente decreto sono Applicabili le disposizioni dei comma 3° e 4° dell'art. 1 della legge 12 Gennaio 1909, n. 12.

 

Legge 13 luglio 1910, n. 466.

Art. 8.

Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto Reale 18 aprile 1909, n. 216, ed ogni altra disposizione che sia contraria o incompatibile con le disposizioni della presente legge.

Art. 39.

É abrogato il termine di cinque anni, posto dall'art. 5 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per la formazione dei piani regolatori e d'ampliamento.

 

R.D. 30 giugno 1910, n. 495, conv. legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 1.

È fissato al 31 luglio 1910 il termine di tempo per la presentazione alla Commissione istituita col R. decreto 18 novembre 1909, n. 738, delle domande per l'accertamento e per la liqidazione delle indennità dovute a privati per risarcimento di danni arrecati ad immobili, per requisizione di materiali e derrate, per occupazione di terreni occorsi per costruzione di baracche o per altro scopo ed in generale per tutte le restrizioni al diritto di proprietà avvenute per opera dei militari in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

Art. 2.

Al 30 giugno 1910 cesserà ogni ingerenza della Commissione nelle questioni relative alla determinazione delle indennità per espropriazioni definitive di immobili occupati o da occuparsi per uso militare che le fossero state deferite e che alla data suaccennata non fossero state completamente risolute.

 

R.D. 11 settembre 1910, n. 767, conv. legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 1.

L'approvazione data dal ministro dei lavori pubblici alle proposte di risoluzione di vertenze e di dichiarazione di non applicabilità di clausole Penali, in dipendenza di contratti stipulati per forniture, provviste e lavori diretti a riparare i danni causati dal terremoto del 28 dicembre 1908, dispensa dall'osservanza di tutte le norme stabilite al riguardo dalla legge di contabilità generale dello Stato e dal relativo regolamento.

Art. 2.

La disposizione del precedente articolo si applica anche a tutte le transazioni finora stipulate per la risoluzione di vertenze del genere di quelle suindicate, nonchè alle dichiarazioni di non applicabilità di clausole penali che fossero già state emesse.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto fino al 30 giugno 1911.

 

R.D. 24 dicembre 1911, n. 1479, conv. legge 6 luglio 1912, n. 801.

Art. 28.

I fabbricati non ancora demoliti alla data della pubblicazione del presente decreto e classificati inutilizzabili a norma dell'art. 1 del R. decreto 7 novembre 1909, n. 728, potranno, qualora sia già stata esaurita tutta la procedura di cui al detto articolo, essere sottoposti ad una revisione straordinaria della classifica medesima.

A tale effetto i proprietari dovranno presentare istanza al ministro dei lavori pubblici nel termine di venti giorni dalla pubblicazione di apposito manifesto da parte del prefetto.

Il ministro dei lavori pubblici pronunzierà definitivamente in merito alla classifica, dopo sentito il parere di una Commissione, composta di tre funzionari del Genio civile di grado non inferiore a quello di ingegnere capo.

Contro il provvedimento del ministro non sono ammessi ricorsi né in sede giudiziaria, nè in sede amministrativa.

 

Legge 26 luglio 1912, n. 801.

Art. 17.

É abrogato il R. decreto 28 gennaio 1909, n. 68, convertito in legge con la legge 21 luglio 1910, n. 579

 

R.D. 27 febbraio 1913, n. 331, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

Art. 8.

Quando la seconda gara sia andata deserta o sia decaduto l'acquirente, il Comune bandisce una terza gara, aperta a tutti, sulla base dello stesso prezzo e colla medesima procedura.

Ove anche nella terza gara siasi verificata la deserzione o la decadenza, ed il comune non abbia entro sei mesi concluso trattative private, sempre in base al prezzo minimo iniziale, o non siasi reso diretto acquirente del comparto, i beni tutti del comparto stesso sono dichiarati liberi di espropriazione.

Da tale dichiarazione decorrono per i proprietari i termini di cui all'art. 10 della legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 24.

Sono abrogati gli articoli 6 e 7 delle norme per la esecuzione del piano regolatore di Messina approvate col R. decreto 31 dicembre 1911

 

Legge 11 luglio 1913, n. 1039.

Art 9.

L'art. 24 del suddetto R. decreto (nota:R.D. 27 febbraio 1913, n. 331) é così modificato:

"Sono abrogati gli articoli 5 e 6 delle norme per l'esecuzione del piano regolatore di Messina approvate col R. decreto 31 dicembre 1911".

 

 

 

CAPO IV. - Norme di esecuzione

 

 

Legge 12 gennaio 1909, numero 12.

Art. 3.

Qualora occorresse rendere definitive le occupazioni temporanee, la indennità dovuta ai proprietari sarà fissata giusta le prescrizioni del 1° e 2° comma dell'art. 46 precitato (nota: art. 46 della legge 9 luglio 1908, n. 445), computando il sessennio per quanto riguarda i fitti coacervati dal giorno 28 dicembre 1908.

Art. 4.

Sono applicabili a tutte le opere da eseguirsi per riparare i danni cagionati dal terremoto del 28 dicembre 1908, le disposizioni dell'art. 31 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Art. 7.

Il Governo del Re stabilirà le norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e degli edifici privati, nei Comuni colpiti dal terremto del 28 dicembre 1908 o da altri precedenti. All'uopo sarà costituita una speciale commissione consultiva da nominarsi con decreto Reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro dei lavori pubblici.

 

R. decreto 6 febbraio 1909, n. 45, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1.

Gli acquisti nel Regno ed all'estero di materiali e di provviste di ogni genere, per opere urgenti e per riparare danni caustati dal terremoto del 28 dicembre 1908, nonché gli eventuali acquisti di baracche o di padiglioni smontabili possono dal ministro dei lavori pubblici essere delegati alla Direzione generale delle ferrovie di Stato la quale vi provvede per mezzo di uno speciale ufficio.

Art. 2.

Gli acquisti, di cui all'articolo precedente, possono essere fatti con le forme e secondo gli usi e le consuetudini commerciali e quindi anche per semplice lettera o telegramma.

Il visto apposto dal capo dell'ufficio speciale, di cui all'art. 1, sui contratti e sulle fatture, dispensa da qualsiasi ulteriore formalità di approvazione.

Art. 3.

Il collaudo dei materiali e dei mezzi d'opera acquistati, viene esegito da funzionari del R. Corpo del genio civile, o da ufficiali del genio militare; si effettua per regola nei luoghi di consegna ed, eccezionalmente, anche in quelli di acquisto o d'imbarco della merce.

Il pagamento del prezzo, o dell'ultima rata di esso, viene autorizzato in base al certificato di collaudo.

Art. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto sono applicabili anche ai noleggi di piroscafi e di velieri ed allo acquisto ed al noleggio di galleggianti diversi per imbarco e per sbarco di materiali nei luoghi colpiti dal terremoto.

Art. 5.

Le spese per le forniture, i noleggi ed i trasporti autorizzate dall'ufficio speciale, di cui all'art. 1, sono soddisfate a cura della direzione generale delle ferrovie dello Stato, nei modi e nei termini contrattuali salvo rimborso da parte del Ministero dei lavori pubblici, in base ai relativi documenti giustificativi.

Art. 6.

Gli acquisti, i noleggi ed i trasporti direttamente fatti in via di urgenza e per gli scopi di cui all'art. 1, da funzionari civili e militari, sono sottoposti alla ratifica del ministro dei lavori pubblici, il quale provvede ai relativi pagamenti.

I contratti o le fatture debbono portare il visto del funzionario che ha ordinato la spesa.

Art. 7.

Il presente decreto é applicabile a tutti gli acquisti, noleggi e trasporti eseguiti a datare dal 28 dicembre u.s.

 

 

R.D.18 aprile 1909, n. 193, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1.

Nei Comuni sotto designati colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, o da altri precedenti, sono obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati, le qui unite norme tecniche igieniche, vistate d'ordine Nostro dal presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro dei lavori pubblici.

 

In provincia di Catanzaro

 

Nel circondario di Catanzaro: Catanzaro - Albi - Amaroni - Amato - Andali - Argusto - Badolato - Belcastro - Borgia - Caraffa di Catanzaro- Cardinale - Cenadi - Centrache - Cerva - Chiaravalle Centrale - Cropani - Davoli - Fossato Serralta - Gagliato - Gasperina - Guardavalle - Isca - Magisano - Marcedusa - Marcellinara - Miglierina - Montauro - Montepaone - Olivadi - Palermiti - Pentone - Petrizzi - San Floro - San Sostene - Santa Caterina del Jonio - Sant' Andrea Apostolo del Jonio - San Vito sul Jonio - Satriano - Sellia - Sersale - Settingiano - Simeri e Cricchi - Sorbo San Basile - Soverato - Soveria Simeri - Squillace - Staletti - Taverna - Tiriolo - Torre di Ruggero - Vallefiorita - Zagarise.

 

Nel circondario di Crotone: Crotone - Belvedere di Spinello - Caccuri - Casabona - Casino - Cerenzia - Cirò - Cotronei - Crucoli - Cutro - Isola Caporizzuto - Melissa - Mesoraca - Pallagorio - Petilia Policastro - Petronà - Roccabernarda - Roca di Neto - San Mauro Marchesato - San Nicola dell'Alto - Santa Severina - Savelli - Scandale - Strongoli - Umbriatico - Verrino.

 

Nel circondario di Nicastro: Nicastro - Carlopoli - Cicala - Conflenti - Decollatura - Falerna - Feroleto Antico - Filadelfia- Gimigliano - Gizzeria - Maida - Motta Santa Lucia - Pianopoli - Platania - Sambiase - San Pietro a Maida - San Pietro Apostolo - Serrastretta - Soveria Mannelli.

 

In provincia di Cosenza

 

Nel circondario di Cosenza: Cosenza - Acri - Altilia - Aprigliano - Belsito - Bianchi - Bisignano - Carolei - Carpanzano - Casole Bruzio - Castiglione Cosentino - Castrolibero - Celico - Cellara - Cerisano - Cervicati - Cerzeto - Colosimi - Dipignano - Domanico - Fagnano Castello - Figline Vegliaturo - Grimaldi - Lappano - Lattarico - Luzzi - Malito - Mangone - Marano Marchesato -Marano Principato - Marzi - Mendicino - Mongrassano - Montalto Uffugo - Panettieri - Parenti - Paterno Calabro - Pedace - Pedivigliano - Piane Crati - Pietrafitta - Rende - Rogiano Gravina - Rogliano - Rose - Rota Grega - Rovito - San Fili - San Giovanni in Fiore - San Marco argentano - San Martino di Finita - San Pietro in Guarano - San Stefano di Rogliano - San Vincenzo la Costa - Scigliano - Serra Pedace - Spezzano Grande - Spezzano Piccolo - Torano Castello - Trenta - Zumpano.

 

Nel circondario di Castrovillari: Castrovillari - Acquaformosa - Albidona - Alessandria del Carretto - Altomonte - Amendolara - Canna - Cassano al Jonio - Castroregio - Cerchiara - Civita - Firmo - Francavilla Marittima - Frascineto - Laino Borgo - Laino Castello - Malvito - Montegiordano - Morano Calabro - Mormanno - Mottafollone - Nocara - Oriolo - Papasidero - Platici - Rocca Imperiale - Roseto Capo Spulico - San Basile - San Donato di Ninea - San Lorenzo Bellizzi - San Lorenzo del Vallo - San Sosti - Santa Caterina Albanese - Sant'Agata d'Esaro - Saracena - Spezzano Albanese - Tarsia - Terranova di Sibari - Trebisacce - Villapiana.

 

Nel circondario di Paola: Paola - Acquappesa - Ajello - Ajeta - Amantea - Belmonte Calabro - Belvedere Marittimo - Bonifati - Bonvicino - Cetraro - Cleto - Diamante - Falconara Albanese - Fiumefreddo Bruzio - Fuscaldo - Grisolia Cipollina - Guardia Piemontese - Lago - Longobardi - Majerà - Orsomarso - San Gineto - San Lucido - San Pietro in Amantea - Santa Domenica Talao - Scalea - Serra d'Aiello - Terrati - Tortora - Verbicaro.

 

Nel circondario di Rossano: Rossano - Bocchigliero - Calopezzati - Caloveto - Campana - Cariati - Corigliano Calabro - Cropalati - Longobucco - Mandatoriccio - Paludi - Pietrapaola - San Cosmo Albanese - San Demetrio Corone - San Giorgio Albanese - Santa Sofia d'Epiro - Scala Coeli - Vaccarizzo Albanese.

 

In provincia di Reggio Calabria

 

 Nel circondario di Gerace: Agnana Calabra - Antonimina - Ardore - Benestare - Bivongi - Bovalino - Camini - Canolo - Careri - Caulonia - Ciminà - Giojosa Jonica - Grotteria - Martone - Palizzi - Placanica - Portigliola - Riace - Roccella Jonica - San Giovanni di Gerace - Sant'Ilario del Jonio - Stignano - Stilo.

 

In provincia di Messina

 

Nel circondario di Messina: Fiumedinisi - Guidomandri - Itala - Lipari (Isola) - Mandanici - Milazzo - Monforte San Giorgio - Roccalumera - Salina (Isola) - San Filippo del Mela - Santa Lucia del Mela - Santo Stefano di Briga - Spadafora San Martino - Spadafora San Pietro.

 

Nel circondario di Castroreale: Antillo - Barcellona Pozzo di Gotto - Basicò - Castel Mola - Falcone - Forza d'Agrò - Francavilla di Sicilia - Furnari - Giardini - Graniti - Gaggi - Limina - Malvagna - Mazzarrà Sant'Andrea - Meri - Moio Alcantara - Montalbano di Elicona - Mottacamastra - Novara di Sicilia - Roccafiorita - Roccella Valdemone - Santa Teresa di Riva - Taormina - Tripi.

 

 

Norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei Comuni colpiti dal Terremoto del 28 dicembre 1908 o da altri precedenti, elencati nel R. decreto del 18 aprile 1909.

 

 

TITOLO I

Nuove costruzioni

 

Art. 1.

É vietato costruire edifici su terreni paludosi, franosi, o atti a scoscendere, e sul confine fra terreni di natura od andamento diverso, o sopra un suolo a forte pendio, salvo quando si tratti di roccia compatta; nel quale ultimo caso é indispensabile preparare all'edificio uno o anche più piani orizzontali d'appoggio, eseguendo gli scavi necessari.

Art. 2.

L'altezza dei nuovi edifici rappresentata dalla massima differenza di livello fra la linea di gronda e il suolo circostante, in vicinanza immediata Dell'edificio stesso, non può di regola superare i 10 metri.

I nuovi edifici, siano inferiormente cantinati o no, debbono essere costruiti a non più di due piani, dei quali il terreno, avente il pavimento a livello del suolo, oppure sopraelevato sul medesimo non più di un metro e mezzo.

L'altezza dei piani, misurata fra pavimento e pavimento, oppure fra il pavimento e la linea di gronda, non può di regola superare i metri 5.

Art. 3.

Per edifici isolati, che abbiano all'intorno un'area libera di larghezza non inferiore a quella prescritta all'art. 22, comma d), possono essere ammesse, in seguito a parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul relativo progetto tecnico, numero dei piani ed altezze, sia dell'intero edificio che dei singoli piani, maggiori di quelle stabilite al precedente articolo, quando siano giustificate da ragioni di pubblica utilità, di servizio pubblico, di interesse artistico e di esercizio industriale.

Tali edifici non possono però mai essere destinati ad uso di alberghi, scuole, ospedali, caserme, carceri e simili, e nemmeno ad abitazione, salvo che per il personale necessario alla loro custodia e vigilanza.

La loro altezza non può superare i 16 metri, a meno che la destinazione dell'edificio non richieda assolutamente altezza maggiore.

Art. 4.

Le fondazioni, quando é possibile, debbono posare sulla roccia compatta, o sul terreno perfettamente sodo. In caso diverso si debbono adottare i mezzi Dell'arte del costruttore per ottenere una buona fondazione.

Nel caso di edifici intelaiati o baraccati le costole montanti o i ritti Dell'armatura debbono essere infitti a perfetto incastro nella roccia, o in una platea generale armata, o essere collegati ad un robusto telaio di base Formato con membrature rigide.

Per gli edifici di muratura ordinaria le fondazioni debbono essere costituite da muri continui concatenati fra di loro.

In ogni caso la pressione statica unitaria del terreno non roccioso non deve superare i due chilogrammi per un centimetro quadrato.

Art. 5.

I lavori di costruzione dei fabbricati debbono eseguirsi secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

É vietata la muratura a sacco e quella con ciottoli, se non convenientemente spaccati e posti in opera con struttura listata.

É pure vietato, l'impiego della ghisa e di qualunque altro materiale fragile per travi, per colonne, e in genere per parti essenziali dell'organismo resistente degli edifici.

Art. 6.

Al di sopra del piano di gronda non si possono eseguire opere murarie di alcuna specie, non esclusi i fumaioli, salvo i muri di timpano intelaiati o Baraccati eseguiti con materiale di riempimento assai leggero, né vi possono trovar luogo ambienti abitabili o magazzini.

I parapetti dei terrazzi, superiori al piano di gronda, debbono essere di legno, di ferro o di cemento armato.

Nelle case ad un sol piano, se armate robustamente con ossatura completa, Come all'articolo seguente, il sottotetto può per eccezione adibirsi ad uso Magazzino o granaio.

 Art. 7.

Gli edifici debbono essere costruiti con sistemi tali da comprendere Un'ossatura di membrature di legno, di ferro, di cemento armato, o di muratura armata, capaci di resistere contemporaneamente a sollecitazioni di compressione, trazione e taglio.

Esse debbono formare un'armatura completa di per sé stante dalle fondamenta al tetto, saldamente collegata con le strutture orizzontali portanti (solai, terrazzi e tetti) e che contenga nelle sue riquadrature, oppure racchiuda nelle sue maglie, il materiale formante parete, o vi sia immersa.

Gli edifici debbono avere il loro centro di gravità più basso che sia possibile.

Art. 8.

Negli edifici col solo piano terreno é ammessa anche la muratura ordinaria, purche':

a) la costruzione sia fatta con buona malta;

b) le parti murarie aventi funzione statica siano eseguite con mattoni o blocchi di pietra naturale od artificiale a facce piane, oppure a struttura listata, fatta con pietra spezzata e interrotta da corsi orizzontali di mattoni o da fasce continue di cemento armato, distanti non più di cm.  60 fra loro;

c) i muri perimetrali abbiano alla base una grossezza non minore di 1/8 dell'altezza e siano immorsati coi muri trasversali distanti non più di 5 metri. Nel caso di intervalli maggiori i muri predetti, ed in genere quelli maestri debbono essere muniti di lesene di rinforzo, ripartite a distanza non superiore a metri 5, e di aggetto uguale almeno alla metà della grossezza del muro stesso;

d) la costruzione sia consolidata al piano del pavimento da collegamenti rigidi, e alla sommità dei muri maestri tanto perimetrali quanto trasversali, da catene di ferro o telai di legno o di cemento armato rinforzati da squadre negli angoli.

In detti edifici bassi sono pure ammesse le strutture ad elementi forali collegati da anime metalliche o comunque formate da elementi concatenati o incastrati fra loro.

Art. 9.

Le costruzioni definitive di legno sono ammesse per edifici isolati, per villini, per case coloniche e simili, osservando le distanze prescritte dall'art. 22 nel caso di abitati, e devono avere sempre uno zoccolo in muratura.

Art. 10.

É vietato l'uso delle volte impostate al disopra del suolo. Sono ammesse quelle del piano sotterraneo, purché con saetta non minore del terzo della corda, e munite di tiranti per elidere le spinte.

Art. 11.

Le strutture portanti dei piani superiori devono essere costituite unicamente da solai, con esclusione di quelli a voltine formate di materiali pesanti.

Nel caso di edifici di muratura ordinaria, le travi dei solai, in numero di una almeno ogni 3 m., debbono poggiare su tutta la grossezza dei muri, ed essere impalettate esternamente. Nei corpi di fabbrica multipli, le travi dei solai debbano essere di un sol pezzo per tutta la profondità dell'edificio, ed ove ciò non riesca possibile, le varie travi che si corrispondo, da ambiente ad ambiente, debbono essere robustamente collegate fra di loro nei punti di appoggio sopra i muri interni.

Nel caso di edifici intelaiati o baraccati le travi dei solai debbono collegarsi rigidamente coll'ossatura essenziale, costituente l'armatura della fabbrica.

Art. 12.

I soffitti ed i rivestimenti dei solai debbono formarsi con materiali leggeri, quali tele, assicelle sottili, cartone, lamierino, lastre sottili, reti metalliche e simili, escludendo il cannucciato, comunque rivestito, e le altre strutture pesanti e facili a disgregarsi.

Art. 13.

Per i sistemi intelaiati o baraccati é obbligatorio uno almeno dei mezzi di irrigidimento seguenti:

a) connessioni rigide delle membrature nei punti d'incrocio;

b) collegamenti diagonali o controventi;

c) riempimento o rivestimento di struttura tale da opporsi efficacemente alle deformazioni.

Art. 14.

Per riempimento o rivestimento, nelle costruzioni intelaiate o baraccate, sono ammesse le strutture seguenti:

a) muratura armata, animata od ingabbiata, od altrimenti consolidata, specialmente quando costituisce mezzo d'irrigidimento;

b) le pareti semplici o doppie di lastre naturali od artificiali, di reti metalliche intonacate, di tavolati di legno iniettati o rivestiti, o di qualunque altro materiale che presenti solidità, leggerezza e sia immune, per quanto e' possibile, dall'azione del fuoco e dell'umidità atmosferica;

c) le strutture murarie indicate al precedente art. 8, limitatamente al solo piano terreno.

Per le sole case coloniche isolate, é ammesso l'impiego di doppie pareti a listelli di legno o rete metallica, riempite di materiale leggero, anche se di argilla o di altre sostanze non cotte.

Art. 15

Gli edifici intelaiati di legno e quelli baraccati debbono avere le costole montanti di un sol pezzo, o quanto meno così saldamente e robustamente collegate o rafforzate nelle giunture, da non offrire veruna sezione di indebolimento.

Tutte le unioni delle membrature fra loro debbono essere studiate in modo che non venga indebolita la resistenza delle parti costituenti l'organismo statico.

Art. 16

É vietato l'uso di scale a sbalzo o di quelle portate da archi e volte di muratura.

Art. 17.

I vani delle porte e delle finestre debbono essere incorniciati di un solido telaio di ferro, di legno o di cemento armato. Nelle costruzioni murarie semplici si deve sovrapporre ai vani un architrave di legno, di ferro o di cemento armato esteso a tutta la grossezza del muro con arco di scarico. Nelle altre costruzioni deve essere rafforzata la struttura prolungando alcune membrature del telaio del vano fino all'incontro dei montanti e dei correnti dell'ossatura principale, salvo nel Caso di pareti a struttura rigida.

Negli edifici di muratura i vani debbono tenersi a distanza non minore di m. 1,50 dagli spigoli del fabbricato.

Art. 18.

É vietata qualsiasi costruzione in aggetto od a sbalzo, fatta eccezione per i balconi e le cornici.

I balconi non debbono mai sporgere dal muro d'ambito più di m. 0,60 e debbono essere sostenuti da mensole solidamente connesse con la travatura del solaio o con le costole montanti dell'armatura.

Le mensole e le lastre dei balconi debbono essere costitute da materiali atti a resistere alla flessione, e non fragili.

Le cornici non debbono mai sporgere dal muro d'ambito più di m.0,40 e debbono eseguirsi a struttura leggera e solidale con telaio di rinforzo a coronamento dell'edificio.

Nel computo della sporgenza non é compreso il canale di gronda, se di lamiera.

Sono vietate le cornici di materiale murario e sono invece ammessi i protendimenti del tetto della fronte dei muri, in sostituzione delle cornici.

Art. 19.

La struttura dei tetti deve escludere nel modo più assoluto qualsiasi spinta orizzontale, da eliminarsi mediante catene rese solidali con telaio di coronamento alla sommità dei muri.

Le incavalcature debbono essere collegate trasversalmente fra di loro.

Non sono richieste catene di collegamento nelle costruzioni con muri a timpano, reggenti tetti, la cui struttura sia costituta dai soli arcarecci, i quali però debbono essere impalettati agli estremi e collegati longitudinalmente, come é prescritto all'art. 11 pei travi di solaio.

Nei tetti a falde, il materiale di coperta non deve eccedere il peso di Kg. 45 per metro quadrato anche se bagnato, e deve essere assicurato all'orditura.

Art. 20.

Ai tetti ordinari si possono sostituire, in tutto o in parte, terrazzi piani a livello della linea di gronda, purché il materiale di semplice copertura non ecceda il peso di 50 kg. per metro quadrato.

Art. 21.

Le condutture di ogni specie, siano esse canne di camini o di caloriferi, o tubolature di acquai, di latrine o di acque piovane o potabili, ecc., debbono essere accuratamente isolate dalle membrature dell'organismo resistente.

Nelle costruzioni di muratura ordinaria le condutture non debbono intaccare la grossezza dei muri.

Art. 22.

Nei nuovi centri abitati, o negli ampliamenti degli attuali, come pure nell'apertura di nuove strade nell'interno di quelli esistenti, sono obbligatorie le seguenti norme:

a) le strade devono essere larghe almeno 10 metri. Negli abitati aventi popolazione agglomerata inferiore ai 5000 abitanti, Il prefetto, su parere favorevole del genio civile, o le altre autorità superiori da cui debba eventualmente essere approvata la costruzione della nuova strada, possono consentire che tale larghezza minima sia ridotta a m. 8. Nel caso che siano ammesse costruzioni da un solo lato della strada, la Larghezza di questa può essere tenuta anche di m. 6.

b) fermi restando i limiti massimi stabiliti dagli articoli 2 e 3, le case non possono avere verso la strada sulla quale prospettano, altezza maggiore della larghezza della strada stessa diminuita:

1° di m.3,50, quando si tratti di strade che devono avere una larghezza minima uguale a 10 m.; 2° di m. 2, quando si tratti di strade la cui larghezza minima può essere di 8 m.;

3° di m.1,  quando si tratti di strade lungo le quali può essere costruito da un sol lato.

c) qualora si vogliano costruire fabbricanti di altezza superiore a quelle stabilite dal precedente comma, essi debbono costruirsi in ritiro, per rispetto all'allineamento stradale, di una misura pari alla metà della maggiore altezza.

d) per gli edifici di altezza superiore ai 10 m., é prescritto l'isolamento da ogni parte per una larghezza non minore della loro altezza.

e) la larghezza dell'intervallo d'isolamento fra i muri frontali di due edifici vicini, quando l'area frapposta non debba servire a pubblico passaggio, può essere limitata alla semisomma delle loro altezze.

Agli effetti del presente articolo sono computate come larghezze libere di strada, e come intervalli d'isolamento anche le larghezze delle aree annesse all'erigendo edificio e destinate a giardino, a cortile, o comunque non coperte, anche se cintate e sottratte all'uso pubblico, che si trovino lungo le fronti del fabbricato.

Art. 23.

Sono vietate:

a) le sopraelevazioni degli edifici esistenti, quando questi abbiano raggiunto o superato l'altezza di 10 m.;

b) i lavori di ampliamento di edifici la cui struttura non corrisponde alle prescrizioni del presente regolamento;

c) le fabbriche di qualsiasi natura che possono ridurre sotto i limiti fissati dall'art. 22 la larghezza libera delle strade e degli intervalli d'isolamento;

d) qualunque altra opera che non sia ammessa dal presente regolamento, oppure che possa aggravare o rendere permanente le condizioni di fatto contrarie al medesimo.

Art. 24.

Nei calcoli di stabilità e resistenza delle costruzioni si debbono considerare:

 1° le azioni statiche dovute al peso proprio ed al sopraccarico, aumentate di una percentuale che rappresenti l'effetto delle vibrazioni sussultorie;

 2° le azioni dinamiche dovute al moto sismico ondulatorio, rappresentandole con accelerazioni applicate alle masse del fabbricato nelle due direzioni (lunghezza e larghezza) ed agenti in entrambi i sensi di ogni direzione.

 

 

 

TITOLO II

Ricostruzioni

 

Art. 25.

Le ricostruzioni totali o parziali sul sito anteriormente occupato dagli edifici che per qualsiasi causa siano stati distrutti o demoliti od abbattuti, debbono eseguirsi con tutte le norme del precedente titolo, salvo le tolleranze di cui agli articoli seguenti.

 Art. 26.

Tolto il caso dell'esistenza di un piano regolatore che disponga altrimenti, le ricostruzioni sono permesse sui primitivi allineamenti, ma le nuove case non possono avere che il solo piano terreno e non superare l'altezza di m.6.50, a meno che, a norma degli articoli 2, 3 e 22, non possa consentirsi un numero di piani e un'altezza maggiori.

Art 27

Nelle ricostruzioni é concessa l'utilizzazione delle fondazioni preesistenti, quando esse non presentino lesioni o deficienze, nel qual caso debbono essere ridotte alle condizioni stabilite dall'art. 4.

 

 

TITOLO III

Riparazioni

 

Art. 28.

Le riparazioni organiche, intese cioè a modificare o consolidare le strutture resistenti degli edifici o di qualche loro parte essenziale, debbono corrispondere, per quanto e' praticamente possibile, alle norme di cui ai titoli precedenti, tenuto presente quanto e' disposto negli articoli seguenti.

Art. 29.

Le volte esistenti negli edifici da riparare sono tollerate, a condizione espressa che non siano lesionate, o non siano impostate su muri lesionati o strapiombati, e sempre quando sia provveduto ad eliminare le spinte con l'apposizione di robuste cinture, chiavi e tiranti, in ogni caso però dovranno sostituirsi con strutture non spingenti le volte in sommità degli edifici, a più piani.

Art. 30.

Nelle riparazioni degli edifici danneggiati saranno osservate, in quanto siano applicabili, le disposizioni contenute nel titolo i, e specialmente si debbono:

 1° sostituire le scale di muratura e a sbalzo, con scale di legno o sopra intelaiature, salvo il caso in cui i gradini poggino su due muri maestri;

 2° sostituire i tetti spingenti con altri senza spinte;

 3° ridurre gli aggetti, le cornici, i balconi e le strutture sovrastanti ai piani di gronda in conformità degli articoli 6 e 18 e disporre le condotte e le canne di scarico di qualsiasi specie in modo da non intaccare le murature, anzi da permettere l'integrazione, ove l'indebolimento sia avvenuto.

L'altezza di tali edifici deve essere ridotta a quella stabilita agli articoli 2 e 3.

Art. 31.

Per le riparazioni degli edifici di carattere nazionale, in ispecie per valore artistico, storico od archeologico, sarà stabilito, caso per caso, il partito da seguire pel solo consolidamento, con riguardo alle disposizioni del precedente art. 3.

Art. 32.

Sono vietate le riparazioni degli edifici le cui fondazioni siano lesionate o insufficienti, se esse non siano previamente ridotte alle condizioni stabilite all'art. 4.

Art. 33.

Gli edifici lesionati e non costruiti col sistema intelaiato o baraccato, elevantisi oltre il piano terreno, previamente ridotti, ove occorra, a norma del precedente art. 30, devono essere rafforzati da montanti di legno, di ferro, o di cemento armato, infissi solidamente a incastro nelle fondazioni, continui fino alla sommità dell'edificio e rilegati fra loro da cinture al piano della risega di fondazione, e a quelli del solaio e della gronda, in modo da formare un'armatura a gabbia. I detti montanti debbono essere collocati almeno in corrispondenza di tutti gli spigoli dell'edificio e in ogni caso a distanza non maggiore di 5 m. l'uno dall'altro.

Le cinture debbono essere riunite con le travi del solaio, prolungandone una almeno ogni 3 m., impalettata esternamente. In mancanza, si debbono porre chiavi passanti ad ogni 3 m. almeno di distanza.

Negli edifici ad un solo piano può essere omesso l'ingabbiamento, ottemperando però a tutte le altre prescrizioni enunciate nei precedenti articoli, a condizione che le grossezze dei muri corrispondano alle norme contenute nell'art. 8 (comma c).

Art. 34.

Le murature comunque lesionate, che presentano strapiombo o si manifestano eseguite coi sistemi esclusi all'art. 5, nonché quelle in cui si nota fessuramento diffuso, debbono essere demolite.

Quelle semplicemente lesionate, che non presentino i caratteri anzidetti, oltre a quanto é prescritto all'art. 33, debbono venire riparate, riprendendone la costruzione per ciascuna lesione con muratura da farsi esclusivamente con buona malta, fino ad immorsarsi, con profondi attacchi, con la parte sana.

É vietato l'impiego di archi di muratura per puntellamento o collegamento di muri.

Art. 35.

Gli edifici di cemento armato, che presentino lesioni tali nelle membrature dell'ossatura resistente, da renderli inutilizzabili, debbono essere demoliti e rifatti per tutta la parte alla quale si estende la funzione portante della membratura danneggiata.

Quelle intelaiate di altri sistemi, o semplicemente baraccate, che si trovino nello stesso caso, possono essere riparate, sostituendo con altri nuovi gli organi lesionati purché si provveda ad un collegamento ben rigido con la rimanente armatura o intelaiatura.

Art. 36.

Nel caso di edifici non interamente caduti od abbattuti, alle parti da ripararsi vengono applicate le norme del presente titolo, meno per quanto riguarda l'altezza, che deve ridursi uguale a quella permessa, a norma del precedente art. 26 per la parte da ricostruirsi.

 

 

TITOLO IV

Norme igieniche

 

Art. 37.

Nelle costruzioni, ricostruzioni e possibilmente nelle riparazioni organiche debbono osservarsi le norme stabilite dalla legge 22 dicembre 1888, n. 5849.

L'altezza netta dei piani non sarà mai inferiore ai m. 3.

 Art. 38.

Nella costruzione degli edifici scolastici dovranno osservarsi, oltre le Prescrizioni del presente regolamento, anche le norme tecniche ed igieniche approvate con R. Decreto 25 novembre 1900, n. 484.

 

 

 

TITOLO V.

Sanzioni

 

Art. 39.

Qualunque inosservanza delle disposizioni contenute nelle presenti norme é punita con l'ammenda da £. 10 a £. 1000 e nei casi più gravi, con l'arresto fino a sei mesi.

Alla pena medesima soggiace, oltre il committente, anche il direttore, appaltatore o assuntore dei lavori, ai quali può inoltre essere inflitta la sospensione dell'esercizio della professione o dell'arte.

Art. 40.

Appena avuta notizia del fatto costituente la contravvenzione, il pretore deve immediatamente ordinare gli accertamenti e rilievi che reputi necessari, e disporre tutti i provvedimenti che ritenga indispensabili ai fini delle presenti norme, compresa ove occorra, la demolizione delle opere. Egli può valersi di tale facoltà, in ogni tempo e in qualunque stato e grado del giudizio.

Spetta pure al pretore richiedere all'uopo l'ufficio di uno o più periti, scegliendo questi di preferenza nel personale tecnico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione.

Art. 41.

Salva l'applicazione dell'articolo precedente, i lavori che siano con sentenza irrevocabile riconosciuti non conformi alle prescrizioni delle presenti norme, saranno modificati, e, ove risulti necessario distrutti a spese dei contravventori.

Quando ai fini del giudizio siano necessari accertamenti tecnici, il pretore, sentita la parte o le parti, nomina d'ufficio uno o più periti nel modo indicato nel precedente articolo. Non sono ammesse controperizie.

Art. 42.

Una copia di ogni ordinanza o sentenza che venga pronunziata in esecuzione delle precedenti disposizioni, dovrà entro cinque giorni dalla sua data essere trasmessa al competente ufficio del genio civile.

Art. 43.

Per tutte le costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di cui e' parola nelle presenti norme, la facoltà attribuita al prefetto dall'articolo 378 della legge sui lavori pubblici, e' estesa anche in ordine alle modificazioni e alle demolizioni che egli ritenesse necessarie.

Art. 44.

Ogni elettore amministrativo ha diritto di richiedere, anche in giudizio, limitatamente al territorio del Comune nelle cui liste trovasi inscritto, che vengano eseguite le disposizioni contenute nelle presenti norme.

Lo stesso diritto appartiene al Ministero dei lavori pubblici, sia direttamente, sia a mezzo dei suoi funzionari locali, nonché per le costruzioni, ricostruzioni e riparazioni che venissero fatte nel territorio del comune alla rappresentanza comunale.

Art. 45

Le disposizioni di cui agli articoli 40, 41, 42, 43 e 44 sono applicabili anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta.

Art. 46

I sindaci, gli ufficiali del genio civile, gl'ingegneri degli uffici tecnici provinciali e comunali, gli agenti della forza pubblica, le guardie doganali e forestali, e in genere tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, sono incaricati di vigilare per la esecuzione delle disposizioni contenute nelle presenti norme.

 

 

 

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie

 

Art. 47.

Per i lavori di costruzione, ricostruzione e riparazione degli edifici, che si trovino in corso di esecuzione alla data della pubblicazione delle presenti norme, devono applicarsi le disposizioni dei titoli precedenti, per quanto siano compatibili con lo stato avanzato delle costruzioni.

Spetta al sindaco, su conforme parere dell'ufficio tecnico comunale, o di un perito scelto ai sensi dell'art. 40, di determinare caso per caso le modifiche o varianti che devono essere apportate alle opere in corso.

Contro l'ordinanza del sindaco é ammesso, entro quindici giorni dalla notifica, reclamo al prefetto, il quale provvede in modo definitivo sentito l'ufficio del Genio civile.

Il prefetto può sempre, sentito il Genio civile, revocare o modificare d'ufficio l'ordinanza del sindaco.

 

 

R.D. 15 aprile 1909, n. 215, conv. legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 1.

Sino a tutto il 30 giugno 1910 è data facoltà al Ministero di grazia e giustizia e dei culti di anticipare sul capitolo del bilancio "Magistratura giudiziaria e spese di ufficio", in tutto od in parte, le somme che possono occorrere per le spese d'ufficio dei tribunali e delle preture del circondario di Messina e della provincia di Reggio Calabria , nei limiti degli assegni determinati col decreto Ministeriale 29 luglio 1908 salvo il conto finale alla fine di ciascun esercizio per l'osservanza dell'art. 19 del regolamento 9 febbraio 1896, numero 25.

 

R.D. 25 aprile 1909, n. 217, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 3.

L'indennità spettante ai proprietari dei terreni da espropriare, è determinata con le norme di cui all'art. 46 della legge 9 luglio 1908, n. 445, computando il sessennio, per quanto riguarda il coacervo dei fitti dal 28 dicembre 1908. Ove si tratti di fabbricati danneggiati dal terremoto, l'indennità è fissata sulla media del loro valore venale nello stato in cui si trovano al momento dell'espropriazione, e dell'imponibile netto agli effetti Dell'imposta, tenuto conto degli sgravi autorizzati dall'art. 8 della legge 12 gennaio 1909, n. 12. Qualora peraltro, al momento dell'espropriazione, gli sgravi non fossero ancora avvenuti, l'indennità è determinata in base al solo valore venale. Nel caso che l'indennità offerta non sia accettata, la sua liquidazione viene fatta in modo definitivo da una Commissione arbitrale e composta nei modi prescritti dal 2° capoverso dell'art. 46 medesimo.

Qualora l'indennità liquidata dalla Commissione arbitrale ecceda le lire diecimila, è data facoltà alle parti di produrre, entro il termine di trenta giorni, opposizione innanzi al tribunale, il quale provvede con sentenza definitiva inappellabile.

 

R.D. 6 maggio 1909, n. 264, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 3.

L'indennità spettante ai proprietari dei terreni da espropriare è determinata con le norme di cui all'art. 46 della legge 9 luglio 1908, n. 445, computando il sessennio per quanto riguarda il coacervo dei fitti, dal 28 dicembre 1908. Ove si tratti di fabbricati danneggiati dal terremoto, l'indennità è fissata sulla media del loro valore venale nello stato in cui si trovano al momento dell'espropriazione e dell'imponibile netto agli effetti dell'imposta, tenuto conto .degli sgravi autorizzati dall'art. 8 della legge 12 gennaio 1909, n.12. Qualora peraltro, al momento dell'espropriazione, gli sgravi non fossero ancora avvenuti, l'indennità é determinata in base al solo valore venale. Nel caso che l'indennità offerta non sia accettata, la sua liquidazione viene fatta in modo definitivo da una Commissione arbitrale composta nei modi prescritti dal 2° capoverso dell'art. 46 medesimo.

Qualora l'indennità liquidata dalla Commissione arbitrale ecceda le lire diecimila é data facoltà alle parti di produrre, entro il termine di trenta giorni, opposizione innanzi al tribunale, il quale provvede con sentenza definitiva inappellabile.

 

 

R.D. 15 Luglio 1909, n. 542, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1

In tutti i comuni delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria e dei circondari di Messina e di Costroreale della provincia di Messina non designati dall' 1 del R. decreto 18 aprile 1909,n. 193, e colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 o da altri precedenti sono estese e rese obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati le norme tecniche ed igieniche approvate col R. decreto medesimo.

Art. 4

Alle espropriazioni dei terreni occorrenti per le costruzioni dei nuovi centri abitati e per l'ampliamento di quelli esistenti nelle località indicate al precedente art. 2 sono applicabili entro il termine di un decennio dalla data del presente decreto le disposizioni del 1° e 2° comma dell'art. 3 del R. decreto 25 aprile 1909, n. 217, avuto riguardo, per la determinazione del valore venale, a quelle dei terreni stessi nel dicembre 1908 anteriormente al terremoto, e per quanto riguarda il coacervo dei fitti al decennio che precede l'espropriazione.

Nel caso che l'indennità offerta non sia accettata, la sua liquidazione sarà fatta inappellabilmente da un Collegio arbitrale costituito nei modi prescritti dal 5° e 6° capoverso dell'art. 64 delle legge 9 luglio 1908, n. 445.

Un collegio arbitrale formato nello stesso modo determinerà anche le indennità relative alle espropriazioni di cui al R.D.; 25 aprile sopraddetto del quale resta abrogato l'ultimo comma.

 

R.D. 4 Luglio 1909, n. 570, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1.

Il collaudo dei materiali e mezzi d'opera acquistati per opere urgenti o per riparare danni causati dal terremoto del 28 dicembre 1908, può essere eseguito, oltre che dai funzionari del R. corpo del genio civile e dagli ufficiali del genio militare, anche da funzionari del ruolo di vigilanza dell'Ufficio speciale delle ferrovie, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e del corpo forestale.

 

R.D. 23 gennaio 1910, n. 26, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1

Le norme convenute negli art. 3 e 4 (primo comma) del R.D. 16 dicembre 1909, n. 775, sono estese a tutti i comuni dei circondari di Reggio Calabria e di Palmi per la revisione delle rispettive liste elettorali, o politiche ed amministrative, per l'anno 1910.

Agli effetti dell'art. 4, prima comma anzidetto, il comune di Bagnara è classificato tra quelle aventi una popolazione maggiore di 2500 e minore di 10.000 abitanti, il comune di Campo fra quelli aventi una popolazione maggiore di 10.000 e minore di 2500 abitanti; il comune di San Procopio fra quelli aventi una popolazione inferiore a 1000 abitanti.

Art. 2.

Le norme stabilite negli art. 2,5,6,7 del R. decreto citato nell'Art. precedente sono estese nei comuni di Bagnara Calabra, Campo Cannitello, Cotona, Gallico, Gallina, Pellaro, Rosalì, Salice, Santo Alessio, Sambatello, San Roberto, Scilla, Villa San Giovanni, Palmi Sant'Eufemia d'Aspromnte per la revisione delle rispettive liste elettorali, politiche ed amministrative per l'anno 1910.

 

Legge 13 Luglio 1910, n. 466.

Art. 46.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'Art. 3 e l'Art. 4 della legge 12 gennaio 1909, l'art. 3 del R.D. 25 aprile 1909, n. 217, l'Art. 3 del R.D. 6 maggio 1909, n. 264, l'art. 4 del R.D. 15 luglio 1909, n. 542, ed ogni altra disposizione in quanto sua contraria alla presente legge.

 

Legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 6.

L'art. 26 delle norme tecniche ed igieniche obbligatorio allegate al R.D.; 18 aprile 1909, n. 193, resta così modificato:

"Tolto il caso di un piano regolatore che disponga altrimenti, le ricostruzioni sono permesse nei primitivi allineamenti, ma le case non possono avere che il piano terreno e il piano superiore e non superare l'altezza di m. 10 a mano che, a norma degli articoli 2, 3 e 22, non possa consentirsi un numero di piani ad un'altezza maggiore".

Art. 9.

All'art. 4 sempre dello stesso R.D. 15 luglio 1909, n. 542, di seguito all'ultimo comma si aggiungono le parole "dell'art. 3".

 

R.D. 6 aprile 1911, n. 455, conv. legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 2.

Il presente decreto non si applica alla decisione delle vertenze relative alla liquidazione delle indennità di cui all'articolo precedente (1)[MMG1]  le quali prima della promulgazione del medesimo siano già state sottoposte ai collegi arbitrali, di cui al 2° capoverso dell'art. 3 della legge 12 gennaio 1909, N. 12.

 

 

Legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 44.

Agli articoli 2,3, 22 e 26 delle norme tecniche ed igieniche obbligatorie, approvate con R. decreto 18 aprile 1909, n. 193, sono sostituiti i seguenti, restando abrogata ogni disposizione contraria:

Art. 2 - L'altezza dei nuovi edifici rappresentata dalla massima differenza di livello fra la linea di gronda ed il suolo circostante in vicinanza immediata dell'edificio stesso, non può di regola superare, nei termini piani, i 10 metri.

In quelli in pendio l'altezza massima potrà raggiungere gli 11 metri purche' l'altezza media di ciascuna fronte verso strada non superi i 10 metri.

I nuovi edifici, siano inferiormente cantinati e no, debbono essere costruiti a non più di due piani, dei quali il terreno avente il pavimento a livello del suolo, oppure sopraelevato sul medesimo non più di un metro e mezzo, nei terreni piani, e due metri e venti centimetri in quelli in pendio. In quest'ultimo caso però la sopraelevazione media non potrà superare un metro e mezzo. L'altezza dei piani, misurata fra pavimento e pavimento, oppure, fra il pavimento e la linea a di gronda, non può di regola superare i metri 5.

Art. 3 - per gli edifizi isolati che abbiano un'area libera di larghezza non inferiore a quella prescritta dall'art. 22, comma d) possono essere ammesse, in seguito a parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul relativo progetto tecnico, numero di piani, ed altezze sia dell'intero edifizio che dei singoli piani, maggiori di quelle stabilite al precedente articolo, quando siano giustificate da ragioni di pubblica utilità, di servizio pubblico, d'interesse artistico o di esercizio industriale.

Tali edifizi non possono però mai essere ad uso di alberghi, scuole, ospedali, caserme, carceri e simili e nemmeno ad abitazione, salvo per il personale necessario alla loro custodia e vigilanza. La loro altezza non può superare i 16 metri a meno che la destinazione dell'edifizio non richieda assolutamente altezza maggiore.

L'autorizzazione di cui sopra, per lavori di riparazione contemplati dal titolo III delle presenti norme, può essere concessa dal prefetto in seguito a parere favorevole dell'Ufficio del genio civile.

Art. 22. - Nei nuovi centri abitati, o negli ampliamenti degli attuali, come pure nell'apertura di nuove strade nell'interno di quelli esistenti, sono obbligatorie le seguenti norme:

 a) le strade devono essere larghe almeno 10 m. Negli abitati aventi popolazione agglomerata inferiore ai 10.000 abitanti, il prefetto, su parere favorevole del genio civile, o le altre autorità superiori da cui debbono eventualmente essere approvate le costruzioni delle nuove strade possono consentire che tale larghezza minima sia ridotta a m. 8. Nel caso che siano ammesse costruzioni di un solo lato della strada, la larghezza di questa può essere tenuta anche di m. 6;

 b) fermi restando i limiti massimi stabiliti dagli articoli 2 e 3 le case non possono avere, verso la strada sulla quale prospettano, altezza maggiore della larghezza, della strada stessa, diminuita:

 1° di m. 3,50, quando si tratti di strade che devono avere una larghezza minima uguale a m. 10;

 2° di m. 2 quando si tratti di strade la cui larghezza minima può essere di m. 8;

 3° di m. 1, quando si tratti di strade lungo le quali sono permesse le costruzioni di un sol lato;

 c)qualora si voglia costruire fabbricati di altezza superiore a quelle stabilite dal precedente comma, essi debbono costruirsi in ritito, per rispetto all'allineamento stradale, in misura pari alla metà della maggiore altezza;

 d) per gli edifizi di altezza superiore a m. 10 è prescritto l'isolamento da ogni parte per una larghezza non minore della loro altezza. La larghezza di tale isolamento quando l'area frapposta non debba servire a pubblico passaggio, può essere limitata alla metà della massima altezza dell'edifizio più alto;

 e) tolto il caso previsto dal precedente comma, e sempre quando i regolamenti locali non ne esigano una maggiore, la larghezza dei cortili e degli intervalli d'isolamento tra i muri frontali di due edifizi vicini, dovrà essere almeno di 5 metri purchè l'area frapposta non sia destinata a pubblico passaggio.

Agli effetti del presente articolo sono computate come larghezze libere di strada, come intervalli d'isolamento anche le larghezze delle aree annesse all'erigendo edifizio e destinate a giardino, a cortile comunque non coperte, anche se cintate e sottratte all'uso pubblico, che si trovino lungo le fronti del fabbricato.

Art. 26 - Tolto il caso dell'esistenza di un piano regolatore che disponga altrimenti, le ricostruzioni di cui al precedente art. 25 potranno raggiungere l'altezza ed il numero di piani che avevano precedentemente, purchè non venga superata l'altezza di 10 metri ed il numero di due piani.

Potrà però consentirsi un numero di piani ed un'altezza maggiore nei casi previsti dagli articoli 2,3 e 22.

Art. 45.

Alle disposizioni dei titolo 5° delle norme tecniche ed igieniche obbligatorie, approvate con R. decreto 18 aprile 1909, n. 193, sono sostituite le seguenti:

Art. 39. - Chiunque intenda procedere a riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni è tenuto a darne preavviso al sindaco almeno 20 giorni Avanti l'inizio dei lavori, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza dei direttori, appaltatori ed assuntori dell'opera, la ubicazione e l'indole di questa.

Il sindaco rilascia all'interessato un certificato della fatta denuncia, e trasmette entro cinque giorni, una copia di questa al competente ufficio del genio civile.

Art. 40 - Qualsiasi inosservanza delle disposizioni contenute nelle precedenti norme è punita con l'ammenda da L. 20 a L. 2000.

Alla stessa pena soggiace, oltre il committente, anche il direttore, appaltatore od assuntore dei lavori, ai quali inoltre sarà inflitta la sospensione dell'esercizio della professione o dell'arte.

Art. 41 - Appena avuta notizia del fatto costituente la contravvenzione, il pretore deve immediatamente ordinare le convenienti constatazioni tecniche, a mezzo dell'ufficio del genio civile, salvo che questo non vi avesse già provveduto.

Il genio civile, sia di ufficio, che su richiesta del pretore, procederà all'accertamento della contravvenzione, mediante accesso sul luogo e regolare processo verbale che rilevi dettagliatamente lo stato di fatto del rapporto alle prescrizioni di legge.

Il verbale sottoscritto dall'ufficio precedente e vistato dall'ingegnere capo del genio civile, sarà trasmesso al pretore, con rapporto contenente la proposta delle necessarie modificazioni o demolizioni.

Art. 42. - Sul verbale di accertamento, di cui all'articolo precedente, il pretore emette immediatamente decreto motivato col quale:

 a) pronunzia condanna alla pena dovuta, nonchè alle spese processuali, e, ove occorra, ai danni;

 b) ordina le necessarie modificazioni o demolizioni, assegnando, all'uopo un breve termine;

 c) commina, pel caso che decorresse inutilmente il termine assegnato la demolizione di ufficio, e questa anche per le opere non tempestivamente modificate;

 d) avverte il contravventore che l'efficacia esecutiva del decreto è subordinata alle condizioni di cui all'articolo seguente.

 Art. 43. - Il decreto è, a cura del cancelliere, notificato senza ritardo all'interessato.

Se entro 10 giorni dalla notificazione, questi non faccia istanza per la fissazione del dibattimento e, fatta istanza, non comparisca all'udienza designata, ne giustifichi un legittimo impedimento, il decreto acquista forza di giudicato ed il pretore ne ordina l'esecuzione.

Se, nel termine stabilito, l'interessato faccia istanza per la fissazione del dibattimento e all'udienza designata comparisca, il decreto si considera come non avvenuto; ma in caso di condanna, sarà inflitta una pena inferiore al doppio di quella precedentemente pronunziata.

Art. 44. - Dal momento della notifica e sino al provvedimento definitivo, l'intimato è tenuto a sospendere i lavori, e, se contravvenga a tale obbligo, è punito ai sensi dell'art. 40.

Art. 45. - Quando ai fini del dibattimento siano necessari ulteriori o migliori accertamenti tecnici, il pretore nominerà di ufficio uno o più periti, scegliendoli nel personale tecnico dello stato, o di altre pubbliche amministrazioni, ed in mancanza, fra i liberi professionisti.

Art. 46.- I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 42 sono da emettere, sia nei decreti, che nelle sentenze, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta.

I provvedimenti stessi non sono applicabili al proprietario il quale dopo aver proceduto a riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni, abbia domandato ed ottenuto dal genio civile la dichiarazione che sono state osservate le presenti norme.

 

 

 

 

CAPO V. - Mutui di favore ed Unione Messinese

 

 

R.D. 5 novembre 1909, n. 722, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 24.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto sarà emanato il Regolamento per l'esecuzione di esso, da approvarsi con decreto Reale.

 

Legge 13 luglio 1910, n. 466.

Art. 5.

Sono abrogati l'ultimo periodo del n. 2 dell'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e l'art. 14 del R. decreto 5 novembre 1909 n. 722.

Art. 15.

Nel centro urbano di Messina, i proprietari di edifici o di parte di edifici che sorgevano su aree rimaste fabbricabili secondo il nuovo piano regolatore, dovranno dichiarare se intendano provvedere direttamente alla loro riparazione o ricostruzione ed alla costruzione di nuovi edifici.

Quando i proprietari non facciano tale dichiarazione entro il termine di sei mesi dallo sgombro, eseguito ai sensi del R. decreto 7 novembre 1909, n. 728, del perimetro di aree su cui sorgevano o sorgono i loro edifici, o parti di edifici, questi e le aree passeranno in libera proprietà di un ente denominato "Unione Messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto".

Nel caso di condominio o di edifici di cui piani appartenevano a diversi proprietari, la dichiarazione di un solo condomino o proprietario, basterà ad escludere il passaggio della proprietà dell'area o del fabbricato all'Unione, purché egli dichiari di assumersi in proprio la riedificazione.

Art. 16.

All'Unione Messinese passeranno anche le aree di quei proprietari che, dopo fatta la dichiarazione di cui all'articolo precedente, non abbiano entro due anni iniziata la costruzione o che, avendola iniziata, non l'abbiano completata entro un congruo termine da assegnarsi, sopra istanza dell'Unione Messinese, dal magistrato di cui all'art. 25.

Le disposizioni di questo e del precedente articolo si applicheranno anche a coloro i quali, a norma del 1° comma dell'art. 3, abbiano acquistato dai proprietari edifici danneggiati od aree su cui sorgevano fabbricati distrutti.

Art. 17.

Qualora, entro il termine di un anno dalla data della pubblicazione del piano regolatore debitamente approvato, i proprietari di edifici o di parti di edifici distrutti o danneggiati, da espropriare per l'attuazione del piano stesso, non facciano la dichiarazione di voler provvedere direttamente alla riscossione della relativa indennità, tutti i loro diritti passeranno all'Unione.

Nel caso di condominio, o di edifici i cui piani appartenevano a diversi proprietari, la dichiarazione di un solo condomino o proprietario basterà ad escludere il passaggio all'Unione del diritto alla indennità per l'intero stabile, alla condizione di cui all'ultimo comma dell'art. 15.

 

Legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 28.

Sono abrogati gli articoli 15, 16 e 17 della legge 13 luglio 1910, n. 466, ed ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge.

 

R.D. 30 agosto 1912, n. 1059, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

Art. 1.

..............e quelli (nota: I termini) di cui allo stesso art. 13 (nota: art. 13 legge 28 luglio 1911, n. 842.) Nei casi contemplati dalle successive lettere b) e c) sono prorogati fino a tutto il 28 febbraio 1913.

Art. 3.

La dimostrazione di cui alle lettere b) e c) dell'art. 13 della legge 28 luglio 1911, n. 842 ed all'art. 20 del R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1479 sarà data mediante consegna al prefetto ed alla Unione Messinese che ne rilasceranno ricevuta:

1° di copia autentica, stesa su carta libera, dell'atto pubblico da cui risulti che i condomini si sono messi d'accordo per la ricostruzione o la riparazione dell'edificio nel caso della prima parte della lett. b);

2° del certificato del cancelliere, vistato dal pretore e prescritto dall'articolo precedente, da rilasciarsi a questo unico scopo in carta libera, quando il regolamento dei rapporti di condominio sia invece avvenuto a norma dell'art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 166;

3° di copia autentica, in carta libera, del titolo di proprietà dell'area destinata alla costruzione nel caso della lettera c) e del certificato del cancelliere, rilasciato nei modi di cui al n. 2 del presente articolo, attestante l'avvenuta notifica agli altri proprietari dell'intero edificio della determinazione di cui all'art. 20 del R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1479.

 

R.D. 27 febbraio 1913, n. 331, conv. legge 11 luglio 1913, n. 1039.

Art. 1.

Sono prorogati:

a) al 31 dicembre 1913 il termine, di cui all'art. 13 della legge 28 luglio 1911, n. 842, per i casi contemplati nelle lettere b) e c), già prorogato fino a tutto il 28 febbraio 1913 dall'art. 1 del R. decreto 30 agosto 1912, n. 1059;

c) al 30 giugno 1915 il termine, di cui ai penultimi commi degli art. 10 e 13 della legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 11.

I proprietari espropriati a norma dei precedenti articoli conservano il diritto al mutuo e la facoltà di costruire su di un'altra area nell'ambito del piano regolatore, tenuto presente il disposto dell'art. 22 del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1479, modificato dall'art. 3 della legge 6 luglio 1912, n. 801. Essi però sono sottoposti agli obblighi di cui all'art. 10 della legge 28 luglio 1911 n. 842, calcolando i termini ivi indicati dalla notifica del decreto di espropriazione.

Dalla stessa data decorrono anche per l'acquirente i termini di cui all'art. 16 della legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

 

 

CAPO VI. - Disposizioni fiscali

 

 

Legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 7.

La presente concessione (nota: Concessione di mutui di favore.) non si applica ai privati, il cui reddito imponibile complessivo, agli effetti delle imposte dirette, supera £. 5000 dopo applicate le esenzioni disposte dalla presente legge.

Art. 8.

Nei Comuni indicati nell'elenco di cui all'art. 1, é sospesa la riscossione dell'imposta erariale e delle sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e sui fabbricati, per tutto l'anno 1909.

Le rate delle imposte immobiliari e delle relative sovrimposte provinciali e comunali, sospese e non comprese negli sgravi, saranno ripartite in quarantotto rate e pagate con quelle che andranno a scadere negli anni dal 1910 al 1917.

Art. 9.

Nei Comuni indicati nell'art. 1, la riscossione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile applicata per ruoli é sospesa per tutto l'anno 1909.

I contribuenti dell'imposta stessa su redditi incerti e variabili di categoria B e C, avranno il diritto di chiedere, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, una revisione straordinaria.

Le quote d'imposta delle quali é stata sospesa la riscossione, in quanto non siano sgravate, saranno ripartite nelle dodici rate bimestrali degli anni 1910 e 1911.

 

R.D. 14 gennaio 1909, n. 21, conv. legge 30 dicembre 1909, n. 793.

Art. 1.

In tutti i Comuni considerati dalla legge 12 gennaio 1909, n. 12, sono prorogate di sei mesi le legali scadenze per il pagamento di tutte le tasse di successione relative a trasmissioni avvenute anteriormente al 28 dicembre 1908.

Per le successioni che si sono aperte o si apriranno nei predetti Comuni dal 28 dicembre 1908 a tutto il 31 dicembre 1909, i termini per la denunzia e per il pagamento sono raddoppiati e decorreranno dalla data del legale accertamento dei decessi.

Art. 2.

Per le tasse di manomorta esigibili nel 1909 sui redditi dei corpi morali esistenti nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria , sono prorogate di un anno le scadenze stabilite dall'art. 13 della legge 13 settembre 1874, n. 2078 (testo unico).

Le somme che risulteranno dovute, tenuto conto delle intervenute variazioni di patrimonio e di redditi, potranno essere ripartite in rate, a cominciare dal 1910, esclusa ogni corresponsione d'interessi e di soprattassa di pagamento tardivo.

Art. 3.

Per tutti i Comuni considerati dalla legge 12 gennaio 1909, n. 12, sono prorogati di tre mesi i termini stabiliti dalle leggi sulle tasse di registro e bollo e congeneri per la presentazione di denuncie od il pagamento delle tasse dovute, che siano scaduti o che vengano a scadenza sino a tutto il 31 gennaio 1910.

Art. 4.

I termini per le rinnovazioni ipotecarie scadute posteriormente al 27 dicembre 1908 e che verranno a scadenza a tutto il 31 dicembre 1909 nelle provincie di Reggio Calabria e Messina sono prorogati di un biennio.

 

R.D. 7 febbraio 1909, n. 59, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1.

É accordata sino al 30 giugno 1909 l'esenzione dal pagamento dei diritti doganali per gli oggetti provenienti dall'estero ed offerti in dono ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 nella Regione Calabro-Sicula.

É pure accordata fino al detto giorno l'introduzione nel comune chiuso di Napoli, in esenzione dal dazio di consumo, degli oggetti mandati in dono pel soccorso dei danneggiati rifugiatisi in quel Comune.

Tali esenzioni sono concesse dal ministro delle finanze, con le cautele da esso stabilite e si estendono agli oggetti già ammessi, per la medesima ragione, all'importazione nello Stato od all'introduzione nel comune chiuso di Napoli, a dazio sospeso.

 

R.D. 7 febbraio 1909, n. 60, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1.

É accordata l'esenzione dai diritti doganali per l'importazione di case mobili provenienti dall'estero, a condizione che siano importate entro il 30 giugno 1909 e che siano destinate ad essere impiantate ed a rimanere in uso nel territorio dei Comuni indicati nell'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

É pure accordata l'esenzione per materiali acquistati dallo Stato ed importati entro il 30 giugno 1909 per la costruzione di case mobili nel territorio dei suddetti Comuni.

Le franchigie contemplate nel presente articolo si estendono alle importazioni già effettuate dal 1 gennaio 1909.

Art. 2.

Il ministro delle finanze prescriverà le norme e cautele che fossero necessarie per assicurare l'esatta osservanza del presente decreto.

 

R.D. 15 aprile 1909, n. 212, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1.

La sospensione della riscossione delle imposte del 1909 sui terreni, fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile applicata per ruoli, concessa dagli articoli 8 e 9 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, nei Comuni indicati nell'elenco di cui all'art. 1 di essa legge è estesa anche alle rate d'imposta scadenti nel corso del 1909 dei ruoli quarantottesimali relativi alla 5° e 6° rata del 1905 ed alla annata 1906.

Il ricupero delle dette quarantottesimali sarà fatto insieme con le rate dei ruoli stessi, scadenti nel 1910.

Art. 2.

Agli esattori dei circondari di Messina, Reggio Calabria e Palmi sarà corrisposto, a loro domanda, corredata delle necessarie prove e salvo le debite verifiche, il rimborso delle imposte da loro versate e non riscosse dai contribuenti, eccezione fatta per quelle quote per le quali avessero già perduto irretrattabilmente il diritto al rimborso a titolo d'inesigibilità.

Il termine per le domande di cui al 1° comma del presente articolo scadrà col 30 settembre 1909.

Per le imposte non rimborsate gli esattori dei detti circondari conserveranno anche pel 1909 il diritto di agire in via mobiliare contro i debitori con le norme e le condizioni stabilite dall'art. 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1909, n. 37.

Art. 3.

L'Amministrazione potrà, a partire dal 1910, procedere al ricupero delle imposte rimborsate agli esattori, in base all'articolo precedente, anche a mezzo degli esattori in carica, ripartendo il debito di ciascun contribuente in tre rate bimestrali.

Art. 4.

Nei Comuni contemplati nell'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e non compresi nei tre circondari suddetti, i termini di cui all'art. 87 del testo unico di legge 29 giugno 1902, n. 281 e 110 del regolamento 10 luglio 1907, n. 296, per le esecuzioni relative ad imposte iscritte sui ruoli del 1908, sono protratti ad otto mesi per l'esecuzione mobiliare dopo l'ultima rata 1908 e a dodici mesi per l'esecuzione immobiliare. Il termine per la presentazione della domanda di rimborso per inesigibilità delle imposte stesse è portato a tutto gennaio 1910.

Art. 8.

Nei Comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 sono prorogati al 30 giugno 1909 tutti indistintamente i termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti riguardanti la conservazione dei catasti e le imposte sui terreni, sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile, che erano pendenti al 28 dicembre 1908, e che scadevano in quel giorno.

 

R.D. 26 giugno 1909, n. 362, conv. legge 28 luglio 1911, n. 842.

Articolo unico.

É prorogato al 31 dicembre 1909 il termine fissato dal R. decreto 7 febbraio 1909, n. 60, per la concessione di esenzioni dal pagamento dei diritti doganali, per quanto riguarda le case mobili ed i materiali acquistati dallo Stato.

 

R.D. 17 novembre 1909, n. 723, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Articolo unico.

A modificazione e in aggiunta a quanto é disposto nell'art. 8 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, nei Comuni indicati nell'articolo stesso, è concesso l'esonero delle sei rate bimestrali d'imposta e sovrimposte sui terreni e sui Fabbricati urbani e rustici iscritte nei ruoli del 1909 e delle prime due rate bimestrali dei ruoli 1910 a tutti i contribuenti il cui reddito imponibile complessivo non supera le lire cinquemila.

Il tesoro rimborserà alle provincie ed ai Comuni l'ammontare delle sovrimposte così abbuonate.

 

Legge 30 dicembre 1909, n. 793.

Art. 1.

Sono esenti da soprattassa di pagamento tardivo le successioni apertesi nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, per le quali la tassa non sia stata pagata nel termine prorogato con l'art. 1 del R. decreto 14 gennaio 1909, n. 21, anche quando l'apertura della successione risalga a data anteriore al 28 dicembre 1908, purché la scadenza sia avvenuta dopo questa data.

L'amministrazione ha facoltà di accordare che le tasse, di cui nel comma che precede, siano pagate a rate, senza interessi, in un termine non maggiore di tre anni.

Il termine per la denunzia delle successioni apertesi nei detti Comuni dal 28 dicembre 1908 al 31 dicembre 1909, già raddoppiato con l'art. 1 del R. decreto 14 gennaio 1909, n. 21, è prorogato di sei mesi.

Le successioni apertesi negli stessi Comuni prima del 28 dicembre 1908, per le quali a questa data non fosse ancora scaduto il termine per la denunzia, saranno esenti da soprattassa di tardiva denunzia, se siano denunziate a tutto il mese di febbraio 1910.

Art. 2.

È convertito in legge l'art. 2 del R. decreto 14 gennaio 1909, n. 21, che Proroga di un anno le scadenze stabilite dall'art. 13 della legge 13 settembre 1874, n. 2078 (testo unico), per le tasse di manomorta esigibili nel 1909, sui redditi dei corpi morali esistenti nei Comuni considerati nell'articolo precedente, ed accorda all'amministrazione la facoltà di ripartire in rate le tasse, con esenzione d'interessi e soprattasse di pagamento tardivo.

Uguale proroga e la stessa facoltà sono concesse per le tasse di manomorta sui detti redditi, relative al 1909 ed esigibili al 1910.

 

R.D. 23 dicembre 1909, n. 819, conv. legge 28 luglio 1911, n. 842.

Articolo unico.

E prorogato al 30 giugno 1910 il termine fissato dal R. decreto 17 giugno 1909, n. 362, per l'esenzione dal pagamento dei diritti doganali per quanto riguarda le case mobili ed i materiali acquistati dallo Stato.

 

R.D. 25 novembre 1909, n. 821, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1.

Ai ricevitori del lotto titolari dei banchi distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, il ministro delle finanze potrà, non oltre il 30 giugno 1910, conferire, senza la formalità del concorso di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1906, n. 623, altro banco disponibile da assoggettarsi alla ritenuta di cui all'art. 10 della legge stessa di aggio lordo medio non superiore a quello di cui erano intestatari ed aumentato di un quarto se il banco distrutto non era soggetto alla ritenuta di cui sopra.

Nell'annessione di tali banchi si darà la precedenza ai ricevitori che esercitavano personalmente le proprie funzioni.

Art. 2.

Alle vedove ed agli orfani (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni) dei ricevitori del lotto, morti per causa del terremoto suddetto, qualunque sia il periodo di ascrizione o di contribuzione di questi ultimi al Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto" od ai preesistenti Istituti "Monte vedovile" e "Consorzio toscano" sarà concesso un assegno continuativo giusta le norme stabilite dalla legge 22 luglio 1906, n. 623, e relativo regolamento, non inferiore però alle £. 300 annue.

Art. 3.

Per le reggenze ordinarie che, in mancanza di altri aventi diritto, ricadano a favore dei commessi di carriera del lotto, è data facoltà di derogare a tutto il 30 giugno 1910, al disposto dell'art. 5 della legge 22 luglio 1906, n. 623, a favore dei commessi in servizio stabile che facevano parte del personale dei banchi distrutti dal terremoto.

Uguale deroga é applicabile alle norme che regolano le reggenze dei banchi da aprirsi in via di esperimento.

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire, nei riguardi dei ricevitori e reggenti dei banchi lotto distrutti dal terremoto, le norma da seguirsi in Via straordinaria per la definitiva sistemazione delle contabilità.

Art. 5.

Ai titolari di rivendite di generi di privativa rimaste distrutte dal terremoto ed al coniuge superstite, sempre quando si trovi in istato di bisogno ed abbia convissuto col titolare, morto a causa del disastro, potrà sino al 1 gennaio 1911, essere conferita dal ministro delle finanze, in seguito a domanda specifica dell'interessato, e senza formalità d'asta o di concorso, una rivendita ovunque vacante, purchè il reddito da essa dato nell'esercizio precedente a quello in cui è conferita non sia superiore a quello che la rivendita distrutta ebbe nell'esercizio 1907-908.

Identico provvedimento potrà adottarsi a favore degli esercenti contemplati dagli articoli 34 e 35 della legge 12 luglio 1908, n. 441, cui fosse già stata precedentemente riconosciuta l'esistenza dei requisiti necessari per ottenere la concessione o l'appalto della rivendita che gestivano.

Art. 6.

Tali concessioni saranno soggette a tutte le norme e condizioni di quelle originarie che sostituiscono e delle quali non potranno sorpassare in durata nei riguardi del titolare o del suo coniuge il limite di origine.

Il canone Però dovuto per rivendite che sostituiscono quelle di appalto sarà determinato sempre in base agli articoli 3, 4 e 36 della legge 12 luglio 1908.

 

R.D. 6 febbraio 1910, n. 58, conv. legge 15 giugno 1911, n. 557.

Articolo unico.

L'esonero dalle imposte fondiarie accordato dal R. decreto 17 novembre 1909, n. 723, è esteso alla 3° e 4° rata bimestrale delle imposte e sovrimposte sui terreni e sui fabbricati, iscritte nei ruoli del 1910, a favore dei contribuenti il cui reddito imponibile complessivo non supera le £. 5000, nonché alle sei rate bimestrali delle imposte e sovrimposte sui terreni e sui fabbricati, iscritte nei ruoli del 1909, a favore dei contribuenti il cui reddito imponibile complessivo supera le £. 5000.

Il tesoro rimborserà alle provincie ed ai Comuni l'ammontare delle sovrimposte così abbuonate.

 

Legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 4.

All'art. 2 del R. decreto 15 aprile 1909, n. 212, va aggiunto il seguente comma:

"Per le imposte non rimborsate gli esattori dei detti circondari non potranno procedere durante il 1909 ad esecuzioni immobiliari ma tale sospensiva non pregiudica i loro diritti di privilegio".

 

R.D. 30 giugno 1912, n. 763, conv. legge 19 giugno 1913, n. 651.

Art. 1.

Sono condonate le soprattasse divenute applicabili, in forza degli articoli 96 e 98 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217, e non pagate sino alla data del presente decreto, per le successioni apertesi nei Comuni delle provincie di Messina, Reggio Calabria e Catanzaro, danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Non avrà luogo il condono se, entro sei mesi dalla data del presente decreto, non siano, per qualsiasi motivo, pagate integralmente le tasse dovute. Resta salvo però il disposto dell'art. 9 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato c, e dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1909, n. 793; Ma il condono non avrà luogo, qualora per il mancato pagamento di una rata della tassa s'incorresse nella decadenza dalla dilazione concessa in base ai citati articoli delle leggi del 1902 e del 1909.

 

 

 

CAPO VII. - Trasporti sulle ferrovie dello Stato

 

 

R.D. 18 marzo 1909, n. 159, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1.

Per i trasporti sulle ferrovie dello Stato delle persone e delle cose, Fatti e da farsi in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, saranno osservate le norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Il ministro dei lavori pubblici ha facoltà di accordare la gratuità pel trasporto sulle ferrovie dello Stato:

a) delle persone scampate dal disastro, che si allontanano dai luoghi devastati, o vi ritornano, o si recano ad altra residenza definitiva;

b) degli effetti personali (bagaglio) coi quali viaggiano;

c) delle persone che, per conto dei comitati di soccorso, si recano, in comitiva o isolate, nei luoghi devastati per portare soccorsi, o ne fanno ritorno, col rispettivo bagaglio;

d) dei materiali da costruzione, attrezzi, viveri, indumenti, suppellettili, ecc., che vengono elargiti da Comitati o da privati ai superstiti.

Tale facoltà può essere dal ministro delegata, per i singoli titoli suesposti, ai prefetti ed ai sottoprefetti.

Art. 3.

I trasporti di persone e di cose che, debitamente autorizzati, saranno stati eseguiti in franchigia, verranno valutati in ragione di:

centesimi 2 per viaggiatore e chilometro percorso;

centesimi 5 per tonnellata e chilometro percorso a grande velocità;

centesimi 2,50 per tonnellata e chilometro percorso a piccola velocità.

L'importo di tali trasporti sarà inscritto nel bilancio delle ferrovie dello Stato all'attivo fra gli introiti a rimborso di spesa, ed al passivo fra le spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria.

I trasporti di persone e di materiali effettuati in franchigia, dal 29 dicembre 1908 alla data del presente decreto, sulle linee affluenti a Messina ed a Reggio Calabria , senza che le autorità sopra designate avessero potuto rilasciare le necessarie autorizzazioni, saranno valutati in ragione di cent. 30 per vettura e per carro carico e per chilometro percorso, ed i relativi importi saranno inscritti come sopra.

Art. 4.

Per i viaggi degli operai dipendenti da imprese accollatarie di lavori nei luoghi colpiti dal terremoto, sarà applicata, fino a tutto il 1910, la riduzione prevista dalla concessione speciale XI, senza vincolo di quantitativo minimo di viaggiatori. Pel trasporto di bagaglio sarà applicata la tariffa militare.

Art. 5.

Pel trasporto a piccola velocità delle masserizie dei profughi che vanno a stabilirsi definitivamente in determinate località, sia che le masserizie stesse siano state da essi ricuperate nei luoghi colpiti dal terremoto, sia che vengano loro provvedute dalla beneficenza, sarà applicata la riduzione del 50 per cento sui prezzi della tariffa speciale competente, salvo il prezzo minimo di centesimi due e mezzo per tonnellata-chilometro.

Art. 6.

Il ministro dei lavori pubblici stabilirà con suo decreto quando debbano cessare i trasporti in franchigia di cui ai diversi punti dell'art. 2 e quelli di cui all'art. 5.

Dopo tale termine e non oltre il 31 dicembre 1910, pei trasporti delle persone di cui alla lettera c) del detto art. 2 sarà applicata la tariffa militare, e pel trasporto dei materiali di cui alla lettera d) sarà applicata la riduzione del 50 per cento sui prezzi della tariffa speciale competente a grande velocità ed a piccola velocità accelerata od ordinaria, a seconda del modo di inoltro richiesto, salvo il prezzo minimo per tonnellata-chilometro di centesimi 5 per la grande velocità e di centesimi 2 e mezzo per la piccola.

Art. 7.

Tutti i trasporti di persone e di cose, previsti negli articoli che precedono, non potranno essere effettuati dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato, e non in base a richieste rilasciate dalle autorità autorizzate. La forma di tali richieste, le modalità pel rilascio delle medesime, nonché le modalità per l'applicazione delle riduzioni concesse saranno proposte dall'amministrazione ferroviaria ed approvate con decreto del ministro dei lavori pubblici.

Art. 8.

I trasporti in ferrovia dei materiali che l'amministrazione delle ferrovie dello Stato provvede a norma dell'art. 1 del nostro decreto 6 febbraio 1909, n. 45, nonché degli operai - quando il trasporto di questi non sia a carico delle ditte - saranno valutati, pei materiali in ragione di centesimi 2 e mezzo per tonnellata-chilometro e per gli operai in ragione di centesimi 2 Per persona-chilometro, ed il relativo importo sarà inscritto nel bilancio delle ferrovie dello stato, giusta il primo capoverso dell'art. 3.

 

R.D. 30 giugno 1911, n. 809.

Art. 2.

La concessione del trasporto gratuito sarà pure continuata fino al 31 dicembre 1911 pei materiali destinati alle costruzioni da farsi nei luoghi colpiti dal terremoto a cura dei Comitati di soccorso che deliberarono le costruzioni stesse prima del 5 marzo 1910 e che non poterono esaurire il loro compito entro l'anno 1910.

 

 

 

CAPO VIII. - Disposizioni di diritto civile

 

 

R.D. 14 gennaio 1909, n. 14.

Art. 2.

L'Opera nazionale di patronato sarà coadiuvata da tutte le autorità amministrative, giudiziarie e militari del Regno nelle indagini che dovrà fare per accertare dove e presso chi si trovino, e quanti e quali siano i minori abbandonati ai sensi del precedente articolo (nota: minori abbandonati in seguito al terremoto.), e per compilare i relativi elenchi.

Gli elenchi saranno formati colla maggiore possibile sollecitudine e verranno poscia man mano completati. Essi saranno corredati dalle fotografie dei minori abbandonati e conterranno la indicazione dell'età approssimativa e possibilmente del nome di ciascuno di essi, nonché la indicazione dei loro connotati e segni particolari, degli indumenti che avevano al momento in cui furono salvati o trovati, e di quant'altro possa servire ad identificarli.

Art. 3.

Tutti coloro i quali hanno attualmente in custodia i minori di cui sopra e che non siano loro ascendenti dovranno nel termine di giorni 5 dalla pubblicazione del presente decreto darne comunicazione al comitato centrale e parimenti nel termine suddetto tutte le autorità comunicheranno le notizie intorno ai minori ricoverati, che fossero a loro cognizione.

Il Comitato potrà chiederne l'immediata riconsegna o potrà anche lasciarli presso le persone o gli istituti che attualmente li custodiscono, prescrivendo così alle une come agli altri le condizioni e le garanzie che reputerà opportuno nell'interesse dei minori.

 

R.D. 6 febbraio 1909, n. 44 conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 5.

In tutti gli altri Comuni la consegna degli oggetti ritrovati nelle macerie, esclusi quelli che concorrevano a costituire la struttura degli edifici rovinati o formavano accessorio di questi, sarà fatta al pretore, od in sua mancanza, al giudice conciliatore, i quali provvederanno alla loro custodia.

Gli oggetti di cui al 2° comma dello art. 3, eccettuati i documenti, potranno essere venduti salvo a depositarne il prezzo per conto degli aventi diritto.

 

R.D. 27 giugno 1909, n. 586, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 2.

La Commissione istituita con R. decreto 13 gennaio 1909, n. 13 per il ricupero, la conservazione e l'attribuzione del possesso dei beni rinvenuti nei Luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, é costituita in ufficio permanente per la rivendicazione dei valori e dei titoli salvati dal disastro e per la ricerca dei legittimi titolari e dei loro eredi o degli istituti che sono chiamati alla successione.

Essa agisce dietro sollecitazione degl'interessati o di propria iniziativa, seguendo le norme del R. decreto 13 gennaio 1909, n. 13, in quanto siano applicabili.

Per il disimpegno delle sue mansioni la commissione è autorizzata ad esaminare liberamente i registri della Cassa di Risparmio e dei Monti di pietà e i documenti relativi ai depositi e ai pegni.

Art. 3.

Le Casse di risparmio e i Monti di pietà debbono formare e trasmettere alla Commissione di cui all'articolo precedente, elenchi contenenti la descrizione particolareggiata dei depositi e dei pegni (oggetti preziosi, titoli, ecc. intestati a persona di cui sia stata accertata nei modi di legge la morte senza che se ne siano potuti identificare gli eredi.

Altri elenchi debbono pure i predetti istituti formare e trasmettere alla Commissione medesima contenenti la descrizione particolareggiata dei depositi e pegni intestati a persona che non abbia dopo il disastro resa nota in qualsiasi modo la sua sopravvivenza, siano o no state avanzate su di essi pretese da parte di eredi.

La Commissione deve dare a questi elenchi la massima pubblicità aggiungendo per ogni singolo deposito o pegno le indicazioni se il libretto o la polizza corrispondente trovasi presso il Banco di Sicilia o quello di Napoli, in base all'art. 2 del R. decreto 7 febbraio 1909, n. 61.

 

R.D. 2 settembre 1909, n. 699, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1.

Nelle città di Messina e di Reggio Calabria è istituito un ufficio avente incarico di ricevere in custodia i valori, titoli e oggetti preziosi già rinvenuti fra le macerie degli edifici danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Tale ufficio é sottoposto alla vigilanza diretta dell'intendente di finanza della rispettiva Provincia, e dipende dal Ministero del tesoro direzione generale del tesoro.

Art. 4.

All'ufficio di custodia di cui all'art. 1 sarà preposto un agente contabile assistito da un controllore, scelti entrambi fra i funzionari dipendenti dal Ministero del tesoro.

Qualora i funzionari prescelti non abbiano già impiego, cui sia annesso l'obbligo di cauzione, dovranno prestarla rispettivamente, l'agente contabile nella misura di £. 2000 e il controllore in quella di £. 1000, nei modi prescritti dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

Indipendentemente dal trattamento speciale stabilito per i funzionari governativi destinati a prestare servizio nei luoghi colpiti dal terremoto, sarà corrisposta all'agente contabile e al controllore un indennità il cui ammontare sarà determinato con decreto del ministro del tesoro.

Art. 6.

All'agente contabile sarà corrisposto un assegno speciale a titolo di Indennità per spese occorrenti al funzionamento dell'ufficio, comprese quelle per il personale di scritturazione e di basso servizio da assumesi in via assolutamente provvisoria, su proposta dell'agente contabile approvata dall'intendente di finanza e ratificata dal Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

All'agente contabile e al controllore sono estese, in quanto siano applicabili, le disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 8.

L'agente contabile assistito dal controllore assumerà in consegna i valori, titoli e oggetti preziosi che saranno rinvenuti nelle macerie, facendone dettagliata descrizione qualitativa e quantitativa, tenendo, in quanto occorra, presente il disposto dell'art. 7 del Regio decreto 13 gennaio 1909, n. 13, e attribuendo ai singoli oggetti il relativo prezzo, salvo a richiedere nei casi dubbi o per le stime di maggiore entità, l'intervento d'un perito designato dalla commissione di cui all'art. 4 del citato R. decreto.

Art. 9.

Il passaggio dei valori, dei titoli e oggetti ricuperati alla pubblicazione del presente decreto, dalle autorità attualmente consegnatarie all'agente contabile avverrà mediante descrizione sommaria dei pacchi e oggetti consegnati, salvo l'obbligo della redazione di particolareggiato inventario e stima ai sensi dell'articolo precedente quando dovrà effettuarsene la restituzione a chi di diritto.

I pacchi recanti già all'esterno l'indicazione che contengono numerario (moneta e carta monetata) ovvero titoli pubblici, debbono, appena effettuato Il passaggio di cui al comma precedente, essere subito aperti affinché il contenuto sia inventariato e versato senza altro alla Cassa depositi e prestiti.

Per i pacchi i quali non rechino esternamente la specifica indicazione predetta, l'ufficio di custodia, anche prima che possa farsi luogo alla restituzione di cui é cenno in principio di quest'articolo, è autorizzato a procedere alla compilazione dell'inventario particolareggiato al fine di separare dagli altri oggetti il numerario e gli effetti pubblici da passare alla Cassa depositi e prestiti.

Per tali operazioni dovrà sempre essere richiesto l'intervento del procuratore del Re presso il tribunale o di chi lo rappresenti.

Art. 14.

Decorsi 60 giorni dalla data del decreto di attribuzione di possesso senza che l'avente diritto abbia curato il ritiro degli oggetti attribuitigli, l'agente contabile addebiterà una tassa di custodia sugli oggetti stessi pari al mezzo per cento del valore di stima.

Art. 16.

É abrogata ogni altra disposizione contraria quelle contenute nel presente decreto.

Art. 17.

Con decreto Reale sarà provveduto ai fondi necessari per le spese di impianto e di funzionamento dell'ufficio di custodia, per le indennità all'agente contabile e al controllore e per le retribuzioni al personale avventizio di scritturazione e di basso servizio che occorrerà di assumere.

 

R.D. 21 luglio 1911, n. 856.

Art. 11.

È fatto obbligo a coloro che esercitano la patria potestà o la tutela sui nati in Messina nell'anno 1908 di chiedere, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente R. decreto, che sia ricostituito l'atto di nascita dei rispettivi figli o tutelati, in conformità di quanto è disposto nell'art. 5,n. 7, del presente R. decreto. I genitori ed i tutori residenti fuori del Comune di Messina potranno fare la loro richiesta e la loro dichiarazione con relativa produzione di documenti pel tramite del pretore del mandamento nel quale risiedono.

 

R.D. 31 marzo 1912, n. 369.

Art. 1.

A datare dal 1 aprile 1912 gli uffici di custodia dei valori, titoli ed oggetti preziosi istituiti nelle città di Messina e di Reggio Calabria in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, col Nostro decreto 2 settembre 1909, n. 699, convertito nella legge 21 luglio 1910, n. 579, sono soppressi.

Art. 2.

Il presidente della Commissione giudiziaria dei ricuperi istituita nelle anzidette città ai sensi del R. decreto 13 gennaio 1909, n. 13, provvederà, d' intesa col locale intendente di finanza, alla conservazione e destinazione dei documenti ed oggetti preziosi tuttora in carico degli uffici suindicati e di quelli che in seguito potessero essere rinvenuti.

 

 

 

CAPO IX. - Disposizioni di diritto commerciale

 

 

R.D. 1 gennaio 1909, n.6, conv. legge 12 gennaio 1909, n. 12

Art. 1.

Le scadenze delle lettere di cambio e dei biglietti all'ordine, pagabili da debitori residenti nelle provincie di Messina e Reggio Calabria , che siano avvenute dopo il 25 dicembre 1908, o che si maturassero durante il primo semestre del 1909, sono prorogate a tutto il 30 giugno 1909.

La stessa proroga é concessa per i contratti commerciali riguardanti la consegna di merci o derrate e il pagamento del relativo prezzo, e per il rimborso di mutui commerciali. da eseguirsi nelle dette provincie.

Art. 2.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori, tanto legali quanto convenzionali portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, che fossero per scadere dal 25 dicembre 1908 sino al 30 giugno 1909, sono sospesi nelle provincie di Messina e Reggio Calabria sino a tutto Il giorno 30 giugno predetto.

 

R.D. 17 gennaio 1909, n. 30, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1.

Il termine stabilito nell'art. 2 del decreto-legge 1 gennaio 1909, n. 6, per la sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini perentori, tanto legali quanto convenzionali, é prorogato fino al 31 dicembre 1909 per le assicurazioni sulla vita, contro i casi fortuiti e contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 2.

Le scadenze dei termini utili per il pagamento in una sola volta, o a rate, dei premi o contributi di assicurazione che siano avvenute o si maturino dal 25 dicembre 1908 al 30 giugno 1909, prorogate di un anno, rispettivamente decorrente da ciascuna delle scadenze stesse. La medesima disposizione vale per le scadenze dei termini stabiliti per il rimborso totale o parziale di prestiti concessi sulle polizze.

 

R.D. 28 gennaio 1909, n. 32, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Articolo unico.

Per la nomina od assegnazione dei magistrati agli uffici giudiziari del Distretto della Corte d'appello di Messina e del circondario del tribunale di Reggio Calabria, il Governo del Re é autorizzato, sino a tutto il 1909, a Prescindere dall'osservanza delle norme, di cui all'art. 2 della legge 14 luglio 1907.

Il Governo del Re potrà pure, per bisogni eccezionali e dentro il termine suddetto, applicare temporaneamente a taluno di quegli uffici, magistrati appartenenti ad altri uffici giudiziari.

La stessa facoltà di applicazione competerà per i funzionari di cancelleria di qualunque grado, e anche dalle sedi suddette od altri uffici del Regno.

 

R.D. 21 marzo 1909,n. 177, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

 

CAPO I. Disposizioni relative ai libri di commercio, ai bilanci e agli atti delle società

 

Art. 2.

Fino al 31 ottobre 1909, i commercianti e mediatori sono dispensati dall'obbligo della tenuta regolare dei libri e dalle corrispondenti sanzioni.

ai libri non regolarmente tenuti l'autorità giudiziaria può attribuire l'effetto giuridico che secondo le circostanze possono meritare.

Sono dispensati altresì i suddetti commercianti dall'obbligo e dalle sanzioni per la formazione dell'inventario e bilancio dell'anno 1908, a cui potranno provvedere con unico atto nella compilazione dell'inventario e bilancio dell'anno successivo.

Art. 3.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano alle Società che hanno il loro principale stabilimento nei territori indicati nell'art. 1. A favore delle medesime é prorogato di un anno il termine per uniformarsi alle disposizioni dell'art. 154 del codice di commercio e sono sospese per egual tempo le sanzioni degli articoli 248 e 250, per quanto si riferiscono allo stesso art. 154 e agli atti successivi e conseguenti alla sua osservanza.

Per tutte le società che hanno il principale stabilimento in altri Comuni non compresi nell'art. 1, soggetti al tribunale di Messina, termini per il deposito di bilanci, situazioni ed altri atti nella cancelleria del tribunale, sono prorogati fino al 30 giugno 1909 e sono sospese in corrispondenza le sanzioni relative dei predetti articoli 248 e 250.

Le Società cooperative che continuano le loro operazioni nei territori Indicati nell'art. 1 e quelle residenti nei Comuni indicati nel precedente Capoverso sono esonerate fino al 30 giugno 1909 dalla sanzione dell'art. 249 del citato Codice.

Fino alla stessa scadenza le società che esercitano il commercio nei territori indicati nell'art. 1 sono dispensate dall'osservanza di quanto è disposto nell'art. 104 dello stesso Codice

 

 

 

CAPO II. Disposizioni relative alle obbligazioni ed ai contratti

 

Art. 4.

Le obbligazioni commerciali non cambiarie che dovevano scadere fra il 25 e il 31 dicembre 1908 a carico di debitori residenti nei territori indicati nell'art. 1, sono prorogate al 30 giugno 1909. Quelle assunte dagli stessi Debitori prima del 28 dicembre 1908, che dovevano scadere fra il 1° gennaio e il 30 giugno 1909, sono prorogate di sei mesi dalle rispettive scadenze. Durante tali proroghe non decorrono interessi legali.

I coobbligati e fideiussori partecipano al beneficio delle proroghe anche se risiedono in altri luoghi.

Art. 5.

L'autorità giudiziaria potrà disporre ulteriori dilazioni al di là dei termini prorogati, ma non oltre il 31 dicembre 1910, per i pagamenti parziali o totali, sopra istanza del debitore convenuto, ordinando la prestazione di garanzia o altro provvedimento cauzionale quando lo ravvisi opportuno.

Questa disposizione può essere applicata alle obbligazioni scadute prima del 25 dicembre 1908 a carico dei debitori indicati nel precedente articolo.

Art. 6.

Se l'obbligazione prorogata a norma dell'art. 4 consiste nella consegna di merci vendute, il compratore che non voglia sottostare alla dilazione legale può dichiarare al venditore di recedere dal contratto.

La stessa dichiarazione può fare il venditore se per conseguenza del disastro gli sia impossibile o troppo gravoso l'adempimento del contratto non ostante la proroga. Non vi é luogo in tali casi a risarcimento di danni, sempre che le dichiarazioni siano anteriori alla scadenza della proroga legale.

Se il venditore é morto nel disastro o in seguito ad esso, il contratto é sciolto di diritto, a menochè l'erede continui il commercio, nel qual caso si applica la disposizione precedente.

Art. 7.

Se l'obbligazione prorogata a norma dell'art. 4 ha per oggetto il ricevimento e pagamento di merci comprate da commercianti dei luoghi indicati nell'art. 1, il venditore, dovunque residente, può dichiarare di recedere dal contratto senza obbligo di risarcire danni, a meno che il compratore o il suo erede dichiari di volervi dare esecuzione nella scadenza contrattuale, pagando il prezzo all'atto della consegna.

Questa disposizione si applica ai contratti fra qualsiasi commerciante, stipulati prima del disastro, che abbiano per oggetto merci da consegnarsi e riceversi fra il 25 dicembre 1908 e il 30 giugno 1909 nei luoghi indicati nell'art. 1, e nei rispettivi porti o magazzini generali.

Art. 8.

Nei casi contemplati nei due articoli precedenti sono salve ai contraenti le mutue ragioni per il rimborso delle caparre e delle anticipazioni pagate.

Art. 9.

Gli istituti di credito e di risparmio che hanno la loro sede principale nei territori indicati nell'art. 1 sono autorizzati a sospendere fino al 30 Giugno 1909 il rimborso dei depositi ricevuti a risparmio o in conto corrente, e di quelli a scadenza fissa.

Durante l'anno 1909 é sospeso il corso degli interessi sui predetti depositi.

Nel secondo semestre dell'anno medesimo, i predetti istituti non avranno obbligo di rimborsare più della metà di ciascun deposito esistente, e potranno ridurre i singoli pagamenti da farsi su richiesta dei depositanti alla Metà delle somme che dovrebbero essere pagate secondo le norme vigenti presso ciascun istituto.

Con decreto Reale potranno essere prorogate al 30 giugno 1910 la disposizione del precedente capoverso e quella relativa alla sospensione degli interessi.

 

CAPO III. Disposizioni relative alle cambiali

 

Art. 13.

Per le cambiali pagabili da debitori residenti nelle provincie di Messina e Reggio Calabria che dovevano scadere fra il 25 e il 31 dicembre 1908 rimane ferma la proroga al 30 giugno 1909 stabilita col R. decreto 1 gennaio 1909, n. 6.

Per le altre cambiali pure contemplate nell'art. 1 del suddetto decreto, che dovevano scadere fra il 1° gennaio e il 30 giugno 1909 è stabilita una proroga legale di sei mesi da ciascuna singola scadenza.

Durante le proroghe anzidette non decorrono interessi.

Art. 14.

Fino al 31 ottobre 1909 i possessori di cambiali pagabili nei territori indicati nell'art. 1 sono dispensati dal protesto per mancato pagamento e conservano l'esercizio delle azioni cambiarie presentando le cambiali stesse, nel termine stabilito per il protesto, nella cancelleria del tribunale, o in quello della pretura del capoluogo del mandamento se il Comune dove la cambiale é pagabile non sia sede di tribunale.

Il cancelliere redigerà ogni giorno un elenco delle cambiali presentate e lo farà affiggere nella sala d'aspetto dell'ufficio. Certificherà tali adempimenti apponendo a tergo della cambiale il bollo dell'ufficio e la data della presentazione, con la propria firma.

Le cambiali, che non essendo a carico dei debitori indicati nell'articolo 13 avrebbero dovuto essere pagate alle loro scadenze nei territori indicati nell'art. 1 dal 25 dicembre 1908 fino all'attuazione di quanto è disposto nella prima parte di questo articolo, e che non abbiano potuto essere protestate per mancato pagamento a causa dell'eccezionale situazione creata dal disastro, sono dispensate da ogni formalità per conservare le azioni cambiarie; se queste non sono ancora state iniziate, i termini legali per le medesime decorreranno dopo sessanta giorni dalla pubblicazione i questi provvedimenti.

Art. 15.

Gli obbligati al pagamento di una cambiale che risiedevano nei luoghi indicati nell'art. 1, qualora alla scadenza prorogata a norma dell'art. 13 paghino la metà della somma dovuta e gli interessi del 4 per cento sull'altra Metà acquistano diritto ad una ulteriore dilazione di sei mesi, la quale non Profitta agli altri obbligati.

Art. 16.

Qualora il pagamento parziale di cui nel precedente articolo non sia stato eseguito, l'autorità giudiziaria può tuttavia uniformarsi alla disposizione dell'art. 5 per quanto riguarda personalmente i debitori autorizzati al detto pagamento parziale.

La disposizione del capoverso dell'art. 5 é applicabile ai debiti cambiari.

Art. 17.

I possessori di cambiali, che le abbiano perdute in conseguenza del disastro, fruiscono delle proroghe stabilite nell'art. 13 per l'esercizio delle azioni contemplate negli articoli 329 a 331 del Codice di commercio, qualunque sia la residenza dei debitori.

Ai detti possessori é esteso l'esonero dal protesto. Il presidente del tribunale può designare altro giornale, invece del foglio degli annunzi giudiziari, per l'inserzione di cui nel penultimo capoverso dell'art. 330 e può ridurre della metà i termini indicati nello stesso articolo.

Art. 18.

I termini per la presentazione degli assegni bancari emessi fino al 31 dicembre 1908 per essere pagati nei luoghi indicati nell'art. 1, sono prorogati di sei mesi dalle scadenze stabilite nell'art. 342 del Codice di commercio.

Art. 19.

All'esercizio dell'azione preveduta nell'art. 474 del Codice di commercio si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 13, 14, 15, 16.

Tuttavia, in vista delle alterate condizioni di custodia, conservazione e sicurezza delle merci depositate nei magazzini generali, i possessori delle note di pegno potranno dal 1 luglio 1909 esercitare le azioni prevedute negli articoli 471, 472, 473 del predetto Codice, senza riguardo alla proroga stabilita nel primo capoverso del precedente art. 13 e senza obbligo di protesto o di altra formalità equivalente.

Art. 20.

Le disposizioni di questo capo non si applicano ad obbligazioni di data posteriore al 28 dicembre 1908.

 

CAPO IV. Disposizioni sui concordati e sulle liquidazioni giudiziali

 

Art. 21.

I commercianti e le società commerciali, comprese quelle non regolarmente costituite, se intendono proporre un concordato preventivo devono presentate al tribunale con la relativa istanza l'inventario compilato il più esattamente possibile, da cui apparisca lo stato attivo e passivo della loro azienda, e una nota nominativa dei creditori con l'indicazione delle loro residenze.

La domanda é ammessa ad esame anche se non possono essere presentati i libri di commercio.

La misura della percentuale offerta ai creditori é libera.

La proposta può essere fatta anche da commercianti che non abbiano adempiuto gli obblighi di un precedente concordato preventivo, ovvero, in seguito a dichiarazione di fallimento, non abbiano adempiuto quelli indicati nell'art. 3, n. 2, della legge 24 maggio 1903, n. 197.

Art. 22.

Con decreto pronunziato in Camera di consiglio il tribunale nomina una Commissione di tre o cinque individui, fra cui un delegato della Camera di commercio, scegliendo gli altri di preferenza fra i maggiori creditori presenti nel circondario, affinché dia parere motivato sulla proposta del debitore.

Se il parere non sia favorevole, il tribunale, esaminati i motivi, può in via eccezionale nominare una seconda Commissione con lo stesso incarico.

In ogni caso il tribunale o la Commissione possono invitare il debitore a migliorare le condizioni proposte.

Art. 23.

Dopo il parere favorevole, se la proposta ottiene entro sessanta giorni dal deposito di esso in cancelleria l'adesione, anche per corrispondenza, di tanti creditori che rappresentino più della metà del passivo, il tribunale può rendere esecutivo il concordato rispetto a tutti i creditori. È in facoltà del tribunale, valutate le circostanze, di richiedere un numero maggiore di adesioni, nella misura determinata dal provvedimento che non è soggetto a veruna impugnazione.

La sentenza che omologa il concordato costituisce titolo esecutivo per il pagamento della percentuale a favore di ciascun creditore.

Art. 24.

Il tribunale può prescrivere cautele per assicurare l'esecuzione del concordato; può nominare all'uopo un commissario o una Commissione di vigilanza fra i creditori, sentiti i principali di essi in Camera di consiglio, quando sia possibile.

Le funzioni delle Commissioni e dei commissari indicati in questo e nel precedente art. 22 sono gratuite.

Art. 25.

Si osservano le disposizioni degli articoli 7, 9, 15, 21, 23, 25, 3, 33, 35 della legge 24 maggio 1903, n. 197. Per i crediti con privilegio, pegno od Ipoteca, si osservano le disposizioni del primo capoverso e successivi dell'art. 14 della stessa.

Art. 26.

Se un commerciante o una società non continui il commercio e pagamenti, e non proroga o non ottenga il concordato di cui nei precedenti articoli, e così pure se un commerciante sia morto e non se ne conoscano gli eredi, o questi non possano o non vogliano continuare a liquidare il commercio, il tribunale, accertate tali circostanze, nomina ad istanza di creditori o d'ufficio un commissario incaricato della liquidazione giudiziale, scegliendolo fra i creditori o le persone idonee alla funzione di curatore di fallimento, a cui può essere richiesta una cauzione se l'importanza della liquidazione lo renda opportuno.

Quando sia possibile, prima di ordinare la liquidazione il tribunale sentirà in camera di consiglio il debitore o il suo erede, o chi lo rappresenta nel luogo.

Art. 27.

Il liquidatore esercita le azioni ed i diritti del debitore per il ricupero dei beni, l'esazione dei crediti, la vendita delle merci e degli altri beni; risponde in giudizio come convenuto nelle azioni che riguardano il patrimonio di lui; ne accetta i debiti e redige lo stato attivo e passivo dell'azienda. Egli compie il suo ufficio sotto la sorveglianza di un giudice delegato.

Il giudice convoca nel più breve tempo possibile l'assemblea di creditori. Questa delibera sulle norme ulteriori della gestione e liquidazione; nomina, se lo crede, una commissione di vigilanza composta di tre creditori. Inoltre l'assemblea può sostituire altro liquidatore a quello nominato dal tribunale. Essa esamina lo stato attivo e passivo presentato dal liquidatore. Le contestazioni dei crediti sono registrate nel processo verbale dell'adunanza; esse sono conciliate dal giudice, o in mancanza di conciliazione decise dal tribunale con unica sentenza nel contraddittorio tra gli interessati e Il liquidatore assistito dalla commissione di vigilanza se fu nominata. Sarà osservata la disposizione dell'art. 6 del R. decreto 5 febbraio 1909, n. 37.

Art. 28.

Per l'accertamento completo dello stato passivo il liquidatore, di sua iniziativa o in seguito a deliberazione del giudice o dell'assemblea, farà pubblicare, quando occorra, un invito ai creditori sconosciuti o di cui si ignora la residenza, assegnando un termine per la dichiarazione delle loro ragioni.

Art. 29.

Per la vendita dei beni mobili ed immobili, salvo quanto é disposto nell'art. 10 del R. decreto 5 febbraio 1909, n. 37, si osservano le disposizioni del codice di commercio in materia di fallimento, in quanto siano applicabili e non siano state derogate dalle deliberazioni dell'assemblea dei creditori.

Art. 30.

Il conto del liquidatore sarà reso al termine del primo semestre della gestione, e in seguito nei termini stabiliti dall'assemblea dei creditori, o dal giudice d'accordo con la Commissione di vigilanza se esiste. Il conto é esaminato e approvato dal giudice sentita la predetta Commissione. Quando essa manca, il giudice può per gravi motivi rimetterne l'approvazione all'assemblea dei creditori. Le ripartizioni hanno luogo secondo le norme degli articoli 809 e seguenti del Codice di commercio, in quanto siano applicabili.

Art. 31.

Le disposizioni di questo capo si applicano pure ai commercianti e alle società che hanno un passivo non superiore a lire cinquemila.

La competenza Per i relativi procedimenti spetta al pretore.

Le medesime disposizioni si applicano altresì ai non commercianti, però La liquidazione giudiziale di cui nell'art. 26 e seguenti può essere ordinata solo ad istanza del debitore o del suo erede.

Art. 32.

Alle liquidazioni di cui nell'art. 26 e seguenti si applica la disposizione dell'art. 914 del Codice di commercio; il decreto é pronunziato dal pretore nel caso indicato nella prima parte dell'art. 31.

Art. 33.

Nei casi di concordato o liquidazione regolati nei precedenti articoli rimane ammesso l'esercizio dell'azione penale per i reati preveduti nell'art. 860 del Codice di commercio e negli articoli 863, primo capoverso, e 865, n. 3, in quanto hanno riferimento allo stesso art. 860.

Il commissario liquidatore e i suoi coadiutori o incaricati nelle operazioni della liquidazione sono sottoposti all'azione penale per i reati contemplati nell'art. 864 del medesimo codice.

Art. 34.

Le funzioni della Commissione di vigilanza nominata a norma del primo capoverso dell'art. 27 sono gratuite.

Il commissario liquidatore ha diritto a un compenso che é tassato dal giudice delegato, sentita la commissione di vigilanza quando vi sia, salvo il reclamo al tribunale che decide inappellabilmente.

Il reclamo può essere proposto anche contro il commissario da qualunque interessato.

Per moderare la misura del compenso si deve tener conto dell'importanza del patrimonio liquidato, del tempo occorso necessariamente per le operazioni, della mancanza di difficoltà eccezionali, dell'abituale professione del commissario e dei lucri ordinari che da essa poteva ricavare nel tempo e nelle circostanze in cui ebbe luogo la liquidazione.

Se il commissario é un creditore il compenso deve essere stabilito o regolato preventivamente mediante deliberazione dell'assemblea menzionata nell'art. 27.

Art. 35.

Le disposizioni di questo capo avranno vigore fino al 31 dicembre 1910, salvo applicarle in seguito per la ultimazione dei procedimenti in corso.

Con decreto Reale potrà esserne stabilita una proroga non maggiore di un anno.

Per tutto l'anno 1910, o eventualmente fino al termine della proroga, non si farà luogo, nei Comuni ove queste disposizioni hanno vigore a norma dell'art. 1, a dichiarazioni di fallimento contro commercianti dissestati per cagione del disastro del 28 dicembre 1908.

In nessun caso sarà dichiarato il fallimento di individui morti nel disastro o per conseguenza di esso.

Art. 36.

Il commerciante che al cessare delle presenti disposizioni nel tempo indicato nell'art. 35, si trovi a cada in mora all'adempimento di un concordato ottenuto in conformità delle medesime, potrà essere sottoposto a dichiarazione di fallimento se l'inadempienza si verifichi per la metà almeno dell'importo delle obbligazioni assunte complessivamente nel concordato.

 

R.D. 18 marzo 1909, n. 181, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 2.

I contraenti l'assicurazione vita, qualora, entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto non dichiarino di voler risolvere il contratto, sono obbligati a pagare i premi dei quali fu prorogata la scadenza con l'art. 2 del R. decreto 17 gennaio 1909, n. 30, non più tardi della scadenza così prorogata, dopo la quale le Società od Associazioni potranno esigerne il pagamento non ostante qualunque patto in contrario contenuto nelle polizze e sempreché non ricorra l'applicazione del capoverso seguente.

Se l'assicurato sia morto, ovvero se il valore di riscatto della polizza, dedotte le somme eventualmente anticipate a titolo di prestito e i relativi interessi, sia eguale o superiore all'ammontare dei premi non pagati e che le Società o Associazioni avrebbero dovuto riscuotere se non fosse intervenuta la proroga predetta, le società o associazioni medesime si rivarranno dei premi ad esse spettanti sull'ammontare delle somme assicurate o sul valore netto di riscatto delle polizze.

La disposizione del capoverso precedente si applicherà fino a concorrenza del valore netto di riscatto della polizza, se questo valore sia inferiore all'ammontare dei premi di cui è cenno nel capoverso stesso.

Art. 4.

Entro i primi dieci giorni di ogni mese le Società o Associazioni di assicurazione sulla vita debbono rimettere al Ministero di agricoltura, industria e commercio un elenco delle polizze scadute o sinistrate prima del 31 Dicembre 1909 per le quali, nel mese precedente, abbiano pagata la somma rispettivamente assicurata. L'elenco dovrà contenere le indicazioni che saranno richieste dal Ministero predetto con apposito modulo.

 

R.D. 2 settembre 1909, n. 659, conv. legge 28 luglio 1911, n. 842.

Articolo unico.

Le azioni cambiarie contemplate negli articoli 13 e 14 del R. decreto 21 marzo 1909, n. 177, in quanto debbano essere dirette contro debitori già residenti nei territori colpiti dal terremoto che attualmente non vi risiedano o dei quali sia incerta la sopravvivenza, si considerano legalmente esercitate purché nel termine stabilito dal codice di commercio, in relazione alle norme speciali dei predetti articoli il creditore abbia fatto notificare la citazione o il precetto all'obbligato, mediante consegna al sindaco del Comune in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Qualora consti della morte del debitore, la predetta notificazione é fatta collettivamente ai suoi eredi, nella stessa forma, senza che occorra indicare i nomi.

Per il proseguimento degli atti processuali si osserveranno, per quanto occorra, le norme stabilite negli articoli 5 e 6 del R. decreto 5 febbraio 1909, n. 37.

Il termine di sessanta giorni stabilito nell'ultimo capoverso del predetto R. decreto 21 marzo 1909 é portato a giorni centottanta per tutte le cambiali di cui è parola nel medesimo capoverso.

 

 

 

CAPO X. - Procedura civile e penale

 

 

 

R.D. 11 gennaio 1909, n. 33, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 2.

Le parti (nota: nei procedimenti civili innanzi agli uffici giudiziari di Messina Reggio Calabria e Palmi) saranno assistite da procuratori nei casi stabiliti dal codice di procedura civile; il mandato potrà essere scritto a Piedi del ricorso o delle citazione.

Il presidente del Collegio, avanti cui é portata l'istanza, può dispensare dall'assistenza del procuratore, quando le circostanze lo richiedano, anche ammettendo altro mandatario.

Il presidente del Collegio può concedere il patrocinio gratuito nei casi di povertà verificata per mezzo di sommarie informazioni, quando le circostanze impediscano la presentazione dei documenti prescritti dalle norme in vigore.

Art. 3.

Le forme, di cui nell'articolo primo, saranno altresì seguite, in quanto siano applicabili, per i giudizi dinanzi ai pretori nei territori di cui nell'articolo suddetto, nei quali sia attualmente sospesa di fatto l'attività degli uffici giudiziari, in seguito al disastro del 28 dicembre 1908.

 

R.D. 5 febbraio 1909, n. 37, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 7.

I termini che erano in corso al 28 dicembre 1908, per l'impugnazione in qualunque sede o grado di sentenze civili e commerciali notificate, o pubblicate con effetto di notificazione nel territorio dei tribunali di Messina, Reggio Calabria e Palmi sono interrotti da quella data, qualunque fosse il tempo mancante al loro compimento.

Le notificazioni dovranno essere rinnovate o eseguite, e i termini decorreranno nuovamente nella loro integrità. Le nuove notificazioni dovranno essere fatte personalmente alle parti o ai loro eredi o successori nelle forme stabilite per gli atti di citazione dal codice di procedura civile.

Art. 8.

Il termine della perenzione d'istanza nei giudizi pendenti dinanzi la Corte d'appello di Messina e dinanzi i tribunali e le preture dei circondari di Messina, Reggio Calabria e Palmi resta sospeso dal 28 dicembre 1908 al 31 dicembre 1909.

Art. 10.

Nei circondari dei tre tribunali di cui nell'art. 8, non possono per tutto l'anno 1909 essere intraprese espropriazioni di beni immobili. Quelle che erano già iniziate al 28 dicembre 1908 restano sospese da quel giorno; i termini che erano in corso ricominceranno integralmente a decorrere dal 1 gennaio 1910, fermo restando frattanto l'effetto dei precetti trascritti a norma dell'art. 2085 del Codice civile.

Si considerano come non avvenuti e privi di qualunque effetto gli atti dei procedimenti di espropriazione che erano in corso sopra immobili urbani distrutti o rovinati dal terremoto. Sono del pari senza effetto le aggiudicazioni di tali immobili che non erano divenute definitive prima del 28 dicembre 1908.

Art. 11.

Nelle circoscrizioni dei tribunali anzidetti, non si potrà procedere a pignoramento di beni mobili per tutto l'anno 1909 senza l'autorizzazione del pretore, il quale prima di rilasciarla dovrà esaminare le condizioni del creditore e quelle del debitore per valutare la convenienza e l'equità dell'atto e potrà stabilire il termine dilatorio a favore del debitore.

Con lo stesso criterio il pretore provvederà sulle domande di vendita di beni mobili già pignorati e sulla continuazione dei pignoramenti già eseguiti presso terzi, alla data del presente decreto.

La disposizione di questo articolo non si applica alle procedure esattoriali, per le quali sarà provveduto con apposite norme.

Art. 17.

La Corte d'appello di Messina, in camera di consiglio e previe le conclusioni del pubblico ministero, ha facoltà di rimettere ad una delle corti d' appello vicine la decisione degli appelli penali relativi ad imputati detenuti.

Con le stesse forme i tribunali di Messina, Reggio Calabria e Palmi hanno facoltà di rimettere la decisione degli appelli relativi ad imputati detenuti ad uno dei tribunali vicini.

Art. 18.

In materia penale, i termini di procedura che si trovavano in corso al giorno 28 dicembre 1908 sono sospesi fino al 1 luglio 1909.

Art. 19

Ove nelle circoscrizioni giudiziarie indicate nell'articolo primo sia venuta a mancare, o comunque non possa normalmente funzionare la Commissione di gratuito patrocinio le attribuzioni di essa saranno esercitate, pei giudizi dinanzi il tribunale, da un giudice, pei giudizi dinanzi la Corte d'appello da un consigliere, l'uno e l'altro designati con decreto del primo presidente della Corte di appello.

La povertà del richiedente potrà essere verificata per mezzo di sommarie Informazioni, quando le circostanze impediscono la presentazione dei documenti prescritti dalle norme in vigore.

Art. 20.

Quando per le condizioni eccezionali di quei luoghi manchi assolutamente il modo di provvedere normalmente alla difesa ufficiosa, tanto nei giudizi civili che nei penali, potrà la difesa stessa essere affidata a quel magistrato che, secondo la disposizione dell'articolo precedente, sarà stato designato per le funzioni del gratuito patrocinio presso il tribunale.

Nelle cause avanti ai pretori, ove manchi assolutamente il modo di nominare d'ufficio un difensore fra le persone fornite dei requisiti di legge, l'imputato può essere difeso da altra persona, purché sia maggiorenne, sia ammessa all'esercizio dei pubblici uffici e risulti di condotta incensurata.

Art. 21.

Le disposizioni contenute nel presente decreto diventeranno obbligatorie nel decimo giorno dopo quello della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno ed avranno vigore fino al 31 dicembre 1909.

 

Legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 2.

All'art. 10 del R. decreto 5 febbraio 1909, n. 37, va aggiunto il seguente comma: "In tutti i casi predetti non vi é pregiudizio alla rivalsa delle spese per i creditori espropriati".

 

 

 

CAPO XI. - Ordinamento giudiziario

 

 

 

R.D. 28 gennaio 1909, n. 32, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1.

Per la nomina od assegnazione dei magistrati agli uffici giudiziari del Distretto della Corte d'appello di Messina e del circondario del tribunale di Reggio Calabria , il Governo del Re é autorizzato sino a tutto il 1909 a prescindere dall'osservanza delle norme di cui all'art. 2 della legge 14 luglio 1907.

 

R.D. 31 gennaio 1909, n. 33, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1.

Sino a che non sarà provveduto al regolare funzionamento degli uffici giudiziari dei tribunali di Messina, Reggio Calabria e Palmi, per qualunque istanza giudiziale da proporsi in contraddittorio in materia di particolare urgenza, le parti potranno rivolgere domanda al presidente del Collegio, od a chi ne fa le veci, perché autorizzi la citazione ed il giudizio nei modi stabiliti dal presente decreto.

Il presidente, verificata l'improrogabile urgenza dell'oggetto, autorizza la citazione, dando i provvedimenti che occorrono per la notificazione di essa nel termine e nel modo che ravviserà convenienti.

Nel decreto indicherà il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza, per la quale potrà prescindersi dalla pubblicità.

Il servizio di cancelleria sarà disimpegnato da uno dei funzionari di cancelleria addetti al tribunale.

Le sentenze sono appellabili a norma del Codice di procedura civile.

Le forme e i termini del procedimento e dell'istruzione saranno determinati dal giudice o dal Collegio, secondo le circostanze dei casi.

Art. 4.

I tribunali di Messina, Reggio Calabria e Palmi, sono, sino a nuova disposizione, costituiti in una sola sezione promiscua.

Il presidente del tribunale, con suo decreto, destinerà temporaneamente i giudici ai vari servizi, compresa la designazione dei giudici istruttori.

Art. 5.

Sino a che non si sarà provveduto alla nomina dei magistrati funzionanti da pretori nei mandamenti secondo e quarto di Messina, la competenza sul secondo mandamento sarà esercitata dal pretore del primo e quella sul quarto dal pretore del terzo.

 

R.D. 5 febbraio 1909, n. 37, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 2.

Il presidente della Corte di appello di Messina, d'accordo col procuratore generale, potrà, con suo decreto, stabilire che siano tenute udienze anche periodiche nelle sedi dei tribunali di Patti e Mistretta per la trattazione degli appelli civili o penali contro sentenze dei rispettivi tribunali.

Il provvedimento di cui nel comma precedente non potrà avere effetto se non dopo che sarà stato pubblicato, per affissione, nella cancelleria della Corte di appello ed in quelle dei rispettivi tribunali, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'udienza.

Il decreto stesso conterrà quelle altre modalità ed istruzioni che fossero del caso.

Art. 3.

Sarà stabilita con decreto Reale la sede temporanea dei circoli ordinari della Corte d'assise di Messina e di Reggio Calabria .

Potranno altresì, con decreto Reale, essere istituiti i circoli straordinari di Corte d'assise nelle due sedi di tribunale di Patti e di Mistretta.

 

R.D. 11 marzo 1909, n. 34, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1.

Il magistrato destinato a sostituire il primo presidente della Corte d'appello di Messina in caso di assenza o di impedimento, a norma del R. decreto 5 febbraio 1909, n. 37, presterà giuramento nelle mani del primo presidente della Corte di Cassazione di Palermo.

I consiglieri della Corte e i sostituti procuratori generali del Re presteranno il giuramento nelle mani del presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 2.

Il presidente o il magistrato destinato a sostituirlo giusta l'articolo precedente potrà prendere possesso della carica senza l'intervento della Corte e con l'assistenza del cancelliere, redigendone verbale; e potrà immettere in possesso i consiglieri e i sostituti procuratori generali del Re, egualmente senza intervento della Corte.

Il presidente, o chi ne, fa le veci, potrà inoltre ricevere ogni altro giuramento che secondo le leggi ed i regolamenti in vigore dovrebbe essere prestato avanti la Corte.

Art. 3.

Il presente decreto avrà vigore sino al 31 dicembre 1909.

 

R.D. 11 marzo 1909, n. 135, conv. legge 21 luglio 1910 n.579

Art. 1.

È istituita a Roma presso il Ministero di grazia e giustizia una Commissione da nominarsi con decreto del ministro guardasigilli, la quale nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente decreto, tenuto conto delle precedenti classifiche e degli altri elementi di giudizio, che crederà opportuni, procederà allo scrutinio di quei funzionari delle cancellerie e delle segreterie del distretto della Corte di appello di Messina, che sarebbero dovuti essere scrutinati da quella commissione distrettuale nel dicembre 1908, a norma della legge 18 luglio 1907, n. 512.

Il giudizio della Commissione non é soggetto a revisione.

Art. 2.

Lo scrutinio fatto dalla Commissione istituita a norma dell'articolo precedente, avrà efficacia fino al 31 dicembre 1909.

Nel mese di dicembre del corrente anno la commissione distrettuale di Messina ripeterà lo scrutinio a norma dell'art. 14 della citata legge sulle Cancellerie.

 

R.D. 11 marzo 1909, n. 136, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1.

Fino a quando non saranno riordinati i casellari giudiziali presso i tribunali di Messina, Palmi e Reggio Calabria l'ufficio del casellario centrale é autorizzato a comunicare ai procuratori del Re presso quei tribunali le notizie risultanti dai cartellini esistenti e classificati in detto casellario.

Art. 2.

I procuratori del Re presso gli stessi tribunali sono autorizzati, nello stesso periodo di tempo, a rilasciare, in luogo dei certificati e delle dichiarazioni di cui negli articoli 2, 3, 4 della legge 30 gennaio 1902, n. 87, sul casellario giudiziale, 10 e 14 del R. decreto 13 aprile 1902, n. 107, portanti disposizioni per l'attuazione della citata legge, 26 a 32 del regolamento per il casellario giudiziale approvato con R. decreto 15 ottobre 1905, n. 548, degli attestati equipollenti, sulla base delle notizie ricevute dal casellario centrale e di altre informazioni assunte.

 

R.D. 16 maggio 1909, n. 269, conv. legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 1.

Le udienze della Corte ordinaria di assise del circolo di Messina potranno temporaneamente essere tenute in Patti e in Mistretta, pel periodo di tempo che per ciascuna di dette città sarà fissato volta per volta con decreto del primo presidente della Corte d'appello di Messina, sentito il procuratore Generale.

Art. 2.

Per tutto l'anno 1909 e sino a quando non sia rinnovata la lista dei giurati pel circondario giudiziario di Messina, presteranno servizio presso la Corte d'assise del circolo di Messina i giurati inscritti nelle liste distrettuali di Patti e di Mistretta.

Art. 3.

Durante il detto periodo, le operazioni indicate negli articoli 22, 26 e 28 della legge 8 giugno 1874, n. 1937, serie 2°, si limiteranno alle liste dei circondari di Patti e di Mistretta, e le funzioni per i detti articoli demandate al presidente della città capoluogo del Circolo di assise saranno esercitate dal presidente del tribunale in cui, a termini dell'art. 3 del R. decreto 5 febbraio 1909, n. 37, sarà stabilita la sede temporanea della Corte ordinaria di assise di Messina.

Art. 4.

Con decreto del primo presidente della Corte d'appello di Messina sarà fissata l'udienza in cui dovranno compiersi, pel corrente anno, le operazioni prescritte dall'art. 28 della legge 8 giugno 1874, n. 1937, serie 2a.

Art. 5.

Qualora entro il 31 luglio dell'anno corrente non sia stato recuperato uno almeno degli esemplari dell'elenco permanente dei giurati del comune di Messina, di cui all'art. 4 del regolamento approvato con R. decreto 1° settembre 1874, n. 2061, serie 2°, si procederà alla nuova formazione del detto elenco nei modi e nei termini di cui all'art. 10 della legge 8 giugno 1874, n. 1937, serie 2°.

Art. 6.

Il presente decreto diverrà obbligatorio nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno e cesserà di aver vigore al 31 dicembre 1910.

 

R.D. 3 giugno 1909, n. 332, conv. legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 1.

Le udienze della Corte ordinaria d'assise del circolo di Reggio Calabria potranno provvisoriamente essere tenute in una delle città della provincia di Reggio, che sia sede di Corti straordinarie di assise, pel periodo di tempo che sarà volta per volta fissato con decreto del primo presidente, sentito il procuratore generale.

In tal caso, saranno sempre chiamati a prestar servizio presso la Corte d'assise provvisoriamente indetta, i giurati iscritti nelle rispettive liste distrettuali.

Art. 2.

Indipendentemente dall'uso della facoltà di cui nell'articolo precedente, e avuto riguardo alle condizioni attuali della provincia di Reggio, la sezione di accusa presso la Corte d'appello di Catanzaro, sentito il pubblico ministero, potrà sempre rimettere il giudizio di una causa sulla quale sarebbe competente la Corte di assise di Reggio Calabria , a quella d'una delle corti d'assise del circolo di Catanzaro.

Art. 3.

Il presente decreto diverrà obbligatorio nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno e cesserà di avere vigore il 31 dicembre 1910.

 

R.D. 19 dicembre 1909, n. 808, conv. legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 1

Sono prorogati di sei mesi i termini contenuti nell'art. 1 del R. decreto 15 aprile 1909, n. 215, che autorizza l'anticipazione di somme occorrenti per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture del circondario di Messina e della provincia di Reggio Calabria .

Sono prorogati di un anno i termini contenuti nell'art. 1 del R. decreto 28 gennaio 1909, n. 32, che autorizza l'applicazione temporanea di magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte d'appello di Messina e nel circondario di Reggio Calabria ; e nel R. decreto 5 febbraio 1909, n. 37, recante le norme per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria , eccettuati quelli indicati negli articoli 10 e 11, relativi alle espropriazioni dei beni immobili al pignoramento dei mobili.

 

 

CAPO XII. - Pubblica istruzione

 

 

R.D. 31 gennaio 1909, n. 71, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1.

I professori ordinari e straordinari e tutti gl'impiegati di ruolo appartenenti al personale assistente, tecnico, di segreteria e subalterno dell'Università di Messina; i capi d'istituto e gl'insegnanti di ruolo delle scuole medie governative di Messina, Reggio Calabria ed altri luoghi gravemente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, rimangono a disposizione del Ministero della pubblica istruzione sino a diverso provvedimento.

Art. 2.

Le retribuzioni che i professori dell'Università di Messina e delle scuole medie governative indicate nel precedente articolo godevano a qualsiasi titolo nel mese di dicembre 1908, saranno loro conservate a titolo di assegno personale sino al termine dell'anno scolastico 1908-909.

Ai professori che durante l'anno scolastico 1908-909 verranno destinati definitivamente o temporaneamente ad altra sede, l'assegno personale sarà diminuito dell'ammontare delle retribuzioni cui avranno diritto nella nuova sede.

Art. 3.

Gli assistenti e gl'impiegati straordinari dell'università di Messina, Gl'insegnanti incaricati e supplenti nelle scuole medie governative di Messina, Reggio Calabria ed altri luoghi gravemente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, rimangono a disposizione del Ministero della pubblica istruzione, continuando a percepire le retribuzioni di cui erano provveduti a Qualsiasi titolo nel dicembre 1908, sino a diverso provvedimento e non oltre Il termine stabilito dall'atto di nomina o di conferma.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese al personale subalterno delle scuole medie governative della provincia di Reggio Calabria , pel quale la spesa é a carico del bilancio dello Stato.

Art. 6.

Pel collocamento temporaneo, durante l'anno scolastico 1908-909, dei professori addetti agl'istituti governativi d'istruzione media di Messina, Reggio Calabria ed altri luoghi gravemente danneggiati dal terremoto è data facoltà al Governo del Re di derogare alle disposizioni dell'art. 38 - ultimo comma - della legge 8 aprile 1906, n. 142 e di provvedere ad applicazioni Temporanee di professori ordinari o straordinari a corsi o classi aggiunte non costituenti cattedre di ruolo.

I professori degl'istituti d'istruzione media di Messina, che saranno destinati a cattedre di ruolo in sedi non comprese nel novero di quelli di primaria importanza, conservano il diritto alla sede di primaria importanza.

A chi non si recherà alla sede assegnata nel termine prefisso sarà applicata la disposizione dell'art. 139 del regolamento approvato col R. decreto 3 agosto 1908, n. 623.

Art. 7.

Per l'anno scolastico 1908-909 potrà essere istituito presso una o più scuole normali femminili governative un corso separato maschile, a prò dei giovani che erano inscritti alla scuola normale maschile di Messina.

Gl'insegnamenti del corso maschile saranno affidati a professori temporaneamente applicati in soprannumero alla scuola normale femminile, qualora non sia possibile od opportuno affidarli a professori della medesima scuola.

Art. 8.

Ai Consigli accademici delle Università è data facoltà di esonerare per l'anno scolastico 1908-909 dal pagamento delle tasse indicate all'art. 44 del regolamento generale universitario - eccettuata la tassa d'immatricolazione gli studenti già inscritti all'università di Messina, che provino con documenti di appartenere a famiglia danneggiata dal terremoto del 28 dicembre 1908; e ciò indipendentemente dalle condizioni richieste dal regolamento sopra citato, salvo il caso di pena disciplinare di cui alla prima parte dell'art. 57 del regolamento stesso.

Analoga facoltà è conferita alle autorità scolastiche alle quali, secondo i vigenti regolamenti, spetta deliberare sulla dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche di ammissione, iscrizione, licenza diploma per le scuole medie, a favore degli alunni provenienti dalle scuole medie delle provincie di Messina e Reggio Calabria , le cui famiglie si trovino nella condizione prevista dal comma precedente.

 

R.D. 7 febbraio 1909, n. 107, conv. legge 24 luglio 1910, n. 579.

Art. 1.

Sulle quote di maggiori proventi delle tasse scolastiche spettanti alle Università e Istituti superiori, i Consigli accademici potranno istituire, per l'anno scolastico 1908-909, borse di studio a sussidio di giovani appartenenti a famiglie di Comuni calabresi o siciliani danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ed iscritti nelle Università o Istituti rispettivi.

Art. 2.

Le norme per il conferimento delle borse predette saranno deliberate dai Consigli accademici ed approvate dal Ministero della pubblica istruzione.

 

R.D. 28 febbraio 1909, n. 137, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Articolo unico.

La disposizione di cui nella prima parte dell'art. 8 del precitato Nostro decreto (nota: R.D. 31 gennaio 1909, n. 71.), potrà applicarsi anche a favore degli studenti delle provincie di Messina e di Reggio Calabria , i quali erano iscritti, prima del 28 dicembre 1908, nelle altre Università e negli Istituti superiori del Regno.

 

R.D. 3 agosto 1909, n. 607, conv. legge 21 luglio 1910, n.579

Art. 1.

I R. R. provveditori agli studi per le provincie di Messina e di Reggio Calabria sono autorizzati a prorogare oltre il 31 luglio 1909, il termine prescritto dall'art. 129 del regolamento approvato con R. decreto 6 febbraio 1908, n. 150, per l'esibizione dei titoli e dei documenti ai concorsi per i posti vacanti d'insegnante nelle scuole elementari di dette Provincie.

 

R.D. 7 agosto 1909, n. 608, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 2.

I professori straordinari della Università di Messina che al 28 dicembre 1908 non avessero ancora ottenuta la stabilità potranno conseguirla al compimento del triennio solare di non interrotto esercizio dalla data della loro nomina, computandosi come utile a questo effetto il tempo trascorso dopo la data sopra indicata, durante il quale non poterono effettivamente insegnare per causa di forza maggiore.

 

R.D. 3 agosto 1909, n. 631, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1.

I R. R. provveditori agli studi sono autorizzati ad accordare per l'anno scolastico 1908-909 la dispensa dalla tassa d'esami di maturità, di cui all'art. 9 della legge 8 luglio 1904, n. 407, e della tassa di diploma della licenza elementare, stabilita con l'art. 10 della legge medesima, ai giovanetti provenienti da scuola elementare pubblica, privata o paterna, che provino con documenti di appartenere a famiglia danneggiata dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Qualora i giovanetti che si trovino nelle sopraddette condizioni, avessero già pagate le tasse, di cui sopra, saranno ammessi a chiederne il rimborso, fatta riserva della parte di cui si fosse eventualmente disposto a titolo di ropine.

 

R.D. 5 settembre 1909, n. 667.

Art. 1.

Sono prorogate sino a nuova disposizione, dal 1 ottobre 1909 e non oltre Il 30 settembre 1910, le norme degli articoli 2, 6 e 7 del Nostro decreto 31 gennaio 1909, n. 71.

Art. 2.

Gli assistenti e impiegati straordinari dell'Università di Messina gli Insegnanti incaricati e supplenti nelle scuole medie di Messina e Reggio Calabria , i quali, a norma dell'art. 3 del Nostro decreto 31 gennaio 1909, n. 71, rimasero a disposizione del Ministero della pubblica istruzione, continuando a percepire le retribuzioni di cui erano provveduti a qualsiasi titolo Nel dicembre 1908, sino a diverso provvedimento e non oltre il termine stabilito dall'atto di nomina e di conferma, saranno preferiti ad altri aspiranti Nel conferimento degli incarichi e delle supplenze durante l'anno scolastico 1909-910, salvi i diritti, ai termini della legge, dei vincitori dei concorsi.

 

R.D. 27 settembre 1909, n. 708.

Art. 1.

La liquidazione dei concorsi e dei rimborsi dello Stato ai Comuni delle provincie di Messina e di Reggio Calabria per gli stipendi dei maestri elementari, in dipendenza delle leggi 11 aprile 1886, n. 3798, 8 luglio 1904, n. 407, e 15 luglio 1906, n. 383, sarà fatta per l'anno 1909, nella forma di liquidazione provvisoria sulla base dei pagamenti eseguiti per l'anno precedente.

Art. 2.

La liquidazione definitiva dei crediti dei Comuni per le leggi citate nel precedente articolo e per l'anno 1909 sarà fatta sui prospetti contenenti le notizie relative al detto anno.

Ove da tale liquidazione venga a risultare un credito residuale del Comune o un credito dello Stato, le differenze in più o in meno saranno compensate nella liquidazione dei concorsi e rimborsi per l'anno 1910.

 

R.D. 18 novembre 1909, n. 754.

Art. 1.

Ai Consigli accademici delle Università è data facoltà di esonerare, per l'anno scolastico 1909-910, dal pagamento di tutte le tasse indicate all'art. 44 del regolamento generale universitario, gli studenti che provino, con documenti, di appartenere a famiglia delle provincie di Messina e di Reggio Calabria danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, e ciò indipendentemente dalle condizioni richieste dal regolamento sopracitato, salvo il caso di pena disciplinare di cui alla prima parte dell'art. 57 del regolamento stesso.

Analoga facoltà è conferita alle autorità scolastiche alle quali, secondo i vigenti regolamenti, spetta deliberare sulla dispensa dai pagamenti delle tasse di ammissione, immatricolazione, iscrizione licenza e diploma a favore degli alunni delle scuole medie, le cui famiglie si trovino nella condizione prevista dal comma precedente.

 

R.D. 18 novembre 1909, n. 766.

Art. 1.

L'apertura della seconda sessione di esami di ammissione, promozione e licenza dell'anno 1909, per le scuole medie inferiori e superiori delle città di Messina e Reggio Calabria , è prorogata.

Con decreto del Nostro ministro per la pubblica istruzione, che dovrà essere emanato non più tardi del mese di dicembre del corrente anno, sarà stabilita la data dell'inizio degli esami e dell'apertura dei corsi scolastici anzidetti.

 

R.D. 9 gennaio 1910, n. 36.

Art. 1.

Le disposizioni speciali, relative alla dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 1909-910 contenute nel R. decreto 18 novembre 1909, n. 754, a vantaggio degli studenti che appartengono a famiglie delle provincie di Messina e Reggio Calabria danneggiate dal terremoto del 28 Dicembre 1908, sono estese agli studenti di scuole medie od universitarie che dimostrino di appartenere a famiglie danneggiate dallo stesso disastro dei Comuni della provincia di Catanzaro di cui nell'elenco summenzionato (nota: Elenco approvato con R.D. 3 agosto 1909, n. 595).

 

R.D. 30 gennaio 1910, n. 80, conv. legge 10 luglio 1910, n. 481.

Art. 1.

Sulle quote dei maggiori proventi delle tasse scolastiche spettanti alle Università e Istituti superiori, i consigli accademici potranno istituire, per l'anno scolastico 1909-910, borse di studio a sussidio di giovani iscritti nelle Università o Istituti rispettivi, ed appartenenti a famiglie dei Comuni di cui nell'elenco annesso al succitato Nostro decreto 3 agosto 1909, N. 595, danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Art. 2.

Le norme per il conferimento delle borse predette saranno deliberate dai Consigli accademici ed approvate dal Ministero della pubblica istruzione.

 

R.D. 9 giugno 1910, n. 370, conv. legge 220613, n. 931.

Art. 1.

I R. R. provveditori agli studi sono autorizzati ad accordare, per l'anno scolastico 1909-910, la dispensa dalla tassa d'esame di maturità, di cui all'art. 9 della legge 8 luglio 1904, n. 407, e dalla tassa di diploma di licenza elementare, stabilita con l'art. 10 della legge medesima, ai giovanetti provenienti da scuola elementare pubblica, privata o paterna, che provino, con documenti, di appartenere a famiglia danneggiata dal terremoto del 28 dicembre 1908.

 

Legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 3.

Dopo il secondo comma dell'art. 8 del R. decreto 31 gennaio 1909, n. 71, va aggiunto il comma seguente:

"L'esonerazione di cui nel comma precedente potrà anche accordarsi agli studenti delle provincie di Messina e di Reggio Calabria , i quali erano inscritti prima del 28 dicembre 1908 nelle altre Università od Istituti superiori del Regno".

 

R.D. 27 novembre 1910, n. 852, conv. legge 5 dicembre 1912, n. 1412.

Art. 1.

I Consigli accademici delle Università e Istituti superiori di grado universitario e le autorità scolastiche, alle quali, secondo i vigenti regolamenti spetta deliberare sulla dispensa dalle tasse a favore degli alunni di scuole medie, possono concedere l'esonero dalle tasse d'immatricolazione, d'iscrizione e di diploma, per l'anno scolastico 1910-911, agli studenti appartenenti alle famiglie dei Comuni compresi negli elenchi approvati con R. R. decreti 3 agosto 1909, n. 595, e 3 marzo 1910, n. 111, le quali, per i danni sofferti nel terremoto del 28 dicembre 1908, siano ridotte in condizioni da non poter più sopperire a tutte le spese dell'educazione e istruzione dei propri figli.

Art. 2.

I danni e le condizioni, di cui nel precedente articolo, devono essere accertati con le norme stabilite dagli articoli 59 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638, e 34 del regolamento 3 febbraio 1901, nn. 31, 103, comma 2°, del regolamento 21 giugno 1885, n. 3413, modificato con R. decreto 10 gennaio 1894, n. 288, 154 del regolamento di pari data e numero per gli istituti tecnici, e 36, comma 2° del regolamento 3 dicembre 1896, n. 592.

Art. 3.

L'esonero non può essere concesso agli studenti universitari che non abbiano ottemperato al disposto del 3° comma dell'art. 24 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638, ne a quelli che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 57 del regolamento medesimo.

Parimenti non possono essere dispensati dalle tasse gli alunni di scuole medie, i quali non siano stati promossi alla classe superiore, salvo il caso che per ragione di malattia debitamente comprovata non abbiano potuto presentarsi a nessuna delle due sessioni di esame, né quelli ai quali sia stata inflitta una punizione disciplinare superiore alla sospensione per cinque giorni.

Art. 4.

I R. R. provveditori agli studi possono esonerare dalla tassa di ammissione all'esame di maturità e dalla tassa di diploma di licenza elementare i candidati i quali provino con certificati del sindaco e dell'agente delle imposte di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1 del presente decreto.

 

R.D. 29 settembre 1910, n. 958.

Articolo unico.

La prima parte dell'art. 1 del R. decreto 18 novembre 1909, n. 754, in conformità dell'originale anziché nella forma stampata nella Gazzetta ufficiale e nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno deve leggersi nella forma seguente:

"Ai consigli accademici delle università è data facoltà di esonerare per l'anno scolastico 1909-910 dal pagamento di tutte le tasse indicate nell'art. 44 del regolamento generale universitario gli studenti che provino, con documenti, di appartenere a famiglie delle provincie di Messina e di Reggio Calabria, danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, e ciò indipendentemente dalle condizioni richieste dal regolamento sopracitato salvo il caso di pena disciplinare di cui alla prima parte dell'art. 57 del regolamento stesso".

 

R.D. 5 novembre 1911, n. 1295, conv. legge 5 dicembre 1912, n.1413

Art. 1.

Le autorità alle quali - secondo i vigenti regolamenti - spetta di deliberare sulla dispensa dalle tasse a favore degli studenti delle Università e Istituti superiori e degli alunni di scuole medie, e i R. R. provveditori agli studi possono concedere l'esonero dalle tasse e soprattasse di ammissione, immatricolazione, inscrizione, licenza, diploma e bollo e maturità per l'anno scolastico 1911-912 agli orfani di entrambi i genitori o di un solo genitore, o abbandonati a causa del terremoto del 28 dicembre 1908, i quali tutti si trovino sottoposti alla tutela e alla protezione dell'opera di patronato "Regina Elena" .

Art. 2.

Le medesime autorità potranno concedere l'esenzione dalle tasse su nominate per lo stesso anno scolastico 1911-912 agli studenti appartenenti alle famiglie dei Comuni compresi negli elenchi approvati con R.R. decreti 3 agosto 1909, n. 595 e 3 marzo 1910, n. 111, le quali per i danni sofferti nel terremoto del 28 dicembre 1908 siano ridotte in condizioni da non potere più sopperire a tutte le spese dell'educazione e istruzione dei propri figli.

Art. 3.

I danni e le condizioni di cui nel precedente articolo, devono essere accertati con le norme stabilite dagli articoli 127 del regolamento 9 agosto 1910, n. 796 e 34 del regolamento 3 febbraio 1901, n. 31; 103, comma secondo del regolamento 21 giugno 1885, n. 3143, modificato con R. decreto 10 gennaio 1894, n. 288; 154 del regolamento di pari data e numero per gli istituti tecnici, e 36, comma 2°, del regolamento 3 dicembre 1896, n. 592, e per i candidati al diploma di maturità e a quello di licenza elementare con certificati del sindaco e dell'agente delle imposte.

Art. 4.

Per gli studenti di cui all'art. 2, l'esonero non può essere concesso a quelli inscritti a RR. Università o istituti superiori e che non abbiano ottemperato al disposto del 2° comma dell'articolo 107 del regolamento 9 agosto 1910, n. 796, ne a quelli che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 125 del regolamento medesimo. Parimenti non possono essere dispensati dalle tasse i giovani di cui all'art. 2, inscritti a scuole medie, i quali non siano stati promossi alla classe superiore, salvo il caso che per ragione di malattia debitamente comprovata non abbiano potuto presentarsi ad alcuna delle due sessioni di esame, né quelli ai quali sia stata inflitta una punizione disciplinare superiore alla sospensione per cinque giorni.

I medesimi giovani non potranno godere dell'esenzione dalle tasse se si presenti no ad esami in qualità di privatisti.

Art. 5.

La deliberazione per l'esonero dalle tasse scolastiche a favore degli orfani sottoposti alla tutela e protezione dell'opera di patronato "Regina Elena" può essere presa dalle autorità competenti in seguito a regolare istanza presentata dal Comitato centrale dell'opera stessa o dai sottocomitati locali istituiti col R. decreto 14 giugno 1909, n. 14.

 

 

 

CAPO XIII. - Disposizioni concernenti il personale

 

 

Legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 12.

Tutti i funzionari dello Stato, così civili che militari, compresi i militari di truppa dell'esercito e della marina, gli appartenenti ai corpi organizzati dello Stato, e gli operai della guerra e della marina, morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa del terremoto del 28 dicembre 1908, si reputano morti o feriti in servizio, agli effetti degli articoli 2, 82, 100, 101, 110, 119 e seguenti della legge sulle pensioni (testo unico) 21 febbraio 1895, n. 70.

La stessa disposizione é estesa anche al personale delle ferrovie dello Stato, qualunque sia l'Istituto di previdenza al quale era ascritto, concedendo agli agenti resi inabili in seguita al terremoto ed alle famiglie dei morti, con meno di 25 anni di servizio utili per la pensione, il trattamento eccezionale a sensi dell'art. 16 dello statuto della cessata Cassa pensioni, considerandoli, cioè, come se avessero compiuti i 25 anni di servizio.

 

R.D. 27 gennaio 1900, n. 25, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1.

Il Governo del Re é autorizzato a collocare fuori ruolo tutti quei magistrati e funzionari di cancelleria appartenenti agli uffici di Messina e di Reggio Calabria , che si trovavano sul luogo nel momento del disastro, e dei quali non si sia avuta più notizia.

Alle persone di famiglie di tali magistrati e funzionari, le quali avrebbero diritto a pensione, sarà applicabile la disposizione dell'art. 133 del Regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1905, n. 603, quanto alla concessione di un acconto mensile temporaneo sulla pensione che potrà essere liquidata.

 

R.D. 17 gennaio 1909, n. 36, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1.

Le somme stanziate nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e Commercio (capitolo 35, £. 12,000 per il mantenimento della. R. scuola pratica di agricoltura di Messina, capitolo 139, lire 02,000 per la R. scuola industriale e di Reggio Calabria e £. 9000 per la R. scuola d'arti e mestieri di Messina) saranno rispettivamente destinate in primi luogo al pagamento degli stipendi ed assegni del personale di ruolo e degli eventuali sussidi al personale incaricato ed agli allievi.

Le rimanenze saranno destinate anno per anno in aumento del fondo che sarà assegnato per la ricostituzione degli edifizi e del materiale didattico e tecnico degli istituti anzidetti. Saranno altresì destinate in aumento del fondo stesso le attività disponibili dei singoli istituti al 31 dicembre 1908 da accertarsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 2.

È data facoltà al ministro di agricoltura, industria e commercio di comandare temporaneamente a prestar servizio il personale delle tre scuole predette e della cattedra ambulante di agricoltura di Messina in altri uffici ed Istituti dipendenti dal Ministero stesso.

Art. 3.

Sono sciolti il Comitato amministrativo della R. scuola pratica di agricoltura di Messina, il Consiglio direttivo della R. scuola di arti e mestieri di Messina, la giunta di vigilanza della R. scuola industriale di Reggio Calabria e la commissione di vigilanza della cattedra ambulante di agricoltura di Messina.

Con decreti Reali saranno nominati i rispettivi commissari, i quali avranno tutte le attribuzioni dei corpi amministrativi disciolti e dureranno in Carica fino a che gli enti amministrativi non siano in grado di riprendere le Loro normali funzioni.

 

R.D. 7 febbraio 1909, n. 72.

Art. 1.

Ai funzionari civili e militari chiamati a far parte delle due Commissioni (nota: Commissione sismologica e commissione per le norme costruttive) istituite con i nostri decreti sopra citati è assegnata l'indennità giornaliera di £. 20, in luogo di quella che loro spetterebbe secondo le norme vigenti per l'Amministrazione della quale fanno parte.

Ai membri delle predette commissioni, che non siano funzionari dello Stato, sono rimborsate le spese di viaggio in 1° classe ed è concesso un onorario di £. 20 per ogni seduta cui prendono parte.

Art. 2.

Al pagamento delle indennità ai membri della commissione che sieno funzionari dello Stato, sarà provveduto coi fondi stanziati per tale titolo nel bilancio del Ministero dal quale i funzionari stessi dipendono. Per quelli che non sieno funzionari dello Stato i pagamenti saranno disposti sui fondi stanziati al capitolo 114 del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, ed al capitolo 30 del bilancio del Ministero dei lavori Pubblici.

Art. 3.

Alle spese per gli studi che eventualmente occorressero sarà provveduto con mandati di anticipazione a favore dei presidenti delle due Commissioni o di funzionari da essi delegati, sui fondi stanziati nel capitolo 115 del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per quanto riguarda la Commissione che deve proporre le zone per le ricostruzioni, e, per l'altra, nei capitoli 22 e 30 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

 

R.D. 7 febbraio 1909, n. 73, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, ciascun Ministero farà, per i propri funzionari già in servizio nelle provincie di Reggio Calabria e Messina che si presumono morti nell'occasione del disastro del 28 dicembre 1908, le denuncie agli ufficiali dello stato civile prescritte dall'art. 3 del R. decreto 17 gennaio 1909, n. 23.

Art. 2.

Dopo fatta la denuncia di cui al precedente articolo, con decreto del ministro del tesoro, su proposta dell'amministrazione dalla quale il funzionario dipendeva, sarà concesso un acconto mensile alla di lui vedova od agli orfani, in misura non superiore ai tre quarti, sull'importo della pensione o dell'assegno presumibilmente dovuto ai sensi dell'art. 12 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

I funzionari, che dopo la denuncia della loro presunta morte risultassero superstiti, saranno riammessi in servizio e gli acconti di pensione, concessi alle loro famiglie, saranno ricuperati ratealmente, mediante ritenuta da operarsi sugli stipendi dovuti ai funzionari medesimi.

Art. 3.

Dopo fatta la denuncia di cui all'art. 1, sarà in facoltà dell'Amministrazione, quando le esigenze del servizio lo richiedano, di sostituire nel ruolo il funzionario del quale è presunta la morte.

I funzionari, che dopo la denunzia della loro presunta morte risultassero superstiti, saranno ricollocati nel ruolo al posto precedentemente da loro occupato. Nel caso di avvenuta sostituzione ai sensi del precedente comma, l'ultimo nominato nel ruolo rimane in soprannumero.

 

R.D. 14 gennaio 1909, n. 117.

Art. 1.

Gli iscritti al monte pensioni degli insegnanti elementari, amministrato dalla Cassa dei depositi e prestiti, morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa del terremoto del 28 dicembre 1908, sono considerati morti o feriti, a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni, agli effetti della pensione privilegiata.

Questa disposizione si applica pure agli insegnanti considerati nell'art. 32 del testo unico approvato con nostro R. decreto 2 luglio 1903, n. 430, modificato con la legge 5 luglio 1908, n. 374.

Art. 2.

La disposizione del primo comma del precedente articolo si applica anche alle varie categorie di personale inscritte a tutti gli altri istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, e cioè alla Cassa dei medici condotti e degli altri sanitari alla Cassa di previdenza per gli impiegati tecnici straordinari del catasto e dei servizi tecnici finanziari e alle Casse di previdenza per i segretari comunali e altri impiegati, per gli ufficiali giudiziari e per gli impiegati degli archivi notarili.

Art. 3

La differenza tra gli assegni che saranno corrisposti in dipendenza del presente decreto e quelli che rispettivamente spetterebbero in base alle disposizioni legislative che reggono i singoli istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, sarà corrisposta a carico del Bilancio del Ministero del tesoro.

 

R.D. 28 febbraio 1909, n. 118, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1.

Per la esecuzione dei lavori dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908, possono essere temporaneamente assunti alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici ingegneri provvisori sino al numero massimo di 50, aiuti ed assistenti provvisori fino al numero massimo di 150 per ciascuna categoria, sotto l'esclusiva osservanza delle norme stabilite negli articoli seguenti.

Art. 2.

Per l'assunzione ad ingegnere provvisorio é necessario che l'aspirante sia fornito del diploma d'ingegnere rilasciato da una scuola di applicazione o da un istituto tecnico superiore o politecnico dal Regno.

Per l'assunzione ad aiuto provvisorio sono richiesti il diploma di perito agrimensore o la licenza della sezione speciale di costruzioni o di fisico matematica, rilasciati da un istituto tecnico del Regno oppure altro titolo equipollente; per gli assistenti provvisori la prova che l'aspirante possiede le cognizioni e la pratica necessarie per la sorveglianza dei lavori.

Art. 3.

Prima di essere ammessa ad esercitare le funzioni, la persona prescelta rilascerà una dichiarazione scritta con la quale riconosce di poter essere licenziata quando, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, cessi il bisogno dell'opera sua senza diritto a preventivo avviso ne ad indennità di licenziamento.

Art. 4.

Gl'ingegneri, aiuti ed assistenti provvisori sono retribuiti a giornata nella seguente misura:

Gli ingegneri da lire dieci a lire quindici al giorno; gli aiuti da lire sei a lire dieci al giorno; gli assistenti da lire cinque a lire otto al giorno. L'assegno è pagato dall'ingegnere capo o chi per esso su mandato a Disposizione, che sarà emesso sui fondi stanziati o da stanziarzi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per provvedere ad opere urgenti nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 ed a riparare o ricostruire edifici pubblici danneggiati.

Al detto personale provvisorio è accordato il rimborso delle spese effettive di viaggio, sia per raggiungere la residenza assegnata, sia per le eventuali traslocazioni da una ad altra località. Per i viaggi in ferrovia sarà corrisposto il prezzo di un biglietto di seconda classe

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R.D. 3 settembre 1909, n. 643, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1.

Il nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici é autorizzato ad assumere in servizio temporaneo, per la trattazione degli affari dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908, dieci funzionari amministrativi col titolo di segretari straordinari e otto funzionari di ragioneria, col titolo di ragionieri straordinari.

Agli uni ed agli altri verrà corrisposto l'annuo assegno di £. 2000.

L'assunzione avrà luogo in seguito ad esame di concorso e con le norme di cui agli articoli 8 e seguenti del citato regolamento per l'ammissione ai posti nel personale d'amministrazione e di ragioneria del Ministero dei lavori Pubblici.

Avvenuta, in seguito ai concorsi, la nomina dei 18 impiegati di cui sopra, Coloro che, per qualsiasi motivo, cessassero dal servizio, non potranno essere sostituiti.

Art. 2.

I funzionari assunti con le norme di cui all'art. 1 saranno licenziati quando, a giudizio dell'amministrazione, sia cessato il bisogno dell'opera loro, senza diritto ad alcun compenso od indennità di buona uscita.

Però, mentre essi si troveranno in servizio, saranno nominati ai posti che man mano si rendessero vacanti nel ruolo dei segretari e dei ragionieri di quarta classe, secondo l'ordine della graduatoria del concorso, purché ne siano ritenuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione.

Il segretario o ragioniere straordinario che sia dichiarato immeritevole della nomina dal Consiglio d'amministrazione, dovrà essere senz'altro licenziato.

Art. 3.

Le somme all'uopo occorrenti saranno prelevate dai fondi stanziati e da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in dipendenza della legge 15 aprile 1909, n. 188, per opere e bisogni urgenti nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

 

R.D. 30 dicembre 1909, n. 831, conv. legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1.

Sono prorogate fino al 30 giugno 1910 le disposizioni del R. decreto 15 aprile 1909, n. 221, concernenti le indennità di missione ai funzionari civili dello Stato che prestano servizio nei Comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 2.

Il conto corrente fra il tesoro dello Stato e il Ministero dei lavori pubblici, di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, e 4 luglio 1909, n. 421, è esteso ai ministeri indicati nel seguente articolo, al solo fine di fornire ad essi i fondi necessari per corrispondere l'indennità di missione ai termini del R. decreto 15 aprile 1909, n. 221, e dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Agli effetti del precedente articolo é autorizzato il prelevamento dal conto corrente di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, e 4 luglio 1909, n. 724, della somma di £. 1.464.000 da stanziarsi nella categoria "Movimento di capitali" dello Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario In corso ad un nuovo capitolo col n. 212-ter e con la seguente denominazione: "Prelevamento dal conto corrente col tesoro dello Stato, di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, e 4 luglio 1909, n. 421, al fine di fornire al Governo i mezzi necessari per corrispondere l'indennità di missione ai funzionari civili dello Stato, che prestano servizio nei Comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12".

L'accennata somma di £. 1.464.000 verrà ripartita e inscritta ad uno speciale capitolo, con la denominazione " indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei Comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12" nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa dei sottoindicati ministeri, per l'esercizio finanziario in corso, come appresso:

Ministero del tesoro, cap. n. 163-septies, £. 51.000.

Ministero delle finanze, cap. n. 269-bis, £. 172.000.

Ministero di grazia e giustizia, cap. n. 39-bis, £. 440.000.

Ministero della pubblica istruzione, cap. 227-ter, £. 128.000.

Ministero dell'interno, cap.164-bis, £. 130.000.

Ministero delle poste e dei telegrafi, cap.n. 144-ter, £. 455.000.

Ministero della guerra, cap. n. 69-bis, £. 45.000.

Ministero della marina, cap.n. 83-bis, £. 25.000.

Ministero di agricoltura, industria e commercio, cap.n. 176-bis £. 18.000.

Totale £. 1.464.000.

 

Legge 13 luglio 1910, n. 466.

Art. 60.

Entro il termine di un biennio dalla pubblicazione della presente legge i posti d'ingegnere allievo del Genio civile potranno essere conferiti, senza esame, ai laureati in ingegneria civile o industriale nelle Regie scuole di applicazione, negli istituti tecnici superiori o politecnici o scuole superiori politecniche, i quali:

1° non abbiano superato il 30° anno di età;

2° siano stati classificati in ordine di merito nel primo decimo dei laureati in ciascuna delle scuole o degli istituti predetti nel corso scolastico nel quale ottennero la laurea.

Il limite di età di cui al precedente n. 1, è portato a 35 anni per i laureati nelle scuole e negli istituti redetti che si trovino a prestare servizio in qualità di ingegneri o aiutanti provvisori degli uffici del Genio civile all'atto della pubblicazione della presente legge.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici sentito il Comitato del personale, saranno stabilite le norme per le nomine di cui al presente articolo.

 

R.D. 21 luglio 1910 n. 546, conv. legge 8 giugno 1911, n.521

Art. 1.

Ai funzionari civili dello Stato che prestano servizio nei Comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, è concessa l'indennità di missione nella misura che segue:

a) ai funzionari i quali risiedono nei due Comuni capoluoghi di provincie di Messina e di Reggio Calabria , una indennità di missione corrispondente ai due quinti delle indennità regolamentari, e, in ogni caso, non inferiore a £. 40 mensili;

b) a tutti indistintamente i funzionari che risiedono negli altri Comuni, compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge citata, una indennità di £. 40 mensili.

Art. 2.

Il conto corrente fra il tesoro dello Stato e il Ministero dei lavori pubblici, di cui alla legge 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391, è esteso ai ministeri indicati nel seguente articolo al solo scopo di fornire ad essi i fondi necessari per corrispondere l'indennità di missione stabilita dal precedente articolo.

Art. 3.

Dal conto corrente di cui all'art. 2 e agli effetti indicati nell'articolo medesimo, é autorizzato un prelevamento nella somma di £. 1.615.100, da stanziarsi nella categoria "Movimento di capitali" nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1910-1911, al cap. n. 229-bis, con la denominazione: "Prelevamento dal conto corrente col tesoro dello Stato, di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421, e 30 giugno 1910, n. 391, al fine di fornire al Governo i mezzi necessari per corrispondere l'indennità di missione ai funzionari civili dello Stato che prestano servizio nei Comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 12 Gennaio 1909, n. 12".

La accennata somma di £. 1.615.100 verrà ripartita ed inscritta ad uno speciale capitolo con la denominazione "Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei Comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12", nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa dei sottoindicati ministeri, per l'esercizio finanziario 1910-1911, come segue:

Cap.n. 161-quater. Ministero del tesoro, £. 65.000.

Cap.n. 258-bis. Ministero delle finanze, £. 205.200.

Cap.n. 39-bis. Ministero di grazia e giustizia, £. 338.500.

Cap.n. 223-bis. Ministero della pubblica istruzione, £. 212.300.

Cap.n. 168-bis. Ministero dell'interno, £. 225.000.

Cap.n. 142-bis. Ministero delle poste e telegrafi, £. 416.500.

Cap.n. 70-bis. Ministero della guerra, £. 80.000.

Cap.n. 84-bis. Ministero della marina, £. 32.200.

Cap.n. 174-bis. Ministero di agricoltura, industria e commercio, £. 40.400.

Totale £. 1.615.100.

 

R.D. 19 gennaio 1911, n. 54, conv. legge 29 dicembre 1912, n. 1356

Art. 1.

Ai funzionari civili dello Stato che prestano servizio nel comune di Palmi é concessa per il semestre 1° gennaio - 30 giugno 1911 una indennità di missione corrispondente ai tre decimi delle indennità regolamentari e in ogni caso non inferiore a £. 50 mensili.

Art. 3.

Dal conto corrente di cui all'articolo precedente é autorizzata la prelevazione della somma di lire settantaquattromilacento (£. 74.100) da inscriversi nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1910-911 per £. 8000 in aumento del capitolo n. 229-bis: "Prelevamento dal conto corrente col tesoro di cui alla legge 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391, al fine di fornire al Governo i mezzi necessari per corrispondere l'indennità di missione ai funzionari dello Stato che prestano servizio nei Comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12" e per £. 66. 100 al capitolo di nuova istituzione n. 229-bis-a "prelevamento dal conto corrente col tesoro dello Stato di cui alla legge 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909 n. 421, e 30 giugno 1910, n. 391, al fine di fornire al Governo i mezzi necessari per la distribuzione delle medaglie di benemerenza e delle medaglie commemorative istituite coi RR. decreti 6 maggio 1909, n. 338, e 20 febbraio 1910, n. 79".

Art. 4.

La predetta somma di £. 74,100 é iscritta nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa dei sottoindicati ministeri per l'esercizio finanziario 1910-911, come segue:

a) £. 8000 (lire ottomila) ai capitoli istituiti con R. decreto 21 luglio 1910, n. 546, e cioè:

Cap. n. 258-bis del Ministero delle finanze, £. 800.

Cap. n. 39-bis del Ministero di grazia e giustizia, £. 3900.

Cap. n. 223-bis del Ministero della pubblica istruzione, £. 1300.

Cap. n. 168-bis del Ministero dell'interno, £. 1500.

Cap. n. 142-bis del Ministero delle poste e dei telegrafi, £. 300.

Cap. n. 174-bis del Ministero di agricoltura, industria e commercio, £. 200.

Totale £. 8000.

b) £. 57.500 (lire cinquantasettemilacinquecento) nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri; al nuovo capitolo n. 61-septies: "Spese per la distribuzione della medaglia commemorativa dell'opera filantropica di soccorso prestata sui luoghi colpiti dal terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908 istituita con R. decreto 20 febbraio 1910, n.79)":

c) £. 8600 (lire ottomilaseicento) nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, al capitolo n. 179-quater, la cui denominazione é così modificata:

"Medaglie ad enti e persone per benemerenze acquisite in occasione del terremoto, a termini del R. decreto 6 maggio 1909, n. 338, e medaglia commemorativa istituita con R. decreto 20 febbraio 1910, n. 79".

 

Legge 21 luglio 1911, n. 778.

Art. 1.

A deroga parziale delle norme portate dall'art. 4 del regolamento speciale per il personale di 1° e 2° categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 16 maggio 1909, n. 341, i supplenti postali telegrafici, assunti in missione in alcuni uffici di prima classe delle provincie di Messina e di Reggio Calabria dopo il disastro del 28 dicembre 1908, ed in dipendenza delle condizioni create ai servizi dal disastro medesimo, sono nominati ufficiali d'ordine a £. 1500 alle condizioni seguenti:

a) trovarsi essi ancora in servizio nei suddetti uffici di prima classe alla data della promulgazione della presente legge, ed avervi, prestata l'opera propria per un periodo non inferiore a 180 giorni, dopo il 28 dicembre 1908. Sono considerati in servizio coloro la cui assenza attuale o le eventuali interruzioni sieno dovute ad obbligo di leva;

b) avere prestato servizio lodevole; essere tuttora in grado di prestarlo, e possedere i requisiti di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili;

c) avere compiuto l'età di 18 anni e non aver superato quello di 38 al 28 dicembre 1908.

Art. 2.

Per l'effettuazione della suddetta disposizione, saranno aumentati nel quadro v, tabella b, annessa alla legge n. 575 del 25 giugno 1911, tanti posti di ufficiale d'ordine quante sono le nomine da conferirsi, con decorrenza dal 1 luglio 1911, ai supplenti, ai termini dell'articolo precedente.

 

R. decreto 31 luglio 1911, n. 874, conv. legge 23 maggio 1912, n. 484.

Art. 1.

A decorrere dal 1 luglio 1911 e fino al 30 giugno 1912, agli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni governative residenti nei Comuni appresso indicati è concessa una indennità di disagiata residenza nella misura che segue:

a) nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi, tre decimi delle indennità di missione regolamentari ed in ogni caso una somma mensile non maggiore di £. 100c ne minore di £. 30;

b) nei Comuni che, per verifiche già eseguite alla data del presente decreto, risultino avere avuto una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'ottanta per cento, £. 30 mensili.

Art. 2.

Il conto corrente fra il tesoro dello Stato ed il Ministero dei lavori pubblici di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391, è esteso ai ministeri indicati nel seguente articolo allo scopo di prelevarne i fondi necessari per corrispondere l'indennità di missione stabilita dal precedente articolo.

Art. 3.

Dal conto corrente di cui all'art. 2 e agli effetti indicati nell'articolo medesimo é autorizzato un prelevamento di £. 1.193.000 da stanziarsi nella categoria III "Movimento di capitali" dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1911-912 al nuovo capitolo n. 226-bis "Prelevamento dal conto corrente col tesoro dello stato, di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421, e 30 giugno 1910, n. 391, al fine di fornire al Governo I mezzi necessari per corrispondere un'indennità di disagiata residenza ai funzionari civili dello Stato che prestano servizio nei Comuni più gravemente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908".

La predetta somma di £. 1.193.000 sarà ripartita ed inscritta ad uno speciale capitolo con la denominazione: "Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei Comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all' 80 per cento" nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri per l'esercizio finanziario 1911-912 come segue:

Cap.n. 171-bis. Ministero del tesoro, £. 55.000.

Cap.n. 261-bis. Ministero delle finanze, £. 140.000.

Cap.n. 38-bis. Ministero di grazia e giustizia, £. 170.000.

Cap.n. 224-ter. Ministero dell'istruzione pubblica, £. 160.000.

Cap n. 175-bis. Ministero dell'interno, £. 160.000.

Cap.n. 134-bis. Ministero delle poste e dei telegrafi, £. 383,000.

Cap.n. 83-ter. Ministero della guerra, £. 70.000.

Cap.n. 113-quinquies. Ministero della marina, £. 25.000.

Cap.n. 166-bis. Ministero di agricoltura, industria e commercio, £. 30.000.

Totale £. 1,193.000.

Art. 4.

Per il periodo di tempo indicato nell'art. 1 le amministrazioni dei Comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi, sono autorizzate a concedere a rate mensili, posticipate, sui propri bilanci, ai dipendenti impiegati e salariati, i Cui posti siano compresi nelle piante organiche già approvate prima della Data del presente decreto una indennità pari a tre dodicesimi dello stipendio annua e ed in ogni caso non superiore a £. 50 e non inferiore a £. 30 mensili, purché l'indennità mensile non superi un dodicesimo dello stipendio o salario annuale.

Per lo stesso periodo di tempo le amministrazioni dei Comuni nei quali, in base a verifiche già eseguite, risulti una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all' 80 per cento, sono autorizzate a concedere a rate mensili posticipate sui propri bilanci ai dipendenti impiegati e salariati, i cui posti sono compresi nelle piante organiche già approvate prima della data del presente decreto, una indennità di £. 20 mensili, purché l'indennità medesima non superi un dodicesimo dello stipendio o salario annuo.

Uguali facoltà sono consentite alle amministrazioni delle provincie di Messina e Reggio Calabria per i loro impiegati e salariati, residenti rispettivamente nei Comuni di cui sopra.

 

Legge 6 luglio 1912, n. 741.

Art. 1.

Agli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni governative residenti nei Comuni appresso indicati è concessa nel periodo dal 1 luglio 1912 al 30 giugno 1913 una indennità di disagiata residenza nella misura che segue:

a) nei Comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi un quarto dell'indennità di missione stabilita dal R. decreto 14 settembre 1862, n. 840, ed in ogni caso una somma mensile non maggiore di £. 80 ne minore di £. 24;

b) nei Comuni che, per verifiche già eseguite alla data della presente legge, risultino aver avuto una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all' 80 per cento, £. 24 mensili.

Art. 2

Per provvedere al pagamento delle indennità di cui al precedente articolo nella somma complessiva di £. 1.140.000, é istituito nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa dei sottoindicati ministeri per l'esercizio 1912-913 uno speciale capitolo con la denominazione: "Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei Comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi, e negli altri Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all' 80 per cento" e con lo stanziamento come appresso:

Cap. 178-bis. Ministero del tesoro, £. 36.000.

Cap. 264-bis, Ministero delle finanze, £. 109.500.

Cap. 40-bis. Ministero di grazia e giustizia, £. 164.500.

Cap. 231-bis. Ministero dell'istruzione pubblica, £. 125.000.

Cap.181-bis. Ministero dell'interno, £. 116.500.

Cap. 107-bis. Ministero dei lavori pubblici, £. 119.500.

Cap. 136-bis. Ministero delle poste e dei telegrafi, £. 362.000.

Cap. 85-bis. Ministero della guerra, £. 54.000.

Cap. 123-bis. Ministero della marina, £. 29.000.

Cap. 171-bis. Ministero d'agricoltura, industria e commercio, £. 24.000.

Art. 3.

Per il periodo di tempo indicato nell'art. 1 le amministrazioni nei Comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi, sono autorizzate a concedere a rate mensili posticipate sui propri bilanci ai dipendenti impiegati e salariati, i cui posti siano compresi nelle piante organiche già approvate prima della data della presente legge, una indennità pari ad un quinto dello stipendio annuale ed, in ogni caso, non superiore a £. 40 e non inferiore a £. 24 mensili, purché l'indennità mensile non superi un quindicesimo dello stipendio o salario annuale.

Per lo stesso periodo di tempo le amministrazioni dei Comuni nei quali in base a verifiche già eseguite risulti una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all' 80 per cento, sono autorizzate a concedere a rate mensili posticipate sui propri bilanci ai dipendenti impiegati o salariati i cui posti sieno compresi nelle piante organiche già approvate prima della data della presente legge, un'indennità di £. 16 mensili, purché l'indennità medesima non superi un quindicesimo dello stipendio o salario annuo.

Uguali facoltà sono consentite alle amministrazioni delle provincie di Messina e Reggio Calabria per i loro impiegati o salariati, residenti rispettivamente nei Comuni di cui sopra.

 

 

CAPO XIV. - Leggi di conversione.

 

 

Legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 13.

Sono convertiti in legge i tre RR. decreti allegati alla presente, e cioè:

1° il R. decreto 1 gennaio 1909, n. 6, che proroga fino al 30 di giugno 1909, le scadenze delle obbligazioni cambiarie e commerciali a debito di persone residenti nelle provincie di Messina e Reggio Calabria, e sospende per lo stesso periodo il corso delle prescrizioni e delle perenzioni;

2° il R. decreto 3 gennaio 1909, n. 4, che aumenta di lire 2.000.000 la dotazione del capitolo n. 126 "Fondo di riserva per le spese impreviste" inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1908-909;

3° il R. decreto 6 gennaio 1909, n. 7, col quale venne autorizzato il prelevamento dal predetto fondo di riserva della somma di £. 95.000, in complesso, per aumenti ai capitoli 13, 15 e 36 del bilancio della guerra oltre la cifra consolidata.

Sono convalidati i decreti Reali coi quali vennero autorizzate le prelevazioni, descritte nell'annessa tabella, dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1908-1909.

 

Legge 10 luglio 1910, n. 463.

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 13 gennaio 1910, n. 73, col quale sono considerati maestri rurali, fino a contraria disposizione, agli effetti dell'indennità di disagiata residenza, di cui all'art. 67 della legge 15 luglio 1906, n. 383, tutti i maestri dei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

 

Legge 10 luglio 1910, n. 481.

Articolo unico.

Il R. decreto 30 gennaio 1910, n. 80, che istituisce borse di studio pei giovani iscritti nelle Università e Istituti rispettivi appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, è convertito in legge.

 

Legge 21 luglio 1910, n. 579.

Art. 1.

Sono convertiti in legge i seguenti RR. decreti emanati su proposta dei ministri competenti, in virtù della facoltà concessa al Governo del Re dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con la legge 16 dicembre 1909, n. 721:

R. decreto 14 gennaio 1909, n. 16, col quale venne autorizzato il prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste di £. 25.000 in aumento al capitolo n. 15 del bilancio della guerra, oltre la cifra consolidata (all.A).

R. decreto 14 gennaio 1909, n. 17, concernente le pensioni agli inscritti al monte pensioni dei maestri elementari e resi inabili al servizio a causa del terremoto (all. B).

R. decreto 16 gennaio 1909, n. 20, autorizzante proroga del termine per la Presentazione dei conti ai funzionari delegati nelle provincie di Reggio Calabria e di Messina (all. C).

R. decreto 21 gennaio 1909, n. 31, riguardante l'iscrizione del capitolo n. 57-bis nel bilancio del fondo per il culto con la dotazione di £. 150.000 da prelevarsi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e da quello per le impreviste del bilancio medesimo (all. D).

R. decreto 7 febbraio 1909, n. 73, riflettente la denuncia dei funzionari di ciascun Ministero presunti morti nei luoghi colpiti dal terremoto (all.E).

R. decreto 1 gennaio 1909, n. 6, che proroga la scadenza delle cambiali e dei biglietti all'ordine pagabili dai debitori residenti nelle provincie di Messina e Reggio Calabria .

R. decreto 27 gennaio 1909, n. 25, che autorizza il Governo del Re a collocare fuori ruolo quei magistrati e funzionari di cancelleria degli uffici di Messina e Reggio Calabria dei quali non si ha più notizia dopo il disastro del 28 dicembre 1908 e dà disposizioni per le loro famiglie.

R. decreto 21 gennaio 1909, n. 31 che autorizza nella parte straordinaria del bilancio dell'amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio 1908-909 l'iscrizione della somma di £. 150.000 per le spese agli edifici ecclesiastici e per l'esercizio del culto nei luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto 28 gennaio 1909, n. 32, che, in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, autorizza l'applicazione temporanea di magistrati e funzionari di cancellerie nel distretto di Corte di appello di Messina e nel circondario di Reggio Calabria .

R. decreto 31 gennaio 1909, n. 33, che, in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, stabilisce le norme pei procedimenti civili davanti agli uffici Giudiziari di Messina, Reggio Calabria e Palmi.

R. decreto 5 febbraio 1909, n. 37, per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e Reggio Calabria .

R. decreto 28 febbraio 1909, n. 128, che aggiunge un ultimo capoverso all'art. 1 del R. decreto 5 febbraio 1909, n. 37, circa la ricostituzione della giustizia nelle provincie di Messina e Reggio Calabria .

R. decreto 11 marzo 1909, n. 134, riguardante la prestazione di giuramento e la immissione in funzione dei magistrati della Corte d'appello di Messina.

R. decreto 11 marzo 1909, n. 135, che provvede allo scrutinio dei funzionari di cancelleria di Messina.

R. decreto 11 marzo 1909, n. 136, per il rilascio dei certificati penali alle persone nate nei circondari di Messina, Palmi e Reggio Calabria .

R. decreto 21 marzo 1909, n. 177, che nell'interesse della proprietà del commercio e dell'industria stabilisce norme eccezionali a deroga del Codice di commercio e di altre leggi nei territori danneggiati dal terremoto.

R. decreto 31 gennaio 1909, n. 71, relativo al personale dell'Università di Messina e delle scuole medie governative di Messina, Reggio Calabria ed altri luoghi gravemente danneggiati dal terremoto.

R. decreto 7 febbraio 1909, n. 107, per l'istituzione di Borse di studio e sussidi di giovani appartenenti a famiglie di Comuni calabresi e siciliani danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto 28 febbraio 1909, n. 137, relativo all'estensione dell'esonero dal pagamento delle tasse universitarie.

Due RR. decreti del 17 gennaio 1909, n. 30 e del 18 marzo 1909, n. 181, contenenti provvedimenti speciali per le assicurazioni nei Comuni delle provincie di Messina e di Reggio Calabria danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto 7 febbraio 1909, n. 70, col quale le attribuzioni della Commissione forestale provinciale di Reggio Calabria di cui all'articolo 70 della legge 25 giugno 1901, n. 255, vennero deferite all'ispettore forestale del ripartimento fino a che la Commissione stessa fosse stata in grado di riprendere le sue normali funzioni.

R. decreto 7 febbraio 1909, n. 64, col quale é stata sciolta l'Amministrazione del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana, ed é stato nominato un R. commissario per la temporanea gestione del Consorzio stesso.

R. decreto 17 gennaio 1909, n. 36, col quale si é provveduto alla ricostituzione dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria , danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto 7 febbraio 1909, n. 59, col quale vennero accordate franchigie Daziarie per gli oggetti offerti in dono pel soccorso dei danneggiati dal Terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto 7 febbraio 1909, n. 60, col quale venne concessa la importazione in franchigia alle case mobili, destinate nei luoghi colpiti dal terremoto, ed ai materiali acquistati dallo stato per costruirle.

R. decreto 1 aprile 1909, n. 194, che estende le disposizioni dell'art. 26, ultimo capoverso, legge 25 giugno 1906, n. 255, a tutti gli atti e contratti relativi alle opere che saranno eseguite a cura dello stato, delle Provincie, dei Comuni, nonché dei Comitati di soccorso, per riparare i danni cagionati dal terremoto.

R. decreto 15 aprile 1909, n. 212, contenente provvedimenti per gli esattori e per i contribuenti dei Comuni danneggiati dal terremoto.

R. decreto 25 febbraio 1909, n. 91 (all. A), relativo alla riduzione delle sezioni dei Collegi elettorali politici di Messina I e Messina II.

R. decreto 18 marzo 1909, n. 161, col quale le operazioni della leva di terra sulla classe 1889, nei luoghi più gravemente colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, sono state rimandate al tempo della leva sui nati del 1890.

R. decreto 28 gennaio 1909, n. 68, concernente l'accertamento da parte degli ufficiali del genio civile o del genio militare, dei fabbricati dei quali sia necessario in tutto o in parte la demolizione o il puntellamento o altre piccole riparazioni a tutela della incolumità pubblica, nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto 6 febbraio 1909, n. 44, che autorizza lo sgombro delle macerie e dei materiali caduti o che potessero ancora cadere sulle aree pubbliche nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto 6 febbraio 1909, n. 45, col quale è data facoltà al ministro dei lavori pubblici di delegare la direzione generale delle ferrovie dello Stato per gli acquisti nel Regno ed all'estero di materiali e provviste di ogni genere occorrenti per la riparazione dei danni del terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto 28 febbraio 1909, n. 118 relativo all'assunzione temporanea, alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici, di ingegneri, aiutanti ed assistenti provvisori per l'esecuzione dei lavori dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto 18 marzo 1909, n. 159, portante norme pei trasporti sulle ferrovie dello stato, occasionati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto 18 aprile 1909, n. 193, col quale sono approvate le norme tecniche ed igieniche per le riparazioni, ricostruzioni e costruzioni nuove degli edifici pubblici e privati nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 o da altri precedenti e sono elencati quelli nei quali é obbligatoria la loro osservanza.

R. decreto 18 aprile 1909, n. 213, che autorizza il prelevamento di 10 milioni dai fondi di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per Provvedere ad opere di interesse locale nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto 18 aprile 1909, n. 216, portante norme per la concessione di Baracche e di aree e per la distribuzione di materiali da costruzione nei Luoghi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto 25 aprile 1909, n. 217, che dichiara di pubblica utilità i lavori occorrenti nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 per Costruzione di baracche e di edifici per apertura, prolungamento ed ampliamento di strade e piazze e per condutture di acqua potabile.

R. decreto 6 maggio 1909, n. 255, portante disposizioni circa il risarcimento dei danni cagionati dalle demolizioni nei luoghi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto 6 maggio 1909, n. 264 portante norme per la dichiarazione di Pubblica utilità degli impianti di stabilimenti industriali e commerciali nei paesi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto 4 luglio 1909, n. 570 che provvede al collaudo dei materiali e Mezzi d'opera acquistati per riparare ai danni causati dal terremoto del 28 Dicembre 1908.

R. decreto 15 luglio 1909, n. 542, col quale sono estese a tutti i Comuni della Calabria e dei circondari di Messina e Castroreale, della provincia di Messina, le norme tecniche ed igieniche approvate col R. decreto 18 aprile 1909, n. 193, e sono indicate per alcuni Comuni le località per le nuove costruzioni e ricostruzioni.

R. decreto 29 luglio 1909, n. 619 concernente le concessioni e la alienazione delle aree espropriate ed occupate temporaneamente dallo stato nei territori dei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto 3 agosto 1909, n. 600, concernente il funzionamento dei collegi arbitrali istituiti con R. decreto 6 maggio 1909, n. 255.

R. decreto 3 settembre 1909, n. 643, che autorizza l'assunzione in servizio temporaneo, per la trattazione degli affari dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908 di dieci funzionari amministrativi e di otto funzionari di ragioneria col titolo rispettivamente di segretari e di ragionieri straordinari.

R. decreto 27 settembre 1909, n. 683, riguardante la immissione definitiva in possesso delle baracche concesse dalle commissioni locali ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto 5 novembre 1909, n. 727, che dispone dal 1 novembre 1909 la Cessazione dalle funzioni delle commissioni locali nominate ai termini del R. decreto 18 aprile 1909, n. 216.

R. decreto 7 novembre 1909, n. 728 che stabilisce disposizioni per le aree di proprietà privata da sgombrare nei centri urbani di Messina e di Reggio Calabria .

R. decreto 3 agosto 1909, n. 647, concernente l'impiego dei fondi concessi dall'articolo 1° della legge 15 gennaio 1909, n. 12 e dalle leggi 15 aprile 1909, n. 188 e 4 luglio 1909, n. 421.

R. decreto 6 ottobre 1909, n. 700 concernente l'estensione alla provincia di Catanzaro delle disposizioni degli articoli 8, comma 4, ed 11, comma 2, della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

R. decreto 7 agosto 1909, n. 608, concernente speciali norme e provvedimenti per il personale insegnante ed assistente della regia Università di Messina.

R. decreto 3 giugno 1909, n. 480, che autorizza la continuazione della iscrizione di fondi a favore dell'Università di Messina.

R. decreto 18 novembre 1909, n. 753, col quale é stato autorizzato il Comune di Messina a riscuotere provvisoriamente i dazi di consumo in tutto il territorio comunale col regime dei Comuni aperti (alleg. A).

R. decreto 25 novembre 1909, n. 821, concernente provvedimenti a favore dei ricevitori e commessi dei banchi di lotto e dei titolari e commessi delle Rivendite di privative danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (alleg. B).

R. decreto 5 novembre 1909, n. 722, concernente la costituzione del Consorzio per la concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, della Calabria e della Sicilia.

R. decreto del 3 maggio 1909, n. 549, che sospende la riscossione dei debiti per semestralità verso gli istituti di credito fondiario garantiti dai beni immobili siti nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto del 27 giugno 1909, n. 586, che stabilisce norme per agevolare Il recupero e l'eventuale destinazione dei depositi e dei pegni giacenti presso le Casse di risparmio e i Monti di pietà nei luoghi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto 16 agosto 1909, n. 614, che istituisce due succursali della sezione temporanea dell'istituto "Vittorio Emanuele III" nei capoluoghi delle Provincie di Cosenza e di Reggio Calabria

R. decreto n. 607 del 3 agosto 1909 col quale fu prorogato il termine stabilito per la presentazione dei titoli e dei documenti ai concorsi per i posti vacanti d'insegnante nelle scuole elementari per le provincie danneggiate dal terremoto.

R. decreto 3 agosto 1909, n. 631, col quale furono dispensati dal pagamento della tassa di esame di maturità e di licenza dalle scuole elementari gli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto 15 aprile 1909, n. 439, relativo alle modificazioni apportate ai servizi marittimi delle isole Eolie in seguito al disastro del 28 dicembre 1908.

R. decreto 18 novembre 1909, n. 738, che istituisce una commissione per l'accertamento dei danni avvenuti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908 per la loro liquidazione.

RR. decreti 16 dicembre 1909, n. 775, 23 gennaio 1910, n. 26, e 3 febbraio 1910, n. 44, con i quali si stabiliscono norme speciali per la revisione delle liste elettorali per l'anno 1910, nei Comuni delle provincie di Messina e di Reggio Calabria danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

R. decreto 2 settembre 1909, n. 699, che istituì nelle città di Messina e di Reggio Calabria un ufficio per la custodia dei valori, titoli ed oggetti preziosi già rinvenuti e che saranno rinvenuti fra macerie degli edifici danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (alleg. A).

R. decreto 30 dicembre 1909, n. 831, col quale vennero prorogate al 30 giugno 1910 le disposizioni del R. decreto 15 aprile 1909, numero 221, relative alle indennità di missione da corrispondersi agli impiegati civili che prestano servizio nei Comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e venne autorizzata la iscrizione nei bilanci dei vari ministeri della complessiva somma di £. 1,464,000 necessaria per corrispondere le indennità medesime, ed ottenuta mediante prelevamento dal conto corrente di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, e 4 luglio 1909, n. 421 (all. B).

R. decreto 30 gennaio 1910, n. 42, col quale venne autorizzato il prelevamento di £. 80.000 dal conto corrente di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188 e 4 luglio 1909, n. 421 e la iscrizione nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica della detta somma per provvedere alle spese di ricupero e di conservazione degli oggetti di antichità e di arte dei paesi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (all. C).

R. decreto 25 novembre 1909, n. 756, emanato in virtù della facoltà attribuita al Governo del Re dalla legge 16 gennaio 1909, n. 12.

 

Legge 16 marzo 1911, n. 254.

Articolo unico.

É convertito in legge il R. decreto 25 novembre 1909, n. 763, che permette la costruzione e l'ampliamento di edifici destinati ai servizi della difesa marittima nelle aree demaniali nella zona falcata del porto di Messina, Compresi gli alloggi indispensabili al personale ad essi adibito.

 

Legge 8 giugno 1911, n. 521.

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti decreti:

1° R. decreto 23 settembre 1910, n. 688, col quale venne prelevata la somma di £. 616.173.06 dal conto corrente di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391, ed inscritta nei bilanci dei vari ministeri per l'esercizio 1909-910 per completare le assegnazioni necessarie al pagamento delle indennità stabilite dal R. decreto 30 Dicembre 1909, n. 831 (alleg. A);

2° R. decreto 21 luglio 1910, n. 546, col quale venne concessa a tutto il 30 giugno 1911 una speciale indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei Comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e venne autorizzata la iscrizione nei bilanci dei vari ministeri della complessiva somma di £. 1.615.100 necessaria per corrispondere la indennità medesima, e prelevata dal conto corrente di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421, e 30 giugno 1910, n. 391 (allegato B).

 

Legge 15 giugno 1911, n. 557.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 6 febbraio 1910, n. 58, col quale l'esonero delle imposte fondiarie, accordato dal Regio decreto 17 novembre 1909, n. 723, ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 è stato esteso alla 3° e 4° rata bimestrale delle imposte sui terreni e sui fabbricati, inscritte nei ruoli del 1910, a favore dei contribuenti il cui reddito imponibile complessivo non supera le lire cinquemila, nonché alle sei rate bimestrali delle imposte e delle sovraimposte sui terreni e sui fabbricati iscritte nei ruoli del 1909 a favore dei contribuenti il cui reddito imponibile complessivo supera le lire cinquemila, con l'onere al tesoro di pagare ai Comuni ed alle provincie l'ammontare delle sovraimposte, che per effetto delle anzidette disposizioni sono state abbuonate.

 

Legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 65.

Sono convertiti in legge i seguenti Regi decreti, emanati, su proposta dei ministri competenti, in virtù della facoltà concessa dal Governo del Re dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con le leggi 26 dicembre 1909, n. 791, 13 luglio 1910, n. 466 e 30 dicembre 1910, n. 910;

Regio decreto 11 settembre 1910, n. 767, relativo alla transazione ed alle clausole penali per contratti di fornitura, provviste e lavori diretti a riparare i danni del terremoto del 28 dicembre 1908;

Regio decreto 26 febbraio 1911, n. 225, riguardante il pagamento dei canoni dovuti dagl'impiegati governativi concessionari di baracche o padiglioni, Nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Regio decreto 6 aprile 1911, n. 455, che stabilisce la competenza dei collegi arbitrali istituiti col Regio decreto 25 novembre 1910, n. 756, anche per la determinazione delle indennità non accettate per occupazioni temporanee di beni immobili nei Comuni di Messina e di Regio Calabria;

Regio decreto 17 giugno 1909, n. 362, concernente la proroga del termine Per la concessione di esenzioni dai pagamenti dei diritti doganali, fissato dal Regio decreto 7 febbraio 1909, n. 60;

Regio decreto 23 dicembre 1909, n. 819, concernente la proroga del termine Fissato dal Regio decreto 17 giugno 1909, n. 362;

Regio decreto 30 giugno 1910, n. 495, col quale fu assegnato un termine per la presentazione delle domande d'indennizzo alla commissione tecnico-amministrativa liquidatrice di danni arrecati a privati in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;

Regio decreto 15 aprile 1909, n. 215, che autorizza l'anticipazione di somme occorrenti per le spese d'ufficio dei tribunali e delle preture del circondario di Messina e della provincia di Reggio Calabria ;

Regio decreto 16 maggio 1909, n. 269, che stabilisce che le udienze della Corte ordinaria d'assise del circolo di Messina siano temporaneamente tenute In Patti e in Mistretta e provvede alla formazione delle liste dei giurati;

Regio decreto 3 giugno 1909, n. 332, che stabilisce che le udienze della Corte d'assise ordinaria del circolo di Reggio Calabria siano tenute provvisoriamente in altre città di detta provincia;

Regio decreto 2 settembre 1909, n. 652, che, a complemento del Regio decreto 21 marzo 1909, n. 177, regola l'esercizio delle azioni cambiarie contro Debitori già residenti in luoghi colpiti dal terremoto;

Regio decreto 19 dicembre 1909, n. 808, che proroga i termini di alcune Disposizioni relative alla costituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e Reggio Calabria ;

Regio decreto 23 giugno 1910, n. 412, che adotta disposizioni speciali per Provvedere all'integrazione degli atti e documenti giudiziari rimasti danneggiati o divenuti illeggibili a causa del terremoto;

Regio decreto 23 giugno 1910, n. 413, che eleva l'indennità spettante ai Giurati che prestano servizio nelle corti d'assise di Messina, Reggio Calabria e Palmi;

R. decreto 5 gennaio 1911, n. 6, che proroga di un anno i termini assegnati coi precedenti decreti 28 gennaio 1909, n. 3, 5 febbraio 1909, n. 37, e 23 giugno 1910, n. 483;

R. decreto 23 aprile 1911, n. 419, che proroga di un anno i termini riguardanti l'indennità spettante ai giurati che prestano servizio straordinario alle assise di Palmi.

 

Legge 7 marzo 1912, n. 190.

Articolo unico.

É convertito in legge il R. decreto 19 maggio 1910, n. 283, concernente l'approvazione dei bilanci e di altre deliberazioni dei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

 

Legge 31 marzo 1912, n. 238.

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 11 gennaio 1912, n. 10, col quale è prorogato fino a tutto il 31 dicembre 1912 il termine indicato nel R. decreto 23 giugno 1910, n. 413, per quanto riguarda l'indennità da corrispondersi ai giurati che prestano servizio nella Corte d'assise straordinaria in Palmi.

 

Legge 31 marzo 1912, n. 240.

Articolo unico.

É convertito in legge il R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1375, col quale sono prorogati di un anno i termini contenuti:

a) nell'art. 1 del R. decreto 28 gennaio 1909, n. 32, che autorizza l'applicazione temporanea dei magistrati e funzionari di cancellerie nel distretto della Corte d'appello di Messina e nel circondario di Reggio Calabria ;

b) nel R. decreto 5 febbraio 1909, n. 37, contenente le disposizioni per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria , eccettuate quelle indicate negli articoli 10 e 11, relative alle espropriazione dei beni immobili ed al pignoramento dei mobili;

c) nel R. decreto 23 giugno 1910, n. 413, concernente l'indennità da corrispondersi ai giurati che prestano servizio nelle corti di assise di Messina e di Reggio Calabria .

 

Legge 23 maggio 1912, n. 484.

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 31 luglio 1911, n. 874, che concede una indennità di disagiata residenza, durante l'esercizio finanziario 1911-912, agli impiegati civili residenti nei Comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

 

Legge 6 luglio 1912, n. 801.

Art. 1.

Sono convertiti in legge:

a) il R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1479, portante modificazioni alle norme pel funzionamento dell'Unione Messinese ed altri provvedimenti riguardanti i Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908;

b) il R. decreto 31 dicembre 1911, n. 1426, riguardante lo sfratto per occupazione abusiva delle baracche e dei padiglioni destinati ad abitazioni dei funzionari dello stato, nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908;

c) il R. decreto 18 gennaio 1912, n. 154, riguardante il ripristino, fino al 30 giugno 1912, della facoltà consentita dal R. decreto 11 settembre 1910, n. 767, circa la risoluzione delle vertenze relative ai contratti per forniture, provviste e lavori dipendenti dal terremoto del 1908.

d) il R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1395, col quale è stata prorogata sino al 1 luglio 1912 la facoltà accordata al Governo del Re con l'art.14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

 

Legge 29 dicembre 1912, n. 1356.

Articolo unico.

É convertito in legge il R. decreto 19 gennaio 1911, n. 54, col quale venne prelevata la somma di £. 74.100 dal conto corrente di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391, ed inscritta nei bilanci dei vari ministeri per l'esercizio 1910-911 per elevare nel semestre gennaio-giugno 1911 l'indennità ai funzionari residenti a Palmi e per provvedere alla distribuzione di medaglie di benemerenza e commemorative del terremoto del 28 dicembre 1908.

 

Legge 29 dicembre 1912, n. 1373.

Articolo unico.

É convertito in legge il R. decreto 12 settembre 1911, n. 1125, che proroga il termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali commerciali per i Comuni delle provincie di Messina e di Reggio Calabria , colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

 

Legge 5 dicembre 1912, n. 1412.

Articolo unico.

É convertito in legge il R. decreto 27 novembre 1910, n. 852, relativo all'esonero di alunni delle scuole superiori, medie e primarie appartenenti a famiglie dei Comuni compresi negli elenchi approvati con R.R.decreti 3 agosto 1909, n. 595 e 3 maggio 1910, n. 111, le quali, per i danni sofferti nel terremoto del 28 dicembre 1908, siano ridotte in condizione da non poter più sopperire a tutte le spese dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli.

 

Legge 5 dicembre 1912, n. 1413.

Articolo unico.

É convertito in legge il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1295, col quale viene concessa la dispensa dalle tasse scolastiche a giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 1908, nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria .

 

Legge 5 gennaio 1913, n. 4.

Articolo unico.

É convertito in legge il R. decreto 14 dicembre 1911, n. 1461, recante Disposizioni per la sistemazione dei conti consuntivi dei Comuni, delle Provincie e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, distrutti o smarriti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

 

Legge 19 giugno 1913, n. 651.

Articolo unico.

É convertito in legge il R. decreto 30 giugno 1912, n. 763, portante condono delle soprattasse divenute applicabili, in forza degli articoli 96 e 98 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217, e non pagate sino al 30 giugno 1912, per le successioni apertesi nei Comuni delle provincie di Messina, Reggio Calabria e Catanzaro, danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

 

Legge 22 giugno 1913, n. 931.

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 9 giugno 1910, n. 370, col quale furono dispensati dal pagamento della tassa di esame di maturità e della tassa di diploma di licenza dalle scuole elementari gli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908.

 

legge 11 luglio 1913, n. 1039.

Art. 1.

Sono convertiti in legge con le modificazioni di cui agli articoli seguenti:

a) il R. decreto 6 giugno 1912, n. 724, che stabilisce le indennità chilometriche dovute agli ufficiali del genio civile che compiono gite pel servizio dipendente dal terremoto del 28 dicembre 1908, usufruendo di vetture automobili fornite gratuitamente;

b) il R. decreto 30 agosto 1912, n. 1059, relativo alla proroga dei termini assegnati ai proprietari di aree e di edifici in Messina per le dichiarazioni alla prefettura ed all'Unione Messinese e alla concessione di speciali agevolezze fiscali pel compimento di esse;

c) il R. decreto 6 settembre 1912, n. 1080, relativo all'approvazione delle norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 e di altri precedenti, in sostituzione di quelle approvate col R. decreto 18 aprile 1909, n. 193;

d) il R. decreto 6 settembre 1912, n. 1104, col quale viene istituito nel Consiglio superiore dei lavori pubblici uno speciale Comitato per l'esame di Progetti di opere pubbliche da costruirsi nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 e per l'esame delle questioni relative alle norme tecniche ed igieniche obbligatorie nei Comuni medesimi.

Art. 5.

É convertito in legge, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti, il decreto reale 27 febbraio 1913, n. 331, contenente norme per l'attuazione del piano regolatore di Messina e disposizioni varie pei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

 

 

 

 

Quadro di confronto degli articoli di legge originari con gli articoli del testo unico

 

LEGGI ORIGINARIE

 

 

TESTO UNICO

ARTICOLO

R.D. 3 gennaio1909, n. 1

Abrogato

 

R. D. 3 gennaio 1909, n. 4

Cessato

 

R.D. 4 gennaio 1909, n. 5

Abrogato

 

R.D. 1 gennaio 1909 ,n. 6

Cessato

 

R.D. 6 gennaio 1909, n. 7

Cessato

 

R.D. 8 gennaio 1909, n. 10

Abrogato

 

Legge 12 gennaio 1909, n. 12:

 

 

Art. 1 (primo e secondo comma)

Fuso con l'art.1 del R.D. 3 agosto 1909, n.647

1

Art. 1 (terzo, quarto e quinto comma)

Con la estensione portata dalla legge 15 aprile 1909, n.188 ultimo comma) e dell'art.4 (parte prima) R.D. 18 aprile 1909, n.213

171

Art. 2 (primo, secondo e terzo comma)

Con le modifiche richieste dall'articolo unico della legge 27 giugno 1909, n.411, e dall'art.1 (primo comma) della legge 28 luglio 1911, n.842

10

Art. 2 (quarto comma)

Con le modifiche richieste dall'art.5 (primo comma) della legge 6 luglio 1912, n.801

11

Art. 2 (quinto comma)

Con le modifiche richieste dal'art.5 (secondo comma) della legge 6 luglio 1912, n.801

22

Art. 3 (primo e secondo comma)

-----

167

Art. 3 (terzo comma)

Fuso con l'art.4 R.D. 25 novembre 1909, n.756, e con l'art.1, R.D. 6 aprile 1911, n.455

169

Art. 4 (quarrto comma)

Abrogato

 

Art. 4

Abrogato

 

Art. 5 (primo e secondo comma, parte  prima)

Con le modifiche richieste dall'art. 39 (ultimo comma) legge 13 luglio 1910, n.466

116

Art. 5 (secondo comma, parte seconda

---

145

Art. 5 (terzo comma)

---

122

Art. 6

---

 

Art. 7 (primo comma)

Esaurito

 

Art. 7 (secondo comma, n.1)

---

356

Art. 7 (secondo comma, n.2, meno l'ultimo periodo)

Fuso con l'art.9, legge 13 luglio 1910, n.466

244

Art. 7 (secondo comma, n.2, ultimo periodo)

Abrogato

 

Art. 7 (terzo comma)

---

251, 252, 255, 262, 264, 265, 268, 269, 271, 274, 275, 278, 370

Art. 7 (quarto comma)

---

244

Art. 8 (primo comma)

Cessato

 

Art. 8 (secondo e terzo comma)

Esaurito

 

Art. 8 (quarto e quinto comma)

Con l'estensione voluta dall'articolo 1, R.D., 6 ottobre 1909, n.700

25,355

Art. 9

Cessato

 

Art. 10

Fuso con l'articolo unico, legge 1° luglio 1909, n.423

26

Art. 11

Con l'estensione portata dall'articolo 1, R.D. 6 ottobre 1909, n.700

28

Art. 12

Cessato

 

Art. 13

Esaurito

 

Art. 14

---

Disposizioni preliminari Art. 3.

R.D. 13 gennaio 1909, n.13:

 

 

Art. 1

Fuso con gli articoli seguenti

 

Art. 2

Con modificazioni sostanziali

446

Art. 3 (primo comma)

Con modificazioni sostanziali

447

Art. 3 (secondo comma)

Con modificazioni sostanziali

448

Art. 4 (primo comma, parte prima

---

443

Art. 4 (primo comma, parte seconda, e secondo comma)

---

444

Art. 5

---

468

Art. 6 (primo, secondo e terzo comma)

---

445

Art. 6 (quarto, quinto e sesto comma)

---

469

Art. 7

Con modificazioni sostanziali

447

Art. 8 ( primo comma)

Con modificazioni sostanziali

449

Art. 8 (secondo, terzo e quarto comma)

---

471

Art. 9

Con modificazioni sostanziali

450

Art. 10

---

452

Art. 11 (primo comma)

Con modificazioni sostanziali

453

Art. 11 (secondo comma)

---

469

Art. 12

Con modificazioni sostanziali

454

Art. 13

Con modificazioni sostanziali

461

Art. 14

---

473

Art. 15

---

463

Art. 16

Con modificazioni sostanziali

464

Art. 17

---

465

Art. 18

---

470

Art. 19

---

474

Art. 20

---

472

Art. 21

---

475

R.D. 14 gennaio 1909, n.14:

 

 

Art. 1 (primo e secondo comma, esclusa l'ultima parte)

---

388

Art. 1 (secondo comma, parte seconda)

Fuso con l'art. 3 (primo e terzo comma) R.D. medesimo

390

Art. 1 (terzo comma)

---

389

Art. 2

Esaurito

 

Art. 3 (primo comma)

---

392

Art. 3 (secondo comma)

Cessato

 

Art. 3 (terzo comma)

Fuso con l'art.1 (secondo comma ,parte seconda) dello stesso R.D.

390

Art. 4

Fuso con l'art.2 (quarto comma,) R.D. 21 marzo 1909, n.162

391

Art. 5

---

393

Art. 6

---

397

Art. 7

---

398

Art. 8

Fuso con l'art.3 (parte prima) R.D. 21 marzo 1909, n.162, e con gli artt.1 a 3, R.D. 31 giugno 1911, n.809

 

R..D. 16 gennaio 1909, n.20

Cessato

 

R.D. 14 gennaio 1909, n. 21

Cessato

 

R.D. 17 gennaio 1909, n. 23:

 

 

Art. 1

---

403

Art. 2

---

404

Art. 3

---

405

Art. 4

---

406

Art. 5

---

407

Art. 6

---

408

Art. 7

---

409

R.D. 17 gennaio 1909, n. 30:

 

 

Art. 1 (primo comma, parte prima)

Cessato

 

Art. 1 (primo comma, parte seconda e secondo comma)

Fuso con l'art.1, R.D. 18 marzo 1909, n. 181

432

Art. 2

Cessato

 

Art. 3

---

433

Art. 4

---

435

Art. 5

---

336

Art. 6

---

437

R.D. gennaio 1909, n. 31

Cessato

 

R.D. 28 gennaio 1909, n. 32

 

 

Art. 1 (comma primo)

Cessato

 

Art. 1 (commi secondo e terzo)

---

495

R.D. 31 gennaio 1909, n. 33

Cessato

 

R.D. 17 gennaio 1909, n. 36

Cessato

 

R.D. 5 febbraio 1909, n. 37:

 

 

Art. 1

Fuso con l'articolo unico R.D. 28 febbraio 1909, n.128

497

Art. 2

Cessato

 

Art. 3

Cessato

 

Art. 4

---

498

Art. 5

---

487

Art. 6

---

488

Art. 7

Esaurito

 

Art. 8

Esaurito

 

Art. 9

---

489

Art. 10

Cessato

 

Art. 11

Cessato

 

Art. 12

---

490

Art. 13

---

491

Art. 14

---

492

Art. 15

---

493

Art. 16

---

494

Art. 17

Esaurito

 

Art. 18

Cessato

 

Art. 19

Cessato

 

Art. 20

Cessato

 

Art. 21

Cessato

 

R.D. 6 febbraio 1909, n. 44:

 

 

Art. 1

---

42

Art. 2

---

43

Art. 3

Con modificazioni sostanziali

448

Art. 4

Con modificazioni sostanziali

448

Art. 5

Cessato

 

Art. 6

---

44

Art. 7

---

45

R.D. 6 febbraio1909, n. 45

Esaurito

 

R.D. 6. febbraio 1909, n. 46

Cessato

 

R.D. 6 febbraio 1909, n. 47

Esaurito

 

R.D. 7 febbraio 1909, n. 59

Cessato

 

R.D. 7 febbraio 1909, n. 60

Cessato

 

R.D. 28 gennaio 1909, n. 68

Abrogato

 

R.D. 31 gennaio 1909, n. 71:

 

 

Art. 1

Cessato

 

Art. 2

Cessato

 

Art. 3

Cessato

 

Art. 4

Cessato

 

Art. 5

---

506

Art. 6

Cessato

 

Art. 7

Cessato

 

Art. 8

Cessato

 

R.D. 7 febbraio 1909, n. 72

Esaurito

 

R.D. 7 febbraio 1909, n. 73

Cessato

 

R.D. 25 febbraio 1909, n. 91

Cessato

 

R.D. 7 febbraio 1909, n. 107

Cessato

 

R.D. 14 gennaio 1909, n. 117

Esaurito

 

R.D. 28 febbraio 1909, n. 118

Esaurito

 

R.D. 28 febbraio 1909, n. 128:

 

 

Articolo unico

Fuso con l'art.1 del R.D. 5 febbraio 1909, n. 37

497

R.D. 11 marzo 1909, n. 134

Cessato

 

R.D. 11 marzo 1909, n. 135

Cessato

 

R.D. 11 marzo 1909, n. 136

Cessato

 

R.D. 28 febbraio 1909, n. 137

Cessato

 

R.D. 11 marzo 1909, n. 141

Cessato

 

R.D. 18 marzo 1909, n. 159

Cessato

 

R.D. 18 marzo 1909, n. 161

Cessato

 

R.D. 21 marzo 1909, n. 162:

 

 

Art. 1

---

394

Art. 2 (escluso il quarto comma)

---

395

Art. 2 (quarto comma)

Fuso con l'art.4, R.D. 14 gennaio 1909, n. 14

391

Art. 3 (parte prima)

Fuso con l'art.4, R.D. 14 gennaio 1909, n. 14

332 e 401

Art. 3 (parte seconda

---

396

Art. 4

---

399

R.D. .21 marzo 1909, n.177:

 

 

Art. 1

Cessato

 

Art. 2

Cessato

 

Art. 3

Cessato

 

Art. 4

Cessato

 

Art. 5

Cessato

 

Art. 6

Cessato

 

Art. 7

Cessato

 

Art. 8

Cessato

 

Art. 9

Cessato

 

Art. 10

---

427

Art. 11

---

428

Art. 12

---

429

Art. 13

Cessato

 

Art. 14

Cessato

 

Art. 15

Cessato

 

Art. 16

Cessato

 

Art. 17

Cessato

 

Art. 18

Cessato

 

Art. 19

Cessato

 

Art. 20

Cessato

 

Art. 21

Cessato

 

Art. 22

Cessato

 

Art. 23

Cessato

 

Art. 24

Cessato

 

Art. 25

Cessato

 

Art. 26

Cessato

 

Art. 27

Cessato

 

Art. 28

Cessato

 

Art. 29

Cessato

 

Art. 30

Cessato

 

Art. 31

Cessato

 

Art. 32

Cessato

 

Art. 33

Cessato

 

Art. 34

Cessato

 

Art. 35

Cessato

 

Art. 36

Cessato

 

R.D. 18 Marzo 1909, n. 181:

 

 

Art. 1

Fuso con l'art. 1 (capoverso) R.D. 17 gennaio 1909, n. 30

432

Art. 2

Cessato

 

Art. 3

---

434

Art. 4 (primo comma)

Cessato

 

Art. 4 (secondo e terzo comma)

---

438

Art. 5

---

439

Art. 6

---

440

Art. 7

---

441

Art. 8

---

431

Legge 15 aprile 1909, n. 188:

 

 

Articolo unico (eccetto l'ultimo comma)

Con le modifiche portate dalla legge 4 luglio 1909, n. 421 (art.16) e dalla legge 30 giugno 1910, n. 391

2

Articolo unico (ultimo comma)

---

171

R.D. 18 aprile 1909, n. 193

Abrogato

 

R.D. 1° aprile 1909, n. 194:

 

 

Articolo unico

---

182

R.D. 15 aprile 1909, n. 212:

 

 

Art. 1

Cessato

 

Art. 2

Cessato

 

Art. 3

Cessato

 

Art. 4

Cessato

 

Art. 5

---

358

Art. 6

---

359

Art. 7

---

360

Art. 8

Cessato

 

Art. 9

Cessato

 

R.D. 18 aprile 1909, n. 213:

 

 

Art. 1

---

14

Art. 2

---

15

Art. 3

---

16

Art. 4

---

180

R.D. 15 aprile 1909, n. 215

Cessato

 

R.D. 18 aprile 1909, n. 216:

 

 

Art. 1

Abrogato

 

Art. 2

Abrogato

 

Art. 3

---

74

Art. 4

---

75

Art. 5

---

83

Art. 6 (primo comma)

Cessato

 

Art. 6 (secondo comma)

---

67

Art. 6 (terzo, quarto e quinto comma)

Abrogato

 

Art. 6 (ultimo comma)

Fuso con l'art.5 (1° comma) del R.D. 29 luglio 1909, n.619

69

Ar. 7 (primo comma, parte prima)

---

76

Art. 7 (eccetto la prima parte del primo comma)

Cessato

 

Art. 8

Cessato

 

Art. 9

Con modificazioni sostanziali

84

Art. 10

---

85

Art. 11

---

85

Art. 12

---

5

Ar. 13

---

85

Art. 14 (eccetto l'ultimo comma)

---

86

Art. 15 (ultimo comma)

Abrogato

 

Art. 16 (primo comma, prima parte

Cessato

 

Art. 16 (primo comma, meno la prima parte, secondo e terzo comma)

Fuso con l'art. 66 legge 28 luglio 1911, n. 842 Con modificazioni sostanziali

 88

Art. 16 (ultimo comma)

Fuso con l'art.33 legge 13 luglio 1910, n.466

72

R.D. 25 aprile 1909, n.217:

 

 

Art. 1

---

140

Art. 2

---

141

Art. 3

Abrogato

 

Art. 4

---

170

R.D. 6 maggio 1909, n. 255

 

 

Art. 1

Cessato agli effetti del R.D. 28 gennaio 1909 e fuso, agli effetti del R.D. 7 novembre 1909, n.728 con l'art. 6 (ultima parte 2° comma)

 51

Art. 2

Cessato agli effetti del R.D. 28 gennaio 1909 e fuso, agli effetti del R.D. 7 novembre 1909, n.728 con l'art. 6 (ultima parte 2° comma)

 52

Art. 3

Cessato agli effetti del R.D. 28 gennaio 1909, e con le modificazioni portate all'articolo unico (2° comma) del R.D. 3 agosto 1909, n.600

 54

R.D. 6 maggio 1909, n. 264:

 

 

Art. 1

---

144

Art. 2

---

144

Art. 3

Abrogato

 

R.D. 16 maggio 1909, n. 269

Cessato

 

R.D. 3 giugno 1909, n. 332

Cessato

 

R.D. 17 giugno 1909, n. 362

Cessato

 

Legge 27 giugno 1909, n. 411:

 

 

Articolo unico

---

10

Legge 4 luglio 1909, n. 421:

 

 

Art. 16

Fuso con le disposizioni citate nell'articolo contro indicato

2

Legge 1° luglio 1909, n.423

 

 

Articolo unico

Fuso con l'art.10 della legge 12 gennaio 1909, n. 12

26

R.D. 3 giugno 1909, n. 480:

 

 

Artt. 1, 2 e 3

Fusi con gli artt. 1 e 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 198

9

R.D. 15 luglio 1909, n. 542:

 

 

Art. 1

Abrogato

 

Art. 2

Fuso con gli artt. 7 della legge 21 luglio 1910, n.579; 2 (lettere a) e b) legge 21 luglio 1911, n.840; e col R.D. 25 novembre 1909, n. 763 Con modificazioni sostanziali

 241

Art. 3

Fuso come sopra

242

Art. 4

Abrogato

 

Art. 5

Fuso con l'art.45 dell a legge 28 luglio 1911, n.842

243

R.D. 2 maggio 1909, n. 549:

 

 

Art. 1

---

442

Art. 2

---

466

Art. 3

---

467

R.D. 4 luglio 1909, n. 570

Cessato

 

R.D. 27 giugno 1909, n. 586:

 

 

Art. 1

---

430

Art. 2

Cessato

 

Art. 3

Cessato

 

Art. 4

---

451

Art. 5

---

400

Art. 6

---

462

R.D. 3 agosto 1909, . 600:

 

 

Art. 1 (primo comma)

Fuso con l'art. 6, ultima parte del 2° comma del R.D. 7 novembre 1909, n. 728

53

 Art. 1 (secondo comma)

Fuso con l'art.6, ultima parte ddel 2° comma del R.D. 7 novembre 1909, n.728 e con l'articolo 3 del R.D. 6 maggio 1909, n. 255

 54

R.D. 3 agosto 1909, n. 607

Cessato

 

R.D. 7 agosto 1909, n.608:

 

 

Art. 1

---

50

Art. 2

Cessato

 

Art. 3

---

505

Art. 4

---

507

Art. 5

---

508

Art. 6

---

509

Art. 7

Fuso con l'articolo unico R.D. 21 luglio 1910, n.742, con l'articolo unico R.D. 6 luglio 1911, n. 824, con gli articoli 1 e 2 R.D. 30 giugno 1912, n.761 e con gli articoli 1 e 2 R.D. 4 agosto 1913, n.1108

 510

R.D. 29 luglio 1909, n.619:

 

 

Art. 1 (primo e secondo periodo del primo comma)

Cessato

 

Art. 1 (terzo periodo del primo comma, secondo e terzo comma)

---

62

Art. 2

---

63

Art. 3

---

64

Art. 4

Fuso per 1° capoverso con l'articolo 37 della legge 13 luglio 1910, n. 466

 65

Art. 5 (primo comma)

Fuso con l'art. 6 (ultimo comma) del R.D. 18 aprile 1909, n. 216

69

Art. 5 (secondo, terzo e quarto comma)

---

67

Art. 6

Fuso con gli articoli 54 della legge 28 luglio 1911, n. 842, 16 (secondo comma) legge 6 luglio 1912, n. 801, 1 lettera b) R.D. 27 febbraio 1913, n. 331 Con modificazioni sostanziali

 

Art. 7

Esaurito

 

Art. 8

Con le modifiche volute per la esaurita applicazione degli articoli 1 e 6 (primo capoverso) e 2 del R.D. 18 aprile 1909, n. 216

 82

Art. 9

Esaurito

 

R.D. Agosto 1909, n.631

Cessato

 

R.D. 3 settembre 1909, n.643

Esaurito

 

R.D. 3 agosto 1909, n. 647:

 

 

Articolo unico

Fuso col 1° e 2° comma dell'art.1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12

 1,2

R.D. 2 settembre 1909, n. 699:

 

 

Art. 1

Cessato

 

Art. 2

Fuso con l'art.2 , comma 1° R.D. 21 marzo 1912, n.369. Con modificazioni sostanziali

 455

Art. 3

Fuso con l'art.2 R.D. 31 marzo 1912, n.369 Con modificazioni sostanziali

 455

Art. 4

Cessato

 

Art. 5

Cessato

 

Art. 6

Cessato

 

Art. 7

Cessato

 

Art. 8

Cessato

 

Art. 9

Cessato

 

Art. 10

Fuso con l'art.2, comma 1° R.D. 31 marzo 1912, n. 369

456

Art. 11

Fuso con l'art.2, comma 1° R.D. 31 marzo 1912, n. 369

457

Art. 12

Fuso con l'art.2, comma 1° R.D. 31 marzo 1912, n. 369 Con modificazioni sostanziali

458

Art. 13

Fuso con l'art.2, comma 1° R.D. 31 marzo 1912, n. 369 Con modificazioni sostanziali

 459

Art. 14

Cessato

 

Art. 15

Fuso con l'art.2, comma 1° R.D. 31 marzo 1912, n. 369

460

Art. 16

Cessato

 

Art. 17

Cessato

 

R.D. 6 ottobre 1909, n. 700:

 

 

Art. 1

Fuso con le disposizioni richiamate negli articoli contro indicati

 25,355

R.D. 27 settembre 1909, n. 708:

Esaurito

 

R.D. 5 novembre 1909, n. 722:

 

 

Art. 1

---

279

Art. 2

Con la modifica voluta dall'art.10 legge 21 luglio 1910, n. 579

 280

Art. 3

---

281

Ar.t 4

---

282

Art. 5

---

283

Art.6

---

284

Art. 7

---

285

Art. 8 (primo comma)

---

287

Art. 8 (secondo, terzo e ultimo comma)

---

288

Art. 9

Con la modifica voluta dall'art. 22 legge 4 aprile 1912, n. 305

 289

Art. 10

---

291

Art. 11 ( esclusa ultima parte)

---

292

Art. 11 (ultima parte)

Fuso con gli articoli 7 (2° ed ultimo comma) legge 12 gennaio 1909, n. 12 e 9 legge 13 luglio 1910, n. 466

 244

Art. 12 (primo comma)

Fuso con gli articoli 7 (penultimo comma ) legge 12 gennaio 1909, n. 12; 20 legge 24 giugno 1909+6, n. 255

 293

Art. 12 (quarto e ultomo comma)

Fuso come il 1° comma dello stesso articolo

271

Art. 13

---

294

Art. 14

Abrogato

 

Art. 15 (primo comma)

---

264,266

Art. 15 (secondo comma)

Con modificazioni sostanziali

266

Art. 15 (terzo, quarto, quinto e sesto comma)

---

267

Art. 15 (settimo comma)

Fuso con le disposizioni citate nell'articolo controindicato)

 275

Art. 15 (ultimo comma)

Fuso con gli articoli 7 (penultimo comma) legge 12 gennaio 1909, n.12; 48 (6° e 7° comma) legge 9 luglio 1908, n. 445

 

R.D. 5 novembre 1909, n.722:

 

 

Art. 16

Con modificazioni sostanziali

 251,252,255,262,265,266,267,268,269,274,275,278,298

Art. 17

---

273

Art. 18 (prima parte)

Fuso con gli articoli 7 (penultimo comma) legge 12 gennaio 1909, n. 12; 26 legge 25 giugno 1906, n. 255; 32 R.D. 24 dicembre 1911, n. 1479 e 4 (2° e 5° comma) R.D. 30 agosto 1912, n. 1059

 

Art. 18 (seconda parte)

---

Materia estranea

Art. 19

---

290

Art. 20

---

295

Art. 21

---

296

Art. 22

---

286

Art. 23

---

297

Art. 24

Cessato

 

R.D. 17 novembre 1909, n.723

Cessato

 

R.D. 5 novembre 1909, n. 727

Esaurito

 

R.D. 7 novembre 1909, n. 728:

 

 

Art. 1

Con le modifiche di cui all'articolo 8 dello stesso R.D. e ai RR.DD. 17 luglio 1910, n.574 e 15 dicembre 1910, n. 914

 46

Art. 2

---

47

Art. 3

---

48

Art. 4

---

49

Art. 5

---

49

Art. 6 (primo comma e prima parte del secondo comma

---

50

Art. 6 (secondo comma, ultima parte)

Fuso con gli articoli 1 e 2 R.D. 6 maggio 1909, n. 255, e con l'articolo unico R.D. 3 agosto 1909, n.600

 51,52,53,54

Art. 7

---

55

Art.8

Fuso coi RR.DD. 17 luglio 1910 n.574, e 15 dicembre 1910, n.914

46

R.D. 18 novembre 1909, n.738

Cessao

 

R.D. 18 novembre 1909, n.753:

 

 

Articolo unico

---

361

R.D. 18 novembre 1909, n.754

Cessato

 

R.D. 25 novembre 1909, n. 756:

 

 

Art. 1

Fuso con gli articoli 3 (3° e 4°comma) R.D. 25 aprile 1909, n.217; 3 (2^parte del 1° e 2° comma) R.D. 6 maggio 1909, n.264; 4 (2° e 3° comma) R.D. 15 luglio 1909, n.542; 47 legge 13 luglio 1910, n.466

 148

Art. 2 (eccetto ultimo comma)

Fuso con l'art.47 (2° comma) legge 13 luglio 1910, n.466)

149

Art. 2 (ultimo comma)

Fuso con l'art.26 (1° e 3° comma) R.D. 24 dicembre 1911, n.1479

 151

Art. 3 (primo comma)

Fuso come l'art.1 dello stesso R.D.

148

Art. 3 (parte residua)

Fuso con l'art.26 (ultimo comma) R.D. 24 dicembre 1911, n.1479 e con l'art.47 (ultimo comma) legge 13 luglio 1910, n. 466

 152

Art. 4 (primo e secondo comma)

Fuso con le disposizioni citate negli articoli controindicati

145, 148, 169

R.D. 25 novembre 1909, n. 763

Fuso con gli articoli 3 R.D. 15 luglio 1909, n. 542; 8 legge 21 luglio 1910, n.579 e 2, lettera c) legge 21 luglio 1911, n. 340

 242

R.D. 18 novembre 1909, n. 766

Cessato

 

R.D. 16 dicembre 1909, n. 775:

 

 

Art.t.1, 2, 3, 5, 6 e 7

Cessati

 

Art. 4

Fuso con l'art.1 R.D. 23 gennaio 1910, n. 26

511

Legge 26 dicembre 1909, n. 791

 

 

Articolo unico

---

Disposizioni preliminari Art. 3

Legge 30 dicembre 1909, n.793

Cessata

 

R.D. 19 dicembre 1909, n.808

 

 

Art. 1

---

486

R.D. 23 dicembre 1909, n.819

Cessato

 

R.D. 25 novembre 1909, n. 821

Esaurito

 

R.D. 30 dicembre 1909, n. 831

Cessato

 

R.D. 23 gennaio 1910, n. 26:

 

 

Art. 1

Fuso con l'art.4 R.D. 16 dicembre 1909, n. 775

 

Art. 2

Cessato

 

R.D. 9 gennaio 1910, n.36

Cessato

 

R.D. 30 gennaio 1910, n. 42:

 

 

Art. 1

Fuso con l'articolo unico (comma da 1° a 4°) legge 15 aprile 1909, n.188; e con gli articoli 1 R.D. 8 agosto 1909, n.647; 16 legge 4 luglio 1909, n.421 e 1 e 2 legge 30 giugno 1910, n.391.

 2

Art. 2

Esaurito

 

R.D. 3 febbraio 1910, n.44

Cessato

 

R.D. 6 febbraio 1910, n. 58

Cessato

 

R.D. 13 gennaio 1910, n. 73:

 

 

Articolo unico

---

35

R.D. 30 gennaio 1910, n. 80

Cessato

 

R.D. 14 aprile 1910, n.198:

 

 

Artt. 1 e 2

Fusi col R.D. 3 giugno 1909, n.480

9

R.D. 19 maggio 1910, n. 283:

 

 

Art. 1

---

23

Art. 2

---

23

Art. 3

Esaurito

 

R.D. 9 giugno 1910, n. 370

Cessato

 

Legge 30 giugno 1910, n.391:

 

 

Art. 1

Fuso con l'articolo unico (commi da 1 a 4) legge 15 aprile 1909, n. 188; e con gli articoli 1 R.D. 8 agosto 1909, n. 647; R.D. 30 gennaio 1910, n.42; 16 legge 4 luglio 1909, n.421

2

Art. 2 (meno l'ultimo comma)

Fuso come sopra

2

Art. 2 (ultimo comma)

Esaurito

 

R.D. 23 giugno 1910, n.412:

 

 

Art. 1

---

424

Art. 2 (ultimo comma)

---

---

Art. 2

---

425

R.D. 23 giugno 1910, n.413:

 

 

Articolo unico

Fuso con le disposizioni indicate nell'art.495

496

Legge 10 luglio 1910, n.413

Esaurita

 

Legge 13 luglio 1910, n.466:

 

 

Art. 1

Fuso con gli art. 27 (comma 3° e 4°) legge 25 giugno 1906, n.255 e 49, comma 1° legge 28 luglio 1911, n.842

 262

Art. 2

---

263

Art. 3 (primo comma)

Fuso con gli art.20 Legge 28 luglio 1911, n.842; 21 legge 6 luglio 1912; nonché con gli art. 7, comma 3° legge 12 gennaio 1909, n.12; art.25 (commi 3 e 4) e 27 (comma 1°) legge 25 giugno 1906, n.255; e 49 legge 9 luglio 1908, n.455 Con modificazioni sostanziali

 248, 249, 251, 252

Art. 3 (secondo comma)

Fuso con le disposizioni citate nell'articolo controindicato

264

Art. 3 (terzo comma)

Fuso con l'art.5 della stessa legge e con l'art.7, comma 2°, legge 12 gennaio 1909, n.12

246

Art. 4

Fuso con l'art.7 (comma 3°) legge 12 gennaio 1909, n.12, con l'art.48 (commi 5, 6 e ultimo) legge 9 luglio 1908, n.445; 49, comma 3°, legge 28 luglio 1911, n.842, e 22 R.D. 24 dicembre 1911, n.1479, nonché con l'art.44 della medesima legge 13 luglio 1910, n.466. Con modificazioni sostanziali

 255

Art.5

Esaurito

 

Art. 6 (primo comma)

---

257

Art. 6 (secondo comma)

Fuso con l'art.50, legge 28 luglio 1911, n.842, con modificazioni sostanziali

258

Art. 6 (terzo, quarto e quinto comma)

Con modificazioni sostanziali

256, 259

Art. 7

---

276

Art. 8

---

254

Art. 9

Fuso con l'art.7, comma 2°, ed ultimo, legge 12 gennaio 1909, n. 12

244

Art. 10

Fuso con l'art. 13, R.D. 5 novembre 1909, n.722

294

Art.11

---

247

Art. 12 (primo comma, prima parte)

---

299

Art. 12 (primo comma , seconda parte e secondo comma)

---

300

Art. 12 (terzo e quarto comma)

---

301

Art. 13

---

Disposizioni preliminari art.1

Art. 14

Fuso con gli art. 7, legge 12 gennaio 1909, n. 12 e R.D..6 settembre1912, N. 1080

183

Art. 15

Abrogato

 

Art. 16

Abrogato

 

Art. 17

Abrogato

 

Art. 18 (nn. 1,2,3 e 4)

Fuso con gli art. 1 del R.D. 24 dicembre 1911, n. 1479, e 10 del R.D. 27 febbraio 1913, n. 331

324

Art. 18 (n. 5)

Fuso con l'art. 20 della legge 13 luglio 1910, n. 466

320

Art. 18 (n. 6)

-

322

Art. 18 (n. 7)

-

338

Art. 18 (ultimo comma

-

326

Art. 19

Fuso con gli art. 23 e 24 della legge 28 luglio 1911, n. 342 e 12 del R.D. 24 dicembre 1911, n. 1479

343

Art. 20 (primo comma)

-

311

Art. 20 (rimanenti commi)

fuso con l'art. 18, n. 5 della legge 13 luglio 1910, n. 446

320

Art. 21

-

321

Art. 22

Fuso con gli art. 26 della legge 28 luglio 1911, n. 842 e 13 R.D. 24 dicembre 1911, numero 1479

 

Art. 23

-

353

Art. 24

-

354

Art. 25

Fuso con l'art. 64, legge 25 luglio 1911, 842 con modificazioni sostanziali

477

Art. 26

-

478

Art. 27

Fuso con l'art. 20 della legge 6 luglio 1912, n. 801

479

Art. 28

-

480

Art. 29

-

481

Art. 30

-

484

Art. 31

Con modificazioni sostanziali

59

Art. 32

-

60

Art. 33 (eccetto l'ultimo comma)

Fuso con l'art. 16, ultimo comma R.D. 18 aprile 1909, n. 216

72

Art. 33 (ultimo comma)

Fuso con gli art. 55, comma 2° e 56 legge 28 luglio 1911, n. 842

77

Art. 34

-

73

Art. 35

-

66

Art. 36

-

61

Art. 37

Fuso con l'art. 4 R. D. 29 luglio 1909 n. 619 Con modificazioni sostanziali

65

Art. 38 (eccetto l'ultimo comma

Con modificazioni sostanziali

80

Art. 38 (ultimo comma

Esaurito

 

Art. 39 (eccetto l'ultimio comma)

Fuso con l'art. 8, 2° e 3° comma, legge 28 luglio 1911, n. 842, e con l'art. 16, legge 6 luglio 1912, n. 801

119

Art. 39 (ultimo comma)

Esaurito

 

Art. 40

-

117

Art. 41

-

 8

 Art. 42

Con modifiocazioni sostanziali

120

Art. 43

-

123

Art. 44

Fuso con le disposizioni citate negli articoli controindicati con modificazioni sostanziali

145,255

Art. 45

Con le modifiche richieste dall'art. 1 (ultimo comma), R.D.27 febbraio1913, numero 331 con modificazioni sostanziali

121

Art. 46 (meno l'ultima parte del secondo comma)

Fuso con gli art. 4 e 5, 2° comma legge 12 gennaio 1909, n. 12; 34, R.D. 24 dicembre 1911, n. 1479; 3 (1° e 2° comma) R.D. 25 aprile 1909, n. 217 4, 1° comma, R.D. 15 luglio 1909, n. 542, e 44 (1° comma) e 46 (1° comma e 1ì parte 2° comma) legge 13 luglio 1910, n. 466

145

Art. 46 (secondo comma, ultima parte)

 Esaurito

 

Art. 47

Fuso con gli art. 2 e 3 (1° comma R.D. 25 novemùbre 1909, n. 750, con l'art. 3, 2ì parte del 1° e 2° comma, R.D. 6 maggio 1909, n. 264

148

Art. 48

-

150

Art. 49 (primo, secondo, terzo e quarto comma)

Con modificazioni sostanziali

7, 114

Art. 49 (quinto ed ultimo comma)

Fuso con l'art. 1, ultimo comma, R.D. 27 febbraio 1913, numero 331 Con miodificazioni sostanziali

114

Art. 50

-

115

Art. 51

-

3,100,102

Art. 52

-

4,102,104

Art. 53

-

71

Art. 54 (primo e secondo comma)

 

113

Art. 54 (terzo comma)

-

6

Art. 55

Fuso con l'art. 63, lregge 28 luglio 1911, n. 842

142

Art. 56

-

30

Art. 57 (prima parte)

Con modificazioni sostanziali

174

Art. 57 (seconda parte)

-

Materia estranea

Art. 58

-

Materia estranea

Art. 59

-

177

Art. 60

Cessato

 

Art. 61 (prima parte

-

345

Art. 61 (seconda parte)

-

Materia estranea

Art. 62 eccetto l'ultimo comma

-

5

Art. 62 (ultimo comma)

Esaurito

 

Art. 63

-

Materia estranea

Art. 64

-

363

Art. 65 (primo e secondo comma)

-

302

Art. 65 (terzo comma)

-

357

Art. 66

-

364

Art. 67

-

366

Art. 68

Fuso con l'art. 22, legge 28 luglio 1911, n. 842

367

Art. 69

-

368

Art. 70

-

166, 385

Art. 71

modificazioni sostanziali

365

Art. 72

-

387

Art. 73

Fuso con l'art. 14 legge 6 luglio 1912, n. 801

33

Art. 74

Fuso con gli art. 8 (2°, 4° e 5° comma), legge 12 gennaio 1909, n. 12, con l'Art. 1 R.D. 6 ottobre 1909, n. 700, col R.D. 17 novembre 1909, n. 729, col r;d; 6 febbraio 1910, n. 58.

355

Art. 75 (primo comma)

Con modioficazioni sostanziali

12

Art. 75 (secondo comma)

Con modificazioni sostanziali

13

Art. 76

-

70

Art. 77

-

Disposizioni preliminari Art. 3

Legge 10 luglio 1910, n. 481

Esaurita

 

R.D. 30 giugno 1910, n. 495

Cesato

 

R.D. 21 luglio 1910, n. 546

Cessato

 

R.D. 17 luglio 1910, n. 574: Articolo unico

 Fuso con gli art. 1 e 8, R.D. 7 novembre 1909, n. 728 e col R.D. 15 dicembre 1910, numero 914

46

Legge 21 luglio 1910, n. 579

 

 

Art. 1

Esaurito

 

Art. 2

CEssato

 

Art. 3

Cessato

 

Art. 4

Cessato

 

Art. 5

Cessato

 

Art. 6

Abrogato

 

Art. 7

Fuso con gli articolo 3 (lettera a )e b), legge 21 luglio 1911;, n. 340 e col R.D. 25 novembre 1909, n. 763

241

Art. 8

Fuso come sopra

242

Art. 9

Abrogato

 

Art. 10

-

280

R.D. 23 settembre 1909, n. 688

Cessato

 

R.D. 21 Luglio 1910, n. 74

 

 

Articolo unico

Fuso con gli art. 7 R.D. 7 agosto 1909, n. 608, articolo unico R.D. 6 luglio 1911, N. 8244, 1 e 2 R.D. 30 giugno 1912, n. 761 e 1 e 2 R.D. 4 agosto 1913, n; 1108

510

R.D. 11 settembre 1910, n. 767

Cessato

 

R.D. 27 novembre 1910, n. 852

Cessato

 

Legge 30 dicembre 1910, n. 910

 

 

Articolo unico

-

Disposizioni preliminari Art. 3

R.D. 15 dicembre 1910, n. 914

Fuso con gli art. 1 e 8 R.D. 7 novembre 1909, n. 728 ,e col R.D. 7 luglio 1910 n. 574

46

R.D. 29 settembre 1910, n. 958

cessato

 

R.D. 5 gennaio 1911, n. 6

Fuso con le disposizioni citate nell'articolo controindicato

486

R.D. 19 gennaio 1911, n. 54

 

 

Art. 1

Cessato

 

Art. 2

Fuso con le disposizioni citate nell'articolo controindicato

2

Art. 3

Cessato

 

Art. 4

Cessatro

 

R.D. 26 febbraio 1911 n. 225

 

 

Art. 1

-

89

Art. 2

-

90

Art. 3

-

91

Art. 4

-

92

Art. 5

-

93

Art. 6

-

94

Art. 7

Con modificazioni sostanziali

95

Art. 8

-

96

Art. 9

-

97

Art. 10

-

98

Legge 16 marzo 1911, n. 254

Esaurita

 

R.D. 23 aprile 1911, n. 419

Fuso con le disposizioni citate nell'articolo controindicato

486

Art. 1

Fuso con gli art. 3 (comma 3° e 4°), legge 12 gennaio 1909, n. 12, e con l'art. 4 R.D. 25 novembre 1909, n. 756 Con modificazioni sostanziali

169

Art. 2

Esaurito

 

Legge 8 giugno 1911, n. 521

Esaurita

 

Legge 15 giugno 1911, n. 557

Esaurita

 

Legge 6 luglio 1911, n. 722

 

 

Articolo unico

-

Disposizioni preliminari

Art. 3

Legge 21 Luglio 1911, n. 778

Esaurita

 

Legge R.D. 30 giugno 1911, n. 809:

 

 

Art. 1, art. 2 commi 1° e 3° e art. 4

-

402

Art. 2, comma secondo

Cessato

 

R.D. 6 luglio 1911, n. 824:

 

 

Articolo unico

Fuso con gli art. 7 R.D. 7 agosto 11909, N. 608, con l'articolo unico R.D. 21 luglio 1910, n. 742, con gli articoli 1 e 2 R.D. 30 giugno 1912, n. 761, e con gli articoli 1 e 2 R.D. 4 agosto 1913, n. 1108

510

Legge 21 luglio 1911, n. 840:

 

 

Art. 1

Fuso con gli art. 7 legge 12 gennaio 1909, n. 12 e 2 R.D. 6 settembre 1912 n. 1080

184

Art. 2 (lettere a e b)

Fuso con le disposizioni citate nell'articolo controindicato

241

Art. 3 (lettera c)

Fuso con le disposizioni citate nell'articolo controindicato

242

Legge 28 luglio 1911, n. 842:

 

 

Art. 1 (primo comma)

Fuso con l'art. 2, comma 1° e 3°, legge 12 gennaio 1909, n. 12, e l'articolo unico legge 27 giugno 1909, numero 411

10, 100

Art. 1 (secondo comma)

Fuso con l'art. 2, lettera d, ultimo comma, e art. 3, penultimo comma della stessa legge

18

Art. 2 (lettere a e b)

Fuso con gli articoli 16 e 17 R.D. 27 febbraio 1913, niumero 331

19, 100

Art. 2 (lettera c)

Fuso con gli articoli sopra citati

19, 100

Art. 2 (lettera d e ultimo comma)

Fuso con gli articoli 1, comma 2° e art. 3, penultimo comma, della stessa legge

18

Art. 3 (eccetto il secondo comma

Fuso con l'art. 2 della stessa legge e con gli art. 17 e 17 R;D; 27 febbraio 1913, numero 331

19

Art. 3 (secondo comma)

Fuso con gli art. 1, comma 2° e art. 2, lettera d), ultimo comma della stessa legge

18, 100

Art. 4

-

108

Art. 5

-

20

Art. 6

-

181

Art. 7

-

101

Art. 8

Fuso con gli art. 39, ecdetto l'ultimo comma, legge 13 luglio 1910, n. 466 e 16 legge 6 luglio 1912, n. 801 e 23 R.D. 27 febbraio 1913, n. 331

29, 119

Art. 9

Esaurito

 

Art. 10 (primo, secondo e terzo comma)

Con le modificazioni portate dall'art. 1 R.D. 30 agosto 1912, n. 1059

312

Art. 10 (penultimo comma

Abrogato

 

Art. 11

Con modificazioni sostanziali

316

Art. 12

Abrogato

 

Art. 13

Abrogato

 

Art. 14 (primo comma

Fuso con l'art. 24 legge 24 dicembre 1911, n. 1479

314

Art. 14 (secondo comma

-

313

Art. 15

Con modificazioni sostanziali

318

Art. 16

Con moidificazioni sostanziali

316

Art. 17

-

319

Art. 18

Con le modifiche portate dall'art. 11 R.D. 24 dicembre 1911, n. 1479

333

Art. 19

-

324

Art. 20

Con modificazioni sostanziali

250

Art. 21

Abrogato

 

Art. 22

-

367

Art. 23

Fuso con le disposizioni degli art. 19 legge 13 luglio 1910, n. 466, e 52 R.D. 24 dicembre 1911, n. 1479

Con modificazioni sostanziali

Art. 25

-

325

Art. 26

Fuso con gli art. 2 legge 13 luglio 1910, n. 466 e 13 R.D. 24 dicembre 1911, numero 1479

337

Art. 27

-

330

Art. 28

Esaurito

 

Art. 29

Fuso con l'art. 2, lettera c), della stessa legge, e con l'Art. 17, R.D. 27 febbraio 1913, n. 351

109, 339

Art. 30

Fuso come l'articolo precedente

339

Art. 31

-

340

Art. 32

-

342

Art. 33

-

351

Art. 34

Fuso con l'art. 35 R.D. 24 dicembre 1911,n. 1479, aggiungo con, l'art. 4 della legge 6 luglio 1912, n. 801 Con modificazioni sostanziali

157

Art. 35

Con modificazioni sostanziali

158

Art. 36

-

159

Art. 37

-

160

Art. 38

Fuso con l'art. 43 della stessa legge

155

Art. 39

Con modificazioni sostanziali

161

Art. 40 (eccetto l'ultima parte secondo comma

-

162

Art. 40 (ultia parte del 2° comma)

Con modificazioni sostanziali

164

Art. 41

-

165

Art. 42

-

168

Art. 43 (primo e terzo comma)

Fuso con l'art. 38 della stessa legge

155

Art. 43 (secondo comma)

-

156

Art. 44

Abrogato

 

Art. 45

Abrogato

 

Art. 46

-

179

Art. 47 (primo, secondo e terzo comma

Con modificazioni sostanziali

31

Art. 47 (quarto comma)

-

106

Art. 47 (ultimo comma)

Con modificazioni sostanziali

58

Art. 48

Fuso con gli art. 7, penultimo comma, legge 12 gennaio 1909, n. 12, 15, 1° comma, R.D. 5 novembre 1909, numero 722; 3, 2° comma legge 13 luglio 1910, n. 466

264

Art. 49 (primo comma

Fuso con l'art.27 (3° e 4° comma)) legge 25 giugnoo 1906, n. 255, e con l'art. 1 legge 13 luglio 1910, n. 466

262

Art. 49 (secondo comma

-

253

Art. 49 (terzo comma)

Fuso con gli art. 7 (comma 3° legge 12 gennaio 1909, n. 12; 4 e 44 legge 13 luglio 1910, n. 466; art. 48 (commi 5° 6° e ultimo) legge 28 luglio 1911, n. 842, e 22 R.D. 24 dicembre 1911, n. 1479. Con modificazioni sostanziali

255

Art. 50

Fuso con l'art. 6 legge 13 luglio 1910,n. 466 Con modificazioni sostanziali

256

Art. 51

Sostituito con l'art. 16 del R.D. 27 febbraio 1913, n. 331. Con modificazioni sostanziali

110

Art. 52

Fuso con le disposizioni citate nell'articolo controindicato

357

Art. 53

-

277

Art. 54

Fuso con l'art. 6 R.D. 29 luglio 1909,n. 619; 16 legge 6 luglio 1912, n. 801, e 1^ lettera b) R.D. 27 febbraio 1913, n. 331 Con modificazioni sostanziali

68

Art. 55 (primo e quarto comma)

Fuso con gli art. 56 e 57 della stessa legge

78

Art. 55 (secondo e terzo comma

Fuso con l'art. 33 legge, ultimo comma, legge 13 luglio 1910, n. 466

77

Art. 56

Fuso con l'art. 55, comma 2° della legge medesima e con l'art. 33, ultimo comma, legge 13 luglio 1910, n. 466

78

Art. 57

Fuso con l'art. 55, commi 1° e 3°, legge 28 luglio 1911, n. 842

78

Art. 58

-

512

Art. 59

-

513

Art. 60

-

514

Art. 61

-

515

Art. 62

-

Materia estranea

Art. 63

Fuso con l'art. 55 legge 13 luglio 1910, n. 466

142

Art. 64

Fuso con l'art. 4 legge 6 luglio 1912, n 801 e con l'art. 466 Con modificazioni sostanziali

261, 477

Art. 65

Esaurito

 

Art. 66

Fuso con l'art. 16 R.D. 18 aprile 1909, n. 216

88

Art. 67

 Cessato

 

Art. 68

 -

Disposizioni preliminari

Art. 1

R.D. 21 luglio 1911, n. 856

 

 

Art. 1

Fuso con l'art. 1 R.D. 3 settembre 1913, n. 1097

410

Art. 2

Fuso con l'art. 2 R.D. 3 settembre 1913, n. 1097

411

Art. 3

-

412

Art. 4

-

413

Art. 5

-

414

Art. 6

-

417

Art. 7

-

418

Art. 8 (primo e secondo comma)

-

420

Art. 8 (ultimo comma)

-

419

Art. 9

-

415

Art. 19

-

416

Art. 11

Cessato

 

Art. 12

-

421

Art. 13

-

422

Art. 14

Fuso con l'art. 3 R.D. 3 settembre 1913, n. 1097

423

R.D. 31 luglio 1911, n.874

Cessato

 

R.D. 12 settembre 1911, n.1125

Cessato

 

R.D. 5 novembre 1911, n. 1295

Cessato

 

R.D. 24 dicembre 1911, n. 1375:

 

 

Art. 1

Fuso con le disposizioni citate nell'articolo controindicato

486

R.D. 21 dicembre 1911, n. 1395

 

 

Articolo unico

-

Disposizioni preliminari

Art. 3

R.D. 31 dicembre 1911, n. 1426:

 

 

Articolo unico

-

99

R.D. 14 dicembre 1911, n. 1461

 

 

Art. 1

-

36

Art. 2

-

37

Art. 3

-

38

Art. 4

-

39

Art. 5

-

40

Art. 6

-

41

R.D. 24 dicembre 1911, n. 1479:

 

 

Art. 1

Fuso con l'art. 8, n. 1,2,3, e 4 legge 13 luglio 1910, numero 466 e con l'art. 10 R.D. 27 febbraio 1913, numero 331

324

Art. 2

-

328

Art. 3

-

329

Art. 4

-

331

Art. 5

-

332

Art. 6

-

333

Art. 7

-

334

Art. 8

-

335

Art. 9

-

336

Art. 10

-

317

Art. 11

Fuso con l'art. 18 della legge 28 luglio 1911, n. 842

323

Art. 12

Fuso con l'art. 19 legge 13 luglio 1910, n. 466, e con gli art. 23 e 24 legge 28 luglio 1911, n. 842

343

Art. 13

Fuso con gli art. 22 legge 13 luglio 1910, n.466, e 26 legge 28 luglio 1911, n. 842

337

Art. 14

Fuso con l'art. 14 del R.D. 24 dicembre 1911, n. 1479, e n. 2 legge 6 luglio 1912, n. 801

344

Art. 15

-

306

Art. 16

-

307

Art. 17 (primo comma)

-

272

Art. 17 (secondo comma)

Fuso con le disposizioni citate nell'artiocolo controindicato

275

Art. 18 (primo comma)

-

304

Art. 18 (secondo comma

Con modificazioni sostanziali

305

Art. 19 (primo e secondo comma

-

308

Art. 19 (ultimo comma)

-

349 - 386

Art. 20

Fuso con l'art. 6, comma secondo, legge 13 luglio 1910, n. 466 Con modificazioni sostanziali

258

Art. 21

Abrogato

 

Art. 22

Fuso con le disposizioni citate negli articoli controindicati

309,311

Art. 23

Fuso con gli art. 7 legge 12 gennaio 1909, n. 12; 25 giugno 1906, n. 255; 48 legge 9 luglio 1908, n. 445; 15 R.D. 5 novembre 1909, n. 722; 52 legge 28 luglio 1911, n. 842 e 17 (2° comma) del R.D. medesimo

275

Art. 24

Fuso con l'art. 14 (1° comma) legge 28 luglio 1911, numero 842

314

Art. 25 (primo, secondo ed ultimo comma

Con modificazioni sostanziali

137

Art. 25 (terzo e quarto comma)

Fuso con l'art. 14 R.D. 27 febbraio 1913, n. 331

139

Art. 26 (primo e terzo comma)

Fuso con l'art. 2 (5° comma) R.D. 25 novembre 1909, n. 756

151

Art. 26 (ultimo comma)

Fuso con gli articoli 3 (eccetto l'ultimo comma) R.D. 25 novembre 1909, n. 756 e 47 ultimo comma, legge 13 luglio 1910, n. 466

152

Art. 27

-

147

Art. 28

Esaurito

 

R.D. 11 gennaio 19812, n. 10

 

 

Art. 1

Fuso con le disposizioni citate nell'articolo controindicato

486

R.D. 18 gennaio 1912, n. 54

Cessato

 

Legge 7 marzo 1912, n. 190

Esaurita

 

Legge 31 marzo 1912, n. 238

Esaurita

 

Legge 31 marzo 1912, N. 240

Esaurita

 

R.D. 31 marzo 1912, n. 369

Esaurito

 

Art. 1

Esaurito

 

Art. 2 (primo comma)

-

456

Art. 2 (secondo comma)

Esaurito

 

Legge 23 maggio 1912, n. 484

Esaurita

 

R.D. 6 giugno 1912, n.724:

 

 

Art. 1

---

178

Legge 6 luglio 1912, n. 741

Cessata

 

R.D. 30 giugno 1912, n. 761:

 

 

Art. 1 e 2

Fusi con gli articoli 7 R.D. 7 agosto 11909, n. 608; Art. unico R.D. 21 luglio 1910, n.742; art. unico R.D. 6 luglio 1911, n.824 e con gli articoli 1 e 2 R.D. 4 agosto 1913, n. 1108

178

R.D. 30 giugno 1912, n. 763

Cessato

 

Legge 6 luglio 1912, n. 801:

 

 

Art. 1

EsAUrito

 

Art. 2

Fuso con l'art. 14 R.D. 24 dicembre 1911, n. 1479

344

Art. 3

Fuso con le disposizioni citate negli articoli controindicati Con modificazioni sostanziali

146, 255, 309

Art. 4 (Parte aggiunta, art.30 R.D. 24 dicembre 1911, n.1479

Con modificazioni sostanziali

310

Art. 4 (Parte agg. Articolo 31, id., id.)

Con modificazioni sostanziali

261

Art. 4 (Parte agg. articolo 32 id., id.

Fuso con gli articoli 7 legge 12 gennaio 1909, n.12; 26 legge 25 giugno 1906, n.255; 18 R.D. 25 novembre 1909, n.722, e 4 R.D. 30 agosto 1912, n. 1059

278

Art. 4 (Parte agg., articolo 33, id, id)

Fuso con gli articoli 7 legge 12 gennaio 1909, n.12; 24 legge 25 giugno 1906, n.255

269

Art. 4 (Parte agg. articolo 34 id, id)

Fuso con gli articoli 5 legge 12 gennaio 1909; 3 R.D. 6 maggio 1909, n.264, 44 e 46 legge 13 luglio 1910, n. 466

145

Art. 4 (Parte agg. articolo 35 id, id)

Con modificazioni sostanziali

327

Art. 4 (Parte agg., articolo 36 id, id) per quanto si riferisce alle espropriazioni)

---

153

Art. 4 (Parte agg., articolo 36 id, id) per quanto si riferisce alle magistrature speciali

---

482

Art. 4 (Parte agg., articolo 37 id, id)

---

154

Art. 4 (Parte agg., art.8 primo e secondo comma, id, id)

---

302

Art. 4 (Parte agg. art. 38, terzo comma, id, id)

---

303

Art. 5 (primo comma)

Fuso con l'art. 2 , comma 4°, legge 12 genaio 1909, n.12

305

Art. 5 (secondo comma)

Fuso con l'art.2, comma 5° legge 12 gennaio 1909, n. 12

314

Art. 6

Con modificazioni sostanziali

32

Art. 7

Con modificazioni sostanziali

426

Art. 8

---

118

Art. 9

---

56

Art. 10

---

56

Art. 11

---

57

Art. 12

---

483

Art. 13

---

Materia estrabea

Art. 14

Fuso con l'art. 73 legge 13 luglio 1910, n.466

33

Art. 15

---

346

Art. 16 (primo comma)

Fuso con gli articoli 39 legge 13 luglio 1910, n.466, e 8 legge 28 luglio 1911, n.842

119

Art. 16 (ultimo comma)

Fuso con le disposizioni citate nell'articolo controindicato

68

Art. 17

Cessato

 

Art. 18

---

Disposizioni preliminari art. 3

Art. 19

---

Disposizioni preliminari art.1

Art. 20

Fuso con l'art.27 legge 13 luglio 1910, n.466

479

Art. 21

Fuso con l'art. 3, comma 1° legge 13 luglio 1910, n. 466. Con modificazioni sostanziali

249

R.D. 30 agosto 1912, n.1059:

 

 

Art. 1 Parte 1^

Fuso con le disposizioni richiamate negli articoli controindicati. Con modificazioni sostanziali

312

Art. 1 Parte 2^

Abrogato

 

Art. 2

---

260

Art. 3

Abrogato

 

Art. 4

Fuso con le disposizioni richiamate negli articoli controindicati

278, 350

Art. 5

---

348

R.D. 6 settembre 1912, n. 1080:

 

 

Art. 1

Fuso con gli art. 7 legge 12 gennaio1912, n.12 e 14 legge 13 luglio 1910, n.466

183

Art. 2

Fuso con gli art. 7 legge 12 gennaio 1912, n.12, e 1 legge 21 luglio 1911, n.840

184

Norme tecniche:

 

 

Art. 1

---

185

Art. 2

---

186

Art. 3

---

187

Art. 4

---

188

Art. 5

---

189

Art. 6

---

190

Art. 7

---

191

Art. 8

---

192

Art. 9

---

193

Art. 10

---

194

Art.11

---

195

Art. 12

---

196

Art. 13

---

197

Art. 14

---

198

Art. 15

---

199

Art. 16

---

200

Art. 17

---

201

Art. 18

---

202

Art. 19

---

203

Art. 20

---

204

Art. 21

---

205

Art. 22

---

206

Art. 23

---

207

Art. 24

---

208

Art. 25

---

209

Art. 26

---

210

Art. 27

---

211

Art. 28

---

212

Art. 29

---

213

Art. 30

---

214

Art. 31

---

215

Art. 32

---

216

Art. 33

---

217

Art. 34

---

218

Art. 35

---

219

Art. 36

---

220

Art. 37

---

221

Art. 38

---

222

Art. 39

---

223

Art. 40

---

224

Art. 41

Con modificazioni sostanziali

225

Art. 42

---

226

Art. 43

---

227

Art. 44

Con modificazioni sostanziali

228

Art. 45

---

229

Art. 46

Con modificazioni sostanziali

230

Art. 47

---

231

Art. 48

---

232

Art. 49

Con modificazioni sostanziali

233

Art. 50

---

234

Art. 51

---

235

Art. 52

---

236

Art. 53

---

237

Art. 54

---

238

Art. 55

---

239

Art. 56

---

240

R.D. 6 settembre 1912, n. 1104:

 

 

Art. 1

---

173

Art. 2

Con modificazioni sostanziali

175, 187

Art. 3

---

174

Art. 4

---

176

Legge 29 dicembre 1912, n. 1349:

 

 

Art. 1

Fuso con le disposizioni richiamate nell'articolo controindicato

486

Legge 29 dicembre 1912, n. 1356

Esaurita

 

Legge 29 dicembre 1912, n. 1373

Esaurita

 

Legge 5 dicembre 1912, n. 1412

Esaurita

 

Legge 5 dicembre 1912, n. 1413

Esaurita

 

Legge 5 gennaio 1913, n. 4

Esaurita

 

R.D. 27 febbraio 1913, n. 331:

 

 

Art. 1 (primo comma lettera a)

Abrogato

 

Art. 1 (lettera b)

Fuso con gli art. 6 R.D. 29 luglio 1909, n. 619; 54 legge 28 luglio 1911, n. 842; e 16, 2° comma, legge 6 LUGLIO 1912, N. 801 Con modificazioni sostanziali

 

Art. 1 (lettera c)

Abrogato

 

Art. 1 (secondo comma

Fuso con l'art. 45 legge 13 luglio 1910, n. 466 Con modificazioni sostanziali

121

Art. 2

Con modificazioni sostanziali

124

Art. 3

-

125

Art. 4

-

126

Art. 5

Con modificazioni sostanziali

127

Art. 6

Con modificazioni sostanziali

128

Art. 7

-

129

Art. 8

Abrogato

 

Art. 9

-

131

Art. 10

-

133

Art. 11

Abrogato

 

Art. 12

-

135

Art. 13

-

136

Art. 14

Con modioficazioni sostanziali

137, 139

Art. 15

-

143

Art. 16 (primo comma)

Con le mofifiche di cui all'art. 8 legge 11 luglio 1913, n. 1039 Con modificazioni sostanziali

19

Art. 16 (primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma

Con modificazioni sostanziali

110

Art. 17

Con modificazioni sostanziali

19

Art. 18

-

341

Art. 19

-

352,386

Art. 20

-

324

Art. 21

-

347

Art. 22

Fuso cion l'art. 7 R.D. 24 dicembre 1911, n. 1479

334

Art. 23

Fuso con l'art. 8 legge 28 luglio 1911, n. 842

29

Art. 24

Esaurito

 

R.D. 25 maggio 1913, n. 60

 

 

Art. 1

Fuso con gli art. 1 e 2 R.D. 30 giugno 1911, n. 809

402

Legge 19 giugno 1913, n. 651

Esaurita

 

Legge 26 giugno 1913, n. 764:

 

 

Art. 8

-

Disposizioni preliminari

Art. 3

R.D. 22 giugno 19#13, n. 804:

 

 

Art. 1 e 2

Fusi con l'art. 1 del R.D. 18 aprile 1909, n. 213

14

Art. 1 e 2

Fusi con l'art. 3 del R.D. 18 aprile 1909, n 213

16

Legge 19 giugno 1913, n. 857:

 

 

Art. 1

-

499

Art. 2

-

500

Art. 3

-

501

Art. 4

-

502

Art. 5

-

503

Legge 22 giugno 1913, n. 931

Esaurita

 

R.D. 17 luglio 1913, n. 962:

 

 

Art. 1

-

21

Art. 2

-

34

Legge 11 luglio 1913, n. 1039:

 

 

Art. 1

Esaurito

 

Art. 2

Con modificazioni sostanziali

312

Art. 3

-

360

Art. 4

Fuso con l'art. 3 R.D. 6 seyttembre 1912, n. 1103

174

Art. 5

Esaurito

 

Art. 6 (comma primlo)

-

130

Art. 6 (commi 2° e 3°)

-

132

Art. 7

Con modificazioni sostanziali

134, 315

Art. 8

Fuso con gliart. 1, 2 e 3 legge 28 luglio 1911, n. 842 e con gliart. 16 e 17 R.D. 27 febbraio 1913, n. 331. Con modificazioni sostanziali

 

Art. 9

Esaurito

 

Art. 10

Fuso con l'art. 3 R.D. 15 luglio 1909, n. 542; con l'art. 1 R.D. 25 novembre 1909, n. 783; con l'Art. 8 legg 21 luglio 1910; n. 5579; con l'art. 2 legge 21 luglio 1911, n; 840

242

Art. 11

-

Disposizioni preliminari Art. 1

R.D. 3 settembre, n. 1097:

 

 

Art. 1

Fuso con l'art. 1 R.D. 21 luglio 1911,n . 856

410

Art. 2

Fuso con l'art. 2 R.D. 21 luglio 1911, n. 856

411

Art. 3

Fuso con l'art. 14 R.D. 21 luglio 1911, n. 856

423

R.D. 4 agosto 1913, n. 1108:

 

 

Art.. 1 e 2

Fusi con gli Art. 7 R.D. 7 agosto 1909, n. 608; articolo unico R.D. 21 luglio 1910 , n. 742; articolo unico R.D. 6 luglio 1911, n. 824; Art. 1 e 2 R.D. 30 giugno 1912, n. 761.

510

 

 

Visto d'ordine di Sua Maestà

 

ll Presidente del Consiglio dei Ministri

ministro dell'interno

GIOLITTI

Il ministro dei lavori poubblici

SACCHI

Il Ministro di grazia e giustizia e dei culti

FINOCCHIARO- APRILE

Il Ministro delle finanze

FACTA

Il Ministro del tesoro

interim per le poste e telegrafi

TEDESCO

Il Ministro della guerra

SPINGARDI

Il ministro della marina

MILLO

Il ministro della pubblica istruzione

CREDARO

Il Ministro dell'Agreicoltura , industria e commercio

NITTI.

 

 

 


 [MMG1]Occupazioni temporanee di stabili, effettuate nel territorio dei comuni di Messina e di Reggio Calabria in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908.