Regio Decreto Legge 9 maggio 1920 n. 665, che apporta modificazioni alle norme tecniche ed igieniche obbligatorie nelle località colpite dal terremoto.

 

(pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 2 giugno 1920)

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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA

 

 

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con Decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto il R. Decreto 29 aprile 1915, n° 573;

Visto il Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1294;

Visto il Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'Interno, e coi Ministri Segretari di Stato per il Tesoro, per le Finanze e per la Giustizia e gli Affari di Culto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

 

 

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

agli articoli 206, 210, 212, 213, 218, 225, 228, 229 e 231 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, sono sostituiti i seguenti:

 

- art. 206.

Nei Comuni, le cui amministrazioni ne facciano domanda e la giustifichino convenientemente, può  ammettersi, su conforme parere del comitato speciale del consiglio superiore dei lavori pubblici, da richiedersi per ogni singolo edificio, che l'edificio stesso possa essere a tre piani. In tale evenienza l'altezza massima dell'edificio può  raggiungere nei terreni in piano i metri 12, in quelli in pendio i metri 13, purché  la media generale delle altezze delle fronti non superi i metri 12. Nell'uno e nell'altro caso restano ferme le disposizioni del precedente art. 205 per le altezze dei piani e le sopraelevazioni di quello del suolo circostante, ma la larghezza della strada prospiciente a ciascun edificio e dell'area libera di isolamento non può  essere minore di quella prescritta dall'art. 226, lett. d). Gli eventuali cantinati da non destinarsi mai ad abitazioni, debbono essere interrati su tutti e quattro i lati, con sopraelevazione massima dal terreno di cm. 40 misurati dal piano del pavimento del piano terreno al suolo stradale. Nel caso in cui esista intercapedine libera intorno a tutto o parte del perimetro di cantina, questa dovrà  essere considerata come un piano e l'altezza dell'edificio innanzi indicata dovrà  misurarsi dal pavimento di essa. Per edifici isolati, che abbiano all'intorno un'area libera di larghezza Non inferiore a quella prescritta dall'art. 226, lettera d), possono essere ammessi, in seguito a parere favorevole del comitato speciale del consiglio superiore dei lavori pubblici, per tutta o parte degli edifici stessi, un numero di piani ed altezze sia dell'intero edificio, che dei singoli piani, maggiori di quelle stabilite nel precedente articolo 205 e nel primo comma di questo articolo, quando siano giustificate da ragioni di pubblica utilità di servizio pubblico, di culto, di interesse artistico o di esercizio industriale. Tali edifici non possono pero' mai essere destinati ad uso di alberghi, convitti, dormitori, ospedali, caserme, distretti, carceri, e nemmeno ad abitazione, salvo che per il personale necessario alla loro custodia o vigilanza. La loro altezza non può superare i metri 16, a meno che l'altezza maggiore non sia richiesta dallo scopo speciale al quale l'edificio e' destinato. La disponibilità dell'occorrente area libera di isolamento dev'essere dimostrata all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, di cui al primo comma del presente articolo. L'autorizzazione di cui sopra, per i lavori di riparazione contemplati dal paragrafo 4 della presente sezione, può essere concessa dal prefetto su parere favorevole dell'ufficio del genio civile.

 

 - art. 216.

Al disopra del piano di gronda non si possono eseguire opere murarie di alcuna specie, non esclusi i fumaioli, salvo i muri di timpano intelaiati o baraccati, eseguiti con materiale di riempimento assai leggero, ne vi possono trovare luogo ambienti abitabili o magazzini. I parapetti dei terrazzi superiori al piano di gronda e gli attici debbono essere di legno, di ferro o di cemento armato; i fumaioli di lamiera di ferro o di cemento armato. Gli uni e gli altri debbono avere un'altezza non superiore ad un metro. Sono anche permessi gli abbaini e le gabbie per le scale di accesso ai terrazzi o ai tetti per l'altezza strettamente necessaria. Nelle case col solo pianterreno, se armate robustamente con ossatura completa, come all'articolo seguente, il sottotetto può, per eccezione, adibirsi ad uso magazzino o granaio. Lungo le linee di divisione di proprietà è permesso di elevare sui parapetti delle terrazze diaframmi dell'altezza massima di metri 2 misurati dal pavimento della terrazza. Tali diaframmi devono essere costituiti di lamiera metallica, di legname, o di rete metallica rinzaffata, dello spessore non superiore a cm 3, e rinforzata da costole montanti.

 

- art. 212.

Negli edifici col solo piano terreno, anche se scantinato, e' ammessa la muratura ordinaria, purché:

 a) la costruzione sia fatta con buona malta di non lenta presa;

 b) le parti murarie aventi funzione statica siano eseguite omogeneamente con mattoni o blocchi di pietra naturale od artificiale a facce piane e superfici scabre, oppure a struttura listata fatta con pietra spezzata e interrotta da corsi orizzontali di mattoni o da fasce continue di cemento armato, distanti non più di cm. 60 tra loro;

 c) i muri perimetrali e maestri abbiano una grossezza non minore di un decimo dell'altezza, e in ogni caso non mai minore di 50 cm. per le murature ordinarie e di 40 cm. per le murature di mattoni, o con blocchetti di cemento e siano immorsati con muri trasversali distanti non più di 5 metri. Nel caso di intervalli maggiori i muri predetti debbono essere muniti di lesene di rinforzo, ripartite a distanza non superiore a metri 5, di aggetto uguale almeno alla meta' della grossezza del muro stesso e di larghezza eguale a tale grossezza. A tali lesene si possono sostituire pilastri di cemento armato dissimulati nei muri, sempre quando gli incorniciamenti di base e di gronda siano costituiti da intelaiatura di cemento armato;

 d) i muri trasversali abbiano lo spessore non mai inferiore ad un quindicesimo dell'altezza;

 e) la costruzione sia consolidata al piano del pavimento (quando questo non riposi direttamente sulla roccia) da collegamenti rigidi e alla sommità dei muri maestri, tanto perimetrali, quanto trasversali, da telai di ferro o di legno rinforzati da squadre di ferro negli angoli o da telai di cemento armato convenientemente ancorati nei muri. Quando gli edifici hanno il cantinato, i muri perimetrali di questo debbono avere una maggiore grossezza di 15 centimetri almeno.

 

- art. 213.

La muratura ordinaria e' altresì ammessa per edifici a due piani, non più alti di 8 metri, alle seguenti condizioni:

 a) la muratura sia omogenea e fatta con mattoni o con blocchi di pietra naturale od artificiale a superficie scabra di forma parallelepipeda rettangola cementati con buona malta di non lenta presa;

 b) i muri abbiano al piano terreno una grossezza non mai minore di un decimo dell'altezza dell'edificio, soddisfino nel resto alle condizioni di cui al comma c) dell'articolo precedente;

 c) l'edificio sia consolidato al piano di ciascun pavimento ed alla sommità dei muri, come e' prescritto al comma e) dell'articolo precedente.

I muri del piano superiore possono avere una minore grossezza fino a costituire una risega di 20 cm. al massimo.

 

- art. 218.

Per riempimento e rivestimento nelle costruzioni intelaiate o baraccate sono ammesse le strutture seguenti:

 a) la muratura armata, animata o ingabbionata o altrimenti consolidata, specialmente quando costituisce mezzo di irrigidimento;

 b) le pareti semplici o doppie di lastre naturali o artificiali di reti metalliche intonacate, di tavolati di legno rivestiti, di mattoni o di qualunque altro materiale che presenti solidità, leggerezza e sia immune, per quanto e' possibile, dall'azione del fuoco e dall'umidità atmosferica;

 c) le strutture murarie indicate alla lettera b) del precedente art. 212 limitatamente al solo piano terreno.

Per le sole case coloniche e' annesso l'impiego di doppie pareti a listelli di legno o rete metallica, con le maglie riempite di materiale leggero o anche intonacate con l'argilla o altre sostanze non cotte.

 

- art. 225.

Le condutture di ogni specie, siano esse canne di camini e di caloriferi o tubolature di acquai, di latrine o di acque piovane o potabili, ecc., debbono essere accuratamente isolate dalle membrature dell'organismo resistente. Nelle costruzioni in muratura ordinaria le condutture non debbono intaccare la grossezza dei muri. I sostegni per condutture elettriche aeree, costituiti da notevoli masse metalliche o di altro materiale, e destinate a reggere fasci di elettrodotti, non devono essere mai fissati agli edifici, ma essere da questi indipendenti. Per i piccoli sostegni, oltre che per le diramazioni nell'interno degli edifici, può prescindersi dall'isolamento dietro esame e parere favorevole del locale ufficio del genio civile, da richiedersi volta per volta.

 

- art. 228.

Sono vietate:

 a) le sopraelevazioni degli edifici esistenti, quando questi abbiano raggiunta o superata l'altezza di metri 10 o di metri 12, quando sia consentito a termini del primo comma del precedente art. 206, quella minore consentita dalla larghezza della strada prospiciente;

 b) i lavori di ampliamento di edifici la cui struttura non corrisponde alle prescrizioni delle presenti norme;

 c) le fabbriche di qualsiasi natura che possono ridurre sotto i limiti fissati dall'art. 226 la larghezza libera delle strade e degli intervalli di isolamento, fatta eccezione dei muri divisori di altezza non superiore a metri 2,75;

 d) qualunque altra opera che non sia ammessa dalle presenti norme, oppure che possa aggravare o rendere permanenti le condizioni di fatto contrarie alle medesime.

 

 

- art. 229.

Nei calcoli di stabilita' e di resistenza degli edifici da costruire nei Comuni colpiti dal terremoto si debbono considerare:

 1. Le azioni statiche dovute al peso proprio ed al sopraccarico (quando ha carattere fisso o di lunga permanenza) aumentate del 50 % che si suppone rappresenti l'effetto delle vibrazioni sussultorie.

 2. Le azioni dinamiche dovute al moto sismico ondulatorio, rappresentandole con accelerazioni applicate orizzontalmente alle masse del fabbricato delle due direzioni (lunghezza e larghezza) ed agenti in entrambi i sensi di ogni direzione.

I rapporti tra le forze orizzontali da introdurre convenzionalmente nei calcoli ed i corrispondenti pesi debbono essere eguali ad un ottavo per il piano terreno degli edifici che al piano di gronda non siano più alti di m. 10 o di m. 12 nei casi consentiti dall'articolo 206, primo comma; ad un sesto per il piano superiore di detti edifici e per quelli di altezza maggiore.

 

- art. 231.

Tolto il caso della esistenza del piano regolatore o di regolamenti edilizi che dispongano altrimenti, le ricostruzioni di cui al precedente articolo possono farsi anche lungo i cigli di strade che abbiano larghezza minore di quelle prescritte dall'art. 226, purché non inferiore a metri 4. Tali edifizi possono raggiungere un'altezza di metri 7 o quella maggiore pari a una volta e mezza la larghezza della strada sulla quale prospettano, ed in ogni caso non superiore a metri 10 o a metri 12 nei casi che tale altezza sia ammessa ai sensi del precedente art. 206, primo comma, con un numero di piani non maggiore di 2 nel caso dell'altezza dell'edificio di metri 10 e non maggiore di 3 nel caso dell'altezza di metri 12. ove la larghezza della strada sia inferiore a metri 4, l'edificio deve costruirsi in ritiro di quanto e' necessario per ottenere la larghezza stessa.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo sono estese anche ai Comuni nei quali sono applicabili le norme tecniche ed igieniche approvate con R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573, modificate dal successivo Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906.

Art.3.

All'ultimo comma dell'art. 263 del testo unico approvato con Decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, ed all'ultimo comma dell'art. 1 del Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1294, e' sostituito il seguente:

"in tali località il Prefetto, su conforme parere del competente ufficio del Genio Civile, può, in seguito a domanda degli interessati, concedere a coloro i quali dimostrino di non potersi altrimenti provvedere di abitazione, sia di eseguire riparazioni provvisorie in legname alle case esistenti, sia di erigere ricoveri di carattere provvisorio, per una temporanea dimora che non può eccedere la dura di tre anni. Può anche concedere che siano eseguite riparazioni murarie, purché si tratti di case ad un solo piano e riconosca di poter concedere, sotto determinate cautele, l'abitabilità definitiva delle case medesime. Tali concessioni si intendono subordinate alla condizione che siano osservate le prescrizioni delle norme tecniche ed igieniche".

Art. 4.

Al 1° comma dell'art. 265 del testo unico approvato con Decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e' sostituito il seguente:

"per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni rese necessarie dal terremoto del 28 dicembre 1908 nei Comuni indicati nella tabella n. 2, allegata al presente testo unico, sono concessi mutui di favore da parte degli istituti di cui all'articolo successivo, sempreché le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni vengano eseguite secondo le norme tecniche ed igieniche di cui agli articoli 202 e seguenti, e siano calcolate secondo gli esempi annessi alle prime norme approvate con R. Decreto 18 aprile 1909, n. 193, dalla seconda relazione della commissione incaricata di rivedere le norme tecniche obbligatorie nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, portando ad un ottavo ed a un sesto i valori dei rapporti tra le forze orizzontali e i pesi da introdurre nelle formule, ed all'esempio che per i fabbricati a tre piani viene approvato con le presenti norme modificate".

Art. 5.

Con Decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici sentito il comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, potranno essere apportate modifiche alle località indicate nelle tabelle 5 e 6, allegate al testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, quando ciò risulti necessario a seguito di accertamenti tecnici.

Art. 6.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale del regno e sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.

 

 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 9 maggio 1920

 

VITTORIO EMANUELE

 

Nitti - De Nava - Luzzatti - Schanzer - Mortara.

 

Luogo del Sigillo. V. il Guardasigilli: FALCIONI.

Registrato alla Corte dei Conti, con riserva, addì 28 maggio 1920.

Reg. 177. Atti del governo a f. 161. GISCI.