il ministro dei lavori
pubblici
di concerto con
il ministro
dell'interno
Vista la
legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche;
ritenuto che, in forza dell'art. 1 della
citata legge n. 64/1974, devono essere emanate norme tecniche per la disciplina
delle costruzioni, norme che, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo,
possono essere modificate o aggiornate ogni qual volta
occorre;
visto il decreto ministeriale 21 gennaio
1981 pubblicato nel supplemento
ordinario alla gazzetta ufficiale n. 37 del 7 febbraio 1981 relativo a "norme
tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la
progettazione, la esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e
delle opere di fondazione";
ritenuto che, le suddette norme tecniche di
cui al decreto ministeriale 21 gennaio 1981 devono essere modificate ed
aggiornate;
visto il nuovo testo delle norme tecniche
in oggetto predisposto dal servizio tecnico centrale, testo sul quale, sentito
il consiglio nazionale delle ricerche, ha espresso parere favorevole l'assemblea
generale del consiglio superiore dei lavori pubblici con il voto n. 188 del 26
settembre 1986;
Espletata la procedura di cui alla legge 21 giugno 1986 n. 317 in attuazione alla
direttiva CEE n. 83/189;
Decreta:
Sono
approvate le norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i
criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il
collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione, di cui
alla legge 2-2-1974, n. 64, predisposte dal servizio
tecnico centrale ed allegate al presente decreto.
Le
anzidette norme entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
In via
transitoria continuano ad applicarsi le norme di cui al decreto ministeriale
21-1-1981 per le opere in corso, per le opere per le quali sia stato stipulato
regolare contratto, per le opere per le quali sia stato
pubblicato il bando di gara per l’appalto, per le opere comprendenti strutture
disciplinate dalla legge n. 1086/71 per le quali è stata già presentata la
denuncia a sensi dell’art. 4 della stessa
legge.
Roma, addi' 11 marzo 1988
Il Ministro dei Lavori
Pubblici
De Rose
Il Ministro
dell'Interno
Fanfani
NORME TECNICHE RIGUARDANTI LE
INDAGINI SUI TERRENI E SULLE ROCCE, LA STABILITÀ DEI PENDII NATURALI E DELLE
SCARPATE, I CRITERI GENERALI E LE PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE L’ESECUZIONE ED IL COLLAUDO DELLE OPERE DI
SOSTEGNO DELLE TERRE E DELLE OPERE DI FONDAZIONE.
A.1 OGGETTO E
SCOPO DELLE NORME
Con le
presenti norme si stabiliscono i principali criteri da
seguire:
per il progetto e per l’esecuzione di
indagini sui terreni, intesi quali terre o rocce nella loro
sede;
per il progetto, per la costruzione e
per il collaudo di opere di fondazione, opere di sostegno, manufatti di
materiali sciolti, manufatti sotterranei;
per lo studio della stabilità dei
pendii naturali;
il progetto di stabilizzazione dei
pendii naturali e per il progetto di scavi; per il progetto delle discariche e
delle colmate;
per il progetto degli interventi di
consolidamento di ammassi di terreni e rocce;
per il progetto degli interventi di
ristrutturazione e consolidamento di esistenti strutture di fondazione e di
sostegno;
per lo studio di fattibilità di opere e
di insiemi di opere e relativi interventi nel sottosuolo che interessano grandi
aree o grandi volumi di terreno, nonchè per lo studio
e la valutazione degli effetti di emungimenti di
fluidi dal sottosuolo e di perturbazione del regime delle pressioni
interstiziali.
I principi
ed i criteri hanno lo scopo di garantire la sicurezza e la
funzionalità del complesso opere-terreni e di assicurare in generale la
stabilità del territorio sul quale si
inducono sollecitazioni e
deformazioni.
Le presenti
norme si applicano a tutte le opere pubbliche e private da realizzare nel
territorio della Repubblica, come disposto dall’art. 1 della legge 2-2-1974, n. 64, ivi comprese le zone dichiarate sismiche ai
sensi dell’art. 3, titolo II, della citata legge. Le presenti norme valgono
anche per le opere speciali di cui al punto D dell’art. 1 della sopra richiamata
legge, salvo quanto disposto dalle norme tecniche relative alle singole
categorie di
opere speciali.
Per quanto
attiene al calcolo ed al dimensionamento delle strutture e dei manufatti
considerati nelle presenti norme, ai relativi materiali ai procedimenti e metodi
costruttivi si rimanda alle vigenti norme specifiche e
in particolare alle norme emanate in applicazione della legge 5-11-1971, n.
1086, salvo quanto diversamente prescritto nelle sezioni
seguenti.
A.2
PRESCRIZIONI GENERALI
Le scelte
di progetto, i calcoli e le verifiche devono essere sempre basati sulla caratterizzazione geotecnica del sottosuolo ottenuta per
mezzo di rilievi, indagini e prove.
I calcoli
di progetto devono comprendere le verifiche di stabilità e le valutazioni del
margine di sicurezza nei riguardi delle situazioni
ultime che possono manifestarsi sia nelle fasi transitorie di costruzione sia
nella fase definitiva per l’insieme manufatto-terreno. Le situazioni di esercizio tenendo conto delle possibili variazioni di
sollecitazione e deformazione, devono ugualmente essere verificate con la dovuta
sicurezza. La scelta dei coefficienti di sicurezza deve essere motivata in
rapporto al grado di approfondimento delle indagini sui
terreni, all’affidabilità dalla valutazione delle azioni esterne, tenuto conto
del previsto processo costruttivo e dei fattori
ambientali.
L’assunzione di valori inferiori a
quelli prescritti nei capitoli successivi deve essere giustificata con una analisi documentata.
Il progetto
deve comprendere anche una valutazione dei prevedibili spostamenti dell’insieme
opera-terreno, nonchè un giudizio sull’ammissibilità
di tali spostamenti in rapporto alla sicurezza e funzionalità del manufatto e di
quelli ad esso adiacenti.
L’intensità
e la direzione delle azioni statiche e dinamiche da considerare nei calcoli
geotecnici deve essere
stabilita sulla base di una analisi che tenga conto della probabilità e della
frequenza di applicazione, del tempo di permanenza, della natura dei terreni
presenti nel sottosuolo e del tipo di opera.
In presenza di azioni indotte da sismi si
adotteranno i criteri di valutazione del carico limite e del relativo
coefficiente di sicurezza prescritti dalle norme tecniche per le costruzioni in
zone sismiche (D.M. 19-6-1984).
Nel
progetto devono essere considerate le fasi e le modalità costruttive.
In corso
d’opera si deve controllare la rispondenza tra la caratterizzazione geotecnica assunta in progetto e la
situazione effettiva, differendo di conseguenza il progetto
esecutivo.
Nel caso di
costruzioni di modesto rilievo in rapporto alla stabilità globale dell’insieme opera-terreno, che ricadano in zone già
note, la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo può essere ottenuta per
mezzo della raccolta di notizie e dati sui quali possa responsabilmente essere
basata la progettazione.
In questo
caso i calcoli geotecnici di stabilità e la
valutazione degli spostamenti possono essere omessi, ma la
idoneità delle soluzioni progettuali adottate deve essere motivata con
apposita relazione.
A.3 ELABORATORI
GEOTECNICI E GEOLOGICI
I risultati
delle indagini, degli studi e dei calcoli geotecnici
devono essere esposti in una relazione geotecnica, parte integrante degli atti
progettuali.
Nei casi in
cui le presenti norme prescrivano uno studio geologico,
deve essere redatta anche una relazione geologica che farà parte integrante
degli atti progettuali.
A.4
COLLAUDO.
Il collaudo
dovrà accertare la rispondenza delle opere eseguite alle previsioni progettuali
e la rispondenza della esecuzione alla presente
normativa, tenendo conto di tutti i dati rilevati prima e durante la
costruzione.
Ulteriori indagini e prove saranno effettuate
nel corso del collaudo, se ritenute necessarie al fine di accertare
l’idoneità
dell’opera all’uso cui è
destinata.
B.1 OGGETTO
DELLE NORME
Le presenti
norme riguardano il progetto e l’esecuzione delle indagini
geotecniche.
Queste
indagini hanno lo scopo di raccogliere tutti i dati qualitativi e quantitativi
occorrenti per il progetto e per il controllo del comportamento dell’opera nel
suo insieme ed in rapporto al terreno.
B.2 INDAGINI
NELLE FASI DI PROGETTO DI COSTRUZIONE.
Nelle fasi
preliminari della progettazione si potrà far riferimento a informazioni di carattere geologico e a dati geotecnici deducibili dalla letteratura oppure noti
attraverso
indagini eseguite precedentemente sulla
medesima area.
Per il
progetto di massima dovranno essere effettuate indagini
geologiche e geotecniche per valutare la stabilità di insieme della zona prima
ed a seguito della costruzione dell’opera in progetto, e per individuare i
problemi che la natura e le caratteristiche
geotecniche dei terreni pongono nelle scelte
delle soluzioni progettuali e dei corrispondenti procedimenti costruttivi anche
per confrontare le soluzioni possibili.
Nella fase
di progetto esecutivo le indagini devono essere dirette ad approfondire la caratterizzazione geotecnica qualitativa e quantitativa del
sottosuolo per consentire la scelta della soluzione progettuale, di eseguire i
calcoli di verifica e definire i procedimenti costruttivi.
Per i
manufatti di materiali sciolti, l’indagine deve comprendere anche la ricerca e
lo studio dei materiali da impiegare nella costruzione.
Le
indagini, gli studi ed i rilievi devono essere portati a termine nei tempi utili
alla compilazione del progetto, salvo successivi sviluppi in
relazione alle esigenze della fase
costruttiva.
La validità
delle ipotesi di progetto dovrà essere controllata durante la costruzione
considerando, oltre ai dati raccolti in fase di progetto, anche quelli ottenuti
con misure ed osservazioni nel corso dei lavori per adeguare, eventualmente,
l’opera alle
situazioni riscontrate.
B.3 AMPIEZZA
DELL’INDAGINE
Lo studio
geotecnico deve essere esteso alla parte del
sottosuolo influenzata, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del
manufatto e che influenza il comportamento del manufatto stesso (volume significativo).
L’ampiezza
dell’indagine deve perciò essere proporzionata alle dimensioni, al tipo, alle
caratteristiche strutturali, all’importanza dell’opera, alla complessità del
sottosuolo ed allo stato delle conoscenze sulla zona in
esame.
B.4 MEZZI DI
INDAGINE.
Il
programma delle indagini deve essere formulato in base alla prevedibile
costituzione del sottosuolo, tenuto conto dei problemi in
esame.
I mezzi
di indagine devono essere scelti caso per caso in
relazione alla natura ed alla successione dei terreni nel sottosuolo alle
finalità ed alle caratteristiche dell’opera.
Le indagini
geotecniche comprendono tra l’altro perforazioni di
sondaggi o scavi, o prelievo di campioni, rilievo delle falde acquifere, prove
in laboratorio, prove in sito, prospezioni geofisiche.
Il
programma deve essere sufficientemente flessibile per consentire eventuali
modifiche conseguenti alle conoscenze che si otterranno nel corso delle
indagini.
B.5 RELAZIONI
SULLE INDAGINI
I risultati
delle indagini devono essere oggetto di apposite
relazioni, parte integrante del progetto. Queste devono comprendere ed
illustrare tutti i dati obiettivi e sviluppare le elaborazioni ed i calcoli
necessari al fine di giungere alle scelte progettuali ed alle verifiche
prescritte al punto A 2 e nelle sezioni seguenti. La relazione geologica è
prescritta per le opere a cui fanno riferimento le sezioni E, F, G, H, I, L, M e O, della presente normativa e per le aree dichiarate
sismiche o soggette a vincoli particolari.
Essa deve
comprendere ed illustrare la situazione litostratigrafica locale, con definizione dell’origine e
natura dei litotipi, del loro stato di alterazione e fratturazione e
della
loro degradabilità, i lineamenti
morfologici della zona, nonchè gli eventuali processi
morfologici ed i dissesti in atto o potenziali; deve precisare inoltre i
caratteri geostrutturali generali, la geometria e le
caratteristiche delle superfici di discontinuità e
fornire lo schema della circolazione idrica
superficiale e sotterranea.
La
relazione geotecnica sulle indagini è prescritta per tutte le
opere oggetto delle presenti norme. Essa deve comprendere ed illustrare
la localizzazione della area interessata, i criteri di
programmazione ed i risultati delle indagini in sito e di laboratorio e le
tecniche adottate, nonchè la scelta dei parametri
geotecnici di progetto, riferiti alle caratteristiche
della costruenda opera, ed il programma di eventuali
ulteriori indagini, che si raccomandano per la successiva fase
esecutiva.
Le
relazioni devono essere corredate degli elaborati grafici e della documentazione
delle indagini in sito ed in laboratorio necessari per la chiara comprensione
dei risultati.
La caratterizzazione geotecnica e la ricostruzione geologica
devono essere reciprocamente coerenti. A tale riguardo la relazione geotecnica deve fare esplicito riferimento alla
relazione geologica e viceversa.
C.1 OGGETTO
DELLE NORME
Le presenti
norme riguardano le fondazioni di manufatti di qualsiasi
tipo.
Per quanto
attiene al calcolo delle strutture costituenti la fondazione, ai materiali
impiegati, ai procedimenti e metodi costruttivi, valgono le vigenti norme
specifiche.
Per le
fondazioni di manufatti ricadenti in zone sismiche devono essere rispettate le
prescrizioni di cui al titolo II della legge 2-2-1974,
n. 64.
Per le
fondazioni di opere speciali, le presenti norme devono
essere integrate con quanto prescritto nelle norme
specifiche.
C.2. CRITERI DI
PROGETTO
Il progetto
delle fondazioni di un’opera deve essere sviluppato congiuntamente al progetto
dell’opera in elevazione tenendo conto delle modalità
costruttive.
L’opera di
fondazione deve avere i seguenti requisiti:
lo stato di tensione indotto nel
terreno deve essere compatibile con le caratteristiche di resistenza del terreno
stesso nella situazione iniziale ed in quelle che potranno presumibilmente
verificarsi nel tempo;
gli spostamenti delle strutture di
fondazione devono essere compatibili con i prefissati livelli di sicurezza e con
la funzionalità delle strutture in elevazione.
Deve essere
tenuta in debito conto l’influenza che l’opera in progetto può avere su
fondazioni e su costruzioni esistenti nelle vicinanze.
Il progetto deve comprendere i
risultati delle indagini, rilievi, studi atti ad individuare e valutare i
fattori che possono influire sul comportamento della fondazione; la scelta del
tipo di fondazione;
la verifica di stabilità del complesso
terreno-fondazione;
la previsione dei cedimenti e del loro
andamento nel tempo; la scelta dei procedimenti costruttivi; le verifiche delle
strutture e delle opere di fondazione.
C.3
PRESCRIZIONI PER LE INDAGINI
I rilievi e
le indagini da effettuare in conformità alle direttive
riportate alla sezione B hanno lo scopo di accertare la costituzione del
sottosuolo e la presenza di acque sotterranee a pelo libero ed in pressione e di
misurare e consentire la valutazione delle proprietà fisico-meccaniche dei terreni.
La
profondità da raggiungere con le indagini va computata dalla quota più bassa
dell’opera di fondazione. Essa va stabilita e giustificata
caso per caso in base alla forma, alle dimensioni, alle caratteristiche
strutturali del manufatto, al valore dei
carichi da trasmettere in fondazione, alle
caratteristiche degli stessi terreni di fondazione ed alla morfologia di un’area
di adeguata estensione intorno all’opera, nonchè alla
profondità ed al regime della falda idrica.
Indagini di
carattere speciale devono essere eseguite nelle aree dove per motivate ragioni
geologiche o relative al precedente uso del territorio possono essere presenti
cavità sotterranee, possono
manifestarsi fenomeni di subsidenza ed altri fenomeni che condizionino il comportamento statico dei
manufatti.
Nel caso di
modesti manufatti che ricadono in zone già note, le indagini in sito ed in
laboratorio sui terreni di fondazione possono essere ridotte od omesse, semprechè sia possibile
procedere alla caratterizzazione dei terreni sulla base di dati e di notizie
raccolti mediante indagini precedenti, eseguite su terreni simili ed in aree
adiacenti. In tal caso, dovranno essere specificate le fonti dalle quali si è
pervenuti alla caratterizzazione fisico-meccanica del sottosuolo.
C.4 FONDAZIONI
DIRETTE
C.4.1 CRITERI DI
PROGETTO
Il piano di
posa deve essere situato al di sotto della coltre di
terreno vegetale, nonchè al di sotto dello strato
interessato dal gelo e da significative variazioni di umidità stagionali. Una
scelta diversa deve essere adeguatamente giustificata.
Le
fondazioni devono essere direttamente difese o poste a profondità tale da risultare protette dai fenomeni di erosione del terreno
superficiale.
Nel
progetto di una fondazione diretta si deve verificare che il comportamento della
fondazione, tanto nei suoi elementi quanto nel suo complesso, sia compatibile
con la sicurezza e con la funzionalità
dell’opera.
A tal fine
si devono determinare il carico limite del complesso di fondazione-terreno ed i
cedimenti totali e differenziali.
Limitatamente alle zone non
sismiche, nei casi in cui una lunga e soddisfacente pratica locale indirizzi il
progettista nella scelta del tipo di fondazioni, i calcoli di stabilità e la
valutazione dei cedimenti possono essere omessi, ma le scelte devono essere
documentate e giustificate in base ad un
giudizio globale con esplicito riferimento alla situazione geotecnica del
sottosuolo.
C.4.2 CARICO LIMITE E CARICO
AMMISSIBILE DEL COMPLESSO
FONDAZIONE-TERRENO
Il carico
limite del complesso fondazione-terreno, deve essere
calcolato sulla base delle caratteristiche geotecniche del sottosuolo e delle
caratteristiche geometriche della fondazione.
Nel calcolo
devono essere considerate anche le eventuali modifiche che l’esecuzione
dell’opera può apportare alle caratteristiche del terreno ed allo stato dei
luoghi.
Nel caso di
manufatti situati su pendii od in prossimità di pendii naturali ed artificiali
deve essere verificata anche la stabilità globale del
pendio stesso, secondo quanto disposto alla sezione G, considerando nelle
verifiche le forze trasmesse dalla fondazione.
Il carico
ammissibile deve essere fissato come un’aliquota del carico
limite.
Il
coefficiente di sicurezza non deve essere inferiore a 3.
Valori più
bassi, da giustificare esplicitamente, potranno essere adottati nei casi in cui
siano state eseguite indagini particolarmente accurate
ed approfondite per la caratterizzazione geotecnica dei terreni con riguardo
anche alla importanza e funzione dell’opera, tenuto conto del grado di
affidabilità della valutazione delle azioni esterne, nonchè dell’ampiezza del piano dei controlli da sviluppare
durante la costruzione.
Per le
verifiche in presenza di azioni indotte da sismi si
adotteranno i criteri delle citate Norme Sismiche.
C.4.3
CEDIMENTI
I cedimenti
assoluti e differenziali ed il loro decorso nel tempo devono essere compatibili
con lo stato di sollecitazione ammissibile per la struttura e con la funzionalità del manufatto.
La
previsione dei cedimenti deve essere basata sul calcolo riferito alle
caratteristiche di deformabilità dei terreni e delle strutture, tenendo in conto
i valori dei carichi permanenti, il tipo e la durata di
applicazione dei sovraccarichi.
Tale
previsione può essere limitata ad un giudizio qualitativo se una lunga,
documentata e soddisfacente esperienza locale consente di valutare il
comportamento del complesso
terreno-strutture.
C.4.4 ELEMENTO STRUTTURALE DI
FONDAZIONE
Per le
verifiche di resistenza delle singole membrature o elementi di una fondazione si
deve tenere conto delle reazioni del terreno, delle spinte dovute all’acqua e dell’influenza di sovraccarichi
direttamente applicati al terreno.
I carichi e
le azioni sopracitati vanno
combinati in modo tale da dar luogo, in ciascun elemento strutturale della
fondazione, al più sfavorevole stato di sollecitazione.
Nella
valutazione degli stati di sollecitazione degli elementi strutturali di
fondazione si deve tener conto della interazione terreno-struttura di fondazione-struttura in
elevazione.
C.4.5 SCAVI DI
FONDAZIONE
Nell’esecuzione degli scavi per
raggiungere il piano di posa della fondazione si deve tener conto di quanto
specificato al punto A 2, al punto D.2 ed alla sezione G.
Il terreno
di fondazione non deve subire rimaneggiamenti e deterioramenti prima della
costruzione dell’opera. Eventuali acque ruscellanti o
stagnanti devono essere allontanate dagli scavi.
Il piano di
posa degli elementi strutturali di fondazione deve essere regolarizzato e protetto con conglomerato magro o altro
materiale idoneo.
Nel caso
che per eseguire gli scavi si renda necessario
deprimere il livello della falda idrica si dovranno valutare i cedimenti del
terreno circostante; ove questi non risultino
compatibili con la stabilità e la funzionalità
delle opere esistenti, si dovranno opportunamente modificare le modalità
esecutive. Si dovrà, nel caso in esame, eseguire la verifica al sifonamento. Per scavi profondi, si dovrà eseguire la
verifica di stabilità nei riguardi delle rotture del
fondo.
C.5 FONDAZIONI
SU PALI
C.5.1 CRITERI DI
PROGETTO
Il progetto
di una fondazione su pali comporta il dimensionamento della palificata e delle
relative strutture di collegamento; esso comprende la scelta del tipo di palo e
delle
relative modalità di esecuzione e lo studio
del comportamento del complesso palificata-terreno.
Deve essere
determinato il carico limite del singolo palo e quello della palificata e
verificata l’ammissibilità dei cedimenti della palificata in
relazione alle caratteristiche delle strutture elevazione. In presenza di azioni indotte da sismi si adotteranno i
criteri di verifica prescritti dalle norme sismiche.
Devono
essere valutate le eventuali variazioni delle caratteristiche del terreno e le
conseguenze che l’esecuzione della palificata può provocare su manufatti
esistenti in zone vicine.
Qualora
sussistano le condizioni geotecniche per cui possa
manifestarsi il fenomeno dell’attrito negativo, si deve tener conto del
corrispondente effetto nella scelta del tipo di palo, nel dimensionamento e
nelle verifiche.
C.5.2 INDAGINI
SPECIFICHE
Le indagini
devono essere eseguite in conformità con quanto precisato nella sezione B e
devono essere dirette anche ad accertare la fattibilità e l’idoneità del tipo di
palo in la fattibilità e l’idoneità del tipo di palo in
relazione alle caratteristiche dei terreni e delle acque del
sottosuolo.
Con le
indagini si debbono accertare le caratteristiche del
terreno di fondazione fino alla profondità interessata da significative
variazioni tensionali.
C.5.3 CARICO LIMITE E CARICO
AMMISSIBILE DEL PALO SINGOLO
La
determinazione del carico limite del complesso palo-terreno deve essere effettuata con uno o più dei seguenti
procedimenti:
a)
metodi analitici per la valutazione della resistenza alla base e lungo il
fusto;
b)
correlazioni basate sui risultati di prove in sito;
c)
sperimentazione diretta su pali di prova (vedi punto C.S5.); analisi del
comportamento dei pali durante la battitura. Nel progetto si deve giustificare
la scelta dei procedimenti di calcolo adottati.
La
valutazione del carico assiale sul palo singolo deve essere effettuata prescindendo dal contributo delle strutture di
collegamento direttamente appoggiate sul terreno.
La
sperimentazione diretta con prove di carico su pali singoli o gruppi di pali,
deve essere in ogni caso eseguita per opere di notevole importanza e quando, per
le caratteristiche dei terreni, i risultati delle indagini non consentono di
esprimere giudizi affidabili sul comportamento del palo.
Il valore
del carico ammissibile del palo singolo rispetto al carico assiale limite deve
essere fissato dividendo il corrispondente carico limite per un coefficiente di
sicurezza da stabilire in relazione alle
caratteristiche del terreno, al tipo ed alle modalità costruttive del
palo.
Il valore
del coefficiente di sicurezza non deve essere inferiore a 2,5 nel caso che il
carico limite sia valutato con i metodi teorici. Nei
casi nei quali vengano anche eseguite prove di carico
fino a rottura di cui al punto C.5.5. può essere
accettato un coefficiente di sicurezza inferiore ma non minore di 2, sempre che
siano state eseguite approfondite e dettagliate indagini per la
caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni. Nel
caso di pali di diametro uguale o maggiore di 80 centimetri, la scelta del valore
del coefficiente di sicurezza deve
essere adeguatamente motivata e deve tener conto di cedimenti
ammissibili.
Il palo
dovrà essere verificato anche nei riguardi di eventuali
forze orizzontali.
C.5.4 CARICO AMMISSIBILE DELLA
PALIFICATA
Il carico
ammissibile della palificata deve essere determinato tenendo conto del carico
ammissibile del singolo palo e della influenza della
configurazione geometrica della palificata, del tipo costruttivo di palo, della
costituzione del sottosuolo e del tipo di struttura di collegamento orizzontale
delle teste dei pali.
Il carico
ammissibile della palificata deve essere stabilito anche in
relazione al valore dei cedimenti assoluti e differenziali compatibili
con la sicurezza e la funzionalità dell’opera e di quelle
adiacenti.
Quando i
pali sono disposti ad interasse minore di tre diametri, sarà effettuata una ulteriore verifica nella quale la palificata sarà
considerata una fondazione diretta di profondità pari alla lunghezza dei pali
salvo più accurate analisi.
C.5.5 PROVE DI
CARICO
Le prove
per la determinazione del carico limite del palo singolo di cui al punto C.5.3. devono essere spinte fino a valori del carico assiale
tali da portare a rottura il complesso palo-terreno o comunque tali da essere adeguatamente superiori al massimo
carico di esercizio e comunque tali da consentire di ricavare significativi
diagrammi dei cedimenti della testa del palo in funzione dei carichi e dei
tempi.
Le prove di
carico dei pali di diametro inferiore a 80 centimetri devono essere spinte ad
almeno 1,5 volte il previsto carico assiale massimo di
esercizio.
Il numero e
l’ubicazione dei pali da sottoporre alla prova di carico devono essere stabiliti
in base all’importanza dell’opera ed al grado di omogenità del sottosuolo. Per opere di notevole importanza
tale numero deve essere pari ad almeno l’1 per cento
del numero totale dei pali, con un minimo di due.
C.5.6 ELEMENTO STRUTTURALE DI
COLLEGAMENTO
Per le
verifiche di resistenza delle membrature o elementi strutturali di collegamento
tra i pali si deve tener conto delle reazioni dei singoli pali, delle spinte dovute all’acqua e
dell’influenza di sovraccarichi
direttamente applicati al terreno. I carichi e le azioni sopracitati vanno combinati in modo
tale da dar luogo in ciascun elemento strutturale della fondazione, al più
sfavorevole stato di sollecitazione.
C.6 RELAZIONE
SULLA FONDAZIONE
I risultati
delle indagini e delle verifiche devono essere illustrati in una relazione apposita, facente parte
integrante degli atti progettuali.
D.1 OGGETTO
DELLE NORME
Le norme
contenute nella presente sezione si applicano ai muri di sostegno, alle paratie,
alle palancolate ed alle armature per il sostegno di
scavi e ad opere di sostegno costituite da terra mista ad altri
materiali.
D.2 CRITERI DI
PROGETTO
Il
comportamento dell’opera di sostegno, intesa come complesso
struttura-terreno, deve essere esaminato tenendo conto della successione
e delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni
di fondazione e di eventuali materiali di riporto, interessati dall’opera; dalle
falde idriche, del profilo della superficie topografica del terreno prima e dopo
l’inserimento dell’opera; dei manufatti circostanti; delle caratteristiche di
resistenza e di deformabilità dell’opera; dei drenaggi e dispositivi per lo
smaltimento delle acque superficiali e sotterranee e delle modalità di
esecuzione dell’opera e del rinterro.
Deve essere
verificata la stabilità dell’opera di sostegno e del complesso
opera-terreno.
Le
verifiche debbono essere effettuate nelle condizioni
corrispondenti alle diverse fasi costruttive ed al termine della costruzione,
tenendo conto delle possibili oscillazioni di
livello dell’acqua nel
sottosuolo.
Quando il
terreno sia sede di moti di filtrazione l’opera deve
essere verificata nei riguardi del sifonamento. Nel
caso di opere su pendio o prossime a pendii si deve
esaminare anche la stabilità di questi secondo quanto indicato alla sezione
G.
Il progetto
deve comprendere inoltre il dimensionamento delle opere di drenaggio e di
raccolta delle acque superficiali, tenuto conto anche di quanto indicato alla
sezione H e con le limitazioni prescritte alla sezione L.
Nel caso di
scavi armati o delimitati da pareti, deve essere verificata anche la stabilità
del fondo nei riguardi della rottura per sollevamento.
D.3 INDAGINI
SPECIFICHE
Per i
criteri generali di indagine si fa riferimento alla
sezione B ed alla sezione C.
Nel caso di
modesti manufatti che ricadano in zone già note le
indagini in sito ed in laboratorio sui terreni di fondazione possono essere
ridotte od omesse, semprechè sia possibile procedere
alla caratterizzazione dei terreni sulla base di dati e notizie raccolti
mediante indagini precedenti, eseguite su terreni simili ed in aree adiacenti.
In tal caso devono essere specificate le fonti dalle quali si è pervenuti alla
caratterizzazione fisico-meccanica del sottosuolo.
Il volume
significativo di cui al punto B.3 deve contenere le superfici di scorrimento possibili
relative alla stabilità globale dell’opera, del terreno di fondazione e del
terrapieno. In particolare, nei terreni sede di moti di
filtrazione tale volume deve comprendere le zone dove possono aver luogo
fenomeni di sifonamento.
D.4 VERIFICHE
DEI MURI DI SOSTEGNO CON FONDAZIONI SUPERFICIALI
D.4.1 AZIONI SUL MURO DI
SOSTEGNO
Le azioni
dovute al terreno, all’acqua, ai sovraccarichi ed al peso proprio del muro
devono essere calcolate e composte in modo da pervenire, di volta in volta, alla
condizione più sfavorevole nei confronti delle verifiche di cui ai punti
seguenti.
Le ipotesi
di calcolo delle spinte sui muri devono essere
giustificate con considerazioni sui prevedibili spostamenti relativi del muro
rispetto al terreno. In particolare la spinta
attiva può essere adottata nei casi in cui
questo valore della spinta sia compatibile con i possibili spostamenti del
muro.
Ai fini
della verifica di cui al successivo punto D.4.2, non si tiene conto, nel
calcolo, del contributo di resistenza del terreno antistante il muro; in casi
particolari, da giustificare con considerazioni relative alle caratteristiche
meccaniche dei terreni ed ai criteri costruttivi del muro, se ne può tener conto
con dei valori non superiori al 50 per cento della resistenza
passiva.
D.4.2 VERIFICA ALLA TRASLAZIONE SUL
PIANO DI POSA
Per la
sicurezza lungo il piano di posa del muro, il rapporto fra la somma delle forze
resistenti nella direzione dello slittamento e la somma delle componenti nella stessa direzione delle azioni sul muro deve
risultare non inferiore a 1,3.
D.4.3 VERIFICA AL RIBALTAMENTO DEL
MURO.
Il rapporto
tra il momento delle forze stabilizzanti e quello delle forze ribaltanti
rispetto al lembo anteriore della base non deve risultare minore di 1,5.
D.4.4 VERIFICA AL CARICO LIMITE
DELL’INSIEME FONDAZIONE-TERRENO
Questa
verifica deve essere eseguita secondo quanto prescritto alla sezione C, tenendo
conto dell’inclinazione ed eccentricità della risultante delle forze trasmesse
dal muro al terreno di fondazione.
Il
coefficiente di sicurezza non deve risultare minore di
2.
D.4.5 VERIFICA DI STABILITÀ
GLOBALE
Questa
verifica riguarda la stabilità del terreno nel quale è
inserito il muro, nei confronti di fenomeni di scorrimento
profondo.
Il
coefficiente di sicurezza non deve risultare inferiore
ad 1,3.
D.5 VERIFICHE
DI MURI DI SOSTEGNO FONDATI SU PALI
Le
verifiche devono essere condotte come prescritto al paragrafo C.5.
D.6 DISPOSITIVI DI DRENEGIO PER LA
RIDUZIONE DELLE PRESSIONI NEUTRE E MODALITÀ COSTRUTTIVE
A tergo dei
muri di sostegno deve essere realizzato un drenaggio in grado di garantire anche
nel tempo un adeguato smaltimento delle acque piovane e di
falda.
Il progetto
del dreno deve comprendere la scelta dei materiali
(naturali od artificiali) tenendo conto dei requisiti richiesti per la
funzionalità e delle caratteristiche del terreno con il quale il dreno è a
contatto, secondo i criteri per il dimensionamento dei filtri, di cui alla
sezione N.
Il muro
deve essere interrotto da giunti trasversali, estesi alla fondazione, quando lo
richiedano la lunghezza del manufatto e la natura del
terreno.
Nel caso in
cui alle spalle del muro debba essere eseguito un
rinterro, sono da eseguire le norme del punto E.3.
Il
costipamento del rinterro, quando previsto, deve essere eseguito secondo quanto
prescritto alla sezione E.
D.7 VERIFICA
DELLE PARATIE
D.7.1 AZIONI SULLA
PARETE
Le azioni
dovute al terreno, all’acqua ed ai sovraccarichi anche transitori devono essere
calcolate e composte in modo da pervenire di volta in volta alle condizioni più
favorevoli nei confronti delle verifiche di cui al punto
D.7.2.
Le ipotesi
per il calcolo delle spinte e delle resistenze del
terreno devono essere giustificate sulla base di considerazioni sui prevedibili
spostamenti relativi parete-terreno, in relazione alla deformabilità dell’opera,
alle sue condizioni di vincolo, alle
modalità esecutive dell’opera e dello scavo
ed alle caratteristiche del terreno.
Nel caso di
paratie che debbano essere incorporate nella
costruzione con funzione statica, le azioni sulle paratie dovranno essere
calcolate con riferimento alle condizioni che si prevedono nelle diverse fasi di
costruzione e in quella di esercizio ad opera finita.
D.7.2
VERIFICHE
I calcoli
di progetto devono comprendere la verifica della profondità di
infissione e quella degli eventuali ancoraggi,
puntoni o strutture di controventamento.
Deve essere
verificata la stabilità del fondo dello scavo, nei riguardi anche di possibili
fenomeni di sifonamento.
Per opere
che ricadano in prossimità di altri manufatti devono
essere valutati gli spostamenti del terreno ed i loro effetti sulla stabilità e
funzionalità dei manufatti.
Tale
valutazione è prescritta anche nei casi nei quali sia
necessario deprimere il livello della falda per poter eseguire gli
scavi.
I valori
dei coefficienti di sicurezza saranno assunti dal progettista e giustificati
sulla base del grado di affidabilità dei dati
disponibili e del modello di calcolo adottato.
D.8 ARMATURE
PER IL SOSTEGNO DEGLI SCAVI
La verifica
deve essere eseguita per scavi in trincea di profondità superiore ai due metri,
nei quali sia prevista la permanenza di operai e per
scavi che ricadano in prossimità di manufatti esistenti.
Le azioni
dovute al terreno, all’acqua ed ai sovraccarichi anche transitori devono essere
calcolate in modo da pervenire di volta in volta alle condizioni più
sfavorevoli.
Le ipotesi
per il calcolo delle azioni del terreno sull’armatura devono essere giustificate
con considerazioni sulla deformabilità relativa del terreno e dell’armatura
sulla modalità
esecutiva dell’armatura e dello scavo e sulle
caratteristiche meccaniche del terreno e sul tempo di permanenza dello
scavo.
D.9 RELAZIONE
SULLE OPERE DI SOSTEGNO
I risultati
delle indagini sui terreni, degli studi e delle verifiche devono essere raccolti nella relazione geotecnica facente parte integrante
degli atti progettuali.
E.1 OGGETTO
DELLE NORME
Le presenti
norme si applicano ai manufatti di materiali sciolti ed ai reinterri.
Le colmate
e le discariche sono trattate alla sezione I.
Le dighe di
ritenuta di materiali sciolti sono oggetto di norme
tecniche specifiche.
E.2 INDAGINI
SUI TERRENI E SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE
Le indagini
devono essere programmate e svolte secondo quanto
prescritto alla sezione B e alla sezione C.3.
Nel caso di
modesti manufatti che ricadano in zone già note le
indagini in sito ed in laboratorio sui terreni di fondazione possono essere
ridotte od omesse, semprechè sia possibile procedere
alla
caratterizzazione dei terreni sulla base di dati e notizie raccolti
mediante indagini precedenti, eseguite su ed in aree adiacenti. In tal caso
devono essere specificate le fondi dalle quali si è
pervenuti alla caratterizzazione fisico-meccanica del
sottosuolo.
Nel
progetto occorre considerare globalmente l’insieme
manufatto-sottosuolo.
A tal fine
devono essere definite la stratigrafia, le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione e le
caratteristiche di eventuali falde
idriche.
Il progetto
deve prevedere la scelta dei materiali; questa deve essere effettuata tenendo presenti le risorse naturali della zona,
nel rispetto dei vincoli imposti dalla vigente
legislazione.
A tal fine
dove si prevede l’apertura di cave di prestito devono
essere effettuate indagini geologiche e geotecniche per accertare la
disponibilità di materiali idonei e la possibilità di eseguire i
lavori.
Sui
materiali prescelti devono essere eseguite indagini di laboratorio per definire
la classificazione geotecnica e le caratteristiche di costipamento e quando
necessario, le proprietà meccaniche e la permeabilità.
E.3 CRITERI DI
PROGETTO
Il
manufatto deve essere progettato tenendo conto dei requisiti richiesti per la
sua funzione, nonche’ delle caratteristiche dei
terreni di fondazione. Devono altresì essere indicate
le fonti di approvvigionamento e le disponibilità dei
materiali.
La
stabilità dell’insieme manufatto-terreno di fondazione deve essere studiata
nelle condizioni corrispondenti alle diverse fasi costruttive, al termine della
costruzione e all’esercizio, adottando i valori delle caratteristiche fisico-meccaniche determinate con le indagini di cui al
punto E.2.
Per i rilevati il coefficiente di sicurezza riferito alla stabilità
del sistema manufatto-terreno di fondazione non deve risultare inferiore a 1,3.
Per gli argini vale quanto previsto dalle norme tecniche per le dighe di
ritenuta di materiali sciolti.
Per le
opere costituite da terra mista ad altri materiali si dovranno eseguire anche le
verifiche alla traslazione, al ribaltamento, al carico limite, come indicato ai
punti D.4.2. - D.4.3.- D.4.4. Il progetto dovrà essere integrato con le
verifiche strutturali delle eventuali armature di rinforzo del rilevato.
Si deve
verificare che i cedimenti, dovuti alle deformazioni dei terreni di fondazione e
dei materiali costituenti il manufatto, siano compatibili con la funzionalità e la sicurezza del manufatto
stesso.
Si deve
inoltre valutare l’influenza del manufatto in progetto sui manufatti esistenti
ed indicare gli interventi occorrenti per limitare gli effetti
sfavorevoli.
Nel caso di
manufatti su pendii si deve esaminare anche l’influenza che la reazione dei
manufatti può avere sulle condizioni di stabilità generali del
pendio.
L’analisi
deve essere sviluppata come indicato dal punto G.2.
Il progetto
di opere modeste per dimensioni e funzione, può essere
basato su stime cautelative delle caratteristiche fisico- meccaniche del
materiale impiegato e del terreno di fondazione.
Il progetto
deve considerare anche tutti gli interventi per proteggere il manufatto dagli
agenti esterni.
E.4 POSA IN
OPERA DEI MATERIALI
I materiali
costituenti i manufatti devono essere posti in opera a
strati e costipati per ottenere caratteristiche fisico- meccaniche in accordo
con i requisiti progettuali. Al riguardo devono essere indicate in progetto le
prescrizioni relative alla posa in opera precisando i
controlli da eseguire durante la costruzione ed i limiti di accettabilità dei
materiali.
La posa in
opera senza costipamento i consentita, oltre che per
manufatti di pietrame e nel caso di opere subacquee quale che sia il materiale
impiegato, avuto riguardo all’importanza del manufatto.
Le modalità della posa in opera e del costipamento devono essere
considerate in progetto, sia nella definizione della sezione tipo dell’opera,
sia nella valutazione delle proprietà fisico-meccaniche dei materiali.
E.5
RELAZIONE
La
relazione geotecnica deve comprendere la caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni di fondazione e dei materiali
da costruzione, la descrizione delle modalità di
coltivazione delle cave di prestito e delle modalità di posa in opera dei
materiali, le verifiche di stabilità della fondazione e del corpo del manufatto
la previsione dei cedimenti e del loro andamento nel tempo, le verifiche del
manufatto nei riguardi degli eventuali moti di rifiltrazione e la giustificazione degli eventuali
accorgimenti costruttivi che da esse scaturiscono.
In
particolare, per i drenaggi ed i filtri deve essere
motivata, la scelta dei materiali naturali o artificiali, tenendo conto dei
requisiti di funzionalità e delle caratteristiche granulometriche e di permeabilità del terreno con il quale
essi si trovano a contatto.
F.1 OGGETTO
DELLE NORME
Le presenti
norme si applicano alle gallerie ed ai manufatti completamente immersi o nel
terreno che si realizzano mediante scavo in
sotterraneo.
F.2 INDAGINI
SPECIFICHE
Le indagini
per la scelta del tracciato del manufatto e per la raccolta dei dati da porre a
base del progetto devono essere programmate e sviluppate secondo i criteri
indicati nella sezione B tenendo in debito conto la complessità della situazione
geologica, geotecnica, morfologica ed idrogeologica, la profondità e la
lunghezza del manufatto ed il livello di progettazione (studio di fattibilità
progetto di massima, progetto esecutivo).
I risultati
delle indagini geologiche devono essere esaurientemente esposti e commentati in
una relazione geologica.
Qualora
durante la realizzazione di un manufatto si riscontrano situazioni non
evidenziate durante le indagini precedentemente
eseguite, i risultati progettuali degli interventi si devono basare anche sui
dati acquisiti in corso d’opera.
Gli
elaborati dei dati osservati ed il loro monitoraggio, nei predetti casi, devono
essere parte integrante degli atti progettuali.
F.3
PROGETTO
F.3.1 CRITERI DI
PROGETTO
Nel
progetto di manufatti sotterranei devono essere specificati ed adeguatamente
giustificati:
la scelta dell’ubicazione o del
tracciato dell’opera in dipendenza dei risultati e delle indagini geologiche e
delle indagini geotecniche;
la previsione dei metodi di scavo,
delle opere provvisionali e dei mezzi occorrenti per l’aggottamento eventuale o per la intercettazione dell’acqua
sotterranea e degli eventuali
procedimenti speciali per il
consolidamento temporaneo o permanente del terreno;
la previsione degli effetti che gli
scavi e l’eventuale aggottamento d’acqua avranno sulla
stabilità dei manufatti ricadenti nella zona di influenza dello scavo e degli
eventuali provvedimenti da adottare;
la previsione sull’eventuale presenza
di gas tossici od esplosivi, sulle acque drenate dal sottosuolo e sulla
ventilazione occorrente nel corso dei lavori ed in fase di
esercizio;
la definizione delle caratteristiche
geometriche e strutturali del manufatto;
il piano degli strumenti per il
controllo del comportamento delle strutture e terreno durante il corso dei
lavori ed eventualmente in fase di esercizio. Nel progetto devono essere
chiaramente indicate le ipotesi assunte per la valutazione delle componenti di sollecitazione che si destano nel sottosuolo
nell’interno del manufatto ed il significato delle approssimazioni che ne
conseguono.
F.4 METODI DI
SCAVO
La scelta
dei metodi di scavo deve effettuarsi tenendo conto
delle proprietà geotecniche dei terreni che si prevede di attraversare e
dell’eventuale presenza di falde idriche e di altri manufatti indicati in
prossimità del tracciato.
Il
materiale di risulta deve essere sistemato in aree da
indicare in progetto, tenendo conto delle prescrizioni della sezione
I.
F.5 VERIFICA
DEL RIVESTIMENTO
Le ipotesi
per la verifica del rivestimento devono essere compatibili con il metodo e con i
tempi di costruzione.
Nel
progetto si deve tener conto della presenza di altri
manufatti superficiali o sotterranei e si devono indicare gli eventuali vincoli
da imporre per nuove costruzioni.
F.6 CONTROLLO
DEL MANUFATTO
Le ipotesi
assunte in progetto relativamente alla
caratterizzazione meccanica dei terreni e delle rocce devono essere controllate
sulla base delle osservazioni e dei dati sperimentali che si raccolgono nel
corso dei lavori. Le osservazioni e le misure devono essere proseguite durante
l’esercizio per un congruo periodo di tempo, che sarà indicato in
progetto.
G.1 OGGETTO
DELLE NORME
Le presenti
norme si applicano allo studio della stabilità dei pendii naturali, al progetto
delle opere di stabilizzazione di pendii e frane, nonchè al progetto di scavi non armati che per le loro
dimensioni (ampiezza e profondità), per le caratteristiche meccaniche dei
terreni, rappresentino pericolo per la sicurezza.
G.2 PENDII
NATURALI
G.2.1 ACCERTAMENTI DI CARATTERE
GENERALE
L’accertamento della stabilità
richiede osservazioni e rilievi di superficie, raccolta di notizie storiche
sull’evoluzione dello stato del pendio e su eventuali
danni subiti dalle strutture esistenti, la costruzione dei movimenti
eventualmente in atto e dei loro caratteri geometrici e cinematici, la raccolta dei dati sulle precipitazioni
meteoriche, sui caratteri idrogeologici della zona, su sismi e su precedenti
interventi di consolidamento.
Le
verifiche di stabilità, anche in relazione alle opere
da eseguire, devono essere basate su dati acquisiti con indagini
specifiche.
G.2.2 INDAGINI
SPECIFICHE
I rilievi e
le indagini devono effettuarsi secondo le prescrizioni
della sezione B e secondo i criteri particolari seguenti:
la superficie del pendio deve essere
definita attraverso un rilievo plano-altimetrico in scala adeguata ed esteso ad
una zona sufficientemente ampia a monte e a valle del pendio
stesso;
lo studio geologico, anche con
l’ausilio della fotogeologia, deve precisare l’origine
e la natura dei terreni, il loro assetto tettonico-strutturale, i caratteri ed i fenomeni geomorfologici e la loro prevedibile evoluzione nel tempo e
lo schema della circolazione idrica nel sottosuolo;
lo studio geotecnico deve definire caratteristiche fisico- meccaniche
dei terreni, l’entità e la distribuzione delle pressioni dell’acqua nel terreno
e nelle discontinuità, degli eventuali spostamenti planoaltimetri di punti in superficie ed in profondità.
La
profondità e l’estensione delle indagini devono essere fissate in relazione alle caratteristiche geometriche del pendio, al
risultati dei rilievi indicati ai punti precedenti, nonché alla più probabile
posizione della eventuale superficie di scorrimento.
Nel caso di
pendii in frana le indagini devono consentire di accertare la forma e la
posizione della superficie o delle superfici di scorrimento, in quanto possibile, e di definire le caratteristiche
cinematiche della frana.
G.2.3 CALCOLI DI
STABILITÀ
Il metodo
di calcolo per la verifica della stabilità deve essere scelto tenendo conto
della posizione e della forma delle possibili superfici di scorrimento,
dell’assetto strutturale, delle caratteristiche meccaniche del terreno, nonché della distribuzione delle pressioni
neutre.
Nel caso di
pendii in frana si devono adottare quei metodi - in
quanto applicabili - che permettono di eseguire la verifica lungo le
superfici di scorrimento che meglio approssimano quella riconosciuta con le
indagini.
Negli altri
casi si esamineranno superfici di scorrimento cinematicamente possibili in numero sufficiente per
ricercare la superficie alla quale corrisponda, nel caso considerato, il
coefficiente di sicurezza più basso.
Quando
sussistano condizioni tali da non consentire una
agevole valutazione delle pressioni neutre i calcoli di verifica devono essere
effettuati assumendo le più sfavorevoli condizioni che ragionevolmente si
possono prevedere.
Per i
pendii ricadenti in zona sismica, la verifica di stabilità deve essere eseguita
tenendo conto delle azioni sismiche, come prescritto dalle norme
sismiche.
Il valore
del coefficiente di sicurezza sarà assunto dal progettista e giustificato sulla
base delle considerazioni relative al livello di
conoscenze raggiunto ed al grado di affidabilità dei dati disponibili, alla
complessità della situazione geologica e geotecnica, alla esperienza locale su
pendii naturali in situazioni simili, nonché alle conseguenze di un’eventuale
frana.
G.2.4
INTERVENTI
Il progetto
degli interventi di consolidamento di un pendio deve
essere giustificato dai calcoli di stabilità sviluppati secondo quanto indicato
al punto precedente.
Il piano
dei controlli sulla efficacia dei provvedimenti deve
essere parte integrante degli elaborati progettuali.
G.3 FRONTI DI
SCAVO
G.3.1 INDAGINI
SPECIFICHE
Le indagini
specifiche sono quelle indicate al punto G.2.2.
Esse
possono essere eseguite anche parzialmente sviluppate a
seconda delle condizioni locali, della profondità, dell’ampiezza, della
destinazione e della durata dello scavo.
G.3.2 CRITERI DI PROGETTO E CALCOLI
DI STABILITÀ
Il progetto
deve definire un profilo di scavo tale che il terreno sia stabile con adeguato margine di sicurezza, da valutarsi
con i metodi di calcolo indicati al punto G.2.3.
Nel caso di
terreni omogenei e nei quali le pressioni neutre siano
note con sufficiente attendibilità, il coefficiente di sicurezza non deve essere
minore di 1,3.
Nelle altre
situazioni il valore del coefficiente di sicurezza da adottare deve essere
scelto caso per caso, tenuto conto principalmente della complessità strutturale
del sottosuolo, delle conoscenze del regime delle
pressioni neutre e delle conseguenze di un eventuale fenomeno di
rottura.
Si deve
tener conto dell’esistenza di manufatti e sovraccarichi in prossimità del ciglio
di scavo.
Nel
progetto deve essere esaminata l’eventuale influenza dello scavo sul regime
delle acque superficiali e sotterranee dell’area
interessata.
H.1 OGGETTO
DELLE NORME
Le presenti
norme comprendono i criteri di carattere geotecnico da
adottare nell’elaborazione di piani urbanistici e nel progetto di insiemi di manufatti che interessano ampie superfici e che
possono comportare variazioni significative nelle condizioni del sottosuolo,
quali:
a)
nuovi insediamenti urbani o civili o industriali;
b)
ristrutturazione di insediamenti già esistenti,
compresi quelli da consolidare e trasferire ai sensi della legge 9-7-1980 n.
445, e successive modificazioni ed integrazioni;
c)
reti idriche e fognarie urbane e reti di sottoservizi di qualsiasi
tipo;
d)
strade, ferrovie ed idrovie;
e)
opere marittime e difese costiere;
f)
aeroporti;
g)
bacini artificiali e sistemi di derivazione da corsi
d’acqua;
h)
bonifiche e sistemazione del territorio;
i) sistemi
di impianti per l’estrazione di liquidi o di gas dal
sottosuolo;
l) attività
estrattive di materiali da costruzione.
H.2 INDAGINI
SPECIFICHE
Gli studi
geologici e la caratterizzazione geotecnica devono
essere estesi a tutta la zona di possibile influenza degli interventi
previsti.
Le indagini
devono in particolare accertare le condizioni di stabilità dei pendii, tenuto
conto anche di eventuali effetti derivanti dalla
realizzazione delle opere.
Saranno
inoltre considerati i fenomeni di subsidenza prodotti da modifiche del regime
delle acque superficiali e profonde, nonchè da asportazioni o riporti di materiali
terrosi.
Per
l’elaborazione di piani urbanistici in zone sismiche le
indagini devono essere finalizzate alla caratterizzazione del territorio per la
ricerca dei parametri di progetto in accordo con quanto previsto dalle norme
sismiche.
H.3 VERIFICHE
DI FATTIBILITÀ
Prima della
progettazione delle singole opere per le quali valgono le norme specifiche,
occorre verificare e documentare con relazione tecnica la fattibilità
dell’insieme dal punto di vista geologico e geotecnico
e, se necessario, individuare i imposti al progetto
dalle caratteristiche del sottosuolo.
Per le zone
sismiche si dovrà documentare il rispetto dei previsti
vincoli.
La presente
norma si applica agli accumuli di materiali sciolti di qualsiasi
natura.
Nel
rispetto degli strumenti urbanistici e delle norme vigenti sulla protezione
delle acque, sulla salvaguardia del paesaggio, e
dell’igiene pubblica, la scelta delle aree da destinare a discarica o colmata va
eseguita sulla base di studi geologici, geotecnici
e
idrogeologici.
Le
discariche e le colmate devono essere realizzate sulla base un progetto che ne
stabilisca le dimensioni e le modalità di posa opera,
indichi i provvedimenti necessari per la conservazione della stabilità nel
tempo, tenendo conto anche della futura destinazione dell’area, esamini la
stabilità dell’insieme terreno di fondazione- discarica con particolare riguardo
alla stabilità dei pendii e consideri l’influenza sulle opere presenti nei
dintorni.
Lo studio
dell’area da destinare a discarica o colmata deve prevedere tutte le opere di
raccolta e canalizzazione delle acque superficiali e
profonde, nonchè delle eventuali acque drenate nel
tempo dal corpo stesso della discarica.
La presente
norma si applica alle opere ed agli interventi riguardanti l’estrazione di acqua dal sottosuolo. Nel progetto delle opere di emungimento si deve accertare
che queste siano compatibili con le caratteristiche dell’acquifero e che
eventuali conseguenti cedimenti della superficie del suolo siano compatibili con
la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona interessata
dall’emungimento.
Il progetto
deve stabilire anche i mezzi e le modalità di
estrazione, in modo da evitare che con l’acqua venga anche estratto il terreno o
la sua frazione più fina.
La presente
norma si applica agli interventi di consolidamento dei terreni e delle rocce
aventi lo scopo di modificare
permanentemente o temporaneamente le
caratteristiche meccaniche per mezzo di procedimenti tecnologici di vario
tipo.
Il progetto
degli interventi di consolidamento deve
comprendere:
a)
caratterizzazione del sottosuolo con particolare
riferimento all’analisi delle condizioni che rendono necessario
l’intervento;
b)
analisi del tipo di intervento prescelto in
relazione alle opere da realizzare e con riferimento a manufatti
vicini;
c)
dimensionamento esecutivo degli interventi e descrizione di dettaglio dei
procedimenti costruttivi;
d)
prescrizioni sulla verifica dell’esito dell’intervento
attraverso indagini e controlli in corso
d’opera.
Le presenti
norme si applicano ai manufatti formati da uno o più strati di materiale
sabbioso-ghiaioso o di materiali sintetici, costruiti allo scopo di controllare
e regolare la filtrazione e le pressioni neutre delle acque nel sottosuolo,
nell’interno dei manufatti di materiali sciolti ed al contatto fra strutture e
terreno.
Il progetto
di drenaggi e filtri deve comprendere la scelta dei
materiali tenendo conto dei requisiti richiesti per la funzionalità dei filtri
stessi e delle caratteristiche del terreno con il quale essi sono a
contatto.
O.1 OGGETTO
DELLE NORME
Le presenti
norme si applicano a tutti i tipi di armature
(ancoraggi), attive o passive, inserite in terreni od in rocce (tiranti, chiodi,
bulloni) allo scopo di aumentare la resistenza al taglio, specie lungo superfici
di discontinuità.
O.2 INDAGINI
SPECIFICHE
Le indagini
da eseguire in conformità alle direttive riportate nella sezione B, devono
raccogliere i dati occorrenti per il progetto degli ancoraggi, per la verifica
della stabilità globale e per il controllo del
comportamento dell’insieme costituito dall’eventuale struttura ancorata, dagli
ancoraggi e dal terreno comunque interessato.
Le indagini
devono definire la composizione, le caratteristiche strutturali e le proprietà
fisico-meccaniche dei terreni del sottosuolo
interessato dal complesso delle opere e riconoscere se
l’ambiente nel quale gli ancoraggi ricadono sia aggressivo per i materiali che
li costituiscono.
O.3 CRITERI DI
PROGETTO
Nel
progetto si deve tener conto del tipo e delle finalità dell’intervento
(provvisorio, definitivo), delle sollecitazioni prevedibili, della natura e
delle caratteristiche del sottosuolo, nonchè dei
problemi esecutivi per l’installazione del cantiere. In
dipendenza occorre fissare la tecnologia esecuzione; l’orientazione, la
lunghezza, il numero degli ancoraggi; lo sforzo
ammissibile.
O.3.1 VERIFICA AL CARICO
LIMITE
Questa
verifica deve essere eseguita per valutare la resistenza a trazione
dell’ancoraggio la quale dipende, a seconda dei casi,
dalla residenza alla sfilamento della connessione ancoraggio- terreno, dalla
resistenza del terreno (sciolo o lapideo)
nell’immediato intorno della connessione o dalla resistenza della
barra.
Per la
valutazione del carico limite, si può procedere in prima approssimazione con
formule teoriche; è però necessaria la conferma sperimentale con prove di
trazione in sito in fase di progetto e di collaudo.
O.3.2 VERIFICA AL
CREEP
Per gli
ancoraggi in terre coerenti o in terre incoerenti, deve essere valutata la
resistenza allo slittamento in funzione del tempo, tenendo conto del
comportamento viscoso del terreno e dei materiali che costituiscono
l’ancoraggio.
O.3.3 PROVE DI
CARICO
Poichè la riuscita degli ancoraggi dipende in larga misura da dettagli tecnologici, il comportamento
dell’insieme ancoraggio terreno deve essere determinato con prove di
carico su ancoraggi di prova realizzati nello stesso sito e con lo stesso
sistema costruttivo.
Le prove
per la determinazione del carico limite del singolo ancoraggio devono essere
spinte a valori del carico tali da portare a rottura il complesso
ancoraggio-terreno.
Le prove di
collaudo, al fine di controllare gli ancoraggi eseguiti, devono essere in numero
sufficiente per accertare il buon funzionamento
dell’opera.
La prova
consiste in un ciclo semplice di carico e scarico sottoponendo l’ancoraggio ad
una forza pari ad 1,2 volte la prevista forza di
esercizio.