NORME PER LA DISCIPLINA DELLE OPERE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, NORMALE E PRECOMPRESSO ED A STRUTTURA METALLICA
Capo
I DISPOSIZIONI PRECETTIVE
1. Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un complesso di
strutture in conglomerato
cementizio ed armature che assolvono ad
una funzione
statica.
2. Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di strutture in
conglomerato
cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di
sollecitazione addizionale di natura
ed entità tali da assicurare
permanentemente l'effetto statico voluto.
3. Sono considerate opere a struttura
metallica quelle nelle quali la statica è
assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio
o in altri metalli.
4. La realizzazione delle opere di
cui ai commi precedenti deve avvenire in modo
tale da assicurare la
perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e
da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica
incolumità.
1. La costruzione delle opere di cui
all'art. 1 deve avvenire in base ad
un progetto esecutivo redatto da
un architetto o
ingegnere o geometra o
perito industriale
edile iscritti nel relativo albo, nei
limiti delle rispettive competenze.
2. L'esecuzione delle opere deve aver luogo
sotto la direzione
di un ingegnere o
architetto o geometra o
perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive
competenze.
3. Per le
opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria
l'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori e del
collaudatore di cui al successivo art. 7, se questi siano ingegneri o
architetti dello Stato.
1. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le
strutture dell'opera comunque realizzate.
2. Il direttore dei lavori e il
costruttore, ciascuno per la parte di sua
competenza, hanno la responsabilità della
rispondenza
dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto
riguarda gli elementi
prefabbricati, della posa in
opera.
1. Le
opere di cui all'art. 1 devono essere
denunciate dal costruttore all'ufficio del genio civile, competente per territorio, prima del
loro inizio.
2. Nella denuncia devono essere indicati
i nomi ed i recapiti del committente,
del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del
costruttore.
3. Alla denuncia devono essere
allegati:
a)
il progetto dell'opera in duplice copia, firmato dal progettista, dal quale
risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto
altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi
dell'esecuzione sia nei riguardi
della conoscenza delle condizioni di
sollecitazione;
b)
una relazione illustrativa in
duplice copia firmata
dal progettista e
dal direttore dei lavori,
dalla quale risultino le caratteristiche, le
qualità e le
dosature dei materiali che verranno impiegati
nella costruzione.
4. L'ufficio del
genio civile restituirà al
costruttore,
all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione
dell'avvenuto deposito.
5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle
opere di cui all'art. 1 previste nel progetto originario, dovranno
essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione,
all'ufficio del genio civile nella forma e con gli allegati previsti nel
presente articolo.
6. Le disposizioni del presente articolo
non si applicano alle
opere costruite per
conto dello Stato o per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico
con a capo un
ingegnere.
1.
Nei cantieri, dal giorno
di inizio delle opere di
cui
all'art. 1 a quello di
ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti
indicati nel terzo e nel quarto comma dell'art. 4, datati e firmati anche dal costruttore e
dal direttore dei
lavori, nonché un apposito giornale dei lavori.
2. Della conservazione e regolare tenuta
di tali documenti è responsabile il
direttore dei lavori. Il
direttore dei lavori è anche tenuto a vistare
periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti
dell'esecuzione, il giornale dei lavori.
1.
A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori
depositerà al genio civile una relazione, in duplice copia,
sull'adempimento degli obblighi di
cui all'art. 4, esponendo:
a) i
certificati delle prove sui
materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'art.
20;
b)
per le opere in
conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente
alla tesatura dei cavi ed ai
sistemi di messa in coazione;
c)
l'esito delle eventuali prove di
carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia
conforme.
2. Delle due copie della relazione, una sarà conservata agli atti del genio
civile e l'altra, con
l'attestazione dell'avvenuto
deposito, sarà restituita al direttore dei
lavori che provvederà a consegnarla
al collaudatore unitamente agli atti indicati nel quarto comma dell'art.
4.
3. Le disposizioni del presente articolo
non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di
cui all'ultimo comma dell'art. 4.
1. Tutte le opere di cui all'art. 1
debbono essere sottoposte a
collaudo statico.
2. Il collaudo deve essere eseguito da un architetto o da un ingegnere, iscritto all'albo da
almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione
dell'opera.
3. La nomina del collaudatore spetta al committente il
quale ha l'obbligo di comunicarla al genio civile entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori. Il
committente preciserà altresì i termini di tempo entro i
quali dovranno essere completate le operazioni di
collaudo.
4. Quando non esiste il committente ed il costruttore
esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, nel termine
indicato nel precedente comma, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli
architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il
collaudatore.
5. Il collaudatore deve redigere due copie del certificato
di collaudo
e trasmetterle all'ufficio del genio civile, il quale provvede a restituirne una copia, con
l'attestazione dell'avvenuto deposito da consegnare
al committente.
6. Per le opere costruite per conto dello Stato e degli
enti di cui all'ultimo comma dell'art. 4, gli obblighi previsti dal terzo e dal quinto
comma del presente articolo non sussistono.
1. Per il rilascio di licenza d'uso o
di abitabilità, se prescritte, occorre presentare all'ente preposto una copia del certificato di collaudo con l'attestazione, da parte
dell'ufficio del
genio civile, dell'avvenuto
deposito ai sensi del
precedente
art.
7.
2. Tale attestazione, per le opere costruite per conto dello Stato e per conto degli enti di cui all'ultimo comma dell'art. 4, è sostituita dalla
dichiarazione dell'avvenuto collaudo statico.
Art.
9. PRODUZIONE IN SERIE IN STABILIMENTI DI MANUFATTI IN
CONGLOMERATO NORMALE E PRECOMPRESSO E DI
MANUFATTI
COMPLESSI
IN METALLO
1. Le
ditte che procedono alla
costruzione di manufatti in conglomerato armato normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e
che assolvono alle funzioni indicate nell'art.1, hanno l'obbligo di darne preventiva
comunicazione al
Ministero dei lavori pubblici,
con apposita relazione nella
quale
debbono:
a)
descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i
calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e
rottura;
b)
precisare le caratteristiche
dei materiali impiegati
sulla scorta di
prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'art.
20;
c)
indicare, in modo
particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti seguiti per
la esecuzione delle strutture;
d)
indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'art.
20.
2. Tutti gli elementi precompressi debbono essere
chiaramente e
durevolmente contrassegnati onde si possa individuare la serie di
origine.
3. Per le
ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in
serie, i quali assolvono alle funzioni indicate nell'art. 1,
la relazione di
cui al primo comma del presente articolo deve descrivere ciascun tipo di
struttura,
indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi.
4. Le ditte produttrici di tutti i
manufatti di cui ai comma precedenti sono tenute a
fornire tutte le
prescrizioni relative
alle operazioni di trasporto e di montaggio dei loro
manufatti.
5. La
responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta
produttrice, che è
obbligata a corredare la fornitura con i disegni
del manufatto e
l'indicazione delle sue caratteristiche di
impiego.
6. Il progettista delle strutture è
responsabile dell'organico
inserimento e della previsione di utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel progetto delle
strutture dell'opera.
Capo
II VIGILANZA
1. Il sindaco del comune, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate
nell'art.1, ha il compito di vigilare sull'osservanza degli
adempimenti previsti dalla presente
legge: a tal fine si
avvale dei funzionari ed agenti comunali.
2. Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per
conto dello Stato e
degli altri enti di cui
all'ultimo comma dell'art. 4.
1. I funzionari e agenti comunali, che accertino l'inosservanza degli
adempimenti previsti nei precedenti
articoli,
redigono processo verbale che, a cura del sindaco, verrà inoltrato al pretore e
alla prefettura, per i
provvedimenti di cui al successivo art.
12.
1. Il prefetto, ricevuto il processo verbale redatto a norma del precedente articolo ed
eseguiti gli opportuni
accertamenti, ordina,
con decreto notificato a
mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e
al costruttore la sospensione dei
lavori.
2. I lavori non possono essere ripresi finché la prefettura non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dalla presente
legge.
3. Della disposta sospensione è data comunicazione al sindaco perché ne curi
l'osservanza.
Capo
III NORME PENALI
1. Chiunque commette, dirige e, in qualità di
costruttore,
esegue le opere previste
dalla presente legge, o parti di esse, in violazione dell'art. 2,
è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire
100.000 a lire 1.000.000.
2. E' soggetto alla pena dell'arresto fino ad
un anno, o dell'ammenda da lire
1.000.000 a lire 10.000.000, chi produce in serie manufatti in
conglomerato armato normale
o precompresso o
manufatti complessi in
metallo senza osservare le disposizioni dell'art.
9.
1. Il
costruttore che omette o ritarda la denuncia
prevista dall'art. 4 è
punito con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da
lire 100.000 a lire 1.000.000.
1. Il direttore dei lavori che non
ottempera alle prescrizioni
indicate nell'art.5 è punito con l'ammenda da lire 4.000 a lire
200.000.
2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione all'ufficio del genio civile della relazione indicata
nell'art.6.
1. Il collaudatore che non osserva le disposizioni indicate nell'art.7, penultimo comma,
è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire
200.000.
1. Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni
prima del rilascio del
certificato di collaudo o,
per quanto riguarda le opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma dell'art. 4, prima del collaudo statico, è punito con l'arresto fino ad un mese o
con l'ammenda da lire 100.000 a lire
1.000.000.
1. La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere
comunicata, a cura del cancelliere, entro quindici giorni da quello
in cui è
divenuta irrevocabile, alla competente prefettura ed
al consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui
eventualmente sia iscritto l'imputato.
Capo
IV NORME TRANSITORIE E
FINALI
1. Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle opere
in conglomerato armato normale in
corso alla data di
entrata in vigore della presente
legge e per le quali sia stata presentata
denuncia alla prefettura ai sensi
dell'art. 4 del regio decreto 16-11-1939, n. 2229, né
alle opere in conglomerato armato
precompresso ed a struttura
metallica che alla
data di entrata in vigore della presente legge risultino già
iniziate.
1. Agli effetti della presente legge sono considerati laboratori
ufficiali:
-
i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e
delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di
architettura;
-
il laboratorio dell'istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato
(Roma);
-
il laboratorio dell'istituto sperimentale stradale, del Touring Club italiano (Milano);
- il
laboratorio di scienza delle costruzioni
del centro studi ed esperienze dei servizi
antincendi e di protezione civile (Roma);
- il
centro sperimentale dell'ANAS di Cesano
(Roma).
2. Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il
consiglio superiore dei
lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto altri laboratori ad effettuare prove sui
materiali da costruzione,
ai sensi della presente legge.
3. L'attività dei laboratori, ai
fini della presente legge servizio di pubblica
utilità.
1. Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il
consiglio
superiore dei lavori pubblici e
il consiglio nazionale delle ricerche, emanerà entro sei
mesi dalla pubblicazione della presente legge e,
successivamente, ogni biennio, le norme tecniche alle quali dovranno uniformarsi le
costruzioni di cui alla presente legge.
1. Fino a quando non saranno emanate le
norme tecniche di cui al precedente art. 21, continuano ad
applicarsi le norme di carattere tecnico contenute
nel Regio decreto 16-11-1939, n.
2229, e nel decreto del
capo provvisorio dello Stato 20-12-1947, n. 1516.