LEGGE 26
APRILE 1976, N.176 (stralcio) Norme per l'istituzione del
servizio sismico e disposizioni Inerenti al movimenti sismici del 1971,
del novembre e dicembre 1972, del dicembre 1974 e del gennaio 1975, in comuni
della provincia di Perugia. (G.U.
7-5-1976, n. 120)
Art. 1.
Presso il consiglio superiore dei lavori pubblici è istituito il servizio sìsmico cui spetta il compito di aggiornare la conoscenza della sismicità del territorio nazionale e di predisporre elementi tecnici per l'aggiornamento delle norme e delle classificazioni di cui all'art. 3 della legge 2-2-1974, n. 64. Il servizio sismico cura:
- la promozione delle iniziative per il completamente della rete di rilevazione sismica nazionale;
- la raccolta delle informazioni macrosismiche, il rilevamento dei sismi e la elaborazione dei dati;
- lo studio della propagazione delle onde sismiche in relazione alla natura geologica e geotecnica dei terreni;
- lo studio degli effetti dei sismi su manufatti e gli studi teorico sperimentali su materiali, gli elementi costruttivi e le tecnologie delle costruzioni in zone sismiche.
- omissis -
Si omettono i restanti articoli della legge perché riguardanti la composizione del comitato ed il reperimento del personale da adibire al servizio sismico.