Regio Decreto Legge 3 aprile 1926 n. 705, modificazioni alle norme tecniche ed igieniche di edilizia obbligatorie per le località colpite da terremoti.

 

(pubblicato nella gazzetta ufficiale n.102 del 3 maggio 1926)

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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA

 

 

Visto l'art. 1. del Regio Decreto 9 marzo 1924, n. 494;

Visto il Regio Decreto 23 ottobre 1924, n. 2089;

Vista la Legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei ministri;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare la ricostruzione edilizia nelle località colpite da terremoti rendendo possibile una maggiore economia di spesa per le case di tipo comune o rurale a struttura ordinaria.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto col Capo del Governo Primo Ministro e con i Ministri Segretari di Stato per l'Interno, per le Finanze, per la Giustizia e gli Affari di Culto;

 

 

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Agli articoli 11 e 12 del Regio Decreto 23 ottobre 1924, n. 2089, contenenti norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località colpite dal terremoto, sono sostituiti i seguenti:

 

 art. 11 -  muratura ordinaria negli edifici ad un solo piano.

 

Negli edifici col solo pianterreno, anche se cantinato, é ammessa la muratura ordinaria purché:

a) la costruzione sia fatta con buona malta;

b) le parti murarie aventi funzione statica siano eseguite omogeneamente con mattoni o blocchi di pietra naturale od artificiale a facce piane e superfici scabre, di forma parallelepipeda rettangolare, oppure a struttura listata, fatta con pietra spezzata da corsi orizzontali di mattoni o da fasce continue di calcestruzzo di cemento distanti non più di cm. 60 fra di loro. Tanto i ricorsi come le fasce debbono essere estesi a tutta la larghezza del muro. I corsi dovranno essere a due filari e le fasce dello spessore non inferiore a cm. 12;

c) i muri perimetrali e maestri abbiano una grossezza non minore di un decimo dell'altezza dalla risega al piano di gronda, per la muratura di mattoni, e di un ottavo per la muratura listata, in ogni caso, non mai minore di 60 cm. Per le murature ordinarie di pietrame e di 40 cm. Per le murature di mattoni o con blocchi di pietra naturale od artificiale a facce piane e superfici scabre di forma parallelepipeda rettangolare, e siano immorsati con muri trasversali distanti non più di 7 metri. Nel caso di intervalli maggiori i muri predetti debbono essere muniti di lesene di rinforzo ripartite a distanza non superiore a metri 7, di aggetto uguale almeno alla metà della grossezza del muro stesso e di larghezza uguale a tale grossezza. A tali lesene si possono sostituire pilastri di cemento armato, dissimulati nei muri, sempre quando l'edificio sia munito, tanto alla base quanto al piano di gronda, da telai di cemento armato. Quando i muri trasversali sono a distanza non superiore a metri 5 l'uno dall'altro, i muri perimetrali e maestri possono avere la grossezza minima di cm. 50;

d) i muri trasversali abbiano spessore non mai inferiore a un decimo dell'altezza e siano ripartiti a distanza non superiore a metri 7;

e) la costruzione sia consolidata alla sommità dei muri maestri, tanto perimetrali quanto trasversali, da telai in legno, in ferro, od in cemento. Quando gli edifici hanno il cantinato, i muri perimetrali di questo debbono avere una maggiore grossezza di 20 cm. almeno.

 

 art. 12 - muratura ordinaria negli edifici a due piani.

 

La muratura ordinaria, con malta come al precedente articolo, é altresì ammessa per gli edifici a due piani, non più alti di m. 8, alle seguenti condizioni:

a) la muratura sia omogenea e fatta con mattoni o con blocchi di pietra naturale o artificiale a facce piane e superfici scabre di forma parallelepipeda rettangolare, cementati con buona malta oppure a struttura listata come al comma b) dell'articolo precedente;

b) i muri in mattoni siano posati al piano di spiccato su muratura di fondazioni continue di grossezza non minore di cm. 80 impostate su terreno non riportato. Tale grossezza sarà di m. 1 se i muri saranno di pietrame listato;

c) i muri d'elevazione, quando sono in mattoni, debbono avere grossezze non minori di cm. 60 a pianterreno, e cm. 40 al primo piano, siano essi muri esterni od interni di spina od anche muri trasversali principali; questi ultimi non dovranno avere distanza maggiore di metri 7 da asse ad asse;

d) le grossezze suindicate dei muri debbono essere rispettivamente di cm. 80 e cm. 60 quando si tratti di murature di pietrame ordinario a struttura listata. Però se la distanza tra i muri trasversali non supera i metri 5 la grossezza minima dei suddetti muri può essere ridotta a cm. 70 al pianterreno ed a cm. 50 al primo piano;

e) quando gli edifici hanno il cantinato, i muri perimetrali di questo debbono avere una maggiore grossezza di cm. 20 su quella dei soprastanti muri del pianterreno, e i muri di fondazione saranno aumentati di cm. 20 rispetto ai minimi del precedente comma b);

f) i muri debbono essere ben collegati fra loro a livello del primo piano e mediante opportuni incatenamenti, ed al piano di gronda con telaio di cemento armato, di ferro o di legno rafforzato da squadre di ferro negli angoli. Tali incatenamenti debbono essere estesi anche a livello del pianterreno, qualora l'edificio sia munito di cantinato.

Art. 2

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale del regno e sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente é autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

 

VITTORIO EMANUELE

 

Mussolini - Giuriati - Federzoni - Volpi - Rocco.

 

 

Visto, il guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 1 maggio 1926.

Atti del governo, Registro 248, foglio 4. - Coop