CIRCOLARE
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 14 FEBBRAIO 1974, N. 11951 (PRES. CONS. SUPERIORE
- SERVIZIO TECNICO CENTRALE)
La legge 5-11-1971, n. 1086, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1971 ed entrata in vigore il 6 gennaio 1972, impartisce disposizioni di carattere amministrativo per l’esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.
Le norme tecniche relative, giusta l’art.21, sono state emanate con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 30
maggio 1972 e saranno aggiornate ogni due anni.
Il detto decreto è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale scorso anno al n. 190 del 22
luglio 1972.
Nel
primo periodo di applicazione l’interpretazione della legge ha suscitato molte perplessità ed incertezze, per cui uffici statali ed
enti pubblici qualificati,
come prefetture, comuni ed ancora
associazioni di categoria
professionali ed imprenditoriali nonché‚ singole ditte e tecnici, hanno
formulato quesiti vari.
Si
è pertanto ritenuto utile fornire i
chiarimenti richiesti.
Innanzi tutto è necessario precisare che il
campo di applicazione della legge è limitato alle opere di ingegneria
civile.
Non sono quindi soggette alle disposizioni della stessa le opere di ingegneria meccanica, elettrotecnica,
chimica, mineraria, navale ed aeronautica per le parti che si riferiscono alle
macchine ed organi di macchine, congegni, strumenti, apparecchi e meccanismi di
qualsiasi genere e
quanto altro non attiene
alle costruzioni edilizie in cemento armato normale e precompresso ed a
struttura metallica.
A questo riguardo poiché‚ l’argomento ha formato oggetto di alcuni quesiti posti a questo Ministero, è opportuno soffermarsi a chiarire che nell’ampia accezione della parola
“macchina” si deve ritenere
inclusa ogni macchina motrice ed operatrice, termica, elettrica ed
idraulica, motori, turbine,
argani, gru, ascensori, montacarichi,
macchine utensili (presse, torni, frese, ecc.), le
macchine agricole ed ancora, per estensione di significato, i mezzi di
trasporto in genere: terrestri,
navale ed aereo; le caldaie, le pompe,
le idrovore, i trasformatori elettrici, ecc.
Si devono altresì assimilare alle macchine propriamente
dette le parti
metalliche
accessorie e complementari al loro funzionamento (quali ad
esempio: scalette, ballatoi e ponti di servizio, organi di
collegamento fra macchinari) ed in genere le strutture che servono per sostenere e formare, con
apparecchiature e tubazioni,
l’insieme dell’impianto industriale. Come si vede, ci si trova di
fronte ad un’ampia e
complessa casistica che non
consente di formulare una generalizzata definizione di ciò che si è inteso comprendere nel concetto di “opere di ingegneria
civile”, costituenti l’oggetto delle norme di cui
trattasi.
N‚ è opportuno tentare un’elencazione di tali e tante
opere, per non correre il rischio di possibili omissioni.
Può tornare utile invece esaminare qualche
esemplificazione, tenuti
presenti i casi che hanno
dato adito a maggiore incertezza esegetica, e
ciò nel solo intento di fornire un orientamento
di massima per meglio comprendere lo spirito delle norme.
Impianti
industriali - Sono soggette alla legge di cui trattasi le opere di edilizia ad uso industriale,
riguardanti le fabbriche, le officine,
gli stabilimenti, i
cantieri, gli opifici, ecc., i magazzini, i
depositi, i capannoni, le tettoie, le pensiline, i
sili, le torri, le ciminiere, i
portali di sostegno dei macchinari o di opere similari.
Opere idrauliche e
marittime - Sono soggette alla legge le
seguenti opere: gli sbarramenti di
ritenute (dighe e traverse), le conche
di navigazione, i bacini di
carenaggi, i pontili, i ponti-canali, i ponti-tubo, i serbatoi, i fari, le torri
piezometriche ed in genere i manufatti edilizi relativi ad acquedotti,
oleodotti, fognature, impianti idroelettrici escluse le condotte
forzate, le tubazioni di ogni tipo e le macchine più avanti descritte.
Opere stradali -
Sono soggette alla legge i ponti e viadotti (comprese le
centine), i tombini, i sottovia, le passerelle, le
gallerie artificiali, i muri di sostegno, i manufatti stradali
ed edilizi in genere anche se
riguardanti gli impianti per il rifornimento di
carburante e le stazioni di
servizio, escluse le pensiline e le tettoie di modesta portata (quando assolvono
la sola funzione di protezione
dagli agenti atmosferici delle colonnine di
distribuzione).
L’art.1 della legge definisce, senza dar luogo
ad incertezze interpretative,
le opere in conglomerato cementizio armato precompresso e quelle a struttura
metallica. Qualche dubbio è sorto
invece sull’interpretazione del concetto di opere in conglomerato
cementizio armato normale, considerate come tali “le opere composte da un
complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad
una funzione statica”.
In altri termini si
considerano, ai sensi della legge 1086, opere in
conglomerato cementizio armato normale quelle costituite da elementi resistenti interconnessi, compresi quelli di fondazione, che mutuamente concorrono ad assicurare la
stabilità globale dell’organismo portante della costruzione, e che quindi
costituiscono un “complesso di
strutture”, ossia un insieme
di membrature comunque collegate tra loro ed
esplicanti una determinata
funzione statica.
Sono quindi escluse dall’applicazione
dell’art. 4 della legge, oltre
alle membrature singole, anche gli elementi costruttivi
in cemento armato che assolvono una funzione di limitata
importanza nel contesto statico dell’opera.
Ai sensi dell’art. 4, le opere indicate
all’art. 1 della legge devono
essere denunziate dal costruttore all’ufficio del genio civile competente per territorio prima “dell’inizio dei
lavori”, intendendosi come tale l’effettivo inizio della realizzazione delle
strutture o parte di esse (escluse quelle di cui
all’art. 9 della legge) e non già i lavori preliminari, quali la
predisposizione dell’area, gli scavi, ecc.
E’ opportuno chiarire inoltre che i
disegni di progetto depositati prima dell’inizio dei lavori debbono definire le strutture dell’opera, mentre è consentito presentare in tempi successivi sia le eventuali
varianti, sia i particolari esecutivi e costruttivi delle strutture, sempre però prima della loro esecuzione; il
progetto dovrà comprendere
la relazione di calcolo che preciserà in modo esauriente i criteri del
calcolo, le ipotesi di carico,
le caratteristiche prescritte per i
materiali ed i criteri di sicurezza e di verifica.
L’ufficio del genio civile, nell’attuazione delle
prescrizioni dell’art. 4, ha
il compito di verificare che la documentazione
presentata comprenda i seguenti elaborati:
a)
i disegni dell’opera e la relazione di calcolo;
b)
le relazioni sui materiali.
Dall’esame
dell’art. 4, sistematicamente inquadrato nell’intero contesto della legge, emerge chiaramente che gli uffici
del genio civile hanno la sola
incombenza di ricevere le denunce delle opere di cui all’art. 1 con i prescritti
allegati, in duplice copia, e di restituire al denunciante una copia degli
stessi con l’attestazione dell’avvenuto deposito.
E’ da
escludere che ai
predetti uffici, oltre al controllo ovviamente necessario per accertare che siano stati in effetti allegati alle denunce progetto e relazione recanti le
indicazioni richieste espressamente
dall’art. 4 della legge, spetti altresì
un vero e proprio sindacato di merito in ordine al progetto. E
ciò appare testualmente dimostrato anzitutto dalla
precisa statuizione che la
restituzione del progetto e della relazione illustrativa va effettuata al
costruttore “all’atto stesso della presentazione” dei medesimi: con ciò evidentemente escludendosi qualsiasi
attività di verifica e
controllo intrinseco, che non troverebbe alcuno spazio per essere
esercitata.
Ove le
indicazioni e gli elementi richiesti dalla legge non
risultino, è legittimo il
rifiuto di ricevere il
progetto e di rilasciare la prescritta copia; ma non è da credere, si ripete, che gli
uffici possano sindacare l’eventuale cattiva impostazione tecnica del progetto, e meno che mai la competenza
professionale del progettista.
In altri termini gli uffici del genio civile non potranno esimersi dal verificare, sul piano estrinseco, se
l’allegato alla denuncia abbia le
caratteristiche formali di un “progetto”, vale a dire se esso abbia o meno,
a prescindere dalla denominazione, il contenuto di elaborato tecnico-costruttivo che solo può giustificare la classificazione come
“progetto” e rechi, come tale, la sottoscrizione di un professionista tecnico,
appartenente ad una delle
categorie professionali cui è demandata la compilazione di
progetti, indipendentemente dalle limitazioni di competenza tra diplomati e
laureati.
Per quanto sopra detto per l’esecuzione delle opere di cui
trattasi non è richiesto adunque alcun “nulla osta” da
parte degli uffici del genio civile, ma
soltanto la loro certificazione dell’avvenuta denuncia delle opere medesime, apposta sullo
stesso progetto da eseguire; entro questi precisi termini è tassativamente delineata la competenza
di tali uffici.
Con
riferimento all’ultimo capoverso
dell’art. 4 che ha dato luogo a qualche incertezza interpretativa si
chiarisce che per opere “costruite per conto” dello Stato o per conto delle
regioni, delle province e dei comuni (aventi un ufficio tecnico con a
capo un ingegnere), si devono
intendere quelle opere, di
competenza rispettivamente dello
Stato e degli altri enti sopraddetti, che siano
realizzate o direttamente da essi
(in appalto o in economia) ovvero mediante concessione o delegazione: in questa
ultima ipotesi invero il soggetto delegato o concessionario agisce in nome
proprio ma “per conto” dell’ente delegante o concedente.
Ed
al riguardo occorre altresì far
presente che rientrano nello stesso concetto anche le opere costruite da enti strumentali sorti non
per perseguire finalità
pubbliche specifiche,
proprie, ma per realizzare
finalità che sono tipicamente
dello Stato e
con fondi posti a loro disposizione dallo Stato medesimo (ad esempio: la Cassa per il
Mezzogiorno, cfr. Consiglio di
Stato, sez. VI, 16-3-1971,
n. 190).
Per quanto concerne le opere costruite per conto dei comuni,
giusta l’ultimo comma dell’art. 4 l’esecuzione s’intende applicata ai comuni
aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere, il cui posto sia previsto in organico ed effettivamente ricoperto
da un ingegnere.
Si osserva ancora in
merito all’art. 4 che la denuncia, ivi prevista, non esenta dall’ottemperare alle disposizioni di eventuali altre norme specifiche, quali ad esempio, le speciali
prescrizioni per le
zone sismiche di cui alla
legge n. 1684 del 1962.
Ed a
questo riguardo giova far notare che la predetta legge
demanda all’ufficio del genio civile particolari e
tassative incombenze di controllo e
verifica fra cui, all’art.
25, anche l’esame dei progetti
presentati relativi alle opere, il cui inizio è peraltro subordinato alla loro
preventiva autorizzazione.
E’
ovvio, pertanto, che il progetto e la relazione illustrativa da allegare alla denuncia agli effetti dalla legge 1086 di cui trattasi potranno in questo caso essere
depositati sempre seguendo le prescritte
formalità , dopo che
l’ufficio del genio civile avrà
esaurita
l’istruttoria sul progetto stesso, suscettibile di emendamenti di ordine
tecnico.
La
legge 1086 del 1971, agli artt. 2, 3, 4 e 5, richiama alcuni compiti del progettista e
del direttore dei lavori delle opere, alle quali si applicano le norme
della legge stessa, senza nulla innovare in merito alle figure
giuridiche di questi tecnici.
Poiché, peraltro, da taluni enti sono stati avanzati dubbi
al riguardo, formulando errate interpretazioni circa le incombenze del
progettista e del direttore dei lavori, anche per quanto
attiene l’eventuale rappresentanza
di questi nei confronti del committente e del costruttore (ai quali invece l’art.4 della legge 1086
non attribuisce nessuna
caratteristica diversa da quelle proprie delle loro figure giuridiche) sembra
opportuno chiarire che:
1)
il direttore dei lavori è un
ausiliario del committente e ne assume
la rappresentanza in
un ambito strettamente
tecnico. E’ priva, viceversa, di
valore vincolante per il committente ogni dichiarazione di
volontà che esuli dal campo tecnico
(cfr. Corte di Cassazione, 23-12-1968, n. 4061);
2)
l’unica innovazione introdotta dalla legge 1086 concerne l’obbligo per i
privati - che intendono eseguire opere ricadenti nella sfera di
applicazione della legge stessa - di ricorrere all’opera del
direttore dei lavori, mentre tale figura giuridica in passato compariva soltanto in tutte le opere che si realizzavano
per conto dello Stato, oppure per i
privati nelle opere di conglomerato cementizio semplice ed
armato (giusta il Regio decreto 16-11-1939, n. 2229).
Ai fini di quanto prescritto al secondo comma
dell’art. 7, il collaudatore
deve dichiarare sotto la
sua responsabilità , nel
certificato di collaudo da trasmettere al genio civile,
di essere iscritto da almeno dieci anni all’albo professionale
ingegneri ed architetti, e di
non essere intervenuto in
alcun modo nella
progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera.
Con
riferimento agli ultimi commi rispettivamente degli artt. 4, 6 e 7 della legge, gli enti esonerati dall’adempimento delle disposizioni ivi previste restano responsabili della diligente conservazione degli elaborati progettuali e dell’altra
prescritta documentazione tecnica.
Per quanto concerne “la produzione in serie
in stabilimento di manufatti in
conglomerato normale e precompresso e di manufatti in metallo”, giusta l’art.9, primo comma, l’obbligo
della preventiva comunicazione
al Ministero dei lavori
pubblici - Servizio tecnico centrale
- a cura della ditta
interessata, ha la sua logica nella necessità di rendere reperibile presso un unico
ufficio centrale le documentazioni tecniche di manufatti di serie impiegati in
tutto il territorio nazionale, evitando di ripetere la presentazione
della documentazione stessa ai
singoli uffici del genio civile; pertanto per i manufatti prefabbricati di
serie occorrerà semplicemente comunicare agli uffici del
genio civile, ai sensi dell’art. 4,’ gli estremi dell’avvenuto deposito al
Ministero dei lavori pubblici senza presentare alcuna
documentazione.
La relazione di
cui al citato art. 9 potrà , per ragioni di
opportunità pratiche essere inviata in duplice copia al servizio
tecnico centrale del Ministero dei
lavori pubblici, il quale, dopo avere
verificata la completezza
dei dati tecnici ivi indicati, ne restituirà alla ditta una copia in segno di
ricevuta.
Per quanto attiene al
punto a) dell’art. 9 si precisa che dovranno essere forniti insieme ai
disegni esecutivi, calcoli
relativi a tutte le previste applicazioni delle strutture prodotte, con le
indicazioni dei limiti di impiego.
Riguardo al punto b), è da chiarire che, oltre alle caratteristiche dei materiali usati per la
produzione degli
elementi di serie (da comprovarsi con i
certificati di prove ufficiali
di cui al
punto a), dovranno essere indicate anche le caratteristiche dei materiali costituenti le
eventuali parti
eseguite in opera, caratteristiche da
accertarsi a cura del direttore dei
lavori.
Il
sindaco del comune, nel cui territorio vengono realizzate le opere, ha
il compito di vigilare ai sensi dell’art. 10, tramite i funzionari e gli agenti comunali, che siano rispettate le prescrizioni di legge, e in
particolare:
1)
che sia stata effettuata la denuncia dell’opera all’ufficio del genio
civile;
2)
che siano conservati in cantiere il progetto e la relazione
illustrativa oggetto della denuncia, nonché il
“Giornale dei lavori”
debitamente tenuto al corrente;
3)
che esista la corrispondenza fra le caratteristiche generali delle opere
in esecuzione e il progetto.
Si ricorda infine che l’art.20 elenca esplicitamente i laboratori da
considerarsi
“ufficiali” ai fini della presente legge, ma
lascia al Ministero dei lavori pubblici la
facoltà di autorizzare con un
suo decreto, altri laboratori ad effettuare prove sui
materiali da costruzione.
Il servizio tecnico centrale provvederà ad informare tempestivamente gli uffici del genio civile dell’emissione dei relativi
decreti, i cui estremi dovranno essere menzionati in tutti i certificati emessi
dai laboratori autorizzati.
Gli uffici ed
enti in indirizzo vorranno uniformarsi, per quanto di
competenza, alle istruzioni della presente circolare.