Legge 4 gennaio 1968, n. 5 (1)-Eliminazione delle baracche ed altri edifici malsani costruiti in Abruzzo in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915 (2):

 

l. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire in Abruzzo, sino al limite di lire 3 miliardi, con le norme della legge 9 agosto 1954, n. 640 (3) e 23 marzo 1958, n. 315 (3), case da destinare alle famiglie attualmente alloggiate in baracche ovvero in edifici comunque fatiscenti costruiti per dare ricovero ai rimasti senza tetto in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915, nonché le opere sociali ed accessorie.

 

2. Per l'applicazione della presente legge le attribuzioni dell'amministrazione dei lavori pubblici previste dalle disposizioni richiamate nel precedente articolo 1 sono esercitate dagli organi decentrati e periferici secondo le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 (4), e successive modificazioni.

 

3. La spesa autorizzata con l'art. l sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in quote annue di lire 500 milioni ciascuna a decorrere dall'anno finanziario 1968.

Le somme non impegnate in un esercizio potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

 

4. All'onere di lire 500 milioni, derivante dal- l'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1968, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

(1) Pubblicata nella Gazz.Uff. 19 gennaio 1968, n. 15.

(2) Vedi la L. 25 novembre 1971, n. 1072, riportata al n. B/X.

(3) Riportata alla voce CASE POPOURI ED ECONOMICHE.

(4) Riportato alla voce MINISTERO DEI UVORI PUBBLICI.