Decreto Ministeriale 19 dicembre 1933

 

 

«Art. 1. Ai comuni appresso indicati, colpiti dal terremoto del 26 settembre 1933, sono applicabili le disposizioni di cui alle lettere a), b), d), e) e g) dell'art. l° del regio decreto-legge 16 ottobre 1933, n. 1334:

 

Provincia di Aquila:

Ateleta -Bugnara -Campo di Giove -Goriano Sicoli - Introdacqua.

 

Provincia di Campobasso:

Castel del Giudice -S. Pietro Avellana.

 

Provincia di Chieli:

Gamberale -Palombaro -Pizzoferrato -Rapino -Roccascalegna.

 

Provincia di Pescara:

Bolognano centro e frazione Musellaro -Castiglione a Casaurla -S. Valentino centro e frazioni Abbateggio e Roccamorice -Torre dei Passeri.

Art. 2. Ai seguenti comuni sono applicabili le disposizioni di cui alle lettcre a), b), c} e g) dell'art. l° del regio decreto-Iegge 16 ottobre 1933, n. 1334:

 

Provincia di Aquila:

Anversa -Cansano - Casteldieri -Castel di Sangro-Castelvecchio Subequo-Pratola-Peligna -Raiano -Rivisondoli -Vittorito.

 

Provincia di Chieti:

Altino -Casoli -Pennadomo -Pennapiedimonte centro.

 

Provincia di Pescara:

Manoppello.

Art. 3. Ai seguenti comuni sono applicabili le disposizioni di cui alle lettere c) e g) dell'art. l° del sopracitato regio decreto-Iegge 16 ottobre 1933:

 

Provincia di Campobasso:

Castellino sul Biferno.

 

Provincia, di Chieti:

Borrello.

 

Provincia di Pescara:

Lettomanoppello -Pescosansonesco.

 

Art. 4. Le disposizioni degli articoli da 12 a 17 del regio decreto-legge 16 ottobre 1933, n. 1334, sono estese ai comuni delle province di Aquila e di Campobasso indicati all'art. 1 del presente decreto e compresi negli elenchi di quelli danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915.