Decreto Presidente della Repubblica 4 dicembre 1962 n.1829. Determinazione dei Comuni che possono beneficiare delle disposizioni previste dalla Legge 5 ottobre 1962 n.1431, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

 

Art. 1

A norma dell'articolo 1 della Legge 5 ottobre 1962 n.1431, le disposizioni di cui alla legge stessa sono applicabili nei seguenti Comuni:

 

In provincia di Avellino:

Gesualdo.

 

In provincia di Benevento:

Ceppaloni, San Bartolomeo in Galdo, San Nicola Manfredi.

 

In provincia di Campobasso:

San Martino in Pensilis.

 

In provincia di Caserta:

Mignano Montelungo, Alife, Roccamonfina, Sparanise, Teano.

 

In provincia di Foggia:

Biccari, Celle San Vito, Monteleone di Puglia, Panni.

Art. 2

A norma dell'articolo 2 della citata Legge 5 ottobre 1962 n.1431, è stabilita come appresso la categoria sismica di appartenenza dei Comuni predetti:

 

I° categoria

 

In provincia di Foggia:

Monteleone di Puglia, Panni.

 

 

II° categoria

In provincia di Avellino:

Gesualdo.

 

In provincia di Benevento:

Ceppaloni, San Bartolomeo in Galdo, San Nicola Manfredi.

 

In provincia di Campobasso:

San Martino in Pensilis.

 

In provincia di Caserta:

Mignano Montelungo, Alife, Roccamonfina, Sparanise, Teano.

 

In provincia di Foggia:

Biccari, Celle San Vito.

 

 

Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.