Decreto Legge Luogotenenziale 11 maggio 1916 n. 906, che estende ai Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, le norme tecniche ed igieniche per il terremoto del 13 gennaio 1915.

 

(pubblicato nella gazzetta ufficiale n.183 del 4 agosto 1916)

 

 

 

TOMMASO di SAVOIA DUCA di GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

 RE D'ITALIA

In virtù dell' Autorità a Noi delegata;

 

Visto il Testo Unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con R. Decreto 12 ottobre 1913, n. 1261;

Visto l'art. 16 del R. Decreto 18 aprile 1915, n. 572;

Visto il R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per i Lavori Pubblici e per la Grazia e Giustizia e per i Culti;

 

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli articoli 43, 46, 50 e 53 delle norme approvate col R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573 sono sostituiti dai seguenti:

 

 -art. 43.

 - appena avuta notizia del fatto costituente la contravvenzione, il Pretore deve immediatamente ordinare, quando sia ciò necessario, le convenienti constatazioni tecniche per mezzo dell'ufficio del Genio Civile, salvo che questo non vi avesse di già provveduto.

Il Genio Civile, sia di ufficio che su richiesta del pretore, procederà quando sia necessario, all'accertamento della contravvenzione mediante accesso sul luogo e regolare processo verbale che rilevi particolareggiatamente lo stato di fatto in rapporto alle prescrizioni di legge.

Il verbale, sottoscritto dall'ufficiale che ha accertato la contravvenzione e vistato dall'ingegnere capo del Genio Civile, sarà trasmesso al pretore, con rapporto contenente la proposta delle necessarie modificazioni, o demolizioni, od al Prefetto quando si verificheranno le condizioni dell'art. 53.

 

-art. 46.

 - dal momento della notifica e sino al provvedimento definitivo, l'intimato è tenuto a sospendere i lavori e, se contravvenga a tale obbligo, è punito ai sensi dell'art. 42.

Il Prefetto o sottoPrefetto, su richiesta dell'ufficio del Genio Civile, provvederà, per mezzo degli agenti della forza pubblica, ad assicurare la effettiva sospensione dei lavori.

 

 -art. 50.

 - se, divenuto esecutivo il decreto ed irrevocabile la sentenza, il condannato non si uniformi all'obbligo impostogli di modificare o demolire le opere in contravvenzione, esso è tenuto al pagamento di £. 10 per ogni giorno di ritardo.

La relativa liquidazione sarà fatta di dieci in dieci giorni dall'ufficio del Genio Civile, e comunicata al Prefetto, il quale la renderà esecutiva e la trasmetterà all'esattore comunale, affinchè ne curi la riscossione coi privilegi stabiliti dalla legge per le imposte dirette, ed effettui il versamento delle somme riscosse al patronato Regina Elena.

La decorrenza della penalità di £. 10 giornaliere cessa dal giorno in cui il contravventore avrà denunziato all'ufficio del Genio Civile l'adempimento dei prescritti lavori, purchè questo sia stato debitamente accertato, fermo l'obbligo di corrispondere le penalità dovute fino al detto giorno.

Contro i provvedimenti adottati dal Prefetto in base al presente articolo, non è ammesso gravame, in via amministrativa, in qualsiasi sede giurisdizionale.

L'ufficio del Genio Civile con l'assistenza, se del caso, della forza pubblica procederà, a spese del contravventore, alle demolizioni come alla lettera c) dell'articolo 44. nessuna azione è ammessa pel risarcimento dei danni in dipendenza di tali demolizioni, a meno che non siano derivati da inosservanza delle usuali regole d'arte.

 

 -art. 53.

 - quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza, il Prefetto può, per le modificazioni o demolizioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, valersi del procedimento stabilito dall'art. 378 della legge sui lavori pubblici e può provvedere alla sospensione delle opere nel modo stabilito dall'art. 46.

In questo caso spetta esclusivamente al Prefetto di promuovere l'azione penale.

Art. 2

Ferme restando le disposizioni degli articoli 183 e 184 del Testo Unico di legge 12 ottobre 1913, n. 1261, le norme tecniche ed igieniche, di cui agli articoli 185 a 237 dello stesso Testo Unico, sono sostituite da quelle approvate col R. Decreto 29 aprile 1915, n. 573, modificate e completate nel modo indicato dall'articolo precedente, ad eccezione del secondo comma dell'art. 39 riguardante l'altezza netta dei piani che resta mantenuta nella misura non inferiore a tre metri.

Art. 3

Per le opere già compiute, per quelle in corso di esecuzione nel giorno della pubblicazione del presente decreto, e per quelle i cui progetti, alla data anzidetta, siano già stati approvati o già sottoposti dal consorzio o dall'istituto mutuante al riscontro del Genio Civile, ai sensi e per gli effetti dell' art. 12 del R. Decreto 17 settembre 1910, n. 715, resta ferma l'osservanza delle norme contenute negli articoli 185 a 237 del Testo Unico di legge approvato col R. Decreto 12 ottobre 1913, n. 1261.

Art. 4

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale, e sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.

 

 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1916

 

TOMASO DI SAVOIA.

 

Salandra - Ciuffelli - Orlando

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei Conti, con riserva, addì 1 agosto 1916 reg. 131.

Atti del governo a f. 23. C. Melograni