Legge 29 luglio 1968, n. 858 (1)

 

Disposizioni integrative in materia di provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni ,della Sicilia,colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

 

1. Per il completamento degli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previsti dai decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12, 15 febbraio 1968, n. 45 e 27 febbraio 1968, n. 79 (2), convertito, con modificazioni nelle leggi 18 marzo 1968, numeri 182, 240 e 241, è stanziata nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno finanziario 1968 la somma di lire 19.000 milioni.

Con la somma di cui al precedente comma si provvede altresì a1le  ulteriori spese per la demo-lizione degli edifici sinistrati e lo sgombero delle macerie, nonché alle spese per le espropriazioni occorrenti alla sistemazione di baraccamenti, effettuata o da effettuare, e per l'esecuzione delle relative opere ed impianti di interesse comune e di servizi urbani e sociali complementari ai baraccamenti stessi (2/a).

Il Ministero dei lavori pubblici è altresì autorizzato a provvedere, con imputazione alla spesa anzidetta, al finanziamento delle infrastrutture occorrenti per gli edifici prefabbricati e per le baracche installati a scopo di ricovero o di assistenza da privati o da enti nazionali ed esteri nell'ambito dei centri baraccati (2/a).

 

2………………………..(3).

 

3……………………….(4).

 

4……………………….(5).

 

5………………………..(6).

 

6……………………….(7).

 

7……………………….(8).

 

8……………………….(9).

 

 9 .Nei comuni  della Sicilia colpiti dal terremoto verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 1967, indicati nel decreto-legge 22 gennaio 1968, n.12, e successive modificazioni ed in quelli determinati ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, si applicano le disposizioni degli articoli 3, 12 e 14 della presente legge.

L'applicazione dei progetti di qualsiasi importo per le opere di competenza del Ministero

dei lavori pubblici, previste dall'artIcolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 19 (10), conver-tito con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n, 241, l'impegno della spesa, l'appalto e la gestione delle opere stesse, nonché la concessione e la liquidazione dei contributi previsti dall'ar-ticolo 3 del decreto-legge predetto, a privati ed a enti, sono di competenza del provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia (11).

Negli stessi comuni si applicano altresì le disposizioni contenute nell'articolo 8 della presente legge e nell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ma le attribuzioni dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 sono esercitate dal provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia (11).

 

 

10. Gli atti con i quali si provvede alla scelta delle aree ai fini delle occupazioni d'urgenza oc- correnti per le opere e gli interventi previsti dalla presente legge e dai decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12, 15 febbraio 1968, n. 45, 27 febbraio 1968, n. 79 (12), convertiti, con modificazioni, nelle leggi 18 marzo 1968, numeri 182, 240 e 241, valgono, a tutti gli effetti come dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza.

 

11…………………………..(13).

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 37, quinto comma, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, per provvedere alla concessione del contributo ivi previsto. è elevata da lire 2.000 milioni a lire 4.000 milioni.

 

12. Il contributo di lire 90.000 previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 22 gennaio 1968 n, 12 (14), convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, è concesso anche ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici con la qualifica di piccoli coloni e di compartecipanti familiari ed ai pescatori autonomi iscritti negli  appositi elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (15).

Il contributo di cui al comma precedente è anticipato dalla gestione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827 (16), e successive modifiche e integrazioni.

 

13. La maggiorazione di lire 400 giornaliere della indennità per la disoccupazione involontaria prevista dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 (16/a), convertito, con modifi-cazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, è estesa ai lavoratori dell'edilizia che si trovano disoccu-pati alla data del 15 gennaio 1968.La stessa maggiorazione spetta ai lavoratori della pesca.

 

14……………………(17).

 

15. L'autorizzazione di spesa di lire 5.700 milioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 (16/a), convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, già elevata a lire 9.525 milioni dall'articolo il del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 240, e a lire 16.525 milioni dall'articolo 42 del decreto-legge 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1968, n. 241, è ulteriormente elevata a lire 21.525 milioni.

La maggiore somma di lire 5.000 milioni è destinata ai seguenti interventi:

a)      a)      assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica L. 3.500 milioni

 b) contributi e sovvenzioni ai comuni ed alle province per eventi eccezionali. Erogazioni

per provvidenze contingenti. L. 1.500 milioni.

 

16…………………………(18).

 

17…………………………(19).

 

18. All'onere di lire 26.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, quanto a lire 19.000 milioni ed a lire 5.000 milioni, con le disponibilità risultanti, per l'anno finan-ziario 1968:,dall’applicazione rispettivamente dei precedenti articoli 16 e 17 e, quanto a lire 2.000 milioni, mediante riduzione per un corrispondente importo dello stanziamento del capitolo 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(1)     Pubblicata nelle Gazz.Uff. 1° agosto 1968, n.194.

(2)     Riportati, rispettivamente ai nn.C/V, C/VI e C/VII.

(2/a) Gli attuali commi secondo e terzo così sostituiscono l’originario comma secondo per effetto dell’art.          8, L. 5 febbraio 1970, n.21, riportata ai n. C/XIV.

(3)     Aggiunge gli artt. 22 bis, ter, quater e quinquies al D.L. 27 febbraio 1968 n.79 riportato al n. C/VII.

(4)     Sostituisce l’art. 4, D.L. 27 febbraio 1968, n.79, riportato al n. C/VII. Successivamente, l’art. 16, L. 5 febbraio 1970, n.21,ha aggiunto al presente art. 3, e quindi in definitiva all’art. 4, D.L. 27 febbraio 1968, n.79, altri tre commi.

(5)     Aggiunge due commi all’art. 11, D.L. 27 febbraio 1968, n.79, riportato al n. C/VII. Peraltro, il secondo comma dell’art. 20 L. 5 febbraio 1970 ,n.21, riportata al n. C/XIV, ha abrogato l’ art. 4 della presente legge e quindi i due commi dell’ art. 11, D.L. 27 febbraio 1968, n.79, cos’ aggiunti.

(6)     Aggiunge un capoverso al primo comma dell’art. 12, D.L. 27 febbraio, 1968, n. 79, riportato al n. C/VII.

(7)      Sostituisce il penultimo comma dell'art- 16, D.L. 27 febbraio 1968, n 79, riportato al n. C/VII

(8)      Aggiunge un capoverso al secondo comma e aggiunge poi un comma all'art. 17 .D.L. 27 febbraio 1968, n. 79. riportato al n. C/VII.

(9)      Sostituisce l'art. 6, D.L. 21 febbraio 1968, n. 79, riportato al n. C/VII.

(10)  Riportato al n. C/VII.

(11)  Comma così sostituito dal primo comma dell'articolo n. L. 5 febbraio 1970, n. 21. riportata al n. C/XIV.

(12)  Riportati, rispettivamente, ai nn. C/V, C/VI e C/VII.

(13)  Il primo comma sostituisce il secondo comma dell'art. 37, D.L. 27 febbraio 1968. D. 79, riportato al n. C/VII.

(14)  Riportato al n. C/V.

(15)  Riportata alla voce PESCA.

(16)  Riportato alla voce PREVIDENZA SOCIALE.

(16/a) Riportato al n. C/V.

(17)  Sostituisce l'art. 21, D.L. 22 gennaio 1968, n. 12, riportato al n. C/V.

(18)  Modifica il primo comma dell'art. 21, D.L. 27 febbraio 1968, n. 79, riportato al n. C/VII.

(19)  Modifica le lettere c), d), e) dell'art. 36, D.L. febbraio 1968. n. 79. riportato al n. C/VII.