Regio Decreto Legge 13 marzo 1927 n. 431, norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località colpite dai terremoti.

 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.82 del 8 aprile 1927)

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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA

 

Vista la legge 19 luglio 1914, n. 761;

Visto il regio decreto 13 maggio 1915, n. 775;

Visto il decreto luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1661;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 399;

Visto il decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518;

Visto il decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697;

Visto il decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080;

Visto il regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384;

Visto il regio decreto 3 maggio 1920, n. 545;

Visto il regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315;

Visto il regio decreto 12 marzo 1920, n. 503;

Vista la legge 24 agosto 1921, n. 1214;

Visto il regio decreto 27 settembre 1923, n. 2309;

Visto il regio decreto 17 gennaio 1924, n. 75;

Visto il regio decreto 23 ottobre 1924, n. 2089;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare nuove norme tecniche ed igieniche di edilizia asismica per i paesi colpiti da terremoti e di disciplinare in relazione alle norme stesse la concessione dei contributi erariali per la riparazione o la costruzione di stabili;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'Interno, e coi Ministri Segretari di Stato per le Finanze, per l'Istruzione, per l'Economia Nazionale, per le Comunicazioni e per la Giustizia e gli Affari di Culto;

 

 

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle norme tecniche ed igieniche contenute nel decreto reale 23 ottobre 1924, n. 2089, sono sostituite le seguenti:

Art. 2.

Zone di applicazione.

Le norme tecniche ed igieniche di edilizia sono applicabili soltanto nei comuni, o frazioni di comune, compresi nell'elenco allegato al presente decreto e vistato, d'ordine nostro, dal Ministro proponente.

Agli effetti della applicazione delle norme stesse, le località colpite da terremoti sono distinte in due categorie, agli effetti della applicazione delle norme stesse: in relazione al loro grado di sismicità, ed alla loro costituzione geologica.

La inclusione di un comune, o frazione di comune, nell'elenco suddetto, come pure la esclusione ovvero il passaggio da una categoria ad un'altra, degli abitati in esso compresi, sarà fatta con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici.

PARTE I. Nuove costruzioni.

Art. 3.

Norme per le località della 1° categoria

 

Divieto di costruzioni.

E' vietato costruire edifici sul ciglio o al piede degli appicchi; su falde detritiche o su terreni franosi o comunque atti a scoscendere; sul confine fra terreni di natura o resistenza diversa, o sopra un suolo a forte pendio, salvo che si tratti di roccia viva e compatta, nel quale ultimo caso é obbligatorio preparare all'edificio uno od anche più piani orizzontali di appoggio.

L'accertamento relativo alle condizioni ed alla natura del terreno é fatto, caso per caso, dal competente ufficio del Genio civile.

 

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Divieto di costruzioni.

E' vietato costruire edifici sul ciglio o al piede degli appicchi; su falde detritiche o su terreni franosi o comunque atti a scoscendere; sul confine fra terreni di natura o resistenza diversa, o sopra un suolo a forte pendio, salvo che si tratti di roccia viva e compatta, nel quale ultimo caso é obbligatorio preparare all'edificio uno od anche più piani orizzontali di appoggio.

Art. 4.

Norme per le località della 1° categoria

 

Altezza degli edifici.

L'altezza dei nuovi edifici, rappresentata dalla massima differenza di livello fra la linea di gronda ed il suolo naturale circostante in vicinanza immediata dell'edificio stesso, non può, di regola, superare, nei terreni in piano, dieci metri.

In quelli in pendio l'altezza massima può raggiungere metri 11,50 purché la media generale delle altezze delle fronti verso strada non superi m.10.

I nuovi edifici, siano inferiormente cantinati o no, debbono essere normalmente costruiti a non più di due piani, dei quali quello terreno deve avere il pavimento al livello del suolo, oppure sopraelevato sul medesimo non più di metri 2 nei terreni in piano, e metri 2,70 in quelli in pendio. In questo caso la sopraelevazione media del pavimento su tutte le fronti non può superare i metri 2.

L'altezza dei piani, misurata fra pavimento e pavimento, oppure fra il pavimento e la linea di gronda, non può di regola superare metri 5, salvo il caso di terreni in pendio, nei quali l'altezza dei piani terreni può raggiungere 6 metri.

Si considera come cantinato anche quella parte degli edifici che resta interrata da tre lati, purché nel lato scoperto non abbia altezza superiore a metri 3,50 e non prospetti sulla pubblica via.

Si considerano come tali interrati anche quelli aventi muri in comune o Confinanti con cantinati di fabbricati contigui.

 

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Altezza degli edifici.

L'altezza dei nuovi edifici, rappresentata dalla massima differenza di livello fra la linea di gronda ed il suolo naturale circostante in vicinanza immediata dell'edificio stesso, non può, di regola superare, nei terreni in piano, metri 12.

In quelli in pendio l'altezza massima può raggiungere metri 13.50 purché la media generale delle altezze delle fronti verso strada non superi metri 12.

I nuovi edifici, siano o no cantinati, debbono essere normalmente costruiti a non più di tre piani, dei quali quello terreno deve avere il pavimento al livello del suolo, oppure sopraelevato sul medesimo non più di metri 2 nei terreni in piano, e metri 2.70 in quelli in pendio.

In questo caso la sopraelevazione media del pavimento su tutte le fronti non può superare i metri 2.

Quarto comma e seguenti identici.

Art. 5.

Norme per le località della 1° categoria

 

Maggiori altezze.

Possono ammettersi anche edifici a tre piani, su conforme parere del consiglio superiore dei lavori pubblici da richiedersi per ogni singolo edificio e solo quando le amministrazioni comunali ne facciano domanda e la giustifichino convenientemente.

In tal caso l'altezza massima dell'edificio può raggiungere nei terreni in piano metri 12 ed in quelli in pendio metri 13,50, purché la media generale dell'altezza delle fronti non superi metri 12.

Nell'un caso e nell'altro restano immutate le disposizioni del precedente articolo 4 per le altezze dei piani.

Gli eventuali cantinati, da non destinarsi mai per abitazione, debbono essere interrati su tutti e quattro i lati con sopraelevazione massima di centimetri 70, sul livello del suolo stradale, del pavimento del piano terreno. Tale sopraelevazione può raggiungere l'altezza di metri 2 verso i cortili e le chiostrine.

Nel caso in cui esista un'intercapedine intorno a tutto o parte del perimetro di cantina, i muri contro terra dell'intercapedine debbono essere resi solidali, mercé robusti collegamenti, coi muri o pilastri dell'edificio.

In mancanza di tali collegamenti il piano cantinato dovrà essere considerato come un piano fuori terra e l'altezza dell'edificio innanzi indicata dovrà misurarsi dal pavimento del piano cantinato stesso.

Per edifici isolati che abbiano intorno un'area libera di larghezza non inferiore a quella prescritta dall'art. 25, lett. c), possono essere ammesse, in seguito a parere favorevole del consiglio superiore dei lavori pubblici, per tutto o parte di ciascun edificio, un numero di piani ed altezze, sia dell'intero edificio che dei singoli piani, maggiori di quelli stabiliti nel precedente art. 4 e nei primi due commi di questo articolo, quando siano giustificati da ragione di pubblica utilità, di servizio pubblico, di culto, di interesse artistico o di esercizio industriale.

Tali edifici non possono però mai essere destinati ad uso di albergo, convitto, dormitorio, ospedale, caserma, carcere e nemmeno ad abitazioni, salvo che per il personale necessario alla loro custodia.

La loro altezza deve essere contenuta nel limite minimo richiesto dallo scopo speciale al quale l'edificio é destinato.

La disponibilità dell'occorrente area libera di isolamento deve essere dimostrata all'atto della presentazione della domanda pel nulla osta di cui al presente articolo.

 

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Maggiori altezze.

Possono ammettersi anche edifici a quattro piani, su conforme parere del consiglio superiore dei lavori pubblici da richiedersi per ogni singolo edificio e solo quando le amministrazioni comunali ne facciano domanda e la giustifichino convenientemente.

In tal caso l'altezza massima dell'edificio può raggiungere nei terreni in piano metri 15 ed in quelli in pendio metri 16.50, purché la media generale dell'altezza delle fronti non superi metri 15.

Terzo comma e seguenti identici.

Art. 6.

Norme per le località della 1° categoria

 

 

Edifici in terreni a ripiani o con terrazzamento

Quando l'edificio prospetti su terreno sistemato a ripiani, questi debbono avere la larghezza non inferiore alla loro altezza, ed il fronte dell'edificio deve impiantarsi a distanza dal ciglio del ripiano non minore dell'altezza del ripiano antistante.

Nel caso di sistemazione con terrazzamento, l'altezza dell'edificio, il quale non potrà avere più di due piani (non compreso l'eventuale cantinato), non potrà superare i metri 13,50 e sarà misurata dal terreno preesistente alla sistemazione in corrispondenza del fronte a valle, nel quale terreno l'edificio dovrà essere fondato.

Inoltre il piano di risega della fondazione non deve essere a livello inferiore del piano artificialmente creato.

 

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Edifici in terreni o ripiani o con terrazzamento

Primo comma identico

Secondo comma: nel caso di sistemazione con terrazzamento, l'altezza dell'edificio, il quale non potrà avere più di tre piani (non compreso l'eventuale cantinato), non potrà superare i metri 16.50 e sarà misurata dal terreno preesistente alla sistemazione in corrispondenza del fronte a valle, ed in esso terreno l'edificio dovrà essere fondato.

Terzo comma identico.

Art. 7.

Norme per le località della 1° categoria

 

Fondazioni.

Le fondazioni quando é possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata del cappellaccio, ovvero essere convenientemente incassate nel terreno perfettamente sodo.

In caso diverso si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere una buona fondazione.

Nel caso di edifici intelaiati o baraccati, le costole montanti o i ritti dell'armatura debbono essere infitti a perfetto incastro nella roccia compatta od in una platea generale armata, o essere collegati ad un robusto telaio di base, incassato nel terreno.

Per gli edifici di muratura ordinaria, le fondazioni debbono essere costituite da muri continui concatenati fra di loro e non essere mai appoggiate su terreni di riporto, salvo il caso di platea generale.

La pressione massima unitaria sul terreno non roccioso non deve superare i due chilogrammi per centimetro quadrato.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Fondazioni.

Identico.

Art. 8.

Norme per le località della 1° categoria

 

Materiali e mano d'opera.

I lavori di costruzione dei fabbricati debbono eseguirsi secondo le migliori regole dell'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

E' vietata la muratura a sacco e quella con ciottoli se non convenientemente spaccati e posti in opera con struttura listata e con buona malta.

E' pure vietato l'impiego della ghisa e di qualunque altro materiale fragile per travi, per colonne e, in genere, per parti essenziali dell'organismo resistente degli edifici.

 

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Materiali e mano d'opera.

Identico.

Art. 9.

Norme per le località della 1° categoria

 

Divieto di opere sopra il piano di gronda.

Al disopra del piano di gronda non si possono eseguire opere di alcuna specie, esclusi i muri di timpano, i fumaioli, i parapetti dei terrazzi e gli attici.

I muri di timpano devono essere intelaiati o baraccati, i fumaioli devono essere di lamiera di ferro o di cemento armato o di tipi equivalenti. I parapetti e gli attici debbono essere solidamente collegati con le intelaiature, ove queste esistano oppure ancorati nella murature sottostanti.

L'altezza sul piano di gronda dei parapetti e degli attici e l'altezza dei fumaioli sulle falde del tetto o sul piano di gronda, in mancanza del tetto, non deve essere superiore ad un metro.

Sono permessi gli abbaini, purché costruiti in legname od in ferro, solidamente collegati con le armature del tetto e le gabbie delle scale di accesso ai terrazzi o ai tetti per l'altezza e superficie strettamente necessarie.

Lungo le linee di divisione di proprietà é permesso elevare sui parapetti delle terrazze diaframmi dell'altezza massima di m.2 dal pavimento del terrazzo. Tali diaframmi devono essere costituiti di lamiere metalliche, di legname, o di rete metallica rinzaffata dello spessore non superiore a tre centimetri.

Sono permesse costruzioni in legname o in ferro non più alte di metri 2 da servire per pollai, stenditori di biancheria ed in genere per quelle piccole comodità indispensabili alle famiglie per servirsi delle terrazze, escluso però qualsiasi ambiente chiuso destinato ad uso di abitazione.

Il divieto delle costruzioni al disopra degli edifici non é applicabile per le costruzioni eseguite prima della pubblicazione delle presenti disposizioni.

 

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Divieto di opere sopra il piano di gronda.

Identico.

Art. 10.

Norme per le località della 1° categoria

 

Sistemi costruttivi.

Salvo i casi previsti dai successivi articoli 11, 12 e 13, gli edifici debbono essere costruiti con muratura animata e con sistemi tali da comprendere un'ossatura di ferro o di muratura armata capace di resistere contemporaneamente a sollecitazioni di compressione o trazione, flessione e taglio.

E' ammessa per gli edifici a due piani di altezza complessiva non maggiore di metri 8 l'ossatura di membrature di legno, purché preparate per resistere agli agenti atmosferici.

L'ossatura deve formare una ingabbiatura completa, di per sé stante, dalla base al tetto, saldamente collegata con le strutture orizzontali portanti ad essere saldamente collegata col materiale formante parete.

Quanto proprietari confinanti vogliano costruire edifici contigui ed aderenti, o debbono accordarsi per fabbricare contemporaneamente con lo stesso sistema in modo che gli edifici costituiscano un unico corpo, oppure ciascun edificio deve costituire un organismo di per sé stante.

 

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Sistemi costruttivi.

Salvo i casi previsti dai successivi articoli 11 e 12 gli edifici debbono essere costruiti con muratura animata o con sistemi tali da comprendere un'ossatura di ferro o di muratura armata capace di resistere contemporaneamente a sollecitazioni di compressione o trazione, flessione e taglio.

Secondo comma e seguenti identici.

Art. 11.

Norme per le località della 1° categoria

 

Muratura ordinaria negli edifici ad un sol piano.

Negli edifici col solo pianterreno, anche se cantinato, é ammessa la muratura ordinaria purché:

 

a) la costruzione sia fatta con buona malta;

 

b) le parti murarie aventi funzione statica siano eseguite omogeneamente con mattoni o blocchi di pietra naturale od artificiale a facce piane e superfici scabre, di forma parallelepipeda rettangolare, oppure a struttura listata fatta con pietra spezzata ed interrotta da corsi orizzontali di mattoni o da fasce continue di pietra lavica o calcarea di forma parallelepipeda rettangolare o di calcestruzzo di cemento, distanti non più di cm. 60 fra di loro. Tanto i ricorsi come le fasce debbono essere estese a tutta la larghezza del muro. I corsi dovranno essere a due filari e le fasce dello spessore non inferiore a cm. 12;

 

c) i muri perimetrali e maestri abbiano una grossezza non minore di un decimo dell'altezza dalla risega al piano di gronda, per la muratura di mattoni, e di un ottavo per la muratura listata, ed, in ogni caso, non mai minore di 60 centimetri per le murature ordinarie di pietrame e di 40 centimetri per le murature di mattoni o con blocchi di pietra naturale od artificiale a facce piane e superfici scabre di forma parallelepipeda rettangolare, e siano immorsati con muri trasversali distanti non più di 7 metri.

Nel caso di intervalli maggiori i muri predetti debbono essere muniti di lesene di rinforzo, ripartite a distanza non superiore a metri 7, di aggetto uguale almeno alla metà della grossezza del muro stesso e di larghezza uguale a tale grossezza. A tali lesene si possono sostituire pilastri di cemento armato, dissimulati nei muri, sempre quando l'edificio sia munito, tanto alla base quanto al piano di gronda, da telai di cemento armato.

Quando i muri trasversali sono a distanza non superiore a metri 5 l'uno dall'altro, i muri perimetrali e maestri possono avere la grossezza minima di cm. 50;

 

d) i muri trasversali abbiano spessore non mai inferiore a un decimo dell'altezza e siano ripartiti a distanza non superiore a metri 7;

 

e) la costruzione sia consolidata alla sommità dei muri maestri tanto perimetrali quanto trasversali, da telai in legno, in ferro od in cemento armato.

Quando gli edifici hanno il cantinato, i muri perimetrali di questo debbono avere una maggiore grossezza di 20 centimetri almeno.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Costruzioni in muratura ordinaria.

Gli edifici di altezza non superiore a quella indicata nel precedente art. 4 possono essere costruiti in muratura ordinaria purché:

 

a) la costruzione sia fatta con buona malta;

 

b) le parti murarie aventi funzione statica siano eseguite omogeneamente con mattoni, o blocchi di pietra naturale od artificiale, a facce piane e superfici scabre, di forma parallelepipeda rettangolare, oppure a struttura listata fatta con pietra spezzata ed interrotta da corsi orizzontali di mattoni o da fasce continue di pietra lavica o calcarea di forma parallelepipeda rettangolare o di calcestruzzo di cemento, distanti non più di cm. 60 fra di loro. Tanto i ricorsi, come le fasce debbono essere estese a tutta la larghezza del muro. I corsi dovranno essere a due filari e le fasce dello spessore non inferiore a centimetri 12;

 

c) i muri perimetrali e maestri siano posati al piano di spiccato su murature di fondazione continue ed abbiano le grossezze indicate nel successivo art. 12, e siano immorsati con muri trasversali distanti non più di 7 metri.

Nel caso di intervalli maggiori i muri predetti debbono essere muniti di lesene di rinforzo ripartite a distanza non superiore a metri 7, di aggetto uguale almeno alla metà della grossezza del muro stesso e di larghezza uguale a tale grossezza;

 

d) i muri siano bel collegati fra loro mediante opportuni incatenamenti al livello del pavimento di ciascun piano, compreso il pianterreno se l'edificio é munito di cantinato.

Al piano di gronda l'incatenamento deve essere costituito da un telaio o di cemento armato, o di ferro oppure di legno rafforzato da squadre di ferro agli angoli, esteso alla sommità di tutti i muri maestri tanto perimetrali che interni.

Gli edifici a quattro piani e di altezza media non superiore a metri 15, di cui al precedente art. 5, possono essere costruiti in muratura di mattoni animata con tondini di ferro, verticali in tutti gli incroci dei muri ed orizzontali ad ogni ripiano. I progetti di questi ultimi edifici debbono essere approvati dal consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 12.

Norme per le località della 1° categoria

 

Muratura ordinaria degli edifici a due piani.

La muratura ordinaria con malta come al precedente articolo, é altresì ammessa per gli edifici a due piani non più alti di metri 8 alle seguenti condizioni:

 

a) la muratura sia omogenea e fatta con mattoni o con blocchi di pietra naturale o artificiale a facce piane e superfici scabre di forma parallelepipeda rettangolare, cementati con buona malta oppure a struttura listata come al comma b) dell'articolo precedente;

 

b) i muri di mattoni siano posati al piano di spiccato su muratura di fondazioni continue di grossezza non minore di cm. 80, impostate su terreno non riportato. Tale grossezza sarà di metri 1 se i muri saranno di pietrame listato;

 

c) i muri d'elevazione, quando sono in mattoni, debbono avere grossezze non minori di cm. 60 a pianterreno, e cm. 40 al primo piano, siano essi muri esterni od interni di spina od anche muri trasversali principali: questi ultimi non dovranno avere distanza maggiore di metri 7 da asse ad asse;

 

d) le grossezze suindicate dei muri debbono essere rispettivamente di cm. 80 e cm. 60 quando si tratti di murature di pietrame ordinario a struttura listata. Però se la distanza fra i muri trasversali non supera i metri 5, la grossezza minima dei suddetti muri può essere ridotta a cm. 70 al pianterreno e a cm. 50 al primo piano;

 

e) quando gli edifici hanno il cantinato, i muri perimetrali di questo debbono avere una maggiore grossezza di centimetri 20 su quella dei soprastanti muri del pianterreno, e i muri di fondazione saranno aumentati di cm. 20 rispetto ai minimi del precedente comma b);

 

f) i muri debbono essere ben collegati fra loro a livello del primo piano e mediante opportuni incatenamenti, ed al piano di gronda con telaio di cemento armato, di ferro o di legno rafforzato da squadre di ferro negli angoli.

Tali incatenamenti debbono essere estesi anche al livello del pianterreno, qualora l'edificio sia munito di cantinato.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Spessori dei muri.

Tramezzi.

Negli edifici di muratura ordinaria e di altezza media non superiore a metri 12 lo spessore dei muri perimetrali e degli altri muri maestri in elevazione all'ultimo piano non può mai essere inferiore a centimetri 45, se la muratura é di pietrame listata, e non inferiore a cm. 30, se la muratura é di mattoni o di blocchi di pietra naturale o artificiale, di forma parallelepipeda rettangolare, ed a facce piane e superfici scabre. I detti spessori debbono essere aumentati di cm. 15 ad ogni piano inferiore cosicché in una costruzione a tre piani gli spessori al piano terreno debbono essere non inferiori a cm. 75 e 60, rispettivamente per i due generi di muratura.

Se l'edificio a tre piani non é più alto di metri 10, può omettersi la risega fra il primo piano e il pianterreno, nel quale perciò gli spessori possono essere di cm 60 e 45 per i due generi di muratura.

Qualunque sia la specie di muratura ordinaria adottata, quando gli edifici hanno il cantinato, i muri perimetrali di questo debbono avere una grossezza di 20 centimetri almeno maggiore di quelli del pianterreno, e lo stesso spessore può essere mantenuto per i muri di fondazione.

Quando non esiste lo scantinato gli spessori dei muri di fondazione debbono sempre essere di almeno cm. 20 superiori a quelli dei muri soprastanti.

I tramezzi debbono essere costruiti in mattoni e con lo spessore di cm. 15; sono ammessi gli accoltellati purché siano rinforzati da telai di legno a piccole campane, ovvero siano contenuti in reti di filo di ferro su ambedue le facce; ed é pure consentita la esecuzione di tramezzi di legname o ad incannucciate rivestite di gesso o di cemento.

Art. 13.

Norme per le località della 1° categoria

 

Costruzioni in legno.

Le costruzioni in legno che non abbiano carattere provvisorio sono ammesse soltanto per gli edifici la cui altezza corrisponde alle prescrizioni dell'art. 25, lettera b), per il loro prospiciente la strada e che abbiano, sugli altri lati, uno spazio di isolamento di larghezza pari alla loro altezza ed, in ogni caso, non mai inferiore a 5 metri.

Esse debbono avere sempre uno zoccolo di muratura.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Costruzioni in legno.

Identico.

Art. 14.

Norme per le località della 1° categoria

 

Volte

E' vietato al disopra del suolo l'uso delle volte in muratura e delle volterrane e di qualunque specie. Sono ammesse le volte fra le travi di ferro dei solai quando queste siano collegate come é disposto al successivo art. 15. Sono anche ammesse le volte nel cantinato purché con saetta non minore del terzo della corda, siano impostate non al disopra del suolo e siano opportunamente rinfiancate.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Volte

Identico.

Art. 15.

Norme per le località della 1° categoria

 

Solai.

Le travi di ferro che costituiscono i solai negli edifici a muratura ordinaria, debbono essere collegate tra di loro in modo da impedirne ogni eventuale inflessione laterale, ed i collegamenti debbono essere a distanza non inferiore a metri 2,50 l'uno dall'altro. Le travi stesse debbono avere un appoggio non inferiore a cm. 20, e una di esse almeno ogni metri 2,50 deve poggiare su tutta la grossezza del muro. Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni metri 2,50, fra di loro collegate in corrispondenza del muro comune di appoggio.

Quando il solaio é costituito dal voltine o da tavelloni, per l'appoggio di essi si debbono mettere travi di ferro anche lungo le pareti.

Nel caso di edifici intelaiati o baraccati le travi dei solai devono collegarsi rigidamente con l'ossatura essenziale costituente l'armatura della fabbrica.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Solai.

Identico.

Art. 16.

Norme per le località della 1° categoria

 

Materiali dei soffitti.

I soffitti ed i rivestimenti dei solai debbono formarsi con materiali leggeri, quali: tele, assicelle sottili, cartone, lamierino, lastre sottili, reti metalliche, canne schiacciate e simili, escludendo le strutture e i rinzaffi pesanti, facili a disgregarsi.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Materiali dei soffitti.

Identico.

Art. 17.

Norme per le località della 1° categoria

 

Pareti.

Per riempimento o rivestimento nelle costruzioni intelaiate o baraccate sono ammesse le strutture seguenti:

a) le pareti semplici o doppie di lastre naturali o artificiali, di reti metalliche o di lamiere stirate intonacate, di tavolati di legno, di mattoni vuoti o di qualunque altro materiale che presenti solidità, leggerezza, e sia immune, per quanto é possibile, dall'azione del fuoco e dall'umidità;

b) le strutture murarie indicate alla lettera b) del precedente articolo 11 le quali dovranno sempre essere adottate per le pareti perimetrali.

Per le sole case coloniche é ammesso l'impiego di doppie pareti a listelli di legno o rete metallica, con le maglie riempite in materiale leggero, o anche intonacate con argilla o altre sostanze non cotte.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Pareti.

Identico.

Art. 18.

Norme per le località della 1° categoria

 

Montanti.

Gli edifici intelaiati di legno e quelli baraccati debbono avere le costole montanti di un sol pezzo, o quanto meno così saldamente e robustamente collegate, o rafforzate nelle giunture, da non offrire veruna sezione di indebolimento.

Tutte le unioni delle membrature fra loro debbono essere studiate in modo che non venga indebolita la resistenza delle parti costituenti l'organismo statico.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Montanti.

Identico.

Art. 19.

Norme per le località della 1° categoria

 

Scale

E' vietato l'uso di scale a sbalzo o di quelle portate da archi e volte di muratura.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Scale.

Identico.

Art. 20.

Norme per le località della 1° categoria

 

Porte e finestre.

Nelle costruzioni ad ossatura intelaiata di cui al precedente art. 10, i vani delle porte e delle finestre debbono essere incorniciati da un solido telaio di ferro o di cemento armato, prolungando alcune membrature del telaio del vano fino all'incontro dei montanti e dei correnti dell'ossatura principale. Se si tratta di costruzione ad ossatura baraccata il telaio può essere di legno.

Nelle costruzioni murarie semplici può anche bastare di sovrapporre, ai vani di porta e finestra, architravi di ferro, di legno e cemento armato che sostengano il muro in tutto il suo spessore, con sovrapposto arco di scarico. Detti architravi dovranno avere una lunghezza di almeno 80 centimetri maggiore della luce del vano.

Negli edifici senza ingabbiatura i vani di porte e finestre dei diversi piani debbono avere i loro assi sulla stessa verticale ed essere disposti in modo che la distanza fra lo spigolo esterno del fabbricato e lo spigolo vivo dello stipite più vicino del vano non sia inferiore a metri 1,50.

Quando la distanza fra gli spigoli adiacenti di due finestre sia inferiore a metri 1,50, il blocco di muratura interposto deve essere di mattoni pieni.

I vani interni di porta debbono essere disposti in modo che fra il parametro interno dei muri perimetrali e lo spigolo più vicino del vano vi sia una distanza non inferiore a metri 1,50.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Porte e finestre.

Identico.

Art. 21.

Norme per le località della 1° categoria

 

Costruzioni in aggetto.

E' vietata qualsiasi costruzione in aggetto o a sbalzo fatta eccezione pei balconi, le cornici ed i protendimenti dei tetti dalla fronte dei muri.

I balconi non debbono mai sporgere dai muri di ambito più di cm. 70 e debbono essere sostenuti da mensole solidamente connesse con la travatura del solaio o con le costole montanti dell'armatura.

Le mensole dei balconi debbono essere costituite da materiali atti a resistere alla flessione.

Le cornici non debbono mai sporgere dal muro di ambito più di cm. 50 e debbono eseguirsi sempre a struttura leggera e solidale col telaio di coronamento dell'edificio.

Nel computo della sporgenza delle cornici non é compreso il canale di gronda se di lamiera.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Costruzioni in aggetto.

Identico.

Art. 22.

Norme per le località della 1° categoria

 

Tetti

La struttura dei tetti deve escludere nel modo più assoluto qualsiasi spinta orizzontale, da elidersi mediante catene rese solidali con il telaio di coronamento alla sommità dei muri.

Le incavallature debbono essere collegate trasversalmente fra di loro.

Non sono richieste catene di collegamento quanto il tetto sia costituito da arcarecci sostenuti da muri a timpano intelaiati o baraccati.

Gli arcarecci debbono però essere collegati con l'intelaiatura dei timpani ed uniti longitudinalmente fra loro come é prescritto all'art. 15 pei travi di solaio.

Nei tetti a falde, il materiale di copertura non deve eccedere il peso di kg. 70 per metro quadrato.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Tetti.

Identico.

Art. 23.

Norme per le località della 1° categoria

 

Terrazze.

Ai tetti ordinari si possono sostituire, in tutto o in parte, terrazzi piani a livello della linea di gronda purché il materiale di semplice copertura non ecceda il peso di kg. 70 per metro quadrato.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Terrazze.

Identico.

Art. 24.

Norme per le località della 1° categoria

 

Condutture.

Le condutture di ogni specie, siano esse canne di camini o di caloriferi, o tubolature di acquai, di latrine, o di acque piovane o potabili, ecc., debbono essere accuratamente isolate dalle membrature dell'organismo resistente.

Nelle costruzioni di muratura ordinaria le condutture non debbono intaccare la grossezza dei muri.

I sostegni per conduttore elettriche aeree, quando debbono portare più di tre fili, non devono essere fissati agli edifici, ma essere da questi indipendenti.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Condutture.

Identico.

Art. 25.

Norme per le località della 1° categoria

 

Strade.

Nei nuovi centri abitati e negli ampliamenti di quelli esistenti, come pure nell'apertura di nuove strade, nell'interno di questi ultimi, siano oppurno dipendenti da piani regolatori, sono obbligatorie le seguenti norme:

 

a) le strade devono essere larghe di norma metri 10.

Il prefetto, su parere favorevole del Genio civile, o le altre autorità superiori da cui debba essere eventualmente approvata la costruzione della nuova strada, possono consentire che la larghezza minima sia ridotta a metri 8, quando ricorrono giustificate ragioni di condizioni locali che rendono praticamente impossibile la larghezza normale, la quale può, eccezionalmente, essere ancora ridotta a metri 6 nelle località montuose.

Nel caso che siano ammesse costruzioni da un solo lato della strada, la larghezza di questa può essere ridotta rispettivamente a metri 6 e metri 4;

 

b) fermi restando i limiti massimi stabiliti dall'art. 4, dai primi due commi dell'art. 5 e dall'art. 12, le nuove case non possono avere verso la strada, sulla quale prospettano, altezza maggiore della larghezza della strada stessa, la quale sarà aumentata di metri 4 quando si tratta di strade lungo le quali non si può fabbricare che da un lato solo;

 

c) per gli edifici di altezza superiore a quella massima consentita dall'art. 4 e dai primi due commi dell'art. 5 é prescritta una zona di isolamento o di rispetto di larghezza non minore della loro altezza.

Nel computo di tale larghezza si comprende quella della strada o dell'area destinata a pubblico passaggio.

La larghezza di detta zona, quando l'area frapposta non debba servire a pubblico passaggio, può essere limitata alla metà della massima altezza dell'edificio. In casi eccezionali e nel caso di edifici pubblici o destinati al culto, potranno essere consentite deroghe alle precedenti disposizioni, su conforme parere del consiglio superiore dei lavori pubblici;

 

d) tolto il caso previsto dal precedente comma e sempre quando i regolamenti locali non ne esigano una maggiore, la larghezza degli intervalli di isolamento fra i muri frontali di due edifici vicini dev'essere pari alla metà altezza dell'edificio più alto ed in ogni caso non inferiore a metri 4, purché l'area frapposta non sia destinata a pubblico passaggio.

Qualora detta area sia aperta a pubblico passaggio la sua larghezza dovrà essere eguale a quella prescritta per le strade del precedente comma a);

 

e) chi esegue nuove costruzioni può farlo sulla linea di confine. Quando non fabbrichi sul confine, se non lascia la distanza almeno di un quarto dell'altezza del nuovo fabbricato e, in ogni caso, non inferiore a metri 2,50 il Vicino dovrà tenersi dalla fabbrica predetta alla distanza prescritta dei precedenti commi b) e d), oppure avrà facoltà di fabbricare fin contro la medesima, pagando il valore del suolo che verrebbe ad occupare, salvo che il proprietario del suolo stesso preferisca estendere contemporaneamente il suo edificio fino al confine.

Agli effetti del presente articolo sono computate, come larghezze libere di strade e come intervalli d'isolamento, in rispetto unicamente a ciascun edificio erigendo, le larghezze delle aree rispettivamente annessevi lungo le fronti e destinate a giardini, a cortile esterno o comunque non coperte anche se cintate e sottratte all'uso pubblico e create con terrazzamento.

Sono considerati come ampliamenti di centri abitati anche le nuove costruzioni da elevare nei vecchi centri, dovunque non esistevano precedentemente, sia pure lungo strade esistenti in adiacenza a fabbricati esistenti.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Strade.

a) Identico.

 

b) fermi restando i limiti massimi stabiliti dall'art. 4, dai primi due commi dell'articolo 5 e dall'art. 11, le nuove case non possono avere verso la strada, sulla quale prospettano, altezza maggiore della larghezza della strada stessa, aumentata di metri 2.50, ed aumentata di metri 6.50 quando si tratta di strade lungo le quali non si può fabbricare che da un lato solo;

 

c) e il resto dell'articolo identico.

Art. 26.

Norme per le località della 1° categoria

 

Altezza degli edifici fuori dei centri abitati.

Le nuove costruzioni fuori dei centri abitati sono soggette all'osservanza delle norme fissate nei precedenti articoli.

Gli edifici possono prospettare su strade di larghezza non inferiore a metri 5, ma anche in tal caso debbono essere rispettate, per quanto riguarda l'altezza, le prescrizioni del comma b) dell'art. 25.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Altezza degli edifici fuori dei centri abitati.

Identico.

Art. 27.

Norme per le località della 1° categoria

 

Divieti ed eccezioni

Sono vietati:

 

a) i lavori di ampliamento e di sopraelevazione di edifici la cui struttura non corrisponda alle prescrizioni delle presenti norme;

 

b) la sopraelevazione di edifici esistenti quando questi abbiano raggiunta o superata l'altezza prescritta nei precedenti articoli, salvo il caso di edifici aventi il solo piano terreno i quali possono essere sopraelevati di un piano fino a raggiungere l'altezza complessiva massima di metri 7, ancorché non consentita dalla larghezza stradale o dagli spazi di isolamento;

 

c) le fabbriche di qualsiasi natura che possono ridurre, sotto i limiti fissati dall'art. 25, la larghezza libera delle strade e degli intervalli di isolamento, fatta eccezione dei muri divisori di altezza non superiore a metri 2,75;

 

d) qualunque altra opera che non sia ammessa dalle presenti norme, oppure che possa aggravare o rendere permanenti le condizioni di fatto contrarie alle medesime.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Divieti ed eccezioni.

Identico.

Art. 28.

Norme per le località della 1° categoria

 

Calcoli di stabilità e di resistenza degli edifici intelaiati.

Nei calcoli di stabilità e resistenza degli edifici con ossatura di cemento armato, o completamente metallica, o di muratura di mattoni animata, si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio:

 a) il peso proprio delle varie parti ed il sopraccarico massimo di ciascuna di esse. I carichi suddetti dovranno essere aumentati del 50 per cento, per tenere conto di eventuali azioni dinamiche dovute al moto sussultorio;

 b) forze orizzontali applicate alle masse delle varie parti dell'edificio, dipendenti dalle accelerazioni sismiche ad esso trasmesse dal moto ondulatorio. Tali forze debbono considerarsi agenti in entrambi i sensi, tanto in direzione longitudinale quanto in direzione trasversale. I rapporti tra le forze orizzontali ed i pesi corrispondenti alle masse su cui agiscono, debbono assumersi uguali ad un ottavo, pel piano terreno degli edifici che al piano di gronda non siano più alti di metri 10 o di metri 12 nei casi consentiti dall'art. 5; ad un sesto per i piani superiori di detti edifici. Per tutti gli altri edifici, sia al piano terreno che ai piani superiori, tale rapporto dovrà assumersi sempre uguale ad un sesto.

Nei calcoli non saranno da considerarsi come agenti contemporaneamente le scosse sussultorie e le scosse ondulatorie.

I ferri delle ossature dovranno in ogni caso essere protetti da uno strato di calce struzzo o di muratura che costituisca una sicura protezione di essi contro l'azione degli agenti esterni.

Debbono poi essere osservate sempre le norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato prescritte col decreto presidenziale 15 maggio 1925.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Calcoli di stabilità.

Nei calcoli di stabilità e resistenza degli edifici con ossatura di cemento armato, o completamente metallica, o di muratura di mattoni animata, si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio:

 a) il peso proprio delle varie parti ed il sopraccarico massimo di ciascuna di esse. I carichi suddetti dovranno essere aumentati di un terzo per tenere conto di eventuali azioni dinamiche dovute al moto, sussultorio;

 b) forze orizzontali applicate alle masse delle varie parti dell'edificio, dipendenti dalle accelerazioni sismiche ad esso trasmesse dal moto ondulatorio. Tali forze debbono considerarsi agenti in entrambi i sensi, tanto in direzione longitudinale, quanto in direzione trasversale. I rapporti fra le forze orizzontali ed i pesi corrispondenti alle masse su cui agiscono debbono assumersi uguali ad un decimo per tutti i piani degli edifici, quando questi non siano più alti di metri 15. Per altezze superiori a metri 15 il detto rapporto deve assumersi uguale ad un ottavo. In ogni modo, quando l'ossatura dell'edificio é in cemento armato, la sezione trasversale dei pilastri deve avere dimensioni non inferiori a cm. 30 per 30.

Nei calcoli non saranno da considerarsi come agenti contemporaneamente le scosse sussultorie e le scosse ondulatorie.

I ferri delle ossature dovranno in ogni caso essere protetti da uno strato di calcestruzzo o di muratura che costituisca una sicura protezione di essi contro l'azione degli agenti esterni.

Debbono poi essere osservate sempre le norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato prescritte col decreto presidenziale 15 maggio 1925.

Art. 29.

Norme per le località della 1° categoria

 

Dimensioni delle membrature dell'ossatura per gli edifici di comune abitazione

Per gli edifici di comune abitazione, a due piani possono adottarsi le seguenti dimensioni minime dei pilastri in cemento armato:

·       al piano superiore cm. 30 per 30 con quattro tondini da mm. 18;

·       al piano terreno cm. 40 per 40 con quattro tondini da millimetri 25;

avendo cura di prolungare i ferri di ogni tronco nel tronco successivo per una lunghezza non minore di 50 centimetri dal pavimento di ogni piano; ovvero di raddoppiare la sezione metallica mediante spezzoni alle due estremità, superiore ed inferiore, dell'edificio.

Tali dimensioni presuppongono:

 

a) che l'ossatura sia costituita da pilastri di cemento armato posti a distanza non maggiore di metri 5 ed in numero non minore dell'area totale della superficie coperta, espressa in metri quadrati divisa per dieci, allineati nelle sezioni trasversali e longitudinali, e da correnti di collegamento dei pilastri disposti a livello del pianterreno, dei solai e della gronda, costituenti un ingabbiamento completo a maglie rettangolari;

 

b) che i pilastri abbiano in ciascun piano tutti eguale sezione;

 

c) che le altezze di ciascun piano non eccedano metri 4,50;

 

d) che i muri esterni siano di mattoni pieni ed abbiano la grossezza eguale a centimetri 30 al piano superiore e cm. 40 al piano terreno con telai di cemento armato per vani di porte e finestre a norma del precedente art. 20;

 

e) che i muri interni nei piani superiori siano costruiti con mattoni forati, mentre quelli principali, costituenti il controventamento dei telai a distanza non maggiore di metri 10, abbiano la grossezza non minore di cm. 25.

Le sezioni mediane dei traversi siano proporzionate al peso proprio e sopraccarico aumentati del 50 per cento, ma non debbano risultare di dimensioni minori delle seguenti:

·       al livello del piano di gronda: cm 20 di base per cm. 30 di altezza, con tre ferri da mm. 18 inferiori e due da 14 superiori;

·       al livello del pavimento sul pianterreno, cm. 30 di base per cm. 30 di altezza con tre ferri da mm. 25 inferiori e due da 14 superiori.

Nelle altezze é compresa la grossezza della soletta.

All'attacco con i montanti i traversi devono essere forniti di mensole, le quali devono avere, nelle sezioni d'incastro, dimensioni non inferiori alle seguenti:

·       al livello di gronda, cm. 25 di base per cm. 45 di altezza complessiva (compresa quella del traverso) con tre ferri da mm. 18 per parte;

·       al livello del pavimento sul piano terreno, cm. 35 di base per cm. 60 di altezza con tre ferri da mm. 25 per parte.

I correnti longitudinali debbono avere le dimensioni uguali a quelle dei corrispondenti trasversali.

I correnti e traversi del telaio di base devono avere le seguenti dimensioni minime:

sezioni mediane di centimetri 50x60 con tre ferri da mm. 30 superiori e due da mm. 14 inferiori; mensole d'incastro di cm.50x80 con tre tondini da 30 per parte.

Le strutture orizzontali dovranno essere calcolate nei riguardi del peso proprio e del sopraccarico, aumentati del 50 per cento per tenere conto delle scosse sussultorie.

Le varie membrature saranno considerate come semincastrate pel calcolo delle sezioni alla mezzeria, e come perfettamente incastrate pel calcolo delle sezioni di estremità, secondo le prescrizioni normali per l'esecuzione delle opere in cemento armato.

Le strutture orizzontali dovranno essere collaudate mediante prove di carico eseguite con pesi equipollenti alle forze verticali adottate nel calcolo.

Se gli edifici dovranno avere necessariamente un cantinato si potranno prolungare i montanti fino al piano di pavimento dei cantinati, ove si costruisce il telaio di base.

Qualora il telaio di base dell'ossatura venisse poggiato sui muri del cantinato, al livello del pianterreno, in modo da rendere inutile il prolungamento dei montanti, i muri stessi dovranno avere uno spessore non inferiore a centimetri 80.

PARTE II. Ricostruzioni.

Art. 30.

Norme per le località della 1° categoria

 

Ricostruzioni.

Le ricostruzioni totali o parziali, sul sito anteriormente occupato dagli edifici che per qualsiasi causa siano stati distrutti o demoliti, debbono eseguirsi con tutte le norme della precedente parte, salvo le tolleranze di cui agli articoli seguenti.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Ricostruzioni.

Identico.

Art. 31.

Norme per le località della 1° categoria

 

Larghezze stradali e altezze degli edifici.

Tolto il caso della esistenza di piani regolatori o di regolamenti edilizi che dispongano altrimenti, le ricostruzioni di cui al precedente articolo possono farsi anche lungo i cigli di strade che abbiano larghezze minori di quelle prescritte all'art. 25 purché non inferiori a metri 4.

Ove la larghezza della strada sia inferiore a metri 4, l'edificio deve costruirsi in ritiro di quanto é necessario per ottenere la larghezza stessa.

Con tale larghezza stradale minima e fino alla larghezza di metri 5, l'edificio da ricostruire non potrà avere altezza maggiore di metri 7,50. Quando la strada ha una larghezza superiore a metri 5, l'altezza dell'edificio potrà essere pari ad una volta e mezzo la larghezza stessa sempre nei limiti e col numero di piani fissati nei precedenti articoli per le nuove costruzioni.

Nelle regioni montuose dove é consentita la larghezza minima delle strade di metri 6, a termine del precedente art. 25, sono ammesse le ricostruzioni sui primitivi allineamenti anche quando la larghezza della strada sia inferiore a metri 4 purché non sia superata l'altezza di metri 6,50.

Nelle ricostruzioni di cui ai commi precedenti i cortili interni e gli spazi d'isolamento preesistenti possono conservare la primitiva larghezza.

In casi eccezionali, limitatamente ad edifici pubblici, il ministero dei lavori pubblici su conforme parere del consiglio superiore dei lavori pubblici può consentire deroghe alle disposizioni del presente articolo.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Larghezze stradali e altezze degli edifici.

Identico.

Art. 32.

Norme per le località della 1° categoria

 

Utilizzazione delle vecchie fondazioni.

Nelle ricostruzioni é concessa l'utilizzazione delle fondazioni preesistenti quando esse non siano lesionate ed abbiano, in rapporto ai muri di elevazione, le dimensioni prescritte per le nuove costruzioni. In caso diverso le fondazione dovranno essere o demolite o riparate, o rinforzate con opportuni provvedimenti che dovranno essere approvati dal competente ufficio del Genio civile.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Utilizzazione delle vecchie fondazioni.

Identico.

 

PARTE III. Riparazioni.

Art. 33.

Norme per le località della 1° categoria

 

Riparazioni.

Le riparazioni organiche, intese cioè a modificare o consolidare le strutture resistenti degli edifici o di qualche loro parte essenziale, debbono corrispondere, per quanto é praticamente possibile, alle norme di cui ai paragrafi precedenti, tenuto presente quanto é disposto negli articoli seguenti.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Riparazioni.

Identico.

Art. 34.

Norme per le località della 1° categoria

 

Volte.

Le volte esistenti negli edifici da riparare sono tollerate a condizione espressa che non siano lesionate o non siano impostate su muri lesionati o strapiombati, e purché sia provveduto ad eliminare le spinte coll'apposizione di robuste cinture, chiavi e tiranti.

In ogni caso però dovranno sostituirsi con strutture non spingenti le volte in sommità degli edifici a più piani.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Volte.

Identico.

 

Art. 35.

Norme per le località della 1° categoria

 

Altre strutture.

Nelle riparazioni degli edifici danneggiati saranno osservate , in quanto siano applicabili per le parti da riparare, le disposizioni contenute nella parte prima, e specialmente si debbono:

1° sostituire le scale in muratura e a sbalzo, con scale di legno, di ferro o di cemento armato o sopra intelaiatura, salvo il caso in cui i gradini poggino su due muri;

2° rendere i tetti non spingenti, con l'apposizione di opportune catene;

3° ridurre gli aggetti, le cornici, i balconi e le strutture sovrastanti ai piani di gronda, in conformità degli articoli 9 e 21, e disporre le condutture di cui all'art. 24 in modo da non intaccare le murature, anzi da permetterne l'integrazione, ove l'indebolimento sia avvenuto.

L'altezza di tali edifici deve essere ridotta a quella stabilita all'art. 4. Quando vogliano conservarsi edifici di altezza maggiore, nei limiti consentiti dall'art. 5, le riparazioni debbono essere autorizzate dal competente ufficio del Genio civile.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Altre strutture.

Identico.

Art. 36.

Norme per le località della 1° categoria

 

Edifici pubblici.

Per gli edifici pubblici sarà stabilito caso per caso il partito da seguire per il loro consolidamento. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro in edifici e manufatti di carattere monumentale o aventi comunque interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni stabilite dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, dalla legge 23 giugno 1912, n. 688, dal regolamento approvato con il Regio Decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e dalla legge 11 giugno 1922, n. 778.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Edifici pubblici.

Identico.

Art. 37.

Norme per le località della 1° categoria

 

Fondazioni lesionate o insufficienti.

Sono vietate le riparazioni degli edifici, le cui fondazioni siano lesionate o insufficienti, se esse non siano previamente riportate alle condizioni stabilite dagli articoli precedenti.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Fondazioni lesionate o insufficienti.

Identico.

Art. 38.

Norme per le località della 1° categoria

 

Rafforzamenti.

Gli edifici lesionati o non costruiti col sistema intelaiato o baraccato elevantisi oltre i metri 8, previamente ridotti in altezza, se le loro condizioni statiche lo richiedano, a norma del precedente art. 35, debbono essere rafforzati dal collegamenti verticali di ferro, correnti dalle fondazioni alla sommità dell'edificio, e rilegati fra loro da cinture al piano della risega di fondazione o a quelli del solaio e della gronda in modo da formare una ingabbiatura esterna.

I detti collegamenti debbono essere collocati almeno in corrispondenza di tutti gli spigoli dell'edificio ed a distanza non maggiore di 5 metri l'uno dall'altro.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Demolizione e riparazione di murature e rafforzamento di edifici.

Le murature gravemente lesionate che presentano strapiombo o fessuramento molto diffuso debbono essere demolite.

Quelle che presentano lesioni di non grave entità debbono essere riparate riprendendone la costruzione per ciascuna lesione con muratura da farsi esclusivamente con buona malta, fino ad immorsarsi, con profondi attacchi, con la parte sana.

Gli edifici di muratura ordinaria che presentino molte lesioni, oltre alla ripresa di queste come al precedente comma, debbono essere rafforzati da collegamenti verticali di ferro, correnti dalle fondazioni alla sommità dell'edificio, e rilegati fra loro da cinture di ferro di cui una al piano di gronda, una, quando é possibile, al piano della risega di fondazione, e le altre ai piani dei solai in modo da formare un'ingabbiatura esterna.

I collegamenti verticali debbono essere collocati almeno in corrispondenza di tutti gli spigoli dell'edificio e a distanza non minore di metri 5 l'uno dall'altro.

E' vietato l'impiego di archi in muratura per puntellamento e collegamento di muri.

Gli edifici in cemento armato che presentino lesioni tali nelle membrature delle ossature resistenti, da renderli inutilizzabili, debbono essere demoliti e rifatti per tutta la parte danneggiata.

Quelle intelaiate di altri sistemi o semplicemente baraccate che si trovino nello stesso caso, possono essere riparate, sostituendo con altri nuovi gli organi lesionati, purché si provveda ad un collegamento ben rigido con la rimanente armatura o intelaiatura.

Art. 39.

Norme per le località della 1° categoria

 

Demolizione e riparazione delle murature.

Le murature, comunque lesionate, che presentano strapiombo o si manifestano eseguite con sistemi esclusi dall'art. 8 nonché quelle in cui si nota fessuramento diffuso, debbono essere demolite.

Quelle semplicemente lesionate, che non presentino i caratteri anzidetti, oltre a quanto é prescritto dall'art. 38, debbono venire riparate, riprendendone la costruzione per ciascuna lesione con muratura da farsi esclusivamente con buona malta, fino ad immorsarsi con profondi attacchi, con la parte sana.

E' vietato l'impiego di archi in muratura per puntellamento e collegamento di muri.

Art. 40.

Norme per le località della 1° categoria

 

Demolizione e riparazione di edifici in cemento armato.

Gli edifici di cemento armato, che presentino lesioni tali nelle membrature delle ossature resistenti, da renderli inutilizzabili, debbono essere demoliti e rifatti per tutta la parte alla quale si estende la funzione portante della membratura danneggiata.

Quelle intelaiate di altri sistemi o semplicemente baraccate che si trovino nello stesso caso, possono essere riparate, sostituendo con altri nuovi gli organi lesionati, purché si provveda ad un collegamento ben rigido con la rimanente armatura o intelaiatura.

Art. 41.

Norme per le località della 1° categoria

 

Edifici non interamente caduti.

Per gli edifici non interamente caduti o demoliti saranno applicabili le norme per le ricostruzioni alle parti da ricostruire e quelle per le riparazioni alle parti danneggiate.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Edifici non interamente caduti.

Identico.

PARTE IV. Norme igieniche.

Art. 42.

Norme per le località della 1° categoria

 

Norme igieniche.

Nelle costruzioni, ricostruzioni e, possibilmente, nelle riparazioni organiche debbono osservarsi le norme stabilite dalla legge 1 agosto 1907, n. 636 (testo unico).

L'altezza netta dei piani non deve essere mai inferiore a metri 3.

É consentito che l'altezza minima dei vani abitabili delle case rurali e coloniche, nonché quella dei vani degli abitati di montagna, sia di metri 2,50. Nei limiti di quest'ultima altezza di vani é consentita la costruzione a tre piani prescindendo dalla procedura di cui al 1° comma dell'art. 5.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Norme igieniche.

Nelle costruzioni ricostruzioni e , possibilmente, nelle riparazioni organiche debbono osservarsi le norme stabilite dalla legge 1 agosto 1907, numero 636 (testo unico). L'altezza netta dei piani non deve mai essere inferiore a metri 3. É consentito che l'altezza minima dei vani abitabili delle case rurali e coloniche, nonché quella dei vani degli abitati di montagna, sia di metri 2.50.

Art. 43.

Norme per le località della 1° categoria

 

Edifici scolastici.

Negli edifici scolastici dovranno osservarsi, oltre alle presenti norme, quelle approvate con decreto ministeriale 4 maggio 1925.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Edifici scolastici.

Identico.

PARTE V. Sanzioni - azioni - procedimenti.

Art. 44.

Norme per le località della 1° categoria

 

Denunzia dei lavori.

Nelle località in cui sono applicate le disposizioni del presente decreto chiunque intende procedere a riparazioni, ricostruzioni, e nuove costruzioni, é tenuto a dare preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente al podestà ed all'ufficio del Genio civile competente, almeno venti giorni avanti l'inizio dei lavori, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza dei direttori, appaltatori ed assuntori dell'opera, nonché, per gli edifici di cui all'art. 28, dell'ingegnere che ha firmato i calcoli, la ubicazione, l'indole di questa, l'altezza ed il sistema costruttivo che si vuole adottare.

Non si potranno iniziare i lavori senza l'autorizzazione scritta dell'ufficio del Genio civile competente, della quale, contemporaneamente al rilascio, sarà inviata partecipazione ai comuni in cui ricadono i lavori, e, per quanto riguarda l'osservanza dei regolamenti locali, anche del podestà.

In ciascun comune dovrà essere tenuto costantemente aggiornato un registro delle denunzie di lavoro, con tutte le indicazioni di cui sopra, e tale registro dovrà essere presentato, a semplice richiesta loro, ai funzionari del Genio civile, in visita di vigilanza ai fini dell'ultimo comma dell'articolo 57.

 

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Denunzia dei lavori.

Identico il 1° comma.

Non si potranno iniziare edifici di altezza superiore a metri 12, senza l'autorizzazione scritta dell'ufficio del Genio civile competente, della quale, contemporaneamente al rilascio, sarà inviata partecipazione ai comuni in cui ricadono i lavori, e, per quanto riguarda l'osservanza dei regolamenti locali, anche del podestà.

In ciascun comune dovrà essere tenuto costantemente aggiornato un registro delle denunzie di lavoro, con tutte le indicazioni di cui sopra, e tale registro dovrà essere presentato, a semplice richiesta loro, ai funzionari del Genio civile, in visita di vigilanza ai fini dell'ultimo comma dell'articolo 54.

Art. 45.

Norme per le località della 1° categoria

 

Penalità delle contravvenzioni.

Qualunque inosservanza delle disposizioni contenute nelle presenti norme é punita con la ammenda da £.100 a £.3000.

Alla pena medesima soggiace oltre che il committente, anche il direttore, appaltatore o assuntore dei lavori, ai quali può essere, inoltre, inflitta la sospensione temporanea dall'esercizio della professione o dell'arte.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Penalità delle contravvenzioni.

Identico.

Art. 46.

Norme per le località della 1° categoria

 

Accertamento della contravvenzione.

Appena avuta notizia del fatto costituente la contravvenzione , il pretore deve immediatamente ordinare, quando ciò sia necessario, le convenienti constatazioni tecniche per mezzo dell'ufficio del Genio civile, salvo che questo non vi avesse di già provveduto. Il Genio civile , sia d'ufficio , quando sia necessario, che su richiesta del pretore, procederà all'accertamento della contravvenzione mediante accesso sul luogo e regolare processo verbale, che rilevi particolareggiatamente lo stato di fatto in rapporto alle prescrizioni di legge, nonché l'ammontare delle opere eseguite in contravvenzione alle norme tecniche, determinato in base ai prezzi che correvano nelle località all'epoca della infrazione. Il verbale, sottoscritto dall'ufficiale che ha accertato la contravvenzione e vistato dall'ingegnere capo del Genio civile, sarà trasmesso al pretore col rapporto contenente le proposte delle necessarie modificazioni o demolizioni e la indicazione del termine occorrente, od al prefetto, quando si verificheranno le condizioni dell'art. 56.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Accertamento della contravvenzione.

Appena avuta notizia del fatto costituente la contravvenzione, il pretore deve immediatamente ordinare, quando ciò sia necessario, le convenienti constatazioni tecniche per mezzo dell'ufficio del Genio civile, salvo che questo Non vi avesse di già provveduto. Il Genio civile, sia d'ufficio, quando sia necessario, che su richiesta del pretore, procederà all'accertamento della contravvenzione mediante accesso sul luogo e regolare processo verbale, che rilevi particolareggiatamente lo stato di fatto in rapporto alle prescrizioni di legge, nonché l'ammontare delle opere eseguite in contravvenzione alle norme tecniche, determinato in base ai prezzi che correvano nelle località all'epoca della infrazione. Il verbale, sottoscritto dall'ufficiale che ha accertato la contravvenzione e vistato dall'ingegnere capo del Genio civile, sarà trasmesso al pretore col rapporto contenente le proposte delle necessarie modificazioni o demolizioni e la indicazione del termine occorrente, od al prefetto, quando si verificheranno le condizioni dell'art. 53.

Art. 47.

Norme per le località della 1° categoria

 

Emissione del decreto penale

Su verbale di accertamento, di cui all'articolo precedente il pretore emette immediatamente decreto motivato col quale:

a) pronuncia condanna alla pena dovuta, nonché alle spese processuali ed, ove occorra, ai danni;

b) ordina le necessarie modificazioni o demolizioni, assegnando all'uopo un breve termine;

c) commina, pel caso che decorresse inutilmente il termine assegnato, la demolizione di ufficio, e questa anche per le opere non tempestivamente modificate, nonché il pagamento di una ulteriore penale, estensibile da un decimo alla quarta parte dell'ammontare dei lavori eseguiti in contravvenzione alla legge, risultante dal verbale di contravvenzione;

d) avverte il contravventore che la efficacia esecutiva del decreto é subordinata alla condizione di cui all'articolo seguente.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Emissione del decreto penale.

Identico.

Art. 48.

Norme per le località della 1° categoria

 

Istanze per il dibattimento.

Il decreto é, per cura del cancelliere, notificato senza ritardo all'interessato.

Se entro 10 giorni dalla notificazione questi non faccia istanza perché sia fissato il dibattimento, o, fatta l'istanza, non comparisca all'udienza designata, né giustifichi un legittimo impedimento, il decreto acquista forza di giudicato ed il pretore ne ordina l'esecuzione.

Se nel termine stabilito lo interessato faccia istanza perché sia fissato il dibattimento e all'udienza designata comparisca, il decreto si considera come non avvenuto. Nel caso che la sentenza sia di condanna, essa infligge una pena non inferiore al doppio di quella precedentemente pronunziata, e fissa un termine per la modificazione o la demolizione delle opere abusive.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Istanze per il dibattimento.

Identico.

Art. 49.

Norme per le località della 1° categoria

 

Sospensione dei lavori.

Dal momento della notifica del decreto di cui all'art. 47, e fino al procedimento definitivo, l'intimato é tenuto a sospendere i lavori, e, se contravvenga a tale obbligo, é punito ai sensi dell'art. 45.

Il prefetto, su richiesta dell'ufficio del Genio civile, provvederà per mezzo degli agenti della forza pubblica, ad assicurare la effettiva sospensione dei lavori.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Sospensione dei lavori.

Dal momento della notifica del decreto di cui all'art. 44,e fino al procedimento definitivo, l'intimato é tenuto a sospendere i lavori e, se contravvenga a tale obbligo, é punito ai sensi dell'art. 42.

Il prefetto, su richiesta dell'ufficio del Genio civile, provvederà per mezzo degli agenti della forza pubblica, ad assicurare la effettiva sospensione dei lavori.

Art. 50.

Norme per le località della 1° categoria

 

Perizie.

Quando ai fini del dibattimento siano necessari ulteriori migliori accertamenti tecnici, il pretore, su istanza dell'imputato o d'ufficio, nominerà uno o più periti, scegliendoli fra gli ingegneri dello stato o di altre pubbliche amministrazioni.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Perizie.

Identico.

Art. 51.

Norme per le località della 1° categoria

 

Effetti del decreto penale e della sentenza.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 47 sono da emettere, sia nei decreti che nelle sentenze anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta.

I provvedimenti stessi non sono applicabili al proprietario o a chi abbia ordinato i lavori giusta l'art. 44, il quale, dopo avere proceduto a riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni, abbia domandato ed ottenuto dal Genio civile la dichiarazione che sono state osservate le presenti norme.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Effetti del decreto penale e della sentenza.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 44 sono da emettere, sia nei decreti che nelle sentenze, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta.

I provvedimenti stessi non sono applicabili al proprietario o a chi abbia ordinato i lavori giusta l'art. 41, il quale, dopo aver proceduto a riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni, abbia domandato ed ottenuto dal Genio civile la dichiarazione che sono state osservate le presenti norme.

Art. 52.

Norme per le località della 1° categoria

 

Comunicazioni del provvedimento al Genio civile e termine per l'appello

Una copia di ogni decreto, ordinanza di esecuzione o sentenza, che vengono emessi in virtù delle precedenti disposizioni, dovrà, entro 5 giorni dalla sua data, essere notificata, per cura del cancelliere, al competente ufficio del Genio civile.

Il termine per produrre appello nell'interesse dell'amministrazione non decorre se non dal giorno dell'avvenuta notificazione.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Comunicazioni del provvedimento al Genio civile e termine per l'appello.

Identico.

Art. 53.

Norme per le località della 1° categoria

 

Penale in caso di ritardo nella modificazione o demolizione delle opere demolizione di ufficio.

Se, divenuti esecutivi il decreto o la sentenza, il condannato non si uniformi all'obbligo impostogli di modificare o demolire le opere in contravvenzione, esso é tenuto al pagamento della penale di cui al comma c) dell'art. 47.

La relativa liquidazione sarà fatta dal Genio civile, in base alle disposizioni della sentenza, e comunicata al prefetto, il quale la renderà esecutiva e la trasmetterà all'esattoria comunale, affinché ne curi la riscossione coi privilegi stabiliti dalla legge sulle imposte dirette.

Le penali previste nel presente articolo, dedotte le spese per la riscossione, saranno versate a cura delle esattorie comunali al patronato regina Elena per gli orfani del terremoto, quando si riferiscono a contravvenzioni elevate nelle località colpite dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 13 gennaio 1915, e all'opera nazionale per la maternità e per la infanzia quando si riferiscono a contravvenzioni elevate in località colpite da altri terremoti.

Contro i provvedimenti adottati dal prefetto in base al presente articolo non é ammesso gravame né in via amministrativa né in qualsiasi sede giurisdizionale.

L'ufficio del Genio civile con l'assistenza, se del caso, della forza pubblica procederà, a spese del contravventore, alla demolizione come al comma c) dell'art. 47.

Nessuna azione é ammessa per risarcimento di danni in dipendenza di tali demolizioni, a meno che non siano derivati da inosservanza delle usuali regole d'arte.

 

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Penale in caso di ritardo nella modificazione o demolizione delle opere demolizione di ufficio.

Se, divenuti esecutivi il decreto o la sentenza, il condannato non si uniformi all'obbligo impostogli di modificare o demolire le opere in contravvenzione, esso é tenuto al pagamento della penale di cui al comma c) dell'art. 44.

La relativa liquidazione sarà fatta dal Genio civile, in base alle disposizioni della sentenza, e comunicata al prefetto, il quale la renderà esecutiva e la trasmetterà all'esattoria comunale, affinché ne curi la riscossione coi privilegi stabiliti dalla legge sulle imposte dirette.

Le penali previste nel presente articolo, dedotte le spese per la riscossione, saranno versate a cura delle esattorie comunali al patronato regina Elena per gli orfani del terremoto, quando si riferiscono a contravvenzioni elevate nelle località colpite dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 13 gennaio 1915, e all'opera nazionale per la maternità e per la infanzia, quando si riferiscono a contravvenzioni elevate in località colpite da altri terremoti.

Contro i provvedimenti adottati dal prefetto in base al presente articolo non é ammesso gravame né in via amministrativa né in qualsiasi sede giurisdizionale.

L'ufficio del Genio civile con l'assistenza, se del caso, della forza pubblica procederà, a spese del contravventore, alla demolizione come al comma c) dell'art. 44.

Nessuna azione é ammessa per risarcimento di danni in dipendenza di tali demolizioni, a meno che non siano derivati da inosservanza delle usuali regole dell'arte.

Art. 54.

Norme per le località della 1° categoria

 

Appello delle sentenze.

Le sentenze sono, in ogni caso, appellabili e il termine per l'appello é di giorni 15, ferme, per la decorrenza di questo, le distinzioni di cui all'art. 130 del codice di procedura penale, e salvo il disposto del precedente art. 52.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Appello delle sentenze.

Le sentenze sono, in ogni caso , appellabili e il termine per l'appello é di giorni 15, ferme, per la decorrenza di questo, le distinzioni di cui all'art. 130 del codice di procedura penale, e salvo il disposto del precedente art. 49.

Art. 55.

Norme per le località della 1° categoria

 

Inapplicabilità della condanna condizionale.

Le norme che regolano la condanna condizionale non sono applicabili alle condanne pronunciate in applicazione delle precedenti disposizioni.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Inapplicabilità della condanna condizionale

Identico.

Art. 56.

Norme per le località della 1° categoria

 

Provvedimenti di iniziativa del prefetto.

Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza il prefetto può per modificazioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, valersi del procedimento stabilito dalll'art.378 della legge sui lavori pubblici, e può provvedere alla sospensione delle opere nel modo stabilito dall'art.49 del presente decreto.

In questo caso spetta esclusivamente al prefetto di promuovere l'azione penale.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Provvedimenti di iniziativa del prefetto

Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza il prefetto può per modificazioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, valersi del procedimento stabilito dall'art. 378 della legge sui lavori pubblici, e può provvedere alla sospensione delle opere nel modo stabilito dall'art. 46 del presente decreto.

In questo caso spetta esclusivamente al prefetto di promuovere l'azione penale.

Art. 57.

Norme per le località della 1° categoria

 

Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche.

Nelle località nelle quali sono applicatele prescrizioni del presente decreto gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali del Genio civile, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici di finanza, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, e, in genere tutti gli agenti giurati a servizio dello stato, delle provincie e dei comuni, sono tenuti ad accertare che chiunque inizi riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni sia in possesso dei nullaosta rilasciati dal competente ufficio del Genio civile a norma dell'art. 44.

Qualora il costruttore, richiesto, non li esibisca, dovrà essere denunziato immediatamente all'ufficio del Genio civile, il quale provvederà a sua volta alla denunzia all'autorità giudiziaria.

I funzionari del Genio civile debbono altresì accertare se le riparazioni, costruzioni e nuove costruzioni procedono in conformità delle presenti norme. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedono per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche.

Nelle località nelle quali sono applicate le prescrizioni del presente decreto gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali del Genio civile, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici di finanza, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, e, in genere tutti gli agenti giurati a servizio dello stato, delle provincie e dei comuni, sono tenuti ad accertare che chiunque inizi riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni sia in possesso dei nulla osta rilasciati dal competente ufficio del Genio civile a norma dell'art. 41.

2° e 3° comma identici.

PARTE VI. Disposizioni transitorie.

Art. 58.

Norme per le località della 1° categoria

 

Applicabilità delle presenti norme

Per le opere i cui progetti alla data dell'entrata in vigore delle presenti norme siano già stati approvati o sottoposti all'approvazione dei competenti organi tecnici, può essere richiesto dall'interessato che i lavori siano eseguiti in conformità delle presenti nuove norme.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Applicabilità delle presenti norme

Quando una località venga classificata nella seconda categoria ai sensi dell'art. 2, gli interessati possono richiedere che i progetti precedentemente presentati o approvati vengano modificati, o che i lavori vengano eseguiti in conformità delle presenti norme.

Art. 59.

Norme per le località della 1° categoria

 

Revoca di provvedimenti penali e nuovi termini.

Per i decreti e le sentenze di condanna emessi prima delle presenti norme, il pretore o il tribunale competente , sopra richiesta del pubblico ministero o di chi abbia interesse, revocherà, con apposito provvedimento, le sanzioni penali precedentemente emesse relative a fatti che le presenti norme non prevedono più come reati.

Per i decreti e le sentenze relative a fatti, che continuano ad essere reati anche con le presenti norme può assegnare un nuovo termine per modificazioni o demolizioni, da eseguirsi in conformità alle disposizioni della sentenza, oltrepassato il quale infruttuosamente, comminerà in base agli ulteriori accertamenti eseguiti dal Genio civile le sanzioni previste dall'art. 47.

 

Norme per le località della 2° categoria

 

Revoca di provvedimenti penali e nuovi termini.

Nei comuni o frazioni di comune che verranno classificati nella 2° categoria, il pretore o il tribunale competente sopra richiesta del pubblico ministero o di chi abbia interesse revocherà, con apposito provvedimento, le sanzioni penali che in base a decreti o sentenze siano state precedentemente emesse, relative a fatti che le presenti norme non prevedono più come reati.

Per i decreti e le sentenze relative a fatti, che continuano ad essere reati anche con le presenti norme può assegnare un nuovo termine per modificazioni o demolizioni, da eseguirsi in conformità alle disposizioni della sentenza, oltrepassato il quale, infruttuosamente, comminerà in base agli ulteriori accertamenti eseguiti dal Genio civile, le sanzioni previste dalla parte 5°.

Art. 60.

Località in cui é vietata la costruzione.

In tutti i comuni colpiti da terremoti, nei quali siano estese le presenti norme costruttive, le ricostruzioni totali o parziali sul sito anteriormente occupato dagli edifici, che per qualsiasi causa siano stati distrutti o demoliti o abbattuti, sono vietate quando il terreno non offre le garanzie stabilite dall'art. 3 per l'impianto di nuove costruzioni.

Se gli edifici furono soltanto danneggiati può essere consentita la loro riparazione.

Nei comuni o nelle frazioni di comune designati nella tabella n. 6 allegata al testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e nelle tabelle allegate al decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1294, e 25 gennaio 1917, n. 243, sono inoltre vietate le ricostruzioni e le riparazioni degli edifici distrutti o abbattuti esistenti nelle località per ciascuno di essi indicate erò nelle località della provincia di Messina, ivi indicate, ed altre località che si trovino in analoghe condizioni, é consentito di utilizzare gli avanzi degli edifici esistenti per ricovero di animali, per depositi, per piccole operazioni agricole e di pesca, purché tali usi, anche in caso di rovina del fabbricato, non possano produrre se non danni materiali. In tali località il prefetto, su conforme parere del competente ufficio del Genio civile, può, in seguito a domanda degli interessati, concedere a coloro, i quali dimostrino di non potersi altrimenti provvedere di abitazione, sia di eseguire riparazioni provvisorie in legname alle case Esistenti, sia di erigere ricoveri di carattere provvisorio per una temporanea dimora che non può eccedere la durata di tre anni.

Può concedere anche che siano eseguite riparazioni murarie, purché si tratti di case ad un solo piano e riconosca di poter concedere sotto determinate cautele l'abitabilità definitiva delle case medesime. Tali concessioni si intendono subordinate alla condizione che siano osservate le prescrizioni delle norme del presente decreto.

Il ministero dei lavori pubblici ha facoltà, su richiesta dei comuni interessati, e su parere del consiglio superiore dei lavori pubblici, di modificare i confini delle località dove sono vietate le ricostruzioni.

Art. 61.

Penalità.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel precedente articolo sono punite con le sanzioni stabilite alla parte v del presente decreto.

Art. 62.

In tutti i comuni del Regno nei quali non é prescritta l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche contenute nel presente decreto, le amministrazioni comunali dovranno provvedere, quando ciò non sia stato già fatto, a che nei regolamenti edilizi di cui all'art. 131 della legge comunale e provinciale sia resa obbligatoria in qualsiasi opera edilizia l'osservanza delle buone regole dell'arte del costruire, in relazione anche ai materiali e ai sistemi costruttivi adottati nei loro rispettivi territori.

Il regolamento dovrà anche contenere le disposizioni relative all'accertamento delle contravvenzioni, all'eventuale sospensione dei lavori o alla demolizione totale o parziale delle opere eseguite, e dovrà indicare le penalità a cui andranno soggetti i contravventori.

Tra le norme da prescrivere dovranno essere principalmente comprese quelle indicate nei seguenti articoli.

Art. 63.

E' vietato costruire edifici sul ciglio o al piede degli appicchi; su terreni franosi o comunque atti a scoscendere; sul confine fra terreni di natura o resistenza diversa, e sopra un suolo a forte pendio, salvo il caso che le fondazioni appoggino su roccia viva e compatta.

Art. 64.

Le fondazioni, quando é possibile, debbono posare su la roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno perfettamente sodo nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure queste debbono essere costituite da una platea generale.

Art. 65.

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole di arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

Nella muratura di pietrame sarà da vietare l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare dovrà prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a cm. 12 estesi a tutta la larghezza del muro, e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a metri 1.50.

I muri dovranno avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistente non risulti superiore a 1/6 del carico di rottura del materiale di cui sono costituiti.

Art. 66.

Nei piani superiori a quello terreno dovranno essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti dovranno essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale. Le travature dei solai dovranno essere incastrate nei muri perimetrali per non meno di metri 0.25.

Art. 67.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, dovranno essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali cioè la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria potranno essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Nelle strutture di cemento armato dovranno essere strettamene osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice od armato approvate con decreto presidenziale 15 maggio 1925 ed eventuali successive modificazioni.

Per gli altri materiali di costruzione saranno da richiamare le norme fissate per la loro accettazione dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 68.

Agli effetti della determinazione del contributo statale, sotto qualsiasi forma, ai danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 13 gennaio 1915 per i fabbricati distrutti o danneggiati, il coefficiente di maggiorazione di cui all'art. 7 del R. Decreto-Legge 3 maggio 1920, n. 545, rimane determinato come segue:

300 % per le località della 1° categoria;

260 % per le località della 2° categoria;

225 % per quelli compresi in elenchi di comuni o frazioni di comune riconosciuti danneggiati da terremoti, ma non inscritti nell'elenco allegato al presente decreto.

Art. 69.

Al 2° comma dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, é sostituito il seguente:

"il valore degli edifici distrutti o danneggiati è determinato in rapporto alla importanza e capacità che essi avevano prima del terremoto. Il valore così fissato é aumentato del terzo o del sesto per le maggiori spese imposte dall'osservanza delle norme tecniche igieniche secondo che le località in cui é sito il fabbricato siano comprese nella 1° o 2° categoria dell'elenco dei comuni allegato al presente decreto.

"Per quelli non inscritti nell'elenco suddetto non si applica alcun aumento".

Tale norma si applica nelle località colpite dai terremoti del 26 aprile e 10 novembre 1917, 2 dicembre 1918, 29 giugno, 10 settembre, 25 ottobre 1919, 6, 7 settembre 1920, n. 1 dicembre 1921 e 8 maggio 1914 in provincia di Catania.

Art. 70.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli non si applicano ai lavori ultimati alla data di pubblicazione del presente decreto, siano o non siano collaudati; né alle opere in corso, purché risultino eseguiti lavori fino al piano di calpestio del pian terreno e la costruzione venga completata in base al progetto già approvato secondo le norme di cui al Regio Decreto 23 ottobre 1924, n. 2089.

I proprietari di fabbricati in corso di costruzione, o già ultimati e non collaudati, dovranno far denunzia dello stato dei lavori al competente ufficio del Genio civile ed all'intendenza di finanza entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, mediante biglietto postale raccomandato con ricevuta di ritorno.

Il Genio civile accerterà la data di inizio e lo stato dei lavori, e ne rilascerà apposito certificato in duplice copia, una delle quali dovrà essere allegata dall'interessato alla contabilità finale e l'altra inviata immediatamente, a cura del Genio civile, all'intendenza di finanza.

Ai lavori non denunziati nel termine suddetto saranno applicate le disposizioni dei precedenti articoli 68 o 69.

Art. 71.

Gli importi dei contributi dello stato, sotto qualsiasi forma riconosciuti a proprietari i quali alla data del presente decreto non abbiano iniziati i lavori, sono ridotti in conformità dei precedenti articoli 68 o 69.

La riduzione sarà effettuata in sede di pagamento dall'intendenza di finanza, dalla cassa depositi e prestiti per i contributi ceduti all'unione edilizia nazionale e da questa depositati a termini del Regio Decreto 17 gennaio 1924, n. 74, e dagli istituti mutuanti.

I proprietari hanno facoltà di modificare in conformità delle presenti norme i progetti già precedentemente approvati e metterli in esecuzione previa autorizzazione del Genio civile.

Art. 72.

Nei casi in cui é ammesso il trasferimento del contributo da un comune ad un altro appartenente a categoria diversa, o non compreso nell'elenco allegato al presente decreto, per la determinazione del contributo stesso si applica la seguente norma:

1° nel caso di trasferimento da un comune di 1° categoria ad un altro di 2° o non compreso nell'elenco, il contributo é determinato, rispettivamente, secondo le norme che regolano la concessione dei contributi per i comuni della 2° categoria o per quelli non compresi nell'elenco.

2° nel caso di trasferimento da un comune di 2° categoria ad un altro di 1° o non compreso nell'elenco, il contributo é determinato, rispettivamente, secondo le norme che regolano la concessione del contributo per i comuni della 2° categoria o per quelli non compresi nell'elenco.

3° nel caso di trasferimento da un comune non compreso nell'elenco ad altro compreso nella 1° o nella 2° categoria, il contributo é determinato secondo le norme che regolano la concessione del contributo per i comuni non compresi nell'elenco.

Art. 73.

Il contributo per ricostruzione o nuova costruzione da corrispondersi ai proprietari che ne abbiano avanzata domanda regolarmente documentata alle intendenze o al ministero delle finanze sarà determinato, ai fini del rilascio delle obbligazioni "danneggiati terremoti", in base al valore dei fabbricati distrutti aumentato dei coefficienti di cui ai precedenti articoli 68 o 69 senza tener conto del progetto allegato alla domanda stessa.

Per le domande di contributo che saranno prodotte dopo la pubblicazione del presente decreto si potrà prescindere dalla presentazione del progetto di ricostruzione o di nuova costruzione.

E' in facoltà del proprietario richiedere al ministero delle finanze che il contributo globale riconosciuto per i fabbricati distrutti o danneggiati sia frazionato in tante obbligazioni quante sono le riparazioni, le ricostruzioni o nuove costruzioni da eseguire.

Il contributo da riconoscersi per riparazione di fabbricati danneggiati sarà sempre determinato in base all'importo del progetto dei lavori di restauro e in relazione al valore del fabbricato, calcolati in conformità delle norme contenute negli articoli 68 o 69.

I proprietari che hanno ottenuta la obbligazione a norma del presente articolo prima di iniziare i lavori di ricostruzione o nuova costruzione dovranno presentare per la approvazione al Genio civile il relativo progetto, il quale dovrà essere poi allegato agli atti di contabilità finale.

Tale approvazione é demandata per progetti di ammontare fino a £. 100,000 all'ingegner capo del Genio civile; di ammontare da £. 100,000 a £. 300,000 all'ispettorato superiore del Genio civile; di ammontare superiore a £. 300,000 al consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 74.

Al 1° comma dell'art. 3 del R. Decreto-Legge 27 settembre 1923, n. 2309, é sostituito il seguente:

"le operazioni di anticipazione di cui all'art. 1 saranno attuate mediante rilascio a ciascun interessato di una obbligazione nominativa pagabile nell'esercizio pel quale é stata emessa, entro 90 giorni dalla presentazione alla intendenza di finanza di un certificato dell'ufficio del Genio civile, attestante l'ultimata costruzione, la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti e la loro rispondenza alle speciali norme tecniche obbligatorie per i paesi colpiti dal terremoto".

Art. 75.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 76.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente é autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

 

 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 13 marzo 1927

 

VITTORIO EMANUELE

 

Mussolini - Giuriati - Volpi - Fedele - Belluzzo - Ciano - Rocco.

 

Visto, il guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 8 aprile 1927

Atti del Governo, registro 259, foglio 48. FERRETTI.

 

 

 


Comuni e frazioni di Comune nei quali e' obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche di edilizia

 

 

I categoria

II categoria

Annotazioni

 

 

PROVINCIA DI AQUILA

 

AIELLI

ACCIANO

 

AVEZZANO

ALFEDENA

 

 BALSORANO

ANVERSA DEGLI ABRUZZI

 

BISEGNA

AQUILA

 

CANISTRO

ARISCHIA[1]

 

CAPISTRELLO

BAGNO[2]

 

CASTELLAFIUME

BARETE

 

CELANO

BARISCIANO

 

CERCHIO

BARREA

 

CIVITA D'ANTINO

BORBONA

 

CIVITELLA ROVETO

BUGNARA

 

COCULLO

CAGNANO AMITERNO

 

COLLARMELE

CAMARDA[3]

 

COLLELONGO

CAMPO DI GIOVE

 

GIOIA DEI MARSI

CAMPOTOSTO

 

LECCE NEI MARSI

CANSANO

 

LUCO DEI MARSI

CAPESTRANO

 

MAGLIANO DE' MARSI

CAPORCIANO

 

MASSA D'ALBE

CAPPADOCIA

 

MORINO

CARAPELLE CALVISIO

 

ORTONA DEI MARSI

CARSOLI

 

ORTUCCHIO

CASTEL DEL MONTE

 

OVINDOLI

CASTEL DI IERI

 

PESCASSEROLI

CASTEL DI SANGRO

 

PESCINA [4]

CASTELVECCHIO CALVISIO

 

SANTE MARIE

CASTELVECCHIO SUBEQUO

 

SAN VINCENZO VALLE ROVETO

CIVITELLA ALFEDENA

 

SCURCOLA MARSICANA

COLLEPIETRO[5]

 

TRASACCO

FAGNANO ALTO

 

VILLAVALLELONGA

FONTECCHIO

 

 

FOSSA

 

 

GAGLIANO ATERNO

 

 

GORIANO SICOLI

 

 

INTRODACQUA

 

 

LUCOLI

 

 

MICIGLIANO

 

 

MOLINA ATERNO

 

 

MONTEREALE

 

 

NAVELLI

 

 

OCRE

 

 

OFENA

 

 

OPI

 

 

ORICOLA

 

 

PACENTRO

 

 

PAGANICA[6]

 

 

PENTIMA[7]

 

 

PERETO

 

 

PETTORANO SUL GIZIO

 

 

PIZZOLI

 

 

POGGIO PICENZE

 

 

PRATA D'ANSIDONIA

 

 

PRATOLA PELIGNA

 

 

PRETURO[8]

 

 

PREZZA

 

 

RAIANO

 

 

ROCCACASALE

 

 

ROCCA DI BOTTE

 

 

ROCCA DI CAMBIO

 

 

ROCCA DI MEZZO

 

 

ROCCA PIA

 

 

ROIO PIANO[9]

 

 

SAN DEMETRIO NE' VESTINI

 

 

SAN PIO DELLE CAMERE

 

 

SANT'EUSANIO FORCONESE

 

 

SANTO STEFANO DI SESSANIO

 

 

SASSA[10]

 

 

SCANNO

 

 

SCONTRONE

 

 

SCOPPITO

 

 

SECINARO

 

 

SULMONA

 

 

TAGLIACOZZO

 

 

TIONE DEGLI ABRUZZI

 

 

TORNIMPARTE

 

 

VILLALAGO

 

 

VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI

 

 

VILLA SANT'ANGELO

 

 

VILLETTA BARREA

 

 

VITTORITO

 

 

 

PROVINCIA DI AREZZO

 

 

ANGHIARI

 

 

AREZZO (per la sola fraz. Di Santa Maria alla Rassinata)

 

 

BADIA TEDALDA (per la fraz. Santa Sofia)

 

 

BIBBIENA (per tutte le frazionidel capoluogo meno la frazione Soci)

 

 

CAPOLONA

 

 

CAPRESE MICHELANGELO

 

 

CASTEL FOCOGNANO

 

 

CHITIGNANO

 

 

CHIUSI IN CASENTINO[11]

 

 

CORTONA (per la fraz. Falzano e il territorio in sinistra del Niccone)

 

 

LORO CIUFFENNA

 

 

MONTERCHI

 

 

MONTE SANTA MARIA TIBERINA

 

 

PIEVE SANTO STEFANO

 

 

POPPI (per la fraz Badia Prataglia)

 

 

PRATOVECCHIO

 

 

SANSEPOLCRO

 

 

STIA

 

 

SUBBIANO

 

 

TALLA

 

 

 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

 

 

 

Nel comune di Monte Vidon Combatte, fraz. Di Collina, sono vietate le costruzioni e ricostruzioni nell'abitato attuale perché in frana.

 

 

PROVINCIA DI CAMPOBASSO[12]

 

 

ACQUAVIVA D'ISERNIA

 

 

CASTELLONE AL VOLTURNO[13]

 

 

CERRO AL VOLTURNO

 

 

COLLI A VOLTURNO

 

 

FORLI' DEL SANNIO

 

 

ISERNIA

 

 

ROCCASICURA

 

 

SAN PIETRO AVELLANA

 

 

S.VINCENZO AL VOLTURNO[14]

Nel comune di VENAFRO sono vietate le costruzioni e ricostruzioni nella zona ad ovest del viale della stazione prossima alla cattedrale e alla sorgente del Rio S.Bartolomeo

 

 

PROVINCIA DI CATANZARO

 

ACQUARO

Tutti gli altri comuni della provincia

 

ARENA

 

 

BRIATICO

 

 

BROGNATURO

 

 

CAPISTRANO

 

 

CESSANITI

 

 

DASA'

 

 

DINAMI

 

 

DRAPIA

 

 

FILANDARI

 

 

FILOGASO

 

 

FRANCICA

 

 

GAGLIATO

 

 

GEROCARNE

 

 

IONADI

 

 

JOPPOLO

 

 

LIMBADI

 

 

MAIERATO

 

 

MARTIRANO

 

 

MILETO

 

 

MONTELEONE DI CALABRIA[15]

 

 

MONTEROSSO CALABRO

 

 

NARDODIPACE

 

 

NICOTERA

 

 

PARGHELIA

 

 

PIANOPOLI

 

 

PISCOPIO[16]

 

 

PIZZO

 

 

PIZZONI

 

 

POLIA

 

 

RICADI

 

 

ROMBIOLO

 

 

SAN CALOGERO

 

 

SAN COSTANTINO CALABRO

 

 

SAN GREGORIO D'IPPONA

 

 

SAN NICOLA DA CRISSA

 

 

SANT'ONOFRIO

 

 

SIMBARIO

 

 

SORIANELLO

 

 

SORIANO CALABRO

 

 

SOVERATO

 

 

SPADOLA

 

 

SPILINGA

 

 

STEFANACONI

 

 

TROPEA

 

 

VALLELONGA

 

 

VAZZANO

 

 

ZACCANAPOLI

 

 

ZAMBRONE

 

 

ZUNGRI

 

 

 

 

PROVINCIA DI CATANIA

 

 

Zone di cui ai Regi decreti 11 ottobre 1914, n.1335 e 28 agosto 1924, n. 2061, comprendente parte dei comuni di:

ACIREALE

 

 

ACI SANT'ANTONIO

 

 

GIARRE

 

 

RIPOSTO

 

 

VIAGRANDE

 

 

ZAFFERANA ETNEA

 

 

 

PROVINCIA DI COSENZA

 

 

Tutti i Comuni della Provincia

 

 

 

PROVINCIA DI FIRENZE

 

 

BARBERINO DI MUGELLO

 

 

BORGO SAN LORENZO

 

 

DICOMANO

 

 

FIRENZUOLA

 

 

LONDA

 

 

MARRADI

 

 

PALAZZUOLO SUL SENIO

 

 

PONTASSIEVE (escluso il Capoluogo e le fraz. Sieci e Molin del Piano)

 

 

RUFINA

 

 

SAN GODENZO

 

 

SAN PIERO A SIEVE

 

 

SCARPERIA

 

 

VICCHIO

 

 

 

PROVINCIA DI FORLI'

 

 

BAGNO DI ROMAGNA

 

 

CATTOLICA

 

 

CIVITELLA DI ROMAGNA

 

 

CORIANO

 

 

GALEATA

 

 

MERCATO SARACENO

 

 

MISANO ADRIATICO

 

 

MONTE GRIDOLFO

 

 

MORCIANO DI ROMAGNA

 

 

PREMILCUORE

 

 

RICCIONE

 

 

RIMINI

 

 

ROCCA SAN CASCIANO

 

 

SALUDECIO

 

 

SAN CLEMENTE

 

 

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

 

 

SANTA SOFIA e MORTANO

 

 

SARSINA

 

 

SOGLIANO AL RUBICONE

 

 

VERGHERETO

 

 

 

PROVINCIA DI FROSINONE

 

CASTELLIRI

ACQUAFONDATA

Nel Comune di Giuliano di Roma sono vietate le ricostruzione e costruzioni nelle zone dell'abitato attuale indebolite da vani sotterranei

FONTANA LIRI (solo Capoluogo)

ACUTO

 

ISOLA DEL LIRI

ALATRI

 

PESCOSOLIDO

ALVITO

 

SORA

AQUINO

 

 

ARCE

 

 

ARNARA

 

 

ARPINO

 

 

ATINA

 

 

BELMONTE CASTELLO

 

 

BOVILLE ERNICA

 

 

BROCCO[17]

 

 

CAMPOLI APPENNINO

 

 

CASALATTICO

 

 

CASALVIERI

 

 

CASSINO

 

 

CASTROCIELO

 

 

CEPRANO

 

 

CERVARO

 

 

COLLEPARDO

 

 

COLLE SAN MAGNO

 

 

FILETTINO

 

 

FIUGGI

 

 

FONTANA LIRI (escluso il Capoluogo)

 

 

FONTECHIARI

 

 

FROSINONE

 

 

FUMONE

 

 

MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

 

 

PICINISCO

 

 

PIEDIMONTE SAN GERMANO

 

 

PIGNATARO INTERAMMA

 

 

POFI

 

 

PONTECORVO

 

 

RIPI

 

 

ROCCA D'ARCE

 

 

ROCCASECCA

 

 

SAN BIAGIO SARACINISCO

 

 

SAN DONATO VAL DI COMINO [18]

 

 

SAN GIOVANNI INCARICO

 

 

SANT'ELIA FIUMERAPIDO

 

 

SANTOPADRE

 

 

SAN VITTORE DEL LAZIO

 

 

SETTEFRATI

 

 

STRANGOLAGALLI

 

 

TERELLE

 

 

TORRE CAJETANI

 

 

TORRICE

 

 

TREVI NEL LAZIO

 

 

TRIVIGLIANO

 

 

VALLEROTONDA

 

 

VEROLI

 

 

VICALVI [19]

 

 

VICO NEL LAZIO

 

 

VILLA LATINA

 

 

VILLA SANTA LUCIA

 

 

VITICUSO

 

 

 

PROVINCIA DI GROSSETO

 

 

SANTA FIORA (per la frazione di Bagnolo)

 

 

SORANO (per la frazione di San Giovanni della Contea)

 

 

 

PROVINCIA DI LUCCA

 

 

BARGA

 

 

CAMPORGIANO

 

 

CAREGGINE

 

 

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

 

 

CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

 

 

FOSCIANDORA

 

 

GALLICANO

 

 

GIUNCUGNANO

 

 

MINUCCIANO

 

 

MOLAZZANA

 

 

PIAZZA AL SERCHIO

 

 

PIEVE FOSCIANA

 

 

SAN ROMANO

 

 

SILLANO

 

 

TRASSILICO[20]

 

 

VAGLI SOTTO

 

 

VERGEMOLI

 

 

VILLA COLLEMANDINA

 

 

 

PROVINCIA DI MASSA

 

 

AULLA

 

 

BAGNONE

 

 

CARRARA

 

 

CASOLA IN LUNIGIANA

 

 

COMANO

 

 

FILATTIERA

 

 

FIVIZZANO

 

 

FOSDINOVO

 

 

LICCIANA NARDI

 

 

MASSA

 

 

MONTIGNOSO

 

 

MULAZZO

 

 

PODENZANA

 

 

PONTREMOLI

 

 

TRESANA

 

 

VILLAFRANCA IN LUNIGIANA

 

 

ZERI

 

 

 

PROVINCIA DI MESSINA

 

MESSINA

ALI' SUPERIORE

 

SANTO STEFANO DI BRIGA[21]

ALI' MARINA[22]

 

SCALETTA ZANCLEA

ANTILLO

 

 

BAUSO[23]

 

Isola Salina:

BARCELLONA POZZO DI GOTTO

 

LENI

CALVARUSO[24]

 

MALFA

CASLVECCHIO SICULO

 

SANTA MARIA SALINA

CASTROREALE

 

 

CONDRO'

 

 

FALCONE

 

 

FIUMENDINISI

 

 

FORZA D'AGRO'

 

 

FURNARI

 

 

GUALTIERI SICAMINO'

 

 

GUIDOMANDRI[25]

 

 

ITALA

 

 

LETOJANNI GALLODORO [26]

 

 

LIMINA

 

 

LOCADI[27]

 

 

MANDANICI

 

 

MAZZARRA' SANT'ANDREA

 

 

MERI'

 

 

MILAZZO

 

 

MONFORTE SAN GIORGIO

 

 

NIZZA DI SICILIA

 

 

NOVARA DI SICILIA

 

 

OLIVERI

 

 

PATTI

 

 

ROCCALUMERA

 

 

ROCCAVALDINA

 

 

ROMETTA

 

 

SAN FILIPPO DEL MELA

 

 

SAN PIER NICETO

 

 

SANTA LUCIA DEL MELA

 

 

SANTA TERESA DI RIVA

 

 

SAPONARA

 

 

SAVOCA

 

 

SPADAFORA SAN MARTINO

 

 

SPADAFORA SAN PIETRO

 

 

VALDINA

 

 

VENETICO

 

 

 

PROVINCIA DI MODENA

 

 

FANANO

 

 

FIUMALBO

 

 

FRASSINORO

 

 

LAMA MOCOGNO (per la fraz. Barigazzo)

 

 

MONTECRETO

 

 

MONTEFIORINO

 

 

PIEVEPELAGO

 

 

RIOLUNATO

 

 

SESTOLA

 

 

 

PROVINCIA DI NAPOLI[28]

 

 

MIGNANO MONTE LUNGO

 

 

ROCCAMONFINA

 

 

SAN PIETRO INFINE

 

 

 

PROVINCIA DI PARMA

 

 

CORNIGLIO

 

 

MONCHIO

 

 

NEVIANO DEGLI ARDUINI

 

 

PALANZANO

 

 

TIZZANO VAL PARMA

 

 

 

PROVINCIA DI PERUGIA

 

 

CASCIA

 

 

CITERNA

 

 

CITTA' DI CASTELLO

 

 

GIANO DELL'UMBRIA

 

 

MONTONE

 

 

PRECI

 

 

SAN GIUSTINO

 

 

UMBERTIDE (per la fraz. Di Calzolaro, Monte Castelli e il territorio in sinistra del Niccone)

 

 

 

PROVINCIA DI PESARO

 

 

CANDELARA[29]

 

 

CARTOCETO

 

 

CASTELDELCI

 

 

COLBORDOLO

 

 

FANO

 

 

FIRENZUOLA DI FOCARA[30]

 

 

GABICCE

 

 

GINESTRETO[31]

 

 

GRADARA

 

 

MERCATINO MARECCHIA[32]

 

 

MONTEBAROCCIO

 

 

MONTECICCARDO

 

 

MONTELABBATE

 

 

NOVILLARA[33]

 

 

PENNABILLI

 

 

PESARO

 

 

PETRIANO

 

 

POZZO ALTO[34]

 

 

SALTARA

 

 

SANT'AGATA FELTRIA

 

 

SANT'ANGELO IN LIZZOLA

 

 

SCAVOLINO[35]

 

 

SERRUNGARINA

 

 

TOMBA DI PESARO[36]

 

 

 

PROVINCIA DI PESCARA

 

 

ABBATEGGIO

 

 

ALANNO

 

 

BOLOGNANO

 

 

BUSSI SUL TIRINO

 

 

CARAMANICO TERME

 

 

CARPINETO DELLA NORA

 

 

CASTIGLIONE A CASAURIA

 

 

CATIGNANO

 

 

CIVITAQUANA

 

 

CIVITELLA CASANOVA

 

 

CORVARA

 

 

CUGNOLI

 

 

LETTOMANOPPELLO

 

 

MANOPPELLO

 

 

MUSELLARO[37]

 

 

PESCOSANSONESCO

 

 

PIETRANICO

 

 

POPOLI

 

 

ROCCAMORICE

 

 

SALLE

 

 

SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITER.

 

 

SERRAMONACESCA

 

 

TOCCO DA CASAURIA

 

 

TORRE DE' PASSERI

 

 

TURRIVALIGNANI

 

 

VICOLI

 

 

VILLA CELIERA

 

 

 

PROVINCIA DI PISTOIA

 

 

CUTIGLIANO

 

 

SAN MARCELLO PISTOIESE

 

 

 

PROVINCIA DI RAVENNA

 

 

BRISIGHELLA

 

 

 

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

 

Tutti i Comuni della Provincia

 

 

 

 

 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

 

 

BUSANA

 

 

CASTELNOVO NE'MONTI

 

 

COLLAGNA

 

 

LIGONCHIO

 

 

RAMISETO

 

 

TOANO

 

 

VETTO

 

 

VILLA MINOZZO

 

 

 

PROVINCIA DI RIETI

 

BORGOCOLLEFEGATO[38]

ACCUMOLI

 

FIAMIGNANO

AMATRICE

 

PESCOROCCHIANO

ANTRODOCO

 

PETRELLA SALTO

ASCREA

 

 

BELMONTE IN SABINA

 

 

BORGO VELINO

 

 

CANTALICE

 

 

CASAPROTA

 

 

CASTEL DI TORA[39]

 

 

CASTELNUOVO DI FARFA

 

 

CASTEL SANT'ANGELO

 

 

CITTADUCALE

 

 

CITTAREALE

 

 

COLLEGIOVE

 

 

CONCERVIANO

 

 

FARA IN SABINA

 

 

FRASSO SABINO

 

 

LEONESSA

 

 

LONGONE SABINO

 

 

LUGNANO[40]

 

 

MARCETELLI

 

 

MOMPEO

 

 

MONTELEONE SABINO

 

 

PAGANICO

 

 

PETESCIA[41]

 

 

POGGIO MOIANO

 

 

POGGIO NATIVO

 

 

POGGIO SAN LORENZO

 

 

POSTA

 

 

POZZAGLIA SABINO (centro e fraz. Pietraforte e Montorio)

 

 

RIETI (Fraz. Casette e Poggio Reatino)

 

 

ROCCA SINIBALDA

 

 

SCANDRIGLIA

 

 

TOFFIA (fraz. Santa Maria)

 

 

TORRICELLA IN SABINA

 

 

VARCO SABINO

 

 

 

PROVINCIA DI ROMA

 

 

JENNE

 

 

VALLEPIETRA

Nel Comune di Montelanico sono vietate le costruzioni e ricostruzioni nella zona dell'abitato attualmente indebolito da vani sotterranei

 

 

PROVINCIA DI SIENA

 

 

ABBADIA SAN SALVATORE

 

 

CASTIGLIONE D'ORCIA (per le fraz. Vivo d'Orcia e Bagno San Filippo)

 

 

PIANCASTAGNAIO

 

 

RADICOFANI

 

 

SAN CASCIANO DEI BAGNI (Capoluogo e fraz. Celle sul Rigo)

 

 

 

PROVINCIA DI DELLA SPEZIA

 

 

BRUGNATO

 

 

CALICE AL CORNOVIGLIO

 

 

ROCCHETTA DI VARA

 

 

SARZANA

 

 

ZIGNAGO

 

 

 

PROVINCIA DI TERAMO

 

 

 

Nel Comune di Penne Sant'Andrea sono vietate le costruzioni e ricostruzioni nelle zone in frana presso l'abitato.

 

 

PROVINCIA DI TERNI

 

 

STRONCONE

 

 

 

PROVINCIA DI VITERBO

 

 

AQUAPENDENTE

 

 

GROTTE DI CASTRO

 

 

ONANO

 

 

PROCENO

 

 

SAN LORENZO NUOVO

 

 

 

Visto d'ordine di sua maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:

GIURATI



[1] Oggi località dell'Aquila

[2] Oggi località dell'Aquila

[3] Oggi località dell'Aquila

[4] Fino al 1945 comprendeva come frazione l’attuale Comune di San Benedetto dei Marsi

[5] Fino al 1947 comprendeva come frazione l’attuale Comune di San Benedetto in Perillis

[6] Oggi località dell'Aquila

[7] Oggi  Corfinio

[8] Oggi località dell'Aquila

[9] Oggi località dell'Aquila

[10] Oggi località dell'Aquila

[11] Oggi Chiusi della Verna

[12] I seguenti comuni sono oggi in provincia di Isernia

[13]Oggi Castel San Vincenzo

[14] Oggi Castel San Vincenzo

[15] Oggi Vibo Valentia

[16] Oggi località di Vibo Valentia

[17] Oggi Broccostella

[18] Fino 1l 1848 comprendeva come frazione il Comune di Gallinaro

[19] Comprendeva come frazione il Comune di Posta Fibreno

[20] Rinominato Fabbriche di Vallico

[21] Oggi località di Messina

[22] Oggi Alì Terme

[23] Oggi assieme a Calvaruso costituisce il Comune di Villafranca Tirrenica

[24] Oggi assieme a Bauso costituisce il Comune di Villafranca Tirrenica

[25] Oggi località di Scaletta Zanclea

[26] Oggi Gallodoro è Comune

[27] Oggi frazione di Pagliara

[28] Oggi i Comuni presenti nella lista sono in provincia di Caserta

[29] Oggi località di Pesaro

[30] Oggi località di Pesaro

[31] Oggi località di Pesaro

[32] Oggi Novafeltria

[33] Oggi località di Pesaro

[34] Oggi località di Pesaro

[35] Oggi località di Pennabilli

[36] Rinominato Tavullia

[37] Oggi località di Bolognano

[38] Oggi Borgorose

[39] Fino al 1948 comprendeva come frazione l’attuale Comune di Colle di Tora

[40] Diventa Vazia, oggi località di Rieti

[41] Rinominato Turania