Legge 30 maggio 1960, D. 538 (1).

Provvidenze per le popolazioni colpite dal terremoto di Roccamonfina e dintorni.

 

 

1. Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere, in dipendenza del terremoto verificatosi nella zona di Roccamonfina e dintorni nella provincia di Caserta, in conformità alle disposizioni della legge l0 gennaio 1952, n. 9 (2), e degli articoli 2 e 3 della legge 13 luglio 1957, n. 554 (3).

Il Ministro per i lavori pubblici determina, con proprio decreto, il programma per l'attuazione delle provvidenze previste in tali disposizioni.

 

2. Le domande per la concessione ai fini dell'articolo precedente dei contributi previsti dall'art. l, lettera h) ed i), della legge l0 gennaio 1952, n. 9 (2), debbono essere presentate entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, all'Ufficio del genio civile competente.

I contributi medesimi possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge purché l'Ufficio del genio civile accerti che tali lavori siano stati eseguiti per riparare i danni conseguenti agli eventi indicati dall'art. 1.

 

3. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, in dipendenza del terremoto predetto, all'esecuzione di opere antisismiche.

I piani di ricostruzione degli abitati saranno compilati tenendo presenti le caratteristiche vulcaniche della zona.

Le opere pubbliche previste da detti piani (strade, fognature, condotte e allacciamenti idrici, impianti di illuminazione, Chiese, edifici scolastici e simili) saranno eseguite a totale carico dello Stato.

 

4. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire due miliardi da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per lire un miliardo nell'esercizio 1960-61 per lire un miliardo nell'esercizio 1961-62. Alla copertura della spesa per l'esercizio finanziario 1960-61  sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

(1) Pubblicata nella Gazz.Uff. 18 giugno 1960, n. 118

(2) Riportata alla voce CALAMITÀ PUBBLICHE

(3) La L. 13 luglio 1957, n. 554 così dispone:

«Art. .2 Ai fini della presente legge il limite del contributo previsto dalla lettera i) dell'art. 1, della legge 10 gennaio 1952, n. 9, è stabilito in lire 2 milioni.Per i sinistrati proprietari di un solo alloggio, da loro personalmente abitato o dai prossimi congiunti, che non risultano iscritti nei ruoli delle imposte di ricchezza mobile e complementare progressiva ed abbiano un reddito dominicale non superIore a lire 1600, riferito al catasto del 1943, il contributo sarà commisurato al 100 per cento della spesa ed il limite del contributo stesso è elevato a lire 2 milioni e 500 mila.

Art. 3. I sinistrati bisognosi aventi titolo al contributo per la ricostruzione o la riparazione delle loro case, a norma della presente legge, potranno ottenere che tutti i lavori siano eseguiti a cura del Ministero dei lavori pubblici impegnandosi al versamento in dieci annualità della quota a loro carico.

Per i sinistrati che posseggono un solo alloggio la quota a loro carico viene suddivisa in venti annualità ».